Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


diritto commerciale 1, Appunti di Diritto Commerciale

appunti diritto commerciale, sintesi

Tipologia: Appunti

2023/2024

Caricato il 01/07/2026

camilla-gualandris
camilla-gualandris 🇮🇹

2 documenti

1 / 45

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Articolo 2082 cc
«L’imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine
della produzione o dello scambio di beni o di servizi.»
Il Codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di
selezione:
1. L’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo e
imprenditore commerciale.
2. La dimensione dell’impresa, che serve ad enucleare la figura del piccolo
imprenditore.
3. La natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione
legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.
Articolo 2135 cc
IMPRESA AGRICOLA
«È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 1. coltivazione del fondo,
2. selvicoltura,
3. allevamento di animali,
4. attività connesse.»
Le attività connesse sono tutte le attività di manipolazione, conservazione e trasformazione
derivanti dalle attività agricole essenziali (agriturismo: svolgimento dell’attività agricola
essenziale con trasformazioni).
o Connessione Soggettiva:è necessario che l'imprenditore dell'attività agricola
essenziale sia uguale a quello dell’attività agricola per connessione (io coltivo
l’uva, io faccio il vino).
o Connessione Oggettiva(prevalenza):l'attività connessa è attività agricola
prevalgono i prodotti originali derivanti dall’attività agricola essenziale (la materia essenziale
non è solo mia, ma la mia deve prevalere).
L'imprenditore agricolo è sottoposto a un regime giuridico specifico che si differenzia dal
diritto dell'impresa commerciale in quanto l'agricoltura è un settore con caratteristiche
peculiari che richiedono un approccio normativo specifico.
La giustificazione che veniva data per spiegare perché l’imprenditore agricolo non fosse
sottoposto al diritto dell’impresa commerciale risiede nel doppio rischio, ovvero che
l'imprenditore agricolo è esposto a una maggiore incertezza in quanto è esposto al rischio di
impresa (rischio del mercato che grava su tutte le imprese) e in più sarebbe sottoposto al
rischio ambientale (per esempio, l'instabilità dei prezzi + il rischio climatico).
Ciò che non è agricolo, è commerciale.
Ciò che non è commerciale, è agricolo per connessione.
Le imprese agricole ad oggi non possono fallire, non sono tenuto a tenere i registri contabili
e non sono soggette alla rappresentanza.
Articolo 2555 cc
AZIENDA
«L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.»
È l'apparato strumentale (locali, macchinari, merci) di cui si avvale l'imprenditore per lo
svolgimento della propria attività, non possono essere perciò considerati beni aziendali i beni
di proprietà dell'imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo
svolgimento dell'attività d'impresa.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d

Anteprima parziale del testo

Scarica diritto commerciale 1 e più Appunti in PDF di Diritto Commerciale solo su Docsity!

Articolo 2082 cc «L’imprenditore è chi esercita professionalmente un’attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.» Il Codice civile distingue diversi tipi di imprese e di imprenditori in base a tre criteri di selezione:

  1. L’oggetto dell’impresa, che determina la distinzione fra imprenditore agricolo e imprenditore commerciale.
  2. La dimensione dell’impresa, che serve ad enucleare la figura del piccolo imprenditore.
  3. La natura del soggetto che esercita l’impresa, che determina la tripartizione legislativa fra impresa individuale, impresa costituita in forma di società ed impresa pubblica.

Articolo 2135 cc IMPRESA AGRICOLA «È imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: 1. coltivazione del fondo,

  1. selvicoltura,
  2. allevamento di animali,
  3. attività connesse.» Le attività connesse sono tutte le attività di manipolazione, conservazione e trasformazione derivanti dalle attività agricole essenziali (agriturismo: svolgimento dell’attività agricola essenziale con trasformazioni). o Connessione Soggettiva:è necessario che l'imprenditore dell'attività agricola essenziale sia uguale a quello dell’attività agricola per connessione (io coltivo l’uva, io faccio il vino). o Connessione Oggettiva(prevalenza):l'attività connessa è attività agricola prevalgono i prodotti originali derivanti dall’attività agricola essenziale (la materia essenziale non è solo mia, ma la mia deve prevalere). L'imprenditore agricolo è sottoposto a un regime giuridico specifico che si differenzia dal diritto dell'impresa commerciale in quanto l'agricoltura è un settore con caratteristiche peculiari che richiedono un approccio normativo specifico. La giustificazione che veniva data per spiegare perché l’imprenditore agricolo non fosse sottoposto al diritto dell’impresa commerciale risiede nel doppio rischio, ovvero che l'imprenditore agricolo è esposto a una maggiore incertezza in quanto è esposto al rischio di impresa (rischio del mercato che grava su tutte le imprese) e in più sarebbe sottoposto al rischio ambientale (per esempio, l'instabilità dei prezzi + il rischio climatico). Ciò che non è agricolo, è commerciale. Ciò che non è commerciale, è agricolo per connessione. Le imprese agricole ad oggi non possono fallire, non sono tenuto a tenere i registri contabili e non sono soggette alla rappresentanza.

Articolo 2555 cc AZIENDA «L'azienda è il complesso dei beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa.» È l'apparato strumentale (locali, macchinari, merci) di cui si avvale l'imprenditore per lo svolgimento della propria attività, non possono essere perciò considerati beni aziendali i beni di proprietà dell'imprenditore che non siano da questi effettivamente destinati allo svolgimento dell'attività d'impresa.

I beni organizzati ad azienda consentono la produzione di utilità nuove, diverse e maggiori di quelle ricavate dai singoli beni isolatamente considerati. AVVIAMENTO L’impresa è avviata quando vi è capacità di generare ricchezza. L’avviamento può essere: o Oggettivo=quando l'imprenditore ha organizzato il complesso di beni in maniera efficiente e quindi l’azienda funziona e crea della ricchezza. o Soggettivo=è quello dovuto all'abilità operativa dell'imprenditore al mercato ed in particolare alla sua abilità nel formarsi, conservare e accrescere la clientela; l’imprenditore, grazie alle su capacità, relazioni, competenze, è in grado di creare ricchezza. CLIENTELA La clientela è chi compra, chi paga per i beni e servizi che l’attività produce e realizza. È il flusso di domanda. Se non ci sono clienti, non può esserci avviamento. TRASFERIMENTO o Causa=la sostituzione nella conduzione dell'impresa. o Natura=è la cessione del fascio di eterogenee posizioni giuridiche facenti capo all'alienante. Purché sia considerato un trasferimento d'azienda, l'accordo deve essere ancora legato al contesto in cui l'azienda svolge la sua attività. Se l'accordo interrompe questo legame, non può essere considerato un trasferimento d'azienda. OGGETTO DEL NEGOZIO L'effetto negoziale coinvolge tutti i singoli elementi che attualmente la compongono. Non è impedito alle parti che intendono trasferire l'azienda di escludere dal trasferimento uno o più dei suoi beni; per fare ciò è necessario che esse specifichino quali sono quelli destinati a restare in capo all'alienante. L'esclusione è possibile solo nella misura in cui non si tratti di elementi essenziali del complesso (beni che connotano l'ambito relazionale di attività dell'azienda servito o che rappresentano il cuore del progetto organizzativo). L'esclusione di un bene essenziale comporta la non qualificabilità come trasferimento d'azienda: è una valida ed efficace cessione di una pluralità di beni, ma non un trasferimento d'azienda. AMBITO DI APPLICABILITÀ Questa speciale disciplina opera in tutti i casi in cui la titolarità dell'azienda viene trasferita a titolo definitivo; ciò vale anche nel caso in cui venga ceduto soltanto un ramo dell'azienda, questo significa che il divieto di concorrenza a carico dell'alienante riguarderà esclusivamente il settore servito dal ramo e che i rapporti obbligatori in cui l'acquirente subentra saranno solo quelli direttamente ricadenti in tale ambito di attività. In caso di successione ereditaria prevale la disciplina generale successoria. CONTRATTO DI TRASFERIMENTO DELL’AZIENDA Quando cambia l'imprenditore, significa che il controllo e la gestione di un'attività commerciale passano da una persona all'altra, questo comporta il trasferimento di diversi diritti e responsabilità legati all'azienda, come la proprietà. La disciplina legale relativa al cambio dell'imprenditore mira a proteggere il mercato, garantendo la continuità della produzione, tutelando i creditori, le controparti contrattuali e altre persone coinvolte.

È quindi opportuno procedere in ogni caso alla notifica dell’avvenuta cessione d’azienda al debitore ceduto, in modo da rendere edotto il terzo che, nonostante l’iscrizione della cessione nel registro delle imprese, questi non dovrà pagare il cessionario bensì sempre il cedente. DEBITI Con riferimento al trasferimento dei debiti: l’acquirente risponde dei debiti relativi all’azienda ceduta se risultano dai libri contabili obbligatori. Con riferimento invece ai terzi, l’alienante è liberato dai debiti relativi all’azienda ceduta solo se i creditori vi acconsentano La responsabilità del cessionario non si estende a tutti i debiti, bensì è limitata ai debiti nascenti da: o Fonte Extracontrattuale; o Contratti che stabiliscono prestazioni solo carico dell'alienante dell'azienda; o Contratti Prestazioni Corrispettive,qualora controprestazione sia stata già eseguita. In definitiva dunque: o Sono responsabili in solido nei confronti dei creditori sia cedente che il cessionario, quando i debiti inerenti all’azienda ceduta, sorti antecedentemente al trasferimento dell’azienda, risultano dai libri contabili obbligatori; o È responsabile nei confronti dei creditori il solo cedente,per debiti sorti antecedentemente al trasferimento dell’azienda non registrati nei libri contabili; o È responsabile nei confronti dei creditori lolo cessionario,per debiti sorti dopo il trasferimento dell’azienda.

CONCORRENZA SLEALE Complesso di regole rivolte agli imprenditori. Gli atti di concorrenza sleale rientrano nella categoria di illeciti extracontrattuali e non presuppongono il dolo o la colpa. L’art.10 della Convenzione di Unione di Parigi introduce una clausola generale che qualifica come atti di concorrenza sleale “ogni atto di concorrenza contrario agli usi onesti in materia industriale o commerciale” (art 2598 e seguenti). ATTI DI CONCORRENZA SLEALE a) Atti di concorrenza sleale confusoria Si riferisce all’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con segni legittimamente usati da altri (per esempio, insegne, marchi, domini web). La protezione contro gli atti confusori mira a garantire la possibilità di identificare chiaramente l'impresa responsabile dell'offerta o dell'organizzazione aziendale attraverso segni distintivi; è necessario che il segno sia effettivamente usato e percepito dal pubblico come identificativo di un unico imprenditore. Il divieto si applica solo se il segno utilizzato è dotato di capacità distintiva e non può essere invocato quando si utilizzano segni simili per attività diverse. La protezione dei segni distintivi in conflitto si applica solo se sono noti al pubblico nello stesso territorio. Il marchio registrato è protetto su tutto il territorio nazionale e indipendentemente dall'uso. La concorrenza/imitazione servile si verifica quando l'aspetto esterno di un prodotto diventa distintivo dell'impresa responsabile dell'offerta, e l'imitazione da parte di un terzo inganna i consumatori sull'identità del produttore. Solo le forme registrabili come marchi di forma sono protette dall'imitazione servile confusoria.

