Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Lezione 20.2: Tutela Penale verso la Religione e i Riti (1-4), Appunti di Diritto Ecclesiastico

Questa lezione discute sulla tutela penale verso le confessioni religiose in base al codice penale italiano. Il documento include slide 20.2 (numero 1-4) e discute sulla parificazione delle confessioni religiose in materia di tutela penale. Vengono presentate le sentenze della corte costituzionale che hanno messo in evidenza l'illegittimità di alcune norme, come quelle riguardanti i delitti contro la religione cattolica e gli altri culti. Oggi, il codice penale italiano include 'delitti contro le confessioni religiose' (artt. 403-405). Le leggi coprono offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone o cose, e il turbamento di funzioni religiose. Le sanzioni variano da multa a reclusione.

Tipologia: Appunti

2020/2021

Caricato il 06/05/2021

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

5

(6)

100 documenti

1 / 2

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 20.2 TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO (1-4)
slide 20.2 (n. 1-4)
Sotto il titolo “Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la
pietà dei defunti” il codice penale del 1930 contemplava una serie di
ipotesi delittuose contro la religione cattolica e gli altri culti. Artt.
402-406 e art. 724. Con l’avvento della Costituzione sono emersi i
profili di illegittimità di alcune norme:
- Corte cost. sent. 508/2000
- Corte cost. sent. 329/1997
- Corte cost. sent. 168/2005
- Corte cost. 440/1995 - D. lgs. 507/1999
- L. 85/2006 che ha apportato modifiche al codice penale per i reati
di opinione.
Oggi “Delitti contro le confessioni religiose” (artt. 403-405 c.p.).
Principio della novella: parificazione delle confessioni religiose
quanto alla tutela penale.
Art. 403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio
di persone.
Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante
vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a
euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi
offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro
del culto.
Art. 404. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o
danneggiamento di cose. (1) Chiunque, in luogo destinato al culto, o
in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione
religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino
oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate
necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in
occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un
ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000.
Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde,
1
pf2

Anteprima parziale del testo

Scarica Lezione 20.2: Tutela Penale verso la Religione e i Riti (1-4) e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Lezione 20.2 TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO (1-4) slide 20.2 (n. 1-4) Sotto il titolo “Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti” il codice penale del 1930 contemplava una serie di ipotesi delittuose contro la religione cattolica e gli altri culti. Artt. 402-406 e art. 724. Con l’avvento della Costituzione sono emersi i profili di illegittimità di alcune norme:

  • Corte cost. sent. 508/
  • Corte cost. sent. 329/
  • Corte cost. sent. 168/
  • Corte cost. 440/1995 - D. lgs. 507/
  • L. 85/2006 che ha apportato modifiche al codice penale per i reati di opinione. Oggi “Delitti contro le confessioni religiose” (artt. 403-405 c.p.). Principio della novella: parificazione delle confessioni religiose quanto alla tutela penale. Art. 403. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone. Chiunque pubblicamente offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di chi la professa, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Si applica la multa da euro 2.000 a euro 6.000 a chi offende una confessione religiosa, mediante vilipendio di un ministro del culto. Art. 404. Offese a una confessione religiosa mediante vilipendio o danneggiamento di cose. (1) Chiunque, in luogo destinato al culto, o in luogo pubblico o aperto al pubblico, offendendo una confessione religiosa, vilipende con espressioni ingiuriose cose che formino oggetto di culto, o siano consacrate al culto, o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto, ovvero commette il fatto in occasione di funzioni religiose, compiute in luogo privato da un ministro del culto, è punito con la multa da euro 1.000 a euro 5.000. Chiunque pubblicamente e intenzionalmente distrugge, disperde, 1

deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni. Art. 405. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. 2