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Modulo 1 – Definizione, introduzione storica e sistema delle fonti Il diritto ecclesiastico → settore del nostro ordinamento giuridico (in particolare del diritto pubblico), che riguarda il fenomeno religioso nella sua dimensione sociale. Si tratta di una modalità trasversale di considerare l’intero ordinamento giuridico statuale riguardato sotto il profilo della rilevanza del fenomeno religioso. È costituito dall’insieme delle norme positive che sono dirette a regolare il fatto religioso sia a livello individuale, sia a livello collettivo, sia a livello istituzionale. La disciplina trova quindi la sua ragion d’essere nell’esistenza di una serie di relazioni intersoggettive che affondano le loro radici nel fenomeno religioso e nelle scelte personali dei soggetti orientate dall’appartenenza religiosa, bisognevoli di disciplina giuridica. ➔ Oggi viene inteso come quale ramo del diritto positivo dello Stato che riguarda il fattore religioso sia sul versante della credenza che su quello della non credenza ed attiene alla tutela da ogni illegittima costrizione proveniente dall’esterno della coscienza individuale, sia essa o meno religiosamente informata. Ecclesiastico deriva dal termine greco classico εκκλεςία che stava ad indicare l’assemblea del popolo regolarmente convocata e che dai primi tempi del cristianesimo indica l’assemblea del Popolo di Dio e che quindi fa riferimento ad una matrice cristiana, spesso inadatta a configurare l’insieme delle esperienze confessionali religiose.
- Ecclesiastico è tutto ciò che concerne la vita e le attività delle Chiese, soprattutto nei loro rapporti esterni con le altre Chiese e con lo Stato;
- Religioso è tutto ciò che riguarda gli interessi dei gruppi confessionali e degli individui, sia che essi partecipino a tali gruppi in qualità di fedeli, sia che ne rimangano estranei. Il fatto religioso La religione, intesa quale insieme di credenze attinenti ad un ordine superiore e trascendente, sfugge di per sé all’ordine proprio del diritto. Lo stesso dicasi per quella peculiare dimensione del fatto religioso che è data dall’ateismo. Tuttavia, sono molte le manifestazioni del fatto religioso che possono assumere un rilievo sul piano del diritto. Tale rilievo comunitario non deve portare a trascurare la valenza del fenomeno religioso nella dimensione individuale (immunità da coercizioni esterne della coscienza individuale, conformazione al patrimonio morale, liturgico e disciplinare di una determinata confessione, obiezione di coscienza). Il fatto religioso: positivo e negativo E’ utile distinguerlo dagli altri ordinamenti confessionali (in special modo dal diritto canonico che concerne l’ordinamento giuridico della Chiesa Cattolica). Lo stesso dicasi nella differenza con ogni altro diritto di provenienza confessionale (diritto ebraico, islamico, indù, protestante). Il diritto ecclesiastico è un settore del diritto interno dello Stato. Le norme di diritto ecclesiastico sono prodotte dal legislatore nazionale o regionale per quanto talvolta congiuntamente alle confessioni religiose. → Oggetto della disciplina non è il diritto proprio di un ordinamento confessionale ma il fatto religioso nella sua complessità (positiva – di credere - e negativa – di non credere). Norme di diritto ecclesiastico sono rinvenibili in ogni ramo del diritto:
- nella Costituzione: Tradizionalmente il diritto ecclesiastico è considerato un ramo del diritto pubblico; rilevanza in relazione al problema delle fonti del diritto ecclesiastico; rilevanza della tematica della giustizia costituzionale.
- nel codice civile: Rilevanza di concetti come capacità giuridica, capacità di agire, persona giuridica, regime degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, matrimonio civile, proprietà, regime dei contratti e diritto successorio.
- nel codice penale: Tutela anche di carattere repressivo contro i più gravi comportamenti ritenuti lesivi della libertà religiosa dei cittadini
- nel codice di procedura civile e procedura penale: materia matrimoniale ecclesiastica
- nelle leggi amministrative, finanziarie e concernenti il diritto del lavoro e il diritto commerciale: come nel caso del rapporto di lavoro e del regime giuridico degli insegnanti di religione cattolica, dei dipendenti della Santa Sede etc; nel caso del regime fiscale degli enti religiosi, disciplina dell’otto per mille e del finanziamento delle confessioni religiose. ➔ Il diritto ecclesiastico si può quindi definire come disciplina trasversale : si pone su un versante interdisciplinare, anche in conseguenza del fatto che la disciplina del fenomeno religioso si manifesta in ogni settore del sistema giuridico; è una disciplina di confine, che trae i suoi contenuti da tutti i settori dell'ordinamento giuridico (eterogeneità del diritto ecclesiastico). Tale eterogeneità non impedisce, peraltro, alla legislazione in materia ecclesiastica di formare un sistema tendenzialmente organico. Principi ispiratori dei sistemi di relazione tra stati e confessioni religiose
- Principio di unione: a. Teocrazia (confessionalizzazione della politica ed asservimento alla religione); b. Cesaropapismo o Giurisdizionalismo (politicizzazione della religione e sua strumentalizzazione a fini politici).
- Principio di separazione: Lo Stato non riconosce alcuna rilevanza pubblica alle confessioni religiose considerandole alla stregua di mere associazioni private rimesse alla disciplina di diritto comune.
- Principio di coordinazione: I rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose sono disciplinati da accordi tra le istituzioni. Cesaropapismo: Con tale espressione si intende quella relazione fra il potere civile e la religione, improntata all'unione in capo alla massima autorità temporale del potere politico e quello spirituale. Tale sistema, raggiunse il suo culmine in epoca imperiale, specialmente dopo il riconoscimento del cristianesimo quale religione ufficiale dell'impero (V secolo d.C.). Il cesaropapismo perdurò in Oriente fino al crollo dell'impero bizantino (1453 d.C.). In Europa, peraltro, la tensione verso la riaffermazione del cesaropapismo rimase comunque forte durante tutto il periodo medioevale, ma anche durante la c.d. lotta per le investiture. Giurisdizionalismo: E’ cosi definito quel sistema di relazioni fra i due poteri, caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica, e, dunque, dalla subordinazione della Chiesa al potere civile. Si impose poi nel periodo successivo alla riforma protestante ed alle sue conseguenze con l'affermazione del principio cuius est regio, eius et religio. Assunse varie denominazioni, in Europa ed in Italia (territorialismo in Germania, gallicanesimo in Francia, giuseppinismo o febbronianesimo in Austria, leopoldismo in Tosccana, tanuccismo nel Regno di Napoli, diritto ecclesiastico siculo in Sicilia) Teocrazia: La teocrazia costituisce una forma di rapporto fra Stato e Chiesa che prevede la subordinazione del primo alla seconda (dunque, dell'autorità temporale a quella spirituale). Nel corso dei secoli, essa assunse la forma della:
- potestas directa in temporalibus: muoveva dall'assunto che la Chiesa, fondata da Dio è una, era la sola legittima potestà, il suo monarca era Cristo e, in nome di Lui, lo era il suo Vicario, il Papa»;
- potestas indirecta in temporalibus (o all'indebolimento dell'autorità pontificia ed alla rottura dell'unità dei cristiani dovuta alla riforma protestante le rivendicazioni teocratiche si affievolirono, sino a perdere consistenza pratica).
Lo Statuto fondamentale del Regno o Statuto Albertino del 4 marzo 1848 riprendeva alcune disposizioni già contenute nel codice sardo. L’art. 1 confermava che: “La religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato. – Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi” (Confessionismo di Stato). La tolleranza degli altri culti è sottoposta esclusivamente alla volontà del principe, che può o meno elargirla; di fatto la libertà religiosa degli altri culti sarà considerata diritto pubblico subiettivo dei singoli solamente con la legge sui culti ammessi del 24 giugno 1929 n. 1159. La fine del confessionismo inizia già con la legge 19 giugno 1848 n. 735; formale resistenza dell’art. 1 dello Statuto da intendersi nel senso che la religione cattolica “è quella che la maggioranza dei cittadini segue, e che del suo culto si serve l’autorità civile quando gli occorra di accompagnare alcuno dei suoi atti con cerimonie religiose” (A.C. Jemolo). Il 25 agosto 1848 compare una legge anticlericale (n. 777): tale legge segna l’inizio della legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico e soppressiva degli enti. Furono promulgate una serie di leggi eversive fino alla legge delle guarentigie del 1871, considerata l’ultima importante legge eversiva. → legge delle guarentigie La Legge del 13 maggio 1871. Era composta da due titoli: “Prerogative del Sommo Pontefice e della Santa Sede”; “Relazioni dello Stato con la Chiesa”. La legge delle guarentigie è l’ultimo e il più importante esempio di legislazione bilaterale a carattere unilaterale. Solo formale resistenza dell’art. 1 dello Statuto
- il periodo dei Patti Lateranensi e della ripresa delle trattative bilaterali ; Dopo la Prima guerra mondiale, la Chiesa Cattolica cercò una soluzione alla questione romana e al riconoscimento della personalità della Santa Sede. Tra il 1923 ed il 1929 viene progressivamente abbandonato l’atteggiamento separatista ed agnostico, quando non decisamente anticlericale, che aveva caratterizzato la politica e la legislazione in materia ecclesiastica dei decenni precedenti: vennero reintegrate le più importanti feste religiose nell’elenco delle festività civili, si dettarono norme nuove ed esplicite sull’esposizione del crocifisso nelle scuole e nei luoghi pubblici, fu riorganizzata e ampliata l’assistenza spirituale alle forze armate. L’11 febbraio 1929 ci fu la stipulazione dei Patti Lateranensi, con cui avvenne quella che fu chiamata la Conciliazione tra Stato e Chiesa in Italia, costituiti da:
- un Trattato tra la Santa Sede e l’Italia
- una Convenzione finanziaria
- un Concordato tutti resi esecutivi in Italia con la legge 27 maggio 1929 n. 810. Legge sui culti ammessi - 24 giugno 1929 n. 1159 seguita dal regolamento di attuazione del 28 febbraio 1930 n. 289. È ancora vigente per tutte quelle confessioni che non hanno sottoscritto alcuna intesa
- il periodo che coincide con la nascita della Costituzione Repubblicana nella quale venivano confermati i Patti Lateranensi, con la successiva conclusione dell’accordo di modificazione del Concordato dell’84 nonché con la stipulazione delle intese con le confessioni diverse dalla cattolica. L’entrata in vigore della Costituzione del 1948 segna un momento fondamentale dell’evoluzione legislativa ecclesiastica:
- si confermano i Patti Lateranensi;
- si afferma il diritto ecclesiastico incentrato sui principi di uguaglianza e di libertà;
- si legittima la contrattazione bilaterale con le confessioni acattoliche. Nella Costituzione non sussiste alcuna norma che espressamente qualifichi lo Stato in materia: né confessionista, né laico, né ateo, né agnostico, né laicista.. s’intuisce il principio di laicità dello Stato, anche se non espressamente affermato in nessuna norma costituzionale.
La stessa carta nella sua complessità presuppone e propone principi del tutto diversi da quello del confessionismo statutario: a) la separazione tra Stato e Chiesa; b) la piena libertà delle confessioni religiose e dei cittadini; c) la piena eguaglianza davanti alla legge dei cittadini e delle formazioni sociali senza distinzione di religione. La fine della qualificazione confessionale dello Stato italiano si può far risalire, prima ancora che alla revisione formale del 1984, al momento stesso dell’entrata in vigore della Costituzione per la palese ed insanabile contraddizione esistente fra il principio confessionistico ed i principi di libertà ed eguaglianza, realizzandosi un’abrogazione tacita della disposizione statutaria del confessionismo ad opera della Costituzione repubblicana. I patti lateranensi del 1929 e l’accordo di modificazione del 1984 I Patti Lateranensi rappresentano il passaggio dalla legislazione unilaterale di stampo giurisdizionalista alla contrattazione bilaterale recepita dalla Costituzione repubblicana. L’11 febbraio 1929 si addivenne alla Conciliazione tra la Santa Sede e il Regno d’Italia, con la stipulazione, nel Palazzo del Laterano in Roma, dei Patti Lateranensi. I Patti si componevano di tre distinti documenti:
- un Trattato, volto a risolvere la «questione romana», attraverso la creazione dello Stato della Città del Vaticano e il riconoscimento alla Santa Sede della sovranità e della giurisdizione esclusiva sul medesimo;
- un Concordato, inteso a regolare le condizioni della Religione e della Chiesa in Italia, attraverso la disciplina di una serie di materie di comune interesse;
- una Convenzione finanziaria. Lo Stato italiano riconobbe la «sovranità della Santa Sede nel campo internazionale come attributo inerente alla sua natura, in conformità alle esigenze della sua missione nel mondo»; alla stessa la «piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà di giurisdizione sovrana sul Vaticano» (art. 3 Tratt.). Particolarmente significativo fu il richiamo, nell'art. 1 del Trattato, del principio sancito nell'art.1 dello Statuto Albertino del 1848 per il quale la religione cattolica apostolica e romana, è la sola religione dello Stato. Si volle, in tal modo, rinnovare giuridicamente l’operatività del principio in questione, sottolineando l’impronta chiaramente confessionista assunta dallo Stato italiano a seguito della svolta concordataria. Caratteristiche dei Patti Sotto il profilo della qualificazione giuridica, i Patti Lateranensi potevano essere considerati come atti bilaterali assimilabili ai trattati di diritto internazionale (2 parti di un unico atto internazionale 2 scopi differenti: 2 contenuti differenti: 2 sfere giuridiche differenti) → simul stabunt oppure simul cadent La legge sui “culti ammessi”: Di lì poco fu emanata la l. n. 1159 del 1929. Per effetto di tale provvedimento normativo - di chiara impronta gurisdizionalista - i culti acattolici furono ammessi nel Regno a condizione che non professassero principi e non seguissero riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume (art. 1). Nonostante la formale concessione della libertà di proselitismo (art. 5), nella prassi amministrativa la stessa venne sottoposta ad una serie di penetranti limitazioni, che ne circoscrissero sensibilmente l'operatività. Contenuto del Concordato del 1929 : Nonostante il Concordato sia stato modificato nel 1984, risulta interessante analizzarne alcuni principi della versione del 1929. C’erano norme riguardanti lo status delle persone fisiche ecclesiastiche in Italia, le festività religiose riconosciute dallo Stato, la nomina
fonti costituzionali Al vertice del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico si pongono le norme costituzionali che espressamente disciplinano il fenomeno religioso, e precisamente l’art. 2; l'art.3; l'art. 7; l'art. 8; l’art. 19; l'art. 20. A questi si aggiungono articoli che fanno indirettamente riferimento al fatto religioso: gli artt. 17-18; l'art. 21; l'art. 33. Supremi principi dell’ordinamento costituzionale: Anche in materia ecclesiastica al vertice della gerarchia delle fonti vanno più correttamente posti i c.d. principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Si tratta di quei principi, enucleati dalla Corte costituzionale, che appartengono all'essenza dei valori supremi che informano l'intero assetto costituzionale. Tali principi non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neanche da leggi di revisione costituzionale (o da altre leggi costituzionali); si pongono ad un livello gerarchicamente superiore a quello della stessa costituzione formale e delle altre leggi costituzionali. Negli anni la Corte costituzionale ha individuato tre principi supremi che specificamente interessano, informandolo nella sua essenza, il diritto ecclesiastico:
- il principio della inderogabile tutela dell'ordine pubblico;
- il principio del diritto alla tutela giurisdizionale;
- il principio di laicità dello Stato, che costituisce uno dei profili della forma di Stato delineata dalla Costituzione (n. 203/1989). Nella sentenza 29 dicembre 1988, n. 1146 la Consulta ha chiarito che tra i principi supremi vanno ricompresi tanto quelli «che la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che appartengono all'essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana», affermando «che anche le disposizioni del Concordato, le quali godono della particolare "copertura costituzionale" fornita dall'art. 7, comma Il, Cost, non si sottraggono all'accertamento della loro conformità al "principi supremi dell'ordinamento costituzionale». La legislazione unilaterale statale La regolamentazione degli interessi e delle situazioni giuridiche soggettive sottesi alle esperienze di fede dei consociati, a carattere positivo o negativo, si rinviene anche all'interno della legislazione comune. In particolare, vi sono norme di rilievo ecclesiasticistico, diretto o indiretto, contenute:
- nei codici vigenti
- in altri testi legislativi coinvolgenti più vasti interessi e che, tuttavia, incidono anche sulla materia ecclesiasticistica
- leggi settoriali, emanate cioè per disciplinare specificamente la materia: disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sui matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi; norme per l'attuazione della l. n. 1159 del 1929; per l'applicazione del Concordato in materia matrimoniale (per la parte ancora in vigore); autorizzazione alla macellazione degli animali secondo i riti ebraico ed islamico; norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado; disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia Nel tempo si è andata consolidando, alla perdita di ruolo della legge ordinaria, un crescente ricorso, ad altre tipologie di atti aventi forza di legge (decreti legge, decreti legislativi, decreti del Presidente della Repubblica), e a fonti secondarie e ad altre tipologie di atti e/o provvedimenti. La ragione di tale tendenza va rinvenuta nel fatto che le fonti diverse dalla legge ordinaria risultano, nel loro complesso, maggiormente idonee, anche nel settore ecclesiasticistico, a rispondere alle esigenze di accentuazione della flessibilità e di articolazione degli interventi diretti a regolamentare le mutate esigenze sociali.
Fonti regionali Le Regioni non hanno competenza in tema di rapporti con le confessioni religiose. Tuttavia, poiché talune delle materie di competenza regionale e/o di competenza concorrente fra lo Stato e le Regioni possono toccare interessi riconducibili alle realtà confessionali, anche le leggi regionali possono rientrare, direttamente o indirettamente, tra le fonti del diritto ecclesiastico. ➔ Tale processo è stato favorito dapprima dalla riforma Bassanini; in un secondo tempo, e principalmente, dalla riforma in senso attuata con la l. cost. n. 3 del 2001, con il passaggio «da una concezione verticistica a una concezione plurale delle relazioni tra religione e Stato». Art. 117 cost: lo stato ha competenza esclusiva in tema di rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose. → tuttavia, sono state ampliate le materie di competenza esclusiva o concorrente delle regioni, poiché molte evidenziano una rilevanza ecclesiastica, pertanto, l’autonomia legislativa regionale può allargarsi ai rapporti di collaborazione e di partecipazione instaurati dalle Regioni con le confessioni religiose. c. 3) Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. → molte di queste materie interessano ambiti che sono attinenti con il fattore religioso e/o coinvolgono interessi locali delle confessioni religiose, naturalmente con il limite del rispetto dei principi quadro in materia stabiliti dallo Stato; Inoltre, è riconosciuta la facoltà di esercitare la potestà regolamentare in materia di rapporti con le confessioni religiose e la possibilità di sottoscrivere protocolli di intesa con le rispettive Conferenze Episcopali Regionali su aspetti specifici (art. 117, comma 9, Cost.). Fonti secondarie
- Regolamenti: disciplinano le modalità applicative delle norme di legge, e devono, perciò, essere conformi a queste: in materia di insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica; sull'assistenza religiosa al personale della Polizia di Stato di religione cattolica; di approvazione dell'intesa su beni ed attività culturali.
