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sbobina 1 di Diritto Ecclesiastico Giurisprudenza UNITO
Tipologia: Appunti
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Buongiorno a tutti e benvenuti al corso di diritto ecclesiastico. Io sono Mariachiara Ruscazio, una delle docenti titolari del corso. Domani conoscerete la professoressa Zuanazzi che è l’altra docente titolare del corso. Prima di entrare nel vivo della lezione, qualche informazione di carattere pratico: -Le lezioni termineranno il 10 maggio, pubblicheremo comunque sulla pagina Moodle del corso il calendario con le date e gli argomenti che saranno trattati a lezione. Sulla pagina Moodle pubblicheremo anche tutto il materiale didattico presentato a lezione, quindi principalmente le slides (oggi visto che è la lezione introduttiva non userò le slides, ma dai prossimi giorni le utilizzeremo). -Come sapete vi è una distinzione di programma tra frequentanti e non frequentanti, quindi da domani cominceremo a prendere le firme di frequenza per cui siete tutti invitati a iscrivervi al corso non sulla pagina Moodle ma sulla piattaforma E-campus, perché in questo modo avremo l’elenco dei vostri nominativi.
Invece nella giornata del 2 maggio sarà, più che un convegno, un seminario di studio che durerà tutto il giorno e sarà dedicato alle diverse problematiche legate alla presenza dell’Islam in Italia, soprattutto problematiche legate al diritto di famiglia e anche alla finanza e anche qui, sempre ai fini della frequenza, verranno considerate le due ore corrispondenti alle due ore di lezione e anche qui per gli studenti che decidono di partecipare tutta la giornata ci sarà un riconoscimento (ancora da definire). Adesso.. avete delle domande intanto? Possiamo quindi cominciare il nostro corso e comincio con una domanda rivolta a voi e la mia domanda è se, voi siete tutti studenti del IV- V anno? Si quindi ormai siete già abbastanza esperti sulle materie fondamentali del diritto. E allora la mia domanda è se nelle materie che avete studiato sin qui, nei corsi che avete studiato fin qui vi siete già imbattuti in problematiche giuridiche legate al fatto religioso, quindi problemi posti al diritto dall’intervento di determinati rapporti sociali e giuridici, dell’appartenenza religiosa e delle convinzioni religiose delle persone..? Mai? Risposta: nel diritto comune, qualcosa legato al diritto islamico Si, però in prospettiva storica? Altri mai? In nessun’altra materia avete.., no so ad esempio diritto penale? Niente? Nel diritto del lavoro? Risposta: nel diritto del lavoro la non discriminazione al momento dell’assunzione sul posto di lavoro per motivi religiosi Da parte del datore di lavoro qualunque o da parte di qualche organizzazione…? Risposta: da parte di un datore di lavoro qualunque. Va bene, qualcun altro? Va bene vuol dire che il corso avrà contenuti completamente nuovi e non ci saranno ripetizioni rispetto a quello che avete già studiato. Allora, siccome al 4° anno di università avete già un po’ gli strumenti per fare un ragionamento giuridico autonomo, vi descrivo qualche caso problematico, casi in cui interviene il fatto religioso, l’appartenenza religiosa e la confessione religiosa del soggetto e queste convinzioni creano un problema di tipo giuridico, interpellano il diritto e richiedono una soluzione giuridica specifica. Il primo caso che vi presento è un caso dell’anno scorso, un caso che per ora è apparso solo su giornali per cui non è ancora apparsa una soluzione giuridica per cui forse ne avete già sentito parlare, non so se per caso avete letto sul giornale di una studentessa, una vostra collega, una studentessa di diritto di Bologna che svolgeva un tirocinio presso studio legale. Questa studentessa era di religione islamica e portava il velo islamico. Il suo tirocinio prevede che assista a delle udienze, si presenta in udienza con il velo islamico e il giudice che presiede l’udienza le dice di toglierselo oppure di uscire. Perchè il giudice le dice questo? Avete fatto tutti procedura civile e anche procedura penale? Risposta. Sono prepotenti.
