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Diritto costituzionale, Slide di Diritto Costituzionale

Slidess forme di governo e magistratura

Tipologia: Slide

2018/2019

Caricato il 09/02/2026

eugenia-muracchini
eugenia-muracchini 🇮🇹

9 documenti

1 / 38

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DIRITTO REGIONALE
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Anteprima parziale del testo

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DIRITTO REGIONALE

Nome insegnamento 2

FORME DI STATO E

AUTONOMIE

1) Stato unitario accentrato

2) Stato confederale

3) Stato federale

4) Stato regionale

  • progressivo avvicinamento tra

le diverse forme di Stato

gg/mm/

Nome insegnamento 4

LE REGIONI NELL’ITALIA

UNITA

  • Proposta Cavour-Minghetti (1861): Regioni come consorzi obbligatori di province guidati da una commissione eletta dai Consigli provinciali e presiedute da un Governatore nominato dal Ministro degli interni
  • Leggi di unificazione amministrativa del Regno (1865) gg/mm/

Nome insegnamento 5

LE REGIONI IN ASSEMBLEA

COSTITUENTE

  1. Collegamento col principio personalista e col principio democratico
  2. Attenuarsi dell’opposizione dei partiti di sinistra
  3. Necessità di far fronte alle spinte secessionistiche emerse in alcune parti del Paese
  • decreti del 1944-
  • art. 116 Cost.
  • adozione degli statuti speciali da parte della stessa Assemblea costituente gg/mm/

Nome insegnamento 7

LA PRIMA FASE DEL

REGIONALISMO

  • Approccio restrittivo dell’autonomia regionale (decreti
attuativi degli statuti speciali e legge 62 del 1953):
1) disciplina dettagliata sul contenuto degli statuti;
2) previa adozione delle leggi cornice.
  • Legge finanziaria regionale (legge 281 del 1970) e legge
1084 del 1970: rimozione del vincolo della previa legge
cornice; allentamento dei vincoli sugli statuti;
→ approvazione degli statuti
→ primo trasferimento delle funzioni amministrative (d.lgs.
del 1972)
→ d.lgs. 616 del 1977

gg/mm/

Nome insegnamento 8

GLI ANNI OTTANTA

  • Autonomia legislativa (effetti del ritaglio delle competenze; leggi cornice dettagliate; attuazione della normativa comunitaria; interesse nazionale)
  • Autonomia amministrativa (funzione di indirizzo e coordinamento)
  • Autonomia finanziaria (assenza di tributi propri)
  • Controlli sostitutivi gg/mm/

Nome insegnamento 10

LA RIFORMA DEL TITOLO V

  • Rafforzamento dell’autonomia statutaria delle Regioni ordinarie: a) sotto il profilo della procedura di approvazione; b) sotto il profilo dei contenuti.
  • Definizione di una forma di governo transitoria.
  • Attribuzione alle Regioni di potestà legislativa in materia elettorale.
  • La legge costituzionale n. 2 del 2001 sulla potestà statutaria delle Regioni a statuto speciale. gg/mm/ La legge costituzionale n. 1 del 1999

Nome insegnamento 11

LA RIFORMA DEL TITOLO V

  • Art. 114 Cost.: «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato».
  • Art. 116 Cost.: regionalismo a geometria variabile.
  • Art. 117 Cost.: inversione del criterio di riparto della competenza legislativa e rafforzamento della potestà regolamentare delle Regioni.
  • Art. 118 Cost.: introduzione dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza per il riparto della funzione amministrativa.
  • Art. 119 Cost.: rafforzamento dell’autonomia finanziaria.
  • Art. 117, commi 5 e 9, Cost.: rafforzamento del potere estero delle Regioni.
  • Alleggerimento dei controlli statali sull’attività delle Regioni in ambito sia legislativo, sia amministrativo. gg/mm/ La legge costituzionale n. 3 del 2001

Nome insegnamento 13

LA FORMA DI GOVERNO

REGIONALE

  • Pur lasciando alle Regioni autonomia di scelta, la riforma del 1999 ha previsto una forma di governo preferenziale che prevede: a) l’elezione diretta del Presidente (art. 122. comma 5, Cost.); b) l’attribuzione al Presidente del potere di nominare e revocare gli assessori (art. 122. comma 5, Cost.); c) l’operatività della regola simul stabunt simul cadent sia nel caso di mozione di mozione di sfiducia da parte del Consiglio nei confronti del Presidente, sia nel caso di morte o dimissioni dello stesso (art. 126. comma 3, Cost.). gg/mm/ La fase a regime

Nome insegnamento 14

LA FORMA DI GOVERNO

REGIONALE

  • Art. 121, comma 1, Cost.: «Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente». La mancata previsione di un Presidente della Giunta distinto dal Presidente della Regioni esclude la forma di governo semipresidenziale.
  • Art. 121, comma 4, Cost.: «Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali […]». La posizione di preminenza attribuita al Presidente esclude la forma di governo direttoriale.
  • Art. 126, comma 2, Cost.: «Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata […]». La previsione di un rapporto di fiducia tra Consiglio e Presidente esclude la forma di governo presidenziale.
  • Art. 122, comma 1, Cost.: «Il sistema d’elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi». gg/mm/ I limiti costituzionali alle scelte statutarie

Nome insegnamento 16

IL CONSIGLIO REGIONALE

  • Art. 121, comma 2, Cost.: «Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere».
  • In particolare, per quanto concerne le ulteriori funzioni interne all’ordinamento regionale, il Consiglio: a) approva lo statuto regionale (art. 123 Cost.); b) può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta (art. 126 Cost.).
  • Per quanto concerne, invece, le dimensione statale, il Consiglio: a) può promuovere, con almeno altri quattro Consigli un referendum abrogativo su una legge o di un atto avente valore di legge dello Stato (art. 75, comma 1, Cost.); b) elegge i delegati regionali che integrano il Parlamento in seduta comune per l’elezione del Presidente della Repubblica (art. 83, comma 2, Cost.). gg/mm/ Funzioni

Nome insegnamento 17

IL PRESIDENTE DELLA

GIUNTA

  • Art. 121, comma 4, Cost.: «Il Presidente della Giunta

rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta

e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i

regolamenti regionali; dirige le funzioni

amministrative delegate dallo Stato alla Regione,

conformandosi alle istruzioni del Governo della

Repubblica».

  • Art. 122, comma 5, Cost.: «[…] Il Presidente eletto

nomina e revoca i componenti della Giunta».

  • Gli statuti attribuiscono poi al Presidente ulteriori

funzioni (come, ad esempio, l’indizione delle elezioni

e dei referendum regionali, la proposizione dei ricorsi

giurisdizionali, l’adozione delle ordinanze di necessità

ed urgenza) che possono essere a loro volta distinte a

seconda che riguardino il Presidente come Presidente

della Regione ovvero come capo della Giunta.

gg/mm/

Nome insegnamento 19

IL CONSIGLIO DELLE

AUTONOMIE LOCALI

Art. 123, comma 4, Cost.: «In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali».

  • Il modello adottato è improntato alla rappresentanza delle autonomie locali (in alternativa si sarebbe potuta prevedere una composizione mista di rappresentanti della Regione e degli enti locali).
  • Le funzioni principali del CAL sono di carattere consultivo (ad esempio, sui progetti di legge rilevanti per gli enti locali). Alcuni statuti prevedono che per superare un parere negativo sia necessaria una maggioranza qualificata.
  • Un’ipotesi specifica è quella disciplinata dall’art. 8, comma 3, della legge n. 131 del 2003, che richiede la consultazione del CAL quando l’esercizio dei poteri sostitutivi previsti dalla Costituzione interessi gli enti locali.
  • Tra le funzioni non consultive rientrano, ad esempio, l’iniziativa legislativa e la possibilità di sollecitare la Regione a promuovere il ricorso alla Corte costituzionale. gg/mm/

Nome insegnamento 20

  • Secondo l’art. 126 Cost., lo scioglimento anticipato del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta vengono disposti con decreto motivato del Presidente della Repubblica adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica»: a) quando il Consiglio o il Presidente della Giunta abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge (comma 1); b) per ragioni di sicurezza nazionale (comma 1). Le violazioni della Costituzione devono essere gravi ed allo stesso modo quelle di legge devono essere caratterizzate da frequenza e intensità (la legge n. 42 del 2009 considera grave violazione di legge anche le attività che abbiano causato il dissesto delle finanze regionali). Anche la nozione di sicurezza nazionale va interpretata in senso restrittivo.
  • Al di fuori di questa ipotesi, il Consiglio viene sciolto nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché in quello di rimozione, impedimento permanente, morte o dimissioni volontarie dello stesso ovvero a seguito delle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio (comma 3).
  • Nelle prime due ipotesi, secondo quanto stabilito dalla Corte costituzionale, deve essere la legge statale a disciplinare le conseguenze fino all’elezione dei nuovi organi. È controverso, tuttavia, se sia al riguardo sufficiente la legge n. 62 del 1953 (c.d. legge Scelba) in quanto si occupa solo della nomina dei tre membri della commissione incaricata dell’ordinaria amministrazione senza individuarne i poteri e le relative modalità di esercizio, che erano contenuti nella vecchia formulazione dell’art. 126 Cost. Con riferimento al comma 3, invece, opera l’istituto della prorogatio del Consiglio uscente. gg/mm/

SCIOGLIMENTO DEL

CONSIGLIO E RIMOZIONE DEL

PRESIDENTE