Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto dell'Informatica: Lezione 3 - Trattative nella Rete e Contratti Telematici, Appunti di Diritto Dell'informazione

Appunti presi durante le lezioni anno 2017/2018

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 20/06/2018

Ecc.
Ecc. 🇮🇹

55 documenti

1 / 11

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO DELL’INFORMATICA
2-10-17
lezione 3
Problema delle trattative nella rete
Vi è spazio per le trattative nell’ambito della conclusione dei contratti stipulati mediante scambi di
messaggi di posta elettronica, ci può essere uno spazio ottimale nei contratti conclusi mediante
POINT AND CLICK nell’ipotesi in cui le opzioni concesse al destinatario non fossero soltanto
opzioni di selezione delle caratteristiche del prodotto , ma potessero contenere elementi di testo in
cui si può immaginare di andare a discutere l’inserzione della clausola contrattuale , come possiamo
ben vedere lo spazio per la contrattazione qui è decisamente scarso -
Intanto c’è un adempimento preliminare che devono fare tutti coloro che utilizzano la rete per
vendere prodotti o servizi e l’adempimento preliminare è questo : inseriamo nell’iter di conclusione
del contratto il primo riferimento agli obblighi informativi del prestatore di servizi. Un conto è
decidere di concludere un contratto mediante scambi di posta elettronica tra due contraenti che non
hanno qualifica di prestatori di servizi , mentre se uno dei contraenti è un prestatore di servizi e
utilizza la rete per collocare un prodotto o un servizio occorre che soddisfi questo primo obbligo
informativo. Il regime degli obblighi informativi è particolarmente nutrito nell’ambito del
commercio elettronico ovvero nell’ambito del contratto telematico.
Il primo zoccolo informativo che troviamo è dato dagli obblighi informativi generali , perché si
definiscono generali ? perché devono essere sempre adempiuti questi obblighi informativi , in ogni
caso le informazioni devono essere sempre rilasciate . Gli obblighi informativi sono contenuti
all’interno dell’ART 7 d.lgs n 70 /2003. il professor Mantelero nella lezione introduttiva aveva detto
che il contratto non cambia diventa solo procedimentalizzato ( procedimentalizzazione del
contratto). Gli obblighi informativi che devono precedere la conclusione del contratto danno l’idea
di questo contratto procedimentalizzato, ma soprattutto l’art 7 ci da il chiaro senso della logica della
direttiva e di conseguenza del legislatore interno; la direttiva n. 31 del 2000 voleva aumentare la
fiducia nel commercio elettronico tanto è che abbiamo la mancanza di autorizzazione preventiva in
capo al prestatore di servizi. RATIO AUMENTARE FIDUCIA
Art 7 del d.lgs n 70 / 2003 .
Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)
1. Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere
facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le
seguenti informazioni:
a) il nome, la denominazione o la ragione sociale;
b) il domicilio o la sede legale;
c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed
efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;
d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli
elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia
soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;
f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:
1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
2) il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di
stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto dell'Informatica: Lezione 3 - Trattative nella Rete e Contratti Telematici e più Appunti in PDF di Diritto Dell'informazione solo su Docsity!

