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Questa lezione discute sulla tutela penale verso le confessioni religiose in base al codice penale italiano. Il documento include slide 20.2 (numero 1-4) e discute sulla parificazione delle confessioni religiose in materia di tutela penale. Vengono presentate le sentenze della corte costituzionale che hanno messo in evidenza l'illegittimità di alcune norme, come quelle riguardanti i delitti contro la religione cattolica e gli altri culti. Oggi, il codice penale italiano include 'delitti contro le confessioni religiose' (artt. 403-405). Le leggi coprono offese a una confessione religiosa mediante vilipendio di persone o cose, e il turbamento di funzioni religiose. Le sanzioni variano da multa a reclusione.
Tipologia: Appunti
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Lezione 20.2 TUTELA PENALE DEL SENTIMENTO RELIGIOSO (1-4) slide 20.2 (n. 1-4) Sotto il titolo “Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti” il codice penale del 1930 contemplava una serie di ipotesi delittuose contro la religione cattolica e gli altri culti. Artt. 402-406 e art. 724. Con l’avvento della Costituzione sono emersi i profili di illegittimità di alcune norme:
deteriora, rende inservibili o imbratta cose che formino oggetto di culto o siano consacrate al culto o siano destinate necessariamente all'esercizio del culto è punito con la reclusione fino a due anni. Art. 405. Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa. Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa (1), le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni. Se concorrono fatti di violenza alle persone o di minaccia, si applica la reclusione da uno a tre anni. 2