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Appunti diritto ecclesiastico, Appunti di Diritto Ecclesiastico

appunti di diritto ecclesiastico

Tipologia: Appunti

2024/2025

Caricato il 24/04/2025

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giusy-pisano-2 🇮🇹

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APPUNTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO
(corso completo, parti speciali, tutorato, approfondimenti vari, domande
frequenti con risposte).
Fondamenti del diritto Ecclesiastico
Il diritto ecclesiastico concerne nell'insieme di norme che regolamentano il rapporto trono- altare (church and state)
di istituzioni in relazione tra loro. Il concetto di religione a cui si fa riferimento, comprende un fattore difficile da
definire ed incompleto se osservato solo da un punto di vista istituzionale, privato di un punto di vista giuridico.
La dottrina ecclesiastica dà, come primo punto di riferimento, l'articolo 3 della costituzione dove la repubblica
interviene per la rimozione degli ostacoli. Questo perché, lo stato tutela il principio di uguaglianza garantendo ai
credenti e ai non credenti.
Da qui la convinzione di una doppia dimensione del concetto di religione da cui si sviluppa in binomio libertà-potere.
La religione ha alla base un'istituzione (la chiesa) che ha i suoi poteri rispettati ed osservati dai fedeli. La chiesa, con
i relativi poteri, si è più volte imposta nei confronti dello stato (ad esempio in questioni politiche) e da qui nasce la
necessità di avere un diritto che tuteli queste fattispecie, anche noto come diritto ecclesiastico.
Folliero Vitale sosteneva che, durante il periodo stato-mercato in cui vi era più mercato che stato, quest'ultimo
veniva visto come un modo per eludere le prevaricazioni religiose. Perciò più avanti si parlerà di favor religionis cioè
il favorimento della verità religiosa rispetto ad una verità pressoché oggettiva. Questo era inadatto in quanto il valore
religioso doveva temperare con altri valori dell'ordinamento (esempio rastafariani con approfondimento).
• Approfondimento rastafariani
Il movimento Rastafariano è una religione che ha origine in Giamaica negli anni '30 del XX secolo e ha guadagnato
una diffusione globale. Vediamo alcuni punti di confronto tra i
Rastafariani e il diritto ecclesiastico:
- Libertà religiosa: Il diritto ecclesiastico, insieme al diritto civile, dovrebbe garantire la libertà religiosa per i
Rastafariani, consentendo loro di praticare la propria fede senza discriminazioni o persecuzioni. Tuttavia, in
alcuni contesti, i Rastafariani potrebbero incontrare ostacoli legali a causa di pratiche religiose considerate
illegali o controverse, come l'uso della cannabis.
- Riconoscimento legale: Il diritto ecclesiastico può influenzare il riconoscimento legale dei Rastafariani come
una religione ufficiale o come entità giuridica. Il grado di riconoscimento può variare da paese a paese, con
conseguenze legali sulla capacità dei Rastafariani di praticare la propria fede, accedere a luoghi di culto e
beneficiare di protezioni giuridiche.
- Diritti umani e discriminazione: I| diritto ecclesiastico, insieme al diritto internazionale sui diritti umani,
può essere invocato per proteggere i Rastafariani da discriminazioni o violazioni dei loro diritti fondamentali
sulla base della loro religione. Questo potrebbe includere casi di discriminazione lavorativa, restrizioni sulla
libertà di culto o trattamenti ingiusti da parte delle istituzioni pubbliche.
- Diritto alla cannabis: Un punto di conflitto tra i Rastafariani e il diritto ecclesiastico riguarda l'uso rituale
della cannabis, che è considerato sacro nella loro fede. In alcuni paesi, l'uso della cannabis è illegale o
soggetto a restrizioni legali, mentre i Rastafariani ritengono che dovrebbe essere permesso per scopi
religiosi. Questa questione solleva sfide legali e dibattiti su come bilanciare la libertà religiosa con le leggi
sulla droga.
In conclusione, il movimento Rastafariano può interagire con il diritto ecclesiastico in vari modi, influenzando e
influenzato dalle norme e dalle istituzioni religiose. La protezione dei diritti religiosi dei Rastafariani e il
bilanciamento tra libertà religiosa e leggi statali rappresentano sfide importanti per il diritto ecclesiastico e la società
civile.
• Iter Storico
Nello stato liberale la religione era tutelata ma lo stato era laico e si dichiarava agonistico. La religione era una
fattispecie che riguardava i soggetti ad personam, era dunque individuale e privata. Non rientrava negli interessi
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APPUNTI DI DIRITTO ECCLESIASTICO

(corso completo, parti speciali, tutorato, approfondimenti vari, domande

frequenti con risposte).

  • Fondamenti del diritto Ecclesiastico Il diritto ecclesiastico concerne nell'insieme di norme che regolamentano il rapporto trono- altare (church and state) di istituzioni in relazione tra loro. Il concetto di religione a cui si fa riferimento, comprende un fattore difficile da definire ed incompleto se osservato solo da un punto di vista istituzionale, privato di un punto di vista giuridico. La dottrina ecclesiastica dà, come primo punto di riferimento, l'articolo 3 della costituzione dove la repubblica interviene per la rimozione degli ostacoli. Questo perché, lo stato tutela il principio di uguaglianza garantendo ai credenti e ai non credenti. Da qui la convinzione di una doppia dimensione del concetto di religione da cui si sviluppa in binomio libertà-potere. La religione ha alla base un'istituzione (la chiesa) che ha i suoi poteri rispettati ed osservati dai fedeli. La chiesa, con i relativi poteri, si è più volte imposta nei confronti dello stato (ad esempio in questioni politiche) e da qui nasce la necessità di avere un diritto che tuteli queste fattispecie, anche noto come diritto ecclesiastico. Folliero Vitale sosteneva che, durante il periodo stato-mercato in cui vi era più mercato che stato, quest'ultimo veniva visto come un modo per eludere le prevaricazioni religiose. Perciò più avanti si parlerà di favor religionis cioè il favorimento della verità religiosa rispetto ad una verità pressoché oggettiva. Questo era inadatto in quanto il valore religioso doveva temperare con altri valori dell'ordinamento (esempio rastafariani con approfondimento).
  • Approfondimento rastafariani Il movimento Rastafariano è una religione che ha origine in Giamaica negli anni '30 del XX secolo e ha guadagnato una diffusione globale. Vediamo alcuni punti di confronto tra i Rastafariani e il diritto ecclesiastico:
    • Libertà religiosa: Il diritto ecclesiastico, insieme al diritto civile, dovrebbe garantire la libertà religiosa per i Rastafariani, consentendo loro di praticare la propria fede senza discriminazioni o persecuzioni. Tuttavia, in alcuni contesti, i Rastafariani potrebbero incontrare ostacoli legali a causa di pratiche religiose considerate illegali o controverse, come l'uso della cannabis.
    • Riconoscimento legale: Il diritto ecclesiastico può influenzare il riconoscimento legale dei Rastafariani come una religione ufficiale o come entità giuridica. Il grado di riconoscimento può variare da paese a paese, con conseguenze legali sulla capacità dei Rastafariani di praticare la propria fede, accedere a luoghi di culto e beneficiare di protezioni giuridiche.
    • Diritti umani e discriminazione: I| diritto ecclesiastico, insieme al diritto internazionale sui diritti umani, può essere invocato per proteggere i Rastafariani da discriminazioni o violazioni dei loro diritti fondamentali sulla base della loro religione. Questo potrebbe includere casi di discriminazione lavorativa, restrizioni sulla libertà di culto o trattamenti ingiusti da parte delle istituzioni pubbliche.
    • Diritto alla cannabis: Un punto di conflitto tra i Rastafariani e il diritto ecclesiastico riguarda l'uso rituale della cannabis, che è considerato sacro nella loro fede. In alcuni paesi, l'uso della cannabis è illegale o soggetto a restrizioni legali, mentre i Rastafariani ritengono che dovrebbe essere permesso per scopi religiosi. Questa questione solleva sfide legali e dibattiti su come bilanciare la libertà religiosa con le leggi sulla droga. In conclusione, il movimento Rastafariano può interagire con il diritto ecclesiastico in vari modi, influenzando e influenzato dalle norme e dalle istituzioni religiose. La protezione dei diritti religiosi dei Rastafariani e il bilanciamento tra libertà religiosa e leggi statali rappresentano sfide importanti per il diritto ecclesiastico e la società civile.
  • Iter Storico Nello stato liberale la religione era tutelata ma lo stato era laico e si dichiarava agonistico. La religione era una fattispecie che riguardava i soggetti ad personam, era dunque individuale e privata. Non rientrava negli interessi

dello stato. Successivamente, con lo stato fascista, la religione divenne un qualcosa con cui comunicare, così da trarne benefici in tema di consensi sociali. Si arriva, così, ad una serie di accordi tra stato e chiesa suggellati in Patti lateranensi.

  • Patti lateranensi I Patti lateranensi sono fonti del diritto ecclesiastico pattizie. Sono composti da:
    • Trattato che è un trattato di diritto internazionale con il quale nasce la Città del Vaticano come stato a parte;
    • il Concordato che disciplina la posizione della chiesa cattolica sul territorio Italiano (non più in vigore con la modifica del 1984);
    • Dai quattro allegati tra cui la Convenzione finanziaria ormai desueta perché aveva il compito di sanare e controllare i crediti della chiesa nei confronti dello stato. Il trattato riconosce una sovranità della chiesa cattolica a livello internazionale (perciò ha natura internazionale), piena giurisdizione allo stato vaticano, piena proprietà degli immobili nello stato vaticano e del territorio nazionale (come le sedi degli agenti diplomatici anche se dislocati sul territorio nazionale e quindi non tutti concentrati sullo stato vaticano), ed è attuativo del principio della distinzione degli ordini all'articolo 7 comma 1. Ad oggi, il trattato è ancora in vigore ma con il protocollo addizionale del concordato del 1984 si abrogò l'articolo 1 del trattato che definiva la religione cattolica come religione di stato (a garanzia del pluralismo confessionale). Il concordato lateranense, invece, viene modificato nel 1984 dagli accordi di Villa Madama stipulati dal governo Craxi. Il concordato inizialmente era visto come una norma costituzionale perché ai sensi dell'articolo 7 si faceva riferimento agli atti però, in seguito al principio di laicità, entra nel nostro ordinamento come norma pattizia internazionale. Ai sensi dell'articolo 117 entra nel nostro ordinamento come norma interposta quindi formalmente è una legge ordinaria ma sostanzialmente è una legge costituzionale. TUTORATO : Il trattato riconosce una sovranità della chiesa cattolica a livello internazionale (perciò ha natura internazionale), piena giurisdizione allo stato vaticano. Il concordato inizialmente era visto come una norma costituzionale perché ai sensi dell’articolo 7 si faceva riferimento agli atti però, in seguito al principio di laicità, entra nel nostro ordinamento come norma patrizia internazionale. Ai sensi dell’articolo 117 entra nel nostro ordinamento come norma interposta quindi formalmente è una legge ordinaria ma sostanzialmente è una legge costituzionale. Le leggi di esecuzione dei patti sono leggi atipiche rispetto alle fonti di pari livello (quindi alle fonti generali) perché presuppongono l’accordo tra le parti e perché hanno la forza passiva delle leggi costituzionali resistendo all’abrogazione.
  • Si possono modificare i Patti? Se sì, come? Ai sensi dell'articolo 7 comma 2 della costituzione, le modifiche dei patti lateranensi, se accettate dalle due parti, non richiedono il procedimento di revisione costituzionale. Questo ci consente di equiparare le leggi dei patti con le leggi costituzionali dal punto di vista degli effetti passivi poiché non possono essere modificate o abrogate da leggi di pari livello. A sostegno di quanto appena detto, la corte costituzionale con la sentenza 30/1971 equipara le norme di esecuzione dei patti con le norme costituzionali. Lo stato può modificare unilateralmente i patti con il procedimento di revisione costituzionale in quanto l'articolo 7 ultimo comma non esclude il procedimento di revisione costituzionale ex articolo 138. Le leggi di esecuzione dei patti sono leggi atipiche rispetto alle fonti di pari livello (quindi alle fonti generali) perché presuppongono l'accordo tra le parti e perché hanno la forza passiva delle leggi costituzionali resistendo all'abrogazione. L'articolo 7 parla dei patti lateranensi modificati con l'accordo del 1984. In relazione a ciò, l'articolo 13 crea un problema perché ci dice che le disposizione del concordato non riprodotte espressamente sono abrogate. Il problema è che nessuna disposizione viene espressamente riprodotta dunque, interpretando in maniera letterale, dovrebbe essere tutto desueto. Bisogna capire se c'è una rottura o una continuità. La continuità la afferma la corte costituzionale con la sentenza 421/1993 - i nuovi accordi non hanno voluto mai creare una rottura bensì una continuità. L'equiparazione delle norme esecutive dei patti a quelle costituzionali, viene riconosciuta anche con le relative modifiche del concordato.
  • Fonti del Diritto Ecclesiastico
  • Fonti costituzionali;
  • Fonti ordinarie generiche; - Fonti ordinarie specifiche.
  • Le fonti originarie generiche sono quelle fonti di derivazione statale cioè che non presuppongono l'accordo tra le parti (come ad esempio le pattizie). Le fonti originarie generiche non si interessano della materia del diritto ecclesiastico ma la toccano lateralmente e incidentalmente (esempio articolo 629 cc "disposizioni a favore dell'anima").
  • Le fonti ordinarie specifiche sono le fonti unilaterali statali che riguardano specificatamente il diritto ecclesiastico (esempio della legge sui culti ammessi oppure la legge sulle guarentigie).
  • Approfondimento guarentigie Le guarentigie sono state delle leggi che hanno messo fine ala questione romana con Pio IX che si dichiarò prigioniero dello Stato Vaticano. Per regolamentare i rapporti tra Stato e Chiesa, il regno d'Italia emanò le leggi delle guarentigie di provenienza unilaterale. Davanti a ciò, Pio IX manifestò dissenso, quasi voleva disconoscerle, cosa che poi avvenne in maniera velata tramite l'enciclica Ubi Nos dove, per lo più, si disconosceva l'autorità dello stato. La questione romana è stata risolta dai patti latiranensi che, nel 1929, hanno completamente sostituito le guarentigie.
  • Cosa si intende per fonti bilaterali o pattizie? Le fonti bilaterali o pattizie presuppongono sempre un accordo tra lo stato e la chiesa o tra lo stato e le altre confessioni acattoliche. Quando parliamo di queste fonti, non ci si riferisce a fonti che regolamentano solo la chiesa cattolica ma anche tutte le altre confessioni (esempio di fonti pattizie sono i patti latiranensi). Gli strumenti pattizi divengono così un tramite per dare risalto e concretezza al pluralismo confessionale, mirato all'attuazione dell' uguale libertà religiosa di tutte I confessioni. In realtà, la necessità di adottare un modello regolamentato è ribadito della CEDU. Pur essendo vero che la libertà di religione non impone agli stati contraenti di creare un quadro giuridico particolare per garantire alla comunità religiosa uno status speciale che comporti privilegi specifici; tuttavia uno stato che abbia creato tale status non deve solo rispettare il suo dovere di neutralità e imparzialità, ma deve anche garantire che i gruppi religiosi abbiano un'equa opportunità di richiedere l'ammissione e che i criteri stabili a questo fine siano applicati in modo non discriminatorio. Il sottosistema delle fonti concordate è caratterizzato dall'auto limitazione dei poteri sovrani che comporta:
  • Il divieto di violare l'indipendenza delle confessioni (riserva di statuto);
  • Il divieto di dettare in maniera unilaterale la disciplina dei rapporti con una confessione (riserva di accordo). Entrambe le riserve sono assolute ed inderogabili.
  • Principio di bilateralità Le fonti concordate disciplinano, quindi, le materie dei rapporti dello Stato con le confessioni religiose. Alla base vi è il principio di bilateralità. Il principio di bilateralità è un principio non scritto, cioè che lascia interpretazione dottrinale. Leggendo insieme il combinato di due norme (articoli 7 comma 2 ed 8 comma 3) si deduce il principio di bilateralità che disciplina rapporto tra stato e confessione della religione cattolica e altre confessioni. Gli strumenti per raggiungere la bilateralità sono diversi in base ai soggetti che si trovano nel panorama nazionale (confessione cattolica, confessioni con intesa e senza intesa). Se lo stato intende regolamentare i rapporti con le confessioni può farlo previo accordo. TUTORATO: Il principio di bilateralità è un principio non scritto.

Gli strumenti per raggiungere la bilateralità sono diversi in base ai soggetti che si trovano nel panorama nazionale (confessione cattolica, confessioni con intesa e senza intesa). Se lo stato intende regolamentare i rapporti con le confessioni può farlo previo accordo.

  • Intese Sono uno strumento che esplica il principio della bilateralità pattizia poiché sono accordi stipulati tra stato e confessioni religiose diverse dalla cattolica. Le intese non sono, a differenza dei Patti latiranensi, atti di diritto internazionale bensì sono pubblici. Giuridicamente, entrano nel nostro ordinamento con una legge ordinaria chiamata legge di approvazione la cui peculiarità è che, quando si raggiunge l'accordo, quell'accordo deve divenire legge. Il parlamento ha un ruolo limitato: può approvare o non approvare. Il procedimento di stipula di intesa è un procedimento lasciato alla discrezionalità del governo. Non è disciplinato dalla legge ma, viste le precedenti intese, le confessioni religiose che vogliono l'intesa, sanno cosa devono fare. Le confessioni religiose non vantano un diritto nel momento in cui chiedono l'intesa perché altrimenti significherebbe che qualsiasi confessione che chiede l'intesa la otterrebbe (pensiamo all'Islam che ad oggi non riesce ad ottenere l'intesa in Italia). L'atto con il qual viene rifiutata un'intesa è un atto pubblico irrevocabile (caso uaar). Non ci sono leggi che tutelano i requisiti per essere una confessione religiosa. Esiste però una sentenza della corte costituzionale che individua criteri tramite presupposti come:
  • La comune considerazione;
  • Precedenti riconoscimenti da parte dello Stato;
  • Esame degli statuti;
  • Riferimento al numero che deve essere almeno consistente. TUTORATO: Le intese non sono, a differenza dei Patti latiranensi, atti di diritto internazionale bensì sono pubblici. Giuridicamente, entrano nel nostro ordinamento con una legge ordinaria chiamata legge di approvazione la cui peculiarità è che, quando si raggiunge l’accordo, quell’accordo deve divenire legge. Il parlamento ha un ruolo limitato: può approvare o non approvare. Il procedimento di stipula di intesa è un procedimento lasciato alla discrezionalità del governo. Non è disciplinato dalla legge ma, viste le precedenti intese, le confessioni religiose che vogliono l’intesa, sanno cosa devono fare. Le intese non entrano automaticamente nel nostro ordinamento ma hanno bisogno anche loro di un iter chiamato legge di attuazione in cui vi è un vincolo di conformità: la legge di attuazione deve essere conforme al contenuto dell’intesa.
  • Come vengono approvate le intese? (Legge di approvazione delle intese). Le intese non entrano automaticamente nel nostro ordinamento ma hanno bisogno anche loro di un iter chiamato legge di attuazione in cui vi è un vincolo di conformità: la legge di attuazione deve essere conforme al contenuto dell'intesa. La legge di approvazione delle intese in diritto ecclesiastico è una normativa che riguarda la ratifica degli accordi tra lo Stato e le istituzioni religiose. In molti paesi, compreso l'Italia, gli accordi tra lo Stato e la Chiesa cattolica o altre confessioni religiose devono essere approvati dal parlamento attraverso una specifica legge di ratifica. In Italia, ad esempio, la legge di approvazione delle intese è richiesta per ratificare gli accordi tra lo Stato italiano e la Santa Sede o altre confessioni religiose. Questi accordi possono riguardare questioni come l'insegnamento religioso

L'articolo 9 della CEDU parla della libertà di insegnamento e di pensiero. Mentre nell'articolo 19 c'è il limite solo sull'esercizio, nell'articolo 9 CEDU vi è un intero elenco sui limiti che possono nascere solo se c'è una legge (come sicurezza, ordine pubblico....). La libertà religiosa si riferisce sia all'individuo che al suo gruppo di riferimento (organizzazione religiosa). A volte esse non corrispondono, l'esercizio di una libertà istituzionale può trovarsi in conflitto con quella che invece è individuale. Si tratta di un problema di equilibri da risolvere in base al diritto che, però, allo stesso tempo è condizionato dalla visione umana poiché è frutto di essa. Si parlerà di trasversalità e pluridimensionalità del fattore religioso. Il fattore religioso nei rapporti con l'ordinamento giuridico secolare ha questa doppia accezione, basata sul binomio libertà-potere, che non sempre può definirsi in maniera chiara. La risposta in termine di libertà individuale dipende infatti da quanto il fattore religioso riesca a condizionare un livello istituzionale. Rispetto a quest'alternanza di ottica si può leggere quello che è accaduto nella relazione storica tra Stato italiano e fattore religioso (in particolare la Chiesa Cattolica come istituzione). Questo fenomeno risale alla caduta dello Stato Pontificio (Presa di Roma), quando viene meno il potere temporale del Papa. Resterà quindi la Chiesa Cattolica intesa come comunità di fedeli. Legge delle Guarentigie= legge unilaterale di garanzia da parte dello Stato nei confronti del Papa-il territorio dell'uscente Stato Pontificio è in mano alla sovranità statale, per questo motivo il Papa entra in contrasto con lo Stato rivendicando il fatto che la Chiesa Cattolica sia un'entità sovrana. Il problema dello stato liberale è anche quello di impadronirsi degli ampi patrimoni di essa (eversione dell'asse ecclesiastico, il patrimonio della Chiesa diventa patrimonio statale, vengono soppressi gli ordini religiosi, le congregazioni titolari di quei beni- no espropriazione sic et simpliciter). Il neonato stato italiano ha un approccio aggressivo sui beni poiché deve affermarsi, tenta di contrastare il monopolio della Chiesa in alcuni ambiti. A livello sociale la religione cattolica rimane però forte. Questo fenomeno che portata ha sul piano della libertà individuale? La libertà religiosa viene quindi considerata una libertà individuale e rientra nella sfera privata dell'essere umano (concetto di libertà negativa-attitudine di laisser faire da parte dello Stato nei confronti di essa, non si ha un concetto di eguaglianza sostanziale ma solo una tutela della libertà delle scelte individuali). Vi è una sorta di pluralismo delle scelte individuali (fino al periodo fascista). Durante il periodo fascista l'atteggiamento nei confronti della Chiesa cambia completamente-> 1929-Patti Lateranensi, alleanza tra trono e altare= lo stato va incontro alla Chiesa istituendo lo Stato Vaticano (cede la sovranità territoriale) e chiedendo un supporto politico da parte di essa. L'unità politica ha quindi alla base un tipo di unità religiosa (insegnamento della religione cattolica, giurisdizione unica della Chiesa sul matrimonio). Questa commistione tra politica e religione va a vantaggio di entrambe le parti. 1947/1948, Costituzione Repubblicana-> Costituzione rigida, da un punto di vista formale può essere modificata solo attraverso un procedimento rafforzato, da un punto di vista sostanziale cristallizza un'indicazione normativa. Ha l'aspirazione all'eternità ordinamentale. Il fattore religioso determina un sistema normativo al quale il fedele non può sottrarsi. Ci si muove sempre nel senso della rivelazione. Perché il significato concreto delle norme è prospettivamente condizionato dal fattore religioso, almeno in termini di libertà? Rispetto alla dinamica naturale secondo il quale le norme dell'ordinamento mutano nel loro significato o non esprimono in maniera istantanea il loro significato, ci sono delle ragioni per cui la religione può intervenire legittimamente nella produzione delle norme? Art.4, Cost. = ciascuno offre il proprio contributo a svolgere un'attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società e a determinare il contenuto normativo, libertà come partecipazione-principio di solidarietà.

Uno stato pluralista non può negare la "cittadinanza" alla religione. La Costituzione Italiana considera anche esplicitamente una proiezione evolutiva, ha alla base dei fini valori che vanno perseguiti nel tempo, che però non sono cristallizzati. Si ha qui il problema tra la produzione e l'interpretazione della norma, soprattutto in tema di nuovi diritti o quando si parla di negare la cittadinanza a diritti che sembravano essere cristallizzati (es. diritto all'aborto negli Stati Uniti). Quando esse vengono interpretate come se fossero norme a vigenza immediata, si nega dinamicità all'ordinamento giuridico. Una norma giuridica, se non vuole cadere in desuetudine, non va interpretata solo in senso letterale, bensì c'è bisogno che assorba quelle che sono le influenze del contesto sociale. Principio della distinzione degli ordini= distinzione fra la sfera religiosa e quella statale/ civile. Lo stato fascista si serve della religione cattolica, in quanto grande modo di aggregazione. Con lo stato pluralista, liberale, costituzionale, il fattore religioso concorre al progresso materiale e spirituale della società. Questi sono i principi a cui risponde il diritto ecclesiastico (principio pluralista, solidarista-intercettano valori inderogabili) e il diritto costituzionale ecclesiastico. Anche le seconde devono essere proiezione di quel principi. Si tratta anche qui di una questione di equilibri. Norme che individuano il sistema micro-costituzionale del diritto ecclesiastico (art.7, 8, 19, 20): Art.7, Cost. = "Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. / loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale." È una norma che si occupa del fattore religioso nella sua dimensione istituzionale. La Chiesa Cattolica viene presa come riferimento poiché è l'unica confessione religiosa che il costituente ha già dei rapporti. | Patti Lateranensi al momento si riconoscono vigenti e viene individuato quale sia il loro fine, ossia disciplinare i rapporti e riconoscere che possano essere riportati a legalità costituzionale e modificati. Inoltre, si cerca di dare una spiegazione del loro principio originario; è vero che costituiscono il rapporto di unione tra trono e altare, ma la loro funzione fondamentale è quella di distinguerli in quanto indipendenti e sovrani (quindi vengono separati, nessuno dei due può subordinare l'altro). La Chiesa viene riconosciuta come ordinamento primario, lo stato costituzionale non può tollerare che questi patti siano solo frutto di una scelta politica, bensì deve comprendere quale sia la compatibilità tra loro. Riconoscere la sovranità è difficile poiché alla Chiesa manca il territorio (gode solo della base progettuale e della comunità di fedeli, soggetti alla legislazione della Chiesa e dello Stato). Gli accordi servono quindi a risolvere situazioni in cui un cittadino è anche fedele, situazioni che se vedessero la separazione netta tra le due sfere non verrebbero tutelate al meglio in quanto scelte di libertà individuali. Art.20, Cost. = "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività [cfr. artt. 8, 19]." Si può considerare come fondamento del diritto ecclesiastico odierno, introduce degli elementi che rappresentano cosa sia la libertà religiosa oggi, il concetto di religione in senso giuridico e i problemi che essi comportano all'ordinamento. E considerata una norma di chiusura, pone un principio di non discriminazione. Applica il principio di eguaglianza (art.3); qui esso trova traduzione e necessità di applicazione in funzione alla specificità a cui si riferisce e utilizza una scrittura che estende a livello di contenuti la materia del diritto ecclesiastico, dando le basi del concetto di religione in senso giuridico e il suo ruolo pubblico. Si ha un collegamento tra fattore religioso e principio della sussidiarietà orizzontale e di collaborazione. Esso è il veicolo attraverso il quale transitano tutte le istanze di tutela del fattore religioso, nel modo stesso di concepire la finalità della religione e quindi non una dimensione oggettiva. Questi artt. rappresentano l'accoglimento in Costituzione di tutte le diverse prospettive del fattore religioso.

È proprio sul requisito sub b) che nasce il procedimento presso la Corte di Strasburgo, che vede come protagonista la signora Pellegrini. Essa, infatti, si era vista parte di un procedimento volto alla dichiarazione della nullità matrimoniale, basato sul “processo documentale” previsto dal diritto canonico, che vede la sentenza basarsi su un unico, inoppugnabile documento. Ella, in particolare, afferma che nel procedimento canonico non ha ricevuto notizia nella convocazione della motivazione per cui doveva presentarsi, né avrebbe avuto la possibilità di difendersi o visionare i documenti di causa. La Corte EDU accoglie il ricorso, condannando l’Italia per violazione dell’art.

  • Riforma del titolo 5 legge costituzionale numero 3 del 2001 che ha introdotto il principio di sussidiarietà cioè quando i bisogni della società vengono svolte in prima battuta da privati e le pubbliche amministrazioni si limitano alla supervisione articolo 118 comma 4 (lo stato, le regioni, le provincie e i comuni favoriscono l’autonomia iniziativa dei cittadini per lo svolgimento di attività di interesse generale). ● Differenza tra religione e credo ● Regno Unito-> Equality Act= fonte legislativa che ricomprende una serie di disposizioni in tema di tutela anti-discriminatoria; si occupa a 360° della materia (sono caratteristiche tutelate il sesso, la razza, l'etnia, la religione, il credo, l'orientamento sessuale e il cambiamento di genere) ● delimitando l'ambito di applicazione della legge. ● La particolarità di esso sta nel fatto che definisce anche i tipi di discriminazione= discriminazione diretta, discriminazione indiretta, vittimizzazione e molestia. ● 1. Discriminazione diretta= è un comportamento/atto che deliberatamente tratta in maniera diversa un soggetto analogo rispetto agli altri perché esso è titolare di una determinata caratteristica- esempio degli ebrei e dei cartelli che venivano asfissi davanti ai negozi; ● 2. Discriminazione indiretta= è un comportamento/atto apparentemente neutro e legittimo nei fatti si pone come discriminatorio nei confronti di un soggetto analogo rispetto agli altri perché esso è titolare di una determinata caratteristica tutelata-esempio di una lezione aperta a tutti ma con accesso impedito all'aula agli studenti disabili perché si ha la presenza di una rampa di scale; ● 3. Vittimizzazione= è il caso in cui una persona portatrice di una caratteristica tutelata decide di agire ai sensi dell'equality act e per questo motivo viene discriminato; ● 4. Molestia ● Nei casi in cui si tratti di una controversia avente ad oggetto una discriminazione riguardante la religione o il credo, il giudice deve comprendere in quale delle due fattispecie rientra e pronunciarsi specificamente sulla questione preliminare. ● Sezione X (religion or belief) = tenta di darci una definizione degli stessi-> "Religione significa ● ogni religione e un riferimento alla religione comprende una mancanza di religione- Credo significa ogni credo religioso o filosofico e un riferimento al credo include una mancanza di credo." ● derra di sute i re seriete per relitrone i de spetend ere una quagoe docaratiere pliate. ● Si arriva a tutelare anche dei movimenti interni alle confessioni religiose. ● La tutela ai sensi dell'equality act include anche la mancanza di religione, ossia l'ateismo-agnosticismo. ● Sentenza= 5 criteri che devono guidare il giudice a stabilire se un'ideologia rientra nel concetto di credo-> Essa dev'essere genuinamente sostenuta, una convinzione e non un punto di vista o un'opinione basata su informazioni proprie, relativa ad aspetti importanti e sostanziali della vita, raggiungere un certo livello di cogenza e serietà, degna di rispetto in una società democratica e compatibile con la dignità umana. ● Pes definire la serieta dela elime va valutato il cocosa amente nelle sue proiezioni esteriori 1

● L'esistenza/inesistenza di questi criteri sta nella loro genericità. ● Caso relativo alla religione: ● Caso Patricia Wierowska vs HCOne= La signora lavora in una casa di cura e viene licenziata perché non vuole sottoporsi alle vaccinazioni richieste. Essa sostiene che sotteso a questo rifiuto vi siano motivazioni religiose e ritiene che somministrare sostanze prodotte dall'uomo all'interno del ● proprio corpo andrebbe a contaminare la sacralità del corpo umano e il corpo stesso inteso come tempio dello spirito (citando San Paolo). Usa come base anche la tradizionale posizione della Chiesa nei confronti dei vaccini, soprattutto per quanto riguarda quelli su cui sussiste un dubbio rispetto alla presenza o meno di cellule fetali. La Chiesa però afferma, nell'ambito della pandemia ● Covid, che i vaccini siano moralmente accettabili nel caso in cui siano l'unico mezzo di cura. ● Nonostante essa sia a conoscenza di questa dichiarazione non vuole comunque sottoporsi al vaccino. Cita gli ex datori di lavoro per un contrasto con la sezione 10, che controbattono la tesi affermando che le opinioni della donna siano riconducibili più al credo che alla religione. ● Il giudice, tenendo conto dei criteri sopraelencati, cita una sentenza della corte EDU (Eweida vs United Kingdom), richiamando indirettamente una parte di essa in cui la Corte cerca di delimitare l'ambito della materia dell'art.9= atto intimamente legato alla religione o al credo in una forma generalmente riconosciuta o nesso sufficientemente stretto tra atto e convinzione soggiacente, non è necessario che l'agente dimostri di aver agito in dovere di un principio sancito dalla religione. Il giudice del lavoro ritiene che le decisioni della signora siano religiosamente orientate perché ha dimostrato una serietà rispetto alle posizioni radicali della religione.

  • Principio di margine di apprezzamento Il principio di margine di apprezzamento non è scritto ma la dottrina l'ha creato tramite interpretazione del comma 2 dell'articolo 9 CEDU secondo cui in determinate materie viene dato il margine di apprezzamento (come caso spampinato). Lo stato che firma la convenzione deve poi applicare i principi convenzionali (altrimenti viene sanzionato dalla corte). Quando la corte verifica un margine di apprezzamento di alcune materie sensibili, viene lasciata una maggiore discrezionalità da parte della corte allo stato (caso Lautsi).
  • CASO LAUTSI Il caso Lautsi si riferisce a una controversia giuridica che è stata portata avanti dalla signora Lautsi presso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) riguardo alla presenza di croci nelle aule scolastiche in Italia. Nel 2002, la signora Lautsi ha presentato un ricorso alla CEDU, sostenendo che la presenza di croci nelle aule scolastiche pubbliche italiane violasse il diritto dei suoi figli alla libertà di religione, così come garantito dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Dopo un iter giudiziario che ha coinvolto diverse istanze giurisdizionali italiane, la CEDU ha emesso una sentenza nel 2009 in favore della signora Lautsi, dichiarando che la presenza obbligatoria di croci nelle aule scolastiche pubbliche violava il diritto dei genitori di educare i propri figli secondo le proprie convinzioni religiose o filosofiche. Tuttavia, nel 2011 la Grande Camera della CEDU ha emesso una sentenza diversa, annullando la decisione precedente e sostenendo che la presenza di croci nelle aule scolastiche non violava la Convenzione, poiché non imponeva alcuna confessione religiosa e lasciava spazio per la libertà di scelta e di manifestazione religiosa. Il caso Lautsi ha sollevato importanti questioni riguardanti la laicità delle istituzioni pubbliche, la libertà di religione e il ruolo dei simboli religiosi nelle scuole pubbliche. Ha anche evidenziato la complessità delle questioni legate alla libertà religiosa in una società multiculturale e pluralista.
  • CASO LAUTSI —.> Lamentata esposizione di un simbolo religioso nelle aule scolastiche pubbliche.

Ulteriore passaggio > non bisogna dimenticare che parliamo di simboli religiosi cristiani in un paese caratterizzato da una storia particolare come l'Italia che ha un retaggio culturale e storico differenziato. L'Italia ha determinate caratteristiche come la presenza del tar. Il crocifisso rappresenta oltre che un simbolo religioso, un insieme di valori democratici condivisi. Chi lo guarda dall'esterno vede una serie di valori democratici condivisi da tutti, comuni a tutti i soggetti che per tanto non possono essere discriminati. --> IL CROCIFISSO DEVE RIMANERE. La signora LAUTSI terminati i ricorsi in ITALIA, fa ricorso alla CEDU, nel ricorso però non potrà lamentare la violazione d principi e articoli propri del quadro interno, ma dovrà individuarli nel diritto comunitario -> art 9 cedu- libertà religiosa, art 14 cedu -divieto di discriminazione, art 2 del protocollo addizionale sul diritto all'istruzione —parlerà di un obbligo ad essere neutrali Abbiamo due gradi, il primo nel 2009, il secondo nel 2011 a grand chambre, ,ma le due sentenze sono diverse; il primo grado accoglie il ricorso e condanna l'Italia al risarcimento, perchè vede la violazione delle norme che la signora lamentava, perché la scuola deve essere un luogo neutrale e, l'affissione in un luogo pubblico comporta > discriminazione per chi non ci crede o che crede e, indottrinamento forzato nel soggetto che lo guarda. L'Italia fa ricorso, impugna la sentenza dinanzi alla GRAND CHAMBRE e, si instaura il secondo grado che accetta il ricorso dell'Italia e, afferma che il crocifisso può restare; due sono i punti focali : qualificazione del crocifisso (simbolo meramente passivo- non è un simbolo che da a pensare, se ci credi vedi la passione di cristo, oppure vedi semplicemente un simbolo di arredamento ), margine di apprezzamento (è un principio che si ricava dall'interpretazione della CEDU, ossia dal 2 comma dell'art 9, introduce i limiti rispetto al primo comma, lo stato membro ha solo maggiore discrezionalità nell'applicazione delle norme, non può quindi dirimersi dall'applicazione delle norme -> in alcune materie ritenute particolarmente sensibili come quelle etiche, non è volato l'art 9 in questo caso. Lo stato libera discrezionalmente come insegnare, cosa apporre nelle scuole ecc). Art.20, Cost= Perché può essere considerato come norma di chiusura? "Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività." L'art.20 considera il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto come elementi differenti. Pone un problema di non-discriminazione, strettamente collegato al principio di eguaglianza. Il costituente non pensa direttamente alle confessioni religiose (art.7, 8), bensì a realtà soggettive che hanno a che fare con esse. Questa norma è stata per molto tempo considerata come inutile perché il corollario del principio generale di eguaglianza è già definito nella Costituzione all'art.3. Problema da cui si parte-> eversione degli enti ecclesiastici, perdita della personalità giuridica e del patrimonio. Gli enti ecclesiastici sono delle unità organizzative delle confessioni religiose, soggetti giuridici collettivi, collegati alla Chiesa Cattolica, di cui costituiscono emanazione. Sono soggetti giuridici distinti ma non separati dalla loro confessione religiosa di riferimento. L'art.20 esprime un principio di tutela dei soggetti che abbiano un carattere ecclesiastico, ossia che siano collegati o emanazione della Chiesa Cattolica o delle confessioni religiose. Il costituente tutela anche le singole realtà per assicurare il rapporto che hanno con la confessione religiosa ed essa stessa. Quando si parla dell'aggettivo ecclesiastico si fa riferimento al collegamento tra istituzione e associazione e la confessione religiosa a cui essa appartiene. I principi sanciti in precedenza si riferiscono anche ad eventuali discriminazioni tra due confessioni diverse o enti diversi. Fin qui siamo nell'ambito dell'autonomia confessionale. I beni della Chiesa Cattolica sono detenuti dagli enti ecclesiastici, che non possono disporne liberamente (ad esempio le diocesi o le parrocchie). Quest'articolo va a tutelare anche le manifestazioni civili delle confessioni religiose, a differenza dell'art.19 che si riferisce perlopiù alla libertà associativa in materia religiosa. Va a garantire anche il fine di culto che ci spiega

esattamente cosa sia la tutela della religione, poiché non si basa su un rapporto formale tra la confessione religiosa e lo Stato, bensì su quella che è la sensibilità religiosa degli individui. Tutela la libertà religiosa nella sua dimensione associativa. Problema della definizione del fine di culto= può essere limitato alle attività specifiche dell'art.19 o ha un'accezione più ampia? È il contesto culturale che ci porta a stabilire se qualcosa sia religioso o meno, è la nostra esperienza. Il fine di culto è stato dedotto attraverso un criterio oggettivo, le attività. Legge n.222/1985, art.16= "Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque:

  1. attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana;
  2. attivi de, erseda melle di religioie o di culso ettidi asinenere be ed senpo di lucro." Distinzione delle due sfere, religiosa e civile-ognuna delle due assicura una serie di vantaggi o di obblighi. Le attività che appartengono alla sfera religiosa sono sottoposte anche alla possibilità di avere vantaggi legati al fine di religione o di culto, mentre quelle che appartengono alla sfera civile sono sottoposte per intero alle leggi dello stato. Il fine religioso o di culto è il criterio che ci permette di inserire all'interno del principio di non discriminazione anche quelle attività che non compaiono sotto il profilo di religione. Il se i mezzi utilizzati corrispondono al fine religioso dev'essere valutato volta per volta. Enti religiosi= sono enti a fine di religione o culto, tenendo conto che il fine si può esprimere in vari modi come nel caso degli enti ecclesiastici. Il punto di critica del diritto ecclesiastico sta nel fatto che l'ordinamento deve dare delle risposte di tutela che creano una sorta di diritto speciale in quanto rispondono a delle esigenze particolari, quindi vanno categorizzati i fenomeni religiosi. Allo stesso tempo lo stato non deve interferire con la religione (principio della distinzione degli ordini). L'ordinamento deve quindi contemperare tra l'impedimento a entrare nello specifico religioso e il vincolo a tutelare la libertà religiosa e a farlo in maniera promozionale. Il problema della fede è che cerca la verità, a differenza del diritto secolare che accetta il fatto che sia quasi impossibile raggiungerla. Il problema sta nella qualificazione, lo Stato deve determinare ciò che è religioso senza però entrare nell'ambito dei precetti religiosi, non giudicandoli. Alcuni ordinamenti non si occupano di questo tema, considerano la religione e gli enti religiosi come associazioni qualsiasi, a differenza del nostro legislatore che, data la presenza della Chiesa Cattolica e dei rapporti che ha con essa, deve in qualche modo occuparsene, garantendo la tutela della libertà religiosa. La soluzione viene offerta dal fatto che esiste il piano religioso che non può essere giudicato, ma che si possono valutare gli effetti dati dai principi religiosi sul piano giuridico. Ad esempio, nel caso degli statuti, si valuta se essi siano coerenti con l'ordinamento solo in base ai loro effetti. L'art.8 Cost. tratta di privilegi che vengono offerti alle confessioni religiose e quindi bisogna individuare il concetto di confessione religiosa stessa. C'è un significato dietro a tutte le norme giuridiche che può variare con l'evoluzione della società o con un uso politico delle stesse. La distinzione degli ordini non impedisce il fatto che possano esistere delle zone di confine tra le materie di cui si occupano sia l'ordinamento che la confessione religiosa. Ci sono delle materie di cui bisogna occuparsi in maniera pattizia. I Patti Lateranensi (Legge n.110/29) vengono trattati come norme costituzionali, la prima conseguenza è che essi siano insindacabili e quindi parametro di costituzionalità- a partire dagli anni '70 si inizia a parlare di principi supremi e della possibilità di leggere in base a questi anche le norme costituzionali.

Alcuni articoli della costituzione prevedono che, in casi specifici, le libertà individuali possano subire restrizioni. L'articolo 19 della costituzione non fa espressa menzione della salute quale possibile limite all'esercizio del diritto della libertà religiosa ma l'articolo 9 della CEDU (fonte interposta), dispone che possa essere oggetto di quelle sole restrizioni che stabilite dalla legge costituiscono misure necessarie in una società democratica per la protezione della salute o per la protezione dei diritti delle libertà altrui. Una prima sistemazione organica della materia emergenziale istituì il servizio nazionale della protezione civile al fine di tutelare la integrità della vita, i beni e l'ambiente dai anni o dal pericolo di danni derivati da calamità naturali. Per quanto riguarda le limitazioni della libertà di culto (in particolare in periodo di covid), sono state espressamente giustificate dalla necessità di salvaguardare la salute pubblica. Nelle situazioni di emergenza, la chiesa è chiamata ad onorare l'impegno al pieno rispetto della sovranità dello stato (infatti, durante lo stato di emergenza per via del covid, in chiesa non si poteva scambiare il segno di pace e non si poteva utilizzare l'acqua santa).

  • Fonti convenzionali di Diritto Internazionale La comunità internazionale nel suo insieme non si è ancora dotata di uno strumento giuridico vincolante rivolto in modo specifico alla disciplina delle libertà religiose e di coscienza. I diritti fondamentali e le libertà possono subire solo eccezionalmente delle restrizioni. L'articolo 17 della CEDU sancisce che nessuna disposizione della convenzione possa essere interpretata come se implicasse peer uno stato un qualsivoglia diritto ad attuare un'attività o a compiere un atto volto ad annullare o a restringere i diritti e le libertà da esse riconosciute. Ciò comporta che i diritti e le libertà di ogni persona possono essere sottoposti a giustificate restrizioni nell'interesse della sicurezza nazionale. Ogni restrizione per essere giustificata deve essere:
  • Prevista dalla legge;
  • Deve essere uno scopo legittimo;
  • Deve essere necessaria in una società democratica;
  • Deve essere proporzionata.
  • Principio di laicita sentenza 203/1989 individua la laicità come principio supremo e ci da una definizione: non significa indifferenza dello Stato davanti al fenomeno religioso ma significa tutela del pluralismo confessionale. Si va a delineare una laicità positiva (implica una garanzia dello Stato per la salvaguardia del pluralismo confessionale). Da questa definizione si scaturiscono gli elementi cardini della laicità cioè quattro obblighi dello Stato:
  • Obbligo di salvaguardare la libertà di religione in un sistema di pluralismo religioso;
  • Obbligo di assumere un'equidistanza e imparzialità nei confronti delle confessioni;
  • Obbligo di fornire una protezione alla coscienza di una persona che si riconosce in una determinata sede;
  • Obbligo di operare sulla distinzione degli ordini. Ci sono diversi tipi di declinazioni del concetto di laicità perché si sta protendendo verso una laicità di tipo cooperativo. Questa può essere:
  • Escludente quando vi è tutta le indifferenza dello Stato riguardo al pluralismo confessionale;
  • Includente quando lo Stato si interessa delle religioni, anche di quelle in minoranza (sentenza della cassazione S.U.N. 24414 del 2021).
  • Matrimonio

Attraverso il matrimonio, le coppie possono soddisfare un'esigenza spirituale attraverso atti rilevanti in primis per la Chiesa. Trattando però di soggetti che sono sia cittadini che fedeli, si pone il problema di rendere civilmente rilevante il matrimonio contratto davanti alla Chiesa. Il codice civile prevede che possano essere civilmente riconosciuti gli effetti di un matrimonio celebrato da un ministro di culto autorizzato. In realtà, però, il matrimonio celebrato dinanzi al ministro di culto si può qualificare come un atto civile svolto attraverso rito religioso perché l'atto è in sé disciplinato dal codice civile. II matrimonio è religioso solo nella forma e non negli effetti. Articolo 8, comma 1 del concordato del 1984: riconosce effetti civile ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico. L'ottica civilistica del matrimonio è incentrata sul reciproco arricchimento della coppia, al rapporto tra i coniugi mentre nel diritto canonico il matrimonio è finalizzato alla procreazione. Ciò non significa che bisogni per forza avere figli, ma che il matrimonio non può validamente celebrarsi se anche uno dei coniugi esclude la volontà di procreare. Il matrimonio deve essere anche senza condizioni. Mentre nella prospettiva civilistica del matrimonio, si cerca sempre di far prevalere l'effettivo rapporto tra i coniugi, cioè il matrimonio di fatto e quindi ne vengono preservati gli effetti anche in caso di nullità della celebrazione, nel diritto canonico la presenza di uno dei presupposti da esso individuati può definire la dichiarazione di nullità del matrimonio, che sarà considerato come mai celebrato. Se il matrimonio concordatario è disciplinato dal diritto canonico, il quale non prevede divorzio, allora come possiamo considerarlo ammissibile? La corte costituzionale affermò che bisogna fare una differenza tra il matrimonio-atto e il matrimonio-rapporto. Il primo è disciplinato dal diritto canonico, mentre il secondo dal diritto civile e poiché il divorzio attiene al secondo, allora il divorzio è ammissibile. Bisogna considerare però che quando interviene il divorzio civilistico, per il diritto canonico si rimane sposati, tranne che non intervenga una dichiarazione di nullità della celebrazione. La Corte di Cassazione ha poi specificato che se interviene una dichiarazione di nullità del matrimonio presso l'autorità di diritto canonico, allora questa, verificata la sussistenza di taluni presupposti, potrà essere convertita in nullità civilistica del matrimonio della corte di appello. Tale ultima, però, non può essere dichiarata trascorsi 3 anni di convivenza assimilabile a rapporto coniugale.

  • Enti ecclesiastici Gli enti ECCLESIASTICI sono modelli organizzativi attraverso il quale la chiesa e le altre confessioni operano nel nostro ordinamento. È un micro sistema che può essere inteso come centro di imputazione di interessi anche di natura patrimoniale. Gli enti ecclesiastici possono:
  • Operare come enti di fatto (quindi si vede applicata la normativa per gli enti non riconosciuti);
  • Procedere all'ottenimento del riconoscimento che implica l'acquisto della personalità giuridica (cioè avere un autonomia patrimoniale perfetta) Che un ente abbia finalità di religione o culto lo possiamo dedurre osservando le attività materiali che svolge. Ci riferiamo all'articolo 15 e all'articolo 16. Il combinato di questi due articoli ci dice che affinché un ente sia qualificato come ente religioso deve svolgere in via essenziale attività di religione o culto. L'articolo 16 specifica cosa possiamo intendere per attività di culto. Ciò non toglie all'ente di svolgere attività connesse a quelle principali. Queste non possono essere svolte in via principale altrimenti l'ente perderebbe la qualifica di ente religioso. L'ente che ottiene la personalità giuridica è obbligato ad iscriversi nel registro nazionale delle persone giuridiche La disciplina del terzo settore nasce dalla necessità di disciplinare questo nuovo mondo del no profit. Facciamo riferimento al codice del terzo settore da cui ricaviamo una definizione: è un sistema di organismi di natura privatistica privi di scopi di lucro che agiscono in diversi ambiti di interesse generale e che perseguono finalità civiche e solidaristiche.

Prima di capire se sia legittimo o no l'ordine di servizio e, gli effetti annessi all'esposizione del crocifisso incidenti sul docente (sia di discriminazione, che limitazione della libertà di insegnamento ). Esiste o meno un obbligo di esposizione? I decreti regi si riferiscono alle scuole medie e, elementari ma in realtà la scuola secondaria superiore rientra per il regime fascista nelle scuole medie fasciste. > vale il regio decreto anche per le scuole superiori. i regi decreti sono o meno legittimi costituzionalmente? —> la corte costituzionale non si è espressa in quanto non è competente dato che i regi decreti sono regolamenti e non sono fonti di primo grado non sono sottoponibili al controllo di legittimità costituzionale. Si potrebbe affermare che l'obbligo previsto dal regio decreto non sarebbe più applicabile in quanto illegittimo costituzionalmente? Come? -> rapporto di abrogazione, se trovo un contrasto tra l'obbligo e laicità posso abrogarlo attraverso l'intervento del giudice che riconosce che tale obbligo non è più vigente perchè superato dal principio di laicità. La corte di cassazione deve affermare se le norme che prevedono l'obbligo del crocifisso sono ancora vigenti, o sono state abrogate? -> la corte di cassazione nella sentenza n. 24414 del 2021 afferma che la norma non è stata completamente travolta dalla norma successiva, ma va interpretata alla luce della costituzione. Principio di laicità- non indifferenza verso la religione- La corte afferma che è contro la laicità l'obbligatorietà. Se non fosse obbligatorio significa che può non starci - quindi l'apposizione è facoltativa, ci può stare o meno, a condizione che lo ritenga opportuno il singolo istituto. La cassazione afferma che il docente ha posto in essere un comportamento che non mette in dubbio la volontà della maggioranza ma tutela la propria coscienza, il problema è che il preside nel trasfondere tutto in un ordine di servizio, non ha considerato la minoranza. Laicità - consentire l'esercizio di tutti sia dei credenti che dei non credenti. Modo con cui si può provare a salvaguardare le varie posizioni —-BILANCIAMENTO TRA DIRITTI E LIBERTA' MESSE IN GIOCO. Il preside non ha cercato alcun tipo di compromesso. La cassazione non giudica se ci deve essere o meno il crocifisso, ma giudica il modo in cui esso è posto e, a maggior ragione nella scuola definito come luogo formativo per le persone per cui è necessario ottenere un bilanciamento. 2 conseguenze ->

  1. Legittimità o meno dell'ordine di servizio -> l'ordine di servizio è illegittimo
  2. Violazione o meno del divieto di discriminazione diretta (conseguenza risarcimento del danno) -> la presenza del crocifisso non determina una discriminazione, quindi il docente non avrà il risarcimento per questo motivo. Il crocifisso non è obbligatorio, ma la classe può decidere considerando il bilanciamento della volontà di tutti -> ordine di servizio è illegittimo in quanto non si e ricercato un bilanciamento. ILLEGITTIMITÀ DELLA CIRCOLARE - conseguenza illegittimità - eliminazione della sanzione, viene reintegrata la posizione del docente e, quindi riottenere lo stipendio, ma dato che non è vittima di discriminazione in realtà non sarà risarcito.
  • Caso UAAR Ricorso straordinario al Capo dello Stato della Unione degli atei e degli agnostici razionalisti (UAAR). La questione riguarda la richiesta dell accesso all intesa da parte dell'UAAR. Qualificazione di confessione religiosa -> art8-> non definisce la confessione religiosa e come qualificarla, non vi sono dei criteri legali che la qualificano. Per inquadrare come funziona in Italia—> vi sono delle carenze:

Definizione puntuale di confessione religiosa —> cosa ci aiuta? La dottrina In Italia esiste una libertà religiosa negativa -> libertà di non credere in nulla -> norma di riferimento art 19-> libertà religiosa.

eccelsiasticistica ci dice che per essere una confessione religiosa deve avere delgli elementi base: stabilita organizzazione comunanza di fede. Sentenza 195/93 della corte costituzionale chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della regione d'Abruzzo -> è possibile desumere la definizione di confessione religiosa da alcuni elementi. Gli elementi sono: precedenti riconoscimenti pubblici (se quella confessione ha già abituo un elemento pubblico che l'ha già riconosciuta); comune considerazione (che si tratta di una confessione); esami degli statuti (uno statuto interno che la regola) L'organo statale che deve qualificare la confessione religiosa è il governo. Così come non esiste una definizione di confessione religiosa, non esiste un procedimento normativo che porta alla stipula dell'intesa (art8 comma3). Vi sono 13 intese che hanno lo stesso procedimento, che viene ripetuto per prassi, da una prima che ha utilizzato quel procedimento le altre venite dopo seguono quel procedimento della prima. Non essendoci una legge, nulla e vincolato, il governo dunque fa co che vuole. Con l'intesa si ha accesso ad una serie di benefici fiscali ed economici. Il governo ha piena discrezionalità sia nella qualificazione del soggetto che puo sedere al tavolo delle trattative, vi sono solo criteri formali non legali. Il governo potrebbe in presenza di tutti e tre i requisiti, non essere d'accordo nel identificarla come confessione religiosa. Questa discrezionalità riguarda l'accesso alle trattative, ma all'intesa serve una legge di approvazione, l'accordo non basta, senza legge non c'è intesa.

  1. Assenza di legge che disciplini il procedimento di stipula dell'intesa
  2. Legge generale sul fenomeno religioso -> in Italia manca anche una definizione di ciò che è religioso, perché il legislatore si pone il problema di circoscrizione di determinate caratteristiche e ciò potrebbe comportare delle discriminazioni. In assenza di un soggetto che da una definizione vi è proprio una carenza giuridica. Fino a 50 anni fa, esisteva una libertà di non credere, qualificata nell'art21->libertà di espressione, oggi invece il riferimento è l'art19-> sia come libertà religiosa positiva(di credere o di cambiare religione), sia come libertà religiosa negativa: libertà come non interferenza da parte dello stato, il quale non deve porre ostacoli; sia come libertà di non credere. L'UAAR—> ha una funzione particolare anche nel nostro ordinamento —> è un organizzazione non riconosciuta iscritta nell'albo delle associazioni di promozione sociale. Ha intrapreso molte battaglie per la tutela del principio di laicità. L'UAAR età già conosciuta già nella questione dello sbattezzo -> è ingiusto il fatto di aver imposto questo sacramento, che comporta delle conseguenze—> è riuscita ad ottenere l'annotazione dal parroco, accanto al nome del soggetto battezzato, che riporta la volontà del soggetto di non far parte più della comunità dei fedeli. L'UAAR si autoqualifica come confessione religiosa, decide di provare ad essere qualificata come confessione religiosa, ai fini di ottenere intesa con lo stato. L'UAAR dice che la questione riguarda la qualificazione dell'atto con cui il governo nega l'apertura delle trattative, una confessione deve fare una domanda al governo, ma per l'ammissione alle trattative, il governo deve rispondere, tale atto che natura ha?