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Dispense di diritto ecclesiastico
Tipologia: Schemi e mappe concettuali
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11I‘'CAPITOLO I – Oggetto e fonti del diritto ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico è quella disciplina giuridica che regola il fenomeno religioso dal punto di vista dello Stato, garantendo e promuovendo le libertà fondamentali in materia di religione. Esso si sviluppa su tre livelli:
a) Diritto individuale di libertà religiosa, che tutela la fede del singolo cittadino.
b) Diritto collettivo di libertà religiosa, che riconosce e protegge le comunità di credenti.
c) Diritto istituzionale di libertà religiosa, che disciplina i rapporti tra Stato e confessioni religiose.
Il diritto ecclesiastico ha fonti eterogenee, poiché interseca vari rami dell’ordinamento giuridico. Le sue fonti di produzione comprendono:
•Costituzione italiana (artt. 7, 8, 19 e 20), che sancisce il principio di laicità e il riconoscimento delle confessioni religiose.
•Fonti sovranazionali, tra cui la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, i trattati dell’Unione Europea (TUE, TFUE) e la Carta di Nizza.
•Leggi ordinarie, che offrono tutela diretta e indiretta alla religione attraverso il codice civile, penale e di procedura.
•Diritto ecclesiastico regionale, con norme specifiche per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali di interesse religioso.
•Norme di derivazione pattizia, come i Concordati tra Stato e Chiesa.
•Regolamenti e circolari, che disciplinano aspetti amministrativi legati al fenomeno religioso.
•Norme confessionali, che regolano la vita interna delle comunità religiose.
CAPITOLO II – I sistemi di rapporti tra potere politico e fenomeno religioso
Nell’epoca precristiana, in particolare in quella romana, vigeva una concezione monistica del potere, che non distingue tra la sfera religiosa e quella pubblica. La religione era parte integrante della res publica, e non esisteva una separazione tra cittadino e fedele. Il cristianesimo introduce un principio di dualismo tra potere temporale e spirituale, che trova fondamento nel celebre passo evangelico: “Date a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quello che è di Dio” (Matteo 22, 17). Con questa affermazione, si stabilisce che i cristiani
devono obbedire sia a Dio sia all’autorità politica, ma in caso di contrasto tra legge divina e legge degli uomini, la prima deve prevalere, come affermava San Paolo: “Non c’è autorità se non da Dio”. L’introduzione del dualismo cristiano comporta quattro importanti conseguenze: 1.Un rinnovato interesse per la vita politica da parte della comunità cristiana. 2.Il carattere esclusivista della religione cattolica, che porta i cristiani a considerare gli altri culti come semplici credenze o superstizioni. 3.L’attività di proselitismo, con la diffusione del messaggio evangelico. 4.L’universalismo cristiano, che supera le barriere etniche e nazionali, rendendo la religione un patrimonio accessibile a tutta l’umanità. Le autorità romane reagirono con ostilità a questa concezione, poiché il dualismo cristiano svincolava l’autorità religiosa dal potere politico, minando il principio di unità dello Stato.
Nel IV secolo d.C., con l’editto di Milano (313 d.C.), l’imperatore Costantino riconosce il cristianesimo come religio licita. Da quel momento inizia un processo di cristianizzazione della società romana, che culmina con l’editto di Tessalonica (380 d.C.), con cui il cristianesimo diventa religione ufficiale dell’Impero. Si sviluppa così il cesaropapismo, un sistema in cui il potere temporale e quello spirituale coincidono nelle mani dell’imperatore. Egli assume il ruolo di difensore della fede e della comunità cristiana, convocando concili e rendendone esecutivi i decreti. Tale modello assume caratteristiche diverse a seconda del contesto: mentre in Occidente la Chiesa mantiene un certo margine di autonomia, in Oriente essa viene inglobata nell’apparato imperiale bizantino.
A partire dal V secolo, il cesaropapismo entra in crisi a causa della caduta dell’Impero Romano d’Occidente (476 d.C.). Il contesto politico frammentato spinge i pontefici a rafforzare la propria autorità religiosa con una dimensione politica. Un documento chiave è la Lettera Gelasiana di Papa Gelasio I all’imperatore Anastasio (494 d.C.), nella quale si afferma che il mondo è retto da due poteri distinti: •L’autorità del Papa, che governa sulle questioni spirituali. •L’autorità dell’Imperatore, che governa sulle questioni temporali. Entrambi derivano da Dio, ma il potere religioso è superiore perché riguarda il mondo soprannaturale. Tuttavia, l’autorità politica deve rispettare la Chiesa e collaborare con essa. Nei secoli successivi, il dualismo viene progressivamente formalizzato e porta alla nascita di un potere temporale della Chiesa, culminato nella formazione dello Stato Pontificio. Con il Sacro Romano Impero, gli imperatori tentarono di riaffermare il cesaropapismo, ma ciò portò a una crisi che culminò con la lotta per le investiture tra il Papato e l’Impero.
Dall’XI secolo la Chiesa riafferma la propria autonomia, promuovendo un modello teocratico in cui il potere deriva direttamente da Dio e viene esercitato dal Papa. Il Dictatus Papae di Gregorio VII (1075) sancisce l’indipendenza della Chiesa e il diritto del Papa di giudicare i sovrani, arrivando fino alla scomunica. Ciò portò alla lotta per le investiture con l’imperatore Enrico IV, che si concluse con il Concordato di Worms (1122). Successivamente, documenti come la bolla Unam Sanctam (1302) di Bonifacio VIII rafforzarono l’idea che il Papa detenesse entrambi i poteri, spirituale e temporale, e che i sovrani dovessero essergli
•I poteri temporali appartengono esclusivamente al sovrano.
Il giusnaturalismo porta all’affermazione del sistema giurisdizionalista, che attribuisce allo Stato una serie di prerogative nei confronti della Chiesa, note come iura maiestatica circa sacra. Questi diritti si dividono in due categorie:
Nei secoli successivi, il giusnaturalismo evolve in nuove forme, in particolare nel neogiurisdizionalismo liberale, che si manifesta in due contesti principali: a) Regno di Sardegna: Lo Stato rivendica il diritto esclusivo di regolamentare qualsiasi aspetto della vita pubblica, inclusa la religione. Ne è un esempio la legislazione sabauda, che prevede: •L’espulsione degli ordini religiosi poco graditi. •L’abolizione del foro ecclesiastico, imponendo ai chierici di essere giudicati dai tribunali civili. b) Questione Romana: Dopo la presa di Roma e la fine dello Stato Pontificio, i papi si dichiarano prigionieri del Regno d’Italia e ne condannano l’azione. Nel 1871, il Regno d’Italia approva la Legge delle Guarentigie, che regola i rapporti con la Chiesa secondo principi giusnaturalisti. Tale legge rimane in vigore fino alla firma dei Patti Lateranensi (1929).
Il separatismo si afferma nell’epoca illuminista, in un contesto di profonda trasformazione della concezione dello Stato e dei suoi rapporti con la religione. Gli illuministi sostengono che l’individuo possieda diritti originari, cedendone una parte allo Stato affinché questo garantisca la pacifica convivenza tra i cittadini. Il potere dello Stato, quindi, deriva dal popolo e non da Dio, e lo Stato deve garantire la libertà religiosa senza interferire nella sfera
spirituale. Il separatismo segna la fine della figura del cives-fidelis (cittadino-fedele), sostituita dalla figura del cittadino laico. Ciò comporta profonde trasformazioni: •Il matrimonio perde la sua connotazione sacramentale e diventa un’istituzione civile. •Lo Stato si definisce aconfessionale, disinteressandosi alla religione. •Pur garantendo la libertà religiosa, lo Stato mantiene il potere di disciplinare le manifestazioni pubbliche della religione, in nome dell’ordine e della pace sociale. Per questo motivo, lo Stato assume una natura ambivalente: •Da un lato, esalta la libertà religiosa. •Dall’altro, impone limiti alle espressioni pubbliche della fede. Diverse correnti teoriche sostengono il separatismo: •LAMENNAIS: la Chiesa, per perseguire la sua missione spirituale, deve essere separata e libera dallo Stato. •VINET: la società civile si fonda sulla necessità, mentre la società religiosa sul sentimento; di conseguenza, devono rimanere distinte e indipendenti. Il separatismo si concretizza in due eventi storici emblematici:
Tra il XIX e il XX secolo, si assiste alla rinascita dello strumento pattizio nei rapporti tra Stato e Chiesa. Dopo l’esperienza del separatismo laico, la Chiesa cerca di garantire la propria libertà attraverso accordi negoziati con gli Stati. Gli Stati, dal canto loro, hanno esigenze diverse:
•Nei regimi totalitari, il sostegno della Chiesa serve a legittimare il potere e ottenere consenso popolare.
•Sono previste forme di finanziamento diretto o indiretto per le confessioni religiose. •I ministri di culto e i rappresentanti delle confessioni possono essere attivamente presenti nelle istituzioni pubbliche e nei servizi sociali.
CAPITOLO III – LA COSTITUZIONE ITALIANA: LIBERTÀ RELIGIOSA E LAICITÀ DELLO STATO
L’articolo 7 della Costituzione disciplina i rapporti tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica. A differenza dell’art. 8, che sancisce l’uguaglianza di tutte le confessioni religiose, l’art. 7 dedica una norma specifica alla Chiesa cattolica, non per garantirle un privilegio, ma per riconoscere il suo radicamento storico nella società italiana. Testo dell’articolo 7 della Costituzione. 1.Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. 2.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Il primo comma sancisce il principio secondo cui Stato e Chiesa sono indipendenti e sovrani nei rispettivi ambiti. Ciò implica che: •Lo Stato riconosce l’ordinamento giuridico della Chiesa cattolica come autonomo e indipendente. •La Chiesa cattolica ha soggettività internazionale e può intrattenere relazioni con altri Stati secondo il diritto internazionale. •Lo Stato italiano deve regolare i rapporti con la Chiesa attraverso strumenti di diritto internazionale, anziché con norme unilaterali. Un problema interpretativo riguarda la delimitazione degli “ordini” di competenza tra Stato e Chiesa. •Tradizionalmente, si afferma che la Chiesa si occupa degli aspetti spirituali e religiosi, mentre lo Stato governa gli ambiti temporali e sociali. •Tuttavia, esistono materie di confine (materie miste), nelle quali può sorgere una sovrapposizione di competenze. In questi casi, la soluzione pattizia (tramite accordi tra Stato e Chiesa) diventa il principale strumento di regolazione dei rapporti. Tuttavia, lo Stato ha la competenza sulle competenze, ossia il potere di decidere se e in quali ambiti sia necessario stipulare accordi con la Chiesa. Il secondo comma stabilisce che i rapporti tra Stato e Chiesa sono regolati dai Patti Lateranensi (1929) e introduce una regola speciale sulla loro modifica: •Le modifiche dei Patti non richiedono una revisione costituzionale, ma devono essere accettate da entrambe le parti. •Questo significa che lo Stato italiano non può modificare unilateralmente i Patti Lateranensi, ma solo attraverso un accordo con la Santa Sede.
14.1. I PATTI LATERANENSI
I Patti Lateranensi sono l’unico trattato internazionale esplicitamente richiamato nella Costituzione italiana. Essi pongono fine alla “Questione Romana”, ossia il conflitto tra il Regno d’Italia e la Santa Sede nato con la presa di Roma (1870) e la fine dello Stato Pontificio. I Patti Lateranensi, firmati l’11 febbraio 1929 tra il governo fascista di Mussolini e la Santa Sede, si compongono di tre parti:
14.2. I PATTI LATERANENSI E LA COSTITUZIONE
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, durante i lavori dell’Assemblea Costituente, si discusse se includere o meno i Patti Lateranensi nella Costituzione. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 30/1971, ha stabilito che: •I Patti Lateranensi hanno valore costituzionale, quindi non possono essere modificati o abrogati dal legislatore ordinario. •Tuttavia, sono soggetti al controllo della Corte Costituzionale, che può valutarne la compatibilità solo con i principi supremi dell’ordinamento.
14.3. LE MODIFICHE DEL CONCORDATO: L’ACCORDO FRA SANTA SEDE E STATO ITALIANO DEL 1984
L’art. 7 della Costituzione stabilisce che i Patti Lateranensi regolano i rapporti tra lo Stato e la Chiesa cattolica. Tuttavia, prevede anche che le loro modifiche non richiedano una revisione costituzionale, purché siano accettate da entrambe le parti. Nel 1984, lo Stato italiano e la Santa Sede hanno stipulato un Accordo di Revisione del Concordato Lateranense, con l’obiettivo di adeguare il Concordato ai cambiamenti costituzionali e religiosi avvenuti nel frattempo. Da parte dello Stato, la necessità di modifica derivava dall’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1948), che introduceva il principio di eguaglianza tra le confessioni religiose. Da parte della Chiesa, il mutamento era legato al Concilio Vaticano II, che aveva riconosciuto la libertà religiosa e la laicità dello Stato. L’Accordo di Revisione, firmato il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la Legge 121/1985, ha modificato profondamente il Concordato del 1929, pur mantenendone la struttura pattizia. Tale Accordo è formalmente denominato:“Accordo che apporta modificazioni al Concordato Lateranense dell’11 febbraio 1929”. Sebbene l’Accordo sostituisca integralmente il precedente Concordato, è stato presentato giuridicamente come una modifica per farlo rientrare nell’ambito dell’art. 7 della Costituzione. L’art. 13 dell’Accordo stabilisce: “Le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni del Concordato Lateranense accettate dalle due Parti, ed entreranno in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica. Salvo quanto previsto dall’art. 7, n. 6, le disposizioni del Concordato stesso non riprodotte nel presente testo sono abrogate.” Inoltre, un successivo Accordo del 1985 (reso esecutivo con la Legge 222/1985) ha disciplinato in modo specifico la materia degli enti e beni ecclesiastici. Principali innovazioni dell’Accordo del 1984. 1.Fine della religione cattolica come religione di Stato
•Art. 14:“Se in avvenire sorgessero difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti, la Santa Sede e la Repubblica Italiana affideranno la ricerca di un’amichevole soluzione a una Commissione paritetica da loro nominata.”→ Se vi sono controversie sull’interpretazione dell’Accordo, sarà una Commissione Paritetica a risolverle, evitando conflitti giuridici.
L’articolo 8 della Costituzione disciplina il principio della libertà religiosa istituzionale. Nel primo comma, viene sancita la norma cardine di tale libertà, mentre nei commi successivi vengono stabilite le regole che regolano i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse da quella cattolica. Art. 8 Cost.
15.1. La nozione giuridica di “confessione religiosa”
Il primo comma dell’art. 8 si riferisce indistintamente a tutte le confessioni religiose, inclusa quella cattolica. Tuttavia, si pone il problema preliminare di definire giuridicamente il concetto di “confessione religiosa”. Una prima risposta è stata fornita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 195/1993, che ha dichiarato l’incostituzionalità di una legge regionale dell’Abruzzo la quale concedeva vantaggi economici solo alle confessioni religiose che avessero stipulato un’intesa con lo Stato. Secondo la Corte, per qualificare un gruppo come confessione religiosa, devono essere valutati quattro parametri: 1.Stipulazione di un’intesa con lo Stato. 2.Riconoscimento pubblico, ovvero il provvedimento del Ministero dell’Interno che conferisce personalità giuridica alla confessione religiosa come ente di culto. 3.Comune considerazione, ossia il modo in cui l’opinione pubblica percepisce quella specifica entità.
. 4.Autoreferenzialità, per cui solo la stessa formazione sociale può dichiarare se il proprio pensiero e agire siano caratterizzati da un elemento religioso. Questo criterio, sebbene risponda al principio di sussidiarietà, non può essere considerato in modo autonomo: lo Stato deve verificare che quanto affermato dal gruppo religioso corrisponda effettivamente alla sua natura e attività. Tali criteri non sono rigidi o esaustivi, ma rappresentano delle linee guida per distinguere una confessione religiosa da altre organizzazioni. Il punto chiave è la natura dell’ente: una confessione religiosa si distingue per il suo riferimento al culto o alla religione. Questa distinzione può risultare complessa, considerando che alcune religioni hanno un Dio trascendente, altre no, e alcune, come il buddhismo, possono essere caratterizzate dall’assenza stessa di una divinità personale. Tuttavia, ciò che accomuna le confessioni religiose è un’apertura alla trascendenza. Le definizioni della dottrina e della giurisprudenza •Finocchiaro definisce le confessioni religiose come “comunità sociali stabili, dotate o meno di un’organizzazione e di una normazione propria, con un’originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un essere trascendente o sulla ricerca del divino nell’immanenza.”
•La Corte di Cassazione ha affermato che l’assenza di una definizione giuridica di “religione” non è casuale, ma voluta per non restringere la libertà religiosa sancita dalla Costituzione. •Ateismo e agnosticismo organizzato non rientrano nella tutela dell’art. 8 Cost., poiché non costituiscono confessioni religiose in senso tecnico.
15.2. L’eguale libertà di tutte le confessioni religiose
Il primo comma dell’art. 8 Cost. sancisce la pari libertà di tutte le confessioni religiose davanti alla legge, conferendo all’ordinamento un’impronta pluralista. Tuttavia, il testo costituzionale non utilizza il termine “uguali”, bensì “egualmente libere”, sottolineando che l’uguaglianza garantita è sostanziale e non meramente formale. In termini pratici, questo significa che lo Stato deve assicurare a tutte le confessioni la stessa libertà e parità di opportunità, evitando privilegi, ma ammettendo trattamenti differenziati se giustificati da ragioni oggettive e finalizzati all’attuazione del principio di uguaglianza.
15.3. La libertà di autorganizzazione delle confessioni religiose diverse dalla cattolica
Il comma 2 dell’art. 8 Cost. riconosce alle confessioni religiose diverse dalla cattolica il diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, purché non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. Questa limitazione non è prevista per la Chiesa cattolica, disciplinata dall’art. 7 Cost. Tale differenza non è discriminatoria, ma si giustifica per due motivi: 1.La Chiesa cattolica è un ordinamento sovrano, riconosciuto dallo Stato italiano. 2.Ha un sistema giuridico consolidato e riconosciuto nel corso dei secoli. La Corte Costituzionale ha ribadito che lo Stato non può fissare i contenuti degli statuti delle confessioni religiose, ma può intervenire solo quando questi violano i principi fondamentali dell’ordinamento.
15.4. La regolazione dei rapporti con le confessioni religiose: la legge “sulla base di intese”
Il terzo comma dell’art. 8 Cost. prevede che i rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose diverse dalla cattolica siano regolati da una legge sulla base di intese. In passato, tali rapporti erano disciplinati dalla legge 1159/1929, che regolava unilateralmente i “culti ammessi”. Con la Costituzione, invece, viene introdotto un regime bilaterale, attuato per la prima volta con l’intesa stipulata con i Valdesi. Attualmente, le confessioni che hanno stipulato intese con lo Stato sono 14, ma solo 13 sono state approvate con legge (manca l’intesa con i Testimoni di Geova). L’iter di stipula di un’intesa. 1.Richiesta: la confessione religiosa invia una richiesta al Presidente del Consiglio per avviare le trattative. 2.Negoziazione: viene istituita una commissione interministeriale che elabora una bozza d’intesa. 3.Approvazione del Consiglio dei Ministri: il Presidente del Consiglio firma l’intesa. 4.Legge di approvazione: l’intesa diventa efficace solo dopo l’approvazione da parte del Parlamento. Il Governo non ha l’obbligo giuridico di trasmettere l’intesa al Parlamento, ma solo una responsabilità politica. In caso di mancata trasmissione, la confessione religiosa non ha strumenti giuridici per impugnare tale inerzia. Le intese, una volta approvate, regolano in modo specifico i rapporti tra lo Stato e la confessione religiosa, sostituendo la legge del
L’obiezione di coscienza è il diritto di non rispettare una norma quando questa è ritenuta in contrasto con una norma superiore di carattere morale o religioso. Nel nostro ordinamento, l’obiezione di coscienza è ammessa solo se prevista da una legge e rientra nella categoria della “obiezione normativa”. I principali casi di obiezione di coscienza in Italia. 1.Obiezione di coscienza all’aborto. •Gli artt. 9 e 12 della legge 194/1978 consentono ai medici di rifiutarsi di praticare l’interruzione volontaria di gravidanza per motivi di coscienza. •Tuttavia, l’art. 12 prevede che, in caso di richiesta da parte di una minore e diniego dei genitori, il giudice tutelare possa autorizzare l’interruzione, anche contro il parere dei genitori •La Corte Costituzionale ha stabilito che il giudice tutelare non può invocare l’obiezione di coscienza, essendo tenuto a decidere in base alla legge. 2.Obiezione di coscienza nella fecondazione assistita. •Prevista dalla normativa sulla procreazione medicalmente assistita, consente al personale sanitario di rifiutarsi di praticare tali interventi per motivi di coscienza. 3.Obiezione di coscienza al servizio militare. •L’art. 52 Cost. stabilisce l’obbligatorietà del servizio militare, ma con la legge n. 230/1998 è stato introdotto il servizio civile sostitutivo. •L’obiezione di coscienza è quindi ammessa, ma chi la esercita deve prestare comunque un servizio alternativo. 4.Obiezione di coscienza alla sperimentazione animale. •Riguarda soggetti che, per convinzioni etiche o religiose, rifiutano di partecipare a sperimentazioni che implichino violenza sugli esseri viventi.
Art. 20 Cost. “Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.” L’art. 20 Cost. tutela la libertà degli enti religiosi, impedendo che il loro carattere ecclesiastico possa giustificare norme restrittive o oneri fiscali aggiuntivi. Principi chiave. •Il divieto riguarda limitazioni legislative, fiscali o amministrative imposte solo perché l’ente ha natura religiosa. •Si applica a qualsiasi ente religioso (non solo a quelli riconosciuti dallo Stato). •Non impedisce allo Stato di regolare o limitare gli enti in base a criteri generali validi per tutti gli enti (religiosi e non). •Non vieta trattamenti di maggior favore, purché siano giustificati e accessibili a tutti gli enti religiosi senza discriminazione.
La laicità dello Stato è un principio supremo dell’ordinamento italiano, derivante dagli articoli 2, 3, 7, 8, 19 e 20 Cost.. È stata la Corte Costituzionale, con la storica sentenza n. 203/1989, a definirlo come un principio fondamentale. Caratteristiche della laicità. 1.Neutralità dello Stato. •Nessuna religione deve avere privilegi o svantaggi di fronte alla legge. •Lo Stato non può esprimere giudizi sulle dottrine religiose. 2.Pari garanzia della libertà religiosa
•Tutte le confessioni devono essere tutelate in eguale misura. 3.Equidistanza tra Stato e religione. •Lo Stato può regolare i rapporti con le confessioni, ma non interferire nei contenuti religiosi. 4.Separazione tra religione e questioni civili. •La religione non deve influenzare le leggi e le politiche pubbliche. Il caso del crocifisso nelle scuole la Cassazione, nel 2021, ha stabilito che: •Non è obbligatoria l’esposizione del crocifisso nelle aule scolastiche. •Tuttavia, non è vietata, purché siano rispettate le convinzioni di tutti. •In caso di richiesta, devono poter essere affissi anche i simboli di altre religioni.
CAPITOLO IV: La Libertà Religiosa nel Diritto Sovranazionale
L’esperienza dei totalitarismi del XX secolo e il trauma della Seconda guerra mondiale hanno reso evidente la necessità di riconoscere e tutelare i diritti fondamentali a livello globale. In questo contesto, l’ONU ha giocato un ruolo cruciale, sancendo per la prima volta una forma di tutela internazionale dei diritti umani con la Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo (1948). L’articolo 18 di questa Dichiarazione stabilisce: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, e la libertà di manifestare, isolatamente o in comune, e sia in pubblico che in privato, la propria religione o il proprio credo nell’insegnamento, nelle pratiche, nel culto e nell’osservanza dei riti.” Tuttavia, essendo una dichiarazione, questo documento non ha effetti vincolanti. La sua efficacia giuridica è stata consolidata attraverso due patti internazionali adottati nel 1966: 1.Il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, che all’art. 18 riprende il concetto di libertà religiosa con un’estensione più ampia. 2.Il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, che si occupa della libertà religiosa in relazione a questioni economiche e sociali. L’art. 18 del Patto sui Diritti Civili e Politici sancisce il diritto alla libertà di pensiero, coscienza e religione, garantendo non solo la possibilità di professare e cambiare religione, ma anche di manifestarla con diverse modalità e in vari contesti. Sebbene il testo non lo espliciti chiaramente, il Comitato per i Diritti Umani ha riconosciuto che il Patto tutela anche la libertà di fede negativa, ossia il diritto di non avere una religione o di non praticarne alcuna.Inoltre, è stato stabilito che lo status giuridico di una religione all’interno di un Paese (come il riconoscimento di una religione di Stato o la predominanza numerica di un culto) non può giustificare discriminazioni nei confronti delle minoranze religiose. Pur riconoscendo un’ampia libertà religiosa, l’art. 18 consente alcune restrizioni alla manifestazione esteriore del culto. Tali restrizioni, però, devono rispettare tre criteri fondamentali: •Essere previste dalla legge. •Essere necessarie per proteggere la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico, la salute o la morale pubblica. •Essere proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti. Un ulteriore aspetto importante è il comma 4 dell’art. 18, che riconosce il diritto dei genitori di impartire ai figli un’educazione religiosa conforme alle loro convinzioni. Questi principi sono stati ripresi e ampliati nella Dichiarazione sull’eliminazione di tutte le forme di intolleranza e di discriminazione fondate sulla religione o il credo del 1981, che ha rappresentato un ulteriore passo avanti nella tutela della libertà religiosa a livello internazionale.
Altri casi hanno riguardato il bilanciamento tra libertà religiosa e libertà di espressione. Ad esempio, in Otto-Preminger-Institut c. Austria e Wingrove c. Regno Unito, la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro di film blasfemi, sostenendo che la libertà di espressione non copre atti di blasfemia grave e offensiva. Al contrario, in Giniewski c. Francia, la Corte ha difeso la libertà di critica nei confronti della Chiesa, affermando che le critiche non incitanti all’odio non possono essere vietate.
22.2. La libertà religiosa nei rapporti di lavoro
Un tema complesso riguarda il rapporto tra libertà religiosa e mondo del lavoro. Nel caso di un organista di una chiesa cattolica, la Corte ha stabilito che il suo licenziamento per motivi di vita privata non era legittimo, poiché la sua mansione era tecnica e non direttamente legata alla dottrina religiosa. Al contrario, nel caso di un portavoce dei Mormoni, la Corte ha ritenuto legittimo il suo licenziamento, poiché la sua funzione richiedeva coerenza con i principi della confessione. Infine, nel caso Fernandez Martinez c. Spagna, la Corte ha riconosciuto la legittimità del mancato rinnovo del contratto di un insegnante di religione cattolica che si era espresso pubblicamente contro la Chiesa.
22.3. Simboli religiosi e rispetto della libertà della persona
Uno dei temi più delicati in materia di libertà religiosa riguarda l’esposizione dei simboli religiosi negli spazi pubblici o aperti al pubblico. La questione si intreccia con il diritto alla libertà religiosa, il principio di laicità dello Stato e il rispetto delle tradizioni culturali dei singoli paesi. Un caso particolarmente emblematico è stato quello di Lautsi e altri c. Italia, che ha sollevato il problema dell’esposizione del crocifisso nelle scuole italiane. Una madre, sostenendo che la presenza del simbolo cristiano nelle aule scolastiche frequentate dai figli costituisse una violazione del suo diritto di educarli secondo le proprie convinzioni non religiose, si era rivolta alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). La questione centrale era stabilire se la semplice esposizione di un simbolo religioso potesse essere considerata una forma di imposizione ideologica o un condizionamento della libertà educativa dei genitori. La Corte, nella sua pronuncia definitiva, ha stabilito che la presenza del crocifisso non costituisce una violazione della libertà educativa, poiché non implica un atto di indottrinamento. La decisione si è basata sull’assenza di prove di un danno concreto: la madre non aveva dimostrato che la presenza del crocifisso avesse inciso negativamente sull’educazione dei figli o avesse rappresentato un’imposizione da parte dello Stato. Inoltre, la Corte ha riconosciuto che la tradizione dell’esposizione del crocifisso nelle scuole italiane ha una base culturale consolidata, che può essere intesa come un’espressione dell’identità storica del Paese. Tuttavia, questo non significa che vi sia un obbligo assoluto di affiggere il crocifisso, né che gli Stati siano vincolati a una specifica interpretazione del principio di laicità. L’articolo 14 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea conferma che spetta ai singoli ordinamenti nazionali trovare un equilibrio tra le tradizioni identitarie dello Stato e i diritti della persona. Gli Stati possono essere sanzionati solo nel caso in cui non operino un corretto bilanciamento tra questi due aspetti, come potrebbe accadere se la presenza del crocifisso fosse accompagnata da un’indottrinamento religioso forzato, in contrasto con l’art. 2 del Protocollo n. 1 della CEDU, che tutela il diritto all’educazione. Anche la questione del velo islamico nelle istituzioni pubbliche ha sollevato importanti dibattiti giurisprudenziali. Nel caso Sahin c. Turchia, la Corte ha affrontato il divieto imposto alle studentesse di indossare il velo nelle università turche. I giudici di Strasburgo hanno
ritenuto che questa restrizione fosse legittima, in quanto finalizzata a tutelare i principi di laicità e di ordine pubblico nello Stato turco. La Corte ha riconosciuto che gli Stati godono di un ampio margine di discrezionalità nel definire il rapporto tra religione e spazio pubblico, in funzione delle proprie tradizioni culturali e del proprio modello di laicità. Nel caso specifico, la Corte ha accettato che la visione turca della laicità potesse essere considerata uno strumento necessario per preservare la democrazia del paese.
22.4. Il diritto dei genitori di assicurare ai figli un’educazione conforme alle proprie convinzioni religiose
Uno dei diritti fondamentali riconosciuti a livello internazionale è quello dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose. L’art. 26 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo afferma che i genitori hanno un diritto prioritario nella scelta dell’istruzione per i loro figli, un principio ribadito anche dall’art. 2 del Protocollo Addizionale alla CEDU del 1952. Questo articolo stabilisce che nessuno può essere privato del diritto all’istruzione e che, nell’ambito delle sue competenze educative, lo Stato deve rispettare le convinzioni religiose e filosofiche dei genitori. La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ha accordato un elevato livello di tutela a questo diritto, bilanciandolo con la necessità di garantire il benessere e la formazione dei minori. Un esempio significativo è stato il caso di una madre appartenente al movimento raeliano, che aveva contestato il divieto impostole dal tribunale francese di far partecipare i propri figli a riunioni del movimento. La Corte ha respinto il ricorso, ritenendo che la decisione del tribunale fosse giustificata dall’interesse superiore dei minori, il cui benessere era stato considerato prioritario rispetto alla libertà religiosa della madre. Anche in ambito scolastico, la libertà educativa dei genitori incontra alcuni limiti. In un caso riguardante una famiglia turco-svizzera, la Corte ha stabilito che lo Stato svizzero aveva il diritto di imporre la frequenza obbligatoria di corsi di nuoto alle tre figlie di una famiglia musulmana, nonostante l’opposizione dei genitori per motivi religiosi. La Corte ha ritenuto che questa interferenza fosse giustificata dalla necessità di favorire l’integrazione sociale dei minori, evitando fenomeni di isolamento e discriminazione.
Il riconoscimento della libertà religiosa nell’Unione Europea ha seguito un percorso graduale, che ha preso avvio con il Trattato di Maastricht del 1992. In esso, pur non essendo menzionata espressamente la libertà religiosa, l’Unione si impegnava a tutelare i diritti fondamentali già riconosciuti dalla CEDU, incorporando implicitamente anche la tutela della libertà di religione. Un passo più significativo è stato compiuto con il Trattato di Amsterdam del 1997, che ha sancito il principio per cui l’Unione Europea si fonda sul rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. In questo contesto, è stata introdotta la possibilità di sospendere uno Stato membro in caso di violazione grave e persistente dei diritti umani, tra cui la libertà religiosa. Un riconoscimento più esplicito della libertà religiosa è avvenuto con l’adozione della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea (Carta di Nizza, 2000). Il suo art. 10 stabilisce che: “Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione, individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.”
di diritti umani. Tra le misure previste, vi sono: •Condizionalità degli accordi commerciali: l’UE può imporre ai Paesi terzi il rispetto della libertà religiosa come condizione per la stipula di accordi economici. •Azioni diplomatiche e sanzioni: in caso di gravi violazioni della libertà religiosa, l’Unione può intervenire con azioni diplomatiche o imporre sanzioni. •Sostegno a organizzazioni della società civile: l’UE finanzia progetti per la promozione della libertà religiosa nei Paesi in cui questa è minacciata.
L’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) è una delle principali organizzazioni internazionali impegnate nella tutela della libertà religiosa. Essa nasce formalmente con la Conferenza di Budapest del 1994, ereditando il lavoro della Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (CSCE), istituita nel periodo della Guerra Fredda per favorire il dialogo tra il blocco sovietico e quello occidentale. L’idea della CSCE risale al secondo dopoguerra, quando l’Unione Sovietica propose un patto paneuropeo di sicurezza, volto a garantire un ruolo centrale all’URSS nella gestione della stabilità continentale. Tuttavia, tale proposta non era accettabile per le potenze occidentali. Negli anni ’60, con l’accentuarsi delle tensioni geopolitiche, le richieste di un forum di dialogo divennero più insistenti: •I Paesi del blocco sovietico volevano consolidare le proprie sfere d’influenza. •I Paesi occidentali cercavano invece di introdurre nel dibattito il tema del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto. Alla conferenza presero parte tutti gli Stati europei, oltre alla Santa Sede, che ebbe un ruolo fondamentale nel garantire che la libertà religiosa fosse inclusa tra i diritti umani da tutelare. In particolare, la Santa Sede si batté affinché, accanto alla libertà di coscienza e di pensiero, venisse esplicitamente menzionata la libertà religiosa. Il primo grande risultato della CSCE fu l’Atto Finale di Helsinki del 1975, che sancì tra i principi fondamentali il rispetto della libertà religiosa. Questo documento non aveva valore giuridicamente vincolante, ma stabiliva obblighi politici e diplomatici per gli Stati firmatari, che si impegnavano a garantire il rispetto della libertà religiosa nei propri ordinamenti. Un elemento importante dell’Atto Finale fu la previsione di conferenze successive, destinate a monitorare l’attuazione degli impegni assunti e a valutare la possibilità di nuove misure di tutela. Dopo Helsinki, la libertà religiosa è stata progressivamente consolidata attraverso una serie di conferenze: •Conferenza di Belgrado (1977): fu la prima occasione per verificare l’attuazione dell’Atto Finale, ma si concluse con un forte disaccordo tra gli Stati, tanto che l’unico risultato fu l’organizzazione di una nuova riunione. •Conferenza di Madrid (1980-1983): si svolse in un contesto politico molto teso, segnato dall’invasione sovietica dell’Afghanistan (1979) e dalla legge marziale in Polonia. Nonostante le difficoltà, nel documento finale venne riconosciuta per la prima volta la libertà religiosa istituzionale, con due importanti impegni: •L’obbligo per le autorità statali di consultare le confessioni religiose. •Il riconoscimento dello status giuridico delle comunità religiose. •Conferenza di Vienna (1986-1989): il clima di distensione tra Est e Ovest favorì l’adozione di un nuovo documento, in cui i paragrafi 16 e 17 sancivano la libertà religiosa in tutti i suoi aspetti. In questa sede venne introdotto per la prima volta il concetto di “dimensione umana”, ossia il principio secondo cui il rispetto dei diritti umani è una componente essenziale della
sicurezza internazionale. •Conferenza di Copenaghen (1990): nel nuovo contesto post-Guerra Fredda, venne incoraggiata l’introduzione del diritto all’obiezione di coscienza al servizio militare, riconoscendo il diritto degli individui di rifiutarsi di prestare servizio armato per motivi religiosi. Con la Decisione di Kiev, l’OSCE ha adottato un approccio più strutturato alla libertà religiosa, identificando tre principi fondamentali: 1.Dialogo e partnership interreligiosa, per promuovere la tolleranza tra le diverse confessioni religiose. 2.Inclusione delle comunità religiose nel dibattito pubblico, affinché possano partecipare attivamente alla vita politica e sociale. 3.Protezione delle comunità religiose, con particolare attenzione alla prevenzione della discriminazione e delle violenze basate sulla fede. Questi principi hanno lo scopo di rafforzare la tutela della libertà religiosa all’interno degli Stati membri dell’OSCE e di promuovere la cooperazione interconfessionale. L’OSCE si distingue per due caratteristiche peculiari che ne influenzano l’efficacia: •Il principio del consenso: tutte le decisioni devono essere adottate senza obiezioni da parte degli Stati membri. Questo meccanismo garantisce una forte legittimazione politica, ma può rallentare l’adozione di misure incisive quando vi sono divergenze tra i Paesi. •L’assenza di vincolatività giuridica: gli impegni assunti dagli Stati membri non hanno valore legale obbligatorio e non possono essere fatti valere in sede giurisdizionale. In caso di violazione, quindi, non è possibile ricorrere a un tribunale internazionale per far rispettare gli impegni assunti. Nonostante la mancanza di strumenti coercitivi, l’OSCE ha sviluppato meccanismi di verifica per monitorare il rispetto della libertà religiosa negli Stati membri: 1.Meccanismi della dimensione umana: esperti indipendenti (rapporteurs) hanno il compito di monitorare la situazione della libertà religiosa e di redigere report sugli Stati membri, sollecitandoli a fornire risposte sulle loro politiche in materia. 2.Riunioni periodiche sulla dimensione umana: •Meeting annuale a Varsavia, della durata di due settimane, con la partecipazione di rappresentanti degli Stati, delle istituzioni e delle organizzazioni della società civile. •Riunioni minori durante l’anno, dedicate a temi specifici. 3.L’Office for Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR): un organismo dell’OSCE composto da esperti che offrono supporto tecnico e consulenza ai governi. L’ODIHR collabora spesso con la Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa per migliorare la protezione dei diritti umani.
CAPITOLO V: ENTI ECCLESIASTICI ED ENTI RELIGIOSI
Gli enti ecclesiastici e religiosi rivestono un ruolo fondamentale nell’ordinamento giuridico italiano, in quanto espressione della libertà religiosa collettiva. Il loro riconoscimento da parte dello Stato segue percorsi diversi a seconda che l’ente appartenga alla Chiesa cattolica, a confessioni dotate di un’intesa con lo Stato o a confessioni che non hanno stipulato accordi specifici con l’ordinamento italiano. Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono quelli che, attraverso un procedimento speciale di riconoscimento giuridico, ottengono personalità giuridica nell’ordinamento statale. Questo tipo di riconoscimento è previsto per la Chiesa