DIRITTO DELL’INFORMATICA

lezione 3

Problema delle trattative nella rete

Vi è spazio per le trattative nell’ambito della conclusione dei contratti stipulati mediante scambi di messaggi di posta elettronica, ci può essere uno spazio ottimale nei contratti conclusi mediante POINT AND CLICK nell’ipotesi in cui le opzioni concesse al destinatario non fossero soltanto opzioni di selezione delle caratteristiche del prodotto , ma potessero contenere elementi di testo in cui si può immaginare di andare a discutere l’inserzione della clausola contrattuale , come possiamo ben vedere lo spazio per la contrattazione qui è decisamente scarso - Intanto c’è un adempimento preliminare che devono fare tutti coloro che utilizzano la rete per vendere prodotti o servizi e l’adempimento preliminare è questo : inseriamo nell’iter di conclusione del contratto il primo riferimento agli obblighi informativi del prestatore di servizi. Un conto è decidere di concludere un contratto mediante scambi di posta elettronica tra due contraenti che non hanno qualifica di prestatori di servizi , mentre se uno dei contraenti è un prestatore di servizi e utilizza la rete per collocare un prodotto o un servizio occorre che soddisfi questo primo obbligo informativo. Il regime degli obblighi informativi è particolarmente nutrito nell’ambito del commercio elettronico ovvero nell’ambito del contratto telematico. Il primo zoccolo informativo che troviamo è dato dagli obblighi informativi generali , perché si definiscono generali? perché devono essere sempre adempiuti questi obblighi informativi , in ogni caso le informazioni devono essere sempre rilasciate. Gli obblighi informativi sono contenuti all’interno dell’ART 7 d.lgs n 70 /2003. il professor Mantelero nella lezione introduttiva aveva detto che il contratto non cambia diventa solo procedimentalizzato ( procedimentalizzazione del contratto). Gli obblighi informativi che devono precedere la conclusione del contratto danno l’idea di questo contratto procedimentalizzato, ma soprattutto l’art 7 ci da il chiaro senso della logica della direttiva e di conseguenza del legislatore interno; la direttiva n. 31 del 2000 voleva aumentare la fiducia nel commercio elettronico tanto è che abbiamo la mancanza di autorizzazione preventiva in capo al prestatore di servizi. RATIO AUMENTARE FIDUCIA

Art 7 del d.lgs n 70 / 2003.

Art. 7 (Informazioni generali obbligatorie)

1. _Il prestatore, in aggiunta agli obblighi informativi previsti per specifici beni e servizi, deve rendere facilmente accessibili, in modo diretto e permanente, ai destinatari del servizio e alle Autorità competenti le seguenti informazioni: a) il nome, la denominazione o la ragione sociale; b) il domicilio o la sede legale; c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica; d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione; f) per quanto riguarda le professioni regolamentate:

  1. l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;
  2. il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;
  3. il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;_

g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta; h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare; i) l'indicazione delle attività consentite al consumatore e al destinatario del servizio e gli estremi del contratto qualora un'attività sia soggetta ad autorizzazione o l'oggetto della prestazione sia fornito sulla base di un contratto di licenza d'uso. 2. Il prestatore deve aggiornare le informazioni di cui al comma 1. 3. La registrazione della testata editoriale telematica è obbligatoria esclusivamente per le attività per le quali i prestatori del servizio intendano avvalersi delle provvidenze previste dalla legge 7 marzo 2001, n. 62.

Ma la fiducia come si aumenta? Cercando attraverso le informazioni di dare un luogo fisico , Mantelero parlava di una fisicità e di una rete dematerializzata priva di confini ( globalizzata). Quali sono queste informazioni generali obbligatorie? bisogna soddisfare l’esigenza informativa in ordine : a. nome ,denominazione , ragione sociale b. il domicilio o la sede legale qui si vede la fisicità

c) gli estremi che permettono di contattare rapidamente il prestatore e di comunicare direttamente ed efficacemente con lo stesso, compreso l'indirizzo di posta elettronica;

si cerca di limitare la lontananza con il prestatore di servizi -->vengono fornite informazioni per contattarlo

d) il numero di iscrizione al repertorio delle attività economiche, REA, o al registro delle imprese; e) gli elementi di individuazione, nonché gli estremi della competente autorità di vigilanza qualora un'attività sia soggetta a concessione, licenza od autorizzazione;

se è un professionista, un imprenditore ci vuole il numero di iscrizione , il riferimento all’autorità di vigilanza se è un’attività soggetta all’autorità di vigilanza tutte info che servono a identificare e a rafforzare la fiducia del destinatario verso un prestatore serio.

Prendiamo in esame le informazioni che riguardano le professioni regolamentate : f ) per quanto riguarda le professioni regolamentate: _1) l'ordine professionale o istituzione analoga, presso cui il prestatore sia iscritto e il numero di iscrizione;

  1. il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato rilasciato;_ -> le professioni regolamentate sono quelle che hanno bisogno di iscrizioni in albi per il loro esercizio per cui bisogna indicare : l’ordine professionale, il numero di iscrizione , il titolo professionale e lo Stato in cui il titolo è stato rilasciato-

3) il riferimento alle norme professionali e agli eventuali codici di condotta vigenti nello Stato membro di stabilimento e le modalità di consultazione dei medesimi;

-> anche qua vengono richiamati i codici di condotta e di autoregolamentazione g) il numero della partita IVA o altro numero di identificazione considerato equivalente nello Stato membro, qualora il prestatore eserciti un'attività soggetta ad imposta; fino alla lettera g sono tutte informazioni identificative del prestatore

h) l'indicazione in modo chiaro ed inequivocabile dei prezzi e delle tariffe dei diversi servizi della società dell'informazione forniti, evidenziando se comprendono le imposte, i costi di consegna ed altri elementi aggiuntivi da specificare;

art 1336 salvo che sia diversamente disposto dalle circostanza o dagli usi.

Se l’offerta al pubblico vale come proposta a contrarre quando è che il contratto si conclude? Quando si accetta la proposta a contrarre, quando uno dei soggetti ai quali è rivolta l’offerta al pubblico ( offerta rivolta a soggetti indeterminati )dichiara di accettare l’offerta -> il contratto è concluso qnd la dichiarazione di accettazione arriva al proponente.

DIFFERENZA TRA OFFERTA AL PUBBLICO ED INVITO AD OFFRIRE

Se metto un annuncio su una bacheca dove concedo in locazione una stanza nel mio appartamento ad uno studente non fumatore al canone di 300 euro mensili comprese spese condominiali in Via Garibaldi numero 7. Questa è un ‘offerta al pubblico? Gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione l’offerta è diretta ci sono tutti. cosa succede? Il primo che telefona ed è interessato conclude il contratto , ma se fossimo il proprietario dell’appartamento (locatore) vorremmo riservarci la facoltà di decidere con chi concludere il contratto tra tutti coloro che ci hanno contattato dichiarandosi interessati a prenderlo in locazione. perché questo in base alle circostanze e agli usi esclude il valore di proposta a contrarre a questa offerta al pubblico e la trasforma in un invito ad offrire. Nell’invito ad offrire si invertono i ruoli perché nell’invito ad offrire sono coloro che vogliono prendere l’alloggio che sono i proponenti ed il locatore assume il ruolo di accettante.

  • ruoli rovesciati- Non è così banale qualificare il sito web come offerta al pubblico o come mero invito ad offrire.

Perché non è così banale? Ad es. si realizza qualcosa artigianalmente e si opta per venderlo sul web , tale prodotto ha un grande successo e si generano un gran numero di richieste: se l’offerta sul web è strutturata come offerta al pubblico potrebbe verificarsi l’ipotesi di avere 50 richieste per 20 pezzi disponibili --> per 30 prodotti non si riesce ad adempiere ,si potrebbe incorrere in responsabilità contrattuale perché il contratto è prodotto però non si riesce ad adempiere alla obbligazione assunta — come nel mondo reale ci si cautela con la frase “ salvo esaurimento scorte “, che è semplicemente la cautela per quelle modalità di conclusione del contratto che rientrano nell’offerta al pubblico con la quale si evitano conseguenze.

Appurato che giuridicamente il negozio virtuale sarà o un’ offerta al pubblico o un invito a offrire.Sono contratti per adesione? Contratti per adesione contratti che limitano , in cui l’autonomia contrattuale di una delle parti è fortemente limitata perché il contenuto del contratto è unilateralmente predisposto : abbiamo un prestatore di servizi che predispone il contenuto del contratto e un destinatario che accetta integralmente il contenuto del contratto .il destinatario è nella condizione di prendere o lasciare. per questo si chiamano contratti standard o di massa , sono contratti nati sull’onda del boom economico degli anni 60 , previsti dal codice civile quando la contrattazione di massa era ai suoi albori. Quale è la tutela che il nostro codice civile da ad un contraente che si trova davanti un testo contrattuale unilateralmente predisposto? È una tutela di tipo formale che prevede un onere in capo al proponente di rendere conoscibili le condizioni generali del contratto , le clausole che il contraente non ha avuto la possibilità di conoscere non hanno effetto nei suoi confronti.quindi le condizioni generali del contratto predisposte hanno effetto per il contraente se sono da questo conosciute o se avrebbe potuto conoscerle.-->è UN ONERE FORMALE DI PUBBLICITà

