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Diritto ecclesiastico - versione completa, Appunti di Diritto Ecclesiastico

Appunti Diritto Ecclesiastico (corso completo Università Torino - Prof. Zuanazzi - esame superato con 30 )

Tipologia: Appunti

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Valerio.Savino
Valerio.Savino 🇮🇹

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DIRITTO ECCLESIASTICO
ECCLESIASTICO 2/10
Oggetto dir ecclesiastico Þ d.e. Ë termine desueto nn rispecchia realt‡ attuale, x’ d.e. fa riferimento al dir
Ch Catt, cioË dir dello Stato ke riguarda rapporti Stato-Ch Catt Þ oggi ¹ Þ pluralismo religioso Þ Stato allarga
orizzonti Þ si dovrebbe parlare di dir dello Stato ke riguarda rapporti con fenomeno religioso in generale.
Oggi periodo trasformazioni e dir rincorre realt‡ in evoluzione Þ occorre denire “fenomeno religioso” Þ
occorre nozione ampia x ricomprendere tutto Þ “tutti gli aspetti dei rapporti della persona con la religione”.
Religione Þ patrimonio culturale credenze sul senso esistenza ke inuenzano modo comportarsi persona.
Aspetti fenomeno religioso:
Adesione soggettiva al credo religioso Þ persona sceglie liberamente, adesione a religione ha eetti ¹
rispetto a adesione a losoa/partito politico Þ riguarda vari e ¹ aspetti vita anke pubbl;
Comportamento persone dettato da religione (pubb/pvt);
Organizzazione comunitaria credo religioso Þ sono org sociali ke sono la struttura terrena del
patrimonio credenze ke ha soggettivit‡ autonoma rispetto appartenenti (si pone come
interlocutore Stato).
Qst aspetti son tenuti presenti dal d.e. dello Stato Þ nn riguarda parte specica ord, ma riguarda tutto Þ
norme ecclesiastiche in dir civile / penale / ecc.
Altra complessit‡ Ë evoluzione fenomeno religioso Þ normativa si Ë evoluta e continua a farlo, Ë stata e
sar‡ regolata in modi ¹. Esistono ¹ sistemi anke interno UE. Pr comuni UE:
Pr del dir libert‡ religiosa Þ no scontato nei secoli scorsi come dir fondamentale persona, Ë traguardo
civilt‡ occidentale;
Pr separazione tra ordine temporale e spirituale (laicit‡)Þ si aerma neutralit‡ Stato rispetto a
fenomeno religioso Þ Ë scelta personale persona, Stato nn ha competenza Þ c’Ë legittima
compresenza + credi.
Qst pr applicati in modo ¹ nei vari ord, in modo conforme a proprio sostrato sociale Þ pr neutralit‡ puÚ
essere + severo o + blando Þ pr laicit‡ Þ Ë in realt‡ poliforma, applicato in modo ¹ Þ dottrina prevede 2
estremi di laicit‡:
Forte/esclusiva Þ rigida separazione Stato/religione Þ religioni sono ass pvt ke agiscono in ambito dir
pvt, no rilevanza x ord pubb;
Accogliente/inclusiva Þ religione riconosciuta come fattore culturale, c’Ë collaborazione Stato/religione;
Stato accoglie cr e permette loro partecipare a vita sociale, nn solo dir pvt.
Ma qst 2 modelli mai usati Þ ord scelgono via di mezzo (graduazioni) a seconda momento; anke in stesso
ord ci sono situazioni ¹ ogni volta (soluzioni rigide accanto a soluzioni blande) Þ ogni ord ha scala pr cui
Stato si ispira Þ laicit‡ (neutralit‡ Stato) nn indica 1 contenuto preciso, ma 1 metodo, 1 strumento
composizione di interessi ¹ Þ da 1 lato interessi generali Stato a regolare vita consociati (interessi
universali) e dall’altro interessi xr e di ki vi appartiene (interessi particolari) ke vogliono ottenere pox
seguire propria cr; e in + le ¹ cr su un det territorio perseguono interessi ¹ e contrastanti tra loro Þ laicit‡
diviene metodo composizione valori ¹ in base a scala pr ord Þ Stato p consentire a cr seguire loro
interessi quando nn conggono con tale scala valori, cioË i pr fondamentali ord Þ in quel caso no
riconoscimento interesse particolare cr!
Storia dir ecclesiastico sempre stata storia di bilanciamento Þ se riconoscere dir = a tutti o riconoscere dir
speciali agli appartenenti alle varie cr Þ ogni ord decide in modo ¹ Þ es Stati comportano modo ¹ su
abbigliamento religioso Þ vedi lez dopo). Evoluzione sociale complica cose x’ si consolidano new religioni;
x le confessioni tradizionali (cristiani ebrei) c’Ë patrimonio condiviso in UE, ma x le new (movimenti
orientali o portate in UE da migranti) si ispirano a valori ¹ da quelli condivisi da societ‡ UE (es. no = pr
laicit‡ x islam…) e mettono in discussione valori condivisi Þ occorre new bilanciamento Þ cosa permettere
a esse / cos’Ë vs pr fondamentali ord soprattutto su pr laicit‡.
Libert‡ religiosa Ë libert‡ di credere Þ problematica ateismo Þ ki nn crede Þ rakkiuso in libert‡ religiosa, o
meglio libert‡ di coscienza anke se in tutti paesi ateismo ha = dir e trattamento delle cr Þ ke xÚ varia da
Stato a Stato.
ECCLESIASTICO 3/10
Storia diritto ecclesiastico.
Et‡ antica Þ cristianesimo Ë prima religione a mettere in crisi sistema di unit‡ politico-religiosa; la 2° era
patrimonio culturale popolo, era fattore aggregante, culto divinit‡ associato a culto antenati. Funzione
sacerdoti Ë spesso funzione pubblica (es al tempo romani “sacerdotes”) e Romani erano politeisti Þ x qst
durante loro espansione sono tolleranti Þ inglobavano popoli e loro divinit‡ Þ nel Pantheon venivano
inserite new divinit‡ purchË qst popoli fossero fedeli a potere pubblico Þ religione Ë fattore aggregante. Qst
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DIRITTO ECCLESIASTICO

ECCLESIASTICO 2/

Oggetto dir ecclesiastico Þ d.e. Ë termine desueto nn rispecchia realt‡ attuale, x’ d.e. fa riferimento al dir Ch Catt, cioË dir dello Stato ke riguarda rapporti Stato-Ch Catt Þ oggi ¹ Þ pluralismo religioso Þ Stato allarga orizzonti Þ si dovrebbe parlare di dir dello Stato ke riguarda rapporti con fenomeno religioso in generale. Oggi periodo trasformazioni e dir rincorre realt‡ in evoluzione Þ occorre definire “fenomeno religioso” Þ occorre nozione ampia x ricomprendere tutto Þ “tutti gli aspetti dei rapporti della persona con la religione”. Religione Þ patrimonio culturale credenze sul senso esistenza ke influenzano modo comportarsi persona.

Aspetti fenomeno religioso: Adesione soggettiva al credo religioso Þ persona sceglie liberamente, adesione a religione ha effetti ¹ rispetto a adesione a filosofia/partito politico Þ riguarda vari e ¹ aspetti vita anke pubbl;

Comportamento persone dettato da religione (pubb/pvt);

Organizzazione comunitaria credo religioso Þ sono org sociali ke sono la struttura terrena del patrimonio credenze ke ha soggettivit‡ autonoma rispetto appartenenti (si pone come interlocutore Stato). Qst aspetti son tenuti presenti dal d.e. dello Stato Þ nn riguarda parte specifica ord, ma riguarda tutto Þ norme ecclesiastiche in dir civile / penale / ecc.

