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Diritto canonico tutto, Appunti di Diritto Canonico

diritto canonico mz unimi

Tipologia: Appunti

2014/2015

Caricato il 29/06/2015

fede1990
fede1990 🇮🇹

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DIRITTO CANONICO
ANNO ACCADEMICO 2013-2014
24/02/2014
La particolarità principale del diritto canonico è che agisce sul foro interno, cioè sulla coscienza.
C’è differenza tra ordine spirituale e temporale. Difatti nell’ordine spirituale si agisce sul foro interno, ed i
giudici sono il confessore e la penitenzieria apostolica (uno dei 3 tribunali della santa sede, gli altri due sono
la Rota Romana e la Segnatura Apostolica. La penitenzieria è competente in materia di indulgenze), mentre
nell’ordine temporale si agisce sul foro esterno tramite il giudice ecclesiastico o il giudice dello stato, a
seconda delle competenze.
Una norma di diritto canonico trascritto produce effetti anche nell’ordinamento statale. Ne è un esempio il
matrimonio, che vale anche a livello civile (devono essere però rispettati dei presupposti anche a livello
dell’ordinamento statale, come per esempio l’età, minimo 18 anni per il diritto dello stato, minimo 14 per il
diritto canonico, o come gli impedimenti inderogabili). Può capitare che un matrimonio sia dichiarato nullo
dal tribunale ecclesiastico se manca uno dei presupposti (o se sussistono cause di nullità, come il non
consumare il matrimonio). La decisione riguardo un’eventuale nullità sarà presa dal tribunale ecclesiastico,
e la sua sentenza di nullità avrà effetti retroattivi, anche a livello dell’ordinamento statale.
Le condizioni affinché la sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico produca effetti anche
nell’ordinamento statale sono:
1. Competenza del giudice a decidere (che si ha se il matrimonio è trascritto);
2. Alle parti deve essere stato garantito il diritto di azione e di difesa nel corso del processo dinanzi al
tribunale ecclesiastico.
Tale condizioni andranno verificate presso la Corte d’Appello (meccanismo comune anche alla ricezione
delle sentenze straniere).
L’importanza del diritto canonico è data anche dal suo utilizzo nelle obiezioni di coscienza, cioè le violazioni
di diritto civile giustificate da motivazioni religiose.
Nel rapporto tra diritto canonico e stato italiano ci sono due importanti leggi:
-121/1985 = Si riconosce il valore della cultura religiosa e la insegna nelle scuole
-186/2003 = Lo stato ha insegnanti di religione e li stipendia. Essi però non fanno il concorso, vengono
autorizzati all’insegnamento dal vescovo di riferimento. Ciò è fatto per verificare che le sue caratteristiche
siano compatibili coi messaggi che la chiesa vuole trasmettere.
Caso Lautsi: una madre finlandese, la signora Lautsi, fece ricorso al TAR del Veneto nel 2004 per richiedere
che venisse rimosso il crocefisso dall’aula scolastica dei suoi figli perché riteneva che esso trasmettesse un
messaggio sbagliato.
Il TAR inizialmente sollevò questione di legittimità costituzionale e quindi rimandò la questione alla Corte
Costituzionale. Essa, con la sentenza 189/2004, si dichiarò incompetente a decidere poiché le norme che
regolano la presenza del crocefisso in aula sono di rango regolamentare.
La questione tornò al TAR che con la sentenza 1110/2005 respinse il ricorso della donna, con la motivazione
che il crocefisso dovesse essere considerato come un simbolo di laicità e di evoluzione storica del popolo
italiano.
La signora Lautsi ricorse allora al Consiglio di Stato, ma non ottenne miglior fortuna (sentenza 556/2006).
Quindi ella decise infine di rivolgersi alla Corte di Strasburgo. La Corte si pronunciò 2 volte: la prima nel
2009, accogliendo il ricorso della donna affermando che la presenza del crocefisso viola:
il principio della libertà di religione;
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DIRITTO CANONICO

ANNO ACCADEMICO 2013-

La particolarità principale del diritto canonico è che agisce sul foro interno, cioè sulla coscienza. C’è differenza tra ordine spirituale e temporale. Difatti nell’ordine spirituale si agisce sul foro interno, ed i giudici sono il confessore e la penitenzieria apostolica (uno dei 3 tribunali della santa sede, gli altri due sono la Rota Romana e la Segnatura Apostolica. La penitenzieria è competente in materia di indulgenze), mentre nell’ordine temporale si agisce sul foro esterno tramite il giudice ecclesiastico o il giudice dello stato, a seconda delle competenze. Una norma di diritto canonico trascritto produce effetti anche nell’ordinamento statale. Ne è un esempio il matrimonio, che vale anche a livello civile (devono essere però rispettati dei presupposti anche a livello dell’ordinamento statale, come per esempio l’età, minimo 18 anni per il diritto dello stato, minimo 14 per il diritto canonico, o come gli impedimenti inderogabili). Può capitare che un matrimonio sia dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico se manca uno dei presupposti (o se sussistono cause di nullità, come il non consumare il matrimonio). La decisione riguardo un’eventuale nullità sarà presa dal tribunale ecclesiastico, e la sua sentenza di nullità avrà effetti retroattivi, anche a livello dell’ordinamento statale. Le condizioni affinché la sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico produca effetti anche nell’ordinamento statale sono:

  1. Competenza del giudice a decidere (che si ha se il matrimonio è trascritto);
  2. Alle parti deve essere stato garantito il diritto di azione e di difesa nel corso del processo dinanzi al tribunale ecclesiastico. Tale condizioni andranno verificate presso la Corte d’Appello (meccanismo comune anche alla ricezione delle sentenze straniere).

L’importanza del diritto canonico è data anche dal suo utilizzo nelle obiezioni di coscienza, cioè le violazioni di diritto civile giustificate da motivazioni religiose.

Nel rapporto tra diritto canonico e stato italiano ci sono due importanti leggi: -121/1985 = Si riconosce il valore della cultura religiosa e la insegna nelle scuole -186/2003 = Lo stato ha insegnanti di religione e li stipendia. Essi però non fanno il concorso, vengono autorizzati all’insegnamento dal vescovo di riferimento. Ciò è fatto per verificare che le sue caratteristiche siano compatibili coi messaggi che la chiesa vuole trasmettere.

Caso Lautsi: una madre finlandese, la signora Lautsi, fece ricorso al TAR del Veneto nel 2004 per richiedere che venisse rimosso il crocefisso dall’aula scolastica dei suoi figli perché riteneva che esso trasmettesse un messaggio sbagliato. Il TAR inizialmente sollevò questione di legittimità costituzionale e quindi rimandò la questione alla Corte Costituzionale. Essa, con la sentenza 189/2004, si dichiarò incompetente a decidere poiché le norme che regolano la presenza del crocefisso in aula sono di rango regolamentare. La questione tornò al TAR che con la sentenza 1110/2005 respinse il ricorso della donna, con la motivazione che il crocefisso dovesse essere considerato come un simbolo di laicità e di evoluzione storica del popolo italiano. La signora Lautsi ricorse allora al Consiglio di Stato, ma non ottenne miglior fortuna (sentenza 556/2006). Quindi ella decise infine di rivolgersi alla Corte di Strasburgo. La Corte si pronunciò 2 volte: la prima nel 2009, accogliendo il ricorso della donna affermando che la presenza del crocefisso viola:

  • il principio della libertà di religione;
  • l’articolo 2 dei protocolli addizionali che afferma che i genitori hanno il diritto di assicurare che l’insegnamento dei figli si verifichi secondo i valori religiosi e filosofici seguiti dai genitori stessi. Nel 2011 però la Corte si pronunciò nuovamente, questa volta negando il ricorso della Lautsi (probabilmente anche a causa delle proteste indignate da parte dello stato italiano). Con questa nuova sentenza la corte affermò che il crocefisso non andasse rimosso poiché esso non è un simbolo attivo, bensì passivo. La differenza tra simbolo attivo e passivo è:
  • attivo: simbolo che condiziona la libertà di coscienza e di religione (come ad esempio il velo per le donne musulmane);
  • passivo: non condiziona la libertà di coscienza e religione.

4 DOMANDE SUL DIRITTO RELIGIOSO

1) Cos’è un diritto religioso? Il diritto religioso è un diritto che nasce e si sviluppa all’interno di una comunità religiosa. Perciò l’origine, l’oggetto e il fine della sfera d’azione del diritto religioso sono da ricercarsi nella comunità religiosa. Ci sono diverse comunità religiose (es. cattolicesimo, ebraismo, musulmanesimo) e per far parte di una comunità religiosa vi sono delle condizioni (es. per cattolicesimo il battesimo, per ebraismo almeno la discendenza da madre ebraica, per il musulmanesimo almeno la discendenza da padre musulmano).

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2) Quali sono i caratteri del diritto religioso? I principali caratteri del diritto religioso sono 4: A. (^) LE FONTI: diversamente dal diritto secolare, la fonte del diritto religioso non è l’uomo. La fonte è una realtà esterna, che può coincidere ad esempio con un dio (come capita nelle religioni del libro) oppure con elementi naturali (come succede per le religioni orientali). Quindi nelle religioni del libro il meccanismo attraverso il quale l’uomo è venuto a conoscenza del diritto che il proprio dio voleva trasmettere è la rilevazione (per gli ebrei la rilevazione è stata fatta da Abramo ai profeti, per i cattolici la rilevazione è stata fatta da Dio ad Abramo e poi tramite Gesù, per i musulmani la rilevazione è stata da Allah a Maometto). La discendenza del diritto religioso da un dio conferisce al diritto stesso il carattere dell’immutabilità (ciò significa che le leggi del diritto religioso non possono essere modificate). Tale immutabilità è però solo relativa: sono immutabili i valori contenuti nei testi sacri (in quanto discendenti da Dio) ma non lo sono le regole che applicano tali valori, le cosiddette regole applicative. Vi sono alcuni esempi emblematici:

  • Nel medioevo il prestito ad usura era proibito, ad oggi invece il prestito ad usura è possibile, solo però se i tassi di interesse non sono troppo elevati;
  • Nel diritto ebraico: la pena di morte è un valore previsto, ma le regole che la attuano sono particolari. Infatti, affinché si possa condannare a morte un uomo, è necessario che: - La persona che sta per compiere un omicidio deve essere avvisata da due persone che rischia la pena di morte; - La persona deve aver capito che cosa rischia; - La persona commette comunque l’omicidio; - Uno dei giudicanti al processo deve essere favorevole all’accusato Questo procedimento è stato fatto proprio per rendere il principio della pena di morte compatibile con il diritto dello stato. Dunque intervenire sulle regole applicative è il modo con cui il diritto Religioso rende i valori contenuti nei libri sacri compatibili con il diritto secolare. L’interpretazione del diritto religioso viene effettuata da soggetti diversi di religione in religione:

egiziana che aveva discusso di un caso affine e tale sentenza aveva affermato che il ripudio era da riconoscere se l’uomo aveva rispettato il diritto di parola della donna). Ci sono diverse soluzioni se si verifica un conflitto tra diritti: A. Prevalenza di uno sull’altro: uno stato può decidere che, a priori, nel suo territorio il diritto secolare ha la prevalenza sempre e comunque su quello religioso (ciò avviene, ad esempio, in Francia); B. Conflitto: uno stato può rispettare i valori previsti dalla religione, ma vietare una pratica religiosa reputata illegittima (come ad esempio la poligamia, il ripudio o le mutilazioni genitali femminili, le quali sono perseguibili anche se vengono effettuate nel territorio d’origine); C. Accordo esplicito: stato e comunità religiosa fanno un “concordato”, ovvero un accordo col quale si cercano di avvicinare gli estremi del diritto religioso e del diritto secolare (ciò succede in Italia, e un esempio è il riconoscimento di effetti civili al matrimonio celebrato in chiesa); D. Accordo implicito: è una prassi amministrativa col quale si stabilisce quali aspetti sono regolati con uno o con l’altro diritto; E. Reciproca ignoranza: le parti chiudono gli occhi su ciò che succede e ogni diritto fa ciò che preferisce (ad esempio, il valore concesso ai matrimoni religiosi non trascritti). Tutte queste soluzioni dipendono dall’incapacità dello stato di essere stato assoluto, così come invece era stato previsto dalla Pace di Westfalia (tale incapacità dello stato è dovuta anche, ad esempio, dall’influenza che i poteri dei mercati esercitano). Va a tal proposito citato il pluralismo giuridico: esso è un approccio teorico che tiene conto della coesistenza, nel medesimo spazio-tempo, di norme prodotte da più attori più o meno organizzati. Secondo il pluralismo giuridico si possono prevedere più modelli:

  • Modello assimilazionista (Francia): concezione formale dell’uguaglianza, prescinde totalmente dalle differenze nella società (quindi situazioni tra loro differenti vengono trattate nello stesso modo);
  • Modello multiculturalista: concezione sostanziale dell’uguaglianza, quindi vengono applicati trattamenti diversi per ogni realtà esistente. Inizialmente il modello assimilazionista è stato utilizzato in USA, Canada ed Australia. Successivamente questi paesi hanno modificato il loro atteggiamento, diventando più tolleranti. È infatti consentito adesso per i soggetti immigrati mantenere i loro usi (quali l’abbigliamento, i cibi tipi eccetera). Un esempio molto importante di politica assimilazionista è rappresentato dalla legge francese 228/2004: tale legge proibiva l’ostensione dei simboli religiosi nelle scuole (era stata fatta con lo scopo di vietare alle donne musulmane di indossare il velo), ma è stata poi dichiarata illegittima in quanto discriminatoria. Il modello multiculturalista invece è stato adottato dal Regno Unito, dove vige la diversità di trattamento per le diversità religiose. A tal proposito è importante l’affermazione del vescovo Williams del 2008, secondo cui sia necessario creare tribunali competenti per ogni confessione religiosa. In più l’UK ha assunto l’impegno di preservare e riconoscere le diversità nello stato britannico. Per quanto riguarda il modello italiano, esso è una via di mezzo. Infatti lo stato italiano tende a mediare i singoli conflitti. Il problema che però discende da questo modello è che, per ogni conflitto, è necessario un accordo tra autorità statale e religiosa, ma dell’autorità religiosa musulmana non esiste un solo rappresentante (dunque non sempre è possibile identificare con chi sia necessario mediare). Un altro esempio è invece l’accordo che da anni i testimoni di Geova cercano di siglare con lo stato italiano, ma lo stato è contrario a tale accordo e rimanda i lavori.

Abbiamo considerato due diverse risposte alla questione precedente: la risposta francese (assimilazionista) e quella inglese (muticulturalista). La prima improntata all'uguaglianza formale, mentre l'altra all'uguaglianza sostanziale. In Italia che modello vige? in Italia vi è possibilità di usare strumenti di regolazione concordata. Abbiamo visto l'esempio degli istituti di partecipazione; sono però soprattutto le regioni che si sono munite di leggi che prevedono questi istituti affinché si abbia la partecipazione di soggetti specifici che hanno diretto interesse (ci sono in Toscana, Umbria, Emilia Romagna). Ad esempio c’è il progetto della comunità islamica in toscana che ha come obbiettivo quello di costruire una moschea a Firenze.

4) Perché studiare i diritti religiosi? Lo studio può essere strumento per affrontare consapevolmente i conflitti di lealtà. La risposta ha un risvolto di tipo politico e uno di tipo giuridico.

  • Politico: è una questione di opportunità studiarli, è un problema di sensibilità;
  • Giuridico: perché bisogna decidere come regolare all'interno di un ordinamento questo tipo di problemi; in una società multiculturale e multireligiosa il diritto può fornire risposte appropriate se si conosce la materia da governare. I vantaggi che possono venire dallo studio dei diritti religiosi sono 3: evitare gli stereotipi, conoscere per non essere vincolati ad applicare per forza quello che dicono i diritti religiosi ma per operare su dati oggettivi. Gli stereotipi sono un fenomeno che si è imposto tra 800 e 900 soprattutto nei confronti degli ebrei (avari, naso a uncino e infido). Da ciò è nato il nazifascismo che è sfociato nei campi di sterminio; quali sono gli stereotipi oggi più in voga? Che l’uomo mussulmano sia maschilista, terrorista e fanatico. Conoscendo i diritti religiosi si può costruire uno schema giuridico che parte dalla realtà e non da un condizionamento legato alla paura di chi è diverso; conoscere significa darsi gli strumenti per operare su elementi oggettivi. Esso è anche un modo per gestire i conflitti di lealtà o di identità: per un membro della comunità religiosa che crede alle sue regole è vitale il rispetto delle stesse (ad esempio: testimoni di Geova o nelle guerre scoppiate per esempio in Palestina); si deve quindi trovare un modo per gestire questi conflitti di identità che partono da regole religiose ma poi si proiettano nello spazio pubblico. Lo stato deve trovare soluzioni per gestire possibili conflitti (ad esempio quelli sul burka). Altri vantaggi che vengono dalla conoscenza dei diritti religiosi sono quelli che riguardano la costruzione di una società inclusiva: se si ammetta che all'interno di un ordinamento statale convivono comunità che hanno altre radici di carattere culturale o religioso, si può provare a ragionare sulla predisposizione di strumenti idonei per costituire una società che rispetti le regole identitarie forti che sono all'origine dei conflitti.

LA CONDIZIONE DI BATTEZZATI NELLA CHIESA CATTOLICA

Quali sono le regole religiose che si applicano ai battezzati, che operano all'interno della chiesa cattolica? I cattolici sono tali in forza del battesimo (≠ ebrei e mussulmani che lo sono per nascita): è un sacramento democratico perché prescinde dall'origine genetica delle persone ed è legato alla possibilità di accettare o meno l’ingresso nella chiesa cattolica. Il vero nodo del battesimo è legato alla scelta dell'ingresso alla comunità religiosa: il sacramento normalmente viene attuato nei primi giorni di vita del bambino, quindi si diventa cattolici senza che il soggetto abbia scelto. L'atto sacramentale è normalmente frutto della scelta dei genitori. Questo ha ovviamente delle conseguenze: di fronte all'obiezione che il battesimo non è frutto di un atto di volontà, la chiesa ha risposto attraverso la “Congregazione per la dottrina della fede”. Le argomentazioni usate dalla Congregazione sono state:

  1. Si richiama il principio della potestà educativa del genitore, secondo cui la scelta dei genitori di battezzare il figlio, esprime una scelta educativa a favore del minore stesso.
  2. Per la chiesa cattolica tutti sono soggetti al diritto naturale, esistono regole che si applicano indipendentemente all'appartenenza alla comunità; il battesimo quindi serve solo ad elevare questo complesso di regole e principi che già operano nel diritto naturale.

Eresia: negazione ostinata di qualche verità di fede; non è una semplice ignoranza, non è una semplice conoscenza limitata delle verità di fede. L’elemento soggettivo in forza del quale si configura il delitto è il dolo, un animus di negazione, una volontà, non una colpa. Apostasia : rifiuto totale della chiesa cattolica; venuta alla ribalta negli ultimi anni in virtù dello sbattezzo. Con un’associazione di atei si è dato inizio alla campagna di sbattezzo per abbandonare formalmente la comunità religiosa; ciò è avvenuto in forza dell'applicazione della legge sulla privacy che all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 dice che “ognuno ha il diritto di avere indicazione circa finalità, le modalità e trattamento dei propri dati, della modifica, rettificazione degli atti, cancellazione degli stessi e ha diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi”. La storia si è evoluta così: un battezzato nella chiesa cattolica ha deciso di andare dal parroco a chiedere la cancellazione del suo nome dal registro dei battezzati, ha ricevuto rifiuto quindi si è rivolto al garante per la protezione dei dati personali, il garante ha risposto che il battezzato diventato ateo non aveva diritto alla cancellazione ma aveva diritto all'integrazione del dato. Egli, non contento ha fatto ricorso al tribunale di Padova che, con decreto, nel 2000, ha negato il diritto alla cancellazione del dato. Quali sono le ragioni per le quali questa vicenda ha accolto solo in parte l'esercizio di un diritto previsto dalla normativa italiana in materia di trattamento dei dati? La questione che si pone è collegata al fatto che la chiesa gode all'interno del nostro ordinamento giuridico di una sfera di autonomia riconosciuta all'art 7 della Costituzione e all'art 8 per le altre confessioni religiose. Esiste un autonomia in cui lo stato non interviene a sindacare le specificità religiose. Nel caso che stiamo analizzando rileva perché i dati relativi al battesimo sono dati che i giudici hanno valutato di competenza propria delle professioni, non si può quindi pensare ad una totale cancellazione. L'unica cosa che si può fare è apporre una nota integrativa al dato, dalla quale risulti che il soggetto ha cambiato il suo orientamento. La chiesa non rinuncia ai suoi dati e il soggetto vede modificare la sua posizione. Dopo questo caso le richieste di sbattezzo si sono moltiplicate, tanto che un’associazione ogni anno attua una campagna sullo sbattezzo. La Chiesa, quindi, ha sentito l'esigenza di precisare le conseguenze che derivano dalla richiesta di integrazione del dato e di cancellazione: nel 2006 il pontefice ha emanato una lettera circolare chiarendo le modalità attraverso le quali si esercita l’apostasia e ha avvisato delle conseguenze derivante dall'esercizio della stessa. Per allontanarsi dalla chiesa occorre una decisone dell'interessato, una manifestazione esterna di questa decisone di coscienza e occorre che la competente autorità ecclesiastica recepisca ciò. Quando si verificano questi requisiti, il soggetto è un apostatata, e quindi è uscito dalla comunità. Scisma: rifiuto di sottomettersi al Pontefice o alle persone che governano la chiesa. Non è una semplice contestazione, ma deve esistere un dolo di non sottomettersi. Quindi, deve esserci il rifiuto di riconoscere nel pontefice il principio dell'unità, oppure portare ad una frattura dell'adesione alla comunità ecclesiale per accedere ad un’altra comunità religiosa, una contrapposizione. Esempio: monsignore Beningo: era un ordinario della chiesa cattolica che decise di aderire ad una setta e contrarre matrimonio. La chiesa nei suoi confronti si è dimostrata disponibile: l'ha richiamato, chiuso in un convento e quindi gli ha dato gli strumenti per rientrare in comunione. Ma una volta che è uscito dal convento, ha ripreso il rapporto coniugale e ha compito un atto ancora più grave ordinando sacerdoti 4 membri della setta, ha compito uno scisma ed è stato condotto allo stato laicale. Altro caso è quello degli Efrediani, o di monsignor Lefrier. Ciò che avviene dopo uno dei tre sopracitati reati è la scomunica latae sententiae: una volta commesso il delitto, automaticamente scatta la sanzione. Non è necessario l'intervento di un tribunale ecclesiastico. Questo caso è diverso scomunica ferendae sententiae: in questi casi, infatti, a fronte di un delitto, il giudice deve applicare la pena. La scomunica è la perdita della comunione con la chiesa. Ma si mantiene aperta una via, perché i sacramenti amministrati rimangono, e se il soggetto si pente può rientrare in comunione. Distinzione tra peccato, delitto, colpa e pena; la violazione di tutte le regole non sono sempre al tempo stesso un peccato e un delitto. Bisogna distinguere i profili. Nella storia della chiesa non è sempre stato come oggi, un tempo cancellare i peccati attraverso la confessione non era possibile come oggi. C'è stato un periodo in cui non era sicuro che con la confessione si otteneva l'assoluzione, quindi lo stato di peccatore era visibile in tutta la società (peccatore doveva stare fuori dalla chiesa, doveva vestirsi in un determinato modo) e perciò

il soggetto rischiava di rimandare fino alla morte la confessione; la chiesa quindi introduce i penitenziari , cioè pene da applicare a determinati peccati.

Fonti di produzione

C’è differenza tra fonti di cognizione e fonti di produzione. Quelle di produzione sono le regole che spiegano come si produce una norma in un ordinamento giuridico. Attraverso questo argomento si cerca di spiegare cos'è il diritto canonico. Il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica (canonico deriva da kanon, che significa regola, precetto) ed è quindi quel complesso di regole e precetti finalizzati a regolare la vita della chiesa cattolica come istituzione religiosa (quindi come comunità di persone). Qualcuno potrebbe obiettare che l'esistenza di regole possa essere in opposizione con la vita di una comunità religiosa, in quanto limitative della libertà degli appartenenti (mentre tutti sono d'accordo che nella realtà secolare la presenza di regole sia necessaria), ma tali regole sono indispensabili per consentire alla chiesa cattolica di sopravvivere. Esse hanno due compiti principali:

  1. regolare l'esistenza delle singole comunità religiose risolvendo problemi concreti;
  2. preservare il complesso di regole e credenze fissate dal rispettivo fondatore.

Caratteristica fondamentale dei diritti religiosi è l'eterofondazione, cioè le norme sono dettate da un soggetto esterno che può essere dio o un soggetto immanente. Ciò permette di superare l'obiezione se sia opportuna o meno l'esistenza dei diritti religiosi perché, secondo la religione, esiste una realtà terrena, la cui espressione è il diritto, e questo diritto legandosi alla dimensione spirituale permette di regolare la comunità e di preservare i caratteri della religione stessa. La dimensione spirituale e territoriale non sono in conflitto tra di loro, ma sono due aspetti della stessa realtà che hanno natura contemporanemanete umana e divina. Quindi la chiesa è (sotto l’aspetto umano) sia struttura di governo, comunità visibile e comunità terrena, che (sotto l’aspetto divino) corpo mistico di cristo, assemblea spirituale e chiesa arricchita di beni celesti. I rapporti tra dimensione divina e umana sono stati stabiliti con un Concilio Vaticano e tali rapporti sono contenuti nel Lumen Gentium. L’ordinamento cattolico, a differenza di altri ordinamenti, ha dei suoi caratteri specifici che lo rendono particolari. Questa specificità è ben delineata attraverso il seguente esempio (tratto dal diritto penale canonico): canone 1366 (diritto penale canonico, parte riservata all’elenco dei diritti) : i genitori o coloro ne fanno le veci, che decidano di battezzare i figli in una religione acattolica saranno puniti con una censura o con una giusta pena. Perciò i genitori cattolici sono costretti a battezzare come cattolici i propri figli. Questa fattispecie viola per certi versi la libertà religiosa delle persone. Un altro elemento particolare di tale norma, che rileva per comprendere la specificità del diritto canonico, è l'indeterminatezza della pena: non c’è una precisa indicazione dell’ammontare della pena, ma essa viene solo considerata come giusta. Sarà il giudice ecclesiastico a stabilire quale sarà la pena da comminare. Visto che si è citato il ruolo del giudice ecclesiastico nel decidere quali devono essere le pene da comminare, è importante a questo punto vedere le sanzioni che sono previste del diritto penale cattolico (infatti, se è vero che le violazioni di regole religiose sono sempre peccati, non è detto che tali violazioni possano essere anche delitti. I delitti sono quelle violazioni che portano ad un determinato effetto. Mentre la commissione di un peccato va a influire sul foro interno, il delitto influisce foro esterno. La confessione cancella il peccato, ma non le conseguenze penalistiche della condotta). Le diverse sanzioni previste sono:

  1. Pene medicinali o censure: hanno lo scopo di emendare il reo, cioè di guarire il soggetto che ha commesso una violazione. Particolare è l’aspetto della loro durata: esse infatti non hanno limiti di

esemplificativa (si possono dunque comminare sanzioni differenti ma riconducibili a quelle elencate).

  1. (^) Rimedi penali e penitenze: i rimedi penali hanno una funzione ammonitoria/preventiva. Di fronte alla possibilità che il fedele possa porre in essere una condotta vietata, l'autorità ecclesiastica con questo rimedio cerca di ricondurre il soggetto sulla retta via, in modo da prevenire il comportamento vietato. Invece le penitenze vengono applicate o in sostituzione della pena o in concomitanza ad essa. Le penitenze sono delle misure alternative rispetto ai rimedi penali (sono opere di religione, pietà, carità).

Esempio: canone 1367. Chi profana le specie consacrate, le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae. Tale canone è simile agli artt. 403-404-405, che puniscono il vilipendio. C'è una rilevanza penale dell’ambito religioso, che esce dalla sfera religiosa e rientra all'interno di quella dello stato.

Santi romano teorizza l'esistenza della pluralità degli ordinamenti giuridici, ovvero egli assume che all'interno dello stesso spazio/tempo possono convivere più ordinamenti. (Secondo lui il diritto prima di essere norma, è organizzazione, struttura e posizione della stessa società, ed esso costituisce l’unità della società). È possibile che all'interno di una stessa comunità quindi convivano più ordinamenti giuridici, e non è detto che questi ordinamenti giuridici presentino gli stessi identici elementi/caratteri. Infatti il diritto canonico ha delle sue fonti di produzione che non sono comuni alle fonti di produzione dell’ordinamento secolare. Le fonti di produzione del diritto canonico si distinguono in:

  • norme di diritto divino;
  • norme di diritto umano.

DIRITTO DIVINO Le norme di diritto divino sono di due tipi: a. Norme di diritto divino naturale; b. Norme di diritto divino positivo (o rivelato).

a) Norme di diritto divino naturale : è un insieme di principi non scritti che sono stati impressi da Dio nella coscienza dell'uomo all'atto della creazione. Le conseguenze di ciò è che il diritto divino naturale si deve applicare a qualsiasi uomo, a prescindere dal fatto che abbia o meno ricevuto il battesimo. Il diritto divino naturale impone perciò alla chiesa di dialogare con il potere temporale, con gli stati, ogni qualvolta lo stato decide di disciplinare delle materie che coinvolgono dei principi di diritto naturale. Tali principi sono quelli che regolano l'etica e i diritti fondamentali. Il diritto divino naturale possiede diversi caratteri:

  1. Conoscibilità: si può conoscere attraverso un uso corretto della ragione (esempio, il diritto alla vita Umana è considerato da rispettare, e chiunque può conoscere che gli uomini hanno il diritto alla vita);
  2. Validità universale: vincola qualsiasi uomo, sia battezzato che non;
  3. Meta-positività: il diritto divino naturale sussiste prima e a prescindere dall'intervento del legislatore;
  4. Intrinseca validità: sono diritti che sono in vigore indipendentemente da tutto;
  5. Superiore obbligatorietà: sono superiori a tutto.

Esempi di diritto divino naturale:

  • Diritto a essere immuni da qualsiasi costrizione nella scelta dello stato di vita (can 219);
  • Diritto di contrarre matrimonio. Quindi si può semplificare dicendo che al diritto divino naturale corrispondono i diritti umani, ovvero quei diritti che vanno riconosciuti a chiunque in virtù della sua dignità di persona. Il diritto divino naturale è un'invenzione del diritto canonico, non esiste in altri ordinamenti religiosi. Tale invenzione è stata elaborata da San Tommaso. Il diritto divino naturale non è presente nell'ebraismo e

nell'Islam. Quindi, in queste religioni, si pone un importante problema: o vanno a disciplinare ogni singolo aspetto della vita umana (e quindi si applicano le regole religiose come fossero norme di diritto, così come accade nel musulmanesimo) oppure si collocano dei principi ricavati dalla religione nel pregiuridico. 10/03/

La chiesa cattolica ha aperto la strada alla secolarizzazione del diritto a livello europeo (infatti gli stati in cui la religione è il cattolicesimo sono secolarizzati), ma nonostante ciò la chiesa continua ad intervenire nel momento in cui il diritto secolare vada ad influire o a toccare il diritto divino naturale. Ciò succede soprattutto a livello dell’etica (sessuale, a livello generale, e della bioetica, in particolare). Infatti se i legislatori provassero ad intervenire con norme che in qualche modo influenzino il diritto divino naturale, la chiesa cattolica obietterebbe che il legislatore va contro la natura per favorire la cultura (che è considerata una sovrastruttura che può essere in contrasto col diritto naturale). Relativamente a questo argomento è importante anche considerare la forte opposizione da parte della chiesa cattolica nei confronti dell’ “Ideologia di genere”: l’Ideologia di genere è del parere che il dato sessuale non sia solo un qualcosa di naturale, ma anche di culturale. Quindi una persona può assumere un’identità che segua la cultura anche se quella non è la sua identità naturale. Quindi la chiesa, pur rinunciando alla pretesa di presentarsi come un sistema completo di regolazione dei comportamenti umani, persiste nell’esercitare il suo ordine etico di riferimento facendo leva su un concetto di diritto divino naturale di validità universale (un esempio, a tal fine, è rappresentato dalla fecondazione assistita. La chiesa è infatti contraria a questa pratica per due motivi: il primo è che, con la fecondazione assistita, si rischia di perdere l’embrione, il secondo è che con questa pratica l’elemento procreativo è dissociato dall’elemento unitivo, cioè l’atto sessuale. Per poter infatti aggirare queste due obiezioni, si usano delle scappatoie col quale si cerca di impedire tale dissociazione).

b) Norme di diritto divino positivo (o rivelato): sono l’insieme delle norme prodotte dalla rivelazione divina (rivelazione che è contenuta per gli ebrei nella Bibbia, per i cristiani nella Bibbia e nel Nuovo Testamento, per i musulmani nel verbo di Maometto). Attraverso la rivelazione Dio entra nella storia per salvare l’uomo. I due principali esempi di diritto divino positivo sono:

  1. Primato pontificio: prerogativa riconosciuta al pontefice di avere giurisdizione assoluta sulla chiesa universale e su ogni suo membro. Tale primato discende dall’investitura di Gesù a Pietro (contenuta nel vangelo di Matteo, 16,18-19). La regola contenuta nel brano di Matteo appena citato è stata oggetto di diverse interpretazioni nel corso dei secoli, non sempre in modo pacifico. Uno dei primi problemi derivanti dall’interpretazione della norma si presentò nel contrasto tra la chiesa d’oriente e la chiesa d’occidente. Secondo la prima, il primato pontificio del Papa deriva soltanto dall’investitura di Gesù a Pietro, e quindi la chiesa d’occidente non può rivendicare per sé sola il primato pontificio (cosa che invece fa per discendenza dall’impero romano d’occidente). Riguardo all’interpretazione del brano, sono importanti le osservazioni dei papi Leone I, Gelasio e Gregorio VII: A. Leone I: secondo lui il primato pontificio deriva dalla successione ereditaria avente come dante causa Pietro; B. Gelasio: distingue tra il potere temporale e il potere spirituale. Così facendo, egli afferma l’impossibilità di subordinare il potere del papa al potere temporale. Ed è importante l’episodio, a tal proposito, del 25 Dicembre 800, quando il Papa incoronò Carlo Magno, fatto che postò ad un’irreversibile divisione tra occidente o oriente, divisione che porterà infine allo scisma d’oriente. C. Gregorio VII: egli scrisse il “Dictatus Papae”, ovvero un elenco di affermazioni che legittimano il primato pontificio. Contro il Dictatus Papae si scagliò Lutero, che avviò la riforma protestante. Per cercare di arginarla, ci fu il Concilio di Trento, che prese dei provvedimenti non adeguati, poiché non aveva compreso fino in fondo l’importanza della riforma protestante.
  • Elemento soggettivo: essa dev’essere posta in essere da una comunità in grado di ricevere una legge.

La consuetudine, integrati gli elementi che la costituiscono, per diventare efficace ha bisogno di un passaggio formale sancito al canone 26 che prevede due tipologie di approvazione della consuetudine:

  • Forma specifica: quando il legislatore la approva esplicitamente, fa un controllo di conformità con l'ordinamento e decide che può entrare immediatamente in vigore e quindi diventare fonte del diritto umano;
  • Forma generica: essa è legata invece al passare del tempo, ci saranno dei termini temporali differenti a seconda della tipologia di consuetudine. È necessario che siano passati 30 anni, senza che la consuetudine sia espressamente esclusa. In passato esisteva una norma che imponeva che per le consuetudini dovevano passare almeno 100 anni, se la norma che viene modificata da tale consuetudine prevedeva l'esclusione di consuetudini contrarie. Siccome la consuetudine che è stata approvata diventa a tutti gli effetti una legge, non può essere revocata (abrogata) se non nel rispetto di determinate regole. A fronte di una consuetudine diventata legge, perché approvata, la sua abrogazione può avvenire o con una nuova consuetudine o con una legge che dichiara di voler abrogare la norma consuetudinaria.

b. La legge : (seconda fonte di produzione che integra il diritto umano). Il codice di diritto canonico non contiene una definizione di legge ma si concentra solo sulla disciplina di aspetti pratici quali la produzione della legge, l'efficacia e la sua interpretazione. Per avere una definizione ci affidiamo alla dottrina risalente, perché le due più celebri definizioni di legge si rifanno a san Tommaso d'Aquino e a San Francisco Suarez:

  • 1° definizione di San Tommaso D'Aquino: la legge è una disposizione della ragione diretta al bene comune e promulgata da chi ha la responsabilità della collettività; quindi la legge è 0 3 0 0 0 3 0 0 una “Ordinatio rationis”.
  • 2° definizione di Francisco Suarez: la legge è un comando della legittima autorità per il bene0 3 0 0 comune dei sudditi, perpetuo e sufficientemente promulgato. Tecnicamente è preferibile la seconda definizione perché configura l'elemento dell'autorità, il bene comune, la durata della legge e la promulgazione come certezza. Si osserva però che è preferibile la prima perché sottolinea che la legge è una disposizione della ragione, perché la ragionevolezza della legge è strumento per garantire la salvezza delle anime, fine ultimo dell'ordinamento canonico. Analizziamo gli aspetti pratici.
  • Produzione: anche nell'ordinamento canonico il dato che permette di attribuire efficacia ad una determinata fonte è un dato formale analogo a quello dell'ordinamento civile. Questo principio è sancito al canone 7 «La legge è istituita quando è promulgata»: la promulgazione avviene in modo differente a seconda che prendiamo in considerazione le leggi universali o particolari. Le leggi universali possono essere prodotte o dal papa o dal collegio episcopale mentre quelle particolari sono prodotte dai vescovi e si applicano solo alla diocesi. Le leggi ecclesiastiche universali si producono tramite la pubblicazione su una gazzetta ufficiale (acta apostolicae sedis) ed entrano in vigore dopo 3 mesi; le leggi particolari sono invece promulgate secondo le modalità stabilite dal legislatore particolare ed entrano in vigore dopo un mese. Con riferimento alle leggi universali, di recente è stato introdotto un nuovo sistema di promulgazione: pubblicazione sull'osservatore romano (giornale della santa sede).
  • Efficacia spaziale: le leggi universali riguardano ogni fedele mentre le leggi particolari si rivolgono ai fedeli che, oltre a risiedere abitualmente in un dato territorio, vi si trovano anche effettivamente (can. 13). Il criterio per capire dove si risiede si guarda ai concetti di domicilio e quasi domicilio. Domicilio se risiedo in un luogo con l'intenzione di rimanervi in

perpetuo o mi ci trovo da almeno 5 anni. Quasi-domicilio se risiedo in un luogo da almeno 3 mesi o con l'intenzione di fermarmi almeno 3 mesi.

  • (^) Fonte del diritto universale: fonte individuale è il Pontefice, è l'unico che può delegare la funzione legislativa in considerazione della grande quantità di compiti che riveste. Gli altri organi a cui può delegare sono i dicasteri della curia romana. La legge delegata, per entrare in vigore, dovrà essere approvata dal pontefice. Fonte è anche il collegio episcopale insieme al pontefice (l'insieme di tutti i vescovi).
  • Fonti di diritto particolare: a livello individuale sono il vescovo (chierico col grado più elevato del sacramento dell'ordine, e ha pienezza di giurisdizione) e i superiori degli ordini religiosi (diacono, sacerdote, religiosi che hanno voti evangelici di povertà, castità e obbedienza e questi entrano negli istituti religiosi a capo dei quali vi è il superiore). Ci sono diversi stati nella chiesa: fedeli, laici, chierici, religiosi. I chierici sono quelli che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine in uno dei suoi gradi e sono i diaconi, sacerdoti e i vescovi; ci sono poi i religiosi cioè coloro che non hanno ricevuto il sacramento dell'ordine ma professano i voti evangelici (povertà, castità, obbedienza) attraverso una particolare procedura; le persone che sono preposte agli ordini si chiamano superiori e dettano le leggi per l'ordine di riferimento (esempio Francescani). L'appartenenza quindi è territoriale ma può capitare che sia anche personale. Questo capita nelle prelature personali, come il corpus dei, in cui la figura di riferimento è il capo della prelatura personale alla quale ai appartiene. Quindi, in linea di principio, l'appartenenza è territoriale ma può capitare per determinate ragioni di non essere soggetti al vescovo ma alla prelatura personale. (Ad esempio: anglicani che decidono di tornare in comunione con la chiesa cattolica. Gli anglicani sono gli appartenenti alla chiesa di Inghilterra (costituita x decisione di Enrico VIII che rompe legame con la chiesa di Roma e fonda una chiesa sua, capo della chiesa di Inghilterra è la regina). Ad un certo punto un gruppo di anglicani decidono di riavvicinarsi alla chiesa di Roma e si avvia trattativa per tornare in comunione con Roma; ci fu una spaccatura perché la chiesa inglese vuole aprire il sacerdozio alle donne e far diventare vescovi sacerdoti omosessuali che, nel territorio inglese, vivono in un regime civile riconosciuto. Benedetto XVI concede agli anglicani di tornare in comunione con Roma e la trattativa ha per oggetto la possibilità di salvaguardare specificità di rito, di formazione dei sacerdoti e specificità di mantenere la condizione di preti già sposati. Quindi gli anglicani che entrano in comunione e entrano a far parte di un ordinariato personale, mantengono specificità di rito e di regime giuridico come per esempio se già sposati. È evidente che quanto appena visto spiega l'articolazione della chiesa, come si gestisce il potere nella chiesa). Fonte del diritto universale è il papa e il collegio episcopale. Il diritto particolare ha fonti sia individuale sia collegiale. Collegiale sono le conferenze episcopali, cioè delle riunioni di vescovi che risiedono in una nazione, a queste il legislatore universale delega una serie di competenze come per esempio la tutela matrimoniale (età). Un’altra fonte collegiale di diritto particolare sono i concili provinciali sono le riunioni delle province ecclesiastiche ed è la riunione di un certo numero di diocesi che si riuniscono intorno ad una diocesi più importante, è un ulteriore aggregazione e l'organo di governo può dettare norme di diritto particolare che si applicano al territorio della provincia.

Che tipo di leggi promulga il Pontefice?

  • Costituzione apostolica : serve a disciplinare materie di notevole grandezza e importanza come la materie inerente al reingresso degli anglicani.
  • Lettera apostolica : legge con una portata più limitata e settoriale;
  • Lettera enciclica e esortazione apostolica : provvedimenti dove prevale l'aspetto magistrale ed hanno funzione di insegnamento e valore etico più che legislativo in senso stretto. L’esortazione apostolica è quella che un valore maggiormente esortativo.

scritture che vieta alle donne di ambire al sacerdozio, ma tale principio deriva dalla tradizione, e per questo viene rispettato.

  1. Diritto umano : ci sono due diverse fonti di cognizione del diritto umano. “Il codice di diritto canonico” (1983) per quanto riguarda le chiese di rito latino e il “Codice dei canoni delle chiese orientali” (1990) per le chiese di rito orientale. Questa distinzione è dovuta a motivi storici: infatti nell’antichità ci fu una frattura tra la chiesa d’occidente e quella d’oriente per via dello “Scisma d’oriente” (contrasto nato dall’interpretazione del primato pontificio), portando alla nascita della chiesa ortodossa. Questo scisma portò alla contrapposizione tra est ed ovest sia di riti che di forme di governo (questo porterà ad alcune differenze dottrinali, tra cui si può citare il sacrificio eucaristico: nella chiesa d’oriente viene utilizzato il pane lievitato poiché vi è la convinzione che il lievito elevi la spiritualità, mentre in quella d’occidente viene usato il pane azzimo per rispetto alla tradizione ebraica (infatti quando il popolo ebraico fuggì dall’Egitto non poteva far lievitare il pane, così nel periodo della Pasqua viene ricordato questo avvenimento, e poiché quando Gesù fece l’ultima cena si era nel periodo pasquale si pensa che egli spezzò del pane azzimo). Un’altra differenza riguarda la situazione giuridica dei sacerdoti, infatti i preti ortodossi possono sposarsi, ma se si sposano non possono diventare vescovi). Col passare degli anni però 21 chiese ortodosse appartenenti a 5 diverse tradizioni (Antiochena, Alessandrina, Bizantina, Armena e Caldea) si riavvicinarono alla chiesa occidentale, diventando così le chiese cattoliche di rito orientale (che poterono mantenere rito, organizzazione, usi e codice). Queste chiese mantengono come uso anche l’avere a capo delle proprie eparchie (nome con cui si identificano le chiese del rito orientale) dei patriarchi. Il patriarca viene eletto da un sinodo di vescovi delle chiese di rito orientale, ma la sua nomina sarà poi sottoposta all’approvazione da parte del Papa (approvazione che comunque il Papa deve dare per forza). I patriarchi sono a capo anche di alcune chiese di rito occidentale, le più famose delle quali sono la chiesa di Venezia e di Lisbona. Ci sono anche diocesi legate alla tradizione Bizantina in Italia; si trovano a Palermo e a Cosenza e sono nate da un fenomeno di immigrazione di albanesi.

Il codice di diritto canonico (Codex Iuris Canonici) è diviso in 7 libri scritti in latino composti da 1752 canoni, di cui l’ultimo proclama il fine ultimo della chiesa, ovvero la salvezza delle anime. I libri sono:

Libro 1) DE NORMIS GENERALIBUS (Norme generali): tratta delle fonti del diritto, delle persone fisiche e giuridiche e della potestà di governo;

Libro 2) DE POPULO DEI (Il popolo di Dio): Espone i diritti e i doveri di tutti i fedeli; Disciplina gli status personali di laici, chierici e religiosi; Si occupa delle associazioni di fedeli (pubbliche o private); Definisce la struttura della Chiesa;

Libro 3) DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI (La funzione di insegnare della chiesa): Regola: Il ministero della parola; L’azione missionaria; L’educazione cattolica; I mezzi di comunicazione sociale; La professione di fede;

Libro 4) DE ECCLESIAE MUNERE SANCTIFICANDI (La funzione di santificare della chiesa): disciplina i sacramenti, gli atti del culto divino, i luoghi e i tempi sacri; Libro 5) DE BONIS ECCLESIAE (I beni temporali della chiesa): è stato citato già nella prima lezione. Infatti un esempio dell’importanza di questo libro è dato dal fatto che, se un notaio vende un bene di

proprietà della chiesa, senza controllare se quell’alienazione sia o meno contraria ad una norma di diritto canonico, allora pone in essere un atto nullo. Questo libro si occupa di: Acquisizione di beni Amministrazione Contratti Alienazioni Pie volontà Fondazioni

Libro 6) DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA (Le sanzioni nella chiesa): è il libro che disciplini delitti e pene. È il libro più discusso tra i 7 che compongono il Codex, e sta subendo una vasta opera di riforma negli ultimi tempi a causa dello scandalo degli abusi sessuali. Nei confronti degli abusi sono state finora applicate delle sanzioni che hanno atteggiamento non di punizione, ma di rieducazione (atteggiamento che venne fuori nel corso del Concilio Vaticano II). Sempre nel corso del Concilio, si decise di assegnare ai vescovi locali poteri giudiziari. Ciò portò a diversi problemi, poiché i vescovi spesso si comportavano in maniera negligente nei confronti dei preti rei di abusi sessuali, che optavano per trasferirli semplicemente in un’altra diocesi anziché sospenderli dal lavoro. A quel punto intervenne allora “La congregazione per la curia romana” (uno degli uffici della curia) che ha competenze giudiziarie. La curia quindi ottenne il potere giudiziario. Il problema però era che, per risolvere i problemi degli abusi, bisognava fare un rito giudiziario di tipo amministrativo che non garantiva il diritto di difesa dell’imputato.

Libro 7) DE PROCESSIBUS (I processi): Processo contenzioso ordinario: è il tipo di processo che viene applicato genericamente; Giudizi speciali; Penale; Processo amministrativo; Un esempio di giudizio speciale è il processo di nullità del matrimonio. Infatti un matrimonio che non rispetta una delle condizioni è nullo. Se tale nullità risulta anche da alcuni documenti, per far dichiarare la nullità, si può ricorrere al giudice speciale. Solo però se le condizioni non rispettate riguardano gli impedimenti, e non vizi di forma o di mandato. Un altro esempio riguarda lo scioglimento del matrimonio (diverso da nullità perché produce effetti ex nunc e non ex tunc). È possibile richiedere lo scioglimento nei casi di matrimonio rato non consumato (ovvero quando non c’è stata unione sessuale dei coniugi). Altri esempi riguardano i casi di perdita dello stato chiericale e dello stato di santità.

STORIA DEL CODICE CANONICO Il codice canonico del 1983 non è stata la prima codificazione. Prima di esso ci sono stati il codice del 1971 di Benedetto XV e prima ancora il Corpus Iuris Canonici approvato nel 1500 da Gregorio XIII. Il Corpus Iuris Canonici era suddiviso in 5 parti che sono: e.1. Decretum Gratiani: Il monaco Graziano raccoglie, privatamente, tutte le fonti e se tra due di esse sorge un contrasto, sceglie quella che secondo lui è migliore, giustificando la propria scelta. Il Decretum diventerà famoso grazie al Liber Extra di Gregorio IX. È suddiviso in 3 parti: e.i. 101 distinctiones1 che trattano del diritto canonico in genere e degli istituti dei chierici; e.ii. 36 causae, tratta di diritto patrimoniale, matrimoniale, penale e del processo;

1 Distinctiones/causae= Raccolte di ragionamenti formulati da giuristi medievali su norme giustinianee e condotti con metodo logico deduttivo.

pontefice portando una relazione sul governo della diocesi e così facendo il papa svolge un controllo di compatibilità), dalle conferenze episcopali (in questo caso è il pontefice che si attiva per fare un controllo di compatibilità, un esempio riguarda le norme che dovevano essere adottate in materia di abusi sessuali: il papa ha dato mandato alle conferenze di fare le norme in materia e ha dato tutte le indicazioni da seguire per fare tali norme. Solo quindi se il pontefice ratifica le norme delle conferenze episcopali, allora esse assumono valore obbligatorio); 2.b.Norma universale (fatte da pontefice, o pontefice in seduta col collegio episcopale): il rischio è che si produca un circolo vizioso perché a controllare le norme sarebbe il papa, che è quello che fa la legge. Ci sono però due fattori di compensazione che sono:

  • Il rapporto circolare esistente tra il pontefice e il collegio episcopale: tanto il pontefice quanto il collegio sono entrambi fonti di diritto universale. Tanto il pontefice quanto il collegio, godono di una potestà piena, immediata ed universale. Hanno la potestà legislativa che viene esercitata dal papa singolarmente e dal collegio collegialmente. Si presume quindi che questi due soggetti riescano a garantire un equilibrio di conformità. Se ciò non fosse raggiungibile tramite questo primo sistema di compensazione, allora interviene il secondo;
  • La tradizione: attraverso il ricorso alla tradizione. Se c’è una legge universale che si dubita essere compatibile col diritto divino, bisognerà procedere ad una verifica rispetto a quanto previsto dalla tradizione, che potrà esisti positivi o negativi. Poi sarà sempre il legislatore universale a fare questo controllo, ma è un controllo per forza oggettivo, in quanto dovrà basarsi sulla tradizione.

Si può però addirittura affermare che il diritto divino non sia solo un limite, ma anche una norma fondamentale in quanto principio ispiratore e nucleo essenziale di tutto il diritto umano. Quindi diritto divino ed umano non sono ordinamenti diversi, ma formano un ordine giuridico unitario che ha la sua norma fondamentale nel diritto divino. Ciò ha delle conseguenze anche a livello interpretativo. Se il diritto della chiesa è sia diritto divino che diritto umano, ne consegue che le norme emanate dall’autorità ecclesiastica competente, non possono pensare di esaurirne la sostanza. Il problema è questo: si ha un diritto divino che è oggetto della rivelazione e un diritto umano che cerca di trascrivere questo diritto divino. Il problema è che il diritto divino è la sostanza (i n quanto ha natura divina) ed è perfetto, inesauribile, infinito. Invece il diritto umano è la forma (perché ha natura umana) e in quanto tale è imperfetta, limitata e circoscritta. Questo quindi significa che può esserci un contrasto tra il diritto umano e divino. Quindi a livello teorico le norme divine ed umane sono compatibili, ma nel caso pratico può capitare che l’applicazione delle norme di diritto umano possa essere in contrasto con una di diritto divino. Quindi l’ordinamento canonico non ammette una concezione formalistica del diritto che attribuisca alle prescrizioni legali valore assoluto ed esclusivo, poiché la certezza del diritto canonico non è più formale ma sostanziale. Quindi tutta l’azione di interpretazione del canonista è improntata alla verifica che quella legge gli permetta di raggiungere la giustizia, la certezza sostanziale del diritto canonico. Può capitare infatti che una norma possa essere a livello teorico corretta, ma che non permetta di raggiungere la certezza sostanziale (cioè la giustizia sostanziale) che si sta ricercando. Da ciò consegue l’ancoraggio al giusto , ovvero il concetto che il diritto deve essere come un contenuto per forza giusto. Quindi la chiesa cattolica non potrà mai per esempio adottare una norma favorevole all’aborto, perché esso non è mai giusto. Il diritto è quindi considerato come una procedura governata da autorità competenti. In conclusione, ciò che si cerca di raggiungere attraverso il diritto deve essere un qualcosa di giusto, non dev’essere giusta solo la legge. Quindi il diritto canonico è come tutti quelli religiosi un diritto giusnaturalista e l’osservanza dei principi di diritto divino è vincolante per raggiungere quel fine per il quale le norme sono state poste. Il fine della chiesa fondamentale è la salvezza delle anime (ci sono altri fini ma meno rilevanti, come la gloria di dio e il bene comune e l’utilità della chiesa). L’istituto che permette l’adattamento di una norma di diritto è l’equità canonica : con questo il giudice ricerca o inventa la norma più adeguata a risolvere un caso concreto, così facendo non sacrifica la certezza sostanziale per rispettare la certezza formale. Quindi l’equità canonica opera una correzione della legge

attraverso la creazione di una norma ad hoc utilizzata per risolvere un caso concreto quando non esistono disposizioni coerenti con il fine dell’ordinamento canonico. L’equità canonica opera per risolvere due possibili casi:

  • Il rapporto universalità/particolarità : all’interno dell’ordinamento canonico che ha un’estensione universale si possono trovare diverse varietà di situazioni. L’equità canonica è l’istituto che si applica in questo caso perché garantisce che la norma universale applicata in un contesto particolare, non tradisca il suo principio ispiratore. Quindi l’obiettivo è quello di salvaguardare l’universalità;
  • Centralità dell’essere umano : può succedere che una norma umana astratta e generale non vada bene per tutti gli individui. Questo perché ogni individuo ha delle sue caratteristiche personali che sono diverse da quelle di ogni altro individuo. Deve quindi applicarsi il concetto di equità canonica per evitare che un individuo possa essere pregiudicato da una norma che invece per un altro individuo non è gravosa.

L’equità canonica è un’applicazione del principio di carità evangelica che è l’esigenza di conformarsi alla giustizia di Dio. I campi di applicazione dell’equità canonica sono 2:

a. Diritto penale: in questo ambito viene utilizzato il criterio dell’equità canonica perché è uno dei settori in cui maggiormente va garantita la salvezza spirituale. Questo per via della doppia valenza delle pene che vengono inflitte. È il giudice a gestire il sistema delle pene, irrogandole (applicandole) o liquidandole:

  • Irrogazione: disciplinata dai canoni 1341 e 1344. Il giudice ha la facoltà di decidere se avviare la procedura di applicazione della pena, quando i rimedi penali previsti, l’ammonizione o rimedi simili non permettono di riparare lo scandalo, ristabilire la giustizia o emendare il reo. Una volta avviata la procedura, il giudice può:

■ Applicare la pena; ■ Rimandarla ad un momento più opportuno; ■ Astenersi dall’infliggerla o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito; ■ Sospenderla fino ad un nuovo comportamento disonorevole del soggetto se fino a quel momento ha sempre vissuto in modo onorevole

  • Liquidazione pena: è quando nei canoni la pena non viene indicata con precisione ma c’è l’indicazione “giusta pena”. In questi casi sta al giudice scegliere quale e come applicare la pena. b. Diritto amministrativo: ci sono dei casi in cui si applica l’equità canonica:
  • Dispensa: è un atto amministrativo singolare definito dal canone 85. È l’esonero dall’osservare una legge puramente ecclesiastica in alcuni casi particolari (puramente ecclesiastica vuol dire di diritto umano). Esempio: la dispensa rispetto alla regola del canone 1087. Il canone 1087 dice “chi ha ricevuto il sacramento dell’ordine non può contrarre matrimonio”. L’obbligo di celibato è un obbligo non scritto nel diritto rivelato, ma è solo un diritto umano (e quindi eventualmente dispensabile). Un sacerdote che torna allo stato laicale rimane vincolato all’obbligo di celibato finché non ottiene la dispensa, che viene rilasciata solitamente dalla Santa Sede. Un altro esempio è quello del coniugicidio (canone 1090) in cui si può leggere che se una persona uccide il proprio coniuge, o uccide il coniuge altrui per sposarsi con la vedova, non potrà più contrarre matrimonio. Tale impedimento è però di diritto umano, e perciò dispensabile. La competenza della dispensa spetta a chi ha la potestà esecutiva essendo un atto di natura