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La Corte Costituzionale, Dispense di Diritto Costituzionale

Introduzione, composizione, ricorsi e sentenze, funzioni.

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 17/01/2020

Giorgia-Ammeli
Giorgia-Ammeli 🇮🇹

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(LA CORTE COSTITUZIONALE)
Il carattere supremo della Costituzione implica che alle norme costituzionali debbano
conformarsi tutte le norme sott’ordinate, ad iniziare da quelle legislative. Nel sistema
giuridico italiano, la Corte è quell’organo che svolge tale funzione a garanzia dello stesso
principio di rigidità della Costituzione.
La rigidità della carta costituzionale opera sotto due aspetti:
La Carta costituzionale non può essere modificata utilizzando l’ordinario
procedimento legislativo, ma occorre seguire il procedimento aggravato (art.138
della Costituzione);
La Costituzione è gerarchicamente sopra ordinata alle leggi ordinaria. Questa
sopra ordinazione viene fatta valere, dal nostro ordinamento, attraverso la
previsione di un “giudice speciale”, cioè la Corte Costituzionale, la quale ha come
compito primario quello di sancire l’illegittimità costituzionale delle leggi ordinarie
qualora risultino in contrasto con la Carta costituzionale.
Dibattito tra i costituenti in merito alla previsione di un controllo costituzionale:
In Assemblea Costituente si riteneva che prevedere un controllo di conformità alla carta
costituzionale avrebbe significato indebolire il Parlamento ed attribuire alla corte la
possibilità di interferire con l’esercizio dell’attività politica, potendo valutare la conformità
delle leggi emanate dal Parlamento.
Altra posizione riteneva essenziale rimarcare la rigidità della Carta costituzionale, perché si
riteneva che fosse uno strumento (il controllo) essenziale per evitare la tirannia della
maggioranza e vincolare il legislatore ordinario (esperienza del regime fascista).
Distinzione tra quelli favorevoli alla creazione di una forma di controllo accentrato nelle mani
di un organo apposito, e coloro che erano favorevoli ad un controllo diffuso (il controllo di
costituzionalità doveva essere posto in capo ai singoli giudici ordinari). Si opta per un
controllo di tipo accentrato: Corte costituzionale.
Nonostante la Corte faccia parte del potere giurisdizionale, mantiene, in ragione della sua
composizione interna, un costante legame con le altre realtà politiche.
COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE
La Corte è composta da 15 giudici: 5 nominati dal Parlamento in seduta comune, 5 nominati
dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative e 5 scelti dal PDR (possibilità di
svolgere una funzione di equilibrio in relazione alla funzione di rappresentanza dell’unità
nazionale). La composizione della Corte rispecchia la sua collocazione istituzionale.
a) Per i 5 giudici eletti dal Parlamento è prevista la maggioranza qualificate (2/3 nelle
prime 3 votazione e 3/5 nelle successive) e questo elemento fa in modo che nella scelta
dei giudici vengano coinvolte anche le opposizioni;
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(LA CORTE COSTITUZIONALE)

Il carattere supremo della Costituzione implica che alle norme costituzionali debbano conformarsi tutte le norme sott’ordinate, ad iniziare da quelle legislative. Nel sistema giuridico italiano, la Corte è quell’organo che svolge tale funzione a garanzia dello stesso principio di rigidità della Costituzione. La rigidità della carta costituzionale opera sotto due aspetti:

  • La Carta costituzionale non può essere modificata utilizzando l’ordinario procedimento legislativo, ma occorre seguire il procedimento aggravato (art. della Costituzione);
  • La Costituzione è gerarchicamente sopra ordinata alle leggi ordinaria. Questa sopra ordinazione viene fatta valere, dal nostro ordinamento, attraverso la previsione di un “giudice speciale”, cioè la Corte Costituzionale, la quale ha come compito primario quello di sancire l’illegittimità costituzionale delle leggi ordinarie qualora risultino in contrasto con la Carta costituzionale. Dibattito tra i costituenti in merito alla previsione di un controllo costituzionale: In Assemblea Costituente si riteneva che prevedere un controllo di conformità alla carta costituzionale avrebbe significato indebolire il Parlamento ed attribuire alla corte la possibilità di interferire con l’esercizio dell’attività politica, potendo valutare la conformità delle leggi emanate dal Parlamento. Altra posizione riteneva essenziale rimarcare la rigidità della Carta costituzionale, perché si riteneva che fosse uno strumento (il controllo) essenziale per evitare la tirannia della maggioranza e vincolare il legislatore ordinario (esperienza del regime fascista). Distinzione tra quelli favorevoli alla creazione di una forma di controllo accentrato nelle mani di un organo apposito, e coloro che erano favorevoli ad un controllo diffuso (il controllo di costituzionalità doveva essere posto in capo ai singoli giudici ordinari). Si opta per un controllo di tipo accentrato: Corte costituzionale. Nonostante la Corte faccia parte del potere giurisdizionale, mantiene, in ragione della sua composizione interna, un costante legame con le altre realtà politiche.

COMPOSIZIONE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

La Corte è composta da 15 giudici : 5 nominati dal Parlamento in seduta comune, 5 nominati dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative e 5 scelti dal PDR (possibilità di svolgere una funzione di equilibrio in relazione alla funzione di rappresentanza dell’unità nazionale). La composizione della Corte rispecchia la sua collocazione istituzionale. a) Per i 5 giudici eletti dal Parlamento è prevista la maggioranza qualificate (2/3 nelle prime 3 votazione e 3/5 nelle successive) e questo elemento fa in modo che nella scelta dei giudici vengano coinvolte anche le opposizioni;

b) I 5 giudici scelti dal PDR vengono nominati tramite decreto presidenziale che, sebbene debba essere controfirmato dal Presidente del Consiglio dei ministri, viene emanato in mancanza di qualsivoglia proposta governativa; c) Gli ultimi 5 giudici nominati dalle supreme magistrature , sono scelti 3 dalla Corte di cassazione, 1 dal Consiglio di Stato e 1 dalla Corte dei Conti. I giudici costituzionali sono scelti tra:

  1. Magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa;
  2. Professori ordinari di università in materie giuridiche;
  3. Avvocati con anzianità professionale di almeno 20 anni. Questi requisiti rimarcano la caratteristica della Corte di essere un organo tecnico- giurisdizionale, per il quale è richiesta elevata competenza dai suoi componenti. Tutti i giudici durano in carica 9 anni , cessano della medesima alla scadenza del novennio senza prorogazio , cioè non occorre attendere la nomina del “nuovo” giudice costituzionale in luogo di quello scaduto, e non sono rieleggibili. la carica dei giudici è superiore a quella dei Parlamentari (5 anni) e del PDR (7 anni) che hanno proceduto alla loro nomina. Le scadenze dei giudici non sono coincidenti per cui la Corte è un organo a rinnovo parziale e quindi ci sono periodi in cui mancano una serie di giudici, la essa continua a funzionare anche quando non è completa purché siano presenti almeno 11 giudici. La Costituzione prevede che tale ufficio (giudice) è incompatibile con quello di Parlamentare e di consigliere regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni altra carica ed ufficio indicati dalla legge (art. 135, comma 6). I giudici della Corte Costituzionale godono dell’ immunità uguale a quella accordata dall’art. 68 ai membri delle Camere, riservando alla Corte il potere di dare l’autorizzazione dove prevista (ripassa appunti). Per quanto riguarda i singoli giudici, la corte beneficia di immunità/ garanzie di autonomia che riguardano la Corte nel suo complesso: ad esempio, riconoscimento da parte della legge di prima attuazione: regolamenti con i quali la corte esplica il proprio potere di auto organizzazione, si ritiene che i regolamenti della Corte non siano paragonabili ad atti di rango primario o super-primario. Autonomie interne alla Corte Costituzionale: a) Elegge da sé stessa, tra i propri membri, il suo Presidente. Esso resta in carica per tre anni, è rieleggibile e ha le funzioni tipiche del Presidente di un organo collegiale (= convoca le sedute, stabilisce l’ordine del giorno e assume rappresentanza esterna). La funzione più importante è quella di nominare il giudice relatore delle cause: esso si occupa sia dell’istruzione della causa (in merito agli argomenti) sia distendere la motivazione della sentenza dopo che la Corte si sia pronunciata; b) Gode di autonomia regolamentare e finanziario – contabile: le risorse finanziare attribuite alla Corte fanno parte di un bilancio separato e la Corte giudica sui rapporti di ammissione dei giudici (requisiti soggettivi); c) È competente a giudicare in via esclusiva sui ricorsi dei suoi dipendenti.

norme costituzionali), ricorso indisponibile (=il giudice è obbligato a sollevare la questione). I requisiti da individuare sono due:

  1. La questione deve essere rilevante, cioè la normativa impugnata dev’essere applicata nella controversia determinandone l’esito;
  2. Non manifesta infondatezza ” della questione, cioè di una apparente serietà delle ragioni giuridiche mosse contro la disciplina contestata, per evitare che questioni potessero essere sollevate per allungare i tempi dei processi. Dopo il ricorso, la questione viene conclusa dalla Corte Costituzionale attraverso una sentenza. La sentenza, secondo l’art. 136, può essere una sentenza di rigetto (la corte rigetta la questione proposta e conferma la conformità della legge soggetta) o di accoglimento (sancisce l’incostituzionalità). Le sentenze di rigetto sono sentenze che hanno effetti inter partes , cioè solo nei confronti di coloro che hanno sollevato la questione e in particolari le parti (i giudici) non potranno nuovamente presentare la medesima questione. I giudici sono tenuti ad applicare la legge. La decisione della Corte non preclude che, in un altro processo, la medesima questione possa essere nuovamente sollevate anche se ci saranno alte probabilità che la sentenza venga rigettata, ma il fatto di riproporre potrebbe essere diretto a far sì che la Corte modifichi il proprio ordinamento (es: codice penale – questione dell’adulterio esclusivo solo per la donna e non per l’uomo, collegamento con l’art. 3). La sentenza di accoglimento ha efficacia erga omnes (nei confronti di tutti) perché interviene sulla previsione normativa considerata illegittima e la elimina escludendo una sua possibile applicazione da parte dei soggetti dell’ordinamento. Effetti della sentenza di accoglimento: Per quanto riguarda gli effetti della questione di accoglimento, la Costituzione afferma che le norme/ disposizioni cessano di avere efficacia dal giorno successivo. Caso tipico dell’abrogazione (opera verso il futuro). Se ciò fosse vero, non ci sarebbe nessun interesse per le parti perché quella decisione di annullamento non avrebbe nessun effetto in quel processo. Questo ha fatto sì che si preveda che la legge dichiarata incostituzionale con sentenza di accoglimento cessa di trovare applicazione dal giorno stesso. Anche in tutti i giudizi pendenti non potrà essere applicata. Il giudice a fronte di tale sentenza deve cessare di dare applicazione a quella disciplina e in questo modo si esplica con riferimento a tutti i rapporti ancora pendenti e quindi questo retroagire si ferma di fronte alle sentenze passate in giudicato o esaurite (es: rapporti in cui non siano più disponibili gradi di impugnazione o fine dei termini). Esistono delle eccezioni: in materia penale, la sentenza può anche essere scavalcata nella misura in cui si ritiene che debba trovare applicazione del principio di favor rei, cioè deve essere applicata la disciplina più favorevole al reo nella misura si sia in presenza di limitazione della libertà personale (bene primario).

Regime della legge incostituzionale prima che la corta ne affermi l’effettiva

incostituzionalità

Ci sono diverse posizioni a riguardo, ma quella che appare più convincente è quella secondo cui un soggetto privato che non dia seguito a una legge perché ritenuta incostituzionale, in realtà se poi venisse confermata non andrebbe mai incontro a situazioni negative. Il soggetto non potrebbe mai essere condannato perché interverrebbe una sentenza di annullamento della Corte Costituzionale. Questo vale anche per i soggetti pubblici, anche se quando si tratti di una P.A. il discorso è diverso in considerazione della struttura gerarchica. L’opporsi farà capo agli organi di vertice e i livelli subordinati non potranno rifiutarsi di dare applicazione alla legge che significherebbe venir meno ai loro doveri d’ufficio. Però, in caso di falsa previsione in merito all’incostituzionalità della legge si possono verificare conseguenze negative. Quindi se la Corte approva la questione non vi sono conseguenze negative per coloro che non abbiano osservato la norma, ma in caso contrario si deve mettere in conto il fatto di poter essere soggetti a sanzioni per la mancata osservanza della legislazione.

SENTENZE INTERMEDIE

Tra i due estremi di sentenze (rigetto o accoglimento) si sono sviluppate sentenze intermedie che sono la tipologia più prevalente nella giurisprudenza costituzionale.

  1. Interpretative , la Corte non dichiara l’incostituzionalità, ma indica tra le varie interpretazioni quale sia quella conforme alla Costituzione, il che presuppone la scissione tra la disposizione e la norma (vedi appunti). La corte non si pronuncia in senso di accogliere o rigettare, ma indicare quale sia l’interpretazione della norma contestata conforme alla Costituzione. La Corte non interviene sul testo di legge, ma solo sui possibili significati attribuibili al testo normativo. Questo tipo di intervento può essere fatto sia con sentenze di rigetto sia di accoglimento. Nel caso della prima, l’intervento avrà un’efficacia minore perché vincola solo il giudice che solleva la questione; la seconda ha maggiori effetti anche se neppure questa sentenza è in grado di vincolare i giudici;
  2. Manipolative , la Corte interviene per modificare il significato normativo di una certa legge. Può operare attraverso una sentenza di accoglimento parziale (una parte del significato, limitazione di una parte dell’interpretazione/ può riguardare il testo ed elimina una parte del testo lasciandone in vita un’altra provocando un cambiamento sul piano dei significati normativi);
  3. Sentenze additive : La Corte ritiene illegittima la parte di una norma che non prevede alcunché;
  4. Sentenze sostitutive : la Corte afferma che in luogo di una parte della previsione se ne deve intendere inserita un’altra che lei stessa indica. La Corte indica come la legge va modificata cosicché il suo significato possa essere conforme alla Costituzione. La Corte, nel suo compito di integrazione e sostituzione della parte di norma illegittima, non opera in piena libertà, ma è tenuta a rispettare uno specifico schema di “riempimento”.

da parte della Corte in sede di conflitto, la controversia deve avere un tono costituzionale, cioè non deve riguardare il mero vizio dell’atto, quanto piuttosto quell’atto abbia invaso la competenza della controparte. Il carattere deve essere concreto: riguardo una specifica situazione. In giudizio, per la regione c’è il Presidente della regione , che può sollevare il conflitto previa la delibera della Giunta. Per lo stato c’è il Presidente del Consiglio dei ministri. All’esito del giudizio la corte pronuncia una sentenza con la quale:

  • Identifica il soggetto competente a esercitare la funzione rispetto alla quale si è sorta la controversia;
  • Annulla l’atto attraverso il quale sia stata realizzata l’invasione di competenza.

B) Alto tradimento e attentato alla Costituzione del Presidente della Repubblica

La categoria di reati per il quale il Presidente della Repubblica è ritenuto responsabile sono definiti “ a forma libera” , cioè che non sono precisamente individuati dall’ordinamento giuridico nella loro fattispecie. Si attribuisce un significato politico e giuridico (connotato di politicità). In che modo si esplica il giudizio della corte? La messa in stato d’accusa del PDR avviene a maggioranza assoluta dal Parlamento in seduta comune. Prima fase : Comitato composto dai componenti appartenenti alla Giunta delle autorizzazioni a procedere (sia della camera che del senato); Il comitato viene definito referente e ha ruolo istruttorio. Al termine delle indagini può arrivare a tre conclusioni:

  1. Il comitato ritiene che non si rientri nell’ambito dei reati per il quale il PDR possa essere giudicato dalla Corte, quindi non si è in presenza di ipotesi di alto tradimento o attentato alla Costituzione;
  2. Il comitato ritiene che non vi sia un’effettiva responsabilità del PDR e propone l’archiviazione;
  3. Ritiene che il Presidente della Repubblica sia in corso in responsabilità per quegli atti e propone al Parlamento di metterlo in stato d’accusa. Seconda fase : il Parlamento, sulla base della relazione stipulata dal Comitato, può adottare le proprie decisioni. Salvo poter richiede un supplemento d’indagine (proroga di 4 mesi). Terza fase : una volta che il Parlamento abbia deciso, il PDR viene giudicato dalla Corte che in questo caso ha una composizione diversa da quella normale: ai 15 giudici si aggiungono 16 giudici estratti a sorti da un elenco di 45 giudici scelti dal Parlamento, e rinnovato ogni 9 anni. Il fatto che, in occasione del giudizio in merito alla messa in stato d’accusa del PDR, la corte introduca anche giudici scelti dal Parlamento è una conferma del carattere di giustizia politica. Il giudizio della corte opera in due fasi: di carattere istruttorio e dibattimentale. Nella prima vengono assunte le prove (interrogatorio del PDR); nella seconda ci sono confronti tra le parti in causa (difesa e commissari per l’accusa nominati dal Parlamento in seduta comune. Principio del contraddittorio). Il giudizio ha una natura diversa rispetto a quella della giurisdizione penale perché permane un’impronta inquisitoria. La Corte può infine adottare

tutte le misure che siano previste dall’ordinamento (non ci sono indicazioni vincolanti riguardo alla pena ), la corte può scegliere quindi tra tutte le sanzioni previste.

C) Ammissibilità del referendum abrogativo

Tale funzione è attribuita dalla legge costituzionale: nell’art. 75 si stabilisce che il referendum non può avere luogo nelle materie riguardanti leggi tributarie e di bilancio, leggi di ratifica dei trattiti internazionali, leggi che abbiano ad oggetto amnistia e indulto. Il giudizio della Corte viene dopo quello svolto dalla Corte di cassazione la quale svolge tutte le altre verifiche (regolarità delle firme, vigenza della legge oggetto di referendum). Alla corte spetta solo il giudizio sulla conformità dei quesiti referendari rispetto ai vincoli e divieti posti dall’art.75. è vero che la corte ha allargato la sfera di valutazione anche oltre quanto previsto dall’articolo. Inoltre, la Corte esclude la possibilità di referendum quando si tratta di leggi che abbiano uno stretto collegamento con la Costituzione (patti lateranensi, art. 7). Ancora, è esclusa la possibilità di referendum norme che abbiano un contenuto costituzionalmente necessario (es: legge con la quale è stato istituito il ministero della saluta, perché la sua eliminazione avrebbe avuto ripercussioni sulla tutela del diritto della salute). Non possono essere sottoposto anche quelle leggi le cui l’eliminazione impedisce il regolamento degli organi costituzionali. La Corte Costituzionale ha stabilito dei requisiti necessari affinché il referendum possa definirsi tale:

  1. Omogeneità: tra le volontà dei soggetti promotori del referendum è necessario un collegamento logico;
  2. Correttezza e pertinenza: i cittadini devono poter essere informati circa il contenuto del referendum in ogni suo elemento al fine di esercitare il loro diritto di voto in modo completo e corretto;
  3. Coerenza: identificazione chiara degli effetti derivanti dall’esito del referendum.