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diritto dell'informatica riassunto del libro accurato
Tipologia: Sintesi del corso
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Il legislatore, è intervenuto a disciplinare i cd. contratti turistici , inizialmente individuandoli come una species dei contratti di consumo per poi emanciparne, quantomeno fisicamente, la normativa del cd. codice del turismo. La circostanza per la quale, poi, internet si è rivelato essere uno strumento formidabile di negoziazione dei servizi turistici ha comportato la ricaduta di tale fenomeno nell'ambito anche dei cd. contratti di servizi della società dell'informazione. La contrattazione telematica dei servizi turistici finisce, quindi, per cadere nella sfera di applicazione di almeno queste tre normative: codice del consumo, codice del turismo e codice del commercio elettronico. Appare evidente, l' arduo compito che l'interprete ha nel coordinare i vari interventi legislativi.
L’obiettivo del legislatore comunitario, è stato quello di creare un reticolo normativo in grado di rispondere a problematiche che sorgono dal commercio elettronico, nel quale l'informazione assume un importanza fondamentale, visto l’assenza di fisicità dei beni oggetto del mercato telematico.
Inizialmente, bisogna prendere atto di un dato: il mercato cd. turistico, si è sviluppato in tempi relativamente recenti. Mentre all'inizio del 900 il turismo era un fenomeno d’ elite , riservato ai ceti più abbienti e , all'interno di questi, agli spiriti individuali più esploratori, pronti a organizzare a svolgere i loro spostamenti su base individuale, a partire dagli anni ‘50, insieme al boom economico, il turismo è diventato uno svago sempre più accessibile trasformandosi in un fenomeno di massa. Il turista ha cambiato veste: non è più un avventuriero ma un consumatore di servizi. Il nuovo millennio ha visto la crescita esponenziale della domanda turistica. Funzionale a questa crescita, il commercio elettronico è un possente motore di sviluppo del settore.
L'ecommerce, è uno strumento propulsore dell'industria turistica, permette al turista di misurarsi con un numero di operatori più ampio rispetto al passato, consente un aggiornamento continuo dell’offerta, ed incentiva il confronto tra gli stessi fruitori (si pensi alle app quali Trip Advisor). Favorisce la concorrenza e si mostra sia come uno strumento di marketing per le piccole e medie imprese (nel settore turistico sono, ad esempio, le strutture ricettive o i ristoranti) sia come un mezzo di conclusione di contratti. Alcuni autori, evidenziano come l'impatto del commercio elettronico nell’ ambito del turismo abbia origini lontani, risalenti ai sistemi di prenotazione aerei già attivi negli anni ‘70. Il problema che si pone è quindi di capire come calibrare su questo fenomeno l'applicazione delle disposizioni previste in tema di commercio elettronico con quelle predisposte dal codice del turismo. Prima ancora, poi , occorre indagare i rapporti che sussistono tra quest'ultima normativa e alcune disposizioni del codice del consumo.
Con l'entrata in vigore del codice del consumo del 2005 il legislatore, ha disciplinato i “servizi turistici” in un omonimo capo (art.82 – 100) del titolo dedicato a “singoli contratti”. Il legislatore del 2005 aveva trattato i servizi turistici dal punto di vista del tipo contrattuale non tenendo conto della figura del turista rispetto a quella del più generico consumatore. Il decreto legislativo del 2011 n.79 ha inteso emancipare la figura del turista, quale portatore di interessi e tutele in parte divergenti da quella del semplice consumatore e attenuando il divario esistente tra la posizione del consumatore e quella dell’operatore professionale. Tra le novità rilevanti, la riferibilità della disciplina relativa al contratto di viaggio anche ai pacchetti turistici venduti tramite un sistema di comunicazione a distanza e ai cosiddetti pacchetti dinamici (Organizzati direttamente dal turista). Nonostante ciò i problemi di coordinamento con la disciplina consumeristica rimangono. Il regime dei contratti di viaggio è infatti, ancora attratto dal codice del consumo.
Le problematiche che sorgono dalla negoziazione telematica di pacchetti turistici sono riassumibili in 3 punti: Attengono innanzitutto al rapporto con la negoziazione tradizionale per capire se è possibile una continuità tra le stesse o se si pongono in un rapporto di alternatività È opportuno accennare alla prassi dei pacchetti turistici su misura Indagare , infine, gli obblighi informativi che sono dovuti ai fruitori di servizi turistici sia in quanto destinatario sia in quanto turista
Bisogna chiedersi se il mercato digitale rischia di eliminare il ruolo delle agenzie di viaggio. La risposta non può che essere negativa. La circostanza, infatti , che lo strumento telematico sia accessibile da chiunque non esclude che tra servizi turistici rientri proprio l'assistenza del tour operator. L'agente di viaggio finisce per essere un intermediario di fiducia tra l'organizzatore di pacchetti turistici e il turista. Il mercato dei pacchetti turistici, mostra già da qualche anno un fenomeno di convivenza e complementarietà tra canali tradizionali e canali telematici. Si tratta della cd. negoziazione last minute , consistente nella vendita di pacchetti turistici rimasti ancora non collocati pochi giorni prima della partenza e , dunque offerti a prezzo estremamente vantaggioso. L'operazione si mostra conveniente anche per l'organizzatore di pacchetti turistici che, ha la possibilità di piazzare quelli rimasti invenduti.
Lo strumento telematico, inoltre, offre la possibilità al turista di crearsi il pacchetto turistico, combinando tra loro i vari servizi messi a disposizione dall' organizzatore. In tal senso, si esprime chiaramente l’art. 33 del codice del turismo, ai sensi del quale è organizzatore di viaggio “Il soggetto che si obbliga , in nome proprio e verso corrispettivo forfettario, a procurare a terzi pacchetti turistici, realizzando la combinazione degli elementi di cui all'articolo 34, o offrendo al turista, la possibilità di realizzare autonomamente ed acquistare tale combinazione”. Si parla, a tal proposito , di pacchetti dinamici e si distingue tra: Dynamic package one supplier (che il consumatore compone combinando i servizi offerti da un unico fornitore) Click/through (In cui vi è il rinvio , tramite link, a fornitori di altri servizi).
L' UE è la prima destinazione turistica mondiale: nel 2012 sono stati 400 milioni di arrivi internazionali e nel 2011 gli europei hanno totalizzato oltre un miliardo di viaggi turistici, quasi l' 80% dei quali nell'unione europea. Nonostante la recente crisi economica, gli arrivi turistici internazionali nell'unione hanno continuato a crescere tra il 2010 e il 2012, così come il numero di viaggi turistici dei cittadini europei. Il turismo è uno dei settori più resilienti dell'economia europea. Per garantire un clima di fiducia nell’alta qualità dei servizi turistici venduti nel mercato del UE , le norme dell'unione proteggono i diritti dei viaggiatori, specie in relazione ai servizi tutto compreso.
I dati di mercato più attuali mostrano, un radicale cambiamento delle tendenze economiche dei consumatori- turisti e disegnano uno scenario innovativo per il mercato del turismo. Anche se il 23% di viaggiatori dell'unione europea acquista ancora pacchetti preconfezionati tradizionali, sempre più utenti si orientano nell acquistare separatamente varie componenti della vacanza o nello scegliere vacanze personalizzate, confezionate da uno o più professionisti che hanno legami commerciali tra loro. Le tradizionali agenzie di viaggi appaiono sempre più orientate al confezionamento di vacanze tailor made per i loro clienti. Quello dei servizi turistici combinati rappresenta oggi il 23% del mercato turistico con circa 118 milioni di viaggi all'anno.
Basti pensare all'utilizzo che il mercato della ospitalità o della ristorazione hanno fatto di parametri di range qualitativi, quali le stelle alberghiere.
L'importanza dell’ informazione nella contrattazione online dei servizi turistici è un parametro di forte competitività. I prestatori dei servizi turistici, che sono beni valutabili solo dopo la loro utilizzazione, devono riuscire ad offrire informazioni che contribuiscono alla miglior riuscita dell’ esperienza turistica: ad esempio, informazioni sulle condizioni del paese (climatiche,sanitarie ).
L'avvento di nuove forme di conclusione dei contratti aventi ad oggetto servizi turistici, sembra porre all'attenzione del interprete ulteriori problemi applicativi in merito al regime delle forme praticabili per il commercio online di pacchetti turistici. Nell’art. 35 del codice del turismo, è previsto che il contratto di vendita dei pacchetti turistici debba essere redatto in forma scritta in termini chiari e precisi e che al turista deve essere rilasciata una copia del contratto stipulato e sottoscritto dall' organizzatore o venditore.