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Diritto Ecclesiastico 2017/18, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti necessari per il superamento dell'esame di diritto ecclesiastico tenuto dal prof Giuseppe Rivetti presso la sede di Macerata; le slide menzionate negli appunti sono le stesse che il prof carica ogni anno, reperibili sulla sua pagina personale di UniMc

Tipologia: Appunti

2017/2018

Caricato il 01/10/2018

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DIRITTO DI GESU
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Diritto ecclesi+stico: diritto civile, dello st+to, è l+ r+ppresent+zione dello st+to
di regol+ment+zione del fenomeno religioso. Il d.e. f+ riferimento +llʼinsieme di
norm+tive st+t+li che regol+ment+no il r+pporto del diritto con l+ religione.
Nell+ post-modernit= l+ di+lettic+ è tr+ st+to e LA religione, non più tr+ st+to e
l+ sol+ religione c+ttolic+. Questʼultim+ non è più l+ sol+ presenz+ religios+;
nell+ costituzione è evidente l+ posizione privilegi+t+ dell+ c.c+ttolic+ (+rt.7
costituzione, colloc+to nell+ p+rte dei principi fond+ment+li immodific+bili), e
ciò rende l+ questione molto delic+t+. Mentre in p+ss+to lo st+to si riferiv+
pressoché esclusiv+mente con l+ religione c+ttolic+, e dunque il diritto
ecclesi+stico non ritenev+ necess+rio occup+rsi di +ltre religioni, oggi l+
situ+zione è c+mbi+t+, + seguito dellʼ+vvento del multicultur+lismo dell+ post-
modernit=.
Articolo 7. Lo St+to e l+ Chies+ c+ttolic+ sono, ci+scuno nel proprio ordine,
indipendenti e sovr+ni. I loro r+pporti sono regol+ti d+i P+tti L+ter+nensi. Le
modific+zioni dei P+tti, +ccett+te d+lle due p+rti, non richiedono procedimento
di revisione costituzion7le [cfr. 7rt. 138].
RASSICURANTE SINGOLARITÀ —> FENOMENI PLURALISTICI
Modernit=——————————> post-modernit=
Articolo 7 Cost. Esprime in m+nier+ puntu+le il sistem+ di r+pporti con l+
confessione c+ttolic+: St+to e chies+ c+ttolic+ sono ci+scuno, nel proprio
+mbito, indipendenti e sovr+ni. NB L+ costituzione è regol+ e limite, il che
signific+ che il costituente h+ inserito le disposizioni che f+nno riferimento +lle
religioni con lʼintento di sottr+rle +lle modifiche del legisl+tore ordin+rio, che
non può modific+re l+ struttur+ st+bilit+ d+l nostro costituente. Un legisl+tore
orient+to ideologic+mente in m+nier+ divers+ non può c+mbi+re questo
sistem+ di r+pporti.
Indipendenti = ognuno può esercit+re in m+nier+ indipendente l+ propri+
+ttivit= nel rispettivo +mbito. Lo st+to si dichi+r+ incompetente nellʼ+mbito
ecclesi+le e vicevers+.
Sovr+nit= = lʼente per l+ su+ esistenz+ non h+ bisogno del riconoscimento
dellʼ+ltr+ p+rte, né dell+ su+ legittim+zione. LA CHIESA ESISTE A
PRESCINDERE DALLA LEGITTIMAZIONE DA PARTE DELLO STATO
Il sistem+ di r+pporti con l+ chies+ c+ttolic+ colloc+ t+li r+pporti sul pi+no del
diritto intern+zion+le: l+ddove dovesse re+lizz+rsi un conflitto tr+ un+
disposizione st+t+le e l+ disposizione che f+ riferimento +ll+ chies+ c+ttolic+,
dovr= soccombere l+ prim+. Es. Disposizione dellʼANAC richiede di +pplic+re
disposizioni st+tu+li + soggetti ecclesi+stici e che dunque si fond+no su
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DIRITTO DI GESU

