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Diritto ecclesiastico 2016, Dispense di Diritto Ecclesiastico

riassunto completo diritto ecclesiastico

Tipologia: Dispense

2015/2016

Caricato il 23/05/2016

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DIRITTO ECCLESIASTICO.
Autore: avv. Davide Tutino
Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto:
Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 – Papa Francesco
Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 – Papa Francesco
CAPITOLO 1. IL DIRITTO ECCLESIASTICO E I SUOI PRINCIPI.
IL DIRITTO ECCLESIASTICO IN ITALIA.
Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno
religioso.
Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali:
1) Libertà religiosa F 0
E 8
l’art. 19 della Cost., riconosce il diritto di professare liberamente la
propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)
2) L’uguaglianza religiosa F 0
E 8
l’art. 8 della Cost., stabilisce l’uguaglianza di tutte le
confessioni religiose dinnanzi alla legge
3) La laicità dello Stato F 0
E 8
sancita, in sostanza, dal combinato disposto dagli art. 8, 19 e
20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.
LIBERTA RELIGIOSA.
Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa, sia da parte dello
Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro
esercizio.
La libertà religiosa include altresì :
1. la libertà di fede : professare o non professare una fede
2. libertà di propaganda : cioè libertà di fare proseliti
3. libertà di culto : ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo
pubblico.
4. costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso.
La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2
limiti:
1) occorre il preavviso alle autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono vietarle
solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica
2) la libertà religiosa incontra il limite del divieto a riti contrari al buon costume.
UGUAGLIANZA RELIGIOSA.
Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:
tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.
Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le
confessioni religiose godo in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.
La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire
enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto.
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DIRITTO ECCLESIASTICO.

Autore: avv. Davide Tutino

Ultimi aggiornamenti contenuti nel presente riassunto:

  • Lettera apostolica Motu Proprio 11/07/2013 – Papa Francesco
  • Lettera apostolica Motu Proprio 15/08/2015 – Papa Francesco

CAPITOLO 1. IL DIRITTO ECCLESIASTICO E I SUOI PRINCIPI.

IL DIRITTO ECCLESIASTICO IN ITALIA.

Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso.

Il diritto ecclesiastico italiano si basa su 3 principi fondamentali :

1) Libertà religiosa F 0E 8 l’art. 19 della Cost., riconosce il diritto di professare liberamente la

propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)

2) L’uguaglianza religiosa F 0E 8 l’art. 8 della Cost., stabilisce l’uguaglianza di tutte le

confessioni religiose dinnanzi alla legge

3) La laicità dello Stato F 0E 8 sancita, in sostanza, dal combinato disposto dagli art. 8, 19 e

20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.

LIBERTA’ RELIGIOSA.

Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa , sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio.

La libertà religiosa include altresì :

  1. la libertà di fede : professare o non professare una fede
    1. libertà di propaganda : cioè libertà di fare proseliti
    2. libertà di culto : ossia la libertà di compiere atti di culto sia in privato che in luogo pubblico.
    3. costituire o appartenere ad associazioni di carattere religioso.

La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2 limiti:

  1. occorre il preavviso alle autorità per le riunioni in luogo pubblico, che possono vietarle solo per motivi di sicurezza o incolumità pubblica
  2. la libertà religiosa incontra il limite del divieto a riti contrari al buon costume.

UGUAGLIANZA RELIGIOSA.

Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:

  • tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge.

Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godo in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.

La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto.

Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative , né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.

LAICITA’ DELLO STATO.

Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato.

A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento.

  • la laicità pertanto, caratterizza la stessa forma repubblicana dello Stato.

EVOLUZIONE STORICA DEI RAPPORTI FRA STATO ITALIANO.

(A) LA QUESTIONE ROMANA.

Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie.

  • legge che non fu mai accettata dalla Chiesa, in quanto essendo una legge interna dello Stato, non presentava garanzie di stabilità potendo essere modificata in qualsiasi momento.

(B) (^) PATTI LATERANENSI Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali risolvevano definitivamente la questione romana.

(C) IL NUOVO CONCORDATO

I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7. Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato.

  • il concordato del 1929, poneva la Chiesa cattolica in una posizione di privilegio.

La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato italiano.

  • a seguito di tale modifiche, i Patti , non si pongono più in contrasto con la Costituzione.

CAPITOLO 2. FONTI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO.

L’ART. 7 DELLA COSTITUZIONE E I PATTI LATERANENSI.

I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dall’art. 7 della Cost.

7.1 F 0E 8 Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.

  • dunque l’autorità Chiesa è riconosciuta nei limiti in cui n on venga messa in discussione la sovranità dello Stato e delle sue leggi.

7.2 F 0E 8 I rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sono regolati dai Patti Lateranensi , la cui modifica, se non è concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale

La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione.

8.1 F 0E 8 viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 F 0E 8 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

  • i loro rapporti con lo Stato, sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.

Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio.

CAPITOLO 3. ORGANI STATUALI CON MANSIONI INERENTI AI CULTI.

Il presidente della Repubblica , in rapporto alla materia ecclesiastica, ha le seguenti

competenze:

  1. ratifica trattati internazionali , compresi quelli con la Santa sede, salva l’approvazione delle Camere nei casi in cui è richiesto dalla Costituzione
  2. accredita l’ambasciatore italiano presso la Santa Sede e riceve il Nunzio pontificio presso l’Italia
  3. Emana decreti di riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni diverse da quella cattolica che non hanno stipulato intese.

Il Presidente del Consiglio dei ministri :

  • dirige e coordina l’opera dei singoli Ministri anche in materia ecclesiastica
  • svolge una funzione di preparazione , promozione ed impulso delle iniziative in materia ecclesiastica , anche attraverso appositi organismi collegiali consultivi.

Il Consiglio dei ministri :

  • deve essere sentito obbligatoriamente in caso di DPR per il riconoscimento della personalità giuridica degli istituti delle confessioni religiose, diverse dalla cattolica, prive di intesa.

Ministero dell’Interno.

  • è l’organo che esercita le competenze in materia di Culto , sia cattolico che acattolico.
  • Il Ministero dell’interno, esercita penetranti poteri di controllo nei confronti degli enti riconosciuti.

Il principio della regolazione degli enti. con intesa , avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni ‘80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia.

Attualmente , la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato.

Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui “culti ammessi” , legge 1159/1929 e il relativo regolamento di attuazione.

  • La legge del 1929 si fonda sul principio della libera ammissione dei culti diversi dalla religione cattolica “ purché non professino princìpi e non seguano riti contrari all’ordine pubblico o al buon costume ”.

Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in tutte le sue forme e dell’eguaglianza dei cittadini , qualunque sia la religione da essi professata.

Il ministro dell’interno, esplica i suoi compiti attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione , che a sua volta è diviso in diverse direzioni.

Fondo edifici di culto.

  • Istituito dal 1° gennaio 1987.
  • Ha il compito di provvedere alla conservazionerestauro e alla tutela degli edifici di culto appartenente al Fondo stesso.
  • L’amministrazione del fondo è affidata al Ministro dell’interno.

CAPITOLO 4. L’ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL

VATICANO.

Stato del Vaticano F 0E 8 la dottrina prevalente è concorde nel riconoscergli la natura di Stato.

  • possiede una personalità giuridica internazionale autonoma
    • è stato riconosciuto esplicitamente dall’Italia ed implicitamente dagli altri Stati che intrattengono rapporti diplomatici con la Santa Sede.
    • Si trova in condizione di neutralità permanente F 0E 8 cioè ha il diritto di non essere offeso e l’obbligo di non offendere.
  • anche se non ha come fine generale quello del soddisfacimento dei bisogni del cittadino, come quello per gli altri Stati, ha svariati scopi istituzionali.
  • ha gli elementi caratteristici di tutte le personalità statali :
  • (^) Territorio F 0E 8 Piazza S.Pietro + circostanti palazzi del Vaticano per una estensione di 0.49 kilometri quadrati + altre zona in Roma e fuori Roma (extraterritorialità)
  • Popolo F 0E 8 Cardinali + Residenti + autorizzati dal sommo pontefice + coniugi o conviventi o familiari del cittadino vaticano autorizzati.
  • Sovranità F 0E 8 il potere del Sommo pontefice , originario ed indipendente.

La cittadinanza non si basa sugli usuali criteri di :

  • ius soli (nascita nel territorio dello stato)
  • ius sànguinis (nascita da genitori cittadini)
  • ius coniùgii (matrimonio con un cittadino) ma si basa sul rapporto di lavoro o sulla permanenza autorizzata dallo Stato. L’acquisto della cittadinanza non è automatico, ma è sub ordinato sulla concorde volontà di Santa sede e Stato.

Cittadinanza vaticana è cumulabile con quella dello Stato di appartenenza.

ORDINAMENTO DELLO STATO DELLA CITTA’ DEL VATICANO.

LEGGE FONDAMENTALE.

Con Motu Proprio è entrata in vigore nel 2001 la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.

Punti salienti della legge di riforma :

  • Il sommo pontefice ha la pienezza del 7890’potere legislativo , esecutivo e giudiziario
  • a tutte le cause contenziose e penali , eccetto quelle espressamente escluse dal diritto, come – ad esempio – talune cause riservate al Tribunale della Rota Romana
  • e le cause di nullità matrimoniale , relativamente a quelle nazioni (tra cui l’Italia, come si vedrà tra breve) che sono dotate di specifici tribunali a carattere regionale.

Avverso le sentenze dei tribunali diocesani è possibile appellare al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi dell’Arcivescovo, preposto ad una provincia ecclesiastica.

Esso non è tuttavia un tribunale autonomo, bensì è un comune tribunale diocesano ed allo stesso modo organizzato, cui è attribuita competenza sia di prima che di seconda istanza.

I TRIBUNALI ECCLESIASTICI REGIONALI ED INTERDIOCESANI.

Più vescovi diocesani possono costituire di comune intesa un unico tribunale avente una più ampia base territoriale, che abbracci globalmente i loro rispettivi territori di competenza.

In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica , sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, uno per ogni regione conciliare ecclesiastica. La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali, che del resto costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa.

Per ognuno di questi tribunali è designato un altro tribunale regionale per la trattazione delle cause di appello.

Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario giudiziale, coadiuvato da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali diocesani. Il Tribunale di seconda istanza, per la validità deve essere sempre collegiale.

IL TRIBUNALE DELLA ROTA ROMANA.

Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei tribunali della Santa Sede , tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di governo della Chiesa universale.

Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica.

Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione. La loro nomina è riservata al Pontefice. Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano , sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio , a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso.

Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo , oltre coloro che assolvono funzioni più

propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale.

La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani.

La Rota Romana può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause appartenenti ad un grado o istanza inferiore.

Circa poi l’oggetto delle cause trattate , va rilevato che la Rota Romana , pur estendendo per legge la sua competenza ad una pluralità di materie , di fatto concentra già da tempo la propria attività quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio , come del resto avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani.

IL SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA.

È anch’esso un tribunale della Santa Sede , situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della Chiesa, il quale ha funzione di giudice di legittimità nonché di direzione e di generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica.

Come la Rota gode di elevato prestigio per la specificità ed importanza delle funzioni esercitate, in special modo a seguito della riforma della Curia romana attuata dal Pontefice Paolo VI nel 1967 , che riorganizzò ed incrementò le competenze del Tribunale della Segnatura, conferendogli l’attuale caratterizzazione di supremo organo giudiziario della Chiesa.

Esso è composto da 12 cardinali designati direttamente dal Pontefice , di cui 1 con funzioni di Prefetto , che presiede tale dicastero.

Questi è coadiuvato da un segretario arcivescovo , sempre di nomina pontificia, con compiti di direzione della complessiva attività del tribunale, del cui organico fanno altresì parte il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, nonché i votanti e i referendari. A questi ultimi, parimenti di nomina pontificia, è demandata tutta l’importante attività di preparazione e studio delle pratiche loro affidate.

Le competenze specifiche attribuite attualmente al Tribunale della Segnatura sono essenzialmente ripartite in 3 settori di attività :

Il primo settore attiene alla funzione giudiziaria.

Ha competenza a giudicare :

  • sui ricorsi di nullità avverso le decisioni emesse dalla Rota Romana ,.
  • sui ricorsi avverso i decreti con cui la Rota ha rigettato le richieste di riapertura del giudizio nelle cause di nullità matrimoniale e della sacra ordinazione,
  • sulle istanze di ricusazione dei giudici della Rota stessa,
  • (^) sulle cause promosse contro i medesimi per atti compiuti nell’esercizio delle loro funzioni,
  • sui conflitti di competenza sorti fra tribunali non soggetti allo stesso tribunale di appello.

Il secondo settore attiene alla funzione di giustizia amministrativa.

Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare :

  • sui ricorsi circa la legittimità degli atti emanati dalle autorità amministrative ecclesiastiche,

GIURISDIZIONE DELLO STATO DEL VATICANO

L'11 luglio 2013, Papa Francesco ha adottato un " Motu Proprio " in materia penale alcune leggi che intervengono su tre distinti settori:

  • "Norme complementari in materia penale ";
  • "Modifiche al Codice Penale ed al Codice di Procedura Penale";
  • "Norme generali in tema di sanzioni amministrative".

Nel testo il Sommo Pontefice ha disposto che F 0E 8 i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:

)a ai reati commessi contro la sicurezza , gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede ;

)b ai reati indicati:

  1. nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. VIII, del 11 luglio 2013, recante Norme complementari in materia penale;
  2. nella Legge dello Stato della Città del Vaticano n. IX, del 11 luglio 2013, recante Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale;
  3. commessi dai "pubblici ufficiali " in occasione dell'esercizio delle loro funzioni; )c (^) ad ogni altro reato la cui repressione è richiesta da un a ccordo internazionale ratificato dalla Santa Sede , se l'autore si trova nello Stato della Città del Vaticano e non è estradato all'estero

I predetti reati sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione. La giurisdizione si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.

RIFORMA DEL PROCESSO CANONICO PER LE CAUSE DI

DICHIARAZIONE DI NULLITA’ DEL MATRIMONIO

La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “ motu proprio ” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni:

I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.

II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo , che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento.

III. – Lo stesso Vescovo è giudice. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati.

IV. – Il processo più breve. Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.

RAPPORTI CON LO STATO ITALIANO.

In materia penale F 0E 8 a richiesta della Santa sede , l’Italia provvederà a giudicare secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano.

Per quanto riguarda l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali del Vaticano , si applicano le relative norme di diritto internazionale.

  • Esecuzione In italia sentenze penali: Nella procedura attiva, competente il PM. Procedura passiva. Competente CDA presso il distretto in cui è venuto l’arresto o luogo di residenza o domicilio imputato.

Notifiche in materia di diritto civile e commerciale :

  • se la notifica deve essere fatta all’interno della città del vaticano da un soggetto che si trova in Italia, questa va fatta al competente procuratore della repubblica , affinché la inoltri al promotore di giustizia di prima istanza della città del vaticano.
  • Viceversa, procuratore giustizia per procuratore della repubblica.

In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica.

In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni obblighi per l’Italia e la Santa sede Per l’Italia :

  • collegamento ferroviario - acque – telefoni – libero transito merci

Per lo Stato del Vaticano :

  • Piazza S.Pietro dovrà rimanere aperta al pubblico e soggetta ai poteri di polizia fino ai piedi della scalinata
  • I tesori di arte e scienza nella città del Vaticano e nel Palazzo del Laterano, rimangono visibili ai visitatori, salvo la piena libertà di regolare l’accesso al pubblico da parte della Santa Sede.

LAVORATORI DIPENDENTI F 0E 8 retribuzioni santa sede sono esentatati da qualsiasi tributo allo Stato italiano.

CAPITOLO 5. ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE DELLA CHIESA IN

ITALIA.

La Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi. La diocesi è quella parte di territorio affidata ad un vescovo. Gli organi della diocesi sono :

  1. Vescovo , che ne è a capo ed è nominato dal pontefice
  2. Curia diocesana F 0E 8 formata da soggetti che coadiuvano il Vescovo nella sua opera
  3. Il capitolo dei canonici F 0E 8 con funzioni ausiliari.

Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica.

La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli.

  • candidarsi alle elezioni politiche o regionali o comunali
  • esercitare funzioni di avvocato o notaio.

Capacità speciali : l’art. 609 del cc.stabilisce che chi si trova in luogo dove domina malattia contagiosa o in altri casi è possibile fare testamento valido in presenza di ministro di culto e in presenza di 2 testimoni non inferiori ad anni 16.

SOSTENTAMENTO DEL CLERO.

La CEI ha provveduto ad erigere l’istituto centrale per il sostentamento del clero , con il fine di integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani. Tali istituti hanno personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell’interno.

I sacerdoti devono comunicare annualmente tutte le entrate e se queste sono inferiori alla somma determinata annualmente dalla CEI, l’istituto provvede alla relativa integrazione.

Le entrate dell’istituto centrale sono costituite :

  • dall’8x 1000
  • dalle erogazioni liberali ricevute da persone fisiche
  • dalla quota degli eventuali avanzi di gestione degli istituti diocesani.

CONDIZIONE GIURIDICA DEGLI ECCLESIASTICI NEL DIRITTO

PENALE.

Sono soggetti come cittadini alla giurisdizione penale. Il nuovo concordato ha eliminato tutti i privilegi. Ha sancito però l’obbligo per l’A.G. di comunicare all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei pr ocedimenti penali promossi.

Se il ministro del culto è soggetto attivo del reato , tale qualità rileva :

  • come circostanza aggravante : reato con l’abuso dei propri doveri o poteri
  • come elemento costitutivo del reato : abuso funzioni di culto in materia elettorale.

Se il ministro di culto è soggetto passivo tale qualità rileva :

  • (^) come circostanza aggravante F 0E 8 l’aver commesso il fatto contro una persona rivestita della qualità di ministro culto cattolico o culto ammesso dallo Stato
  • come elemento costitutivo F 0E 8 casi di offesa pubblicamente ad una confessione religiosa.

I ministri del culto sono pubblici ufficiali solo quando :

  1. ricevono testamento nei casi previsti dal 609cc
  2. certificano l’avvenuta celebrazione del matrimonio , ai fini della trascrizione
  3. il ministro del culto acattolico è delegato dall’ufficiale di stato civile per il matrimonio religioso.

I voti pronunziati all’ingresso in un ordine religioso non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e sono quindi giuridicamente irrilevanti.

Le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati dall’autorità ecclesiastica, avranno efficacia in Italia al momento della comunicazione alle autorità italiane. Salvo che questi provvedimento siano in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti.

CAPITOLO 7. GLI ENTI ECCLESIASTICI.

Lo Stato riconosce la personalità giuridica :

  • sia agli enti ecclesiastici che ne siano già previsti ( in base alle precedenti disposizioni concordatarie )
  • inoltre si impegna a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici con sedi in Italia (su domanda dell’autorità ecclesiastica). Previsioni analoghe sono dettate per gli enti che hanno sottoscritto intese con lo Stato italiano.

Presupposti per ottenere il riconoscimento:

  1. (^) riconoscimento canonico F 0E 8 cioè possono essere riconosciuti solo enti approvati dall’autorità ecclesiastica
  2. la sede in Italia
  3. il fine di religione o culto. F 0E 8 per gli enti che fanno parte dell’organizzazione gerarchica della Chiesa il fine è presunto. Per tutti gli altri enti, è accertato direttamente dallo Stato.

Per le chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto F 0E 8 è previsto l’ulteriore presupposto della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.

Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese F 0E 8 è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e domicilio in Italia del rappresentante giuridico dell’ente.

PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELL’ENTE

ECCLESIASTICO.

(1) ISTANZA del rappresentante dell’ente, viene presentata alla Prefettura competente per territorio ed indirizzata al Ministro dell’Interno, previa autorizzazione ente ecclesiastico, (2) ACCERTAMENTI della P.A., : la prefettura , compiuti gli accertamenti, trasmette la richiesta con i documenti allegati al Ministro , con il proprio parere. (3) PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO , con decreto del ministro. Altrimenti, viene data comunicazione alla rappresentante dell’ente, sull’esito NEGATIVO. (4) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE F 0E 8 dopo il riconoscimento devono provvedere all’iscrizione.

ALTRE FORME DI RICONOSCIMENTO.

  • riconoscimento per legge F 0E 8così come è avvenuto per la CEI
  • riconoscimento per antico possesso di stato F 0E 8 per Enti anteriori al 1929 (prima del concordato). Iscrizione è concessa previo attestato che concede IL Ministro.
  • riconoscimento per procedimento abbreviato F 0E 8 così come è avvenuto per L’istituto centrale per il sostentamento del clero, le diocesi e le parrocchie.

REVOCA – TRASFORMAZIONE – ESTINZIONE degli ENTI

ECCLESIASTICI.

Il riconoscimento è revocato F 0E 8 quando vi è stato un mutamento delle condizioni di base per cui era stato accordato il riconoscimento.

La Revoca viene effettuata con decreto del Ministro dell’Interno , sentita l’autorità ecclesiastica.

Le trasformazioni per essere rilevanti, devono ottenere il riconoscimento , e devono mantenere i requisiti per l’acquisto della personalità giuridica.

  • il riconoscimento è concesso dal Ministro dell’Interno; viene iscritto d’ufficio nel registro delle persone giuridiche.

•.)bSEMINARI

  • CHIESE F 0E 8Riconoscimenti solo se sono autosufficienti
  • FABBRICERIE F 0E 8 provvedono all’amm.ne dei beni delle chiese ed alla loro manutenzione. Sono sottoposti a controlli del Ministero dell’Interno. Riconoscimento ordinario
  • SANTUARI F 0E 8 Luoghi sacri. Personalità giuridica già acquisita ante 1929
  • ASSOCIAZIONI RELIGIOSE F 0E 8 riconosciuta personalità giuridica solo se hanno sede in Italia
  • ASSOCIAZIONI DI FEDELI F 0E 8 riconosciute solo se non hanno carattere esclusivamente locale
  • FONDAZIONI DI CULTO F 0E 8riconosciute con procedimento ordinario
  • ISTITUTI PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO F 0E 8Riconosciuto con procedimento abbreviato.

CAPITOLO 8. IL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.

I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico sono :

  • (^) BENI SACRI F 0E 8 direttamente destinati al culto , acquistano carattere di sacro tramite il rito di consacrazione
  • BENI TEMPORALI F 0E 8 beni non destinati direttamente al culto, ma utilizzati dalla Chiesa per soddisfare le sue necessità materiali.

Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti , occupati espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.

I beni mobili e le pertinenze degli edifici di culto, sono impignorabili.

FONTI DEL PATRIMONIO ECCLESIASTICO.

  • entrate di diritto pubblico F 0E 8 spettano agli enti ecclesiastici in quanto tali.
    • entrate di diritto privato F 0E 8 sono quelle che gli enti ecclesiastici percepiscono come ordinari soggetti di diritto privato.

Le entrate di diritto pubblico possono essere divise in : (1) imposte ecclesiastiche ; (2) (^) tasse ecclesiastiche ; (3) erogazioni dello Stato a favore della Chiesa.

IMPOSTE ECCLESIASTICHE ( Solo decime dominicali ).

Per quanto riguarda le imposte ecclesiastiche, in base al diritto canonico , la Chiesa ha potestà di imporre tributi.

  • Infatti, il codice di diritto canonico dispone che “la Chiesa ha il diritto nativo di richiedere ai fedeli quanto le è necessario per le finalità sue proprie”.

Però tale potere non è mai stato riconosciuto dallo Stato italiano ,

Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce, sono le cosiddette decime dominicali , ossia quelle somme che il proprietario di un immobile deve versare, periodicamente. Oggi tali decime consistono in un canone annuo fisso in danaro.

La Chiesa conserva, invece, un potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici ad essa subordinati.

In particolare, il codice di diritto canonico prevede due imposte : (1) il cattedratico : il Vescovo ha il diritto di imporre alle persone giuridiche soggette al suo governo un contributo, non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per far fronte alle necessità della sua diocesi (2) il seminaristico : il Vescovo può imporre alle persone giuridiche soggette alla sua autorità un contributo per la gestione del seminario (can. 264);

TASSE ECCLESIASTICHE.

In tema di tasse ecclesiastiche, lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di esigere il pagamento di tasse, come corrispettivo di servizi resi all’obbligato da uffici ecclesiastici

Possiamo elencare le seguenti tasse ecclesiastiche:

  1. i proventi casuali , cioè le somme percepite in occasione dell’amministrazione dei sacramenti
  2. le spese di giudizio dinanzi ai tribunali ecclesiastici
  3. le tasse per atti di volontaria giurisdizione , quali indulti, dispense, privilegi, onorificenze concesse dalla Santa Sede o permessi rilasciati dai Vescovi.

EROGAZIONI DELLO STATO A FAVORE DELLA CHIESA.

Lo Stato ha sempre contribuito , in certa misura, alle esigenze della Chiesa. Inizialmente, ciò avveniva tramite le prestazioni erogate dal Fondo per il culto ;

In seguito all’entrata in vigore del Nuovo Concordato, tale sistema è stato profondamente modificato. La Commissione paritetica, prevista in materia dal Nuovo Concordato, ha ritenuto opportuno che l’intervento dello Stato a favore della Chiesa si realizzasse tramite un contributo statale fornito direttamente alla Santa Sede, e per essa alla C.E.I ., che potrà, poi, disporne liberamente.

”a decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata a diretta gestione della Chiesa cattolica”.

  • Le destinazioni, di cui al comma precedente, vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi.

Sono previste prestazioni di minore importanza a carico dello Stato o di altri enti pubblici, quali ad esempio, la concessione e locazione a titolo gratuito di beni immobili dello Stato etc.

ENTRATE DI DIRITTO PRIVATO.

Le entrate di diritto privato del patrimonio ecclesiastico comprendono: )a le oblazioni dei fedeli; )b le disposizioni per l’anima ; )c i legati pii e le fondazioni di culto )d i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche.

Si definiscono oblazioni le offerte che i fedeli spontaneamente versano alla Chiesa. Possono essere effettuate senza formalità.

Il legislatore ha previsto delle agevolazioni tributarie per incrementare tali oblazioni, tenuto conto dello scopo di pubblico interesse per il quale sono effettuate:

  • le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito le erogazioni in danaro, fino all’importo di 1000 euro effettuate a favore dell’Istituto centrale per il sostentamento del clero.
  • IVA, normalmente non viene pagata dagli enti ecclesiastici, in quanto essi non hanno come oggetto principale l’esercizio abituale di un’attività commerciale.
  • IMU , non deve essere versata per i fabbricati esclusivamente destinati all’esercizio del culto, nonché i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati nel trattato lateranensi. E altri sgravi.

CAPITOLO 10. IL MATRIMONIO CON EFFETTI CIVILI.

Sino al concordato del 1929 , l’unica forma di matrimonio valida era quella del matrimonio civile.

Con la stipulazione dei Patti Lateranensi , ci fu l’unificazione dei 2 riti , civile e religioso.

  • il matrimonio canonico diventa rilevante anche agli effetti civili, purchè trascritto nei registri dello Stato civile.

ACCORDO DI VILLA MADAMA DEL 1984 ( effetti civili e non riserva giurisd ).

Si è voluta concentrare tutta la disciplina dell’istituto del matrimonio concordatario. Sostituisce la vecchia disciplina del Concordato del 1929.

E’ riconosciuto il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.

  • senza trascrizione, il matrimonio rimane solo un rapporto religioso. E’ riconosciuto altresì la fine della riserva della giurisdizione ecclesiastica in materia di cause di nullità del matrimonio con effetti civili.
  • le parti infatti, potranno avvalersi indistintamente della procedura concordataria o di quella della legge sul divorzio.

In ogni caso, la sentenza dei tribunali ecclesiastici potrà essere resa esecutiva nell’ordinamento italiano con un procedimento simile a quello di delibazione delle sentenze straniere.

MATRIMONI.

Matrimonio civile F 0E 8 celebrato davanti all’Ufficiale di stato Civile Matrimonio canonico (o concordatario) F 0E 8 celebrato davanti al Ministro del culto cattolico

Matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico , per il quale non sia stata stipulata un intesa F 0E 8 tale ministro agisce come persona delegata dall’autorità dello Stato. Il matrimonio civile così celebrato è totalmente sottoposto alla legge dello Stato.

Per le confessioni i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intese F 0E 8 è previsto il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo le norme dei diversi ordinamenti religiosi.

CAPITOLO 11. PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DEGLI

EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO.

Per produrre i suoi effetti civili, il matrimonio concordatario necessita di taluni adempimenti:

  1. pubblicazioni civili
  2. eventuali opposizioni
  3. celebrazione del matrimonio e adempimenti successivi
  4. trascrizione

4).()1 PUBBLICAZIONI CIVILI.

Funzione F 0E 8 dar pubblicità alla cosa e quindi di scoprire se vi sono impedimenti alla celebrazione.

La richiesta delle pubblicazioni va fatta all’ufficiale di stato civile :

  • da entrambi gli sposi o da persona che ne ha ricevuto incarico
  • e dal parroco dinnanzi al quale sarà celebrato il matrimonio

L’atto di pubblicazione deve restare affisso alla porta della casa comunale per almeno 8

giorni.

  • il tribunale per gravi motivi può ridurre tale termine o addirittura dispensare gli sposi dalle pubblicazioni.

Dal 1° gennaio 2011, anche le pubblicazioni di matrimonio devono comparire esclusivamente su internet. (albo pretorio online).

La pubblicazione perde efficacia qualora la celebrazione del matrimonio non segue entro 180 giorni.

Se l’ufficiale di stato civile ritiene per una qualsiasi ragione di NON POTER PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE, rilascia certificato con i motivi del rifiuto.

  • contro il rifiuto, ammesso ricorso al tribunale sentito il PM.
  • Il tribunale decide con ordinanza, appellabile e ricorribile per cassazione..

()1 LE OPPOSIZIONI AL MATRIMONIO E IL CERTIFICATO DI

NULLA OSTA.

Lo scopo della pubblicazione è rendere noto che sta per celebrarsi un matrimonio.

Chi è a conoscenza di un qualsiasi impedimento può fare opposizione con ricorso al presidente del Tribunale dove è stata eseguita la pubblicazione.

La presentazione dell’opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio (può ordinarlo solo il giudice).

Il diritto di opposizione spetta :

  • ai genitori , al tutore , curatore
  • al PM
  • al coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio
  • ai parenti del precedente marito , quando vi sia divieto temporaneo di nozze
  • alla persona col quale il matrimonio era stato contratto e ai parenti di lui, se questo matrimonio è stato dichiarato NULLO.

Abbiamo detto che l’atto di pubblicazione, deve restare affisso per almeno 8 giorni. Durante questo termine può accadere che :

  • all’ufficiale di stato civile non sia stato notificato alcun ricorso F 0E 8 in tal caso egli, trascorsi 3 giorni successivi alla pubblicazione, deve rilasciare un certificato in cui dichiara che non vi sono cause di opposizione alla celebrazione del matrimonio.
  • Se all’ufficiale è stato notificato ricorso per l’opposizione del matrimonio F 0E 8 l’ufficiale si deve astenere dal rilascio del certificato e deve dare comunicazione al parroco.

Sull’opposizione deve decidere il Tribunal e, che può emettere:

  • sentenza di non luogo a deliberare
  • rigetto
  • (^) accoglimento.