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diritto canonico mz unimi
Tipologia: Appunti
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La particolarità principale del diritto canonico è che agisce sul foro interno, cioè sulla coscienza. C’è differenza tra ordine spirituale e temporale. Difatti nell’ordine spirituale si agisce sul foro interno, ed i giudici sono il confessore e la penitenzieria apostolica (uno dei 3 tribunali della santa sede, gli altri due sono la Rota Romana e la Segnatura Apostolica. La penitenzieria è competente in materia di indulgenze), mentre nell’ordine temporale si agisce sul foro esterno tramite il giudice ecclesiastico o il giudice dello stato, a seconda delle competenze. Una norma di diritto canonico trascritto produce effetti anche nell’ordinamento statale. Ne è un esempio il matrimonio, che vale anche a livello civile (devono essere però rispettati dei presupposti anche a livello dell’ordinamento statale, come per esempio l’età, minimo 18 anni per il diritto dello stato, minimo 14 per il diritto canonico, o come gli impedimenti inderogabili). Può capitare che un matrimonio sia dichiarato nullo dal tribunale ecclesiastico se manca uno dei presupposti (o se sussistono cause di nullità, come il non consumare il matrimonio). La decisione riguardo un’eventuale nullità sarà presa dal tribunale ecclesiastico, e la sua sentenza di nullità avrà effetti retroattivi, anche a livello dell’ordinamento statale. Le condizioni affinché la sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico produca effetti anche nell’ordinamento statale sono:
L’importanza del diritto canonico è data anche dal suo utilizzo nelle obiezioni di coscienza, cioè le violazioni di diritto civile giustificate da motivazioni religiose.
Nel rapporto tra diritto canonico e stato italiano ci sono due importanti leggi: -121/1985 = Si riconosce il valore della cultura religiosa e la insegna nelle scuole -186/2003 = Lo stato ha insegnanti di religione e li stipendia. Essi però non fanno il concorso, vengono autorizzati all’insegnamento dal vescovo di riferimento. Ciò è fatto per verificare che le sue caratteristiche siano compatibili coi messaggi che la chiesa vuole trasmettere.
Caso Lautsi: una madre finlandese, la signora Lautsi, fece ricorso al TAR del Veneto nel 2004 per richiedere che venisse rimosso il crocefisso dall’aula scolastica dei suoi figli perché riteneva che esso trasmettesse un messaggio sbagliato. Il TAR inizialmente sollevò questione di legittimità costituzionale e quindi rimandò la questione alla Corte Costituzionale. Essa, con la sentenza 189/2004, si dichiarò incompetente a decidere poiché le norme che regolano la presenza del crocefisso in aula sono di rango regolamentare. La questione tornò al TAR che con la sentenza 1110/2005 respinse il ricorso della donna, con la motivazione che il crocefisso dovesse essere considerato come un simbolo di laicità e di evoluzione storica del popolo italiano. La signora Lautsi ricorse allora al Consiglio di Stato, ma non ottenne miglior fortuna (sentenza 556/2006). Quindi ella decise infine di rivolgersi alla Corte di Strasburgo. La Corte si pronunciò 2 volte: la prima nel 2009, accogliendo il ricorso della donna affermando che la presenza del crocefisso viola:
1) Cos’è un diritto religioso? Il diritto religioso è un diritto che nasce e si sviluppa all’interno di una comunità religiosa. Perciò l’origine, l’oggetto e il fine della sfera d’azione del diritto religioso sono da ricercarsi nella comunità religiosa. Ci sono diverse comunità religiose (es. cattolicesimo, ebraismo, musulmanesimo) e per far parte di una comunità religiosa vi sono delle condizioni (es. per cattolicesimo il battesimo, per ebraismo almeno la discendenza da madre ebraica, per il musulmanesimo almeno la discendenza da padre musulmano).
26/02/
2) Quali sono i caratteri del diritto religioso? I principali caratteri del diritto religioso sono 4: A. (^) LE FONTI: diversamente dal diritto secolare, la fonte del diritto religioso non è l’uomo. La fonte è una realtà esterna, che può coincidere ad esempio con un dio (come capita nelle religioni del libro) oppure con elementi naturali (come succede per le religioni orientali). Quindi nelle religioni del libro il meccanismo attraverso il quale l’uomo è venuto a conoscenza del diritto che il proprio dio voleva trasmettere è la rilevazione (per gli ebrei la rilevazione è stata fatta da Abramo ai profeti, per i cattolici la rilevazione è stata fatta da Dio ad Abramo e poi tramite Gesù, per i musulmani la rilevazione è stata da Allah a Maometto). La discendenza del diritto religioso da un dio conferisce al diritto stesso il carattere dell’immutabilità (ciò significa che le leggi del diritto religioso non possono essere modificate). Tale immutabilità è però solo relativa: sono immutabili i valori contenuti nei testi sacri (in quanto discendenti da Dio) ma non lo sono le regole che applicano tali valori, le cosiddette regole applicative. Vi sono alcuni esempi emblematici:
egiziana che aveva discusso di un caso affine e tale sentenza aveva affermato che il ripudio era da riconoscere se l’uomo aveva rispettato il diritto di parola della donna). Ci sono diverse soluzioni se si verifica un conflitto tra diritti: A. Prevalenza di uno sull’altro: uno stato può decidere che, a priori, nel suo territorio il diritto secolare ha la prevalenza sempre e comunque su quello religioso (ciò avviene, ad esempio, in Francia); B. Conflitto: uno stato può rispettare i valori previsti dalla religione, ma vietare una pratica religiosa reputata illegittima (come ad esempio la poligamia, il ripudio o le mutilazioni genitali femminili, le quali sono perseguibili anche se vengono effettuate nel territorio d’origine); C. Accordo esplicito: stato e comunità religiosa fanno un “concordato”, ovvero un accordo col quale si cercano di avvicinare gli estremi del diritto religioso e del diritto secolare (ciò succede in Italia, e un esempio è il riconoscimento di effetti civili al matrimonio celebrato in chiesa); D. Accordo implicito: è una prassi amministrativa col quale si stabilisce quali aspetti sono regolati con uno o con l’altro diritto; E. Reciproca ignoranza: le parti chiudono gli occhi su ciò che succede e ogni diritto fa ciò che preferisce (ad esempio, il valore concesso ai matrimoni religiosi non trascritti). Tutte queste soluzioni dipendono dall’incapacità dello stato di essere stato assoluto, così come invece era stato previsto dalla Pace di Westfalia (tale incapacità dello stato è dovuta anche, ad esempio, dall’influenza che i poteri dei mercati esercitano). Va a tal proposito citato il pluralismo giuridico: esso è un approccio teorico che tiene conto della coesistenza, nel medesimo spazio-tempo, di norme prodotte da più attori più o meno organizzati. Secondo il pluralismo giuridico si possono prevedere più modelli:
Abbiamo considerato due diverse risposte alla questione precedente: la risposta francese (assimilazionista) e quella inglese (muticulturalista). La prima improntata all'uguaglianza formale, mentre l'altra all'uguaglianza sostanziale. In Italia che modello vige? in Italia vi è possibilità di usare strumenti di regolazione concordata. Abbiamo visto l'esempio degli istituti di partecipazione; sono però soprattutto le regioni che si sono munite di leggi che prevedono questi istituti affinché si abbia la partecipazione di soggetti specifici che hanno diretto interesse (ci sono in Toscana, Umbria, Emilia Romagna). Ad esempio c’è il progetto della comunità islamica in toscana che ha come obbiettivo quello di costruire una moschea a Firenze.
4) Perché studiare i diritti religiosi? Lo studio può essere strumento per affrontare consapevolmente i conflitti di lealtà. La risposta ha un risvolto di tipo politico e uno di tipo giuridico.
Quali sono le regole religiose che si applicano ai battezzati, che operano all'interno della chiesa cattolica? I cattolici sono tali in forza del battesimo (≠ ebrei e mussulmani che lo sono per nascita): è un sacramento democratico perché prescinde dall'origine genetica delle persone ed è legato alla possibilità di accettare o meno l’ingresso nella chiesa cattolica. Il vero nodo del battesimo è legato alla scelta dell'ingresso alla comunità religiosa: il sacramento normalmente viene attuato nei primi giorni di vita del bambino, quindi si diventa cattolici senza che il soggetto abbia scelto. L'atto sacramentale è normalmente frutto della scelta dei genitori. Questo ha ovviamente delle conseguenze: di fronte all'obiezione che il battesimo non è frutto di un atto di volontà, la chiesa ha risposto attraverso la “Congregazione per la dottrina della fede”. Le argomentazioni usate dalla Congregazione sono state:
Eresia: negazione ostinata di qualche verità di fede; non è una semplice ignoranza, non è una semplice conoscenza limitata delle verità di fede. L’elemento soggettivo in forza del quale si configura il delitto è il dolo, un animus di negazione, una volontà, non una colpa. Apostasia : rifiuto totale della chiesa cattolica; venuta alla ribalta negli ultimi anni in virtù dello sbattezzo. Con un’associazione di atei si è dato inizio alla campagna di sbattezzo per abbandonare formalmente la comunità religiosa; ciò è avvenuto in forza dell'applicazione della legge sulla privacy che all'articolo 7 del decreto legislativo 196/2003 dice che “ognuno ha il diritto di avere indicazione circa finalità, le modalità e trattamento dei propri dati, della modifica, rettificazione degli atti, cancellazione degli stessi e ha diritto di opporsi in tutto o in parte al trattamento per motivi legittimi”. La storia si è evoluta così: un battezzato nella chiesa cattolica ha deciso di andare dal parroco a chiedere la cancellazione del suo nome dal registro dei battezzati, ha ricevuto rifiuto quindi si è rivolto al garante per la protezione dei dati personali, il garante ha risposto che il battezzato diventato ateo non aveva diritto alla cancellazione ma aveva diritto all'integrazione del dato. Egli, non contento ha fatto ricorso al tribunale di Padova che, con decreto, nel 2000, ha negato il diritto alla cancellazione del dato. Quali sono le ragioni per le quali questa vicenda ha accolto solo in parte l'esercizio di un diritto previsto dalla normativa italiana in materia di trattamento dei dati? La questione che si pone è collegata al fatto che la chiesa gode all'interno del nostro ordinamento giuridico di una sfera di autonomia riconosciuta all'art 7 della Costituzione e all'art 8 per le altre confessioni religiose. Esiste un autonomia in cui lo stato non interviene a sindacare le specificità religiose. Nel caso che stiamo analizzando rileva perché i dati relativi al battesimo sono dati che i giudici hanno valutato di competenza propria delle professioni, non si può quindi pensare ad una totale cancellazione. L'unica cosa che si può fare è apporre una nota integrativa al dato, dalla quale risulti che il soggetto ha cambiato il suo orientamento. La chiesa non rinuncia ai suoi dati e il soggetto vede modificare la sua posizione. Dopo questo caso le richieste di sbattezzo si sono moltiplicate, tanto che un’associazione ogni anno attua una campagna sullo sbattezzo. La Chiesa, quindi, ha sentito l'esigenza di precisare le conseguenze che derivano dalla richiesta di integrazione del dato e di cancellazione: nel 2006 il pontefice ha emanato una lettera circolare chiarendo le modalità attraverso le quali si esercita l’apostasia e ha avvisato delle conseguenze derivante dall'esercizio della stessa. Per allontanarsi dalla chiesa occorre una decisone dell'interessato, una manifestazione esterna di questa decisone di coscienza e occorre che la competente autorità ecclesiastica recepisca ciò. Quando si verificano questi requisiti, il soggetto è un apostatata, e quindi è uscito dalla comunità. Scisma: rifiuto di sottomettersi al Pontefice o alle persone che governano la chiesa. Non è una semplice contestazione, ma deve esistere un dolo di non sottomettersi. Quindi, deve esserci il rifiuto di riconoscere nel pontefice il principio dell'unità, oppure portare ad una frattura dell'adesione alla comunità ecclesiale per accedere ad un’altra comunità religiosa, una contrapposizione. Esempio: monsignore Beningo: era un ordinario della chiesa cattolica che decise di aderire ad una setta e contrarre matrimonio. La chiesa nei suoi confronti si è dimostrata disponibile: l'ha richiamato, chiuso in un convento e quindi gli ha dato gli strumenti per rientrare in comunione. Ma una volta che è uscito dal convento, ha ripreso il rapporto coniugale e ha compito un atto ancora più grave ordinando sacerdoti 4 membri della setta, ha compito uno scisma ed è stato condotto allo stato laicale. Altro caso è quello degli Efrediani, o di monsignor Lefrier. Ciò che avviene dopo uno dei tre sopracitati reati è la scomunica latae sententiae: una volta commesso il delitto, automaticamente scatta la sanzione. Non è necessario l'intervento di un tribunale ecclesiastico. Questo caso è diverso scomunica ferendae sententiae: in questi casi, infatti, a fronte di un delitto, il giudice deve applicare la pena. La scomunica è la perdita della comunione con la chiesa. Ma si mantiene aperta una via, perché i sacramenti amministrati rimangono, e se il soggetto si pente può rientrare in comunione. Distinzione tra peccato, delitto, colpa e pena; la violazione di tutte le regole non sono sempre al tempo stesso un peccato e un delitto. Bisogna distinguere i profili. Nella storia della chiesa non è sempre stato come oggi, un tempo cancellare i peccati attraverso la confessione non era possibile come oggi. C'è stato un periodo in cui non era sicuro che con la confessione si otteneva l'assoluzione, quindi lo stato di peccatore era visibile in tutta la società (peccatore doveva stare fuori dalla chiesa, doveva vestirsi in un determinato modo) e perciò
il soggetto rischiava di rimandare fino alla morte la confessione; la chiesa quindi introduce i penitenziari , cioè pene da applicare a determinati peccati.
C’è differenza tra fonti di cognizione e fonti di produzione. Quelle di produzione sono le regole che spiegano come si produce una norma in un ordinamento giuridico. Attraverso questo argomento si cerca di spiegare cos'è il diritto canonico. Il diritto canonico è il diritto della Chiesa cattolica (canonico deriva da kanon, che significa regola, precetto) ed è quindi quel complesso di regole e precetti finalizzati a regolare la vita della chiesa cattolica come istituzione religiosa (quindi come comunità di persone). Qualcuno potrebbe obiettare che l'esistenza di regole possa essere in opposizione con la vita di una comunità religiosa, in quanto limitative della libertà degli appartenenti (mentre tutti sono d'accordo che nella realtà secolare la presenza di regole sia necessaria), ma tali regole sono indispensabili per consentire alla chiesa cattolica di sopravvivere. Esse hanno due compiti principali:
Caratteristica fondamentale dei diritti religiosi è l'eterofondazione, cioè le norme sono dettate da un soggetto esterno che può essere dio o un soggetto immanente. Ciò permette di superare l'obiezione se sia opportuna o meno l'esistenza dei diritti religiosi perché, secondo la religione, esiste una realtà terrena, la cui espressione è il diritto, e questo diritto legandosi alla dimensione spirituale permette di regolare la comunità e di preservare i caratteri della religione stessa. La dimensione spirituale e territoriale non sono in conflitto tra di loro, ma sono due aspetti della stessa realtà che hanno natura contemporanemanete umana e divina. Quindi la chiesa è (sotto l’aspetto umano) sia struttura di governo, comunità visibile e comunità terrena, che (sotto l’aspetto divino) corpo mistico di cristo, assemblea spirituale e chiesa arricchita di beni celesti. I rapporti tra dimensione divina e umana sono stati stabiliti con un Concilio Vaticano e tali rapporti sono contenuti nel Lumen Gentium. L’ordinamento cattolico, a differenza di altri ordinamenti, ha dei suoi caratteri specifici che lo rendono particolari. Questa specificità è ben delineata attraverso il seguente esempio (tratto dal diritto penale canonico): canone 1366 (diritto penale canonico, parte riservata all’elenco dei diritti) : i genitori o coloro ne fanno le veci, che decidano di battezzare i figli in una religione acattolica saranno puniti con una censura o con una giusta pena. Perciò i genitori cattolici sono costretti a battezzare come cattolici i propri figli. Questa fattispecie viola per certi versi la libertà religiosa delle persone. Un altro elemento particolare di tale norma, che rileva per comprendere la specificità del diritto canonico, è l'indeterminatezza della pena: non c’è una precisa indicazione dell’ammontare della pena, ma essa viene solo considerata come giusta. Sarà il giudice ecclesiastico a stabilire quale sarà la pena da comminare. Visto che si è citato il ruolo del giudice ecclesiastico nel decidere quali devono essere le pene da comminare, è importante a questo punto vedere le sanzioni che sono previste del diritto penale cattolico (infatti, se è vero che le violazioni di regole religiose sono sempre peccati, non è detto che tali violazioni possano essere anche delitti. I delitti sono quelle violazioni che portano ad un determinato effetto. Mentre la commissione di un peccato va a influire sul foro interno, il delitto influisce foro esterno. La confessione cancella il peccato, ma non le conseguenze penalistiche della condotta). Le diverse sanzioni previste sono:
esemplificativa (si possono dunque comminare sanzioni differenti ma riconducibili a quelle elencate).
Esempio: canone 1367. Chi profana le specie consacrate, le asporta o le conserva a scopo sacrilego, incorre nella scomunica latae sententiae. Tale canone è simile agli artt. 403-404-405, che puniscono il vilipendio. C'è una rilevanza penale dell’ambito religioso, che esce dalla sfera religiosa e rientra all'interno di quella dello stato.
Santi romano teorizza l'esistenza della pluralità degli ordinamenti giuridici, ovvero egli assume che all'interno dello stesso spazio/tempo possono convivere più ordinamenti. (Secondo lui il diritto prima di essere norma, è organizzazione, struttura e posizione della stessa società, ed esso costituisce l’unità della società). È possibile che all'interno di una stessa comunità quindi convivano più ordinamenti giuridici, e non è detto che questi ordinamenti giuridici presentino gli stessi identici elementi/caratteri. Infatti il diritto canonico ha delle sue fonti di produzione che non sono comuni alle fonti di produzione dell’ordinamento secolare. Le fonti di produzione del diritto canonico si distinguono in:
DIRITTO DIVINO Le norme di diritto divino sono di due tipi: a. Norme di diritto divino naturale; b. Norme di diritto divino positivo (o rivelato).
a) Norme di diritto divino naturale : è un insieme di principi non scritti che sono stati impressi da Dio nella coscienza dell'uomo all'atto della creazione. Le conseguenze di ciò è che il diritto divino naturale si deve applicare a qualsiasi uomo, a prescindere dal fatto che abbia o meno ricevuto il battesimo. Il diritto divino naturale impone perciò alla chiesa di dialogare con il potere temporale, con gli stati, ogni qualvolta lo stato decide di disciplinare delle materie che coinvolgono dei principi di diritto naturale. Tali principi sono quelli che regolano l'etica e i diritti fondamentali. Il diritto divino naturale possiede diversi caratteri:
Esempi di diritto divino naturale:
nell'Islam. Quindi, in queste religioni, si pone un importante problema: o vanno a disciplinare ogni singolo aspetto della vita umana (e quindi si applicano le regole religiose come fossero norme di diritto, così come accade nel musulmanesimo) oppure si collocano dei principi ricavati dalla religione nel pregiuridico. 10/03/
La chiesa cattolica ha aperto la strada alla secolarizzazione del diritto a livello europeo (infatti gli stati in cui la religione è il cattolicesimo sono secolarizzati), ma nonostante ciò la chiesa continua ad intervenire nel momento in cui il diritto secolare vada ad influire o a toccare il diritto divino naturale. Ciò succede soprattutto a livello dell’etica (sessuale, a livello generale, e della bioetica, in particolare). Infatti se i legislatori provassero ad intervenire con norme che in qualche modo influenzino il diritto divino naturale, la chiesa cattolica obietterebbe che il legislatore va contro la natura per favorire la cultura (che è considerata una sovrastruttura che può essere in contrasto col diritto naturale). Relativamente a questo argomento è importante anche considerare la forte opposizione da parte della chiesa cattolica nei confronti dell’ “Ideologia di genere”: l’Ideologia di genere è del parere che il dato sessuale non sia solo un qualcosa di naturale, ma anche di culturale. Quindi una persona può assumere un’identità che segua la cultura anche se quella non è la sua identità naturale. Quindi la chiesa, pur rinunciando alla pretesa di presentarsi come un sistema completo di regolazione dei comportamenti umani, persiste nell’esercitare il suo ordine etico di riferimento facendo leva su un concetto di diritto divino naturale di validità universale (un esempio, a tal fine, è rappresentato dalla fecondazione assistita. La chiesa è infatti contraria a questa pratica per due motivi: il primo è che, con la fecondazione assistita, si rischia di perdere l’embrione, il secondo è che con questa pratica l’elemento procreativo è dissociato dall’elemento unitivo, cioè l’atto sessuale. Per poter infatti aggirare queste due obiezioni, si usano delle scappatoie col quale si cerca di impedire tale dissociazione).
b) Norme di diritto divino positivo (o rivelato): sono l’insieme delle norme prodotte dalla rivelazione divina (rivelazione che è contenuta per gli ebrei nella Bibbia, per i cristiani nella Bibbia e nel Nuovo Testamento, per i musulmani nel verbo di Maometto). Attraverso la rivelazione Dio entra nella storia per salvare l’uomo. I due principali esempi di diritto divino positivo sono:
La consuetudine, integrati gli elementi che la costituiscono, per diventare efficace ha bisogno di un passaggio formale sancito al canone 26 che prevede due tipologie di approvazione della consuetudine:
b. La legge : (seconda fonte di produzione che integra il diritto umano). Il codice di diritto canonico non contiene una definizione di legge ma si concentra solo sulla disciplina di aspetti pratici quali la produzione della legge, l'efficacia e la sua interpretazione. Per avere una definizione ci affidiamo alla dottrina risalente, perché le due più celebri definizioni di legge si rifanno a san Tommaso d'Aquino e a San Francisco Suarez:
perpetuo o mi ci trovo da almeno 5 anni. Quasi-domicilio se risiedo in un luogo da almeno 3 mesi o con l'intenzione di fermarmi almeno 3 mesi.
Che tipo di leggi promulga il Pontefice?
scritture che vieta alle donne di ambire al sacerdozio, ma tale principio deriva dalla tradizione, e per questo viene rispettato.
Il codice di diritto canonico (Codex Iuris Canonici) è diviso in 7 libri scritti in latino composti da 1752 canoni, di cui l’ultimo proclama il fine ultimo della chiesa, ovvero la salvezza delle anime. I libri sono:
Libro 1) DE NORMIS GENERALIBUS (Norme generali): tratta delle fonti del diritto, delle persone fisiche e giuridiche e della potestà di governo;
Libro 2) DE POPULO DEI (Il popolo di Dio): Espone i diritti e i doveri di tutti i fedeli; Disciplina gli status personali di laici, chierici e religiosi; Si occupa delle associazioni di fedeli (pubbliche o private); Definisce la struttura della Chiesa;
Libro 3) DE ECCLESIAE MUNERE DOCENDI (La funzione di insegnare della chiesa): Regola: Il ministero della parola; L’azione missionaria; L’educazione cattolica; I mezzi di comunicazione sociale; La professione di fede;
Libro 4) DE ECCLESIAE MUNERE SANCTIFICANDI (La funzione di santificare della chiesa): disciplina i sacramenti, gli atti del culto divino, i luoghi e i tempi sacri; Libro 5) DE BONIS ECCLESIAE (I beni temporali della chiesa): è stato citato già nella prima lezione. Infatti un esempio dell’importanza di questo libro è dato dal fatto che, se un notaio vende un bene di
proprietà della chiesa, senza controllare se quell’alienazione sia o meno contraria ad una norma di diritto canonico, allora pone in essere un atto nullo. Questo libro si occupa di: Acquisizione di beni Amministrazione Contratti Alienazioni Pie volontà Fondazioni
Libro 6) DE SANCTIONIBUS IN ECCLESIA (Le sanzioni nella chiesa): è il libro che disciplini delitti e pene. È il libro più discusso tra i 7 che compongono il Codex, e sta subendo una vasta opera di riforma negli ultimi tempi a causa dello scandalo degli abusi sessuali. Nei confronti degli abusi sono state finora applicate delle sanzioni che hanno atteggiamento non di punizione, ma di rieducazione (atteggiamento che venne fuori nel corso del Concilio Vaticano II). Sempre nel corso del Concilio, si decise di assegnare ai vescovi locali poteri giudiziari. Ciò portò a diversi problemi, poiché i vescovi spesso si comportavano in maniera negligente nei confronti dei preti rei di abusi sessuali, che optavano per trasferirli semplicemente in un’altra diocesi anziché sospenderli dal lavoro. A quel punto intervenne allora “La congregazione per la curia romana” (uno degli uffici della curia) che ha competenze giudiziarie. La curia quindi ottenne il potere giudiziario. Il problema però era che, per risolvere i problemi degli abusi, bisognava fare un rito giudiziario di tipo amministrativo che non garantiva il diritto di difesa dell’imputato.
Libro 7) DE PROCESSIBUS (I processi): Processo contenzioso ordinario: è il tipo di processo che viene applicato genericamente; Giudizi speciali; Penale; Processo amministrativo; Un esempio di giudizio speciale è il processo di nullità del matrimonio. Infatti un matrimonio che non rispetta una delle condizioni è nullo. Se tale nullità risulta anche da alcuni documenti, per far dichiarare la nullità, si può ricorrere al giudice speciale. Solo però se le condizioni non rispettate riguardano gli impedimenti, e non vizi di forma o di mandato. Un altro esempio riguarda lo scioglimento del matrimonio (diverso da nullità perché produce effetti ex nunc e non ex tunc). È possibile richiedere lo scioglimento nei casi di matrimonio rato non consumato (ovvero quando non c’è stata unione sessuale dei coniugi). Altri esempi riguardano i casi di perdita dello stato chiericale e dello stato di santità.
STORIA DEL CODICE CANONICO Il codice canonico del 1983 non è stata la prima codificazione. Prima di esso ci sono stati il codice del 1971 di Benedetto XV e prima ancora il Corpus Iuris Canonici approvato nel 1500 da Gregorio XIII. Il Corpus Iuris Canonici era suddiviso in 5 parti che sono: e.1. Decretum Gratiani: Il monaco Graziano raccoglie, privatamente, tutte le fonti e se tra due di esse sorge un contrasto, sceglie quella che secondo lui è migliore, giustificando la propria scelta. Il Decretum diventerà famoso grazie al Liber Extra di Gregorio IX. È suddiviso in 3 parti: e.i. 101 distinctiones1 che trattano del diritto canonico in genere e degli istituti dei chierici; e.ii. 36 causae, tratta di diritto patrimoniale, matrimoniale, penale e del processo;
1 Distinctiones/causae= Raccolte di ragionamenti formulati da giuristi medievali su norme giustinianee e condotti con metodo logico deduttivo.