- Circolari: sono norme interne alla P.A., emanate per provvedere ad esigenze organizzative, le quali non possono contravvenire a fonti di diritto sovraordinate: es. la circolare sull'obbligo della esposizione del crocifisso nelle scuole di ogni ordine e grado Fonti bilaterali Si tratta, essenzialmente, delle leggi statali:
- che hanno dato esecuzione nel nostro ordinamento agli accordi stipulati con la Chiesa cattolica (Patti Lateranensi del 1929; Accordo di revisione del 18 febbraio 1984);
- che hanno approvato le diverse intese stipulate, ex art. 8, comma 3 Cost., con le confessioni diverse dalla cattolica a partire dal 1984. Per queste leggi di origine bilaterale è stabilito un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo (si parla di riserva rinforzata di legge) nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e Chiesa o tra Stato e confessione (c.d. presupposto di legittimità costituzionale). In ragione della piena soggettività di diritto internazionale da sempre riconosciuta alla Santa Sede, gli accordi dello Stato con la Chiesa cattolica sono equiparati ai trattati internazionali. Analoga garanzia non è, invece, riconosciuta alle intese stipulate con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, le quali non godono di siffatta "prerogativa internazionalistica": situate in un ordinamento terzo, prodotto di volta in volta dall'incontro della volontà dei soggetti contraenti. Le leggi di esecuzione
- l. 27 maggio 1929, n. 810, di esecuzione delle norme contenute nei Patti Lateranensi;
- l. 25 marzo 1985, n. 121, di ratifica ed esecuzione dell'Accordo, con protocollo addizionale;
Accordi di secondo livello
- le intese c.d. di secondo livello (prevalentemente tra singoli ministri e Conferenza Episcopale ltaliana, oppure tra Regioni e Conferenze Episcopali Regionali);
- i protocolli ad esecuzione indiretta; gli scambi di note diplomatiche; le intese tecniche ed interpretative. Il ricorso a tali forme di intervento ha comportato un vertiginoso incremento, sul piano quantitativo, della produzione normativa in materia ecclesiasticistica, ed ha contribuito a delineare i confini di un sistema sostanzialmente nuovo e più dinamico di rapporti tra lo Stato e le organizzazioni religiose, maggiormente aperto e libero nelle forme. Fonti unilaterali confessionali L'ordinamento dello Stato, rispetto ad alcune materie, riconosce rilievo giuridico al proprio interno alle norme prodotte dalle confessioni religiose: a. attraverso gli strumenti del rinvio formale oppure del presupposto in senso tecnico; b. quando il verificarsi di determinati fatti d'ordine religioso o spirituale, eventualmente certificato dagli organi di una confessione religiosa, viene considerato, per espressa volontà di soggetti privati, come condizione per l'efficacia o la risoluzione di un negozio giuridico (p.e. matrimonio religioso per l'acquisto di una eredità). Fonti sovranazionali Con la nuova formulazione dell'art. 117, comma 1 Cost., si dispone che la potestà legislativa, anche in materia ecclesiastica, deve essere esercitata nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Tale previsione introduce un vincolo costituzionale al rispetto degli obblighi internazionali (limite all'esercizio della funzione legislativa), imponendogli il rispetto non solo dei vincoli derivanti dalle consuetudini, ex art. 10, comma 1, Cost., ma anche di quelli, di gran lunga più consistenti, che discendono dai trattati internazionali. Fonti internazionali
- Il Trattato di pace del 10 febbraio del 1947, nel quale è espressamente contenuta una norma di tutela delle minoranze religiose (art. 15);
- la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (UDHR), che all'art. 18 riconosce ad ogni essere umano il diritto di manifestare liberamente, sia in forma individuale che collettiva, il proprio pensiero e la propria appartenenza religiosa;
- la Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo (CEDU), che riconosce, all'art. 9, il diritto di ogni persona alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
- il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici;
- la Carta sociale europea Le disposizioni internazionali occupano, nel sistema delle fonti, il rango di leggi atipiche (o rinforzate): in tal senso si era espressa la Consulta, per la quale le leggi di ratifica e di esecuzione degli accordi internazionali, pur avendo la veste formale di leggi ordinarie, non potevano essere unilateralmente abrogate o modificate dal legislatore ordinario, in quanto derivanti «da una fonte riconducibile ad una competenza atipica», fino a quando gli accordi cui davano esecuzione rimanevano in vigore nell'ordinamento internazionale fra gli Stati che li avevano ratificati (Corte cost., n. 10/1993). ➔ le leggi interne recanti le norme di adattamento agli accordi internazionali si vanno a collocare, nel sistema delle fonti, in una posizione intermedia tra le norme costituzionali e quelle legislative ordinarie, assumendo il valore di norme interposte nel giudizio di legittimità costituzionale della eventuale disposizione interna antinomica;
➔ le norme interne contrastanti con quelle di derivazione internazionale recepite sono da considerare illegittime per violazione della Costituzione, secondo il modello delle norme interposte In particolare la C.E.D.U. costituisce un accordo internazionale inquadrabile tra quelli tutelati dall'art. 117, c.1 e gode di una particolare forza di resistenza passiva rispetto alle leggi ordinarie (c.d. copertura rafforzata); si tratta di norme che integrano il parametro costituzionale, ma rimangono sempre a un livello sub costituzionale, ed è necessario che esse siano conformi a Costituzione; richiedono, qualora non sia possibile da parte del giudice a quo una interpretazione adeguatrice allo spirito della Convenzione, che venga sollevata questione di legittimità costituzionale per eventuale violazione dell'art.117, co. 1. Fonti europee Fonti specifiche del diritto ecclesiastico si rinvengono, nell’ambito del diritto prodotto dall'Unione Europea (UE), per quanto la stessa non sia titolare di una competenza diretta in materia.
- Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea (c.d. Carta di Nizza), che riconosce la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di manifestazione delle proprie credenze religiose, sia in forma privata che in forma pubblica, il diritto all'obiezione di coscienza (art. 10), il divieto di discriminazioni fondate su motivi religiosi (art. 21), e il rispetto per la diversità religiosa (art. 22).
- art.17 TFUE prevede il pieno riconoscimento del ruolo pubblico delle Chiese e della loro libertà istituzionale nel senso di rispettare e non pregiudicare lo status di cui le Chiese godono negli Stati membri (comma 1); di rispettare lo status di cui godono anche le organizzazioni filosofiche e non confessionali; di mantenere un dialogo aperto, trasparente e regolare con tali chiese e organizzazioni;
- art.19 TFUE, sancisce il divieto di discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età e gli orientamenti sessuali fonti di matrice giurisprudenziale Un contributo essenziale allo sviluppo del diritto ecclesiastico italiano è venuto, negli anni, anche dall'azione della giurisprudenza, costituzionale e non solo, che con le proprie decisioni ha spesso inciso in maniera significativa sulla evoluzione della materia. L'intervento incisivo della giurisprudenza (in primis di quella costituzionale) in materia ecclesiastica ha portato ad una dicotomia (potenziale) tra diritto ecclesiastico positivo, il diritto scritto, risultante dalle fonti tradizionali della disciplina, e diritto ecclesiastico giurisprudenziale (vivente), rivisitato ed a volte creato dall'opera dei giudici. Si pensi, p.e., alle molteplici questioni legate alla presenza di soggetti immigrati di religione diversa dalla cattolica, in vari ambiti (penale, contrattuale, edifici di culto, istruzione, ecc.), alle questioni legate alla bioetica, ma anche a settori tradizionali della disciplina, quali il matrimonio o gli enti ecclesiastici. La dottrina prevalente ritiene con specifico riferimento alle sentenze della Corte costituzionale, che esse non integrino fonti del diritto vere e proprie, ma comunque assumono un peso sempre maggiore nella ricostruzione del sistema delle fonti del diritto ecclesiastico italiano. Il percorso della Corte costituzionale: La giurisprudenza della Corte in materia ecclesiastica può idealmente dividersi in tre grandi periodi :
- fino alle sentenze dei primissimi anni ’70;
- fino alla vigilia della grande riforma del diritto ecclesiastico dell’84 e della stagione delle intese;
- dall’ 84 ad oggi. Viene ricordata – nel primo periodo – la funzione di supplenza legislativa esercitata dalla Corte in una situazione caratterizzata, dalla inesistenza di una politica ecclesiastica e di idee forti che la sorreggano, proprio mentre sarebbe necessario fondarsi su “linee di argomentazione direttamente riferibili a principi e a norme costituzionali”.
Costituzione e fenomeno religioso
- norme che riguardano direttamente il fattore religioso: articolo 3, articolo 7, articolo 8, articolo 19, articolo 20.
- norme connesse al fattore religioso: libertà di riunione, libertà di associazione, libertà di manifestazione del pensiero, matrimonio e famiglia, educazione ed istruzione Quanto alle norme che direttamente si interessano del fattore religiose quasi tutte sono contenute tra i Principi fondamentali della Carta costituzionale. Vengono anche ad integrare una serie di principi che fungono da presupposto a tutta la normativa attinente al fenomeno religioso e da criterio di interpretazione della stessa. Favor religionis → Il Costituente ha voluto riservare una peculiare attenzione al fatto religioso, sia sotto il profilo individuale che sotto quello collettivo, sia esso visto nella sua dimensione negativa che in quella positiva. La Costituzione fa emergere la persona umana perfino nel momento segreto della sua coscienza interiore; i valori religiosi sono considerati dalla Costituzione come grandezze di segno positivo, tanto che la stessa li fa oggetto di un diritto di libertà.
- Il Costituente ha individuato la questione religiosa tra le "questioni" salienti in seno alla società (alla stessa stregua, ad esempio, della questione sociale, o della questione femminile) e la produzione di un diritto, detto "promozionale", volto ad allargare le aree di opportunità offerte a tutti i cittadini. Nel fenomeno religioso si fa riferimento agli stessi principi generalissimi che informano la intera Costituzione:
- principio personalista: per il quale lo Stato è la persona e non viceversa → principi di libertà ed uguaglianza religiosa;
- principio pluralista: per il quale la persona non è concepita come individuo ma come centro di una molteplicità di rapporti che danno vita a formazioni sociali autonome. Basti ricordare che le confessioni religiose rappresentano una tra le formazioni sociali "tipizzate" dalla Costituzione. Il nuovo atteggiamento della Costituzione di fronte al fatto religioso emerge a partire da un diverso concetto di sovranità: si coglie l’affermazione di un concetto di sovranità non più caratterizzato dall’antica idea di dominio, ma segnata dalla funzionalità alla libertà dell’uomo. Se da un punto di vista strutturale si ammette l’esistenza di altre sovranità che insistono sullo stesso popolo e sullo stesso territorio (Chiesa cattolica nell’ordine suo proprio), dal punto di vista funzionale la sovranità viene riguardata sotto i profili più strettamente procedimentali di un potere ordinatore ed organizzatore delle libertà degli individui e degli ordinamenti. L’ordinamento statale può determinarsi nei confronti del fenomeno religioso in maniera differenziata:
- può ignorarlo completamente;
- può riconoscere la giuridica rilevanza rimettendone la disciplina a: a) norme di origine confessionale b) norme definite bilateralmente con le confessioni c) norme unilaterali statali. Nella Costituzione il fatto religioso rileva per più profili:
- quello dei soggetti religiosi: persone fisiche (artt. 3 e 19), enti ecclesiastici (art. 20), confessioni religiose (artt. 7-8);
- quello oggettivo delle materie che hanno una valenza allo stesso tempo religiosa e civile (res mixtae).
Il principio di laicità La rilevanza del cd. favor religionis va distinta da ogni presenza di qualificazione formale, diretta o indiretta, di confessionalità dello Stato. L’Italia si può definire come uno Stato laico, che cioè non assume alcuna religione come ufficiale e che anzi proclama la propria incompetenza in materia religiosa. Ma non è uno Stato ateo, né agnostico e neppure uno Stato laicista. Laicità come affermato dalla Corte costituzionale: “implica non indifferenza dello Stato dinanzi alle religioni ma garanzia dello Stato per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confessionale e culturale” (Coste cost. sent. 203/1989). Si parla di “ laicità positiva ” e postula: ➢ un’idea di sovranità che conosce la distinzione tra ordine religioso ed ordine pubblico; ➢ l’abbandono della pretesa statalista di disciplinare anche ciò che attiene all’ordine spirituale; ➢ la piena libertà religiosa; ➢ una sana collaborazione tra Stato e Chiese (confessioni religiose, fenomeno religioso in generale) Alcuni capisaldi :
- un’idea di sovranità che non giunge a svincolare lo Stato dal doveroso riferimento alle norme morali ed al diritto naturale;
- la sussistenza nell’ordinamento statale di un favor religionis, per cui la religione è protetta e favorita. Lo Stato laico assicura la libertà religiosa: individuale, collettiva e istituzionale; una libertà intesa non solo in termini negativi, cioè come mera immunità da coercizioni esterne in materia di coscienza, ma anche, in termini positivi, come impegno delle istituzioni pubbliche di rimuovere gli ostacoli che in concreto dovessero impedirne l’esercizio; una libertà che si riflette sul piano dell’eguaglianza, evitandosi discriminazioni dovute alla credenza. La “laicità positiva” indica che la laicità viene considerata un valore e non un male minore. E in relazione alla dimensione multiculturale e multireligiosa del nostro Stato, la laicità positiva non è un severo metro di giudizio delle persone e della loro cultura, di cui la religione è spesso una componente costituiva, e può portare ad emarginarle dalla sfera pubblica per la mera inosservanza di un obbligo formale, come nel modello francese, ma la laicità positiva è invece indice di apertura dello spazio pubblico, di accoglienza delle persone, riconosciute nella loro identità e con i valori di cui esse sono portatrici, esprimendo fiducia nel loro positivo apporto alla costruzione sociale. Principio personalista – art. 2 Costituzione Art.2: La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. → precedenza sostanziale della persona umana rispetto allo Stato e la destinazione di questo al servizio di quella → Grundnorm dell’ordinamento giuridico. ➔ Oltre a riconoscere e garantire i diritti inviolabili dei singoli, in forma individuale e collettiva, conferisce rilevanza giuridica anche ad ogni formazione sociale destinata a perseguire la soddisfazione di esigenze ed interessi collettivi. Alle formazioni sociali (e, tra di esse, a quelle con finalità di culto) vengono garantiti gli stessi diritti e le stesse garanzie riconosciuti al soggetto individuale, e ciò perché esse sono considerate come mezzo necessario per l'affermazione della personalità umana (principio pluralista). Principio di uguaglianza – art.3 Costituzione Art.3: Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà
un’affermazione di vera e propria incompetenza dello Stato ratione materiae in ambito religioso e spirituale. In generale i contenuti della libertas Ecclesiae sono dati dalla libertà della Chiesa di predicare la fede, di insegnare la sua dottrina sociale, di esercitare la sua missione fra gli uomini e di dare il suo giudizio morale. Tutto ciò comporta la libertà della Chiesa di organizzarsi, reggersi e operare secondo le norme che essa stessa si è data
- Bilateralità: Sono inevitabili i contatti tra i due ordinamenti, sebbene in zone ristrette di confine. Di conseguenza affermò Dossetti: “se il contatto è inevitabile, e se esso deve implicare il reciproco riconoscimento come ordinamenti primari, esso non può altro che avvenire attraverso un negozio bilaterale di diritto esterno fra ordinamenti originari, cioè attraverso quel tipo di negozio che si chiama concordato. Ove, invece, esso avvenga al di fuori dell’atto bilaterale, per un atto unilaterale di diritto interno di uno dei due, o dello Stato o della Chiesa, allora si ha sempre disconoscimento, denegazione dell’originarietà dell’altro ordinamento, e assoggettamento dello Stato alla Chiesa, e quindi un regime almeno parzialmente teocratico, oppure assoggettamento della Chiesa allo Stato, e, quindi, di un regime almeno parzialmente giurisdizionalista” Elementi di innovazione che si desumono da questo stesso articolo rispetto allo Jus publicum ecclesiasticum tradizionale:
- principio della parità giuridica tra Stato e Chiesa;
- principio della non confessionalità dello Stato;
- principio della libertà religiosa. L’art. 7 garantisce e riconosce la centralità del principio di laicità dello Stato, ancorché non codificato. La Pira: “non dobbiamo fare uno Stato confessionale, uno Stato cioè, nel quale i diritti civili, politici ed economici derivino da certa professione di fede, dobbiamo solo costruire uno Stato che rispetti questa intrinseca orientazione religiosa del singolo e della collettività e che ad essa conformi tutta la sua struttura giuridica e la sua struttura sociale”. Principio pattizio Le relazioni tra lo Stato e la Chiesa sono rette da norme riconducibili a un principio unitario assurto a rango di principio costituzionale, secondo il quale le relazioni debbono essere definite attraverso il previo accordo con le confessioni religiose interessate. Per quanto riguarda la Chiesa cattolica il principio trova attuazione nei Patti Lateranensi. La modifica ai Patti può avvenire in via bilaterale (come è avvenuto l’Accordo di revisione del Concordato lateranense stipulato il 18 febbraio 1984). Tuttavia, in mancanza di un accordo lo Stato può ricorrere al procedimento di revisione costituzionale previsto dall’art. 138, abrogando o modificando integralmente il secondo comma dell’art. 7 Valore del richiamo in Costituzione ai «Patti» ➢ costituzionalizzazione dei patti ➢ costituzionalizzazione del principio pattizio ➢ sentenza 30/1971 della Corte costituzionale → La Corte ha affermato che l’art.7 ha innovato da un punto di vista giuridico i patti ed ha prodotto diritto. L’innovazione non è stata tale da elevare le singole disposizioni concordatarie al livello delle norme costituzionali ma neanche si è limitata a costituzionalizzare solo il principio pattizio. Essa ha fornito le norme pattizie di una capacità di resistenza rispetto alle norme costituzionali, tranne che non si tratti dei supremi principi dell’ordinamento costituzionale. In sintesi: Le norme pattizie presentano una resistenza passiva all’abrogazione in via unilaterale statale pari alle norme costituzionali. Esse hanno la forza di derogare a norme costituzionali a meno che queste non esprimano principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato.
Gode della disciplina dei Patti (copertura costituzionale) anche l’Accordo del 1984? Dall’esame della volontà delle parti contraenti l’Accordo del 1984 si deduce che esse intesero contenere l’accordo stesso nell’ambito dei Patti lateranensi, con la conseguenza di sottoporlo alla stessa disciplina di cui tali Patti godono ex art. 7 comma 2. L’Accordo, infatti, apporta solo modifiche ai Patti ed il procedimento seguito è proprio quello di cui al comma 2 dell’art. 7 per le modificazioni dei Patti. Conseguenze dell’art. 7 a) l'esclusione della possibile introduzione di un sistema di rapporti fra le due entità che preveda la subordinazione della Chiesa allo Stato o la subordinazione dello Stato alla Chiesa; b) il riconoscimento della libertà per la Chiesa di svolgimento della propria missione; c) l'autolimitazione delle istituzioni statali e il riconoscimento di un'area di competenza esclusiva della Chiesa; d) la possibilità per lo Stato di instaurare con essa rapporti di diritto internazionale, attraverso gli strumenti giuridici all'uopo predisposti. Delimitazione dell’ordine dello Stato e della Chiesa: «Un complesso di materie o contenuti sui quali ognuno dei due soggetti esercita, secondo le specifiche caratteristiche, il potere sovrano di costruire un proprio ed esclusivo sistema di valori e di principi, di produrre una regolamentazione giuridica e di apprestarne la garanzia dei correlati interessi umani» (Casuscelli); l'ordine della Chiesa viene tradizionalmente fatto coincidere con i rapporti spirituali e religiosi rispetto ai quali lo Stato non ha competenza alcuna. Si introduce una forma di incompetenza dello Stato in materia religiosa, da intendere non in senso assoluto. La mancanza di una specifica determinazione dell'ambito dei rispettivi ordini ha, peraltro, posto il problema della c.d. competenza delle competenze , ossia della individuazione del soggetto deputato a risolvere eventuali conflitti di competenza fra Stato e Chiesa cattolica in ordine alla regolamentazione giuridica di una data materia. In proposito, in assenza di un'intesa al riguardo tra le Parti, è da ritenere che spetti allo Stato decidere unilateralmente se la materia rientri, o meno, nella propria competenza e resta interamente rimesso ad una libera valutazione dello Stato il giudicare se rispetto ad una determinata fattispecie «si manifesti o meno l'esigenza di collaborazione con la Chiesa» Garanzia dell’art.7, c. Le norme dell’Accordo del 1984 cosa rappresentano?
- Dottrina maggioritaria → semplice modificazione del Concordato del 1929;
- Altri autori, reputando l'Accordo di Villa Madama un nuovo concordato, hanno escluso la possibilità di estendere ad esso la garanzia di cui all'art. 7, comma 2 Cost., e hanno, di contro, sostenuto la possibilità di rinvenire la copertura costituzionale dell'Accordo nell'art.10, comma 1 Cost. (parificazione ai trattati internazionali, attraverso il richiamo alla regola di diritto internazionale consuetudinario dello stare pactis o pacta sunt servanda ) L'ordinamento vigente è orientato nel senso della estensione della garanzia di cui all'art. 7 cpv. anche all'Accordo di Villa Madama. Nell'ottica segnalata si muove, in particolare, la Corte costituzionale, che continua a sostenere la tesi della parificazione delle norme di origine concordataria a quelle costituzionali, con conseguente individuazione del parametro per il sindacato di costituzionalità delle medesime nei soli principi supremi dell'ordinamento costituzionale dello Stato. Di conseguenza, anche la l. n.121 del 1985, di ratifica ed esecuzione dei nuovi protocolli, è a tutti gli effetti da ritenere una fonte atipica.
non implica la necessità di una piena uguaglianza di trattamento ma impone una uniformità di trattamento in quelle materie e in quei rapporti che incidono sulla libertà delle confessioni religiose
- autonomia statutaria (o istituzionale) delle confessioni diverse dalla cattolica → Alle confessioni religiose viene assicurata un'ampia autonomia, che consente loro, al di fuori di ogni ingerenza da parte dello Stato: di regolare la propria attività, di porre autonomamente il proprio sistema di precetti di organizzazione (e dunque non solo di proclamare le proprie verità, ma anche di creare organi, uffici, sedi, templi, di regolare i rapporti interni fra i propri membri, di irrogare sanzioni, ecc.); in sostanza di autogovernarsi. Si tratta di un diritto, e non di un obbligo riconosciuto in capo ai gruppi confessionali. L’unica limitazione in tal caso applicabile sarà l'impossibilità del ricorso allo strumento dell'intesa previsto dall'art, 8, comma 3 Cost. per la regolamentazione dei rapporti con lo Stato. → Conseguenze: configurabilità come ordinamenti giuridici di quelli cui le confessioni religiose diverse dalla cattolica danno vita; il riconoscimento ai gruppi religiosi della possibilità di affermare e di mantenere, sul piano della rilevanza giuridica, la propria identità o tipicità; fissazione in capo al potere legislativo dello Stato di un divieto di ingerenza relativamente ad ogni valutazione circa i principi, le verità e le opzioni ideologiche di una confessione religiosa, alla emanazione delle disposizioni statutarie, ai provvedimenti di natura sanzionatoria e disciplinare. → Limiti: L'autonomia statutaria riconosciuta alle confessioni religiose non è illimitata. L'art. 8, comma 2, richiede, difatti, la conformità dello statuto all’ordinamento giuridico italiano, la quale costituisce precondizione per la rilevanza all'esterno dello statuto stesso: si traduce nella necessità che le norme di organizzazione di tali gruppi non deroghino ai principi statuali di organizzazione dei gruppi sociali. I limiti in questione devono essere individuati nei soli principi fondamentali dell'ordinamento, con esclusione, dunque, di eventuali specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative. Il controllo sulla conformità delle norme dello statuto ai suddetti principi viene operato dal Consiglio di Stato, cui lo statuto deve essere presentato al fine di ottenere parere di legittimità necessario - assieme al parere di opportunità politica del Consiglio dei Ministri - per il riconoscimento della personalità giuridica della confessione religiosa. Per ciò che concerne la posizione degli statuti delle confessioni religiose nel diritto italiano, essi, essendo garantiti dall'art. 8, comma 2 Cost., sono immuni da sostituzione, modificazione, deroga, sospensione o abrogazione da parte di leggi ordinarie o di altre fonti normative inferiori; gli stessi possono, anzi, fungere da norme interposte nel giudizio sulla costituzionalità di norme di legge ordinaria che riguardassero la confessione.
- necessaria regolazione bilaterale sulla base di intese dei rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica → L'art. 8, comma 3 della Carta costituzionale prevede che i rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica che si siano date una organizzazione sulla base di statuti non contrastanti con l'ordinamento giuridico italiano «sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze». Si tratta di una norma sulla produzione giuridica, parallela a quella prevista dall'art. 7, comma 2 Cost. per la Chiesa cattolica, che impegna lo Stato a regolare i rapporti con le confessioni religiose di minoranza secondo un principio pattizio, sulla base di intese, garantendo in tal modo ad ogni confessione il diritto alla propria identità. L'intesa può essere considerata come un presupposto o condizione di legittimità costituzionale finalizzato alla emanazione di una legge regolatrice dei rapporti con una confessione religiosa. Discende, secondo la Corte costituzionale, il divieto per lo Stato di dettare una disciplina speciale unilaterale delle materie di interesse confessionale (senza, cioè, un previo accordo con la confessione interessata), sul presupposto che la unilateralità possa essere fonte di discriminazione (sul punto, da ultimo, cfr. Corte cost., n. 52/2016). Dinanzi allo Stato, tutte le confessioni godano della stessa misura di libertà, ossia che la libertà riconosciuta ad una confessione non possa essere diversa da quella riconosciuta alle altre.
la disciplina delle intese DIRITTO ALL’INTESA: L'art. 8, comma 3 Cost. attribuisce alle confessioni religiose il diritto, e non l'obbligo, di richiedere la stipulazione di una intesa. Ciò significa: che le confessioni possono scegliere di non ricorrere allo strumento previsto dall'art. 8, avvalendosi solo del generale regime di libertà e delle regole comuni stabilite dalle leggi; che, in ogni caso, la mancata richiesta, e comunque l'assenza di un'intesa con lo Stato non impedisce al gruppo interessato di professare liberamente il proprio credo religioso (Corte cost., n. 346/2002). L'eventuale rifiuto del Governo di avviare le trattative per la stipulazione di un'intesa avrebbe natura di atto meramente politico, espressivo della funzione di indirizzo politico riconosciuta al governo in materia religiosa, come tale insindacabile in sede giudiziaria. Un altro orientamento sostiene che la volontà di una confessione di stipulare l'intesa non può essere «rimessa alla assoluta discrezionalità del potere politico, che è incompatibile con la garanzia di eguale libertà» di cui parla il comma 1 dell'art. 8 Cost. (Cons. St., sez. IV, n. 6083/2011; Cass. civ., SS.UU., n. 16305/2013). Da ciò discenderebbe: che la decisione del governo di aprire o meno le trattative, a seguito della richiesta di un gruppo qualificabile come confessione religiosa non avrebbe natura di mero atto politico, ma sarebbe, piuttosto, espressione di discrezionalità tecnica, come tale, sindacabile dal giudice amministrativo, senza che però dall’avvio delle trattative discenda l'obbligo di addivenire alla effettiva conclusione della intesa stessa. ➔ La Corte costituzionale con la sentenza n. 52/2016, ha accolto il ricorso per confitto di attribuzioni tra poteri dello Stato sorto a seguito della sentenza n. 16305/2013 delle SS.UU. della Corte di Cassazione in merito al caso U.A.A.R.. Secondo la Consulta non è configurabile, in capo ad una associazione che ne faccia richiesta allegando la propria natura di confessione religiosa, «una pretesa giustiziabile all'avvio delle trattative ex art 8, terzo comma, Cost.». Spetta, difatti, al Consiglio dei ministri, nell'ambito della discrezionalità politica che è propria del Governo, valutare l'opportunità di avviare o meno le trattative con un determinato interlocutore al fine di stipulare un'intesa bilaterale per la regolamentazione dei rapporti reciproci, di cui risponde solo politicamente. Funzioni delle intese Attraverso le intese vengono assicurate:
- l'indipendenza delle confessioni nel loro ambito;
- il diritto delle stesse di essere egualmente libere davanti alla legge;
- la specifica identità di ciascuna confessione, e con essa il diritto di diversificarsi l'una dall'altra;
- la garanzia per lo Stato che l'esercizio dei diritti di libertà religiosa non entri in collisione con le sfere in cui si manifesta l'esercizio dei diritti civili e del principio solidaristico cui ogni cittadino è tenuto. Sent. 52/2016: «A prescindere dalla stipulazione di intese, l'eguale libertà di organizzazione e di azione è garantita a tutte le Confessioni dai primi due commi dell'art. 8 Cost. e dall'art. 19 Cost.», ricordando come la giurisprudenza costituzionale sia costante «nell'affermare che il legislatore non può operare discriminazioni tra confessioni religiose in base alla sola circostanza che esse abbiano o non abbiano regolato i loro rapporti con lo Stato tramite accordi o intese». Natura giuridica delle intese:
- una prima tesi, più risalente, ritiene che le intese ex art. 8, comma 3 Cost. siano negozi di diritto pubblico interno, che esauriscono la loro funzione sul piano del diritto nazionale;
- altra tesi, muovendo dal presupposto che tutte le confessioni religiose danno vita ad altrettanti ordinamenti giuridici originari e indipendenti da quello dello Stato, ritiene che le intese siano atti di diritto esterno, appartenenti, tuttavia, ad un ordinamento diverso da quello