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Sulla libertà religiosa come diritto personale indipendente dalla condizione sociale, garantito dalla costituzione e dal Patto internazionale sui diritti civili e politici. La libertà religiosa comprende la libertà di scelta religiosa e la protezione contro l'impedimento di esercitarla. il diritto di recesso, la libertà di coscienza e la bilateralità tra lo Stato e le Chiese. Vengono anche discusse le modalità attraverso cui lo Stato agevola gli interessi religiosi e i problemi che derivano dall'accordo di bilateralità.
Tipologia: Appunti
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La libertà religiosa Le convinzioni religiose concorrono a formare quell’identità personale che costituisce un bene per sé medesima, indipendentemente dalla condizione personale e sociale, e rientra, perciò, nel diritto ad essere sé stesso, affinché la propria individualità sia preservata. L’art. 19 Cost. afferma che «tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto». Questo comporta che l’ordinamento garantisca la libera esplicazione delle attività rivolte al compimento dell’esperienza religiosa contro qualsiasi intervento esterno inteso ad impedirne lo svolgimento. Il potere pubblico potrebbe porre restrizioni alla libertà religiosa non può emanare provvedimenti o disposizioni normative che si risolvano sostanzialmente in un impedimento al compimento dell’esperienza religiosa. Siccome la libertà religiosa appare strettamente inerente al valore della dignità della persona umana, essa rientra nella categoria dei diritti umani. Tali diritti hanno una portata che travalica i confini territoriali, per cui se ne giustifica una tutela da parte della comunità internazionale a cui è possibile far ricorso per esigere dai singoli Stati l’osservanza dei principi. Abbiamo, dunque, una doppia positivizzazione (costituzionale e internazionale) del diritto di libertà religiosa. Il Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, all’art. 18.1 dichiara: «ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione. Tale diritto include la libertà di avere o di adottare una religione o un credo di sua scelta». La libertà di scelta religiosa compiuta va difesa: Contro la costrizione a compiere atti che comportino adesione o propensione ad uno specifico messaggio religioso; Contro persecuzioni o punizioni, o discriminazioni per il semplice fatto di aderire ad un credo religioso; Contro punizioni, ostacoli e difficoltà frapposte alla decisione del soggetto di mutare la scelta compiuta, sia nel caso di un semplice recesso, sia nel senso di un passaggio da un credo religioso ad un altro. Normalmente la scelta religiosa coincide con l’ingresso e l’appartenenza ad un gruppo religioso; ma se non ci sono problemi per l’ingresso nel gruppo, ve ne possono essere per quanto riguarda il recesso: Il diritto di recesso: è questo un caso in cui la libertà religiosa va difesa non contro i poteri pubblici, ma contro il potere rappresentato dallo stesso gruppo di appartenenza. Le grandi religioni monoteiste considerano l’abbandono della religione “vera” come un gravissimo delitto: i Paesi che si conformano al diritto confessionale islamico vedono l’abbandono, o l'adesione, di una religione come un reato ed è punito con la pena di morte. Nel nostro ordinamento, come in tutti gli ordinamenti democratici occidentali, il soggetto è libero di aderire ad un credo religioso, cos’ come è libero di ritirare questa adesione. L’ordinamento, quindi, ha il dovere di tutelare il singolo contro quello che appare come un abuso di potere del gruppo religioso. Ad esempio, la Cassazione ha dovuto dichiarare illegittimo il tentativo di far riconoscere come motivo di addebito della separazione coniugale la conversione del coniuge ad altra religione. La tutela della sensibilità religiosa La religione rappresenta un valore che comporta un convincimento affettivo ed emozionale, a cui si può dare il nome di sentimento. Il sentimento è l’organo attraverso cui la coscienza individuale si mette in rapporto con i valori. La lesione del valore religioso è prodotta da offese consistenti nel porre in ridicolo, nello svilire i convincimenti religiosi, in modo che ne risulta ferita la sensibilità dei soggetti che nutrono quei convincimenti. La Corte Costituzionale riconduce il sentimento religioso alla coscienza, che costituisce un elemento base della libertà di religione che la Costituzione riconosce a tutti. Questo implica la necessità di misure legislative rivolte a proteggere il sentimento religioso. Il problema della tutela si pone con riferimento al settore della pubblicità commerciale e, in linea generale, con riferimento a qualunque tipo di comunicazione (stampa, spettacolo, rappresentazioni artistiche o teatrali). L’Istituto della Autodisciplina Pubblicitaria ha elaborato un Codice che obbliga all’osservanza delle proprie regole dirette a salvaguardare valori essenziali come quello della non discriminazione, del rispetto della persona umana, e del rispetto delle altrui convinzioni civili, morali e religiose.. Vengono punite le offese arrecate alle confessioni religiose mediante vilipendio di chi le professa e
di cose che formino oggetto di culto, nonché di turbamento di funzioni, cerimonie o pratiche religiose compite con l’assistenza di un ministro di culto. Viene considerato illecito amministrativo la bestemmia, ossia le invettiva o parole oltraggiose contro la Divinità (art. 7 l. 205 del 1999). La libertà morale La libertà morale è il diritto di indivuduare autonomamente i propri interessi religiosi. I rischi maggiori di violazione della libertà morale in nome della religione si verificano a danno dei minori, visto che l’età giovanile rappresenta l’anello debole della catena esperienziale attraverso la quale si forma la coscienza individuale. L’art. 2 Cost. afferma che la Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità. Tale norme non vale solo per gli adulti, ma anche per i minori. I minori, però, sono persone che devono essere guidati e quindi, nel loro caso, la libertà morale deve fare i conti: Con il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e con i processi educativi dell’ambiente scolastico. Per quanto riguarda la libertà morale della famiglia, può accadere che i genitori siano indotti a trasmettere al figlio il loro patrimonio ideologico, culturale, religioso, sovrapponendo la loro decisione all’eventuale scelta del minore. Tuttavia, la funzione educativa oggi deve svolgersi in ossequio all’art. 2 Cost., che intende garantire lo sviluppo della personalità. La famiglia, come tutte le formazioni sociali, deve essere fondata su un rapporto educativo inteso come rapporto tra due interlocutori entrambi attivi, la cui dignità va egualmente rispettata. In linea di principio, problemi di tutela della libertà morale dei soggetti non dovrebbero sorgere di fronte a strutture ed istituzioni statuali, che dovrebbero attenersi a quell’aspetto della laicità. Però, nel nostro ordinamento quel principio non viene rispettato, poiché lo Stato pone le sue strutture educative a disposizione della Chiesa cattolica per la comunicazione della sua dottrina. L’art. 9 dell’Accordo 1984 stabilisce che «nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno di scegliere se avvalersi o non avvalersi si detto insegnamento». Se i genitori sono in contrasto tra loro e deve decidere il giudice, il minore seguirà l’insegnamento della religione cattolica, tenendo conto del comune sentire in materia della maggioranza della popolazione italiana e del particolare riconoscimento dato dalla repubblica italiana alla cultura religiosa e al cattolicesimo. La libertà di coscienza La libertà di coscienza è intesa come la sede di quel procedimento psicologico che si conclude con l'assunzione di una determinata credenza religiosa. Ai sensi dell'art. 2 Cost. viene riconosciuto il diritto alla libera formazione della coscienza: quel procedimento psicologico deve attuarsi senza condizionamenti esterni, senza influssi ambientali, sociali e istituzionali. Il proselitismo è il termine con cui si designa la tendenza a cercare nuovi membri ad un partito, ad una religione, ad una dottrina. Questo aspetto della libertà religiosa è quello che, paradossalmente, può tradursi nella lesione di altri aspetti della libertà. La comunicazione del messaggio religioso, infatti, può avvenire sia con tecniche corrette, sia attraverso tecniche che comprimono la libertà di valutazione e si risolvono in forme di costrizione. L’attività di proselitismo può configurarsi come illecita: tanto per quel che riguarda i mezzi adoperati; quanto per quel che concerne l’abuso dell’opera di convincimento per fini ulteriori. Normalmente, un messaggio religioso include anche regole di vita, precetti morali, l’osservanza dei quali è condizione indispensabile per il compimento dell’esperienza religiosa secondo quel peculiare messaggio. Il rispetto di queste regole di vita trova la sua fonte immediata nella coscienza, che richiede dal soggetto comportamenti esterni conformi ai modelli ideali ed alle convinzioni che il soggetto ha maturato. Se il soggetto venisse impedito dal tenere comportamenti conformi ai dettati normativi della propria coscienza, sarebbe leso nella sua identità. È possibile che un comportamento imposto ad un soggetto come dovere da parte dello Stato sia vietato come illecito da parte della religione, così come può accadere il contrario; e sorge, quindi, nel soggetto un conflitto interiore fra due doveri di comportamento. Queste situazioni di conflitto sono apparse per molto tempo insuperabil. Oggi i doveri richiesti dall’ordinamento sono il frutto di precise opzioni etiche, ma esse
adempimento di fronte alla comunità internazionale. La Costituzione enuncia in linea astratta il metodo di contrattazione, facendo esplicito riferimento ai Patti Lateranensi del 1929. (problematiche dell'incompatibilità della presenza di quest'ultimi all'interno del testo costituzionale). Il rapporto tra potere politico e potere religioso è teso ad essere regolato attraverso l’art. 7.2 Cost. e l’art. 8.3 Cost. Che stabiliscono un principio secondo cui, ove mai lo Stato intenda addivenire ad una regolamentazione legislativa dei rapporti con la Chiesa cattolica e le altre confessioni, deve farlo attraverso precise modalità di produzione normativa. Infatti, una legge statale che volesse unilateralmente costituire o modificare la disciplina di tali rapporti, sarebbe costituzionalmente illegittima. ART7 COMMA 2: Dato articolo e la sua presenza tra i principi fondamentali ha destato non poche discussioni sulla coerenza del testo costituzionale del '48. la costituzione dopo aver richiamato i patti lateranensi stabilisce che la loro modifica o abrogazione può eversi solo con la previa contrattazione tra stato e santa sede (avvenuto nel 1984 con l'avvento del nuovo Concordato):."Lo stato e la chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranendi. Le modificazioni dei patti ,accettate dalle due parti , non richiedono procedimento di revisione costituzinale."sono stati effettuati 3 tentativi di ridimensionamento dell'art7 :1) basato sull'interpretazione strettamente letterale del testo: Al di là dell'esplicito riferimento ai Patti lateranensi, in portata generale, questo articolo vuole affermare un principio pattizio, ossio il p. Di bilateralità , secondo cui il le materie di interesse comune devono essere regolate attraverso una contrattazione tra gruppo religioso e stato. Del resto il principio di bilateralità è sancito anche rispetto alle confessioni religiose diverse dalla cattolica (8.comma3 cost)
complessivo dell’imposta IRPEF, precisamente l’8 per mille. La chiesa cattolica utilizza le somme così corrisposte per esigenze di culto della popolazione, sostentamento del clero, interventi caritativi; le altre confessioni invece, utilizzeranno le somme ottenute esclusivamente per interventi sociali, assistenziali, culturali e umanitari in Italia e all’estero. Malgrado la modernità e l’efficienza del meccanismo, non si possono nascondere alcune perplessità. Tanto per cominciare, si infrange il principio basilare per cui non è ammissibile che i cittadini interferiscano direttamente sull’impiego delle entrate iscritte nel bilancio dello Stato. In secondo luogo, si opera in materia di tributi mediante una negoziazione concordataria, ossia ad iniziativa del Governo, laddove per tutte le leggi in materia di spesa e tributi è richiesto uno specifico controllo parlamentare che in questo caso non può esplicarsi. La legge 222, prevede un sistema generalizzato di sostentamento del clero impegnato nel servizio della diocesi. I sacerdoti ricevono la loro remunerazione dall’ente della Chiesa locale presso il quale prestano servizio. Orbene la legge 222 ha stabilito che in ogni diocesi viene eretto un istituto diocesano per il sostentamento del clero. Utilizzando le rendite di questi benefici l’Istituto ha il compito di integrare i redditi del sacerdote allorchè questi non raggiungano quel tetto retributivo. La CEI ha istituito una peculiare persona giuridica, l’Istituto centrale per il sostentamento del clero, che è sotto il suo diretto controllo, e che ha come scopo precipuo quello di erogare agli istituti diocesani e a quelli interdiocesani per il sostentamento del clero le risorse necessarie a consentire l’integrazione, fino al livello fissato dalla CEI, delle remunerazioni dei sacerdoti che svolgono servizio in favore della diocesi. Vale a dire che, nel caso l’istituto diocesano non sia in grado di integrare gli introiti del sacerdote al tetto retributivo fissato dalla CEI interviene l’Istituto centrale, il quale dispone delle risorse provenienti da diversi canali, e cioè: a)la quota versata allo Stato pari all’8 per mille dell’IRPEF; b)le EROGAZIONI LIBERALI (donazioni in denaro) fatte dai cittadini. Qualunque cittadino, lavoratore dipendente o meno, che esplichi o abbia esplicato comunque un’attività socialmente apprezzabile, deve vedersi garantito un minimo di sussistenza nei casi in cui, per imprevisti o per l’avanzare dell’età, non sia in grado di provvedere da solo al proprio sostentamento. Lungo il versante di questa transizione si colloca l’attenzione dello Stato per la posizione di quei soggetti che si dedicano stabilmente, ad attività di tipo religioso, e cioè innanzitutto i sacerdoti e i ministri di culto, poi i religiosi. Per quanto riguarda il rischio di malattia, i sacerdoti secolari e ministri di culto delle confessioni religiose della cattolica sono tenuti a versare all’INPS i contributi sociali di malattia previsti in linea generale, a carico di tutte le categorie di lavoratori. Per la invalidità e la vecchiaia la legge ha istituito un fondo di previdenza per il clero della confessione cattolica e per i ministri di culto delle confessione acattoliche. Il fondo ha lo scopo di concedere una pensione diretta all’iscritto che abbia raggiunto il limite di età stabilito, oppure sia divenuto permanentemente invalido ed una pensione indiretta ai superstiti dell’iscritto. Soggetti all’obbligo di iscrizione sono tutti i sacerdoti secolari e tutti i ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, aventi la cittadinanza italiana e residenti in Italia. Per provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione di edifici di culto è stata creata un’apposita struttura amministrativa, il Fondo edifici di culto, che provvede a questa cura e manutenzione con i proventi derivanti dalla gestione di un patrimonio assegnatogli dalla legge 222.