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Appunti presi alle lezioni del professore Federico Pedrini, al primo anno di giurisprudenza nel 2023, e integrati con il libro e le dispense. indice: cos'è il diritto, le forme di stato, le fonti del diritto, le forme di governo; l'organizzazione della repubblica, il parlamento, il presidente della repubblica, il governo, la magistratura, regioni ed enti locali e la corte costituzionale.
Tipologia: Appunti
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Cosa significa che esiste il diritto? Significa sistema giuridico, norme giuridiche Il diritto non è un oggetto materiale. possiamo vedere gli effetti del diritto studiando la società, il comportamento dei consociati. il diritto influenza i cittadini. Il diritto è un fenomeno sociale. Il diritto ha senso come insieme particolare di regole solo nella misura in cui non esista il singolo ma soltanto quando la persona si mette in relazione con altre persone (2 persone é il numero minimo). Le prime regole di comportamento sono le norme che si collocano all’interno della realtà ma non sono entità materiali. Non ci sono solo norme giuridiche ma di tanti tipi, nelle quali siamo immerse fin da bambini, imparando a capirle non più in materia intuitiva ma ragionandoci le norme non si occupano di eventi impossibili ma si basano su fatti certi in maniera arbitraria l’unica conseguenza, é che venga applicata la sanzione correlata alla norma infranta le norme cercano di influenzare i nostri comportamenti.
OBBLIGATORIETÀ DEL DIRITTO E DEGLI ALTRI SISTEMI NORMATIVI
Si tende a dividersi tra sistemi normativi diversi. Le norme giuridiche sono state assistite dalla possibilità di essere portate a coercizione. intrinseca obbligatorietà sta a significare che il diritto vale per tutti; se viene tradotto come “vale per tutti” non rende bene l’idea di obbligatorietà, che significa essere vincolati al diritto come se fosse una norma morale, diventando così altamente discutibile per gli antichi l’idea di chi aveva riflettuto sul diritto era di rendere l’osservanza del diritto sicura. “Attribuire a ciascuno il suo”, sono principi su cui si basa l’impostazione giusnaturalista. Seppure ognuno di noi ha una propria idea di giustizia, sa che adotta dei giudizi in termini di ciò che è giusto e ciò che è sbagliato, sapendo in che ambito ci si trova. I giusnaturalisti se dovessero individuare un sistema di regole, questo evidentemente non é capace di imporsi da solo, altrimenti non ci sarebbe il diritto positivo. Il giuspositivismo ideologico sta a significare che in quanto legge essa è giusta. Una norma può essere giudicata ingiusta, anche se norma legislativa. essa può essere “ingiusta” se dovesse essere in contrasto con la norma costituzionale. nonostante ciò la norma costituzionale non significa debba essere giusta, ma neanche anticostituzionale.
FORMULA DI RADBUCH:
La formula é stata applicata dai tribunali per condannare delle persone nel nuovo ordinamento, “hai eseguito un ordine non legale”. Le teorie del diritto sono descrittive, descrivono il diritto come esso è. Le dottrine del diritto non puntano a descrivere il proprio oggetto come esso è ma come esso dovrebbe essere, puntando alla modificazione del reale (ideologie). Non c’è un criterio empirico per capire se una norma possa essere smentita o confermata.
Piramide normativa : ha al vertice la costituzione e al di sotto le varie leggi e gli altri atti normativi annessi (sentenza del giudice, singolare e concreta; le altre norme sono generali e astratte). Normativismo: esistono una serie di filosofie che parlano anche del diritto (aristotele ecc). questa definizione del diritto da una concezione del mondo, provando a inserire il diritto all’interno di questo tutto come una sua parte.
Queste definizioni del diritto tipicamente sono definizioni utili, ma inutili per il giurista, per fornirgli degli strumenti del lavoro. Esiste tuttavia la filosofia del diritto che tende ad elaborare soluzioni per i giuristi il criterio del giudizio serve per svolgere il mestiere di giurista. Le norme sono sempre il punto di arrivo, ma non sono sempre quelli di partenza. Le norme si collocano, dice Kelsen, su un piano di esistenza che è quello di “sollen” (dover essere, in tedesco). sono un piano separato in modo netto dal mondo dei fatti. (sein). La separazione tra il mondo delle cose e quello del dover essere pone dei problemi difficili da risolvere in modo netto.
Come Kelsen la spiega Il criterio preciso di esistenza delle norme di cui stiamo parlando non può essere verificato. Kelsen parte da una constatazione banale, però questo non lo esime dal cercare di dare una maggior precisione scientifica. L’esistenza delle norme coincide con la loro validità: la validità di una norma è la caratteristica di essere stata prodotta in modo conforme a quanto viene indicato in una norma di grado superiore.
Kelsen sostiene che la costituzione non deve essere necessariamente scritta. ma anche se “orale” deve dare origine a quel comportamento “corretto”. Esempio inghilterra: non c’è una costituzione scritta. il suo contenuto minimo da fondamenta alle forme della costituzione. Sono dei precetti. indica la specifica sezione all’interno del materiale che ci dicono cosa dobbiamo e bon dobbiamo fare. Se la costituzione non ha niente sopra di sé, come facciamo a dire che è valida? dunque se non dovesse essere valida neanche le leggi al di sotto lo sono. (caso di regresso). Grundnorm è la norma fondamentale: è la norma ipotetica collocata che noi dobbiamo ipotizzare, pur sapendo che questa “norma fondamentale” abbia effetto e sia vera.
Aggiunge che è valida, se e solo se, siamo davanti a un ordinamento che è effettivo, ossia non immaginario: l’ordinamento italiano è qualcosa di reale ossia, la gran parte delle norme sono osservate. Kelsen dice che noi dobbiamo sottostare alla norma fondamentale sé l’ordinamento effettivo nel suo complesso non è immaginario. Sappiamo benissimo, salvo gravi casi, a sapere che esiste un diritto al quale siamo sottoposti, che non conosciamo affatto bene, ma che riconosciamo tramite alcune situazioni tipo.
Insieme di forze armate che possono emettere coattivamente risoluzioni a problemi, tutto questo sistema di regole, sembra porsi in modo tale da far capo alla costituzione. Non è detto che il giurista ne sappia di più dell’uomo comune. Egli, una volta che si è sciolto il nodo del senso comune sul quale è il diritto, vigente in quel momento, allora può concettualizzarlo, ma fintanto che non si definisce questo concetto non esiste alcun accertamento. Kelsen indicando nella grundnorm non ha aggiunto nulla dal punto di vista contenutistico sui limiti che la costituzione deve avere. Una costituzione ipotetica, malvagia, sarebbe pur sempre una costituzione: non si pone tanti problemi in quanto sostiene che debba incentrarsi sul diritto naturale. Dottrina “pura” del diritto non inquinata dalle norme del passato.
Ci sono versioni più raffinate, come quella scandinava, come punto di riferimento Alf Ross, allievo di Kelsen che in maniera tutt’altro che banale nella ricerca di un fondamento positivistico del diritto, positivistico non come visione del diritto positivo invece che naturale, ma positivismo nella parabola dell'etimologia che evoca quell’empirismo del 900 che ha una serie di fattori che sostenevano si dovesse basare la teoria scientifica necessariamente sull’esperienza da cui empirismo e sulla logica dell’etimologia. Quindi se vogliamo dimostrare una teoria possiamo farlo, se e solo se, ci basiamo su delle teorie tangibili (come i nostri sensi) e poi trarre conclusioni dagli anni di esperienza che danno vita a un esito omogeneo nel tempo e ipotesi di una legge generale che spiega come mai a fronte di una situazione di partenza di arrivare a quell’esito.
Il realismo giuridico scandinavo prova ad applicarlo al diritto, ma ci si trova di fronte a un un chiaro problema: noi possiamo vedere degli effetti ma non vediamo le norme stesse e quindi non sappiamo il comportamento da dover studiare, perché non ho dati da poter usare come strumento primo, e sicuro, sul quale si basano le norme.
Alf Ross chiede come facciamo a capire i dati se non ci sono punti di partenza da poter prendere per capire quali siano le norme che vivono all’interno di un ordinamento. Kelsen dice di considerare una norma del diritto valida di quel positivismo. Come facciamo noi a vedere che l’ordinamento giuridico sia un ordinamento effettivo? Dove gli ordinamenti vengono effettivamente seguiti. Alf Ross escogita come il legislatore veda all’interno degli ordinamenti giuridici anglosassoni, adotta nei testi, discute, i giudici quando hanno a intende di applicare quelle norme come premessa delle loro decisioni: non indagabile giuridicamente.
Se anche queste parole del legislatore hanno un significato, questo significato non coincide con il contenuto delle norme dell'ordinamento, ma si deve studiare sulla base del concreto comportamento dei giudici, in particolare dei giudici di ultima istanza. “Detto di passaggio” → ne giustifica la norma che si viene ad applicare a quel caso, che anche se tolto non influisce sul processo logico che porta da determinate casistiche a determinate conclusioni.
Alf Ross per le premesse normative dice che dobbiamo vedere ciò che i giudici hanno fatto, si può studiare, oppure quello che potrebbero fare, facendo previsioni con riferimento a comportamenti passati e previsioni future. Una norma esiste laddove è più o meno probabile i giudici la adottino totalmente nelle proprie pronunce. Il linguaggio non è soltanto un atto fisico, ma un segno che ci porta in quella dimensione a metà tra il mondo della materia e quello della cultura l’altra tentazione che può sfociare é quella di considerare le fonti non scritte come prevalenti su quelle scritte, senza però chiarirsi le idee, su quello che intendiamo quando parliamo di costituzione o supremazia delle costituzioni sulle altre fonti.
Il giusrealismo segnala come in determinate circostanze non possiamo avere una distanza tra il diritto legislativo e il diritto giurisprudenziale. Il diritto giurisprudenziale che sia più ampio rispetto a quello legislativo è ovvio. Il diritto legislativo prevede alcuni casi in cui il giudice è chiamato a integrare il diritto scritto perché glielo chiede lo stesso ordinamento positivo, che ci dice di applicare i criteri indicati per colmare le eventuali lacune. “Creazione nuovo diritto”, bisogna metterla in sistema con il diritto legislativo, in caso di contrasto tra i due, capire quale sia il criterio per cui dire che in quell’ambito valga un diritto piuttosto che un altro. Il problema di teoria del diritto ritorna come teoria dell’interpretazione e come teoria delle fonti del diritto. Perché da un lato i giudici non dicono che non sanno dove trovare il diritto, ma che quello che assumono come norma, per decidere un certo caso, lo traggono dal diritto scritto. Facendo questo i giudici sembrano riconoscere che il fondamento del loro potere è nel diritto scritto formale e questo atteggiamento dei giudici ha delle ripercussioni nel momento in cui si valuta se quello che fanno va bene o no, anche guardano quello che dicono di fare.
Cosa significa che il sistema delle fonti è formale o sostanziale?
CARATTERISTICHE DELLE NORME GIURIDICHE Le norme sono un’entità di “dover essere”, non come intendeva Kelsen di qualcosa separato dal mondo dei fatti. Sono modelli di comportamento e modelli di giudizio. a. Modelli di comportamento perché se li adottiamo come faro della nostra azione, anche a solo fine di eludere, la riconosciamo come norma. b. guardando ciò che gli altri fanno, quando mi trovo a esprimere giudizi di valore, applico norme morali, sociali. tanto che si possono adottare come modello di giudizio anche norme. Le norme che hanno per oggetti comportamenti umani possibili, sono:
La facoltà o permesso che è l'archetipo delle principali norme soggettive, inserisce in sé divieto e obbligo. il permesso implica una condotta che non è né obbligatoria né vietata. Dunque é una condotta non lasciata soltanto alla libertà materiale, ma applicabile in tutti gli ambiti. Il permesso si declina in una serie di divieti e di obblighi. Divieti = impedirmi di fare una cosa, obbligo = coattarmi a fare una cosa. Come tutti gli oggetti materiali, palpabili, le norme sono entità che siamo costretti a descrivere utilizzando delle parole senza avere di fronte qualcosa che possiamo percepire direttamente tramite i sensi. Questa caratteristica, non riguarda solo le norme (significato delle parole), stiamo evocando un’altra entità altrettanto materiale che non vediamo, ma che sappiamo che c’è e ritenuta utile presupporne l’esistenza.
Questa caratteristica delle norme, importata dalla loro immaterialità, sono non soltanto descritte attraverso il linguaggio, ma vengono anche risolte sul piano linguistico. “Fa comodo considerare le norme come un “dover essere” di natura linguistica”, in questo senso sono preposizioni prescrittive (contenuto). Enunciato è il contenitore linguistico.
Le norme possono essere considerate delle preposizioni formulate attraverso degli enunciati espressi da particolari autorità (esempio: legge approvata dal parlamento e promulgata dal P.D.R.) In questo senso le norme suonano come dei comandi che il legislatore decide di mandare ai suoi destinatari. Queste norme erano sempre accompagnate dalla “minaccia” di una sanzione se non la si rispetta. Le norme non sono soltanto enunciati delle autorità:
Fonte del diritto: consuetudine, è una fonte cosiddetta “fatto” e, la fonte in questione, si esplica tramite il comportamento di forme che si credono vincolanti, ma evidentemente per quanto la fonte originaria non vuol dire che vi sia un enunciato dell’autorità che lo dica. La dottrina giuridica si è interrogata a lungo su quelle che potessero essere le caratteristiche della norma giuridica, necessarie e sufficienti, tali per cui poste di fronte a una norma dalle sue caratteristiche, in modo tale da non identificarla come norma sociale o morale. Le riflessioni dei giuristi erano volte a negare la qualifica di una norma quanto carente di determinate caratteristiche al fine di suggerirne la non obbligatorietà.
Interpretazione del diritto Data la definizione di norma giuridica come proposizione prescrittiva, il diritto può essere studiato sotto il profilo linguistico; nei sistemi giuridici continentali, infatti, le norme giuridiche devono essere ricavate dai testi scritti in cui sono formulate tramite un’attività di interpretazione: consistente in un’operazione intellettuale che si compie sulle disposizioni, ossia un periodo linguistico sintatticamente e linguisticamente corretto, ricavando norme.
Il termine «interpretazione» viene utilizzato come attribuzione di significato ad una disposizione; occorre evidenziare, tuttavia, che questo concetto non considera due fenomeni: a) Integrazione del diritto, ossia il completamento delle lacune che possono ritrovarsi in un ordinamento giuridico, ossia di quelle fattispecie non espressamente disciplinate dal diritto e che devono trovare una regolamentazione giuridica. b) Applicazione del diritto, ossia la ricerca della singola norma che possa regolare una determinata fattispecie concreta posta in essere da particolari soggetti come giudici e organi amministrativi. La differenza tra interpretazione ed applicazione del diritto consiste nel fatto che l’interpretazione si concentra sul piano linguistico e semantico, mentre l’applicazione presuppone l’individuazione del significato e consiste nella c.d. sussunzione, ossia nell’operazione con cui si fa rientrare un caso particolare in una norma più generale (della fattispecie concreta nella fattispecie astratta). Occorre affermare che vi sono tre differenti correnti di pensiero di matrice analitica alle quali si può ricondurre una diversa concezione del diritto:
Tale teoria presenta, però, due problemi di natura interpretativa e applicativa: il singolo testo normativo può qualche volta essere ambiguo, in quanto può esprimere contemporaneamente e alternativamente più norme come suo significato; anche una volta trovato il significato, l’imprecisione può rendere complicata l’applicazione della norma, ciò significa che aumenta l’incertezza della sussumibilità della norma in esame, lasciando uno spazio di discrezionalità interpretativa. Se si rimane all’interno dell’area semantica, si rimane nel campo dell’interpretazione o applicazione, mentre se si è al di fuori vi è il rischio di creazione normativa.
La discrezionalità ha una componente che è quella della libertà di scelta tra più opzioni, qualcosa di non vincolato, ma d’altra parte non è nemmeno una libertà assoluta, discrezionalità e arbitrio sono due concetti diversi. Discrezionalità è una libertà ma all’interno di una “cornice”. La discrezionalità esecutiva di un certo precetto la sua esecuzione non è determinata in tutto. La discrezionalità interpretativa o è nulla o è massima. Se effettivamente queste teorie riguardano uno stesso oggetto, dunque non possono essere vere perché contraddittorie.
Uno Stato è un determinato ordinamento definito come insieme di norme che si tiene distinto da concetti diversi. Lo stato è caratterizzato dall’originarietà, ossia che lo Stato non debba la propria validità da un ordinamento superiore. (Lo Stato non dipende e non deriva da altri ordinamenti) Gli elementi costitutivi dello stato sono tre: ● Popolo: soggetti che hanno un legame qualificato con lo Stato, che si acquista tramite istituti giuridici che garantiscono questo rapporto tra determinati soggetti. Comprende tutti coloro che hanno acquisito la cittadinanza mediante meccanismi sanciti dalle stesse norme giuridiche. Tale concetto non va confuso con quello di nazione, utilizzato per esprimere individui che presentano la stessa etnia, o con quello di popolazione, rappresentato dall’insieme di coloro che risiedono nel territorio dello Stato in un preciso momento. Insieme dei cittadini che hanno la possibilità di intervenire nella politica direttamente con un elettorato passivo (eletti), attivo (elettori).
● territorio: Il territorio dello Stato è composto dallo spazio terrestre compreso entro i suoi confini, dal sottosuolo e dallo spazio aereo sovrastante fino al limite dell’atmosfera, del mare territoriale, la cui estensione è posta fino a dodici miglia marine. Lo Stato nell’esercizio del proprio governo si caratterizza di un ordinamento giuridico a composizione complessa, che forma il c.d. stato apparato, ovvero l’organizzazione di uffici che tutti insieme danno la soggettività giuridica allo stato ordinamento.
● sovranità: costituisce la componente autoritaria ed operativa dello Stato, esercitando il proprio potere sul popolo e sul territorio. Sotto il profilo governativo, occorre distinguere i concetti di Stato- ordinamento, ossia l’insieme delle organizzazioni pubbliche sia centrali che decentrate, e di Stato-apparato, ossia l’organizzazione dell’esercizio del potere di comando, concretizzabile in uffici dotati di propria competenza. Sovranità intesa in senso interno, esercitata sul territorio e sul popolo, ma anche all’esterno nella comunità internazionale (tra i vari stati). L’ordinamento feudale ha una parcellizzazione della sovranità, mentre i rapporti di potere sono di tipo privatistico.
STATO ASSOLUTO Il potere assoluto è sovraordinato rispetto a qualsiasi altro e non controllato. In ordine alle vicende dello Stato assoluto si è soliti distinguere due fasi: quella dell’assolutismo empirico, in relazione al quale si parla di Stato patrimoniale in quanto permane la confusione fra patrimonio dello Stato e patrimonio del sovrano; e quella dell’assolutismo illuminato, tale fase inizia verso la fine del 18° secolo e si parla di Stato di polizia. Esso indica un’attività di governo libera nella scelta dei mezzi e dei fini, volta alla realizzazione del benessere dei sudditi. I Caratteri dello Stato assoluto sono individuabili in:
Questa forma di democrazia indiretta si basa su un diritto di cittadinanza esteso. Il concetto di democrazia rappresentativa può essere inteso sia in senso formale (o procedurale) sia in senso sostanziale. a. formale: Insieme di regole attraverso cui assumere le decisioni politiche. Regole democratiche sono il principio di sovranità popolare, il principio rappresentativo, il criterio della maggioranza, il principio di separazione dei poteri, il principio di legalità, il riconoscimento positivo dei diritti di libertà e la tutela delle minoranze b. sostanziale: consiste in un insieme di valori e principi volti alla realizzazione di un’uguaglianza effettiva dei cittadini, più ampia dell’uguaglianza davanti alla legge.
Libertà ed uguaglianza sono complementari: la libertà rappresenta il fine da raggiungere, l’uguaglianza il mezzo. Lo Stato è chiamato anche a perseguire l’uguaglianza sostanziale di tutti i cittadini, in modo da favorire la partecipazione alla vita civile e politica anche di quelli economicamente più svantaggiati. Pertanto, le organizzazioni sindacali e politiche sono prese in considerazione in quanto strumentali alla realizzazione dell’individuo. Le caratteristiche essenziali degli ordinamenti democratici contemporanei sono: ● Il principio della sovranità popolare: il potere politico supremo spetta al popolo che lo esercita scegliendo i propri governanti in libere elezioni (la forma di democrazia oggi dominante è quella rappresentativa o procedurale). ● Il principio della rappresentanza politica, come diretta conseguenza al principio del suffragio universale, tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito e dalla collocazione sociale, godono dei diritti politici, a cominciare da quello di voto (suffragio universale maschile 1912, alle donne nel 1945). Complemento del principio rappresentativo nel contesto democratico è l’istituto del divieto del mandato imperativo: l’eletto non contrae nessun obbligo nei confronti dei suoi elettori in ordine alla realizzazione degli impegni presi in campagna elettorale, ma può agire liberamente in vista del perseguimento di quello che gli ritenga l’interesse generale, né decadere dalla carica prima della sua scadenza naturale.
L’eletto non è responsabile giuridicamente della propria condotta di rappresentante politico, ma solo politicamente nei confronti degli elettori, e potrà essere giudicato e sanzionato soltanto alla scadenza del mandato tramite la non rielezione. Il divieto di mandato imperativo serve a svincolare gli eletti dagli elettori.
Nello Stato democratico di diritto si evidenzia un accentuato pluralismo dei partiti politici che costituiscono il principale canale di collegamento tra i cittadini e lo Stato. I partiti si propongono intermediatori fra la società e gli organi di vertice del paese, e si presentano come elementi costitutivi della stessa democrazia. ● Opinione dei governati, poiché la democrazia è governo di opinione. La responsabilità degli eletti verso gli elettori necessità che questi ultimi possano adeguatamente conoscere l’attività dei primi. Ed in questa chiave va letto il diritto dei cittadini ad essere informati ● Rispetto del principio maggioritario, in base al quale le decisioni politiche vincolanti per tutti devono essere assunte col consenso della maggioranza (metà più uno) dei destinatari della decisione, cioè il popolo, o dei loro rappresentanti, cioè i candidati eletti. ● Riconoscimento del principio della maggioranza: rischia di condurre a forme di governo autocratiche, per cui esso viene temperato con il principio della tutela e dei diritti delle minoranze: ogni gruppo di minoranza pur adeguandosi alle decisioni assunte dalla maggioranza, va messo nelle condizioni di poter propagandare le proprie idee ed il proprio programma di azione, in modo da non essere schiacciato dalla maggioranza e da poter offrire all’opinione pubblica un programma politico alternativo a quello dominante.
Vi sono alcuni strumenti giuridici a favore della minoranza: la separazione dei poteri; la presenza di un parlamento elettivo; la tutela dei diritti soggettivi di libertà; il decentramento burocratico e l’autonomia politica; il riconoscimento di determinati poteri alla minoranza in quanto tale. Un’ulteriore caratteristica dello Stato democratico contemporaneo consiste nell’attuazione della divisione fra Stato e società, fra politica ed economia lasciata alla libera iniziativa dei privati.
In ordine al significato dell’aggettivo “sociale” associato al sostantivo “Stato” si possono distinguere due diverse accezioni del termine:
Stato interventista: lo Stato sociale ha il fine di realizzare un’effettiva uguaglianza (sostanziale) fra tutti i cittadini. Lo Stato interviene:
STATO TOTALITARIO Le applicazioni maggiormente significative di tale ideologia furono il Fascismo in Italia ed il Nazionalsocialismo in Germania. In Italia la transizione dal regime statutario a quello autoritario avvenne senza rotture costituzionali (sistema totalitario imperfetto). Infatti tutte le leggi che permisero il consolidamento del partito fascista furono approvate nel rispetto delle procedure previste dallo Statuto Albertino e dai regolamenti parlamentari, inoltre le Camere votarono la fiducia al Governo Mussolini all’indomani della Marcia su Roma.
Il Fascismo rimosse il principio di fiducia del Governo al Parlamento, escludendo al Parlamento la funzione di indirizzo politico. Al potere esecutivo venne attribuita una potestà normativa di livello primario, i decreti legge. Venne istituito il Gran Consiglio del fascismo quale organo supremo competente a formulare pareri obbligatori in materie di rilevanza costituzionale, a predisporre la lista unica per le elezioni politiche e ad avanzare le candidature all’ufficio di Capo di Governo. Venne creato il Consiglio Nazionale delle Corporazioni presieduto dallo stesso Mussolini. Venne istituita la magistratura del lavoro, abilitata a risolvere le controversie nascenti dai rapporti di lavoro.
L’ideologia autoritaria esalta il concetto di Nazione: per il Fascismo la Nazione si identificava con lo Stato, o meglio con l’idea di Stato quale unità politica, morale ed economica; per il Nazionalsocialismo la Nazione si identificava con la comunità popolare, intesa come aggregato sociale composto da membri appartenenti alla medesima razza. Ogni decisione veniva presa dal leader, si parla di cesarismo democratico, a significare l’esistenza di una democrazia senza libertà. I regimi autoritari furono soprattutto anti pluralistici e antidemocratici, consideravano illegittimi i partiti politici diversi da quello al potere (partito unico).
Nell’Italia fascista e nella Germania nazista, il leader finiva ad essere contemporaneamente Capo del Governo (vertice del potere esecutivo), dello Stato (organo di garanzia) e del partito unico (vertice del potere ideologico). Il potere legislativo era dunque subordinato a quello esecutivo che legiferava tramite decreti legge e regolamenti. Lo Stato totalitario sostituì al principio di rappresentanza politica quello della rappresentanza corporativa, tanto che si parla anche di Stato corporativo, ossia di Stato che al fine di salvaguardare la Nazione e la concordia tra le categorie sociali, nega il pluralismo e la legittimità del conflitto.
Tipologia organizzativa statuale che realizza al suo interno un forte decentramento di potestà, attribuendo ad entità territoriali intermedie, elette dalle rispettive popolazioni locali, un’autonomia legislativa ed amministrativa. La definizione dei rapporti intercorrenti tra lo Stato e tali entità territoriali intermedie viene operata direttamente dalla Costituzione, mentre la determinazione delle funzioni locali è lasciata allo Stato. Le tecniche per attribuire le competenze alle entità territoriali intermedie sono tre:
Tali due tecniche sono utilizzabili in ordinamenti statuali regionali
La definizione del concetto “fonti del diritto” ed i criteri per la loro individuazione. Il termine “fonte” allude a qualcosa che produce una sorta di energia; analogamente accade in campo giuridico. Le fonti del diritto, infatti, assumono una centralità fondamentale per l’applicazione di un approccio formale. Per fonti del diritto s’intendono fatti che, secondo le regole sulla produzione normativa, sono iconici a produrre diritto, ossia a creare, modificare o estinguere le norme di un determinato ordinamento. Innanzitutto, esistono diversi fatti idonei a produrre diritto, infatti vi sono:
La soluzione delle antinomie Sono presenti diversi criteri di risoluzione delle antinomie, i quali possono essere apparenti, cioè risolvibili mediante interpretazione, e reali, cioè risolvibili mediante diversi criteri: ● Criterio gerarchico: una norma di grado superiore dà legittimazione ad una norma di grado inferiore e trova legittimazione nelle possibili norme di grado superiore. Le fonti suddivise per gradi sono classificabili in fonti superprimarie, fonti primarie, fonti secondarie e fonti terziarie. Ad ogni atto o fatto normativo è possibile attribuire una determinata forza, attiva nell’idoneità a modificare la disciplina di grado inferiore e passiva nella resistenza ai tentativi d’innovazione che possono essere realizzati attraverso fonti di grado inferiore.
● Criterio della competenza: si applica quando vi sono conflitti tra norme provenienti da fonti di diversa tipologia, quando il criterio della gerarchia non si possa applicare (le fonti sorgono sul medesimo livello) e quando il rapporto tra le due fonti in questione sia regolato da norme gerarchicamente superiori.
● Criterio cronologico: qualora vi siano contrasti tra norme dello stesso grado e qualora fonti di grado superiore non definiscano la sfera di competenza. Tale criterio determina, quindi, la prevalenza della norma più recente, abrogando quella precedente. L’abrogazione può essere espressa, cioè la norma successiva stabilisce chiaramente l’abrogazione di leggi precedenti, tacita, cioè quando non si ha un’esplicita indicazione delle prescrizioni da abrogare, oppure per nuova regolamentazione dell’intera materia, ossia quando la norma successiva disciplina integralmente il settore di una legge precedente ex novo.
● Criterio di specialità: le leggi speciali derogano quelle di carattere generale. Una norma speciale è definita tale quando la fattispecie disciplinata contempla tutti gli elementi della norma generale, aggiungendo un elemento specializzante
La costituzione Costituzione in senso documentale (insieme di regolarità descritte) ed alla Costituzione in senso formale (insieme di regole prescrittive). Una Costituzione può essere classificata in vari modi:
Si può parlare anche, del principio di legalità costituzionale, intendendo con ciò ribadire la subordinazione della legge alle fonti di grado superprimario. Una volta riconosciuto il carattere libero della legislazione, traducendosi nella necessaria compatibilità della legge ordinaria con la Costituzione e con le leggi Costituzionali. Principio di legalità e potere giurisdizionale: il potere destinatario della legalità non sia quello legislativo. Al potere giurisdizionale deve applicarsi il concetto di legalità sostanziale. Principio di legalità e potere esecutivo, ad ogni atto dell’esecutivo che non sia fondato sulla legge, il giudice deve negare l’applicazione. Pertanto è stato sancito il principio di legalità formale, in virtù del quale gli atti devono essere previsti da una riserva di legge.
LA RISERVA DI LEGGE Per riserva di legge, s’intende far riferimento a tutte quelle ipotesi in cui la Cost. prevede che le regole su una determinata materia debbano essere prodotte con atti di normazione di livello primario. Se tale riserva di disciplina è totale, la riserva di dice assoluta; se è solo parziale, relativa o semplice, ossia quando ci si limita a disciplinare una determinata materia; mentre se vengono comunicati anche i metodi nella produzione di determinate norme giuridiche inerenti una materia, la riserva di legge è rinforzata.
Leggi atipiche e leggi rinforzate: la c.d. “forza di legge” Sul concetto della forza di legge si basano i criteri cronologici e di gerarchia:
Nelle leggi atipiche possono rientrare in quanto alla procedura le leggi modificatrici dei Patti Lateranensi; quanto al contenuto quelle per le quali la Costituzione prevede limiti alla discrezionalità legislativa; quanto alla competenza le leggi che non godono dell’abilitazione a disciplinare tutte le materie rispetto alle quali è abilitata la legge formale ordinaria.
Atti con forza di legge Si riferisce agli atti normativi che si collocano nella gerarchia delle fonti sul medesimo piano della legge ordinaria. Tali atti sono distinguibili in: A) Decreto legislativo: è un atto normativo di grado primario emanato dal Governo in seguito ad una legge delega del Parlamento nella quale si stabiliscono i vincoli sui quali il Governo deve lavorare. Esistono, tuttavia, forme anomale di delegazione legislativa, ad esempio, nei Testi Unici, ossia atti che riordinano organicamente e sistematicamente il materiale normativo secondo una determinata materia (es. Testo Unico delle Imposte sui Redditi). B) decreti legge: sono atti normativi emanati solo in casi di straordinaria necessità ed urgenza, alludendo a situazioni oggettivamente eccezionali generanti un’emergenza imprevedibile, con necessità e immediata applicazione delle misure preventive all’emergenza. Potrebbe sorgere un problema riguardo al decreto legge, relativo alla possibile reiterazione, ossia l’emanazione di un nuovo decreto legge identico a quello prossimo alla scadenza e avente identico contenuto e giustificato dagli stessi presupposti di necessità e urgenza, e alla possibile iterazione, la modificazione e/o l’abrogazione integrale o parziale di un decreto legge attraverso un nuovo decreto emanato su diverse valutazioni.
Il decreto entra in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e dovrebbe essere convertito dal Parlamento entro 60 giorni. A tale proposito possono verificarsi tre scenari diversi: ● Conversione del decreto in legge così come composto (c.d. conversione integrale); ● Conversione in legge, ma con modificazioni alla disciplina dettata dal Governo (c.d. conversione parziale); ● Non conversione del decreto; in questo caso i suoi effetti decadono anche retroattivamente, come se non fosse mai esistito.
Referendum popolare abrogativo di leggi e di atti aventi valore di legge L’articolo 75 della Costituzione prevede un istituto di democrazia diretta, ossia il c.d. referendum abrogativo, il quale: a) può avere come oggetto l’abrogazione (parziale o totale) di una legge o di un atto avente forza di legge; b) sono previste limitazioni di materia nel comma 2 dell’articolo 75 (non è ammesso il referendum, leggi tributarie e di bilancio); c) è soggetto a determinate prescrizioni in base ai soggetti promotori; d) per le modalità di attuazione, si rimanda alla legge nel comma 5 dell’articolo 75, esempio di riserva di legge.
Si definisce referendum abrogativo quella consultazione del corpo elettorale in cui si ponga ai votanti un quesito, al quale sia possibile rispondere «sì» o «no» sull’abrogazione o meno di una o più disposizioni legislative preesistenti. Si parla di leggi ed altri atti aventi forza di legge, pertanto sono esclusi i regolamenti parlamentari e le fonti subprimarie (es. atti amministrativi). La Corte Costituzionale ha affermato che non sono ammissibili le richieste:
La Corte, quindi, suggerisce i criteri di ammissibilità del requisito referendario:
Altre fonti atipiche A) Pareri: sono opinioni tecniche espresse da organi particolarmente qualificati. Essi possono essere: a. Vincolanti o non vincolanti, a seconda che il contenuto del parere stesso debba essere trasferito in una disciplina legislativa; b. Obbligatori o facoltativi, a seconda che la richiesta del parere all’organo qualificato sia più o meno necessaria ai fini del procedimento normativo. B) Leggi organiche: quella fonte-atto del Parlamento assunta mediante un procedimento aggravato rispetto a quello legislativo ordinario, in materie che riguardano i pubblici poteri. Tali fonti devono essere almeno resistenti all’abrogazione di una legge ordinaria (si colloca in una posizione intermedia tra fonti primarie e superprimarie). La fonte, tuttavia, non è in vigore nel nostro ordinamento. C) Ordinanze di necessità: costituisce l’ordine generale di un’autorità amministrativa sui presupposti di necessità ed urgenza di provvedere all’applicazione di una determinata disposizione normativa.
Le fonti autonome A) Legge regionale e provinciale: si ha un potere legislativo attribuito alle Regioni e ad alcune province autonome (Trento e Bolzano). Il riferimento costituzionale dall’articolo 117 Costituzione, il quale: a. riconosce allo Stato il potere di legiferare in alcune materie elencate dallo stesso articolo, ossia la c.d. potestà legislativa esclusiva; b. prevede un secondo elenco di materie rispetto ai quali la legge statale ha il compito di determinare i principi fondamentali della materia, mentre la legge regionale può liberamente muoversi all’interno del quadro generale delineato. Ciò costituisce la potestà legislativa concorrente;
Regolamento delle Camere Si definisce regolamento la prescrizione che viene formulata in una disposizione scritta, proveniente da un organo ben definito con propria autonomia normativa. È bene sottolineare che vi sono diverse tipologie di regolamenti, in quanto si differenziano dall’organo di provenienza dell’atto e, di conseguenza, nella posizione che esso assume nella gerarchia delle fonti. Vi possono essere, infatti:
Analizzando i regolamenti parlamentari nel dettaglio, essi sono menzionati in modo esplicito dalla Costituzione:
I regolamenti parlamentari possono essere generali o settoriali:
Regolamenti degli altri organi costituzionali e di rilevanza costituzionale I regolamenti parlamentari sono gli unici regolamenti di organi costituzionali che trovano un esplicito riconoscimento nella Costituzione. La Corte Costituzionale, infatti, vede riconosciuta la propria potestà in termini di regolamenti solo da una legge ordinaria; sulla base di tale legge, la Corte Costituzionale ha adottato tre regolamenti, due contenenti norme integrative ed uno denominato regolamento generale.
Riguardo alla loro collocazione gerarchica, si applicano le considerazioni fatte per i regolamenti parlamentari; ciò significa che i regolamenti della Corte Costituzionale sono subordinati gerarchicamente alle fonti di rango primario e che, in caso di antinomia con una fonte secondaria di pari grado, si risolve il tutto con il criterio della competenza. Si possono fare le stesse considerazioni anche per i regolamenti della Presidenza della Repubblica, per quello del Consiglio Superiore della Magistratura, per quello del Consiglio dei Ministri e per quello della Presidenza del Consiglio.
Le fonti secondarie: i regolamenti dell’esecutivo-amministrazione I regolamenti dell’Esecutivo-amministrazione sono atti normativi di rango secondario, essendo subordinati alle fonti costituzionali e primarie. In termini generali, essi rappresentano l’applicazione del potere governativo spettante all’apparato governativo in tutti quegli atti che non hanno forza di legge. Da come si evince, la Costituzione non contiene una disciplina esplicita, quindi occorre desumere laddove venisse affermata;
Le varie forme di regolamento dell’Esecutivo-amministrazione riconosciute dalla legge 400/1988 sembrano essere le seguenti: a. Regolamenti esecutivi: attraverso il loro utilizzo, l’Esecutivo-amministrazione provvede all’esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; ad essi, in termini generali, si riconosce un valore interpretativo della fonte primaria a cui si riferiscono. b. Regolamenti attuativi ed integrativi: come i regolamenti esecutivi, sono secundum legem. Sono stati isolati come categoria autonoma in occasione dell’emanazione della legge 400 in quanto occorre distinguere tra norme di dettaglio (regolamenti esecutivi) e norme dotate di un raggio d’azione più ampio (regolamenti attuativi ed integrativi), con un meccanismo autorizzatorio generale e preventivo. Tali regolamenti, tuttavia, incontrano due limiti: ● Limite esplicito: esistenza di una competenza regionale a sviluppare e specificare le norme di principio contenute nelle fonti primarie.ù ● Limite logico: esistenza di una riserva assoluta di legge. c. Regolamenti indipendenti: tali regolamenti hanno il compito di regolare materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi e atti aventi forza di legge. Il Governo, sostanzialmente, presenta una propria attività normativa indipendente. d. Regolamenti d’organizzazione: presentano il fine di disciplinare l’organizzazione degli uffici a cui si riferiscono tali regolamenti. Sono due i regolamenti che emergono dalla lettura della legge 400/1988: ● L’articolo 17, comma 1, lettera d, esprime regolamenti che devono disciplinare l’organizzazione ed il funzionamento della Pubblica Amministrazione secondo disposizioni di legge. (categoria regolamenti di esecuzione, al massimo dei regolamenti attuativi ed integrativi) ● L’articolo 17, comma 4 bis, esprime regolamenti che rappresentano una forma d’utilizzazione dei regolamenti delegati. e. Regolamenti delegati: quei regolamenti che ricevono un’autorizzazione da una legge a dettare disposizioni contrarie sia a fonti di rango secondario sia a fonti di rango primario. In tal senso si parla di regolamenti contra legem, intesa nel senso che l’esercizio della potestà regolamentare può produrre norme contrastanti con altre, provocando l’abrogazione di queste ultime. Il meccanismo giuridico appena espresso corrisponde allo schema dell’abrogazione differita. f. Regolamenti ministeriali ed interministeriali: qualora i regolamenti vengano emanati da uno o più Ministri, occorre che essi siano non solo autorizzati dalla legge stessa in modo espresso, ma devono anche rispettare i criteri rispettati dai regolamenti governativi, risultando a quest’ultimo subordinato gerarchicamente.
Regolamenti regionali, provinciali, comunali e delle città metropolitana La potestà regolamentare è riconosciuta dalla costituzione anche agli enti territoriali autonomi. A. Regolamenti regionali: il loro riconoscimento rientra nel concetto di autonomia amministrativa, Costituzione art. 117, il quale riconosce una potestà regolamentare c.d. residuale. In particolare, il potere regolamentare è attribuito alla Giunta Regionale, la quale delibera il regolamento che verrà poi emanato dal Presidente della Giunta. Il concetto di potestà regolamentare regionale: Sotto il profilo dei soggetti titolari del potere regolamentare, la Costituzione non sembra limitarsi ad individuare la Giunta Regionale; sotto il profilo delle materie in cui il regolamento interviene, l’art. 117 prevede la possibilità che lo Stato possa delegare proprie materie di competenza alle Regioni nella forma di regolamento. B. Regolamenti degli enti territoriali minori: rappresentano fonti secondarie che sono subordinate, oltre che alla Costituzione, anche alla legge statale (statale o regionale) e allo Statuto.