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riassunto completo diritto ecclesiastico
Tipologia: Dispense
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Il diritto ecclesiastico costituisce quella branca del diritto pubblico che regolamenta il fenomeno religioso.
propria fede religiosa (con l’unico limite del rispetto del buon costume)
confessioni religiose dinnanzi alla legge
20 che garantiscono la neutralità dello Stato rispetto al fenomeno religioso.
Il diritto alla libertà religiosa postula una pretesa di una prestazione negativa , sia da parte dello Stato che dagli altri individui, tenuti ad astenersi da quegli atti che possano impedirne il loro esercizio.
La libertà religiosa include altresì :
La disposizione ex art. 19 Cost., (diritto di professare liberamente la fede religiosa), incontra 2 limiti:
Il principio dell’uguaglianza religiosa è sancito dall’art. 8 della Cost., che così dispone:
Tale disposizione sancisce il principio del pluralismo confessionale in base al quale tutte le confessioni religiose godo in egual misura dei diritti di libertà sanciti dalla Costituzione.
La Costituzione italiana riconosce la facoltà dei singoli e delle associazioni religiose, di costituire enti aventi carattere ecclesiastico con finalità di religione o culto.
Infatti, ai sensi dell’art. 20 Cost., il carattere ecclesiastico e il fine di religione o culto di un’associazione, non può essere causa di speciali limitazioni legislative , né di speciali gravami fiscali. Tali garanzie vengono assicurate a tutti gli enti religiosi a tutela del principio dell’eguale libertà di fede religiosa.
Nel punto 1 del protocollo addizionale al nuovo concordato del 1984 è sancita esplicitamente la neutralità dello Stato.
A seguito dell’esplicita rinuncia al confessionismo da parte di Stato e Chiesa cattolica, la Corte Costituzionale ha chiarito con sentenza 203/1989 che la laicità costituisce un principio supremo dell’ordinamento.
Dopo la presa di Roma da parte del Regno d’Italia, i rapporti con la chiesa furono regolati unilateralmente dallo Stato dalla legge delle Guarentigie.
(B) (^) PATTI LATERANENSI Dopo laboriose trattative , vennero stipulati l’11 febbraio del 1929 i Patti Lateranensi i quali risolvevano definitivamente la questione romana.
I Patti Lateranensi vennero riconosciuti dal nuovo Stato repubblicano, nell’art. 7. Essi però, erano in grave contrasto con i principi costituzionali che sanciscono la libertà religiosa e la laicità dello Stato.
La Chiesa, nel Concilio Vaticano II, ha preso della progressiva laicizzazione della società italiana, e nel 1984 ci fu la modifica ufficiale dei Patti Lateranensi, stipulata tra la Santa Sede e lo Stato italiano.
I rapporti tra lo Stato e la Chiesa sono regolati dall’art. 7 della Cost.
7.1 F 0E 8 Stato e Chiesa sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.
7.2 F 0E 8 I rapporti tra lo Stato e la Chiesa, sono regolati dai Patti Lateranensi , la cui modifica, se non è concordata dalle parti, richiede il procedimento di revisione costituzionale
La disciplina dei culti acattolici è contenuta nell’art. 8 della Costituzione.
8.1 F 0E 8 viene stabilita l’eguaglianza nella libertà di tutte le confessioni religiose. 8.2 e 8.3 F 0E 8 Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Questa autonomia istituzionale esclude ogni possibilità di ingerenza dello Stato nell’emanazione delle disposizioni statutarie delle confessioni religiose, purchè gli statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
Le relazioni fra lo Stato e le confessioni religiose, sono regolate dal principio pattizio.
competenze:
Il principio della regolazione degli enti. con intesa , avrebbe dovuto costituire la forma principale di rapporto con le confessioni non cattoliche, in realtà è stato attuato solamente a partire dalla metà degli anni ‘80 e riguarda alcune delle varie confessioni presenti in Italia.
Attualmente , la disciplina riguardante le confessioni non cattoliche presenti in Italia è diversa a seconda che queste abbiano o meno proceduto alla stipulazione di una intesa con lo Stato.
Per le confessioni prive di intesa è tuttora applicata la legge sui “culti ammessi” , legge 1159/1929 e il relativo regolamento di attuazione.
Entro questi limiti, viene affermata la libertà di coscienza e di culto in tutte le sue forme e dell’eguaglianza dei cittadini , qualunque sia la religione da essi professata.
Il ministro dell’interno, esplica i suoi compiti attraverso il Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione , che a sua volta è diviso in diverse direzioni.
Stato del Vaticano F 0E 8 la dottrina prevalente è concorde nel riconoscergli la natura di Stato.
La cittadinanza non si basa sugli usuali criteri di :
Cittadinanza vaticana è cumulabile con quella dello Stato di appartenenza.
Con Motu Proprio è entrata in vigore nel 2001 la nuova legge fondamentale dello Stato della Città del Vaticano.
Punti salienti della legge di riforma :
Avverso le sentenze dei tribunali diocesani è possibile appellare al tribunale di seconda istanza con sede nella diocesi dell’Arcivescovo, preposto ad una provincia ecclesiastica.
Esso non è tuttavia un tribunale autonomo, bensì è un comune tribunale diocesano ed allo stesso modo organizzato, cui è attribuita competenza sia di prima che di seconda istanza.
Più vescovi diocesani possono costituire di comune intesa un unico tribunale avente una più ampia base territoriale, che abbracci globalmente i loro rispettivi territori di competenza.
In tale prospettiva e su autorizzazione della Segnatura Apostolica , sono stati costituiti in Italia nel 1938 diciotto tribunali ecclesiastici regionali ed interdiocesani, uno per ogni regione conciliare ecclesiastica. La loro competenza è per lo più circoscritta alla trattazione delle cause matrimoniali, che del resto costituiscono parte essenziale e rilevante della complessiva attività giudiziaria della Chiesa.
Per ognuno di questi tribunali è designato un altro tribunale regionale per la trattazione delle cause di appello.
Sovrintende generalmente alla direzione e alla vigilanza di ciascun tribunale, a nome di tutti i vescovi che lo hanno costituito, il vescovo della diocesi (c.d. «moderatore») ove è ubicato il tribunale medesimo, anche in tal caso avvalendosi della collaborazione specifica di un Vicario giudiziale, coadiuvato da uno o più Vicari giudiziali aggiunti, oltre che da un certo numero di giudici interdiocesani e da tutti gli altri organi di cui si è già detto a proposito dei tribunali diocesani. Il Tribunale di seconda istanza, per la validità deve essere sempre collegiale.
Il Tribunale della Rota Romana (precedentemente denominato «Sacra Romana Rota») è uno dei tribunali della Santa Sede , tramite i quali il Romano Pontefice esercita la sua attività giudiziaria di governo della Chiesa universale.
Dotato di un ordinamento autonomo , relativo sia alla sua strutturazione interna che alla prassi processuale cui deve attenersi nella trattazione delle cause, tale tribunale è composto da circa 20 giudici (c.d. «uditori rotali») appartenenti a varie nazionalità, appunto perchè devono rappresentare tutta la Chiesa cattolica.
Devono altresì essere necessariamente tutti sacerdoti e dotati di particolare competenza ed esperienza giuridica, oltre che godere di indiscussa reputazione. La loro nomina è riservata al Pontefice. Presiede all’attività giudiziaria del tribunale il Decano , sempre di diretta nomina pontificia, che è solitamente il giudice con maggiore anzianità di servizio , a cui sono attribuiti anche compiti di direzione e vigilanza sul corretto funzionamento del tribunale stesso.
Come per i tribunali precedentemente menzionati, fanno parte dell’organico della Rota gli uffici del promotore di giustizia e del difensore del vincolo , oltre coloro che assolvono funzioni più
propriamente amministrative, quali il cancelliere, i notai e a altro personale di supporto alla complessiva attività del tribunale.
La Rota Romana, pur essendo ordinariamente un tribunale di appello circa le cause che le pervengono in terza istanza di giudizio soprattutto dai tribunali regionali ed interdiocesani.
La Rota Romana può – in determinati casi – esercitare la propria competenza anche su cause appartenenti ad un grado o istanza inferiore.
Circa poi l’oggetto delle cause trattate , va rilevato che la Rota Romana , pur estendendo per legge la sua competenza ad una pluralità di materie , di fatto concentra già da tempo la propria attività quasi esclusivamente sulle controversie relative alla nullità del matrimonio , come del resto avviene nei già menzionati tribunali regionali ed interdiocesani.
È anch’esso un tribunale della Santa Sede , situato al vertice dell’organizzazione giudiziaria della Chiesa, il quale ha funzione di giudice di legittimità nonché di direzione e di generale vigilanza sull’amministrazione della giustizia ecclesiastica.