POINT and click --> è contratto per adesione? È un contratto in cui una parte è limitata xk il contratto è unilateralmente predisposto? Si.

Sul web le condizioni di contratto sono identificabili? magari spesso c’è il link termini e condizioni ,probabilmente non lo leggiamo ma siamo nella possibilità di conoscere le condizioni. Quella spunta sulla presa visione delle condizioni può fregare perché non si può dire di averla vista dopo .il prestatore che pone la casella da spuntare di presa visione e il blocco del sistema si cautela.

Altro filone di tutela è dato dalle Clausole vessatorie. Quindi ricapitolando il contraente è tutelato

  1. con ONERE FORMALE DI PUBBLICITÀ
  2. dalle CLAUSOLE VESSATORIE. --> essendo un contratto unilateralmente predisposto è chiaro che l’offerente soddisferà meglio il proprio interesse rispetto a quello del contraente , sono clausole che prevedono vantaggi per il predisponente e oneri per il contraente aderente. Non si sta parlando di contratti di BTC e BTB , il contratto per adesione previsto dal nostro codice civile agli art 1341-1342 , la nostra disciplina non riconosce la distinzione BTB e BTC in questo contesto codicistico si può avere come contro parte del predisponente sia soggetto qualificabile come professionista, imprenditore , commerciante sia un consumatore che compie quindi un atto di acquisto privato che lo qualifica tale--> i contratti per adesione non riguardano solo il rapporto contrattuale tra professionista e consumatore ;anche un professionista può stipulare un contratto unilateralmente predisposto e quindi può usufruire della tutela degli art 1341 e 1342- I contratti del consumatore sono anche contratti per adesione , ma ciò non vale per il contrario. Nei contratti BTC c’è questa tutela a monte più la tutela specifica.

Come si stabilisce la natura vessatoria di una clausola ai sensi dell’art 1341 cc? Si guarda se la clausola è contenuta o meno nell’elenco del secondo comma dell’ art 1341cc , l’art non parla di clausole vessatorie--> esempi di clausole vessatorie : clausola che limita la responsabilità, clausola che stabilisce la decadenza dell’altro contraente—nel caso nel contratto si trovasse una clausola che stabilisse un risarcimento del danno fino una franchigia di 300euro , questa sarebbe una clausola limitativa di responsabilità. affinchè tali clausole siano valide? Devono specificamente essere approvate per iscritto. ed in presenza del CONTRATTO TELEMATICO cosa si fa? Il prestatore di servizi deve controllare che nn ci siano clausole vessatorie ed ipotizzando di averle inserite ( quasi tutti i contratti telematici le presentano) dobbiamo coordinare la disciplina del contratto telematico con la disciplina del documento informatico.

DA CHE COSA PUÒ ESSERE SODDISFATTA LA SPECIFICA SOTTOSCRIZIONE DELLA

CLAUSOLA VESSATORIA NEL CONTESTO TELEMATICO? No specifica sottoscrizione no validità clausole vessatorie

Dobbiamo porci il problema se dobbiamo chiedere al destinatario di approvare specificamente le clausole con firma digitale o con firma elettronica ( non digitale, non qualificata avanzata). Chiedere specificamente di approvare con firma digitale vuol dire appesantire l’iter di conclusione di un contratto telematico , mentre consentire di manifestare la specifica adesione alle clausole vessatorie con la firma elettronica ( semplicemente do il consenso) è tutto un altro scenario.