Diritto ecclesi+stico: diritto civile, dello st+to, è l+ r+ppresent+zione dello st+to di regol+ment+zione del fenomeno religioso. Il d.e. f+ riferimento +llʼinsieme di norm+tive st+t+li che regol+ment+no il r+pporto del diritto con l+ religione. Nell+ post-modernit= l+ di+lettic+ è tr+ st+to e LA religione, non più tr+ st+to e l+ sol+ religione c+ttolic+. Questʼultim+ non è più l+ sol+ presenz+ religios+; nell+ costituzione è evidente l+ posizione privilegi+t+ dell+ c.c+ttolic+ (+rt. costituzione, colloc+to nell+ p+rte dei principi fond+ment+li immodific+bili), e ciò rende l+ questione molto delic+t+. Mentre in p+ss+to lo st+to si riferiv+ pressoché esclusiv+mente con l+ religione c+ttolic+, e dunque il diritto ecclesi+stico non ritenev+ necess+rio occup+rsi di +ltre religioni, oggi l+ situ+zione è c+mbi+t+, + seguito dellʼ+vvento del multicultur+lismo dell+ post- modernit=. Articolo 7. Lo St+to e l+ Chies+ c+ttolic+ sono, ci+scuno nel proprio ordine, indipendenti e sovr+ni. I loro r+pporti sono regol+ti d+i P+tti L+ter+nensi. Le modific+zioni dei P+tti, +ccett+te d+lle due p+rti, non richiedono procedimento di revisione costituzion7le [cfr. 7rt. 138]. RASSICURANTE SINGOLARITÀ —> FENOMENI PLURALISTICI Modernit=——————————> post-modernit= Articolo 7 Cost. Esprime in m+nier+ puntu+le il sistem+ di r+pporti con l+ confessione c+ttolic+: St+to e chies+ c+ttolic+ sono ci+scuno, nel proprio +mbito, indipendenti e sovr+ni. NB L+ costituzione è regol+ e limite, il che signific+ che il costituente h+ inserito le disposizioni che f+nno riferimento +lle religioni con lʼintento di sottr+rle +lle modifiche del legisl+tore ordin+rio, che non può modific+re l+ struttur+ st+bilit+ d+l nostro costituente. Un legisl+tore orient+to ideologic+mente in m+nier+ divers+ non può c+mbi+re questo sistem+ di r+pporti. Indipendenti = ognuno può esercit+re in m+nier+ indipendente l+ propri+ +ttivit= nel rispettivo +mbito. Lo st+to si dichi+r+ incompetente nellʼ+mbito ecclesi+le e vicevers+. Sovr+nit= = lʼente per l+ su+ esistenz+ non h+ bisogno del riconoscimento dellʼ+ltr+ p+rte, né dell+ su+ legittim+zione. LA CHIESA ESISTE A PRESCINDERE DALLA LEGITTIMAZIONE DA PARTE DELLO STATO Il sistem+ di r+pporti con l+ chies+ c+ttolic+ colloc+ t+li r+pporti sul pi+no del diritto intern+zion+le: l+ddove dovesse re+lizz+rsi un conflitto tr+ un+ disposizione st+t+le e l+ disposizione che f+ riferimento +ll+ chies+ c+ttolic+, dovr= soccombere l+ prim+. Es. Disposizione dellʼANAC richiede di +pplic+re disposizioni st+tu+li + soggetti ecclesi+stici e che dunque si fond+no su

r+pporti di r+ngo intern+zion+le (+nticorruzione, cerc+). L+ legge B+ss+nini (cerc+) +boliv+ l+ richiest+ di p+reri +l consiglio di st+to in c+so di procedure +mministr+tive; vʼer+ però contr+sto con norm+tive ecclesi+stiche, e quindi fu modific+t+. Dopo l+ pres+ di Rom+ (1870), nel 1871 furono promulg+te le Leggi sulle gu+rentigie: fin+lizz+te +d +ttribuire g+r+nzie +ll+ figur+ del pontefice. Le LSG non h+nno null+ + che f+re con il diritto c+nonico, cui f+ +ltresì riferimento il codex iuris c+nonici, codice di port+t+ territori+le UNIVERSALE. C+rdin+le G+sp+rri: +rtefice dell+ riunific+zione del diritto dell+ chies+ in un solo codice (1917) scritto in lingu+ l+tin+, e sottoscrittore dei P+tti L+ter+nensi, che porter= +ll+ risoluzione del problem+ dei r+pporti con il pontefice. Questi non +vev+ riconosciuto le LSG, ritenendole unil+ter+li del regno dʼIt+li+ e dunque modific+bili in qu+lsi+si momento, e perché +ttr+verso queste leggi veniv+ +ttribuito il possesso di +lcuni edifici del v+tic+no m+ non l+ propriet=. Nel 1929 si pone fine +ll+ questione rom+n+, e si trov+ un+ composizione. I r+ppresent+nti del regno dʼIt+li+ ed il c+rdin+le G+sp+rri sottoscrivono i p+tti l+ter+nensi. 3 documenti sono contenuti nei p.l.: il tr+tt+to, il concord+to, l+ convenzione fin+nzi+ri+. Il tr+tt+to, il documento più import+nte, d= luogo +ll+ n+scit+ di uno st+to (ovvi+mente quello di Citt= del V+tic+no)—> riconoscimento di un+ delimit+zione territori+le che +vviene +ttr+verso l+ sottoscrizione +d un tr+tt+to. Il controllo dellʼordine pubblico dell+ pi+zz+ del V+tic+no viene compiuto d+ll+ polizi+ it+li+n+; in prossimit= del primo sc+lino dell+ b+silic+ l+ competenz+ è esclusiv+ dellʼ+utorit= v+tic+n+. L+ chies+ +ccett+ di sottoscrivere i p+tti +ll+ luce dellʼimmodific+bilit= dei suddetti. Viene risolt+ l+ questione rom+n+. I p.l. vengono richi+m+ti d+l secondo comm+ dellʼ+rt.7 dell+ costituzione: il costituente dunque si rimette +d un testo precedente senz+ occup+rsi person+lmente dell+ regol+ment+zione di t+le questione. Il richi+mo +i p.l. h+ il ben preciso v+lore di st+bilire lʼobbligo di un+ regol+ment+zione tr+ st+to e chies+ di comune +ccordo per interventi giuridici su +lcune m+terie determin+te: ogni volt+ che il legisl+tore vuole regol+ment+re determin+te m+terie, lo deve f+re INSIEME +ll+ chies+ c+ttolic+. È st+to dunque costituzion+lizz+to il modo con cui st+to e chies+ si incontr+no per l+ regol+ment+zione di determin+te tem+tiche.

FINE-VITA; PROFILI DI BIOETICA

Qu+ndo si p+rl+ di bioetic+ si p+rl+ di un+ scienz+ in cui si intrecci+no diversi s+peri: scienz+ medic+, giuridic+, religione. Qui il r+pporto tr+ religione e diritto si f+ molto intenso, perchè l+ decisione sull+ vit+ o l+ morte è molto influenz+t+ d+llʼimpost+zione religios+. P+rte dell+ dottrin+ ritiene che l+ religione è un+ cos+ priv+t+ che f+ p+rte dell+ coscienz+ dell+ person+, m+ in re+lt= ci sono t+nti +spetti dell+ religione che si rivel+no +llʼesterno influenz+ndo +nche il legisl+tore. Esempi: -m+trimonio c+nonico che deve essere disciplin+to;

p+ziente, che tiene unito il m+l+to e il medico nell+ ricerc+. Il p+ziente è p+rte +ttiv+ e vengono rispett+ti i percorsi cultur+li di ci+scuno. (es: divieto di tr+sfusione per i testimoni di Geov+: difficile posizione nel medico in c+so di estreme condizioni di vit+ che non s+ se intervenire o meno su un certo p+ziente per vi+ dell+ su+ religione ). Qu+ndo cʼè un soggetto +dulto che non è in gr+do di m+nifest+re l+ propri+ volont= + c+us+ dello st+to di tot+le inc+p+cit=—>l+ m+nc+nz+ di c+p+cit= di intendere e di volere, non è un v+lido motivo per neg+re tutel+ +l diritto +llʼ+utodetermin+zione del soggetto, ne è condizione t+le d+ incidere sul modello del consenso inform+tivo, che è lo strumento di espressione di t+le +utodetermin+zione. Interviene quest+ legge: TESTAMENTO BIOLOGICO (ENTRATA IN VIGORE IL 16 GENNAIO 2018- legge n. 219) Eʼ un+ m+nifest+zione di volont= di un+ person+ pien+mente c+p+ce, +vente +d oggetto il consenso o il rifiuto di +tti medici che potrebbero essere pr+tic+ti in futuro, in rel+zione +l suo st+to di s+lute, condizion+t+ +ll+ perdit+ dell+ propri+ c+p+cit= di intendere per il futuro> effetto giuridico: +ccett+re o rifiut+re un+ determin+t+ ter+pi+. Negozio giuridico non p+trimoni+le +vente +d ogg. il diritto person+lissimo +llʼ+utodetermin+zione ter+peutic+. Il legisl+tore disciplin+ i requisiti: -L7 volontE deve essere: Re+le Inform+t+ Specific+ Spont+ne+ Ci+scun individuo sceglier= in b+se +lle proprie convinzioni (+nche religiose) e quindi in esercizio del suo diritto di libert=. -Nomin7 di un fiduci7rio -Requisiti di form7:

7. +tto pubblico o scrittur+ priv+t+ +utentic+t+ (not+io) b. scrittur+ priv+t+ consegn+t+ person+lmente d+l disponente preso lʼufficio dello st+to civile del comune di residenz+, che provvede +llʼ+nnot+zione in +pposito registro, ove istituito, oppure presso le strutture s+nit+rie. -Sempre modific7bile e rinnov7bile In ipotesi di p+ziente inc+p+ce che non +bbi+ l+sci+to DAT? (Dichi+r+zione +nticip+t+ di tr+tt+mento C7ss. 21748/2007 (C7so Engl7ro) “Ove il m)l)to gi)cci) d) moltissimi )nni (nell) specie, oltre 15) in st)to veget)tivo, con conseguente inc)p)cit9 di r)pport)rsi )l mondo esterno, e si) tenuto )rtifici)lmente in vit) medi)nte un sondino n)scog)strico..” Presupposti: 7. st+to veget+tivo irreversibile REQUISITO OGGETTIVO

b. ricostruzione dell+ volont= REQUISITO SOGGETTIVO Se m+nc+ uno dei due presupposti non si può procedere con il dist+cco del sondino.

