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Appunti vari di diritto comparato
Tipologia: Appunti
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27 settembre (I lezione) Il metodo: il metodo è una grande preoccupazione del comparatista, che teme di ricadere in generalizzazione e superficialità nel trattamento delle tematiche. Il diritto è un fenomeno sociale molto particolare e onnipresente (dove c’è società c’è diritto). Il diritto è la vertebrazione di un rapporto sociale. La rete complessa del diritto è costruita in vario modo: la si costruisce per legge, ma non da sempre (a volte le leggi o non esistevano, o erano troppo distanti da una determinata realtà). La legge non corrisponde alla lex latina, legge enunciata dall’imperatore e non procedimento (discussione, assemblea, applicazione ecc.). Oggi utilizziamo quasi come sinonimo i termini “legge” e “diritto”. Law non è la legge, è il diritto in sé. Le leggi possono essere pubbliche o private, che vincolano in relazione a determinati obblighi assunti e diritti acquisiti (p.e. contratto di matrimonio). C’è un’ulteriore modalità di costruire il diritto, che è la consuetudine. La consuetudine è una ripetizione di comportamenti, accompagnata dalla consapevolezza che quei comportamenti siano obbligatori. Il mondo del commercio è retto da consuetudini, così come il diritto internazionale. Poi c’è il diritto che producono i giudici, la giurisprudenza. Giurisprudenza è insieme delle esperienze giudiziarie. Alcune sentenze sono vincolanti, come quelle dei giudici costituzionali. I termini in grassetto sono 4 modalità di esecuzione del fenomeno sociale del diritto. Di tutte queste terremo presente quando faremo il lavoro di comparazione. La comparazione compara, appunto, gli ordinamenti sin dai tempi del barone Montesquieu. Montesquieu viene da un ordinamento monarchico assoluto e produce comparazione in termini di limitazione del potere e suddivisione di esso (rivoluzionario il pensiero in sé!). Ci saranno altri comparatisi importanti, come Maine (scrive un libro sull’ “infanzia del diritto”), Rodolfo Sacco (diritto privato comparato) e Giorgio Lombardi. A cosa guarda il comparatista? Il comparatista guarda agli ordinamenti, non limitandosi alla dimensione statuale. Indaga su tradizioni giuridiche diverse (seguendo il diritto privato e pubblico come base); il suo lavoro porta in sé una grande forza euristica (scoperta dei fenomeni). Il comparatista prepara il terreno per un miglioramento del diritto. C’è potenziale analitico e utilità concreta. Gli strumenti su cui si basa il diritto pubblico comparato sono: studi giuridici, antropologici, psichiatrici, linguistici, letterari, storici, indagine sul campo. Ci sono vari modi di esprimere i concetti giuridici, diversi fra loro ma che mirano al medesimo obiettivo. Il nostro diritto europeista è una delle possibili forme di diritto, non l’unica! Le tipologie di comparazione che utilizzeremo sono: -macrocomparaizone: verticalmente, grandi sistemi giuridici confrontati tra di loro. È una fotografia di massima; -microcomparazione: orizzontalmente, singoli istituti e situazioni giuridiche comparate (p.e. il matrimonio in differenti nazioni); -diacronica e sincronica: è la comparazione in chiave storica, i modelli circolano e sono trasmessi. Alcuni termini tecnici che si utilizzano nel comparatismo sono: -formante: ciò che dà una forma all’ordinamento giuridico. I formanti sono tre: formante giurisprudenziale (le sentenze che vengono pronunciate dai giudici), il formante legislativo (forma di una deliberazione presa da un’assemblea) e il formante dottrinale; -formule politiche istituzionalizzate: si guarda alle strutture politiche costituzionali; la formula politica istituzionalizzata è l’insieme delle strutture e dei meccanismi operativi che caratterizzano le istituzioni politiche; -crittotipo (o criptotipo): modello “implicito” di tutto ciò. Parleremo molto di famiglie giuridiche. Classificare per noi significa: -costruire un ordinamento in base a criteri determinati per fini particolari (sistematica); -formare ripartizioni in raggruppamenti attraverso operazioni di carattere scientifico (tassonomia); -carattere sempre relativo delle classificazioni.
Una famiglia giuridica è, in sintesi, un insieme di ordinamenti giuridici che presentano caratteristiche comuni. Secondo René David, a livello tradizionale , le famiglie giuridiche nel mondo (non stiamo parlando degli ordinamenti, ma delle forme di stato) sono 4: -romano-germanica: diritto continentale, civil law (diritto che guarda alla codicistica, ai codici approvati dagli organi legislativi; è una famiglia europea; -anglo-americana: common law (diritto che si costruisce in prevalenza con i formanti giurisprudenziali, con le sentenze dei giudici); è una famiglia europea anch’essa; -dei paesi socialisti: si riprende l’esperienza socialista; -dei sistemi filosofici e religiosi: tutto ciò che resta e che “somiglia” al diritto. Oltre alla classificazione tradizionale, si fa una classificazione più moderna per “ tradizioni giuridiche ” tramite Patrick Glenn. Le famiglie giuridiche, secondo lui, sono: -indigena (ctonia 1 ): della terra, sotterranea; -talmudica; -islamica; -hindu; -confuciana (tradizione filosofica); -civil law (poi diritto continentale); -common law (espressione primaria: USA). 28 settembre (II lezione) Secondo Gramsci, bisogna riflettere sul fenomeno dell’egemonia per la classificazione delle famiglie giuridiche. Egemonia gramsciana significa ascendente culturale che esercita influenza in campo politico. Secondo questo criterio, le famiglie giuridiche si distinguono in: -famiglia di tradizione giuridica ctonia; -famiglia a egemonia religiosa; ***** -famiglia con egemonia del diritto (il diritto stesso diventa il modello portante della società, come è il caso nostro); ***** -famiglia a egemonia politica (l’azione di alcune forze politiche, in particolare dei partiti, predomina rispetto al funzionamento dell’apparato giuridico); ***** -famiglia dei paesi in via di sviluppo. *** Oggi* guardiamo oltre le classificazioni compiute sinora e usciamo dalle nostre certezze. Ci si riferisce alle cosiddette teorie “postmoderne” del diritto, che manifestano scetticismo riguardo la costruzione artificiale e formale del fenomeno giuridico. All’interno della stessa società sono presenti comunità molto diverse valorialmente, che non intendono avvicinarsi più di tanto. Il multiculturalismo oggi è frequente. Queste scuole non guardano solo all’aspetto etnico, ma anche ad altri fenomeni: affrancamento post-coloniale (liberarsi del diritto da parte di questa pesante impronta), studi economici sul diritto (che fanno capire che il diritto è debitore di rapporti di forza economici), prevalenza patriarcale. *1 Diritto ctonio: è una tipologia di diritto che appartiene a popolazioni indigene tradizionali. È uno stile di vita e di pensiero che porta a un diritto essenzialmente orale e un atteggiamento di cura nei confronti dell’ambiente. Le istituzioni di questo diritto sono legate a una gerarchia di saggezza e a forme di “democrazia diretta” (le decisioni non sono verbalizzate). La giustizia è molto semplice ma anche piuttosto conciliatoria. *2 Famiglie a egemonia religiosa: presenza delle gerarchie ecclesiastiche come influenza diretta di legittimazione e orientamento delle scelte compiute. *3 Famiglie con egemonie del diritto: ruolo di primo piano del diritto, lasciando da parte in buona misura la superiorità riconosciuta alla regola religiosa. Sia la politica che la religione oggi riconoscono al meccanismo del diritto una priorità. Il modello di organizzazione sociale è il Rule of
mercantile, che chiede il riconoscimento e la teorizzazione dei propri diritti. Da diritti naturali, i diritti vengono positivizzati. Le costituzioni , come secondo obiettivo, a livello ottocentesco giungeranno anche a questo: far rispettare i diritti! Montesquieu: si rimembra per l’idea della “tripartizione dei poteri”, non scoperta tuttavia da lui. Ha ripreso una conoscenza già solidificata. Ciò che eleva davvero il pensiero di Mont è l’idea che il potere frena il potere, che occorre un equilibrio. È il nucleo duro e centrale del costituzionalismo europeo (che poi prenderà avvio anche negli USA). All’interno di un potere può esserci dissenso, dialettica, contrasto. È la chiave di lettura degli ordinamenti moderni occidentali. Il più potente capo dell’esecutivo può essere controllato da un parlamento, ad esempio. C’è il superamento della sovranità unica e assoluta, fonte di una degenerazione tirannica. Mont è uomo della monarchia (vive bene, è un nobile moderato), e propone di andare vicino al modello oltremanica. Blackstone: è un grande giurista. Lui esplicita la teoria della “sovranità del parlamento”: dice di farlo nel “nome della tradizione”. Il sistema inglese evolve tramite la consuetudine, la ripetizione di determinati assetti, comportamenti. La costituzione per gli inglesi diventa patrimonio storico. Gli inglesi hanno una costituzione “moderata”, temperata. Rousseau: ginevrino, non vive sotto una monarchia. È sensibile a una tradizione, di democrazia diretta (decisione collettiva del popolo). Richiede uguaglianza, da istituire con una decisione collettiva. Rousseau, rispetto alla sovranità, pensa che: sovranità non è rappresentata e non può essere ceduta, è un tutt’uno. La volontà generale non ha un rappresentante, deve stare sotto le logiche della democrazia diretta. I deputati sono commissari, non rappresentanti del popolo; non possono concludere nulla. Il pensiero di Rouss delegittima la democrazia rappresentativa in nome di quella diretta. Proudhon: si vuole costruire un assetto delle istituzioni che non nasce da elezioni plebiscitarie, ma dal basso, da federazione e mutualizzazione dei “corpi intermedi”. È un principio che parte dal basso. 5 ottobre 2023 (III lezione) Approccio al costituzionalismo europeo (altra volta). Principi. Riprendiamo. Montesquieu: il potere assoluto è incompatibile con il costituzionalismo, la costituzione deve limitare il potere. Blackstone: concezione inglese del costituzionalismo e dell’ascesa del parlamento come grande alter-ego del potere sovrano. Nozione storico-patrimoniale della costituzione inglese: la costituzione appartiene a un popolo perché è parte della sua storia. Rousseau: la democrazia ha un fondamento non solo di rappresentanza generica, ma di effettivo consenso di tutta la società nel sacrificare una parte delle proprie libertà. Idea di una democrazia diretta e non solo rappresentativa. Proudhon: visione costituzionale radicalmente diversa. Ha la visione di una società che si costruisce dal basso e si struttura federativamente. Non c’è sovranità del popolo come astrazione. È un’idea rivoluzionaria, di una continua possibilità di mettere in discussione questo assetto fondato tra la libera associazione tra forze economiche, istituzionali, c comuni, cooperative. L’assetto della società non deve essere costruito sull’astrazione della volontà generale di Rousseau, ma sulla volontà dei piccoli corpi sociali ed economici. Il vantaggio è il controllo del potere, il potere non è affidato a soggetti lontani ma è sotto l’attenzione di soggetti più piccoli. Non c’è prevaricazione non solo del sovrano come persona, ma proprio del potere sovrano come apparati che prevalgono e prevaricano sui corpi minori. Da qui, due correnti. Pensiamo alla rivoluzione nord-americana e francese. La rivoluzione nord- americana si realizza in un modo più indolore. La rivoluzione inglese si realizza più gradualmente (cadono le teste -Carlo III d’Inghilterra-, non è una rivoluzione del tutto indolore). C’è comunque l’idea di una trasformazione graduale anche qui.
La Rivoluzione francese è uno scoppio violento e tumultuoso. Il materiale ideologico elaborato durante l’Illuminismo diventa determinante per la trasformazione costituzionale. L’idea roussouniana della volontà generale prende corpo attraverso il rifiuto del III stato di rimanere all’interno di un meccanismo che lo confinava in posizione minoritaria. Non è solo contare sui n numeri, ma su un’ideologia diversa, che mette lo scettro non più nelle mani di un sovrano ma di una nazione. L’idea base del costituzionalismo è che ci sia anche una costituzione come atto fondamentale che si pone al di sopra delle leggi. Thomas Paine: la costituzione non è l’atto di un governo, ma l’atto di un popolo che forma un governo. C’è un potere costituente e c’è un potere costituito. Il popolo e, a suo nome, determinati organismi (es. assemblea costituente nel nostro caso) esercitano un potere costituente che rimane in forme orientate tramite i processi di revisione costituzionale (es. 138 nel nostro caso). C’è anche un potere costituito (istituzioni), vincolato alle scelte che ha fatto il potere costituente. Diverso, anche se con consonanze, è il patrimonio costituzionale nord-americano. I padri costituenti americani comunque dialogavano con il potere illuministico europeo. Sono il trapianto di9 una cultura europea in suolo nord-americano. C’è l’idea di una legge superiore, che attecchisce bene nelle colonie. Le colonie sono territori nei quali si è radicata per quali due secoli un’esperienza sociale ed economica nuova, non più di stampo dl tutto feudale ma con una classe ristretta egemone molto influente che condizionerà per tanto tempo la politica dei futuri USA. Le colonie sono 13 cellule che, per ragioni difensive, si allineano con un atto federativo e creeranno un’unità da una pluralità (poi ci saranno anche le guerre di secessione, per ragioni economiche, di sfruttamento della schiavitù, culturali ecc.). Alla fine del 700 (guerre di secessione metà 800) quando il nemico è la madrepatria che continua a imporre tasse, si forma una volontà di potere democratico. Ci sono fibre religiose nella scelta del potere degli USA. Si forma un processo democratico che individua nell’atto formale della costituzione la “bibbia politica dello stato” (la costituzione è il testo fondatore di una teologia politica, di una visione ideologica del tutto ideologica che recide il legame con la storia precedente). La dichiarazione di indipendenza degli USA è un’attestazione di ciò. “Separate and egual”. La nuova potenza, sul piano di eguaglianza sulle altre, prospetta che le leggi della natura e del Dio della natura abbia attribuito i poteri (legge giusnaturalista). Rivoluzione francese: il popolo, sia esso borghesia o “IV stato”, si trova di fronte ben presente un potere regio, una struttura economico-politico di tipo feudale, anche se indebolita di molto. Il re Luigi XVI è obbligato dalla drammaticità dalla crisi economica in cui versa il paese a convocare (fatto eccezionale) gli Stati Generali, ossia chiamare a raccolta la società francese. I 3 stati nob avevano una pesatura proporzionale. È proprio dal rigetto di questo sistema di democrazia cetuale che nasce la volontà di creare una democrazia differente. La grande massa dei rappresentanti non poteva fare valere la sua voce, perché di netto minoritaria davanti alle altre 2 più potenti (clero e aristocrazia). Nella rivoluzione francese abbiamo l’apoteosi della proclamazione dei diritti fondamentali, anche se non è una novità assoluta (cfr Bill of Rights , un secolo prima). Qui i diritti non vengono però enunciati per un singolo popolo, ma sono universali. Qui c’è una chiave di differenza!!! Nei decenni successivi, questa diventerà la tendenza di tutto un continente ad affermare una visione non relativa, ma universale dei diritti. Si diffondono le strutture amministrative sulla base dell’impronta napoleonica (prefetto per esempio). C’è l’utilizzo dello strumento rappresentativo ed elettorale, come momento insopprimibile nel costituzioni moderne (tuttora). Non è che il 15/07, il giorno dopo la Presa della Bastiglia, tu tutto finito. C’è sangue, difficoltà, fuoco. Per due anni la monarchia resta in piedi, ma il re è di fatto in cattività; il re continua a promulgare atti, a essere la fonte legittimamente formale. È solo nel 1791 che cadrà la testa del re, del “signor Capeto” (loro non tagliano la testa a Luigi XVI, ma a Luigi Capeto”. C’è un processo, alla persona e ale istituzioni che si svolge. C’è poi tensione a livello nazione, non tutti sono sulle stesse posizioni. Nasce il periodo del terrore; ci sarà una prima costituzione nel 1791. Ce ne sarà un’altra radicale nel 1793, che però non entrerà mai di fatto in vigore. Solo nella costituzione del 93 c’è la presenza forte della “volontà nazionale”; insieme a essa, c’è il principio del “diritto di resistenza” (diritto di contestare e contrastare il potere esercitato in maniera abusiva, illegittima, arbitraria). Questo principio andrà pian piano sfumandosi fino a scomparire. Nel costituzionalizzare il potere, si inserisce il diritto del popolo di ribellarsi. Il potere costituito non è sempre un potere legittimo, può anche essere esercitato in maniera illegittima.
sinonimo di libertà costituzionali, di solidarietà tra cittadini, di tutela dei diritti fondamentali, di eguaglianza. Dunque, per concludere, il nucleo duro del costituzionalismo è: separazione dei poteri, dichiarazione dei diritti, costituzione scritta e fondante come norma giuridica primaria e potere costituente regolato, stato di diritto, controllo di costituzionalità delle leggi, tutela dei diritti sociali (post costituzione di Weimar però). Il costituzionalismo è una macchina in movimento, un fenomeno inc continua trasformazione. Quali sono le sorti del costituzionalismo? In teoria non avrebbero dovuto subire battute d’arresto. Le costituzioni socialiste e il blocco sovietico attuavano costituzioni con principi diversi da quelli del costituzionalismo base. La diffusione planetaria del costituzionalismo classico non è funzionata così bene. È vero che quasi ogni stato adotta una costituzione, ma nel corso della storia ci sono stati corsi e ricorsi, scese e decadenza continue. Nell’800 molti dovrai assoluti sono stati costretti, dalla crescita culturale ed economica delle classi medie, ad accettare limitazioni del loro potere. Ci sono state le costituzioni concesse, ottriate dal sovrano (tra cui la nostra costituzione ottocentesca che era lo Statuto Albertino, pur non concessa con grandissimo entusiasmo). C’è stata l’espansione del suffragio (graduale) e della possibilità di organizzarsi in partiti politici. I partiti non sempre però hanno accettato il gioco della vita politica ed elettorale in maniera sportiva, ci sono state manipolazioni dei sistemi elettorali, spesso tutta la decisione è stata consegnata nelle mani di un solo partito (stati monoparitici). C’è stato anche il sequestro del potere da parte dei partiti, togliendo il potere al popolo (oligarchie). Ciò che ai nostri occhi è un elemento imprescindibile, non è risoluto e ovvio in varie zone. La storia non è finita: quando sembra che tutto volga per il meglio, c’è qualcosa che razzerà e fa tornare indietro. C’è un’uguaglianza sostanziale che è avanzata, c’è stato un “cambio di pelle” dell’entità statuale che ha dei rifletti costituzionali importanti. Lo stato belle’800 era visto come neutrale, arbitro che doveva mantenere l’ordine e la sicurezza. L’economia doveva svilupparsi liberamente in maniera autonoma rispetto ai poteri dello stato. Nel 900 lo stato è spesso chiamato a intervenire nell’economia, lo voglia o meno. Ci sono i fenomeni delle “nazionalizzazioni”. Noi viviamo in un mondo liberalizzato. Lo stato non è più solo stato un soggetto regolatore, ma anche attore, perdendo così la sua precedente neutralità. Ciò è presente nella costituzione italiana, nell’articolo 43 (“ A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale”). Noi dobbiamo confrontare ciò che è avvenuto in epoche storiche, basta pensare a grandi transizioni costituzionali. Dopo la II guerra mondiale, in Europa c’è stata un’ondata di democratizzazione. Il costituzionalismo è una cultura giuridica. 11 ottobre 2023 Riprendiamo il discorso costituzionalistico dal fenomeno in sé. Abbiamo parlato delle onde costituzionalistiche: ci sono episodi legati concatenati per effetto di contingenze generali (superamento del colonialismo, crollo dell’impero sovietico ecc…). Sono fenomeni che generano “terremoti costituzionali” che tendono a dare cronologia al costituzionalismo. Ora parleremo di alcune di queste trasformazioni:
dalla Magna Charta Libertatum del 1215 fino ai giorni nostri. La camera dei Lord ha perso molto potere ultimamente;
Esistono degli enti non viventi che hanno possibilità di ascolto in tribunale: una chiesa, un comune. Nel corso degli ultimi 2000 anni, mentre con un lato della nostra mente seguivamo Gaio, con l’altro sviluppavamo delle persone fictae , immaginarie. Il diritto è magia, fa sorgere cose che non esistono. Il diritto dà esistenza a qualcosa che non esiste, vuole che rimanga un principio vitale, di essere ad esempio un’entità religiosa o un’eredità giacente. Il diritto fa sorgere persone: enti pubblici (che non esistono sul piano della personalità umana, ma sono trattati al pari di persone). Se noi riconoscessimo come persone anche gli elementi naturali e attribuissimo diritti a questo soggetto, non faremmo lo stesso che abbiamo fatto con le società per azioni, con le chiese, con il commercio, con gli enti pubblici, con le università, con gli stati (diritto internazionali)? Il problema è l’importanza che vogliamo attribuire agli elementi. Possiamo immaginare di fare la stessa operazione con gli elementi naturali (es. Gange)? È una prospettiva non compiuta ma in itinere. Cfr film Profumo di donna. “Se c’è qualcuno che parla a nome tuo, sei più ascoltato”. Oltre agli elementi naturali, ci sono anche elementi innaturali che si affacciano sulla medesima scena, che sono più inquietanti. Il nostro rapporto con gli elementi naturali si colloca in un’altra sezione rispetto che quella del dare-avere patrimoniale (economico). Siamo all’interno della sezione “diritti dalla natura” (non essere mutilata, non essere sterilizzata, essere rispettata ecc.), che non sono patrimoniali. Non a tutte le persone si riconoscono gli stessi diritti. Il meccanismo giuridico implica una differenziazione di status. Non possiamo chiedere di certo alla natura un rispetto di tipo umano: ad esempio non è colpa della natura se scende una valanga o c’è un terremoto. Il diritto dell’artificiale, del robotico e del transumano: noi siamo sempre più artificializzati nella nostra vita. Ad esempio: il cuore artificiale è un pezzo della persona o uno strumento? E un arto artificiale? E la vista artificiale? Non si può, a livello di diritto commerciale, vendere un pezzo della mia persona; non posso nemmeno vendere la protesi, che è diventata parte di me. Noi andiamo verso la necessità dio avere regolazioni giuridiche più complesse dell’intersecarsi dell’umano e del non-umano. Toymer, studioso, dice che dobbiamo prendere in considerazione diritti sorgenti in capo a enti ibridi e attanti (soggetti che agiscono con una strutturazione volitiva propria). Cfr il caso Eluana Englaro. La giustizia costituzionale è una bussola di orientamento: non è soltanto far parlare la costituzione del 48, ma tracciare bilanciamenti di diritti che hanno preso luogo in maniera inaspettata e nuova. Basta pensare che internet non esisteva quando la costituzione è stata scritta. LE FORME DI STATO : lo sviluppo del pensiero costituzionale ha dato vita a forme di potere e salvaguardia dei diritti. Questo discorso va inserito in una logica che parte da lontano, che è quella delle forme che prende la statualità, ossia l’esistenza degli stati nel mondo moderno, in cui è necessario comprendere cosa significhi forma di stato. Che cosa si intende con forma di stato? Insieme di principi e regole fondamentali che caratterizzano un ordinamento statale e disciplinano i rapporti tra stato apparato (organi dei vertice), comunità dei cittadini e territorio. Un ordinamento, in questo caso, è un insieme di norme pubbliche -in questo caso statali- che riguardano i rapporti tra tre distinti elementi: elemento dell’apparato pubblico, elemento popolo (no soggetti non umani, transumani e ibridi) ed elemento territorio (elemento indefettibile per uno stato secondo il diritto pubblico). Oggi, non c’è stato senza territorio. Tutte le forme di stato vanno analizzate in questo rapporto triassico tra uno stato- persona (apparato), il popolo (umanità) e il territorio. La stabilità ha subito torsioni continue nella storia. Noi classificheremo le forme di statualità guardando soprattutto a chi legittima il potere: il potere da Carlo III proviene, ad esempio, da una legittimazione dinastica e non dal popolo. L’altro criterio a cui guarderemo per classificare sono i rapporti tra lo stato e la società civile: lo stato è rispettoso della società civile e si fa carico del suo benessere e della sua libera espressione? Il terzo fattore è ili apporto con l’economia: ci sono stati che tutelano la libertà economica e la proprietà al max livello e altri che la disconoscono. Il quarto criterio è: chi ha il potere e come lo esercita, per quanto tempo e secondo quali regole. L’ultimo criterio, non per importanza, è il livello di libertà garantito. Qui siamo al 100/100 in linea con il discorso costituzionalistico. Gli stati che maggiormente tutelano i diritti saranno stati costituzionalmente più legittimi e altri, dal punto di vista costituzionale, più lontani dal valore stoico consolidato del costituzionalismo. Questi sono i criteri tramite cui finteremo l’analisi delle singole realtà statali che esamineremo. Alcune distinzioni a riguardo: -monarchia vs repubblica: nel 1600/1700 questa divisione era molto impattante. Poi le monarchie si sono piegate a un esercizio del potere molto più limitato e costituzionalizzato, perciò pian pian
Quando la Francia intraprende un percorso diverso, c’è un dibattito culturale importante con l’Inghilterra. Il discorso degli stati uniti è differente e assestante: rottura con la madrepatria, volontà di creare ex novo un ordinamento fondandolo su un’ordinazione ideologica ereditata dalla casa madre. La dichiarazione di indipendenza riprende una vena ideologica carica di significato religioso (non nel senso di fedeltà a una chiesa singola o subalternità al papato, ma afflato religioso come prospettiva di salvezza, necessità di avere atteggiamenti rispettosi dell’etica). Noi, in Europa, abbiamo minor rigore su determinate dinamiche. Ci sono due costituzionalismi diversi tra GB e America. Diverso è il percorso della Francia (catalogo aperto di costituzione, ha conosciuto ogni tipo di regime). Nel 1789 è stata proclamata la proclamazione universale dei diritti dell’uomo, ma è una data da ricordare anche per un processo di trasformazione. Il periodo del terrore sfocerà nel consolato e poi nell’impero. È l’inizio di un processo di trasformazioni costituzionali profondo e violento, che porta all’azzeramento del regime precedente. Aristocrazia e clero, che possedevano diritti “assoluti”, cominciano a perdere la propria dominanza. L’illuminismo francese si è nutrito di questo dislivello radicato. Ci sono fattori di gravi crisi climatici, salassi post bellici, carestie: anche per questi motivi collassano le istituzioni. Sono fazioni non omogenee che procedettero verso la rivoluzione. C’è una volontà assoluta di imporre un nuovo regime del tutto “ripulito” dal precedente e un’anima liberale, moderata. Sono varie visioni del mondo che verrà e che si vuole. Dopo la R Francese, la Francia rimane una monarchia costituzionale. Poi c’è il processo al signor Capeto (Luigi 16). C’è una cancellazione di privilegi cetuali, ci sono leggi che cambiano il modo di vedere della società francese, che troveranno risoluzione completa nel codice napoleonico del 1804 (uomo individuo). La rivoluzione francese ha carattere trasformato, radicale. La costituzione del 91 francese avrà vita breve, quella del 93 non entrerà neanche in vigore. Ci sono processi in atto. La gradualità è particolarmente presente in Italia e in Germania: l’800 è un secolo di scoppio ritardato di sviluppo del Risorgimento di queste due nazioni. L’Italia non era coesa come la Germania. In queste due nazioni non ci sono rivoluzioni brutali come quella francese, ma si maturano scelte costituzionali. In Germania ci saranno processi federativi: sotto l’impero vari stati troveranno una convergenza costituzionale sotto la guida della Prussia (stato centralizzato che vedrà riprendere stato le sue autonomie territoriali, oggi Lander). In Italia, fino al 1860, c’è storia di repubbliche e di monarchie italiane (Serenissima, Austro- Ugheria, poi Provincia Italiana nel nostro territorio). Lo stato italiano nasce per annessione di territori. Finisci di prendere appunti brutta capra Diritto dell’UE: riprendiamo il tema delle funzioni orientative La legge è il primo strumento di governo della società, nello stato liberale. Ma non dappertutto. L’avanzata dello stato liberale (marcata e consistente) viene interrotta da ritorni di tipo autocratico, cioè di un ritorno non costituzionale. Ci sono da distinguere differenti forme: -dittatura: non tutti i regimi autocratici sono dittature. All’inizio, ci si rifà alla dittatura romana: possibilità che il normale svolgimento delle attività delle istituzioni -per come erano concepite nella Roma repubblicana- potessero avere in caso di pericolo (es. guerre) una dittatura; è dunque l’esercizio di un potere eccezionale (imperium maximum, il più alto che azzerava tutti i poteri intermedi) legato a fenomeni rivoluzionari, di aggressione. Tuttavia, doveva avere un tempo limitato: il dittatore doveva eclissarsi e non stabilire una dinastia. A Carl Smith dobbiamo la ripresa del concetto della dittatura commissariale: presuppone stato di necessità, è temporanea e sospende le garanzie costituzionali. Diverso è lo sviluppo delle dittature novecentesche in Europa (fascismo ed esperienza sovietica); ci riferiamo ai regimi dittatoriali. Lo stato autocratico nella versione autoritaria: ci sono delle varianti dittatoriali autoritarie, dove non c’è limite all’uso della forza nell’imposizione dell’autorità (cfr giunte militari sudamericane), repressione delle opposizioni e delle fazioni politiche contrastanti senza voler con questo imporre a tutti un’ideologia comune (basta che la comunità nazionale sia docile e obbediente). Non è un approccio liberale, non prende in considerazione i diritti fondamentali ovviamente. È uno stato che fa leva sul concetto nazionalistico e sull’esaltazione del potere, la repressione delle minoranze, la xenofobia. Spesso, ma non sempre, lo stato autoritario vede posizionarsi al vertice una oligarchia di partito e di solito penetra la società civile con la statalizzazione di alcuni segmenti della società e del mercato. È uno stato d’ordine, imposto, muscolarmente presidiato e protetto; non si disperdono energie per voler cambiare la persona e le sue convinzioni, la persona la si vuole piegare;
-regime totalitario: come ad esempio il nazionalsocialismo (e oggi ad esempio il regime nord- coreano), lo stato totalitario proclama un’ideologia ufficiale di stato, utilizza in modo manipolativo la cultura, l’informazione e la propaganda. Il partito è unico e guidato da un capo carismatico e c’è mobilitazione permanente delle masse. Vi sono pratiche di tipo poliziesco, strumenti convincenti di limitazioni di libertà personale. Si arriva alla soppressione fisica del diverso, del non ortodosso. L’obiettivo è la formazione etica dello stato in cui ci si deve riconoscere. Di ciò sono parte anche le politiche di eliminazione fisica delle componenti estranee, i “nemici del popolo”. L’animo dei cittadini deve essere trasformato tramite appunto uso massiccio di strumenti di propaganda, culturali, che inneggiano a una figura di solito carismatica. Si sollecita l’emergere di una guida unica, personale al vertice dell’ordinamento che non condivida con altri la responsabilità della cosa pubblica. Cfr Max Weber con il concetto di “leader carismatico” (il “carisma” non è un termine laico, ma religioso). Vi sono diverse esperienze dittatoriali in questo senso: i paesi dell’Europa centro-orientale (Polonia e Cecoslovacchia anni ’20, Austria 1934), Spagna franchista (1936-1975), Portogallo salazariano (1926-1974), Italia fascista (1924-1943). Un’esperienza differente, di tipo totalitario, avvenne nella Germania nazionalsocialista (1933-1945). Altri esempio simili sono l’unione sovietica e la Cina poi (ma anche il governo nord-coreano). Fino alla metà degli anni ’30 la comunità ebraica di Gorizia era fortemente fascista; nel giro di pochi mesi, ha dovuto ricredersi. NB: negli ultimi 20 anni c’è stato un grosso svilimento delle regioni in Italia. Cfr disamina dello stato regionale. Il fascismo : l’Italia fascista è un regime autoritario che, a differenza di altri, pratica un interventismo economico marcato e manifesta una volontà intensa di cambiare alcuni ambiti. È un modello guardato con ammirazione, anche da altri stati liberali: la trasformazione in Italia è rapida e significativa. Gli Spagnoli ne sono colpiti, perché hanno di fronte una struttura economica corporativa: la camera dei fasci e delle corporazioni diventa il luogo in cui bisogna smussare le asperità che avevano arroventato lo scontro sociale in Italia a fronte dei sindacati ecc. (è un ovvio tentativo di sterilizzazione dei sindacati e dalle forze simili). In un regime simile il dissenso è fonte di estrema repressione (cfr assassinio di Matteotti, Gramsci e Lussu). Ciò porta a una torsione delle istituzioni, che non passa tramite una riforma costituzionale: lo SAlbertino rimane di fatto in piedi, ma si svuota delle sue prerogative (ci si giustifica dicendo che lo SAlbertino è flessibile). Nel 1925-26 arrivano le leggi fascistissime, nel 1928 il Gran consiglio del fascismo. Ci sono aggressioni contro sindacati bianchi, associazioni studentesche cattoliche ecc. ma, alla fine degli anni 20, c’è una normalizzazione nei rapporti tra il Vaticano e il governo italiano tramite la firma dei Patti lateranensi nel 1929. La chiesa cattolica gode di una serenità nel fascismo di cui non gode nel nazismo, basato su norme pagane e antireligiose. L’antisemitismo è una prerogativa solo del tardo fascismo, con le leggi razziali alla fine degli anni 30. La spinta coloniale è invece un carattere abb evidente della volontà di potenza statale. C’è una fase intermedia che il costituzionalismo non studia molto: è la fase in cui l’Italia vive la guerra civile e si ritrova governata da più partiti (repubblica sociale al nord, resistenza come repubbliche partigiane, occupazione alleata che darà sostegno a un regno d’Italia dimezzato nel centro-sud e occupazioni alleate dirette nella zona delle Alpi). È una situazione complessa in cui ci sono legittimità diverse. Lo stato socialista (un altro modello di stato): siamo nel 1917. Due grandi rivoluzioni segnano lo stato socialista: una in Russia e una in Messico. Lo stato socialista russo nasce come portatore di un’ideologia collettivistica, classica e internazionalista, fondata sul marxismo-leninismo. In Russia crolla l’impero russo e la dinastia degli zar e c’è l’imporsi di un partito, che diverrà partito unico all’interno del nuovo ordinamento che porterà avanti un’ideologia marxista e leninista. C’è la trasformazione della strutture economiche dello stato in funzione di una dittatura del proletariato prima, in teoria temporanea, e poi di una paradisiaca e conclusiva società senza classi. Il soggetto proprietario scompare dall’ordinamento e viene sostituito dal soggetto lavoratore con diritto e dovere di lavoro esteso a tutte le classi sociali. Il mercato è centralizzato e non libero: lo stato fissa la quantità dei beni da produrre, li fa produrre da industrie statalizzate e li gestisce tramite un sistema cooperativo pubblico. È una società pervasa da un’ideologia e sostenuta da un’azione della magistratura che non agisce a contenimento di questo spinta, ma la deve assecondare. Non si mira all’affermazione di una legalità costituzionale, ma di una società comunista. È uno stato ad egemonia politica potentissima, nel quale l’azione economica prevale
del suo governo, la nomina è personale e fiduciaria del sommo pontefice e, in questo caso, c’è la ierocrazia. Lo stato del vaticano è retto dal diritto canonico ed è formalmente ma non praticamente diverso dalle ierocrazie islamiche. 19 ottobre 2023 (intervento esterno non da recuperare)