COME SI È ESPRESSA LA SCARSA GIURISPRUDENZA AL RIGUARDO?

quando è nata la controversia qualcuno ha detto attenzione vado dal giudice perchè ritengo che questa clausola non sia valida , sia inefficace nei miei confronti perché non ho firmato , ho stipulato un contratto telematico e non ho sottoscritto con firma digitale--> la scarsissima giurisprudenza che si è espressa in proposito ha ritenuto che il requisito della specifica sottoscrizione debba essere

fare fin tanto che non ha avuto conoscenza della dichiarazione di accettazione .qui gioca la previsione del codice di presunzione di conoscenza ---> la proposta si reputa conosciuta quando arriva all’indirizzo del destinatario ed in questo caso l’indirizzo di posta elettronica; questa presunzione è suscettibile di prova contraria il proponente si libera di questa presunzione dimostrando di essere stato senza colpa nell’impossibilità di aver avuto conoscenza --> nel contesto telematico l’ipotesi può essere soddisfatta solo dal mal funzionamento dei server ( PROBLEMA TECNICO ).Già questa prova liberatoria è molto stretta nella realtà normale ed è ancora più stretta nella realtà virtuale.

La proposta è revocabile fino a che il proponente non è a conoscenza dell’accettazione , quindi alla sua casella di posta elettronica non deve essere ancora pervenuto l’impulso elettronico al quale è affidata la volontà di accettazione.

• L’OFFERTA AL PUBBLICO È REVOCABILE?

Certo basta che la revoca sia fatta nelle stesse forme con cui è fatta l’offerta , ad esempio cambio il prezzo lo faccio con le stesse forme quindi nessuno può concludere un contratto dicendo che una settimana fa il prezzo era inferiore perché nel frattempo la proposta può essere stata revocata.

• L’ACCETTAZIONE È ATTO REVOCABILE FINO A QUANDO?

l’accettazione è revocabile fin tanto che il proponente non è a conoscenza della stessa. Pensiamo allo scenario di contratti conclusi mediante scambi di posta elettronica : viene mandata una proposta a contrarre con gli elementi essenziali del contratto alla cui conclusione è diretta la proposta tramite posta elettronica, dopo 1h mi pento e se non ho ancora ricevuto nella mia casella di posta elettronica la dichiarazione di accettazione posso revocare la proposta mandando una e-mail in cui invito a ritenere la precedente e-mail inviata per errore.

E PER REVOCARE la DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE COME SI FA?

Se nel contesto non telematico posso usare un mezzo di trasmissione della volontà di accettazione e trovare un mezzo più rapido al quale affidare la revoca dell’accettazione che arrivi prima dell’accettazione. PER REVOCARE L’ACCETTAZIONE DEVO TROVARE UN MEZZO Più RAPIDO A CUI AFFIDARE LA REVOCA DELL’ACCETTAZIONE AL PROPONENTE DEVE ARRIVARE PRIMA LA REVOCA DELL’ACCETTAZIONE , perché se arriva l’accettazione a quel punto parlo di recesso del contratto perché il contratto è già concluso.

Quindi se ho mandato la dichiarazione di accettazione con lettera cartacea posso trovare un mezzo più veloce come la mail o un fax , ma se ho usato l’ impulso telematico non posso revocare --> questo è l’unico caso in cui le regole generali non riescono a funzionare per il contesto telematico , rendono di fatto non revocabile la dichiarazione di accettazione. Stessa cosa nei contratti POINT AND CLICK , perché se è strutturato come proposta a contrarre spuntando le caselle ho già manifestato la mia volontà ed il contratto è concluso [quindi non posso revocare la dichiarazione di accettazione ], però il problema non è così drammatico qnd siamo di fronte ad un contratto BTC --> perché c’è il diritto di pentimento o diritto di recesso , primo diritto che compete al consumatore ed al consumatore telematico che ha la qualifica di consumatore come tutti gli altri. Nell’ambito delll’ invito ad offrire in cui i ruoli sono ribaltati la volontà del consumatore sarà preposta a contrarre quindi revocherà la proposta a contrarre. Se invece è un’offerta al pubblico e avrà già accettato eserciterà il diritto di recesso.

Fino ad ora le vecchie norme del codice sono state tutte richiamate ( Art1326 cc , art 1335 cc, art 1341cc ), l’unica che si scontra con la tecnica è quella che riguarda la revoca di accettazione.

TEMPO E LUOGO DI CONCLUSIONE DEL CONTRATTO TELEMATICO.

  • TEMPO --> Il tempo di conclusione del contratto telematico è rilevante come è rilevante il momento di conclusione di ogni contratto , quando il contratto è stipulato le parti sono vincolate :nascono i relativi diritti e obblighi , qui troviamo l’ art 13 del dlgs n.70 / 2003 già considerato quando abbiamo analizzato.

Art. 13 (Inoltro dell'ordine) 1. Le norme sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o di un servizio della società dell'informazione inoltri il proprio ordine per via telematica. 2. Salvo differente accordo tra parti diverse dai consumatori, il prestatore deve, senza ingiustificato ritardo e per via telematica, accusare ricevuta dell'ordine del destinatario contenente un riepilogo delle condizioni generali e particolari applicabili al contratto, le informazioni relative alle caratteristiche essenziali del bene o del servizio e l'indicazione dettagliata del prezzo, dei mezzi di pagamento, del recesso, dei costi di consegna e dei tributi applicabili. 3. L'ordine e la ricevuta si considerano pervenuti quando le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi. 4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non si applicano ai contratti conclusi esclusivamente mediante scambio di messaggi di posta elettronica o comunicazioni individuali equivalenti. --------------------------------------------------------------------------------------------------

Cosa succede quando si stipula un contratto telematico? Arriva un’email di conferma dell’ordine , che è regolata da art 13 del dlgs 70 --> comma 3. Il comma 1 dell’art 13 ci testimonia che usiamo le norme codicistiche della conclusione del contratto anche per i contratti telematici.

Comma 3 “L’ordine e la ricevuta si considerano pervenuti qnd le parti alle quali sono indirizzati hanno la possibilità di accedervi ” : la proposta a contrarre e l’accettazione sono considerati pervenuti al destinatario qnd il destinatario ha la possibilità di accedere- Troviamo in questo ambito un ulteriore testo normativo : il CAD. CAD codice dell’amministrazione digitale --> la disciplina del documento informatico ,delle firme, di certificatori, di rilasci di dispositivi di firma e posta elettronica certificata stanno qui. A differenza da quanto si possa presumere dal nome non riguarda solo i rapporti tra cittadini e PA .Il CAD disciplina tutta la documentazione informatica e disciplina i contratti telematici, il documento informatico il cui contenuto è una volontà a contrarre.

Il codice dell’amministrazione digitale ( CAD) ex art 45 dice che il documento

informatico trasmesso per via telematica si intende SPEDITO DAL MITTENTE se inviato al proprio gestore e si intende CONSEGNATO AL DESTINATARIO se reso disponibile all’indirizzo elettronico da questi dichiarato nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore.

Art 13 Dlgs n. 70 e art 45 del CAD vanno letti insieme

La formulazione dell’art 45 del CAD scompone il percorso di trasmissione della volontà perché introduce il GESTORE , fa riferimento alla casella di posta elettronica messa a disposizione dal gestore : l’ordine ovvero la proposta si intende spedito dal mittente se l’email è arrivata al gestore ed il gestore lo deve consegnare al destinatario rendendolo disponibile all’indirizzo elettronico.

recesso :elimina tasse , sovrattasse e commissioni in ordine ai pagamenti effettuati con carta di credito---> non si dovrebbero trovare nemmeno siti congeniati così : vuoi comprare biglietto aereo e ci sono servizi accessori che devono essere deselezionati. Si deve chiedere al consumatore di selezionare le caselle con cui sceglie i servizi , nn ci devono essere preselezionate. Altra linea del decreto legislativo 21 anno 2014 che ha cambiato il codice del consumo divieto della preselezione delle caselle sul web e l’introduzione del tasto virtuale di pagamento --> il consumatore deve essere a conoscenza del fatto che cliccando su questo tasto, svolgendo questa attività già si obbliga. Quindi si ha una maggiore tutela del consumatore , trasparenza , miglioramento delle modalità relative all’esercizio del diritto di recesso.