Quindi una possibile argomentazione, lei ha già dato una buona argomentazione. Ha omesso un passaggio ma immagino che sia implicito nel suo ragionamento: la libertà religiosa è un diritto fondamentale della persona, è tutelato a livello costituzionale quindi ha una posizione gerarchica sovraordinata rispetto ad una norma come l’art. 129 cpc. Poi lei ha fatto riferimento ad esigenze di ordine pubblico.. non è sbagliato ma diciamo che in questo caso non venivano tanto in rilievo perché? La ratio di quella parte della norma non è di garantire l’ordine pubblico e sicurezza in aula ma di tutelare il rispetto dovuto alla Corte che sono latamente possiamo ricondurre a nozione di ordine pubblico se intendiamo ordine pubblico in senso ideale e non materiale. Non in senso di sicurezza materiale ma nel senso che il rispetto dovuto alle istituzioni fa parte dell’ordine pubblico. Quindi un’altra considerazione può essere legata alla ratio della norma: se la ratio della norma è il rispetto dovuto alla Corte, dobbiamo considerare che il fatto di portare il copricapo per motivi religiosi per rispetto Ad un precetto religioso integra una mancanza di rispetto nei confronti della Corte? Possiamo concludere di si o di no, possiamo concludere che qualsiasi tipo di copricapo in quanto tale deve essere tolto anche se portato per buone ragioni, perché è di per se una mancanza di rispetto nei confronti della Corte possiamo concludere che quando quel copricapo è portato per determinate ragioni, buone ragioni, quindi ragioni che l’ordinamento riconosce e tutela allora, come potrebbe essere per una ragione di tipo religioso, in quel caso bisogna considerare che la norma non si applica perché la sua ratio non è sollecitata da quel comportamento. Non è una questione di deroga o di disapplicazione alla norma ma è una questione di interpretazione semplicemente della norma. Notate che questo problema non riguarda solo il copricapo islamico ma esistono anche altri copricapi di carattere religioso che possono creare lo stesso problema: un ebreo molto osservante porta la kippah anche fuori dalla sinagoga, tanto è vero che per gli ebrei osservanti c’era già stata una deroga a questa norma. Oggi abbiamo in Italia una comunità credente di sikh, che portano il turbante. Non lo portano così per vezzo, fa parte dei precetti della loro religione, la loro particolare interpretazione della tradizione induista. Quindi se la stessa richiesta venisse rivolta ad un sikh probabilmente il sikh rifiuterebbe di togliere il turbante e quindi si porrebbe lo stesso problema. Questo tra l’altro ci aiuta già a riflettere su qualcosa di cui vi parlerò meglio nel corso della lezione e cioè del fatto che quella norma dell’art. 129 cpc è legata che a una certa tradizione culturale, esprime una certa lettura di un’esigenza di giustizia che può essere universalmente condivisibile che è quella di manifestare rispetto verso le istituzioni dello stato. Nella nostra cultura questo rispetto passa per presentarsi a capo scoperto. Nell’ordinamento della nostra cultura gli uomini una volta quando andavano in chiesa si toglievano il cappello davanti al Signore: era una manifestazione di rispetto. Però una manifestazione di rispetto culturalmente determinata e situata. Quindi questo significa che, quando la norma viene sollecitata dall’intervento di altre diverse tradizioni culturali e religiose, può essere interpretata in maniera diversa e deve quantomeno riflettere su se stessa e sulle proprie radici culturalmente relative.
Adesso riprendo il discorso in maniera un po' più sistematica. C’è qualcuno di voi che difende la posizione del giudice? Che ritiene invece che quella posizione sia giusta? Risposta: io in parte anche non volendo perché ho pensato all’art. 8 della Costituzione che si riconosce la libertà religiosa ma prescrive che si deve applicare “nei limiti della legge dello stato.” Allora faccia attenzione perché fa riferimento non alla libertà religiosa ma alla libertà di organizzazione delle confessioni religiose, quindi è un qualcosa di un po' diverso. È un po' diverso perché non riguarda principalmente quello che fa il singolo individuo per manifestare le sue convinzioni religiose ma il modo in cui si organizza al proprio interno una confessione religiosa. Infatti la norma dice: “ Le confessioni religiose sono libere di organizzarsi secondo i propri statuti purchè questi statuti non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano”. Lei potrebbe dirmi che si può applicare per analogia, allora in questo capo parliamo di applicazione analogica, anche alle manifestazioni della libertà individuale. Io potrei risponderle di si, ma che quando parliamo di libertà fondamentali i limiti vanno interpretati in maniera restrittiva, quindi non bisogna moltiplicare in maniera eccessiva i limiti rispetto a quelli che sono espressi. Se ne può discutere ma comunque è un’argomentazione interessante. Qualche altro argomento da portare? Va bene. Allora vi propongo un altro caso: abbiamo una copia di genitori di religione ebraica che vanno a far circoncidere il figlio. Sapete che, per la religione ebraica, i neonati ( perché in genere si fa entro l’ottavo giorno di vita del neonato salvo problemi di carattere medico) vanno circoncisi come segno di appartenenza al popolo eletto. Quindi è qualcosa di molto importante e fondamentale per gli appartenenti alla religione ebraica perché determina l’appartenenza, è il segno fisico che quella persona appartiene al popolo ebraico. In genere nel popolo ebraico questo tipo di rito viene fatto da delle figure, la figura del mohel, quindi una figura specializzata con delle conoscenze anche mediche e viene effettuata anche in condizioni igieniche impeccabili. In questo caso specifico nonostante la perizia del mohel, per effetto della circoncisione, si creano delle complicazioni che richiedono l’ospedalizzazione del bambino. Cosa succede? Succede che i genitori vengono denunciati per il reato di lesioni personali verso il bambino, il circoncisore viene denunciato per concorso in questo reato e, davanti al giudice, i genitori invocano le regole della propria confessione religiosa e quindi dicono che questo è qualcosa che abbiamo fatto in rispondenza delle nostre convinzioni religiose e quindi quali norme del codice penale possono invocare per chiedere che loro condotta non venga penalmente perseguita? Risposta: art. 51, l’esercizio di un diritto C’è questa: la scriminante dell’esercizio di un diritto. Nel caso specifico viene invocata dal circoncisore che è accusato di concorso nel reato ma altra scriminante è quella del consenso dell’avente diritto, del neonato che non è espresso direttamente dal neonato ma è legittimamente espresso dai suoi genitori, in quanto hanno ed esercitano la potestà parentale sul neonato.
contesto diverso, c’è stata un infezione e il bambino è morto: allora li si potrebbe argomentare che non si sono rispettate le regole dell’arte medica. C’è una giurisprudenza a riguardo che non riguarda abitualmente in Italia gli ebrei, proprio perché la comunità ebraica ormai ha sviluppato una prassi in materia abbastanza sicura per cui non si creano grossi problemi. La vedremo questa giurisprudenza quando parleremo dello scontro tra libertà religiosa dei genitori e diritti dei minori e vedremo anche questo tipo di problematiche. Domanda: non c’è un’ intesa con la federazione musulmana? Non c’è. Non entro nell’argomento perché è un argomento molto ampio che sarà oggetto delle prossime lezioni. Quello che c’è sono degli accordi con alcuni ospedali, per esempio non mi ricordo più quale ospedale di Roma ha firmato un protocollo insieme alle denominazioni musulmane della città in base al quale i musulmani si impegnano a portare i bambini a far circoncidere in ospedale e l’ospedale garantisce la sicurezza della prestazione e propone un costo della prestazione, perché c’è anche quel problema del costo di prestazione, ridotto in modo da permettere a tutti i genitori di accedere. È una soft law che sono una serie di protocolli ospedalieri, ma non abbiamo un’intesa dello stato italiano con chi perché in Italia i musulmani fanno riferimento a diverse denominazioni, non c‘è un’unione come c’è per gli ebrei per le confessioni religiose e questo è uno dei motivi che rende difficile concludere un’intesa. Possibile che in futuro se sarà conclusa un’intesa, mi sembra logico pensare che l’intesa prenderà in considerazione anche questo problema ma al momento non ce l’abbiamo. Comunque per concludere su questo caso, questo caso ci pone una serie di problemi perchè ci pone questo problema. In questo caso ci sono stati delle complicazioni di tipo medico ma, al di là di queste complicazioni, è lecito per motivi religiosi realizzare una diminuzione permanente dell’integrità fisica di una persona, non solo ma di una persona che non può decidere per sé perchè è un neonato? È proprio il caso di una disposizione non del proprio corpo ma del corpo del minore. Risposta: qui si potrebbe invocare la forza maggiore? La forza maggiore qui non credo si possa applicare per come viene definita. Diciamo che il grosso problema è che in Germania il tribunale che ha deciso in primo grado ha condannato i genitori. Li ha condannati non tanto sulla base delle complicazioni, ma sull’atto di lesioni dell’integrità fisica del neonato. Come potete immaginare c’è stata una sollevazione non solo di tutti gli ebrei ma anche di tutti i musulmani in Germania, perchè anche in Germania praticano la circoncisione e il risultato è stato che poi la Corte istituzionale tedesca è intervenuta per dire che si, c’è un diritto per motivi religiosi quando quella tradizione religiosa prevede quel tipo di lesione che è lieve dell’integrità fisica che non coincide sulla funzionalità del corpo e che non incide sulla vita del neonato e questo è legittimo per esercizio libertà costituzionale e di libertà religiosa. Dall’altra parte si pone il problema se poi qualcuno, come a volte succede, pratica queste lesioni per motivi culturali e non religiosi. Per esempio, alcuni dei casi che si sono verificati in Italia
riguardavano genitori africani che non erano né musulmani né ebrei, erano cristiani ma facevano la stessa cosa che facevano i loro compatrioti musulmani ed ebrei per osmosi culturale. Allora in quel caso, cosa faccio? E se poi qualcuno pratica per esempio delle mutilazioni genitali femminili per motivi religiosi o culturali, supponendo che siano lievi, quindi non grosse lesioni che compromettono la salute e la vita sessuale della persona, cosa faccio? Devo dare riconoscimento o non devo dare riconoscimento? Domanda: lei ha detto che questo caso è successo in Germania. Quindi in primo grado il tribunale in Germania ha condannato sulla base del loro diritto penale che, da quel punto di vista, non è diverso dal nostro. Semplicemente non ha riconosciuto che si potesse far giocare una scriminante legata ad un motivo di libertà religiosa o anche del consenso dell’avente diritto perchè ha ritenuto che l’atto stesso della lesione in se fosse contrario all’interesse del bambino e quindi contrario ad un interesse contrario tutelato indipendentemente dall’ordinamento tedesco e vedrete poi anche dal nostro ordinamento perché, vedremo, che anche nel nostro orientamento si applica il principio del miglior interesse del bambino. Poi io adesso vi faccio anche questo caso qui data anche la difficoltà di accedere alla sentenza, perché la sentenza è in tedesco ed io purtroppo non so il tedesco, ho delle sintesi e non so tutti i risvolti dei diversi gradi di giudizio. Domanda: infatti i volevo sapere se in Italia si sono verificate situazioni analoghe e se sono state risolte nella stessa maniera. Diciamo che in Italia i casi che conosco io sono tutti casi in cui tendenzialmente non si è avuta una condanna. Sono anche casi in cui, tranne uno in cui il neonato ha avuto un’emorragia importante ed ha rischiato di morire, la maggior parte erano casi in cui non c’erano state gravi conseguenze. Però adesso non vi racconto tutto, sarà una sorpresa per le prossime lezioni ma tendenzialmente la giurisprudenza è abbastanza indulgente nei confronti di queste condotte quando riesce ad agganciarle a delle tradizioni religiose così rispettabili, radicate e conosciute come è la tradizione religiosa ebraica e anche quella islamica. Va bene, chiudiamo questa parentesi se no poi non c’è più tempo per dire altro. Tutti questi casi che vi ho presentato, ce ne sono altri che si possono presentare, ma ho voluto partire da questi casi e farvi riflettere su questi casi per farvi capire un po' di cosa ci occupiamo e di cosa trattiamo noi quando studiamo il diritto ecclesiastico e a che cosa serve il diritto ecclesiastico. Cioè non stiamo nell’empireo dei bei principi della libertà religiosa, della libertà di culto ecc. Sono problemi reali molto concreti che si giocano sulla pelle delle persone, che riguardano la loro possibilità di vivere, di lavorare, di mangiare, di sposarsi, di andare a scuola. Sono cose che toccano aspetti molto importanti della vita delle persone. Non è un bel lusso dell’esistenza la libertà religiosa. E quindi di questi problemi, quelli che un grande ecclesiasticista Arturo camoi… definiva “i problemi pratici della libertà religiosa”, che noi ci occuperemo in questo corso. Ed è per questo che è importante che voi futuri giuristi riceviate una formazione di questo
Inizialmente il diritto ecclesiastico si occupava in via esclusiva dei rapporti tra stati e Chiesa cattolica, perché sul territorio italiano la grande maggioranza degli italiani apparteneva a questa Chiesa e quindi gli eventuali problemi di tipo religioso che si ponevano riguardavano la Chiesa cattolica, l’appartenenza alla Chiesa cattolica e i rapporti con lo stato. Poi man mano che il pluralismo religioso aumenta nel nostro paese e nel frattempo entra in vigore una Costituzione che parla di libertà religiosa e di confessioni religiose, l’oggetto della disciplina si è ampliato ad implicare tutti i problemi legati alla libertà religiosa, non solo quelli che riguardano i rapporti tra stato e chiesa cattolica ed ha anche mutato un po' la prospettiva: non più la prospettiva dei rapporti tra due istituzioni, stato e Chiesa, dove i diritti individuali erano solo un corollario dei rapporti interistituzionali, ma la prospettiva adesso è quella dei diritti della persona, in funzione dei quali si riconoscono diritti alle istituzioni o confessioni religiose. Quindi la prospettiva è molto diversa ed ha delle conseguenze d’impatto perché in questa prospettiva può anche portare a riconoscere diritti alla persona anche contro l’istituzione religiosa cui appartiene, quando i diritti di uno e dell’altro entrano in conflitto. Riprendiamo la domanda di prima: perché un diritto ecclesiastico? Ma questa volta mettiamo l’accento sul perché. Perché il diritto deve occuparsi della religione? Un po' lo abbiamo visto nella casistica di partenza: in qualche modo è obbligato ad occuparsene perché risolve qualche problema, se vogliamo esprimere quest’idea in maniera concettualmente più elegante possiamo dirla così: possiamo dire che la religione non è qualcosa che resta nell’intimo della persona, per cui lo stato può limitarsi a dire che su questo argomento non mi pronuncio, questo è uno spazio lasciato libero dal diritto. No invece, come abbiamo visto, la religione fuoriesce dall’intimo non solo della persona ma anche dalle mura di casa sua in cui la persona può fare più o meno quello che vuole, entra nel campo sociale, pubblico quindi in quel campo di relazioni che è disciplinato anche dal diritto. Potremmo dire in modo un pò provocatorio che la religione è dappertutto , intendendo per religione tutti i diversi posizionamenti dell’individuo in materia spirituale quindi non solo le diverse opzioni religiose ma anche quelle areligiose o antireligiose perché anche queste incidono sui comportamenti esterni della persona. Quindi la religione è dappertutto, anche dove uno non se lo aspetterebbe. Se io vi dico ad esempio finanza e religione voi potreste chiedermi: cosa c’entra la finanza con la religione? Cosa c’entra il diritto bancario con la religione? C’entra perchè la religione, specie la religione islamica, ha introdotto principi anche nell’ordinamento finanziario. Perché per la religione islamica l’usura, quindi il prestito ad interesse, quindi il fatto di far pagare a qualcuno il tempo in cui una persona ottiene la disponibilità del denaro che io gli ho donato, è illecito dal punto di vista religioso e quindi gli stati islamici hanno sviluppato un sistema di finanza, di cui non so spiegarvi il funzionamento, ma hanno sviluppato un sistema bancario che non applica il principio dell’interesse da pagare sul denaro prestato. Quindi in una materia così apparentemente lontana dalla religione come il denaro e la finanza, ecco che abbiamo il religioso.
Oggi ci sono diversi studi che si occupano, per esempio questo libro che si intitola “Il cibo degli dei : diritto, religione e mercati alimentari” , da questo libro io apprendo che la religione ha un enorme potere di influenza sulle scelte dei consumatori, sulle scelte di consumo, sia sulle scelte di alimenti, del tipo di alimenti perché, come voi sapete, alcune religioni pongono determinate prescrizioni alimentari ai propri fedeli, sia anche proprio sullo stile di consumo. Tendenzialmente l’etica delle grandi religioni, l’etica che possiamo trovare nel cristianesimo, ebraismo, islam ma anche nel buddismo è un’etica che è contraria allo spreco e che pone una solidarietà, una condivisione con chi è povero, quindi un’etica che può impattare anche sulle scelte che fa il consumatore e quindi influenza i mercati ed obbliga i produttori ad adeguarsi a queste scelte, altrimenti non hanno più mercato. Potrei farvi altri esempi. In procedura penale. Vi ricordate cosa dice l’art. 200 del cpp? Dice e parla del segreto professionale e dice che tra le persone che beneficiano del segreto inserisce anche i ministri di culto. Quindi in una materia come la procedura penale cosa c’entra la procedura penale con la religione? Ecco che emerge la religione. La religione è dappertutto. Per cui la religione ha una rilevanza sociale tale ed ha anche una rilevanza istituzionale perché non viene vissuta di solito individualmente ma viene vissuta da gruppi che si danno delle norme che non provengono dal diritto dello stato, norme che quindi integrano ordinamenti giuridici originari dello stato, norme che le persone considerano superiori a quelle dello stato quindi la dimensione religiosa ha una rilevanza non solo sociale ma anche istituzionale per cui il diritto non può ignorarla. Se vogliamo c’è, a mio avviso, una ragione anche più profonda di questa per cui il diritto dovrebbe occuparsi del fatto religioso. Ve l’ho accennato parlando del caso della studentessa islamica. La ragione è che esiste un intreccio profondo e direi inestricabile tra cultura, religione e diritto di una società, di un popolo. Ora il nesso tra diritto e cultura è abbastanza evidente. L’avete visto quando avete fatto sistemi giuridici comparati; avete visto che diverse famiglie non producono soltanto diversi sistemi normativi, producono proprio diverse concezioni del diritto e della giustizia. Per esempio, quando avete studiato il diritto indiano avete studiato che esso parte da una concezione di diritto che è quella di dharma, che è quello di dovere, che non ha niente a che vedere con le categorie concettuali su cui si basa il nostro diritto dei sistemi occidentali, anche al netto della distinzione tra sistemi di civil law e common law. Non so se vi siete mai imbattuti nei vostri studi precedenti nel problema, forse in diritto internazionale, dell’universalità dei diritti umani. Questo è un problema che evidenzia benissimo il rapporto tra diritto e cultura: ci sono culture che sostengono che i diritti umani non sono universalizzabili, perché sono il prodotto di una cultura specifica che è la cultura occidentale. Quindi sono state prodotte, ad esempio gli stati musulmani hanno prodotto dichiarazioni dei diritti fondamentali dell’uomo islamiche, quindi legate ad un diverso apparato religioso. Quindi c’è un nesso evidente tra diritto e cultura e tra religione e cultura, perchè la religione fa parte della cultura di un popolo e al tempo stesso plasma la cultura di un
Questa omogeneità genera un consenso su quelli che sono i fondamenti non discutibili della convivenza sociale ed è il quadro di riferimento delle società cosiddette “pluraliste”, come erano le società che hanno accompagnato la nascita dei nostri odierni stati di democrazia sociale. Ve lo dico con le parole di un grande giurista tedesco Ernst Bockenforde: “Una società organizzata per sopravvivere ha bisogno di una misura di accordo sull’idea di sè e sulle forme e i modi della convivenza. E per raggiungere questo accordo ci vuole un livello minimo di comunanza.” Questa comunanza, che è il senso di appartenenza ad una comunità, è possibile in condizioni di omogeneità culturale ed è realizzata anche dalla religione o da più tradizioni religiose purchè non antagoniste fra loro, o meglio non antagoniste sui valori fondamentali che devono poi essere posti alla base della convivenza. Questo, come vi dicevo, è il quadro delle società pluraliste che non sono caratterizzate da un pensiero unico: ci sono diverse opinioni e diverse correnti di pensiero, ma questa diversità e pluralità si colloca nell’ambito di un consenso di fondo su quelle che sono le regole del gioco, quindi sui valori non negoziabili su cui si basa la convivenza sociale. Noi però oggi non abitiamo più società pluraliste, semplicemente pluraliste, noi abbiamo oggi abitiamo società multiculturali , ovvero una società in cui i soggetti sono portatori di identità culturali forti che non ritengono negoziabili e non le riconoscono più quei valori fondamentali che costituivano la regola del gioco, non riconoscono più le regole fondamentali della convivenza sociale, non li percepiscono più in quella maniera spontanea con cui venivano percepiti un tempo, non richiedevano meno la discussione perché erano in evidenza ed erano in evidenza perché corrispondevano ad una tradizione culturale e religiosa tendenzialmente omogenea. Oggi non è più così. Quindi in un quadro di questo genere è particolarmente importante che il diritto prenda in considerazione il fatto religioso, perché il fatto religioso è quello che ha influito ed ha introdotto quella tavola di valori sulla quale si è costituito il tessuto sociale, dall’altro il fatto religioso influisce sulle nuove entità culturali che si affacciano sulla scena delle società multiculturali e che bisogna in qualche modo integrare in un nuovo consenso sociale, in un nuovo patto sociale su valori che siano di nuovo condivisi da tutti, altrimenti la società come diceva Ernst Bockenforde non sta in piedi, si disgrega e lo stato non può sussistere. Allora qual è il possibile ruolo qui del diritto ecclesiastico? Il diritto ecclesiastico, come lo si vuole chiamare, diritto ecclesiastico o lo si vuole chiamare, come è stato proposto da alcuni studiosi, diritto ecclesiastico delle religioni e diritto pubblico delle religioni, il diritto ecclesiastico può giocare un ruolo importante nella gestione del multiculturalismo. In particolare può offrire una 3° via, data la sua specifica sensibilità al fattore religioso, rispetto a due modi estremi di gestire il multiculturalismo che implicano entrambi conseguenze negative.
Il primo modo estremo che è idealmente incarnato dal mondo francese è quello che cerca di bloccare il multiculturalismo: in sostanza questo modello si rifiuta di riconoscere le differenze culturali e quindi anche religiose, ma applica esattamente lo stesso trattamento giuridico, che è quello del diritto comune, a tutti i suoi cittadini. Quindi non riconosce diverse identità ma solo singoli individui che sono soggetti ad un singolo diritto comune e a un identico trattamento. Modello estremo opposto era quello che veniva seguito fino a pochi anni fa nel Regno Unito: è il modello che alcuni studiosi definiscono dell’Ondonistan, per indicare un modo di gestire il multiculturalismo che consiste nel riconoscere statuti giuridici differenziati in base all’origine culturale e religiosa di appartenenza. Quindi il diritto è un diritto a geometria variabile e si applica in modo differenziato agli individui a seconda che questi appartengano alla comunità ebraica, indiana, alla comunità sikh, ala comunità pachistana e quindi anche a altre comunità religiose. Rischi connessi a questi due modelli di gestire il multiculturalismo: il primo è quello di schiacciare la persona perché si è ciechi alla sua identità culturale e religiosa; il secondo rischio posto dal secondo modello è quello di schiacciare sempre la persona, ma in questo caso perché il diritto l’abbandona completamente alla sua comunità di appartenenza e, se la sua comunità di appartenenza applica delle regole oppressive, fatti suoi! la terza via cui ci può obbligare il diritto ecclesiastico è invece quella di un progetto di convivenza sociale non più pluralista, non più multiculturale ma interculturale. Qual è la differenza tra multiculturale e interculturale? Beh, un po' la sentite già nel nome: multiculturale indica tante culture diverse ma affiancate l’una all’altra, non comunicanti, chiuse; interculturale ci dà l’idea di qualcosa che si colloca tra, che crea dei collegamenti tra le identità culturali e religiosi. In particolare, il metodo interculturale parte dal principio che qualsiasi valore, concetto o istituto giuridico non è un’astrazione, è un prodotto culturale, di una cultura anche religiosa determinata e questo non significa che non possa avere una validità oggettiva, ma significa semplicemente che richiede un confronto con i valori, i concetti e gli istituti giuridici omologhi che sono stati prodotti dalle altre culture, anche religiose. Quindi in sostanza il metodo interculturale cerca di individuare quei valori, quei concetti e quegli istituti che possono essere comuni alle varie identità culturali e religiose e che quindi possono produrre un concetto di convivenza sociale, fondamenti di convivenza sociale che possono essere effettivamente condivisi da tutte le diverse entità culturali e religiose, perché sono riconosciute come validi, come positivi da tutte queste diverse identità. Ovviamente questo tipo di relazione è molto più complicata da realizzare dei due modelli di gestione del multiculturalismo, ma alla lunga questi sono migliori in termini di stabilità e armonia della convivenza sociale.
Può accedere al trattamento riservato alle confessioni religiose dato che anche l’agnosticismo, il razionalismo sono molto modi di porsi rispetto al problema della razionalità e dell’appartenenza? E i nuovi ordinamenti religiosi in base a quali criteri li ammetto a questo tipo di statuto? Forse avrete letto sui giornali che i pastafariani, quel gruppo che va in giro con lo scolapasta in testa in Spagna ha ottenuto il diritto di sposarsi secondo il rito, che non so cosa implichi, del proprio credo; in Olanda hanno ottenuto il diritto, questo ve lo dico perché l’anno scorso un vostro collega mi aveva chiesto qualcosa sulle fotografie sui documenti di identità e della possibilità di essere fotografati con dei copricapi religiosi (velo islamico, turbante sikh o velo delle suore)e questo vostro collega molto giustamente mi chiedeva fino a quanto si può concedere. Si può concedere per esempio ai pastafariani di fare la foto con ..? Ebbene in Olanda si, i pastafariani adesso hanno il diritto di fare la foto per la carta d’identità con lo scolapasta in testa. Allora ho il criterio per distinguere, criterio legittimo, non discriminatorio, per distinguere tra il pastafariano e il musulmano? Che criterio? Questo è un altro dei problemi che ci poniamo e poi che tipo di riconoscimento? A tutti lo stesso tipo di riconoscimento dal pinto fi vista giuridico o solo ad alcuni? A tutti devo riconoscere un concordato con la Chiesa cattolica che implica che io consideri un soggetto come un soggetto dotato di tutela internazionale, perché il concordato è un trattato di diritto internazionale o solo alla Chiesa cattolica e perché? A tutte le confessioni religiose dò diritto di insegnare la propria religione nelle scuole pubbliche o solo a quelle che sono da più tempo nel mio paese, che sono là perché hanno una radicazione storica e sociale e non invece a movimenti religiosi come Scientology? E se si perché? E a che condizione? Che tipo di controllo esercito? Alla Chiesa di Satana posso riconoscere dei diritti di libertà religiosa? forse no ma perché no? Faccio un controllo dei loro principi dottrinali o controllo solo che le loro attività non siano penalmente rilevanti, non facciano sacrifici umani? Ance questa è una delle problematiche di cui ci occuperemo. E poi richieste, sempre nell’ambito di domande di tutela della libertà religiosa, rivolte da gruppi religiosi allo stato di protezione delle religioni. E questo è tutto un problema di tutela penale del sentimento religioso: ha diritto un gruppo religioso a richiedere di non essere offeso da proprie convenzioni? Ci rimanda al caso su Maometto che è finito nel sangue ma ci rimanda anche al famoso caso di Asia Bidi, al caso delle leggi antiblasfemia alle quali possiamo accomunare le leggi anticonversione che sono in vigore negli stati islamici e in alcuni stati dell’india. Questi sono i problemi di cui ci occuperemo nel corso e che spero incontreranno il vostro interesse. Domani incontrerete la professoressa Zuanazzi, noi ci vediamo la prossima settimana.