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LEZIONI DI DIRITTO ECCLESIASTICO, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Giuseppe Dalla Torre riassunto del libro

Tipologia: Dispense

2019/2020

In vendita dal 21/09/2020

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CAPITOLO I
La formazione delle norme costituzionali sul fenomeno religioso
Oggi La disciplina giuridica del fatto religioso è investita dal fenomeno del PLURALISMO:
1. religioso, che si inserisce nella tradizione europea dell’affermarsi storico del diritto di libertà religiosa a
fronte della pluralizzazione delle chiese e comunità religiose in seguito alla Riforma protestante
2. culturale, che si esplica in tavole di valori e modelli comportamentali di origine etica e/o religiosa non
riconducibili ad una storia comune e chiamati a convivere nella stessa realtà ordinamentale.
Più specificatamente, si è in presenza di fenomeni di rinascita endogena (alcune interdizioni nascono da
letture fondamentalistiche dei testi sacri della tradizione giudaico -cristiana - es, trasfusioni di sangue - da
parte di realtà confessionali estranee all’ebraismo e cristianesimo) ed esogena (come dimostrato dalle
interdizioni di cui sono portatrici le componenti dell’immigrazione da Paesi islamici, es in ambito
biomedico) del fatto religioso.
Relativamente all’elaborazione delle norme costituzionali relative al fenomeno religioso è convinzione
diffusa che la cultura giuridica dei costituenti fosse largamente impregnata dell’apporto di pensiero di
Francesco Ruffini (in materia di libertà religiosa; storico e giurista italiano Torino 1863-1934) e Santi
Romano (in materia di autonomia e libertà delle istituzioni ecclesiastiche; Palermo 1875-1947)
Dato il carattere compromissorio del complessivo testo della Carta (in ragione delle matrici culturali e
ideologiche alle quali deve farsi risalire la Costituzione) può legittimamente sorgere il dubbio che su di essa
- e segnatamente sull’art 7 Cost- abbia influito anche la cultura giuridica di ispirazione cattolica (alle origini,
con le altre, di tale compromesso) che costituiva il retroterra delle posizioni politiche dei costituenti del
gruppo democristiano (nel quale confluivano tradizione sociale-cristiana e cattolico-liberale), il quale
d’altronde ha avuto indiscusso peso politico sulla definizione ed approvazione delle disposizioni
costituzionali relative ai rapporti tra Stato e Chiesa.
Nell’età della Costituente il movimento cattolico si caratterizzava per una pluralità di orientamenti di
pensiero che, relativamente al problema dei rapporti tra Stato e Chiesa e della rilevanza giuridica del
fenomeno religioso, fornivano indicazioni diverse:
ius publicum ecclesiasticum (nella concezione dei rapporti Stato-Chiesa; come emerge dalla
formazione culturale dei costituenti Giuseppe Dosetti e Guido Gonella): branca della scienza
giuridica canonistica della quale, guardando all’art 7 vengono recepiti 3 principi teoretici classici:
1- qualificazione giuridica dell’ordinamento della Chiesa, distinto e autonomo da quello dello Stato,
concezione alla base delle teoriche della Chiesa come societas iuridice perfecta (società giuridicamente
perfetta); proprio come riportato dal co.1 dell’art 7 il quale afferma che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono,
ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”.
Una conferma che la formula del co.1 discende dal diritto canonico si ha dalla ricostruzione storica del
lavoro di preparazione della Costituzione che si ebbe non solo nell’ambito della costituente ma anche e
soprattutto fuori di essa. Difatti, risulta che detta formula fu letteralmente ripresa dall’enciclica Immortale
Dei, di Leone XIII (1885), nell’autunno 1946 da Montini, La Pira e altri.
Tale formula, ormai classica di inquadramento della posizione della Chiesa in sé e nei suoi rapporti con lo
Stato, fu introdotta senza difficoltà nel progetto della Costituzione.
2- il riconoscimento della Chiesa quale societas iuridice perfecta comporta anche la recezione nel testo
costituzionale di un altro principio proprio dello ius publicum ecclesiasticum vale a dire, quello della libertas
ecclesiae letteralmente, la libertà concessa all’interno dello Stato della Chiesa. Desumibile per altro in via
interpretativa dal primo comma, anche in rapporto al comma successivo il quale afferma che “i rapporti
sono regolati dai Patti Lateranensi”. Così con l’avvento della Costituzione lo Stato italiano rinuncia
all’eventualità di incidere sui profili funzionali e strutturali della Chiesa (vera e propria incompetenza
ratione materiae), rimessi alla conformazione dell’ordinamento canonico sulla base dei Patti Lateranensi.
3- il riconoscimento alla Chiesa di un diritto pubblico soggettivo di libertà comporta il problema della
determinazione dei contenuti e della estensione a tale diritto nell’ordinamento italiano. Questo problema
non può essere risolto affermando un obbligo dello Stato di lasciare al potere ecclesiastico la giuridica
regolamentazione di istituti e rapporti già ben definiti nell’ordinamento statale facendo appello al
principio della “competenza delle competenze” secondo cui è sempre allo Stato soltanto che spetterebbe
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➢ CAPITOLO I

La formazione delle norme costituzionali sul fenomeno religioso Oggi La disciplina giuridica del fatto religioso è investita dal fenomeno del PLURALISMO:

  1. religioso, che si inserisce nella tradizione europea dell’affermarsi storico del diritto di libertà religiosa a fronte della pluralizzazione delle chiese e comunità religiose in seguito alla Riforma protestante
  2. culturale, che si esplica in tavole di valori e modelli comportamentali di origine etica e/o religiosa non riconducibili ad una storia comune e chiamati a convivere nella stessa realtà ordinamentale. Più specificatamente, si è in presenza di fenomeni di rinascita endogena (alcune interdizioni nascono da letture fondamentalistiche dei testi sacri della tradizione giudaico - cristiana - es, trasfusioni di sangue - da parte di realtà confessionali estranee all’ebraismo e cristianesimo) ed esogena (come dimostrato dalle interdizioni di cui sono portatrici le componenti dell’immigrazione da Paesi islamici, es in ambito biomedico) del fatto religioso. Relativamente all’elaborazione delle norme costituzionali relative al fenomeno religioso è convinzione diffusa che la cultura giuridica dei costituenti fosse largamente impregnata dell’apporto di pensiero di Francesco Ruffini (in materia di libertà religiosa; storico e giurista italiano Torino 1863-1934) e Santi Romano (in materia di autonomia e libertà delle istituzioni ecclesiastiche; Palermo 1875-1947) Dato il carattere compromissorio del complessivo testo della Carta (in ragione delle matrici culturali e ideologiche alle quali deve farsi risalire la Costituzione) può legittimamente sorgere il dubbio che su di essa
  • e segnatamente sull’art 7 Cost- abbia influito anche la cultura giuridica di ispirazione cattolica (alle origini, con le altre, di tale compromesso) che costituiva il retroterra delle posizioni politiche dei costituenti del gruppo democristiano (nel quale confluivano tradizione sociale-cristiana e cattolico-liberale), il quale d’altronde ha avuto indiscusso peso politico sulla definizione ed approvazione delle disposizioni costituzionali relative ai rapporti tra Stato e Chiesa. Nell’età della Costituente il movimento cattolico si caratterizzava per una pluralità di orientamenti di pensiero che, relativamente al problema dei rapporti tra Stato e Chiesa e della rilevanza giuridica del fenomeno religioso, fornivano indicazioni diverse:
    • ius publicum ecclesiasticum (nella concezione dei rapporti Stato-Chiesa; come emerge dalla formazione culturale dei costituenti Giuseppe Dosetti e Guido Gonella): branca della scienza giuridica canonistica della quale, guardando all’art 7 vengono recepiti 3 principi teoretici classici: 1 - qualificazione giuridica dell’ordinamento della Chiesa, distinto e autonomo da quello dello Stato, concezione alla base delle teoriche della Chiesa come societas iuridice perfecta (società giuridicamente perfetta); proprio come riportato dal co.1 dell’art 7 il quale afferma che “lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani”. Una conferma che la formula del co.1 discende dal diritto canonico si ha dalla ricostruzione storica del lavoro di preparazione della Costituzione che si ebbe non solo nell’ambito della costituente ma anche e soprattutto fuori di essa. Difatti, risulta che detta formula fu letteralmente ripresa dall’enciclica Immortale Dei, di Leone XIII (1885), nell’autunno 1946 da Montini, La Pira e altri. Tale formula, ormai classica di inquadramento della posizione della Chiesa in sé e nei suoi rapporti con lo Stato, fu introdotta senza difficoltà nel progetto della Costituzione. 2 - il riconoscimento della Chiesa quale societas iuridice perfecta comporta anche la recezione nel testo costituzionale di un altro principio proprio dello ius publicum ecclesiasticum vale a dire, quello della libertas ecclesiae letteralmente, la libertà concessa all’interno dello Stato della Chiesa. Desumibile per altro in via interpretativa dal primo comma, anche in rapporto al comma successivo il quale afferma che “i rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi”. Così con l’avvento della Costituzione lo Stato italiano rinuncia all’eventualità di incidere sui profili funzionali e strutturali della Chiesa (vera e propria incompetenza ratione materiae ), rimessi alla conformazione dell’ordinamento canonico sulla base dei Patti Lateranensi. 3 - il riconoscimento alla Chiesa di un diritto pubblico soggettivo di libertà comporta il problema della determinazione dei contenuti e della estensione a tale diritto nell’ordinamento italiano. Questo problema non può essere risolto affermando un obbligo dello Stato di lasciare al potere ecclesiastico la giuridica regolamentazione di istituti e rapporti già ben definiti nell’ordinamento statale facendo appello al principio della “competenza delle competenze” secondo cui è sempre allo Stato soltanto che spetterebbe

l’insindacabile diritto di giudicare nei singoli casi concreti se una res sia mixta o meno, se rientri nell’ordine proprio statale o ecclesiastico. Al fine di risolvere questo problema, la Costituzione elabora il principio pattizio o dell’accordo nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, desumibile dal secondo comma, per i rapporti di contatto tra i due ordinamenti relativi alle res mixtae (aree di confine relative a rapporti aventi carattere spirituale e formando oggetto della sfera di interesse proprio della Chiesa ma anche rilevanti per lo Stato, e viceversa). Stato e Chiesa possono accordarsi solo tramite un negozio bilaterale di diritto esterno che prende il nome di concordato → se il contatto avvenisse per negozio unilaterale di diritto interno di uno dei due, si avrebbe disconoscimento e denegazione dell’originarietà dell’altro ordinamento, con assoggettamento dello Stato alla Chiesa - regime teocratico - o viceversa - regime giurisdizionalista.

  • Filoni di tradizione francese , che affondavano radici nella elaborazione filosofica e teologica francese a cavallo tra le due guerre mondiali; ricordiamo: Jaques Maritain con il suo ideale storico di una nuova cristianità ed Emmanuel Mounier con il suo apporto originale sul personalismo comunitario che incise nella determinazione del modello politico-costituzionale del nuovo Stato e la Nouvelle theologie ossia la ricerca di pensatori francesi accomunati dall’istanza ad un ritorno alle sorgenti bibliche e patristiche (relativo all’opera dei Padri della Chiesa), dalla sensibilità ad accettare un confronto teologico con le problematiche moderne.
  • Filoni di tradizione italiana, tra cui ricordiamo: il personalismo rosminiano in ordine al problema dei rapporti Stato-Chiesa, il popularismo sturziano riguardo le vicende italiane circa le relazioni Stato-Chiesa con il principio di non identificazione tra le ragioni politico sociali di un partito di ispirazione cristiana e le ragioni della Chiesa come istituzione religiosa e l’apporto del magistero pacelliano per ciò che attiene il progetto storico di relazioni tra Chiesa e società civile. Tutti questi filosi hanno talora ammodernato la recezione, altre volte ridimensionato o addirittura portato all’abbandono delle tesi fondamentali dello ius publicum ecclesiasticum ; in particolare, conducono ad affermare: IL PRINCIPIO DELLA PARITA’ GIURIDICA TRA STATO E CHIESA, ossia l’assoluta parità delle due potestà ed è evidente, dall’art 7 co.1, l’esclusione di ogni forma di subordinazione dello Stato alla Chiesa. Questa tesi rispondeva sul piano politico alle attese del mondo laico erede della tradizione liberale e, sul piano della dogmatica giuridica, alle relazioni tra ordinamenti primari; questo principio trova convergenze nel filone francese che si pone in contrasto con lo ius publicum ecclesiasticum il quale voleva invece l’indiretta subordinazione dello Stato alla Chiesa. IL PRINCIPIO DELLA LAICITA’ DELLO STATO, o della non confessionalità dello Stato, non esplicitamente formulato nella carta costituzionale ma desumibile dagli artt. 7 e 8. Concetto ben distinto da quello di laicismo ed espresso da Giorgio La Pira in sede di assemblea costituente; egli osserva che non bisognasse costruire uno Stato nel quale i diritti civili, politici ed economici derivino da una certa professione di fede, ma uno Stato che comunque rispettasse l’intrinseca orientazione religiosa della collettività e del singolo, e che ad essa conformi tutta la sua struttura gerarchica e sociale. IL PRINCIPIO DELLA LIBERTA’ RELIGIOSA, configurata come diritto soggettivo pubblico garantito ai singoli e alle formazioni sociali ed alle istituzioni come previsto dall’art 19 “Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume” e dall’art 8 co.1 “Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge”. Coerentemente, vige il divieto di discriminazioni per motivi religiosi in virtù dell’uguaglianza formale sancita dall’art 3 e soprattutto in virtù dell’art 20 per cui “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.” ➢ CAPITOLO II Lo Stato e il fattore religioso Pur se normalmente il fenomeno religioso si esplica in fatti ed atti giuridicamente irrilevanti, esistono delle manifestazioni dei propri convincimenti interior i che, essendo consapevoli e volontarie, possono assumere rilievo giuridico (atti giuridici come il matrimonio celebrato davanti al ministro di culto) sia su piano individuale che collettivo.

disciplina a norme di origine confessionale, a norme definite bilateralmente con le confessioni religiose (concordato con la Chiesa cattolica, intese con le altre confessioni), a norme unilaterali statali. Il fatto religioso entra in rilievo in Costituzione per più profili:

