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La Libertà Religiosa in Italia: Storia, Principi e Diritto - Prof. Miele, Dispense di Diritto Ecclesiastico

Dispensa corso Diritto Ecclesiastico con Professor Miele

Tipologia: Dispense

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DIRITTO ECCLESIASTICO
Principio supremo di laicità
Introduzione
Due concetti differenti: concetto di religio (religione) e superstitio.
Con l’editto di Teodosio alla fine del IV sec l’impero romano diventerà di fede cristiana, con
l’editto di Teodosio e Valentiniano il cristianesimo diventa ortodossia di stato.
Vedremmo come progressivamente si attua la modernità nell’ambito del principio prima di
tolleranza religiosa e poi in quello di libertà religiosa.
I primi passi vengono compiuti dopo la rottura della cristianità medievale, sotto forma di
tolleranza, c’è ancora ortodossia di Stato ma si possono tollerare a determinate condizioni
culti diversi. Una proclamazione importante dell’art 19 Cost è un punto di arrivo che è una
conquista di libertà, così come libertà di manifestazione di pensiero è un punto di arrivo.
Uno dei massimi giuristi del italiani del XX sec, che era un ecclesiasticista, uno dei grandi 11
professori universitari che si sono rifiutati di giurare fedeltà al fascismo: Francesco Ruffini, lui
era un liberale e scrive una monografia che è tutt’ora esemplare, che è Storia dell’idea di
Libertà religiosa, lui era senatore del regno.
Come egli dice, la storia del principio della libertà religiosa è una conquista costruita su fiumi
di sangue delle persecuzioni religiose.
Noi oggi in Italia non abbiamo una religione ufficiale, il principio della religione cattolica
apostolica romana in Italia come religione di Stato è venuto a mancare da un punto di vista
formale dal 1984, con il Secondo concordato- accordo di Villa Madama.
Il principio di libertà religiosa è un punto d’arrivo che passa verso persecuzioni, guerre,
roghi, assassini di massa.
Cercheremo di vedere i capisaldi di libertà religiose con laicità dello Stato e delle altre
pubbliche istituzioni. (Importante dire anche delle pubbliche istituzioni).
Gli art della Costituzione sono 139, ma non viene mai espressamente utilizzato il termine
laicità, però ha identificato questo principio la Corte Costituzionale in via ermeneutica, per
cui ci sono diverse sentenze della Corte che hanno solennemente proclamato il principio di
laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni e anche che questo principio è un
principio supremo dell’ordinamento costituzionale.
I principi supremi non sono molti.
Art 3 Costituzione
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione
di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e
sociali.
Oggi senza distinzione di sesso significa senza distinzione di prientamento sessuale.
La prima norma del principio di laicità c’è qui.
Come il principio di eguaglianza, come quello repubblicano, il principio della laicità dello
Stato e delle altre pubbliche istituzioni è un principio supremo dell’ordinamento
costituzionale.
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DIRITTO ECCLESIASTICO

Principio supremo di laicità Introduzione Due concetti differenti: concetto di religio (religione) e superstitio. Con l’editto di Teodosio alla fine del IV sec l’impero romano diventerà di fede cristiana, con l’editto di Teodosio e Valentiniano il cristianesimo diventa ortodossia di stato. Vedremmo come progressivamente si attua la modernità nell’ambito del principio prima di tolleranza religiosa e poi in quello di libertà religiosa. I primi passi vengono compiuti dopo la rottura della cristianità medievale, sotto forma di tolleranza, c’è ancora ortodossia di Stato ma si possono tollerare a determinate condizioni culti diversi. Una proclamazione importante dell’art 19 Cost è un punto di arrivo che è una conquista di libertà, così come libertà di manifestazione di pensiero è un punto di arrivo. Uno dei massimi giuristi del italiani del XX sec, che era un ecclesiasticista, uno dei grandi 11 professori universitari che si sono rifiutati di giurare fedeltà al fascismo: Francesco Ruffini, lui era un liberale e scrive una monografia che è tutt’ora esemplare, che è Storia dell’idea di Libertà religiosa, lui era senatore del regno. Come egli dice, la storia del principio della libertà religiosa è una conquista costruita su fiumi di sangue delle persecuzioni religiose. Noi oggi in Italia non abbiamo una religione ufficiale, il principio della religione cattolica apostolica romana in Italia come religione di Stato è venuto a mancare da un punto di vista formale dal 1984, con il Secondo concordato- accordo di Villa Madama. Il principio di libertà religiosa è un punto d’arrivo che passa verso persecuzioni, guerre, roghi, assassini di massa. Cercheremo di vedere i capisaldi di libertà religiose con laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni. (Importante dire anche delle pubbliche istituzioni). Gli art della Costituzione sono 139, ma non viene mai espressamente utilizzato il termine laicità , però ha identificato questo principio la Corte Costituzionale in via ermeneutica, per cui ci sono diverse sentenze della Corte che hanno solennemente proclamato il principio di laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni e anche che questo principio è un principio supremo dell’ ordinamento costituzionale. I principi supremi non sono molti. Art 3 Costituzione

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione

di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e

sociali.

Oggi senza distinzione di sesso significa senza distinzione di prientamento sessuale. La prima norma del principio di laicità c’è qui. Come il principio di eguaglianza, come quello repubblicano, il principio della laicità dello Stato e delle altre pubbliche istituzioni è un principio supremo dell’ordinamento costituzionale.

Dire quindi che il principio di laicità è un principio supremo significa che non può essere oggetto di revisione, non si può tornare ad un’unica religione di Stato. Davanti a questo principio non resistono neppure le leggi di revisione costituzionale. Gli altri articoli della Costituzione che ci indicano questo principio sono (oltre all’art 3):

- art 19 Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in

qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in

privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

L’art 3 parla dei cittadini , mentre nell’art 19 si parla di tutti cittadini e non. Art 8 Costituzione Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Art 20 Costituzione Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività. L’art 139 ci fa capire anche cos’è la revisione della Costituzione, non tutto può essere modificato, come ad esempio l’art 3 e il principio di laicità dello Stato. Una domanda spesso fatta: cos’è uno stato Giurisdizionalista? è uno stato che ha varie caratteristiche giuridiche, ma prima di tutto ha quella di proclamare formalmente l’esistenza di una religione ufficiale dello Stato ufficialmente (art 1 Statuto Albertino); ci sono tutt’oggi dei paesi che lo fanno; nel giurisdizionalismo lo stato si ingerisce nella disciplina della religione. La carta costituzionale vigente in Italia non potrebbe consentire una religione unica di stato, e neppure di alcune religioni ufficiali dello Stato. Non esistono le sette dal punto di vista giuridico, questo è un punto di vista della sociologia. Gli elementi costitutivi del principio supremo di laicità dello Stato: c’è una parola importante con un’evidenza giuridica che è pluralismo confessionale e pluralismo culturale. Laicità è un termine polisenso, cioè può essere riempito con contenuti diversi, i contenuti che riempiono questo termine li troviamo nella storia. Il contenuto essenziale del principio di laicità dello Stato, esso dice che lo Stato deve rimanere neutrale di fronte ad eventuali conflitti di tipo religioso, ciò significa che non esiste un ortodossia di Stato e il godimento dei diritti non può dipendere da valori religiosi. Non è sempre stato così, pensiamo agli imperatori bizantini, tutti i concili ecomunici del primo millennio furono convocati e gestiti da imperatori che intervenivano direttamente nelle controversie religiose, e ciò significava che chi non la pensava come l’autocrate viene punito. Il termine laicità è riempito dalla storia, in Italia abbiamo una storia della laicità diversa da quella francese, c’è un grande autore francese tuttora vivente che ha scritto sulla La laicità e Le laicità. Quella francese si fonda tuttora su una legge di separazione tra lo Stato e le

Questo principio è un bene inestimabile che è un punto di arrivo di 2000 anni di guerre di religione, persecuzione, fiumi di sangue. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. L’articolo di libertà religiosa compete ai singoli e che contemporaneamente compete anche ai gruppi sociali (gruppo sociale è un termine ampio che comprende l’associazione riconosciuta, associazione non riconosciuta, comitato). Caratteri giuridici del diritto di libertà religiosa, esso è :

  1. Indisponibile
  2. Inalienabile
  3. Inviolabile
  4. Intransigibile
  5. Personalissimo L’art 19 riconosce: A tutti i soggetti la facoltà di
  • Professare liberamente la propria fede religiosa
  • Mutare la propria fede religiosa ( Ius mutandi)
  • Non professare alcuna fede religiosa Dal punto di vista giuridico quando una fede è religiosa? Spiegazione rimandata quando faremo l’art 8 della Costituzione. Comunque non c’è una definizione giuridica di fede religiosa. Esiste la fede musicale, calcistica, etc. La libertà religiosa è talmente ampia che secondo l’art 19 una persona può avere una religione di appartenenza al mattino, una diversa al pomeriggio e un’altra alla sera. da un punto di vista storico non è scontato perché ad esempio la normativa canonica cattolica considera un delitto canonico l’abbandono della fede ( apostasia ) che viene sanzionato dall’ordinamento canonico con la scomunica. Il diritto di non professare alcuna fede religiosa fa aprire il tema dell’ateismo. In Italia negli anni 50 e 60 si diceva che l’ateismo era garantito a livello costituzionale dalla libertà di manifestazione di pensiero (quindi art 21 e non 19), ma la Corte di Costituzionale e quella di Cassazione sono univoche nel dire che l’art 19 garantisce anche l’ateismo. Esistono anche gli agnostici, che sono coloro che sospendono il giudizio sull’esistenza o meno di un dio, tutti e due organizzati in Italia dall’UAAR. Facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa. Questa è una conquista della lotta per la libertà di coscienza e di religione, chiaro è che i regimi tirannici, dittatoriali non consentono la libera discussione sia in materia religiosa che politica. La facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa comporta la libertà di dichiarare l’appartenenza a questa, quella o nessuna credenza religiosa senza che da ciò possa scaturire una qualche conseguenza negativa. La professione implica il diritto di aderire liberamente secondo un principio della massima libertà, quindi le norme giuridiche non possono mai obbligare nessuno ad appartenere ad un organismo di tipo confessionale,

questo è anche la conseguenza di una sentenza della Corte Costituzionale della fine degli anni 60, la quale viene ad abrogare un regio decreto del 1930 - molto famoso per gli addetti ai lavori- che regolava l’appartenenza alle comunità israelitiche del ruolo di residenza; fino alla sentenza della Corte quel decreto disponeva l'appartenenza obbligatoria per il fatto di essere ebreo, e indipendentemente dalla manifestazione di ogni tipo di volontà (si diceva che uno apparteneva alla comunità israelitica semplicemente perché nasce in famiglia ebraica). La Corte dichiarò incostituzionalità del regio decreto per violazione dell’art 3 della Costituzione, ma anche dell’art 2, art 18 per violazione della tutela della libertà associativa. La facoltà di professare la propria fede religiosa si lega al tema del trattamento dei dati personali, per nessun motivo in una certificazione di tipo pubblico può risultare l’appartenenza professionale. Diritto di fare propaganda è un elemento essenziale dell’art 19. La libertà di propaganda è un prolungamento, uno sviluppo del diritto dell’individuo di confessare le proprie convinzioni religiose. La libertà di propaganda non è solo all’interno della Chiesa, Moschea, ma anche fuori, nel rispetto delle norme del codice penale (testimone di Geova che suona il campanello alle 8 del mattino esercita un proprio diritto, ma se lo fa alle 3 di notte va incontro alle norme penali), le quali norme penali sono uno dei limiti generali al diritto di libertà religiosa. La legge penale è tutela e garanzia per tutti. Il culto. L’art 19 garantisce la libertà di esercitare il culto in pubblico o in privato. Il culto privato veniva chiamato devotio domestica , che giuridicamente significa la disponibilità di oratorio al quale accedono solo persone determinate (es proprietari dell’edificio). L’art 19 comporta che i pubblici poteri non possano impedire lo svolgimento di atti cultuali in un luogo privato, ma devono tutelare il libero esercizio di questi atti contro eventuali ingerenze illegittime di soggetti privati. (es do in locazione una casa a una famiglia di diversa religione ma impedisco di professare la religione all’interno, questa clausola è invalida). L’esercizio pubblico del culto è qualcosa di faticoso nella realizzazione, perché comporta un diritto soggettivo a favore degli appartenenti di tutte le confessioni religiose di aprire luoghi di culto e questi luoghi hanno anche talvolta una denominazione tecnica (Chiese, Moschea, Sinagoga, Sala del regno,…). Il soggetto ha diritto ad aprire l’edificio di culto pubblico, la differenza tra il luogo di culto privato a che fare con la disciplina delle porte di accesso, in quelli pubblici le porte sono aperte liberamente. Il diritto soggettivo viene riconosciuto nel rispetto della legislazione edilizia e urbanistica, oltre che dei piani regolatori urbanistici; prima della carta costituzionale in Italia le confessioni religiose di minoranza non avevano un vero e proprio diritto come oggi qualifichiamo, un diritto soggettivo ad aprire edifici a porte aperte, perché dovevano chiedere l’autorizzazione all’autorità governativa, e una volta ottenuta potevano esercitare il culto solo in presenza di un ministro del culto approvato dal ministero dell’interno. Poi è intervenuta la Corte Costituzionale con due sentenze, del 1957 e 1958 abrogando queste disposizioni illiberali e antidemocratiche. Articolo innovativo rispetto alla storia

Ci sono delle correlazioni al diritto di libertà religiosa:

  • Libertà di coscienza Questa non è espressamente disciplinata nella Costituzione, tuttavia è introdotta dalla giurisprudenza nelle libertà costituzionalmente garantite. La libertà di coscienza viene vista come un diritto sovraordinato, ed è la libertà di prendere posizione rispetto a determinate questioni rispetto al proprio credo.
  • Ateismo Significa non credere in alcuna religione particolare. Ci si è chiesti se l’art 19 debba comprendere l’ateismo e si è detto di si in quanto l’art 19 esprime anche una libertà negativa, quindi non professare e non credere in alcuna religione.
  • Crocifisso Riferendoci all’obbligo di apporre il crocifisso nelle aule scolastiche (luoghi pubblici). Questo obbligo è stato sancito da provvedimenti di rango secondario, la questione è chiarire se queste norme sono conforme alla Costituzione, non tutte le corti si sono mosse allo stesso modo: la Corte costituzionale non è entrata nel merito, non potendo giudicare il contrasto tra le norme, il Consiglio di Stato ha affermato la piena compatibilità dell’obbligo di ostensione del crocifisso con i principi costituzionali giustificandosi dicendo che si tratta di un simbolo idoneo a descrivere i valori civili- quindi portatore di valori anche laici, la Corte Europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto che il diritto di ostensione del crocifisso violava il diritto dei genitori di educare i figli secondo le loro convinzioni perché il crocifisso non era portatore di valori laici, ma religiosamente orientati. C’è stata successivamente la sentenza sempre della Corte europea dei diritti dell’uomo del 2011, in cui muta orientamento e dice che l’esposizione del crocifisso è uno strumento che attribuisce alla religione di maggioranza una visibilità preponderante nell’ambiente scolastico - è quindi un simbolo passivo.
  • Sbattezzo Consiste nella possibilità di non dichiararsi più appartenenti ad una determinata fede religiosa, cancellazione dai registri di una determinata fede. Il registro è prova all'appartenenza di una determinata fede, quando si chiedeva la cancellazione la chiesa cattolica diceva che non potevano farlo; la questione è stata risolta dal garante della privacy che ha detto che non c’è alcuna violazione della normativa dei dati personali perché il battesimo è un evento storico -sta registrando un fatto accaduto- e non può essere cancellato il nome, ma chi non si riconosce più in quella fede può farlo annotare accanto alla data del battesimo.
  • Obiezione di coscienza L'obiettore di coscienza è il soggetto che si trova in una situazione di contrasto perché da un lato ha un proprio credo interiore che si trova in conflitto con le norme statali. Esempio: il medico che deve compiere l’aborto. Come si categorizza l’obiezione di coscienza, il rifiuto deve essere pubblico, individuale, personale, che abbia per oggetto un obbligo di fare. Abbiamo una normativa che ci dice quali sono le ipotesi legittime di obiezione di coscienza: aborto, al servizio militare, procreazione medicalmente assistita, sperimentazione animale. Norme di diritto sovranazionale che si occupano di libertà religiosa. A livello internazionale la dichiarazione universale dei diritti dell’uomo sancisce il diritto nell’art 18 che afferma che c’è un diritto a capo di ogni individuo di professare liberamente il proprio pensiero, coscienza, religione.

Il diritto viene ricompreso nel patto internazionale relativo ai diritti civili economici, sociali culturali e patto dei diritti civili e politici, qui si afferma che c’è la libertà di pensiero, coscienza, religione, ma anche che ci possono essere delle limitazioni che devono essere previste dalla legge e devono proteggere altri diritti di pari rango. A livello europeo abbiamo la CEDU che si occupa del diritto nell’art 9: libertà di pensiero, coscienza, religione; libertà di professare da soli o in comunità, libertà negativa, e anche limitazioni che introduce come valori inderogabili non solo il buon costume, ma anche l’ordine pubblico, di libertà fondamentali altrui. Articolo 8 Art 8 Costituzione Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge [cfr. artt. 19, 20]. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Cosa comporta la prima prescrizione dell’art 8? Comporta che la libertà religiosa della confessione cattolica non è qualitativamente diversa dalla libertà delle confessioni acattoliche. La ponderazione statistica del maggiore o minore numero di appartenenti non può giustificare per ciò solo discriminazioni. Lo stato e i pubblici poteri devono attuare un pluralismo confessionale aperto, c’è il principio supremo di laicità dello stato e degli altri pubblici poteri. Il problema della tutela della libertà religiosa nelle organizzazioni di tendenza non riguarda né lo stato né gli altri pubblici poteri. La scelta terminologica del primo comma fu mirata, e non casuale per la parte egualmente libere. L’eguaglianza nella libertà di religione porta:

  1. I pubblici poteri devono astenersi dal favorire, propagandare o biasimare i valori di una determinata confessione religiosa, questo comporta che le autorità non possono prendere parte in alcuna forma e per qualunque finalità alla competizione tra le credenze, non credenze e confessioni (equidistanza sostanziale). Qualche studioso ha parlato del diritto alla parità di chance, ossia il diritto di poter partecipare in forma eguale ai mezzi giuridici disposti dall’ordinamento per rendere effettivo il perseguimento efficace del diritto di libertà. Rispetto delle chance non solo per i gruppi organizzati, ma anche per gli individui. L’art 8 non impedisce al legislatore di prevedere delle differenziazioni giuridiche nel trattamento delle confessioni, però queste differenziazioni devono trovare causa nell'esigenza di tutela del pluralismo confessionale, e non nella volontà di creare privilegi. La differenza tra le due motivazioni la troviamo nel fatto che alcune confessioni religiose hanno un accordo con lo stato e altre no, le intese sono strumenti attraverso i quali si attua la valorizzazione dell'identità specifica della confessione. Cos’è una confessione religiosa? C’è una diversità terminologica all’art 19 e art 8, nell’art 19 si usa fede religiosa , i due concetti non combaciano.

salvazione (quello secondo cui il singolo si salva nell’eternità solo attraverso una specifica divinità- religioni monoteistiche). Secondo Voltaire e secondo poi Ruffini, i cristiani in quanto monoteisti appaiono intolleranti quasi per una esigenza e intrinseca del monoteismo, per il monoteismo c’è una sola divinità vera, tutte le altre sono false, sono idòla. I cristiani vengono accusati di superstizione dai romani pagani, anzi in questo periodo c’è un'accusa più grave, quella di ateismo perché rifiutano gli dei dell’impero e li rifiutano perché per i cristiani questi sono degli idòla. I romani pagani hanno un’attitudine di riverenza e timore nei confronti degli dei perché è tipico della mentalità pagana romana cercare sempre la pax deorum , che significa la benevolenza degli dei (la comunità deve cercare la benevolenza degli dei). Se nella comunità ci sono individui che professano una superstitio , questo è negativo nei confronti della pax deorum perché la turba. Si credeva che ci fossero inondazioni, sconfitte militari perché appunto c’erano individui che turbavano la pax deorum. Il senso dell’accusa di ateismo è: il cristiano è padrone di adorare chi vuole, ma non deve escludere le altre divinità. Ateismo è religione per difetto, superstitio è la religione per eccesso; una legge di Marco Aurelio dice che la superstitio è la credenza che provoca nelle menti più deboli turbamento, anzi terrore. C’è la doppia accusa: ateismo e superstitio. Il cristianesimo ad un certo punto si diffonde e diffondendosi si pongono nuovi problemi perché gli imperatori constatano l’affermarsi di una religione che dall’ottica romana era una religione che poneva problemi dell’ordine pubblico. C’è una lettera famosa di Plinio il giovane all’Imperatore Traiano del 113 Plinio il giovane fu governatore della Bitinia tra il 111 e il 113, e durante questi anni tiene un epistolario con Traiano e si consulta con lui sulle questioni più importanti. Plinio il giovane si trova di fronte a dei cristiani e si consulta con Traiano per decidere quale comportamento

tenere nei loro confronti, citando alcuni brano della lettera, Plinio dice “Non intervenni mai a

processi di cristiani quindi non so su che cosa e fino a che punto si usi dare punizioni e fare

inchieste (interrogatori anche con tortura), e sono anche molto indeciso se debbano farsi delle

differenze d’età o se i bambini debbano essere trattati come i più grandi, se si debba

perdonare a chi si pente o se a chi fu veramente cristiano a nulla giovi aver cessato di esserlo,

se si debba punire solo il nome (nome di cristiano) senza alcun delitto o se si debbano

punire i delitti puntii a nome di cristiano. Fra tanto con quelli che mi furono denunciati come

cristiani mi sono comportato così: chiesi a loro se fossero cristiani, interrogai i confessi una

seconda e una terza volta minacciandoli della pena capitale, ordinai che vi fossero condotti

quelli che vi erano ostinati, non dubito infatti che si debba punire la loro caparbietà. Ho

designato ad essere condotti a Roma altri, perché erano cittadini romani. Diffondendosi poi la

colpa al solo parlarne capitarono diversi casi speciali: i cristiano affermavano che in sostanza

la loro colpa o il loro errore era stato di essere soliti radunarsi in un giorno stabilito

(domenica) prima dell’alba (notte della resurrezione) e cantare insieme inni in onore di Cristo

come se fosse un dio e impegnarsi con giuramento non a qualche delitto, ama non

commettere furti, ruberie e adulteri a non mancar di parola e non rifiutar il deposito qualora

se ne sia richiesti. Fatto ciò usavano separarsi e ritrovarsi ancora per prendere cibo ma del

tutto ordinario innocuo. Qui Plinio dice che il cibo è ordinario e innocuo perché tra le varie

accuse fatte ai cristiani c’è l’accusa di antropofagia. Avevano cessato di fare anche queste

cose dopo il mio editto, in cui secondo i tuoi ordini avevo proibito le associazioni, perciò

sospeso il processo ricorro al tuo consiglio, mi sembra che la cosa ne sia degna, soprattutto

per il gran numero degli accusati, poichè molti di ogni età, grado e sesso sono o saranno

processati e il contagio di tale superstizione ha invaso non solo le città, ma anche i villaggi e i

campi.”

Tra le altre cose Plinio cita la riunione notturna perchè un’altra accusa fatta ai pagani era quella secondo cui i cristiani erano natio lucifuga cioè associazione che fugge la luce, perchè i cristiani si radunavano nella notte.

Traiano risponde: “Hai agito giustamente o mio secondo (sostituto) nell’esaminare le cause di

coloro che ti furono denunciati come cristiani, non si può infatti stabilire una norma che vada

bene per tutti e sia immutabile, non si debbono cercare i cristiani, ma se sono denunciati e

accusati bisogna punirli, in modo tuttavia che chi nega di essere cristiano e lo dimostra

supplicando i nostri Dèi per quanto sospetto nel passato ottenga persono in seguito alla sua

penitenza. Le denunce anonime non debbono mai essere accolte per nessuna accusa, è cosa di

pessimo esempio e indegna dei nostri tempi”

Il cristianesimo diventerà la religione dominante. Abbiamo la figura difficile da decifrare di Costantino, che nasce e viene educato come pagano ma alla fine del II sec e inizio IV nei centri più colti si passa verso una concezione pagana ma che ha tendenza verso una forma di monoteismo mediato dal culto solare (Il dio Sole è unico e superiore agli altri dei), il culto del dio Sole come monoteismo viene mediato da Apollo che pare che Costantino ad un certo punto si avvicini al culto del Dio Sole. Certo è che noi abbiamo un provvedimento celeberrimo del 313: Editto di Milano promulgato non solo da Costantino ma anche da Galerio (secondo imperatore). Il documento del 313 non è un documento che attesta la proclamazione del cristianesimo come religione di Stato, è un editto di tolleranza, cioè sulla libertà di religione. Pare che Costantino si sia battezzato sul letto di morte. Costantino proclama una libertà religiosa totale senza un riferimento specifico al cristinesimo “Essendo felicemente convenuti a Milano, noi Costantino e Lucilio ?, e trattando tutto ciò che riguarda il bene e la sicurezza dello stato, tra le altre cose che pensavamo avrebbero giovato alla maggioranza degli uomini, abbiamo deciso di stabilire prima di tutto le cose che riguardano la religione in modo da dare ai cristiani e a tutti libera facoltà di seguire la religione preferita affinché la divinità che risiede nei cieli, qualunque essa sia, possa concedere pace e prosperità ( pax deorum) a noi e a tutti i nostri sudditi. Talvolta si pensa a questo documento come ciò che attesterebbe il cristianesimo di Costantino perché se lui nel 313 pubblico un documento di questo tipo, poi negli anni egli comincia ad adottare provvedimenti giuridici favorevoli ai cristiani; di questi documenti noi abbiamo testimonianza nel libro XVI del codice teodosiano. L’ortodossia di Stato sarà proclamata formalmente nell’editto del 380 con L’editto di Tessalonica.

c’è ordine e renda vera la pace dove c’è turbamento scacciando gli usurpatori dell’altrui diritto e riformando l’antica sede cristiana della chiesa di Alessandria. Il caso era una controversia disciplinare. Alla fine del V secolo abbiamo papa Gelasio I che nel 494 scrive all’imperatore Anastasio I di Costantinopoli, rimproverandolo perché aveva appoggiato un atteggiamento scismatico dei patriarchi di Costantinopoli. L’imperatore orientale si trova nel palazzo di Costantinopoli nel quale è parte integrante la megale ecclesia (Santa Sofia di Costantinopoli) e il patriarca di Costantinopoli è in completa disponibilità dell’Imperatore. Il patriarca di Costantinopoli aveva contrastato il monofisismo. Dal momento in cui il patriarca era stato sostenuto dall’imperatore, il Papa cerca di mettere in luce l’illegalità dell’interferenza imperiale. Gelasio I nel 494 traccia una delle teorie più famose della cristianità medievale, la teoria dei due poteri nell’ambito dell’una cristianità: potere spirituale e secolare; ognuna delle due potestà avrebbe una propria sfera d’azione in cui l’altra non deve intervenire; e dice che tra i due poteri il potere spirituale è più alto, importante perché ha a che fare con le anime e l’anima è più importante del corpo, e anche che i capi di stato (imperatori) hanno un’anima, ecco la sua maggiore importanza. Questa costruzione verrà in continuazione citata nelle dispute tra papato e impero nel medioevo avanzato. Gelasio che scrive all’imperatore: Tu sai certo, oh clementissimo figlio (così chiama l’imperatore) che pur essendo per la tua dignità al di sopra degli uomini, tuttavia devi piegare il capo dinanzi a coloro che sono preposti alle cose divine, da loro aspettare le condizioni della tua salvezza, e nel ricevere i sacramenti santissimi e nell’amministrarli come compete, tu sai che ti devi sottoporre agli ordini della religione e non avere funzioni di capo, e pertanto in queste questioni (spirituali) tu devi essere sottoposto al giudizio degli ecclesiastici e non volere che essi siano obbligati alla tua volontà. Egli menziona due poteri. Prima metà del VI sec. Giustiniano non accetta questo tipo di costrizione dal Papa e dimostrerà la non accettazione, Giustiniano sente sé stesso come incaricato direttamente da Dio ( e non per mediazione sacerdotale). Nella novella VI di Giustiniano egli dice che i due più grandi doni di Dio sono il sacerdozio e l’impero, il primo cura le cose divine, il secondo regge e sorveglia le cose umane. L'uno e l’altro venendo da un solo principio sono ornamento della vita umana perciò nella starà tanto a cuore degli imperatori quanto la virtù dei sacerdoti, infattis e il sacerdozio è del tutto irreprensibile e pieno di fiducia in Dio e se l’impero con giustizie e avidità provvede alla cosa pubblica a lui affidata vi sarà una meravigliosa armonia che sarà il genere umano e tutto ciò che utile. … Questo pensiamo che avverrà se si custodisce l’osservanza dei sacri canoni tramandatici dagli apostoli. L’essenza del cesaro papismo è la concezione secondo la quale la potestà imperiale è di derivazione diretta da Dio e comprende una forma di tutela nei confronti delle cose religiose. Noi oggi interpretiamo questa tutela come ingerenza, ma questa è una concezione molto romana. Per noi Giustiniano è importante perché conduce la guerra gotica in italia, i goti in Italia avevano fondato un modello barbarico associato e Giustiniano inizia la guerra di riconquista. Le zone lagunari sono di obbedienza bizantine, e risentiranno di una forma di cesaropapismo fino alla cessazione della Repubblica Veneziana perfino nei simboli del potere (Doge).

Dal sacro Romano impero al concordato di Worms Fondazione del sacro romano impero avvenuta nell’800 per il tramite dell’incoronazione di Carlo Magno. Gesto che ha segnato la storia dell’occidente, l’incoronazione di Carlo Magno infatti è avvenuta per opera del pontefice Leone III. Si fonda questa nuova entità: il Sacro Romano Impero, il gesto dell’imperatore di farsi incoronare dal Papa ha un significato, Leone III disse che il potere temporale doveva essere legittimato dal potere spirituale, tra i due poteri è quello spirituale quello dominante sull’altro, l’incoronazione consiste nell’affermazione della supremazia del potere spirituale su quello temporale. Excursus storico: periodo particolare in cui il pensiero dominante era alla ricerca del fine escatologico dell’uomo, ovvero l’uomo era proiettato nella dimensione di vivere nell’attesa della fine del mondo e la salvezza delle anime. Alla ricerca di questa finalità non poteva che corrispondere una volontà da parte del papato di imporsi sull’impero e far sì che l’impero divenisse uno strumento del papato per raggiungere la salvezza delle anime. La commistione tra i due poteri avrebbe dovuto, nelle intenzioni del papato, portare ad una ordinatio ad unum, quasi una sorta di confusione dei due ordinamenti (perchè tenere separati i due poteri?), era necessario un unico ordinamento e sistema non più suddiviso; questo comporterà ad un sistema unico (nell’intenzione del Papa). Il gesto simbolico di incoronare l'imperatore verrà sconfessato un millennio dopo da Napoleone, che si incoronerà da solo (rottura rispetto al rapporto della primazia che si stava realizzando). L’impero nasceva come sacro per il tramite del crisma dell’incoronazione, perché lo scopo per il quale avrebbe dovuto operare era finalizzato in modo religioso (alla salvezza delle anime). Questo sistema a livello teorico e poi pratico si sarebbe sviluppata in un papocesarismo, ovvero il papa comanda Cesare, che riesce ad imporsi sull'attività temporale dello stato e delle istituzioni pubbliche; questo però non avvenne. Di un papacesarismo si parla solo nei libri, di fatto si raggiunge un sistema contrario; l’imperatore riuscì con il potere temporale a prevalere e le istituzioni a lui collegate riuscirono ad avere una supremazia sulle istituzioni ecclesiastiche. Già Carlo Magno, incoronato nell’800, iniziò fin da subito ad assumere atteggiamenti diversi da quelli dei predecessori, che si ispiravano agli imperatori bizantini, ad esempio volle decidere in determinate questioni religiose; così facendo si andava ad occupare di attività di un ordinamento confessionale, riuscì ad addentrarsi nelle discussioni per le cariche ecclesiastiche, Carlo Magno assunse un atteggiamento definito di protettore della chiesa. Questo sistema in cui l’impero inizia a fare da padrone venne a creare un sistema ibrido, ovvero un sistema unico ma allo stesso duplice , con gerarchie imperiali e che aveva una forte ingerenze sulle nomine dei vescovi, presbiteri; i vescovi avevano delle funzioni più complesse di oggi, a volte erano burocrati dell’impero e quindi potevano decidere su imposte, legislazioni, poteri che oggi attribuiamo allo Stato, quindi i vescovi avevano diritto a partecipare le assemblee pubbliche, o anche il compito di agire come braccio del potere temporale; ciò portò il loro progressivo distacco dalle mansioni spirituali. Il papato non rimase indifferente, ma cercò di riaffermarsi, emise delle direttive a livello locale a vescovi e presbiteri, che però spesso rimanevano lettera morta. Questo tentativo del

L'imperatore concezione: rimette a dio ogni investitura da farsi con anello e pastorale e concedeva che nell’ambito del suo regno si potessero verificare libere elezioni canoniche. A livello teorico il concordato mise un punto alla lotta per le investiture, ma di fatto questa durò per decenni ma questa dimensione conflittuale si ridusse (il cambiamento fu comunque graduale). In questo periodo storico ci fu importanza anche per i giuristi, 1200 si fondano le prime università, si riscopre lo studio del diritto romano e canonico, e successe che si creò un dibattito tra i civilisti e canonisti, i primi cercavano di legittimare il potere dell’impero, legittimandolo come derivazione dall’impero romano; ma i canonisti vendicarono spazi di competenza che inglobavano parte del potere temporale. Non si riuscì comunque ad avere un periodo in cui l’egemonia della chiesa fu tale da sopravanzare il potere temporale. Che cosa sta dietro alla lotta per le investiture? Teniamo presente che il sistema di diritto ecclesiastico instaurato da Carlo Magno nell’800; Carlo Magno era già re di una popolazione barbarica (re dei franchi) e quando viene incoronato da Leone III si ha una nuova legittimazione infatti viene incoronato come imperatore dei romani, dicendo che il trono imperiale di Costantinopoli era vacante (c’era una donna e non si voleva riconoscere come Imperatrice). Carlo Magno esercita una forma di politica ecclesiastica notevolmente affine a quella chiamata generalmente chiamata bizantina. Ad esempio le nomine vescovili vengono fatte dalla corte imperiale -imperatore- esattamente come l’imperatore di Costantinopoli nomina i vescovi, anche presso la corte di Carlo si verifica il fenomeno dei vescovi di corte, cioè vescovi che vivono nella corte imperiale, terzo elemento importante senza il quale non si capisce la lotta per le investiture è la nozione d feudo ecclesiastico; la lotta per le investiture nasce perché esistono dei feudi ecclesiastici, per il quale una determinata circoscrizione territoriale che appartiene alla giurisdizione del re o imperatore viene conferita ad un feudatario, importante è che si formano dei principati ecclesiastici del quali è titolare un vescovo. Il problema della lotta per le investiture per essere compreso deve partire dal concetto del feudo ecclesiastico, non è però un problema di nomina ma di conferimento di poteri connessi all’ufficio, perché l’ufficio è duplice (potere temporale dei corpi e spirituale per la cura delle anime). Il conferimento dei poteri territoriali si chiama investitura feudale, quello dei poteri spirituali si chiama istituzione canonica. Era successo che secondo la tradizione cesaropapista l’autorità imperiale avesse assunto anche l’istituzione canonica, ragion per cui il conferimento dei poteri spirituali avveniva tramite la consegna del bastone pastorale. Con il concordato di Worm si stabilisce che i poteri territoriali sono dell’imperatore e che l'istituzione canonica spetta all’autorità ecclesiastica. Una istituzione canonica pretesa dalla potestà secolare costituisce una forma di quella che oggi si considera ingerenza, ma è la nostra mentalità moderna che crede ad es che un imperatore che vuole dare i poteri spirituali una ingerenza laicale nell’ambito di affari ecclesiastici, per Giustiniano questa era semplicemente una delle sue funzioni.

Si comprende così anche il Dictatus Papae di Gregorio VII. Solo comprendendo questa tendenziale volontà di autonomia del potere spirituale su quello temporale campiamo la lista dei poteri nel Dictatus Papae : solo il Papa può nominare i vescovi e altro, che nessuno può giudicare il papa e altro. Decreto di Gregorio VII del 1078 contro l’investitura laica. Poiché sappiamo che in molti luoghi le investiture ecclesiastiche avvengono da parte di laici contro il decreto dei santi padri e che da questo fatto sorgono nella chiesa molti disordini per cui la religione cristiana viene intesa, stabiliamo che nessun chierico riceva l’istituzione di un vescovato, di un'abbazia o di una chiesa dalle mani di un imperatore, o di un re o di un qualsiasi laico uomo o donna. Se oserà farlo sappia che quella investitura è nulla per l’autorità apostolica e che egli è soggetto alla scomunica finché non darà degna soddisfazione. Quindi chi accettava una investitura da parte di un laico era scomunicato. Innocenzo III e la potestas: ratio peccati Lo sviluppo massimo della potenza del papato medievale: pontefice Innocenzo III. Le pretese di supremazia del papato roamno a partire da Gregorio VII avranno la loro massima esplicazione nel papato di Innocenzo III. Dobbiamo considerare Innocenzo III sviluppa e porta alle sue estreme conseguenze la teoria della prenitudio potestatis papale , si parla di una potestà suprema che si situa all’interno della cristianità medievale. Il termine equivalente di potestas potrebbe essere sovranità. Quando si sviluppa l'idea della pienezza della potestà papale, per Innocenzo III riguarda non solo potestà sulle cose spirituali, ma anche quella delle cose temporali. Il principio generale per il quale Innocenzo III dice questo è: la competenza in temporalibus del papa romano è ratione peccati (a motivazione del peccato che potrebbe verificarsi). Esempio di distinzione due potestà: in linea generale i tribunali ecclesiastici non hanno competenza su un contratto commerciale, ma la tesi dice che se questo è confermato con un giuramento allora il fatto è del tribunale ecclesiastico, ragion per cui la relazione spirituale determina un’espansione senza limiti della giurisdizione ecclesiastica. Papa Innocenzo III si muove sullo stesso terreno scontrandosi con la cancelleria imperiale, la prima decretale è quella Ben Venerabilem in cui si vede il meccanismo tipico delle pretese papali in quest’epoca, siamo nel 1202 e Innocenzo III da la risposta ad un signore feudale della Francia meridionale, il potente signore feudale aveva avuto dei figli da una moglie illegittima - perché aveva sposato con seconde nozze una donna mentre era ancora sposato con la prima, quindi secondo nullo- allora il signore chiedeva a Innocenzo III la legittimazione dei figli; perché il papa in Francia aveva concesso al re Filippo aveva concesso la legittimazione di figli. Ci si preoccupava di chiedere la legittimazione dei figli perchè la legittimità di tali influisce sulla successione al trono, il figlio illegittimo non può succedere al trono, con la legittimazione pontificia si influisce direttamente su una questione schiettamente politica (successione al trono o titolarità del feudo). La risposta di Innocenzo III è importante perché egli sviluppa la teoria secondo la quale come l’autorità ecclesiastica può legittimare i figli illegittimi in modo che possano diventare preti o vescovi, così può legittimare i figli delle potestà temporali per i fini propri delle leggi civili e secolari (quindi chi dovrà essere successore e chi non potrà esserlo). Seconda decretale di Innocenzo III Novit ille del 1204 in cui sono ancora in corso le attività militari tra Filippo di Francia e Giovanni senza terra d’Inghilterra a causa di diverse

potere ci sono due spade, una spada spirituale e una spada temporale perché quando gli apostoli dissero Ecco qui due spade (nella passione di Cristo), il Signore Gesù - falsificazione totale della parola di cristo- non rispose che le due spade erano troppe, ma che erano sufficienti; e chi nega che la spada temporale appartenga a Pietro ha malamente interpretato le parole di Cristo quando dice “Rimetti la tua spada nel fodero” , quindi ambedue sono il potere della Chiesa, una in vero deve essere impugnata per la chiesa (temporale), l’altra dalla chiesa; la prima dal clero, la seconda dalla mano di reo cavalieri ma secondo il comando e la condiscendenza del clero perchè è necessarioc he una spada dipenda dall’altra e che l’autorità temporale dipenda da quella spirituale, perchè quando l’apostolo (San Paolo) dice “Non c’è potere che non venga da Dio e quelli sono disposti da Dio, essi non sarebbero disposti se una spada non fosse sottoposta all’altra e come inferiore non fosse dall’altra ricondotta a nobilissime imprese”. Perciò se il potere terreno erga sarà giudicato da quello spirituale, se il potere spirituale inferiore sbaglia, sarà giudicato dal superiore, ma se sbaglia il supremo potere spirituale (Papa) questo potrà essere giudicato solamente da Dio e non dagli uomini. Rottura della Cristianità medievale Non c’è dubbio che il pontificato di Bonifacio VIII e la Bolla costituisca il canto del cigno del papato medievale, da un certo punto di vista costituisce anche la fine della cristianità medievale perché proprio dopo la morte di Bonifacio VIII si apre la disfatta del papato romano con il trasferimento della sede papale ad Avignone - cattività avignonese- per circa 70 anni. La cristianità medievale effettivamente si rompe (non c’è dubbio che uno dei grandi elementi della rottura sia la cattività avignonese, come lo scisma d’occidente del 400) con la riforma protestante all’inizio del 1500. Intere nazioni passano al protestantesimo. Noi prendiamo come emblematica la figura di Lutero (che morì nel 1546- un anno dopo inizio del concilio di Trento) in quanto fondamentale per la rottura della cristianità medievale, anzitutto per motivi teologici ma soprattutto perché i riformatori vengono seguiti da un gran numero di principi, in modo particolare principi tedeschi; è chiaro che l’opera dei riformatori protestanti è elemento di rottura della precedente unità del Sacro romano impero. All’intero del Sacro romano impero germanico si inizieranno a distinguere gli stati protestanti e cattolici. Come già detto la riforma protestante determina la distruzione della cristianità europea, che era dominata da due potestà universali: pontificia e imperiale; l’adesione e la mancata adesione dei principi territoriali al protestantesimo darà origine ad una distinzione che durerà fino alla comparsa del grande mediatore - Napoleone- cioè alla distinzione tra paesi cattolici e protestanti, soprattutto l’adesione di alcuni paesi tramite i loro principi sarà fonte di accanimenti, con l’inizio delle guerre di religione che insanguineranno l’Europa per decenni. Il distacco dalla famiglia cattolica romana di gran parte dei popoli dell’Europa settentrionale provoca contraccolpi anche nei rapporti degli stessi Stati cattolici con il papato romano. 1648: Trattato di Westfalia Le guerre di religione devono essere ricordate per la distruzione, gli assassini, le torture tra credenti; la storia delle guerre di religione ci dimostra che non è il fatto che gli attori della storia credano o no in Dio che la rende migliore. Importante è ricordare la persecuzione in Francia contro gli ugonotti (Notte di san Bartolomeo 1571) e il fatto che a Roma il papa festeggiasse la morte degli ugonotti (che erano protestanti); e la guerra dei 30 anni che si sviluppa nei territori germanici 1618-1648. La data del 1648 va ricordata in quanto momento

cruciale della storia dell’Europa perché nel 1648 viene stipulata la pace di Westfalia, stipulata un secolo dopo il concilio di Trento. Il papato romano diventa impotente di fronte alle altre popolazioni, la scomunica non serve a nulla e anzi la costituzione di stati protestanti e i rapporti di questi con gli stati cattolici creano un ambiente politico nel quale era esclusa qualunque influenza della Chiesa, del Papa e della curia romana (si hanno rapporti indipendentemente dalle interdizioni papali); questa inizia come condizione di fatto da diventa poi condizione di diritto, i papi cercano di intromettersi ma non ci riescono, diventa condizione di diritto con il Trattato di Westfalia del

Gli elementi essenziali del Trattato sono:

  1. Negli Stati germanici viene riconosciuto agli stati stessi lo ius reformandi (diritto di riformare le strutture ecclesiastiche) in base al principio cuius regio illius et religio (il suddito deve tenere e abbracciare la religione del principe, se non vuole farlo cambia paese)
  2. Eguaglianza giuridica internazionale tra stati cattolici e protestanti indipendentemente da qualunque forma di legittimazione da parte del Papa romano, al di fuori di qualunque influenza del pontefice. Assetto nel quale l’adesione del singolo stato all’una o altra regione diventa irrilevante. Il Papa di fronte al trattato di Westfalia cerca di reagire con strumenti medievali, Innocenzo X emana una Bolla e protesta condannando le innovazioni sulla sua giurisdizione, sulla proprietà ecclesiastica, ma protesta inutilmente. Nel trattato di Westfalia, nelle trattative, il papa viene lasciato fuori. Eguaglianza giuridica degli Stati indipendentemente dalla loro adesione confessionale, è una nuova Europa. SEMINARIO LIBERTà RELIGIOSA E RAPPORTI PRIVATI - DOTT. PINNA (studia) Il punto centrale del rapporto tra la libertà religiosa e il diritto dei privati riguarda il senso dinamico del concetto di famiglia. Il punto di partenza della concezione del concetto di famiglia sta nel codice civile, 1942, in epoca post-fascita (quindi famiglia classica); se la famiglia è istituzione di diritto pubblico, ovviamente le sanzioni sono proprie della disciplina del diritto di famiglia. Risentono di questa dinamica pubblicistica sia il momento genetico del rapporto di coniugio - matrimonio- sia il momento patologico - divorzio, ma prima separazione consensuale e giudiziale. Il matrimonio è configurato da un negozio giuridico trilaterale, rispetto al quale la volontà dei nubendi è una condizione di efficacia mera (ciò che conta è la volontà del pubblico ufficiale), il momento generico del matrimonio esiste in quanto c’è la volontà del pubblico ufficiale; così anche per la dissoluzione del vincolo matrimoniale. Da una nozione classica di famiglia si giunge ad una nozione intermedia (fino agli anni ‘80), in cui perdiamo il connotato di famiglia come diritto pubblico, ma rimane l’idea di profili specializzati della relativa disciplina. Questa seconda fase ha come elemento centrale la teoria comunitaria della famiglia come consorzio di soggetti titolare di un interesse collettivo: interesse non ricavabile dalla mera sommatoria degli interessi dei membri della famiglia, bensì della sintesi degli stessi.