b) Atti Di Concorrenza Sleale Denigratoria Sono comportamenti di chi diffondere notizie e apprezzamenti negativi sui prodotti e sull'attività di un concorrente con l'intenzione di screditarlo; l’obiettivo è quello di danneggiare la reputazione e l'immagine del concorrente c) Atti di illegittima appropriazione di pregi Sono comportamenti in contrasto con i principi di trasparenza del mercato, si tratta di vantare falsamente caratteristiche positive su un prodotto o un'azienda, mentre tali caratteristiche non corrispondono alla realtà. d) Clausola Generale:Divieto Di Atti Contrari Ai Principi Di Correttezza professionale È vietato compiere azioni che non rispettano i principi di correttezza professionale e che potrebbero danneggiare l'azienda altrui direttamente o indirettamente. Tipologie di comportamenti scorretti: o Affermazioni Ingannevoli Sui Propri Prodotti Le aziende non possono fare affermazioni false o ingannevoli sui propri prodotti o servizi. o Violazione Di Regole Pubblicistiche Le aziende non devono commettere frodi o imbrogli nel modo in cui calcolano i costi e i benefici delle loro attività commerciali. Non possono manipolare i loro calcoli per trarre vantaggio finanziario o evitare di pagare i costi che dovrebbero sostenere. o Spionaggio Industriale/sottrazione di segreti Queste azioni implicano cercare di ottenere informazioni riservate, come segreti commerciali o tecnici, da parte di un concorrente al fine di trarne vantaggio senza sostenere i costi di ricerca, sviluppo o organizzazione. I segreti commerciali sono tutelati come diritti di proprietà industriale. o Storno Di Dipendenti È un'azione volta a sottrarre lavoratori da un concorrente offrendo loro condizioni di lavoro migliori, tuttavia, ciò può essere considerato illecito quando l'offerta di migliori condizioni è resa possibile dal risparmio di costi di formazione e organizzazione del lavoro che il concorrente ha investito per far acquisire al personale esperienze specifiche o quando il numero dei dipendenti stornati, le loro qualifiche, e i tempi dello storno rendano di fatto impossibile conservare l'integrità del ciclo produttivo aziendale attraverso le normali politiche di turn over del personale. o Concorrenza Parassitaria Si verifica quando un'azienda imita in modo pedissequo tutte le iniziative commerciali del suo concorrente, inclusa la pubblicità e le promozioni (sfrutta gli investimenti fatti dal concorrente). o Vendita Di Prodotti Sottocosto È un'azione in cui un'azienda vende i propri prodotti a un prezzo inferiore al loro costo effettivo di produzione con l'intento di eliminare dalla concorrenza gli imprenditori che sono finanziariamente meno forti e non possono sostenere a lungo una guerra commerciale. TUTELA DELLA CONCORRENZA SLEALE o Risarcimento del danno Il risarcimento del danno nella tutela della concorrenza sleale può essere richiesto solo in caso di atti dolosi o colposi. Tuttavia, la disciplina legale in materia di concorrenza offre una facilitazione dell'onere probatorio in quanto, una volta accertati gli atti di concorrenza sleale, si presume la colpevolezza dell'autore. Inoltre, nelle situazioni in cui viene pronunciato il risarcimento del danno, il tribunale può ordinare la pubblicazione della sentenza di condanna. Questo serve a informare il pubblico dell'illecito commesso e delle conseguenze che ne derivano.

posizione dominante agiscano in modo che danneggi i consumatori senza rischiare di perdere fatturato. PROFILI PROCEDIMENTALE E SANZIONATORI L'accertamento e la sanzione delle violazioni del diritto antitrust avvengono sia attraverso il procedimento amministrativo che attraverso il procedimento giurisdizionale. Nel procedimento amministrativo, la commissione svolge un ruolo investigativo e sanzionatorio, acquisendo prove tramite testimonianze, ispezioni e raccolta di documenti. Possono imporre sanzioni pecuniarie (ammende) e adottare misure inibitorie per porre fine alle violazioni e ripristinare la concorrenza. In caso di comportamenti illeciti gravi e irreparabili, possono adottare provvedimenti cautelari anticipati. È possibile anche intentare azioni per ottenere provvedimenti inibitori. SEGNI DISTINTIVI

  1. DITTA Nome commerciale di identificazione dell’imprenditore nell'esercizio delle sue attività commerciali. La ditta si riferisce alle scelte organizzative dell'azienda e viene utilizzato nei rapporti con terze parti interessate all’azienda come i fornitori o finanziatori. Il marchio si riferisce alle caratteristiche qualitative di un prodotto o servizio e viene utilizzato nelle relazioni esterne con il pubblico (clientela). CARATTERISTICHE:
  2. Deve contenere almeno il cognome o la sigla dell'imprenditore (iscrizione RI) mentre il nome piò essere inserito in modo marginale (si possono utilizzare anche nomi di fantasia);
  3. Deve essere espressa con parole, non con disegni. TUTELA Garantita attraverso il divieto di atti di concorrenza sleale. L'azione può essere intrapresa solo quando esiste un rischio concreto di confusione, cioè quando il segno distintivo è effettivamente utilizzato e conosciuto dal pubblico ed è relativa al territorio e al settore merceologico in cui viene utilizzata. = misure inibitorie e risarcitorie. TRASFERIMENTO o Nel caso di cessione dell'azienda tramite atto tra vivi, la ditta non viene automaticamente trasferita all'acquirente ma è necessario il consenso del venditore; o Nel Caso Di Successione Mortis Causa,il diritto di ditta viene automaticamente trasferito al successore dell'azienda, a meno che non sia prevista una diversa disposizione testamentaria.
  4. INSEGNA Cartello che identifica i locali utilizzati dall'imprenditore per svolgere la sua attività. CARATTERISTICHE: Può essere costituita non solo da espressioni letterali, ma anche da disegni e figure. L'uso dell'insegna implica di solito un rapporto diretto tra l'organizzazione aziendale e la clientela. Se l'insegna identifica una tipologia di servizi standardizzati offerti in più locali, può essere considerata anche come marchio e può essere registrata come tale. TUTELA Se l’insegna è uguale o simile a quello di un altro imprenditore e può creare confusione per l'oggetto delle imprese e il luogo in cui vengono esercitate l'imprenditore è obbligato a modificarla.

L'insegna è protetta dalla disciplina della concorrenza sleale come segno distintivo, purché sia utilizzata e conosciuta dal pubblico e ci sia un rischio concreto di confusione, che deve essere valutato in base al territorio e al settore merceologico dell'imprenditore. TRASFERIMENTO Può essere trasferita insieme agli elementi dell'organizzazione aziendale per cui svolge la sua funzione distintiva ma può anche essere trasferita indipendentemente da essi a condizione che il cessionario disponga della collaborazione del personale qualificato che in precedenza ha contribuito a far conoscere il segno al pubblico.

4. BREVETTI

Sono una forma di tutela legale per le scoperte tecnico-scientifiche. L'invenzione rappresenta una soluzione a un problema tecnico e applica leggi naturali per soddisfare bisogni umani attraverso la produzione industriale. Non sono considerate invenzioni e quindi non brevettabili le scoperte, le teorie scientifiche, i metodi matematici, i giochi e i metodi di trattamento chirurgico. La disciplina dei brevetti è regolamentata dalla Convenzione sul brevetto, che ha istituito un'organizzazione europea dei brevetti e un ufficio europeo dei brevetti. Un brevetto dura 20 anni e dopo tale periodo scade, senza possibilità di rinnovo. Ad esempio, nel caso dei farmaci generici, dopo i 20 anni, possono essere utilizzati liberamente da chiunque. CARATTERISTICHE:

  1. Industrialità Ricorre se il suo oggetto può essere fabbricato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola.
  2. Novità Si considera nuovo tutto ciò che non è stato divulgato. Per esempio, se io scopro una invenzione e non la brevetto, ma la presento a un convegno, poi dopo non la posso più brevettare perché è diventata nota. È brevettabile una sostanza o una composizione di sostanze già compresa nello stato della tecnica, purché in funzione di una nuova utilizzazione (per esempio, scopro un utilizzo nuovo di una sostanza già conosciuta prima).
  3. Originalità Non tutte le nuove invenzioni sono tutelabili, ma solo quelle che non sono banali, nelle quali l’inventore ha compiuto il “salto inventivo”. Es: passaggio di un prodotto da industria farmaceutica a agricola à c’è salto inventivo, c’è originalità.
  4. Liceità Non sono brevettabili prodotti o processi che astrattamente possono essere usati per attività illecite o illegali: divieto di brevettazione di procedimenti di clonazione. TUTELA Il brevetto dà il diritto di sfruttamento esclusivo ventennale. L’utilizzo illegittimo di questo diritto altrui si chiama contraffazione. Il termine può essere eccezionalmente prolungato per i prodotti medicinali e fitosanitari. Il diritto è azionabile solo dal momento in cui la domanda è stata resa accessibile al pubblico, ovvero al decorso di 18 mesi dal deposito ma a richiesta del titolare può essere anticipata a 90 giorni. Si ha contraffazione quando uso la stessa identica invenzione/prodotto (contraffazione identica), ma anche quando il secondo utilizzatore non usa l’invenzione altrui in maniera identica, ma cambia alcuni dettagli minimi e irrilevanti nel funzionamento complessivo della cosa (contraffazione per equivalente). Se qualcuno prende un’invenzione che c’è già e la perfeziona cosa succede? È L’invenzione “di perfezionamento” presuppone il consenso dell’autore del brevetto anteriore in quanto non sono invenzioni autonome ma si basano su una scoperta tecnologica precedente. = brevetto dipendente

Articolo 2247 cc «Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.» Le società sono strutture organizzative destinate all'esercizio di un'attività produttiva. L'ordinamento giuridico delinea una pluralità di modelli organizzativi diversificati: o società di persone; o società di capitali. Entrambe sono società lucrative.

