Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Lezione 1.1-1.2: La Funzione Giurisdizionale e i Principi Costituzionali, Appunti di Diritto

Questa lezione introduttiva esplora la giurisdizione civile e i principi costituzionali che regolano il processo giuridico. Il ruolo della giurisdizione civile, le disposizioni costituzionali che la tutelano e i principi oggettivi che la caratterizzano. Vengono inoltre presentate le diverse forme di tutela giurisdizionale, tra cui quelle appartenenti al monopolio statale e quelle conseguibili attraverso sistemi non giurisdizionali.

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 23/06/2020

cristinaziliotto
cristinaziliotto 🇮🇹

5

(6)

100 documenti

1 / 1

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
Lezione 1.1 – 1.2 I LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE (1-4)
slide 1.1 – 1.2 (n. 1-4)
La giurisdizione civile = si affianca e si distingue dagli altri poteri, quale quello
legislativo ed esecutivo, con il compito di assicurare l’applicazione del diritto attraverso
l’uso del processo.
Le disposizioni costituzionali
Diverse sono le disposizioni costituzionali, che si occupano della tutela giurisdizionale,
alcune sono volte a definire i presupposti e i principi oggettivi (art. 3, 24, 111 Cost.);
Altre sono volte ad individuare i soggetti che se ne occupano, ed in particolare
la magistratura (art. 101, 102 Cost.)
- L’art. 3 Cost.= sancisce il principio di uguaglianza = cioè la legge processuale non
deve creare disparità di trattamento tra le parti e situazioni processualmente uguali;
- L’art. 24 Cost., = concretizza il diritto d’azione e di difesa = cioè tutti possono agire
(1 comma) e resistere (2 comma) nel processo.
- L’art. 111 Cost. = descrive i principi del giusto processo = cioè il processo per essere
giusto = cioè deve essere :
1)Regolato dalla legge
2)In contraddittorio tra le parti
3)In condizioni di parità
4)Davanti ad un giudice terzo ed imparziale
5)Avere una ragionevole durata
- L’art. 101 Cost. = afferma il principio per il quale i giudici sono soggetti soltanto alla
legge;
- L’art. 102 Cost. = opera la differenza tra 1) giudici ordinari (che sono i giudici istituiti
e regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario) e 2) giudici speciali (che sono i
giudici non regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario, ma da singole leggi
speciali).
Le diverse forme di tutela giurisdizionale
L’ordinamento offre diverse forme di tutela giurisdizionale, alcune delle quali
appartengono al monopolio statale, altre conseguibili attraverso sistemi non
giurisdizionali, quali ad es. l’arbitrato, la conciliazione, la transazione.
Una volta individuate
1

Anteprima parziale del testo

Scarica Lezione 1.1-1.2: La Funzione Giurisdizionale e i Principi Costituzionali e più Appunti in PDF di Diritto solo su Docsity!

Lezione 1.1 – 1.2 I LA FUNZIONE GIURISDIZIONALE (1-4) slide 1.1 – 1.2 (n. 1-4) La giurisdizione civile = si affianca e si distingue dagli altri poteri, quale quello legislativo ed esecutivo, con il compito di assicurare l’applicazione del diritto attraverso l’uso del processo. Le disposizioni costituzionali Diverse sono le disposizioni costituzionali, che si occupano della tutela giurisdizionale, alcune sono volte a definire i presupposti e i principi oggettivi (art. 3, 24, 111 Cost.); Altre sono volte ad individuare i soggetti che se ne occupano, ed in particolare la magistratura (art. 101, 102 Cost.)

  • L’art. 3 Cost .= sancisce il principio di u guaglianza = cioè la legge processuale non deve creare disparità di trattamento tra le parti e situazioni processualmente uguali;
  • L’art. 24 Cost ., = concretizza il diritto d’azione e di difesa = cioè tutti possono agire (1 comma) e resistere (2 comma) nel processo.
  • L’art. 111 Cost. = descrive i principi del giusto processo = cioè il processo per essere giusto = cioè deve essere : 1)Regolato dalla legge 2)In contraddittorio tra le parti 3)In condizioni di parità 4)Davanti ad un giudice terzo ed imparziale 5)Avere una ragionevole durata
  • L’art. 101 Cost. = afferma il principio per il quale i giudici sono soggetti soltanto alla legge;
  • L’art. 102 Cost. = opera la differenza tra 1) giudici ordinari (che sono i giudici istituiti e regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario) e 2) giudici speciali (che sono i giudici non regolati dalle norme dell’ordinamento giudiziario, ma da singole leggi speciali). Le diverse forme di tutela giurisdizionale L’ordinamento offre diverse forme di tutela giurisdizionale , alcune delle quali appartengono al monopolio statale , altre conseguibili attraverso sistemi non giurisdizionali , quali ad es. l’arbitrato, la conciliazione, la transazione. Una volta individuate 1