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diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

nullità civile e canonica a confronto

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

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Lezione 27.3 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFORNTO. IL PROCESSO (1-4)
slide 27.3 (n. 1-4)
Legittimazione ad agire
I soggetti legittimati ad agire all’azione di invalidità del matrimonio
in ambito civile variano a seconda del vizio denunciato. In ambito
canonico la questione è molto differente in quanto si stabilisce la
piena e incondizionata legittimazione ad agire attiva in ogni caso da
parte di ciascuno dei due coniugi anche se si tratta di minore di età,
purché abbia compiuto i quattordici anni. Solo se il coniuge non
risulta in possesso di un normale uso di ragione dovrà agire per
mezzo del curatore che verrà designato dal giudice o nel caso sarà lo
stesso curatore o tutore già costituito in sede civile. Se sorge, poi,
un’esigenza di tutela di carattere pubblico può promuovere l’azione
anche il Promotore di giustizia.
Competenza
L’azione di impugnazione è da considerarsi azione di stato e rientra,
pertanto, nella competenza funzionale del Tribunale civile in
composizione collegiale. Nell’ordinamento canonico il can. 1425
stabilisce che le cause sul vincolo del matrimonio, riprovata la
consuetudine contraria, sono riservate al Tribunale collegiale di tre
giudici, con l’unica eccezione del processo matrimoniale
documentale e salva la discrezionalità del Vescovo diocesano di
nominare un collegio di cinque giudici per le cause che ritenga più
difficili. Tuttavia la riforma del processo del 2015 specifica la
possibilità del giudice unico e del Vescovo come giudice unico nel
processo brevior
Presenza della “parte pubblica”
Nelle cause di invalidità del matrimonio civile deve, inoltre, essere
sempre presente il pubblico ministero, anche se il suo ruolo è
differente, a seconda che la legge gli attribuisca un potere autonomo
di impugnazione, o, invece, preveda che egli debba soltanto
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Lezione 27.3 – NULLITA’ CIVILE E CANONICA A CONFORNTO. IL PROCESSO (1-4) slide 27.3 (n. 1-4) Legittimazione ad agire I soggetti legittimati ad agire all’azione di invalidità del matrimonio in ambito civile variano a seconda del vizio denunciato. In ambito canonico la questione è molto differente in quanto si stabilisce la piena e incondizionata legittimazione ad agire attiva in ogni caso da parte di ciascuno dei due coniugi anche se si tratta di minore di età, purché abbia compiuto i quattordici anni. Solo se il coniuge non risulta in possesso di un normale uso di ragione dovrà agire per mezzo del curatore che verrà designato dal giudice o nel caso sarà lo stesso curatore o tutore già costituito in sede civile. Se sorge, poi, un’esigenza di tutela di carattere pubblico può promuovere l’azione anche il Promotore di giustizia. Competenza L’azione di impugnazione è da considerarsi azione di stato e rientra, pertanto, nella competenza funzionale del Tribunale civile in composizione collegiale. Nell’ordinamento canonico il can. 1425 stabilisce che le cause sul vincolo del matrimonio, riprovata la consuetudine contraria, sono riservate al Tribunale collegiale di tre giudici, con l’unica eccezione del processo matrimoniale documentale e salva la discrezionalità del Vescovo diocesano di nominare un collegio di cinque giudici per le cause che ritenga più difficili. Tuttavia la riforma del processo del 2015 specifica la possibilità del giudice unico e del Vescovo come giudice unico nel processo brevior Presenza della “parte pubblica” Nelle cause di invalidità del matrimonio civile deve, inoltre, essere sempre presente il pubblico ministero, anche se il suo ruolo è differente, a seconda che la legge gli attribuisca un potere autonomo di impugnazione, o, invece, preveda che egli debba soltanto

intervenire obbligatoriamente nel processo. Nell’ordinamento canonico, oltre all’azione eccezionale che spetta al Promotore di giustizia, che dovrà pure intervenire quando debba essere tutelata la legge processuale, specialmente se si tratta di nullità di atti o di eccezioni, partecipa obbligatoriamente al processo di nullità il Difensore del vincolo, il quale ha la funzione di proporre ed esporre tutto ciò che ragionevolmente possa essere dedotto contro la nullità del matrimonio. Introduzione della causa ed assistenza tecnica L’azione giudiziale civile per far dichiarare la nullità o l’annullamento del matrimonio civile si propone con atto di citazione ed il coniuge contestualmente alla domanda di nullità può fare domanda di separazione temporanea. Nell’ordinamento canonico il coniuge che intende promuovere una causa di nullità deve, invece, presentare un libello al Tribunale competente che contenga una sintetica descrizione della vicenda coniugale, accompagnata dalla precisazione dei motivi giuridici su cui si basa la richiesta di nullità e dell’indicazione, almeno sommaria, delle prove che si intendono proporre. Il libello dovrà essere maggiormente dettagliato nel caso del nuovo processo brevior Normalmente, anche se non obbligatoriamente, come è invece nel foro civile, le cause di invalidità matrimoniale in sede canonica richiedono l’assistenza di un avvocato, detto patrono, specificamente abilitato ad assumere il patrocinio dinanzi ai Tribunali ecclesiastici sulla base di titoli di studio riconosciuti nell’ordinamento canonico e con specifiche autorizzazioni, a meno che non abbia conseguito il titolo rotale. Ora anche in ambito canonico la presenza di un avvocato può solo comportare benefici per la parte: facilitare la difesa degli interessi ( ius defensionis ); aiutare il ministero giudiziale, collaborando nell’obbligo istituzionale di adeguare la verità formale alla sostanziale ( favor veritatis ); agevolare l’attività delle parti e dei giudici nell’adempimento del loro ruolo nel processo (economia processuale).