IL TERMINE PER ESERCITARE IL DIRITTO DI RECESSO?

14 gg , il tempo è stato unificato. Questo è Il termine minimo per esercitare tale diritto poiché alcune compagnie danno la possibilità di un recesso più lungo , non si fa distinzione tra giornate lavorative e non. O un anno più 14 gg perché se il consumatore non viene informato dell’esistenza del diritto di recesso dal prestatore di servizi --> avrà un anno + 14 gg. altro obbligo informativo è informare dell’esistenza del diritto di recesso. Se esercito il diritto di recesso sarò obbligato a restituire il bene ed avrò diritto a chiedere indietro la prestazione eseguita , ma in un anno posso averlo usato , consumando parzialmente il bene oggetto del contratto – settori interessati maggiormente sono quelli dedicati all’abbigliamento e accessori. DA QUANDO SCATTANO QUESTI 14 GG? [Distinguiamo i contratti di servizi da quelli di appalti che vengono definiti ugualmente contratti di service --> dal giorno della conclusione] Contratto di vendita non dal giorno in cui si stipula il contratto ma Dal giorno in cui si acquisisce il possesso dei beni , si entra in un contatto fisico con il bene —se i beni sono composti (più lotti) fin tanto non è arrivato l’ultimo pezzo- ultimo lotto. COME SI RECEDE? Il legislatore del 2014 ha inserito in un allegato un modulo di recesso tipo che è il modulo di recesso europeo , non ci vogliono formule particolari perché è un diritto di pentimento e nn va motivato --> molto spesso il prestatore chiede il xk ma noi nn siamo obbligati a fornire spiegazioni. “ con la presente recedo dal contratto di vendita di questi beni”- formula banale, nessuna formula sacramentale-con indicazione del destinatario e del consumatore.

COME SI ESERCITA IL DIRITTO DI RECESSO? Va fatto in FORMA SCRITTA? Posso esercitare mediante posta elettronica? No, a meno che il prestatore non abbia stabilito che il recesso possa avvenire anche con questa modalità. Qnd si dice il recesso si fa tramite web --> il codice parla di invio tramite raccomandata oppure la PEC ( equivale alla raccomandata). Quindi è Sparita la possibilità precedente di dare una comunicazione via web e di confermarla entro 48 h con raccomandata o telegramma - QUALE È L’EFFETTO DEL RECESSO? Se parlo di recesso è un recesso da contratto già stipulato , il soggetto nn è più impegnato e vi è differenza con la revoca della proposta. Scioglie il vincolo contrattuale , pone fine agli obblighi delle parti ,effetto di concludere il contratto .Nei casi in cui l’offerta sia stata fatta al consumatore in realtà più che di recesso anche se nel nostro codice del consumo è usata questa espressione sarebbe più corretto parlare di REVOCA DELLA PROPOSTA.

La normativa sull’esercizio del diritto di recesso è inderogabile : il consumatore può decidere di non esercitare il recesso ,però nn ci possono essere patti preventivi di restrizione del diritto di recesso , questi sarebbero patti nulli; così come sarebbe nulla la clausola che prevedesse limitazione al rimborso delle somme versate al consumatore in caso di esercizio del diritto di recesso. Quando si esercita il recesso, a seguito della modifica del 2014 ci devono rimborsare anche i costi di spedizione ( quelli che erano gli ostacoli all’esercizio del diritto di recesso) , con la stessa modalità con cui ho effettuato pagamento , unica cosa che possono non rimborsare è il

costo in più della spedizione più veloce rispetto a quella ordinaria , frutto di una scelta del consumatore questa è legittimamente non rimborsabile.