PROCEDIMENTO DI COSTITUZIONE

Atto costitutivo: contratto di società, atto contrattuale di manifestazione di autonomia privata con il quale due persone danno vita ad una società. L'atto costitutivo della società deve indicare:

  1. Generalità dei soci (elemento essenziale) = cognome, nome, luogo, data di nascita, domicilio e cittadinanza dei soci;
  2. Ragione sociale (elemento essenziale) = costituita dal nome di uno o più soci con l'indicazione del rapporto sociale;
  3. Soci che hanno l'amministrazione e la rappresentanza della società;
  4. Sede della società e le eventuali sedi secondarie;
  5. Oggetto sociale (elemento essenziale);
  6. Conferimenti di ciascun socio, il loro valore e il modo di valutazione (elemento essenziale);
  7. Prestazioni a cui sono obbligati i soci di opera;
  8. Norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite;
  9. Durata della società. Non tutti sono essenziali, se qualcuno manca ci sono delle regole che integrano il contratto sociale. L’atto costitutivo è stipulato in forma scritta al fine della successiva iscrizione nel RI. È richiesta la stipula per atto pubblico o scrittura privata autenticata solo ai fini pubblicitari, ovvero per ottenere l'iscrizione nel RI. La libertà di forma per la costituzione delle società di persone incontra un limite quando forme speciali sono richieste dalla natura dei beni conferiti, la forma scritta a pena di nullità sarà perciò necessaria quando il conferimento ha per oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari anche per il semplice godimento a tempo indeterminato per un tempo eccedente i 9 anni, e tuttavia opinione diffusa che la forma scritta è richiesta solo per la validità del conferimento immobiliare e non per la validità del contratto di società pertanto in mancanza di esso sarà nullo solo il vincolo del socio conferente e la nullità della società potrà aversi solo quando la partecipazione di quel socio rivesta carattere essenziale. STRUTTURA FINANZIARIA I conferimenti sono ciò che i soci danno alla società per lo svolgimento di essa e possono consistere in qualsiasi entità suscettibile di valutazione economica: o Conferimenti In Denaro(non richiede alcun genere di valutazione ulteriore); o Conferimenti In Natura:immobili,crediti(il socio risponde dell'insolvenza del debitore nei limiti indicati dall'articolo 1267 per il caso di assunzione convenzionale della garanzia), macchinari, prestazioni d’opera, brevetti e marchi; o Conferimento D'azienda; o Conferimenti Aventi Ad Oggetto Un Obbligo Di Non Fare; o Conferimenti Di Beni In Proprietà(Ilsocioètenutoallagaranziaperevizionee per vizi); o Conferimenti Di Beni In Godimento(il rischio resta a carico del socio che ha conferite). All'eventuale silenzio in merito dell'atto costitutivo supplisce la legge con norme dispositive suscettibili di prova contraria, infatti: o nel silenzio del contratto si presume che tutti conferimenti devono essere eseguiti in danaro

o sei conferimenti non sono determinati si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali tra loro quanto è necessario per il conseguimento dell'oggetto sociale. Responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente ed illimitatamente anche i singoli soci. Nella s.n.c la responsabilità illimitata e solidale di tutti i soci è inderogabile e l'eventuale patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi. La responsabilità per le obbligazioni sociali precedentemente contratte è estesa anche ai nuovi soci, infatti, chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio. Inoltre, lo scioglimento parziale del rapporto sociale per morte, recesso, esclusione o cessione della quota non fa venir meno la responsabilità personale del socio per le obbligazioni sociali anteriori al verificarsi di tali eventi. Il socio uscente non è quindi responsabile per le obbligazioni sorte successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, è necessario però che lo stesso sia stato portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei altrimenti tale scioglimento non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato. Nella s.n.c regolare l'opponibilità ai terzi delle cause di scioglimento del rapporto sociale resta soggetta al regime di pubblicità legale delle modificazioni dell'atto costitutivo, pertanto, dopo l'iscrizione nel RI dello scioglimento del rapporto la cessazione della responsabilità personale per le obbligazioni successive sarà opponibile anche ai terzi che l'abbiano in fatto ignorato. STRUTTURA ORGANIZZATIVA L'amministrazione della società e l'attività di gestione dell'impresa sociale, il potere di amministrare e il potere di compiere tutti gli atti che rientrano nell'oggetto sociale. Secondo il modello legale della s.n.c ogni socio illimitatamente responsabile è amministratore della società. L'atto costitutivo, tuttavia, può prevedere che l'amministrazione sia riservata solo ad alcuni soci dando così luogo alla contrapposizione fra social amministratori e non. Se i soci non dispongono nulla si applica il modello legale di amministrazione disgiuntiva. In questo modello c’è l’attribuzione a ciascun socio dei poteri di compiere qualsiasi atto di amministrazione anche contratti con i terzi. Sono tutti amministratori e possono assumere qualsiasi decisione relativa all’amministrazione della società disgiuntamente, è un potere individuale del singolo, per il quale non serve confrontarsi. Questo modello funziona quando tra i soci c’è un forte rapporto personale di fiducia in quanto ciascuno può operare indipendentemente dagli altri facendo insorgere obbligazioni, che comportano la responsabilità illimitata e solidale di tutti. Se non si è d’accordo c’è il diritto di opposizione nei confronti dell’operazione, questo presuppone che io ne sia venuto a conoscenza; in quel caso, prima che l’operazione venga compiuta, ciascun socio amministratore ha potere di opporsi. Sull’opposizione sono chiamati a decidere tutti i soci: maggioranza calcolata per partecipazione agli utili. Il diritto di opposizione si concretizza nel diritto di manifestare il proprio dissenso rispetto all'operazione, prima che la stessa sia realizzata. L'opposizione acquista la propria efficacia negativa rispetto ai poteri positivamente riconosciuti a ciascun singolo amministratore sempre che venga esercitata tempestivamente. Qualora l’operazione venga compiuta non si può fare nulla.

Per le sopravvenienze passive i creditori sociali insoddisfatti possono far valere i loro crediti esclusivamente nei confronti dei soci. In aggiunta ai soci, potranno essere chiamati a rispondere i liquidatori. La legge nulla dice in merito ad eventuali residui attivi non distribuiti e sopravvenienze attive. La cancellazione proietta i suoi effetti anche sul piano delle procedure concorsuali. La dichiarazione di fallimento può avvenire dopo la cessazione e segnatamente entro 1 anno dalla cancellazione dal registro delle imprese.

ARTICOLO 2313 cc «Nella società in accomandita semplice i soci accomandatari rispondono solidalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali e i soci accomandanti rispondono limitatamente alla quota conferita.» La s.a.s è una società di persone che si caratterizza rispetto alla s.n.c per la presenza istituzionale di due categorie di soci: accomandatari e accomandatari. Le quote di partecipazione dei soci non possono essere rappresentate da azioni. Ci sono 2 categorie di soci inverse tra loro che devono necessariamente esserci. La s.a.s è il solo tipo di società di persone che consente l'esercizio in Comune di un'impresa commerciale con le limitazioni del rischio e non esposizioni a fallimento personale per alcuni soci (accomandanti). ACCOMANDANTI Rispondono limitatamente alla quota conferita per le obbligazioni della società. Una volta dato il conferimento non rispondono delle obbligazioni e non sono esposti al rischio d’impresa in misura superiore al conferimento. Hanno una posizione prettamente finanziaria in quanto contribuiscono al capitale ma non si occupano direttamente della gestione della società con il patrimonio comune. Gli accomandanti rispondono limitatamente alla loro quota anche quando la s.a.s. versa in condizioni di irregolarità, ovvero non si è iscritta nel RI. La responsabilità limitata comporta che gli accomandanti non possono essere aggrediti direttamente dai creditori sociali, i quali possono soddisfarsi solo sul patrimonio degli accomandatari e su quello della società. I creditori sociali possono promuovere l’azione surrogatoria nei confronti degli accomandanti che non hanno effettuato, in tutto o in parte, i conferimenti promessi. La responsabilità limitata degli accomandanti comporta il diritto di non essere escussi, ma non di restare del tutto indenni dalle perdite, infatti, qualora la società versi in perdita, l’accomandante si vedrà costretto a contribuire a ricapitalizzare la società se vorrà preservare o mantenere proporzionalmente inalterata la propria partecipazione al capitale stesso. In presenza di perdite portate a nuovo, l’accomandante non potrà pretendere la distribuzione degli utili, in quanto gli stessi andranno prioritariamente destinati al ripianamento delle perdite registrate in precedenza. La responsabilità limitata degli accomandanti vale anche successivamente alla liquidazione, i creditori sociali che non sono stati soddisfatti nella liquidazione possono far valere i loro crediti nei confronti degli accomandanti limitatamente alla quota di liquidazione. Gli accomandanti hanno:

  1. diritto di concorrere con gli accomandatari alla nomina e alla revoca degli amministratori quando l'atto costitutivo prevede la designazione degli stessi con atto separato;
  2. divieto di ingerenza nell'amministrazione = temperato
  1. diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l'esattezza consultando i libri e gli altri documenti della società;
  2. diritto di concorrere all'approvazione del bilancio senza che ciò implichi violazione del divieto di immissione. Il contenuto del divieto di immistione e le rispettive sanzioni sono fissati dall'articolo 2320 che stabilisce che gli accomandanti non possono compiere atti di amministrazione né trattare o concludere affari in nome della società se non in forza di una procura speciale per singoli affari, colui che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può inoltre essere escluso dalla società con decisione a maggioranza degli altri soci. ACCOMANDATARI Rispondono illimitatamente delle obbligazioni delle società. Possono ribadirsi le regole per i soci di s.n.c. in tema di responsabilità illimitata, solidarietà, beneficio di preventiva escussione ed inefficacia nei rapporti esterni dell'eventuale patto limitativo della responsabilità. Solo loro possono essere amministratori e compiere atti di gestione. Nella prassi la maggioranza delle s.a.s. viene costituita con un solo socio accomandatario che funge inevitabilmente da amministratore unico. L'unico accomandatario può essere anche una società di capitali. Aspetti organizzativi La gestione della società spetta solo agli accomandatari e gli accomandanti non possono compiere atti di gestione, se lo fanno diventano accomandatari e rispondono illimitatamente. STRUTTURA FINANZIARIA Per la sua costituzione valgono le regole esposte per la s.n.c, in più l'atto costitutivo dovrà ovviamente indicare distintamente quali sono i social comandati e quali gli accomandanti. L'atto costitutivo è soggetto ad iscrizione nel RI.

La s.s è un tipo di società che può esercitare solo attività non commerciale. Rappresenta l'unico tipo di società non commerciale: è precluso l'esercizio di attività di impresa commerciale e il perseguimento dello scopo consortile. È consentito esclusivamente l'esercizio in comune di attività di impresa agricola, che può svolgersi altresì utilizzando gli altri tipi societari. La società semplice è il prototipo normativo/regime residuale delle società di persone ove l’attività societaria sia non commerciale, per tanto, la sua disciplina trova applicazione tutte le volte in cui non risulti espressamente d che le parti hanno voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi legislativamente previsti. ATTO COSTITUTIVO: libertà di forma e di contenuto Il contratto di s.s non è soggetto a forme speciali, salvo quelle richieste dalla natura dei beni conferiti (per esempio un’immobile), e può essere concluso anche verbalmente o può risultare da comportamenti concludenti (società di fatto). In caso di silenzio delle parti in merito ad aspetti anche essenziali del contratto di società (per esempio, i conferimenti) viene colmato dal legislatore con norme suppletive. Inoltre, non ci sono regole dettate per l’atto costitutivo, non vi sono requisiti di forma e di contenuto. Il Codice civile omette qualsiasi prescrizione di contenuto dell'atto costitutivo: o Non è previsto che il contratto sociale debba menzionare un capitale sociale o i conferimenti. o La nozione di capitale sociale del tutto assente nella disciplina della società semplice.