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Giuseppe Dalla Torre riassunto del libro
Tipologia: Dispense
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La formazione delle norme costituzionali sul fenomeno religioso Oggi La disciplina giuridica del fatto religioso è investita dal fenomeno del PLURALISMO:
l’insindacabile diritto di giudicare nei singoli casi concreti se una res sia mixta o meno, se rientri nell’ordine proprio statale o ecclesiastico. Al fine di risolvere questo problema, la Costituzione elabora il principio pattizio o dell’accordo nei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica, desumibile dal secondo comma, per i rapporti di contatto tra i due ordinamenti relativi alle res mixtae (aree di confine relative a rapporti aventi carattere spirituale e formando oggetto della sfera di interesse proprio della Chiesa ma anche rilevanti per lo Stato, e viceversa). Stato e Chiesa possono accordarsi solo tramite un negozio bilaterale di diritto esterno che prende il nome di concordato → se il contatto avvenisse per negozio unilaterale di diritto interno di uno dei due, si avrebbe disconoscimento e denegazione dell’originarietà dell’altro ordinamento, con assoggettamento dello Stato alla Chiesa - regime teocratico - o viceversa - regime giurisdizionalista.
disciplina a norme di origine confessionale, a norme definite bilateralmente con le confessioni religiose (concordato con la Chiesa cattolica, intese con le altre confessioni), a norme unilaterali statali. Il fatto religioso entra in rilievo in Costituzione per più profili:
Nessuna norma costituzionale qualifica espressamente lo Stato in tal senso (né confessionale, né laico): già dai lavori preparatori si possono trarre argomentazioni a favore della non confessionalità dello Stato, ribadite dalle singole disposizioni relative al fatto religioso, dove non sono rintracciabili contenuti che si rifanno all’art 1 SA, e anzi enunciano principi opposti (artt 7.1, 8.1, 19, 3 e 20). Quindi la fine del confessionismo dello Stato italiano deve farsi risalire al momento dell’entrata in vigore della Costituzione per la palese contraddizione tra tale principio e i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale ed in seguito alla revisione concordataria (Protocollo addizionale all’Accordo, che apporta modificazioni al concordato lateranense del 1984, eseguito con L. 121/1985), viene ribadito all’art 1, che pare avere infatti mera funzione dichiarativa dell’avvenuta abrogazione tacita del principio confessionalista da parte della Costituzione. Per affermare la confessionalità o meno di uno Stato occorre vagliare anche il c.d. diritto vivente, cioè il modo in cui il diritto viene interpretato ed applicato dagli organi dello Stato. Guardando così alle norme costituzionali è da convenire che lo Stato italiano non è confessionista , anche nel caso delle norme che all’origine segnavano il punto di maggior accostamento alle concezioni della confessione cattolica, oggi si registra un allontanamento della matrice originaria (es, oggi la famiglia è riconosciuta dalla Costituzione come “società naturale fondata sul matrimonio” mentre la formula in origine era accostata alla concezione del diritto canonico che vedeva la famiglia come società costituita dal negozio matrimoniale, indissolubile e finalizzata alla procreazione). QUINDI, oggi l’Italia è uno Stato laico e distinto dalla religione, che non assume alcuna religione come ufficiale e anzi dichiara la propria incompetenza in materia religiosa e distacca l’ordine civile da quello religioso. Inoltre, non è uno Stato ateo né agnostico né laicista ma vige il principio favor religionis di libertà religiosa. ➢ CAPITOLO IV La libertà religiosa individuale e collettiva e la libertas ecclesiae Si suole ripetere che la libertà religiosa, giuridicamente intesa come “libertà garantita dallo Stato ad ogni cittadino di scegliere e professare la propria credenza in fatto di religione” rappresenta storicamente la prima libertà dei moderni ma nonostante questo primato storico continua ad essere oggetto di dibattito teorico e rivendicazione pratica. In particolare, il problema della libertà religiosa subisce un processo di ripensamento e riformulazione teorica di concetti, categorie, configurazioni istituzionali che si ritenevano ormai definite dopo il processo di studio iniziato nel XVI secolo e maturato tra 800 e 900. Da concetto prettamente giuridico, univoco e universale, valore assoluto diventa concetto etico-politico, con valore storico (relativo ad un contesto determinato di cultura e rapporti sociali). Lo Stato liberale ‘800 (Stato di diritto) determina i contenuti della libertà religiosa come libertà di coscienza (diritto di manifestare apertamente la propria appartenenza confessionale), libertà di culto (diritto di esercitarne pubblicamente il culto), libertà di propaganda (diritto di svolgere attività di proselitismo), al fine di tutelare il fenomeno religioso inteso in senso positivo. Nel passaggio verso lo Stato di democrazia pluralista (Stato solidale e sociale contemporaneo) si afferma una genale tendenza a forzare quei contenuti verso una più ampia concezione del diritto di libertà religiosa, la quale nasce dalle pressioni della realtà sociale che preme per l’affermazione di un concetto di libertà che non subisca limitazioni o condizionamenti, ma possa esplicitarsi nella sua integralità. Quindi la libertà religiosa va intesa:
dalla Seconda Sezione nel 2009. In conclusione, anche se il crocefisso rinvia al cristianesimo e attribuisce alla religione cattolica visibilità preponderante nell’ambiente Scolastico, non è di per sé sufficiente - poiché simbolo passivo - ad integrare un tentativo di indottrinamento da parte dello Stato. La tutela penale della libertà religiosa Il Codice penale attualmente in vigore, sotto il titolo Dei delitti contro il sentimento religioso e contro la pietà dei defunti contemplava una serie di reati contro la religione cattolica, religione ufficiale: era punito ai sensi dell’art 402 il vilipendio della stessa, il vilipendio di chi la professa (art 403), le offese mediante vilipendio di cose oggetto di culto (art 404) e il turbamento delle funzioni religiose (art 405); l’ prevedeva per i fatti previsti dagli artt. precedenti una pena minore rispetto a quella prevista per l’art 402. Va ricordato per altro l’art 724 che nella sua originaria formulazione puniva chiunque pubblicamente bestemmia contro la Divinità, i simboli, le persone venerati nella religione cattolica (infatti non era prevista sanzione per chi bestemmiasse contro altre religioni). Dopo l’avvento della Costituzione repubblicana dottrina e giurisprudenza profilarono progressivamente profili di illegittimità costituzionale della disciplina penalistica. I principali profili di illegittimità fu il contrasto del reato di vilipendio con la libertà di manifestazione del pensiero ex art 21 Cost e l’irragionevole disparità di trattamento tra i vari culti religiosi. la Corte costituzionale più volte sollecitò interventi del legislatore per armonizzare la disciplina col dettato costituzionale; fondamentale è stata la sentenza 168/2005 con cui la Corte ha definitivamente eliminato dall’ordinamento italiano la discriminazione tra le confessioni religiose. Di seguito, il reato di bestemmia è diventato illecito amministrativo (l.507/1999) ed è stato esteso alle altre confessioni religiose e inoltre il legislatore ha sostituito le espressioni “religione di Stato” e “religione cattolica” con confessioni religiose, coerentemente con la laicità dello Stato. Rimangono però, riflessioni circa l’opportunità o meno di una tutela penale della religione:
L’art 1 dell’accordo di Villa Madama, in rispetto dall’art 7 Cost, dispone che “La Repubblica italiana e la Santa si impegnano alla reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del paese”. All’indipendenza e alla sovranità di Stato e Chiesa affermati dall’art 7, è stato quindi aggiunta una sana collaborazione, seppure nelle diversità, delle rispettive competenze. L’art 2 co.3 dell’accordo di Villa Madama opera un generale riconoscimento di libertà religiosa agli appartenenti alla Chiesa cattolica venendo così ad offrire una garanzia rafforza sia individuale che collettiva; in particolare, la norma garantisce “ai cattolici, alle loro associazioni e organizzazioni, la piena libertà di riunione e di manifestazione del pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione ”. La libertas ecclesiae nel concordato Tutte le clausole del concordato modificato esprimono il riconoscimento fatto nell’ordinamento italiano alla libertas ecclesiae cioè alla lib ertà rivendicata sempre e dovunque dalla Chiesa di poter esercitare senza ostacoli la propria missione nel pieno rispetto della sua natura e delle proprie funzioni. Il più pieno e generale riconoscimento della libertas ecclesiae è per altro contenuto nei primi due commi dell’art 2 dell’accordo del 1984 laddove l’ordinamento giuridico statale assume la Chiesa secondo la sua peculiare natura, struttura e finalità; ciò comporta di conseguenza la sua disciplina in Italia secondo un diritto speciale e non secondo il mero diritto comune. Art 2 co.1 “La Repubblica italiana riconosce alla Chiesa cattolica la piena libertà di svolgere la sua missione pastorale, di organizzazione, di pubblico esercizio del culto, di esercizio del magistero e ministero spirituale nonché della giurisdizione in materia ecclesiastica.” Art 2 co.2 “È ugualmente assicurata la reciproca libertà di comunicazione e di corrispondenza fra la Santa Sede, la Conferenza episcopale italiana, le conferenze episcopali regionali, i vescovi, il clero e i fedeli, così come la libertà di pubblicazione e diffusione degli atti e documenti relativi alla missione della Chiesa”. ➔ in materia giurisdizionale, le sentenze e i provvedimenti dell’autorità ecclesiastica hanno piena efficacia giuridica agli effetti civili senza altre formalità, riguardanti ecclesiastici e religiosi e concernenti materie spirituali o disciplinari rendendo quindi inammissibile un sindacato di legittimità o merito da parte del giudice italiano , salvo casi di conflitto con la Costituzione La libertà delle confessioni religiose e tutela dei dati personali Ci si chiede se il d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) sia applicabile al trattamento dei dati personali (convinzioni politiche, religiose, orientamento sessuale, stato di salute) operato dalle confessioni religiose, e cioè se possa pretendersi la cancellazione dei propri dati personali dai registri ecclesiastici conservati presso le competenti istituzioni della chiesa. Il trattamento dei dati dei fedeli da parte delle confessioni religiose non necessita (come normalmente avviene) di consenso scritto dell’interessato né di autorizzazione del Garante, posto che sia effettuato solo dagli organi preposti e i dati non vengano diffusi o resi noti all’esterno o usati senza autorizzazione. La richiesta di cancellazione di dati dai registri è inammissibili concerne dati non cancellabili quali all’avvenuta celebrazione dei sacramenti o comunque attinenti allo Stato delle persone, la cui memoria è necessaria per lo svolgimento di funzioni proprie della Chiesa. Coloro che abbandonano la fede cattolica non possono chiedere la cancellazione dal registro dei battezzati, poiché per l’ordinamento canonico restano tali, seppur a soli fini interni. ➢ CAPITOLO V Fattore religioso e principio costituzionale di uguaglianza Il fattore religioso entra in rilievo, in rapporto al principio di eguaglianza, a 3 livelli: 1 - in rapporto all’ EGUAGLIANZA GIURIDICA o EGUAGLIANZA IN SENSO FORMALE ex art 3 co.1 Cost “Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali”. L’art in questione rappresenta uno degli elementi fondamentali che segnano il passaggio dallo stato liberale ottocentesco all’odierno stato di democrazia pluralista; difatti, il principio dell’uguaglianza giuridica nasce nel periodo dello Stato liberale e continua attualmente a svolgere la funzione di garantire a tutti pari opportunità nell’esprimere le proprie capacità.
ad un ordinamento giuridico (può rimanere comunità meramente spirituale, senza esperienza giuridica interna e diritti/obblighi dei componenti) Gli artt. 7 e 8 della Costituzione fa ovviamente riferimento a quelle fedi religiose che hanno dato vita ad un ordinamento giuridico. LA CHIESA CATTOLICA NELLA COSTITUZIONE→l’art 7.1 Cost afferma l’originarietà (primarietà) dell’ordinamento canonico, sin dalla stipula dei Patti lateranensi con cui lo Stato riconosceva implicitamente l’originarietà dell’ordinamento canonico e la soggettività giuridica internazionale della Santa sede; ha dunque valore dichiarativo, e inoltre si pone come principio di interpretazione delle norme integranti l’ordinamento statuale e come norma programmatica (la revisione del concordato è attuazione della direttiva costituzionale) LE CONFESSIONI DIVERSE DA QUELLA CATTOLICA NELLA COSTITUZIONE→l’art 8.2 Cost prevede che le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. ✿ Secondo alcuni, le confessioni acattoliche, sarebbero comunque ordinamenti primari , poiché “sarebbe una contraddizione in termini riconoscere un ordinamento giuridico come subordinato”; qualora lo Statuto organizzativo contrastasse con l’ordinamento dello Stato, semplicemente, non darebbero vita ad un ordinamento secondo il diritto statuale, ma sarebbero solo associazioni (soggette come tali alle norme dell’art 18 Cost). ✿ Secondo parte della dottrina gli ordinamenti delle confessioni acattoliche sarebbero invece ordinamenti giuridici secondari , derivati dall’ordinamento statuale nel quale si collocano (non primari come quello canonico): Questa seconda tesi appare preferibile, sia sul piano formale (la Costituzione non li riconosce esplicitamente indipendenti e sovrani), sia sul piano sostanziale (ne riconosce rilevanza nei limiti dell’ordinamento statuale, sovraordinato rispetto ad essi). Rimane però il fatto che sul piano sociologico sono formazioni sociali estranee allo Stato, non traggono origine da un suo atto di volontà (non sono quindi “società intermedie”) I limiti costituzionali all’autonomia delle confessioni religiose: le confessioni acattoliche risultano dotate di Autonomia istituzionale per la quale non si dà allo Stato diritto di ingerenza, né potestà sostitutiva sia per l’emanazione che per la riforma delle norme statutarie. Gli statuti confessionali sono riconosciuti nella misura in cui non contrastino con l’ordinamento italiano, con esclusione delle sole norme in contrasto. N.B. in caso di statuto in contrasto con l’ordinamento statuale, le confessioni religiose sarebbero ridotte a rango di associazioni religiose: infatti, gli statuti delle associazioni trovano limite nelle norme dell’ordinamento generale, compresi i limiti posti dal diritto civile all’autonomia contrattuale in materia associativa (lo Stato detta norme - cornice entro cui si determina l’autonomia privata) comunque, non tollerano da parte dello Stato una disciplina specifica in merito al loro regime statutario. La questione sopra riportata è concentrata nell’art 8 co.2 Cost “le confessioni religiose, diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. Sulla base di questo limite del non contrasto con l’ordinamento giuridico si sono sviluppate tre correnti di pensiero diverse:
dell’ordinamento costituzionale e non anche a specifiche limitazioni poste da particolari disposizioni normative. La diversa considerazione che il Costituente ha avuto per l’ordinamento canonico e gli ordinamenti delle confessioni religiose acattoliche nasce dal fatto che solo la Chiesa cattolica:
presupposto per la promulgazione di una legge di attuazione delle singole disposizioni contenute nell’Intesa. Altrimenti le Intese avrebbero natura di negozi di diritto pubblico esterno - aventi origine da un ordinamento diverso da quello internazionale, per la mancanza di soggettività internazionale delle confessioni acattoliche - che verrebbe di volta in volta a crearsi dall’incontro di volontà tra Stato e rappresentanti delle confessioni. Di qui la conseguenza che la legge dello Stato avrà la funzione di dare esecuzione alla stessa Intesa. Il primo caso di Intesa con la Tavola valdese 11 agosto 1984 per cui si è provveduto ad emanare la legge ex art 8.3 ha seguito una via anomala: l’Intesa considerò l’ordinamento valdese come primario ed essa stessa come negozio di diritto pubblico esterno, a cui è conseguita una legge di attuazione e non di esecuzione, riproducendo integralmente le singole disposizioni dell’Intesa. La critica della dottrina si fonda sulla concezione che a tal proposito non si debba parala di legge di esecuzione, ma di approvazione dell’Intesa per questo le confessioni acattoliche rientrano negli ordinamenti secondari. In ogni caso le leggi emanate in base alle Intese sono leggi rinforzate: non abrogabili/modificabili/derogabili da successive leggi statali non bilaterali, né possono essere oggetto di referendum ex art 75 Cost. Nel caso non si addivenga ad un’Intesa (perché la confessione ritenga di non richiedere un regime convenzionale o lo Stato ritenga inesaudibili le richieste di parte confessionale) il regime giuridico delle confessioni è dato dal diritto comune. Tutt’oggi risultano approvate diverse Intese ex art. 8 co.3 tra queste: la Tavola valdese, l’Unione induista italiana, l’Unione buddista italiana, Congregazione cristiana dei Testimoni di Geova in Italia. È competenza del Governo avviare l’iter per la stipula di un’Intesa; le trattative vengono avviate solo con le confessioni che abbiano ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica su parere favorevole del Consiglio di Stato. Le confessioni interessate si devono rivolgere quindi al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale affida l’incarico di condurre le trattative al sottosegretario del Consiglio dei Ministri. Concluse le trattative le Intese sono sottoposte all’esame del Consiglio dei Ministri ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del Presidente del Consiglio. Per ultimo le Intese sono trasmesse al Parlamento per l’approvazione con legge. ➢ CAPITOLO VIII Fattore religioso e ordinamento europeo Le Chiese in Europa La situazione in Europa delle Chiese europee è attualmente definita da fenomeni di segno diverso che mutano localmente e temporalmente, rendendo difficile delineare un quadro preciso della situazione. Tra questi: 1 - LA RINASCITA DEL SACRO: che determina il recupero della rilevanza delle Chiese nei confronti della società civile e dello Stato, con necessità di definire giuridicamente i rapporti tra Stato e Chiesa. Ma al tempo stesso il fenomeno è segnato da una certa ambiguità poiché rinascita del sacro significa, in alcuni casi, affermazione di una religione individualista e personale e viene qui in rilievo il problema della definizione del rapporto tra Stato e individuo. In altri casi, si intende il proliferare di nuovi culti religiosi, che non hanno nulla in comune con le tradizionali istituzioni ecclesiastiche, vengono qui meno i modelli tradizionali di Chiese su cui lo Stato aveva storicamente affinato il proprio sistema giuridico. 2 - RITORNO AD UNA RILEVANZA PUBBLICISTICA DEL FATTORE RELIGIOSO (CHIESE) a causa soprattutto della fine delle ideologie che avevano teorizzato il principio della religione come fatto interiore e privato, con irrilevanza delle organizzazioni ecclesiastiche, ridotte ormai a rango di associazioni private. 3 - RIVENDICAZIONE DA PARTE DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE: i culti di minoranza tendono a rivendicare uno statuto giuridico eguale a quello della Chiesa, ispirandosi al diritto di eguaglianza e allo stesso tempo al diritto alla diversità. 4 - RUOLO DELLE CHIESE NELLA COSTRUZIONE D’EUROPA: l’identità dell’Uomo europeo nasce dal confluire di 4 culture diverse (greco-romana, germanica, celtica, slava) che trovarono nel cristianesimo elemento unificante, sul quale venne a costruirsi l’unità politica dell’Europa medievale nel Sacro romano impero. Il passaggio dal medioevo all’età moderna vede frantumarsi l’unità religiosa, e con essa l’unità politica (il
cristianesimo rimane comunque elemento caratterizzante nel patrimonio europeo). Il moderno processo di formazione dell’Europa si imbatte dunque nella questione religiosa (all’origine dell’unione e della rottura politica). Da un punto di vista positivo perché come s’è detto il cristianesimo è elemento che entra a definire l’identità dell’europeo mentre da un punto di vista negativo perché proprio alla rottura dell’unità religiosa fra europei si deve far risalire quella frantumazione politica del continente che oggi il processo di unificazione europea tende a ricucire e superare. I fenomeni di intolleranza e reclamo di protezione della tradizione religiosa si segnano nei paesi dell’est Europa per la proliferazione di nuovi gruppi religiosi, e nel continente per la crescente presenza islamica. Ruolo delle Chiese europee… … nelle trasformazioni della società politica: a partire dalla metà del ‘900 le Chiese hanno seguito molti processi di trasformazione dal totalitarismo di destra (nazi-fascismo) e dal totalitarismo di sinistra (comunismo), verso la democrazia. Si tratta di un processo che conduce le Chiese ad acquisire consapevolezza delle proprie responsabilità nella vita di ciascun Paese e della comunità europea. In particolare, dinnanzi alla caduta delle ideologie e con esse della pretesa che lo Stato sia produttore di quei valori etici le Chiese, vengono progressivamente acquisendo la consapevolezza di un loro preciso ruolo sociale e pubblico. … nel processo di unificazione europea: sicuramente è stato rilevante il ruolo delle Chiese nel processo di formazione europea alimentando di valori la società, ravvivando l’identità dell’uomo europeo , e definendo le singole identità nazionali. Se prima la Chiesa si limitava a rivendicare la libertas ecclesiae , oggi rivendica diritti umani e persegue la pace tra i popoli e di relazioni tra Stati improntate a giustizia e solidarietà. La possibilità di conciliare questo doppio ruolo dipende da fattori interni alle istituzioni ecclesiastiche; è un esempio la pratica dell’ecumenismo, il movimento universale tendente all’unione di tutte le Chiese cristiane e alla ricerca di un punto di unione tra le grandi religioni monoteiste. Ulteriore fattore è quello di una idonea regolamentazione giuridica del fenomeno religioso nell’ordinamento europeo e negli ordinamenti statali che dovrebbe ruotare attorno ai principi inderogabili di diritto di libertà religiosa, uguale libertà per tutte le chiese e formazioni religiose, diritto di riconoscimento nella propria peculiare identità. Soprattutto quest’ultima garanzia salvaguarda la pacifica convivenza tra Chiese e comunità religiose sia nei Paesi con una religione dominante, sia in quelli che vedono accrescersi all’interno il fenomeno del pluralismo religioso. Un diritto ecclesiastico europeo si viene formando man mano che l’ordinamento dell’Unione europea si sviluppa e mostra attenzione al fenomeno religioso. Le fonti primarie sono date innanzitutto dal Trattato di Lisbona del 2007 che apporta modifiche al Trattato sull’UE (Trattato di Maastricht) e al Trattato costitutivo della CE ed altri connessi; questione importante fu quella sollevata dalla Santa sede, l’episcopato, i rappresentanti di altre Chiese e le rappresentanze politiche ed istituzionali di molti stati i quali richiedevano di menzionare nel Preambolo del Trattato sull’UE - che contiene le ragioni dello stare insieme degli europei
In altri casi lo Stato rinvia alle norme canoniche per la disciplina di determinate materie, tramite rinvio formale o del presupposto formale e ogni volta che lo fa le disposizioni canoniche in questione, si considerano norme giuridiche a tutti gli effetti sostanziali e processuali. ➢ Capitolo X Le persone fisiche Nella normativa attinente al fenomeno religioso si fa riferimento a particolari categorie di fedeli: ▪ MINISTRO DEL CULTO: si distingue dal comune fedele perché dotato di un ruolo specifico, caratterizzato dall’essere addetto al culto. La condizione giuridica dei ministri di culto si ricava sia da fonti di origine pattizia (concordato, intese), sia da fonti di origine unilaterale statale. Secondo le prime, tali ministri, possono essere nominati dalle loro confessioni religiose di appartenenza senza ingerenza alcuna da parte dello Stato. Alcune volte è richiesta la comunicazione all’autorità statale, fatta dalla confessione religiosa di appartenenza dei ministri di culto, al fine di rendere edotta l’autorità stessa dell’identità delle persone che sono legittimate a svolgere una funzione o un servizio giuridicamente rilevante per l’ordinamento statale (si pensi al matrimonio celebrato di fronte al ministro del culto). Per quanto riguarda le confessioni religiose senza intesa, occorre rifarsi ancora oggi alla legge sui culti ammessi n. 1159/1929 che prevede un peculiare procedimento ammnistrativo di approvazione dei ministri del culto. Dunque, in questo caso l’autonomia delle confessioni senza Intesa è limitata. Secondo le fonti di origine unilaterali statali, invece, il ministro del culto è incompatibile con l’esercizio della professione di notaio, l’esercizio dell’ufficio di giudice popolare, delle funzioni di giudice di pace. Non può essere eletto sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale, presidente della regione. Incompatibilità e ineleggibilità introdotte dal legislatore liberale al fine di evitare che il ministro del culto svolgesse cariche pubbliche, per evitare che lo stesso potesse abusare delle relative funzioni e potesse orientare l’opinione pubblica in senso difforme rispetto all’ideologia dominante. Oggi non hanno legittimazione nell’ordinamento il quale è caratterizzato da principi di libertà e pluralismo, oltre che dall’eguaglianza di tutti i cittadini dinnanzi alla legge. Diversa infatti risulta l’astensione del ministro del culto da determinate posizioni su consiglio delle autorità confessionali: atteggiamento che può distinguere la religione dalla politica. Relativamente al trattamento previdenziale , è stato istituito un Fondo di previdenza che ha lo scopo di provvedere al trattamento pensionistico del clero cattolico e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. La qualifica di ministro di culto appare rilevante nell’ambito del diritto penale. Essa entra poi in rilievo nell’ambito delle circostanze aggravanti comuni del reato, sia nella misura in cui il fatto criminoso sia stato commesso abusando della qualità di ministro di culto, sia qualora il fatto sia stato commesso contro una persona rivestita di tale qualità. Una peculiare fattispecie penale è quella prevista dalle norme in materia elettorale per la quale è penalmente sanzionato il ministro di culto che, si adoperi per svincolare il voto degli elettori. Particolarmente rilevante appare poi l’insieme delle norme, relativa all’Intesa con le Comunità ebraiche, relativa all’Intesa con la Chiesa Evangelica Luterana, in materia di segreto dei ministri di culto. Si dispone che non possono essere obbligati a deporre su quanto hanno conosciuto per ragione del proprio ministero, i ministri delle confessioni religiose i cui statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. ▪ ECCLESIASTICO: sono anche chiamati “ministri sacri o chierici”, coloro che hanno ricevuto l’ordine sacro e si distinguono in Vescovi , presbiteri e diaconi. È evidente che la qualifica ministro di culto ha al suo interno anche l’ecclesiastico. La nomina dei titolari di uffici ecclesiastici è fatta liberamente dall’autorità ecclesiastica , senza alcun intervento preventivo dell’autorità italiana (contrario a quanto era predisposto nel previgente testo concordatario). La disciplina prevede solo che ne venga data comunicazione all’autorità circa la nomina dell’ecclesiastico. In caso di mobilitazione generale gli ecclesiastici non assegnati alla cura delle anime sono chiamati ad esercitare il ministero religioso tra le truppe militari (cappellani militari). Non sono tenuti a dare ai magistrati informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del loro ministero. (riguarda tutto non solo quello che ha appreso durante la confessione). Secondo l’art 23 del Trattato
➢ Capitolo XI Il matrimonio Il principio del matrimonio civile obbligatorio, introdotto nel 1865, vene meno con l’introduzione dell’art 34 del Concordato Lateranense del 1929 nel quale si previde la possibilità di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico mediante lo strumento della trascrizione , nonché di rendere effettive in Italia le sentenze canoniche di nullità matrimoniale. Stato e Chiesa si trovarono poi d’accordo nell’affermare il principio del pluralismo in materia matrimoniale (matrimonio civile, matrimonio canonico trascritto agli effetti civili, matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto acattolici) Il Concordato del 1929, relativamente al matrimonio dei cittadini cattolici, diede luogo al sistema del “matrimonio concordatario” caratterizzato dal fatto che la Chiesa aveva piena competenza a disciplinare il negozio matrimoniale e la validità dello stesso, mentre lo Stato aveva piena competenza a disciplinare gli effetti civili del negozio. ( diarchia tra Stato-Chiesa) Solo agli inizi degli anni 70 si inizio a produrre una profonda modificazione del sistema: La legge sul divorzio 898/1970 , previde la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario con la pronuncia del giudice statuale, andando ad incidere non solo sugli effetti civili, ma anche sullo stesso atto matrimoniale (indissolubile secondo il diritto canonico), facendo venir meno il principio di unicità dello status coniugale (ordinamento civile e canonico). Le sentenze della Corte cost. del 1971 e 1982 le quali introdussero dei limiti alla trascrivibilità dei matrimoni canonici e all’esecutorietà delle sentenze canoniche. Si affermò perciò che non ogni matrimonio canonico potesse produrre anche effetti civili ma solo quelli non in contrasto con i principi inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano. In termini generali, può affermarsi che la revisione della disciplina matrimoniale ha risposto per un verso alle più generali esigenze di armonizzazione costituzionale della vecchia normativa pattizia, nella quale si esprimeva un orientamento confessionista non più in sintonia con i principi del nuovo ordinamento costituzionale; per l’altro, ha confermato la scelta di fondo per il mantenimento del sistema del matrimonio concordatario, le cui ragioni profonde devono essere oggi ricercate nella stessa Costituzione agli artt. 2- 20 -
Matrimonio concordatario Secondo l’art 8 del Concordato i presupposti per la trascrizione agli effetti civili del matrimonio canonico sono le pubblicazioni, la celebrazione, l’atto matrimoniale, la trasmissione. Le pubblicazioni civili hanno la funzione di accertare che nulla osta a che, mediante la trascrizione, il matrimonio canonico acquisti effetti civili. Esse come tali, non possono essere pretermesse. Competente ad accertare che nulla osta alla trascrizione è l’ufficiale dello stato civile del comune in cui i nubendi hanno la residenza (se risiedono in comuni diversi va fatto in entrambi i comuni). La richiesta delle pubblicazioni è fatta dagli sposi e dal parroco dinnanzi al quale intendono sposarsi; esse vengono affisse sulla porta della casa comunale almeno 8 giorni prima della data. Qualora nel corso delle pubblicazioni risulti un inadempimento alla trascrizione, l’ufficiale non rilascerà il nulla osta e su tale opposizione si pronuncerà il giudice civile. La mancanza di nulla osta impedirà la trascrizione del matrimonio, ma ovviamente non osterà alla sua celebrazione. In questo caso si avrà un matrimonio canonico che rimarrà privo di effetti civili. Eseguita la fase delle pubblicazioni, rilasciato il nulla osta, si procederà alla celebrazione che verrà effettuata dal parroco o da un suo delegato. Questi, durante la celebrazione daranno lettura degli artt. 143- 144 - 147 c.c. sui diritti e doveri dei coniugi così da rendere note le conseguenze che seguiranno alla trascrizione del matrimonio. L’omessa lettura degli articoli del c.c. non impedisce la trascrizione del matrimonio canonico né è causa di nullità della stessa. il sacerdote che ha celebrato il matrimonio poi redigerà l’atto matrimoniale , redatto secondo la disciplina del diritto canonico e sottoscritto da sacerdoti, sposi e testimoni, in duplice originale uno per la conservazione in Chiesa e l’altro destinato all’ufficiale di Stato per l’effettuazione della trascrizione. Si stabilisce inoltre che nell’atto potranno essere inserite le dichiarazioni dei coniugi consentite secondo la legge civile come la legittimazione dei figli naturali attribuendo a colui che è nato fuori dal matrimonio la qualificazione di figlio legittimo. Oppure la definizione del regime patrimoniale che i coniugi intendono seguire.
Infine, ha luogo la trasmissione dell’originale atto allo Stato civile del comune. La richiesta di trascrizione deve essere fatta per iscritto, entro 5 giorni dalla celebrazione canonica dal parroco competente. Nel caso in cui non si procederà alla trascrizione il parroco non risponderà dinnanzi all’autorità civile, ma dinnanzi all’autorità ecclesiastica per dolo o negligenza. Il Concordato prevede casi di intrascrivibilità agli effetti civili, per difetto di requisiti negli sposi quali: una sola delle persone risulti legata da altro matrimonio valido; se le persone sono già legate da matrimonio con effetti civili; se matrimonio è stato contratto da una persona inferma di mente (non basta la semplice incapacità naturale, ma occorre sentenza di interdizione passata in giudicato. La trascrizione in questo caso non può essere impedita ma impugnata una volta effettuata dal giudice civile). Sussistono poi ulteriori casi di intrascrivibilità introdotti dall’art 8 dell’Accordo di Revisione: requisito dell’età degli sposi, che è la stessa definita nel c.c. cioè i 18 anni ovvero i 16 anni in casi eccezionali previa autorizzazione da parte del giudice civile; impossibilità di trascrizione quando sussiste per la legge fra gli sposi un impedimento che la stessa definisce come derogabile come ad esempio la presenza del medesimo matrimonio già con effetti civili, ovvero la presenza in capo a uno dei due di un ulteriore matrimonio con un terzo soggetto; non può darsi luogo la trascrizione anche nel caso di impedimento derivante da delitto o da affinità in linea retta, tuttavia la trascrizione è ammessa quando l’azione di nullità o annullabilità dell’atto non può essere più proposta. Tra le principali novità introdotte, si ha il fatto che i coniugi possono esprimere la volontà di non procedere alla trascrizione agli effetti civili. Una volta ricevuto l’atto, l’ufficiale è tenuto ad effettuare la trascrizione c.d. tempestiva nei registri dello stato civile entro 24 ore dal ricevimento dell’atto e tenuto a comunicare l’avvenuta trascrizione al parroco. Tale trascrizione ha carattere costitutivo ed opera ex tunc, cioè con efficacia retroattiva al momento della celebrazione. È possibile anche procedere ad una trascrizione tardiva che ha carattere eccezionale, e che ha lo scopo di agevolare al massimo l’acquisto degli effetti civili da parte del matrimonio canonico. Essa può avere luogo in qualsiasi tempo, anche molti anni dopo la celebrazione canonica, a condizione che i coniugi abbiano conservato lo stato “libero” dal momento della celebrazione a quello della richiesta di trascrizione e che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legge. La c.d. trascrizione ritardata Nei casi in cui non vi fosse proceduto alla pubblicazione prima della celebrazione del matrimonio, a norma dell’art 13 della l. 847/1929 la trascrizione può essere effettuata egualmente purché sia stato accertato che non ricorra alcuna delle cause di intrascrivibilità previste dalla legge. In questi casi l’ufficiale di stato civile procede successivamente alla recezione dell’atto di matrimonio all’espletamento di una serie di adempimenti quali la richiesta dei documenti occorrenti, l’effettuazione di eventuali indagini, l’affissione alla porta della casa comunale della celebrazione del matrimonio ecc. Trascorsi 10 giorni, nel caso in cui non siano intervenute cause di intrascrivibilità l’ufficiale procede alla trascrizione. Praticamente si venivano a compiere in un momento successivo tutti quegli accertamenti che solitamente si compiono prima della celebrazione del matrimonio. Alcuni ufficiali però nel corso del tempo si opposero a tale procedimento, ma tale rifiuto venne sempre considerato come infondato. Relativamente al matrimonio celebrato all’estero tra cittadini italiano, l’ordinamento nega la sua trascrizione, mentre ammette la possibilità di trascrivere il matrimonio per procura. Circa le forme straordinarie di celebrazione del matrimonio generalmente si ammette la trascrizione del matrimonio celebrato in segreto, mentre si nega la trascrivibilità del matrimonio celebrato senza la presenza del sacerdote. La giurisdizione dei tribunali ecclesiastici sui matrimoni canonici trascritti Il vecchio testo del Concordato all’art 34 stabiliva che “il matrimonio canonico nasce e risulta valido secondo le norme di diritto canonico; giudice naturale competente a decretarne la validità è dunque l’autorità ecclesiastica, e la relativa pronuncia potrà conseguire effetti civili, in quanto risulterà venuto meno il presupposto della trascrizione” La formulazione letterale dell’art 8 dell’Accordo di revisione non fa emergere chiaramente se tale disposizione sia rimasta o se si debba oggi configurare una giurisdizione concorrente per cui sia il giudice