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Diritto pubblico comparato, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Appunti discorsivi delle lezioni di diritto pubblico comparato, compresi di paragrafi chiari, spiegazioni e terminologia.

Tipologia: Appunti

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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
prof. Roberto Louvin
Lezione 27 Settembre
IL METODO COMPARATISTICO
Il diritto è un fenomeno sociale molto particolare ed onnipresente ed individua compiti specifici all’interno
della società. Questa rete complessa del diritto è costruita intorno a noi mediante:
-legge: la legge è un fenomeno conosciuto. Viene comparata al diritto.
-contratto: è un vincolo privato che determina obblighi scelti dalle parti. E’ un atto unilaterale.
-consuetudine: è un fenomeno giuridico, è una ripetizione di comportamenti obbligatori/fortemente
consigliati.
-Giurisprudenza: i giudici producono diritto, come riferimento. I giudici costituzionali fanno leggi vincolanti.
Questi sono 4 modalità che costruiscono questo fenomeno sociale che è il diritto. Quindi queste sono da
tener presente quando faremo questo lavoro di comparazione.
Il diritto comparato viene definita disciplina scientifica. Il ramo della scienza giuridica che studia gli
ordinamenti giuridici in comparazione tra loro.
Sin dai tempi del barone Montesquieu, egli visita tutta Europa confrontando tutti gli ordinamenti. Henry
Summer Maine scrisse ‘l’infanzia del diritto’, nel quale ricostruisce e compara gli ordinamenti distanti come
quello indiano perché lavorava e riceveva repart a riguardo dalla colonia Brittanica.
Nell’ 800 il diritto si è esteso all’ambito internazionale grazie alla colonializzazione.
Giorgio lombardi e Rodolfo Sacco sono maestri attuali del diritto comparato sia pubblico sia privato.
Il comparatista guarda gli ordinamenti non limitandosi alla dimensione statuale. Si cerca di guardare il privato
come le istituzioni familiari, corpi non pubblici.
Gli oggetti e gli interessi della comparazione sono ordinamenti giuridici statuali e non statuali, diritto privato
e pubblico, tradizioni giuridiche diverse (per stile, motivazioni etico-religiose, linguaggi…)
Questo nostro lavoro porta con se una grande forza euristica, grande scoperta dei fenomeni perché
interpreta non in maniera superficiale le condotte e i processi e consente di preparare il terreno del diritto
per il miglioramento. il diritto comparato è un facilitatore della legislazione e della giurisdizione perché il
modo di pensare del giudici si alimenta grazie alle comparazioni internazionali.
Il diritto comparato è anche il preparatore del diritto internazionale perché andando ad individuare le
tendenze dello sviluppo costituzionalismo.
Dunque, il diritto internazionale ha un potenziale analitico (conoscenza di sé e dell’altro) e utilità concreta
(armonizzazione, miglioramento della legislazione e del reasoning giudiziale, preparazione del diritto
internazionale…).
Gli strumenti di ricerca, che utilizziamo,
Dal 1800 gli studiosi individuano molti spunti che vengono dalle altre scienze. I sociologi ci hanno comunicato
che non è la stessa cosa il giudizio una persona che ha provenienza sociale modesta che si è costruita da sola
e crede nella diseguaglianza sociale vedendo i priveligiati. Dunque gli strumenti di ricerca sono studi giuridici,
ma anche storici, economici, antropologici, socialogici, linguistici, letterari …. Come Max weber, Michel
Foucault, Alexis de Tocqueville e Claude Lèvi-strauss.
Le culture dottrinali sapienza derivano da antenati come Cicerone, Confucio, Giustiniano, Palabre… e stili dei
giuristi dalla Corte di common law.
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DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

prof. Roberto Louvin

Lezione 27 Settembre IL METODO COMPARATISTICO Il diritto è un fenomeno sociale molto particolare ed onnipresente ed individua compiti specifici all’interno della società. Questa rete complessa del diritto è costruita intorno a noi mediante:

  • legge: la legge è un fenomeno conosciuto. Viene comparata al diritto.
  • contratto: è un vincolo privato che determina obblighi scelti dalle parti. E’ un atto unilaterale.
  • consuetudine: è un fenomeno giuridico, è una ripetizione di comportamenti obbligatori/fortemente consigliati.
  • Giurisprudenza: i giudici producono diritto, come riferimento. I giudici costituzionali fanno leggi vincolanti. Questi sono 4 modalità che costruiscono questo fenomeno sociale che è il diritto. Quindi queste sono da tener presente quando faremo questo lavoro di comparazione. Il diritto comparato viene definita disciplina scientifica. Il ramo della scienza giuridica che studia gli ordinamenti giuridici in comparazione tra loro. Sin dai tempi del barone Montesquieu, egli visita tutta Europa confrontando tutti gli ordinamenti. Henry Summer Maine scrisse ‘l’infanzia del diritto’, nel quale ricostruisce e compara gli ordinamenti distanti come quello indiano perché lavorava e riceveva repart a riguardo dalla colonia Brittanica. Nell’ 800 il diritto si è esteso all’ambito internazionale grazie alla colonializzazione. Giorgio lombardi e Rodolfo Sacco sono maestri attuali del diritto comparato sia pubblico sia privato. Il comparatista guarda gli ordinamenti non limitandosi alla dimensione statuale. Si cerca di guardare il privato come le istituzioni familiari, corpi non pubblici. Gli oggetti e gli interessi della comparazione sono ordinamenti giuridici statuali e non statuali, diritto privato e pubblico, tradizioni giuridiche diverse (per stile, motivazioni etico-religiose, linguaggi…) Questo nostro lavoro porta con se una grande forza euristica, grande scoperta dei fenomeni perché interpreta non in maniera superficiale le condotte e i processi e consente di preparare il terreno del diritto per il miglioramento. il diritto comparato è un facilitatore della legislazione e della giurisdizione perché il modo di pensare del giudici si alimenta grazie alle comparazioni internazionali. Il diritto comparato è anche il preparatore del diritto internazionale perché andando ad individuare le tendenze dello sviluppo costituzionalismo. Dunque, il diritto internazionale ha un potenziale analitico (conoscenza di sé e dell’altro) e utilità concreta (armonizzazione, miglioramento della legislazione e del reasoning giudiziale, preparazione del diritto internazionale…). Gli strumenti di ricerca, che utilizziamo, Dal 1800 gli studiosi individuano molti spunti che vengono dalle altre scienze. I sociologi ci hanno comunicato che non è la stessa cosa il giudizio una persona che ha provenienza sociale modesta che si è costruita da sola e crede nella diseguaglianza sociale vedendo i priveligiati. Dunque gli strumenti di ricerca sono studi giuridici, ma anche storici, economici, antropologici, socialogici, linguistici, letterari …. Come Max weber, Michel Foucault, Alexis de Tocqueville e Claude Lèvi-strauss. Le culture dottrinali sapienza derivano da antenati come Cicerone, Confucio, Giustiniano, Palabre… e stili dei giuristi dalla Corte di common law.

Cicerone, avvocato, aveva uno stile e un linguaggio che viene utilizzato ancora oggi. Il diritto giustinianeo deriva da Giustiniano che ha salvato il patrimonio culturale di legge antiche e di diritto romano. Lo stile forense moderno è debitore di una terminologie e categorie che sono state costruite dal diritto romano, come la proprietà privata. I costituzionalisti comparatisti sono molto attenti ai fattori sottostanti alle dinamiche del diritto, come fattori di genere, di economia, di rapporto di forza militare, di tecnologia, di ideologia e di coloniale. TIPOLOGIE DI COMPARAZIONE ci sono due tipi che possiamo praticare 1.Macrocomparazione determina un confronto fra grandi sistemi giuridici, studio di circolazione di modelli e trapianti giuridici. 2.Microcomparazione indica il confronto per singoli istituti. Per esempio, il matrimonio del diritto europeo viene comparato a quello islamico. Si evidenzia perché sono importanti questo istituto comparato con altri stati. Sono di fondamentale importanza eseguire percorsi storici poiché il passato influenza il diritto attuale. Come nella costituzione francese, si richiama ancora i principi della rivoluzione francese del 1789.

  • Comparazione diacronica e sincronica ALCUNI NOZIONI Formante: base da cui prende forma l’ordinamento giuridico nella società.

  • Il formante giurisprudenzale deriva dalle sentenze pronunciate dia giudici. - Il formante legislativa è la forma di una deliberazione presa da un’assamblea aseoncdo terminati procedimenti canonizzati

  • il formante dottrinale è quello scolastico/universitario attraverso manuale. Essi restituiscono concetti con varie modalità. Guardando alle strutture politiche costituzionali dobbiamo tenere presente qual è l’insieme delle strutture delle procedure che operano e dobbiamo indagare come dicono i comparatisti sulla forma politica istituzionalizzata. La formula politica istituzionalizzata è un insieme delle strutture e dei meccanismi operativi che caratterizzano le istituzioni politiche. Dopo il 1948, viene escluso il partito comunista in Italia tramite convetio ad escludendum, convezione tacita per escludere; questa è una formula politica istituzionalizzata. Poi ci sono dei modelli nascosti che rafforzano un certo modo di pensare, il cosiddetto crittotipo. Il crittotipo, o criptotipo è un modello implicito, insieme di elementi che concorrono a formare le mentalità del giurista di un determinato ordinamento, caratterizzati dal contesto storico, dall’ambiente culturale, sociale ed economico in cui è formato. Lo scopo della comparazione è quello di conoscere dei sistemi, armonizzare le legislazioni o le normative per avvicinarsi e trovare compatibilità e quindi di migliorare le varie legislazioni e la giurisprudenza. LE FAMIGLIE GIURIDICHE La famiglia giuridica determina un rapporto di famigliarità/avvicinanza o di discendenza comuni tra ordinamenti diversi. Ma classificare è un esercizio difficile e soggettivo. Jorge Luis Borges (1899-1986) scrisse una poesia in cui esprime un esempio paradossale: la classificazione degli animali in una misteriosa enciclopedia cinese secondo Jorge Luis Borges (citato da Michel Foucault in Le parole e le cose). _< gerarchia delle fonti perché è frutto di una sistemazzazione e e di razionalizzazione in termini pratici di civil law. Le due, common e civil law, si stanno avvicinando. Lezione 28 Settembre In riferimento alla lezione precedente, bisogna andare oltre alla tradizionale classificazione di famiglie giuridiche di Glenn. Antonio Gramsci (1891-1937) è un politico Italiano conosciuto in tutto il mondo per il fenomeno di egemonia. L’egemonia gramsciana è l’ascendente culturale che esercita influenza in campo politico ed è legato al modello dei rapporti sociali che si affermano nella società. Chi si ricollega a questa lettura socio-politica dell’importanza del fattore egemonica all’interno della società ci sarebbero famiglie

  • famiglie di tradizione giuridica ctonia

  • famiglia a egemonia religiosa

  • famiglia con egemonia del diritto > il diritto stesso diventa modello portante della società

  • famiglia a egemonia politica > l’azione di alcuni forze politiche, in particolare partiti, predomina rispetto al funzionamento dell’apparato politico.

  • famiglia dei paesi in via di sviluppo Oltre le rassicuranti certezze/costruzioni che abbiamo visto fino adesso Oggi questo schematismo è fortemente messo in discussione da scuole di pensiero che non intendono a fermarsi alle logiche dal rule of law, il governo della legge, la supremazia del diritto ecc. Dalla seconda parte del 900, alcuni studiosi hanno cominciato ad evidenziare altri fenomeni nella costruzione del diritto. Le teorie postmoderne del diritto manifestano un certo scetticismo riguardo a questo costruzione artificiale e formale del fenomeno giuridico. E’ ancora possibile ragionare nei termini formali all’interno di una società nella quale sono presenti comunità molte diverse valorialmente (società multiculturale disomogenea) per ragioni etniche, migratorie che non intendono avvicinarsi sotto lo stesso tetto valori, sistemi educativi, regimi familiari diversi. Il multicultarismo che segna alcune società moderne non permette più avere canoni comuni di verità e di valore. Ma queste scuole non guardano soltanto l’aspetto etnico o culturale ma anche quello del coloniale quindi di liberarsi del precedente metodo dei colonizzatori per riaffermare una loro originaria dei ordinamenti, recuperando la loro tradizione culturale. Dagli anni 70, in tutto il mondo scientifico occidentale, ci sono stati studi spesici Gender Studies come il diritto moderno sia influenzato fortemente dalla prevalenza patriarcale. Dunque nascono questa costellazione di gruppi non conformisti nelle Law Schools nordamericane (posizione critica verso le categorie fondate e presupposti universalistici): law and economico, critical theory of race, gender studies…ecc. I caratteri del diritto ctonio

  • vite ecologiche, in armonia con la terra (ctonio=che deriva dalla terra, dal greco sottorraneo)

  • basato su oralità e memoria (non formalità e scrittura)

  • istituzioni semplici (capi tradizionali e consigli degli anziani)

  • posizione di ‘non dominio’ sul mondo naturale: godimento collettivo della terra, non accumulo di proprietà terriera né sua mappatura. Soluzione delle controversie nel diritto ctonio

  • modalità informali

  • obbiettivo: riconciliare interessi piuttosto che ‘giudicare’

  • sistema di risoluzione delle controversie aperto e accessibile, senza costi né criteri d’ammissione

La famiglia a egemonia religiosa è importante perché viene ribadita nel nostro studio, nel quale alcuni ordinamenti hanno questa impronta, questa significativa presenza delle gerarchie ecclesiastiche se non formalmente dentro le istituzioni quanto meno come influenza diretta di legittimazione e di orientamento che vengono fatte.

  • rule of tradition religiosa o filosofica
  • modella religioso di organizzazione sociale
    1. Paesi indù
    2. Paesi diritto ebraico
    3. Paesi islamici
    4. Paesi d’Estremo Oriente, a tradizione cionfuciana, buddista, taoista, ecc. La famiglia in cui noi ci troviamo è con egemonia del diritto e consacra questi meccanismi di produzione delle norme e di applicazione di norme un ruolo assolutamente di primo piano, avendo lasciato da parte una buona misura la regola religiosa.
  • Rule of Professional Law come modella di organizzazione sociale
  • secolarizzazione del diritto e separazione fra diritto e politica, fra diritto e tradizione religiosa o filosofica Questa famiglia ha dei sottosistemi:
  • civil law come diritto romano-germanico o continentale europeo
  • common law (famiglia dei diritti anglo-americani) come diritto di formazione prevalentemente giurisprudenziale, cioè pretorio. CIVIL LAW
  • influenza del diritto romano (riscoperto nelle università medievali)
  • diritto: regola comportamentale e di organizzazione sociale
  • elaborazione sapienza in dottrina
  • tradizioni preminenti recenti: francese e tedesca COMMON LAW
  • primato delle giurisprudenza delle corti
  • ricerca di soluzione per fattispecie concrete, non attraverso norme astratte
  • diritto pubblico legato a funzione pacificatrice della Corona (corti regie di Westminster) La famiglia a egemonia politica Ci sono degli ordinamenti che sentono un obiettivo politico perseguito da un partito guida, da una forza trainante della politica. L’obiettivo è il raggiungimento concreto di uno scardinamento del sistema capitalistico a favore di uno stata socialista che gestisce i rapporti economici dirigista perché punta al superamento di una società di classi a favore di una società senza classi in cui scompaia la differenza tra capitalista e proletario.
  • rule of political law=modello di organizzazione sociale (-> non-separazione tra diritto e politica)
  • principio di legalità socialista: prima legalità rivoluzionaria, porta una profonda rivoluzione nella società, poi stato forte a partito unico che domina leggi e costituzione.
  • paesi socialisti come la Cina ed ex socialisti, paesi in via di sviluppo, africani e latino-americani… Paesi in via di sviluppo e in transizione
  • diritto funzionalizzato verso obiettivi politici cui
  • contaminazione frequente da parte di modelli esterni

immaginando mentalmente una traiettoria nella quale noi saremmo più avanti degli altri gli altri bene o male più lentamente o più velocemente ci devono raggiungere). IL COSTITUZIONALISMO Nel corso verrà studiato la dinamica del costituzionalismo. Il termine costituzionale che tornerà costantemente nel nostro corso è un termine che può essere inteso in varie accezioni ma noi adesso eserciteremo la nostra attenzione guardando ai significati vari che può avere questo termine. Intanto in senso generale guardiamo alla costituzione come una legge fondamentale; questo è il nostro primo riflesso di vedere in un atto che enuncia una volontà di essere dell'ordinamento secondo determinate regole fondamentali che governano la vita politica e governano i rapporti tra l'ordinamento e la comunità. In qualche modo è come se parlassimo dell'anima di un ordinamento, come principio unificante. Avete visto non l'ho sorpresa qualche mese fa non so con quanta attenzione perché mi pare che dall'Italia si segua poco e niente la vita politica africana Francia per esempio la segue molto molto attentamente per ragioni anche storiche coloniali ma qui si è parlato poco del fatto che il Gabon Dopo 50 anni e fosse uscito dalla presidenza la chiamano presidenza ma di fatto era una monarchia ereditaria praticamente della famiglia di Omar. Per costituzione, un termine polisemico, si intende una legge fondamentale o complesso delle regole fondamentali di un’organizzazione politico-sociale.

**- principio unificante

  • principio di produzione normativa** La costituzione in senso materiale è l'equilibrio delle forze che si consolida e che utilizza determinati processi normativi per mantenersi per adattarsi anche svilupparsi nel seguito del tempo cioè la normazione diventa funzionale a un voler rimanere in una certa in un certo equilibrio di forze che si è realizzato con il conseguimento del potere da parte di una persona di un ceto o di un partito politico. Noi pensavamo stranamente ingenuamente fino a qualche anno fa che ci fosse una specie di inesorabili inevitabile avanzata della democrazia o delle forme della democrazia occidentale in particolare nella contendibilità del potere nel dire non va così, non va più così ma sempre meno così e questo è dato inquietante che noi abbiamo noi studieremo essenzialmente come dice il titolo del vostro libro democrazie stabilizzate. La Costituzione quindi è questa essenza tra la sua origine dal punto di vista etimologico da un fenomeno giuridico molto antico e che nulla ha di costituzionale, sono delle costituzionies Imperiali Romani non delle decisioni. oggi chiameremo piuttosto decreti per la loro ampiezza per la loro profondità e queste decisioni unilaterali di vertice dell'Impero Romano erano chiamate costituzionale. Poi è tornato utile questo termine quasi sempre i Giuristi fanno la stessa operazione in giudizio occidentali quando non sanno bene Come definire una cosa vanno a scavare nelle strade nelle profondità della loro storia potremmo dire che torna utile e lo adattano. Il medioevo come lunga epoca storica e non è necessariamente tutta regressiva: Il medioevo ha segnato un periodo proprio perché all'epoca l'egemonia religiosa era fortissima ed era diffusissima nel mondo occidentale e in questo nostro continente ha visto una forte convergenza tra la legge umana e la regola divina. La legge umana doveva adeguarsi a diritto naturale. In Europa questo rispetto di una naturalità dei diritti ha cominciato a manifestarsi anche in forma scritta qualche volta pattizia con atti che sono stati poi celebrati con grandissima enfasi come come la Magna Carta

libertatum (carta reale dei diritti accettata 1215 dia Giovanni d’Inghilterra). Avete forse vaga memorie quando Giovanni d'Inghilterra è costretto a fare delle concessioni. Chi scrive queste concessioni è un ecclesiastico non è un caso assolutamente è Stefano Lenton, l’arcivescovo di Canterbury; è estensore di questo impegno regio ad autolimitarsi e a riconoscere (che cosa riconoscere che non ti metterò in Inghilterra in prigione per avere espresso certe idee non comunque prima di aver celebrato un giusto processo non ti imporrò delle tasse arbitrariamente e così via).La logica dell'autolimitazione del potere questa è fondamentale da cogliere per lo sviluppo delle costituzioni tutte le costituzioni hanno questa vocazione si riescano poi un altro paio di mani ma questa Vocazione di dire il potere non è assoluto il potere non è illimitato va esercitato in un certo modo entro un certo limite. Una legge la cui costituzione è fondamentale ma fondamentale solo entro una certa misura se riconosciamo una superiorità divina che poi è interpretata nel nostro continente essenzialmente dal Papa. (ed è quel Papa che magari nel 500 dice Enrico VIII No no tu non Sciogli il tuo matrimonio eccetera e lui per non volersi adeguare a questo disposto di una legge Superiore afferma la nazionalità della sua chiesa e dice adesso in poi il capo della Chiesa sono io) e oggi il capo della chiesa è il buon Carlo III d’Inghilterra. E’ quello un passaggio significativo nella nostra storia costituzionale perché è una scissione importante rispetto all'egemonia religiosa la religione viene poi ad essere subalterna alla volontà regia. Nel periodo della sua assolutismo monarchico comunque il re è superiore non recognens ed è titolare di tutti poteri normativi, esecutivi, giurisdizionali e poi le costituzioni moderne si prendono il carico di scardinare questa unitarietà questa forte concentrazione assolutista del potere. Come nella magna carta, il pensiero di un potere limitato ha preso forma scritta In altri casi siamo debitori ad un altro formante, base della normazione che è la consuetudine.Noi abbiamo dei funzionamenti dettati o regolati da consuetudini. Noi dobbiamo avere ben chiaro che la costituzione può anche non essere verbalizzata codificata da un'assemblea Costituente che stabilisce fondamento dell'ordinamento e può essere invece il frutto di un percorso più lungo e articolato. Sta di fatto che in un modo o nell'altro abbiamo l'effetto di limitare di condizionare il Re che guariva la scrofola e re taumaturgo era un santo anche che era investito di una funzione Divina piano piano si trova ad essere sempre più ricondotto in un alveo di quello che Max Weber avrebbe chiamato potere razionale, potere regolato secondo secondo strumenti più moderni e meno mitologici o meno sacrali. Questa lotta si consuma nell'arco di secoli tra il re e il Parlamento in Inghilterra e la vicenda emblematica non è l'unico luogo dove assemblee elettive o immobiliari contendono il potere al monarca. Ne nasce la teoria del King in Parliament della reevee nel suo rapporto con il Parlamento che prima o poi riuscirà a condizionarlo e a far sì che il governo di sua maestà sia sempre meno di sua maestà è sempre più maggioranza parlamentare quindi la forma non cambia ma la sostanza si. Ci sono teorie che si stanno diffondessi delle interpretazioni della politica che si stanno accentuandosi. Dal 1700 si diffusero teorie che si spostano molto l'asse della legittimità di tutto l'ordinamento dalla volontà divina o dalla volontà o dalla stabilità dinastica di una monarchia verso la volontà popolare sono le teorie del contratto sociale teoria alla rousseaux. Portano a confortare solo fino a un certo punto la soggezione del Popolo rispetto al monarca. Tra il 500 e 600 anche per effetto della riforma religiosa si sviluppano tesi monocarcomatiche, cioè è la teoria della possibilità anzi della necessità di abbattere il tiranno, il monarca

centralità del parlamento; anche lui non in senso rivoluzionario ma addirittura dicendo che lo fai il nome della tradizione perché il sistema inglese evolve attraverso la consuetudine, la ripetizione di determinati assetti, riti, orientamenti. Fondamentale è nella logica inglese la tradizione costituzionale e in qualche modo la Costituzione diventa patrimonio storico nella loro mentalità riassumo un pensiero proprio con le parole di William Blackstone “ gli inglesi sono l'unica popolazione che ha conservato intatti i diritti inviolabili perché ha sempre avuto sempre avuto una Costituzione moderata (inglesi hanno avuto una Costituzione temperata ecco ma non la Costituzione assoluta hanno avuto la Costituzione ma in più l'hanno avuta con quei caratteri eppure non c'è un testo scritto di costituzione). Tale costituzione non va abbandonata a cuor leggero, ma andava difesa strenuamente ”. Questa frase viene detta in un momento di rivoluzione e cambiamento in Gran Bretagna. Di altra idea invece è il gineverino Jean-Jacques Rousseau (1712-1778) che non vive sotto una monarchia non è un caso e la Svizzera non è un regime monarchico e già una forma un insieme confederale di cantoni e Rousseau è sensibile a una tradizione forte che c'è in quelle terre di democrazia diretta, di decisione collettiva del popolo più che di subalternità a poteri concentrati. Per questo suo pensiero va verso l'idea che ci sia un corpo politico che deve concordemente esprimere il potere che poi a sua volta lo limiterà questo corpo politico ma afferma Rousseau dei principi che fanno scalpore e suscitano indignazione all'epoca l'uguaglianza in particolare da istituire convenzionalmente cioè con una decisione collettiva poi il problema sarà se questa decisione è implicita o esplicita se si dà per acquisita o meno. Cosa pensa a proposito di questa sovranità, di questa superiorità della Costituzione e dei corpi che la rappresentano. “ La souveraineté ne peut être représentée, par la même raison qu'elle ne peut être aliénée (è un tutto uno) ; elle consiste essentiellement dans la volonté générale, et la volonté ne se représente point : elle est la même, ou elle est autre ; il n'y a point de milieu. Les députés du peuple ne sont donc ni ne peuvent être ses représentants, ils ne sont que ses commissaires ; ils ne peuvent rien conclure définitivement. ” Non ha un rappresentante per questo deve stare sotto le logiche della democrazia diretta i deputati notate bene non sono e non possono essere dei rappresentanti del Popolo non sono che dei commissari non possono concludere niente definitivamente. Nella sua versione estesa più radicale il pensiero di Rousseau delegittima la democrazia rappresentativa a favore della democrazia diretta. Anche di questa diversa impostazione politico culturale daremo conto e la dovremo ricordare quando studieremo un modello alternativo alle nostre democrazie rappresentative che è quello della democrazia svizzera. Poi ci sono versioni così dire hard del pensiero Democratico che prendono forma che io qui mi rendo visibili nella persona di Pierre-Joseph Proudhon (1809-1865) nel ‘Principe federatif’ (1863) contestando radicalmente il fondamento proprietario della società moderna si vuol costruire una assetto delle istituzioni che non nasce dall'alto ma dal basso, dai corpi sociali dalla federalizzazione dalla mutualizzazaione dei corpi intermedi comunque delle istanze della società secondo una principio inverso che si presuppone. Lezione 5 Ottobre Dicevamo sul costituzionalismo europeo avevamo naturalmente richiamato come potremmo non farlo il grande Montesquieu e l'idea del temperamento del potere l'idea della limitazione del potere come idea cardine del costituzionalismo. Il potere assoluto è incompatibile” ontologicamente incompatibile con la nozione del costituzionalismo. Abbiamo parlato dell’importanza della concezione inglese del costituzionalismo e del ascesa del parlamento come grande Alter Ego come al grande contraddittore del potere sovrano. E’ proprio dalla contrapposizione di poteri con quella stessa logica che richiamavamo prima il pensiero di Montesquieu.

Non a caso Blackstone è studioso e sensibile al modello inglese come ispiratore di un modo diverso di regolare il potere sovrano e soprattutto notavamo l'annozione come dire storico patrimoniale della Costituzione. Una Costituzione che appartiene a un popolo perché parte della sua storia cosa che ancora oggi nel sistema britannico è particolarmente importante e viva. Dicevamo poi in altre prospettiva dell’ascesa della volontà Popolare allargata, l'idea che la democrazia abbia un fondamento non solo di rappresentanza generica ma di effettivo consenso di tutta la società nel sacrificare una parte delle proprie libertà. L’idea di una democrazia che non è solo rappresentativa ma che anche che anche democrazia diretta. Questi principi ci torneranno particolarmente utili ed evidenti quando si discuteremo anche di un modello particolare costituzionale che il modello Elvetico che è un Unicum nel contesto europeo generale. E poi dicevamo di una visione costituzionale radicalmente diversa da cui ho preso poi diventa molte volte molte teorie molte prospettive politico-costituzionale ma l'abbiamo come dire esemplificata intorno alla personalità di Proudhon e alla sua visione di una società che si costruisce dal basso che si struttura federativamente “ Du princip federatif ” (1863) come principio costituzionale non sovranità del Popolo come astrazione perché noi abbiamo una Costituzione che si che rinvia alla sovranità popolare con tutte le sue valenze positive ma è una sovranità popolare che rimane molto attratta da tanti momenti tanti situazioni molto canalizzata attraverso procedure o istituzioni particolari. L’idea proudhiana è un'idea rivoluzionaria, un’idea di un continuo di una continua possibilità di rimettere in discussione questo assetto proprio perché fondato sulla libera associazione tra forze economiche tra forze istituzionali tra comuni tra cooperative eccetera e di costruire l'assetto della società non sull’astrazione della volontà generale di Rousseau ma sul concreto della volontà dei piccoli corpi sociali ed economici con grande vantaggio che è quello del controllo sul potere che è quello di non affidare le leve a soggetti lontani ma a tenerli costantemente sotto l’attenzione e dei più piccoli. Il federalismo è come equilibrio indipendenza e vitalità dei corpi intermedi non prevaricazione non solo del sovrano come persona ma del potere sovrano come apparati che prevalgono, prevaricano sui corpi minori. LE GRANDI RIVOLUZIONI Il pensiero su due grandi dinamiche rivoluzionaria sulla modernità occidentale

  • rivoluzione americana si realizza in un modo più indolore, graduale > una trasformazione graduale
  • rivoluzione francese scoppia tumultuosamente > l’idea di una volta del popolo prese corpo attraverso convezione, rifiuto del terzo stato Una costituzione che si mette aldilà delle leggi
  • l’idea di consenso alla base della costituzione e sua sovraoordinazione rispetto alle leggi Un potere costituito è quello delle istituzioni Il pensiero corre su due grandi dinamiche rivoluzionari della modernità occidentale ma profondamente diverse tra di loro. Pensiamo alla rivoluzione nordamericana che ha avuto la fortuna di potersi affermare senza conflitti e madrepatria. Anche se si risolverà nello spazio piuttosto rapido di pochi anni questo conflitto prima che Londra saluti definitivamente l'indipendenza conseguita dalle 13 colonie. La rivoluzione nord americana si realizza in un modo più indolore in qualche modo la rivoluzione inglese si realizza più gradualmente (cadono le teste non è una rivoluzione del tutto indolore cadono un secolo e mezzo prima della Rivoluzione francese cade la testa del sovrano quindi lo sa bene Carlo III d'Inghilterra che in base

La dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti d'America è una esplicitazione di questo tagliare gli ormeggi e di affrontare il mare aperto. Nel 1776 quindi prima della Costituzione degli Stati Uniti e siamo nel momento della dichiarazione di indipendenza. When in the course of human events, it becomes necessary for one people to dissolve the political bands which have connected them with another, and to assume among the powers of the earth, the separate and equal station to which the laws of nature and of nature's God entitle them, a decent respect to the opinions of mankind requires that they should declare the causes which impel them to the separation. (Dichiarazione di indipendenza del 4 Luglio 1776) Si esprime la necessita di scogliere questa legami queste catene che l'hanno collegato ad un altro Gran bretagna e si esprime i trattamenti che hanno ricevuto dalle colonie. Vogliono assumere una condizione separata ed uguale (logica westfaliana) e vogliamo diventare uno Stato. Le leggi della natura e del Dio della natura le abbia attribuito questi poteri quindi c’è ancora una visione giuri-naturalistica. Il rispetto delle opinioni e della dignità umana impone che questi popoli dichiarino le cause che li rendono che rendono necessaria la separazione cioè non è una cosa che facciamo senza ragion veduta dobbiamo dichiarare queste ragioni di dissolvimento e nasce l'esperienza particolare degli Stati Uniti. La concezione nord americana è comunque diversa dalla nostra. Rivoluzione francese

  • convocazione degli Stati generali e fine di assolutismo Il popolo si trovo ben presente un potere assoluto, una struttura economica di tipo feudale destramente indebolita da numerosi fattori. Luigi XVI è costretto a chiamare in raccolta la società francese. Dal rifiuto di questo democrazia cetuale fondata su una differenza di classe sociale che dipartiva ordini. Vengono enunciato diritti con vocazione universale
  • da stati generali ad Assemblea nazionale costituente:abolito il feudalesimo, Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino, riforme (amministrativa, elettorale, economica e religiosa)
  • caduta della monarchia, instaurazione da parte della Convezione nazionale della Prima repubblica (Costituzione del 1791), processo ed esecuzione di Luigi XVI ultimo Re per diritto divino La monarchia rimasta in piedi per due anni il Re continua a promulgare atti ma tagliando la testo al re finisce la monarchia assoluta Nasce il periodo terrore da Robspierre La storia molto diversa è quella della Rivoluzione francese qui il popolo (borghesia o terzo o quarto stato); questo popolo si trova davanti ben presente un potere regio ben presente una struttura economico-politica di tipo feudale anche se fortemente degradata fortemente indebolita da numerosi fattori. Il Re è luigi XVI è costretto a causa dalla gravi crisi economica, richiamare gli Stati generali (società francese, clero, nobiltà e il terzo stato). È da proprio dal rigetto di questo sistema democrazia cetuale (basata sulla classe sociale) che nasce una volontà di rappresentare la nazione nel suo complesso da parte del terzo stato. Nella rivoluzione francese troviamo l’apoteosi dei diritti fondamentali anche se non erano una novità assoluta già il secolo prima con Westminster ma qui vengono enunciato che hanno diritti dell’uomo con vocazione universale. Pensate all'Impero Ottomano che è una realtà che conosciamo poco studiamo ancora meglio e per cui non riusciamo a capire esattamente tutta la storia dei Balcani se non capiamo che i territori conquistati l'impero Ottomano non erano assoggettati al diritto ottomano ma spesso vivevano del diritto proprio loro delle loro strutture religiose giuridiche economiche e quindi erano soggetti sia un potere esterno ma non un potere

che aveva la presunzione di integrare tutti in un unico sistema di pensiero la visione francese invece è una visione universalizzalizzante e in qualche modo in altri tempi negli nei decenni successivi diventerà una tendenza di tutto un continente ad affermare una visione non relativa ma universale. Ci sono poi delle attuazioni di istituzioni nuove o rinnovate che si diffondono. L’utilizzo elettorale è un elemento che caratterizza una democrazia moderna. Non è che il 15 luglio giorno dopo la presa della Bastiglia è tutto fatto la rivoluzione francese è una transizione sanguinosa travagliatissima che attraverserà intanto una fase di due anni in cui la monarchia resta in piedi profonda ma è una monarchia fortemente limitata e condizionata il Re è sostanzialmente in cattività e sostanzialmente prigioniero delle forze rivoluzionarie ma continua a promulgare atti in continua a essere lui la fonte legittimamente formale di questi atti. Solo nel 1791 cadrà la testa del Re del signor Capeto come sarà qualificato nel processo storico alla monarchia e alla sua persona loro non tagliano la testa al re Luigi XIV ma a luigi Capeto. Interessante questo dal punto di vista ideologico c'è un processo che è un processo alla persona e all'istituzione in qualche modo che si svolge e poi c'è una travagliatissima vita all'interno della convenzione nazionale con delle tensioni molto forti non sono naturalmente tutti sulle stesse posizioni nasce il periodo della terrore in cui c’è questa volontà di purezza assoluta affermata da Robespierre che poi verrà a sua volta decapitato. Nel 1793 la costituzione di Montagnarda è un affermazione di diritto che di fatto non entrerà mai in vigore. DAL TERRORE ALL’ASCESA DI NAPOLEONE

  • Regime del Terrore (Robespierre e Saint-just): predominio politico del Comitato di salute pubblico
  • Costituzione Montagnarda (giacobina) 1793: sovranità nazionale, legittimo diritto di resistenza e a potere arbitrario. Insieme ad essa, si sviluppa il legittimo diritto di resistenza cioè contestare e contrastare il potere esercitato in maniera abusiva illegittime e arbitraria. Un potere rivoluzionario come quello del 1793 arriva a formalizzare del diritto al popolo di ribellarsi (nella nostra costituzione non esiste).
  • Costituzione dell’anno III (1795) è un direttorio formulato dal direttore Paul Barras, in cui il potere viene esercitato su mandato dalle istituzioni assembleari da un gruppo ristretto di persone (esercizio collegiale), è un’esperienza costituzionale significativa ma breve e si identifica come organo politico-istituzionale al vertice delle istituzioni francesi. Gli svizzeri li copiano e ancora oggi hanno questa struttura politica, il direttorio.
  • Colpo di Stato 18 fruttidoro (contro maggioranza moderata e realista del Consiglio dei Cinquecento e del Consiglio degli Anziani)
  • Ascesa di Napoleone e fine della rivoluzione determina una nascita di nuovo ordine, quello imperiale. Non ci sarà una costituzione scritta di Napoleone. PRINCIPI COMUNI DELLE DUE RIVOLUZIONI In tutti e due le rivoluzioni abbiamo
  • limite all’esercizio del potere riguardo a libertà e diritti fondamentali. L’uomo non è più suddito ma cittadino in quanto portatore di diritti.
  • separazione dei poteri e tutela dei diritti
  • sovranità popolare attraverso il potere costituente (Francia: volontà della nazione; Stati Uniti volontà del popolo)
  • in entrambe, nome costituzionali positive e scritte
  • estensione del suffragio (maschile…) e rafforzamento del parlamentarismo (fino allo ‘Stato dei partiti’)
  • Inclusività: nascita di stato pluriclasse, integrazione sociale e politica
  • eguaglianza sostanziale e la fine della neutralità dello Stato in campo economico sociale (interventismo) Fenomeni rilevati - la grande onda di Kanagawa (Hokusai, 1830) Non ci sono episodi isolati ma legati per effetto di contingenze generali il fenomeno del superamento colonialismo, il crollo dell’impero sovietico. Ci sono fenomeni che provano territori costituzionali
  • transizioni costituzionali e ondate di democratizzazione a seguito della seconda guerra mondiale
  • aspirazione universalistica
  • continui processi di revisione delle costituzioni
  • cultura giuridica del garantismo, della divisione dei poteri, delle libertà e dei diritti fondamentali, dello stato di diritto… Le onde costituzionalistiche non sono episodi isolati ma sono collegati. Lezione 11 Ottobre I GRANDI CICLI COSTITUZIONALI - l’Ottocento Le costituzioni rivoluzionarie del 700 sono stati fenomeni originali e non ripetibili come la rivoluzione inglese compiuto ma non per gli altri stati che non erano cosi avanti. Hanno avuto un effetto indotto provocato da una volontà di esportazione dei modelli come la rivoluzione francese in termini di ideali. Di conseguenza, ha suscitò grandi entusiasmo e ci sono state delle rivoluzioni repubbliche anche in Italia perché imposto come modello da Napoleone dalla sua proclamazione come Imperatore. Abbiamo questo ciclo costituzionalistico. Lo statuto Albertino è stato concesso dal Re Carlo per la manifestazione della classe borghese. C’erano già delle repubbliche in Italia come la Repubblica Serenissima e Cisalpina (tra Lombardia e Emilia Romagna in particolare con il Re Napoleone Bonaparte e vice presidente Melzi D’eril). La repubblica Italiana nominalmente non è stata la prima, ma in precedenza era quella cisalpina 1802-1805). Lo statuto di Baiona del Regno di Napoli con Gioacchino Murat (quando le baionette cacciano il re delle due Sicilie) ha una vera e proprio costituzione. Affermano principi liberali e quindi in qualche svecchiano l’impianto di monarchie preesistenti. Sono periodi di alta instabilità a cui succede una rapida restaurazione. Le carte di questa restaurazione che guardiamo per l’esperienza francese e tedesca sono tradizionali, poco evolute dal punto di vista ordinamenti e dei diritti invece più innovative e libere sono le carte ottocentesche. La costituzione di Cadice del 1812 enuncia principi liberali e la borghesia si afferma in cui fissa i punti cardine di un sistema democratico liberale. Abbiamo la costituzione francese del 1830 e soprattutto mettiamo in grande evidenza per la sua storica longevità (un secolo e mezzo) della costituzione belga del 1831. È un modello classico di demarcazione liberale con una forte evidenza della libertà dei diritti di prima generazione. Un’esperienza molto significativa a cui si aspira lo statuto Albertino. Abbiamo esperienze analoghe in Austria e in Prussia. Nel 1850 la costituzione prussiana apre la strada alle costituzioni imperiali confederali della seconda meta dell’800.Le costituzioni come filtri rispetto a quelle precedenti e vengono trasformate. Per effetto di importazione di idee illuministiche si sviluppano i primi cicli costituzionali dell’America latina che si sono ispirati alla tradizione rivoluzione francese.
  • Venezuela 1811
  • Carta del Brasile del 1824
  • Decreto constitucional America mexicana 1814 Sono delle intellegentiae formate da ideologie europee e tentare via costituzione in alcuni casi si non funzionano e altri sono più fragile. Derecho de emparo è quello di andare direttamente alla corta suprema per chiedere un diritto fondamentale. I grandi cicli del costituzionalismo - il Novecento Arriviamo quindi al Novecento al secolo breve che vede intanto due grandi momenti rivoluzionari e costituzionali. Sono coesi ma in due punti molto lontani. Noi ne conosciamo una principalmente per la storia europea: l’Unione Sovietica e poi il Messico. L’unione sovietica è una forma di stato che prende avvio in Russia. La costituzione del 17 non è ancora relativa dell’Urss, La rivoluzione messicana da vita ad una rivoluzione per una costituzione di grande capacità, modernità ed efficacia, dando il via ad una sistema federale non cosi avanzato come quello degli Usa ma un sistemo di tipo assolutamente federale. In Europa l’esito della prima guerra mondiale porta un potenza sconfitta come la Germania e anche l’Austria che ha perso la sua dimensione ed espansione imperiale. Il prototipo di giovane costruzione novecentesca è sicuramente quella di Weimar (nome di una piccola città tedesca). Il 1919 dopo il primo guerra mondiale è il momento di costituzione: dopo momenti bellici nascono spesso costituzioni , sono fasi di stabilizzazione bellica, dando un nuovo quadro politico globale. Negli anni 20 l’esperienza totalitaria in Europa ha cambiato il sistema di regime. Ne in Germania ne in Italia non ci saranno regimi o meglio costituzione totalitari. La chiusura del secondo conflitto mondiale ha portato nuovi cambiamenti politici tranne la Spagna che mantiene un regime dittatoriale e dopo un crollo civile Francisco Franco ha tenuto fuori il paese. In Germania e in Italia si sviluppano concretamente costituzioni ed anche in Giappone (scritta sotto dettatura un po americana). Sono momenti molti significativi (Francia 1946, Italia 1948, Germania 1949) per la costituzione e dopo vent’anni si uniranno altri paesi come Spagna, Portogallo e Grecia negli anni 70, entrando anche nella Comunità economica europea. Abbiamo fuori dal contesto europeo continentale tutte le esperienze costituzionali dei paesi decolonizzati e si proclamano indipendenti sul modello europeo e affermano una costituzione come nuovi paesi alla scena internazionale che hanno raggiunto un livello di sviluppo giuridico pari a quello delle potenze europee colonizzatrici. Se questa post coloniale è una grande ondata riguardante nei paesi africani e abbiamo un ulteriore ondato negli anni 80 certi paesi di orientamento comunista ispiratosi all’Unione sovietica dopo la caduta della stessa i paesi non hanno una costituzione e la maggior parte affermano diritti più sul modello occidentale e certi mantengono costituzioni pre sovietiche. Poi lontani da noi ci sono costituzione che vengono rinnovate: l’esperienza El nuevo constitucionalismo latino americano (Bolivia, Cile). Il giusnaturalismo è una corrente filosofica molto presente nella storia del pensiero occidentale che rinvia l’esperienza di principi naturali del diritto e la preesistenza di queste diritti rispetto all’affermazione che ne viene fatta attraverso atti costituzionali formali. Si scontra nell’800 con le corrente positiviste, che mettono a fondamento il positum ciò che è stabilito nella costituzionale. La costituzione non deve rispondere necessariamente a dei canoni di giustizia e diritti preesistenti. Questo dilemma dell’esistenza dei diritti naturali fondato sul pensiero cristiano, dignità dell’uomo come preesistenze non sono del tutto sopite.

dal consiglio d’Europa con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e della libertà fondamentali (CEDU, 1950). La regionalizzazione dell’impostazione costituzionale significa che a livelli continentali la convenzione europea ha dato una certa impronta che lasciano alcune proclamazioni internazionali principalmente quella americana. C’è una tendenza non solo universalizzante ma anche regionalizzante dei diritti con connotati originali a causa delle tradizioni culturali. La carta africana dei diritti dell’uomo e dei popoli (1981) èè una convenzione adottata dall'Unione Africana, adottata a Nairobi il 27 giugno 1981 nell'ambito della Conferenza dai ministri della Giustizia dell'Organizzazione dell'Unità Africana (OUA). Noi abbiamo l’esperienza agglutinante che ci avvicina i paesi dell’unione europea la proclamazione della carta dei diritti fondamentale dell’unione europea, Carta di Nizza 2000. Vede 27 paesi che rispettano questi diritti. Dichiarazione universale dei diritti umani, 1945 [foto di Eleonor Roosevelt, moglie del presidente americano che mostra la dichiarazione universali dei diritti umani]. Questa dichiarazione ha un grandissimo effetto ed è un ‘colpo di cannone’, un affermazione di una naturalità (giusnaturalismo) dei diritti umani fondamentali. Art.1 “ Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza. ” Questa affermazione supera tutte le resistenze consolidate di differenze. Art.2 “ Ad ogni individuo spettano tutti i diritti e tutte le libertà enunciate nella presente Dichiarazione, senza distinzione alcuna, per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o di altro genere, di origine nazionale o sociale, di ricchezza, di nascita o di altra condizione. Nessuna distinzione sarà inoltre stabilita sulla base dello statuto politico, giuridico o internazionale del paese o del territorio cui una persona appartiene, sia indipendente, o sottoposto ad amministrazione fiduciaria o non autonomo, o soggetto a qualsiasi limitazione di sovranità. ” Si trova anche nell’art.3 della nostra costituzione. Si mette in evidenza che è la religione dei diritti e viene ad essere centrale nello sguardo dell’Occidente. E’ normale che le prime costituzioni che vengono scritte all’indomani di questa situazione ne riportino i segni. IL RUOLO DELLE CORTI Grande attore delle costituzionalismo è la corte. Ci sono tantissimi diritti che vengono prima sanciti attraverso pronunce giurisdizionali e in un secondo tempo vengono recepite nelle corte costituzionali poi nelle dichiarazioni dei diritti. Alla costruzione del costituzionalismo americano, ha dato un impulso enorme la giustizia costituzionale a partire da quello costituzione Marbury vs. Madison del 1803.

  • Giustizia costituzionale austriaca 1920
  • cecoslovacca 1920
  • Spagna 1931 Sono sempre delle questioni sorte in sede giudiziale a far ad approdare la discussione nella corte suprema americana. Ma non è l’unico luogo in cui si concepiscono nuovi diritti prima ancora che nelle aule parlamentari come la corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo.

Inoltre è importante il fatto oggi che le corti si parlano: nel diritto comparato c’è un fenomeno il dialogo tra le corti (Estraneità della giustizia costituzionale di alcune tradizione giuridiche e odierno dialogo tra le corti, judicial dialogue). Ogni paese fa la propria strada e consolida a sistema la protezione dei diritti, facendo una questione anche di giurisprudenza delle libertà e abbiamo dottrine di libertà e formalizzazione costituzionale delle libertà nei vari momenti che portano al consolidamento di questa esperienza. VERSO UN COSTITUZIONALISMO GLOBALE? Il costituzionalismo come fenomeno può travalicare il singolo ordinamento statale di ogni paese?

  • sistema multilivello di tutela dei diritti fondamentali
  • un costituzionalismo senza limiti geografici e politici? “Costituzioni infinite” (Ferrarese)?
  • una “Costituzione senza lo Stato”?
  • Processo espansivo (ancora?) della democrazia e difficile radicamento dei principi del costituzionalismo. Modelli di costituzione la modellistica costituzionali perché noi tutti viviamo di modelli, individuando caratteri salienti. Diversamente dall’impostazione del libro di testo, seguiremo una ricostruzione che presenterà nel corso delle lezioni dei modelli dominanti storici di costituzioni.
  • Costituzione consuetudinaria inglese (effetti sulle colonie) C’è un modello di grande riferimento internazionale soprattutto per quanto riguarda l’organizzazione parlamentare, il cosiddetto modello di Westminster e i rapporti tra la corona e il parlamento focalizzata sulla responsabilità del governo: questo è il terreno più interessante dell’esperienza costituzionale inglese che va sottolineata è un’esperienza non fondata su un testo formale o costituzione ma su una stratificazione continua di momenti costituzionali a partire addirittura da 8 secoli con la Magna Carta Libertatum del 1215. Non è immobile.
  • Costituzione Stati Uniti Naturalmente non include nella nostra storia europea, la costituzione degli Usa è un modello che per la sua longevità, stabilita ed essenzialità è emblematico per lo stato federale.
  • Costituzioni francesi Meno unitario per il modello francese. E’ particolare per il suo semiprendenzialismo In due secoli e mezzo la Francia ha sperimentate tutti i tipi di costituzione. Da 70 anni la Francia vive sotto una costituzione che ha preso sfumature diverso a seconda del presidente in carica ma a noi appare complessivamente molto statica. Tutta via, è un paese ad alta instabilità e tensione costituzionale.
  • Abbiamo poi alcune tipologie di costituzione liberali ottocentesche: Costituzione spagnolo di Cadice del 1812, Carta di Luigi Filippo (Roi des francesi) 1830 e Costituzione del Belgio 1830. Non andremo a fondo perché non sono più vigenti.
  • Abbiamo poi due modelli classici: modello sovietico 1918 e messicana 1917.
  • Fuori dall’Unione Europa vive un modello simile a quello americano è stato riscritto costituzionalmente anzi aggiornato nel 2000 (dal 1874). La longevità della costituzione svizzera è dovuto da una manutenzione di 130 modifiche/emendamenti circoscritti nel tempo. Queste sono tutte scelte dal popolo. Oltre a studiare il modello, si analizza la cultura costituzionale di certi Stati.
  • costituzione di Weimar 1919 e costituzione austriaca 1920