Come la Rota gode di elevato prestigio per la specificità ed importanza delle funzioni esercitate, in special modo a seguito della riforma della Curia romana attuata dal Pontefice Paolo VI nel 1967 , che riorganizzò ed incrementò le competenze del Tribunale della Segnatura, conferendogli l’attuale caratterizzazione di supremo organo giudiziario della Chiesa.
Esso è composto da 12 cardinali designati direttamente dal Pontefice , di cui 1 con funzioni di Prefetto , che presiede tale dicastero.
Questi è coadiuvato da un segretario arcivescovo , sempre di nomina pontificia, con compiti di direzione della complessiva attività del tribunale, del cui organico fanno altresì parte il promotore di giustizia e il difensore del vincolo, nonché i votanti e i referendari. A questi ultimi, parimenti di nomina pontificia, è demandata tutta l’importante attività di preparazione e studio delle pratiche loro affidate.
Le competenze specifiche attribuite attualmente al Tribunale della Segnatura sono essenzialmente ripartite in 3 settori di attività :
Ha competenza a giudicare :
Il supremo tribunale della segnatura apostolica ha competenza a giudicare :
L'11 luglio 2013, Papa Francesco ha adottato un " Motu Proprio " in materia penale alcune leggi che intervengono su tre distinti settori:
Nel testo il Sommo Pontefice ha disposto che F 0E 8 i competenti organi giudiziari dello Stato della Città del Vaticano esercitano la giurisdizione penale anche in ordine:
)a ai reati commessi contro la sicurezza , gli interessi fondamentali o il patrimonio della Santa Sede ;
)b ai reati indicati:
I predetti reati sono giudicati secondo la legislazione vigente nello Stato della Città del Vaticano al tempo della loro commissione. La giurisdizione si estende anche alla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche derivante da reato come disciplinata dalle leggi dello Stato della Città del Vaticano.
La riforma voluta da Papa Francesco e tradotta nell’emanazione di una lettera apostolica “ motu proprio ” il 15 agosto 2015, comprende le seguenti innovazioni:
I. – Una sola sentenza in favore della nullità esecutiva. Non è più richiesta una doppia decisione conforme in favore della nullità del matrimonio, affinché le parti siano ammesse a nuove nozze canoniche. E’ sufficiente la certezza morale raggiunta dal primo giudice a norma del diritto.
II. – Il giudice unico sotto la responsabilità del Vescovo. La costituzione del giudice unico, comunque chierico, in prima istanza viene rimessa alla responsabilità del Vescovo , che nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare una rapida esecuzione del procedimento.
III. – Lo stesso Vescovo è giudice. Affinché sia finalmente tradotto in pratica l’insegnamento del Concilio Vaticano II in un ambito di grande importanza, si è stabilito di rendere evidente che il Vescovo stesso nella sua Chiesa, di cui è costituito pastore e capo, è per ciò stesso giudice tra i fedeli a lui affidati.
IV. – Il processo più breve. Si è disegnata una forma di processo più breve da applicarsi nei casi in cui l’accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti.
In materia penale F 0E 8 a richiesta della Santa sede , l’Italia provvederà a giudicare secondo il diritto italiano, coloro che abbiano commesso reati nel territorio vaticano.
Per quanto riguarda l’esecuzione in Italia delle sentenze emanate dai tribunali del Vaticano , si applicano le relative norme di diritto internazionale.
Notifiche in materia di diritto civile e commerciale :
In materia penale, occorre seguire la normale procedura di notifica in via diplomatica.
In relazione alla sua posizione di enclave (sta dentro uno Stato), il Trattato prevede taluni obblighi per l’Italia e la Santa sede Per l’Italia :
Per lo Stato del Vaticano :
LAVORATORI DIPENDENTI F 0E 8 retribuzioni santa sede sono esentatati da qualsiasi tributo allo Stato italiano.
La Chiesa Cattolica è organizzata in diocesi. La diocesi è quella parte di territorio affidata ad un vescovo. Gli organi della diocesi sono :
Alla diocesi viene riconosciuta personalità giuridica.
La parrocchia è la cellula base dell’organizzazione della Chiesa con la funzione di provvedere direttamente alla cura pastorale dei fedeli.
Capacità speciali : l’art. 609 del cc.stabilisce che chi si trova in luogo dove domina malattia contagiosa o in altri casi è possibile fare testamento valido in presenza di ministro di culto e in presenza di 2 testimoni non inferiori ad anni 16.
La CEI ha provveduto ad erigere l’istituto centrale per il sostentamento del clero , con il fine di integrare le risorse degli istituti diocesani ed interdiocesani. Tali istituti hanno personalità giuridica riconosciuta dal Ministero dell’interno.
I sacerdoti devono comunicare annualmente tutte le entrate e se queste sono inferiori alla somma determinata annualmente dalla CEI, l’istituto provvede alla relativa integrazione.
Le entrate dell’istituto centrale sono costituite :
Sono soggetti come cittadini alla giurisdizione penale. Il nuovo concordato ha eliminato tutti i privilegi. Ha sancito però l’obbligo per l’A.G. di comunicare all’autorità ecclesiastica competente per territorio dei pr ocedimenti penali promossi.
Se il ministro del culto è soggetto attivo del reato , tale qualità rileva :
Se il ministro di culto è soggetto passivo tale qualità rileva :
I ministri del culto sono pubblici ufficiali solo quando :
I voti pronunziati all’ingresso in un ordine religioso non sono riconosciuti dal nostro ordinamento e sono quindi giuridicamente irrilevanti.
Le sentenze e gli altri provvedimenti in materia spirituale o disciplinare emanati dall’autorità ecclesiastica, avranno efficacia in Italia al momento della comunicazione alle autorità italiane. Salvo che questi provvedimento siano in contrasto con i diritti costituzionalmente garantiti.
Lo Stato riconosce la personalità giuridica :
Presupposti per ottenere il riconoscimento:
Per le chiese aperte al culto pubblico e le fondazioni di culto F 0E 8 è previsto l’ulteriore presupposto della sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini.
Per alcune confessioni acattoliche che hanno stipulato intese F 0E 8 è richiesto il requisito della cittadinanza italiana e domicilio in Italia del rappresentante giuridico dell’ente.
(1) ISTANZA del rappresentante dell’ente, viene presentata alla Prefettura competente per territorio ed indirizzata al Ministro dell’Interno, previa autorizzazione ente ecclesiastico, (2) ACCERTAMENTI della P.A., : la prefettura , compiuti gli accertamenti, trasmette la richiesta con i documenti allegati al Ministro , con il proprio parere. (3) PROVVEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO , con decreto del ministro. Altrimenti, viene data comunicazione alla rappresentante dell’ente, sull’esito NEGATIVO. (4) ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE F 0E 8 dopo il riconoscimento devono provvedere all’iscrizione.
Il riconoscimento è revocato F 0E 8 quando vi è stato un mutamento delle condizioni di base per cui era stato accordato il riconoscimento.
La Revoca viene effettuata con decreto del Ministro dell’Interno , sentita l’autorità ecclesiastica.
Le trasformazioni per essere rilevanti, devono ottenere il riconoscimento , e devono mantenere i requisiti per l’acquisto della personalità giuridica.
•.)bSEMINARI
I beni facenti parte del patrimonio ecclesiastico sono :
Gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti , occupati espropriati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica.
I beni mobili e le pertinenze degli edifici di culto, sono impignorabili.
Le entrate di diritto pubblico possono essere divise in : (1) imposte ecclesiastiche ; (2) (^) tasse ecclesiastiche ; (3) erogazioni dello Stato a favore della Chiesa.
Per quanto riguarda le imposte ecclesiastiche, in base al diritto canonico , la Chiesa ha potestà di imporre tributi.
Le uniche imposte ecclesiastiche che la legge riconosce, sono le cosiddette decime dominicali , ossia quelle somme che il proprietario di un immobile deve versare, periodicamente. Oggi tali decime consistono in un canone annuo fisso in danaro.
La Chiesa conserva, invece, un potere impositivo nei confronti degli enti ecclesiastici ad essa subordinati.
In particolare, il codice di diritto canonico prevede due imposte : (1) il cattedratico : il Vescovo ha il diritto di imporre alle persone giuridiche soggette al suo governo un contributo, non eccessivo e proporzionato ai redditi di ciascuna, per far fronte alle necessità della sua diocesi (2) il seminaristico : il Vescovo può imporre alle persone giuridiche soggette alla sua autorità un contributo per la gestione del seminario (can. 264);
In tema di tasse ecclesiastiche, lo Stato riconosce alla Chiesa il diritto di esigere il pagamento di tasse, come corrispettivo di servizi resi all’obbligato da uffici ecclesiastici
Possiamo elencare le seguenti tasse ecclesiastiche:
Lo Stato ha sempre contribuito , in certa misura, alle esigenze della Chiesa. Inizialmente, ciò avveniva tramite le prestazioni erogate dal Fondo per il culto ;
In seguito all’entrata in vigore del Nuovo Concordato, tale sistema è stato profondamente modificato. La Commissione paritetica, prevista in materia dal Nuovo Concordato, ha ritenuto opportuno che l’intervento dello Stato a favore della Chiesa si realizzasse tramite un contributo statale fornito direttamente alla Santa Sede, e per essa alla C.E.I ., che potrà, poi, disporne liberamente.
”a decorrere dall’anno finanziario 1990, una quota pari all’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata a diretta gestione della Chiesa cattolica”.
Sono previste prestazioni di minore importanza a carico dello Stato o di altri enti pubblici, quali ad esempio, la concessione e locazione a titolo gratuito di beni immobili dello Stato etc.
Le entrate di diritto privato del patrimonio ecclesiastico comprendono: )a le oblazioni dei fedeli; )b le disposizioni per l’anima ; )c i legati pii e le fondazioni di culto )d i redditi patrimoniali e le prestazioni terratiche.
Si definiscono oblazioni le offerte che i fedeli spontaneamente versano alla Chiesa. Possono essere effettuate senza formalità.
Il legislatore ha previsto delle agevolazioni tributarie per incrementare tali oblazioni, tenuto conto dello scopo di pubblico interesse per il quale sono effettuate:
Sino al concordato del 1929 , l’unica forma di matrimonio valida era quella del matrimonio civile.
Con la stipulazione dei Patti Lateranensi , ci fu l’unificazione dei 2 riti , civile e religioso.
Si è voluta concentrare tutta la disciplina dell’istituto del matrimonio concordatario. Sostituisce la vecchia disciplina del Concordato del 1929.
E’ riconosciuto il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto di matrimonio sia trascritto nei registri dello stato civile.
In ogni caso, la sentenza dei tribunali ecclesiastici potrà essere resa esecutiva nell’ordinamento italiano con un procedimento simile a quello di delibazione delle sentenze straniere.
Matrimonio civile F 0E 8 celebrato davanti all’Ufficiale di stato Civile Matrimonio canonico (o concordatario) F 0E 8 celebrato davanti al Ministro del culto cattolico
Matrimonio celebrato dal ministro di un culto acattolico , per il quale non sia stata stipulata un intesa F 0E 8 tale ministro agisce come persona delegata dall’autorità dello Stato. Il matrimonio civile così celebrato è totalmente sottoposto alla legge dello Stato.
Per le confessioni i cui rapporti con lo Stato sono regolati da intese F 0E 8 è previsto il riconoscimento degli effetti civili del matrimonio celebrato secondo le norme dei diversi ordinamenti religiosi.
Per produrre i suoi effetti civili, il matrimonio concordatario necessita di taluni adempimenti:
Funzione F 0E 8 dar pubblicità alla cosa e quindi di scoprire se vi sono impedimenti alla celebrazione.
La richiesta delle pubblicazioni va fatta all’ufficiale di stato civile :
Dal 1° gennaio 2011, anche le pubblicazioni di matrimonio devono comparire esclusivamente su internet. (albo pretorio online).
La pubblicazione perde efficacia qualora la celebrazione del matrimonio non segue entro 180 giorni.
Se l’ufficiale di stato civile ritiene per una qualsiasi ragione di NON POTER PROCEDERE ALLA PUBBLICAZIONE, rilascia certificato con i motivi del rifiuto.
Lo scopo della pubblicazione è rendere noto che sta per celebrarsi un matrimonio.
Chi è a conoscenza di un qualsiasi impedimento può fare opposizione con ricorso al presidente del Tribunale dove è stata eseguita la pubblicazione.
La presentazione dell’opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio (può ordinarlo solo il giudice).
Il diritto di opposizione spetta :
Abbiamo detto che l’atto di pubblicazione, deve restare affisso per almeno 8 giorni. Durante questo termine può accadere che :
Sull’opposizione deve decidere il Tribunal e, che può emettere: