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Riassunto Diritto Ecclesiastico Finocchiaro
Tipologia: Sintesi del corso
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Il diritto ecclesiastico studia il settore dell’ordinamento giuridico dello Stato che è volto alla disciplina del fenomeno religioso. Comporta l’intervento della legislazione nazionale. Non è costituito solo dalle norme statali perché esse spesso rinviano a un ordinamento confessionale o presuppongono fatti normativi, atti e negozi prodotti da un ordinamento confessionale. Fa parte del diritto pubblico ma per alcuni aspetti riguarda anche il diritto civile (es. disciplina del matrimonio) e il diritto internazionale quando si tratti di guardare alla Santa Sede per i trattati e i concordati stipulati. Le norme sono state lette dalla dottrina in modo da mettere in risalto la posizione soggettiva dell’individuo nei confronti dello Stato e delle confessioni à disciplina qualificata come legislatio libertatis , che trova riscontro nell’impostazione della Costituzione ma non è idonea per molte norme che non rientrano nello schema della garanzia della libertà. Non è solo legislatio libertatis ma è un’analisi di un settore dell’ordinamento in cui vicino alla garanzia della libertà individuale v’è la considerazione delle vicende organizzative nate dal fattore religioso. FONTI DI COGNIZIONE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO Le fonti si trovano in disposizioni legislative dello Stato emanate unilateralmente o in esecuzione di accordi con le confessioni religiose. Sono di vario livello: 1) Costituzione Art. 3 : Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. (…) Art. 7 : Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Art. 8 : Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l'ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze Art. 19 : Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume. Art. 20 : Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d'una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività 2) Norme di derivazione concordataria, garantite dagli art.7cpv e 8 3° comma. Patti lateranensi fra Stato e Chiesa stipulati il 1929 e resi esecutivi con L. 810/1929 : consistono in un Trattato con la creazione dello Stato Città del Vaticano (per risolvere la questione romana) + un Concordato che disciplina il trattamento della Chiesa cattolica in Italia. o È rimasto in vigore solo il Trattato, essendo il Concordato stato abrogato dall’ Accordo del 1984 rese esecutivo da L 121/. o Le leggi che autorizzano la ratifica e danno esecuzione agli accordi con la Santa Sede non sono garantite dall’art.7 cpv ma dall’art. 10,1 Cost come atti assimilabili alle leggi di esecuzione dei trattati internazionali L. 449/1984 che riproduce l’intesa fra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese L. 516-517/1988 con le Chiese Avventiste L. 101/1989 sull’Intesa con le Comunità ebraiche L 116/1995 sull’Intesa con l’Unione cristiana evangelica battista L. 520/1995 sull’Intesa con la Chiesa evangelica luterana 3) Leggi formalmente attribuibili alla volontà unilaterale dello Stato (es. le norme che hanno previsto l’applicazione del Concordato 1929; e le norme sulle altre confessioni religiose che non hanno stipulato intese con lo Stato). 4) Altre norme statali (codici, leggi speciali) e regionali. FONTI DI PRODUZIONE DEL DIRITTO ECCLESIASTICO
Dopo l’indebolimento dell’autorità papale a seguito della Riforma si delineò nei testi (poi messi all’indice) la potestas indirecta in temporalibus : potere della Chiesa di regolare con le proprie leggi anche i rapporti civili, sciogliendo i fedeli dall’obbligo di osservanza delle leggi civili contrarie a quelle ecclesiastiche e premendo indirettamente sui governanti. Indicata oggi come potestas mediata, è l’unica potestà temporale rivendicata dalla Chiesa. Nello Stato assoluto essa agiva esercitando la sua influenza sul sovrano cattolico, come peccatore; nello stato democratico consovranità del popolo è esercitata influendo sugli elettori, affinché orientino le loro scelte. Separatismo Proposto in origine per realizzare l’indipendenza della Chiesa, prevede che quando lo Stato non si conforma alla legge divina era male; inoltre la Chiesa poteva dipendere solo da Cristo, non potendo lo Stato dominarla. Tale teorizzazione non seguì le aspettative. Il separatismo è stato sostenuto nell’800 dal Protestantesimo tedesco e dal cattolicesimo liberale svizzero e francese La religione è un fatto personale. Non può esserci una Chiesa di Stato perché ciò eliminerebbe la libertà di espressione del sentimento religioso individuale. Altro fine del separatismo era far prevalere l’autorità dello Stato, in un clima essenzialmente anti-ecclesiastico. La chiesa era vista come un’associazione privata, per rinvigorirne lo spirito religioso àin Francia il separatismo fu introdotto dopo la rivoluzione nel 1795, in chiave anti-ecclesiastica. Tale sistema sarebbe caduto nel 1801 con il Concordato di Napoleone, ma poi riproposto nel 1905: dichiarava non solo il disinteresse dello Stato verso il fenomeno religioso, ma pretendeva di disciplinare gli ordinamenti interni delle confessioni religiose. Era una legge anti-ecclesiastica e con pretese di laicizzazione del paese. ànegli USA il separatismo si fondò sulla libertà religiosa, in modo da superare le divisioni. ànell’Est Europeo, nel clima del socialismo reale, il separatismo era anti-ecclesiastico, comportando una compressione della posizione giuridica dei singoli e delle confessioni religiose. Il cittadino liberare i suoi compatrioti dalle illusione e false convinzioni religiose. Le attività ecclesiastiche incontravano limitazioni e i credenti venivano discriminati. àin Italia il separatismo è stato un mezzo per risolvere la questione romana in vista dell’unità (Cavour “libera Chiesa in libero Stato”). In realtà fino ai Patti Lateranensi il sistema dei rapporti fra Stato e Chiesa non poteva essere definito separatismo, ma giurisdizionalismo liberale: la Chiesa cattolica e le comunità israelitiche erano disciplinate da leggi speciali, mentre le altre denominazioni cristiane riformate seguivano il diritto comune. Dibattito dottrinale tra chi sosteneva che l’uguaglianza di trattamento fra le confessioni non avrebbe assicurato la libertà religiosa, perché piuttosto bisognava dare a ogni confessione il suo, e chi riteneva che solo trattando tutte le confessioni secondo il diritto comune si poteva assicurare uguaglianza e vera libertà. Dopo l’entrata in vigore della Costituzione il separatismo in funzione anti-ecclesiastica era stato proposto sia dalla sinistra laica, sia da cattolici del dissenso (che volevano tornare a una Chiesa delle origini, purificata) e laici (che volevano una legge uguale per tutte le confessioni, un diritto comune a tutte e che sia imposto unilateralmente dallo Stato anche se in contrasto con l’organizzazione delle varie confessioni. Il principio di separazione tra Stato e confessioni religiose è in sé di stampo liberale, che vuole costruire uno Stato di diritto che circoscrivendo la propria competenza lasci liberi i singoli di orientarsi. Lo Stato non può ignorare l’esistenza delle confessioni religiose, e verso di esse deve operare una separazione per garantire la libertà. o Il mezzo prescelto per attuare tali garanzie di libertà è la legge dello Stato, e non i concordati che avrebbero un carattere di privilegio. In realtà però se lo stato volesse privilegiare una data confessione potrebbe farlo anche con una propria legge, non servendo necessariamente un’intesa. Coordinazione e concordati Sistema di coordinazione tra queste entità, indicato dalla Costituzione, perseguito tramite al stipulazione di concordati tra la Chiesa Cattolica e gli Stati, che prevedono l’obbligo delle parti di tenere un dato comportamento per le materie interessate. La coordinazione ha carattere neutro.
Natura giuridica dei concordati Per l’ordinamento canonico i concordati sono di competenza della Santa Sede, soggetto di diritto internazionale. Quindi l’ordinamento in ci si svolgono i rapporti concordatari è l’ordinamento internazionale Per l’ordinamento italiano configura i concordati come atti di diritto esterno. In passato una dottrina sosteneva che fossero contratti di diritto pubblico interno, in base ai quali lo Stato non riconosceva la Chiesa come superiore, né avente potestà giuridica pari alla sua, e afferma la sua sovranità su di essa assoggettandola alle proprie leggi. Specularmente tesi curialiste vedevano tali atti come concessioni della Chiesa allo Stato. Altri sostenevano che il concordato fosse un negozio di diritto esterno simile ai trattati internazionali. L’art 7 cost, indicando la Chiesa come sovrana nel suo ambito , indica che vi è un settore di materie in cui Stato e Chiesa trattano da pari, un ordinamento esterno. Questo ordinamento esterno è proprio l’ordinamento internazionale tout court, o un ordinamento giuridico a sé nato dal concordato stesso? Preferibile la prima ipotesi, rientrando nell’ordinamento internazionale non solo Stati ma anche organismi non statuali. o Questo riconoscimento costituzionale non impegna l’ordinamento internazionale, nel quale i concordati possono considerarsi simili ai trattati solo in quanto vi sia una sua norma che ne riconosca tale natura. QUALIFICAZIONE DELLO STATO RISPETTO ALLE CREDENZE DI RELIGIONE Confessionista : quando lo Stato esercita una forma di dominio o controllo nel settore per proteggere una confessione religiosa (sistemi di unione, giurisdizionalisti o concordatari). Tale confessione è riconosciuta come religione di Stato, le altre confessioni non sono protette ma tollerate o con una minore libertà. o I contenuti del confessionismo sono variati nei secoli: nei primi e antichi casi l’atteggiamento confessionista derivava dalla totale accettazione da parte dello Stato dei principi religiosi sentiti e manifestati dal re; nei casi più recenti l’adozione del confessionismo è stato un espediente politico per poter usare la religione come instrumentum regni. Laico : nello Stato vige una separazione ispirata ai principi di libertà, dove tutte le confessioni hanno lo stesso trattamento e solo libere nell’esercizio delle attività di culto. Tale qualifica può essere esplicita o meno. La nostra Costituzione non contiene alcuna qualificazione confessionale. Parte della dottrina ha ritenuto che una qualifica dello Stato italiano sarebbe possibile ma solo a posteriore, attraverso l’attività dei suoi organi e dopo un esame della legislazione. In base a questa teoria c’è chi ha ritenuto di poter inquadrare lo Stato italiano come confessionista cattolico, perché è orientato in modo da riconoscere una posizione di particolare favore alla Chiesa cattolica, senza però comprimere le altre confessioni. Ma questa qualificazione ha carattere meramente politico e è stata contraddetta dalla legislazione post anni ’60 (divorzio e aborto). Anche se lo Stato considera sempre con favore la Chiesa cattolica, nella sua azione è ispirato a principi laici come il pluralismo delle confessioni e il rispetto delle minoranze. L’assemblea costituente rifiutò un emendamento dell’art.7 che riconosceva il cattolicesimo come religione ufficiale della repubblica. Il richiamo dell’art.7 ai Patti lateranensi riguarda pure l’art.1 del trattato che richiama una norma dello Statuto albertino, che prevedeva che l'Italia riconoscesse la religione cattolica come sola religione di Stato? Se così fosse l’art.7 sarebbe in contraddizione con gli articoli della Cost che assicurano libertà e uguaglianza ai singoli e ai gruppi in materia religiosa. Tale contraddizione non è possibile, anche perché gli artt.3-8- 19 regolano la stessa materia in modo radicalmente incompatibile, quindi nonostante il generico riferimento ai Patti Lateranensi si deve intendere abrogato il riferimento al principio confessionista. o Tale abrogazione trova conferma nel Protocollo addizionale dell’Accordo 1984, in cui le parti hanno convenuto di non considerare più in vigore il principio confessionista. L’ordinamento italiano come definito dalla Costituzione è quindi uno Stato liberale e pluralista, che riconosce la libertà religiosa degli individui e dei gruppi sociali, che non differenzia lo status dei cittadini secondo la religione professata, che si riserva di intrattenere rapporti paritari con le confessioni religiose organizzate, assicurandogli una pari libertà. àla Corte Costituzionale con la sentenza 203/1989 ha ritenuto che dagli art. 2-3-19-7-8-20 si desume il principio supremo della laicità dello Stato italiano. Tale principio non implica indifferenza verso le religioni, ma garanzia dello Stato per la salvaguardia delle libertà di religione in regime pluralistico confessionale e culturale (no laicità, intesa come indifferenza, ma pluralismo e libertà).
Dal 1947 ad oggi La conciliazione del 1929 era come un avallo della Chiesa al fascismo, rilevante sia sul piano interno che internazionale. Ma durante la guerra la Chiesa cambiò orientamento e partecipò alla resistenza, con il rinato partito dei cattolici DC parte del Comitato di liberazione nazionale. Nell’assemblea costituente che seguì nessuno denunciò i Patti lateranensi o propose una politica anti ecclesiastica, tant’è che la Costituzione confermò i Patti Lateranensi, criticati solo dalla sinistra laica, confermandoli e salvaguardando la pace religiosa degli italiani. I governi di centro (con la DC) della prima legislatura non applicarono le norme sulla libertà religiosa della Costituzione, considerate non precettive, e quindi l’Italia si mostrava un connessionismo di fatto, a scapito delle minoranza religiose. Solo con la fine dei governi centristi la Corte Costituzionale con le sentenze del 1957-58-59 rispristinò la libertà di culto. In questo clima si rinnovano le critiche ai Patti del ’29, soprattutto da parte della sinistra laica che auspicava l’introduzione di un regime separatista. Il periodo dei governi di centro-sinistra, a causa delle spinte contrapposte, rimase immobile. Solo dopo di essi, per un episodio di cronaca, si propose una mozione per la revisione del Concordato nel 1965. La mozione fu discussa e approvata solo due anni dopo: nel 1967 si avviò il procedimento di revisione che terminò nel 1984. Istituita nel 1968 una commissione per studiare le proposte da fare alla Santa Sede. Nel corso dei lavori il primo problema fu la preoccupazione per la chiesa che si introducesse il divorzio in Italia, cosa che avvenne nel 1970. Le vere trattative con la Chiesa sono potute iniziare solo dopo questa vicenda, con il primo governo di solidarietà nazionale in carica. Si passò dallo stile delle trattative riservato a una parlamentarizzazione dell’accordo, presentando al Parlamento le prime bozze della Commissione sull’Accordo di febbraio 1984. Tuttavia rimase segreto fino alla ratifica il testo dell’accordo altrettanto importante del novembre 1984 (protocollo per la disciplina delle materie dell’art.7 n.6 dell’Accordo, riguardo gli enti e i beni ecclesiastici, in modifica dei patti lateranensi). Lunghezza delle trattative, anche a causa delle contestazioni del ’68 che hanno portato a contestare qualsiasi istituzione, e i tribunali continuavano a sollevare questioni di legittimità sulle norme di origine concordataria. Tra il 1974 e 1975 la revisione sembrava improbabile, tant’è che si teorizzò di semplicemente lasciar cadere le norme non più attuali del Concordato come fossero ‘foglie secche’. Per tutti gli anni ’70 i rapporti fra Stato e Chiesta sono stati giurisdizionalizzati: nell’inerzia del governo, la materia del Concordato era stata attratta nell’ambito dei poteri dei giudici e della Corte Costituzionale; inoltre il rinnovamento della legislazione ecclesiastica per mano della Corte si limitava a singole norme e avveniva in modo unilaterale da parte dello Stato, in modo giurisdizionalista. Dopo innumerevoli bozze, nel 1984 finalmente si stipula l’accordo, designato come modificazione dei patti lateranensi. Ma del precedente Concordato vi sono modifiche solo negli artt.1 e 2,c del protocollo addizionale, essendo per il resto un Accordo del tutto nuovo. Differenza quantitativa tra i Patti (45 articoli) e l’Accordo (14 articoli+7 del protocollo addizionale + 75 del protocollo di novembre 1984), essendo l’ultimo notevolmente più ampio. Tra i due accordi vi è continuità nella scelta di concordati per regolare le questioni tra Stato e Chiesa, nonostante le motivazioni per i due accordi siano diverse. Nel 1984 si mira a una struttura corporativa della società italiana. Di questa disponibilità dello Stato italiano hanno usufruito anche le confessioni Valdese e Metodista, stipulando con lo Stato un’Intesa nel 1984. Altra intesa con le Chiese avventiste nel 1986. Nel 1993 con l’Unione Cristiana Evangelica d’Italia (UCEBI) e con la Chiesa Luterana in Italia (CELI). Più laboriosa l’Intesa con l’ebraismo del 1987, perché si dovette superare le norme del 1930-31 che erano uno statuto di confessione religiosa imposto da una legge dello Stato. Le Comunità ebraiche oltre all’Intesa dovevano provvedere ad elaborare uno statuto interno autonomo. Sia l’accordo con la Chiesa sia quelli con le altre confessioni hanno una norma per la previsione di accordi futuri. “Le ulteriori materie per le quali si manifesti l’esigenza di collaborazione tra la Chiesa e lo Stato potranno essere regolate sia con nuovi accordi tra le due parti, sia con intese tra le competenti autorità dello Stato e della CEI” (art.13,2 Accordo). In caso di formazione concordata di norme di attuazione o per modifiche necessarie per le Intese (riesaminate dopo 10 anni dalla legge di attuazione), che daranno vita a nuove intese
rapporti con tali confessioni. Per lo Stato non sussiste un obbligo, perché l’avvio di trattative avviene solo quando lo Stato riconosca che le ulteriori materie esigano la collaborazione tra Stato e confessioni religiose, una valutazione che ha carattere discrezionale.
PERSONE FISICHE: assicurata la libertà religiosa dei singoli. La posizione religiosa individuale è di regola indifferente per l’ordinamento. Così non era con il Concordato del 1929, in caso di assunzione di ecclesiastici in pubblici uffici, abrogato però con l’Accordo del 1984. L’indifferenza non impedisce alla legge di attribuire rilevanza all’appartenenza a una confessione religiosa o al fatto di rivestire in questa particolari qualifiche. È rilevante per lo stato: o In modo diretto, quando la legge prevede il pagamento dei contributi alla propria confessione di appartenenza secondo il suo statuto, o quando prevede l’appartenenza a una confessione per uno specifico trattamento dell’ordinamento giuridico (prestare giuramenti, diritto al riposo festivo) o In modo indiretto, quando è prevista dalla legge la possibilità di versare una quota del gettito fiscale alla Chiesa cattolica o quando consente deduzioni delle liberalità dal reddito imponibile. Assumono rilevanza le qualifiche personali delle persone fisiche: o “Ministro di culto” è qualifica dell’ordinamento statale per indicare chi rivesta nell’ambito di una confessione religiosa una posizione differenziata da quella del semplice fedele o “Ecclesiastico” è più ampio, ricomprendendo non solo i sacerdoti ma anche chi abbia ricevuto il diaconato o “Religiosi” sono gli aderenti alle associazioni religiose di vita consacrata che abbiano pronunciato i voti. ENTI: per lo Stato è di regola indifferente ai fini del regime giuridico che unente abbia o no carattere confessionale. Art.20 Cost: il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto non possono comportare speciali limitazioni o gravami fiscali per la sa costituzione, capacità giuridica e attività. Questo non impedisce che le leggi possano prendere in considerazione il carattere ecclesiastico di un ente o il suo fine di religione per dettare apposite norme, purché non siano più restrittive di quelle previste dal diritto statuale per tutte le altre associazioni o istituzioni. Un ente per lo Stato è ecclesiastico (ai fini del riconoscimento della personalità giuridica civile) se è stato costituito o approvato dall’autorità ecclesiastica e se abbia in modo essenziale un fine di religione o di culto. Producono effetti civili le certificazioni dell’autorità ecclesiastica circa il proprio assenso, sia per la Chiesa che per le altre confessioni. Assumono rilevanza le formazioni sociali con fine di religione o di culto, rientrando nell’art.2 Cost che le garantisce in quanto centri di svolgimento della personalità individuale. CONFESSIONI RELIGIOSE Art.7,1 Cost menziona esplicitamente la Chiesa cattolica, l’art.8 considera tutte le confessioni religiose nel 1° comma e tutte quelle diverse dalla cattolica nel 2° e 3° comma. Nessuna norma dà la definizione di confessione religiosa, che sarebbe tra l’altro difficile perché le confessioni sono molto diverse l’una dall’altra. Implicitamente si ricava che una confessione religiosa è un gruppo sociale con fine religioso. Lo Stato liberale e pluralista non ha alcuna competenza in materia dottrinale, quindi per la qualificazione di una confessione come religiosa dal punto di vista giuridico interessa considerare quale sia il rapporto fra i dirigenti e gli aderenti, e le modalità di proselitismo secondi i criteri approvati dal Parlamento Europeo o Per questi criteri i movimenti religiosi per essere considerati leciti non dovrebbero accogliere minorenni, dovrebbero assicurare ai proseliti un sufficiente periodo di riflessione prima di assumere impegni finanziari o personali, dovrebbero permettere loro di mantenere i contatti con parenti e amici, l’aderente dovrebbe poter abbandonare liberamente l’organizzazione, non dovrebbero incoraggiare a violare la legge. o Se tali criteri non sono rispettati il fenomeno non può essere considerato come religioso e le organizzazioni non sono qualificabili come confessioni religiose. àConfessioni religiose come ordinamenti giuridici. La Chiesa cattolica è per il diritto italiano un ordinamento giuridico originario ex art.7,1 Cost. Può essere dubbio invece per le altre confessioni religiose, in base a quanto detto dall’ art.8,2 Cost: prevede che le confessioni diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti in quanto non contrastino con l'ordinamento italiano. Questa libertà prevista dalla Cost importa una garanzia più vasta del mero riconoscimento di liceità : i gruppi sociali con finalità religiosa diversa dalla cattolica, quando diano vita a un ordinamento giuridico (avendo quel minimo di organizzazione e normazione necessaria per crearne uno), sono riconosciuti dal diritto dello Stato come tali.
Per alcuni questa disposizione sarebbe uguale all’art.1 della L.1159/1929, per il quale “sono ammessi i culti diversi da quello cattolico purché non professino principi e seguano riti contrati all’ordine pubblico o al buon costume àNO! Le leggi che hanno dato esecuzione alle intese con la Tavola valdese, le chiese avventiste e dell’ADI, le comunità ebraiche, l’UCEBI e la Chiesa luterana hanno dichiarato inapplicabili a tali confessioni le disposizioni sui culti “ammessi” dettate dalla legge 1159/1929, che ha quindi perso il suo carattere di generalità e non è utilizzabile per intendere l’art.8,2 Cost. Inoltre tale tesi è inaccettabile perché applica la norma costituzionale (creata per la conformità degli statuti all’ordinamento statuale) alla diversa materia della conformità delle regole statutarie di carattere etico-religioso à si applicherebbe in analogia un’eccezione NO! o Lo Stato è incompetente nel giudicare la materia religiosa e i principi. Lo stesso art.19 limita il controllo dello Stato all’eventuale contrarietà dei soli riti al buon costume. L’art.1 della 1159/29 non è più applicabile non solo alle Chiese con cui si sono stipulate intese, ma a tutte le confessioni, essendo in contrasto con la costituzione. Essa ha escluso da tutte le sue norme il limite dell’ordine pubblico per il controllo statale. Da regime di tolleranza a regime di libertà religiosa. Differenza tra art.7,1 e art.8,2 : non dipende dal fatto che la Chiesa cattolica sia un ordinamento primario mentre le altre sarebbero ordinamenti subordinati allo Stato; ma la differenza è nel fatto che l’art.7 concerne ino specifico e determinato ordinamento giuridico, con il quale lo Stato è collegato per varie materie; mentre l’art.8 si riferisce ad un numero indeterminato di confessioni religiose, considerate come ordinamenti. Il riconoscimento come ordinamenti non diverso per la Chiesa e per gli altri culti. La riserva che prevede che gli statuti debbano essere conformi all’ordinamento statuale non significa che tali ordinamenti sono subordinati allo Stato, ma che lo Stato non riconosce come ordinamenti giuridici primari quelle confessioni con statuti organizzativi abnormi rispetti ai principi statuali in tema di organizzazioni plurisoggettive (consentire l’identificazione degli organi e i poteri di rappresentanza, prevedere principio di maggioranza,..). in mancanza di questi requisiti la confessione non sarebbe un ordinamento ma un’associazione regolata dal’art.18, subordinata al diritto dello Stato e legate al diritto comune e alle norme applicabili alle confessioni senza Intese. PERSONALITA’ DELLE CONFESSIONI RELIGIOSE La Chiesa ha personalità di diritto pubblico con caratteri speciali. Non è la stessa degli enti che fanno parte dell’organizzazione statale, ma è simile alla soggettività pubblicistica degli Stati stranieri. È pacifico che la Chiesa non ha personalità di diritto privato, essendo titolari dei beni ecclesiastici i singoli enti della Chiesa e non questa considerata in modo unitario. Neanche le altre confessioni religiose di regola hanno personalità giuridica di diritto privato. L’art. 8,2 ha sì attribuito a queste la soggettività giuridica, ma non ha attribuito ope legis la personalità giuridica. Il riconoscimento dell’ordinamento giuridico istituito da una comunità è diverso dal riconoscimento della personalità giuridica, della creazione di un ente con base comunitaria. Anche quando la legge (es. Comunità israelitiche) ha riconosciuto la personalità giuridica, tale riconoscimento non riguardava la confessione nel suo complesso, ma i singoli enti che ne costituiscono l’organizzazione. RILEVANZA DEGLI ORDINAMENTI CONFESSIONALI NEL DIRITTO DELLO STATO Nei casi in cui lo Stato riconosce agli effetti civili l’appartenenza confessionale di una persona fisica o di un ente, o la qualifica da questi rivestita nell’ambito della confessione, la legge attua un collegamento fra l’ordinamento statale e l’ordinamento confessionale, che assume efficacia nella sfera civilistica. Il collegamento fra ordinamento italiano con il diritto delle confessioni religiose avviene tramite le modalità del: Presupposto in senso tecnico: quando il diritto dello Stato attribuisce efficacia ad una qualifica confessionale. Le posizioni sono assunte dal nostro ordinamento così come sono disciplinate dagli ordinamento confessionali, tenendo in conto che per l’ordinamento confessionale a un dato soggetto compete una certa qualifica. Rinvio formale: al legge rinvia all’ordinamento confessionale per la disciplina di materie che sono parimenti disciplinate dal diritto statale, ma anche dall’ordinamento confessionale, perché di competenza di entrambi. o Lo Stato è competente per quelle materie (es. matrimonio, controllo sugli enti), ma siccome coinvolgono aspetti di carattere confessionale, che non sono di sua competenza, mette in rilievo il diritto confessionale. Non vale il collegamento tramite rinvio recettizio (quando un ordinamento ritenendosi competente in una data materia, la disciplina riproducendo le norme dettate da un altro ordinamento). Nel settore religioso lo Stato non ha competenza.
Il collegamento istituito con gli ordinamenti confessionali può comportare la rilevanza nel diritto statuale di loro atti autoritativi, e il potere (normativi, amministrativi o giurisdizionali). Giurisdizione ecclesiastica: nel diritto canonico giurisdizione è intesa come potere onnicomprensivo di governare i fedeli nella vita sociale della Chiesa. Giurisdizione canonica rilevante nel diritto statale intende solo gli effetti prodotti in tale ordinamento dei provvedimenti assunti nella soluzione di controversie e irrogazione di sanzioni. Negli accordi del 1984 lo Stato (per atti di carattere giudiziario ) ha riconosciuto: effetti giuridici alle sentenze emesse dai tribunali ecclesiastici riguardanti la nullità dei matrimoni canonici trascritti nei registri dello stato civile; la giurisdizione degli appositi organi nominati dall’autorità ecclesiastica per risolvere le controversie tra sacerdoti e Istituti per il sostentamento; la rilevanza civile ai provvedimenti disciplinari presi dall’autorità ecclesiastica nei confronti degli ecclesiastici. Hanno riconosciuto rilevanza civile anche di atti amministrativi come quelli per l’erezione di enti ecclesiastici; per la creazione di Istituti per il sostentamento del clero; per la determinazione della sede e denominazione delle diocesi e parrocchie; per la nomina agli uffici ecclesiastici; per la determinazione delle situazione giuridica di alcuni beni. Inoltre è notevole l’efficacia civile dei controlli canonici sulla gestione degli enti ecclesiastici, del potere della chiesa nello svolgimento o istaurazione di alcuni rapporti di pubblico impiego. Hanno riconosciuto rilevanza anche ad atti di carattere certificativo che certificano la situazione giuridica esistente nell’ordinamento della Chiesa, anche difatti sfavorevoli riguardanti i soggetti del diritto canonico (es. un suo appartenente che abbia perso la qualifica di ministro di culto). Anche alle altre confessioni religiose alcune norme riconoscono taluni poteri, es di certificazione. La potestà di governo delle confessioni religiose incontrano dei limiti nei diritti inviolabili dei singoli garantiti dalla Cost. POTERI E UFFICI DELLO STATO CON COMPETENZA IN MATERIA ECCLESIASTICA Numerosi organi costituzionali e uffici dello Stato hanno specifiche competenze nel fenomeno religioso. Presidente della Repubblica: ha il potere di nominare plenipotenziari per la conclusione di concordati con la Chiesa cattolica, e di ratificare previa autorizzazione del parlamento, i concordati conclusi. Per le altre confessioni, esercita potere di promulgazione delle leggi basate su intese. Presidente del Consiglio: rappresenta lo Stato negli accordi con le confessioni religiose e coordina l’attività dei vari dicasteri in materia ecclesiastica. Consiglio dei ministri: delibera sugli atti concernenti i rapporti Stato/Chiesa e con le altre confessioni. Determina e mantiene l’indirizzo politico in materia ecclesiastica. Ministro dell’Interno: è l’organo con competenza generale in materia ecclesiastica. Nel 1933 presso il ministero dell’Interno furono istituite la Direzione generale degli affari di culto e al direzione generale del fondo per il culto. Nel 1977 le due furono fuse in un unico ufficio centrale o Direzione centrale degli affari di culto: competente per tutta la materia concernente gli enti della Chiesa cattolica e delle altre confessioni (riconoscimento della personalità giuridica,..); per la vigilanza e la tutela sugli enti delle confessioni ancora regolate da orme del 1929-30 e per l’approvazione della nomina dei ministri di culto di queste confessioni. o Gli organi periferici del Ministero sono le Prefetture, che hanno delle competenze in materia ecclesiastica. La direzione ha amministrato fino al 1986 tre fondi: il Fondo per il culto, il Fondo di religione e di beneficienza nella Città di Roma e i Patrimoni riuniti ex economiali. Mel 1987 è nato il FEC. Il Fondo per il culto aveva la funzione principale di corrispondere i supplementi di congrua agli appartenenti al clero. L’Accordo del ’84 ha abrogato le norme che prevedevano tale erogazione e ha soppresso il Fondo per il culto e il Fondo di beneficienza e religione nella città di Roma. Il Fondo edifici di culto riunisce il patrimonio dei fondi e delle Aziende speciali. È destinato al perseguimento dei fini del Fondo e sono integrati dallo Stato con un contributo annuo di tre miliardi e mezzo di lire. Vi fanno parte gli edifici di culto cattolici acquisiti dallo Stato con tutti gli accessori e le pertinenze in forza di leggi eversive dell’800. o È una persona giuridica pubblica, rappresentata giuridicamente dal Ministro dell’Interno e amministrata dal Ministero attraverso la Direzione centrale. L’attribuzione della personalità giuridica al FEC gli conferisce
La Costituzione ha garantito la libertà religiosa individuale e dei gruppi informali, ma anche delle confessioni religiose in misura uguale per tutte (8,1), riconoscendo il carattere originario e indipendente della Chiesa cattolica (7,1) e delle altre confessioni (8,2). Ha garantito la libertà e il trattamento paritario con gli enti civili degli enti ecclesiastici e con fine di religione e di culto (20), e ha disciplinato le fonti idonee per regolare i rapporti tra Stato e confessioni (8,3; 7,2) A questo sistema di norme si ricollegano anche quelle che riguardano il diritto di manifestare il proprio pensiero (21), o garantiscono i diritti di libertà utilizzabili per l’esercizio della libertà religiosa, come riunione e associazione (13, 18). Il pluralismo della Cost non garantisce solo la libera scelta, ma anche il diritto all’esistenza, all’organizzazione e alla funzionalità delle varie istituzioni, senza le quali tale libertà non potrebbe essere esercitata. Gli articoli con le norme fondamentali sono il 7 e l’8 Cost. Lavori preparatori dell’art.7: àProposta di Dossetti: formula con cui lo Stato, riconoscendosi membro della comunità internazionale riconosceva come originari l’ordinamento giuridico internazionali, quelli degli altri Stati, e l’ordinamento della Chiesa. Non si trovò l’accordo, si vagliarono altre ipotesi. àProposta di Togliatti: “Lo Stato è indipendente e sovrano nei confronti di ogni organizzazione religiosa ed ecclesiastica. Lo Stato riconosce la sovranità della Chiesa cattolica nei limiti dell’ordinamento giuridico della Chiesa stessa. I rapporti tra stato e chiesa sono regolati in termini concordatari” àProposta Tupini: simile a quella di Dossetti con l’aggiunta del riferimento ai Patti lateranensi. L’attuale primo comma dell’art.7 fu una sintesi delle ultime due proposte, e riconobbe l’originarietà dell’ordinamento giuridico della Chiesa. Per il secondo comma più laboriosa è stata l’elaborazione della parte riguardante i Patti lateranensi. Che valore avrebbe dato la menzione costituzionale a questi patti? Stesso valore delle norme della Costituzione o no? Sicuramente il legislatore non intese vincolare in eterno i rapporti ai Patti, essendo stata prevista anche la disciplina per la modifica di tali accordi. Inoltre non voleva costituzionalizzare i Patti, ma produceva una norma strumentale che serviva ad indicare l’iter da seguire per formulare le ulteriori norme modificatrici dei Patti. Chi era contrario a questa formula dell’art.7 invece sosteneva che contale richiamo i Patti venivano costituzionalizzati. Tale testo significava il mantenimento dei Patti del 1929, che erano osteggiati da alcuni. Per evitare che una maggioranza parlamentare modificasse tutto facendo crollare il regime concordatario e la pace relgiosa fu proposto un emendamento aggiuntivo alla formula originaria, che allo stesso tempo riconfermava il regime concordatario e permetteva la successiva modificazione dello stesso tramite legge ordinaria inseguito a nuovi accordi con la Santa Sede: “qualunque modifica di essi, bilateralmente accettata non richiederà un procedimento di revisione costituzionale ma sarà sottoposta a normale procedura di ratifica”. Con qualche ritocco divenne art.7. Lavori all’art.8: minore rilevanza il suo iter di formazione. àLaconi propose di inserire “tutte le confessioni religiose sono uguale davanti alla legge”, ma tale emendamento fu bocciato soprattutto perché si temeva di danneggiare la particolare posizione riconosciuta alla Chiesa cattolica. Fu approvato invece la formula Cappi-Gronchi corrispondente all’attuale comma 1: “tutte le confessioni sono ugualmente libere davanti alla legge”. La formula di Laconi rischiava di indurre un giudizio nel merito che non spetta allo Stato e che le confessioni non avrebbero accettato; era più importante che fossero tutte libere uguali nell’esercizio della religione. Approvazione senza problemi dell’art.19, indicante come limiti all’esercizio di culto solo i riti contrari al buon costume. Eliminate le parole “principi” e “ordine pubblico” che ricalcavano il testo dell’art.1 L.1159/ TESI DOTTRINATI SULL’ART.7 1° COMMA Chi pensa che il riconoscimento della reciproca indipendenza e sovranità sia solo un omaggio politico, una formula priva di effetti giuridici; e chi precisato il valore positivo di essa. La formula importa il riconoscimento dell’originarietà dell’ordinamento canonico, del suo carattere di ordinamento primario. Tale originarietà era già stata ammessa in passato ed accettata dagli stessi Patti, e si conserverebbe anche se tale norma fosse abrogata. È stata però elevata a presupposto costituzionale. Contrasterebbero con l’art.7,1 tutte le norme statale che trattassero la Chiesa come un ordinamento subordinato. La costituzione non esclude che lo Stato possa intervenire autoritativamente nei settori della vita ecclesiastica che toccano la sfera di sua competenza. Esclude che lo Stato possa istaurare un regime cesaropapista o giurisdizionalista, in cui lo Stato eserciti un insieme di poteri per tutelare la Chiesa e tutelarsi da essa.
Allo stesso tempo la norma protegge anche lo Stato, escludendo che possano crearsi meccanismi che lo subordino alla Chiesa: teocrazia, potestà diretta o indiretta in temporalibus della Chiesa. L’art.7 non precisa quale sia l’ordine dello Stato e quale quello della Chiesa. La dottrina ha pensato che l’ordine della Chiesa coincida groppo modo con i rapporti spirituali e religiosi. Problema della competenza delle competenze: a quale soggetto spetta di risolvere un eventuale conflitto di competenza insorto fra lo Stato e la Chiesa? Essendo escluso dalla costituzione che lo Stato possa rimettersi alla Santa Sede o viceversa, resta solo la possibilità di eliminare l controversia di comune intesa. Le materie previste dai Patti sono materie miste, di competenza comune, ma non esauriscono tutte le possibili materie in cui potrebbe sorgere in conflitto, e né sono sufficienti per delineare il limite della competenza rispettiva TESI DOTTRINALI ART.7 2° COMMA I giuristi sostennero che così i Patti lateranensi erano stati costituzionalizzati: la costituzione aveva recepito le norme degli Accordi del 1929 dando a ciascuna lo stesso valore formale delle norme costituzionali. Esse, in quanto norme costituzionali speciali prevarrebbero non sono sulle legge ordinarie, ma anche sulle norme costituzionali generali. Tale tesi negli anni ‘60 è stata avallata dalla Cassazione. La tesi della costituzionalizzazione delle singole norme concordatarie fu abbandonata, e preferita quella secondo la quale la Carta avrebbe in realtà costituzionalizzato il principio concordatario. Diverse versioni: Secondo alcuni lo Stato sarebbe obbligato a regolare concordatariamente tutte le materie che toccassero gli interessi della Chiesa. L’art.7 garantirebbe i Patti, la loro esecuzione e anche le modificazioni di essi riguardanti le materie già trattate nel 1929. Tali norme essendo esecutivo di un precetto costituzionale resisterebbero a leggi ordinarie successive che fossero in contrasto. Un’altra versione ritiene che l’art.7, 2 avrebbe creato nell’ordinamento dello Stato un sistema particolare che non subirebbe alcuna influenza dalle altre norme costituzionali, e prevalente sulle norme costituzionali generali. Un’altra formulazione del principio concordatario vede nell’art.7,2 il riconoscimento della regola internazionalistica dello stare pactis, per cui garantirebbe oltre alle norme del 1929 anche qualsiasi altra convenzione stipulata con la Santa Sede. Alla tesi della costituzionalizzazione del principio concordatario si contrappose quella della costituzionalizzazione del principio pattizio : tale principio oltre alla conservazione delle orme d’origine concordataria garantirebbe i nuovi accordi solo se riguardassero le stesse materie disciplinate dai Patti. Un’altra tesi ritenne che l’art.7,2 garantirebbe oltre alle norme di origine pattizia vigenti al 1947, anche qualsiasi altro accordo concluso in qualsiasi tempo tra Stato e Santa Sede. Prevedrebbe un procedimento automatico di adattamento ai vecchi e nuovi accordi, introdotti nell’ordinamento con efficacia costituzionale. Altri hanno considerato l’art.7,2 come norma sulle fonti del diritto: Una prima tendenza vede un gradino intermedio tra le norme costituzionale e le leggi ordinarie, occupato da fonti normative atipiche che pur avendo rango di legge ordinaria resistono all’abrogazione e alla modificazione come fossero leggi costituzionali; non possono però essere in contrasto con le norme della Costituzione. La L.810/29 in esecuzione dei Patti sarebbe in questo spazio intermedio. Un’altra dottrina ha considerato gli effetti dell’art.7,2. Tutela i Patti nell’ordinamento internazionale e la legge di esecuzione di essi nell’ordinamento interno: è esclusa la competenza del governo di denunciare i Patti o di abrogarli/modificarli con legge ordinaria. Un’altra dottrina riteneva che la cost avrebbe parificato la legge di ratifica dei Patti alle leggi costituzionali, prevedendo anche una decostituzionalizzazione quando tale legge perde la parificazione alle leggi costituzionale e per essere modificata basta una legge ordinaria di ratifica di un nuovo accordo. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
L’ Art.8,2 Cost garantendo alle confessioni religiose la libertà organizzativa, disciplina i rapporti dello Stato con tali organizzazioni, escludendo la sua ingerenza nella sfera interna e nello statuto di ciascuna. L’ Art.8,3 prevede che quando il legislatore abbia la necessità di dettare norme riguardanti le confessioni diverse dalla cattolica, quando queste si pongano verso l’esterno e agiscano nella società, debba emanare le leggi sulla base di intese con le relative rappresentanze. I rapporti fra Stato e confessioni religiose preesisitono alle eventuali intese, visto che questi gruppi entrano in contatto con lo Stato ogni volta che agiscono nel diritto statuale. Questa norma è norma sulla produzione giuridica, parallela a quella dell’art.7 cpv prevista per i Patti. Contiene una riserva assoluta di legge (o riserva rinforzata): il potere legislativo deve essere esercitato con modalità particolari, e cioè solo sulla base di accordi e intese con le confessioni religiose interessate. Questo particolare trattamento è collegato al fatto che alle confessione organizzate viene riconosciuto il rango di ordinamenti giuridici indipendenti e non subordinati, essendo quindi impossibile imporre norme eteronome. Un’estrema opinione isolata non attribuisce nessun valore giuridico alle Intese, ritenendo lo Stato giudice ultimo della congruità di tali intese e quindi sempre legittimato a non conformarsi ad esse à NO! Le intese hanno valore giuridico. La cost garantisce espressamente alle confessioni religiose che le leggi destinate a regolare i loro rapporti con lo Stato saranno emanate sulla base di intese, quindi sarebbe in conflitto ritenere legittima una legge emanata senza le intese o in modo difforme ad esse. E una legge emanata sulle intese non potrà essere abrogata o modificata unilateralmente dallo Stato. Le intese sono condizione di legittimità costituzionale della legge di cui stanno alla base, sono un limite per il legislatore ordinario che deve attenersi ad esse ove voglia legiferare. La legge deve essere assolutamente conforme ad esse. CAPACITA’ DELLE CONFESSIONI A STIPULARE INTESE La capacità a stipulare intese spetterebbe solo alle confessioni religiose organizzate, cioè ai gruppi che hanno assunto un preciso assetto istituzionale usufruendo della libertà organizzativa. Perché si possibile trattare con la confessione, dal suo statuto devono essere individuabili i rappresentanti legittimati alla stipulazione. Se ne fosse prima lo Stato non saprebbe con chi trattare in modo valido. Possibili intese plurime , con il concorso di più confessioni religiose? Nonostante alcuni autori sostengano di no, non si esclude la possibilità di stipularle, perché nonostante ogni confessione abbia dei caratteri specifici, potrebbero avere degli interessi in comune. In ogni caso la legge sarà applicabile solo agli organismi che sono stati parte dell’Intesa. Il potere statuale competente a stipulare Intese è il governo, organo che intrattiene le relazioni con gli ordinamenti esterni allo Stato. Siccome le intese sono dirette all’emanazione di una legge, sarà investita la sua responsabilità politica. Le intese sono accordi da valutare sotto il profilo dell’opportunità politica e del rispetto della Costituzione. Richiesto l’intervento del Presidente del Consiglio per le intese di carattere generale o aventi molteplici contenuti; del Ministro che ha la direzione politica del settore interessato quando le intese interessi un singolo dicastero. Gli atti concernenti i rapporti previsti dall’art.8 Cost devono essere sottoposti alla deliberazione del Consiglio dei ministri, che è competente ad autorizzare la stipulazione dell’intesa e a deliberare la presentazione del disegno di legge di approvazione dell’intesa stessa. Norme interne del PdC prevedono l’istituzione di una Commissione interministeriale presieduta dal sottosegretario alla Presidenza, che ha il compito di preordinare gli studi e le linee operative per realizzare le intese. Il sottosegretario, dopo aver concluso la trattativa redige una bozza, la trasmette al PdC e dopo che il Consiglio l’avrà autorizzata segue la stipula Quali possono essere i contenuti dell’Intesa? Nell’ambito dei principi della Costituzione l’intesa è ammissibile per qualsiasi materia. È da escludere che attraverso le intese lo Stato possa derogare alle norme sulla libertà religiosa, o che le confessioni possano farvi rinuncia dietro compenso economico o altre utilità. Natura giuridica delle Intese: atto di diritto interno o di diritto esterno? Per alcuni sono simili ai concordati con la Chiesa, altri lo negano perché i concordati sono convenzioni esterne regolate da un ordinamento diverso da quello delle parte, mentre le intese sono convenzioni di diritto pubblico interno.
La dottrina propende per atti di diritto interno sul presupposto che le confessioni di minoranza non siano ordinamenti primari. Ove però questa qualifica competa a questi gruppi sociali viene meno la preclusione di considerare le intese come atti di diritto esterno. Però non è detto che siano concordati come quelli con la Chiesa I concordati sono atti disciplinati nella forma e validità da apposite norme di diritto internazionale; le intese non rientrano in questo ordinamento. Potrebbero forse essere atti di un ordinamento esterno, creato dall’incontro della volontà dello Stato con la volontà della confessione religiosa. Il carattere esterno sembra confermato dalla stipulazione dell’Intesa con la Tavola valdese che, per le forme solenni e per la partecipazione delle più alte autorità governative rientra negli atti di diritto esterno. Questa prassi inaugurata è stata seguita per le stipulazioni delle intese successive. Le confessioni minoritarie non hanno soggettività di diritto internazionale, ma il diritto italiano , dich/iarando che esse costituiscano in quanto organizzate, degli ordinamenti giuridici e prevedendo dei rapporti con essi sulla base di intese bilaterali, le esteriorizza nei propri confronti. In definitiva le intese sono atti bilaterali che, per garantire in modo perfetto la libertà e l’indipendenza delle confessioni religiose, la Costituzione mostra di collocare in una sfera giuridica che non è quella dell’ordinamento statuale, ma è quella di un ordinamento che viene creato di volta in volta dall’incontro della volontà dello Stato e delle confessioni. Qualora il governo si rifiutasse di addivenire alle intese, o una volta stipulate di emanare la legge, non si violerebbe la costituzione, ma ci sarebbe solo la responsabilità politica del governo. LA LEGGE PER L’ESECUZIONE DELLE INTESE Il procedimento legislativo inizia con la presentazione al Parlamento del disegno di legge necessario per adattare l’ordinamento al contenuto delle intese stesse. L’inizia è esclusiva del governo, che è il solo legittimato a stipulare intese La legge deve solo dare esecuzione alle intese. Per prassi questi disegni di legge qualificano le disposizioni proposte come norme di approvazione dell’intesa e non di esecuzione. Nel corso del dibattito parlamentare non sono consentiti emendamenti che mutino il senso delle disposizioni. Le disposizione delle leggi di approvazione riproducono fedelmente le disposizioni dell’Intesa, allegata al testo. Queste leggi, come tutte quelle previste ex art.8,3 non possono essere sospese, modificate, derogate o abrogate, se non in esecuzione di nuove intese fra lo Stato e la confessione interessata. È legge rinforzata: garantita nei confronti di qualsiasi legge ordinaria. Per acquistare libertà d’azione si dovrebbe emanare una legge costituzionale per modificare o abrogare l’art.8,3. Sebbene la volontà del Parlamento sia necessaria, non è sufficiente se non sia preceduta da intese e non dia piena esecuzione a queste. L’art.8,3 ha modificato le norme precedenti alla Cost che riguardavano i culti di minoranza: L.1159/29 e r.d.289/30. Le disposizioni di queste norme contrastanti con la Cost sarebbero inapplicabili e la Corte Cost ne ha dichiarato l’illegittimità in alcuni casi. Il legislatore ordinario potrebbe abrogare queste norme contrastanti senza aver bisogno di intese, ma qualora volesse sostituirle con norme nuove dovrebbe stipulare intese. Tuttavia essendo l’art.8,3 una norma che limita oggi la competenza del legislatore ordinario nella materia dei rapporti fra Stato e religioni, ed avendo in alcuni casi la legislazione del 1929-30 attribuito alle confessioni minori dei vantaggi, il legislatore ordinario potrebbe abrogare solo le norme che contrastassero con la Costituzione perché limitano l’uguale libertà, ma non potrebbe abrogare le norme che abbiano consentito alle confessioni di minoranza l’acquisizione di diritti e potestà non conseguibili in base al diritto comune.
Tesi riduttive del diritto di libertà religiosa: hanno cercato di limitare il contenuto del diritto di libertà o nell’adesione a una confessione religiosa o nell’adesione ai valori posti in risalto dall’ordinamento civile. Tali tesi dimentica che l’art. salvaguardia il diritto del singolo a on essere vincolato da alcune norma religiosa, e che la Cost assicura a tutti di riunirsi e manifestare le loro idee. Dove sorge un conflitto tra l’adesione al gruppo e l’interesse del singolo alla propria libertà, la Costituzione fa prevalere il singolo. L’apostasia, l’eresia e lo scisma sono atteggiamenti tutelati dal diritto dello Stato: i singoli hanno il diritto di professare l’ateismo anche in gruppi e pubblicamente. La libertà religiosa è considerata da alcuni come libertà privilegiata rispetto alle libertà di riunione e associazione, sia rispetto alla libertà di manifestazione del pensiero, perché la prima è garantita a “tutti” perché inerente alla persona umana, mentre le altre sarebbero garantite ai soli “cittadini”. L’esigenza di creare una norma apposita per la libertà religiosa ha carattere non privilegiato ma storico, essendo stata la prima libertà ad essere rivendicata come diritto. Libertà religiosa oltre ad essere un diritto pubblico soggettivo è tutelata anche nei rapporti interprivati. L’art.147 cc ora soppresso imponeva ai genitori di impartire ai figli un’educazione e un’istruzione conformi ai principi della morale. Il nuovo testo prevede l’obbligo per i genitori di mantenere istruire ed educare al prole tenendo conto delle capacità dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. È insegnamento comune che i genitori (nel silenzio della legge) abbiano il potere di educare i figli in una religione, con la riserva che può essere solo un avviamento, non potendo costringere il figlio e riconoscendogli il suo diritto di scegliere la sua vita religiosa. Fra i genitori non hanno validità quei patti sull’educazione religiosa dei figli, perché la materia è indisponibile Fra i coniugi vigono i principi di libertà religiosa: ciascun coniuge è libero di credere o on credere, ed è anche libero di influire sull’altro in modo lecito. L’interazione dei coniugi trova il limite dell’unità familiare, e al rispetto dell’altro. La professione di una fede religiosa non condivisa dal coniuge non può di per sé costituire motivo di addebito della separazione, non potendo essere oggetto di rimprovero. Tuttavia quando la professione di un credo comporti il venir meno a fondamentali doveri del rapporto coniugale, tale comportamento può assumere rilevanza ai fini dell’addebito. In materia successoria, i testamenti che condizionassero l’acquisto dell’eredità o del legato al fatto che il beneficiario compia o no un dato atto in sede religiosa hanno dubbia validità, nel caso in cui il testatore avesse voluto limitare la libertà del beneficiato o spingerlo contro le sue convinzioni. Nei rapporti di lavoro: il licenziamento del prestatore d’opera per rappresaglia contro la sua fede è nullo, indipendentemente dalla motivazione. Ugualmente gli atti o gli accordi diretti a subordinare l’occupazione, il licenziamento o le qualifiche all’appartenenza religiosa del lavoratore o alla sua attività in materia. Le norme che escludono che talune persone possano essere chiamate a svolgere date professioni o pubbliche finzioni non violano la libertà religiosa, perché sono dettate per sottrarrei singoli a incarichi che non potrebbero svolgere (servizio militare) o per garantire un altro interesse costituzionale. Nel caso di un ente o associazione con un'esplicita impronta confessionale, che richieda per i propri dipendenti l’appartenenza a una data confessione, oltre alla libertà del singolo concorre anche la libertà dell’organizzazione alla propria identità confessionale. Sarebbe legittimo sia subordinare l’assunzione all’appartenenza religiosa, sia licenziare il dipendente che abbia mutato religione. L’ideologia entra a far parte del contenuto del contratto. o D.lgs 216/02 in attuazione della Direttiva 2000/78/CE: nell’ambito del rapporto di lavoro o dell'esercizio dell’attività d’impresa non costituiscono atti di discriminazione le differenze di trattamento dovute a caratteristiche connesse alla religione qualora, per la natura dell’attività lavorativa o per il contesto in cui essa viene espletata si tratti di caratteristiche che costituiscono un requisito essenziale e determinante ai fini dello svolgimento dell’attività medesima. Nel pubblico impiego il problema si pone per i docenti dell’Università del Sacro Cuore, la cui nomina era subordinata dal Concordato al nulla della Santa Sede, e l’accordo del ’84 subordina al gradimento dell’autorità ecclesiastica. La Corte cost, investita del problema, ha escluso l’incompatibilità con la costituzione perché la scelta dei docenti limita ma non viola la loro libertà, perché essi possono sempre recedere dal rapporto. L’art.19 sarebbe violato se lo Stato imponesse a un’Università ideologicamente qualificata di avvalersi di docenti non ispirati allo stesso credo, perché questo sacrificherebbe la libertà religiosa di quanti concorrano alla scuola confessionale.
Libertà religiosa e uguaglianza ex art.3 Cost. L’uguaglianza formale art.3,1 esclude che le caratteristiche elencate possano essere assunte dal legislatore ordinario come criteri di discriminazione dei diritti dei singoli. Ci sono delle elasticità però, perché non è vietato al legislatore di effettuare in modo ragionevole le discriminazioni occorrenti per disciplinare situazioni diverse. Deroghe all’uguaglianza formale potrebbero essere apportate da altre leggi protette dalla Costituzione, esecutive di intese con la Chiesa cattolica (art.7 cpv) o con altre confessioni. L’art.8,1 attribuisce a tutte le confessioni religiose la stessa misura di libertà, a prescindere dall’esistenza di concordati e intese, sia per ciò che concerne l’organizzazione, sia per il culto e propaganda. La parità del godimento della libertà sembra lasciare libero il legislatore nel trattamento delle varie confessioni secondo che la necessità o l’opportunità richiedano. L’uguaglianza è nella libertà, e non nel trattamento di cui possono essere fatte oggetto (non si può trattare in modo uguale situazioni diseguali: l’uguaglianza vera è quella relativa, concreta e giuridica). Lo stesso art.8, prevedendo che lo Stato emani leggi in base alle intese, implica la possibilità d’introdurre per ciascuna confessione un regime diverso da quello delle altre. Le norme di favore che non tocchino la libertà religiosa non sono in contrasto con la costituzione. Tuttavia ci sono ancora dei dubbi: à La parità di trattamento delle confessioni religiose deriva dall’art.3 o dall’art.2 Cost.? L’art.3,1 quando dice “senza distinzione di religione” si riferisce solo alle persone fisiche, come prevede espressamente, o anche a persone giuridiche e gruppi sociali? Sembra riferirsi solo alle persone fisiche. Non è possibile collegare l’art.2 al 3 dicendo che le formazioni sociali con finalità religiosa sarebbero tutelati dal principio d’uguaglianza, perché forza l’art.3. Quando la legge tratta in modo diverso formazioni sociali con lo stesso fine, tale disparità importerebbe una differenziazione dei singoli per uno dei motivi dell’art.3,1. In questi casi però vi è lesione delle garanzia offerta dalla Costituzione ai singoli in tema di uguaglianza, e solo per contrasto con l’art.3 le leggi sono incostituzionali. On per la garanzia delle formazioni sociali. o Di contro, se il trattamento differenziato non tocca il patrimonio giuridico dei singoli, nonostante la differenziazione le formazioni sociali discriminate possono adempiere pienamente alla funzione di far svolgere e sviluppare la personalità dell’uomo, e non c’è violazione dell’art.3. L’art.8,1, prevedendo per le formazioni sociali religiose una pari misura di libertà e non di trattamento, ha escluso esplicitamente l’applicazione a queste dei principi e delle norme dell’art.3. à Il trattamento differenziato influisce nei fatti sull’esercizio della libertà religiosa? Libertà e uguaglianza possono entrare in conflitto (i vantaggi concessi a una confessione diminuiscono la libertà delle altre. L’art.8,1 non garantisce solo la libertà formale, ma anche un trattamento che favorisca il concreto esercizio della libertà religiosa. Ogni volta che la Corte cost si è trovata a giudicare la legittimità di norme dei Patti con riferimento al principio d’uguaglianza essa ha ritenuto che l’art.7 cpv consentisse una deroga in sede concordataria a tale principio. L’uguaglianza per la Corte non sarebbe principio supremo co tutte le caratteristiche elencate dall’art.3, ma solo come mero criterio di ragionevolezza delle scelte del legislatore. Allo Stesso modo, anche l’art.8,3 consente che le Intese con le altre confessioni possano ragionevolmente derogare all’uguaglianza in casi particolari. A tutti gli uomini, cittadini, stranieri o apolidi sono riconosciute: la facoltà di professare la fede religiosa in forma individuale e associata la facoltà di professare il culto in privato e in pubblico la facoltà di fare propaganda religiosa la facoltà di riunirsi con altri a scopo di religione o di culto. Praticamente è garantita all’individuo la possibilità di estrinsecare la propria personalità religiosa in molte direzioni. La libertà di coscienza, base della libertà religiosa è libertà dell’intimo atteggiarsi dell’individuo. Lo Stato dovrebbe forse garantire prima della manifestazione esterna della coscienza, ma sua libera formazione, eliminando i fattori che ne pregiudicano la formazione personale, eliminando i condizionamenti esterni. La legge però non può certo creare un ambiente sterile per quanto riguarda i condizionamenti ambientali e culturali, ma solo per gli elementi perturbatori come errore, incapacità, violenza o dolo.