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Riassunto Collegi sacerdotali - Vallocchia, Sintesi del corso di Storia del Diritto Romano

Appunti integrativi del libro Collegi sacerdotali e assemblee popolari nella roma repubblicana

Tipologia: Sintesi del corso

2013/2014

In vendita dal 02/12/2014

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FRANCO VALLOCCHIA
COLLEGI SACERDOTALI
ED ASSEMBLEE POPOLARI
NELLA REPUBBLICA ROMANA
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FRANCO VALLOCCHIA

COLLEGI SACERDOTALI

ED ASSEMBLEE POPOLARI

NELLA REPUBBLICA ROMANA

CONSIDERAZIONI INIZIALI

La relazione tra religione e diritto, tra sacerdotes e populus, è una questione cardine del diritto romano, ma su questa relazione non si può dire che si siano raggiunte delle conclusioni esaurienti. Uno sforzo per cercare di puntualizzarne i caratteri è stato compiuto da LOMBARDI, che ritiene fondamentale la data dell’Editto di Milano, 313 d.C, a partire dalla quale la distinzione avrebbe preso consistenza. Prima di tale data, infatti, si rileva una costante commistione tra l’elemento religioso e quello giuridico: religiosità del diritto e giuridicità della religione sono, infatti, concetti tra di loro distinti, ma che nel mondo romano antico convergono in un unico sistema, che è quello giuridico religioso, appunto. Nei secoli successivi si è avuta una progressiva “laicizzazione del ius”, particolarmente per quello che verrà poi definito ius privatum, mentre la vita delle comunità continuava a risentire del senso del divino, nella prospettiva di commistione. La laicizzazione del ius privatum e la commistione nello ius pubblicum costituiscono le conclusioni cui approda Lombardi nell’analisi della relazione religione-diritto nella Roma repubblicana. Il problema principale nello studio di tale religione è costituito, in realtà, dalla polisemia del termine laicità e dell’uso, spesso acritico, che giuristi odierni ne fanno per spiegare fenomeni del mondo antico. SCHULZ affermò che, a partire dal III secolo a.C., la giurisprudenza romana subì un processo di secularization, indicando con tale termine la nascita di una lay science a lato di quella pontificale, per cui i giuristi non appartenevano più necessariamente ad un collegio sacerdotale. Dietro l’uso apparentemente corretto di tale termine, si nasconde, però, il grave rischio di auto proiezioni. Laicità è, infatti, un termine moderno e calato in contesti antichi conduce sempre e comunque a contraddizioni. Laicità non è un concetto romano e quindi non è attraverso la laicità che può essere spiegata questa relazione tra religiosità e diritto nella Roma antica, piuttosto è necessario effettuare un rigoroso esame delle fonti.

“Non isolamento” e “commistione” sono concetti che non si limitano a chiarire la relazione tra religione e diritto: religione e diritto non sono separati, così come non sono separati i sacerdozi dalle magistrature. Per questi, è possibile parlare di distinzione, distinzione che può essere primariamente ricercata nei fondamenti. La creatio del magistratus passa attraverso l’elezione popolare, la creatio del sacerdos dipende dalla cooptatio collegiale o dalla scelta da parte del pontifex maximus, in più, per il sacerdote è prevista l’ inauguratio, atto che, invece, non è contemplato per i magistrati. Il sistema appare poi più complesso a partire dal 212 a.C, anno in cui emerge nelle fonti l’esistenza dei comitia pontificis maximi; poi, nel 103 a.C., sono stati istituiti i comitia sacerdotum. Con le nuove modalità di scelta del pontefice massimo e, successivamente, dei sacerdoti organizzati in collegi, la distinzione tra sacerdotes e magistratus sembra meno netta. Proprio la distinzione tra sacerdozi e magistrature fa apparire troppo forte il concetto di commistione per spiegare la relazione tra religione e diritto, questa commistione trova infatti un importante limite nei fondamenti dei sacerdozi e delle magistrature, i quali appaiono così distinti che neppure l’estensione del principio elettorale alla creatio dei sacerdotes può renderli uniformi.

Dall’esame delle trattazioni generali di storia del diritto romano emerge un dato: la scarsa attenzione con la quale sono descritti i comitia pontificis maximi ed i successivi comitia sacerdotum: la maggior parte dei testi descrive la struttura dei comitia sacerdotum facendo riferimento alla parte minore della tribù, sono pochi i manuali che invece richiamano il concetto di

COMITIA PONTIFICIS MAXIMI

La scelta del pontifex maximus : dal collegium pontificum ai comitia

L’introduzione del principio elettorale nella scelta dei sacerdoti risale al III secolo, e precisamente alla prima elezione comiziale del pontifex maximus.

  • Stando alle fonti che ci pervengono dai testi di Livio e di Cicerone, la prima elezione certa di voto comiziale risale al 212 a. C.,
  • Anche se potrebbe essere anticipata di qualche decennio, tra il 255 e il 252 a. C. qualora si ritenesse che il primo pontefice plebeo abbia potuto accedere alla massima carica solo grazie all’elezione da parte dei comitia pontificis maximi istituiti per l’occasione.
  • In ogni caso, la prima elezione popolare nella scelta del pontifex maximus non può essere fatta risalire a prima del 293 a.C., termine a quo della perduta seconda decade dei libri di Livio, altrimenti lo storico avrebbe dato conto di questo avvenimento.
  • Il primo tentativo di blocco della cooptatio collegiale nella scelta dei sacerdoti organizzati in collegia è collegata alla presentazione di una rogatio de sacerdotiis nel 145 a.C. ad opera di Licinio Crasso.
  • Dopo il fallimento di tale rogatio liciniana, nel 103 a.C. viene approvato il plebiscitum de sacerdotiis rogato da Domizio Enobarbo, con il quale vengono proposti i comizi elettorali per alcuni collegi sacerdotali, istituiti sul modello dei comitia pontificis maximi.

Per cogliere i motivi per i quali furono istituiti questi comizi, è necessario esaminare il preesistente sistema di scelta del pontefice massimo, ma ci sono due limiti che condizionano tale ricerca:la mancanza di chiare testimonianze e l’incertezza sui tempi di introduzione di tale sistema. Circa le fonti, un solo passo si occupa delle modalità di elezione del pontefice massimo: Dione Cassio, che però non fornisce elementi chiari sulle specifiche modalità di creatio del pontifex maximus , ad eccezione di un generico richiamo sulla competenza del collegium pontificum di cui sottolinea la precedenza temporale rispetto alla competenza dei comitia. MOMMSEN ritiene che il testo di Dione possa provare che, prima della costituzione dei comitia , la scelta del pontefice fosse rimessa all’esclusiva competenza del collegio pontificale ed in generale la dottrina segue tale opinione. ARANGIO RUIZ, invece, ritiene che prima del III secolo, il pontefice sarebbe stato designato dal collegio e poi acclamato dal populus riunito nelle 17 tribù allora esistenti: questa sorta di acclamazione sarebbe divenuta più tardi una vera e propria elezione comiziale, sempre da parte di 17 tribù ma scelte a sorte. Questa tesi si basa esclusivamente su ipotesi e in ogni caso, comunque riconosce la competenza del collegium pontificum nella scelta del pontefice, pur con l’aggiunta dell’acclamazione popolare. Il brano di Dione può dimostrare che il pontefice massimo è scelto dal collegium pontificum, ma nulla dice riguardo la possibilità che il candidato sia membro del collegio stesso, o se al contrario potesse essere eletto anche un estraneo. Sembra però più verosimile sostenere la tesi di Momsen, orientata all’esclusiva competenza del collegium pontificum e dell’appartenenza allo stesso dei candidati al pontificato massimo. Questo porta a concludere che l’elezione collegiale del pontefice massimo passa in ogni caso attraverso il presupposto ineliminabile della cooptazione nel collegio.

Il primo pontefice massimo eletto per mezzo dei comitia pontificis maximi sarebbe

  • Licinio Crasso -> nel 212 a.C., stando a quanto riferito da Livio. Ma potrebbe essere anche
  • Tiberio Corucanio -> nel 255-252 a.C, stando a quanto contenuto nella Periocha 18. Accettando la tesi che il primo pontefice massimo plebeo abbia potuto accedere a tale carica solo grazie ad un voto popolare comiziale, emergerebbe che: a) la scelta del pontifex maximus presupporrebbe il sistema elettorale dei comitia pontificis maximi più di 100 anni prima che la procedura elettorale venga proposta b) i principi che animano il plebiscitum de sacerdotiis del 103 a.C. potrebbero essere diversi da quelli posti alla base dell’istituzione dei comitia pontificis maximi del 255-252 a.C., perché è diverso il rapporto tra il numero di tribù che compongono questi speciali comitia e la quantità complessiva delle tribus. Tuttavia, la tesi di chi, come PAIS, ritiene che il primo caso di voto comiziale per la scelta di un pontefice sia identificabile con la creatio di Corucanio, incontra alcune obiezioni:
  • Se la maior pars populi costituiva il fondamento su cui giustificare l’introduzione del principio elettorale, non si capisce perché il numero delle tribù coinvolte nel voto non sia stato adeguato alla nuova quantità totale delle tribù, portata definitivamente a 35 dopo quindici anni dalla istituzione dei comitia pontificis maximi. - L’uso del verbo “creare” nella Periocha 18 non è indicativo di una procedura elettorale popolare, ma Livio usa questo verbo per designare la nomina di magistrati e sacerdoti.
  • Essendo la cooptazione l’atto col quale i componenti di un collegio scelgono e ammettono a far parte del medesimo dei nuovi membri in sostituzione di quelli morti o decaduti, la “ cooptatio ratificatrice ” di cui parla PAIS potrebbe avere una sua ragione d’essere solo nel caso in cui venisse scelto quale pontefice massimo un estraneo al collegio pontificale, ma dalle fonti questo non sembra possibile. Il termine a quo dei comizi elettorali per l’elezione del pontefice massimo è, quindi, il 212 a.C. e la data sulla quale verrebbe ad inserirsi il sorteggio delle 17 tribù votanti sarebbe costituita dal numero complessivo di 35 tribù. Pertanto, la minor pars populi cui fa riferimento Cicerone nell’orazione contro la Rogatio Servilia Agraria di Rullo, appare essere la base comune su cui si fondano i comitia pontificis maximi tra il 241 e il 212 a.C. ed i comitia sacerdotum, istituiti nel 103 a.C. dal plebiscitum de sacerdotiis rogato da Domizio Enobarbo.

I motivi dell’introduzione del principio elettorale nella scelta del pontifex maximus

Per delineare i motivi per cui, tra il 241 e il 212 a.C. viene affidata ad una parte delle tribù inferiore alla metà del loro numero la scelta del pontefice massimo, bisogna fare delle considerazioni:

  1. Approvate le Leges Liciniae-Sextiae , i plebei accedono in misura graduale alle magistrature e all’inizio del III secolo i plebisicta sono equiparati alle leges publicae populi Romani. Con la dittatura di Furio Camillo, secondo la traduzione si concluderebbe un decennio di aspri conflitti tra patrizi e plebei, con l’accesso di questi ultimi alla magistratura consolare. Nonostante ciò, solo dopo circa 50 anni assume costanza l’equilibrio tra gli ordini nella composizione delle coppie consolari: questo significa che l’esigenza di equilibro, o il sistema del compromesso, appare condiviso dai patrizi solamente alla fine del IV secolo. Nel 356, 351 e 338 si registrano infatti rispettivamente il primo dittatore, censore e pretore plebei e dal 320 le coppie consolari sono equamente divise tra patrizi e plebei. Nel 286, attraverso l’ exaequatio legis dei plebiscita, realizzata dalla Lex Hortensia del 286 a.C., è raggiunto l’equilibrio anche nelle fonti di produzione del diritto, per cui i plebiscita hanno lo stesso valore delle leges approvate dall’ universus populus Romanus.
  2. Il plebiscito Ogulnium del 300 a.C. completa il processo di apertura ai plebei del sistema giuridico religioso.

Struttura dei comitia pontificis maximi. La questione dei “Quasicomen”

La struttura dei comitia pontificis maximi presenta corrispondenze e difformità rispetto ai comizi competenti ad eleggere i magistratus minores. Cicerone, nell’orazione contro la Rogatio Servilia Agraria di Rullo, ricava che i comitia sono strutturati in tribù e, pertanto, hanno la stessa struttura dei comizi che eleggono i magistrati, ma a differenza di questi, le tribù che compongono i comitia pontificis maximi sono 17. Bisogna puntualizzare il concetto di populus così come emerge dal passo di Cicerone relativo ai comitia pontificis maximi, dato che per descrivere i comitia sacerdotum , la cui composizione di 17 tribù e la cui struttura si ispirano proprio ai comizi pontifici, utilizza una terminologia più precisa, ricorrendo ad espressioni quali minor pars populi e partes populi. Questa distinzione di realtà giuridiche fondate su una base comune potrebbe essere spiegata come un artificio retorico, ma in realtà, pur derivando dalla medesima concezione di popolo come insieme di cives, la contrapposizione tra partes populi e universus populus deve essere calata in una prospettiva matematica, per cui il riferimento al populus sensza alcuna qualificazione ulteriore per indicare i comitia pontificis maximi racchiude senz’altro l’immagine dei cives riuniti per espletare la funzione elettorale, a prescindere dal tipo di organizzazione dato ai comizi. La terminologia utilizzata evidenzia, inoltre, che l’impossibilità del popolo di eleggere il pontefice massimo, che passa attraverso la formula per populum creari fas non est , è analizzata sotto il profilo della organizzazione comiziale del popolo stesso. Lo stesso Cicerone individua una corrispondenza tra gli addendi -partes e la somma- populus, creando una sorta di equazione tra il numero complessivo delle tribù e il popolo. Quindi:

  • il concetto di minor pars populi manifesta l’identificazione dell’ universus populus - il numero delle tribù che compongono i comitia pontificis maximi non costituisce necessariamente il minor numero dei cives, anzi attraverso il sorteggio, le 17 tribù potrebbero comprendere il maggior numero dei cives. - il divieto espresso dalla formula “ fas non est” , che non permette al popolo di creare il pontefice massimo, non è disatteso con l’introduzione del principio elettorale, ma anzi è osservato grazie all’assetto con cui il popolo stesso è organizzato per svolgere la funzione elettorale.

MOMSEN definisce i comizi per l’elezione del pontefice massimo “Quasicomiten”, o pseudo comizi, come tradotti per gli studiosi di lingua italiana. Con questa parola, Momsen intende sottolineare anche terminologicamente l’anomalia costituita da questa sorta di assemblea, rispetto ai comitia tributa e centuriata e al concilium plebis, in virtù della quale tali assemblee costituirebbero una categoria a sé stante. Definirli comizi, infatti, comporterebbe l’annullamento della separazione tra sacerdoti e magistrati, in quanto la creatio dei magistrati sarebbe dipesa sallo stesso organo, i comitia appunto. Un solo autore ha negato espressamente che questi comitia possano essere definiti pseudo comizi, LUZZATTO, il quale ha dichiarato che i comitia pontificis maximi rappresentano delle assemblee effettive, ma con una peculiare composizione e procedura, perché strutturati in tributim e con una funzione elettorale ben precisa. Cicerone è l’unico a descrivere espressamente la particolare composizione di questa assemblea, usando appunto la parola comitia, quindi la tesi di Momsen non sembra essere particolarmente corretta, anche perché i comitia pontificis maximi sono veri e propri comizi, caratterizzati da una particolare composizione, la cui attività produce specifici effetti giuridici.

Collegato ai Quasicomiten, vi è il problema dei comizi delle 17 tribù come Fiktion: la netta distinzione tra i comizi elettorali dei magistrati e quelli per la scelta del pontefice massimo e,

successivamente, di altri sacerdoti, è sostenuta da BLEICKEN, secondo cui questi costituirebbero una “finzione negativa”, nel senso che avrebbero lo scopo di fingere che queste 17 tribù costituiscano il popolo. In realtà, poiché la finzione è “la deformazione cosciente della realtà, con lo scopo di far corrispondere le conseguenze giuridiche proprie di una determinata fattispecie ad un’altra diversa fattispecie, che di per sé ne sarebbe priva”, questo termine non può essere utilizzato con riferimento ai comitia pontificis maximi , perché l’elezione della minor pars populi non produce gli stessi effetti che solo l’elezione dell’ universus populi può causare e quindi i comitia pontificis maximi non costituiscono affatto una Fiktion.

I poteri del pontifex maximus

Una sola fonte parla espressamente della convocazione e della presidenza dei comitia pontificis maximi, in relazione alla specifica elezione del 212 a.C. : Livio riferisce che tali comizi sono riuniti dal novus pontifex cooptato in luogo del pontefice massimo defunto e la convocazione e la presidenza dei comitia pontificis maximi spetterebbe ad uno dei membri del collegium pontificum, forse l’ultimo dei cooptati.

  • Circa il rapporto tra sacerdozi e magistrature, FUSTEL DE COULANGES sosteneva che il potere del rex era basato su due elezioni: la prima gli avrebbe attribuito il potere di capo religioso e la seconda (costituita dalla lex curiata de imperio) , gli avrebbe conferito il comando militare. Ci sarebbe quindi un’originaria distinzione tra sacerdozio e imperium.
  • Lo stesso MOMMSEN individuava una “Grenzlinie”tra i sacerdozi e le magistrature, collocandone l’origine proprio all’inizio dell’età repubblicana. Nel passaggio dalla monarchia alla repubblica, sarebbe stata avvertita la necessità di attribuire ad un solo sacerdote maggiori poteri rispetto agli altri, affichè questi avesse la guida suprema dei sacerdotes. Quindi il pontefice massimo, non era un magistrato, ma possedeva poteri da magistrato.
  • PAIS, criticando Momsen e la pretesa separazione tra sacerdozi e magistrature nell’età repubblicana, sosteneva che le funzioni dei sacerdoti e quelle dei magistrati si incrociavano, costituendo una caratteristica fondamentale dello Stato Romano. Nonostante questa profonda differenza, le tesi di Momsen e di Pais si incontrano riguardo i caratteri che distinguono la figura del pontifex maximus, dato che per entrambi sarebbe infatti provvisto di imperium, ma con questa differenza:
  • Momsen attribuisce al solo pontefice massimo poteri analoghi a quelli dei magistrati, come una sorta di eccezione; il pontifex maximus si colloca lungo quella Grenzlinie che separa i sacerdozi dalle magistrature, dotato congiuntamente sia dell’ auspicium che dell’ imperium , poteri che congiunti non si trovano neppure in tutti i magistratus maiores.
  • Pais, sostenendo che le funzioni dei sacerdoti non vennero mai interamente distinte da quelle dei magistrati, perviene alla conclusione che il pontefice massimo aveva una certa giurisdizione non solo sui sacerdoti, ma anche si qualunque magistrato civile. La gran parte della dottrina degli ultimi cento anni si mostrava, così, contraria a ravvisare nel pontefice massimo la titolarità dell’ imperium, ma le critiche alla concezione Momseniana lasciavano irrisolto il problema dei caratteri della potestà pontificale. Tali riflessioni si concentravano soprattutto sull’intensità dei poteri sacerdotali e sulla somiglianza con i magistrati, invece di indagare sui loro diversi fondamenti. Circa l’imperium, quindi, le riflessioni della dottrina erano varie articolate, invece riguardo il ius agendi cum populo si presentavano alquanto uniformi:
  • MOMSEN riteneva che i casi di convocazione dei comitia pontificis maximi o dei concilia da parte del pontefice non fossero prove che questi avesse un generale ius agendi cum populo, quindi

relazione col populus e sue partes, NON proviene dal populus ed è in questo che il pontefice massimo e i sacerdoti si distinguono dai magistrati, le cui potestas non possono che derivare ab universo populo. I pontefici si avvalgono di tale potestas per riunire i comitia pontificis maximi ed il carattere di questo potere non è funzionale alla natura dei comizi da riunire.

Le candidature

Cicerone, nel discorso sulla Rogatio Servilia Agraria, scrive che la concreta composizione dei comitia pontificis maximi dipende dalla sors e, pur esprimendosi in senso critico, non ne nega il carattere di genus divinationis.

  • BOUCHE’LECLERCQ scrive che il ricorso alla sors nella decisione su quali dovessero essere le tribù chiamate a scelgiere il pontefice massimo, costituiva il riconoscimento di un ruolo primario alla volontà divina.
  • VALETON ha provato a studiare il tema della relazione tra sortitiones e religione sotto il profilo della localizzazione delle procedure di sorteggio
  • CATALANO, riprendendo gli studi di Valeton, ha sostenuto che le sortitiones, in quanto effettuate in templo, dovevano essere controllate dagli auguri, quindi ci sarebbe uno strettissimo rapporto tra il diritto augurale e le sortitiones. Dopo tali discussioni, la dottrina si è divisa in due correnti:
  • coloro che hanno negato il carattere divinatorio della sortitio → secondo cui la divinazione per mezzo di sortes non aveva trovato spazio nella religione pubblica di Roma antica
  • coloro che ritenevano che tutte le sortitiones avessero carattere divino → secondo cui non ci sarebbe alcuna differenza tra le sortitiones religiose e quelle utilizzate nella vita politica, per il semplice fatto che tutti i sorteggi avessero una relazione con la religione. Per ultimo, ROSENSTEIN ha affermato che anche la sortitio delle tribù componenti i comitia pontificis maximi non avrebbe alcun fondamento religioso e la localizzazione in templo delle sortitiones è spiegabile con la necessità che esse siano effettuate al cospetto degli dèi e non che il loro esito dipenda dalla volontà divina. Relativamente alla sortitio in templo, questa è effettuata secondo procedure disciplinate dal diritto augurale che, di per sé, non dimostra altro che l’interesse degli dèi al corretto svolgimento dell’atto, pertanto, sulla base della localizzazione, non si può affermare, ma neppure negare, la natura divina della sortitio. Le publicae sortitiones in templo sono comunque una forma di divinatio, e ciò si desume anche dal testo di Cicerone che, per quanto sia scettico nei confronti della sors, non ne dimostra mai l’assenza di una radice religiosa. In assenza di fonti che possano dare chiarezza sull’esatta procedura seguita per svolgere la sortitio delle tribù, si può ritenere che il procedimento fosse analogo a quello seguito per fissare l’ordine delle tribù nei comizi elettorali dei magistrati, la sola differenza sarebbe consistita nnella persona che ne avrebbe avuto la responsabilità, non il magistratus , ma il pontifex, designato dal collegio a riunire i suddetti comizi.

Circa le modalità di scelta del pontefice massimo, non è possibile stabilire con certezza se il pontefice massimo dovesse essere scelto esclusivamente tra i componenti il collegium pontificum, o se invece la scelta comiziale potesse cadere su persone etranee al collegio. Entrambe le ipotesi sono sostenibili sotto il profilo logico, ma considerando che le fonti dimostrano chiaramente che la scelta del pontefice massimo è fatta solo dopo che il collegio ha cooptato un nuovo pontifex in sostituzione di quello deceduto, è sufficientemente provato il requisito dell’appartenenza al collegio pontificale ai fini dell’elezione al pontificato massimo.

Oltre al requisito dell’appartenenza al collegium pontificum, le fonti non tramandano altre regole idonee a limitare la candidatura alla carica di pontefice massimo. Manca infatti la presenza di un cursus honorum preciso, dato che l’accesso ai sacerdozi non era legalmente subordinato all’acquisizione di dignità magistratuali; Manca una normativa annalis, dalla ricerca condotta sulle persone che vi accedono tra il 212 e il 263 a.C., risulta che nessuno avrebbe meno di 20 anni e che l’età media si attesterebbe sui 44 anni. Nessuna fonte afferma poi espressamente che le candidature dovevano essere limitate nel numero e vagliate dal collegio di appartenenza. Questo conferma che le prescrizioni che disciplinano la creatio del pontefice massimo e dei magistrati non si confondono in alcun modo: il candidato al pontificato massimo non è tenuto ad osservare alcuna regola che, invece, caratterizza l’elezione dei magistrati.

La base normativa dei comitia pontificis maximi

Circa la base normativa, le fonti non dicono nulla, quindi le congetture che sono state ipotizzate sono tre:

  • i comitia pontificis maximi derivano dalla consuetudine
  • i comitia pontificis maximi sono stati istituiti dalla legge
  • la loro regolamentazione viene comunque fissata dal plebiscitum de sacerdotiis del 103 a.C. L’ultima ipotesi non si occupa però della base normativa originaria, mentre le altre due ipotesi sono dirette a far luce sulla fonte giuridica di origine dei comitia pontificis maximi. I tempi però per la formazione consuetudinaria dell’elezione comiziale potrebbero sembrare un po’ ristretti, dato che l’elezione viene introdotta tra il 241 e il 212 a.C. e che in questo lasso di tempo, solo due volte (nel 221 e nel 212) si è proceduto alla scelta del pontefice massimo. Livio poi, narrando i fatti dell’anno 209 a.C., ci riferisce dell’elezione comiziale del curio maximus utilizzando la parolia comitia con il riferimento al sistema elettorale delle 17 tribù, già utilizzato per la scelta del pontifex maximus. Ed in effetti non si riesce ad immaginare di quali comitia si potrebbe parlare se non di quelli delle 17 tribù. In mancanza di dati testuali, è inevitabile far derivare i comitia curionis maximi dai comitia pontificis maximi, e del resto le vicende del curione massimo presentano un’importante analogia, dato che all’atto della scelta comiziale, il curio candidato, così come il pontefix candidato, sono già sacerdoti membri dei rispettivi collegi.

Quindi ricapitolando:

  1. La prima elezione comiziale del pontefice massimo avviene dopo che il numero complessivo delle tribù fu portato a 35 ed il ricorso ai cives ha una valenza politica.
  2. L’istituzione dei comitia nelle 17 tribù è dovuta all’esigenza di evitare che la scelta del pontifex maximus sia attribuita all’ universus populus: il populus non può effettuare la creatio del sacerdos, né come universus popolus, né come minor pars populi
  3. Solo i membri del collegio pontificale possono aspirare all’elezione comiziale del pontefice massimo, senza osservare alcun cursus honorum e senza limiti di età
  4. I comitia pontificis maximi rappresentano il modello per l’istituzione dei comitia curionis maximi e dei comitia sacerdotum.
  5. Per ciò che concerne la base normativa dei comitia pontificis maximi, non è possibile pervenire ad una certezza che sciolga il dubbio tra la legge e la consuetudinaria elezione del popolo.
  6. La cooptatio collegiale ed il voto della minor pars populi costituiscono i cardini delle modalità di scelta del pontefice massimo e, dal 103 a.C., dei sacerdoti organizzati in collegi.
  • il procedimento elettorale fondato sui comitia delle 17 tribù, originariamente istituito per la nomina del pontefice massimo, è esteso ad altri sacerdozi e le tribù votanti sono entratte a sorte tra le 35 nelle quali è organizzato il popolus romanus; - I sacerdozi NON organizzati in collegi NON sono disciplinati dal plebiscito, e tra quelli organizzati in collegi, il plebiscito si rivolge SOLO a quelli in cui la scelta dei componenti è fatta tramite cooptazione: per questo motivo, dato che dalle fonti possiamo escludere che i collegi Salii e i Curiones fossero regolati tramite cooptatio, è possibile ipotizzare l’esclusione di questi due collegi dalla disciplina del plebiscito.
  • Chi risulta eletto dalle 7 tribù, è poi cooptato dal collegio sacerdotale interessato. Il tribuno Enobarbo si è chiaramente ispirato alla disciplina dei comitia pontificis maximi, questa coincidenza di struttura, è parsa sufficiente a DE MARTINO per sostenere che il plebiscitum del 103 a.C. avrebbe fissato il modo di nomina del pontefice massimo, ma questa tesi va a confondere la regolazione istituita successivamente con la fonte originaria. La ratio del plebiscitum consta fondamentalmente di due elementi, l’elezione da parte di 17 tribù estratte a sorte sulle 35 che formano il popolus romanus e la successiva cooptazione del sacerdote eletto da parte del rispettivo collegio. Invece, nella procedura di elezione del pontifex maximus, il candidato eletto dai comitia pontificis maximi è previamente cooptato dal collegium pontificum; inoltre, i comitia pontificis maximi sono tenuti da un pontifex, mentre i comizi per la scelta dei sacerdoti organizzati in collegi sono convocati e presieduti da un magistrato.

I presupposti negativi del Plebiscitum de Sacerdotiis

Se i comitia pontificis maximi rappresentano il modello a cui si ispira l’elezione dei sacerdoti organizzati in collegi, bisogna individuare i presupposti che animano il plebiscito rogato da Domizio. Cicerone sottolinea in primis la concezione comiziale del popolo, inteso come somma dei cives organizzati in assemblea, ma in particolar modo evidenza la carenza di potere del populus, mettendo in luce i termini di tale carenza attraverso tre sintagmi diversi:

  • _populus mandare non poterat;
  • populi fieri non poterat;
  • populo dari non poterat._ Il popolo, infatti, non può mandare sacerdotia, perché quest’attività non rientra tra quelle che il popolo può compiere come proprie, stante la relazione di non appartenenza. Questa non appartenenza è espressa da Cicerone tramite la formula: populi fieri non poterat, dove la formula passiva, mai utilizzata prima d’ora, tende a rimarcare il fatto che la potestas populi non è illimitata. Le affermazioni di Cicerone non si scontrano con l’enunciato della norma delle XII Tavole relativa al potere legislativo del popolo, in cui mai si dispone che il popolo possa creare diritto oltre ogni limite fissati da altre fonti del ius. Nel plebiscitum de sacerdotiis del 103 a.C., appare evidente il riconoscimento della distinzione tra volontà divina e volontà umana, tra ius sacrum e sovranità popolare sotto il duplice profilo del fondamento dei poteri sacerdotali e dell’espressione del potere del popolo: il popolo NON può attribuire ciò che non possiede. Soprattutto le due proposizioni ( populus mandare non poterat, populi fieri non poterat) sono una la specificazione dell’altra: per ciò che concerne il contenuto della carenza di potere, il primo brano costituisce una completa precisazione del secondo; circa le ragioni della carenza, il secondo testo puntualizza il primo ma non lo assorbe: le caerimoniae sono difatti la proiezione esterna della religio, la religio invece pertiene essenzialmente agli aspetti interiori dell’adesione spirituale al culto delle divinità.

Quanto alla parola caerimonia, nessuna fonte anteriore a Cicerone ne fa uso: solo con Servio Sulpicio Rugo, suo contemporaneo, si può trovare una prima definizione, ma più imperniata sul significato etimologico delle parole religio e caerimonia. Le interpretazioni di questi termini si riflettono nella tematica volta a sintetizzare i contenuti del plebiscito rogato da Domizio Enobarbo: le cerimonie, esulano dai poteri del popolo per definizione, a tal punto da individuare un proprio ius, il ius caerimoniarum, strettamente connesso ai pontefici e alle loro competenze. Per descrivere la carenza di potere del popolo relativamente alla creatio dei sacerdotes , bisogna considerare il diverso valore che assume la preposizione “per” nelle frasi:

- quod populus per religionem sacerdotia mandare non poterat → “per religionem” costituisce la causa ostativa dei poteri del popolo, nel senso che la religio impedisce di _mandare sacerdotia;

  • quod per caerimonias populi fieri non poterat → “per caerimonias ”_ indica invece lo strumento che il popolo non può utilizzare, indica una competenza relativa dato che il popolo, per raggiungere l’obiettivo della creatio dei sacerdotes, non può avvalersi del ius caerimonium. Questi due testi contengono le ragioni della mancata approvazione della rogatio Licinia e dell’affermazione dei modelli dei comitia pontificis maximi: le procedure non possono sostituire la cooptatio e l’ inauguratio, perché i fondamenti dei sacerdozi sono diversi da quelli delle magistrature e, inoltre, l’attività svolta universus populus nell’elezione dei magistrati produce effetti giuridici non adattabili alla creatio dei sacerdotes.

I presupposti positivi del Plebiscitum de Sacerdotiis

Cicerone, nella sua orazione contro la Rogatio Servilia Agraria di Rullo, sintetizza in due punti i fondamentali contenuti del plebiscitum de sacerdotiis:

  1. L’introduzione del principio elettorale nella scelta dei sacerdoti, attraverso comitia composti dalla minor pars populi
  2. Il mantenimento della cooptatio, quale atto necessario ai fini della creatio del sacerdos.

Punto Primo Dato che il popolo non può mandare sacerdotia , né può servirsi dello strumento del ius caerimoniarum per la creatio dei sacerdoti, il nodo deve essere sciolto intervenendo sulla carenza di potere, in modo tale che l’elezione comiziale produca effetti diversi da quelli cagionati secondo le procedure previste per le magistrature, e le caerimoniae rimangano di esclusiva sacerdotale. Il meccanismo individuato da Domizio consiste nell’individuare soltanto alcune parti del populus e a queste attribuire la scelta del nome del candidato da cooptare. I comitia, in quanto rappresentano il luogo di manifestazione dei cives, organizzati nelle tribus, sono la strada attraverso cui passa la soluzione del problema della carenza del popolo in materia di sacerdozi. Lo stesso Cicerone parla di pars populi con riferimento all’elezione comiziale; quando invece intende riferirsi alla collettività dei cives, senza far riferimento all’organizzazione comiziale, utilizza le parole pars civium. Il termine comitia , quindi, con riferimento alle modalità di elezione del pontefice massimo e di altri sacerdoti, non perde la sua accezione tecnico-giuridica e il populus non è concettualmente distinto dalla sua organizzazione comiziale. Il rapporto somma -populus e addendi -partes presente nel concetto di minor pars populi espresso da Cicerone è ben conosciuto dai giuristi tra la fine della Repubblica e l’inizio dell’impero.

  • SERVIO SULPICIO RUFO propose quella che Cicerone definisce “ aequatio suffragiorum”, con cui avrebbe stravolto le regole che disciplinanoil voto nelle assemblee popolatri.
  • Rufo infatti si ispirò alla proposta di GRACCO, la suffragiorum confusio, secondo cui le centurie avrebbero dovuto votare seguendo un ordine fissato dalla sorte e non sulla base della gerarchia

Questo permette a Domizio di sciogliere il nodo della carenza di potere del populus senza contravvenire non solo ai precetti della religio e del ius caerimoniarum, ma anche osservando la differenza con i fondamenti che regolano l’elezione dei magistrati.

Punto Secondo Il secondo termine che compone la soluzione individuata dal tribuno Domizio è la cooptatio, nel senso che la scelta del sacerdote è rimessa ai comitia che comprendono la minor pars populi , ma la cooptatio rimane sempre ineliminabile e necessaria per completare la creatio del sacerdote. La cooptazione assume quindi una valenza formale per ciò che concerne la scelta dell’aspirante alla carica, ma conserva tutto il suo valore sostanziale in relazione ai presupposti necessari ai fini della creatio, e quindi dell’ inauguratio del sacerdote. Rimane un presupposto necessario e mantiene tutta la sua essenzialità, non potendo essere né soppresso, né sostituito. Secondo LINDERSKI, le fasi del procedimento di scelta dei sacerdoti sarebbero la nominatio , cioè l’elezione popolare, e la cooptatio, effettuata dal collegio, necessaria per l’ inauguratio. La cooptatio , sencondo Liderski, non sarebbe una fase della creatio , ma servirebbe solo ad introdurre nel collegio sacerdotale il sacerdos creatus dai comitia. Questa tesi si scontra con una serie di fonti, in primis con i numerosi testi di Cicerone, dove viene sempre presentato lo strettissimo rapporto tra la creatio e la cooptatio. In ogni caso, la cooptatio risulta essere sempre l’atto finale, successivo all’elezione comiziale, volto alla creatio del sacerdote.

Il funzionamento dei Comitia Sacerdotum

Per ciò che concerne le modalità attraverso le quali sono scelte le 17 tribù che compongono i comitia sacerdotum, non vi è motivo di dubitare che il plebiscitum rogato da Domizio Enobarbo abbia adottato la stessa procedura già utilizzata perla composizione dei comizi del pontefice massimo, solo in un aspetto si può coglierne la diversità: la formazione dei comitia sacerdotum non viene espletata da un pontefice, ma da un magistrato. Le fonti infatti non danno alcuna notizia sulla convocazione e sulla presidenza dei comizi per l’elezione dei sacerdoti, un buon numero di autori attribuisce tale potere al pontifex maximus o ad uno dei pontefici; invece secondo BLEICKEN, il pontefice massimo e gli altri pontefici non avrebbero il potere di riunire i comitia pontificis maximi e i comitia sacerdotum, perché questa competenza spetterebbe ad un magistrato. Due sono le conclusioni avanzate dalla dottrina:

  • o questi comizi sono presieduti da un magistrato fin dal plebiscito rogato da Domizio
  • o la presidenza del magistrato si sostituisce a quella del pontefice massimo in seguito all’emanazione del plebiscito rogato da Labieno. Non è possibile stabilire con certezza se sia stato il plebiscito del 103 a.C. o quello del 63 a.C. ad attribuire al magistrato il potere di riunire i comitia sacerdotum, sicuramente però le fonmti presentano il contenuto del secondo plebiscito come strettamente connesso al ripristino del primo e questo conduce a pensare che sia stato proprio il plebiscito del 103 a.C ad attribuire tale potestà al magistrato.

In seguito al plebiscitum de sacerdotiis del 103 a.C, i comizi per l’elezione dei sacerdoti organizzati in collegi sono quindi convocati e presieduti da quegli stessi magistrati competenti per i comizi elettorali dei magistratus maiores. Stando alle fonti, il console usa il suo imperium per riunire i comizi e gli auspicia che egli prende hanno come fondamento gli auspicia populi. Gli auspicia attraverso cui il console tiene i comitia sacerdotum non si riflettono negli auspicia che i sacerdoti avranno una volta completata la

procedura della loro creatio e della loro inauguratio: gli auspicia sacerdotali, infatti, non derivano dal popolo, la cui attività elettorale non è che una componente dell’atto complesso della creatio dei sacerdoti. I comitia sacerdotum si fermano davanti alla cooptatio.

Quanto alla presentazione delle candidature e alle regole cui queste sono sottoposte, la dottrina si basa essenzialmente sulle ricostruzioni di MOMSEN, secondo cui:

  • l’elezione comiziale avveniva sulla base di una lista di candidati nominati dal collegio interessato;
  • ogni membro del collegio poteva effettuare la nominatio di un solo candidato;
  • ciascun candidato non poteva ottenere la nominatio da più di due membri del collegio;
  • colui che faceva la nominatio di un candidato, doveva prestare giuramento sulla sincerità della sua iniziativa. Nessuna delle fonti citate rivela un n riferimento alla presentazione di una sorta di lista ristretta di candidati formata dal collegio, il solo limite riconoscibile di candidati eleggibili dipende dalla nominatio medesima e dal numero di persone nominabili da parte di ciascun componente del collegio sacerdotale: solo i candidati nominati possono essere eletti al sacerdozio cui ambiscono. Alcuni studiosi hanno sostenuto che il plebiscito rogato da Domizio contenesse anche altre disposizioni disciplinanti la possibilità che fosse eletto un candidato non fisicamente presente e l’impossibilità che contemporaneamente facessero parte dello stesso collegio sacerdotale due membri della stessa gens. Cicerone afferma che i comitia sacerdotum devono tenere conto anche dei candidati non fisicamente presenti, il suo discorso è fondato su due argomenti: l’esistenza di un precedente (maturato nella vigenza del plebiscito di Domizio) e l’inesistenza di divieti successivi. Cicerone però non attribuisce al plebiscito di Domizio una normativa con questi specifici connotati, ma si limita a dire che questo precedente non è stato smentito da alcuna legge successiva. Il divieto che due o più componenti della stessa gens sacerdotale sintetizza un’ipotesi di ineleggibilità fondata su una notizia tramandata da Dione Cassio, e poiché prima dell’approvazione del plebiscito di Domizio non sono riscontrabili numerosi precedenti di componenti lo stesso collegio sacerdotale appartenenti alla stessa gens, è ragionevole sostenere che tale divieto sarebbe contenuto proprio nel plebiscitum de sacerdotiis del 103 a.C.

 NOMINIS PROFESSIO → Se la normale indicazione degli eleggibili è la nominatio fatta dal sacerdos, occorre definire i poteri di colui che presiede i comitia sacerdotum. Il riferimento che le fonti fanno alla nominatio, tale da apparire scollegata da ulteriori fasi che possano in qualche modo limitare la facoltà da parte del sacerdote di nominare chi voglia, potrebbero far pensare alla sostituzione della nominis professio da parte della nominatio, ma la professio viene fatta dai singoli candidati al magistrato che riunisce i comizi, al quale compete la comunicazione al collegio sacerdotale dei nomi di coloro che questi ha ammesso alla nominatio. La sola nominatio non è sufficiente a legittimare le candidature, ma il magistrato, dopo averne controllato la legittimità, rimette la valutazione di merito ai membri del collegio sacerdotale, che decidono discrezionalmente, attraverso le nominationes effettuate, quali candidati possano essere eletti.

 NOMINATIO → Mentre nell’età repubblicana la parola nominatio non sembra essere utilizzata per individuare i momenti del procedimento elettorale dei magistrati, già nella prima età imperiale la nominatio indica la designazione dei candidati ad una determinata elezione, effettuata dall’imperatore a conclusione di una fase preelettorale. La nominatio, come parte della procedura per l’elezione di un sacerdote, presenta importanti elementi di diversità sia rispetto alla nominatio dei magistrati in epoca imperiale, che in età

tribuni della plebe, è decisamente messo in chiaro nell’orazione pro Cornelio, ove sono evidenziati tre aspetti:

  1. Il Silentium: la parola è genericamente tradotta in modo da indicare una generica assenza di opposizioni alla iniziativa di Domizio, ma silentium non indica soltanto una generica assenza di elementi di perturbazione, è infatti anche un termine augurale: costituisce la condizione necessaria per poter osservare la presenza di segni celesti nella totale assenza di interferenze tra questi ultimi e l’osservatore. La permanenza del silentium per tutto il tempo dell’osservazione equivale alla perfetta quiete e all’assoluta mancanza di segnali celesti ed è questa l’autentica traduzione del termine in questo contesto, cioè sta a significare che l’iniziativa del tribuno Domizio non incontra opposizione alcuna da parte delle divinità.

  2. Favente nobilitate: questa espressione è utilizzata da Cicerone per mettere in evidenza il fatto che la nobilitas non aveva contrastato in alcun modo la proposta del tribuno Domizio.

  3. Nullo intercessore comparato: questo termine sta ad indicare l’assenza di intercessione (di opposizione) da parte dei tribuni della plebe, mentre la nobilitas approva la proposta di Domizio.

In conclusione, il plebiscito rogato da Domizio appare il frutto di un compromesso, perché adegua la tradizione dei comitia pontificis maximi alle nuove esigenze di democratizzazione del sistema, senza però alterarne i fondamenti religiosi. Questo plebiscito individua nella minor pars populi, uno dei due elementi del rinnovato equilibrio politico (l’altro è costituito dalla nobilitas), esaurendo la spinta diretta ad estinguere la cooptatio entro la competenza comiziale. Il silentium è la prima parte di un complesso schema in cui Cicerone sintetizza il suo pensiero politico: l’accondiscendenza degli dèi (silenzio), il favore della nobilitas (fauente nobilitate), la concordia tra i tribuni della plebe (nullo intercessore comparato) e l’approvazione conclusiva dell’assemblea popolare.

L’imprescindibile valore giuridico della cooptazione appare ancora più chiaro alla luce delle particolari regole che disciplinano il funzionamento dei comitia e le candidature. Tali candidature sono gestite esclusivamente all’interno del collegio, attraverso il meccanismo della nominatio da parte dei membri del collegio stesso, e questo, unitamente alle limitazioni circa il numero dei candidati nominabili, dimostra che i comitia sono chiamati sì ad operare una scelta, ma nei ristretti ambiti disegnati dai collegi sacerdotali.

L’introduzione del principio elettorale nella scelta dei sacerdoti non è solo il risultato di una generale adesione ai canoni della sovranità popolare, ma è dovuto anche alla necessità di equilibrare un sistema fino a quel momento rigorosamente chiuso che, per qualche motivo, aveva dato prova di non funzionare perfettamente. Le modalità di scelta del pontefice massimo diventano così il modello cui ispirarsi per procedere anche alla scelta dei sacerdoti appartenenti a collegi, perché esso non crea problemi né dal punto di vista giuridico-religioso, tantomeno sotto il profilo politico, dato che così come l’elezione del pontefice massimo è limitata entro il ristretto ambito dei componenti il collegio pontificale che si sono candidati alla carica, allo stesso modo l’ingresso nei consessi sacerdotali è condizionato dagli stessi collegi, che non solo indicano i candidati alla elezione, ma successivamente al voto dei comizi, li includono al proprio interno con l’atto formale della cooptatio. L’estensione dell’elezione popolare dalla scelta dei magistrati a quella dei sacerdoti non presenta gli stessi caratteri: i comitia sacerdotum sono costituiti dalla minor pars populi e non vi è traccia nelle fonti di qualcosa di simile alla lex curiata de imperio.

COMITIA PONTIFICIS MAXIMI E COMIZIA SACERDOTUM DA SILLA A CESARE

La legislazione di Silla

Le fonti utilizzate dalla dottrina moderna per ricostruire la politica di Silla sui sacerdozi forniscono poche informazioni. Gli scritti provengono da opere scritte nell’arco di 5 secoli: da Cicerone a Servio, passando attraverso Livio e Dione Cassio, sono 9 i brani che in qualche modo, secondo gli studiosi, illustrano i contenuti dell’attività di Silla in materia di sacerdoti e sacerdozi. Proprio sulla base di queste fonti, gli studiosi ritengono unanimemente che la politica di Silla sia sfociata in una legge, fatta approvare tra l’82 e l’81 a.C., a cui però vengono date tre denominazioni:

  • _Lex Cornelia de sacerdotiis,
  • Lex Cornelia de collegiis,
  • Lex Cornelia de pontificum augurumque collegiis._ Nessuno dei testi riproduce espressamente il contenuto della legge nella sua completezza e tra l’altro le fonti non chiariscono se si tratti di una lex o di più leges. La dottrina, sempre all’unanimità, sostiene che Silla avrebbe incrementato i collegi dei pontefici e degli auguri, portando il numero dei rispettivi componenti a 15. Secondo alcuni studiosi, anche i decemviri sacris faciundis sarebbero stati coinvolti in questo incremento, dal momento che Silla li avrebbe trasformati in quindecemviri. Anche in questo caso, Livio attesta con precisione che Silla provvede ad aumentare fino a 15 il numero dei membri dei collegia pontificum ed augurum, notizia che non è smentita in altri passi. I testi di Tacito, Dione Cassio e Pseudo-Vettore non dimostrano affatto che Silla avrebbe portato a 15 il numero dei decemviri sacris faciundis.

La grande maggioranza degli studiosi sostiene poi che una legge proposta da Silla avrebbe abrogato il plebiscitum de sacerdotiis del 103 a.C. ed avrebbe restituito alla cooptatio la creatio dei sacerdoti organizzati in collegi. Vi è però chi ritiene che la Lex Cornelia non avrebbe coinvolto tutti i consessi sacerdotali disciplinati dal plebiscito di Domizoi, questo comporterebbe che dopo la legge di Silla, per l’accesso ad alcuni sacerdozi la creatio sarebbe avvenuta attraverso la cooptatio esclusiva, mentre per altri, il sistema dei comitia sacerdotum sarebbe sopravvissuto. Pertanto, le fonti non dicono espressamente quali siano le procedure che sostituiscono la scelta dei sacerdoti da parte dei comitia sacerdotum, né quali siano i sacerdozi interessati dalla lex Cornelia. Per quel che riguarda il primo aspetto, è più logico sostenere che Silla abbia ripristinato il sistema vigente antecedentemente al plebiscito di Domizio. La cooptatio esclusiva, cioè non collegata ad altri atti del collegio o di terzi, appare l’unica alternativa alla creatio del sacerdote dipendente da un atto complesso, costituito dall’elezione comiziale delle 17 tribù e dalla successiva cooptazione.

Tre teorie dividono la dottrina sulla questione dei rapporti tra legislazione sillana in materia di sacerdozi e comitia pontificis maximi:

  1. Una lex Cornelia avrebbe abolito i comitia pontificis maximi indipendentemente dall’abrogazione del plebiscito Domiziano;
  2. L’abrogazione del plebiscito domiziano avrebbe comportato la conseguente soppressione dei comitia pontificis maximi, la cui disciplina sarebbe fissata da tale plebiscito;