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Personalità giuridica degli enti confessionali in Italia, Sintesi del corso di Diritto Ecclesiastico

SINTESI CAPITOLO 7 DIRITTO ECCLESIASTICO, FINOCCHIARO

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020
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Cap.7 la Santa sede e lo Stato Città del Vaticano
1.La Santa sede nel diritto italiano
I rapporti tra l’Italia e la Chiesa Cattolica hanno un aspetto particolare, dato dalla presenza nel
territorio italiano del governo centrale della Chiesa, la Santa sede.
SANTA SEDE:
-con tale espressione il diritto canonico indica in modo complessivo e congiunto, il ROMANO
PONTEFICE ed anche gli uffici che in nome di lui provvedono agli affari della Chiesa
universale, ossia la SEGRETERIA DI STATO, IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA
CHIESA E GLI ALTRI ISTITUTI DELLA CURIA ROMANA.
-Tale espressione ha 2 significati:
1. L’UFFICIO DEL SOMMO PONTEFICE (santa sede in senso stretto)
2. GLI UFFICI E GLI ISTITUTI DELLA CURIA ROMANA che collaborano con il papa (in senso
lato)
-Nel diritto italiano tale espressione assume gli stessi significati.
È UN ENTE DOTATO DI PERSONALITA’ GIURIDICA nell’ordinamento italiano, anche nel settore
dei rapporti di diritto privato.
-era già persona giuridica prima del 1870, dopo la debellatio dello stato pontificio non è
stata privata di tale qualifica.
-Art.29 del Concordato del 1929 indica la Santa sede come il primo tra gli enti ecclesiastici la
cui personalità giuridica era sino ad allora riconosciuta dal diritto italiano.
-L’art.29 è stato abrogato dall’entrata in vigore delle norme sugli enti ecclesiastici di cui al
protocollo del 15 novembre 1984 (l.n.206 e 222 del 1985), ma ciò non ha alcuna influenza
sulla qualificazione della Santa sede come persona giuridica.
nel diritto italiano tale qualifica spetta alla Santa sede non in forza della norma concordataria
del 1929 (ora abrogata) ma per bensì per antico possesso di stato, ossia per il fatto che la sua
personalità giuridica non era stata soppressa dopo l’unione di Roma all’Italia.
nel diritto italiano la Santa Sede ha la posizione di un ENTE ECCLESIASTICO:
-si tratta di una posizione differente rispetto alle generalità degli enti ecclesiastici, in virtù
della “natura del tutto sui generis” della personalità giuridica in questione.
-Non è tenuta agli adempimenti previsti dalle norme sugli enti ecclesiastici (l.n.206 e 222 del
1985) ad es. l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche.
1.1.La questione romana
Sino all’età del Risorgimento nazione non v’era stato un problema pratico di rapporti tra Stato e
Chiesa che riguardasse Roma, sede del Papato, perché il Pontefice era anche sovrano temporale
del luogo in cui operava il governo centrale della Chiesa Cattolica.
Il problema era sorto in sede politica, quando l’unità si veniva realizzando, precisamente nel
ventennio 1850-1870.
20 settembre 1870: annessione di Roma all’Italia, debellatio dello Stato pontificio, apertura
della cd. questione romana:
una questione che il legislatore del tempo cercò di risolvere in modo unilaterale con la
l.n.214/1871 (Legge sulle Guarentigie pontificie):
-sulla base del plebiscito svoltosi a Roma annetteva al Regno d’Italia la città e le province
romane come “parte integrante di esso” e assicurava al Sommo Pontefice la dignità,
l’inviolabilità e le prerogative personali di sovrano.
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Cap.7 la Santa sede e lo Stato Città del Vaticano

1.La Santa sede nel diritto italiano I rapporti tra l’Italia e la Chiesa Cattolica hanno un aspetto particolare, dato dalla presenza nel territorio italiano del governo centrale della Chiesa, la Santa sede. SANTA SEDE :

- con tale espressione il diritto canonico indica in modo complessivo e congiunto, il ROMANO PONTEFICE ed anche gli uffici che in nome di lui provvedono agli affari della Chiesa universale, ossia la SEGRETERIA DI STATO, IL CONSIGLIO PER GLI AFFARI PUBBLICI DELLA CHIESA E GLI ALTRI ISTITUTI DELLA CURIA ROMANA. - Tale espressione ha 2 significati: 1. L’UFFICIO DEL SOMMO PONTEFICE (santa sede in senso stretto) 2. GLI UFFICI E GLI ISTITUTI DELLA CURIA ROMANA che collaborano con il papa (in senso lato) - Nel diritto italiano tale espressione assume gli stessi significati.  È UN ENTE DOTATO DI PERSONALITA’ GIURIDICA nell’ordinamento italiano, anche nel settore dei rapporti di diritto privato. - era già persona giuridica prima del 1870, dopo la debellatio dello stato pontificio non è stata privata di tale qualifica. - Art.29 del Concordato del 1929 indica la Santa sede come il primo tra gli enti ecclesiastici la cui personalità giuridica era sino ad allora riconosciuta dal diritto italiano. - L’art.29 è stato abrogato dall’entrata in vigore delle norme sugli enti ecclesiastici di cui al protocollo del 15 novembre 1984 (l.n.206 e 222 del 1985), ma ciò non ha alcuna influenza sulla qualificazione della Santa sede come persona giuridica.  nel diritto italiano tale qualifica spetta alla Santa sede non in forza della norma concordataria del 1929 (ora abrogata) ma per bensì per antico possesso di stato, ossia per il fatto che la sua personalità giuridica non era stata soppressa dopo l’unione di Roma all’Italia.  nel diritto italiano la Santa Sede ha la posizione di un ENTE ECCLESIASTICO : - si tratta di una posizione differente rispetto alle generalità degli enti ecclesiastici, in virtù della “natura del tutto sui generis” della personalità giuridica in questione. - Non è tenuta agli adempimenti previsti dalle norme sugli enti ecclesiastici (l.n.206 e 222 del

  1. ad es. l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche. 1.1.La questione romana Sino all’età del Risorgimento nazione non v’era stato un problema pratico di rapporti tra Stato e Chiesa che riguardasse Roma, sede del Papato, perché il Pontefice era anche sovrano temporale del luogo in cui operava il governo centrale della Chiesa Cattolica. Il problema era sorto in sede politica, quando l’unità si veniva realizzando, precisamente nel ventennio 1850-1870.  20 settembre 1870: annessione di Roma all’Italia, debellatio dello Stato pontificio, apertura della cd. questione romana:  una questione che il legislatore del tempo cercò di risolvere in modo unilaterale con la l.n.214/1871 ( Legge sulle Guarentigie pontificie ): - sulla base del plebiscito svoltosi a Roma annetteva al Regno d’Italia la città e le province romane come “parte integrante di esso” e assicurava al Sommo Pontefice la dignità, l’inviolabilità e le prerogative personali di sovrano.

- Tale soluzione NON fu mai accettata da parte vaticana - la legge sulle Guarentigie pontificie fu osservata unilateralmente dello Stato - ha avuto la funzione di assicurare alla Santa Sede, la piena libertà nello svolgimento della sua missione sino al 7 giugno 1929, data di nascita dello Stato Città del vaticano.  Dal settembre 1870 fino al giugno 1929 la Santa Sede dopo la perdita del potere temporale ha goduto di libertà illimitata: - Liberata dal peso di tale potere temprale, la sua azione in campo religioso ha guadagnato slancio e la sua parola ha acquistato prestigio e rispetto anche al di fuori del mondo cattolico. - Il pontefice non poteva più essere colpito come accadeva quando era un principe temporale al pari degli altri regnanti.  Per la soluzione della questione romana la Santa Sede si è ben guardata dal chiedere il ripristino di una sovranità territoriale che importasse l’onere del governo di uno Stato vero e proprio, la trattativa ha avuto luogo riguardo la determinazione della misura di una sovranità simbolica. In ogni caso sia la legge sulle Guarentigie pontificie che il Trattato del 1929 hanno avuto lo scopo di assicurare alla Santa sede una serie di garanzie reali e personali. 2.Le garanzie reali a favore della Santa Sede: lo Stato Città del Vaticano Le GARANZIE REALI : riguardano l’ambito territoriale in cui il governo centrale della Chiesa cattolica si svolge in regime di assoluta immunità da qualsivoglia controllo o previsione provenienti dall’estero. (in sostanza garanzie territoriali per la Santa sede). LEGGE n.214/1871: aveva stabilito che il Sommo pontefice continuava a GODERE dei palazzi apostolici del Vaticano e del Laterano, con tutti gli edifici, giardini e terreni annessi, compresi i musei, la biblioteca, le collezioni d’arte, la villa di Castel Gandolfo con tutte le sue pertinenze e dipendenze.  Tali beni dunque facenti parte del territorio dello Stato italiano, erano stati dichiarati inalienabili, esenti da ogni tassa o peso e da espropriazioni per p.u., in quanto destinati al godimento del Papa, erano collocati tra i beni del patrimonio indisponibile dello Stato. TRATTATO del 1929: per la creazione dello Stato Città del Vaticano, riconobbe alla Santa Sede la PIENA PROPRIETA’ e la ESCLUSIVA E ASSOLUTA POTESTA’ E GIURISDIZIONE SOVRANA SUL VATICANO, così come era costituito in quel momento con qualche piccola aggiunta (es. talune vie costeggianti la Basilica di S. Pietro). o Con il riconoscimento della sovranità e della giurisdizione esclusiva della Santa sede: non poteva esplicarsi nello Stato Città del vaticano alcuna ingerenza da parte del governo italiano e che non vi era nessun’altra autorità che quella della Santa sede. o Il trattato ha provveduto anche ad altre necessità inerenti ai servizi pubblici, a garantire il perimetro esterno della città-stato e a tutelare lo spazio aereo sovrastante il suo territorio, nel quale, in conformità alle norme del diritto internazionale, è vietato agli aeromobili di qualsiasi specie di trasvolare  divieto di sorvolo dello SCV, conforme alle norme di diritto internazionale, secondo il quale la sovranità degli stati si estende allo spazio atmosferico sovrastante il territorio ed anche al mare territoriale.

f. Sesta legge: ordine pubblico.  A tali leggi sono seguite altre, TUTTE sono pubblicate su un supplemento degli Acta Apostolicae Sedis, e di regola entrano in vigore il settimo giorno dalla loro pubblicazione, tranne che il legislatore non abbia stabilito diversamente.  ORDINAMENTO CANONICO : è riconosciuto dall’ordinamento giuridico vaticano come prima fonte normativa e primo criterio di riferimento interpretativo, FONTI PRINCIPALI DEL DIRITTO :

1. Legge fondamentale di cui sopra 2. Le leggi promulgate per lo Stato della Città del Vaticano dal Sommo Pontefice , dalla Pontificia Commissione o da altre autorità alle quali egli abbia conferito potere legislativo. 3. L’ordinamento giuridico vaticano si conforma alle norme di diritto internazionale generale e a quelle derivanti dai trattati e altri accordi di cui la Santa Sede è parte. 4. Per le materie non disciplinate dalle precedenti fonti, si osservano in via suppletiva e previo recepimento da parte della competente autorità vaticana, le leggi e gli altri atti normativi emanati nello Stato italiano. il recepimento è disposto purché i medesimi non contrastino con i precetti di diritto divino, con i principi generali del diritto canonico, con le norme dei Patti Lateranensi e successivi Accordi. Dunque: o con le riserve di cui sopra nel SCV si osserva il codice civile italiano del 1942, salvo alcune materie (es. cittadinanza, adozione, matrimonio ecc.). o si osservano anche il codice penale e il codice di procedura penale italiani recepiti con la legge del 7 giugno 1929, come integrati e modificati dalle leggi vaticane. o Si applica il codice di procedura civile vaticano del 1 maggio 1946 5. Altra fonte suppletiva sono le pronunce del giudice in materia civile , quando mancando o non essendo applicabile una norma giuridica contenuta in una delle anzidette fonti, il giudice decida in base ai precetti di diritto divino e di diritto naturale, nonché ai principi generali dell’ordinamento giuridico vaticano. ORGANIZZAZIONE:  Il Capo dello Stato è il papa , il quale ha tutti i poteri di governo , legislativo, esecutivo e giudiziario.  In caso di vacanza della Santa sede i poteri di governo spettano, con varie limitazioni, al Collegio dei cardinali.  Il Cardinale Segretario di stato coadiuva il Sommo pontefice.  Per l’esercizio ordinario del potere legislativo (esclusi i casi in cui il Sommo pontefice intenda riservare a sé tale esercizio) è nominata per un quinquennio una Commissione composta da un Cardinale presidente e da altri Cardinali, la quale è assistita in via consultiva da un Consigliere Generale e da Consiglieri dello Stato nominati dal pontefice.  Il potere esecutivo è esercitato dal Cardinale Presidente della Commissione, coadiuvato dal Segretario generale e dal Vice segretario generale, che nelle materie di maggiore importanza, procede di concerto con la Segreteria di Stato. il cardinale presidente della commissione cardinalizia è assistito dal Consiglio dei Direttori, da lui periodicamente convocato e presieduto per la predisposizione e l’esame dei bilanci, da sottoporre al Sommo pontefice per tramite della Segreteria di Stato.

organi giudiziari: giudice unico, tribunale, corte d’appello, corte di cassazione, disciplinati dall’ordinamento giudiziario dettato dalla legge vaticana e competenti per l’applicazione delle anzidette leggi civili. nelle cause attinenti a materie disciplinate dal diritto canonico, funzionano come tribunali dello SCV il Tribunale apostolico della Rota romana e il Supremo tribunale della Segnatura apostolica, che sono tribunali della Santa sede. cause attinenti ai rapporti di lavoro tra i dipendenti dello SCV e l’amministrazione sono di competenza dell’Ufficio del Lavoro della Sede Apostolica. 3.i rapporti tra l’Italia e lo SCV Lo SCV è intercluso nel territorio della Repubblica italiana e ciò comporta una serie di problemi, che sono stati risolti dal Trattato del 1929 e da accordi successivi. Art.5 del Trattato: compito della Santa la recinzione del territorio vaticano Art.6: allacciamenti necessari (acqua, telefono, ferrovia ecc.) Art.7: vieta nel territorio italiano nuove costruzioni che costituiscano introspetto nel territorio vaticano. 3.1.i rapporti nel campo giudiziario RAPPORTI GIUDIZIARI TRA SCV E ITALIA: disciplinati dal Trattato del 1929. o Le sentenze pronunciate dai tribunali dello SCV potranno essere eseguite in Italia secondo le norme del diritto internazionale. o Giurisdizione penale: la Santa sede potrà delegare allo Stato italiano (in singoli casi o in via permanente) la punizione dei delitti commessi nel territorio dello SCV.

- quando l’imputato si è “rifugiato” in territorio italiano la delega non occorre e si procederà a norma delle leggi italiane contro l’imputato. (art.22 Trattato) - È prevista la consegna allo Stato italiano delle persone imputate di fatti ritenuti delittuosi anche delle leggi dello SCV che si siano rifugiate negli immobili immuni. tutte le volte in cui, per un delitto commesso nello SCV, la Santa sede richiede allo Stato italiano di procedere, i nostri giudici applicheranno il diritto penale italiano. 3.2. il regime di Piazza S.Pietro Piazza S. Pietro è l’unica parte del perimetro vaticano rimasta aperta al pubblico è perciò soggetta ai poteri di polizia delle autorità italiane sino ai piedi della scalinata della Basilica. L’imputato di un delitto commesso nella piazza catturato o consegnato agli agenti italiani si considera “rifugiato” nel territorio italiano, dunque si procederà contro di lui a norma delle leggi italiane, senza necessità di una delega o di una richiesta da parte della Santa sede. (art.22 trattato) (attentato a Giovanni Paolo secondo 1981: il reo è stato catturato dagli agenti italiani, i giudici avrebbero potuto procedere direttamente nei sui confronti, ma a tale condizione di procedibilità si è unita una richiesta della Santa sede). 3.3la notificazione degli atti LA NOTIFICAZIONE DEGLI ATTI in materia civile e commerciale nei rapporti tra SCV e l’Italia è disciplinata da una CONVENZIONE con la Santa sede del 1932: o deroga alle ordinarie disposizioni sulle notificazioni per le vie diplomatiche o per le notificazioni da effettuare nello SCV l’interessato deve fare istanza al Procuratore della Repubblica, il quale farà domanda al promotore di giustizia del Tribunale di prima istanza dello SCV, che provvederà a far notificare l’atto.

o TUTTI GLI IMMOBILI in questione godono dell’esenzione dall’ingerenza delle autorità civili competenti in materia edilizia ed urbanistica. La santa sede è libera di dare a codesti immobili l’assetto che crede, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative. o Occorre un comune accordo quando l’autorità italiana intende attuare o consentire mutamenti edilizi nelle zone adiacenti al colonnato del Bernini, ove non si estende l’extraterritorialità di cui all’art.15 del Trattato. 5.Le garanzie personali a favore della Santa sede: la sovranità del Sommo pontefice. GARANZIE PERSONALI: Riguardano in primo luogo il Sommo pontefice:  Egli con la debellatio dello Stato pontificio, aveva perso la qualità di capo di Stato e perciò era diventato un cittadino italiano, ma con le prerogative e le garanzie di un sovrano. l.n.214/1871: la persona del Sommo pontefice è “sacra e inviolabile”, aveva diritto agli onori sovrani, aveva la preminenza riconosciuta ai sovrani cattolici, diritto di legazione attiva e passiva, puniva l’attentato, la provocazione a commetterlo le offese e ingiurie pubbliche contro di lui con le stesse pene previste per analoghi reati commessi contro la persona del re.  Trattato 1929: il Papa non è più un cittadino italiano con speciali prerogative, ma è un sovrano, con una propria potestà territoriale ed indipendenza da qualsiasi altro potere. Gli sono riconosciute le stesse prerogative di un Capo di stato, con alcune varianti sotto indicate. Art.2: ha riconosciuta la sovranità alla Santa sede nel campo internazionale : o tale riconoscimento riguarda il rapporto tra lo Stato italiano e la Santa sede e serve da base al successivo riconoscimento della sovranità territoriale della stessa sul SCV, in cui l’unica autorità è la Santa sede. o Ciò ha implicato la soggezione di tutti le persone residenti nello SCV alla sovranità della Santa sede e la riconferma del riconoscimento del diritto di legazione. (= capacità di un soggetto di diritto internazionale di inviare o ricevere organi aventi carattere diplomatico e godere dei trattamenti inerenti alla funzione diplomatica) Art.8: la persona del Sommo pontefice è sacra e inviolabile e la sua tutela penale è parificata a quella del Presidente della Repubblica: o “sacra e inviolabile” come il re alla stregua dello Statuto albertino, ciò comporta che al papa non può essere applicata la legge penale, egli no ha capacità di diritto penale. o Ai fini della tutela penale (attentato, provocazione, offese pubbliche ecc.) è equiparato al Capo dello Stato italiano, non ai capi degli stati stranieri che sono protetti da altre norme del codice. 5.1.La libertà dei conclavi e dei concili GARANZIE PERSONALI anche per coloro che partecipano all’attività della Santa sede.  Legge sulle guarentigie: obbligo dello stato di assicurare la libertà del Papa, dei conclavi e dei concili ecumenici. o Nessun pubblico ufficiale o agente della forza pubblica poteva introdursi nei palazzi o luoghi di residenza del papa o nei quali fosse adunato un conclave o un concilio senza l’autorizzazione degli stessi. o Nessuna autorità giudiziaria o politica poteva porre impedimento o limitazione della libertà personale dei Cardinali durante la vacanza dalla Sede apostolica, per nessuna causa. o Gli stranieri investiti in Roma di un ufficio ecclesiastico godevano di tutte le garanzie personali riconosciute dalla legge ai cittadini.

 Trattato 1929: sono state riconosciute analoghe garanzie personali per assicurare la libertà dei Cardinali e dei conclavi, anche dei funzionari ecclesiastici che partecipano fuori dallo SCV all’emanazione deli atti della Santa sede. o Parificazione degli stranieri ufficiali ecclesiastici in Roma ai cittadini: ciò comporta che non possono essere espulsi dall’Italia e che il soggiorno nel paese non è soggetto alle limitaizoni che sono previste per gli stranieri. 5.2.La posizione dei cardinali. Il Trattato ha aggiunti altri riconoscimenti ed esenzioni per i Cardinali: o Art.21: ha parificato i Cardinali ai “principi del sangue”, ossia coloro che nel regime monarchico erano i principi della casa reale, ai quali spettava nell’ordine di precedenza il posto immediatamente successivo al re. questo riconoscimento è rimasto invariato nelle cerimonie pubbliche dello Stato italiano, i Cardinali nell’ordine delle precedenze, vengono subito dopo il Presidente della Repubblica. o I Cardinali chiamati a testimoniare in un processo civile hanno il diritto di rendere le deposizioni a domicilio o nei luoghi da essi indicati. o I Cardinali residenti a Roma, anche al di fuori dello SCV, sono considerati a tutti gli effetti cittadini vaticani. 5.3.Le esenzioni a favore di dignitari e funzionari della Santa sede NORME DI ESENZIONE il Trattato ha previsto che i dignitari della Chiesa, le persone appartenenti alla Corte Pontificia e i funzionari di ruolo della Santa Sede dichiarati indispensabili, tutti indicati in appositi elenchi, sono esenti dal servizio militare, dall’ufficio di giudice popolare e da ogni presentazione di carattere personale. 6.Le garanzie a favore della Santa sede per lo svolgimento del suo magistero Le garanzie concernenti il libero esercizio della potestà di magistero, previste a favore della santa sede, non sono menzionate nel Trattato lateranense, ma negli art.1/2 del Concordato del 1929, abrogato dall’Accordo del 1984 che ha disciplinato interamente la materia.  Concordato 1929: l’ordinamento italiano non garantiva i diritti pubblici soggettivi attinenti alle libertà civili e politiche.  Accordo 1984: presupposto del nuovo sistema sono i principi della Cost: o Lo stato ha riconosciuto alla Chiesa LA PIENA LIBERTA’ DI SVOLGERE LA SUA MISSIONE o Ha riconosciuto alla Chiesa, e quindi al suo governo centrale, LA LIBERTA’ DI ESERCIZIO DEL MAGISTERO E DEL MINISTERO SPIRITUALE nonché della GIURISDIZIONE IN MATERIA ECCLESIASTICA. o Reciproca LIBERTA’ DI COMUNICAZIONE E DI CORRISPONDENZA tra la Santa sede, la conferenza episcopale italiana, le conferenze episcopali regionali, i vescovi, il clero, i fedeli così come la LIBERTA’ DI PUBBLICAZIONE E DIFFUSIONE DEGLI ATTI e DOCUMENTI RELATIVI ALLA MISSIONE DELLA CHIESA.  a ciò corrisponde l’impegno dello Stato di ASTENERSI DA OGNI INTERFERENZA O INGERENZA NEGLI STESSI. ovviamente tali garanzie di libertà sono offerte dall’ordinamento facendo salvi i diritti dei terzi ugualmente tutelati dalla Costituzione. Dunque un atto del magistero ecclesiastico, se lesivo ti tali diritti, potrebbe essere conosciuto ex posti dal giudice civile ai fini del risarcimento del danno.

(non ha le stesse caratteristiche di quella attribuita ai diplomatici stranieri accreditati presso il nostro paese, i quali, secondo le norme del diritto internazionale, godono dell’immunità dalla giurisdizione penale per un’espressa disposizione di legge, una disposizione assente nel Trattato lateranense)

dignitari e funzionari vaticani SONO ESONERATI DA VARI SERVIZI NON possono essere soggetti a nessun impedimento, investigazione o molestia da parte delle autorità italiane gli ecclesiastici che per ragione di ufficio, partecipano fuori della città del vaticano all’emanazione degli atti della Santa sede. o GLI ATTI DELLA SANTA SEDE SFUGGONO ALLA COGNIZIONE DEL GIUDICE STATUALE, lo stesso vale per l’opera degli ecclesiastici che hanno partecipato all’emanazione di questi atti. o SONO SOGGETTI ALLA GIURISDIZIONE DELLO STATO: i contratti stipulati in Italia dagli enti centrali, o eventuali reati consumati o tentanti nel nostro paese dai rappresentanti o funzionari di essi. comprese anche quelle attività che sono svolte in territorio soggetto alla sovranità della Santa sede, ma che dispiegano i propri effetti in territorio italiano. 8.I rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa Sede e degli enti centrali UN TRATTAMENTO FISCALE DI FAVORE È PREVISTO PER I DIPENDENTI VATICANI : o Le retribuzioni di qualsiasi natura corrisposte dalla Santa sede, dagli enti centrali della Chiesa e dagli enti gestiti direttamente dalla santa sede, in Roma o fuori Roma, a dignitari, impiegati, salariati, anche non di ruolo, sono esenti da qualsiasi tributo nei confronti dello Stato italiano e di ogni altro ente. o Ufficio del lavoro della Sede Apostolica (ULSA): si occupa del lavoro in tutte le sue possibile forme e applicazioni, che sia prestato alle dipendenze della Curia romana, dello SCV e di organismi o enti gestiti direttamente dalla Santa sede.

- Ha molteplici funzioni, tra cui il compito di disciplinare e risolvere eventuali controversie individuali e plurime o collettive di lavoro di cui prevede la soluzione, di regola in sede amministrativa di conciliazione, in mancanza la decisione viene adottata da un collegio di conciliazione e arbitrato. - Tale sistema entrato in vigore nel 1989, vale a risolvere le controversie evitando che in esse sia coinvolta la giurisdizione italiana: un coinvolgimento escluso quando il rapporto di lavoro sia sorto nello SCV e si svolga con un ente che abbia sede ed operi all’interno di tale Stato, si tratti dunque di un rapporto estraneo all’ordinamento italiano sotto il profilo territoriale e giuridico. o Problema: regime dei rapporti di lavoro dei dipendenti della Santa sede operanti in territorio italiano con riferimento alla giurisdizione dello Stato sulle eventuali controversi cui possono dar luogo: la REGOLA fissata prevede che (valida anche per i rapporti di lavoro dei dipendenti italiani di ambasciate straniere) occorre distinguere:

  1. Se l’impiegato svolge una funzione istituzionale propria dell’organizzazione a cui appartiene (oppure quando ha un potere anche minimo di disposizione nell’ambito della funzione istituzionale dell’ente)

in tal caso il suo lavoro sfugge alla giurisdizione statale.

  1. Se svolge un’attività che potrebbe essere prestata presso un qualsiasi altro datore di lavoro Es. il tipografo di una università pontificia che non svolge un’attività diretta a perseguire finalità di religione o di culto; oppure il medico dipendente dell’Ospedale Bambin Gesù poiché l’attività ospedaliera non è collegata agli scopi istituzionali della Santa sede e non è esercitata in posizione autoritaria e di supremazia, ma nell’ambito dell’ordinamento

italiano, secondo le regole da questo stabilite per il servizio sanitario, con la conseguente rinuncia della stessa Santa sede ad avvalersi dei propri poteri sovrani.

competenza giurisdizionale dello Stato

Capitolo 8: gli enti delle confessioni religiose

1.Il riconoscimento della personalità giuridica degli enti confessionali nell’ordinamento italiano:  LE CONFESSIONI RELIGIOSE: di regola NON sono dotate di personalità giuridica;  Mentre GLI ENTI creati da tali confessioni oppure gli ORGANI-ISTITUZIONI in cui tali confessioni sono articolare HANNO O POSSONO OTTENERE PERSONALITA’ GIURIDICA (enti ecclesiastici). Non sempre lo Stato ha riconosciuto agli enti delle confessioni religiose la personalità giuridica, anzi talvolta ha negato a tali enti il diritto di esistere. Nel periodo risorgimentale, il legislatore subalpino ha soppresso una serie di enti della Chiesa cattolica, privandoli della personalità giuridica e appropriandosi del loro patrimonio (ritenuto un bene appratente alla nazione di cui lo Stato poteva disporre). Vi fu un mutamento con il Concordato del 1929, modificato nel 1984, attualmente: o NON ESISTONO SPECIFICHE REMORE (vietate dall’art.20 Cost.) per l’ESISTENZA E IL RICONOSCIMENTO GIURIDICO DI ENTI CONFESSIONALI, che può avvenire secondo le norme speciale disciplinanti gli enti delle varie confessioni nell’ordinamento italiano ovvero quando la legge lo consenta, in base al diritto comune. o Esistono anche centri di imputazione di interessi privi di personalità giuridica, la quale vale ad indicare il massimo grado di autonomia raggiunta dall’ente rispetto a tutti gli altri soggetti. MODI DI ACQUISTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDCIA DEGLI ENTI:

  1. PER LEGGE: il legislatore riconosce la personalità (es. creando un nuovo istituto)
  2. L’ENTE VIENE COSTITUITO SECONDO UNA SCHEMA REVISTO DALLA LEGGE: ottiene la personalità giuridica quando l’atto costitutivo viene riconosciuto come conforme a legge dall’autorità giudiziaria e viene trascritto in un apposito registro. (es. società di capitali)
  3. CON APPOSITO PROVVEDIMENTO PREFETTIZIO DI ISCRIZIONE DELL’ENTE NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE.  Con il d.p.r. n.361 del 2000 il diritto comune in materia di riconoscimento di enti è profondamente mutato: la competenza per il riconoscimento della personalità giuridica di enti privati spetta al PREFETTO del luogo in cui l’ente ha la sede principale, egli ha il compito di tenere il registro di tali enti (che prima spettava all’autorità giudiziaria).
  4. PER ANTICO POSSESSO DI STATO: si tratta di enti che hanno personalità giuridica poiché da tempo sono riconosciuti come persone giuridiche, spesso sono enti che risalgono ad epoca anteriore alla formazione dello Stato italiano che non sono stati privati di tale qualifica dal legislatore italiano. ENTI ECCLESISTICI: di regola possono ottenere il riconoscimento in base a una modalità ulteriore, ossia tramite DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO (molti di essi hanno personalità giuridica per antico possesso di stato).

o Può avere diverse forme: atto legislativo, atto di governo, atto di volontaria giurisdizione (omologazione da parte dell’autorità giudiziaria), seguito dall’iscrizione in un apposito registro. o Il caso più comune è il riconoscimento della personalità degli enti delle confessioni religiose per atto di governo, con un decreto emesso dal ministro dell’interno. d.p.r. n.361/2000: ha competenza per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti disciplinati dal primo libro del codice civile (enti privati) il PREFETTO del luogo in cui l’ente ha sede. Il prefetto riceve le domande di riconoscimento di associazioni e fondazioni di diritto privato, e se le accoglie, dispone l’iscrizione degli enti nel registro delle persone giuridiche da lui tenuto. Tale iscrizione comporta l’acquisto della personalità giuridica.  MA tale SEMPLIFICAZIONE DEL DIRITTO COMUNE NON SI APPLICA ALLE CONFESSIONI RELIGIOSE , gli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni NON possono usufruire di tale semplificazione di conseguenza la libertà religiosa di tutte le confessioni è disciplinata da norme meno favorevoli rispetto a quelle previste per gli enti di diritto comune, a causa della mancata innovazione della normazione di tipo concordatario, tale situazione non sembra conforme all’art.20 Cost. 2.Riconoscimento degli enti della Chiesa cattolica Per il riconoscimento degli enti della chiesta cattolica è necessario che ricorrano i seguenti requisiti di carattere generale (secondo l’Accordo 1984):

1. GLI ENTI SONO COSTITUITI o APPROVATI DALL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA (requisito di carattere soggettivo); 2. L’AUTORITA’ ECCLESIASTICA HA DATO IL PROPRIO ASSENSO A CHE L’ENTE FACCIA ISTANZA PER OTTENERE PERSONALITA’ GIURIDICA CIVILE (requisito di carattere soggettivo); 3. deve avere SEDE IN ITALIA (requisito oggettivo); 4. deve avere UN FINE DI RELIGIORE O DI CULTO, per essere riconosciuto come ente ecclesiastico tale fine deve essere costitutivo ed essenziale anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico.  Per definizione di legge hanno tale fine essenziale di religione o di culto gli ENTI CHE FANNO PARTE DELLA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA, GLI ISTITUTI RELIGIOSI E I SEMINARI. (l.n.222/1985)  La menzione degli enti contenuta in questa disposizione non è tassativa, può essere integrata per via d’interpretazione, sia estensiva che analogica, con riferimento a enti come le chiese non parrocchiali aperte al culto pubblico, i santuari, i capitoli, le associazioni, enti come gli istituti secolari.

 Argomento a favore della interpretazione estensiva/analogica: riconoscimento civile come

enti ecclesiastici degli Istituti per il sostentamento del clero, i quali non hanno un fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto.  Per gli enti diversi da quelli menzionati nella l.n.222/1985 e ad essi equiparati, il fine di religione o di culto deve essere valutato di volta in volta per accertarne l’anzidetto carattere costitutivo ed essenziale.

 Sono soggette a tale accertamento le fondazioni, tutte le altre persone giuridiche

ecclesiastiche, quegli enti della Chiesa che non hanno personalità giuridica nell’ordinamento canonico.

 Enti che non possono essere riconosciuti come ecclesiastici, possono ottenere il

riconoscimento della personalità giuridica come enti privati, se sono in possesso dei requisiti previsti. LE ATTIVITA’ DI RELIGIONE o DI CULTO secondo la l.n.222/1985: o sono attività religiose o di culto quelle dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi e all’educazione cristiana. o NON sono attività religiose o di culto quelle di assistenza, beneficenza, istruzione, educazione e cultura e in ogni caso le attività commerciale e lucrative. o Tale attività deve essere il FINE ESSENZIALE E COSTITUTIVO dell’ente affinché possa essere riconosciuto come ente ecclesiastico.  vi è un’innovazione rispetto alle norme d’origine concordataria del 1929, le quali consentivano il riconoscimento degli “istituti ecclesiastici di qualsiasi natura”, era sufficiente la sola approvazione dell’autorità ecclesiastica. In varie occasioni è stata tentata una spiegazione della formula riguardante il CARATTERE COSTITUTIVO ED ESSENZIALE DEL FINE RELIGIOSO O DI CULTO, tale formula dell’art.2 della l.n.222/1985 trova un chiarimento nel successivo art.16, mediante l’interpretazione sistematica delle due disposizioni si chiarisce il significato di tale formula. Dunque Il FINE COSTITUTIVO ED ESSENZIALE che consente di qualificare l’organizzazione come ente ecclesiastico civilmente riconosciuto  = è quello che esso persegue, non solo secondo il suo statuto o le sue tavole di fondazione, ma anche QUELLO CHE ESSO SVOLGE NEL SUO CONCRETO OPERARE, nei settori dell’esercizio del culto, della cura delle anime, della formazione del clero o dei religiosi, degli scopi missionari, della catechesi, dell’educazione cristiana.  l’ente per essere qualificato come ecclesiastico deve avere uno statuto o tavole di fondazione che presentino uno dei temi sopra elencati come fine principale dell’ente, e di fatto deve svolgere come attività preponderante una delle attività sopra menzionate. Il FINE DI RELIGIONE o DI CULTO: o nell’ordinamento canonico: tale fine costituisce una qualificazione propria dell’ente in quanto appartiene all’organizzazione ecclesiale e ha carattere immanente, che sussiste a prescindere dall’attività pratica svolta. o Nel diritto dello Stato: non è sufficiente che l’ente appartenga all’organizzazione ecclesiaste, ma occorre che dall’attività svolta, secondo lo statuto e in pratica, si deduca l’esistenza del fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto, consistente nello svolgimento di una o più delle attività indicate dall’art.16 della legge 222/1985, che consente di qualificare l’ente come ecclesiastico. 2.1 L’iscrizione nel registro delle persone giuridiche Gli enti una volta ottenuta la personalità giuridica civile, assumono la qualifica di ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI, e hanno l’ONERE DI ISCRIVERSI NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE previsto dalle l.n. 222/2000, in modo da prendere conoscibili le norme sul funzionamento dell’ente e i poteri degli organi di rappresentanza.

mentre gli enti privati riconosciuti ma non iscritti: non perdono la legittimazione negoziale, ma gli amministratori rispondono personalmente e solidalmente con la persona giuridica delle obbligazioni assunte.

- Tale difetto di capacità comporta che i CONTRATTI eventualmente stipulati dai rappresentanti degli enti in questione sono efficaci ma annullabili a istanza dell’ente o dell’altro contraente:

 Sono suscettibili di convalida o di ratifica

 Se il contratto è annullato contro gli interessi del contraente, egli può ottenere un

risarcimento dei danni al rappresentante legale dell’ente, per aver ecceduto i limiti delle facoltà conferitegli dalla legge (tutela dei soggetti che instaurano rapporti con tali enti). Enti la cui personalità giuridica è stata riconosciuta dopo il 3 giugno 1985 in base alle nuove norme:

- Ad essi si applica integralmente il regime previsto dal codice civile. - Ai fini dell’iscrizione hanno il medesimo trattamento previsto per le persone giuridiche private. - Con l’entrata in vigore del d.p.r. 361/2000 il diritto comune non prevede alcuna sanzione in caso di mancata iscrizione, ma solo delle sanzioni amministrative per i liquidatori e amministratori che non provvedono alle iscrizioni previste ciò è logico con il sistema attuale in cui l’iscrizione ha perso la sua natura dichiarativa e ha assunto una natura costitutiva: la registrazione è atto istitutivo dell’ente che non esiste senza di essa, non è più un atto meramente pubblicitario. - Gli enti ecclesiastici in tale sistema costituiscono un’eccezione, riconosciuta dallo stesso legislatore della riforma:

 Possono essere riconosciuti senza iscrizione.

 La registrazione mantiene la sua antica funzione dichiarativa e pubblicitaria, per un

efficiente tutela dei terzi che entrano in rapporto con l’ente.

 Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti sono soggetti alla disciplina precedente: solidarietà

passiva tra il patrimonio dell’ente e degli amministratori per le obbligazioni assunte senza il beneficio della preventiva escussione (responsabilità personale e in solido in caso di mancata iscrizione nel registro delle Pers. Giuridiche).

 in ogni caso si applica l’art.19 cod.civ. “le limitazioni del potere di rappresentanza che non

risultano dal registro delle persone giuridiche, non possono essere opposte ai terzi, salvo che non si provi che gli stessi ne erano a conoscenza”. In sostanza vi è una differenziazione tra:

- Gli enti che erano già riconosciuti in passato, quando non vi era l’obbligo di iscrizione, o che sono stati riconosciuti con la procedura abbreviata prevista dalla riforma, i quali sono stati sollecitati ad iscriversi sulla base di un obbligo prima inesistente, entro un dato termine, adeguandosi alle novità introdotte dalla riforma. - Gli enti riconosciuti dopo l’entrata in vigore della legge 222/1985, quando le norme della riforma sono già a regime, possono essere trattati come tutte le altre persone giuridiche soggette all’iscrizione nel registro in questione. (d.p.r. 361/2000: semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dello statuto o dell’atto costitutivo.) 2.2.Il procedimento amministrativo per il riconoscimento PROCEDIMENTO PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA DEGLI ENTI ECCLESIASTICI DA PARTE DELLO STATO:

1. Domanda per il riconoscimento effettuata da chi secondo il diritto canonico rappresenta l’ente oppure con la domanda dell’autorità ecclesiastica competente. - In essa devono essere indicati: denominazione, natura, fini dell’ente, sede e persona che lo rappresenta. 2. Documentazione allegata alla domanda: - Documenti che provino i requisiti necessari al riconoscimento (provvedimento canonico di erezione o di approvazione dell’ente e un estratto dello statuto contenente le norme sulla struttura dell’ente e sui controlli canonici cui è soggetto) (non è necessario che sia allegato l’intero statuto perché ai fini civilistici non ha rilevanza la conoscenza delle norme di carattere religioso) - Documenti dai quali risulti il fine dell’ente (non occorrono quando l’ente appartiene alla costituzione gerarchica della Chiesa, in tal caso il fine religioso è presunto iuris et de iure dalla legge) - L’atto di assenso al riconoscimento manifestato dall’autorità ecclesiastica competente - (quando occorre es. fondazioni di culto, chiese) è necessario provare la consistenza patrimoniale dell’ente. 3. Istruttoria: - la domanda va presentata alla prefettura del luogo in cui ha sede l’ente - il prefetto territorialmente competente istruisce la domanda, acquistando ulteriori elementi di giudizio ove occorrano. - Dopo aver istruito la pratica il prefetto la trasmette a con un proprio rapporto al Ministero dell’interno. 4. Decreto del Ministro per il riconoscimento: - Il Ministro dell’interno ove ricorrano i requisiti richiesti dalla legge emana il decreto con il quale è concesso il riconoscimento della personalità giuridica all’ente. nelle pratiche più complesse può richiedere il parere del Consiglio di Stato. - Tale decreto viene comunicato al rappresentante dell’ente e all’autorità ecclesiastica che ha domandato il riconoscimento (in caso contrario sarà comunicato il provvedimento che non accolga la domanda) - (caso ipotetico) il decreto per il riconoscimento deve essere emanato dal Presidente del Consiglio dei ministri, ciò accade ove il Consiglio di stato abbia dato un parere contrario al riconoscimento mentre il Ministro intende concederlo, chiederà al Consiglio dei ministri di deliberare sulla questione. - Può essere delegato alle regioni il potere statuale di riconoscimento della personalità giuridica quando l’ente opera esclusivamente nell’ambito di una singola regione svolgendo, oltre all’attività di religione o di culto, le dette attività di interesse regionale. 5. Iscrizione nel registro delle persone giuridiche: - L’ente una volta ottenuto il riconoscimento ha l’onere di richiedere l’iscrizione in tale registro istituito presso la prefettura del luogo. - Dalla registrazione devono risultare: data di costituzione, denominazione, scopo, durata, sede, nominativo degli amministratori, norme statutarie ecc. 2.3.La discrezionalità nel riconoscimento della personalità giuridica Le norme del vigente codice civile, riguardanti il riconoscimento delle persone giuridiche private, sono state formulata in un’epoca in cui il diritto d’associazione non era garantito ed hanno

2. LE CHIESE APRTE AL CULTO PUBBLICO

3. ENTI PER I QUALI TALE SUFFICIENZA DEI MEZZI SIA RICHIESTA DALLA LEGGE

ESPRESSAMENTE

NON viene valutata la sufficienza del patrimonio ai fini del riconoscimento dell’ente:

  1. ENTI CHE FANNO PARTE DELLA COSTITUZIONE GERARCHICA DELLA CHIESA (parrocchie, diocesi) i quali non hanno più bisogno di una dote redditizia, di un patrimonio da destinare al sostentamento dell’ufficiale ecclesiastico, non danno vita ad una fondazione cui lo stato sia chiamato a riconoscere personalità giuridica.
  2. ASSOCIAZIONI, istituti ecclesiastici e società di vita comune, non occorre che abbiano ai fini del riconoscimento un proprio patrimonio, ma è necessario che abbiano l’attitudine a procacciarselo, la capacità di acquistare e di possedere. o NON è ammissibile una valutazione dell’utilità sociale dell’ente da parte dell’autorità governativa ai fini del riconoscimento della personalità giuridica degli enti della Chiesa cattolica tale giudizio sull’utilità non è di competenza dell’autorità governativa. INTESA INTERPRETATIVA E APPLICATIVA degli accordi del 1984, raggiunta tra l’Italia e la Santa sede nel febbraio 1997, ha accolto i criteri sopra espressi: a. Per il riconoscimento degli enti ecclesiastici ha escluso l’applicazione delle norme allora vigenti del libro I del cc. in materia di costituzione, struttura e amministrazione delle persone giuridiche private. b. La presentazione dei documenti che occorrono per il riconoscimento non comporta che lo statuto dell’ente sia redatto sotto forma di atto pubblico. c. Indicazione del patrimonio occorre solo per il riconoscimento degli istituti religiosi di diritto diocesano, delle chiese aperte al culto pubblico e delle fondazioni di culto. LA DISCREZIONALITA’ DELL’AMMINISTRAZIONE NEL RICONOSCIMENTO DELLA PERSONALITA’ GIURIDICA DEGLI ENTI DELLA CHIESA CATTOLICA è stata RIDOTTA in margini molto ristretti.  tale discrezionalità è del tutto inesistente nel riconoscimento della personalità giuridica degli enti che sono subentrati nel sistema beneficiale. = è stato previsto dalla l.n.222/1985 una PROCEDURA ABBREVIATA PER TALE SUCCESSIONE, cioè per il riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di sostentamento del clero, delle diocesi, delle parrocchie e per l’estinzione degli enti della chiesa parrocchiale, attribuendo la competenza al Ministro dell’interno, il quale ha provveduto con proprio decreto entro 60 giorni dalla ricezione dei provvedimenti canonici. 2.4.Le modificazioni degli enti ecclesiastici PROCEDIMENTO PER RICONOSCERE LE MODIFICAZIONI degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti: procedimento analogo a quello previsto per l’attribuzione della personalità giuridica.
  3. Ogni mutamento del fine, della destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente ecclesiastico per essere efficace nel diritto statale deve essere riconosciuto con DECRETO DEL MINISTRO DELL’INTERNO, udito ove necessario il Consiglio di Stato.
  4. Tale provvedimento governativo viene trasmesso d’ufficio per L’ISCRIZIONE al registro delle persone giuridiche dove è iscritto l’ente. si tratta di un procedimento vago e impreciso. MUTAMENTO DEL FINE:
  • Non è agevole comprendere quando il mutamento del fine di un ente sia sostanziale e quando non lo sia, tale giudizio è rimesso alla discrezionalità dell’amministrazione.
  • Se l’ente muta il proprio fine originario in via di fatto, senza alcun provvedimento canonico, non occorre pensare ad un riconoscimento della modificazione da parte dello Stato il mutamento di fatto non da luogo ad iscrizione nel registro delle persone giuridiche, dunque non è opponibile ai terzi.
  • NON vi è mutamento del fine quando l’ente persegue altri scopi leciti e che spesso sono strumentali per il raggiungimento del fine essenziale e costitutivo. MUTAMENTO NELLA DESTINAZIONE DEI BENI: Il controllo della destinazione dei beni è rilevante al fine di garantire i terzi attraverso l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche oppure nel caso di perdita di patrimonio per un ente della categoria delle fondazioni, per l’eventuale revoca del riconoscimento della personalità giuridica. MUTAMENTO NEL MODO DI ESISTENZA DEGLI ENTI: attengono alla struttura della persona giuridica e potrebbero riguardare la circoscrizione territoriale (per le diocesi e le parrocchie), l’unione di più enti o lo scorporo di un ente con la sottrazione, a favore di altro, di talune attività simili. 2.5L’estinzione degli enti ecclesiastici CESSAZIONE DEGLI ENTI ECCLESIASTICI CIVILMENTE RICONOSCIUTI , essi cessano di esistere agli effetti della legge dello stato: 1. Quando sono SOPPRESSI DAL’AUTORITA’ ECCLESIASTICA 2. Quando è REVOCATO IL RICONOSCIMENTO CIVILE Nel primo caso:  Estinzione o soppressione di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti diventano efficaci nel diritto dello Stato con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche del provvedimento ecclesiastico di soppressione o di dichiarazione di estinzione.  l’estinzione di fatto dell’ente non è rilevante agli effetti civili  il provvedimento canonico che dichiara estinto l’ente deve essere trasmesso al Ministro dell’interno, che con proprio decreto dispone l’iscrizione nel registro e devolve i beni dell’ente estinto o soppresso secondo la prescrizione del provvedimento ecclesiastico. Tale devoluzione deve essere effettuata secondo la volontà dei disponenti, i diritti dei terzi e le eventuali disposizioni statutarie. 3.La revoca del riconoscimento della personalità giuridica nel secondo caso:  l’ente perde la qualifica di civilmente riconosciuto, ossia la personalità giuridica nel diritto dello Stato con un AUTONOMO PROVVEDIMENTO DELL’AUTORITA’ GOVERNATIVA DI REVOCA DEL RICONOSCIMENTO quando l’ENTE PERDE UNO DEI REQUISITI PRESCRITTI PER IL RICONOSCIMENTO CIVILE.  La revoca viene deliberata con un procedimento analogo a quello di riconoscimento:
  • Decreto del ministro dell’interno, udito il Consiglio di stato ove necessario
  • La revoca avviene per iniziativa dell’autorità governativa quindi deve essere sentita l’autorità ecclesiastica