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Diritto canonico, conda, Sintesi del corso di Diritto Canonico

Diritto canonico di conda 2020

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 01/07/2023

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INTRODUZIONE AL DIRITTO CANONICO - Conde, Riondino
La norma missionis
Nucleo normativo del diritto canonico. Il mandato missionario risale all’esperienza dei
primi discepoli, riuniti nella Pentecoste dopo la crocifissione, per rileggere la fase pre-
pasquale.
Il destino di salvezza, di liberazione è un Evento trascendente, che si costruisce in
questo mondo. Si connette al mandato di annunciare il Vangelo e fare discepoli
secondo quanto appreso.
La chiesa è al servizio della missione di salvezza, tramite una disciplina fedele ai
contenuti dell’annuncio e consolidandosi come comunità.
Il contenuto liberatore della norma missionis è incompatibile con un diritto della
chiesa, che si dota di norme dette CANONI (misura) diverse da quelle della società
civile. La metodologica propria del diritto, serve in ogni ordinamento per regolare
ordine e concordia nella comunità.
La legittimazione istituzionale della chiesa si fonda sulla coerenza col Vangelo,
l’efficacia a promuovere la missione e nel soddisfare i bisogni della comunità e della
società in generale.
Per interpretare le istituzioni canoniche sono centrali la parola (norma fidei) ed i
sacramenti (norma comunioni).
Non ogni norma ha carattere salvifico e sacramentale:
Il diritto divino esprime elementi permanenti, mentre la chiesa ne scopre i contenuti e
li formula in norme canoniche, sottoposte al divenire storico e quindi mutabili.
La norma missionis é sintesi tra le dimensioni istituzionale e personalista (ogni
persona è portatrice di un evento salvifico). In quanto perseguono il fine missionario,
le norme devono rinnovarsi per assicurare efficacia giuridica e centralità del fedele.
STORIA
L’età apostolica va dalla crocifissione alla morte degli apostoli ed è la prima fase del cristianesimo.
Inizia il cammino della chiesa come comunità…
Dell’Ebraismo (religioso): Il primo concilio riuniva a Gerusalemme gli apostoli che
posero la prima norma come uno sviluppo del vangelo annunciato da cristo, compiuto
da costoro cui affidò il compito di edificare la chiesa.
Dell’ Impero romano (socio-politico): la società romana vede inizialmente come una
minaccia il gruppo di credenti cristiani sparso nei territori cristiani
Dei credenti: Esigenza di dotarsi di un’organizzazione più solida, comprendente le
relazioni tra credenti. Le dispute private vengono risolte ispirandosi al modello
romano, arricchito da principi evangelici. Nell’epoca post apostolica di forma la
struttura della chiesa, con supremazia della sede romana. il diritto dell’impero romano
era più elaborato di quello di altri popoli.
Il primo nucleo del diritto canonico
Il dir Canonico è un insieme di norme consuetudinarie non scritte di natura
sacramentale, dottrinale e disciplinare, formatesi per affrontare i nuovi problemi
senza alterare il messaggio evangelico nè le norme successive, date dagli apostoli.
questo corpo giuridico fu fissato in opere denominate “collezioni pseudo apostoliche”.
In questo periodo iniziano a celebrarsi i primi sinodi, nei quali i vescovi si riunivano per
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INTRODUZIONE AL DIRITTO CANONICO - Conde, Riondino

La norma missionis

Nucleo normativo del diritto canonico. Il mandato missionario risale all’esperienza dei primi discepoli, riuniti nella Pentecoste dopo la crocifissione, per rileggere la fase pre- pasquale.

Il destino di salvezza, di liberazione è un Evento trascendente, che si costruisce in questo mondo. Si connette al mandato di annunciare il Vangelo e fare discepoli secondo quanto appreso. La chiesa è al servizio della missione di salvezza, tramite una disciplina fedele ai contenuti dell’annuncio e consolidandosi come comunità. Il contenuto liberatore della norma missionis è incompatibile con un diritto della chiesa, che si dota di norme dette CANONI (misura) diverse da quelle della società civile. La metodologica propria del diritto, serve in ogni ordinamento per regolare ordine e concordia nella comunità. La legittimazione istituzionale della chiesa si fonda sulla coerenza col Vangelo, l’efficacia a promuovere la missione e nel soddisfare i bisogni della comunità e della società in generale. Per interpretare le istituzioni canoniche sono centrali la parola ( norma fidei ) ed i sacramenti ( norma comunioni). Non ogni norma ha carattere salvifico e sacramentale: Il diritto divino esprime elementi permanenti, mentre la chiesa ne scopre i contenuti e li formula in norme canoniche, sottoposte al divenire storico e quindi mutabili. La norma missionis é sintesi tra le dimensioni istituzionale e personalista (ogni persona è portatrice di un evento salvifico). In quanto perseguono il fine missionario, le norme devono rinnovarsi per assicurare efficacia giuridica e centralità del fedele.

STORIA

L’età apostolica va dalla crocifissione alla morte degli apostoli ed è la prima fase del cristianesimo. Inizia il cammino della chiesa come comunità… Dell’Ebraismo (religioso): Il primo concilio riuniva a Gerusalemme gli apostoli che posero la prima norma come uno sviluppo del vangelo annunciato da cristo, compiuto da costoro cui affidò il compito di edificare la chiesa. Dell’ Impero romano (socio-politico): la società romana vede inizialmente come una minaccia il gruppo di credenti cristiani sparso nei territori cristiani Dei credenti: Esigenza di dotarsi di un’organizzazione più solida, comprendente le relazioni tra credenti. Le dispute private vengono risolte ispirandosi al modello romano, arricchito da principi evangelici. Nell’epoca post apostolica di forma la struttura della chiesa, con supremazia della sede romana. il diritto dell’impero romano era più elaborato di quello di altri popoli.

