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Riassunto sintentico del libro lezioni di diritto ecclesiastico
Tipologia: Sintesi del corso
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Riassunti Diritto Ecclesiastico Qualificazione confessionale dello Stato. Lo Statuto del 1948 qualificava lo Stato in senso confessionale, recitando all’ art. 1 : la Religione cattolica, Apostolica, Romana è la sola religione di Stato. Gli altri culti ora esistenti sono tollerati conformemente alle leggi. Già la l. n. 735/1848 abbandona il principio confessionalista (senza necessità di formale abrogazione dell’art. 1 il quale, essendo una costituzione flessibile, non necessitava per la sua revisione di procedimenti speciale ed aggravanti, potendo di conseguenza essere modificato con legge ordinaria) sancendo: a) che la differenza di culto non discrimina sotto il profilo dei diritti civili, politici e dell’ammissibilità a cariche civili e militari; e b) la piena libertà e uguaglianza tra cittadini senza distinzione di religione. La situazione rimase immutata sino alla stipulazione, da parte dello Stato e della Santa Sede, dei Patti lateranensi (richiamati dall’ art. 7 co. 2 Cost. ) dell’ febbraio 1929. Giacché nel Trattato lateranense era detto che: l’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’articolo primo dello Statuto, pel quale la religione cattolica apostolica e romana è la sola religione dello Stato ”. Con i Patti lateranensi venne, quindi, ad operarsi una “riconfessionalizzazione” dell’ordinamento. Nella Costituzione non esiste alcuna norma simile a quella di cui all’art. 1 dello Statuto Albertino; anzi, non sussiste alcuna norma che espressamente qualifichi lo Stato in materia: né come Stato confessionista, né come Stato laico, dai lavori preparatori della Costituzione sono però traibili argomentazioni a favore della non confessionalità dello Stato. Contro l’affermazione della qualificazione dello Stato come non confessionista avrebbe potuto in passato sostenersi che il principio del confessionismo era da considerarsi in vigore, in ragione della copertura costituzionale accordata ai Patti lateranensi (art. 7 co. 2), che a loro volta richiamavano l’art. 1 dello Statuto albertino. Oggi, tuttavia, tale obiezione non ha più luogo, giacché nel Protocollo addizionale all’Accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense del 1984, che ha trovato esecuzione con l. n. 121/1985, è esplicitamente contemplata la fine del principio confessionistico (art. 1). A ben guardare, peraltro, sembra doversi riconoscere che la fine della qualificazione confessionale dello Stato italiano debba farsi risalire, prima ancora che alla revisione concordataria, al momento stesso dell’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948), per la palese ed insanabile contraddizione esistente fra il principio confessionistico ed i princìpi di libertà ed eguaglianza in materia religiosa sanciti dalla Carta costituzionale negli stessi “Principi fondamentali”. Si può dire in altre parole che il principio del confessionismo di Stato urta con quei “princìpi supremi” o “princìpi fondamentali” dell’ordinamento costituzionale, da non confondersi con le norme contenute nei primi dodici articoli della Costituzione, i quali non possono essere derogati da norme che pure hanno ordinariamente la forza di derogare norme costituzionali, come appunto quelle pattizie ex art. 7 co. 2 Cost., o quelle comunitarie ex art. 11 Cost. Confessionismo e diritto vivente (modo in cui il diritto viene interpretato e applicato dagli organi dello Stato). Guardando alle norme costituzionali e al modo in cui sono state interpretate dal legislatore e dalla giurisprudenza costituzionale è da convenire che lo Stato italiano non è confessionista. La libertà religiosa. L’ art. 19 Cost. secondo il quale tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume », insieme al primo comma dell’8 Cost. secondo il quale tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge viene ad integrare le garanzie costituzionali in materia. Nell’articolo in esame, la libertà religiosa risulta non solo quale diritto soggettivo , da valersi quindi nei confronti dei privati, ma pure quale diritto pubblico soggettivo , che di conseguenza può essere azionato nei confronti dei pubblici poteri. Titolari del diritto in questione sono tutti gli uomini, non solo i cittadini (si noti la differenza di formulazione, ad es., con l’art. 3 Cost., per il quale «tutti i cittadini sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di religione»), ma anche le formazioni sociali, le quali abbiano una qualificazione religiosa. Perciò si dice che si tratta di un diritto sia individuale, sia sociale collettivo. Quanto ai contenuti del diritto in esame, la
Costituzione riconosce la facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale od associata ( libertà di coscienza ); la facoltà di esercitare in privato o in pubblico il culto ( libertà di culto ); la facoltà di fare opera di proselitismo ( libertà di propaganda religiosa ). Limiti all’esercizio della libertà religiosa sono dati dal divieto dei riti contrari al buon costume. L’espressione è stata intesa dalla dottrina talvolta in maniera più ristretta, come riti che offendono la libertà sessuale, il pudore e l’onore sessuale; ovvero in maniera più ampia, come riti contrari al sentimento etico, al vivere civile ed al campo sociale. Altri limiti al diritto di libertà religiosa possono individuarsi: a) nel diritto alla vita art. 2 Cost ., rispetto a pratiche religiose che dovessero prevedere sacrifici umani; b) nel diritto alla libertà personale art. 13 Cost ., rispetto a movimenti religiosi che riducessero in schiavitù fisica o psicologica gli adepti; c) nel limite previsto dall’ art. 21 Cost. divieto di manifestazioni di pensiero contrarie al buon costume; d) nel diritto alla salute e nel principio del consenso ai trattamenti sanitari, nel caso di pratiche di mutilazioni prodotte per motivi religiosi o di trattamenti sanitari imposti, art. 32 Cost. Tutela penale della libertà religiosa. Il codice penale attualmente in vigore contemplava una serie di reati contro la religione cattolica e gli altri culti. Relativamente alla religione cattolica , religione ufficiale dello Stato, era punito: a) il vilipendio della religione cattolica ( art. 402 ); b) le offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di chi la professa ( art. 403 ); c) le offese alla religione dello Stato mediante vilipendio di cose formanti oggetto di culto, o turbamento di funzioni religiose del culto cattolico ( art. 404 ); d) chiunque pubblicamente bestemmia, con invettive o parole oltraggiose, contro la Divinità o i Simboli o le Persone venerati nella religione dello Stato ( art. 724 ) (non era, dunque, prevista sanzione per chi bestemmiasse contro altre religioni). Relativamente agli altri culti ammessi dallo Stato erano previsti gli stessi reati (tranne la bestemmia) puniti con pena minore. Dopo l’avvento della Costituzione repubblicana dottrina e giurisprudenza vennero a prospettare progressivamente profili di illegittimità costituzionale della disciplina penalistica, e ciò per varie ragioni: a) per la strutturale incompatibilità di tutti i reati di vilipendio con l’ampio riconoscimento costituzionale della libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.); b) per l’inammissibilità di sanzioni penali a tutela della religione ufficiale, in uno Stato che ormai si autoqualifica come laico; c) per l’irragionevole disparità di trattamento tra la religione cattolica e le altre religioni. La Corte costituzionale , investita più volte di questioni di legittimità, per molto tempo ritenne di non dover accogliere le eccezioni dando all’espressione religione di Stato un’interpretazione coerente con l’ordinamento costituzionale, quale religione professata dalla maggioranza dei cittadini. Tuttavia, la Corte in più occasioni ebbe a richiamare il legislatore perché intervenisse con una riforma delle norme penali, diretta ad armonizzarle al dettato costituzionale. Un primo passo avanti in tal senso è stato operato in via interpretativa, grazie ai numerosi interventi della Corte costituzionale che ha determinato, da una parte, il venir meno della fattispecie criminosa di cui all’art. 402 (relativa al vilipendio semplice della sola religione dello Stato) e, dall’altra, la punibilità del vilipendio della religione dello Stato mediante vilipendio di cose sulla base di una sanzione non più maggiore, ma pari a quella prevista per i c.d. culti ammessi ( art. 406 ). Fondamentale è stata altresì la sentenza n. 168/2005 con cui la Corte ha definitivamente eliminato dall’ordinamento italiano la discriminazione tra le confessioni religiose. Inoltre, per quanto riguarda il reato di bestemmia , la giurisprudenza costituzionale venne a dichiarare l’illegittimità dell’art. 724 c.p. , limitandolo alle sole invettive o parole oltraggiose contro la divinità, ed estendendolo anche alle altre confessioni religiose. La bestemmia è, infatti, stata trasformata in illecito amministrativo sanzionabile, con ammenda, dal prefetto. Il legislatore è, infine, intervenuto con la l. n. 85/2006 , che ha apportato modifiche al codice penale in materia di reati di opinione. Per quanto concerne la tutela penale dei culti, il legislatore ha provveduto a sostituire tutte quelle espressioni che si ponevano in contrasto col principio di laicità. In particolare, non si parla più di “religione di Stato” o di “religione cattolica”, bensì genericamente di “confessioni religiose”.
unilaterale statale pari alle norme costituzionali; b) hanno la forza, in quanto norme speciali , di derogare a norme costituzionali a meno che queste non esprimano princìpi supremi (diritto alla tutela giurisdizionale e tutela dell’ordine pubblico) dell’ordinamento costituzionale dello Stato (le norme pattizie possono infatti essere oggetto di controllo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale); c) hanno carattere di fonti atipiche o pseudoatipiche in rapporto al sistema gerarchico delle fonti di diritto italiano. La copertura costituzionale dell’Accordo di Revisione del Concordato Lateranense. Problema: stabilire se la revisione del Concordato lateranense, avvenuta con l’Accordo del 1984, ha fatto venir meno la copertura costituzionale. La tesi più convincente sembrerebbe essere quella secondo cui l’Accordo del 1984 costituisca solo una modifica del Concordato lateranense e non costituisca un nuovo Concordato, con conseguente conservazione della copertura costituzionale , sottoposto alla stessa disciplina di cui i Patti godono ex art. 7 co. 2 Cost. (il procedimento seguito è infatti conforme al dettato del secondo comma, che prevede la modificazione bilaterale dei Patti). Art. 8 Cost. La disciplina costituzionale delle confessioni religiose diverse dalla cattolica. L’ art. 8 co. 1 Cost. stabilisce che tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge (eguale tutela delle diverse confessioni religiose). Per confessione religiosa (non definita in Costituzione) deve intendersi una comunità sociale stabile dotata o no di organizzazione e normazione propria e avente una propria ed originale concezione del mondo, basata sull’esistenza di un Essere trascendente, in rapporto con gli uomini. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica, secondo il comma 2 dell’art. 8 Cost. hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, formula con la quale si intende dire che il diritto dello Stato riconosce come ordinamenti giuridici quelli cui le confessioni religiose diverse dalla cattolica danno vita, rinunciando a sostituire con legge la normativa statutaria interna di una confessione, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano (limite di conformità all’ordinamento italiano). Secondo alcuni sarebbero ordinamenti primari , poiché sarebbe una contraddizione in termini riconoscere un ordinamento giuridico come subordinato: in tal caso, il limite della conformità degli statuti confessionali all’ordinamento statuale starebbe solo a significare che in caso di statuti organizzativi in contrasto con il diritto dello Stato, le relative confessioni religiose non darebbero vita ad un ordinamento secondo il diritto statuale, ma sarebbero solo delle associazioni. Secondo parte della dottrina gli ordinamenti delle confessioni acattoliche sarebbero, invece, ordinamenti giuridici secondari , derivati dall’ordinamento statuale nel quale si collocano (non primari come quello canonico): la tesi pare preferibile, sia formalmente in quanto la Costituzione non li riconosce esplicitamente indipendenti e sovrani; sia sostanzialmente , in quanto proprio in ragione del co. 2 dell’art. 8 Cost. incontrano limiti in un ordinamento che si considera sovraordinato, com’è quello statuale. Dal punto di vista sociologico, invece, non c’è dubbio che le confessioni acattoliche sono formazioni sociali che non traggono origine da un atto di volontà dello Stato (non sono quindi società intermedie). Le confessioni acattoliche risultano dunque dotate di autonomia istituzionale per la quale non si dà allo Stato diritto di ingerenza, né potestà sostitutiva sia per l’emanazione che per la riforma delle norme statutarie. Gli statuti confessionali sono riconosciuti nella misura in cui non contrastino con l’ordinamento italiano, con esclusione delle sole norme in contrasto. Non è convincente la critica che le vedrebbe, in caso di statuto in contrasto con l’ordinamento statuale, ridotte a rango di associazioni religiose: infatti, gli statuti delle associazioni trovano limite nelle norme dell’ordinamento generale, compresi i limiti posti dal diritto civile all’autonomia contrattuale in materia associativa, mentre le confessioni religiose, pur dovendo rispettare i limiti dell’ordinamento generale, non tollerano da parte dello Stato una disciplina specifica in merito al loro regime statutario, proprio ex art 8.2 Cost.
Limiti costituzionali alla autonomia delle confessioni religiose. Parte della dottrina vedeva l’art. 8 co. 2 equivalente alla l. n. 1159/1929 che ammetteva nello Stato culti acattolici , purché non professassero principi e seguissero riti contrari all’ ordine pubblico o al buon costume. Altri ritenevano che gli ordinamenti delle confessioni acattoliche non dovessero contrastare con l’ordine pubblico o il buon costume sotto il profilo del potenziale pregiudizio derivabile in ragione: a) della natura degli obblighi imposti agli aderenti; b) dei mezzi d’azione adottati. Secondo altri, il limite consisteva nel non contrasto coi principi dell’ordinamento costituzionale italiano. In un importante sentenza, poi, la Corte costituzionale sembrerebbe aver trovato una via mediana tra queste varie posizioni, ritenendo che il limite va riferito ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano (non solo costituzionale). Invero, dalla formulazione letterale dell’art. 8 co. 2 sembra doversi dedurre che la facoltà di organizzarsi dev’essere esercitata nel rispetto delle norme imperative inderogabili dell’ordinamento statuale. Ridurre il limite ai principi fondamentali dell’ordinamento o a quelli dell’ordinamento costituzionale sembra una forzatura del testo costituzionale. La diversa considerazione che il Costituente ha avuto per l’ordinamento canonico e gli ordinamenti delle confessioni religiose acattoliche nasce da un fatto storico obiettivo, consistente nel fatto che solo la Chiesa cattolica: a) soggettivamente ha sempre affermato la sua natura di ordinamento primario; e b) oggettivamente ha sempre manifestato di possedere gli elementi strutturali propri degli ordinamenti primari. Principio pattizio. L’ art. 8 co. 3 stabilisce che i rapporti tra Stato e confessioni acattoliche sono regolati per legge sulla base di Intese con le relative rappresentanze. Relativamente alla natura giuridica delle Intese : se si assume la qualifica degli ordinamenti confessionali acattolici come secondari le Intese avrebbero natura giuridica di negozi di diritto interno e costituiranno il presupposto per la promulgazione di una legge di attuazione delle singole disposizioni contenute nell’Intesa; altrimenti le Intese avrebbero natura di negozi di diritto esterno , aventi origine in un ordinamento diverso da quello internazionale, in ragione della carenza di soggettività giuridica internazionale da parte delle confessioni acattoliche; ordinamento che verrebbe a crearsi di volta in volta, dall’incontro della volontà dello Stato con quella delle rappresentanze confessionali. Nel primo caso di Intesa per la quale si è provveduto, poi, ad emanare la legge di cui al comma 3 dell’art. 8 Cost. (vale a dire l’Intesa con la Tavola valdese) si è seguita una via anomala: da un lato nell’Intesa e nella relativa legge si dice che la Repubblica italiana “dà atto dell’autonomia e della indipendenza dell’ordinamento valdese” (art. 2), mostrandosi in tal modo di considerare quest’ultimo come ordinamento primario e l’Intesa come negozio di diritto pubblico esterno; dall’altro la legge riproduce integralmente le singole disposizioni dell’Intesa. In questo caso, cioè, il legislatore statuale non si è servito del modulo proprio della legge di esecuzione, con la conseguenza che sembra aver voluto affermare la natura giuridica di negozio di diritto pubblico interno dell’Intesa. Si deve parlare in proposito non di legge di esecuzione dell’Intesa , bensì di legge di approvazione dell’Intesa. La norma di cui al comma 3 dell’art. 8 Cost. contiene una riserva di legge nella materia relativa ai rapporti con le confessioni acattoliche; ed in particolare le Intese costituiscono un limite al legislatore ordinario, che ad esse si deve attenere qualora intenda legiferare sulle confessioni acattoliche, derogando al diritto comune. Ciò comporta anche che le leggi emanate sulla base di Intese non possono essere abrogate, derogate o modificate da successive leggi ordinarie che non seguano il medesimo procedimento bilaterale di produzione, rientrando di conseguenza nella categoria delle c.d. leggi rinforzate. Allo stesso modo esse non possono essere abrogate con referendum ex art. 75 Cost. Nel caso non si addivenga ad un’Intesa il regime giuridico delle confessioni religiose è quello dato dal diritto comune. Persone Fisiche. Ministri di culto. I ministri di culto sono soggetti che all’interno di una confessione religiosa si distinguono dai fedeli comuni, in quanto addetti al culto : la qualifica è di origine statuale e assume nell’ordinamento italiano un significato lato a seconda della confessione d’appartenenza (sacerdote, rabbino, pastore). Gli ecclesiastici sono, invece, coloro che, a norma del diritto canonico, sono
distinzione; altre Regioni, invece, hanno richiesto quale requisito di ammissibilità al finanziamento la stipulazione di un’Intesa con lo Stato italiano. La Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittime le limitazioni alla fruibilità del finanziamento basate su un requisito (l’Intesa) che per espressa previsione costituzionale non rappresenta un obbligo, ed è contrario al principio di eguale libertà delle confessioni e al principio dell’eguaglianza sostanziale. Anche per le confessioni acattoliche è garantita la tutela degli edifici aperti al culto pubblico contro eventuali requisizioni, occupazioni, espropriazioni o demolizioni ad opera della p.a.; ed è garantito il diritto alla non intrusione della forza pubblica in detti luoghi salvo ragioni di urgente necessità previo preavviso alle competenti autorità confessionali. Il sistema di finanziamento statale previsto in favore della Chiesa cattolica è stato in gran parte ripreso come modello di finanziamento per le confessioni acattoliche , le quali: a) concorrono alla ripartizione della quota pari all’8/1000 dell’IRPEF sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse alcune Intese prevedono che l’attribuzione delle somme relative deve essere effettuata in proporzione delle scelte espresse; altre, invece, che gli importi relativi rimangano di esclusiva pertinenza dello Stato. Relativamente alla destinazione dell’8/1000 , essa coincide con attività di carattere sociale, umanitario e assistenziale. Regime giuridico degli edifici di culto e res sacre. Gli edifici di culto e le res sacrae possono anche non essere di proprietà di enti ecclesiastici. Gli edifici di culto rientrano nella categoria dei c.d. luoghi sacri, in quanto vengono destinati al culto divino , e si distinguono in: a) chiese , cioè gli edifici sacri destinati al culto divino, ove i fedeli abbiano il diritto di entrare per esercitare soprattutto pubblicamente il culto stesso; b) oratori , cioè gli edifici destinati, su licenza dell’Ordinario diocesano, al culto divino di una comunità o di un gruppo determinato di fedeli; c) cappelle private , cioè i luoghi destinati, sempre su licenza dell’Ordinario diocesano, al culto divino in favore di una o più persone fisiche; d) santuari, cioè le chiese o gli altri luoghi sacri in cui i fedeli, per un particolare motivo di pietà, si recano numerosi in pellegrinaggio con l’approvazione dell’Ordinario del luogo. Solo le chiese aperte al culto (accessibili da tutti senza titolo di ammissione) sono destinatarie della peculiare disciplina di cui all’ art. 5 Concordato per cui: gli edifici aperti al culto non possono essere requisiti, occupati o demoliti se non per gravi ragioni e previo accordo con la competente autorità ecclesiastica, e salvo casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrarvi senza averne dato preavviso all’autorità ecclesiastica. Potrà entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica. L’ art. 831 c.c. dispone che: gli edifici destinati all’esercizio pubblico del culto cattolico, anche se appartengono a privati, non possono essere sottratti alla loro destinazione (il vincolo si crea tramite dedicazione o benedizione dell’edificio da parte della competente autorità ecclesiastica) neppure per effetto di alienazione, fino a che la destinazione stessa non sia cessata in conformità delle leggi che li riguardano (quando l’edificio perde la dedicazione o benedizione poiché distrutto o destinato permanentemente ad usi profani). Il regime giuridico degli edifici di culto si estende anche alle pertinenze , cioè a quei locali accessori che abbiano un rapporto funzionale con gli edifici stessi (come la sacrestia, il campanile, gli uffici parrocchiali etc.). Le cose sacre ( res sacrae ), sono quei beni mobili destinati al culto (immagini sacre, arredi, altari, reliquie etc.) tramite la dedicazione o la benedizione, le quali, secondo il diritto canonico, devono essere trattate con riverenza e non adoperate per usi profani o impropri, anche se sono in possesso di privati. Sono assolutamente impignorabili (altrimenti verrebbero sottratti alla destinazione al culto). Cessata la destinazione al culto, il bene torna ad essere assoggettato alla disciplina civilistica dei beni mobili L’insegnamento della religione cattolica. L’ insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche :
è oggettivamente obbligatorio , nel senso che lo Stato è obbligato ad attivarlo a prescindere dall'utenza, cioè dalle concrete scelte degli alunni e dei genitori, assumendosi interamente i relativi oneri economici. L'insegnamento delle religioni acattoliche è, invece, attivabile solo su richiesta degli alunni, genitori, organi scolastici e gli oneri relativi all'insegnamento sono completamente a carico delle relative confessioni religiose; b) è soggettivamente non obbligatorio (ex art. 9 Concordato): è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o meno dell'insegnamento; c) ha carattere confessionale , nel senso che presenta oggettivamente, e con metodologia appropriata alle finalità della scuola, ciò che la Chiesa cattolica crede e professa; d) è impartito da docenti nominati dall’autorità scolastica d’intesa con quella ecclesiastica. Secondo la l. n. 824/30 il docente di religione aveva la qualifica di incaricato, secondo la l n. 270/82 il docente era inquadrato tra i supplenti. La l. n. 186/2003 , invece, equipara la condizione giuridica dei docenti di religione cattolica e quella degli altri insegnanti statali di ruolo: per l’accesso all’insegnamento della religione cattolica è previsto il superamento di un concorso per titoli ed esami per i posti che annualmente si rendono disponibili. Requisiti per accedere sono: a) il possesso del riconoscimento di idoneità, revocabile per il venir meno dei requisiti di riconoscimento; b) il possesso di almeno uno dei titoli di qualificazione professionali previsti dal DPR 751/85; e) è stabilmente assicurato e funzionale al progetto educativo della scuola pubblica ed inserito con pari dignità nel fascio degli insegnamenti, integrando il curriculum di studi per coloro che se ne avvalgono. La Corte costituzionale ha stabilito essere discriminatoria a danno degli studenti non avvalentisi dell’insegnamento della religione cattolica la previsione di altra materia come obbligatoria, in quanto alternativa all’insegnamento, la cui scelta è esercizio di un diritto di libertà costituzionale non degradabile ad opzioni tra equivalenti discipline scolastiche. Per quanti decidano di non avvalersene l’alternativa è uno stato di non-obbligo, che ad oggi trova attuazione: in attività didattiche e formative, attività di studio o ricerca, uscita dalla scuola (l’insegnamento è invece obbligatorio per gli studenti che decidono di avvalersene). Lo Stato della Città del Vaticano. La Città del Vaticano è sorta il 7 giugno 1929 all’atto dello scambio delle ratifiche relative ai protocolli costituenti i Patti Lateranensi. Natura di Stato dovuta alla sovranità temporale del Pontefice; modalità di costituzione: ordinamento giuridico originario; tre elementi costitutivi tipici di ogni entità statuale: territorio neutro e inviolabile; popolo; sovranità (forma di governo: monarchia elettiva ed assoluta, tutti i poteri competono al sovrano). Organizzazione interna. Il sommo pontefice : a) ha la pienezza dei poteri legislativo , esecutivo , giudiziario. Durante il periodo di sede vacante, gli stessi spettano al collegio cardinalizio ; b) ha poteri di rappresentanza internazionale dello Stato Vaticano per le relazioni diplomatiche e la conclusione dei trattati, e la esercita tramite la Segreteria di Stato. Il potere legislativo è normalmente esercitato dalla Pontificia commissione (cardinalizia) per lo SCV, i cui membri sono nominati per 5 anni dal Pontefice. il potere esecutivo è esercitato dal Presidente del Governatorato dello SCV (stesso cardinale che presiede la Pontificia commissione, coadiuvato da un segretario generale e suo vicesegretario), il quale: a) ha rappresentanza giuridica dello Stato (non internazionale); b) può emanare ordinanze attuative di leggi o regolamenti; c) dispone della forza pubblica ai fini della sicurezza e polizia di Stato; d) in caso di urgente necessità, può emanare disposizioni aventi forza di legge, da confermarsi entro 90 giorni dalla Pontificia commissione, a pena di inefficacia. Il potere giudiziario è esercitato, in nome del Pontefice, da organi costituiti secondo l’ordinamento giudiziario dello Stato : giudice unico, tribunale, Corte d’Appello, promotore di giustizia (funzioni di PM) sono nominati dal Pontefice; i componenti della Corte di cassazione sono designati ex lege.
inoltra al promotore di giustizia presso il Vaticano (e viceversa). Qualora sia convenuta in giudizio la SS e il Pontefice (in rapporto al suo patrimonio privato) la citazione deve essere fatta al cardinale segretario di Stato; se convenuto è lo SCV: citazione al presidente del governatorato; Rapporti giudiziari (giurisdizione penale): a) per la punizione dei delitti commessi in territorio vaticano, nel caso di delega della SS o nel caso l’imputato si sia rifugiato in Italia, provvede l’Italia secondo la legge penale italiana; b) la SS consegnerà all’Italia le persone imputate di atti commessi in territorio italiano e rifugiatesi in Vaticano; d) nel caso di esecuzione in Italia delle sentenze pronunciate dai tribunali vaticani, si applicano le norme di diritto internazionale. Lo SCV non fa parte dell’Unione Europea, ma ne è divenuto enclave dal momento in cui l’Italia ne fa parte. Adozione dell’euro. Gli enti ecclesiastici. Sono enti che costituiscono la struttura istituzionale della Chiesa, tramite cui essa svolge la propria missione di santificazione ed evangelizzazione nel perseguimento di fini attinenti ad opere di pietà, apostolato, carità spirituale e temporale. Sulla base della normativa pattizia, quella degli enti ecclesiastici, è oggi una categoria distinta di enti civilmente riconosciuti segnati da un peculiare collegamento strutturale con i rispettivi ordinamenti confessionali, che si riflette di regola nel fine di religione o culto ad essi assegnato. Evoluzione storica : Nella legislazione di epoca liberale gli enti ecclesiastici erano qualificati come Istituti pubblici ecclesiastici , assimilati agli altri corpi morali legalmente riconosciuti e come questi sottoposti alle norme di diritto pubblico. Con la legislazione eversiva dell’asse ecclesiastico (1848 - 1867) e la Legge Crispi sulle Opere Pie (1890) si ebbe la soppressione o pubblicizzazione di una serie di enti collegati alla Chiesa, fatti salvi solo quelli ritenuti socialmente utili secondo la valutazione del legislatore statale. Con il Concordato 1929 si riconobbe ex lege la possibilità di acquisire personalità giuridica a tutti gli enti ecclesiastici riconosciuti come tali dalla Chiesa, con conseguente loro capacità di acquistare e possedere, pur sempre nella soggezione alle norme di diritto pubblico (requisiti generali per il riconoscimento civile sono infatti “la necessità o evidente utilità dell’ente, la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei propri fini ecc.). Dichiarato obiettivo di sanare gli effetti della precedente legislazione soppressiva. La coeva legge sui culti ammessi 1159 / 1929 apriva la strada al riconoscimento della personalità giuridica degli istituti di altri culti ma condizionava tale riconoscimento ad una valutazione politica dell’autorità governativa, sottoponendoli ad un regime di stretta tutela statale, senza riconoscere alcuna autonomia ai relativi ordinamenti confessionali. La Costituzione non tratta direttamente la materia degli enti, ma afferma i principi ispiratori di un nuovo sistema di rapporti Stato, Chiesa e altre confessioni agli artt. 7 e 8 Cost., affermando il principio di salvaguardia e rispetto reciproco dei due ordinamenti. In definitiva lo Stato riconosce una categoria di enti originariamente sorti in un differente ordinamento conferendo loro personalità giuridica civile e delle relative capacità, e sottoponendoli ad una disciplina a competenza riservata di origine pattizia, formata: a) dalle norme confessionali circa la rappresentanza esterna e funzionamento interno (profili soggettivi); b) dalle norme civilistiche circa il regime di attività esterne (profili oggettivi). Regime degli enti confessionali nell’ordinamento italiano. La categoria degli enti confessionali fa capo a due blocchi normativi ben definiti: a) la normativa pattizia , che disciplina il rapporto tra lo Stato e le singole confessioni religiose, con le quali il primo ha stipulato un Concordato o Intese, che risponde a precisi impegni assunti dal Concordato negli artt. 7.2 e 8.3 Cost; b) la legge n. 1159/1929 sui culti ammessi sui culti ammessi, per gli enti delle confessioni prive di Intesa con lo Stato, ispirata ad una politica di stretto controllo pubblicistico da parte del Governo sugli atti e singoli organi di tali istituti, in contrasto coi principi costituzionali di cui agli artt. 8,19,20. La disciplina pattizia degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. La disciplina degli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica (art. 7 Accordo di revisione) nell’ordinamento italiano distingue due profili: a) un profilo
soggettivo che individua i requisiti soggettivi e si concretizza essenzialmente in due aspetti: il riconoscimento della personalità giuridica e il regime di funzionamento interno; e, b) un profilo oggettivo attinente al regime delle loro attività. Profili soggettivi: riconoscimento della personalità giuridica. Quanto al riconoscimento della personalità giuridica , la l. n. 222/1985 (come le Intese con altre confessioni) prevede tre possibili procedimenti: • per legge , per alcuni enti che corrispondono agli organi di governo della confessione, e la cui istituzione era essenziale per l’avvio del nuovo sistema di finanziamento basato sulla partecipazione ad una quota del gettito dell’IRPEF (imposta statale), come ad esempio la CEI (conferenza episcopale italiana); • per decreto con procedura abbreviata per l’Istituto centrale e per gli Istituti diocesani per il sostentamento del clero (essenziali per l’avvio del nuovo regime finanziario introdotto con l’Accordo), per le diocesi e le parrocchie, i quali hanno acquistato la personalità giuridica civile tramite pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale di un decreto del Ministro dell’Interno, emanato entro 60 giorni dalla data di recezione dei provvedimenti canonici di erezione; • per decreto con procedura ordinaria mediante DPR (oggi il Ministro dell’Interno), udito il parere del Consiglio di Stato (se richiesto), e non con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso le prefetture) per la maggior parte delle tipologie di enti ecclesiastici e per quelli di nuova istituzione, in deroga alla disciplina prevista per gli enti privati (dove la pubblicità è costitutiva), in questo caso è dichiarativa. Requisiti generali per il riconoscimento sono: a) la costituzione o l’approvazione dell’ente da parte dell’autorità ecclesiastica; b) la presentazione della domanda di riconoscimento da parte di chi rappresenta l’ente secondo il diritto canonico, previo assenso dell’autorità ecclesiastica competente ovvero da parte di quest’ultima (salvo enti ebraici, ove per il riconoscimento ex decreto basta l’approvazione della Comunità competente per territorio e dell’Unione); c) la sede in Italia; d) il fine di religione o culto. In relazione al requisito finalistico, occorre peraltro precisare che esso è oggetto di una presunzione legale iuris et de iure per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della Chiesa (diocesi, parrocchie, conferenze episcopali regionali), gli istituti religiosi e i seminari: per tali enti si procede pertanto al riconoscimento civile sulla base unicamente della documentazione prodotta dall’autorità ecclesiastica, che ne attesta la conformità a tali tipologie di enti previste dal diritto canonico. Il fine di religione o di culto è invece oggetto di concreto accertamento da parte degli organi statali competenti, all’atto del riconoscimento civile, per le altre persone giuridiche canoniche, per le fondazioni e per gli enti ecclesiastici privi di personalità giuridica nell’ordinamento canonico, per i quali tale fine deve risultare, sulla base delle indicazioni contenute nello statuto, come costitutivo ed essenziale dell’ente, anche se connesso a finalità di carattere caritativo previste dal diritto canonico. Requisiti specifici ulteriori sono richiesti per alcune categorie di enti, tra le quali: a) istituti religiosi e società di vita apostolica : si richiede che abbiano la sede principale in Italia; b) loro provincie italiane : si richiede che la loro attività sia limitata al territorio dello Stato o a territori di missione; c) istituti religiosi di diritto diocesano : occorre il previo assenso della Santa Sede e che sussistano garanzie di stabilità; d) società di vita apostolica e associazioni pubbliche di fedeli : occorre il previo assenso della Santa Sede e che non abbiano carattere locale; e) chiese : devono essere aperte al pubblico e non annesse ad altro ente ecclesiastico, nonchè fornite di mezzi sufficienti per la manutenzione e la officiatura; f) fondazioni di culto : occorre che risulti la sufficienza dei mezzi per il raggiungimento dei fini e la rispondenza alle esigenze religiose della popolazione; g) istituti religiosi di diritto diocesano : occorre l’assenso della Santa Sede e garanzie di stabilità. Nei primi anni di applicazione della nuova disciplina il Consiglio di Stato in sede consultiva aveva affermato un indirizzo teso a richiedere agli enti per il loro riconoscimento civile, oltre ai requisiti generali e speciali previsti dal legislatore pattizio, anche quelli richiesti dal codice civile per il riconoscimento della personalità giuridica. Una simile prassi venne contestata dalla CEI , già a partire dal 1992, cosicché la questione fu affrontata da una Commissione paritetica italo-vaticana nel 1997 che concluse i suoi lavori approvando un
b) i controlli per cui il codice rinvia alle delibere della CEI, le quali hanno indicato: •la somma minima e massima per gli atti di alienazione e quelli ad essi equiparati; •le categorie di atti di straordinaria amministrazione del vescovo diocesano, per cui vengono applicati gli stessi limiti di valore previsti per le alienazioni. Profili oggettivi: il regime delle attività. Il secondo profilo sotto il quale il legislatore pattizio considera normativamente gli enti ecclesiastici è quello relativo alle attività da essi svolte, che si distinguono in: a) attività di religione o culto , le quali attengono ad attività affidate all’esclusiva competenza delle confessioni, positivamente individuate (“dirette all’esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana”), e sono equiparate, agli effetti tributari, a quelle di beneficenza ed istruzione; b) attività diverse anch’esse positivamente individuate dal legislatore pattizio (assistenza e beneficienza, istruzione, attività ospedaliere, educazione e cultura, attività commerciali o a scopo di lucro), che le assoggetta, nel rispetto della struttura e finalità dell’ente, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Dunque, il regime interno dell’ente è rimesso a norme confessionali, mentre quello delle sue attività esterne è ricondotto a leggi civili per evitare la formazione di aree di ingiustificato privilegio nell’esercizio di attività proprie di altri soggetti: ciò precisa la portata delle garanzie costituzionali di cui all’art. 20 Cost., a tutela degli stessi enti ecclesiastici che precludono al legislatore di introdurre specifiche limitazioni per tali enti. Figure particolari. Le società di vita apostolica e le associazioni pubbliche e private di fedeli , sono associazioni costituite o approvate dall’autorità ecclesiastica di cui all’art. 10, legge n. 222/85, che, in quanto prive dei requisiti per essere riconosciute come enti ecclesiastici, possono essere riconosciute alle condizioni previste dal codice civile. Ad esse, a differenza degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, risultano applicabili le nuove norme in materia di riconoscimento delle persone giuridiche private che prevedono l’acquisto della personalità giuridica mediante la semplice iscrizione nel registro delle persone giuridiche. Il matrimonio concordatario. Il Concordato Lateranense del 1929 fece venir meno il principio del matrimonio civile obbligatorio , introdotto con il codice civile del 1865 , prevendo la possibilità: a) di far conseguire effetti civili al matrimonio canonico tramite la trascrizione; e, b) di rendere esecutive in Italia le sentenze canoniche di nullità matrimoniale nonché i provvedimenti pontifici di dispensa del matrimonio rato e non consumato. Relativamente al matrimonio dei cittadini cattolici , il Concordato del 1929 diede luogo al sistema del matrimonio concordatario , caratterizzato dalla c.d. diarchia Stato-Chiesa cattolica , per cui: •la Chiesa aveva piena competenza a disciplinare il negozio matrimoniale e la piena giurisdizione sulla validità dello stesso; •lo Stato aveva piena competenza a disciplinare gli effetti civili del negozio e la piena giurisdizione in quest’ambito esclusivo. A partire dagli anni 70 si aprì la strada ad una profonda modificazione del sistema: •la legge sul divorzio 898/1970 previde la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario per pronuncia del giudice statuale, che incideva non solo sugli effetti civili, ma anche sullo stesso atto matrimoniale (indissolubile secondo il diritto canonico) incidendo la competenza giurisdizionale della Chiesa e facendo venir meno il principio di unicità dello status coniugale (ordinamento civile e canonico). •Di fondamentale importanza anche le sentenze costituzionali n. 32/71 e nn. 16 e 18/82 , con le quali, pur riconoscendosi la piena legittimità costituzionale del sistema matrimoniale concordatario nel suo complesso, si introdussero in sostanza dei limiti alla trascrivibilità dei matrimoni canonici ed alla esecutorietà delle sentenze ecclesiastiche di nullità. Venne ad affermarsi il principio secondo cui non ogni matrimonio canonico potesse conseguire effetti civili, ma solo quelli non in contrasto con i principi
inderogabili dell’ordinamento italiano, e parametri che non ogni sentenza ecclesiastica di nullità potesse essere resa esecutiva agli effetti civili, ma solo quelle non in contrasto con i principi inderogabili dell’ordinamento giuridico italiano. Si trattava, pertanto, di c.d. limiti esterni , relativi al momento antecedente alla celebrazione e a quello successivo alla pronuncia del giudice ecclesiastico. La Corte in un altro caso incise anche direttamente sulla materia stessa dell’art. 34 Conc., dichiarando l’illegittimità delle norme di derivazione concordataria che prevedevano l’esecutività dei provvedimenti pontifici di dispensa dal matrimonio rato e non consumato. La disciplina del matrimonio canonico con effetti civili. Il presupposto del procedimento di trascrizione: le pubblicazioni civili, la celebrazione religiosa, gli adempimenti concordatari. Il matrimonio concordatario acquista effetti civili mediante l’atto della trascrizione. In base all’art. 8 dell’Accordo di revisione del 1984 presupposti per la trascrizione agli effetti civili del matrimonio canonico sono: a) l’esecuzione delle pubblicazioni civili tramite affissione delle stesse alle porte del comune di residenza dei nubendi per un tempo non inferiore ad 8 giorni da parte dell’ufficiale dello Stato civile del comune su richiesta degli sposi e del parroco davanti a cui il matrimonio verrà celebrato: se nel corso delle pubblicazioni non gli vengono notificate opposizioni o impedimenti rilascia il certificato di nulla osta , in base al quale dovrà obbligatoriamente procedere alla trascrizione; se, invece, risultano impedimenti, l’ufficiale si limiterà a rilasciare un’attestazione delle eseguite pubblicazioni, ciò impedisce la trascrizione agli effetti civili, ma non osta alla celebrazione secondo il diritto canonico: si avrà, quindi, un matrimonio canonico inefficace agli effetti civili; b) la celebrazione religiosa secondo le disposizioni canoniche da parte del parroco; c) altri adempimenti successivi del parroco competente, quali: a) la lettura degli articoli cc 143-144-147 sui diritti e doveri dei coniugi; b) il parroco redige l’atto di matrimonio in duplice originale: uno da conservarsi presso l’archivio parrocchiale; uno da trasmettere all’ufficiale dello stato civile entro 5 giorni dalla celebrazione canonica dal parroco competente: in caso di omessa trascrizione il parroco risponderà davanti all’autorità ecclesiastica per dolo o negligenza e potrà inoltre essere ritenuto responsabile verso gli sposi a titolo di responsabilità aquiliana. Entro 24 h dal ricevimento dell’atto di matrimonio, sussistendo le condizioni richieste dalla legge, l’ufficiale dello stato civile procede alla trascrizione , c.d. tempestiva , nei registri dello Stato civile, la quale ha: •carattere costitutivo in ordine alla rilevanza civile del matrimonio religioso; •opera ex tunc, con efficacia retroattiva al momento della celebrazione. È possibile anche procedere ad una trascrizione tardiva in qualsiasi tempo dopo la celebrazione canonica, su richiesta di entrambi i contraenti (o di uno solo, purché l’altro ne sia a conoscenza e non si opponga), purché entrambi abbiano ininterrottamente conservato lo stato libero dal momento della celebrazione fino a quello della richiesta, e ricorrano le altre condizioni legali per la trascrizione. Nel caso di celebrazione del matrimonio canonico non preceduta dalle pubblicazioni civili, la trascrizione può egualmente avere luogo purché sia stato accertato che non ricorra alcuna delle cause di intrascrivibilità previste dalla legge. In questi casi l’ufficiale di Stato civile provvede, successivamente alla recezione dell’atto di matrimonio canonico, all’espletamento di una serie di adempimenti, quali: • la richiesta dei documenti occorrenti; • l’effettuazione di eventuali indagini; • l’affissione alla casa comunale dell’avviso di celebrazione del matrimonio da trascrivere. Trascorsi i 10 giorni consecutivi per l’affissione prescritti dalla legge, qualora non vi siano opposizioni, né risultino casi di intrascrivibilità, l’ufficiale dello Stato civile procede alla trascrizione. Il Concordato prevede casi di intrascrivibilità agli effetti civili, per difetto di requisiti degli sposi, quali (l. matrimoniale n. 847/1929): a) precedente matrimonio valido agli effetti civili; b) matrimonio contratto da un soggetto dichiarato interdetto per infermità di mente con sentenza passata in giudicato; c) matrimonio contratto da un incapace naturale; d) vizi del consenso; e) età degli sposi inferiore a 18 anni; f) parentela fra coniugi; g) impedimento da delitto (casi e, f, g introdotti con l’ampliamento previsto dall’art. 8 Accordo di revisione).