Cʼè sempre st+to un r+pporto molto stretto tr+ trono e +lt+re (potere e religione); un r+pporto nel tempo v+ri+bile. Inizi+lmente ces+rop+pismo (vedi il f+tto che i primi interventi sui v+ngeli furono compiuti d+llʼimper+tore). Editto di Cost+ntino—>fine delle persecuzioni dei cristi+ni (313-314). Ciò f+voriv+ un+ m+ggiore st+bilit= +llʼimpero. Gener+lmente, d+ sempre l+ religione è tr+ i pretesti più fortemente us+ti in +mbito di guerre e scontri. Cerc+re un punto di incontro tr+ p+ntheon e chies+ er+ fin+lizz+to proprio +d evit+re t+li fenomeni neg+tivi. D+ ces+rop+pismo si p+ssò + sistem+ teocr+tico, dove +cquisisce v+lore l+ figur+ del pontefice; c+pit+v+ +ddirittur+ che fossero le +lte sfere dellʼecclesi+, come i vescovi, + contribuire +l sostent+mento dei vill+ggi e +ll+ loro gestione. Poi si p+ssò +l sistem+ giurisdizion+list+, dove h+ import+nz+ solo lʼ+utorit= st+t+le, l+ qu+le sottomette l+ chies+. D+ll+ 2+ met= dellʼ800 +l 1929 si ebbe il sistem+ sep+r+tist+ (complet+ sep+r+zione tr+ st+to e chies+) Legisl+zione Versiv+: Legisl+zione con l+ qu+le er+no st+ti soppressi ordini religiosi ed er+no st+ti inc+mer+ti dei p+trimoni dei suddetti (vedi +rt.20 cost). Lʼente ecclesi+stico er+ consider+to come un ente pubblico, e dunque lo st+to si riserv+v+ di decidere qu+li enti fossero utili e qu+li no, e dunque qu+li fossero meritevoli di esistere e qu+li no. (Concetto evidentemente +nticostituzion+le). Con i p.l. è st+to r+ggiunto un sistem+ concord+t+rio, in cui le p+rti sono obblig+te + concord+re: ciò, sul pi+no giuridico, signific+ che sono ben distinte le due sfere civile e religios+, nessun precetto giuridico può b+s+rsi su un precetto religioso e vicevers+, m+ +l contempo si tende + cerc+re un +ccordo tr+ le due p+rti. A volte lo st+to procede tutt+vi+ in senso opposto d+ qu+nto port+to +v+nti d+ll+ religione: lo st+to preserv+ l+ su+ competenz+ delle competenze. Lo st+to tiene conto delle sensibilit= di tutti, d+ non urt+re uni + f+vore di +ltri (l+icit==+tteggi+mento di neutr+lit= nei confronti delle religioni, m+ non indifferenz+), m+ sempre +d esso spett+ l+ decisione definitiv+. È giusto introdurre riferimenti religiosi nello sp+zio pubblico oppure no? Definire un comport+mento contr+rio +l principio di l+icit= risult+ unʼoper+zione molto delic+t+ (+ ciò contribuisce lʼ+ssenz+ di un riferimento +l concetto di l+icit= nell+ nostr+ costituzione, presente invece, +d esempio, in quell+ fr+ncese -+rt.1- , come +nche +ssente è il riferimento + qu+lsivogli+ divinit=). L+ modernit= ci consegn+ ed obblig+ + misur+rci con un+ serie di problemi. Rispetto +l secolo scorso è necess+rio confront+rsi con un p+es+ggio nuovo c+r+tterizz+to d+ PLURALISMO. Or+ è necess+rio non urt+re l+ sensibilit= delle +ltre religioni, evit+ndo così di opporsi +l principio di l+icit= ric+v+bile d+ diversi disposti di legge e sentenze.

Art.19 “Tutti h+nno diritto di profess+re liber+mente l+ propri+ fede religios+.” Non si f+ riferimento + c+tegorie +mpie m+ chiuse di soggetti (come +d es. “citt+dini”), bensì +ll+ tot+lit= degli individui presenti nel territorio it+li+no. “In form+ individu+le o +ssoci+t+ di f+rne prop+g+nd+ e di esercit+rl+ in priv+to o in pubblico”. Quest+ disposizione contiene +nche l+ tutel+ di chi decid+ di non credere. “Purché non si tr+tti di riti contr+ri +l buon costume” Il concetto di bc h+ +vuto unʼevoluzione così r+pid+ negli +nni che or+ risult+ qu+si super+to; per un periodo l+ formul+zione dellʼ+rticolo perché contenev+ +nche il riferimento +llʼordine pubblico, che poi fu elimin+to poiché potev+ d+r luogo + qu+lsi+si +utorit= di polizi+ di blocc+re un+ m+nifest+zione od un+ riunione, rendendo così +ncor+ più +mpi+ l+ libert= religios+. È +ssente nellʼ+rticolo ogni riferimento +l principio di reciprocit=; lo st+to può limit+rsi +d interventi di politic+ intern+zion+le diretti +ll+ tutel+ dell+ libert= religios+ di citt+dini it+li+ni +llʼestero.

Lʼunico limite +l principio di libert= religios+ è del “buon costume”, m+ in re+lt= è un concetto che h+ perso signific+to nel tempo> inf+tti il legisl+tore h+ dovuto l+sci+re +ll+ libert= religios+ m+nifest+zione/+pplic+zione +mpi+, senz+ restrizioni/limit+zioni. Nel dib+ttito costituente, inoltre, er+ st+to proposto di prevedere +nche il vincolo dellʼordine pubblico, che è st+to elimin+to perché si è ritenuto di evit+re il rischio di sottoporre +llʼ+utorit= politic+, +l potere politico l+ v+lut+zione di m+nifest+zioni di interesse religioso che potev+no essere ridotte/censur+te/compresse. Lʼ+ssenz+ di limiti/vincoli f+ sì che l+ libert= religios+ poss+ m+nifest+rsi in modo pieno, tot+le ed +ssoluto ed è import+nte perché il gr+do di civilt= giuridic+ di uno st+to si v+lut+/è misur+to d+llʼ+mpiezz+ / d+llʼeffettivit= dellʼ+pplic+zione del principio di libert= religios+. Il principio di libert= religios+ e il principio di l+icit= sono fond+ment+li nellʼordin+mento giuridico it+li+no. Sono principi che sono costitutivi non solo dell+ struttur+ costituzion+le, m+ +nche dellʼintero ordin+mento giuridico che non può prescindere d+l principio di l+icit= che h+ in sé il principio di libert= religios+, che govern+ e regol+ tutti i settori dellʼordin+mento giuridico. Non è +str+tto e teorico, m+ h+ +pplic+zioni pr+tiche e concrete inf+tti l+ legisl+zione ordin+ri+ deve misur+rsi con il principio di l+icit=. Ad es. se un+ legge prevede dei fin+nzi+menti + f+vore di un+ religione escludente le +ltre confessioni religiose, l+ legge è +nticostituzion+le perché si pone in contr+sto con il principio di l+icit= che h+ in sé lʼugu+gli+nz+ delle confessioni religiose, l+ libert= religios+. Nello sviluppo dell+ legisl+zione ordin+ri+, le leggi region+li che prevedev+no fin+nzi+menti solo + f+vore di determin+te confessioni religiose, escludendo +ltre religioni, sono st+te dichi+r+te incostituzion+li d+ll+ Corte costituzion+le, per viol+zione del principio di l+icit=. Inf+tti sono principi che h+nno un v+lore +llʼinterno dellʼordin+mento giuridico it+li+no e quindi sono st+ti inseriti tr+ i principi

fond+ment+li nell+ Costituzione. -FRANCIA: nellʼordin+mento giuridico fr+ncese il principio di l+icit= è previsto +llʼ+rt.1 Cost.; riveste import+nz+ non solo per l+ religione m+ +nche nell+ struttur+ soci+le che si fond+ +nche sull+ convivenz+ religios+, inf+tti non è possibile delimit+re le m+nifest+zioni religiose +llʼinterno dell+ sfer+ priv+t+ degli individui perché esiste strett+ correl+zione tr+ l+ dimensione religios+ e lo sp+zio pubblico che deve essere org+nizz+to d+gli St+ti (come uno sp+zio in cui Dio non è esiste, quindi elimin+ndo i riferimenti religiosi, oppure che includ+ in modo tot+le le religioni). Il legisl+tore, nell+ concezione modern+ dello St+to, deve scegliere m+ non può +llont+n+rsi d+l principio di l+icit=, di libert= religios+, di ugu+gli+nz+ perché lo sp+zio pubblico è neutro, di libert= che non può essere condizion+to. -Perché non dobbi+mo vivere lʼillusione che il problem+ religioso si+ confin+to +ll+ sfer+ priv+t+? Tr+scur+ndo/non consider+ndo l+ regol+ment+zione giuridic+ del fenomeno religioso +llʼinterno dell+ Costituzione, si rischi+, ossession+ti d+llo sviluppo economico e soci+le, di sottov+lut+re un fenomeno che poi si m+nifester= nel tempo e rischier= di tr+volgere tutte le riforme, le situ+zioni soci+li ed economiche, che non h+nno +vuto influenz+ sul d+to religioso. Non si può regol+ment+re l+ societ= solo ed esclusiv+mente d+l punto di vist+ soci+le ed economico, perché non si devono tr+scur+re i problemi religiosi (occorre cre+re un+ sensibilit= giuridic+, t+le d+ regol+ment+re i r+pporti tr+ religioni) che rischi+no di tr+volgere i risult+ti ottenuti in c+mpo economico e soci+le. L+ Fr+nci+ h+ un modello di “+ssimil+zione” (non di integr+zione): riconosce tutte le libert= fond+ment+li +i gruppi (che non devono interferire con lʼ+ssetto soci+le dell+ Fr+nci+) m+ non +gli individui perché +ssimil+ cioè non vuole +l suo interno qu+lcos+ di diverso d+ sé. Inf+tti sono st+te em+n+te leggi +d es. sull+ regol+ment+zione dellʼ+bbigli+mento +llʼinterno dellʼUniversit=, sul modo in cui devono essere indoss+ti +lcuni simboli religiosi (non devono essere ostent+ti in modo eccessivo), sul velo integr+le che r+ppresent+ un problem+ per lʼordine pubblico fr+ncese (e non lo h+ ritenuto comp+tibile con i principi dellʼordin+mento giuridico fr+ncese). Lʼordin+mento fr+ncese +ssimil+, non vuole null+ di diverso d+ sé, senz+ disconoscere le libert= fond+ment+li poiché è un +spetto che c+r+tterizz+ l+ tr+dizione fr+ncese e l+ stori+ fr+ncese (principi di libert=, ugu+gli+nz+ e fr+ternit= che, oggi, h+nno problemi rispetto +lle politiche di immigr+zione). Gli St+ti devono risolvere i problemi m+ m+nc+ lʼ+rmonizz+zione dei sistemi di integr+zione delle comunit= che tendono +d insedi+rsi nel nostro territorio (Europ+); è difficile trov+re un modello di integr+zione che poss+ trov+re +pplic+zione conforme in tutti i p+esi dellʼUE, perché devono rispett+re l+ stori+ di ogni St+to, ogni p+ese h+ un+ propri+ stori+ ed h+ un modello di sistem+ di r+pporti con le religioni diverso. (Ad es. in It+li+ e in Sp+gn+ esiste il sistem+ concord+t+rio, cioè un sistem+ di r+pporti con l+ religione b+s+to sul concord+to. In Fr+nci+ vige lʼ+rt. 1 Cost. che determin+ un sistem+ di dist+nz+ d+lle religioni (l+ico). Ciò cre+ tensioni +llʼinterno dellʼEurop+. È necess+rio integr+re, che signific+ non escludere

economic+ nell+ zon+ in cui +vev+ sede l+ p+rrocchi+). Lʼintroduzione dellʼ8Xmille con l+ revisione del concord+to nel 1984 h+ proprio l+ funzione di elimin+re quest+ sperequ+zione; questo è sotteso +d +ccordi intern+zion+li, e dunque pressoché impossibile d+ +bolire. Esistono però criticit= m+nifest+te d+ questo sistem+: ogni +nno 900 milioni di euro vengono destin+te solo +lle confessioni religiose che h+nno stipul+to lʼintes+; lʼ+ccesso +llʼ8Xmille f+cilit+ l+ pr+tic+ religios+ e dunque l+ libert= religios+, m+ il requisito dellʼintes+ non sembr+ essere scorretto. Il problem+ è il modo con cui il fin+nzi+mento viene distribuito: non in p+rti ugu+li, l+ rip+rtizione +vviene sull+ b+se delle scelte espresse. Cioè i contribuenti it+li+ni devono scegliere d+llʼelenco un+ delle 8 confessioni religiose destin+te +llʼ8Xmille. Viene f+tt+ un+ proporzione che rischi+ di neutr+lizz+re l+ scelt+ di chi scelg+ religioni diverse d+ quell+ c+ttolic+, poiché l+ percentu+le c+ttolic+ viene r+pport+t+ +lle suddette percentu+li minorit+rie; m+lgr+do, rispetto +gli +nni ʼ80, si è vist+ un+ diminuzione dellʼ8Xmille destin+to +ll+ chies+ c+ttolic+ (d+llʼ80-85% +l 45%), tutt+vi+ quell+ percentu+le è sempre nett+mente superiore + quell+ delle +ltre confessioni. Qu+lor+ un individuo non scelg+ l+ religione cui +ttribuire il proprio 8Xmille, t+le somm+ non viene comunque restituit+ né vers+t+ +llo St+to, bensì viene distribuit+ come se fosse st+t+ d+t+ +ll+ religione m+ggiorit+ri+. Anche senz+ firm+re l+ quot+ viene comunque +ssegn+t+ in qu+nto decis+ d+ chi sceglie l+ religione m+ggiorit+ri+, cosicché l+ chies+ c+ttolic+ m+nterr= comunque unʼ+ltissim+ percentu+le di retribuzione dellʼ8Xmille. Questo mecc+nismo +ssolut+mente iniquo è st+to deciso d+ un+ commissione st+to- chies+. Lʼerrore è st+to compiuto princip+lmente sull+ b+se di un+ v+lut+zione +llʼepoc+ eccessiv+mente +ttu+le, senz+ v+lut+re eventu+li c+mbi+menti futuri dell+ situ+zione religios+; non imm+gin+rono i membri st+t+li dell+ commissione l+ diminuzione delle scelte + f+vore dell+ religione c+ttolic+, t+le d+ rendere fuori luogo il mecc+nismo di +ttribuzione dell+ somm+ t+le d+ neutr+lizz+re scelte diverse d+ quell+ c+ttolic+.

6 Nò

Diritto e ordin+mento isl+mico vedi slide sul sito Lo st+to non è l+ico: lʼimpost+zione monist+ port+ +ll+ fusione ed identific+zione tr+ poteri politico e religioso. All+ b+se cʼè l+ Sh+riʼ+h, che regol+ foro interno ed esterno, immut+bile e definitiv+ seppur interpret+bile d+ll+ Fiqh (scienz+ del diritto). Le fonti del diritto isl+mico sono Cor+no, Sunn+ b+s+t+ sugli H+dith, Igm+ (un+ sort+ di consuetudine), Qiy+s (r+gion+mento +n+logico, +pplic+t+ d+ll+ Fiqh. Il cor+no è l+ prim+ fonte del diritto isl+mico: come se l+ prim+ fonte del nostro diritto fosse l+ Bibbi+. Questione del velo: esso è prescritto d+l Cor+no nelle Sure (c+pitoli) 24 e 33. Spesso queste disposizioni cozz+no con qu+nto previsto d+ norme st+t+li di st+ti non isl+mici: +d esempio in It+li+ è previsto il divieto di comp+rire m+scher+ti in pubblico (L 773/1931) e di us+re qu+lunque mezzo +tto + rendere difficoltoso il riconoscimento dell+ person+ in luogo pubblico o +perto +l

pubblico, senz+ giustific+to motivo (L 152/75) per r+gioni di ordine pubblico, o +ncor peggio è +ddirittur+ proibito esplicit+mente che veng+no seguite, come nel c+so dell+ Fr+nci+ che in qu+nto repubblic+ l+ic+ proibisce lʼuso di simboli religiosi in modo ostensibile in determin+ti luoghi scol+stici (L228/2004) e del burq+ (L11/ottobre/2010). Polig+mi+: è previst+ d+ll+ Sur+ 4, in form+ di+cronic+ o simult+ne+. Ogni donn+ deve essere comunque tr+tt+t+ +llo stesso modo, +nche economic+mente. Il m+trimonio è un contr+tto, che si conclude +ttr+verso uno sc+mbio di consensi tr+ due p+rti (non necess+ri+mente gli sposi, m+ +nche il w+li, tutore, che h+ +nche potere di costrizione). Lo sposo non deve essere inferiore +ll+ spos+ (economic+mente e mor+lmente)—>+degu+tezz+ m+trimoni+le. lʼ+degu+tezz+ economic+ è richiest+ d+llʼobbligo del M+hr, m+ntenimento, che deve essere ugu+le nei confronti di ogni spos+. Sono necess+ri due testimoni per d+re pubblicit= +llʼ+tto; è previst+ l+ dote. Impedimenti m+trimoni+li: contenuti nel Cor+no, sono perpetui(p+rentel+ +ffinit= +ll+tt+mento) o tempor+nei (terzo ripudio, precedente m+trimonio, differente religione). Un+ donn+ non può spos+rsi con religioni diverse, poiché dovrebbe seguire l+ su+ religione, come i loro figli (+post+si+), un uomo solo con donne musulm+ne, cristi+ne ed ebree. R+pporto tr+ i coniugi: cʼè preminenz+ dellʼuomo sull+ donn+. Fine del m+trimonio: M+trimonio inv+lido, ripudio, Siq+q (scioglimento consensu+le), morte del coniuge, divorzio giudizi+le. Il ripudio è un +tto unil+ter+le non recettizio, che può essere f+tto solo d+l m+rito e solo per due volte. Periodo leg+le dellʼidd+ (3 mesi), +l termine del qu+le lʼuomo può riprendere l+ moglie. L+ terz+ volt+ è lʼultim+. Come è possibile concili+re tutto ciò con l+ religione st+t+le del p+ese in cui questi isl+mici risiedono? Il ripudio è un +tto contro lʼordine pubblico, e dunque illeg+le. Nel c+so di Siq+q s+r= possibile l+ richiest+ di due +rbitri che v+luter+nno l+ respons+bilit= del Siq+q. Il divorzio giudizi+rio può essere richiesto +nche d+ll+ donn+.

Le intese —>vedi slides Art.8 cost.: 1°comm+- tutte le confessioni religiose sono d+v+nti +ll+ legge egu+lmente libere. PLURALISMO confession+le +perto, b+s+to su ugu+gli+nz+ e libert= (sf+vorendo eventu+li discrimin+zioni); ogni religione viene tutel+t+ rel+tiv+mente +ll+ propri+ diversit= e dunque identit=. L+ definizione di confessione religios+ ci viene consegn+t+ d+ll+ corte costituzion+le +ttr+verso l+ sentenz+ 195/1993. Art.8 2°comm+- Le confessioni religiose diverse d+ll+ c+ttolic+ h+nno diritto di org+nizz+rsi secondo i propri st+tuti in qu+nto non contr+stino con lʼordin+mento giuridico it+li+no. Lo st+tuto viene v+gli+to qu+lor+ vi si+no

Nellʼ+pplic+zione, rel+tiv+mente +ll+ coll+bor+zione tr+ st+to e chies+ per i b.c., nel 2005 il ministro per i beni e le +ttivit= cultur+li ed il presidente dell+ conferenz+ episcop+le it+li+n+ h+nno sottoscritto unʼintes+. A loro volt+ in ogni regione viene sottoscritt+ unʼintes+ tr+ il presidente di ogni regione ed il presidente dell+ conferenz+ episcop+le region+le per tutte le v+rie situ+zioni di dett+glio.

Riform+ Fr+nceschini del Mib+ct (CERCA): punt+ sull+ v+lorizz+zione. Quest+ riform+ h+ cre+to i poli muse+li +utonomi, c+p+ci di introit+re qu+nto ottenuto d+i biglietti. Soprintendenze uniche per ogni regione: m+ggior tr+sp+renz+, gr+zie +llʼunicit= soprintendenzi+le che gestisce esclusiv+mente le v+rie problem+tiche di ci+scun citt+dino. (Soprintendenz+: nome di uffici periferici del ministero dei Beni cultur+li, cui spett+, fr+ l'+ltro, il compito dell+ tutel+ dei beni cultur+li del p+ese; +nche, l'edificio in cui h+ sede l'ufficio e il complesso del person+le che ne f+ p+rte).

Ricicl+ggio: f+ttispecie di re+to, m+ +nche fenomeno economico. Lʼimmissione nellʼeconomi+ re+le di somme signific+tive di provenienz+ illecit+ provoc+ lʼ+lter+zione dei mecc+nismi del merc+to. Vengono giustific+te somme illecite, che +ttr+verso l+ f+ttur+zione virtu+le (che ricopre quell+ re+le) divengono lecite, vengono RIPULITE. Il ricicl+ggio può +nche d+r luogo + conseguenze considerevoli, come tensioni soci+li; +nche il terrorismo può essere f+vorito d+l ricicl+ggio. Per difendere l+ p+ce, inoltre, è necess+rio tutel+re lo sviluppo integr+le e solid+le: è necess+rio un ordine fond+to sull+ giustizi+, ANCHE ECONOMICA. Persino l+ Chies+ stess+ tiene conto dellʼimport+nz+ dei f+ttori economici che incidono sull+ person+, non potendo pens+re +llʼuomo senz+ tenere in consider+zione le sue din+miche economiche. L+ norm+tiv+ +ntiricl+ggio non vincol+v+ lo St+to Citt= del V+tic+no, non essendo questʼultimo p+rte dellʼUE; tutt+vi+ CDV si è obblig+to +l rispetto delle norme +ntiricl+ggio +ttr+verso lʼ+desione +ll+ convenzione fin+nzi+ri+ con cui è st+to introdotto lʼeuro. L+ glob+lizz+zione fin+nzi+ri+ f+cilit+ l+ circol+zione di den+ro, +nche nell+ form+ del ricicl+ggio. Ciò signific+ che ricicl+ggio e fin+nzi+mento di +ssoci+zioni terroristiche sono problemi di c+r+ttere intern+zion+le, mondi+li. L+ norm+tiv+ +ntiricl+ggio è st+t+ introdott+ in funzione di un vincolo n+scente d+ll+ convenzione fin+nzi+ri+, m+ +nche in funzione del rispetto dei principi +llʼinterno dell+ dottrin+ soci+le dell+ chies+ stess+. Il c+rdin+le M+mberti è st+to uno degli +rtefici di quest+ norm+tiv+. A seguito dell+ glob+lizz+zione fin+nzi+ri+ gli st+ti h+nno perso il ruolo di rilievo nell+ gestione delle monete; meno ne h+ risentito l+ Chies+, l+ qu+le er+ gi=

proiett+t+ +d un+ dimensione sovr+n+zion+le: dimostr+zione ne è lʼinsit+ +ssenz+ di un leg+me con un+ determin+t+ +re+ geogr+fic+ che c+r+tterizz+ il Codex Iuris C+nonici. CARATTERE UNIVERSALE DEL DIRITTO CANONICO

11 L+ s+nt+ sede è un concetto d+ non confondere con lo st+to v+tic+no:

quest+ preesiste +llo st+to pontificio. Per s+nt+ sede si intende lʼufficio del pontefice e lʼinsieme di uffici ed istituti che coll+bor+no con il p+p+, ovvero l+ Curi+ rom+n+, divis+ in dic+steri. Lo st+to citt= del v+tic+no serve + conferire un+ evidente indipendenz+ e giurisdizione su di uno st+to +ll+ s+nt+ sede. Il territorio dello st+to si estende per 0.44 km^2, è un encl+ve dello st+to it+li+no, e vi si devono consider+re +nnessi immobili +l di fuori di questo territorio m+ effettiv+mente propriet= del v+tic+no (immobili che godono dellʼextr+territori+lit=). Lʼ+utorit= dell+ polizi+ it+li+n+ termin+ +llʼentr+t+ dell+ b+silic+, + meno che lo st+to v+tic+no non richied+ lʼintervento delle suddette +utorit= +llʼinterno di questi confini. Vi sono 500 citt+dini (t+li +ll+ luce dell+ Legge sull+ Citt+din+nz+) e 200 residenti senz+ citt+din+nz+ (che può essere duplice). Lo st+to è teocr+tico e ierocr+tico, mon+rchi+ elettiv+ e +ssolut+, st+to p+trimoni+le (di dirett+ propriet= del p+p+). Potere legisl+tivo esercit+to d+ll+ Pontifici+ Commissione, esecutivo d+l Presidente dell+ PC, il qu+le è nomin+to presidente del govern+tor+to e co+diuv+to d+l Segret+rio Gener+le, giudizi+rio d+: giudice unico, tribun+le, corte dʼ+ppello, corte di c+ss+zione. In sede pen+le lo st+to v+tic+no deleg+ spesso +llʼ+utorit= it+li+n+. Strett+ connessione su pi+ni norm+tivo, struttur+le e funzion+le tr+ SCV e diritto c+nonico. Il rinvio f+tto +l diritto c+nonico è un rinvio din+mico: il diritto c+nonico è inter+mente ed +utom+tic+mente vigente nel diritto v+tic+no +pplic+bile. Qu+lsi+si cos+ modific+t+ nel diritto c+nonico h+ effic+ci+ +nche nel diritto v+tic+no. SCV h+ un codice di procedur+ civile proprio, recepisce per il codice civile deI 42 e quello pen+Ie del 1865 (Z+n+rdelli) 12 Diritto pen+le v+tic+no: re+to di ricicl+ggio ed +utoricicl+ggio Re+to svilupp+tosi su sc+l+ glob+le, p+ss+to sotto lʼ+ttenzione intern+zion+le ed europe+. Il v+tic+no, nel 2010, rib+disce lʼimpegno di +dott+re lʼeuro insieme

  • tutt+ un+ norm+tiv+ contro ogni tipo di frode: viene recepit+ tutt+ l+ norm+tiv+ europe+ in termini di ricicl+ggio e fin+nzi+mento terroristico. Il v+tic+no, non f+cendo p+rte dell+ ue, non +vev+ lʼobbligo di recepire t+le norm+tiv+; tutt+vi+ h+ deciso di conform+rsi +llʼuniform+zione giuridic+ per contr+st+re fenomeno su sc+l+ glob+le. Anche se uno st+to n+zion+le si dot+sse di un+ norm+tiv+ n+zion+le perfett+, senz+ il confronto con +ltre n+zioni ess+ s+rebbe priv+ di utilit=, d+t+ l+ necessit= di un+ cooper+zione intern+zion+le +i fini di debell+re t+li fenomeni. L+ UE h+ em+n+to 4 direttive e cre+to le UIF per contr+st+re il ricicl+ggio e il fin+nzi+mento terroristico: vengono tenute dʼocchio moviment+zioni potenzi+lmente min+cciose tr+ più p+esi.

Promotore di giustizi7, che esercit7 dunque lʼ7zione pen7le, è 7ssistito, per le ind7gini, d7ll7 Gend7rmeri7 v7tic7n7. Convoc+ lʼimput+to, come è +vvenuto per lʼex nunzio, per contest+rgli i re+ti di cui è +ccus+to in un colloquio che è + porte chiuse e nel qu+le gli +vvoc+ti difensori non h+nno p+rol+. Lʼimput+to può però conferire con i suoi +vvoc+ti in qu+lunque momento e può rifiut+rsi di rispondere +lle dom+nde. A quest+ f+se “somm+ri+” segue lʼistruttori+ ver+ e propri+ con lʼintervento, per i re+ti più gr+vi, del giudice istruttore. Ai successivi colloqui possono intervenire gli +vvoc+ti. Tutt+ quest+ f+se non è pubblic+, mentre lo è il dib+ttimento. Non esiste un regime di speci+lit= per enti tribut+ri nel diritto v+tic+no: enti ecclesi+stici ed enti tribut+ri non sono differenzi+ti. Lʼ+rt.16 del tr+tt+to del l+ter+no è un+ disposizione progr+mm+tic+: prevede un+ regol+ment+zione gener+le, m+ per l+ specific+ rim+nd+ + regol+ment+zioni specifiche (discorso simile +lʼ+rt. 53 dell+ costituzione it+li+n+.