pontefice portando una relazione sul governo della diocesi e così facendo il papa svolge un controllo di compatibilità), dalle conferenze episcopali (in questo caso è il pontefice che si attiva per fare un controllo di compatibilità, un esempio riguarda le norme che dovevano essere adottate in materia di abusi sessuali: il papa ha dato mandato alle conferenze di fare le norme in materia e ha dato tutte le indicazioni da seguire per fare tali norme. Solo quindi se il pontefice ratifica le norme delle conferenze episcopali, allora esse assumono valore obbligatorio); 2.b.Norma universale (fatte da pontefice, o pontefice in seduta col collegio episcopale): il rischio è che si produca un circolo vizioso perché a controllare le norme sarebbe il papa, che è quello che fa la legge. Ci sono però due fattori di compensazione che sono:
Si può però addirittura affermare che il diritto divino non sia solo un limite, ma anche una norma fondamentale in quanto principio ispiratore e nucleo essenziale di tutto il diritto umano. Quindi diritto divino ed umano non sono ordinamenti diversi, ma formano un ordine giuridico unitario che ha la sua norma fondamentale nel diritto divino. Ciò ha delle conseguenze anche a livello interpretativo. Se il diritto della chiesa è sia diritto divino che diritto umano, ne consegue che le norme emanate dall’autorità ecclesiastica competente, non possono pensare di esaurirne la sostanza. Il problema è questo: si ha un diritto divino che è oggetto della rivelazione e un diritto umano che cerca di trascrivere questo diritto divino. Il problema è che il diritto divino è la sostanza (i n quanto ha natura divina) ed è perfetto, inesauribile, infinito. Invece il diritto umano è la forma (perché ha natura umana) e in quanto tale è imperfetta, limitata e circoscritta. Questo quindi significa che può esserci un contrasto tra il diritto umano e divino. Quindi a livello teorico le norme divine ed umane sono compatibili, ma nel caso pratico può capitare che l’applicazione delle norme di diritto umano possa essere in contrasto con una di diritto divino. Quindi l’ordinamento canonico non ammette una concezione formalistica del diritto che attribuisca alle prescrizioni legali valore assoluto ed esclusivo, poiché la certezza del diritto canonico non è più formale ma sostanziale. Quindi tutta l’azione di interpretazione del canonista è improntata alla verifica che quella legge gli permetta di raggiungere la giustizia, la certezza sostanziale del diritto canonico. Può capitare infatti che una norma possa essere a livello teorico corretta, ma che non permetta di raggiungere la certezza sostanziale (cioè la giustizia sostanziale) che si sta ricercando. Da ciò consegue l’ancoraggio al giusto , ovvero il concetto che il diritto deve essere come un contenuto per forza giusto. Quindi la chiesa cattolica non potrà mai per esempio adottare una norma favorevole all’aborto, perché esso non è mai giusto. Il diritto è quindi considerato come una procedura governata da autorità competenti. In conclusione, ciò che si cerca di raggiungere attraverso il diritto deve essere un qualcosa di giusto, non dev’essere giusta solo la legge. Quindi il diritto canonico è come tutti quelli religiosi un diritto giusnaturalista e l’osservanza dei principi di diritto divino è vincolante per raggiungere quel fine per il quale le norme sono state poste. Il fine della chiesa fondamentale è la salvezza delle anime (ci sono altri fini ma meno rilevanti, come la gloria di dio e il bene comune e l’utilità della chiesa). L’istituto che permette l’adattamento di una norma di diritto è l’equità canonica : con questo il giudice ricerca o inventa la norma più adeguata a risolvere un caso concreto, così facendo non sacrifica la certezza sostanziale per rispettare la certezza formale. Quindi l’equità canonica opera una correzione della legge
attraverso la creazione di una norma ad hoc utilizzata per risolvere un caso concreto quando non esistono disposizioni coerenti con il fine dell’ordinamento canonico. L’equità canonica opera per risolvere due possibili casi:
L’equità canonica è un’applicazione del principio di carità evangelica che è l’esigenza di conformarsi alla giustizia di Dio. I campi di applicazione dell’equità canonica sono 2:
a. Diritto penale: in questo ambito viene utilizzato il criterio dell’equità canonica perché è uno dei settori in cui maggiormente va garantita la salvezza spirituale. Questo per via della doppia valenza delle pene che vengono inflitte. È il giudice a gestire il sistema delle pene, irrogandole (applicandole) o liquidandole:
■ Applicare la pena; ■ Rimandarla ad un momento più opportuno; ■ Astenersi dall’infliggerla o infliggere una pena più mite o fare uso di una penitenza, se il reo si sia emendato ed abbia riparato lo scandalo, oppure se lo stesso sia stato sufficientemente punito dall'autorità civile o si preveda che sarà punito; ■ Sospenderla fino ad un nuovo comportamento disonorevole del soggetto se fino a quel momento ha sempre vissuto in modo onorevole