Il primo nucleo del diritto canonico

Il dir Canonico è un insieme di norme consuetudinarie non scritte di natura sacramentale, dottrinale e disciplinare, formatesi per affrontare i nuovi problemi senza alterare il messaggio evangelico nè le norme successive, date dagli apostoli. questo corpo giuridico fu fissato in opere denominate “collezioni pseudo apostoliche”. In questo periodo iniziano a celebrarsi i primi sinodi, nei quali i vescovi si riunivano per

decidere tematiche comuni. L’efficacia delle norme sinoidali dipendeva solo dall’autorità personale del vescovo.

Diritto romano e leggi della chiesa

L’Editto di Costantino riconosce la libertà religiosa. La chiesa diventa religione ufficiale dell’impero. I vescovi amministrano la giustizia. La chiesa è una sorta di persona giuridica i cui principi cristiani iniziano ad incidere nel diritto, e viceversa, leggi di imperatori cristiani sono recepite dal dir canonico. I due diritti interagiscono costruendo un corpo normativo morali e coercitivo al contempo. Il dir romano porta tecnica e concetti, capisaldi dello sviluppo del dir canonico.

I Concili

Riunioni di vescovi locali. fonte del diritto. Erano convocati anche dall’imperatore, consapevole dell’importanza della religione nel panorama politico-sociale. I decreti a volte erano confermati dai poteri politici,assumendo obbligatorietà. ecumenici: riunivano tutta la cristianità provinciali o nazionali: riunivano i vescovi di det. Zone.

Le decretali

Prassi dei vescovi di rivolgersi a Roma per derimere dubbi sulla disciplina o i sacramenti in determinate circostanze. Le risposte, che seguono il modello del rescritto imperiale, offrono soluzioni generali, estendibili ai territori vicini. Canoni conciliari e decretali furono raccolti tra il 5 e 6 sec in due collezioni, punto normativo di riferimento fino alle collezioni medievali.

L’epoca carolingia

Caduto l’impero romano la chiesa perde unitarietà e si divide in chiese nazionali. Subentrano leggi locali, con precetti molto diversi.

Il Cesaropapismo

La chiesa lotta per affermare il suo spazio a fianco e non sotto il potere politico. Quando L’asse dell’impero viene spostata a Bisanzio (in oriente la concezione del potere è divina) la chiesa comincia ad avere protezione. Con i franchi Nasce il sacro romano impero germanico. Carlo magno nell’800 consegna alla chiesa il territorio dello stato pontificio e indipendenza politica, accentuando la separazione della parte orientale, fino allo scisma d’Oriente dell’11esimo secolo. Carlo magno tenta un unificazione disciplinare con delle collezioni ma si dava importanza solo ai testi antichi. nascono le false decretali : testi firmati da papi o concili del primo periodo per dargli credibilità. Nasce una nuova fonte normativa: i l ibri penitenziali (assegnano le pene a seconda dei peccati). Si arriva alla formazione di un unico diritto ( ius comune ) che unisce l’elemento canonistico a quello civilistico.

11 sec -Gregorio 7°

Le relazioni tra potere politico de ecclesiastico crollano, con la pretesa di sottomissione del secondo da parte del primo.

La riforma gregoriana

Il papa rivendica l’indipendenza del potere ecclesiastico e riforma la chiesa riprendendo la pratica conciliare e decretale, dettando norme che sottolineano l’autorità pontificia in ambito ecclesiastico e scomunicando l’imperatore in quanto irrispettoso di esse. Purificò le fonti canoniche dalle apocrife

l’epoca d’oro del dir. Canonico

LE NORME GENERALI DEL CIC

Come La prima parte di alcuni codici civili, contiene disposizioni generali sugli istituti base dell’ordinamento. Le troviamo ne libro 1. I 203 canoni sono receduti da 6 canoni preliminari aventi ad oggetto la relazione tra le norme del nuovo e vecchio codice (vigenza ed abrogazione).

Canone 1

Il CIC riguarda solo la chiesa latina. La chiesa d’oriente ha altra disciplina, ma a l’unità giuridica di fondo non è intaccata.

Altri canoni preliminari

can 2 : carattere extracodiciale del dir liturgico in quanto subisce frequenti cambiamenti can 3 : vigenza inalterata degli accordi tra santa sede e stati o organismi internazionali cann 4 e 5 : le norme che revochino diritti, privilegi e consuetudini, hanno efficacia normativa eccetto se centenarie o tollerabili a giudizio dell’autorità ecclesiastica. Abrogazione del codice del 1917, delle leggi extracodicali, penali, disciplinari regolate ex novo dal nuovo codice, ma il diritto antico resta fonte interpretativa.

Fonti di natura generale

 Creano nuove norme: legge, consuetudine, decreti generali legislativi  disposizioni di natura applicativa: decreti generali esecutivi ed istruzioni.

LEGGI

Caratteristiche

Generalità Astrattezza Stabilità (dettate per il futuro, no scadenze)

Tipi

Si distinguono in base ai criteri distintivi dei destinatari, che operano in relazione a :

estensione:  universalidettate per tutta la chiesa da chi ha potestà legislativa (papa e collegio episcopale).  particolari per una porzione della chiesa (diocesi, provincia, nazioni) da chi ha la relativa potestà legislativa (vescovo diocesano, concilio provinciale o concilio plenario di una conferenza episcolpale). condizione giuridica:  territoriali e personali leggi speciali, in situazioni importanti. leggi peculiari sono leggi universali che regolano tali situazioni o certi organismi e istituzioni ecclesiastiche. Le leggi particolari si presumono territoriali. obbligatorietà:  leggi meramente ecclesiastiche obbligano solo i battezzati cattolici. Possono rinviare a leggi civili purché non siano contrarie ai principi divini, e alle disposizioni canoniche. Hanno natura legislativa anche altre disposizioni, quali le leggi pontificie ( costituzioni apostoliche) e leggi conciliari ( decreto).

Disposizioni generali sulle leggi canoniche

Oggetto= formazione, promulgazione, vacanza legis, irretroattività, interpretazione e efficacia. Analogia : si può ricorrere ai principi generali del diritto con equità, alla dottrina e ai precedenti giurisprudenziali in caso di vuoto legislativo, tranne nel caso d8 leggi penali, che vanno interpretate restrittivamente.

In caso di dubbio sulla portata della legge invece si ricorre all’ interpretazione autentica (del legislatore. Dicastero x leggi universali). Le interpretazioni delle sentenze sono vincolanti solo per il caso in esame. La consuetudine è un buon riferimento interpretativo.

Nullità

Si favorisce il valore giuridico di atti e rapporti di fatto compiuti,anche se contrari alla legge. Ignoranza o errore sulle leggi, non tolgono efficacia. Nell’ordinamento secolare gli atti contra legis sono invalidi mentre qui sono nulli solo gli atti contrari a leggi irritanti o inabilitanti. Valida ma illecita è anche la sentenza emessa da un giudice senza competenza. Si favorisce la libertà dei singoli. Fuori dal proprio territorio, beneficiano della non vigenza delle leggi particolari del proprio territorio. Quelle del posto obbligano solo su

beni immobili, l’ordine pubblico o le formalità.

Abrogazione e deroga

Una nuova legge universale può espressamente derogare il diritto particolare o speciale. Le norme universali sono abrogate quando la nuova legge è contraria alla

precedente o ne riordina la materia. La revoca non si presume nel dubbio.

CONSUETUDINI Fonte del diritto generale con valore analogo alla legge. Il comportamento consolidato di una comunità di fedeli capace di ricevere leggi e con l’intenzione implicita di introdurre il diritto, ha valore giuridico. Con la codificazione ha perso campo giuridico. Ora dipende dall’approvazione espressa del legislatore. L’approvazione è speciale se si tratta di una consuetudine contro la legge. Contro leggi con clausole proibitive di consuetudini, possono prevalere solo quelle centenarie o immemorabili , non revocate dalle nuove leggi.  Consuetudine con forza di legge (volontà di creare diritto)  Consuetudine di diritti soggettivi : mira all’acquisto di diritti per un gruppo, in forza della prescrizione. La consuetudine deve essere razionale : di giovamento al bene della comunità.

DECRETI GENERALI Tipo decreti legislativi, emanati legislatore o altra autorità da egli delegata per un caso concreto.

Oggetto

disposizioni generali destinate ad una comunità capace di riceverle, date per rispondere a situazioni che richiedono certezza giuridica. Hanno forza di legge se la normativa è generale.  Esecutivi: Emanati da chi ha potestà esecutiva, senza delega del legislatore. Non hanno la forza di legge, che devono quindi rispettare senza introdurre novità. Servono a urgere l’osservanza di una legge o a determinare i modi per farlo. Hanno come destinatari gli stessi della legge cui si riferiscono.  emanati da conferenze episcopali: le c.e li emanano per mandato del diritto sulle materie previste, o per delega del legislatore supremo. I decreti devono essere approvati dalla maggioranza dei vescovi. Possono emanare anche decreti generali esecutivi.

ISTRUZIONI Apportano chiarimenti circa il modo di applicare una legge. Portata generale : destinatari sono quelli cui spetta eseguire nella pratica la legge cui si riferiscono (non tutti i destinatari della legge, come per i decreti generali). Sono invalide se contraddicono la legge cui si riferiscono. Sono emanati dalle autorità

sanzione in caso di inosservanza. Le sanzioni più gravi non possono essere oggetto di precetto singolare).

Norma sui procedimenti decisionali Can 50. Norma sul procedimento da seguire prima di decidere. La discrezionalità e l’ampiezza che caratterizzano l’azione di governo delle autorità amm, nel suo compito di coniugare il bene comune con quello dei singoli, incidono nelle valutazioni di merito che essa deve compiere responsabilmente. La discrezionalità non deve essere arbitraria, infatti le decisioni vanno motivate, anche sommariamente. Ove possibile, è imposto l’ascolto di coloro i cui interessi sono coinvolti nella decisione. Nei procedimenti penali, il reo va informato prima dell’ascolto, sulle accuse e prove a suo carico per permettergli di presentare la sua difesa tramite un avvocato.

Petizioni e ricorsi Specularmente alle norme sulle decisioni amministrative, ci sono quelle su petizioni o ricorsi dei fedeli all’autorità cui spetta la decisione. Silenzio-dissenso : il silenzio amministrativo si interpreta negativamente. L’autorità ha 3 mesi per rispondere alla petizione o al ricorso. Al di là del silenzio dissenso, l’ordinamento impone che questa emetta comunque un provvedimento motivato e ripari i danni cagionati dalla sua passività. Contro il rifiuto o il silenzio, il fedele può interporre ricorso all’autorità superiore.

IL RESCRITTO Decisione del governo attenta alle circostanze soggettive di ogni fedele, data previa petizione alla autorità competente. Elemento tipico è la forma scritta. OGGETTO : concessione di una misura giuridica di favore ( grazie ), irrevocabile da leggi posteriori. BENEFICIARIO : chiunque, anche senza soggettività canonica diretta - tranne quelli esclusi dall’ordinamento - anche senza loro consenso o accettazione. VALIDITA’ : il richiedente deve esporre la petizione con correttezza (rispetto dell’ordine gerarchico) e sincerità (esposizione completa e veritiera delle circostanze richieste da prassi o legge per la validità del tipo di rescritto preteso). Non incidono sulla validità gli errori sul nome o la residenza del beneficiario o sul nome dell’autorità concedente.

IL PRIVILEGIO Grazia concessa su una materia non prevista nell’ordinamento. Crea un diritto nuovo con carattere di stabilità , in favore di una persona fisica o giuridica. Atto di natura singolare.

CESSAZIONE:

 uso abusivo  cambiamento. delle circostanze  revoca con n legge successiva o ato dell’autorità  conclusione del tempo o dei casi per cui fu dato  Rinuncia Il modo di provare il suo possesso è il rescritto di concessione.

TIPOLOGIE:

 Personali(concessi a un fedele o a un’associazione)  Reali (es. al titolare di un ufficio).  Locali (a un tempio o una chiesa)

LA DISPENSA Esonero preventivo dall’obbligo di osservare una legge, per concessione dell’autorità esecutiva competente, in singoli casi.

È un atto amministrativo formale (non può essere presunto come la tolleranza e la dissimulatio nei confronti di condotte non conformi alla legge). Ogni legislatore può dispensare dalle leggi da lui emanate, personalmente o con delega, con certi limiti : nelle leggi penali e processuali, la dispensa è riservata alla santa sede, salvo ci sia urgenza di intervento.

OGGETTO

leggi meramente ecclesiastiche. Sono escluse leggi che hanno alla base ragioni che trascendono la volontà del solo legislatore (indissolubilità del matrimonio, salvo non sia stato consumato).

CONDIZIONI

giusta causa. La legge può prevedere debba essere grave. È invalida quando concessa da un’autorità diversa dal legislatore. Nel dubbio sulla sufficienza della causa, si presume valida.

Soggettività Canonica – tit 6°

Le persone fisiche

Acquisiscono soggettività giuridica col battesimo : evento spirituale e giuridico che comporta l’incorporazione alla chiesa. Diritti e doveri variano a seconda della condizione. Certi diritti canonici sono riconosciuti anche a non battezzati (come quello di introdurre una causa presso il tribunale ecclesiastico per un obiettivo meritevole di tutela), mentre la condizione di battezzato non è sufficiente rispetto ai diritti e doveri di chi è nella piena comunione ecclesiastica (padrino di battesimo). I diritti del battezzato possono venire meno x una sanzione (es. censura a ricevere det sacramenti).

Maggiore età

18 anni. Speciale tutela è riservata al minore. disposizioni sull’esercizio dei diritti dei minori attraverso i genitori, tutori e curatori. Alcuni diritti possono essere esercitati personalmente dal minore che abbia raggiunto determinati anni di età.

Limiti di età per la responsabilità e la punibilità

Infante (<7 anni): non responsabile dei suoi atti 14 anni x la donna e 16 x l’uomo per contrarre matrimonio <16 anni: causa di impunibilità Tra 16 e 18 anni: causa attenuante 14 anni per poter partecipare a un processo Per affidare alcuni uffici ci sono altre soglie (es. 30 anni per vicario giudiziale).

Il domicilio canonico

Il tema domiciliare rileva per l’attestazione pubblica del battesimo come atto di incorporazione alla chiesa e per la realizzazione di altri atti canonici in cui si devono fare indagini o verifiche. Il domicilio canonico è quello parrocchiale o diocesano , per la cui acquisizione si richiede una dimora per più di 5 anni o una effettiva con l’intenzione di rimanere in perpetuo (3 mesi x il quasi-domicilio). Rileva per la determinazione dei fori di competenza giudiziale. Per il Girovago (chi è privo di domicilio) e si fa riferimento al luogo d’origine o dei genitori.

I legami familiari

Consanguineità : vincolo tra i discendenti di uno stesso stipite. In linea retta e collaterale fino al 2 grado è impedimento per il matrimonio ed è dovere di estensione per incompatibilità per alcuni incarichi.

normativa interna delle p.g. che definisce finalità, costituzione e procedure. Se le p.g. sono PERSONALI , gli statuti obbligano tutti i membri. Se sono REALI, solo chi le governa. A volte l’autorità ecclesiastica lì e,ana, altre li approva. Possono rappresentare leggi particolari , in quanto si reggono sulle leggi.

Regolamenti

IN SENSO AMPIO  normativa addizionale e dinamica rispetto agli statuti delle persone giuridiche (es. regolamenti delle università e tribunali). IN SENSO STRETTO  il CIC si occupa solo di questi, detti anche ordinazioni , riguardanti le norme sulla costituzione, regime, procedure di riunioni o celebrazioni.

Gli atti giuridici-TIT 7°

La nuova normativa regola gli atti pubblici (posti dalle autorità). Dà rilievo alla volontà degli autori. o ATTI GIURIDICI effetti previsti per legge (tipizzati e non modificabili delle parti). o FATTI GIURIDICI eventi cui la legge annette effetti giuridici.

Condizioni per la Validità degli atti giuridici

 Capacità e competenza degli autori  Formalità tipiche  Elementi essenziali costitutivi, senza i quali si ha inesistenza dell’atto. Nullità vizi sostanziali: atti posti per violenza esterna irresistibile, ignoranza, errore sulla sostanza dell’atto, o su una condizione sine qua non. Annullabilità

  • atti posti per timore , salvo il diritto non preveda diversamente. Es. il matrimonio è nullo anche per timore o dolo.
  • O per errore su elementi accidentali. L’atto è valido ma è rescindibile.

Atti decisionali affi dati ad un superiore

È obbligatorio in alcuni casi il consenso, la consultazione, pareri o consigli non vincolanti (ma si esige di non discostarsi dal parere ricevuto senza ragioni serie), x il superiore, autore finale dell’atto. il consiglio o consenso può dipendere da un collegio o da singoli soggetti. Nel caso del collegio deve essere convocato se serve un consenso e non un consiglio. Il consenso o consiglio di singole persone, se non sentito, rende l’atto invalido.

Risarcimento del danno

Gli atti giuridici illegittimi, con intenzione dolosa o colposa obbligano al risarcimento del danno.

La potestà nella chiesa

Potestà ecclesiale: potere giuridico della chiesa che la rende capace di vincolare gli altri attraverso i propri comandi, a beneficio dell’interesse generale. Titolari = persone pubbliche, con autorità al fine di svolgere un compito ecclesiale. Obbligatorietà dell’esercizio del potere affidato, senza oltrepassarne i limiti.

Potestà d’ordine e giuridica

Da questo potere giuridico si distinguono le funzioni di autorità, denominate

“ potestà ”, affidati ai magisteri per serivire la comunità. La sacra potestà discende

dal mandato apostolico e ne sono titolari il collegio episcopale è il pontefice. L a potestà ministeriale è affidata col magistero ordinato. Si distingue tra 3 potestà,Corrispondenti ai tria munus di Cristo, in quanto sacerdote, re e profeta=

santificandi (potestà d’ordine), regendi (potestà di giurisdizione), docendi (potestà di magistero). Il potere della chiesa ha carattere personale in forza della consacrazione ad un ufficio (ordinazione). Ai ministri ordinati spetta di confrontare la comunità con il vangelo. La differenza tra ministri ordinati ( chierici ) e gli atri battezzati ( laici )-non essendo il ministero delega della comunità, ma vocazione- non si traduce in divisione tra titolari di potestà giuridica e destinatari. Solo il munus regendi corrisponde a un vero potere.

 Potestà di magistero – munus docendi

La chiesa ha ricevuto dal suo fondatore il compito di predicare il vangelo a tutte le genti ed annunciare i principi morali. È ricevuto dalla chiesa ed affidato agli apostoli e ai loro successori. Tutti i fedeli, anche laici hanno il dovere di contribuire all’annuncio della salvezza, impegnandosi nei vari ambiti della realtà temporale.

 Potestà d’ordine – munus sanctificandi

Compito di amministrare i sacramenti.

 Potestà di giurisdizione- munus regendi

Insieme dei poteri giuridici vincolanti per la comunità in possesso dell’autorità per dirigerla coerentemente con gli interessi generali della chiesa. giurisdizione in senso ampio, come potere di imperio su un territorio (tutto il potere di governo, non solo quello di giudicare). È un ufficio esercitato dalla gerarchia, ma anche i battezzati non ordinati ne sono investiti per provvedere al bene comune se hanno attitudine ad esercitare il munus regendi ricoprendo uffici ecclesiastici che non comportino l’esercizio dell’ordine. Tutti gli ordinati sono titolari di potestà giuridica.

Separazione dei poteri Per evitare abusi il potere è subordinato alla legalità. La Potestà di giurisdizione appartiene agli organi ecclesiastici capitali (papa e vescovi). Non esistono 3 poteri distinti tra loro, ma esiste una tripartizione tra la funzioni legislativa, giurisdizionale ed esecutiva. Hanno tra loro un rapporto di moderazione nel rispetto del principio di legalità e in senso anti-arbitrario.

Potestà propria —>Tutte le funzioni hanno come titolare lo stesso soggetto. Ciascuna può essere esercitata personalmente dal suo titolare, che può riservarsi una questione. Il titolare ha l’obbligo di erigere le strutture e provvedere x l’esercizio diversificato di ogni funzione. Potestà vicaria—> si esercita in nome e per conto del titolare senza intaccarne la responsabilità personale

Potestà ordinaria  vincolata ad un ufficio, sulle cui mansioni il diritto dispone. Potestà delegata  esercitata nei limiti di un mandato per uno o più casi concreti. A volte è possibile la subdelegazione. La potestà propria degli uffici capitali è ordinaria e piena, in quanto comprende le tre sfere della potestà; gli altri uffici hanno potestà vicaria ordinaria con mansioni rapportabili a una sola sfera della potestà.

Solo alcuni uffici con potestà ordinaria vicaria, hanno la denominazione “ Vicario ” (potestà giudiziale ed esecutiva), o di “ Onorario ” (esecutiva). Nella sfera giudiziale esiste un unico ufficio di vicario giudiziale, al quale si possono dare vicari giudiziali aggiunti. Nella sfera esecutiva un unico vicario generale e vari vicari episcopal i (diversi per materie o territorio), Ordinari del luogo con molte competenze esecutive. Nella sfera legislativa non esistono uffici con potestà vicaria. Si provvede con norme generali. È non delegabile, se non al legislatore supremo.

richieste, a pena di nullità della provvisione. La provvisione per simonia, quella fatta prima della vacanza o quando l’ufficio richiedente piena cura d’anime sia dato a un non ordinato presbitero, sono invalide.

Modalità di conferimento

1- Libero conferimento da parte dell’autorità competente. La provvisione dell’ufficio di vescovo o di altre alte cariche della santa sede, spetta al papa. 2- Presentazione di uno o più candidati da chi ne abbia diritto. È previsto dal diritto universale per pochi uffici. più frequente nel diritto particolare (consuetudini o privilegi). Non si può presentare se’ stesso. Si deve designare solo chi è disposto ad accettare. Il diritto decade dopo 3 mesi dalla vacanza. 3- Elezione , con o senza necessità di conferma successiva da parte dell’autorità cui spetta l’istituzione dell’ufficio. Si intende la designazione collegiale con votazione, cui partecipino tutti gli aventi diritto, liberamente. Il papa conferma gli eletti per l’ufficio di vescovo 4- Postulazione: designazione di qualcuno stimato dagli elettori, alla cui elezione vi sia impedimento dispensabile (es. superato il massimo dei mandati).

Cessazione dell’ufficio

Perdita (Efficace dalla notifica):  Scadenza del tempoRaggiungimento limiti d’età Rimozione: Il titolare dell’ufficio è ritirato per giusta causa, prima della scadenza, x ragioni valutate dall’autorità cui compete la provvisione, con decreto. In 2 casi:

  1. Abbandono pubblico della fed e o della comunione
  2. Attentato matrimonio civile qulaora sia chierico perdita dello stato clericale e perdita dell’ ufficio. La rimozione prima del tempo esige causa grave. Rinuncia: Per giusta causa, presentata liberamente, senza dolo, timore, simonia, errore. Privazione : Rimozione derivante da un delitto di natura penale specifica, cui sono connesse pene espiatorie. L’irrogazione avviene dopo un processo concluso con provvedimento dotato di efficacia esecutiva.

Trasferimento

Assegnazione a un altro ufficio da parte dell’autorità competente per ambo gli uffici, al fine di adeguare al meglio le risorse. Con causa grave per i trasferimenti contro la volontà del titolare.

Il popolo di DIO

Libro 2 CIC – i fedeli cristiani

il concilio ha definito la chiesa come il popolo di Dio , superando la distinzione chierici/laici, che nel nuovo codice è solo funzionale. Popolo : dimensione sociale e personale di ogni battezzato, che attraverso il battesimo entra a far parte di una comunità con identità e fine comune, cui tutti hanno liberamente aderito. Sono richiamati alcuni diritti dell’uomo, come il principio di uguaglianza: Tutti i christifideles con il battesimo vengono incorporati a cristo.

Diritti dei fedeli

con il battesimo si è incorporati alla chiesa con piena titolarità di doveri e diritti. Ci sono diritti universali, riconosciuti a prescindere dal battesimo: liberà religiosa, istruzione cristiana, poter ricevere il battesimo. Il codice non distingue tra uomo e donna, entrambi “a immagine di dio”.

Natura sociale della chiesa

Realtà sociale sempre più organizzata al fine di incidere nella vita degli uomini Perché ci sia piena comunione tra fedele e chiesa devono ricorrere 3 elementi: 1- Professione di fede 2- Sacramenti 3- Governo ecclesiastico

Suddivisione interna Uno dei principi ispiratori è quello dell’ uguale dignità dei fedeli cristiani. La chiesa è composta da ministri sacri (fedeli che hanno ricevuto l’ordine sacro: chierici) e da laici ( non ricoprono uffici all’interno della comunità ecclesiale).

Diritti e doveri comuni ai fedeli Titolo 1, libro 2 Non è un elenco tassativo. Antepone gli obblighi ai diritti perché il fedele aderisce responsabilmente ad una comunità, e sceglie di rispettarne i vincoli. Can 208: Principio di uguaglianza formale e sostanziale nella dignità e nell’azione di tutti i fedeli. Can 209: obbligo di tutti i fedeli di mantenere la comunione e di adempiere con diligenza ai doveri cui sono chiamati verso la chiesa. Il fedele deve esercitare le sue funzioni all’interno della comunità con la diligenza del buon padre di famiglia. Can 213: diritto di ricevere i beni spirituali della chiesa dai sacri pastori. Diritto a Ricevere aiuto da chi ha maggiori responsabilità nella comunità. Vivere nella comunione è l’unico diritto-dovere dei battezzati, e riassume tutti gli altri. Can 201: la vocazione alla santità è un dovere riconosciuto ad ogni fedele superando l’arcaica visione che riteneva santi solo i chierici. La santità è il fine ultimo dell’ordinamento. Can 212: dovere di obbedienza ( verso I discendenti degli apostoli) e di adesione ( Dovere di manifestare le proprie necessità e desideri ai pastori, con il limite dell’integrità della fede e dei costumi e del rispetto verso i pastori, tenendo conto dell’utilità di quello che si vuol far conoscere). Can 214: libertà religiosa ( di seguire il proprio culto e scegliere una forma di vita spirituale). Can 215 e 216: Qualunque fedele ha il diritto fondare e dirigere associazioni di fedeli o di riunione con obiettivi di carità, in modi e forme diversi. Can 217: diritto all’educazione cristiana. Can 218: libertà di ricerca e di espressione. Coloro che per professione o ministero si dedicano allo studio e alla docenza delle scienze sacre possono manifestare il loro pensiero con il dovuto ossequio al magistero ecclesiale. Can 219: status vitae stato di vita = la scelta di abbracciare la vita matrimoniale, sacerdotale o consacrata, È un diritto inalienabile Can 220: diritto alla buona fama e all’intimità. Diritti naturali. Nessun fedele può ledere la pubblica stima di cui una persona gode. Conservare la buona fama attraverso comportamenti corretti è anche un dovere di ogni fedele. Can 221- principi della protezione giuridica dei diritti:

  1. L’azione : ogni fedele può perseguire giudiziariamente i propri diritti nei tribunali ecclesiastici
  2. Diritto di essere giudicati secondo i principi dell’equità canonica.
  3. Principio di legalità: Divieto di irrogare sanzioni canoniche fuori da previsioni di legge. Can 222: obbligo di sovvenire alle necessità della chiesa, secondo le proprie possibilità, al fine di garantire il buon funzionamento della comunità. Can 223: i diritti appena sanciti trovano il LIMITE del bene comune e dei diritti altrui.

Diritti e doveri dei fedeli laici Titolo 2, libro 2 CIC Can 207: laico è ogni fedele che non ha ricevuto l’ordine sacro

Istituto antico legato all’organizzazione ecclesiastica. Non si possono ordinare se non per il servizio di una determinata chiesa. L’incardinazione avviene dopo la ricezione del diaconato, momento da cui un fedele diventa chierico. Il chierico è sempre legato ad una diocesi, a una prelatura personale, a un istituto religioso o a una società di vita apostolica. Può trasferirsi con il permesso dell’ordinario, in regioni dove serve la presenza del clero.

Doveri e diritti dei chierici

 Obbligo di obbedienza e disponibilità verso l’ordinario.  Obbligo di condurre una vita santa, semplice, evitare ogni forma di vanità  Celibato  Divieto di fare attività commerciali (salvo licenza per amministrare beni ecclesiastici)  Divieto di rivestire cariche pubbliche connesse all’esercizio del potere civile.  Divieto di allontanamento prolungato dalla diocesi senza consenso dell’ordinario  Diritto di associarsi con altri chierici per perseguire finalità comuni  Diritto ad una formazione continua e permanente  Diritto a una remunerazione in considerazione dell’ufficio ed alla previdenza sociale x malattia, infortunio o anzianità.

Perdita dello stato clericale

Il sacramento dell’ordine sacro è indelebile e irripetibile: l’ordinazione non può essere revocata o ripetuta. Il chierico perde lo stato clericale:  In seguito a sentenza o decreto di nullità dell’ordinazione sacerdotale.  X sanzione canonica a seguito di processo, con pena espiatoria ferendae sententiae.  X richiesta di dispensa dallo stato di vita clericale, rivolta alla sede apostolica da parte di un diacono (motivi gravi) o di un sacerdote (motivi gravissimi). Effetto= decadenza da qualsiasi ufficio o funzione e potestà delegata.

Le associazioni di fedeli

Titolo 5, libro2. Fedeli e chierici hanno il diritto di fondare e dirigere associazioni (è un diritto del battezzato), al fine di ispirare a una vita migliore o per promuovere il culto. Il diritto di associazione è funzionale alla missione evangelizzatrice della chiesa. Norme comuni a tutte le associazioni: di chierici, laici o entrambi. Gli statuti definiscono finalità e obiettivi. Un fedele può essere iscritto a più associazioni. La qualifica di “ associazione cattolica ” richiede il consenso dell’autorità ecclesiastica.

Associazioni pubbliche di fedeli

Erette attraverso atto formale dalla competente autorità ecclesiastica:  sede apostolica x ass. universali  conferenza episcopale x le nazionali  vescovo diocesiano x quelle territoriali Le medesime autorità approvano degli statuti, la nomina del presidente, del cappellano o assistente ecclesiastico, Attestandone la rispondenza alle finalità della chiesa. Hanno personalità giuridica pubblica. Rrequisito della “pluralità di soggetti”.

Associazioni private di fedeli

Associazioni fondate per volontà spontanea dei fedeli, incoraggiata dalla chiesa per renderli protagonisti della comunità ecclesiale. La legittima autorità gli riconosce personalità giuridica e ne approva lo statuto. Hanno comunque natura privata e I beni non sono ecclesiastici.

Associazioni di laici

Il codice invita i fedeli a promuovere le associazioni che si propongono di animare l’ordine delle cose temporali. Invitandoli a collaborare con le altre associazioni. Ai moderatori chiede di adoperarsi perché i membri siano formati sull’apostolato laicale

Costituzione gerarchica della chiesa

2 parte, Libro 2 L’unità di base è l’ufficio ecclesiastico. Il capo della chiesa è il vescovo di Roma (Papa). I vescovi sono i successori degli apostoli, nominati dal papa e a capo delle diocesi , le unità amministrative della chiesa. Hanno il compito di ordinare i nuovi diaconi e preti e di amministrare la confermazione (cresima: conferma adulta del battesimo). I vescovi più importanti sono i cardinali del papa, con funzioni denominate concistori. Il collegio cardinalizio elegge il papa nel conclave. Ricoprono le cariche dei dicasteri della curia romana e sono a capo delle diocesi più importanti (arcidiocesi). Le congregazioni ed i consigli pontifici in cui si divide la curia romana formano il “governo” del vaticano e della chiesa. Il segretario di stato è una sorta di primo ministro. Presbiteri : preti, sacerdoti. Collaboratori del vescovo. Le parrocchie sono la più piccola unità della chiesa (unite in vicariati ). Un presbiterio è la parte della chiesa riservata al clero (complesso dei sacerdoti).

Ministero:

Servizio svolto da un fedele appartenente a una chiesa. Ministeri ordinati  che appartengono al sacramento dell’ ordine : l’episcopato (vescovi), il presbiterato (sacerdoti e preti) e il diaconato (primo grado dell’ordine-ministri di culto). Ministeri istituiti  (accolitato, lettorato)

Nel cic non esiste una legge di rango costituzionale, ma c’è un nucleo normativo essenziale, discendente dalla norma missionis.

Elementi essenziali ed elementi organizzativi

4 note costituiscono la chiesa, in relazione alla norma missionis: una, santa, cattolica, apostolica. Unità e cattolicità sono espresse nei concetti di:  chiesa UNIVERSALE  somma delle chiese particolari, e punto di riferimento per costruire solidarietà tra le chiese ed evitare tentazioni autartiche, distruttive della comunione  chiesa PARTICOLARE  parte della chiesa universale in cui però sussiste l’intera chiesa, nell’integrità di elementi teologici, spirituali e disciplinari. Il ministero ordinato ha 2 livelli costitutivi: particolare e universale. Ciascun livello è affidato alla cura di un ministro. Il Romano Pontefice ha l’ufficio personale x la chiesa universale e il vescovo diocesano per la chiesa particolare. Il collegio dei vescovi è responsabile sulla chiesa universale, come espressione di corresponsabilità nei diversi ambiti della chiesa.

altri non vescovi, determinandone il ruolo. Spetta al papa convocare il concilio, stabilirne i temi e l’ordinamento, approvare temi suggeriti dai padri conciliari, confermare e promulgare le decisioni. Seconda forma di esercizio. La potestà dei vescovi può essere esercitata non congiuntamente, ma mediante un’azione dei vescovi sparsi nel mondo, promossa o recepita dal papa. Gli atti di potestà suprema collegiali, necessitano sempre dell’approvazione papale, ma autore è il collegio dei vescovi.

Organi di partecipazione al governo

universale

I vari organi che partecipano al governo della chiesa sono connessi direttamente alla potestà personale del papa, al cui esercizio prestano collaborazione.

Il sinodo dei vescovi

Synodo=camminare con. Dà nome a 3 tipi di organismi di partecipazione:  Sinodo nelle chiese orientali  Sinodo diocesano  Sinodo dei vescovi Organo rappresentativo dell’episcopato, di recente creazione. Esprime la stretta unione tra l’ufficio del papa e il collegio dei vescovi. Rappresenta quest’ultimo in quanto alcuni suoi membri sono eletti dai vescovi, ai quali devono riferire su quanto suggerito dalle varie chiese sul tema del discernimento, che ha natura consultiva, salvo che il papa non affidi al sinodo capacità decisionale su qualche questione. la riflessione sinoidale si conclude in propositiones , presentate al papa, che può farle proprie attraverso un’esortazione apostolica post-sinoidale. È un organismo permanente, presieduto dal papa. Ha una segreteria e un consiglio composto da vescovi eletti dal papa. Sono previsti 3 tipi di assemblea :

  • Ordinaria: la maggioranza dei membri è eletta dalle conferenze episcopali
  • Straordinaria: per temi urgenti. I membri sono i presidenti delle conferenze episcopali
  • Speciale: per trattare i temi di una regione. I membri sono vescovi delle chiese particolari

I cardinali

Sono collaboratori del papa, collegialmente su questioni più importanti, o individualmente, tramite uffici di collaborazione quotidiane o puntuali (tramite rappresentanti, inviati speciali del papa). Occupano il secondo luogo tra gli organismi di aiuto al governo del papa dopo il sinodo dei vescovi. I cardinali sono scelti dal papa tra chi abbia ricevuto almeno il presbiterato. Compito del collegio dei cardinali è l’elezione del papa con max 120 elettori. Il collegio è presieduto dal decano, eletto da 6 cardinali dell’ordine dei vescovi titolari di sede suburbicaria, con approvazione del papa. Il collegio si riunisce in concistoro ordinario , con i cardinali che si trovano a roma, per le consultazioni abituali o atti solenni. Per ragioni di maggiore gravità, si convoca il concistoro straordinario.

La curia romana

Regolata prevalentemente dalla legge particolare (costituzione apostolica di g.paoloII 1988). Gli organismi dela curia romana sono:  Segreteria di stato  Consiglio per gli affari pubblici  Congregazioni  Tribunali apostolici

 Altri organismi: pontifici consigli, accademie e altre commissioni annesse a un dicastero (organismo della curia). La potestà vicaria (in nome del papa) è affidata ad alcuni dicasteri e riguarda in genere la sfera esecutiva. Hanno potestà esecutiva e giudiziale: il supremo tribunale della segnatura apostolica e il supremo tribunale apostolico, per le cause penali più gravi. Il tribunale della rota romana ha solo potestà giudiziale. Nell’organizzazione dei dicasteri c’è una gerarchia interna, con un superiore responsabile, salvo che nella rota romana, organismo collegiale con un giudice decano che presiede il collegio

I legati apostolici

La collaborazione che prestano i legati apostolici al papa è doppia: 1- INTRAECCLESIALE riguarda le chiese particolari di un territorio (nazione). Compito di rafforzare l’unione con la chiesa universale attraverso informazioni, consulenze e proponendo candidati per l’episcopato. 2- EXTRAECCLESIALEambasciatori presso i governi degli stati con cui la Santa sede mantiene i rapporti diplomatici. I legati sono nominati dal papa, nel rispetto del diritto internazionale.

La potestà nella chiesa particolare

La potestà personale

L’ufficio capitale con potestà personale propria è del VESCOVO DIOCESANO , cui è affidata la cura (con la cooperazione del presbiterio) della diocesi , quale porzione del popolo di dio, sulla quale esercita il ministero nelle tre funzioni di magistero, sacerdozio e guida pastorale - con le relative potestà di governo (o giurisdizione) ordinaria e immediata (legis, giudiziale, esec.). Non è potestà piena, in quanto non ha competenza su cause riservate al papa o altre autorità. Criterio territoriale : regola generale della chiesa particolare. Comprende tutti i fedeli di un territorio. Chiese particolari possono essere erette nel territorio di un’altra chiesa particolare, sulla base del criterio di utilità e sentendo il parere della conferenza episcopale. Altre circoscrizioni ecclesiastiche di natura personale, sono gli ORDINARIATI MILITARI (regolati da una costituzione apostolica extracodiciale) e gli ORDINARIATI APOSTOLICI. La prelatura personale non è una chiesa particolare in quanto ha compiti speciali, non riconducibili all’ordinaria cura pastorale. Alle diocesi si assimilano altre comunità, con presenza dei 3 elementi che costituiscono una chiesa particolare:  il pastore proprio,  il presbitero e  il popolo degli altri fedeli. Si tratta delle prelature territoriali, le abbazie territoriali, il vicariato apostolico, la prefettura apostolica, l’amministrazione apostolica. Potestà dell’ufficio: prelati e abati territoriali governano con potestà propria, vicari, prefetti e amministratori apostolici con potestà vicaria in nome del Papa. a tutti questi uffici si applica la disciplina prevista per i vescovi, salvo disposizioni specifiche.

I vescovi

Requisiti: