Docsity
Docsity

Prepara i tuoi esami
Prepara i tuoi esami

Studia grazie alle numerose risorse presenti su Docsity


Ottieni i punti per scaricare
Ottieni i punti per scaricare

Guadagna punti aiutando altri studenti oppure acquistali con un piano Premium


Guide e consigli
Guide e consigli


Diritto Ecclesiastico: Libertà Religiosa e Rapporti Stato-Chiesa - Prof. Miele, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti di lezione anno 2018/2019

Tipologia: Appunti

2020/2021
In offerta
30 Punti
Discount

Offerta a tempo limitato


Caricato il 10/02/2021

manuvis03
manuvis03 🇮🇹

4.3

(7)

5 documenti

1 / 70

Toggle sidebar

Questa pagina non è visibile nell’anteprima

Non perderti parti importanti!

bg1
[ECCLESIASTICO - LEZIONE 1]
3 ottobre 2018
Introduzione.
Non sono molti gli articoli della Carta Costituzionale Repubblicana che incidono sull'insegnamento
del Diritto Ecclesiastico, ma avrò modo di esporvene. In ordine d'importanza abbiamo:
art. 19 - libertà religiosa dell'individuo.
art. 3 - principio di uguaglianza.
art. 8 - uguale libertà delle confessioni religiose.
art. 20 - associazioni religiose.
art. 7 - rapporti tra Stato e Chiesa.
Forse quello meno importante, in quanto probabile disposizione transitoria, è l'art. 7, il quale può
essere cambiato, depotenziato, senza che il sistema di Diritto Ecclesiastico italiano venga toccato.
Gli altri articoli, invece, non possono essere toccati senza sfigurare il Diritto Ecclesiastico.
L'art. 7 Cost. fa riferimento ai Patti Lateranensi e al
fatto che lo Stato e la Chiesa appartengono a due
ordini sovrani e indipendenti.
L'art. 19 recita:
Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi
forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in
pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.
Si parte da questo articolo perché il principio di libertà religiosa scolpito per iscritto dall'art. 19
Cost. potrebbe essere letto come il risultato finale di 1900 anni di differenti modi di atteggiarsi
dello Stato - di quello che noi oggi chiamiamo Stato, Pubblica Autorità - nei confronti della libertà
di coscienza in primis, e poi della libertà religiosa. Per ogni singolo inciso di questa disposizione
normativa, per ogni singola facoltà, si possono riscontrare secoli in cui la stessa veniva
sistematicamente negata. Spesso nei libri di testo si trova il broccardo latino omnis determinatio
est negatio (“ogni determinazione diventa negazione di qualcos'altro").
Quando l'art. 19 esordisce dicendo che tutti hanno diritto, la determinazione “tutti” nega quale
disposizione contraria? Quella secondo cui solo alcuni hanno diritto di esercitare liberamente la
propria fede religiosa; in relazione a questa facoltà, la disposizione del “tutti” può essere valutata
tanto da un punto di vista diacronico, quanto da un punto di vista sincronico. Che cosa voglio dire
con questa affermazione? Che, ad esempio, per secoli l'esercizio di certe carriere è stato negato ad
alcune persone, potremmo dire ad alcuni sudditi. Questo avviene ad esempio in un regime di
confessionismo. Che cos'è il regime di confessionismo? La lettura dell'articolo 19 ci fa passare in
rassegna i sistemi di rapporti tra Stato e Chiesa compatibili con la libertà generale sancita dallo
stesso. E quel “tutti” ci indica prima di tutto i sistemi confessionisti di rapporti tra Stato e
confessioni religiose. Si ha un sistema confessionista quando una disposizione normativa
sovraordinata (a livello costituzionale) proclama a livello giuridico l'esistenza di una somma
religione ufficiale dello Stato. Nella nostra penisola abbiamo vissuto questo tipo di esperienza
Diritto di libertà religiosa,
qualificato come diritto
soggettivo complesso in quanto
comprende una serie di facoltà.
pf3
pf4
pf5
pf8
pf9
pfa
pfd
pfe
pff
pf12
pf13
pf14
pf15
pf16
pf17
pf18
pf19
pf1a
pf1b
pf1c
pf1d
pf1e
pf1f
pf20
pf21
pf22
pf23
pf24
pf25
pf26
pf27
pf28
pf29
pf2a
pf2b
pf2c
pf2d
pf2e
pf2f
pf30
pf31
pf32
pf33
pf34
pf35
pf36
pf37
pf38
pf39
pf3a
pf3b
pf3c
pf3d
pf3e
pf3f
pf40
pf41
pf42
pf43
pf44
pf45
pf46
Discount

In offerta

Anteprima parziale del testo

Scarica Diritto Ecclesiastico: Libertà Religiosa e Rapporti Stato-Chiesa - Prof. Miele e più Appunti in PDF di Diritto Ecclesiastico solo su Docsity!

Introduzione.

Non sono molti gli articoli della Carta Costituzionale Repubblicana che incidono sull'insegnamento del Diritto Ecclesiastico, ma avrò modo di esporvene. In ordine d'importanza abbiamo:  art. 19 - libertà religiosa dell'individuo.  art. 3 - principio di uguaglianza.  art. 8 - uguale libertà delle confessioni religiose.  art. 20 - associazioni religiose.  art. 7 - rapporti tra Stato e Chiesa. Forse quello meno importante, in quanto probabile disposizione transitoria, è l'art. 7, il quale può essere cambiato, depotenziato, senza che il sistema di Diritto Ecclesiastico italiano venga toccato. Gli altri articoli, invece, non possono essere toccati senza sfigurare il Diritto Ecclesiastico. L' art. 7 Cost. fa riferimento ai Patti Lateranensi e al fatto che lo Stato e la Chiesa appartengono a due ordini sovrani e indipendenti. L' art. 19 recita:

“Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi

forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in

pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume”.

Si parte da questo articolo perché il principio di libertà religiosa scolpito per iscritto dall'art. 19 Cost. potrebbe essere letto come il risultato finale di 1900 anni di differenti modi di atteggiarsi dello Stato - di quello che noi oggi chiamiamo Stato, Pubblica Autorità - nei confronti della libertà di coscienza in primis, e poi della libertà religiosa. Per ogni singolo inciso di questa disposizione normativa, per ogni singola facoltà, si possono riscontrare secoli in cui la stessa veniva sistematicamente negata. Spesso nei libri di testo si trova il broccardo latino omnis determinatio est negatio (“ogni determinazione diventa negazione di qualcos'altro"). Quando l'art. 19 esordisce dicendo che tutti hanno diritto, la determinazione “tutti” nega quale disposizione contraria? Quella secondo cui solo alcuni hanno diritto di esercitare liberamente la propria fede religiosa; in relazione a questa facoltà, la disposizione del “tutti” può essere valutata tanto da un punto di vista diacronico, quanto da un punto di vista sincronico. Che cosa voglio dire con questa affermazione? Che, ad esempio, per secoli l'esercizio di certe carriere è stato negato ad alcune persone, potremmo dire ad alcuni sudditi. Questo avviene ad esempio in un regime di confessionismo. Che cos'è il regime di confessionismo? La lettura dell'articolo 19 ci fa passare in rassegna i sistemi di rapporti tra Stato e Chiesa compatibili con la libertà generale sancita dallo stesso. E quel “tutti” ci indica prima di tutto i sistemi confessionisti di rapporti tra Stato e confessioni religiose. Si ha un sistema confessionista quando una disposizione normativa sovraordinata (a livello costituzionale) proclama a livello giuridico l'esistenza di una somma religione ufficiale dello Stato. Nella nostra penisola abbiamo vissuto questo tipo di esperienza Diritto di libertà religiosa , qualificato come diritto soggettivo complesso in quanto comprende una serie di facoltà.

giuridica; da un punto di vista formale la disposizione dell'art. 1 dello Statuto Albertino in Italia è rimasta in vigore almeno formalmente non solo fino al Primo Gennaio del 1948, ma addirittura fino al 1984, quando l'art. 1 del Trattato del Laterano e l'art. 1 del Patto Lateranense vengono abrogati. L'art. 1 dello Statuto Albertino diceva: “ La religione cattolica apostolica romana è la sola religione ufficiale dello Stato. Gli altri culti sono tollerati in conformità alla legge ”. In piena epoca clerico-fascista i Patti del Laterano, stipulati l'11 Febbraio del 1929, non facevano che ripetere la disposizione dell'art. 1 dello Statuto Albertino. Quando viene votato l'art. 7 della Costituzione (“ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione“ ), l'art. 1 rispettivamente del Trattato e del Concordato del Laterano da un certo punto di vista vengono conservati nell'ordinamento; solo la successiva giurisprudenza costituzionale ci ha salvato dal clericalismo, perché convivevano le importanti norme sulla libertà religiosa nella Costituzione repubblicana con la permanenza, in forza del'art. 7 Cost., del principio del confessionismo di Stato. La Corte Costituzionale, in alcune sentenze degli anni '70, metà anni '80, prima della modifica del Concordato, incide su questo stato di cose, enucleando il principio di laicità , come principio supremo dell'ordinamento costituzionale, di fronte al quale l'art. 1 del Trattato e del Concordato del Laterano continuano ad avere un'esistenza formale, svuotata di significato effettivo. Sono poi abrogati formalmente con la modifica del 18 Febbraio

Analizzando l'art. 19 Cost. noi ci imbattiamo anzitutto in un primo sistema, un primo modo di atteggiarsi dello Stato verso la religione: il confessionismo di Stato. Il sistema confessionista non è più compatibile con la Costituzione repubblicana. Quando parlo di confessionismo di Stato in Italia mi riferisco alla religione cristiana cattolica apostolica, ma possiamo vedere come il confessionismo si atteggia diversamente in altri Stati: nel Regno Unito, in cui il monarca è Capo della Chiesa, in relazione alla confessione anglicana, nei Paesi Nordici, in relazione alla confessione luterana, calvinista. Il contenuto del diritto di libertà religiosa è stato enucleato dal massimo teorico e studioso italiano Francesco Ruffini , senatore del Regno e docente ordinario di Diritto Ecclesiastico all'Università di Torino, che, assieme ad altri 11, rifiutò di rendere giuramento al regime fascista. Ruffini scrive due fondamentali monografie in tema di libertà religiosa, in cui ricostruisce l'emersione di questo principio in connessione con l'affermarsi del principio di libertà di coscienza. Le monografie di Ruffini sono antiche, ma al contempo di una modernità eccezionale, tant'è vero che alcune case editrici hanno fatto la scelta di rieditarle. Francesco Ruffini dev'essere appaiato con un grande giurista ecclesiasticista costituzionalista, suo allievo, di due generazioni più giovane: Arturo Carlo Jemolo. Ruffini afferma che il diritto di libertà religiosa è un diritto - con termine traslato - adiaforo ; significa che non prende partito, né per la fede, né per la miscredenza, né per l'ortodossia, né per l'eterodossia. Il principio di libertà religiosa tende a creare e mantenere nella società un ordinamento giuridico tale per cui ogni individuo possa perseguire e conseguire a suo piacimento i fini che ritiene essenziali per la propria salvezza, senza che gli altri uomini - separati, raggruppati in associazioni o Chiese o anche impersonati in quella suprema collettività che è lo Stato - possano 11 Febbraio 1929

  • Conciliazione (era addirittura festa nazionale). 18 Febbraio 1984
  • Ratifica dell'esecuzione degli accordi del Laterano, che vengono modificati.

la Costituzione la dottrina neo confessionista clericale dice “no, l'ateismo è tutelato dall'art. 21 Cost., non dall'art.19”. È una sfumatura? No, non lo è. Ci sono delle conseguenze giuridiche, ma soprattutto una base concettuale fondamentale: la libertà religiosa non è solo la libertà di credere, è anche la libertà di non credere e di sospendere il giudizio ( agnosticismo ).

I caratteri giuridici generali del diritto di libertà

religiosa.

Il diritto di libertà religiosa è un diritto soggettivo con un contenuto plurimo complesso ; è un diritto universale , in quanto spetta a tutti gli individui indipendentemente dall’appartenenza ad un gruppo più o meno consistente; è un diritto che compete conseguentemente sia ai singoli individui che ai gruppi sociali. È un diritto:  IndisponibileInalienabileInviolabile: Il diritto di libertà religiosa è inviolabile sia nei confronti delle persone minorenni che nei confronti dei maggiorenni. Il concorrente diritto di educare liberamente i propri figli minori è un diritto costituzionalmente garantito, in ordine, però, al quale deve essere compiuto il bilanciamento con l’altrettanto importante diritto di libertà religiosa. Il diritto di educare il proprio figlio minorenne cede il passo al diritto di libertà religiosa che è inviolabile.  Intransigibile: Comporta che l'adesione ad una determinata confessione religiosa non è mai irretrattabile, neppure se, per assurdo, io avessi dato adesione ad una confessione religiosa con un atto notarile; posso dare la mia adesione al mattino e ritrattarla al pomeriggio. Da questo punto di vista si parla generalmente di ius poenitendi o, con un'espressione meno moralistica, ius variandi. Il diritto di libertà religiosa non può essere oggetto di disponibilità vincolata, anche se alcune religioni che non rientrano nella tradizione occidentale pretendono che l'adesione sia irretrattabile, soprattutto nei confronti dei minori, ponendo problemi continui alle magistrature italiane.  Personalissimo

Contenuto del diritto di libertà religiosa.

Diritto di professare liberamente la propria libertà religiosa, mutarla, non professarne alcuna e non prendere posizione.  Libertà di professione. L’appartenenza o meno ad una determinata confessione religiosa ˞ Mario Monicelli. "Lei crede?" “Io non mi sono mai interessato di questa cosa, se esiste un Dio dopo la mia morte. Se esistesse, quando lo incontrerò mi porrò il problema in quel momento”. Con linguaggio leggero ha definito la impossibilità di dare un giudizio, ma anche di ritenersi un non credente militante. ˞ UAAR. L'Unione degli Atei e degli Agnostici Razionalisti tutela giuridicamente queste posizioni. L'associazione è stata portatrice dell'interesse alla tutela davanti alla Corte Cost., anche mediante richiesta di stipulare un'intesa con lo Stato (sent. 52/2016). ˞ "Sbattezzarsi". Sulla base delle decisioni di alcuni Tribunali dello Stato e del Garante della Privacy si è arrivati a chiedere che nei registri del battesimo, a margine dell’atto di battesimo, si faccia la dichiarazione di non ulteriore appartenenza alla Chiesa Cattolica (procedura canonizzata sia in ambito statale che canonico). Storicamente, la procedura è iniziata circa 20 anni fa, quando gli esponenti dell’UAAR, davanti alla sez. di Monselice del Tribunale di Padova hanno chiesto la cancellazione dai registri di battesimo. Tuttavia, la cancellazione non è possibile perché l'avvenuto battesimo è un evento storico, non può essere cancellato, ma si è riconosciuto il diritto di annotare che la persona non aderisce più alla Chiesa Cattolica. 1

è del tutto libera; le norme statuarie dell'associazione e di tutte le altre pubbliche istituzioni (Comuni, Università pubbliche, ecc) non possono obbligare l’appartenenza confessionale. Nel 1 930 , durante il regime fascista, dispotico e illiberale, entra in vigore un Regio Decreto con il quale si stabilisce, per legge, che l’appartenenza alle comunità israelitiche è obbligatoria per coloro che appartengono ad una determinata stirpe. Bisognerà aspettare la fine degli anni ’60, quando la Corte Costituzionale, sulla base degli articoli 2 e 18 Cost. stabilirà la sua illegittimità costituzionale, perché la libertà associativa anche dal punto di vista religioso comprenda il diritto di non appartenere a nessuna associazione/confessione religiosa. Facoltà di fare propaganda delle proprie opinioni in materia religiosa.  Libertà di propaganda. Testualmente significa “propagazione” attraverso qualunque mezzo lecito. Essa comporta anzitutto la libertà di stampare libri cartacei in materia religiosa (ad esempio edizioni della Bibbia); con lo Statuto Albertino, invece, sopravviveva una forma di censura ecclesiastica per la stampa di edizioni della Bibbia. La libertà di propaganda sancita all’art. 19 copre la libertà di rendere partecipi altre persone nei confronti del proprio credo attraverso qualunque mezzo : si realizza qui l'attività di interpretazione evolutiva ; nel 1948 il costituente non pensava che tale articolo sarebbe servito a garantire la libertà religiosa attraverso internet, mentre ora su internet si possono trovare attività pubblicitarie relative alle confessioni religiose più strampalate. L’interpretazione evolutiva di questa norma investe le situazioni più disparate: il libro cartaceo, la capacità di mettersi ai crocicchi delle strade a fare volantinaggio, investe anche azioni che possono darci fastidio, ma che debbono essere in qualche modo anche stimate dal punto di vista della disponibilità, della fede (es. Testimoni di Geova). Anche la libertà di propaganda può essere considerata dal punto di vista della sua stratificazione storica: durante il fascismo mettersi volantinare per la strada e invitare a partecipare attivamente ai Testimoni di Geova significava subire l’intervento della Questura ed essere arrestati.  Esercizio del culto. La caratteristica giuridica fondamentale che distingue il culto pubblico da quello privato è il fatto che le porte del luogo di esercizio siano aperte o chiuse su pubblica strada. La devotio domestica (culto privato) era riconosciuta anche dai regimi confessionisti e illiberali. A Venezia (esemplare per la tolleranza religiosa) esistevano, per motivi di scambio commerciale, oratori privati nei quali si praticavano culti diversi da quello cattolico, che pur era religione ufficiale della Repubblica (es. Fondaco dei Tedeschi). Anche oggi gli oratori sono esempi di culto privato. Il diritto di esercitare il proprio culto in pubblico o in privato ha una conseguenza giuridica fondamentale in termini di diritti: il diritto di erigere edifici per il culto (Chiese, Sinagoghe, Sale del Regno, Moschee, ecc). L’apertura delle Moschee in Italia è un problema oggigiorno, quantomeno dal punto di vista numerico degli aderenti alla religione islamica. Prima della Corte Costituzionale le confessioni di c.d. “minoranza” non avevano un vero e proprio diritto (anche se esisteva un interesse “di fatto”), perché durante il regime fascista dovevano chiedere un’autorizzazione di Polizia, quindi ad un’autorità di Pubblica Sicurezza ad erigere edifici di culto aperti al pubblico. L’Autorità Governativa decideva sulla base di un criterio discrezionale, quello di ordine pubblico , che più di ogni altro si presta a interpretazioni di tipo illiberale. La norma fascista richiedeva anche che, una volta ottenuto il diritto ad aprire un edificio aperto al pubblico, il culto potesse essere esercitato solo in presenza di un ministro di culto autorizzato dal Ministero dell’Interno. La Corte Costituzionale intervenne nel 1957/1958 dichiarando illegittimo in base alla Carta Costituzionale l’obbligo del ministro di culto approvato. 2 3

La sociologia per esempio usa distinguere tra confessioni religiose e sette; probabilmente anche l’apologetica cattolica agisce in questo modo per stabilire con chi svolgere la pratica dell’ ecumenismo (i testimoni di Geova vengono considerati dalla Chiesa Cattolica quale una setta, mentre con le chiese ortodosse, protestanti, evangeliche ecc si pratica l’ecumenismo. Questo sebbene i testimoni di Geova vengano riconosciuti dall’ordinamento come associazione di culto denominata congregazione cattolica). Dal punto di vista giuridico NON esistono sette — le sette sono create dalla sociologia con quel grado di arbitrarietà che è tipico di questa scienza. Noi assumiamo fede religiosa e confessione religiosa con un significato giuridico, non sociologico, né tanto meno dall’angolo visuale di una singola confessione religiosa. Con l’art. 8 si vedrà che cosa si deve intendere giuridicamente per fede e confessione religiosa oggi in Italia — la determinazione del concetto è sostanzialmente giurisprudenziale e dottrinale, quindi sia chiaro che non c’è una disposizione normativa vigente che dica “questa è una confessione religiosa e questa no”.

L'art. 20 Cost. e la libertà associativa.

Dal punto di vista della libertà associativa , l’art. 19 si declina appaiato all’ art. 20 , che sancisce la facoltà di costituire, di appartenere a, o di recedere da confessioni di carattere religioso. Si utilizza anche il termine " associazioni di carattere religioso ”, ma è improprio perché il principio di libertà religiosa comporta anche la libertà della forma giuridica nella determinazione della fede religiosa o della confessione. Questo significa che vi è massima libertà di organizzarsi come confessione religiosa; l’esercizio - oltre che individuale - associato ex art. 19 non significa che la confessione/fede religiosa per esistere debba organizzarsi in forma di associazione: potrà essere un’associazione con personalità giuridica, senza personalità giuridica, o anche un’associazione di fatto. Un’associazione esiste indipendentemente dal fatto che ci sia l’atto scritto; il contratto di associazione esiste come contratto non formale. Dal punto di vista giuridico, e forse anche dal punto di vista accademico, una fede religiosa potrebbe essere anche semplicemente un movimento. Esempio: ci si mette d’accordo e il sabato sera si va in un campo ad adorare un’eclissi - cosa che alcuni cittadini della Gran Bretagna hanno fatto. Non si tratta di un’associazione: è un evento religioso, che può assumere semplicemente la forma giuridica di un assembramento occasionale. Eppure quell’insieme di persone sono coperte dalla libertà religiosa, anche se non sono, dal punto di vista formale, un’associazione. Perché l’art. 19 Cost. è collegato all’art. 20 Cost.? Leggiamo l’ art. 20 :

“Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od

istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali

gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività”.

Testimoni di Geova. I testimoni di Geova sono riconosciuti dall'ordinamento come associazione di culto, con il nome di congregazione cattolica, da almeno 15-20 anni. Sono riusciti a stipulare con il governo della Repubblica Italiana ben due intese, ma nessuna è stata approvata dal Parlamento italiano. Prima che venisse approvata la legge sull’obiezione di coscienza, negli anni 50- 60 gli obiettori in divisa militare furono i testimoni di Geova, i quali pagavano di persona e andavano in prigione (non vi era servizio alternativo).

La terminologia della Costituzione repubblicana ricalca il Codice Civile vigente, quello del 1942. Una confessione/fede religiosa non può organizzarsi come società commerciale, perché verrebbe in questo modo garantita dalla libertà delle società commerciali, non di certo dalla libertà religiosa. Può sembrare una banalità, ma è una questione che è arrivata fino alla Cassazione, con il caso della classificazione giuridica di Scientology. Al di là di questo, l’art. 20 utilizza le categorie giuridiche del Codice del ' 42 - mi permetto di ricordarvi che, quando nel Libro I si parla di persone giuridiche private la norma generale dice che le società commerciali non sono regolate da questo libro e da questo capo; si allude alle società, che sono regolate nel c.c. da un libro diverso. Gli articoli del Libro I del Codice enumerano i seguenti enti: associazioni, fondazioni o altre istituzioni di carattere privato. La categoria residuale delle altre istituzioni di carattere privato comprende le persone giuridiche non commerciali, non erano contemplate nel codice civile del 1865, che erano regolate:

  1. Sulla base dell’analogia applicativa del Codice di commercio
  2. Dai propri statuti. Nel ’42 si fa la scelta di introdurre nel Codice Civile unificato (non c’è più il codice di commercio) la categoria residuale delle altre istituzioni di diritto privato. L’ art. 20 della Costituzione, che entra in vigore nel 1° Gennaio del 1948, ma che viene stilato nel 1946/47, afferma: “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione …". Il termine “istituzione” è preso dal Codice Civile del ’42, intendendo sempre “istituzioni di carattere privato”. Dunque, la fede e la confessione religiosa possono essere organizzate attraverso istituzioni di carattere privato, garantite dal Codice del ’42 nella loro esistenza e nella loro legittimità, ma garantite anche dal Codice del terzo settore entrato in vigore nel 2017. Istituzioni di carattere religioso, con fine religioso, nelle quali può attuarsi un concorso della natura associativa, ma anche della natura fondatizia; per esempio, potrebbe ipotizzarsi una fede religiosa che si organizza sulla base di un patrimonio fondatizio dato da un donatore originario, ma che prevede anche la possibilità di una adesione di tipo associativo, secondo lo schema delle fondazioni di partecipazione. Questa parentesi sul Libro I del Codice Civile è necessaria per affermare che la fede religiosa, laddove venga esercitata in maniera associata, o meglio, collettiva, può essere manifestata attraverso enti esponenziali , che non sono necessariamente delle persona giuridiche. L'ente, infatti, può essere privo di personalità giuridica (es. associazione non riconosciuta).

Le finalità di religione o di culto.

L'art. 20 Cost. tutela il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto. Se da un lato non vi è una definizione giuridica di cosa sia una fede religiosa o confessione religiosa, in parte vi sono delle definizioni normative in relazione alla definizione di finalità di religione o di culto. Le attività di religione o di culto sono definite in modo esplicito nelle fonti di derivazione pattizia, ad esempio la fondamentale legge 222/1985: è una legge dello Stato, contenutisticamente di derivazione pattizia, che regola gli enti ecclesiastici cattolici nel territorio dello Stato. Scientology. L’argomento principale utilizzato per negare la classificazione quale fede/confessione religiosa di Scientology, con le conseguenti implicazioni giuridiche, era proprio il fatto che Scientology fosse una attività commerciale, una società a scopo di lucro. Si trattava ancora una volta di un tentativo di squalificare espressioni religiose provenienti dall’estero tacciandole come truffe.

Si possono avere convinzioni religiose a livello intellettuale che comportano uso di stupefacenti, ma questo non comporta che si possano praticare i riti. I riti non devono essere contrari al buon costume , questo è il limite esplicito. Vi sono, però, limiti impliciti che riguardano sia culti che riti, come il limite implicito generale della legge penale ; nella prima Epistula De tolerantia Locke dice: “Se a tutti i sudditi è proibito dalla legge penale di uccidere dei bambini, non potrà essere tollerato dalla legge penale la religione che esige il sacrificio di bambini alla divinità”. L'organizzazione del culto e del rito non potrà comportare, ad esempio, il sequestro di persona. Non è una banalità, perché esistono reati culturalmente orientati, categoria presa in considerazione dalla Cassazione soprattutto negli ultimi decenni. Rientrano in questa categoria le mutilazioni genitali femminili fatte per motivazioni religiose. Ancora più intrigante è la questione della circoncisione dei minori, che in Italia trova una regolamentazione abbastanza articolata; la circoncisione è una modifica corporale irreversibili; in alcuni Paesi nordici ci si interroga sula circoncisione dei minori. In Germania, ad esempio, ci si chiede se sia giusto fare una circoncisione come “sfregio” (inteso nel senso etimologico di “sigillo”, cfr. sfragistica) permanente sul minore o se sia meglio aspettare la maggiore età in modo che la persona possa scegliere in forza di una motivazione di carattere religioso. Si potrebbe ribattere parlando del battesimo: è giusto che i genitori decidano di battezzare l’infante? La differenza fondamentale tra il battesimo dell'infante e la sua circoncisione sta nel fatto che il primo non determina nessuna modifica permanente del corpo, mentre la circoncisione sì. Il versare una piccola quantità d'acqua sul capo del minore comporta l'appartenenza a una confessione religiosa. Ma in forza della procedura di recesso dalla chiesa cattolica, il c.d. “sbattezzo”, ossia l’annotazione a lato del registro dei battesimi della propria volontà di non appartenere più alla chiesa cattolica, si pone riparo alla tutela del diritto alla libertà religiosa. Ci sono altri limiti impliciti alla tutela dell'esercizio della libertà religiosa associata e individuale. Possono lecitamente attuarsi nel nostro ordinamento provvedimenti diretti a limitare l'esercizio della libertà religiosa a delle condizioni elaborate dalla giurisprudenza costituzionale. Può legittimamente aversi un provvedimento diretto a comprimere la libertà religiosa quando vi sia la necessità di tutelare altri diritti di pari rango, costituzionalmente garantiti, come la tutela della salute.  Quando si verifica di fatto un conflitto tra l'esercizio della libertà religiosa e i diritti sopra citati;  Quando altri interessi tutelati risulterebbero snaturati o di difficile o impossibile esercizio senza una limitazione della libertà religiosa;  Quando la limitazione sia ragionevole e proporzionata. Per rimanere nell'esempio della tutela della salute, il diritto di libertà religiosa comprende il diritto di accedere nel giorno festivo all’edificio di culto. Il recarsi nel luogo di culto comporta un assembramento, che può creare problemi di salute pubblica in epoca di epidemia. La pubblica autorità competente emana un'ordinanza d'urgenza per vietare l'accesso alle chiese, e questo materialmente costituisce una violazione materiale dell'esercizio del diritto di libertà religiosa, che però può essere giustificata dalla tutela di un altro valore in maniera ragionevole e proporzionata. L'assembramento, infatti, creerebbe un pericolo non solo per coloro i quali vi partecipano, ma anche per chi non sta esercitando tale diritto. Non vi è violazione vera e propria quando il diritto non è impedito ma solamente limitato. Ad esempio, se un centro storico è chiuso al traffico e quindi il luogo di culto è difficile da raggiungere. Deve esserci tra i diversi interessi un bilanciamento ragionevole e proporzionato.

Buon costume, ordine pubblico e ordinamento giuridico italiano.

L’articolo 19 della Costituzione è importante sia per quello che dice ma anche per quello che non dice; anzi, quando si legge una norma costituzionale - una Carta costituzionale bellissima, alla quale ha lavorato dal 1946 al 1948 un’Assemblea Costituente che proveniva dal movimento popolare cha aveva liberato l’Italia da un regime fascista, dittatoriale - bisogna guardare sempre quello che le norme dicono ma anche quello che non dicono. Per esempio, negli articoli fondamentali che riguardano la libertà religiosa, art. 19, 8 e in modo peculiare art. 3, la Carta costituzionale non evoca mai con riferimento alla libertà religiosa il limite dell'ordine pubblico. Si è già visto il limite, all’art. 19, della non contrarietà dei riti al buon costume e alla legge penale. Buon costume e ordine pubblico sono concetti sottoposti ad interpretazione evolutiva ; la legge penale da questo punto di vista ne è testimonianza: gli atti contrari alla pubblica decenza e al buon costume non sono interpretati oggi così com’erano interpretati negli anni Cinquanta. Esempio: negli anni '50 un vescovo veneto aveva organizzato le squadre anti-bacio , gruppi di cattolici non propriamente aperti che andavano in giro per i parchi a controllare che non ci fossero fidanzati che si baciavano. Se vedevano che questi si baciavano in maniera "contraria alla pubblica decenza o al buon costume" chiamavano i vigili per farli sanzionare; nel 2018 probabilmente, se si formassero ancora queste squadre, sarebbero gli appartenenti alle stesse che potrebbero subire qualche conseguenza penale o di tipo sanitario. Questo non significa che l’intolleranza nei confronti delle manifestazioni affettive in luogo pubblico, sia sotto forma di misoginia, sia sotto forma di omofobia, non siano ancora all’opera. Non è escluso che ci fossero gruppi che intervenivano quando sulle spiagge le donne, invece di usare il costume intero, cominciavano a usare quello a due pezzi; oggi nessuno si sognerebbe di chiamare i carabinieri se una donna usa il costume a due pezzi. Il buon costume è un concetto evolutivo. Nell’economia dell’art. 19 della Costituzione il buon costume è un limite più leggero rispetto all’ordine pubblico; l’ordine pubblico è un limite che si presta sempre a interpretazioni di tipo illiberale, perché corrisponde all’identificazione di una fonte normativa superiore, a un'interpretazione più generale del dato, e nel momento in cui questa è svolta in funzione proibitiva è chiaro che l’ordine pubblico può diventare pericoloso - non a caso è lo strumento preferito dei regimi illiberali, fascisti. Il concetto di ordine pubblico può essere interpretato in maniera illiberale perché non è scolpito in proposizioni normative determinate; non lo si ritrova nella singola lettura di una disposizione normativa, anzi più tecnicamente non lo si ritrova in una singola proposizione normativa, così Per l’ordinamento giuridico non esistono sette ma solo confessioni religiose. In merito alle sette sataniche ci sono delle leggi penali che regolamentano la propaganda di questi riti satanici? No, non ci sono in assoluto norme giuridiche specifiche su questo fenomeno. Le c.d. sette sataniche sono regolate dalla legge generale dello Stato e prima di tutto dalla legge penale dello Stato, come d’altra parte tutti i culti. Naturalmente, se frequentare queste sette comporta l’assunzione di stupefacenti, se comporta violenza carnale (quindi induzione alla prostituzione), è chiaro che questa frequentazione è sottoposta alla legge generale dello Stato. Ciò che vale comunque per tutti i culti. Il Ministero dell’Interno nel 1999/2000, alla vigilia dell’Anno Santo, l’Anno Giubilare - il famoso giubileo del secondo millennio - aveva dato l’ordine alle questure e prefetture di fare un censimento delle confessioni religiose non istituzionali. E’ stato molto criticato perché in una circolare traspariva una distinzione tra confessioni religiose approvate e confessioni o culti considerati settari, ma questo è contro la Costituzione.

Rapporti tra Stato e confessioni religiose.

L' art. 8 della Costituzione è la seconda norma che prendiamo in considerazione come fondamentale per il diritto ecclesiastico italiano, insieme all'art. 19:

“Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le

confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i

propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro

rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative

rappresentanze.”

Partiamo dal dato testuale: l’art. 8 afferma un principio per tutte le confessioni religiose e viene collocato subito dopo l’ art. 7 , che regola, invece, i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica, sul quale negli anni '50 si esercitava molto la dottrina:

“Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e

sovrani.”

Questo articolo viene votato in Assemblea Costituente sia dalla democrazia cristiana che dal partito comunista - Togliatti in questo modo volle dimostrare di essere pronto a ogni premessa per una pax religiosa. Il terrore della Chiesa cattolica, dopo il fascismo la dinastia reale, era che le prime vittime di questa caduta fossero i Patti del Laterano del 1929. I Patti Lateranensi, stipulati tra Mussolini e il segretario di Stato Pietro Gasparri, non erano il riflesso dello Statuto Albertino, che aveva aspetti di grande libertà nei rapporti con le religioni, fatta eccezione per l’articolo uno, che considerava l’unica religione formale dello Stato quella Cattolica. Intorno al 1850 , nel Regno di Sardegna si assiste alla grande esperienza giuridica della legge Siccardi che, nonostante l’art. 1 dello Statuto Albertino, elimina alcuni fondamentali privilegi clericali , riuscendo a laicizzare l'ordinamento giuridico; per esempio, aboliscono il privilegio del foro - disposizione antichissima per la quale i preti, per delitti comuni, (es. omicidio) erano giudicati da un tribunale clericale. Per noi è impossibile l’esistenza di un tribunale specifico in base alla confessione religiosa e all’appartenenza clericale; si distoglierebbe la parte offesa del reato (es. la vittima di omicidio), siccome uccisa da un clerico, dal suo giudice naturale precostituito per legge. Abbiamo una "reliquia" delle leggi Siccardi ancora oggi nei tribunali, rappresentata dalla frase: “La legge è uguale per tutti”. I Patti Lateranensi del 1929 non andavano nel senso di una libertà religiosa, avevano aspetti di clericalismo. Essi si compongono di due importanti documenti: il Trattato del Laterano , il Concordato del Laterano. Per esempio, una norma del Concordato diceva che, quando un prete era apostata o scismatico, non poteva essere più mantenuto in pubblici uffici che comportassero il rapporto diretto con il pubblico. Questa disposizione è stata applicata anche ad Ernesto Buonaiuti, prete e professore universitario della Sapienza, che insegnava Storia del Cristianesimo; quando decise di abbandonare il sacerdozio perse la cattedra, perché non poteva essere, in quanto apostata, lasciato a contatto con gli studenti. Nel 1946, quindi, il terrore dell’autorità ecclesiastica era quello di perdere i patti del Laterano, ma in realtà questi vengono conservati con l’ art. 7 Cost. , per decisione delle due grandissime forze presenti, che erano il riflesso dei comitati di liberazione nazionale: elemento comunista ed elemento democristiano. I socialisti e il partito d’azione, invece, votarono contro questo articolo.

Tornando all'art. 8, si nota che la struttura di questo articolo è data da tre proposizioni linguistiche:  Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Tutte comprende anche la Chiesa Cattolica.  Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano.  I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. In queste due proposizioni si parla di confessioni religiose diverse dalla Cattolica e i loro rapporti con lo Stato. Questa scelta si spiega con l'art. 7, che legifera sui rapporti tra Stato e Chiesa Cattolica. Se ci fosse stato veramente il trionfo della libertà in materia religiosa, la prima proposizione dell’art. 8 avrebbe dovuto dire che tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge. La richiesta della Costituente era che la disposizione normativa fosse: “Tutte le confessioni religiose sono eguali”; sennonché, sul piano strettamente giuridico, a mio modesto parere in forma formalistica, si nega perché la Chiesa Cattolica ha un regime giuridico diverso, contenuto nei Patti Lateranensi, che a quell’epoca erano considerati come trattato internazionale. Ancora oggi parte della dottrina dice che, per tradizione, i concordati (gli accordi tra Stato e Chiesa), hanno natura di trattati internazionali, anche se la Convenzione di Vienna non nomina i concordati. Il costituente sceglie la formula, sul filo del rasoio rispetto ad un diritto ecclesiastico con piena realizzazione di legislatio libertitis , in cui non dice che tutte le confessioni religiose sono eguali davanti alla legge, ma che sono egualmente libere davanti alla legge. L’art. 8 Cost. concerne le confessioni religiose, i gruppi organizzati che possono giuridicamente qualificarsi come confessione religiosa, non concerne i singoli. I singoli, nell’espressione della propria religiosità, areligiosità o antireligiosità, sono tutelati prima di tutto dall’art 3 Cost. e poi dall’art 19 Cost. L’art. 3 afferma l' uguaglianza davanti alla legge e la non discriminazione per motivi di c.d. razza, né di orientamento sessuale, di censo e religiosi. L’art. 3 co. 2 dice anche che lo Stato si impegna a rimuovere tutto ciò che impedisce l’applicazione del principio generale di uguaglianza; quando si chiede una legge sul femminicidio, non lo si chiede per fare propaganda, ma per inverare la disposizione dell’art. 3 co. 2 Cost.

Fede religiosa e confessione religiosa.

La fede religiosa si trova all’art. 19 Cost., mentre la confessione religiosa o meglio le confessioni religiose all’art. 8 Cost. Bisogna subito fugare un dubbio che è legittimo possa venire: non sono nozioni meramente teoriche; o meglio, sono nozioni che hanno ricadute pratiche di grandissimo rilievo, soprattutto quella di “confessioni religiose”. Questo perché definire cosa rientra in questa nozione e cosa è escluso si riflette sulla possibilità o meno, per una determinata confessione religiosa, di accedere allo strumento dell' intesa con lo Stato prevista dall’art. 8 co. 3 Cost, come ha dimostrato una vicenda giurisprudenziale molto significativa, che è quella relativa all’ UAAR (Unione Atei e Agnostici razionalisti italiani). Tale organizzazione, in un periodo molto lungo, ha avuto diverse vicende giurisprudenziali finalizzate a capire se poteva o meno stipulare un’intesa e il nocciolo primitivo di questo dibattito giurisprudenziale nasceva proprio dal fatto se l’UAAR fosse o meno una confessione religiosa. Altre ricadute pratiche, ad esempio, riguardano l’ edilizia di culto , anch’essa oggetto di diverse pronunce della Corte Costituzionale. Il fatto che una determinata organizzazione sia qualificabile o meno come confessione religiosa influisce sulla sua possibilità di essere ammessa a determinati finanziamenti per l’edilizia di culto, oppure a godere di quegli spazi che, nel diritto urbanistico,

religiosa? Da questa domanda discendono tutta una serie di conseguenze, anche di tipo urbanistico, fiscale ecc., quindi è davvero difficile pronunciarsi su questo tema. Potremmo dire, in sintesi, che dal fatto che una data organizzazione rientra o meno nella nozione di confessione religiosa discende, in senso ampio, un trattamento giuridico diversificato che parte da un grande aspetto, che è quello di poter o meno stipulare intese, per arrivare ad aspetti più concreti e quotidiani come l’accesso a un finanziamento. Dobbiamo far riferimento anzitutto al dato dottrinale; la dottrina ha individuato negli anni alcuni criteri per qualificare una confessione religiosa.

  1. Far coincidere confessione religiosa e culto ammesso. [CRITERIO CENSURABILE] Nei primi anni di vigenza della Costituzione si affermava quale confessione religiosa qualsiasi ente riconosciuto come culto ammesso, in riferimento alla l. 1159/1929. Si tratta di una legge fascista, che disciplina tutti i culti non dotati di intesa ex art. 8; di questa legge è rimasto in piedi ben poco, perché la Corte Costituzionale negli anni ne ha dichiarato incostituzionale tutta una parte e si parla almeno da 40 anni di riformarla con una nuova legge sulla libertà religiosa. In realtà è un criterio da escludere perché:
    • non si fa altro che spostare il problema su un piano differente, quello di individuare la nozione di culto ammesso? La legge non dà criteri precisi per capirlo.
    • significa far riferimento a una normativa anteriore al dato costituzionale e al dato di libertà e pluralismo introdotto con la Costituzione. È un'impostazione normativa che tutti dicono debba essere superata e noi l’andiamo a prendere come criterio di identificazione di una categoria costituzionale; è una contraddizione.
  2. Criterio quantitativo (Mortati). [CENSURABILE] Si ha confessione religiosa quando si ha almeno un certo numero di fedeli diffusi sul territorio, quando un determinato numero di persone si riconoscono tra di loro come confessione religiosa e manifestano caratteri di religiosità. È una visione frutto di una determinata temperie storico-politica, che oggi non può più essere attuale perché contraria a qualsiasi logica democratico - garantistica: la fruizione di un determinato diritto, come ad esempio quello previsto articolo 8 della Cost., non può essere legato ad un dato numerico; non è che se siamo in 100 abbiamo diritto ad un’intesa e se siamo in 98 no. Questo ragionamento sarebbe logicamente incostituzionale. Nonostante la Corte Costituzionale abbia detto più volte che l’impostazione del problema in termine quantitativi non sia costituzionale, il Consiglio di Stato , anche recentemente, pronunciandosi in materia di riconoscimento degli enti, è ricorso a questo criterio, negando il riconoscimento sulla base del fatto che una determinata associazione religiosa non avesse almeno 500 aderenti.
  3. Criterio sociologico. Esistono diverse interpretazioni di questo criterio: una posizione è quella del prof. Barillaro, secondo cui è confessione religiosa l’organizzazione che secondo la pubblica opinione formatasi nella società italiana è confessione religiosa; si guarda quindi al dato sociale. Si utilizza un metodo sociologico per definire una nozione giuridica, ma è un criterio molto soggetto al mutare del tempo, come tutti i dati sociologici. Esempio: se chiediamo ai nostri nonni se Scientology è una confessione religiosa, dopo aver spiegato cosa sia, loro manifesteranno dei dubbi in merito, mentre noi che siamo inseriti in un contesto plurale è

chiaro che lo riconduciamo almeno potenzialmente ad un’idea di confessione religiosa. Oltre al riconoscimento dell’opinione pubblica, la dottrina ha affermato la necessità di prendere in considerazione altri elementi, quali: a) La presenza di un rito , di una manifestazione esteriore del carattere religioso; b) La non contrarietà all’ordine pubblico.

  1. Aspetto progettuale del gruppo - ovvero lo scopo. Si ha confessione religiosa quando vi è un’organizzazione che propugna un’originale concezione del mondo , basata sull’esistenza di un essere trascendente in rapporto con gli uomini oppure sulla ricerca del divino nell’immanenza (es. buddismo). Si è molto discusso sul termine originale. Si potrebbe dire che tutti quei gruppi che si staccano da confessioni religiose già riconosciute come tali non dovrebbero essere confessioni religiose; in realtà, l'originalità non è da intendere in senso assoluto, non deve proporre un’idea nuova, deve avere dei caratteri di originalità. L'idea originale proposta solitamente riguarda non tanto il rapporto con il divino, la trascendenza, la presenza del divino nel mondo, ma il tema della morte ; propongono un’idea propria riguardo ciò che accade successivamente al termine della vita dell’uomo.
  2. Elemento psicologico o autoqualificazione. Gli appartenenti ad un determinato gruppo riconoscono sé stessi come confessione religiosa, si autoqualificano come confessione religiosa. Rispetto a questi criteri, la Corte Costituzionale ha pronunciato due sentenze :
  1. Sentenza n. 195 del 1993 - in materia di edilizia di culto Non è certamente sufficiente per definire la natura di confessione religiosa di un gruppo il criterio di autoqualificazione ; occorre guardare ad altri elementi come:  Precedenti riconoscimenti pubblici. La Corte dice: “è confessione religiosa quella che pubblicamente è stata riconosciuta precedentemente come confessione religiosa”, però è un circolo vizioso. È chiaro che, se c’è un’intesa, quel gruppo è stato riconosciuto come confessione religiosa.  Esistenza di uno statuto che esprima i caratteri di un'organizzazione. Anche qui, la Corte ci dice dove andare a cercare gli indizi, ma non quali sono;  Comune considerazione. La Corte recupera il criterio sociologico, guardando alla comune considerazione che opinione pubblica ha di quel gruppo.
  2. Sentenza n. 52 del 2016 - in quanto alla richiesta di intesa dell’UAAR Durante tutto il percorso giurisprudenziale, si discute se questa unione sia o meno una confessione religiosa. La Corte Costituzionale non prende chiaramente posizione, dando elementi utili al nostro percorso di individuazione dei criteri per definire cosa è e cosa non è confessione religiosa, ma ci dice che non esiste un diritto giustiziabile di un gruppo a stipulare un’intesa e quindi ad essere, in un certo senso, riconosciuto come confessione religiosa. Qualcuno sa dire che cosa è una confessione religiosa ora? No, perché non esiste una definizione normativa universalmente valida e i tentativi giurisprudenziali e dottrinali di dare una definizione sono molto eterogenei; certo è che abbiamo molti spunti e criteri. Il ragionamento che sembra fare la Corte Costituzionale nella sentenza n. 193 del 1993 sembra essere quello di dire che non basta un criterio solo, cioè solo quello dell’autodeterminazione, ma bisogna prenderli in considerazione in maniera trasversale.

vita quotidiana, per la concezione romana è presieduta da una divinità (per cose che per noi sono curiose, fuori dalla nostra ottica, perché noi siamo immersi dalla cultura del monoteismo; per i Romani esiste una dea del gioco d’azzardo, che sta dentro i dadi e si chiama Fortuna; esiste un dio che fa ridere le persone, il dio Riso; la funzione generativa era celebrata con rappresentazioni abnormi di organi genitali maschili e femminili, come a Pompei). Naturalmente, i Cristiani considereranno tutte queste divinità come demoni, con una valutazione d'intolleranza fin dal principio; per cui, ad un certo punto, secoli dopo, si dirà che quando le donne si mettono a giocare d’azzardo probabilmente sono delle streghe. Il politeismo conduce, sul campo del rapporto della res publica con le religioni, ad una forma di sostanziale tolleranza, perché, in linea generale, non adotta il principio dell’esclusivismo. Anzi, per dirla con Francesco Ruffini, il politeismo non accetta e non conduce al principio della esclusività della salvazione , in base al quale i monoteisti ritengono che esista un unico dio vero , e che solo questo dio vero possa condurre alla salvezza, mentre tutti gli altri dei sono falsi. Quando i Romani giungono in un determinato territorio di conquista e trovano degli dèi locali, in linea generale tendono, per così dire, ad “arricchirsi”, nei limiti del possibile, di questi. Come quando arrivano sul territorio di conquista, trovano delle istituzioni municipali originarie, e, se possibile, le rispettano, salvo alcuni casi di unificazione, lo stesso fanno con le divinità locali. Nel museo archeologico di Colonia si trovano varie edicole romane, ovvero dei piccoli monumenti dedicatori, tra cui alcune dedicate a dèi locali, tedeschi. Quando i Romani, con Pompeo, attorno al 67/66 a.C. arrivano a Gerusalemme, nel territorio di Israele (all'epoca Giudea, da distinguersi dalla regione della Galilea, in cui Gesù ha operato maggiormente, essendo di Nazareth, capitale della Galilea) e poi prendono il possesso di tutte le regioni circostanti - la Galilea, la Samalia, conglobate all’interno di una grande provincia, la Siria, nella zona territoriale di Palestina - trovano la religione ebraica dell’Antico Testamento, monoteista. Dell’epopea del popolo ebraico, che parte dall’Egitto e vaga attraversando il deserto per prendere il possesso della terra di Kanaan, la terra dove scorrono latte e miele , c’è una bella traduzione di Erri de Luca, pubblicata da Feltrinelli, dell’Esodo, dove dà la traduzione letterale dall’ebraico; traduce la terra che ha le mestruazioni di latte e di miele. Tra il popolo ebraico e il dio unico c'è un rapporto di gelosia, di unicità, di esclusività. Il popolo ebraico parla con il suo dio unico: “Tu sei il nostro dio”. Quando il popolo nel deserto cade nell’idolatria, l’accusa dei profeti sarà di prostituzione. Un passo nell’Antico Testamento dice: “ ti sei prostituito nel deserto come una cammella in calore ”.

Principio della esclusività della salvazione

  • Un salmo del Vecchio Testamento dice che gli altri dèi sono “ opera delle mani dell’uomo ” (sono artifici, costruzioni dell'uomo), “ sono argento e oro ”, “ hanno mani e non palpano , hanno piedi e non camminano, hanno bocca e non parlano, hanno orecchie e non odono ”. “ Il nostro dio, invece ”, - in questo caso il dio ebraico – “ è nei cieli ed egli opera in tutto ciò che vuole”. È l’ unico dio. Le formule liturgiche antiche “ all’unico dio, il solo, invisibile ” devono essere lette in quest’ottica: gli altri dei sono molteplici e sono visibili, ma sono visibili perché sono creati dalle mani dell’uomo, o al limite perché sono dei demoni. La Palestina. La città più grande probabilmente era Seffora; gli esegeti si pongono molti interrogativi sul fatto che Seffora non sia presente nel testo dei Vangeli, essendo il polo più importante in quella zona. Nei Vangeli si dice, invece, espressamente, che Gesù va ad abitare, da Nazareth, in un’altra città, Cafarnao, dove viveva Pietro. Pietro era un soprannome, "roccia", lui si chiamava Simone, fratello di Andrea e figlio di Gionata (dice Gesù: "beato te Simon bar - Jonah", Simone figlio di Gionata).

I Romani tendono, se possono, ad assumere gli dèi degli altri; questo perché hanno una concezione che si indica con una proposizione linguistica ben precisa, molte volte fraintesa: pax deorum. Pax deorum non significa ‘pace degli dei’, cioè il momento di pace che ci concedono gli dei, ha un altro significato. Non ha un significato oggettivo, ma soggettivo , di dovere, in capo ai Romani ("noi Romani dobbiamo..."), di mantenere, conquistare, preservare la benevolenza degli dèi. La benevolenza di qualunque dio, anche il dio giudaico: ma quando Caligola volle portare dentro il tempio una sua statua, lì fu una strage. Pilato, personaggio sicuramente esistito perché nel 1962 è stata trovata la famosa lapide ( Pilatus Pontius prefectus iudee ), ora conservata presso il museo archeologico di Gerusalemme, fu autore di continue stragi. Ad un certo punto, Pilato cercò di entrare a Gerusalemme con le navi che portavano le effigi dell’imperatore, ma gli ebrei, i giudei, non vollero accettare le immagini di esseri umani e anche lì ci fu un bagno di sangue. I Romani ragionano in questi termini: manteniamo la benevolenza di tutti gli dei, vi lasciamo la libertà di culto; voi non dovete rinunciare al vostro dio, al dio ebraico, al dio cristiano ma - e questo è un passaggio importante, che spiega le successive persecuzioni cristiane - dovete essere riguardosi nei confronti dei nostri dei. Perché - e di questo vi è tutta una letteratura, specialmente di scrittori pagani del II e III secolo - se voi ebrei, se voi cristiani non siete specularmente rispettosi dei nostri dèi, questo ci danneggia tutti. Se voi cristiani, che avete magari la cittadinanza romana, che siete liberi di trovarvi di notte (di fare le veglie), non adorate anche gli dèi pagani, tutto l'Impero ne patirà. Gli scrittori pagani documentano che nei confronti dei cristiani vi erano moltissime accuse (infondate): l’accusa di praticare l’incenso, di compiere sacrifici umani, di antropofagia. Del cristiano non viene tollerato il fatto che è un monoteista esclusivista , in quanto nel momento in cui il cristiano non fa anche (non esclusivamente) atto di omaggio, di venerazione, di adorazione degli dei patri , attira conseguenze nefaste per tutta la comunità: fa venir meno la pax deorum. La persona che turba la pax deorum , il buon rapporto della comunità con la divinità, deve essere sacrificata alla divinità stessa, per dimostrare alla divinità che la comunità, invece, vuole mantenere buoni rapporti. Se si rompe la pax deorum si perdono le guerre, si verificano terremoti, epidemie, si diffondono malattie e via dicendo: tutte quelle che oggi, alla luce della ragione, sappiamo essere cose assolutamente naturali, all’epoca vengono attribuite al fenomeno numinoso (esperienza del sacro, che ispira timore, soggezione e reverenza, nomen ). Quindi i cristiani vengono puniti, e in parte anche gli ebrei, perché il loro atteggiamento esclusivista, nella sostanza, provoca disgrazie. I Romani, quindi, erano in linea generale tolleranti, salvo il mantenimento della benevolenza degli dèi. I Romani non impediscono ai cristiani di praticare il loro culto, però chiedono ai cristiani e anche agli israeliti di avere rispetto anche nei confronti degli altri dèi, gli dèi patri , in modo tale da non provocarne l’arrabbiatura. È evidente che esiste una concezione antropomorfa della divinità, perché le divinità adorate dai greci prima e dai romani poi hanno gli stessi pregi e difetti delle persone umane: potevano essere La tendenza che avevano i romani di arricchirsi di dèi locali può essere considerata come forma di sincretismo? Può essere considerata anche una forma di sincretismo , ma il sincretismo è una categoria che riguarda il rapporto tra religioni come tali, mentre si sta indagando il punto di vista del rapporto tra la res pubblica e la singola religione. Il sincretismo è la commistione, l’unione, l’influenza reciproca tra più confessioni religiose, da cui ne scaturisce una terza che in qualche modo prende elementi dell’una e dell’altra. Quindi può essere vista anche come forma di sincretismo, anche se questo non è una categoria storiografica o concettuale che riguarda il rapporto tra la res pubblica e le religioni.