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Diritto ecclesiastico 2017, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

Riassunti compendio diritto ecclesiastico "nel diritto editore", edizione 2017

Tipologia: Sintesi del corso

2017/2018

Caricato il 02/02/2018

sarahapp
sarahapp 🇮🇹

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ECCLESIASTICO
CAPITOLO I : NOZIONI INTRODUTTIVE ED EVOLUZIONE STORICA
Indica il settore dell'ordinamento volto alla disciplina del fenomeno religioso,
riconoscendolo e dettando norme atte a disciplinarlo.
Si tratta quindi di un settore del diritto interno dello stato, tradizionalmente considerato
una branca del diritto pubblico.
Non è da confondere con il diritto canonico che costituisce l'ordinamento della CHIESA
CATTOLICA e con ogni altro diritto di provenienza confessionale (ossia con gli
ordinamenti propri delle diverse organizzazioni religiose).
I SISTEMI DI RELAZIONE TRA POTERE TEMPORALE E POTERE SPIRITUALE NEL CORSO DEI
SECOLI
A) CESAROPAPISMO : il potere politico e quello spirituale sono concentrati nelle mani
della masssima autorità temporale.questo modello crolla in Occidente con la caduta
dell'Impero romano (476 dc) e in Oriente con quella dell'impero bizantino (1453 dc).
B) GIURISDIZIONALISMO : prevale la giurisdizione statale su quella ecclesiastica e
dunque la Chiesa è subordinata al potere civile.
C) TEOCRAZIA : questo modello prevede la subordinazione dello stato alla Chiesa ed è
stato teorizzato da celebri pensatori come S. Agostino. Nel corso dei secoli ha assunto la
forma della potestas directa in temporalibus (ossia l'assunto che la chiesa fondata da
dio era una sola ed era la sola legittima potestà che doveva esercitare tutti i poteri nel
mondo) e della potestas indirecta in temporalibus (in seguito all'indebolimento del papa,
viene intesa come possibilità per la chiesa di incidere in maniera indiretta sul potere
civile).
D) SEPARATISMO : fondato sulla separazione, più o meno rigida, fra i due poteri. In Italia,
l'idea separatista fu sostenuta in epoca risorgimentale da Cavour con la celebre formula
"Libera chiesa in libero stato". Tuttavia la pratica smentì la teoria e in epoca pre e post
unitaria è più corretto parlare di giurisdizionalismo liberale.
E) COORDINAZIONE : ritiene che i rapporti tra stato e chiesa si debbano risolvere sulla
base di accordi tra le due entità, destinati a disciplinare le materie di comune interesse
e a risolvere le eventuli interferenze.
LA POLITICA LEGISLATIVA ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA
A) dal 1848 al 1929 : l'art. 2 dello statuto albertino proclamava la religione cattolica,
apostolica e romana come la sola religione del regno, qualificando gli altri culti allora
esistenti come meramente tollerati.
Tale portata fu però successivamente modificata attraverso la Legge Sineo che stabilì
che la differenza di culto non determinava eccezione al godimento dei diritti civili e
politici, dalla legislazione volta a ridimensionare taluni privilegi ecclesiastici, dalla
emanazione del primo codice civile del regno d'italia (1865) che introdusse la necessità
del riconoscimento civile per i corpi ecclesiastici e dalla legislazione eversiva dell'asse
ecclesiastico che volle combattere l'eccessivo accentramento di patrimoni immobiliari
nelle mani della chiesta.
In questo senso, l'art. 1 dello statuto fu considerato come una norma meramente
programmatica, priva di dirette conseguenze giuridiche.
Nel 1870, a seguito dell'annessione di Roma al regno d'italia, nacque la cd. Questione
Romana, ossia il problema relativo alla definizione della situazione giuridica della santa
sede e del sommo pontefice. Per risolvere qauesta questione venne emanata la legge
sulle cd. Guarentigie Pontificie con la quale lo stato riconosceva dei privilegi al sommo
pontefice mantenendo il diritto di controllo sull'operato della chiesta.
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ECCLESIASTICO

CAPITOLO I : NOZIONI INTRODUTTIVE ED EVOLUZIONE STORICA

Indica il settore dell'ordinamento volto alla disciplina del fenomeno religioso, riconoscendolo e dettando norme atte a disciplinarlo. Si tratta quindi di un settore del diritto interno dello stato, tradizionalmente considerato una branca del diritto pubblico. Non è da confondere con il diritto canonico che costituisce l'ordinamento della CHIESA CATTOLICA e con ogni altro diritto di provenienza confessionale (ossia con gli ordinamenti propri delle diverse organizzazioni religiose). I SISTEMI DI RELAZIONE TRA POTERE TEMPORALE E POTERE SPIRITUALE NEL CORSO DEI SECOLI A) CESAROPAPISMO : il potere politico e quello spirituale sono concentrati nelle mani della masssima autorità temporale.questo modello crolla in Occidente con la caduta dell'Impero romano (476 dc) e in Oriente con quella dell'impero bizantino (1453 dc). B) GIURISDIZIONALISMO : prevale la giurisdizione statale su quella ecclesiastica e dunque la Chiesa è subordinata al potere civile. C) TEOCRAZIA : questo modello prevede la subordinazione dello stato alla Chiesa ed è stato teorizzato da celebri pensatori come S. Agostino. Nel corso dei secoli ha assunto la forma della potestas directa in temporalibus ( ossia l'assunto che la chiesa fondata da dio era una sola ed era la sola legittima potestà che doveva esercitare tutti i poteri nel mondo) e della potestas indirecta in temporalibus (in seguito all'indebolimento del papa, viene intesa come possibilità per la chiesa di incidere in maniera indiretta sul potere civile). D) SEPARATISMO : fondato sulla separazione, più o meno rigida, fra i due poteri. In Italia, l'idea separatista fu sostenuta in epoca risorgimentale da Cavour con la celebre formula "Libera chiesa in libero stato". Tuttavia la pratica smentì la teoria e in epoca pre e post unitaria è più corretto parlare di giurisdizionalismo liberale. E) COORDINAZIONE : ritiene che i rapporti tra stato e chiesa si debbano risolvere sulla base di accordi tra le due entità, destinati a disciplinare le materie di comune interesse e a risolvere le eventuli interferenze. LA POLITICA LEGISLATIVA ITALIANA IN MATERIA ECCLESIASTICA A) dal 1848 al 1929 : l'art. 2 dello statuto albertino proclamava la religione cattolica, apostolica e romana come la sola religione del regno, qualificando gli altri culti allora esistenti come meramente tollerati. Tale portata fu però successivamente modificata attraverso la Legge Sineo che stabilì che la differenza di culto non determinava eccezione al godimento dei diritti civili e politici, dalla legislazione volta a ridimensionare taluni privilegi ecclesiastici, dalla emanazione del primo codice civile del regno d'italia (1865) che introdusse la necessità del riconoscimento civile per i corpi ecclesiastici e dalla legislazione eversiva dell'asse ecclesiastico che volle combattere l'eccessivo accentramento di patrimoni immobiliari nelle mani della chiesta. In questo senso, l'art. 1 dello statuto fu considerato come una norma meramente programmatica, priva di dirette conseguenze giuridiche. Nel 1870, a seguito dell'annessione di Roma al regno d'italia, nacque la cd. Questione Romana, ossia il problema relativo alla definizione della situazione giuridica della santa sede e del sommo pontefice. Per risolvere qauesta questione venne emanata la legge sulle cd. Guarentigie Pontificie con la quale lo stato riconosceva dei privilegi al sommo pontefice mantenendo il diritto di controllo sull'operato della chiesta.

Questa legge unilaterale, però, non fu mai accettata dal pontefice che impose il "non expedit", con il quale il papa dichiarava inaccettabile che i cattolici italiani partecipassero alle elezioni politivhe del regno d'italia. Questa situazione di tensione si attenuò solo con il Patto Gentiloni con il quale fu sancita l'alleanza, per le elezioni politiche di quell'anno, delle organizzazioni cattoliche con taluni esponenti. B) dal 1929 al 1945 : il fascimo, avendo compreso l'importanza della religione come instrumentum regni, dettò una serie di provvedimenti favoritivi della stessa (ad es. Insegnamento della dottrina cristiana). In questo clima di ritrovata concordia si assistì alla stipulazione dei Patti Lateranensi, ai quali fu data pina esecuzione con la legge 810/1929, i quali si componevano di 3 documenti : 1) un trattato volto a risolvere la questione romana attraverso la creazione dello stato di città del vaticano e il riconoscimento alla santa sede della sovranità e della giurisdizione esclusiva sul medesimo, assicurando, tra l'altro, al sommo pontefice una serie di garanzie di natura reale (piena proprietà degli immobili indicati nel trattato e la loro immunità dalla giurisdizione dello stato italiano); 2) un concordato volto a regolare le condizioni della religione e della chiesa in italia, attraverso la disciplina di alcune materie di comune interesse (vedi matrimonio); 3) una convenzione finanziaria regolante i rapporti finanziari tra lo stato e la santa sede, riconoscendo a qyest'ultima una somma a titolo di indennizzo per la perdita del dominio temporale nel periodo risorgimentale. Con i patti lateranensi la santa sede riconobbe ufficialmente lo stato italiano, chiudendo definitavmente la questione romana e lo stato, d'altro canto, riconobbe la sovranità della santa sede nel campo internazionale. In questo senso, i patti lateranensi, in quanto patti bilaterali, potevano considerarsi assimilabili ai trattati di diritto internazionale e pertanto non revocabili o modificabili unilateralmente, oltre che rilevanti anche nei confronti di altri stati. In questo periodo si assiste anche alla nascita del codice rocco, che introdusse specifiche ipotesi di reato di villipendio della religione dello stato, turbativa di funzioni religiose del culto cattolico C) dal 1945 alla "stagione delle riforme :con l'avvento della costituzione repubblicana (1948), lo stato riconosce piena libertà religiosa agli individui, non differenzia lo status dei cittadini sulla base della religione confessata, opta per intrattenere relazioni paritarie tra le confessioni religiose. Tuttavia, solo a partire dagli anni '70, con la riforma del diritto di famiglia e l'introduzione del divorzio, si sono cominciati a cogliere i primi veri segnali di rinnovamento della disciplina, sfociando nella cd "stagione delle riforme" che ha portato all'Accordo del 1984, Accordo di Villa Madama, a modifica del Concordato Lateranense del 29 e alla stipulazione delle prime intese con confessioni diverse da quella cattolica. D) L'accordo di revisione concordataria del 1984 : rappresenta un accordo quadro in cui le parti contraenti hanno fissato i principi atti a disciplinare i loro rapporti. Ha consacrato i seguenti principi : a) riaffermazione della reciproca indipendenza e sovranità dello stato e della chiesa; b) libertà per la chiesa cattolica di svolgimento della propria missione pastorale, educativa, caritativa, di evangelizzazione e santificazione; c) libertà di reciproca comunicaziobne tra santa sede, conferenza episcopale, conferenze episcopali regionali, vescovi, clero e fedeli, d)libertà di riunione e manifestazione del pensiero; e)riconoscimento per i chierici dell'esenzione dal servizio militare; f) attribuzione di garanzie e privilegi agli edifici aperti al pubblico; g)collaborazione tra stato e santa sede per la tutela del patrimonio storico ed artistico; h) riconoscimento del diritto della chiesa cattolica di istituire scuole paritarie. E) le intese con le confessioni diverse dalla cattolica : dirette a regolare le specifiche condizioni delle mededime e i loro rapporti con lo stato italiano.

  1. Per quanto riguarda le persone fisiche, la regola è quella dell'indifferenza delle scelte individuali in materia religiosa, vale a dire che la posizione giuridica dei singoli all'interno dello stato non viene influenzata dalle credenze religiose degli stessi. Questa regola, tuttavia, non impedisce che lo stato possa attribuire rilevanza giuridica all'appartenenza confessionale dei singoli in via diretta (riconoscimento riposo festivo del sabato agli ebrei) o in via indiretta (possibilità per gli appartenenti di alcune confessioni di destinare qauote del gettito fiscale alle confessioni in cui si riconoscono).
  2. anche per gli enti la regola di fondo è quella dell'indifferenza. L'art 20 cost stabilisce infatti che il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto di una associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, nè di speciali gravami fiscali. 3)per quanto riguarda, poi, le confessioni religiose, vi è preliminarmente da dire che la costituzione repubblicana, che ha introdotto questa espressione, non ha provveduto a esplicitarne il significato. Tale significato non è ricavabile nemmeno da nessuna fonte normativa di grado pari o inferiore e ciò crea una soluzione problematica in quanto, in assenza di una definizione normativa, si pone il problema dell'individuazione dei caratteri distintivi delle confessioni religiose (che permettono di differenziarle dalle mere associazioni religiose e dai gruppi di carattere non religioso). Sul punto, dunque, si è assistito ad un intervento di dottrina e giurisprudenza. La dottrina ha definito confessione religiosa quella comunità stabile, dotata o meno di organizzazione o normazione propria e di una originale c oncezione del mondo, basate sull'esistenza di un essere trascendente, in rapporto con gli uomini o sulla ricerca del divino nell'immanenza. In sostanza, la dottrina non ha individuato rigidi criteri per individuare una confessione religiosa ma ha fatto ricorso al criterio dell'autoreferenzialità, secondo cui una confessione religiosa è tale quando la stessa si individua come tale. La giurisprudenza, d'altro canto, ha invece escluso che possa operare il criterio dell'autoreferenzialità, affermando la necessità di appurare caso per caso quali fenomeni possono rientrare nella categoria delle confessioni religiose. In questo senso ha precisato alcuni criteri che possono essere utili ai fini dell'assegnazione della qualifica di confessione religiosa : a) la stipulazione di un'intesa; b)eventuali precedenti riconoscimenti pubblici; c) uno statuto che esprima i caratteri dell'organizzazione; d) la comune considerazione. Anche questa posizione, tuttavia, non risulta soddisfacente in quanto non tutti i gruppi riescono ad ottenere la qualifica di confessione religiosa. Ecco che, infatti, sono sorti problemi legati alla delimitazione del concetto di confessione religiosa in merito all'Islam e all'U.A.A.R. (unione atei agnostici razionalisti) Con riferimento all'islam si deve sapere che, attualmente, il governo ha raggiunto un'intesa relativa alla stessa ma si è limitato a dar vita ad una serie di accordi con le diverse associazioni islamiche presenti sul territorio, aventi per lo più funzioni consultive. In merito all'UAAR, poi, l'ordinamento non ha attualmente stretto un'intesa (e sul punto, sul ricorso dell'UAAR circa il continuo diniego del governo, sia il tar che il consiglio di stato si sono pronunciati nel senso di respingimento. Da ultimo, però, la c. Cost. - 52/2016- è interventuta sostenenedo che la decisione del governo è sindacabile quando neghi ad una associazione di carattere religioso l'applicazione delle regole giuridiche dettate per le confessioni religiose sulla base del solo assunto della mancanza del atto governativo di riconoscimento).

CAPITOLO IV : I PRINCIPI COSTITUZIONALI

  1. art.2, IL PRINCIPIO PERSONALISTA : la repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità. La carta costituzionale tutela la persona, dunque sia nella dimensione individuale, sia nella sua dimensione relazionale.
  2. Art. 3, IL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA :co. 1 (uguaglianza formale) tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ciò significa che eventiali disparità di trattamento potranno essere adottate soltanto sulla base del criterio di ragionevolezza che legittima un trattamento disuguale in presenza di situazioni oggettivamente diverse. Co. 2 (uguaglianza sostanziale) : è compito della repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Ecco dunque che se al primo comma vengono vietate discriminazioni detatte da motivo, tre gli altri, religioso, con questo secondo comma si impone l'azione statale volta all'adozione di misure volte a rimuovere ogni forma di ostacolo alla situazione di eguaglianza tra i cittadini.
  3. Art. 7, I RAPPORTI TRA STATO E CHIESA : regola della separazione e indipendenza degli ordini di stato e chiesa. In questo senso si riconosce l'originarietà dell'ordinamento giuridico della chiesa, in quanto nato per forza propria, indipendentemente dal riconoscimento statale e si esclude, così, la sua possibile subordinazione allo stato e più in generale ogni forma di ingerenza dello stato nella vita della chiesa e soprattutto nelle materie in cui ad essa viene riconoscita competenza esclusiva. Evetuali accordi tra le due entità possono essere instaurati attraverso rapporti di dirtto internazionale (trattati, concordati etc etc). Per quello che, più nello specifico, afferisce ai rapporti tra stato e chiesa in italia, essi sono regolati dall'art. 7 co 2 cost 8tipica norma sulla produzione giuridica che prevede la partecipazione di soggetti estranei al procedimento di produzione normativa e ha l'effetto di attribuire alle norme così prodotte una speciale resistehnza all'abrogazione). In partiolare, essi sono regolati dai patti Lateranensi del 1929, le cui modificazioni, se accettate da entrambe le parti, non richiedono la procedura di revisione costituziomale. Si noti che sulla natura dei patti lateranensi si è lungo discusso in dottrina (essendovi chi sosteneva che fossero da considerare una norma sulle fonti, chi riteneva che fosse una norma di rango costituzionale etc etc) e solo con l'intervento della C. Cost (30/1971) si è chiarito che le norme di derivazione concordataria devono essere parificate a quelle prodotte da legge costituzionale, in quanto a resistenza passiva, ossia alla loro capacità di resistere al fenomeno dell'abrogazione. Questo topic è poi nuovamente sorto nel 1984, con l'accordo di Villa Madama : se infatti la dottrina maggioritaria ha ritenuto che dovesse essere inteso come una mera modifica dei patti del 1929, altra parte della dottrina, minoritaria, ha ritenuto che esso costituisca un nuovo concordato. La corte cost ha ritenuto, sulla base della pronuncia del 71, di riconoscere garanzia costituzionale -nel senso di forza passiva, di resistenza all'abrogazione- anche all'accordo di villa madama, in quanto norma di origine concordataria. In parole povere, dunque, per la modificazione o sospensione di tale legge è necessario : o un nuovo accordo, totale o parziale, con la santa sede, approvato dal parlamento, seguito dalla relativa legge di autorizzazione alla ratifica ed esecuzione o, in assenza di tale accordi, una legge di revisione costituzionale con la procedura di cui all'art. 138 cost.

l'azione del governo sia, sì, valutabile come discrezionalità tecnica ma che su di esso non gravi un obbligo di risposta positiva all'inzio delle trattative d'intesa, essendo esso libero di valutare l'ooportunità di avviarle o meno. Della scelta che fa, inoltre, e in particolare di quella di non avviare le trattative sul presupposto della ritenuta assenza in capo all'associazione richiedente della natura di confessione religiosa, il governo può essere chiamato a risponderne politicamente dinnanzi al Parlamento, ma non in sede giudiziaria. Per quanto concerne la funzione delle intese , esse vengono utilizzate per assicurare : l'indipendenza delle confessioni nel loro ambito, il loro diritto di essere ugualmente libere davanti alla legge, il diritto di diversificarsi l'una dall'altra, la garanzia per lo stato che l'esercizio dei diritti di libertà religiosa non entri in collisione con quello dei diritti civili. Dibattuto è il tema della natura giuridica delle intese , sulla quale si sono scontrate diverse tesi :

  • negozi di diritto pubblico interno che esauriscono la loro funzione sul piano del diritto nazionale;
  • atti di diritto esterno, sul presupposto che tutte le confessioni religiose danno vita ad altrettanti ordinamenti giuridici originari e indipendenti dallo stato. Quanto all'iter per la conclusione delle intese , si sappia che esso non è disciplinato in via legislativa ma negli anni si è formata e consolidata una prassi :
  • le richieste d'intesa vanno rivolte al presidente del consiglio dei ministri che affida l'incarico di condurre le tratattive aò sottosegretario alla presidenza del consiglio;
  • il sottosegretario da incarico alla commissione interministeriale per le intese con le confessioni religiose di predisporre la bozza di intesa;
  • la bozza viene sottoposta all'esame del consiglio dei ministri per l'autorizzazione alla firma del presidente del consiglio;
  • ottenuta la firma del presidente del consiglio e del rappresentante della confessione religiosa interessata, l'intesa viene trasmessa al parlamento per l'approvazione con legge (il parlamento non ha l'obbligo di tradurre l'intesa in legge : l'intesa potrà essere accettata o respinta in toto, senza possibilità di emendamenti). La legge di approvazione delle intese rientrerà nella categoria delle leggi rinforzate e pertanto potrà essere abrogata soltanto per effetto di una legge esecutiva di nuova intesa o per effetto di un procedimento di revisione costituzionale.
  1. art. 19, IL PRINCIPIO DI LIBERTA' RELIGIOSA. Ritenuta, da alcuni, la prima fra tutte le libertà, intesa come facoltà spettante all'individuo di credere quello che più gli piace, o di non credere, se più gli piace, a nulla. Il diritto alla libertà religiosa è tutelato all'interno delle principali carte sovrannazionali :
  • art 18 dichiarazione universale dei diritti dell'uomo : ogni individui ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione;
  • art 9 convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali : restrizioni all'esercizio della libertà religiosa possono essere stabilite soloa tutela di valori inderogabili come l'ordine pubblico, la salute e la morale pubblica, i diritti e le libertà fondamentali altrui;
  • art 10 carta di nizza;
  • art 6 trattato di lisbona. In Italia l'art 19 stabilisce che tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purchè non si tratti di riti contrati al buon costume.

Si tratta di una libertà che spetta non solo ai cittadini ma a tutti gli individui (universalità del diritto di libertà religiosa) ed è da intendersi sia nella sua dimensione positiva (diritto di credere) sia nella sua dimensione negativa (diritto di non aderire a nessuna confessione). E' un diritto indisponibile, inalienabile, inviolabile, intransigibile e personalissimo. Un diritto che, tuttavia, incontra dei limiti nel foro esterno (posto che, in ambito privato la libertà religiosa è assoluta) che sono rinvenibili negli altri diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento. In sostanza, e per concludere, il diritto di libertà religiosa di cui all'art. 19 comprende :

  • la facoltà di professare liberamente la propria fede religiosa, di mutarla o di non professarne alcuna;
  • la facoltà di propagandare liberamente le proprie opinioni in materia religiosa;
  • la facoltà di esercitare atti di culto in pubblico e privato;
  • la facoltà di costituire e/o aderire ad associazioni di carattere religioso. Ne consegue che, come è ovvio, non possano operarsi discriminazioni e limitazioni nemmeno in ambito lavorativo e in ambito familaire (dove recentemente, tra l'altro, la cassazione ha stabilito che il cambio sopravvenuto di religione di uno dei due coniugi non possa essere causas di addebito della separazione, salvo che esso non si traduca in comportamenti incompatibili con i doveri di coniuge e di genitore)
  1. art. 20, IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI RELIGIOSI Dispone che il carattere ecclesiastico e il fine di religione e di culto di un'associazione o istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni nè di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni altra forma di attività. Tale norma non impedisce l'emanazione di norme o discipline a favore (in melius) nei riguardo degli stessi, essendo queste misure lecite nella misura in cui non si traducano in distorsioni delle regole dell'uguaglianza e della libera concorrenza.
  2. IL PRINCIPIO DI LAICITA' DELLO STATO Non si trova sancito in maniera espressa nella costituzione ma l'enucleazione dei principi di laicità la si deve alla corte cost. - 203/1989- che ha ritenuto che dall'insieme delle norme costituzionali che attengono al fenomeno religioso (artt 3,7,8,19 e 20) sia desumibile il principio supremo di laicità dello stato. Ciò implica la non indifferenza dello stato dinnanzi alle religioni ma la garanzia dello stesso per la salvaguardia della libertà di religione, in regime di pluralismo confesionale e culturale. Ciò si traduce in una serie di obblighi, tra i quali :
  • fornire pari protezione alla coscienza di ciascuna persona che si riconosca in una fede;
  • distinguere l'ordine delle questioni civili da quelle religiose;
  • assumere un atteggiamento di equidistanza e di imparzialità nei confronti di tutte le confessioni religiose. Il principio di laicità dello stato, dunque, si pone sia come limite nei confronti del legislatore sia come garanzia nei confronti dell'individuo. CAPITOLO V : POTERI E UFFICI DELLO STATO AVENTI COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA ORGANI STATALI CON COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA :
  1. presidente della repubblica : - nomina i plenipotenziari per la conclusione di

decreto del ministro dell'interno su designazione dell'autorità ecclesiastica competente ( l'incarico è annuale e si intende tacitamente rinnovato) e i soggetti che svolgono tale attività sono estranei alla struttura dell'amministrazione per essendo da essa retribuiti, ciò vale a dire che esercitano le loro funzioni in assenza di vincoli di subordinazione. C) assistenza spirituale nelle istituzioni penitenziarie : è affidata ad uno o più cappellani che devono essere cittadini italiani, godere dei diritti civili e politici, mantenere una buona condotta, essere di sana costituzione e avere un'età inferiore ai 70 anni. L'incarico viene conferito mediante decreto del ministro di giustizia, sentito il parere dell'ispettore dei cappellani e del competente ispettore per gli istituti di pena per adulti. I cappellano non sono da considerarsi come dipendenti di ruolo dello stato ma come personale aggregato. Per i detenuti appartenenti a confessioni diverse da quella cattolica è riconosciuta l'assistenza spirituale in quanto essi potranno godere di assistenza spirituale su loro richiesta (a questa si aggiunge la necessaria autorizzazione dell'amministrazione penitenziaria per gli appartenenti a confessioni religiose diverse dalla cattolica che non hanno stipulato intese con lo stato). In considerazione dell'elevato numero di carcerati di fede diversa da quella cattolica, recentemente è stato stretto il protocollo di intesa 5.11.2015 con l'unione delle comunità e delle organizzazioni islamiche in italia che mira a promuovere azioni mirate all'integrazione culturale e al sostegno religioso dei detenuti di fede islamica. D) assistenza spirituale nelle strutture sanitarie : per i ricoverati di religione cattolica è prevista la presenza di cappellani ospedalieri inquadrati come dipendenti nella relatica ASL. Per gli appartenenti ad una confessione acattolica che ha stretto un'intesa si prevede che l'assistenza religiosa sia possibile su richiesta, mentre per gli appartenenti ad una confessione acattolica che non ha stipulato intese, l'assistenza religiosa è fornita solo a seguito di specifica richiesta autorizzata dalla direzione amministrativa del luogo di cura. CAPITOLO VI : LA SANTA SEDE E LO STATO CITTA' DEL VATICANO Chiesa : la società dei battezzaticheprofessano la stessa fede, partecipano agli stessi sacramenti e tendono alla realizzazione degli stessi fini spirituali, sotto la potestà del romano pontefice e dei vescovi con lui collegati. Santa sede : il supremo organo della chiesa universale, inteso sia come ufficio proprio del sommo pontefice (in senso stretto), sia come l'insieme degli uffici che si occupano degli affari della chiesa universale (senso allargato). Stato città del vaticano : il territorio specifico, così come individuato nel trattato lateranense del 1929, sul quale è riconosciuta alla santa sede la piena proprietà e podestà. LA SANTA SEDE In quanto ufficio del sommo pontefice, la santa sede è persona morale nell'ordinamento canonico distinta da quella della chiesa unitariamente considerata. E' una personalità giuridica originaria e non derivata, di carattere pubblico, di natura istituzionale e non collegiale. Nel diritto italiano essa opera come persona giuridica iure privatorum come ente ecclesiastico dotato di personalità giuridica. Accanto a questa capacità privatistica, tuttavia, essa gode anche di una capacità pubblicistica, essendole attribuito anche l'esercizio di poteri che attengono alla riconosciuta sovranità della chiesa nel suo ordine proprio (vedi provvedimenti circa ecclesiastici e religiosi). E' quindi evidente che la santa sede costituisca un ente ecclesiastico sui generis; ad opera del trattato, infatti, ad essa sono riconosciute garanzie speciali dirette ad

assicurarne in modo stabile una condizione di fatto e di diritto, la quale garantisca l'assoluta indipendenza per l'adempimento della sua alta missione nel mondo. ---> la santa sede nel diritto internazionale : da sempre alla santa sede viene riconosciuta soggetività giuridica in campo internazionale e pertanto essa gode del diritto di legazione attiva e passiva, intrattenendo rapporti con organizzazioni internazionali e con quasi tutti gli stati e del diritto di stipula di trattati e di adesione ad organizzazioni internazionali. Gli atti con cui la santa sede ed uno stato concordano la disciplina dei loro rapporti, prendono il nome di concordati e vengono pienamente equiparati ai trattati internazionali in quanto accordi tra due ordinamenti primari. LO STATO DI CITTA' DEL VATICANO E' stato costituito con il trattato del 1929. il territorio dello stato del vaticano comprende l'area territoriale da P.zza san pietro e palazzi limitrofi. Su questo territorio è riconosciuta la piena potestà, proprietà e giurisdizione della santa sede. Il popolo vaticano è formato da coloro che hanno la cittadinanza vaticana, per la carica ricoperta nei servizi alla santa sede. Sono cittadini vaticani :

  • i cardinali residenti in vaticano e in roma;
  • i diplomatici della santa sede;
  • coloro che risiedono in citta del vaticano in ragione della loro carica o del loro servizio. La cittadinanza può essere attribuita dal sommo pontefice su richiesta degli interessati :
  • a coloro che risiedono in città del vaticano in ragione della carica o servizio svolti;
  • a coloro che, indipendentemente dalle condizioni precedenti, sono autorizzati dal sommo pontefice a risiedere nella città del vaticano;
  • al coniuge e ai figli di un cittadino di città del vaticano. D'altro canto, la cittadinanza vaticana si perde quando :
  1. i cardinali cessino di riesiedere nella città del vaticano o a roma;
  2. i diplomatici quando cessino il servizio diplomatico;
  3. coloro che l'avevano acquistata in ragione della loro carica o servizio quando cessino gli stessi;
  4. dal coniuge o dal figlio del cittadino vaticano in caso di perdita della cittadinanza da parte di quest'ultimo;
  • dei figli del cittadino al compimento del 18esimo anno di età (possono comunque contunuare a risiedere nella città del vaticano con la condizione di mero residente). La sovranità, infine, è il potere di governo che è riconosciuto in capo al sommo pontefice come sovrano dello stato città del vaticano. Ha pieni poteri legislativi, esecutivi e giudiziari. Città del vaticano è uno stato patrimoniale, atteso che tutto il territorio appartiene alla santa sede e uno stato strumentale in quanto, a differenza degli altri stati, non è stato fondato per organizzare socialmente i suoi cittadini ma per soddisfare specifici interessi della santa sede. ---> organizzazione interna di città del vaticano : lo stato del vaticano è uno stato :
  • neutrale e inviolabile, in quanto estraneo alle conmpetizioni temporali tra stati;
  • enclave perchè il suo territorio è interamente circondato dal territorio dello stato italiano;
  • monarchia assoluta ed elettiva, in quanto i poteri sono concentrati nelle mani del sommo pontefice (sovrano). L'ordinamento dello stato di città del vaticano è formato da sei leggi organiche emanate con il trattato del 1929 che delineano la struttura dello stato (la I, la legge fondamentale

In italia, le sentenze dei tribunali vaticani possono trovare esecuzione secondo le norme del diritto internazionale, attraverso il procedimento di delibazione. ---> lo scv nell'ordinamento internazionale. Come già detto, lo scv è titolare di spoggettività giuridica internazionale, distinta da quella spettante alla santa sede nella sua veste di organo di governo della chiesa cattolica. ---> le garanzie in favore della santa sede

  1. Garanzie di carattere reale Il trattato del '29 riconosce alcune garanzie agli immobili presenti nel territorio italiano (ad es. alla santa sede è riconosciuta la pina proprietà delle basiliche patrircali. Di cstel gandolfo...), alla stessa sono stati trasferiti ex conventi da parte dello stato italiano. Gli edifici sono numerosi e ciò che importa sapere è che per essi è previsto il divieto di assoggetamento a vincoli o ad esprorpriazioni per pubblica utilità senza preventivo accordo con la santa sede, l'esenzione da qualsiasi tributo e l'esenzione, in vista di opere di conservazione e restauro, da qualsiasi forma di organizzazione da parte delle autorità.
  2. Le garanzie di carattere personale
    • Sommo pontefice :
    • impossibilità di applicazione della legge penale italiana al sommo pontefice;
      • parificazione della figurta del sommo ponttefice a quella del capo di stato italiano in materia di tutela da attentati contro la sua persona, offese, ingiurie.
      • Cardinali :
      • nelle cerimonie pubbliche dello stato italiano, parificati ai principi di sangue, godono di un posto immediatamente succesivo al quello del dpr;
      • sono considerati cittadini vaticani anche se residenti al di fuori di scv;
      • in caso di testimonianza civile possono essere uditi nel proprio domicilio o in altro luogo da essi prescelto.
  3. Le garanzie inerenti lo svolgimento della funzione magisteriale. Delineate con il tratato del 29 e ribadite con l'accordo di villa madama dell'84, riconoscono alla chiesa cattolica la pina libertò di svolgere la sua missione pastorale e la piena libertà di esercizio del magistero. Impegno di astensione da forme di ingerenza, divieto di forme di controllo.
  4. Le garanzie relative ai rapporti diplomatici Consistono essenzialmente nel libero transito e nel riconoscimento al corpo diplomatico di stati membri presso la santa sede delle medesime prerogative e immunità attrbuite dal diritto internazionale agli agenti displomatici. Viene anche riconosciuto il diritto di accesso dei vescovi di tutto il mondo alla sede apostolica. --->gli enti centrali della chiesa Sono enti centrali della chiesa sono quelli riferibili all'organizzazione centrale del governo della comunità ecclesiale, cui appartengono gli uffici ed i coolegi che costituiscono la curia romana (lo IOR -istituto per le opere di religione- ad esempio, è un ente centrale della chiesa). Essi godono di un diritto di non ingerenza da parte dello stato italiano, da intendersi come divieto di intromissione dello stato nelle relative attività E NON ANCHE come immunità dalla giurisdizione italiana. ---> i rapporti di lavoro dei dipendenti della santa sede e degli enti centrali Questi rapporti di lavoro sono sottoposti ad un particolare regime fiscale, essendo esenti da tributi, secondo l'art. 17 del trattato. Alla gestione di questo tipo di rapporti provvede l'ufficio del lavoro della sede

apostolica (ULSA, ente centrale). Recentemente (2007) lo scv ha dettato norme in materia di tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Si è posto il problema della giurisdizione italiana e si è propeso per questa soluzione : nel caso di mansioni istituzionali (ossia in cui l'impiegato svolga un'attività propria dell'organizzazione a cui appartiene, come un giornalista della radio vaticana), viene esclusa la giurisdizione dello stato italiano, quando invece si tratta di mansioni comuni (ossia un impiregato che svolge un'attività che potrebbe essere prestata in favore di qualsiasi altro datori di lavoro, come l'autista o la segretaria), allora si applicherà la giurisdizione italiana. CAPITOLO VII : I MINISTRI DI CULTO NEL DIRITTO ITALIANO --->definizione e disciplina generale Si fa riferimento a tutti i soggetti che ricoprono un ruolo specifico sotto il profilo organizzativo e/o funzionale all'interno delle confessioni religiose. Non è, dunque, una qualifica confessionale ma una qualifica civilistica omnicomprensiva che comprende tutti coloro che svolgono una potestà di magistero sui fedeli all'interno di una comunità religiosa. Per quanto riguarda, poi, l'identificazione dei soggetti da ricomprendere in tale categoria, principio generale è quello per cui sono i gruppi religiosi ad individuare i soggetti cui affidare compiti specifici al proprio interno, senza che lo stato possa sostituirsi ai medesimi in tale compito (divieto di ingerenza statale in tema di nomina dei ministri di culto). Lo stato, tuttavia, è chiamato a verificare che il soggetto designato eserciti effettivamente tale attività e che tale attività rientri in quelle qualificabili come religiose sulla base dei criteri definiti dallo stesso ordinamento giuridico statale. All'esito di questo controllo è possibile che lo stato non riconosca la qualifica di mi nistro di culto ad un soggetto ritenuto tale dalla confessione di appartenenza. Attraverso le norme di derivazione pattizia si trova che per la chiesa cattolica la nomina dei ministri di culto venga effettuata liberamente dall'autorità ecclesiastica. Per le confessioni diverse da quella cattolica che abbia stipulato intese viene sancita la necessità del riconoscimento del ministro di culto da parte dello stato (rimane comunque il generale divieto di ingerenza). Per le confessioni religiose acattoliche prive di intesa, invece, la nomina dei ministri di culto deve essere approvata dal governo. Ad ogni modo, la nomina di ministro di culto non è condizione necessaria e indispensabile per l'esercizio di funzioni religiose all'interno di un gruppo confessionale e rileva unicamente ai fini dell'acquisizione di efficiacia civile dell'attività esercitata dal soggetto. ---> status e disposizioni di favore per gli ecclesiastici e gli altri ministri di culto Con riguardo al servizio militare, venuto meno l'obbligo della leva, viene riconosciuto un trattamento particolare in caso di mobilitazione generale :

  • per gli ecclesiastici non assegnati alla cura d'anime, l'esercizio del ministero religioso tra le truppe o l'assegnazione ai servizi sanitari;
  • per i ministri di culto con cura d'anime della Chiesa la facoltà, su richiesta, di essere esonerati dal servizio militare o di essere assegnati al servizio sostitutivo civile;
  • per i ministri di religione ebraica la dispensa dalla chiamata alle armi quando svolgono la funzione di rabbino capo;
  • per i ministri dei culti ammessi nello stato, ove la loro nomina sia stata approvata, la dispensa dalla chiamata alle armi su attestazione del prefetto.

nella normativa di derivazione pattizia. A) la normativa unilaterale dello stato :

  • art. 200 cpp : sancisce un diritto di astenzione dei ministri di culto dal deporre su quanto abbiano appreso in ragione del loro ministero (risulta correlata l'operatività dell'ipotesi di non punibilità di cui al 384 cp in favore del dichiarante sospettato di falsità o reticenza). Affinchè si concreti il diritto, occorre l'esistenza di una connessione funzionale tra l'eserizio del ministero religioso e l'avvenuta conoscenza dei fatti oggetto della richiesta della testimonianza.
  • art. 256 cpp : prevede il diritto dei ministri di culto di astenersi dal consegnare all'autorità giudiziaria che lo richieda atti e documenti ove dichiarino per iscritto che si tratta di segreto inerente al loro ufficio;
  • art 271 cpp : fa divieto di utilizzo delle intercettazioni concernenti comunicazioni o conversazioni delle persone menzionate nel 200 cpp che hanno per oggetto fatti conosciuti in ragione del loro ministero. Facendo ritorno alla disciplina generale, si ricordi che laddove i fatti appresi dai ministri di culto a motivo del loro ministero costituiscano una notizia segreta o riservata, non si è in presenza di un diritto ma di un vero e proprio obbligo di astensione. La rivelazione di segreto professionale è sanzionata dall'art. 622 c.p. B) la normativa del diritto canonico : impone ai ministri di culto un obbligo al segreto in relazione a tutto ciò che essi abbiano appreso in sede di confessione, anche in caso di autorizzazione del soggetto penitente. La violazione di questo divieto comporta la scomunica. C) la normativa di derivazione bilaterale (forme di tutela ad hoc, lex specialis rispetto alle disposizioni del cpp) :
  • art. 4 accordo di villa madama : gli ecclesiastici non sono tenuti a fornire ai magistrati informazioni su persone o materie di cui sono venuti a conoscenza in ragione del loro ministero. Analoga intesa è riconosciuta anche a tutte le intese stipulate sulla base dell'art. 8. ---> la condizione dei religiosi nel diritto italiano Con il termine religiosi, nell'ordinamento canonico, si fa riferimento ai fedeli catoolici, uomini e donne, consacrati a dio, che abbiano pronunciato i voti di castità, povertà e obbedienza e facciano parte di un istituto di vita consacrata eretto canonicamente dalla competente autorità della chiesa, in cui conducano vita fraterna. I religiosi di sesso maschile acquistano la qualifica di ecclesiastici se hanno ricevuto l'ordinazione sacra. Nell'ordinamento italiano invece vige la regola dell'irrilevanza dei voti pronunciati secondo il diritto canonico per cui il religioso può celebrare matrimonio civile e riconoscere i figli naturali, manetenere la piena capacità patrimoniale e il voto di obbedienza assume la stessa portata dell'obbedianza dovuta dal dipendente nei confronti del datore di lavoro. ---> il lavoro dei religiosi Le prestazioni svolte dai religiosi non possono essere considerate alla stregua di rapporto di lavoro subordinato, essendo il loro fine quello del perfezionamento spirituale e non già quello del conseguimento dei mezzi necessari al proprio sostentamento. Viene pertanto considerato al di fuori dell'area operativa dell'art. 36 cost (tutelato, comunque da artt. 2-7-8-19 e 20). In caso di cessazione del rapporto di lavoro il religioso avrà diritto all'indennità di fine rapporto. Se il religioso svolge attività lavorativa in favore di una persona giuridica, allora si configura un vero e proprio rappoorto di lavoro subordinato sottoposto alla

comune disciplina civilistica e previdenziale. CAPITOLO VII : LE CONFESSIONI RELIGIOSE DIVERSE DALLA CATTOLICA NELL'ORDINAMENTO ITALIANO Si distinguono in : confessioni munite di intesa ex art. 8 comma 3 cost (ossia che si rapportano con lo stato sulla base di una legislazione negoziata che garantisce loro relazioni costituzionalmente protette), confessioni prive di intesa (i cui rapporti con lo stato sono essenzialmente disciplinati dalla l del 29) e confessioni o gruppi religiosi che vivono come associazioni, riconosciute o non, con fine religioso. Si è evidentemente in presenza di un pluralismo confesisonale imperfetto non in linea con i principi costituzionali ed in particolare con quello della eguale libertà davanti alla legge di tutte le confessioni religiose. GLI ENTI DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE A) GLI ENTI CONFESSIONALI : PROFILI DI CARATTERE GENERALE Con ente comfessionale si indicano gli organi di una confessione religiosa che svolgono attività di religione o di culto. Gli enti confessionali si possono distinugere in : a) organi istituzioni (gli enti territoriali : diocesi, parrocchie...); b) enti a base associativa (quelli in cui prevale l'elemento personale : associazioni cattoliche, istituti religiosi...); c) enti a base fondatizia (caratterizzati dalla presenza di un patrimonio destinato ad uno scopo : chiese aperte al culto, fondazioni di culto...). Spesso, accanto alla locuzione "enti ecclesiastici", si trovano affiancate quelle di : enti ecclesiastici (che indica gli enti collegati con una ecclesia : inizialmente riguardava solo gli enti collegati alla chiesa ma in seguito all'approvazione delle intese di cui all'art 8 cost, si è esteso anche agli organismi di confessioni religiose diversa dalla cattolica come valdesi, avventisti, battisti, luterani...) e di enti religiosi (che è indubbiamente una nozione più ampia). ---> le fonti della disciplina

  • art.20 Cost laddove sancisce che il carattere ecclesiastico di un ente o il suo fine di culto non possano essere causa di speciali limitazioni o gravami fiscali;
  • art. 7 accordi di villa madama -per quel che concerne la chiesa cattolica;
  • le intese- in riferimento alle confessione religiose diverse dalla cattolica che le abbiano stipulate;
  • l'art 2 della l 1159/29 – per le confessioni religiose diverse dalla cattolica e prive di intese;
  • l'art. 831 cc che assoggetta i beni degli enti ecclesiastici alla comune disciplina civilistica; ---> il riconoscimento della personalità giuridica Di norma l'ordinamento non riconosce la personalità giuridica alle confessioni religiose, quanto invece agli enti esponenziali delle stesse. Tali enti possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica in base alle norme di diritto comune oppure, quando esisste, a norma della disciplina di origine pattizia. La personalità riconosciuta dallo stato italiano si aggiunge, senza sostituirla, a quella che gli enti possiedono per l'ordinamento confessionale di provenienza e serve ad operare nell'ordinamento statale. In conclusione si può distinguere tra : enti riconosciuti in persona giuridica sulla base di
  1. l'esercizio del culto;
  2. la cura delle anime;
  3. la formazione del clero e dei religiosi;
  4. gli scopi missionari;
  5. la catechesi;
  6. l'educazione cristiana. Sono invece attività diverse :
  7. l'assistenza e la beneficienza;
  8. l'istruzione, l'educazione e la cultura;
  9. le attività commerciali a scopo di lucro. Ai requisiti generali per il riconoscimento di tutti gli enti ecclesiastici, si possono aggiungere alcuni requisiti particolari richiesti per le singole tipologie di enti, come la sufficienza dei mezzi patrimoniali per il raggiunegimento dei fini (istituti religiosi di diritto diocesano, chiese aperte al culto pubblico e fondazioni di culto) o la necessità ed evidente utilità dell'ente stesso (richiesto SOLO per le fondazioni di culto). ---> il procedimento amministrativo per il riconoscimento
  10. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA : atto introduttivo del procedimento da parte del rappresentante dell'ente previa autorizzazione dell'autorità ecclesiastica competente. La domanda è diretta al ministro dell'interno e viene presentata alla prefettura della provincia in cui l'ente ha sede. Ad essa vanno allegati il provvedimento canonico di approvazione dell'ente, i documenti da cui risulti il fine dell'ente e i documenti utili a dimostrare la sussistenza dei requisiti generali e speciali per il riconoscimento.
  11. ACCERTAMENTO DEL PREFETTO : il prefetto, ricevuta la domanda la istruisce - potendo chiedere l'acquisizione di ulteriori documenti- e redige parere motivato che trasmette al ministro dell'interno.
  12. L'ISTRUTTORIA MINISTERIALE : il ministro valuta i requisiti generali e speciali e procede ai controlli di merito e legittimità.
  13. EMANAZIONE DEL DECRETO DI RICONOSCIMENTO : il ministro dell'interno emette decreto di riconoscimento (ante '91 veniva emesso dal PR).
  14. ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE : agli enti ecclesiastici non può essere fatto, ai fini della registrazione, un trattamento diverso da quello previsto per le persone giuridiche private. L'iscrizione nel registro delle persone giuridiche ha natura dichiarativa : assolve quindi ad una funzione di pubblicità nei confronti dei terzi che intrattengono rapporti con gli enti della chiesa. Nel registro dovranno essere inserite tutte le successive vicende dell'ente. In caso di mancata iscrizione è prevista una mera sanzione amministrativa pecuniaria a carico degli amministratori inadempienti. ---> MODIFICAZIONI, REVOCA ED ESTINZIONE DELLA PERSONALITA' GIURIDICA A) LE MODIFICAZIONI DEGLI ENTI ECCLESIASTICI : le modificazioni che a norma della l 222/85 necessitano di riconoscimento sono :
  • il mutamento sostanziale del fine dell'ente (evidenziato da un apposito provvedimento dell'autorità ecclesiastica. Non rileva in questo senso il mutamento di fatto);
  • il mutamento della destinazione dei beni;
  • il mutamento del modo di esistenza dell'ente (trasformazioni che riguardano la struttura dell'organizzazione) B) LE REVOCA DEL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA : l'art. 19 della l 222/1985 prevede che in caso di mutamento che faccia perdere uno dei requisiti

prescritti per il suo riconoscimento, può essere revocato il riconoscimento stesso con decreto del ministro dell'interno, sentitta l'autorità ecclesiastica (specularità tra procedimento di riconoscimento e procedimento di revoca). La peculiarità rispetto al procedimento ordinario di revoca dei provvedimenti amministrativi risiede nella necessità della consultazione dell'autorità ecclesiastica. Si può avere, inoltre, revoca della personalità giuridica quando il governo accerti che il riconoscimento era avvenuto erroneamente, ossia in assenza dei requisiti richiesti dalla legge. In questo caso potrà aver luogo l'annullamento d'ufficio del riconoscimento da farsi con apposito decreto ministeriale, udito, ove necessario, il consiglio di stato e l'autorità ecclesiastica. C) L'ESTINZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI : l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto si può estinguere, ex art 20 l 222/85, per :

  • revoca del riconoscimento civile;
  • soppressione dell'autorità ecclesiastica competente (previa iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento dell'autorità ecclesiastica competente che sopprime l'ente o che ne dichiara l'estinzione). In questo modo viene esclusa la possibilità dell'estinzione di fatto. Procedimento d'estinzione :
    1. l'autorità ecclesiastica competente trasmette il provvedimento di soppressione o estinzione al ministro dell'interno;
    2. il ministro, attraverso proprio decreto, provvede alla iscrizione nel registro delle persone giuridiche (non può sindacare la scelta dell'autorità ecclesiastica);
    3. il ministro dell'interno procede, infine, alla devoluzione dei beni in conformità al provvedimento dell'autorità ecclesiastica. ---> IL REGIME DELLE ATTIVITA' Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, oltre alla attività principale di religione o di culto, possono svolgere anche attività profane (assistenza, beneficienza, educazione o cultura, attività commerciali e a scopo di lucro) ed altre attività diverse. Queste attività (profane e diverse) sono soggette alle leggi dello stato concernente tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. ---> ENTI ECCLESIASTICI ED ESERCIZIO DI ATTIVITA' IMPRENDITORIALE In presenza delle condizioni di cui all'art 2082 cc, l'ente ecclesiastico può assumere la caratteristica di imprenditore commerciale (in passato taluni escludevano questa possibilità). Dottrina e giurisprudenza ritengono concordemente, infatti, che sia irrilevante la natura del soggetto e che l'attività venga esercitata con metodo economico, ossia con il perseguimento tendenziale del pareggio tra costi e ricavi. Ci si è domandati se il ricorso all'esercizio di attività imprenditoriale in forma di impresa comporti l'applicabilità delle procedure concorsuali previste in caso di incapacità o di impossibilità di far frontre alle obbligazioni pecuniarie derivanti dai rapporti con i terzi. La dottrina si è così divisa :
  • una parte è favorevole all'assoggetamento degli enti ecclesiastici al regime delle procedure concorsuali sostenendo che la specialità di regime agli stessi garantita in sede pattizia debba limitarsi alle attività di religion o di culto;
  • altra parte fa leva sull'art. 7.3 della legge dell'85 che stabilisce che la soggezione delle attività diverse da quelle di religione o di culto svolte dagli enti ecclesiastici alle leggi dello stato concernenti tali attività deve avvenire nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti e pertanto esclude l'assoggettabilità degli enti alle procedure concorsuali.