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Il Diritto di Sciopero in Italia: Evoluzione Storica e Normativa, Appunti di Diritto del Lavoro

riassunto e descrizione specifica a sostegno della domanda più frequente della materia

Tipologia: Appunti

2018/2019

Caricato il 20/01/2023

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marianna-migliaccio-1 🇮🇹

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Loscioperonasceprimadellanascitadellostessofenomenosindacalecomemanifestazionedellaprotesta
deilavoratori.Essoconsistenellameraastensionedallavorodapartedeglistessi.Essaèunaformadi
autotuteladapartedellavoratorechequandoèlesoneisuoidirittihaildirittodiscioperare.Ilmodoincui
l'ordinamentogiuridicosièrapportatoaquestofenomenoècambiatonelcorsodeglianni:
1) Inizialmentevieraunaposizionedicontrasto.NelcodicepenaleprecedentealZanardelli,ovveroil
codicepenaledelregnodiSardegnadel1859,basandosisuldivietodientitàintermedietraStatoe
individuo,consideravaloscioperoaddiritturacomeunreato,poichélesivodell'interesse
privatisticocheloStatoliberaletutelava,oltreadessereunillecitocivileinquantoinadempimento
delrapportosinallagmaticolavorativo.
2) IlCodiceZanardellieliminailmeroscioperocomereato(amenochenonvisiaviolenza,inquel
casopermaneilreato)marestal'imputazionecomeillecitocivileperinadempimento.
Continuavaadesseresanzionato,ancheconpenedetentivequalorafossecondottoconviolenzao
minaccia.
3) Nel1930ilCodicepenaleRocco,inpienaispirazionedelnuovomodellocorporativisticofascistache
negalapossibilitàdiconflittonelloStatoTotalitario,rendedinuovoloscioperounreato,punendo
conunasanzionepecuniarialoscioperoperfinicontrattualiepersolidarietà,econpenedetentive
loscioperodeiservizipubblici,loscioperopoliticoegliscioperichedegeneravanointumultie
sommosse.Nelcontempoincriminaanchelaserratacioèlareazionedeidatorichechiudono
l'attivitàperlosciopero.
4) Laverarivoluzionesihaperònel1948conlaCostituzioneRepubblicana.L'articolo 40infatti
affermailDirittoallaScioperochevaesercitatonell'ambitodelleleggicheloregolano.Questo
articololopossiamoscomporreindueparti:
Unaprima partecherecita"Ildirittodisciopero"chequalificaloscioperocomeundiritto.Essoquindi
vatolleratosiasulpianopenale,nonèammissibileunanormapenalechelocondannicomereato,sia
sulpianoprivatistico,illavoratorenonpotràessereimputatocomeinadempientecivilisticamentema
dovràsubirel'unicaconseguenzadinonriceverelaretribuzione.
Unaseconda partecherecita"siesercitanell'ambitodelleleggicheloregolano"checonsenteal
legislatoreattraversolaleggeordinariadiporredelleregoleall'eserciziodeldirittoallosciopero(la
possiamointenderecomeunasortadiclausoladisalvaguardiaperpermettereeventualmente
l’influenzadellegislatore)
5) All'entratainvigoredellaCostituzioneilCodicePenaleprevedevaperòancoraloScioperocome
reato.SaràlaCorteCostituzionaleaderoderelospaziosanzionatoriopubblicoeciviledello
scioperoaffermandoneiltotaledirittoseriferitoallatuteladiuninteresseeconomico-
professionalefinoadarrivareallasentenzadel74'chehastabilitochelo"scioperopuropolitico"
(cioèquelloscioperochenonrappresentalatuteladiuninteresseriferibileallasferaeconomico-
professionaledellavoratoremaunameraopposizioneallesceltepolitichedellegislatore)
rappresentaunalibertà,quindinonsanzionabilepenalmentemasoggettaallesanzionicome
illecitocivileperinadempimentocontrattuale.Permangonosolodueipotesiincuiloscioperoè
individuatocomereato:
Quandoèdirettoasovvertirel'ordinamentocostituzionale.
Quandoèdirettoabloccareglistrumenticoncuisiesercitalasovranitàpopolare(adesempiole
elezioni).
AbbiamodettocheaseguitodellaCostituzioneRepubblicanaloScioperoèunDiritto.MaunDirittodiChi?
Loscioperohatitolaritàindividuale(cioèognilavoratorenehadiritto)maèadeserciziocollettivo.Per
scioperareinfatticideveesserela compresenza di due elementi:
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Lo sciopero nasce prima della nascita dello stesso fenomeno sindacale come manifestazione della protesta dei lavoratori. Esso consiste nella mera astensione dal lavoro da parte degli stessi. Essa è una forma di autotutela da parte del lavoratore che quando è leso nei suoi diritti ha il diritto di scioperare. Il modo in cui l'ordinamento giuridico si è rapportato a questo fenomeno è cambiato nel corso degli anni:

  1. Inizialmente vi era una posizione di contrasto. Nel codice penale precedente al Zanardelli, ovvero il codice penale del regno di Sardegna del 1859, basandosi sul divieto di entità intermedie tra Stato e individuo, considerava lo sciopero addirittura come un reato, poiché lesivo dell'interesse privatistico che lo Stato liberale tutelava, oltre ad essere un illecito civile in quanto inadempimento del rapporto sinallagmatico lavorativo.
  2. Il Codice Zanardelli elimina il mero sciopero come reato (a meno che non vi sia violenza, in quel caso permane il reato) ma resta l'imputazione come illecito civile per inadempimento. Continuava ad essere sanzionato, anche con pene detentive qualora fosse condotto con violenza o minaccia.
  3. Nel 1930 il Codice penale Rocco, in piena ispirazione del nuovo modello corporativistico fascista che nega la possibilità di conflitto nello Stato Totalitario, rende di nuovo lo sciopero un reato, punendo con una sanzione pecuniaria lo sciopero per fini contrattuali e per solidarietà, e con pene detentive lo sciopero dei servizi pubblici, lo sciopero politico e gli scioperi che degeneravano in tumulti e sommosse. Nel contempo incrimina anche la serrata cioè la reazione dei datori che chiudono l'attività per lo sciopero.
  4. La vera rivoluzione si ha però nel 1948 con la Costituzione Repubblicana. L' articolo 40 infatti afferma il Diritto alla Sciopero che va esercitato nell'ambito delle leggi che lo regolano. Questo articolo lo possiamo scomporre in due parti:  Una prima parte che recita "Il diritto di sciopero" che qualifica lo sciopero come un diritto. Esso quindi va tollerato sia sul piano penale, non è ammissibile una norma penale che lo condanni come reato, sia sul piano privatistico, il lavoratore non potrà essere imputato come inadempiente civilisticamente ma dovrà subire l'unica conseguenza di non ricevere la retribuzione.  Una seconda parte che recita "si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano" che consente al legislatore attraverso la legge ordinaria di porre delle regole all'esercizio del diritto allo sciopero (la possiamo intendere come una sorta di clausola di salvaguardia per permettere eventualmente l’influenza del legislatore)
  5. All'entrata in vigore della Costituzione il Codice Penale prevedeva però ancora lo Sciopero come reato. Sarà la Corte Costituzionale ad erodere lo spazio sanzionatorio pubblico e civile dello sciopero affermandone il totale diritto se riferito alla tutela di un interesse economico- professionale fino ad arrivare alla sentenza del 74' che ha stabilito che lo "sciopero puro politico" (cioè quello sciopero che non rappresenta la tutela di un interesse riferibile alla sfera economico- professionale del lavoratore ma una mera opposizione alle scelte politiche del legislatore) rappresenta una libertà, quindi non sanzionabile penalmente ma soggetta alle sanzioni come illecito civile per inadempimento contrattuale. Permangono solo due ipotesi in cui lo sciopero è individuato come reato:  Quando è diretto a sovvertire l'ordinamento costituzionale.  Quando è diretto a bloccare gli strumenti con cui si esercita la sovranità popolare (ad esempio le elezioni). Abbiamo detto che a seguito della Costituzione Repubblicana lo Sciopero è un Diritto. Ma un Diritto di Chi? Lo sciopero ha titolarità individuale (cioè ogni lavoratore ne ha diritto) ma è ad esercizio collettivo. Per scioperare infatti ci deve essere la compresenza di due elementi :

 Uno Materiale : Cioè l'astensione dal lavoro.  L'altro Finalistico : Cioè ci deve essere la tutela di un interesse collettivo (cioè di una Collettività di lavoratori e non di un singolo lavoratore). Per soddisfare l'interesse collettivo c'è bisogno della proclamazione dello sciopero come atto informale. A proclamarlo può farlo qualsiasi organismo collettivo (non solo sindacale ma anche RSA, RSU, anche comitati di lotta cioè gruppi di lavoratori che si uniscono per l'occasione). Il proclama invita i singoli lavoratori ad aderire o meno allo sciopero. È interessante da segnalare che la collettività è richiesta solo nella proclamazione. Che poi allo sciopero partecipi anche una sola persona esso è ugualmente sciopero anche se questa è chiaramente una ipotesi di scuola. Il diritto allo sciopero è, come detto, di tutti i lavoratori ma esistono delle categorie a cui questo diritto non è concesso. Si tratta dei militari delle forze armate e della Polizia di Stato chiaramente per una questione di ordine pubblico. Si discute se anche i lavoratori autonomi abbiano il diritto di sciopero (si è allargato il concetto di sciopero anche a quei soggetti che non sono dipendenti, ma che seppure imprenditori autonomi, magari anche senza propri dipendenti, si trovano in una situazione di subordinazione e dipendenza economica nei confronti dei loro committenti). Tecnicamente esso non è sciopero perché lo è solo nel caso di lavoro subordinato ma qui è semplicemente una libertà di manifestare e di associarsi ai sensi dell'articolo 18 della Costituzione. Ogni Diritto incontra dei limiti e bisogna indagare ora se anche lo Sciopero ne ha e se esistono quali sono. Si è cercato di porre dei limiti allo sciopero nella forma. Era solito infatti l'uso ad esempio dei cosiddetti scioperi a singhiozzo (cioè lavorare e scioperare in modo alterno durante la giornata) e gli scioperi a scacchiera (cioè lo sciopero di determinati settori di un’industria in un momento della giornata e di un altro settore in un altro momento della giornata, chiaramente compromettendo il tipico lavoro a catena di montaggio dell'industria moderna). La Corte di Cassazione con sentenza 711/1980 ha sancito che qualsiasi sia la forma se esso rappresenta una astensione dal lavoro e se esso è volto alla tutela di un interesse economico-professionale resta uno sciopero e quindi un diritto. Unico limite allo sciopero è rappresentato, invece, dal rapporto con gli altri diritti costituzionali cioè limiti sul piano esterno. Uno di questi limiti è dettato proprio dall'articolo successivo al 40 e cioè il 41 della Costituzione che tutela la libertà di iniziativa economica. Ebbene uno sciopero che lede la produttività (cioè la capacità di produrre di una azienda, si pensi ad esempio ai danni che si potrebbe arrecare ad un altoforno in caso di un suo spegnimento per sciopero) è uno sciopero illegittimo e non tutelabile quale diritto. Diversa è invece la mera lesione alla produzione che invece è anzi uno degli obiettivi stessi dello sciopero e che il datore deve subire. Si discute anche sulla natura del diritto di sciopero. Si è detto che esso è un diritto potestativo e cioè un diritto che incide nella sfera di altri soggetti (in questo caso il datore di lavoro) senza che questo possa reagire. Prendendo per vera questa natura questo comporterebbe vederlo solo sotto l'aspetto datore- lavoratore invece lo sciopero ha un riflesso anche pubblico. Il diritto di sciopero quindi va visto più come un diritto Assoluto cioè quel diritto vantabile nei confronti di tutti. Parlavamo prima di limiti esterni del diritto allo sciopero rispetto ad altre libertà. Bisogna ritornare quindi su quanto diceva l'articolo 40 nella sua seconda parte "si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano". Si potrebbe, con legge ordinaria, creare delle norme che lo contemperano e lo regolino, non certo cambiarne la titolarità. Nel 51' il legislatore ci provò con il progetto di legge Gubinacci ma lo stesso naufragò. Esso prevedeva tra l'altro anche l'attuazione dell'articolo 39 della Costituzione ma l'opposizione della sinistra e dei sindacati non fece attuare il progetto. Si riprovò negli anni 70' ma anche questo progetto naufragò. L’effettuazione di uno sciopero legittimo trasforma (proprio per il fatto di esercitare un diritto) l’inadempimento dell’obbligazione lavorativa in causa di sospensione del rapporto di lavoro, permettendo quindi al lavoratore di mantenere intatti i suoi diritti (e ovviamente anche gli obblighi esclusi quelli strettamente connessi all’effettuazione della prestazione). Restava così il problema relativo al settore dei servizi pubblici cioè quei servizi rivolti ad una utenza pubblica. Uno sciopero in questi settori, infatti, causava e causa danni non solo al datore di lavoro (come

 I Singoli Lavoratori: Per i quali la sanzione non viene direttamente dalla Commissione di Garanzia che si limita a segnalarlo al Datore di Lavoro che sarà proprio quest'ultimo a sanzionarli ed ha un DOVERE di sanzionare (sia in capo a datori pubblici che privati), sanzioni che però non possono giungere al Licenziamento. Un'altra questione sorge sul fatto che spesso questi Servizi Essenziali sono prestati non da lavoratori subordinati ma da lavoratori autonomi (si pensi agli avvocati e i magistrati che nel loro compito svolgono servizio pubblico). La Corte Costituzionale ma ancora più marcatamente la Riforma 83/2000 ha stabilito che tali norme valgono anche per i lavoratori autonomi che quindi dovranno provvedere alla realizzazione di accordi di regolazione. Chiaramente essendo autonomi bisognerà basarsi su Codici di Autodisciplina delle varie Associazioni e posti sotto la garanzia della Commissione di Garanzia. In ultimo va segnalto che può capitare che uno Sciopero potrebbe comportare un pericolo a causa di eventi esterni (si pensi al caso di uno sciopero del settore medico che capiti proprio nel momento di uno scoppio di una epidemia). A questo fine vi è l'Istituto della Precettazione. Esso è un Provvedimento Amministrativo che o a livello locale (autorità amministrativa locale) o a livello nazionale (il Ministero) da disposizione (sospendere, rinviare o spostare lo sciopero) per evitare che si creino danni irreparabili a beni che si vogliono garantire. Il Provvedimento Amministrativo ha chiaramente non intento Sanzionatorio ma di Garanzia comunque al godimento pieno da parte dell'utenza del servizio essenziale. Va, in conclusione, fatta solo menzione alle Associazioni degli Utenti, figura associativa che dovrebbe rappresentare nelle sedi d'accordo gli interessi degli Utenti, che in realtà hanno avuto poca attuazione. Sono contemplate anche delle forme di autotutela del lavoratore alle quali egli può ricorrere in risposta ad uno sciopero:

  • SERRATA ovvero la chiusura totale o parziale dell’azienda per un periodo di tempo più o meno lungo. Nel nostro sistema è stato utilizzato solo come arma difensiva. Storicamente la serrata ha avuto la stessa storia dello sciopero, ed era ad esso equiparata, in ogni codice penale. Solo la Costituzione per la prima volta evita la menzione della serrata e la corte costituzionale la dichiara come una mera libertà, non un diritto.
  • MESSA IN LIBERTA’ permette al datore di lavoro di mettere in libertà quei lavoratori che non hanno di fatto partecipato allo sciopero, ma le loro prestazioni lavorative (senza quelle degli altri colleghi) comportano un aggravio dei costi.
  • CRUMIRAGGIO prende il nome dal crumiro ovvero quel lavoratore che vuole continuare a lavorare e non vuole partecipare allo sciopero e per crumiraggio ci si riferisce alla sostituzione (temporanea e lecita) dei lavoratori in sciopero con altri lavoratori all’interno dell’azienda.