Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


DIRITTO PUBBLICO COMPARATO, Appunti di Diritto Pubblico Comparato

Il file di diritto pubblico comparato comprende appunti presi durante il corso, integrati con il libro

Tipologia: Appunti

2023/2024

In vendita dal 02/07/2025

elisa-goat
elisa-goat 🇮🇹

7 documenti

1 / 212

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
DIRITTO PUBBLICO COMPARATO
IL METODO COMPARATISTICO
Considerazioni sul metodo
Qualunque scritto sulla composizione giuridica, deve essere caratterizzato dal metodo.
Secondo Cartesio (1637), il metodo serviva per la ricerca di una verità nella scienza, mentre
oggi serve principalmente per un retto uso della ragione. Al comparatista serve per avere
una sua identità scientifica e per distinguersi dagli altri giuristi. Il diritto comparato è privo di
chiare e profonde radici scientifico-disciplinari. Oggi il diritto comparato risulta essere
determinante per la formazione del giurista, per l’evoluzione della legislazione e per il
consolidamento della giurisprudenza. Il diritto comparato, quindi è un metodo che esplicita
attraverso un confronto tra soluzioni normative adottate da diversi ordinamenti, ovvero è una
scienza autonoma che ha la sua identità e caratterizzazione scientifica. Il diritto non è
astratto, ma è un fenomeno sociale che ci consente di collocarsi nella società, ponendo
limiti. Compone una rete di regole attorno a noi composte da leggi, contratti, consuetudini
(fare le cose in un certo modo, nella consapevolezza che sia obbligatorio tenere quel
comportamento, senza che vi sia una legge scritta) e giurisprudenza
Il diritto è inoltre una disciplina scientifica, fra i più importanti esponenti ricordiamo
Montesquieu, giurista considerato padre del diritto costituzionale comparato. Scoprì
andando a Londra le dinamiche di un Paese diverso dove c’era un Parlamento. Il viaggio del
comparatore oggi si chiama “globalizzazione”. Valorizzando altresì il nuovo mondo del diritto
dell’Unione Europeo, quale contaminazione delle esperienze giuridiche degli Stati membri.
Comparare vuol dire mettere in luce le analogie e, soprattutto, le differenze tra sistemi
giuridici, ovvero fra le norme e istituti di vari Paesi.
La comparazione di ordinamenti giuridici statali e non statali, diritto privato e pubblico,
tradizioni giuridiche diverse serve ad avere un potenziale analitico (conoscenza di e degli
altri), e di trovare eventuali soluzioni normative, armonizzare i vari sistemi tra loro, migliorare
la legislazione, serve ai giudici per capire come si sono mossi altri giudici anche esterni al
proprio paese. Conoscenza che non è solo law in books, ma anche law in action, è quindi un
diritto da guardare e studiare attraverso l’operatività effettiva della normazione nel momento
applicativo, senza rimanere prigionieri dell'analisi svolta solo per il tramite del “diritto dei
libri”. Oggi non si può legiferare senza prima comparare. La cultura derivante dalla
comparazione ha un effetto concreto, perchè consente di legiferare meglio, andando a
cogliere di fiore in fiore la migliore normativa in giro per il mondo per riadattarla, con metodo,
al proprio ordinamento giuridico di appartenenza. Lo stesso vale per le sentenze della
giurisprudenza specialmente costituzionale. Il diritto comparato può essere definito come
una sorta di “clausola aperta” a qualunque principio o regola, proveniente dall’esterno, che
possa servire per progredire, per innovare, per tutelare di più e meglio i diritti di libertà
dell’individuo. Bisogna conoscere la dimensione storica, linguistica e culturale dei Paesi
oggetto di comparazione. Bisogna, sapere entrare metodologicamente nelle realtà giuridiche
degli altri per sapere cosa e come comparare.
Non tutto il mondo ha le stesso culture sapienziali e gli stessi stili giuridici.
Dobbiamo vedere e valutare lo sfondo entro il quale si muovono i nostri ordinamenti, come
ad esempio la situazione di Gaza, cosa esprimono i vari paesi che devono confrontarsi con
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
pf47
pf48
pf49
pf4a
pf4b
pf4c
pf4d
pf4e
pf4f
pf50
pf51
pf52
pf53
pf54
pf55
pf56
pf57
pf58
pf59
pf5a
pf5b
pf5c
pf5d
pf5e
pf5f
pf60
pf61
pf62
pf63
pf64

Anteprima parziale del testo

Scarica DIRITTO PUBBLICO COMPARATO e più Appunti in PDF di Diritto Pubblico Comparato solo su Docsity!

DIRITTO PUBBLICO COMPARATO

IL METODO COMPARATISTICO

Considerazioni sul metodo Qualunque scritto sulla composizione giuridica, deve essere caratterizzato dal metodo. Secondo Cartesio (1637), il metodo serviva per la ricerca di una verità nella scienza, mentre oggi serve principalmente per un retto uso della ragione. Al comparatista serve per avere una sua identità scientifica e per distinguersi dagli altri giuristi. Il diritto comparato è privo di chiare e profonde radici scientifico-disciplinari. Oggi il diritto comparato risulta essere determinante per la formazione del giurista, per l’evoluzione della legislazione e per il consolidamento della giurisprudenza. Il diritto comparato, quindi è un metodo che esplicita attraverso un confronto tra soluzioni normative adottate da diversi ordinamenti, ovvero è una scienza autonoma che ha la sua identità e caratterizzazione scientifica. Il diritto non è astratto, ma è un fenomeno sociale che ci consente di collocarsi nella società, ponendo limiti. Compone una rete di regole attorno a noi composte da leggi, contratti, consuetudini (fare le cose in un certo modo, nella consapevolezza che sia obbligatorio tenere quel comportamento, senza che vi sia una legge scritta) e giurisprudenza Il diritto è inoltre una disciplina scientifica, fra i più importanti esponenti ricordiamo Montesquieu, giurista considerato padre del diritto costituzionale comparato. Scoprì andando a Londra le dinamiche di un Paese diverso dove c’era un Parlamento. Il viaggio del comparatore oggi si chiama “globalizzazione”. Valorizzando altresì il nuovo mondo del diritto dell’Unione Europeo, quale contaminazione delle esperienze giuridiche degli Stati membri. Comparare vuol dire mettere in luce le analogie e, soprattutto, le differenze tra sistemi giuridici, ovvero fra le norme e istituti di vari Paesi. La comparazione di ordinamenti giuridici statali e non statali, diritto privato e pubblico, tradizioni giuridiche diverse serve ad avere un potenziale analitico (conoscenza di sé e degli altri), e di trovare eventuali soluzioni normative, armonizzare i vari sistemi tra loro, migliorare la legislazione, serve ai giudici per capire come si sono mossi altri giudici anche esterni al proprio paese. Conoscenza che non è solo law in books, ma anche law in action, è quindi un diritto da guardare e studiare attraverso l’operatività effettiva della normazione nel momento applicativo, senza rimanere prigionieri dell'analisi svolta solo per il tramite del “diritto dei libri”. Oggi non si può legiferare senza prima comparare. La cultura derivante dalla comparazione ha un effetto concreto, perchè consente di legiferare meglio, andando a cogliere di fiore in fiore la migliore normativa in giro per il mondo per riadattarla, con metodo, al proprio ordinamento giuridico di appartenenza. Lo stesso vale per le sentenze della giurisprudenza specialmente costituzionale. Il diritto comparato può essere definito come una sorta di “clausola aperta” a qualunque principio o regola, proveniente dall’esterno, che possa servire per progredire, per innovare, per tutelare di più e meglio i diritti di libertà dell’individuo. Bisogna conoscere la dimensione storica, linguistica e culturale dei Paesi oggetto di comparazione. Bisogna, sapere entrare metodologicamente nelle realtà giuridiche degli altri per sapere cosa e come comparare. Non tutto il mondo ha le stesso culture sapienziali e gli stessi stili giuridici. Dobbiamo vedere e valutare lo sfondo entro il quale si muovono i nostri ordinamenti, come ad esempio la situazione di Gaza, cosa esprimono i vari paesi che devono confrontarsi con

altrettanti paesi con fattori ideologici spesso anche differenti, fattori economici che condizionano ad ogni livello le strutture giuridiche, fattori di genere e politici. La comparazione può essere fatta attraverso la micro-comparazione se puntiamo lo sguardo su un istituto o organo particolare, confronto ad esempio i senati degli stati federali, oppure attraverso una macro-comparazione quindi metto a confronto l'ordinamento, quindi fra sistemi giuridici, ad esempio per quale motivo in Svizzera si usa il direttorio. Si usano tre espressioni per lo studio del diritto comparato: ● formante : “base da cui prende forma l’ordinamento giuridico nella società” ciò che da la configurazione dell’ordinamento, il formante può essere giurisdizionale, legislativo (spiegazione attraverso le leggi) e dottrinale(gli studiosi che spiegano determinate forme dell’ordinamento). ● formula politica istituzionalizzata : “insieme delle strutture e dei meccanismi operativi che caratterizzano le istituzioni politiche” ● crittotipo : “modello implicito, insieme di elementi che concorrono a formare la mentalità del giurista di un determinato ordinamento, caratterizzati dal contesto storico, dall’ambiente culturale, sociale ed economico in cui si è formato” A che cosa serve il diritto comparato? E’ strumentale alla conoscenza e alla soluzione di diversi problemi che si ricavano attraverso un’opera di interpretazione giuridica, che comporta l’apprendimento della lettera e dello spirito della legge, più in generale di qualunque provvedimento avente natura ed effetti giuridici, nonché dalla circolazione da un ordinamento all’altro di leggi, norme, prassi, sentenze e dottrine. Il diritto comparato serve a contribuire all’evoluzione e al progresso di un ordinamento giuridico, attraverso le esperienze giuridiche che si sono prodotte in terre straniere. La comparazione può essere:

  • SINCRONICA: si studiano gli ordinamenti e i suoi derivati in un dato momento storico
  • DIACRONICA: si esaminano gli ordinamenti e i suoi derivati nella loro successione temporale Sull’utilizzo da parte del giudice dl diritto comparato, si è soliti ricordare una norma costituzionale, ovvero Sezione 35(1) della Costituzione Sudafricana, si tratta di un “invito” costituzionale a utilizzare la giurisprudenza di altri Paesi, per risolvere questioni e casi in funzione della tutela dei diritti fondamentali. C’è chi, come la Corte suprema degli Stati Uniti d’America, per il tramite di un suo autorevole giudice (che non c’è più), ha rifiutato e rigettato l’ipotesi che il diritto americano “should conform to the law of the rest the world”. Che cosa si può comparare? Attraverso la micro si comparano specifici settori dell’ordinamento giuridico, come singole norme ovvero gruppi di norme, che formano particolari istituzioni, come ad esempio la legislazione sul “fine vita”, comparazione tra gli ordinamenti che la prevedono e la disciplinano. Con la macrocomparazione, invece si sottopongono a confronto organi o istituti, e quindi interi settori del diritto, ovvero le famiglie giuridiche e le loro declinazioni in termini generali di organizzazione politico-giuridica, come ad esempio si comparano i Parlamenti. Il diritto privato e il diritto pubblico, che un tempo erano distinti e distanti nella comparazione, oggi vivono una loro tendenziale unità. Perchè si è affermato il diritto comparato , privo di

internazionali, su sistemi di negoziato interorganizzativi e su processi mondiali di standardizzazione. Quindi, nei c.d. «regimi privati globali» sta emergendo una vera e propria autodecostruzione del diritto che semplicemente mette fuori gioco alcuni principi fondamentali del diritto nazionale. COMPARAZIONE E GLOBALIZZAZIONE: PIU’ DIFFERENZE CHE ANALOGIE Processi di globalizzazione, infatti, sono diversi e si snodano anche sotto forma di islamizzazione o di orientalizzazione; pertanto, alla competizione per la globalizzazione concorrono oggi (almeno) tre principali candidati: l'Occidente, l'Islam e l'Asia orientale. Se il diritto comparato vuole adeguarsi alle sfide teoriche e pratiche della globalizzazione dovrà necessariamente allargare i suoi orizzonti alle esperienze giuridiche beyond the West è ridimensionando la prospettiva eurocentrica e americanocentrica. Ad esempio, il rapporto fra legislazione e globalizzazione: si dubita che vi possa essere un motivo di forte condizionamento dell'una con l'altra. Da un lato, perché il fenomeno della globalizzazione esalta nuove forme di normazione, che non sono direttamente derivabili dalla volontà del legislatore statale, dall'altro perché la legislazione, per quanto frammentata e indebolita, ha comunque mantenuto un suo intrinseco valore, sia pure come residuo di un baluardo di sovranità. Ci riferiamo, soprattutto, ad alcune leggi che, sul piano del contenuto, non sembrano subire forme di contaminazione da parte di altre esperienze giuridiche. Certo, si sottopongono comunque al test della comparazione, per così dire, ma poi si esprimono nella loro originalità. È il caso della legge elettorale, si pensi alla Francia del maggioritario a doppio turno, al Regno Unito della uninominale first past the post, alla Germania del proporzionale con la clausola di sbarramento del 5%. Se ciò vale per leggi ad alto contenuto politico, quale la legge elettorale tale da qualificarsi come Grundnorm della Costituzione in senso materiale, altrettanto vale per le leggi ad alto contenuto etico. È il caso della legge sulla procreazione medicalmente assistita, ovvero sulle diverse leggi che regolano le unioni civili e anche i matrimoni omosessuali. L'esempio di queste leggi, a contenuto politico e a contenuto etico-religioso, non prova troppo. Anzi, sono leggi attraverso le quali si viene a imprimere un'assai significativa caratterizzazione della forma di Stato e di governo, che per quanto debitrice di una sorta di «patrimonio costituzionale comune» mantiene comunque una sua specificità nei contesti ordinamentali nazionali. Il fenomeno della globalizzazione, non ha assorbito, l’assetto istituzionale degli Stati e la legislazione degli stessi, in punto di scelte caratterizzanti la forma di Stato e di governo. Si sostiene che con la globalizzazione sia aumentata la dose di metodo fondata sulle somiglianze anziché sulle differenze invertendo il rapporto, dove erano e sono le differenze che esaltano di più e meglio l'analisi comparativa - e, poi, che semmai siano altre le dinamiche che modellano e indirizzano la ricerca del comparatista, quali la convergenza, lo scambio e la contaminazione, attraverso un dynamic longitudinal project. Ma per il comparative law in book e il comparative law in action rimane e permane il metodo delle differenze, anche nell'età della globalizzazione. Bisogna diffidare delle convergenze, ovvero delle consonanze, e quindi dell'idea che «tout se tient». IL DIALOGO TRA ISTITUZIONI NEL DIRITTO COMPARATO Altro derivato del diritto globale sarebbe il dialogo fra Parlamenti, che si richiama a un altro noto «dialogo», ovvero quello fra le corti. C’è uno scambio per lo più unilaterale di decisioni giurisprudenziali. Se riserve vanno mosse rispetto al c.d. «dialogo fra le corti», a maggior

ragione non si ritiene che si sia venuto a sviluppare, utilmente e in chiave comparatistica, un dialogo fra Parlamenti, anche se da intendersi non già come circolazione spontanea dei modelli ma piuttosto come «mettersi in ascolto» di un altro ordinamento. Le Assemblee legislative fanno ricorso all'uso della comparazione o, meglio, della conoscenza del diritto straniero nella fase istruttoria, laddove vengono raccolti materiali legislativi, e non solo, di altri ordinamenti, allo scopo di conoscere come altrove si sia regolamentato quel dato problema, quella certa materia. Ci sono, all'interno delle Assemblee legislative, uffici parlamentari di diritto comparato che svolgono il precipuo compito di raccogliere in dossier tutto il materiale legislativo, giurisprudenziale e dottrinale in giro per il mondo, riferito a un dato argomento oggetto di esame per una regolamentazione normativa. Questo lavoro di documentazione viene svolto ogni qualvolta l'Assemblea intende avviare l'iter legislativo per regolamentare una determinata disciplina. La proposta di legge ha un iniziale approccio di diritto straniero per poi svilupparsi, nell'«iter» legislativo, attraverso l'uso del metodo comparativo. C'è invece una questione che investe il rapporto fra legislazione e compara-zione, in termini di circolazione delle esperienze e dei modelli giuridici, che si sta affermando sempre più negli ordinamenti contemporanei: si tratta del tema riferibile alla «qualità delle leggi», altrimenti detta «better regulation». Nell'età della globalizzazione la comparazione ha sicuramente ancora un suo fondamento, e la legislazione degli Stati, per quanto frammentata in nuove e varie fonti, non può e non deve essere privata di un edificante raffronto con le legislazioni straniere. Si è provato a indicare come e in quale fase deve avvenire il procedimento comparativo nel momento della formulazione legislativa. E questo vale per le c.d. «microleggi», che regolano il quotidiano vivere di una comunità, e per le c.d. «maroleggi», intendendo queste ultime come quelle ad alto contenuto politico oppure etico, che declinano torsioni della forma di Stato e di governo. Il risultato dell"originalità ed esclusività di queste leggi (per esempio, la legge elettorale) è comunque frutto di una comparazione per differenze, che tiene conto della diversità dell'assetto politico-istituzionale di quel dato ordinamento. Per quanto riguarda il valore e la forza della legge negli Stati contemporanei, questa risulta significativamente indebolita dall'incapacità di regolare la complessità del reale e le continue trasformazioni dei processi sociali e tecnologici. E quindi in buona parte sostituita da altri modi di normare, dalla soft law al diritto dei privati. Ma l'afasia e l'apatia della legge è altresì dovuta alla sua grammatica sgrammaticata, ovvero alla cattiva redazione che determina incomprensione, ambiguità, vaghezza, oscurità e che minaccia la certezza del diritto, l'equilibrio fra i poteri costituzionali, l'efficienza della giustizia, 'osservanza della legge. Ci vuole un igiene legislativa, che metta ordine e pulizia anche attraverso la tecnica legislativa, ovvero il drafting e quindi il modo e il metodo per scrivere bene e in modo chiaro le leggi. LE FAMIGLIE GIURIDICHE Le famiglie giuridiche sono ordinamenti accomunati da caratteristiche strutturali precise e distintive. Per creare delle famiglie bisogna classificare, un esercizio difficile. Si può vedere dalla classificazione di Jorge Luis Borges (classificazione di animali) come quest’ultime possono essere soggettive e a volte irrazionali. Per noi classificare significa costruire un ordinamento in base a criteri determinati per fini particolari e formare ripartizioni in raggruppamenti attraverso operazioni di carattere scientifico.

diritto puro come una scienza e una struttura sociale che non deve risentire della religione, della filosofia… David è erede di questo modo di pensare, questo modo di pensare è soggetto ad una grande rivoluzione nell’ultima parte del ‘900, perchè l’Europa è sempre meno al centro del mondo.

- Patrick Glenn Molto più che a una logica come quella del David, possiamo interessarci ad una logica come quella che ci propone una quarantina di anni dopo, agli inizi degli anni 2000, uno studioso non europeo Patrick Glenn (insegna alla McGill University, Montreal), che scrive che infondo il punto di inizio non siamo noi (diritto umano, common law), il punto di partenza è un diritto ctonio (cton –> terra, un diritto che viene dalla terra, da quel legame ancestrale che hanno le comunità con il loro ambiente naturale). E’ tornato all’attenzione dei giuristi moderni, perchè si riscopre la necessità di un altro rapporto con la nostra terra. Il pensiero ctonio non aveva bisogno che gli si ricordasse che l’uomo non era il padrone del mondo, lo sapevano benissimo queste popolazioni, sapevano che potevano godere dei suoi frutti, ma non di sconvolgere la terra e i suoi ritmi. La rivalutazione di un diritto idigeno (ctonio), che è un diritto orale, per cui non abbiamo la costituzione o la legislazione delle tribù amazzoniche. comunità indigene africane. E’ un diritto semplice, è un diritto che ha le sue strutture giuridiche, ha il suo capo e l’assemblea dei saggi, ma non ha le strutture formali come hanno i diritti moderni. Tradizione millenaria che si confronta con un’altra tradizione più recente (Maometto), le religione del libro è condizionante per il diritto, perchè il libro è verità rivelata per chi ci crede, quel libro crea un modo di pensare del diritto, crea delle autorità, delle condizioni perché venga interpretato. Quando parliamo di diritto islamico, non parliamo di un blocco unico a cui si ricollegano tutte tra di loro, ci sono delle scuole che sono contrapposte tra di loro in maniera fortissima, ci sono interpretazioni diverse al pensiero di profeta, ci sono autorità differenti a cui si fa riferimento. Secondo il punto di vista di David, metto a simboleggiare un pensiero occidentale giuridico. L’induismo è una credenza, una religione, una reincarnazione. Non è visto come un ordinamento giuridico che invece è, perchè il sistema castale impedisce di sedersi al tavolo contemporaneamente, mangiare lo stesso cibo, bere la stessa acqua ecc. è il risultato di un pensiero giuridico, organizzativo della società e precettivo di determinati comportamenti espresso in certi modi, da determinati soggetti, interpretato da chi ne ha o non ne ha autorità. Poi c’è il mondo orientale, il mondo confuciano mette al centro la tradizione, il rispetto delle tradizioni precedenti, mette al centro le autorità, ha dei connotati diversi dai nostri e subirà una forte rottura che lo mette da parte rispetto allo sviluppo dell’organizzazione sociale, ad opera di un sistema socialista, di un sistema a egemonia politica, che dà predominio al partito e alle sue mire. A questa riscoperta del diritto, ci ha portato la scienza.

  • Ugo Mattei e Pier Giuseppe Monateri nel 1997, individuarono 3 famiglie giuridiche:
    • famiglia a egemonia professionale (rule of professional law) composta da ordinamenti in cui la sfera giuridica assume valore autonomo rispetto alla dimensione sociale e religiosa e in cui le regole del diritto hanno carattere generale e astratto e servono come parametro unico per la risoluzione delle controversie e l’organizzazione dell'assetto istituzionale. In questo gruppo rientrano i sistemi a tradizione giuridica occidentale→ modelli civil law e common law
  • egemonia politica (rule of political law) e comprende i c.d. “Paesi in transizione". Tendenza imperante del diritto comparato è l’ibridazione dei modelli che è alla base di un irreversibile percorso di commistione dei sistemi che non si presentano a essere collocati in categorie predefinite. Le classificazioni tradizionali devono senz’altro essere conosciute e hanno valore come base di partenza nella conoscenza del diritto comparato, ma non possono essere ritenute come riferimenti immutabili, essendo peraltro valide solo se considerate nell’ambito di un preciso momento storico e di una specifica dimensione geografica e territoriale. Common law e civil law: origine e caratteristiche Il «common law» è nato e si è sviluppato in Inghilterra a partire dalla conquista dei normanni, avvenuta nel 1066 sotto la guida di Guglielmo il Conquistatore. La fase di formazione e affermazione del common law perdurò fino all'ascesa al potere della dinastia Tudor (1485), quando l'impianto di diritto comune poté ritenersi definitivamente consolidato come riferimento condiviso sull'intero territorio. Qual è il motivo che ha portato alla creazione del common law e qual è lo scopo che si intendeva perseguire con la creazione di un nuovo modello giuridico? La creazione di un sistema accentrato era certamente dovuta alla volontà/necessità del nuovo sovrano di omogeneizzare (e rendere dunque più affidabile ed efficiente) una realtà caratterizzata da uno spiccato pluralismo giuridico in cui la giustizia veniva amministrata a livello parcellizzato dai potenti baroni locali. D'altra parte l'obiettivo, doppio, era quello di valorizzare il ruolo della Corona che, grazie all'avocazione a sé del parametro giuridico, risultava rafforzata sia nei confronti della classe nobiliare, che veniva privata di un importante strumento di potere e controllo delle popolazioni locali, sia nei confronti dei sudditi che trovavano nelle corti facenti capo al re l'unico luogo in cui far valere le proprie ragioni e ottenere giustizia. In quest'ottica si collocava anche la scelta di non istituire organi giurisdizionali autonomi basati sul territorio, ma di fondare un sistema di giustizia itinerante. Nel 1176, con l’Assise di Northampton, l'Inghilica venne infatti suddivisa in circiti composti ciascuno da una pluralità di conte - in cui giudici regi si recavano periodicamente. È dunque la Curia resis, il tribunale itinerante chiamato a somministrare la giustizia per conto del sovrano che ne sceglieva direttamente i componenti, il primo strumento di diffusione del common tau. Tale orme aveva la competenza generale di garantire la pace sociale attraverso l'esercizio della giurisdizione, occupandosi dei c.d. pleas of the Crown (ossia questioni che riguardavano direttamente la Corona) e dei casi di chi contestava i giudizi delle corti locali - preesistenti all'arrivo dei normanni - cui si associava la funzione di risolvere le controversie legate alla proprietà dei fondi tra il re e i feudatari. L'azione della Curia regis, legittimata e rafforzata dagli scritti di giuristi che affermarono il primato della produzione giurisprudenziale come fonte primaria del diritto, risultò nella configurazione di un sistema di diritto regio, amministrato da una struttura centralizzata formata da tecnici, che con il tempo assunse anche carattere di imparzialità. Quest’ultima nacque come corollario delle funzioni regie. L’avvento della Magna Carta Libertatum, nel 1215, e le alterne vicende della monarchia favorirono un cambiamento nella composizione e nel funzionamento dell’organo che ormai svincolato dalla persona di chi sedeva sul trono e legato invece alle istituzioni della Corona si articolò in 3 componenti:
  • King’s Bench: la corte che in origine seguiva il sovrano nei suoi spostamente e dalla fine del XIV secolo trovò una sede stabile a Westminster, aveva giurisdizione per i

precedent» opera in senso verticale, con la Supreme Court (prima del 2009 la House of Lords) che vincola le corti inferiori (Court of Appeal, Divisional Court of the High Court, High Court, Crown Courts, County Courts, Magistrates' Courts) e orizzontale, con le corti obbligate a rispettare i precedenti propri e dei tribunali di pari grado, fatta eccezione per la Corte suprema che è legittimata a non rispettare le proprie decisioni precedenti. Ciò a partire dal 1966, quando la House of Lords si pronunciò in tal senso in un documento di autoregolamentazione delle corti. Il sistema di civil law, affonda le sue radici nel processo di decodificazione del diritto progressivamente attuato nell’Europa continentale. Dal punto di vista sostanziale le tradizioni di common law e civil law presentano un ancoraggio comune nel patrimonio del diritto romano e nell'influenza esercitata dall'impronta della religione cristiana. Tuttavia, glà a partire dall'XI e dal XII secolo vicende storiche e fenomeni di matrice economica e sociale determinarono una caratterizzazione particolare e differente nell'Europa insulare e continentale. Sul territorio del continente europeo la nascita delle prime università favorì il superamento delle tradizioni giuridiche locali. Nelle università veniva invece impartita un'educazione giuridica improntata sul diritto romano così come riportato dal Codice di Giustiniano, a cui si associa lo studio del diritto canonico. Oltremanica la formazione dei giuristi non avviene nelle sedi universitarie, ma ha un impostazione squisitamente pratica, svolgendosi nell'ambito delle Inns of Courts, organi cooperativi che si occupavano della selezione e del monitoraggio dell'attività dei professionisti del diritto che si distinguevano in barristers (responsabili della discussione delle cause di fronte alle corti) e solicitors. Tra i componenti delle Inns of Courts venivano individuati i readers - con la funzione di insegnare il mestiere ai giuristi - e i giudici che venivano nominati dal re. Nel sistema di civil law il ceto dei giuristi era composto da docenti universitari che si occupavano di configurare categorie concettuali di tipo dogmatico e il sistema giuridico si affermava attraverso forme sempre più sistematiche e raffinate di codificazione. Tale azione di raccolta organica delle norme giuridiche vigenti, finalizzata a fornire agli operatori del diritto un parametro di riferimento scritto, generale e astratto, trovò la massima espressione nell'Europa continentale tra la fine del Settecento e i primi anni dell'Ottocento, quando in Prussia (1794), in Francia (1804) e in Austria (1811) si attuò una massiccia opera di codificazione del diritto civile. Si trattò di un intervento che rifletteva la volontà borghese di azzerare i privilegi delle classi nobiliari e clericali e di affermare il principio di uguaglianza anche attraverso la possibilità di accedere a un corpus giuridico organico e chiaro, semplice da comprendere. La centralità conferita alle fonti scritte fu determinante nel configurare la figura del giudice il cui ruolo era ridotto a mera bouche de la loi. Con questa eloquente formula Montesquieu descrisse vividamente la funzione dei giudici che nei sistemi di civil law assumevano la parte di sostanziali esecutori delle norme scritte, con funzioni interpretative ridotte al minimo. Il successo che il sistema di civil law ha riscosso nel mondo è dovuto prevalentemente all'esportazione conseguente alla colonizzazione da parte di ordinamenti dell'Europa continentale, con la Francia che - in questo frangente - ha ricoperto un ruolo di primo piano, diffondendo il codice napoleonico nei territori di influenza. Egemonia L’egemonia è un concetto che indica una forma di “dominio” culturale o di “direzione intellettuale e morale” ad opera di un gruppo o di una classe di imporre ad altri gruppi, attraverso pratiche e credenze condivise, i propri punti di vista fino alla loro interiorizzazione, creando i presupposti per un complesso sistema di controllo. Secondo Gramsci questa ascendenza culturale la esercitava allora il mondo capitalistico, che non aveva bisogno di

ordinare le cose, perché venivano assorbite automaticamente come valori dal proletariato, come classe subalterna. Gramsci dice di guardare oltre alla norma, perchè dietro la norma sul diritto della proprietà c’è l’egemonia della classe detentrice del capitale, che in parte lo è ereditariamente e in parte per accumulazione di capitale. La norma non è mai neutra, risente di queste dinamiche. Nel mondo ctonio, c'è egemonio della natura, c’è egemonia del diritto (parla di noi, guardando ad una classe dei giuristi, ad un ceto medio che si è sviluppato in Europa, è una derivazione del ceto religioso). Dal 500 in avanti assistiamo alla nascita di una serie di corporazioni (corporazioni dell’avvocatura, del notariato, poi le corporazioni dei Rober, quelli che hanno la toga, ma non sono dei giudici, sono quelli che attorno al re di Francia, formano l’ossatura dello Stato moderno). Il contesto europeo è fortemente impressionato dall’egemonia del diritto e poi il ‘900 determina una nuova forma di egemonia, l’egemonia politica, l’egemonia dei partiti che conquistano il potere (forze rivoluzionarie bolsceviche in Russia che trasformano un impero aristocratico tradizionale molto gerarchizzato, in uno stato socialista, quella è l’egemonia politica). L’egemonia politica è la decisione del partito e dei suoi leader che impone un certo tipo di legalità che impone la priorità della scelta politica rispetto a tutto il resto, rispetto alle gerarchie religiose, i pope vengono delegittimati nella loro azione, anche contro la tradizionale aristocrazia. Si interrompe un certo tipo di egemonia e ne nasce un’altra. C’è anche un’idea di logica dell’egemonia dei paesi in via di sviluppo che alimenterà fortemente la nascita dei paesi non allineati, paesi che mettono come priorità il raggiungimento di un livello di sviluppo adeguato per la loro popolazione. Le famiglie giuridiche si articolano in modo diverso, non hanno quasi mai contorni netti, ma hanno dei contorni sfocati e spesso sovrapposti. Studi più recenti in maniera giuridica ci spiegano che ci sono altri elementi che fanno presi in considerazione, per una lettura giuridica corretta. Law and economics, ci spiega che le decisioni che vengono prese dai Parlamenti e dalle Corti, risentono di assetti economici e di un forte peso dei soggetti economici. Noi pensiamo che la legge sia il frutto di 400 deputati e 200 senatori che si riuniscono a Roma nelle aule parlamentari e stabiliscono quanto di meglio si possa stabilire in materia di transizione energetica. Non è così, i meccanismi formali ti portano a pensare a questo. Gli studiosi internazionali hanno sottolineato che ci sono squilibri razionali, secondo questi studiosi ci sono dei forti squilibri sul piano delle decisioni che vengono prese a livello internazionale in funzione del peso sulla bilancia di determinate popolazioni rispetto che ad altre, non c’è nell’assetto internazionale una logica democratica che rispetti i pesi numerici, abbiamo altri fenomeni che fanno propendere la bilancia. Nei nostri paesi è percepibile la differenza di genere, con la quale l’ordinamento oggi si misura quotidianamente. Nel 1970 con il codice della famiglia si sia risolto tutto, non ha ottenuto un livello di parità, queste disparità, i giuristi comparatisti ci dicono guardate che hanno una profondità temporale e una strutturalità che deve essere capita e conosciuta. Mentre studieremo il rispetto della regola del diritto (rule of law), noi dobbiamo guardare un po’ oltre a questo. Teorie post moderne Si ha un atteggiamento scettico, non si ritiene più possibile in una società multiculturale disomogenea avere canoni comuni di verità e di valore. COSTITUZIONALISMO La Costituzione inizia ad affacciarsi nel dibattito culturale del pensiero occidentale con i filosofi greci che lo utilizzano per indicare il complesso degli assetti politici su cui si fondava la vita della comunità per eccellenza, cioè la polis. Aristotele intitola Costituzione degli

E’ un movimento di trasformazione degli assetti politico costituzionali, che prende il nome di quel documento particolare, di quella formulazione espressa di principi e connotati organizzativi propri di una organizzazione politica. Non sempre la Costituzione è scritta, non tutto può trovarsi nella Costituzione formale. Ci consente di capire all’interno di un ordinamento qual è il principio che regola la produzione delle norme, chi è il decisore primo, quali sono i soggetti che danno attuazione al diritto di questo paese per gradi successivi e per funzioni diversi e per altri il Principio Unificante dell’ordinamento (poteri pubblici esercitati). La Costituzione è un’innovazione dei tempi moderni, (romani avevano la Costituzione, ma erano degli atti) soprattutto quelle introdotte dalla spinta di democratizzazione. L’Italia fino al 1948, è stata retta da una Costituzione regia (Statuto Albertino). Per molte forme, per molti sviluppi, processi evolutivi, questo principio base si atteggia in maniera diversa e prende corpo attraverso diversi atti. Magna Carta Libertatum, (Medioevo) è un documento significativo, molto enfatizzato nel corso degli ultimi secoli, perché il liberalismo come ideologia ha sopravanzato altre ideologie. La Magna Carta Libertatum è una concessione che fa Giovanni d’Inghilterra ai paroni, è un’intesa che sancisce l’esistenza di alcuni diritti fondamentali, prima di tutti l'habeas corpus, la libertà personale, da qui nascerà il principio di legalità, nascerà l'obbligo di limitare l’arresto a situazioni che lo legittimo e a decisioni verificate dall’autorità giudiziaria. Principi Costituzionali sono già presenti allora. Due anni dopo la Magna Carte, lo stesso re d’Inghilterra sancisce una charter of forest, cioè uno statuto regolatorio dei diritti della foresta, dei diritti della vita nella foresta, della libertà di coloro che si approvvigionano all’interno della foresta. Gli studiosi, portano tutt’ora al centro dell’attenzione questo documento, che però poi non è stato coltivato, non è stato riproposto all'attenzione pubblica, perché conteneva principi contrastanti con il liberalismo, con il diritto delle classi egemoni di appropriarsi dei beni comuni. L’idea che si possa sancire in uno scritto questo potere e limitare il potere regio, è un’idea che germoglia quando il re si proclama superiorem non recognoscens, non riconoscendo più autorità superiori (papato, impero) sopra di sé. La società inizia a chiedere la limitazione di questi potere e le attribuzioni regie, incominciano a dover essere un po’ limitate. La prima cosa che le limita sono le consuetudini, l’abitudine di procedere in un certo modo, l’abitudine di sentire un Parlamento, come nelle situazioni tributarie. L’idea che il sovrano non è più assoluto, e da quel momento bisogna sapere quali sono i suoi limiti, questo è il fondamento ultimo del Costituzionalismo. Lo stato assoluto come alba della modernità La formazione dello Stato moderno coincide con l’affermazione dell’Assolutismo monarchico. Nel Medioevo i rapporti di potere sono fondati su relazioni di tipo privatistico, a cominciare da quella del re con il proprio territorio. I regni erano trattati come oggetti su cui il monarca esercitava i diritti di un proprietario. La sovranità era sfarinata, pulviscolare, decentrata, i rapporti erano di natura patrimoniale, c’erano una notevole pluralità di ordinamenti e quindi di fonti del diritto, ciascuna funzionale alla regolamentazione delle relazioni interne all’ordinamento di riferimento, un ruolo unificante era svolto dal diritto naturale e dalla funzione giurisdizionale assicurata dalle corti del monarca. Questa struttura sociale viene superata a favore di una nuova concezione dei rapporti di potere e delle relazioni tra chi lo detiene e chi lo subisce. In tutta Europa si innesca un processo di centralizzazione del potere nelle mani di un unico soggetto: il sovrano assoluto. Questo cambiamento avvenne soprattutto a causa di nuove esigenze di ordine socio economico e militare. Lo Stato moderno assume così la prima forma. Dalla pluralità degli ordinamenti medievali si passa a un accentramento di poteri, funzioni, produzione normativa e

giurisdizionale. Come teorizzerà Thomas Hobbes, in pieno XVII secolo, il contratto sociale da cui prende vita lo Stato assoluto si fonda sullo spossessamento di ogni diritto individuale a favore dell’entità di vertice dello Stato. Come limitare questo potere? Nella seconda metà del Settecento lo Stato assoluto opera qualche pregevole tentativo di adeguarsi al mutamento dei tempi, proponendo una sua variante che gli storici delle istituzioni chiameranno “stato di polizia” o “dispotismo illuminato”. In sostanza, si tratta di una stagione di riforme giuridiche e sociali, in cui lo Stato, conservando i fondamentali dell’Assolutismo, agisce per procurare ai sudditi una maggiore diffusione di un relativo benessere e assicurando, il riconoscimento di forme di tutela giurisdizionale a favore delle posizioni soggettive dei singoli contro degli atti della pubblica amministrazione. L’ascesa decisiva dell’Assolutismo venne provocata da mutamenti sociali e innovazioni intellettuali. Si affacciano nuove concezioni del mondo, dell’economia, del diritto e la borghesia reclama un deciso adeguamento del proprio ruolo politico nella conduzione dello Stato. Gli ideali illuministi si sposavano perfettamente con queste nuove aspirazioni: esortazione a utilizzare la ragione come strumento di affermazione di un pensiero di matrice individuale, sottoposizione a critica delle incrostazioni sociali e dei rapporti di potere, emancipazione dai condizionamenti tradizionali. Così, l’illuminismo impose all’Europa e a tutto l’Occidente una svolta nella concezione del rapporto tra potere e libertà. Il protagonista diventava l'individuo: nel pensiero costituzionale degli illuministi per la prima volta sono le strutture del potere a essere modellate sulla misura del singolo e non viceversa come era sempre stato. Per la teoria e la storia del costituzionalismo si segnala l’importanza del pensatore francese Montesquieu, la cui teoria della divisione dei poteri è funzionale proprio alla protezione delle libertà individuali. A tal fine i poteri dello Stato devono essere distinti e divisi. Questa nuova architettura dello Stato dovrà essere esercitata da una Costituzione che ne fissa i capisaldi. Una Carta il cui spirito profondo sarà improntato alla tutela delle libertà individuali, grazie alla divisione dei poteri, al sistema dei pesi e contrappesi, al governo moderato: principi decisivi per il costituzionalismo e per le grandi rivoluzioni di fine Settecento, porta d’ingresso dello Stato liberale ottocentesco. Limitare separando le funzioni, limitarlo attraverso il riconoscimento di diritti che possono essere opposti alla volontà del re (era un re religioso il re taumaturgo). Perde progressivamente questo potere e si scontra con un potere nascente, quello della rappresentanza dei ceti inferiori, prima nobiliare e poi i ceti economicamente più robusti, la borghesia imponendo la sua rappresentanza attraverso la Camera bassa, House of lords (ceti nobiliari, religiosi, famiglie nobili inglesi che esprimono delle loro rappresentanze a far da corona al re nelle funzioni). Questa voce dal basso viene nelle House of Common, dalla cosiddetta Camera bassa che contende progressivamente il potere al re. La giustificazione di queste limitazioni del potere, si trova nella teorizzazione della scienza politica. C’è un contratto sociale, un accordo, una legge che vale tra le persone che l’hanno sottoscritto, c’è un contratto originario implicito. Il contratto sociale, ipotetico originario è una teorizzazione che il potere non sta. Non sta più nell'investitura divina, ma in un equilibrio tra chi governa e chi è governato. In questo equilibrio assumono un ruolo particolare i diritti fondamentali (diritti dell’uomo), tra cui la libertà personale e la proprietà (John Locke). Le libertà le rispetta il sovrano se accetta questa idea fondamentale che trova alta formulazione nel Barone Montesquieu. Il fatto che ci sono altri poteri, non è il primo a dirlo, lo dicevano già i greci. Montesquieu rende evidente che solo un potere può limitare un altro potere, che è necessario affinchè non ci siano abusi. Nei paesi occidentali sono presenti diversi poteri che si equilibrano tra loro, la Costituzione è la consacrazione di questo

dichiarare la causa che spinge queste persone alla separazione”. Nace così l’esperienza di quel laboratorio costituzionale, dall’aver rivendicato un diritto fondamentale supremo di un popolo all’esistenza qualora non sia governato in maniera legittima da un altro. Il costituzionalismo inglese Fin dagli albori dell’età medievale la tradizione giuridica dell’isola britannica assume caratteri peculiari e distinti rispetto a quella del continente europeo, fondata sul dominio del diritto romano. Già a partire dall’egemonia alto medievale degli angli e dei sassoni si instaurano su quel territorio regole di convivenza che ne delineano una specificità: si tratta delle c.d. lex angliae forse più un insieme di customs che un corpas organico di norme giuridiche, ma che conferisce a quei popoli un’identità peculiare che costituirà la base su cui verrà successivamente edificato il sistema giuridico di common law. Il grande giurista Henry de Bracton, nel suo trattato del XIII secolo De Legibus et Consuetudinibus Angliae, ci racconta come, dopo la conquista normanna del 1066, le dinamiche sociali abbiano innescato un processo, assecondato dall’opera unificatrice dei sovrani, grazie al quale gli antichi principi di libertà già contenuti nelle lex angliae si sono sedimentati, affinati e arricchiti nella common law. L’Inghilterra non deve la sua statualità alla forza unificante esercitata dall’uniformità amministrativa, bensì alla diffusione capillare della funzione giudiziaria in grado di portare la “common law” sull’intero territorio della Nazione. Un processo che trova il suo completamento, grazie all’opera dei sovrani Enrico II ed Edoardo I. L’identificazione tra nazione inglese e la storia del suo ordinamento giuridico non è affatto un dettaglio accidentale, ma un elemento essenziale per capire le differenze di fondo delle due sponde della Manica nel modo di concepire le funzioni dello Stato e il suo rapporto con l’individuo. Nella cultura giuridica inglese e alla base del sistema di “common law” riveste un ruolo centrale il concetto di “rule of law”, ossia la primazia dei principi che presiedono alle libertà e ai diritti degli individui e delle comunità, limiti invalicabili per il potere politico perché antecedenti ad esso. Ed è in questo quadro complessivo che bisogna collocare il rilievo storico di un documento come la Magna Carta. Nel 1215 il re d’Inghilterra Giovanni si trovò a dover fronteggiare una rivolta di baroni e vescovi che lo accusano di non rispettare le prerogative della nobiltà e l’autonomia di borghi e contee. Il re, temendo un’alleanza tra i suoi oppositori e gli odiati nemici francesi, è costretto a scendere a patti e sottoscrivere, il 15 giugno presso la località di Runnymede, un accordo scritto, che solo successivamente assumerà il nome di Magna Carta Libertatum. La negoziazione di un patto costituzionale con il re, la fissazione di limiti al suo potere e l’assunzione di responsabilità verso il regno da parte di tutte le componenti sociali che avevano dato vita al documento. La morte di Elisabetta I, nel 1603, sancisce la fine della dinastia Tudor e l’ascesa degli Stuart. Gli Stuart mettono subito in urto con la tradizione giuridica inglese mostrando pulsioni assolutistiche sulla falsariga del modello francese. Le articolate vicende della Prima Rivoluzione, portarono alla decapitazione di re Carlo I Stuart e alla proclamazione del protettorato guidato da Oliver Cromwell. Il potere di quest’ultimo si trasformò in una sorta di “dittatura repubblicana”. Alla morte di Cromwell il Parlamento preferì restaurare la monarchia con la speranza di stabilire un rapporto diverso con gli Stuart. I conflitti si danno insanabili durante il regno di Giacomo II, e nel 1688 la situazione precipita. Tra il 1688 e il 1689 si compie la Seconda Rivoluzione inglese o "Glorious Revolution”: il Parlamento costringe Giacomo all'esilio, lo sostituisce con Guglielmo d’Orange (marito di Maria, una delle figlie di Giacomo) e impone al nuovo sovrano il “Bill of Rights 1689”, un documento giuridico che riafferma da un lato le antiche libertà della tradizione medievale, compreso l’habeas corpus, cioè il diritto dell’individuo accusato di un crimine a essere giudicato da un giudice imparziale e non da un fiduciario del re, e

dall’altra sancisce con forza importanti prerogative del Parlamento, come, per esempio la libertà di espressione negli atti parlamentari (art. 9). Un atto costituzionale fondamentale per il futuro del regno che pone fine ai contrasti secolari, riafferma la forza e la specificità della storia giuridica inglese rispetto a quella del continente europeo, ribadisce e aggiorna il patrimonio di libertà e diritti in capo ai cittadini e ai loro rappresentanti, nonché i limiti di potere e alle funzioni di sovrano. La forma monarchica viene conservata pur riconoscendogli il valore simbolico di vertice della Nazione, gli assegneranno solo il ruolo del capo del potere dell’esecutivo. Si instaura così la monarchia costituzionale, teorizzata da John Locke nel Secondo trattato del governo del 1690. Secondo Locke lo stato è il frutto di un contratto che gli uomini stipulano liberamente per conferire a questa entità politica la protezione di quella che egli chiamava property, ovvero un insieme di diritti individuali fondamentali consistenti essenzialmente nella vita, nella libertà, nella proprietà. C’è la necessità di una separazione tra potere legislativo e potere esecutivo. Il potere più rilevante di cui dispone la società politica è quello di legiferare, per evitare abusi e arbitrii è bene che i due poteri siano nella mani di soggetti diversi. Rivoluzione americana I due grandi eventi rivoluzionari della fine del Settecento sono la Rivoluzione americana e la Rivoluzione francese. Durante la Rivoluzione americana troviamo: la dichiarazione di indipendenza delle colonie nei confronti della madrepatria britannica, conseguente Guerra d’indipendenza, Convenzione di Filadelfia per la redazione e l’approvazione della Costituzione, completamento della carta con i primi dieci emendamenti conosciuti come bill of Rights, assunzione da parte della Corte Suprema di un ruolo attivo di custode della Costituzione con la sentenza Marbury vs Madison. Da circa due secoli la potenza coloniale inglese aveva cominciato a porre propri insediamenti sui territori della costa orientale del Nord America. Vi era un elemento comune che si rivelerà di particolare importanza al momento di combattere per l’indipendenza: quelle popolazioni erano impregnate della cultura giuridica e politica inglese, dello spirito antiautoritario e individualista che informava di sè il ssitema di common law e i documenti costituzionali che avevano costruito l’identità della madrepatria. Negli anni ‘70 del XVIII secolo, venne messo in discussione il principio del diritto britannico “no taxation without representation", già enunciato dalla Magna Carta. Le colonie lamentavano di essere soggiogate da un regime fiscale sfavorevole, deciso a Londra, senza avere voce in capitolo, non godendo di una rappresentanza presso il Parlamento britannico. Il 4 luglio 1776 l’Assemblea delle colonie approvò la Dichiarazione d'indipendenza degli Stati Uniti d’America, redatta da Jefferson, Adams e Franklin, con cui le colonie sancirono il distacco dall’Impero britannico e ciascuna di esse si proclamava Stato autonomo e indipendente. Lo storico documento avvia il processo che porterà alla Costituzione degli Stati Uniti, sia perchè è un concentrato di principi e concetti di ispirazione giusnaturalistica, contrattualistica, illuministica e liberale, che vengono proposti come validi per l’emancipazione di tutti gli esseri umani. La reazione inglese, non si fece attendere. Scoppiò la guerra di indipendenza, un duro conflitto in cui alla fine prevalsero i nuovi Stati. Molti dei quali nel frattempo, avevano provveduto a dotarsi di una Carta. Nel 1777 diedero vita a una Confederazione di Stati, al cui Congresso venivano conferiti poteri riguardo la politica estera e di difesa. L’Unione confederale si dimostrò inadeguata rispetto ai problemi che affliggevano i nuovi Stati perchè troppo debole e priva di strumenti giuridici efficaci. Per discutere della situazione e provare a trovare soluzioni opportune venne convocata a Filadelfia, nella primavera del 1787, una Convenzione cui avrebbero partecipato i rappresentanti di tutti gli Stati della Confederazione. Alla fine venne approvata una Carta

la Francia ha una teorizzazione molto radicale di una nuova repubblica, e per motivi tattici, perchè è il grande nemico della Gran Bretagna. La Francia è stata presente fino alla metà del ‘700, 1753 battaglia delle Plaines D'Abraham in Quebec, sconfitta del re di Francia, che aveva occupato metà del continente nord americano. Il Canada è nato come Canadeau francese, poi anglicizzato, i francesi si sono spinti fino alla Louisiana, sono arrivati fino alla costa occidentale, ma non hanno consolidato la loro occupazione, chi l’ha consolidata sono gli inglesi, infatti nel nord america non si parla francese, solo in Quebec si parla il francese. L’esperienza nord americana e la rivoluzione francese, procederanno di pari passo, ci saranno degli scambi notevoli; il generale LaFayette andrà a combattere dall’altra parte, Benjamin Franklin verrà a stare a lungo a Parigi, scambi fondamentali per ancorare una relazione di informazione reciproca, di sostegno e di collaborazione. La rivoluzione francese, nasce dall’agonia istituzionale della monarchia da molto tempo, il regno di Luigi XIV è stato un regno molto forte, solido, ma il sistema feudale si sgretola nella seconda metà del ‘700. I privilegi non sono più capiti ed accettati come erano in precedenza. La rivoluzione arriva a dare la spallata finale e la dà in un contesto climaticamente sfavorevole causa carestie passate che hanno inciso sul morale della popolazione e al tempo stesso la popolazione aumenta, situazione che diventa esplosivo e questa trasformazione avviene non con la pressione popolare del popolino, ma della borghesia. La borghesia preme per maggior giustizia fiscale e preme per la convocazione degli Stati generali, essi sono una forma prodromica dei parlamenti perchè sono rappresentanti 3 grandi categorie della società francese (nobiltà, clero, terzo stato→arriva a Parigi e che inizia a rivendicare non più un voto per blocchi, ma un voto per teste, per avere un maggior peso decisionale, questo terzo stato è la classe borghese); la rivoluzione francese sarà guidata da persone borghesi e da aristocratici, che rinunciano al loro status privilegiato, anche ecclesiastici. Talleyrand, prima di essere un esponente dell’apparato rivoluzionario, era vescovo di Autun. Molti dei teorici della rivoluzione francese sono o ecclesiastici o nobili che rinunciano alla particulier, al titolo nobiliare. C’è una rivendicazione di condivisione del potere, la monarchia dura ancora due anni dopo il 1789 (anno in cui venne presa la Bastiglia). La presa della Bastiglia è un momento insurrezionale, è in bagno di sangue, ma non crolla la monarchia, ci sono ancora due anni, nel quale sotto stretto controllo degli organismi provvisori della rivoluzione Luigi XVI è ancora legittimamente re di Francia. All’inizio non è ancora maggioritaria la spinta verso la forma repubblicana. Questi stati generali evolvono nel momento in cui queste rappresentanze che sono state chiamate dal re a Parigi, (da qui nasce anche l’idea della ristorazione). La monarchia cade di fatto quando dopo essere stato delegittimato, dopo che la corona nobiliare viene messa da parte come privilegio personale. Il processo a Luigi XVI, non è processo a lui, è processo a Luigi Capeto, gli atti del processo lo indicano come citoyenne, hanno già smontato la macchina che legittimava la corna. La convenzione nel 1791 adotta la prima Costituzione repubblicana, da lì a due anni ci sarà un’altra molto più rigida (Costituzione Montagnard del 1793), prevalgono le forze più radicali. La Rivoluzione finisce per negare sé stessa con il colpo di Stato di Napoleone del Brumaio 1799. Il regno Unito dalla monarchia costituzionale al modello Westminster Nel 1707 con l’Act of Union la Scozia si unisce all’Inghilterra e al Galles in unico regno. L’unione personale dei due regni che aveva caratterizzato il XVII secolo con la dinastia Stuart viene superata da questo trattato che unisce tutte le componenti dell’isola. Da un punto di vista costituzionalistico l'aspetto più rilevante è che il nuovo assetto viene perseguito attraverso la fusione di due Parlamenti, quello di Edimburgo e quello di Londra. L’Act of Union, dispone che vi siano una sola Corona e un solo organo legislativo,

ovviamente quello inglese, infatti l’Assemblea scozzese chiude e si perpetua la tradizione del Parlamento di Westminster. La monarchia costituzionale si consolida e si pone alla guida di una Nazione plurale, già con vocazione imperiale, con un architrave in Gran Bretagna, una colonia vicino casa e diversi territori da controllare da lontano a cominciare dalle colonie del Nord America. Sarà un modello dinamico e adatterà le istituzioni ai cambiamenti della realtà. La monarchia costituzionale era una forma di governo che si fondava su un sostanziale equilibrio tra legislativo ed esecutivo. Al potere legislativo spetta la produzione di norme di legge, ma le sessioni di lavoro dei suoi due rami (House of common e House of Lords) non si susseguivano senza soluzione di continuità e la legiferazione non era né cospicua, né costante, ma interveniva solo quando necessario. Le principali funzioni del Parlamento erano il controllo e il condizionamento delle decisioni dell'unico porte postico permanente, cioè l'esecutivo, a capo del quale rimaneva il sovrano. Quest’ultimo visto che era alle prese con affari di Stato sempre più complessi, aveva bisogna di una figura affianco con cui il re potesse confrontarsi quotidianamente, a cui delegare la gestione corrente degli affari di governo e il dibattito politico con il Parlamento, da qui inizia a nascere la figura del primo ministro, dapprima un funzionario del re, poi progressivamente il vero capo politico del governo. Questo paese non ha mai adottato una Carta costituzionale. Gli Stati Uniti lo fecero per siglare la propria formazione e cristallizzare in un documento condiviso i principi che avrebbero dovuto animare la vita pubblica. Con il tempo la figura del primo ministro verrà sempre più attratta nell’area di influenza della Camera dei comuni, ramo elettivo del Parlamento britannico, sia pure a suffragio fortemente ristretto. A occupare quella carica andassero i principali notabili presenti a Westminster, contribuendo così ad accentuare l’autorevolezza e ad affievolire la sostanza politica del ruolo del re. Alla fine del Settecento senza alcuna cesura costituzionale, la forma di governo si trasforma da monarchico-costituzionale, in monarchico-parlamentare, in cui si instaura e diventa centro del sistema, il rapporto fiduciario tra legislativo ed esecutivo, alla cui guida troviamo un primo ministro che assume e perde questa carica non più per volontà del re, bensì del Parlamento e via via sempre più della sola Camera dei comuni. La svolta decisiva che sancisce il passaggio definitivo alla monarchia parlamentare e che avvierà il processo di democratizzazione del sistema è la riforma elettorale del 1832, attuata dal Parlamento con il Great Reform Act, una legge che per la sua importanza viene anche chiamata The Modern Constitution. Fino agli anni Trenta del XIX secolo il sistema elettorale per la Camera dei comuni era ancora fortemente elitario e aristocratico, frammentato e anacronistico. Il diritto di voto era strettamente limitato su base censitaria, in particolare di natura fondiaria; coerentemente i partiti non disponevano di un apparato organizzativo a livello nazionale ma erano ancora una sorta di «sommatoria» di club locali, fortemente condizionati dai grandi notabili espressione di interessi localistici. Dopo la Rivoluzione industriale, l'ordinamento si dotò di una legislazione elettorale che incidesse sulla rappresentanza politica rendendola più uniforme e trasformandola in uno strumento di larga legittimazione politica in grado di ampliare la base rappresentativa del Parlamento di Westminster. L’insieme di queste nuove norme non poteva che avere un effetto graduale ma costante di apertura del sistema politico e di incrinatura delle tradizionali oligarchie, anche se naturalmente non determinano l’instaurazione immediata di un sistema democratico di massa. Per una piena democratizzazione del sistema, bisognerà aspettare le riforme elettorali del XIX secolo, oltre che ad una legislazione sociale in tema di diritti dei lavoratori, assistenza medica, previdenza, istruzione. Le conseguenze politiche di queste riforme furono graduali, innescarono un processo irreversibile di incremento della partecipazione alla vita politica da parte delle fasce di popolazione che per secoli furono escluse. I partiti politici si diedero una