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I Rapporti tra Stato e Chiese in Italia: Diritto Ecclesiastico e Costituzione, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Il documento è una sintesi degli argomenti ed istituti delineati nel manuale di diritto ecclesiastico.

Tipologia: Sintesi del corso

2021/2022

In vendita dal 08/05/2022

Mp.1995
Mp.1995 🇮🇹

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RIASSUNTO DEL COMPENDIO
DI DIRITTO ECCLESIASTICO
CAPITOLO 1
Il diritto ecclesiastico: nozioni introduttive
Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello
Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue espressioni e
manifestazioni, a carattere individuale e collettivo.
L’ordinamento italiano per quanto astrattamente informato ai principi di laicità e di separazione
dei poteri fra Stato e confessioni religiose: riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso,
in quanto concorrente al pieno sviluppo della persona umana e al progresso spirituale della
società (artt. 3.2 e 4.2 Cost.); detta norme atte a disciplinare, al suo interno, il fattore religioso
nei suoi aspetti.
Il diritto ecclesiastico non è da confondere:
- con il diritto canonico, che costituisce lordinamento giuridico della Chiesa cattolica
(complesso di norme poste e fatte valere dalla Chiesa per regolare la propria organizzazione e
per disciplinare lattività dei propri membri secondo i fini che essa si pone);
- con ogni altro diritto di provenienza confessionale, ossia con gli ordinamenti propri delle
diverse denominazioni religiose presenti sul territorio nazionale.
In relazione alla disciplina “diritto ecclesiastico” si possono distinguere, da un punto di vista
contenutistico, un ambito soggettivo e uno oggettivo.
Sul piano soggettivo le norme di diritto ecclesiastico riguardano le organizzazioni confessionali
e i singoli individui.
Su quello, invece, oggettivo, il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca
del diritto pubblico.
Tuttavia, si può affermare che tale diritto costituisce una disciplina dai contorni mobili, che trae
i suoi contenuti da tutti i settori dell’ordinamento giuridico (eterogeneità del diritto
ecclesiastico).
La religione e l’organizzazione del potere civile. I sistemi di relazione fra potere temporale
e potere spirituale nel corso dei secoli.
Il riconoscimento della meritevolezza dell’interesse religioso e la conseguente produzione di
una legislazione statale in materia ecclesiastica pongono il problema della possibile
qualificazione dello Stato rispetto alle credenze di religione. Lo Stato, così, può essere
qualificato come:
confessionista: quando aderisce ad una specifica confessione religiosa, adeguando il proprio
ordinamento ai principi etici della medesima;
unionista: quando il potere temporale e quello spirituale si trovano ad essere concetrati nelle
mani della medesima autorità, religiosa (teocrazia) o temporale (cesaropapismo);
separatista: quando tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna
regolamentazione peculiare del fenomeno religioso;
laico: nelle differenti connotazioni che il principio di laicità può assumere nell’esperienza
giuridica contemporanea, che vanno dalla indifferenza alla neutralità, sino alla equidistanza nei
confronti del fenomeno religioso e delle istanze al medesimo collegate.
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RIASSUNTO DEL COMPENDIO

DI DIRITTO ECCLESIASTICO

CAPITOLO 1

Il diritto ecclesiastico: nozioni introduttive

Con l’espressione diritto ecclesiastico si intende il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso, in tutte le sue espressioni e manifestazioni, a carattere individuale e collettivo. L’ordinamento italiano per quanto astrattamente informato ai principi di laicità e di separazione dei poteri fra Stato e confessioni religiose: riconosce la meritevolezza dell’interesse religioso, in quanto concorrente al pieno sviluppo della persona umana e al progresso spirituale della società (artt. 3.2 e 4.2 Cost.); detta norme atte a disciplinare, al suo interno, il fattore religioso nei suoi aspetti. Il diritto ecclesiastico non è da confondere:

  • con il diritto canonico , che costituisce l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica (complesso di norme poste e fatte valere dalla Chiesa per regolare la propria organizzazione e per disciplinare l’attività dei propri membri secondo i fini che essa si pone);
  • con ogni altro diritto di provenienza confessionale , ossia con gli ordinamenti propri delle diverse denominazioni religiose presenti sul territorio nazionale. In relazione alla disciplina “diritto ecclesiastico” si possono distinguere, da un punto di vista contenutistico, un ambito soggettivo e uno oggettivo. Sul piano soggettivo le norme di diritto ecclesiastico riguardano le organizzazioni confessionali e i singoli individui. Su quello, invece, oggettivo, il diritto ecclesiastico è tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico. Tuttavia, si può affermare che tale diritto costituisce una disciplina dai contorni mobili, che trae i suoi contenuti da tutti i settori dell’ordinamento giuridico ( eterogeneità del diritto ecclesiastico ). La religione e l’organizzazione del potere civile. I sistemi di relazione fra potere temporale e potere spirituale nel corso dei secoli. Il riconoscimento della meritevolezza dell’interesse religioso e la conseguente produzione di una legislazione statale in materia ecclesiastica pongono il problema della possibile qualificazione dello Stato rispetto alle credenze di religione. Lo Stato, così, può essere qualificato come:
  • confessionista: quando aderisce ad una specifica confessione religiosa, adeguando il proprio ordinamento ai principi etici della medesima;
  • unionista: quando il potere temporale e quello spirituale si trovano ad essere concetrati nelle mani della medesima autorità, religiosa (teocrazia) o temporale (cesaropapismo);
  • separatista: quando tiene rigorosamente separati i due ordini e non introduce alcuna regolamentazione peculiare del fenomeno religioso;
  • laico: nelle differenti connotazioni che il principio di laicità può assumere nell’esperienza giuridica contemporanea, che vanno dalla indifferenza alla neutralità, sino alla equidistanza nei confronti del fenomeno religioso e delle istanze al medesimo collegate.

Tali differenti qualificazioni corrispondono ai diversi possibili sistemi di relazione fra le religioni e il potere civile astrattamente delineabili, la cui effettiva realizzazione è stata, nel corso dei secoli, condizionata dalle circostanze politiche contingenti. Sul piano storico è possibile distinguere i seguenti modelli. Cesaropapismo Si intende quella relazione tra il potere civile e religioso improntata all’unione in capo alla massima autorità temporale del potere politico e spirituale. Tale sistema raggiunse il suo culmine nella Roma imperiale, specialmente dopo il riconoscimento del cristianesimo quale religione ufficiale. Venuto meno in Occidente a seguito della caduta dell’Impero Romano, invece, perdurò in Oriente fino al crollo dell’impero bizantino. Nella parte orientale del continente europeo il cesaropapismo fu adottato nella Russia zarista e sopravvisse fino alla caduta della monarchia nel 1917. Giurisdizionalismo È quel sistema di relazioni fra i due poteri caratterizzato dal prevalere della giurisdizione statale su quella ecclesiastica, e dunque dalla subordinazione della chiesa al potere civile, con conseguente attribuzione a quest’ultimo del diritto di ingerirsi negli affari interni ecclesiali. Teocrazia Costituisce una forma di rapporto tra Stato e Chiesa che prevede la subordinazione dell’autorità temporale a quella spirituale. Le tesi teocratiche hanno oggi perso ogni capacità di incidenza in Occidente, ma regimi politici di matrice teocratica possono tuttora individuarsi in alcuni Paesi di religione Islamica. Separatismo È un sistema fondato sulla separazione fra Stato e religioni. Riccamente, il separatismo è stato realizzato secondo differenti varianti, corrispondente molteplici fini per il cui raggiungimento unità di separazione è stata utilizzata. In Italia, l’idea separatista fu sostenuta in epoca risorgimentale dal Cavour, con l’enunciazione della celebre formula “libera Chiesa in libero Stato”. Coordinazione È una visione che conduce a ritenere che i rapporti fra Stato e confessioni religiose vadano risolti sulla base di accordi fra le due entità, destinati a disciplinare le materie di comune interesse e a risolvere eventuali interferenze fra campo spirituale e campo temporale. Tali accordi, per ciò che attiene la religione cattolica, prendono il nome di concordati. Il sistema della coordinazione è quello consacrato all’interno della vigente Costituzione (arrt. 7.2 e 8.3 Cost.). Si tratta di un sistema di per sé neutro. Infatti, è il contenuto degli accordi di volta in volta siglati a consentire una valutazione effettiva della posizione reciproca dello Stato e dell’organizzazioni confessionali in un determinato Paese. Lo svolgimento della politica legislativa italiana in materia ecclesiastica A) dal 1848 al 1929 L’art. 1 dello Statuto Albertino conteneva una esplicita dichiarazione in senso confessionista. Esso, infatti, proclamava la religione cattolica, apostolica e romana, come la sola religione del regno, qualificando gli altri culti allora esistenti come meramente tollerati conformemente alle leggi.

Dall’esame della Carta costituzionale emerge l’immagine di uno Stato che: riconosce la libertà religiosa degli individui e dei gruppi sociali; non differenzia lo status dei cittadini in virtù della religione professata o non; prevede di intrattenere relazioni su base paritaria con le confessioni religiose organizzate finalizzate alla individuazione della disciplina giuridica di specifico interesse delle medesime; assicura a tali soggetti una pari misura di libertà. A partire dagli anni 70, con l’introduzione del divorzio, la riforma diritto di famiglia, l’avvio delle trattative con la Santa sede per la revisione concordataria, i primi significativi interventi della corte costituzionale nelle materie regolate dal concordato, si sono cominciati a cogliere i primi veri segnali di rinnovamento della disciplina, i quali sono culminati poi nella “stagione delle riforme”, che ha avuto inizio intorno alla prima metà degli 80 e che ha condotto: all’ accordo di Villa Madama (18.02.1984); alla stipulazione delle prime intese con le confessioni diverse dalla cattolica ai sensi dell’art. 8 comma 3 Cost. D) l’accordo di revisione concordataria del 1984 La disciplina dei rapporti tra Stato e Chiesa è stata profondamente rivisitata. A tale accordo ha fatto seguito il protocollo di approvazione delle norme per la disciplina della materia degli enti e dei beni ecclesiastici. L’accordo del 18.02.1984 – che ha sostituito il Concordato stipulato nel 1929- rappresenta un “accordo-quadro”, in cui le parti hanno fissato i principi atti a disciplinare i loro rapporti. All’interno dell’accordo sono consacrati i seguenti principi: riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato della chiesa; la libertà per la chiesa cattolica di svolgimento della propria missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e di santificazione; la libertà di riunione di manifestazione del pensiero per i cattolici e per le loro associazioni organizzazioni; il riconoscimento di esenzione per i chierici dal servizio militare e dal segreto professionale per gli ecclesiastici relativamente ai fatti conosciuti per ragione del proprio ministero; il conferimento di garanzie privilegi in favore degli edifici aperti al culto; il riconoscimento di effetti civili ad alcune festività religiose; il sistema del matrimonio concordatario; il riconoscimento del diritto per la chiesa cattolica istituire scuole paritarie; il riconoscimento dell’assistenza spirituale cattoliche operanti nelle forze armate, nonché a quelli presenti nelle carceri e negli ospedali; la collaborazione tra Stato e Santa sede per la tutela del patrimonio storico artistico e per la conservazione ed uso dei beni culturali di proprietà ecclesiastica. E) le intese con le confessioni diverse dalla cattolica Nella seconda metà degli anni 80 si è dato impulso anche alla legislazione concordata con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, attraverso la stipulazione delle intese prevista dall’art. 8 comma 3 Cost., dirette a regolare le specifiche condizioni giuridiche delle medesime e i rapporti con lo Stato italiano, alla luce dei diritti e delle libertà garantite dalla costituzione repubblicana. L’emanazione, da parte del parlamento, delle leggi di approvazione delle intese ha fatto cessare, nei riguardi delle singole confessioni religiose, l’applicabilità della L. 1159/1929 sui culti ammessi nello Stato. Il diritto ecclesiastico oggi Il diritto ecclesiastico vive una fase di profondo rinnovamento, effetto di una serie di eventi, i quali hanno radicalmente modificato il quadro di riferimento degli studi sulla disciplina giuridica del fenomeno religioso. Fra essi possono annoverarsi: il processo di progressiva

secolarizzazione della società E della contestò l’affermazione di una visione maggiormente laica delle istituzioni; la contestuale rinascita di interesse per le tematiche religiose; i progressi nel campo delle techno scienze; infine, la trasformazione in senso multietnico, multiculturale e multireligiosa della società italiana. Questa opera di evoluzione, di ridefinizione di aspetti di contenuto il diritto ecclesiastico italiano e portata avanti, più e prima ancora che dal potere legislativo, dalla giurisprudenza. Diritto ecclesiastico e pandemia Le misure adottate dal Governo per contenere la diffusione del Covid-19 hanno comportato una drastica restrizione dei diritti di libertà, tra cui anche l’esercizio pubblico del culto. Tale restrizione è da reputare in sé legittima in quanto imposta dall’esigenza, prevalente sugli altri diritti costituzionalmente garantiti, di tutelare la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività. Le stesse norme internazionali ammettono che la libertà religiosa possa essere ristretta dalla legge per motivi di sanità pubblica. Non a caso, le organizzazioni religiose hanno responsabilmente cooperato con i poteri dello Stato affinché le pratiche di culto non contribuissero ad innalzare la percentuale dei contagi, accettando e confermando con proprie disposizioni interne i provvedimenti governativi di contenimento della pandemia. Tra questi si ricordano: sospensione di tutte le cerimonie civili e religiose; protocolli che hanno introdotto regole condivise concernenti le modalità di accesso ai luoghi di culto, nel rispetto delle misure necessarie per il contenimento della pandemia; necessità del green-pass.

Tra questi principi, in particolare, tre hanno interessato il diritto ecclesiastico, ossia il principio della inderogabile tutela dell’ordine pubblico; il principio del diritto alla tutela giurisdizionale; il principio di laicità dello Stato. La legislazione ordinaria dello Stato Vi sono norme di diritto ecclesiastico contenute nei codici vigenti, in testi legislativi coinvolgenti più vasti interessi e che incidono anche sulla materia ecclesiastica, in leggi settoriali. Fra le norme contenute nei codici vigenti si ricordano: l’art. 629 c.c. (disposizioni patrimoniali in favore dell’anima); l’art. 831 c.c. (disciplina dei beni ecclesiastici e degli edifici di culto); gli artt. 403-405 c.p. (disciplina i delitti contro le confessioni religiose); l’art. 724 c.p. (bestemmia e manifestazioni oltraggiose verso i defunti); gli artt. 796-797 c.p.c. (condizioni per il riconoscimento di sentenze straniere – disposizioni che permangono in relazione al procedimento di delibazione delle sentenze ecclesiastiche di nullità matrimoniale). Le norme di provenienza regionale Il progressivo incremento delle competenze regionali relative agli interessi religiosi ha dato avvio alla formazione di un vero e proprio diritto ecclesiastico regionale. Tale fenomeno ha ricevuto ulteriore impulso a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione, per effetto della quale: è stata ribadita la competenza esclusiva dello Stato in tema di rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose; è stato ampliato il novero delle materie di competenza concorrente o esclusiva delle Regioni; è stata riconosciuta alle Regioni la capacità, nelle materie di propria competenza, di dare attuazione ed esecuzione ad accordi internazionali e di concludere direttamente accordi con Stati nonché intese con enti territoriali interni di altri Stati. Le fonti secondarie Tra le fonti secondarie in materia ecclesiastica vanno menzionate:

  • i regolamenti, i quali disciplinano le modalità applicative delle norme di legge e perciò devono essere conformi a questa. Vengono anche utilizzati per rendere esecutive nell’ordinamento statale le intese approvate dalla CEI su svariate materie;
  • le circolari: sono norme interne alla PA emanate per provvedere ad esigenze organizzative, le quali non possono contravvenire a fonti di diritto sovraordinate (si ricordi quella sull’obbligo dell’esposizione del crocifisso nelle scuole e quella sull’orario di lavoro dei cappellani penitenziari). La legislazione di derivazione concordata Si tratta della legislazione emanata dallo Stato sulla base di convenzioni stipulate con le autorità rappresentative della Chiesa cattolica e delle altre confessioni religiose presenti in Italia. Per queste leggi di origine bilaterale gli artt. 7 e 8 Cost. prevedono un procedimento aggravato rispetto al normale procedimento legislativo, nel senso che la legge presuppone un accordo tra Stato e chiesa o tra Stato e confessioni (c.d. presupposto di legittimità costituzionale), che il parlamento può soltanto approvare o respingere, ma non emendare per rispetto del principio della distinzione degli ordini dello Stato delle Chiese. In ragione della piena soggettività di diritto internazionale da sempre riconosciuta alla Santa Sede, gli accordi dello Stato con la Chiesa cattolica sono equiparati ai trattati internazionali. Analoga garanzia non è, invece, riconosciuta alle intese stipulate con le confessioni religiose acattoliche. Infatti, la dottrina tende a situarle in un ordinamento terzo, prodotto di volta in volta dall’incontro delle volontà dei soggetti contraenti.

Le leggi di esecuzione degli Accordi tra lo Stato e la Chiesa cattolica Tra le fonti di derivazione pattizia vanno annoverate le norme emanate in attuazione degli accordi con la Chiesa cattolica. Secondo la dottrina maggioritaria, la natura giuridica delle norme in esame è quella di fonti atipiche. Esse, pur avendo forma di leggi ordinarie, per la loro abrogazione o modificazione necessitano del preventivo accordo con la Santa Sede, oppure, in mancanza il ricorso al procedimento di revisione costituzionale di cui all’art. 138 Cost. Altresì, nel caso di loro contrasto con norme della Costituzione, esse resistono alle norme della Carta, ma non ai principi supremi dell’ordinamento costituzionale. Le leggi di approvazione delle intese ex art. 8.3 Cost. tra lo Stato e le confessioni acattoliche Tra le fonti di legislazione concordata vanno annoverate le leggi emanate in attuazione delle intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica. L’art. 8 comma 3 Cost. sancisce il principio c.d. della “bilateralità pattizia”, in virtù della quale i rapporti tra lo Stato e le confessioni acattoliche debbono essere regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Da ricordare che non è mai stata approvata l’intesa stipulata con la Comunità cristiana dei Testimoni di Geova, mentre è stata respinta dal Governo la richiesta di addivenire ad una intesa avanzata dall’Unione degli Atei Agnostici Razionalisti. La rilevanza delle norme di origine confessionale L’ordinamento dello Stato, rispetto ad alcune materie, riconosce rilievo giuridico al proprio interno alle norme prodotte dalle confessioni religiose, alle quali talvolta fa espresso rinvio. Specificamente, le norme confessionali (in particolare qual è il diritto canonico) possono divenire rilevanti per l’ordinamento statuale: attraverso gli strumenti del rinvio formale, quando il diritto dello Stato, anziché disciplinare direttamente la determinata materia, ritiene preferibile attribuire efficacia civile alle norme di origine confessionale, oppure del presupposto in senso tecnico, quando le norme confessionali rimangono estranee all’ordinamento statuale, venendo presupposte da quelle civili; ovvero, quando il verificarsi di determinati fatti d’ordine religioso spirituale, eventualmente certificato dagli organi di una confessione religiosa, viene considerato per espressa volontà di soggetti privati come condizione per l’efficacia o la risoluzione di un negozio giuridico (ad es., matrimonio religioso per l’acquisto di eredità). Fuori da tali ipotesi, le norme di origine confessionale non producono effetti nell’ordinamento statale. Le norme di diritto internazionale Ai sensi dell’art. 117 comma 1 Cost., la potestà legislativa, anche in materia ecclesiastica, deve essere esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. È possibile distinguere tra fonti di diritto internazionale:

  • generale (o consuetudinario): norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, richiamate dall’art. 10 comma 1 Cost.;
  • convenzionale: di natura multilaterale o bilaterale (trattati, dichiarazioni, convenzioni ecc.). Le fonti di diritto internazionale convenzionale assumono rilievo nell’ordinamento italiano per effetto del recepimento attraverso apposite leggi di ratifica e di esecuzione, le quali, nel sistema

CAPITOLO 3

I soggetti “religiosi”

I soggetti religiosi presi in considerazione dall’ordinamento giuridico dello Stato sono:

  • le persone fisiche, in quanto professano, o non, una religione;
  • gli enti, personificati e non, con un fine di religione o di culto;
  • le confessioni religiose. Relativamente alle persone giuridiche, regola fondamentale è quella della indifferenza delle scelte individuale in materia religiosa, nel senso che la posizione giuridica dei singoli all’interno dell’ordinamento dello Stato non subisce modificazioni in conseguenza delle opzioni e degli atteggiamenti rispetto alle credenze di religione assurdo manifestate dei medesimi. Anche per gli enti religiosi la regola di fondo è quella dell’indifferenza, ai fini dell’individuazione dell’applicazione del regime giuridico, del carattere confessionale dei medesimi, ossia dell’appartenenza o del legame organico di essi con una determinata confessione religiosa. Le confessioni religiose La costituzione repubblicana ha introdotto nel linguaggio normativo l’espressione “confessioni religiose” senza enunciare gli elementi costitutivi, ma presupponendo lo schema conoscitivo elaborato dall’esperienza sociale. In assenza di una definizione normativa, si pone il problema della identificazione dei caratteri distintivi delle confessioni religiose, ossia dei caratteri che valgono ad individuare specificamente e a differenziare le confessioni religiose dai loro stessi enti esponenziali, dalle mere associazioni religiose e dei gruppi di carattere non religioso. La nozione di confessione religiosa In mancanza di una definizione normativa sono state dottrina e giurisprudenza a formulare varie proposte. In dottrina sono state formulate varie proposte, volte a privilegiare:
  • l’elemento quantitativo del gruppo: si avrebbe confessione religiosa solo in presenza dell’adesione del concorso stabile di un certo numero di aderenti;
  • il criterio sociologico: impone la necessità di una finalità religiosa del gruppo secondo la pubblica opinione;
  • il criterio storico: richiede l’immedesimazione riconoscimento del gruppo nella tradizione storica e legislativa italiana. Tuttavia, la dottrina più attenta ha posto l’accento sul carattere progettuale del gruppo, definendo confessioni religiose quelle comunità stabili, dotate o meno di organizzazione e normazione propria e di una originale concezione del mondo, basate sull’esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini, o sulla ricerca del divino nell’immanenza. Lo Stato, di contro, per qualificare come confessione un gruppo religioso è tenuto a stabilire in cosa una confessione si differenzia da un mero movimento di pensiero o da una semplice associazione. Sulla questione è intervenuta anche la giurisprudenza, specialmente quella costituzionale, che in una serie di sentenze ha escluso che per l’accertamento religioso di un gruppo sia sufficiente che esso si auto-qualifichi come confessione religiosa; ha affermato l’esigenza di appurare attuale qualifica a caso per caso sulla scorta dei criteri desumibili dall’insieme delle norme

statuali; ha individuato taluni criteri che possono essere seguiti per assegnare la qualifica di confessione religiosa diversa dalla cattolica (stipulazione di un’intesa; eventuali precedenti riconoscimenti; uno statuto che esprima i caratteri della organizzazione; la comune considerazione). Problemi pratici legati alla delimitazione del concetto di confessione religiosa. I casi dell’Islam, dell’Unione atei agnostici razionalisti, del Pastafarianesimo Anzitutto, c’è la questione dell’Islam in Italia, con il Governo che non ha finora ritenuto di accogliere una nozione di Islam plurale, finalizzata alla stipulazione di un’intesa; si è limitato a dare vita a una serie di organismi di raccordo con le diverse situazioni islamiche presenti sul territorio, aventi perlopiù funzioni consultive, senza che però addivenire alla stipulazione di un’intesa. C’è poi la vicenda dell’Unione Atei Agnostici Razionalisti, che ha presentato più volte istanza al Governo per avviare trattative finalizzate alla stipulazione di un’intesa con lo Stato italiano, senza ricevere risposta affermativa per la ritenuta assenza in capo alla medesima della qualità di confessione religiosa. Da ultimo, le problematiche connesse all’assenza di una nozione legale di confessione religiosa sono emerse in relazione alla vicenda, apparentemente surreale ma realtà estremamente interessante sul piano giuridico, del Pastafarianesimo (Chiesa del prodigioso spaghetto volante). Senza di criteri definitorie certi, infatti, ci si è chiesti se possa essere considerato una religione, con tutte le conseguenze di connesse a tale qualificazione, ivi compresa la tutela da accordare ai simboli identificativi della medesima.

  • il riconoscimento della libertà della Chiesa, intesa come libertà di svolgimento della propria missione;
  • l’autoeliminazione delle istituzioni statali e il riconoscimento di un’area di competenza esclusiva della Chiesa;
  • la possibilità per lo Stato di instaurare con la Chiesa cattolica rapporti di diritto internazionale. Il comma 2 contiene le linee-guida della disciplina dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica in Italia. Esso, in particolare, dispone che i suddetti rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi e che le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. L’ordinamento vigente è orientato nel senso della estensione della garanzia di cui all’art. 7 comma 2 Cost. anche all’Accordo di Villa Madama (L. 121/1985). Nessun dubbio può sussistere sul fatto che tale legge, di ratifica ed esecuzione dei nuovi protocolli, sia a tutti gli effetti una fonte atipica, dotata di una forza passiva o di resistenza all’abrogazione superiore a quella delle leggi ordinarie e assimilabile alle norme costituzionali. Ciò comporta che per l’abrogazione, modificazione o sospensione di essa risulti necessario: un nuovo accordo tra le parti approvato dal parlamento, seguito dalla relativa legge di autorizzazione alla ratifica e di esecuzione, che andrebbe a sostituire la L. 121/1985; in assenza di accordo, una legge di revisione costituzionale con la procedura prevista dall’art. 138 Cost. L’art. 8: i rapporti tra Stato e confessioni diverse dalla cattolica Al comma 1 dispone che “ tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge ”. Tale norma per un verso sancisce il riconoscimento del principio del pluralismo delle confessioni religiose e, per l’altro, impone che dinnanzi allo Stato tutte godano della stessa misura di libertà. Il comma 2 stabilisce che “ le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano ”. Si tratta del principio c.d. della autonomia statutaria, per effetto della quale i gruppi religiosi sono liberi di regolare la propria attività, di porre autonomamente il proprio sistema di precetti di organizzazione, al di fuori di ogni ingerenza da parte dello Stato. L’unica condizione richiesta è la conformità dello statuto all’ordinamento giuridico italiano, la quale costituisce precondizione per la rilevanza all’esterno dello statuto stesso. In difetto di tale condizione lo statuto presenterà una mera rilevanza interna, con conseguente assoggettamento del gruppo ai principi previsti dal codice civile per le associazioni non riconosciute e alle norme previste per la generalità delle formazioni sociali. Quanto al parametro sul quale misurare la conformità degli statuti i limiti devono essere individuati nei soli principi fondamentali dell’ordinamento. Il controllo sulla conformità delle norme dello statuto ai suddetti principi viene operato dal Consiglio di Stato, cui lo statuto deve essere presentato al fine di ottenere il parere di legittimità necessario per il riconoscimento della personalità giuridica dell’ente “confessione religiosa”. Il comma 3 prevede che i rapporti dello Stato con le confessioni diverse dalla cattolica, le quali si siano date una organizzazione sulla base di statuti non contrastanti con l’ordinamento giuridico italiano sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Per quanto concerne la funzione delle intese, esse servono a garantire: l’indipendenza delle confessioni religiose nel loro ambito, nell’accezione più estesa del termine; il diritto delle stesse di essere egualmente libere davanti alla legge; il diritto di diversificarsi l’una dall’altra. La competenza alla stipulazione delle intese è demandata per la confessione religiosa alla rappresentanza della stessa, mentre per lo Stato al Governo, al quale è riconosciuta la facoltà di escludere che il soggetto istante presenti le caratteristiche di confessione religiosa. Negli anni si è formata e consolidata una prassi che prevede una serie di passaggi, per l’iter di conclusione dell’intesa, culminanti con la sottoposizione della bozza di intesa raggiunta tra le parti all’esame del consiglio dei ministri, ai fini dell’autorizzazione alla firma da parte del presidente. Una volta firmata, l’intesa viene poi trasmessa al parlamento per l’approvazione con legge. La legge di approvazione delle intese rientra nella categoria delle fonti atipiche. Essa può essere sospesa, modificata, derogata o abrogata solo per effetto di una legge esecutiva di una nuova intesa fra lo Stato e la confessione interessata, oppure attraverso il ricorso al procedimento di revisione costituzionale ex art. 138 Cost. L’art. 19: il principio di libertà religiosa La libertà religiosa è intesa come facoltà spettante all’individuo di credere quello che più gli piace, o di non credere a nulla. Il diritto di libertà religiosa è tutelato all’interno delle principali Carte sovrannazionali ove costantemente ricompreso tra i diritti fondamentali. L’art. 19 stabilisce che “ tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume ”. Si tratta di un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo. È, inoltre, un diritto pubblico subiettivo, in quanto postula la pretesa di ciascun individuo, azionabile nei confronti dello Stato, all’astensione da parte degli altri membri della collettività dal compimento di atti che possa impedire il libero esercizio del diritto stesso. Al riconoscimento di tale diritto corrispondono divieti e obblighi da parte dello Stato, la cui violazione è causa di invalidità delle leggi e degli altri provvedimenti pubblici, e la cui osservanza costituisce, al contrario, condizione di legittimità dell’esercizio dei pubblici poteri. L’unico limite esplicito all’esercizio del diritto di libertà religiosa è quello della non contrarietà dei riti al buon costume. Per riti si intende l’insieme dei comportamenti e degli adempimenti organizzati in complessi cerimoniali che regolano le manifestazioni della religiosità. Essi variano nel tempo e a seconda dei culti religiosi. In particolare, sono considerati riti contrari al buon costume quelli che ledono la decenza, la morale e il pudore contro le oscenità, particolarmente in ambito sessuale. Possono essere qualificati tali anche quelli che ledono la salute fisica e psichica delle persone e degli animali. Vi sono poi limiti impliciti derivanti dalla necessità di tutelare altri diritti, interessi o valori aventi rilevanza costituzionale, sia dei singoli, sia di gruppi sociali, sia di natura pubblicistica. Per ciò che concerne i rapporti familiari, ciascuno dei coniugi, in virtù del disposto dell’art. 19 Cost., è libero di aderire o meno ad un credo religioso, di professarlo, di praticarne in pubblico in privato il culto. È ammesso il diritto di cambiare religione nel corso del matrimonio, senza che da ciò discendono conseguenze in ordine agli obblighi di natura civile nascenti dal matrimonio stesso, a meno che il passaggio ad una nuova religione sia a causa della violazione

CAPITOLO 5

Poteri e uffici dello Stato aventi competenza in materia ecclesiastica

Competenze specifiche in materia ecclesiastica sono riconosciute a numerosi uffici dello Stato e organi costituzionali. a) Presidente della Repubblica Quale capo dello Stato ha il potere di: ratificare i concordati conclusi con la Santa Sede, previa autorizzazione del Parlamento; accreditare l’ambasciatore italiano presso la Santa sede e ricevere il Nunzio apostolico presso lo Stato italiano; promulgare leggi basate sulle intese con le confessioni religiose diverse da quella cattolica. b) Presidente del Consiglio dei Ministri Al Presidente competono la rappresentanza dello Stato nei rapporti con le confessioni religiose e la direzione e il coordinamento dell’opera dei singoli Ministri, al fine del mantenimento dell’unità di indirizzo politico-amministrativo dell’esecutivo. Nel concreto, al Presidente del Consiglio dei Ministri fanno capo compiti importanti di predisposizione, promozione ed impulso dell’iniziativa in materia ecclesiastica, attraverso quegli organi costituiti nel suo seno con attribuzioni istruttorie e consultive. Si tratta dell’Ufficio del Segretario generale della Presidenza del Consiglio, presso il quale opera l’Ufficio Studi e Rapporti Istituzionali. All’interno di quest’ultimo particolare rilievo riveste il Servizio per i rapporti con le confessioni religiose e per le relazioni istituzionali. c) Consiglio dei Ministri Il Consiglio ha il compito di determinare, anche in relazione alla materia ecclesiastica, la politica generale del governo e l’indirizzo generale dell’azione amministrativa, altresì delibera sugli atti concernenti rapporti fra Stato e confessioni religiose. d) Ministri Ai singoli ministri, nell’ambito delle rispettive competenze, spetta di condurre e concludere negoziati intesi bilaterali con le rappresentanze delle confessioni religiose su materie concernenti il proprio specifico settore di operatività. e) Ministero dell’Interno L’organo dell’amministrazione statale con specifiche competenze in materia di culti è il Ministero dell’Interno. Le funzioni in materia ecclesiastica attribuite a tale organo sono esercitate attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione, che si articolano diverse direzioni, fra le quali va annoverata la Direzione centrale degli affari dei culti e per l’amministrazione del Fondo edifici di culto, la quale vigila sulla concreta osservanza dei principi costituzionali e delle norme vigenti, in materia di libertà religiosa e di regolamentazione dei rapporti Stato-confessioni religione, al fine di rendere effettivo il diritto alla libertà religiosa. Al suo interno opera l’Osservatorio sulle politiche religiose, che svolge compiti di studio e di monitoraggio delle realtà religiose presenti nel Paese e delle problematiche connesse.

Inoltre, la suddetta Direzione assicura la tutela, la valorizzazione, la conservazione e il restauro dei beni di proprietà del Fondo edifici di culto. La Direzione si articola in due grandi aree: una destinata alla cura degli Affari del culto cattolico e l’altra deputata agli Affari dei culti acattolici. f) Prefetture – UTG Organi periferici del Ministero dell’interno sono le prefetture – Uffici territoriali del Governo. Ad essa competono l’istruttoria degli affari a cui provvede il ministero, non che talune attribuzioni specifiche (ad es., stabilire il numero dei componenti delle fabbricerie delle chiese che non siano cattedrale o che non siano state dichiarate monumento nazionale). Il fondo edifici di culto Il FEC è una persona giuridica pubblica, amministrata in base alle norme per regolano le gestioni patrimoniali dello Stato con i privilegi, le esenzioni e le agevolazioni fiscali ad esse riconosciuti. La sua specifica finalità è quella di provvedere alla conservazione, al restauro, alla tutela e alla valorizzazione degli edifici di culto cattolico, appartenenti al Fondo, nonché agli oneri posti a carico del Fondo stesso. Alla realizzazione di tale finalità si provvede per mezzo di un contributo statale annuo, non che con le rendite del patrimonio fruttifero del Fondo. L’amministrazione del FEC è esercitata dal Ministero dell’Interno: in sede centrale, a mezzo della Direzione generale degli affari dei culti; in ambito provinciale, a mezzo dei prefetti. Il Ministro dell’Interno ha la rappresentanza giuridica del Fondo ed è coadiuvato da un Consiglio di amministrazione. Fanno parte del Fondo circa 840 chiese distribuite sull’intero territorio nazionale e, inoltre, altri beni mobili e immobili di diversa natura. Uffici ecclesiastici organizzati dallo Stato per l’assistenza spirituale nelle comunità separate All’interno dell’ordinamento statale sono previsti taluni specifici uffici a carattere ecclesiastico organizzati dallo Stato da altri enti pubblici per garantire l’assenza spirituale a tutti coloro che si trovino, in via temporanea o stabile, nelle strutture definite obbliganti o chiuse, ossia nelle comunità separate. L’organizzazione di tali uffici è finalizzata a garantire il concreto esercizio della libertà religiosa e trova il suo fondamento normativo negli artt. 19 e 3 comma 2 Cost. In concreto, l’organizzazione di tale servizio è strutturata in maniera differente a seconda dell’entità numerica delle persone per le cui esigenze il servizio è predisposto e dalla confessione di appartenenza. Con riguardo alla confessione religiosa di appartenenza occorre operare una triplice distinzione:

  1. la chiesa cattolica è previsto un sistema stabile di assistenza, i cui oneri gravano interamente sullo Stato;
  2. per le confessioni diverse dalla cattolica che abbiano stipulato intese con lo Stato sono queste ultime a disciplinare con specifiche disposizioni tale servizio;
  3. per i culti diversi dal cattolico prive di intesa con lo Stato è prevista la facoltà dei ministri dei culti ammessi di prestare l’assistenza spirituale nelle comunità separate, su richiesta dei

Per i detenuti appartenenti a confessioni acattoliche, la possibilità di fruire dell’assistenza spirituale è riconosciuta dall’art. 26 comma 4 ord. penit., che prevede il diritto degli stessi di ricevere, su loro richiesta, l’assistenza dei ministri del proprio culto e di celebrarne i riti. Per gli appartenenti a confessioni religiose non munite di intesa è prevista la possibilità di ottenere l’assistenza spirituale, su richiesta di detenuti o dei loro familiari, da parte dei ministri dei culti ammessi, previa autorizzazione dell’amministrazione penitenziaria e sotto l’osservanza delle norme contenute nei regolamenti speciali per detti istituti. L’assistenza spirituale nelle strutture sanitarie Perciò che concerne il servizio di assistenza spirituale occorre distinguere:

  • per i ricoverati di religione cattolica è prevista, negli enti ospedalieri, la presenza di cappellani ospedalieri, inquadrati come dipendenti presso la relativa Asl, con applicazione del contratto collettivo di lavoro del personale del servizio sanitario nazionale. Per essi, l’accesso alle strutture ospedaliere e libero e senza limitazioni di orario.
  • per gli appartenenti a confessioni religiose munite di intesa norme specifiche sono contenute all’interno delle medesime;
  • per gli appartenenti a confessioni prive di intesa, i ministri dei culti ammessi, ove richiesti, possono essere autorizzati a frequentare i luoghi di cura e di ritiro per prestare l’assistenza religiosa ai ricoverati che la domandino. L’autorizzazione viene data da chi è preposto alla direzione amministrativa del luogo suddetto e deve indicare le modalità o le cautele con cui l’assistenza deve essere prestata. Gli oneri economici del servizio, ivi compresa la retribuzione dei ministri di culto, sono a carico delle strutture ospedaliere che se ne avvalgono.

CAPITOLO 6

La Santa Sede e lo Stato Città del Vaticano

In diritto canonico, la locuzione Santa Sede (o Sede Apostolica) indica il supremo organo di governo della Chiesa universale e può essere intesa in una duplice accezione: in senso stresso, come ufficio proprio del Sommo Pontefice; in senso lato, comprende anche gli uffici e gli organi della Curia Romana. In quanto ufficio del Sommo Pontefice la Santa Sede è persona morale dell’ordinamento canonico, con personalità giuridica originaria: pertanto, la capacità giuridica della Santa Sede non può essere oggetto di limitazioni e mutamenti ad opera del diritto positivo. Giuridicamente, la potestà del pontefice si esprime nella titolarità e nell’esercizio, su tutta la chiesa, del supremo potere legislativo, di governo e giudiziario. Altresì, gode di una capacità pubblicistica, essendole attribuito l’esercizio dei poteri che appartengono alla riconosciuta sovranità della chiesa nell’ordine suo proprio; siffatti poteri possono esprimersi in provvedimenti con carattere di Imperium aventi efficacia nell’ordinamento civile. Alla Santa sede viene pacificamente riconosciuta la titolarità della soggettività giuridica in campo internazionale. In particolare, ha il diritto di legazione attiva e passiva, intrattenendo la medesima rapporti diplomatici con organizzazioni internazionali e con quasi tutti gli Stati; ha il diritto di stipula di trattati e accordi, nonché di adesione ad organizzazioni internazionali, alle quali essa partecipa con osservatori permanenti o delle quali è membro. Per effetto del riconoscimento della soggettività giuridica di diritto internazionale gli atti con cui uno Stato e la Santa sede concordano la disciplina dei loro rapporti (concordati) sono pienamente equiparati ai trattati internazionali, in quanto accordi tra ordinamenti primari. Lo Stato città del Vaticano: elementi e natura giuridica Lo Stato città del Vaticano è un territorio specifico sul quale è riconosciuta alla Santa sede la piena titolarità e l’esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana. È stato costituito con il Trattato del Laterano del 1929. Il territorio vaticano è costituito da quell’area territoriale rappresentata da Piazza San Pietro e dai palazzi limitrofi; esso è, inoltre, territorio neutrale ed inviolabile. Il popolo vaticano è formato da coloro che hanno la cittadinanza vaticana, riconosciuta sulla base di un criterio funzionale facente leva sulla carica ricoperta o sul servizio prestato dal singolo a beneficio della Santa sede. Sono cittadini vaticani: i cardinali residenti in Vaticano e in Roma; i diplomatici della Santa sede; coloro che risiedono nella città del Vaticano in ragione della loro carica o del servizio. La sovranità è il potere di governo sullo Stato che è riconosciuto in capo al sommo pontefice, il quale è sovrano dello Stato città del Vaticano e ha la pienezza dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Caratteri e organizzazione interna dello Stato città del Vaticano Lo Stato città del Vaticano è: uno stato patrimoniale (atteso che tutto il suo territorio appartiene a titolo di piena proprietà alla Santa Sede ed è sottoposto all’esclusiva potestà della medesima); uno stato strumentale (fondato per soddisfare interessi specifici della Sede apostolica); uno stato