  • sotto il profilo soggettivo : soggetti religiosi sono le persone fisiche che facciano professione di una fede religiosa, di ateismo, di valori etici cui uniformino la propria vita; gli enti con carattere ecclesiastico e finalità di religione o culto; le confessioni religiose.
  • sotto il profilo oggettivo : materie con valenza religiosa e civile.
  • in relazione alle funzioni di tutela e promozione degli interessi religiosi derivanti dai principi fondamentali. Un problema per l’ordinamento religioso è il processo di secolarizzazione , che si concretizza nell’abbandono di comportamenti di tipo sacro, nell’affievolimento degli schemi della morale religiosa, nella crisi delle istituzioni tradizionali ma provoca al tempo stesso un fenomeno di aggregazione sociale in forma differente attorno a diversi schemi ideologici, la rinascita del fenomeno religioso in forme nuove sia (e soprattutto) in accentuazione individualistica, ma anche con nuove forme di riaggregazione sociale (es, sette religiose). Il sintomo più emblematico di questo processo è dato dal fenomeno in crescita dell’obiezione di coscienza , per il quale nel caso di conflitto fra norma interna (della coscienza) e norma esterna (posta dalla legge) il soggetto, opta per l’altra possibilità che quest’ultima in sostanza gli offre: disobbedire al comando del legislatore accettando la sanzione prevista. Il dilatarsi di questo fenomeno potrebbe segnalare il distacco progressivo da una serie di valori racchiusi nella carta costituzionale facendo sorgere di conseguenza la necessità di ritrovare un bilanciamento fra istanze di libertà e doveri nel quadro di nuovi valori comunemente avvertiti e sanzionabili. ➢ CAPITOLO III La qualificazione dello Stato sotto il profilo religioso La carta costituzionale previgente in Italia vale a dire lo Statuto Albertino del 1848 qualificava lo Stato in senso confessionale, recitando all’art 1 “la Religione cattolica, Apostolica, Romana è la sola religione di Stato. Gli altri culti ora esistenti - di antica tradizione in Italia: chiesa ebraica e valdese - sono tollerati conformemente alle leggi” Il processo di confessionalizzazione andava oltre l’assunzione di una religione ufficiale ed il sostanziale adattamento dell’ordinamento statuale ai suoi principi e precetti, perché si inseriva Stato-apparato nella misura in cui organi della confessione integravano i poteri ed organi dello Stato (es, art 33 Statuto arcivescovi e vescovi erano la prima categoria da cui si traevano i componenti del senato; vi erano uffici ecclesiastici “statali” perché inseriti nell’organizzazione della PA). Nel giro di pochi anni lo Stato muta radicalmente la propria qualificazione sotto il profilo confessionale passando da Stato confessionalista a Stato laico; già la l. 735/1848 abbandona il principio confessionalista sancendo che:
  • la differenza di culto non discrimina sotto il profilo dei diritti civili, politici e dell’ammissibilità a cariche civili e militari
  • afferma la piena libertà e uguaglianza tra cittadini senza distinzione di religione. Non fu necessaria la formale abrogazione dell’art 1 SA, il quale era costituzione flessibile modificabile con legge ordinaria in quanto la dottrina giuridica affermò che la formula dell’art 1 SA dovesse intendersi nel senso che la religione cattolica è quella seguita dalla maggioranza dei cittadini. La situazione poi rimase immutata fino alla stipulazione da parte dello Stato e della Santa Sede dei Patti lateranensi del 1929; giacché nel Trattato lateranense (uno dei protocolli diplomatici dei Patti) si riafferma il principio di cui all’art 1 SA per cui la religione cattolica è l’unica religione di Stato, e nel Concordato (altro protocollo) fondano la disciplina sulle condizioni della religione e della Chiesa cattolica in Italia “ai sensi dell’art 1 del Trattato”. Con i Patti del Laterano si venne ad operare una riconfessionalizzazione dell’ordinamento, nel senso che il richiamo all’art 1 SA, mai formalmente abrogato, ne avrebbe prodotto il rinnovamento nella sua operatività giuridica. Il problema che ci si è posti è quello di capire la qualificazione attuale dello Stato italiano dal punto di vista confessionale.

Nessuna norma costituzionale qualifica espressamente lo Stato in tal senso (né confessionale, né laico): già dai lavori preparatori si possono trarre argomentazioni a favore della non confessionalità dello Stato, ribadite dalle singole disposizioni relative al fatto religioso, dove non sono rintracciabili contenuti che si rifanno all’art 1 SA, e anzi enunciano principi opposti (artt 7.1, 8.1, 19, 3 e 20). Quindi la fine del confessionismo dello Stato italiano deve farsi risalire al momento dell’entrata in vigore della Costituzione per la palese contraddizione tra tale principio e i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale ed in seguito alla revisione concordataria (Protocollo addizionale all’Accordo, che apporta modificazioni al concordato lateranense del 1984, eseguito con L. 121/1985), viene ribadito all’art 1, che pare avere infatti mera funzione dichiarativa dell’avvenuta abrogazione tacita del principio confessionalista da parte della Costituzione. Per affermare la confessionalità o meno di uno Stato occorre vagliare anche il c.d. diritto vivente, cioè il modo in cui il diritto viene interpretato ed applicato dagli organi dello Stato. Guardando così alle norme costituzionali è da convenire che lo Stato italiano non è confessionista , anche nel caso delle norme che all’origine segnavano il punto di maggior accostamento alle concezioni della confessione cattolica, oggi si registra un allontanamento della matrice originaria (es, oggi la famiglia è riconosciuta dalla Costituzione come “società naturale fondata sul matrimonio” mentre la formula in origine era accostata alla concezione del diritto canonico che vedeva la famiglia come società costituita dal negozio matrimoniale, indissolubile e finalizzata alla procreazione). QUINDI, oggi l’Italia è uno Stato laico e distinto dalla religione, che non assume alcuna religione come ufficiale e anzi dichiara la propria incompetenza in materia religiosa e distacca l’ordine civile da quello religioso. Inoltre, non è uno Stato ateo né agnostico né laicista ma vige il principio favor religionis di libertà religiosa. ➢ CAPITOLO IV La libertà religiosa individuale e collettiva e la libertas ecclesiae Si suole ripetere che la libertà religiosa, giuridicamente intesa come “libertà garantita dallo Stato ad ogni cittadino di scegliere e professare la propria credenza in fatto di religione” rappresenta storicamente la prima libertà dei moderni ma nonostante questo primato storico continua ad essere oggetto di dibattito teorico e rivendicazione pratica. In particolare, il problema della libertà religiosa subisce un processo di ripensamento e riformulazione teorica di concetti, categorie, configurazioni istituzionali che si ritenevano ormai definite dopo il processo di studio iniziato nel XVI secolo e maturato tra 800 e 900. Da concetto prettamente giuridico, univoco e universale, valore assoluto diventa concetto etico-politico, con valore storico (relativo ad un contesto determinato di cultura e rapporti sociali). Lo Stato liberale ‘800 (Stato di diritto) determina i contenuti della libertà religiosa come libertà di coscienza (diritto di manifestare apertamente la propria appartenenza confessionale), libertà di culto (diritto di esercitarne pubblicamente il culto), libertà di propaganda (diritto di svolgere attività di proselitismo), al fine di tutelare il fenomeno religioso inteso in senso positivo. Nel passaggio verso lo Stato di democrazia pluralista (Stato solidale e sociale contemporaneo) si afferma una genale tendenza a forzare quei contenuti verso una più ampia concezione del diritto di libertà religiosa, la quale nasce dalle pressioni della realtà sociale che preme per l’affermazione di un concetto di libertà che non subisca limitazioni o condizionamenti, ma possa esplicitarsi nella sua integralità. Quindi la libertà religiosa va intesa:

  • in senso positivo come libertà dell’individuo di agire verso l’esterno manifestando la propria fede religiosa, farne propaganda, esercitarne in pubblico o in privato il culto e si afferma la coscienza che lo Stato sociale debba impegnarsi a rimuovere gli ostacoli al concreto esercizio di tale diritto.
  • in senso negativo come immunità di cui ognuno gode in materia religiosa e di coscienza rispetto a coercizioni esterne pubbliche e private: viene dunque affermato il diritto e la libertà di credere e non credere (c.d. libertà di coscienza dei non credenti). La distinzione assume rilievo nell’analisi del problema dei simboli religiosi, posto che la libertà in materia religiosa postula la manifestazione in uno spazio pubblico. Esso è stato alimentato dai provvedimenti francesi che hanno vietato il porto personale di simboli religiosi (crocifisso, velo islamico, kippah sul capo)

dalla Seconda Sezione nel 2009. In conclusione, anche se il crocefisso rinvia al cristianesimo e attribuisce alla religione cattolica visibilità preponderante nell’ambiente Scolastico, non è di per sé sufficiente - poiché simbolo passivo - ad integrare un tentativo di indottrinamento da parte dello Stato. La tutela penale della libertà religiosa Il Codice penale attualmente in vigore, sotto il titolo Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti contemplava una serie di reati contro la religione cattolica, religione ufficiale: era punito ai sensi dell’art 402 il vilipendio della stessa, il vilipendio di chi la professa (art 403), le offese mediante vilipendio di cose oggetto di culto (art 404) e il turbamento delle funzioni religiose (art 405); l’ prevedeva per i fatti previsti dagli artt. precedenti una pena minore rispetto a quella prevista per l’art 402. Va ricordato per altro l’art 724 che nella sua originaria formulazione puniva chiunque pubblicamente bestemmia contro la Divinità, i simboli, le persone venerati nella religione cattolica (infatti non era prevista sanzione per chi bestemmiasse contro altre religioni). Dopo l’avvento della Costituzione repubblicana dottrina e giurisprudenza profilarono progressivamente profili di illegittimità costituzionale della disciplina penalistica. I principali profili di illegittimità fu il contrasto del reato di vilipendio con la libertà di manifestazione del pensiero ex art 21 Cost e l’irragionevole disparità di trattamento tra i vari culti religiosi. la Corte costituzionale più volte sollecitò interventi del legislatore per armonizzare la disciplina col dettato costituzionale; fondamentale è stata la sentenza 168/2005 con cui la Corte ha definitivamente eliminato dall’ordinamento italiano la discriminazione tra le confessioni religiose. Di seguito, il reato di bestemmia è diventato illecito amministrativo (l.507/1999) ed è stato esteso alle altre confessioni religiose e inoltre il legislatore ha sostituito le espressioni “religione di Stato” e “religione cattolica” con confessioni religiose, coerentemente con la laicità dello Stato. Rimangono però, riflessioni circa l’opportunità o meno di una tutela penale della religione:

  • una prima posizione è sostenuta da chi ritiene che la religione in quanto tale, non ha bisogno di tutele penali e che la tutela del rispetto della persona del credente e della sua libertà è rimessa al diritto penale comune.
  • una seconda posizione è sostenuta da chi ritiene che in materia debba rimanere una tutela pensale specifica posta a garanzia del diritto di libertà religiosa individuale e collettivo. Questa posizione appare più convincente per la situazione di particolare attualità del nostro Paese per il consistente fenomeno immigratorio che ha comportato un aumento di fenomeni di razzismo e intolleranza religiosa. La quesitone della libertà nella disciplina concordataria Il concordato (convenzione stipulata dagli Stati con la Santa Sede per la regolazione giuridica di materie di comune interesse) svolge diversa funzione a seconda che si tratti di:
  • stati totalitari o autoritari (come quello fascista a cui si ricollega il testo originario dei Patti Lateranensi del 1929), nei quali il concordato definisce l’ambito ed i limiti di operatività dell’autorità statale ed ecclesiastica ( actio finium regundorum ), riconoscendo alla Chiesa e ai cattolici italiani (singoli o associati) spazi di libertà in deroga ai principi e alle norme caratterizzanti l’ordinamento statuale, per sua natura negatore delle libertà a livello individuale e collettivo. In questo senso il Concordato lateranense era diretto a superare i limiti posti dalla legislazione ottocentesca chiaramente ispirata a principi illiberali e anticlericali. Significativa in questo senso la vicenda dell’Azione Cattolica, allora la più importante espressione dell’associazionismo cattolico: in deroga alle norme statali che prevedevano il monopolio partitico dell’associazionismo, l’art 43 Concordato lateranense riconosceva le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica, che svolgevano la loro attività di diffusione e attuazione dei principi cattolici fuori dai partiti politici e sotto immediata dipendenza delle gerarchie della Chiesa. Alla luce della pretesa del fascismo di avere il monopolio nell’educazione della gioventù, la disposizione di cui all’art 43 concedeva dunque alla Chiesa una parziale libertà in materia associativa.
  • stati democratici (come lo Stato italiano all’epoca dell’Accordo di Villa Madama del 1984, di revisione del concordato), nei quali il concordato esprime la partecipazione della società ecclesiastica alla formazione delle norme di cui essa sarà poi destinataria. Quindi, tutte le clausole del concordato modificato conducono al riconoscimento della Libertas ecclesiae nella sua generalità e globalità.

L’art 1 dell’accordo di Villa Madama, in rispetto dall’art 7 Cost, dispone che “La Repubblica italiana e la Santa si impegnano alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese”. All’indipendenza e alla sovranità di Stato e Chiesa affermati dall’art 7, è stato quindi aggiunta una sana collaborazione, seppure nelle diversità, delle rispettive competenze. L’art 2 co.3 dell’accordo di Villa Madama opera un generale riconoscimento di libertà religiosa agli appartenenti alla Chiesa cattolica venendo così ad offrire una garanzia rafforza sia individuale che collettiva; in particolare, la norma garantisce “ai cattolici, alle loro associazioni e organizzazioni, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ”. La libertas ecclesiae nel concordato Tutte le clausole del concordato modificato esprimono il riconoscimento fatto nell’ordinamento italiano alla libertas ecclesiae cioè alla lib ertà rivendicata sempre e dovunque dalla Chiesa di poter esercitare senza ostacoli la propria missione nel pieno rispetto della sua natura e delle proprie funzioni. Il più pieno e generale riconoscimento della libertas ecclesiae è per altro contenuto nei primi due commi dell’art 2 dell’accordo del 1984 laddove l’ordinamento giuridico statale assume la Chiesa secondo la sua peculiare natura, struttura e finalità; ciò comporta di conseguenza la sua disciplina in Italia secondo un diritto speciale e non secondo il mero diritto comune. Art 2 co.1 “La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.” Art 2 co.2 “È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza episcopale italiana, le conferenze episcopali regionali, i vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa”. ➔ in materia giurisdizionale, le sentenze e i provvedimenti dell’autorità ecclesiastica hanno piena efficacia giuridica agli effetti civili senza altre formalità, riguardanti ecclesiastici e religiosi e concernenti materie spirituali o disciplinari rendendo quindi inammissibile un sindacato di legittimità o merito da parte del giudice italiano , salvo casi di conflitto con la Costituzione La libertà delle confessioni religiose e tutela dei dati personali Ci si chiede se il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sia applicabile al trattamento dei dati personali (convinzioni politiche, religiose, orientamento sessuale, stato di salute) operato dalle confessioni religiose, e cioè se possa pretendersi la cancellazione dei propri dati personali dai registri ecclesiastici conservati presso le competenti istituzioni della chiesa. Il trattamento dei dati dei fedeli da parte delle confessioni religiose non necessita (come normalmente avviene) di consenso scritto dell’interessato né di autorizzazione del Garante, posto che sia effettuato solo dagli organi preposti e i dati non vengano diffusi o resi noti all’esterno o usati senza autorizzazione. La richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibili concerne dati non cancellabili quali all’avvenuta celebrazione dei sacramenti o comunque attinenti allo Stato delle persone, la cui memoria è necessaria per lo svolgimento di funzioni proprie della Chiesa. Coloro che abbandonano la fede cattolica non possono chiedere la cancellazione dal registro dei battezzati, poiché per l’ordinamento canonico restano tali, seppur a soli fini interni. ➢ CAPITOLO V Fattore religioso e principio costituzionale di uguaglianza Il fattore religioso entra in rilievo, in rapporto al principio di eguaglianza, a 3 livelli: 1 - in rapporto all’ EGUAGLIANZA GIURIDICA o EGUAGLIANZA IN SENSO FORMALE ex art 3 co.1 Cost “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. L’art in questione rappresenta uno degli elementi fondamentali che segnano il passaggio dallo stato liberale ottocentesco all’odierno stato di democrazia pluralista; difatti, il principio dell’uguaglianza giuridica nasce nel periodo dello Stato liberale e continua attualmente a svolgere la funzione di garantire a tutti pari opportunità nell’esprimere le proprie capacità.

ad un ordinamento giuridico (può rimanere comunità meramente spirituale, senza esperienza giuridica interna e diritti/obblighi dei componenti) Gli artt. 7 e 8 della Costituzione fa ovviamente riferimento a quelle fedi religiose che hanno dato vita ad un ordinamento giuridico. LA CHIESA CATTOLICA NELLA COSTITUZIONE→l’art 7.1 Cost afferma l’originarietà (primarietà) dell’ordinamento canonico, sin dalla stipula dei Patti lateranensi con cui lo Stato riconosceva implicitamente l’originarietà dell’ordinamento canonico e la soggettività giuridica internazionale della Santa sede; ha dunque valore dichiarativo, e inoltre si pone come principio di interpretazione delle norme integranti l’ordinamento statuale e come norma programmatica (la revisione del concordato è attuazione della direttiva costituzionale) LE CONFESSIONI DIVERSE DA QUELLA CATTOLICA NELLA COSTITUZIONE→l’art 8.2 Cost prevede che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. ✿ Secondo alcuni, le confessioni acattoliche, sarebbero comunque ordinamenti primari , poiché “sarebbe una contraddizione in termini riconoscere un ordinamento giuridico come subordinato”; qualora lo Statuto organizzativo contrastasse con l’ordinamento dello Stato, semplicemente, non darebbero vita ad un ordinamento secondo il diritto statuale, ma sarebbero solo associazioni (soggette come tali alle norme dell’art 18 Cost). ✿ Secondo parte della dottrina gli ordinamenti delle confessioni acattoliche sarebbero invece ordinamenti giuridici secondari , derivati dall’ordinamento statuale nel quale si collocano (non primari come quello canonico): Questa seconda tesi appare preferibile, sia sul piano formale (la Costituzione non li riconosce esplicitamente indipendenti e sovrani), sia sul piano sostanziale (ne riconosce rilevanza nei limiti dell’ordinamento statuale, sovraordinato rispetto ad essi). Rimane però il fatto che sul piano sociologico sono formazioni sociali estranee allo Stato, non traggono origine da un suo atto di volontà (non sono quindi “società intermedie”) I limiti costituzionali all’autonomia delle confessioni religiose: le confessioni acattoliche risultano dotate di Autonomia istituzionale per la quale non si dà allo Stato diritto di ingerenza, né potestà sostitutiva sia per l’emanazione che per la riforma delle norme statutarie. Gli statuti confessionali sono riconosciuti nella misura in cui non contrastino con l’ordinamento italiano, con esclusione delle sole norme in contrasto. N.B. in caso di statuto in contrasto con l’ordinamento statuale, le confessioni religiose sarebbero ridotte a rango di associazioni religiose: infatti, gli statuti delle associazioni trovano limite nelle norme dell’ordinamento generale, compresi i limiti posti dal diritto civile all’autonomia contrattuale in materia associativa (lo Stato detta norme - cornice entro cui si determina l’autonomia privata) comunque, non tollerano da parte dello Stato una disciplina specifica in merito al loro regime statutario. La questione sopra riportata è concentrata nell’art 8 co.2 Cost “le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. Sulla base di questo limite del non contrasto con l’ordinamento giuridico si sono sviluppate tre correnti di pensiero diverse:

  • parte della dottrina, sulla base della l. 1159/1929, ammetteva nello Stato culti acattolici purché non professassero principi e seguissero riti contrari all’ordine pubblico e buon costume (ma qui non si tratta libertà di coscienza e libertà di culto ex art 19 Cost, ma di grado di autonomia delle confessioni acattoliche)
  • altri ritenevano che gli ordinamenti delle confessioni acattoliche non dovessero contrastare con l’ordine pubblico e buon costume, non per la divergenza dell’ideologia professata dall’ente con l’ordinamento italiano ma, sotto il profilo del potenziale pregiudizio derivabile in ragione della natura degli obblighi imposti agli aderenti e dei mezzi d’azione adottati.
  • secondo altri il limite consisteva nel non contrasto coi principi dell’ordinamento costituzionale italiano ovvero nel rispetto dei principi generali costituzionali e legislativi in materia. La soluzione definitiva è stata pronunciata dalla Corte costituzionale, la quale ha ritenuto che il limite in questione va riferito solo ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano e quindi non solo

dell’ordinamento costituzionale e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative. La diversa considerazione che il Costituente ha avuto per l’ordinamento canonico e gli ordinamenti delle confessioni religiose acattoliche nasce dal fatto che solo la Chiesa cattolica:

  • soggettivamente ha sempre affermato la sua natura di ordinamento primario ( societas iuridice perfecta )
  • oggettivamente ha sempre manifestato di possedere gli elementi strutturali propri degli ordinamenti originari Sotto altro profilo, è Stato rilevato che con l’art 7.1 lo Stato italiano ha espresso una valutazione previamente positiva dell’ordinamento canonico, mentre per gli ordinamenti delle confessioni acattoliche si è riservato di apprezzare la conformità dei relativi contenuti con l’ordinamento italiano. La questione della democraticità degli ordinamenti confessionali: Sotto il profilo della conformità dell’ordinamento confessionale con quello statuale appare convincente l’opinione che ad una confessione religiosa non siano opponibili i principi della democraticità dell’ordinamento interno. Questo perché le confessioni religiose si caratterizzano proprio per l’investitura dall’alto dei poteri e per la struttura gerarchica della società religiosa e anche perché la Costituzione impone esplicitamente l’obbligo del metodo democratico solo ai sindacati e ai partiti politici e quindi non avrebbe senso applicarlo a soggetti estranei allo Stato apparato, in relazione ai quali operano altri principi costituzionali, come la laicità e la separazione. Un ulteriore problema, sulla base all’art 2 Cost che garantisce i diritti inviolabili dell’uomo anche nei confronti delle formazioni sociali cui partecipa, è se sia possibile riconoscere una protezione giurisdizionale del singolo all’interno della confessione religiosa e di conseguenza se sia possibile per il singolo, leso da un atto dell’autorità confessionale, ricorrere al potere statuale vale a dire l’autorità giudiziale ordinaria invocando la garanzia di cui all’art 24. (tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi) Occorre, ai fini della risoluzione del problema, distinguere tra formazioni sociali necessarie come la famiglia e formazioni sociali volontarie come le confessioni religiose; tra formazioni perseguenti interessi diretti dello Stato come i partiti politici e formazioni perseguenti interessi indiretti come le confessioni religiose. Conseguentemente si deve ritenere che il problema della tutela dell’individuo in rapporto alle formazioni sociali si pone in tutta la sua pienezza ed urgenza nelle formazioni sociali aventi carattere necessario e finalità connessa con interessi diretti dello Stato. Invece, nel caso delle confessioni religiose la quesitone si riduce alla garanzia del rispetto della libera esplicitazione dell’autonomia privata, la quale si traduce per le confessioni acattoliche nella ricognizione della conformità statutaria all’ordinamento statuale (8.2) e per la confessione cattolica nella sovranità dello Stato (7.1). (es. un giudice italiano può pronunciarsi sul risarcimento del danno economico dovuto ad un ecclesiastico in ragione della violazione di una norma del diritto canonico che gli assicurava certe garanzie; invece, nelle questioni concernenti la materia spirituale compente non è il giudice italiano ma verrà risolto con un provvedimento dell’autorità ecclesiastica). ➢ CAPITOLO VII Il principio pattizio Le relazioni fra Stato e confessioni religiose sono rette nella Costituzione da norme riconducibili ad un principio unitario secondo il quale tali relazioni debbono essere definite attraverso il previo accordo con le confessioni religiose interessate. Il ricorso al metodo della trattativa e al principio dell’accordo nella definizione di materie di comune interesse tra Stato e gruppi sociali è divenuto nella Costituzione una regola di costante applicazione in determinati ambiti (es. accordo con le parti sociali presupposto necessario per ogni intervento dello Stato in materia economica, sociale, del lavoro). Questa prassi risponde alla valorizzazione della funzione dei gruppi sociali ex art 2 Cost (principio pluralistico) e rafforza le libertà collettive e individuali (principio di partecipazione all’elaborazione delle norme dei destinatari delle stesse→ c.d. negoziazione legislativa ).

presupposto per la promulgazione di una legge di attuazione delle singole disposizioni contenute nell’Intesa. Altrimenti le Intese avrebbero natura di negozi di diritto pubblico esterno - aventi origine da un ordinamento diverso da quello internazionale, per la mancanza di soggettività internazionale delle confessioni acattoliche - che verrebbe di volta in volta a crearsi dall’incontro di volontà tra Stato e rappresentanti delle confessioni. Di qui la conseguenza che la legge dello Stato avrà la funzione di dare esecuzione alla stessa Intesa. Il primo caso di Intesa con la Tavola valdese 11 agosto 1984 per cui si è provveduto ad emanare la legge ex art 8.3 ha seguito una via anomala: l’Intesa considerò l’ordinamento valdese come primario ed essa stessa come negozio di diritto pubblico esterno, a cui è conseguita una legge di attuazione e non di esecuzione, riproducendo integralmente le singole disposizioni dell’Intesa. La critica della dottrina si fonda sulla concezione che a tal proposito non si debba parala di legge di esecuzione, ma di approvazione dell’Intesa per questo le confessioni acattoliche rientrano negli ordinamenti secondari. In ogni caso le leggi emanate in base alle Intese sono leggi rinforzate: non abrogabili/modificabili/derogabili da successive leggi statali non bilaterali, né possono essere oggetto di referendum ex art 75 Cost. Nel caso non si addivenga ad un’Intesa (perché la confessione ritenga di non richiedere un regime convenzionale o lo Stato ritenga inesaudibili le richieste di parte confessionale) il regime giuridico delle confessioni è dato dal diritto comune. Tutt’oggi risultano approvate diverse Intese ex art. 8 co.3 tra queste: la Tavola valdese, l’Unione induista italiana, l’Unione buddista italiana, Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova in Italia. È competenza del Governo avviare l’iter per la stipula di un’Intesa; le trattative vengono avviate solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica su parere favorevole del Consiglio di Stato. Le confessioni interessate si devono rivolgere quindi al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale affida l’incarico di condurre le trattative al sottosegretario del Consiglio dei Ministri. Concluse le trattative le Intese sono sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Per ultimo le Intese sono trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge. ➢ CAPITOLO VIII Fattore religioso e ordinamento europeo Le Chiese in Europa La situazione in Europa delle Chiese europee è attualmente definita da fenomeni di segno diverso che mutano localmente e temporalmente, rendendo difficile delineare un quadro preciso della situazione. Tra questi: 1 - LA RINASCITA DEL SACRO: che determina il recupero della rilevanza delle Chiese nei confronti della società civile e dello Stato, con necessità di definire giuridicamente i rapporti tra Stato e Chiesa. Ma al tempo stesso il fenomeno è segnato da una certa ambiguità poiché rinascita del sacro significa, in alcuni casi, affermazione di una religione individualista e personale e viene qui in rilievo il problema della definizione del rapporto tra Stato e individuo. In altri casi, si intende il proliferare di nuovi culti religiosi, che non hanno nulla in comune con le tradizionali istituzioni ecclesiastiche, vengono qui meno i modelli tradizionali di Chiese su cui lo Stato aveva storicamente affinato il proprio sistema giuridico. 2 - RITORNO AD UNA RILEVANZA PUBBLICISTICA DEL FATTORE RELIGIOSO (CHIESE) a causa soprattutto della fine delle ideologie che avevano teorizzato il principio della religione come fatto interiore e privato, con irrilevanza delle organizzazioni ecclesiastiche, ridotte ormai a rango di associazioni private. 3 - RIVENDICAZIONE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE: i culti di minoranza tendono a rivendicare uno statuto giuridico eguale a quello della Chiesa, ispirandosi al diritto di eguaglianza e allo stesso tempo al diritto alla diversità. 4 - RUOLO DELLE CHIESE NELLA COSTRUZIONE D’EUROPA: l’identità dell’Uomo europeo nasce dal confluire di 4 culture diverse (greco-romana, germanica, celtica, slava) che trovarono nel cristianesimo elemento unificante, sul quale venne a costruirsi l’unità politica dell’Europa medievale nel Sacro romano impero. Il passaggio dal medioevo all’età moderna vede frantumarsi l’unità religiosa, e con essa l’unità politica (il

cristianesimo rimane comunque elemento caratterizzante nel patrimonio europeo). Il moderno processo di formazione dell’Europa si imbatte dunque nella questione religiosa (all’origine dell’unione e della rottura politica). Da un punto di vista positivo perché come s’è detto il cristianesimo è elemento che entra a definire l’identità dell’europeo mentre da un punto di vista negativo perché proprio alla rottura dell’unità religiosa fra europei si deve far risalire quella frantumazione politica del continente che oggi il processo di unificazione europea tende a ricucire e superare. I fenomeni di intolleranza e reclamo di protezione della tradizione religiosa si segnano nei paesi dell’est Europa per la proliferazione di nuovi gruppi religiosi, e nel continente per la crescente presenza islamica. Ruolo delle Chiese europee… … nelle trasformazioni della società politica: a partire dalla metà del ‘900 le Chiese hanno seguito molti processi di trasformazione dal totalitarismo di destra (nazi-fascismo) e dal totalitarismo di sinistra (comunismo), verso la democrazia. Si tratta di un processo che conduce le Chiese ad acquisire consapevolezza delle proprie responsabilità nella vita di ciascun Paese e della comunità europea. In particolare, dinnanzi alla caduta delle ideologie e con esse della pretesa che lo Stato sia produttore di quei valori etici le Chiese, vengono progressivamente acquisendo la consapevolezza di un loro preciso ruolo sociale e pubblico. … nel processo di unificazione europea: sicuramente è stato rilevante il ruolo delle Chiese nel processo di formazione europea alimentando di valori la società, ravvivando l’identità dell’uomo europeo , e definendo le singole identità nazionali. Se prima la Chiesa si limitava a rivendicare la libertas ecclesiae , oggi rivendica diritti umani e persegue la pace tra i popoli e di relazioni tra Stati improntate a giustizia e solidarietà. La possibilità di conciliare questo doppio ruolo dipende da fattori interni alle istituzioni ecclesiastiche; è un esempio la pratica dell’ecumenismo, il movimento universale tendente all’unione di tutte le Chiese cristiane e alla ricerca di un punto di unione tra le grandi religioni monoteiste. Ulteriore fattore è quello di una idonea regolamentazione giuridica del fenomeno religioso nell’ordinamento europeo e negli ordinamenti statali che dovrebbe ruotare attorno ai principi inderogabili di diritto di libertà religiosa, uguale libertà per tutte le chiese e formazioni religiose, diritto di riconoscimento nella propria peculiare identità. Soprattutto quest’ultima garanzia salvaguarda la pacifica convivenza tra Chiese e comunità religiose sia nei Paesi con una religione dominante, sia in quelli che vedono accrescersi all’interno il fenomeno del pluralismo religioso. Un diritto ecclesiastico europeo si viene formando man mano che l’ordinamento dell’Unione europea si sviluppa e mostra attenzione al fenomeno religioso. Le fonti primarie sono date innanzitutto dal Trattato di Lisbona del 2007 che apporta modifiche al Trattato sull’UE (Trattato di Maastricht) e al Trattato costitutivo della CE ed altri connessi; questione importante fu quella sollevata dalla Santa sede, l’episcopato, i rappresentanti di altre Chiese e le rappresentanze politiche ed istituzionali di molti stati i quali richiedevano di menzionare nel Preambolo del Trattato sull’UE - che contiene le ragioni dello stare insieme degli europei

  • il ruolo del Cristianesimo nel forgiare l’identità europea. Una forte opposizione venne data dalla Francia, unica ad aver consolidato nel suo ordinamento un’idea peculiare di laicità infatti, il Trattato recepisce l’istanza non facendo espresso riferimento alle radici cristiane, ma alle eredità religiose (tra le quali non può comunque non ricomprendersi il cristianesimo). Sempre per quanto attiene alle fonti, l’art 6 del Trattato di Lisbona riconosce i diritti, le libertà, i principi della Carta di Nizza (Carta dei diritti fondamentali UE del 2000) e per questo nel diritto UE viene garantita la libertà religiosa e di coscienza come diritto individuale e collettivo, il diritto all’obiezione di coscienza limitatamente alle leggi nazionali che ne disciplinano l’esercizio, il diritto dei genitori ad educare i figli secondo le loro convinzioni, divieto di discriminazione per motivi religiosi, rispetto delle diversità religiose. Riguardo le confessioni religiose, l’art 17 afferma che l’UE rispetta lo Status di cui le Chiese, le associazioni o comunità religiose godono negli Stati membri in virtù del diritto nazionale, mantiene un dialogo aperto, trasparente e regolare con le Chiese, e riconosce e tutela la libertà religiosa anche “istituzionale”. Sotto il profilo della qualificazione giuridica, l’ordinamento europeo si avvicina al modello italiano di laicità positiva (ritiene il fenomeno religioso meritevole di tutela e gli riconosce rilevanza pubblica).
  • origine sostanziale delle norme, tra cui distinguiamo fonti di origine unilaterale statale (es. obiezione di coscienza) unilaterale confessionale (per volontà dello Stato possono produrre effetti nell’ordinamento italiano) e di derivazione pattizia (dall’attività convenzionale dello Stato con le confessioni religiose)
  • caratteri formali, a seconda che la norma provenga da fonti formali o di cognizione
  • procedimenti formativi (fonti di produzione), in tal prospettiva la complessità del sistema è aumentata con l’entrata in vigore della Costituzione, che prevede norme sulla produzione che prevedono la partecipazione si soggetti estranei al procedimento di produzione normativa con l’effetto di attribuire a dette norme una speciale resistenza (7.2,8.3). Principio di gerarchia e competenza : Sono criteri ordinatori del sistema normativo che valgono anche per le fonti di diritto ecclesiastico, con eccezioni:
  • relativamente al principio di gerarchia, data la peculiare formazione delle norme convenzionali e le garanzie di cui sono dotate, viene alterata la scala di resistenza passiva all’abrogazione; le norme dei Patti lateranensi presentano una resistenza passiva all’abrogazione infatti, o alla modificazione. È stato rilevato infatti che le norme pattizie presentano una resistenza passiva (capacità di resistere all’innovazione introdotta da altre fonti) pari alle fonti primarie (o secondarie) nel caso di modificazioni convenute dalle due parti contraenti i Patti; mentre presentano una resistenza passiva all’abrogazione pari a quella delle norme costituzionali nel caso in cui l’accordo non sia intercorso. Il principio risulta poi indebolito dal processo di formazione del diritto europeo con inevitabili conseguenze anche nell’ambito del diritto ecclesiastico.
  • relativamente al principio di competenza, la materia dei rapporti Stato-confessioni religiose è di competenza esclusiva dello Stato poiché la riforma del titolo V ha cancellato la potestà attuativa delle Regioni, che la dottrina affermava nel caso di una legge statale esecutiva di un accordo con le confessioni avesse attribuito alle Regioni il potere di disciplinare in modo diretto e specifico la materia ecclesiastica. Le Regioni sono legittimate a produrre norme propriamente di diritto ecclesiastico solamente nei casi di competenza residuale ex art 117 Cost. Le norme di origine confessionale: in particolare il diritto canonico. Si è detto che non di rado lo Stato potrebbe ritenere opportuno conferire efficacia civile a norme di origine confessionale; le ragioni possono essere di principio - in connessione alla laicità dello Stato - o motivi di fatto - estraneità del fenomeno religioso rispetto all’ordinamento statale - o motivi di opportunità. In questi casi il collegamento tra l’ordinamento italiano e quello confessionale avviene attraverso il rinvio formale e del presupposto in senso tecnico. Il rinvio formale (o non recettizio) alle disposizioni dell’ordinamento confessionale si ha ogni qual volta lo Stato, anziché disciplinare direttamente una certa materia, preferisce attribuire efficacia civile a norme di diritto confessionale tramite rinvio formale Si dà invece luogo al presupposto in senso tecnico qualora il diritto dello Stato non fa sue le norme dell’ordinamento confessionale ma, assume le situazioni giuridiche concrete che nell’ordinamento confessionale sono nate sulla base delle norme a questo proprie. Es. la qualifica di ecclesiastico o ministro di culto è riconosciuta, dallo Stato, a una serie di persone fisiche che, in base alle norme interne dei vari ordinamenti confessionali siano state destinate al servizio del culto. Per quanto riguarda il diritto canonico, a differenza di altri Concordati, quello italiano non prevede una disposizione che espressamente riconosca la vigenza in Italia, a tutti gli effetti, del diritto canonico. (l’indipendenza e sovranità di cui all’art 7.1 significano che lo Stato non è legittimato a sindacare gli atti dell’istituzione ecclesiastica, e che la Chiesa nel proprio ordine può porre atti giuridicamente vincolanti, senza che essi siano tutti e di per sé efficaci per l’ordinamento italiano) Molte norme canoniche disciplinano materie irrilevanti per lo Stato tali da non produrre effetti nell’ordinamento statale (es. disposizioni sui sacramenti, salvo matrimonio) o su cui lo Stato ha competenza propria (es, matrimonio civile cui possono accedere anche i cattolici; divorzio ammesso anche per chi contrae matrimonio canonico riconosciuto agli effetti civili).

In altri casi lo Stato rinvia alle norme canoniche per la disciplina di determinate materie, tramite rinvio formale o del presupposto formale e ogni volta che lo fa le disposizioni canoniche in questione, si considerano norme giuridiche a tutti gli effetti sostanziali e processuali. ➢ Capitolo X Le persone fisiche Nella normativa attinente al fenomeno religioso si fa riferimento a particolari categorie di fedeli: ▪ MINISTRO DEL CULTO: si distingue dal comune fedele perché dotato di un ruolo specifico, caratterizzato dall’essere addetto al culto. La condizione giuridica dei ministri di culto si ricava sia da fonti di origine pattizia (concordato, intese), sia da fonti di origine unilaterale statale. Secondo le prime, tali ministri, possono essere nominati dalle loro confessioni religiose di appartenenza senza ingerenza alcuna da parte dello Stato. Alcune volte è richiesta la comunicazione all’autorità statale, fatta dalla confessione religiosa di appartenenza dei ministri di culto, al fine di rendere edotta l’autorità stessa dell’identità delle persone che sono legittimate a svolgere una funzione o un servizio giuridicamente rilevante per l’ordinamento statale (si pensi al matrimonio celebrato di fronte al ministro del culto). Per quanto riguarda le confessioni religiose senza intesa, occorre rifarsi ancora oggi alla legge sui culti ammessi n. 1159/1929 che prevede un peculiare procedimento ammnistrativo di approvazione dei ministri del culto. Dunque, in questo caso l’autonomia delle confessioni senza Intesa è limitata. Secondo le fonti di origine unilaterali statali, invece, il ministro del culto è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, l’esercizio dell’ufficio di giudice popolare, delle funzioni di giudice di pace. Non può essere eletto sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale, presidente della regione. Incompatibilità e ineleggibilità introdotte dal legislatore liberale al fine di evitare che il ministro del culto svolgesse cariche pubbliche, per evitare che lo stesso potesse abusare delle relative funzioni e potesse orientare l’opinione pubblica in senso difforme rispetto all’ideologia dominante. Oggi non hanno legittimazione nell’ordinamento il quale è caratterizzato da principi di libertà e pluralismo, oltre che dall’eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge. Diversa infatti risulta l’astensione del ministro del culto da determinate posizioni su consiglio delle autorità confessionali: atteggiamento che può distinguere la religione dalla politica. Relativamente al trattamento previdenziale , è stato istituito un Fondo di previdenza che ha lo scopo di provvedere al trattamento pensionistico del clero cattolico e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. La qualifica di ministro di culto appare rilevante nell’ambito del diritto penale. Essa entra poi in rilievo nell’ambito delle circostanze aggravanti comuni del reato, sia nella misura in cui il fatto criminoso sia stato commesso abusando della qualità di ministro di culto, sia qualora il fatto sia stato commesso contro una persona rivestita di tale qualità. Una peculiare fattispecie penale è quella prevista dalle norme in materia elettorale per la quale è penalmente sanzionato il ministro di culto che, si adoperi per svincolare il voto degli elettori. Particolarmente rilevante appare poi l’insieme delle norme, relativa all’Intesa con le Comunità ebraiche, relativa all’Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana, in materia di segreto dei ministri di culto. Si dispone che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, i ministri delle confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. ▪ ECCLESIASTICO: sono anche chiamati “ministri sacri o chierici”, coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro e si distinguono in Vescovi , presbiteri e diaconi. È evidente che la qualifica ministro di culto ha al suo interno anche l’ecclesiastico. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è fatta liberamente dall’autorità ecclesiastica , senza alcun intervento preventivo dell’autorità italiana (contrario a quanto era predisposto nel previgente testo concordatario). La disciplina prevede solo che ne venga data comunicazione all’autorità circa la nomina dell’ecclesiastico. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura delle anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso tra le truppe militari (cappellani militari). Non sono tenuti a dare ai magistrati informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. (riguarda tutto non solo quello che ha appreso durante la confessione). Secondo l’art 23 del Trattato

➢ Capitolo XI Il matrimonio Il principio del matrimonio civile obbligatorio, introdotto nel 1865, vene meno con l’introduzione dell’art 34 del Concordato Lateranense del 1929 nel quale si previde la possibilità di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico mediante lo strumento della trascrizione , nonché di rendere effettive in Italia le sentenze canoniche di nullità matrimoniale. Stato e Chiesa si trovarono poi d’accordo nell’affermare il principio del pluralismo in materia matrimoniale (matrimonio civile, matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto acattolici) Il Concordato del 1929, relativamente al matrimonio dei cittadini cattolici, diede luogo al sistema del “matrimonio concordatario” caratterizzato dal fatto che la Chiesa aveva piena competenza a disciplinare il negozio matrimoniale e la validità dello stesso, mentre lo Stato aveva piena competenza a disciplinare gli effetti civili del negozio. ( diarchia tra Stato-Chiesa) Solo agli inizi degli anni 70 si inizio a produrre una profonda modificazione del sistema: La legge sul divorzio 898/1970 , previde la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con la pronuncia del giudice statuale, andando ad incidere non solo sugli effetti civili, ma anche sullo stesso atto matrimoniale (indissolubile secondo il diritto canonico), facendo venir meno il principio di unicità dello status coniugale (ordinamento civile e canonico). Le sentenze della Corte cost. del 1971 e 1982 le quali introdussero dei limiti alla trascrivibilità dei matrimoni canonici e all’esecutorietà delle sentenze canoniche. Si affermò perciò che non ogni matrimonio canonico potesse produrre anche effetti civili ma solo quelli non in contrasto con i principi inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano. In termini generali, può affermarsi che la revisione della disciplina matrimoniale ha risposto per un verso alle più generali esigenze di armonizzazione costituzionale della vecchia normativa pattizia, nella quale si esprimeva un orientamento confessionista non più in sintonia con i principi del nuovo ordinamento costituzionale; per l’altro, ha confermato la scelta di fondo per il mantenimento del sistema del matrimonio concordatario, le cui ragioni profonde devono essere oggi ricercate nella stessa Costituzione agli artt. 2- 20 -

Matrimonio concordatario Secondo l’art 8 del Concordato i presupposti per la trascrizione agli effetti civili del matrimonio canonico sono le pubblicazioni, la celebrazione, l’atto matrimoniale, la trasmissione. Le pubblicazioni civili hanno la funzione di accertare che nulla osta a che, mediante la trascrizione, il matrimonio canonico acquisti effetti civili. Esse come tali, non possono essere pretermesse. Competente ad accertare che nulla osta alla trascrizione è l’ufficiale dello stato civile del comune in cui i nubendi hanno la residenza (se risiedono in comuni diversi va fatto in entrambi i comuni). La richiesta delle pubblicazioni è fatta dagli sposi e dal parroco dinnanzi al quale intendono sposarsi; esse vengono affisse sulla porta della casa comunale almeno 8 giorni prima della data. Qualora nel corso delle pubblicazioni risulti un inadempimento alla trascrizione, l’ufficiale non rilascerà il nulla osta e su tale opposizione si pronuncerà il giudice civile. La mancanza di nulla osta impedirà la trascrizione del matrimonio, ma ovviamente non osterà alla sua celebrazione. In questo caso si avrà un matrimonio canonico che rimarrà privo di effetti civili. Eseguita la fase delle pubblicazioni, rilasciato il nulla osta, si procederà alla celebrazione che verrà effettuata dal parroco o da un suo delegato. Questi, durante la celebrazione daranno lettura degli artt. 143- 144 - 147 c.c. sui diritti e doveri dei coniugi così da rendere note le conseguenze che seguiranno alla trascrizione del matrimonio. L’omessa lettura degli articoli del c.c. non impedisce la trascrizione del matrimonio canonico né è causa di nullità della stessa. il sacerdote che ha celebrato il matrimonio poi redigerà l’atto matrimoniale , redatto secondo la disciplina del diritto canonico e sottoscritto da sacerdoti, sposi e testimoni, in duplice originale uno per la conservazione in Chiesa e l’altro destinato all’ufficiale di Stato per l’effettuazione della trascrizione. Si stabilisce inoltre che nell’atto potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile come la legittimazione dei figli naturali attribuendo a colui che è nato fuori dal matrimonio la qualificazione di figlio legittimo. Oppure la definizione del regime patrimoniale che i coniugi intendono seguire.

Infine, ha luogo la trasmissione dell’originale atto allo Stato civile del comune. La richiesta di trascrizione deve essere fatta per iscritto, entro 5 giorni dalla celebrazione canonica dal parroco competente. Nel caso in cui non si procederà alla trascrizione il parroco non risponderà dinnanzi all’autorità civile, ma dinnanzi all’autorità ecclesiastica per dolo o negligenza. Il Concordato prevede casi di intrascrivibilità agli effetti civili, per difetto di requisiti negli sposi quali: una sola delle persone risulti legata da altro matrimonio valido; se le persone sono già legate da matrimonio con effetti civili; se matrimonio è stato contratto da una persona inferma di mente (non basta la semplice incapacità naturale, ma occorre sentenza di interdizione passata in giudicato. La trascrizione in questo caso non può essere impedita ma impugnata una volta effettuata dal giudice civile). Sussistono poi ulteriori casi di intrascrivibilità introdotti dall’art 8 dell’Accordo di Revisione: requisito dell’età degli sposi, che è la stessa definita nel c.c. cioè i 18 anni ovvero i 16 anni in casi eccezionali previa autorizzazione da parte del giudice civile; impossibilità di trascrizione quando sussiste per la legge fra gli sposi un impedimento che la stessa definisce come derogabile come ad esempio la presenza del medesimo matrimonio già con effetti civili, ovvero la presenza in capo a uno dei due di un ulteriore matrimonio con un terzo soggetto; non può darsi luogo la trascrizione anche nel caso di impedimento derivante da delitto o da affinità in linea retta, tuttavia la trascrizione è ammessa quando l’azione di nullità o annullabilità dell’atto non può essere più proposta. Tra le principali novità introdotte, si ha il fatto che i coniugi possono esprimere la volontà di non procedere alla trascrizione agli effetti civili. Una volta ricevuto l’atto, l’ufficiale è tenuto ad effettuare la trascrizione c.d. tempestiva nei registri dello stato civile entro 24 ore dal ricevimento dell’atto e tenuto a comunicare l’avvenuta trascrizione al parroco. Tale trascrizione ha carattere costitutivo ed opera ex tunc, cioè con efficacia retroattiva al momento della celebrazione. È possibile anche procedere ad una trascrizione tardiva che ha carattere eccezionale, e che ha lo scopo di agevolare al massimo l’acquisto degli effetti civili da parte del matrimonio canonico. Essa può avere luogo in qualsiasi tempo, anche molti anni dopo la celebrazione canonica, a condizione che i coniugi abbiano conservato lo stato “libero” dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione e che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge. La c.d. trascrizione ritardata Nei casi in cui non vi fosse proceduto alla pubblicazione prima della celebrazione del matrimonio, a norma dell’art 13 della l. 847/1929 la trascrizione può essere effettuata egualmente purché sia stato accertato che non ricorra alcuna delle cause di intrascrivibilità previste dalla legge. In questi casi l’ufficiale di stato civile procede successivamente alla recezione dell’atto di matrimonio all’espletamento di una serie di adempimenti quali la richiesta dei documenti occorrenti, l’effettuazione di eventuali indagini, l’affissione alla porta della casa comunale della celebrazione del matrimonio ecc. Trascorsi 10 giorni, nel caso in cui non siano intervenute cause di intrascrivibilità l’ufficiale procede alla trascrizione. Praticamente si venivano a compiere in un momento successivo tutti quegli accertamenti che solitamente si compiono prima della celebrazione del matrimonio. Alcuni ufficiali però nel corso del tempo si opposero a tale procedimento, ma tale rifiuto venne sempre considerato come infondato. Relativamente al matrimonio celebrato all’estero tra cittadini italiano, l’ordinamento nega la sua trascrizione, mentre ammette la possibilità di trascrivere il matrimonio per procura. Circa le forme straordinarie di celebrazione del matrimonio generalmente si ammette la trascrizione del matrimonio celebrato in segreto, mentre si nega la trascrivibilità del matrimonio celebrato senza la presenza del sacerdote. La giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni canonici trascritti Il vecchio testo del Concordato all’art 34 stabiliva che “il matrimonio canonico nasce e risulta valido secondo le norme di diritto canonico; giudice naturale competente a decretarne la validità è dunque l’autorità ecclesiastica, e la relativa pronuncia potrà conseguire effetti civili, in quanto risulterà venuto meno il presupposto della trascrizione” La formulazione letterale dell’art 8 dell’Accordo di revisione non fa emergere chiaramente se tale disposizione sia rimasta o se si debba oggi configurare una giurisdizione concorrente per cui sia il giudice