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Dispense del corso di diritto ecclesiastico dei Prof. D'angelo e Elefante: sono i risuunti del libro integrate con gli appunti e gli approfondimenti delle lezioni
Tipologia: Dispense
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Che cos’è il diritto ecclesiastico?
E quel settore dell’ordinamento giuridico dello stato che disciplina i rapporti con la chiesa cattolica o con le altre confessioni religiose e che con il tempo è diventato settore che poi disciplina il fenomeno religioso.
È l’espressione del venire meno del collegamento stretto tra stato e chiesa che vuole individuare un settore dello Stato dedicato esclusivamente al diritto canonico, è la regolamentazione dei rapporti fra stato e chiesa. È l’idea che questo diritto crea un’area di specialità che si riteneva sottratta ai principi generali dell’ordinamento. Era il diritto frutto del rapporto fra due sovranità, lo stato da un lato e la chiesa dall’altro, non modificabili unilateralmente e sfuggente all’operare dei principi di entrambi gli ordinamenti.
Nel tempo la definizione di diritto ecclesiastico è divenuta anacronistica soprattutto in riferimento ad una sola confessione religiosa per cui ecclesiastico è divenuto sinonimo di chiesa in senso più complesso (anche confessioni religiose). -> Diritto destinato a regolamentare i rapporti tra lo stato e le varie confessioni religiose , cercando di introdurre anche un principio di eguaglianza tra le varie confessioni.
Individuare correttamente gli elementi di una materia è importante per dare rilevanza a quel fenomeno e dargli una garanzia. Quindi individuare bisogni ed interessi che si rifanno a quel fenomeno ritenendoli meritevoli di un intervento legislativo (permissivo, protettivo, promozionali ecc).
La religione comporta un insieme di norme ulteriori rispetto a quelle dello stato che hanno la pretesa di porsi fuori dall’ambito della razionalità, e quindi dallo Stato.
Le finalità statali appartengono ad un ordine differente, che è secolare. La religione si muove su un altro ordine. Il diritto ecclesiastico si pone sulla contrapposizione tra secolare e religioso. Chi crede pensa che la prescrizione divina, essendo posta da un altro ordine normativo, sia più cogente rispetto a quella dello stato. È una contraddizione quindi pensare che lo stato possa disciplinare il fenomeno
religioso che ha una fonte di legittimazione esterna dallo Stato. La laicità è la distinzione tra queste due sfere (religione e stato).
Questo ragionamento però presenta delle perplessità perché ci può essere un problema di compatibilità tra questi due complessi di norme la cui conflittualità è un problema degli individui, non delle istituzioni, che contemporaneamente possono essere sia fedeli che individui.
Questo perché ci sono 2 modi di pensare alla religione:
● Dimensione di libertà : è sentimento religioso ● Dimensione di potere : è un’istituzione, è un ordinamento giuridico vero e proprio che si basa su rapporti di potere.
Il diritto ecclesiastico consente di muoversi in queste due dimensioni. In passato questa materia serviva a difendere le aree di competenza, successivamente individua le situazioni espressione di libertà religiosa e le tutela, garantisce.
Quando ci troviamo di fronte il fenomeno religioso abbiamo l’idea che la religione sia definibile rispetto alle singole attività che la compongono. Per questo una volta il diritto ecclesiastico significa occupava di materie specifiche nell'idea che nei vari interessi che animano la società fossero chiaramente definibili quelli religiosi (es. Il diritto ecclesiastico significa occuparsi di matrimonio, libertà di culto ecc.) ma oggi i confini sono sempre più labili e spesso il diritto ecclesiastico si trova ad occuparsi anche di impresa.
Per questo molti preferiscono parlare di “ diritto e religione ” per evidenziare come la religione permea tutto e concetti che non sembrano religiosi in realtà lo sono e con il tempo si sono laicizzati ma hanno una matrice religiose che è chiaramente percepibile da chi viene dall’esterno. (Es. Non veniamo a scuola di domenica).
Nell’ambito delle discipline giuridiche il diritto ecclesiastico si caratterizza per una peculiare eterogeneità ed una singola trasversalità di oggetto. Le norme che vi ineriscono hanno fonti di produzione e cognizione molto diverse: nazionali, sovranazionali, confessionali che risalgono a periodi storici e orientamenti politici non di rado in contrasto tra loro.
particolare dove si prescrive un rapporto di collaborazione con le istituzioni ecclesiastiche nello specifico la conferenza episcopale regionale)
Art.7 e 8 la dottrina le ha qualificate come norme di produzione normativa: oltre a regolamentare i rapporti tra questi poteri disciplinano anche come farlo in futuro, ovvero sulla base di intese con i vari rappresentanti.
Sono norme interposte vi sono anche norme a tutela del fenomeno religioso. Sviluppano una resistenza passiva, non possono essere abrogate da una legge ordinaria e fungono da parametro di incostituzionalità. (art.117 comma 1 cost. impone l’esercizio dell’attività legislativa nel rispetto dei vincoli derivanti da obblighi internazionali). All’inizio vi era un principio di non ingerenza dell’Unione nella determinazione della religione degli stati. A un certo punto, si è pensato di introdurre oltre una serie di norme che delineassero se non delle leggi, delle consuetudini sulla materia di libertà di religione che ispirassero poi una normazione da parte degli stati:
● Devono essere interpretate restrittivamente ● Devono essere necessarie
Tutte le religioni o convinzioni sono garantite in egual misura nel singolo Paese che ha sottoscritto il patto indipendentemente dalla preponderanza numerica dei suoi fedeli o lo status giuridico delle stesse (es. Religione di stato). Tale contenuto si colloca nel contesto generale di divieto di non discriminazione sancito dall'art. dello stesso patto che afferma il diritto degli individui di appartenere alle minoranze (anche religiose) e di professare e praticare la propria religione in comune con gli altri membri. Nel suo ampio spettro di copertura la norma considera distintamentez:
Lo stesso vale per le organizzazioni filosofiche (es. UAR – unione agnostici razionalisti). Questo è importante perché rispetta la sovranità dello stato ma allo stesso tempo da spazio alla legittimazione di quelle organizzazioni che si qualificano come filosofiche e accampano diritti nella disciplina razionale (infatti l’UAR ha fatto ricorso alla Cedu reclamando i propri diritti nello stato italiano).
● Art.14: diritto dei genitori di provvedere all’educazione dei propri figli secondo le loro convinzioni religiose ● Art.21: divieto di discriminazioni fondate su su motivi religiosi ● Art.22: impegno dell’unione agnostici rispettare la “diversità religiosa”
● Il diritto leso deve essere contenuto all’interno della cedu (non si può pronunciare su violazioni di diritto interno) ● Previo esaurimento dei mezzi interni ● Entro massimo 6 mesi dalla sentenza definitiva
Sull’art.9 la giurisprudenza ha un’evoluzione variegata perché le applicazioni sono svariate e possono riguardare diversi ambiti (dall’ambito del lavoro e della vita quotidiana). Passiamo all'analisi dell'aricolo:
“ Libertà di pensiero, coscienza e religione ”
Il PRIMO comma dice: “ Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione; tale diritto include la libertà di cambiare religione o credo, così come la libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l’insegnamento, le pratiche e l’osservanza dei riti.”
Ha un contenuto positivo nella misura in cui estrinseca il contenuto delle libertà in rubrica. Sono libertà che trovano in Italia un riconoscimento tramite art. 21 (libertà pensiero), art.19 (libertà di religione) e art.2 (se ci vogliamo riferire alla libertà personale). Viene qui contenuta poi la libertà di insegnamento e la libertà di non credere e di cambiare credo, non presenti in maniera espressa nella nostra costituzione ma è frutto di un’evoluzione giurisprudenziale. In particolare le ultime 2 venivano ricavate prima nell’art.21 e successivamente nel 19, intesa come altre faccia della medaglia della libertà positiva ivi espressa.
Nel primo comma l’art.9 riconosce, poi, delle libertà non in capo alla singola persona ma ad un gruppo di persone. Così come l’individuo ha l’interesse a non avere ingerenze statali nell’esercizio della sua fede anche il gruppo ha pari interessi come ad es. a rimanere unitario verso l’esterno per diffondere la propria ideologia e ottenere un riconoscimento verso l’esterno. Dobbiamo però differenziare:
● Il gruppo religioso in senso stretto : (es. confessione religiosa), un gruppo unito che orienta compiutamente la propria religione d’essere. Vi è la piena condivisione da parte dei fedeli dei principi fondamentali che si traducono in una regola di comportamento. ● Organizzazione di tendenza : datori di lavoro che svolgono senza fini di lucro una loro attività politica, sindacale, di istruzione ovvero di religione e di culto. Il loro obiettivo quindi è svolgere un’attività che è neutra e non religiosa ma caratterizzata da una determinata ideologia. (Es. Università cattolica del sacro cuore, insegnare è un’attività neutra ma è caratterizzata da
Con questa pronuncia la Corte:
● Ha riconosciuto la libertà degli individui di vivere coerentemente con la propria fede e manifestare il proprio credo attraverso opera di propaganda. ● Ha elaborato una sottile distinzione fra proselitismo lecito e illecito in cui rientra ogni forma di proselitismo che comporti la modifica dei convincimenti religiosi di una persona abusando della inesperienza o della fiducia della persona che si intende convertire. ● Sottolinea l'importanza fondamentale della libertà religiosa in una società democratica sia per l'identità dei credenti che per gli scettici e gli atei, sottolineando il pluralismo inseparabile della società democratica che è stato conquistato a caro prezzo nell’arco dei secoli.
Gli obblighi per gli stati che dederivano da tale articolo sono di carattere:
● positivo : adozione di misure positive volte ad assicurare il rispetto della libertà di religione e di opinioni nelle relazioni degli individui tra loro e a proteggere quanti sono soggetti alla giurisdizione dei singoli stati da costrizioni e aggressioni nei differenti ambiti di vita e socialità (lavoro, società, esercito ecc). ● negativo : divieto dei pubblici poteri di ingerirsi nella sfera religiosa degli individui nonchè nell'organizzazione e nelle attività dei gruppi religiosi ostacolando il normale funzionamento.
La nostra costituzione è caratterizzata da molti articoli che trattano, direttamente o incidentalmente, il fenomeno religioso. Gli articoli 7 e 8 della cost in particolare sono
collocati nei principi fondamentali per ragioni che però sono prettamente di tipo politico: il costituente dovendo dare vita ad un nuovo ordinamento costituzionale democratico e pluralista aveva il problema di confrontarsi con un soggetto religioso con un peso politico non indifferente ovvero la chiesa cattolica.
Si scontra infatti con la preesistenza dei patti lateranensi (resi esecutivi in Italia con la legge 810/1929) che sono il punto più alto di formalizzazione del legame tra ordinamento dello stato e della chiesa. All'epoca si trattava di un patto di regolamentazione sottoscritto da un ordinamento autoritario che accoglie i contenuti di una religione precisa elevandoli a principi fondanti dell’ordinamento statale. Quindi il diritto di tutti (statale) diviene condizionato nei contenuti da un ordinamento esterno con un’ideologia precisa (la religione).
Con l’avvento della repubblica la situazione è necessariamente diversa. I patti, formalmente vigenti, si collocano su un piano estraneo a quello interno: il piano internazionale. Perché la chiesa cattolica se non in sé ma il suo organo di governo è un soggetto internazionale soprattutto a partire nel 1929 quando tramite i Patti si decreta la nascita dello Stato Vaticano, affidando al governo cattolico un territorio circoscritto. È doveroso quindi ricordare la distinzione tra:
o Città del vaticano : inteso che è lo stato Vaticano, inteso come ordinamento dotato di personalità giuridica internazionale
o Chiesa cattolica : inteso come confessione religiosa, che orienta l’agire umano delineando dei principi morali che si applicano a tutti i fedeli.
Era quindi difficile abrogare i Patti che rappresentavano un potere innegabilmente forte sul territorio e che orientava il modo di vivere di gran parte della società. E tra denunciarli in sede internazionale e accettarli decide di accettarli e occupandosene espressamente nell’articolo 7 che è importantissimo perché introduce il principio della laicità affermando la separazione degli ordini.
PRIMO COMMA : “ Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti lateranensi”
● I patti si modificano con accordo bilaterale ● In mancanza di accordo si possono modificare in via unilaterale tramite il procedimento di revisione costituzionale
Per cui l'articolo: -Crea un vincolo , lo stato si autolimita rispetto ai patti perché si possono modificare solo con accordo o con un procedimento aggravato (revisione costituzionale)
-Conferma l’idea per cui i patti sono stati costituzionalizzati. Perché le norme che sono soggette a revisione costituzionali sono solo quelle della costituzione, in quanto tali vi si impone comunque come limite i principi supremi (principi fondamentali e forme repubblicana) dell’ordinamento costituzionale (previsto per le norme costituzionali).
Nell’ 84 vengono a determinarsi le condizioni politiche per le modifiche dei patti lateranensi tramite l’ accordo di villa madama (ivi firmato) recepito con legge 121/1975. Bisogna capire che ruolo ha questo accordo rispetto ai patti e capire se la copertura costituzionale prevista per gli stessi si può estendere anche all'accordo. Sorgono dubbi sulla disciplina da applicare, in merito ci sono 2 motivazioni:
● Si può pensare che la garanzia dell’art.7 comma 2 si sia esaurita con i patti (soppiantati dall'accordo). La convenzione di Ginevra sulla modifica dei trattati dice che quando viene adottato un nuovo trattato che disciplina la stessa materia del precedente quello successivo abroga il precedente. ● O si può pensare che tale garanzia sia ancora vigente per gli accordi. La corte costituzionale è intervenuta a tal proposito affermando che seppur sostanzialmente vi è una sostituzione formalmente rimane una modifica e la copertura prevista per il concordato si riferisce anche agli accordi dell'84.
L’art.13 della legge dice che le disposizioni precedenti costituiscono modificazioni dei patti e aggiunge che le disposizioni del concordato non contenute in questo accordo sono abrogate. Il punto è che non ci sono disposizioni ripetute per cui il concordato è interamente abrogato. Vediamo che è difficile non pensare che non sia un accordo completamente diverso anche se si continua a dire che sono solo delle modificazioni. La realtà è che le parti hanno voluto stipulare un “nuovo concordato", conformandosi a:
● il processo di trasformazione vericifatosi in Italia con l'introduzione della Costituzione ● gli sviluppi promossi nella Chiesa dal Concilio Vaticano II con le dichiarazioni conciliari in materia di libertà religiosa e rapporti Chiesa-comunità e anche nuovo codice di diritto canonico (1983).
Esempio esemplificativo : matrimonio concordatario (di 2 cattolici in chiesa) l’atto religioso produce gli effetti del matrimonio sul piano civile. Quindi sia l’atto che la formazione dello stesso devono avvenire secondo il diritto canonico.
PER GLI ACCORDI : In caso di scioglimento la dichiarazione del tribunale ecclesiastico non ha rilevanza civile perché è necessario l’intervento dello stato con il tribunale che prende atto dell'annullamento del sacramento matrimoniale. La chiesa è legittimata a riconoscere la nullità ma non è l’unica.
PER I PATTI : l’annullamento del matrimonio era di competenza esclusiva della chiesa, per cui si poteva ricorrere solo ad un ecclesiastico compiacente senza poter far ricorso al tribunale. Si riconosceva una riserva in materia in capo alla chiesa.
Ci si chiedeva quindi se la riserva vi fosse ancora (creduto fino a poco fa, tramite una giurisprudenza incidentale della corte costituzionale) oppure non più (come affermato dalla cassazione). Si riflette che l’esistenza delle riserva si può riconoscere solo se si riconosce la vigenza dei patti.
Ad oggi questo art. 7 comma 2 va letto tenendo conto che ci sono gli accordi. Le modifiche degli stessi devono avvenire tramite ulteriore accordo o procedimento aggravato in virtù del principio di bilateralità necessaria o pattizia: principio che si desume dal combinato disposto degli art. 7 comma 2 e 8 comma 3, per cui nella regolamentazione dei rapporti con le confessioni religiose lo stato si autolimita e non vi è consentito disciplinare i rapporti unilateralmente, fermo restando che è rimesso alla valutazione dello Stato giudicare la necessità o meno di un accordo con la Chiesa rispetto un determinato ambito ( competenza sulle competenze ).
può dichiarare l'illegittimità ma il paramento da assumere come riferimento non è la costituzione (purificata al concordato) ma i principi supremi dell'ordinamento costituzionale, in quanto collocati in una posizione gerarchica sovraordinata rispetto alle norme costituzionali.
I patti sono costituiti da più atti:
cupa di istituire lo stato Città del vaticano e disciplinare i rapporti dello stesso con lo stato italiano. (Si occupa di più del piano internazionale, perché determina una rilevanza del nuovo stato sul questo piano)
all’interno dello stato italiano.
Il Trattato del Laterano si proponeva di eliminare ogni motivo di dissidio fra Stato italiano e Santa Sede, assicurando alla Santa Sede in modo stabile una condizione di fatto e di diritto che le garantisse l’assoluta indipendenza per l’adempimento della sua alta missione nel mondo. Pertanto le viene riconosciuta sovranità, dando vita allo Stato della Città del Vaticano quale ente territoriale sovrano funzionale al suo organo di governo (la Santa sede), dichiarato territorio neutrale e inviolabile rispetto a qualsiasi altra competizione temporale fra gli Stati. D’altro canto, anche la Santa sede riconosce formalmente lo Stato italiano.
Il Concordato è stato redatto in modo da costituire un completamento del Trattato ed era inteso a regolare le condizioni della religione e della Chiesa in Italia: libero esercizio del potere spirituale, libero esercizio del culto, giurisdizione della Chiesa in materia ecclesiastica. Formalmente modificato ma sostanzialmente abrogato dagli accordi del 1984. È uno strumento bilateralità riferibile esclusivamente alla chiesa ed è equiparabile ad un trattato internazionale tra Stato e Santa sede. Infatti sia il concordato lateranense che quello dell'84 sono stati recepiti tramite una legge di ESECUZIONE. La Convenzione finanziaria serviva a sistemare i rapporti finanziari tra Chiesa e Stato, laddove l’Italia vantava dei crediti sulla Santa sede per la perdita nel 1870 del
Patrimonio di San Pietro: la somma pattuita fu notevolmente inferiore al danno effettivamente sofferto ma i rapporti vennero dichiarati conclusi definitivamente.
Disciplina le altre confessioni religiose diverse dalla cattolica. Non vi è una definizione di religione e di conseguenza non abbiamo nemmeno una definizione di confessione religiosa , ad oggi la definizione si è principalmente tarata sui parametri della chiesa cattolica e le altre confessioni giudaico-cristiane.
I criteri possono essere utilizzati sia individualmente che in maniera cumulativa, la corte non ha specificato.
La sentenza motiva perché non è sufficiente il criterio della sussistenza di un’intesa con lo Stato per la qualificazione di una confessione religiosa, in quanto discriminatorio e in violazione dell’art. 8 comma 1: subordinare il riconoscimento di agevolazioni fiscali solo a favore di confessioni con intese è contrario al suddetto articolo è motivo di discriminazione. Si precisa quindi che si deve subordinare tali agevolazioni alla discrezionalità dell’amministrazione rispetto alle esigenze del territorio.
Specifichiamo la differenza tra confessione religiosa e associazione con fine religioso (associazione costituita con il fine di andare a lourdes): la associazione è costituita dai privati mentre la confessione religiosa ha origine in una sfera esterna dallo stato che non contribuisce alla loro costituzione ma si limita a riconoscerle (esse pre-esistono). Non ci sono soggetti che nascono e si legittimano (associazioni ecc) all’interno della sfera religiosa quindi la loro disciplina ricade nell’ambito dello stato che intervenendo non viola il principio della distinzione degli ordini perché in questi casi prevale l’ambito civile. Ciò però non esclude che l’associazione con fine di religione o culto venga fatto oggetto di una disciplina favorevole o che lo stato si arresti di fronte la normazione di determinati aspetti perché li ritiene meritevoli di una particolare attenzione.
In dottrina le confessioni religiose vengono invece definite come comunità sociali, basata sull’esistenza di un Essere trascendente, in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino nell’immanenza. Questa definizione serve a porre in luce che: perché vi sia una religione diversa e distinguibile è necessario possedere una propria e originale concezione del mondo ; non bastano più come base di riferimento confessionale i modelli monoteisti o trascendenti perché non si possono escludere le religioni naturali né quelle che ricercano il divino nell’immanenza, come il buddismo. D’altro canto, una definizione di questo tipo ne esclude un carattere negativo : un gruppo che professi l’ateismo e l’agnosticismo non può ritenersi destinatario delle previsioni di cui all’art. 8 Cost perché si caratterizza per una generale esclusione dell’esistenza del trascendente e del divino.
in che rapporto si pongono i commi 1 2 e 3 dell’art.8? Precedentemente si è creduto che i primi 3 fossero propedeutici al realizzarsi del comma 3. Come se i primi 2 fossero i criteri per avere l’intesa e la stessa è necessaria per avere la libertà. Tuttavia non è così , si tratta invece di una forma di tutela crescente (garantire libertà, eguaglianza, autonomia statutaria fino ad arrivare all’intesa che e un quid pluris). Di conseguenza vige per il legislatore un divieto di discriminazione sulla base delle intese, con conseguente illegittimità costituzionale di norme che, ad esempio, prevedano limitazioni o requisiti differenziati per l’accesso a contributi pubblici o per la realizzazione di edifici di culto da parte di confessioni religiose non firmatarie di un’intesa. I primi 2 commi quindi garantiscono prestazioni religiose essenziali e l’intesa contratta elementi di specificità che non sono adeguatamente normati in via generali o completamente assenti.
Attualmente possiamo avere quindi:
● Confessione con intesa ● Confessione senza intesa ma con personalità giuridica (ai sensi della legge del 1159/1929) ● Confessioni di fatto che non hanno né l’uno né l’altro (Trovano la collocazione nell’art, 8 comma 1 e art.19)
PRIMO COMMA : “ tutte le confessioni religiose somo egualmente libere davanti la legge ”
Non si ripresenta la “sovranità e indipendenza” che era riferito nell’art.7 alla chiesa cattolica, ma si parla di “eguali libertà davanti alla legge". Tale espressione comporta due constatazioni: