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diritto ecclesiastico, Dispense di Diritto Ecclesiastico

diritto ecclesiastico parte speciale

Tipologia: Dispense

2017/2018

Caricato il 05/09/2022

liarosalia
liarosalia 🇮🇹

3.6

(8)

7 documenti

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Diritto Ecclesiastico. Elementi. Principi non scritti. Principi Scritti. Regole.
Quaderno 1 I principi non scritti
1. Il Diritto Ecclesiastico nasce nell’Ottocento da una costola del diritto pubblico e con un obiettivo
preciso: tutelare il sentimento religioso individuale e ridurre il peso esercitato nel Paese dal fatto religioso
collettivo e soprattutto dalla Chiesa Cattolica la quale era in grado di contrastare la volontà dello Stato di
dimostrare la propria sovranità ossia porsi come univa fonte di produzione di legge vincolante per tutti i
cittadini. Con questo chiaro intento lo Stato Italiano adottò le cd. Leggi delle Guerentigie che però non
furono mai riconosciute dal Papa in quanto erano disposizioni stabilite unilateralmente e la mancata
accettazione sottolineava come la Chiesa si ponesse come un ordinamento pari-ordinato all’imperium
statale. Per ridurre l’ascendente dell’autorità ecclesiastica sulla scena sociale, lo Stato rivendicò a sé la
gestione di alcuni settori-chiave della società (sanità, istruzione, lavoro) qualificandoli come pubblici: si
separavano così gli interessi pubblici (di esclusiva competenza dello Stato) da quelli invece privati (ossi
quelli religiosi). Questa separazione resse fino agli anni ’20, dove Stato e Chiesa si ‘unirono’ contro un
nemico comune rappresentato dal Socialismo. Tuttavia una contro-ideologia di massa, dotata di uno
spiccato potere di penetrazione interclassista, si faceva avanti: il Fascismo seppe guadagnare consenso
e seguito sociale ma seppe anche parlare al cuore e al portafoglio delle classi dominanti. Alla monarchia
sembrò il male minore rispetto alla grande minaccia del Comunismo e del sovvertimento dell’ordine
costituito e diversi attori sociali fecero investimenti di fiducia nei movimenti fascisti. La religione svolse un
ruolo non secondario nell’affermazione dei regimi fascisti: il Fascismo era consapevole che la religione
rappresentava un potente collante sociale nonché un catalizzatore di consensi ragion per cui rifiorisce lo
scambio politico tra autorità religiosa ed autorità politica (es. fu chiusa la Questione romana; fu stipulato il
Concordato nel ’29 e vi fu la legislazione sui cd. culti ammessi). Il secondo dopoguerra e la Costituzione
del ’48 sancirono l’archiviazione di questo schema e solennizzarono l’accoglimento dei principi di
uguaglianza e pluralismo religioso tuttavia non vengono intaccati il Concordato del ’29 e la legislazione
sui culti ammessi. Il riallineamento ai principi di uguaglianza diventa una priorità solo nella seconda metà
degli anni ’60 ed è solo negli anni ’70 che la legislazione concordataria e quella sugli altri culti vengono
intaccati dal riformismo libertario e dalle sentenze della Corte Costituzionale. Negli anni ’80 si giunge così
alla stipulazione di un Nuovo Accordo Concordatario (1984) e di un certo numero di Intese che danno
concreta attuazione al principio di pluralismo religioso e all’uguaglianza tra le fedi. Si inaugura così un
modello di relazioni con le fedi e le Chiese che considera la religione sia nella sua dimensione verticale
che orizzontale nonché motore del processo di autorealizzazione umana (art. 3 Cost.) e fattore di
progresso collettivo per il Paese (art. 4 Cost.).
1.1. I caratteri delle norme del Diritto Ecclesiastico sono la tipicità e l’identità. Sono tipiche in quanto
rappresentano una variabile dipendente dall’atteggiamento di chiusura o di disponibilità che il diritto
pubblico assume nei confronti del fenomeno religioso individuale o collettivo. L’oggetto che identifica il
Diritto Ecclesiastico è la religione che va presa in considerazione sotto due aspetti: il bisogno religioso e il
diritto alla libertà religiosa. Il bisogno religioso rappresenta una dei modi in cui l’esperienza umana si
articola e quando questa si amplia fino a cristallizzarsi all’interno di modelli regolativi codificati, vuol dire
che le Chiese sono diventate potenti istituzioni e quando ciò accade il bisogno religioso diventa un diritto.
Il diritto alla libertà religiosa è anche invocata dalle istituzioni religiose di vertice come garanzia e quando
sono intenzionate ad accreditarsi come interlocutori degli Stati.
1.2. Per Diritto Ecclesiastico si intende l’insieme di norme concernenti il trattamento giudico assicurato ai
diritti individuali e collettivi di libertà religiosa nel rispetto della laicità dello Stato e nel quadro dei principi
della Costituzione. E’ proprio la carta costituzionale a definire le condizioni di esistenza e le orme di
sviluppo del sistema delle fonti del Diritto Ecclesiastico ma anche i relativi meccanismi di produzione,
efficacia e controllo.
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