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Obblighi informativi per consumatori: contratti telematici e servizi informazione, Sintesi del corso di Diritto

Questo documento tratta dei contratti telematici e dei servizi della società dell'informazione, specificamente riguardando le obblighi informativi per i consumatori. i contratti di servizi sottostanti, la disciplina del codice del consumo e le modalità di accettazione dei termini d'uso. Viene inoltre discusso l'importanza di rendere trasparente l'identità del fornitore di servizi e le informazioni relative ai prezzi e alle condizioni del contratto.

Tipologia: Sintesi del corso

2020/2021

Caricato il 20/07/2021

micol-meneghetti
micol-meneghetti 🇮🇹

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Diritto dell’internet
CAPITOLO 1. IL CONTESTO
General purpose technologies — tecnologie di portata generale che producono effetti su diversi campi della
società, dell’economia e della vita umana.
Quarta rivoluzione industriale: costituisce una sorta di ulteriore sviluppo delle tecnologie della terza
rivoluzione industriale (quella digitale 1960-1990 di cui sono protagonisti computer, semiconduttori e
internet) in forme più sofisticate e integrate tra loro.
-intelligenza artificiale
-macchine learning
-computer quantici
-nanotecnologie
-ubiqua presenza di sensori
= industria 4.0: identifica la riorganizzazione della catena di valore che deriva da questi cambiamenti
tecnologici, soprattutto nel settore della produzione industriale e della manifattura.
Nuovo modello di produzione e gestione aziendale basato sull’automazione e sulla piena applicazione della
quarta rivoluzione nella produzione dei beni. L’obiettivo è la trasformazione delle imprese dal modello
nordista a favore di una gestione più efficiente e flessibile del ciclo produttivo.
La rivoluzione digitale descrive il passaggio dalle tecnologie analogiche a quelle digitali.
Nel sistema digitale qualunque messaggio è tradotto in sequenze numeriche attraverso un particolare sistema
binario, composto da sequenze di soli due valori, di conseguenza qualunque segnale è tradotto in due stati
possibili che corrispondono a due valori distinti. è il linguaggio che capiscono i calcolatori.
L’entità minima di informazione è il bit: un singolo bit può esprimere un’informazione che può assumere due
soli valori, 0 e 1. un bit è dunque sufficiente per comunicare un’informazione elementare.
1 byte — 8 bit (256 informazioni).
Aumentando il numero di bit aumenta anche la complessità dell’informazione codificata, basta associare
un’informazione a una sua rappresentazione binaria e creare un’apposita sequenza di bit per rendere questa
informazione gestibile da un computer.
Il digitale è una grandezza che varia a salti, ossia può assumere solo un numero finito di valori.
Digitalizzazione delle informazioni: processo di registrazione, rappresentazione e conversione delle
informazioni analogiche in digitale. questa trasformazione comporta la loro codifica in un flusso di bit, così
da consentire ai computer di processarle nel loro linguaggio.
L’economia dei bit è un’economia free, perfect and instant:
1. free: una volta che un’informazione è digitalizzata diviene possibile trasmetterla a costi irrisori
2. perfect: senza che quest’informazione subisca alcuna perdita di qualità durante tutti i passaggi, visto che
il file trasmesso è esattamente indettino all’originale
3. instant: e tutto ciò può essere fatto in modo rapido e veloce
Una volta digitalizzata l’informazione può essere conservata in uno spazio senza occupare troppa memoria
grazie ai servizi di cloud.
Dato: qualcosa che può essere registrato analizzato ed eventualmente riorganizzato in base a specifiche
esigenze. la trasformazione di un’informazione in dato presuppone la capacità di misurazione e di
registrazione delle informazioni, in modo da poterle analizzare (datification)
Misurazione e calcolabilità delle informazioni: invenzione di sistemi standardizzati di rilevazione e
misurazione dei dati
Digitalizzazione datizzazione sono operazioni diverse:
a. digitalizzazione: identifica un processo di conversazione dall’analogico al digitale (atomi-bit)
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Diritto dell’internet CAPITOLO 1. IL CONTESTO General purpose technologies — tecnologie di portata generale che producono effetti su diversi campi della società, dell’economia e della vita umana. Quarta rivoluzione industriale: costituisce una sorta di ulteriore sviluppo delle tecnologie della terza rivoluzione industriale (quella digitale 1960-1990 di cui sono protagonisti computer, semiconduttori e internet) in forme più sofisticate e integrate tra loro.

- intelligenza artificiale

- macchine learning

- computer quantici

- nanotecnologie

- ubiqua presenza di sensori

= industria 4.0: identifica la riorganizzazione della catena di valore che deriva da questi cambiamenti tecnologici, soprattutto nel settore della produzione industriale e della manifattura. Nuovo modello di produzione e gestione aziendale basato sull’automazione e sulla piena applicazione della quarta rivoluzione nella produzione dei beni. L’obiettivo è la trasformazione delle imprese dal modello nordista a favore di una gestione più efficiente e flessibile del ciclo produttivo. La rivoluzione digitale descrive il passaggio dalle tecnologie analogiche a quelle digitali. Nel sistema digitale qualunque messaggio è tradotto in sequenze numeriche attraverso un particolare sistema binario, composto da sequenze di soli due valori, di conseguenza qualunque segnale è tradotto in due stati possibili che corrispondono a due valori distinti. è il linguaggio che capiscono i calcolatori. L’entità minima di informazione è il bit: un singolo bit può esprimere un’informazione che può assumere due soli valori, 0 e 1. un bit è dunque sufficiente per comunicare un’informazione elementare. 1 byte — 8 bit (256 informazioni). Aumentando il numero di bit aumenta anche la complessità dell’informazione codificata, basta associare un’informazione a una sua rappresentazione binaria e creare un’apposita sequenza di bit per rendere questa informazione gestibile da un computer. Il digitale è una grandezza che varia a salti, ossia può assumere solo un numero finito di valori. Digitalizzazione delle informazioni: processo di registrazione, rappresentazione e conversione delle informazioni analogiche in digitale. questa trasformazione comporta la loro codifica in un flusso di bit, così da consentire ai computer di processarle nel loro linguaggio. L’economia dei bit è un’economia free, perfect and instant:

  1. free: una volta che un’informazione è digitalizzata diviene possibile trasmetterla a costi irrisori
  2. perfect: senza che quest’informazione subisca alcuna perdita di qualità durante tutti i passaggi, visto che il file trasmesso è esattamente indettino all’originale
  3. instant: e tutto ciò può essere fatto in modo rapido e veloce Una volta digitalizzata l’informazione può essere conservata in uno spazio senza occupare troppa memoria grazie ai servizi di cloud. Dato: qualcosa che può essere registrato analizzato ed eventualmente riorganizzato in base a specifiche esigenze. la trasformazione di un’informazione in dato presuppone la capacità di misurazione e di registrazione delle informazioni, in modo da poterle analizzare (datification) Misurazione e calcolabilità delle informazioni: invenzione di sistemi standardizzati di rilevazione e misurazione dei dati Digitalizzazione datizzazione sono operazioni diverse: a. digitalizzazione: identifica un processo di conversazione dall’analogico al digitale (atomi-bit)

b. datizzazione: riguarda il procedimento attraverso il quale l’informazione digitalizzata è processata dalla macchina per estrarne ulteriori informazioni Una volta che un’informazione è stata trasformata in dato e quindi resa misurabile questa diviene passibile di numero utilizzi. Legge di Moore: i progressi nelle tecnologie digitali consentono di raddoppiare ogni 12/24 mesi i componenti elettronici di un microprocessore Internet: rete di collegamenti informatici su scala globale che consente di connettere tra loro computer e dispositivi, più genericamente nodi, ciascuno dei quali con capacità di ricevere e trasmettere dati. La connessione tra i nodi può avvenire mediante collegamenti fisici (cavi) quando senza (wireless). Infrastruttura tecnologica sulla quale viaggiano i dati da un nodo ad un altro della rete. Infrastruttura tecnologica che consente la trasmissione di dati, ossia un sistema globale di interconnessione tra nodi di una rete che utilizzano per comunicare il protocollo comune TCP/IP. Internet accoglie molti servizi che non implicano l’uso del web (posta elettronica) ARPANET — progenitore di Internet. Web: uno dei servizi che può funzionare su questa infrastruttura. Grazie al web qualsiasi tipo di contenuto presente su uno dei nodi della rete, testi, audio, video, può essere presentato sotto-forma di pagina web e più pagine a loro volta possono essere raggruppate organizzate e aggregate in appositi luoghi detti siti. Il collegamento tra questi diversi contenuti espressi in forma di pagine web e organizzati in siti avviene attraverso un sistema di connessioni dette hyperlink/link. In questo modo, tutte le informazioni presenti sul web sono collegate fra loro in maniera non sequenziale in un unico grande sistema facilitando cos l’accesso a qualsiasi documento, L’adozione di una serie di porcelli standardizzati a favorito questa comunicazione per le pagine web:

- http: per le comunicazioni tra server e client

- html: per le pagine web

- url: per l’identificazione universale ed univoca di ciascun documento

Browser: programma grazie al quale gli utenti del web possono accedere ai contenuti Intelligenza artificiale: insieme di tecnologie caratterizzate dall’abilità di eseguire compiti che normalmente richiederebbero l’impiego dell’intelligenza umana. Expert system: sistemi dotati di istruzioni complesse, nati con l’obiettivo di fornire alle macchine conoscenze specialistiche per eseguire regole e procedimenti tecnici con l’effetto di automatizzare alcuni processi decisionali fino a quel momento riservati alle persone. Le macchine eseguono istruzioni espresse e formalizzate secondo la logica “if then”. si basano su regole predeterminare e non hanno ancora alcuna capacità di apprendere nuove funzionalità. Machine learning: grazie a questa tecnologia sofisticata i computer possono identificare modelli e prendere decisioni. adattano le proprie risposte e si migliorano in base alle esperienze maturate != “if then” Un tizio speciale di machine leasing è quello che si basa sulle reti neurali (neurale network): una rete neutrale è composta da tante unità elementari dette nodi o neuroni artificiali che sono professori connessi l’uno all’altro, uno strato sopra l’altro; ogni nodo o neurone riceve dai neuroni dello strato superiore i dati, che poi trasmette ai nodi dello strato inferiore. In ciascun passaggio i nodo attribuiscono ai dati ricevuti un certo peso e valore. se in base a questa valutazione i dati non raggiungono una certa soglia vengono scartati altrimenti sono trasmessi allo strato di neuroni successivo. Narrow artificial intelligence — intelligenza artificiale specifica: capacità molto superiori di quella umana ma solo su singoli compiti.

dei nodi ha risolto i calcoli e verificato la transazione gli altri nodi possono accertare la correttezza dei calcoli — rende impossibile la falsificazione di una transazione e di conseguenza sicuro il sistema. Il blockchain può sostituire sistema di contabilità e di registrazione e tutto quello che potenzialmente è possibile registrate a livello digitale facendo a meno di un’autorità centrale che certifichi la veridicità di quanto accaduto. Smart contract: accordi registrati dalla rete e che si eseguono da soli senza bisogno dell’interazione umana al verificarsi della condizione stabilita. Distributed autonomous organizations: organizzazioni digitali le cui attività vengono eseguite automaticamente da computer all’interno della catena di blockchain. Strumenti addictive manufacturing — prototipizzazione rapida: creazione di progetti su scala ridotta grazie alla realizzazione di modelli che richiedono un investimento economico molto contenuto, potendo produrre un oggetto nelle quantità che desideriamo, dalla singola unità a migliaia di pezzi. con gli strumenti di produzione digitali si modificano i rapporti tra design, produzione e distribuzione. Con il digitale, la produzione diventa connessa attraverso internet e accessibile grazie all’adozione di standard aperti. L’avvento della digitalizzazione consente la mass customization: grazie alla possibilità inedita di rispondere in modo flessibile alle richieste dei consumatori attraverso la personalizzazione dei beni si creerebbero milioni di nicchie e diverrebbe possibile produrre bene in pochi esemplari senza sostenere costi proibitivi.è quella che si definisce coda lunga dei prodotti di nicchia: la manifattura diffusa frutto della stampanti 3D consente di allungare le code dei mercati e di offrire ai consumatori beni che non avrebbero trovato spazio nei sistemi di produzione e distribuzione tradizionali (= e-commerce). Stampare uno o un milione di oggetti attraverso una stampante 3D ha esattamente lo stesso costo unitario e questo impedisce le economie di scala della produzione di massa. CAPITOLO 4. IL DIRITTO DEI CONTRATTI Nei mercati digitali i rapporti tra gli utenti e tra questi e le piattaforme sono regolati dal diritto privato. Molte transazioni che si svolgono online avvengono per il tramite delle piattaforme di intermediazione che mettono in contatto la domanda e l’offerta in rete di un bene o di un servizio. I contratti abilitati da una piattaforma di intermediazione hanno ad oggetto il c.d “servizio sottostante”, sono conclusi a distanza mediante l’utilizzo di computer, smartphone o altri strumenti informatici e attraverso la trasmissione telematica delle informazioni — contratti telematici.

  1. I contratti conclusi nei mercati digitali All’interno dei mercati digitali si svolgono numerose transazioni che possono portare alla conclusione di diversi tipi di contratti. a. contratti che hanno ad oggetto la prestazione di uno o più servizi della società dell’informazione — servizi prestati dietro retribuzione a distanza per via elettronica e a richiesta individuale di un destinatario (art. 1 comma 1 lettera b legge 21 giugno 1986 n. 317 integrato dall’art. 2 lett. a del d.lgs. 9 aprile 2003 n. 70 che ha recepito la direttiva 2000/31 CE). I contratti sono regolati da una disciplina di carattere generale che troviamo nel d.lgs. 70/2003 in materia di commercio elettronico — le disposizioni si applicano tutti i contratti che hanno ad oggetto la prestazione di servizi della soc. dell’informazione indipendentemente dal fatto che il loro destinatario sia un consumatore o un professionista (art.2 comma 1 lett. d). La disciplina riguarda le informazioni generali relative al servizio prestato che devono essere obbligatoriamente fornite dall’operatore al destinatario del servizio. a1. Quando il destinatario dei servizi è un consumatore alle disciplina 70/2003 + regole in materia di contratti a distanza dell’art.49 e seguenti del codice del consumo. a2. Quando il destinatario è un professionista, il contratto stipulato è di diritto comune ed è interamente regolato dalle norme del libro 4° del codice civile — contratto business to business

b. Contratti che hanno ad oggetto la prestazione del c.d servizio sottostante. I contratti conclusi online possono avere anche ad oggetto prestazioni diverse dalla fornitura di servizi della soc. dell’informazione — locazione di un appartamento, trasporto di un viaggiatore etc. queste prestazioni sono eseguite offline e sono rese possibili da una piattaforma digitale che offre un servizio di intermediazione. le prestazioni possono essere eseguite dai destinatari di questo servizio o dallo stesso operatore tramite una persona che materialmente le presta. Due categorie: b1. contratti che hanno ad oggetto un servizio sottostante prestato da un destinatario del servizio di intermediazione. Le piattaforme di intermediazione mettono in contatto i propri utenti, abilitando transazioni commerciai e la conclusione di nuovi contratti. Il soggetto che presta il servizio sottostante — prestatore del servizio sottostante. I singoli contratti abilitati dalle piattaforme seguono regole molto diverse a seconda del servizio sottostante hanno come oggetto. Possiamo affermare che essi sono regolati dal codice del consumo quando è possibile qualificare come professionista il prestatore del servizio sottostante e come consumatore il suo destinatario. in alternativa qualora non sia possibile ritrovare l’asimmetria informativa i contratti che regolano la prestazione del servizio sottostante sono accordi di diritto comune e seguono le regole del codice civile. La Direttiva 2019/2161/UE c.d. omnibus ha introdotto l’obbligo per le piattaforme digitali di indicare se il destinatario che sta offrendo per il suo tramite un servizio sia o meno un professionista in modo da chiarire se la disciplina a tutela del consumatore trovi applicazione. La piattaforma effettua questa comunicazione a partire dalle dichiarazioni della parte che usa il servizio e pertanto non è a suo carico un obbligo di verificarne la veridicità o di procedere con accertamenti. b2. contratti che hanno ad oggetto un servizio sottostante prestato dalla piattaforma di intermediazione. La piattaforma per eseguire materialmente la prestazione del servizio sottostante si avvale di una persona fisica che dirige e controlla e che agisce nell’interesse della piattaforma. I contratti che hanno ad oggetto la prestazione del servizio fornito dalla piattaforma sono regolati dal codice del consumo dal momento che generalmente si tratta di un rapporto business to consumer. Se la prestazione del servizio sottostante è subordinata al rilascio di specifiche autorizzazioni e licenze amministrative, la piattaforma è tenuta a ottenerle per poter validamente effettuare l’attività ( Corte di giustizia dell’UE, sentenza 20 dicembre 2017, il caso Asociacion professionale elette taxi contro uber systems spain: la corta ha ritenuto la piattaforma uber responsabile del servizio sottostante di trasporto che essa presta tramite il conducente non professionista che lo esegue materialmente). Per riconoscere i casi in cui la piattaforma sta prestando servizio sottostante, occorre verificare il ruolo della piattaforma nella creazione dell’offerta di un servizio e il rapporto che essa ha instaurato con cui che esegue materialmente il servizio al fine di verificare se quest’ultimo agisca seguendo le direttive della piattaforma. (esaminare il ruolo della piattaforma nella creazione dell’offerta di un servizio e il rapporto tra Uber e il conducente non professionista) a1,a2,b1 — contratti conclusi con un prestatore di servizi della soc. dell’informazione, schemi uniformi unilateralmente predisposti dall’impresa e non sono oggetto di contrattazione individuale con il destinatario del servizio, il quale può accettarli o non. I contratti sono solitamente definiti termini d’uso.

  1. Il contratto avente ad oggetto la prestazione di uno o più servizi della società dell’informazione L’oggetto del contratto — rappresentanti dalle prestazioni che le parti si impegnano a eseguire. deve presentare i caratteri di liceità, possibilità, determinatezza, determinabilità (art 136 c.c) Requisiti dell’oggetto: l’oggetto è possibile se non ci sono circostanze materiali che impediscono l’esecuzione della prestazione ed è lecito se non esistono impedimenti normativi che stabiliscono la sua contrarietà a norme imperative, all’ordine pubblico o al buon costume, la prestazione deve essere specificare e individuata o almeno individuabile. L’operatore che presta servizi della società dell’informazione può eseguire:
  2. la mera fornitura dell’accesso a internet, svolgendo attività di mere conduit — access provider
  3. la memorizzazione temporanea delle informazioni immesse in rete dal destinatario dei servizi della società dell’informazione, anche in vista di un loro recupero successivo da parte dell’utente (cronologia - motore di ricerca) — catching — cache provider
  4. la memorizzazione duratura di informazioni immesse in rete dal destinatario (spazi di archiviazione dati o contenuti multimediali) — hosting —host provider
  1. accettazione tramite click, accordo concluso mediante la selezione di una casella: i termini d’uso del servizio sono accettati dal destinatario spuntando una casella inserita in corrisponde di una frase di accettazione del contratto. Il click non consente di identificare il destinatario del servizio.
  2. accettazione tramite uso del servizio: sono accettati nel momento in cui l’utente inizia a utilizzare il servizio offerto e ciò si verifica con la semplice visualizzazione dei contenuto della home page di un sito web. i termini d’uso possono letti selezionando un link che porta a una pagina diversa del sito internet. in base a questa modalità il destinatario manifesta la propria volontà contrattuale nell’uso del servizio ( che si ha già al momento in cui il destinatario scorre le pagine del sito o quando utilizza il motore di ricerca interno fornito dall’operatore) — i termini d’uso sono accettati indipendentemente dalla volontà di aderire al contratto. Regolamento contrattuale e clausole vessatorie Dal momento che i termini d’uso sono predisposti unilateralmente c’è il rischio che l’operatore possa approfittare della disattenzione del destinatario del servizio, per imporre condizioni del contratto particolarmente gravose. Il codice civile all’art 1341 comma 2 stabilisce che non hanno effetto, alvo che non siano state specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono a favore di colui che e ha predisposte limitazioni di responsabilità facoltà di recedere dal contratto o di sospendere l’esecuzione. Nella pratica si intende ottenuta la specifica approvazione per iscritto con il sistema della doppia sottoscrizione delle clausole che rispondono alle descrizione dell’art 1341 come 2 c.c — quando le condizioni generali del contratto sono contenuti in moduli cartacei le clausole vessatorie sono isolate dal resti del contratto di modo che esse possano essere accettate specificatamente per il codice è sufficiente che sia stata assicurata la loro conoscibilità. La doppia sottoscrizione conta (rileva) nei contratti di diritto comune, e quindi nei rapporti business to business. Il sistema di sottoscrizione nei contratti telematici: a. introduzione di una specifica casella da spuntare in corrispondenza di clausola che l’operatore che presta i servizi voglia sottoporre alla contrattazione individuale, ma non consente di identificare il destinatario mentre la prima identifica chi la appone b. ricorso alla firma digitale Decisione 2012 tribunale di catanzaro. contratto concluso tra ebani e un venditore professionista soltanto la firma digitale può essere equiparata all’approvazione per iscritto perché demistifica chi la oppone decisione 2018 tribale di napoli sufficiente il sistema del point and click poiché la richiesta di una firma digitale sarebbe troppo gravosa e anche perché e condizioni generali telematiche sono più facilmente conoscibile dal destinatario del servizio. Direttiva 93/13 CEE, il consiglio delle comunità europee ha introdotto una disciplina specifica per le clausole abusive con lo scopo di offrire una tutela uniforme all’interno del mercato europeo + direttiva 2019/2161/UE prevedere la sua applicazione anche nelle transazioni che hanno ad oggetto la fornitura di contenuti digitali e servizi digitali. In Italia: All’art 33. comma 3 cod.cons. i legislatore ha indicato un elenco di clausole che si presumano vessatorie, salvo che il professionista non dimostri che esse siano giustificate dalla particolare natura del contratto o dalle circostanze del caso concreto. I termini d’uso dei servizi quasi sempre riservano a questi soggetti il diritto di modificare unilateralmente il contratto, il più delle volte senza garantire alcun preavviso e/o senza aver ragioni specifiche. La mancanza di un termine o l’adozione di termini estremamente ridotti per l’entrata in vigore delle modifiche che si accompagna quasi sempre a una presunzione di accettazione a carico dei destinatari derivante dall’uso continuativo del servizio. Clausola bundling — si obbligano i destinatari ad avvalersi esclusivamente dei servizi offerti dalla piattaforma stessa, principalmente per sistemi di pagamento archiviazione dati, canali di comunicazione, logistica. L’art 34 comma 4 cod. cons. stabilisce che non sono vessatorie le clausole o gli elementi di clausola che siano stati oggetto di trattativa individuale. Nel giudizio di accertamento della vessatorie di una clausola contenuta in un contratto concluso mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, spetta al professionista provare che essa è stata oggetto du specifica trattativa con il consumatore.

Sono nulle le clausole che abbiano per oggetto o per effetto di: a. escludere o limitare la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore, risultante da un fatto o da un’omissione del professionista b. escludere o limitare le azioni del consumatore nei confronti del professionista o di un’altra parte in caso di inadempimento totale o parziale o di adempimento inesatto da parte del professionista c. prevedere l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto di fatto la possibilità di conoscere prima della conclusione del contratto Nulla ogni clausola contrattuale che preveda l’applicabilità al contratto di una legislazione di un paese extra comunitario. Direttiva 2019/2161/UE c.d omnibus + direttiva 93/13/CE ha aggiunto nella lista di clausole sempre nulle, l’ipotesi in cui una piattaforma digitale non abbia indicato che i risultati offerti dal proprio motore di ricerca sono ordinati anche in forza di un pagamento da parte dell’inserzionista. Il diritto di recesso Nei contratti a distanza stipulati con il consumatore si applica la disciplina del diritto di recesso descritta agli articoli 52-59 del codice del consumo. Il consumatore ha diritto di recedere entro 14 giorni dal giorno della conclusione del contratto, quando il professionista abbia correttamente assolti gli obblighi informativi. L’art 52 comma 2 cod. cons. applica questa regola anche ai contratti che hanno ad oggetto contenuti digitali non forniti su supporto materiale e per i contratti di servizi; in caso di contratto di vendita, il recessi può essere esercitato dal giorno in cui sia avvenuta la consegna del bene: Il termine per l’esercizio del diritto di recesso si estende a 12 mesi( a cui vanno sommanti i 14 giorni) qualora il professionista non abbia correttamente stolti i suoi obblighi formativi. l’esercizio di diritto di recesso comporta che le parti non siano più tenute a eseguire il contratto. In caso di vendita il consumatore dovrà restituire il bene al professionista entro 14 gg dalla data in cui ha comunicato la decisione di sciogliere unilateralmente l’accordo. Il professionista dovrà restituire la somma ricevuta dal consumatore a titolo di pagamento e dovrà sostenere anche i costi sostenuti per la consegna della merce. la restituzione del denaro deve avvenire entro 14 gg dalla data in cui il professionista ha avuto notizia della decisione del consumatore. Il recesso può essere comunicato in modi diversi, valendo il principio di libertà della forma: il consumatore può utilizzare qualsiasi messo di comunicazione, anche elettronico. La disciplina del recesso del consumatore trova un’applicazione più diffusa nei casi di vendita online di merci. Il recesso da contratti che abbiano ad oggetto la prestazione del servizio di intermediazione è generalmente esercitato dal destinatario in modo informale, abbandonando l’uso del servizio o cancellando l’account.