Altra complessit‡ Ë evoluzione fenomeno religioso Þ normativa si Ë evoluta e continua a farlo, Ë stata e sar‡ regolata in modi ¹. Esistono ¹ sistemi anke interno UE. Pr comuni UE: Pr del dir libert‡ religiosa Þ no scontato nei secoli scorsi come dir fondamentale persona, Ë traguardo civilt‡ occidentale; Pr separazione tra ordine temporale e spirituale (laicit‡)Þ si afferma neutralit‡ Stato rispetto a fenomeno religioso Þ Ë scelta personale persona, Stato nn ha competenza lÏ Þ c’Ë legittima compresenza + credi. Qst pr applicati in modo ¹ nei vari ord, in modo conforme a proprio sostrato sociale Þ pr neutralit‡ puÚ essere + severo o + blando Þ pr laicit‡ Þ Ë in realt‡ poliforma, applicato in modo ¹ Þ dottrina prevede 2 estremi di laicit‡: Forte/esclusiva Þ rigida separazione Stato/religione Þ religioni sono ass pvt ke agiscono in ambito dir pvt, no rilevanza x ord pubb; Accogliente/inclusiva Þ religione riconosciuta come fattore culturale, c’Ë collaborazione Stato/religione; Stato accoglie cr e permette loro partecipare a vita sociale, nn solo dir pvt. Ma qst 2 modelli mai usati Þ ord scelgono via di mezzo (graduazioni) a seconda momento; anke in stesso ord ci sono situazioni ¹ ogni volta (soluzioni rigide accanto a soluzioni blande) Þ ogni ord ha scala pr cui Stato si ispira Þ laicit‡ (neutralit‡ Stato) nn indica 1 contenuto preciso, ma 1 metodo, 1 strumento composizione di interessi ¹ Þ da 1 lato interessi generali Stato a regolare vita consociati (interessi universali) e dall’altro interessi xr e di ki vi appartiene (interessi particolari) ke vogliono ottenere pox seguire propria cr; e in + le ¹ cr su un det territorio perseguono interessi ¹ e contrastanti tra loro Þ laicit‡ diviene metodo composizione valori ¹ in base a scala pr ord Þ Stato puÚ consentire a cr seguire loro interessi quando nn configgono con tale scala valori, cioË i pr fondamentali ord Þ in quel caso no riconoscimento interesse particolare cr! Storia dir ecclesiastico sempre stata storia di bilanciamento Þ se riconoscere dir = a tutti o riconoscere dir speciali agli appartenenti alle varie cr Þ ogni ord decide in modo ¹ Þ es Stati comportano modo ¹ su abbigliamento religioso Þ vedi lez dopo). Evoluzione sociale complica cose x’ si consolidano new religioni; x le confessioni tradizionali (cristiani – ebrei) c’Ë patrimonio condiviso in UE, ma x le new (movimenti orientali o portate in UE da migranti) si ispirano a valori ¹ da quelli condivisi da societ‡ UE (es. no = pr laicit‡ x islam…) e mettono in discussione valori condivisi Þ occorre new bilanciamento Þ cosa permettere a esse / cos’Ë vs pr fondamentali ord soprattutto su pr laicit‡. Libert‡ religiosa Ë libert‡ di credere Þ problematica ateismo Þ ki nn crede Þ rakkiuso in libert‡ religiosa, o meglio libert‡ di coscienza anke se in tutti paesi ateismo ha = dir e trattamento delle cr Þ ke xÚ varia da Stato a Stato.

ECCLESIASTICO 3/

Storia diritto ecclesiastico. Et‡ antica Þ cristianesimo Ë prima religione a mettere in crisi sistema di unit‡ politico-religiosa; la 2° era patrimonio culturale popolo, era fattore aggregante, culto divinit‡ associato a culto antenati. Funzione sacerdoti Ë spesso funzione pubblica (es al tempo romani “sacerdotes”) e Romani erano politeisti Þ x qst durante loro espansione sono tolleranti Þ inglobavano popoli e loro divinit‡ Þ nel Pantheon venivano inserite new divinit‡ purchË qst popoli fossero fedeli a potere pubblico Þ religione Ë fattore aggregante. Qst

fedelt‡ si fa + forte quando imperatore si impose come divinit‡ Þ pretendeva atto ossequio Þ atto religioso

  • politico.

Cr ke nn sottosta a qst sono cristiani Þ monoteisti Þ parole fondatore Þ “date a Cesare ciÚ ke Ë di Cesare e aDio quel ke Ë di Dio” Þ Ë base pr laicit‡ e del “dualismo cristiano” Þ imperatore competente x realt‡ temporale e Dio x quella spirituale Þ cristiani si ribellano a imperatore-divinit‡ Þ nn bruciano incenso davanti a statua imperatore Þ atto “laesa maiestatis” Þ perseguitati x’ fattore instabilit‡ x ordine pubblico. Costantino 313 Editto Milano Þ riconosciuti come religione lecita + Editto Teodosio 380 Þ cristianesimo religione Stato,altre escluse e perseguitate, Ë imposta a tutti. Diventa fattore aggregante x impero x unit‡ politico-religiosa Þ imperatore Ë capo politico e capo religione Þ Cesaro-Papismo Þ unione struttura politica e religiosa Þ contraddice dualismo delle origini Þ qst sistema iniziato da Costantino ke si erge a difensore cristianesimo anke dal pdv dottrinario Þ convoca Concili + sanzioni x eretici. Cesaro-Papismo in Impero Romano Oriente e Occidente, ma 2° crolla sotto pressione popoli GER ke creano loro religioni Þ Oriente Chiese continuano Cesaro-Papismo / Occidente vuoto politico, pluralismo religioni Þ Ch Latina fa supplenza autorit‡ politica nei confronti popolazione latina e cristiana (protezione vs GER) e si rafforza suo potere ke diviene sempre + di tipo temporale, fino a creazione Stato Pontificio. Popoli GER si convertono cristianesimo Þ conversione re comporta conversione tutto popolo Þ da lÏ ruolo privilegiato collaborazione Þ Pontefici latini con sempre + potere e sede Roma ( a ¹ Oriente dove ¹ Chiese nn ne hanno 1 superiore) tendono a accentramento sotto cupola Romana. Pontefici recuperano teoria dualismo con Papa Gelesio I° (fine V sec) Þ 2 poteri comandano uomini: Spirituale Þ guidare uomini a salvezza anima nelle mani Papa; Temporale Þ mani Imperatore (ke cmq deve sempre considerare fine superiore della vita ultraterrena) Þ qnd quello spirituale prevale. Ufficio sacerdotale + importante, puÚ valutare correttezza esercizio potere temporale Þ si dualismo, ma potere spirituale prevale. Con conversione re GER entrambi poteri riconoscono loro subordinazione a Dio xÚ ki “dice” il volere di Dio Ë il Papa Þ Ë struttura unitaria, tipica Medioevo Þ Dio conferisce a sovrano potere temporale Þ Ë ordinatium ad unus Þ prestigio Papato ke culmina in notte Natale 800 con Carlo Magno consacrato Imperatore da Papa Leone III. Qst impostazione Ë teocrazia Þ potere divino, affermata nell’insegnamento dei Papa Þ predominio Ch su imperatore Þ xÚ Ë teoria dei Pontefici, in pratica sono sempre in lotta x prevalere Þ periodo max potenza Papato Ë tra Gregorio 7° e Bonifacio 8°, si impone teoria teocratica. Qst teoria ha sostenitori anke al di fuori del Papato, mentre altri sostenevano = Þ Dante in Divina Commedia parla 2 lupi ke reggono mondo e sono in parit‡ o altri ancota la > imperatore su Papa Þ Ë periodo lotte xÚ quadro cristiano riferimento no in discussione, solo la prevalenza di 1 dei 2.

Con fine periodo oro Papato nel 1300 vengono – condizioni x affermare teoria teocratica. Qst new quadro operano 3 fattori: Debolezza papato Þ vive in cattivit‡ a Avignone x volont‡ Re Francia; Nascita sovranit‡ nazionale Þ Stato assoluto sovrano nazionale Þ sovrano ha potere nn subordinato nel suo territorio Þ ne a imperatore ne a Papa Þ rex in regno suo est imperator. Sovrano si ingerisce, nel suo territorio, nell’ org Ch imponendo suo diritto; il tutto fatto xÚ in visione cristiana della realt‡ Þ sovrano dice ricevere potere da Dio, ma nn permette ingerenze Papa (autocontrolla corretto esercizio potere); Crollo unit‡ cristianesimo Þ nascono ¹ Ch da quella iniziale, ke da qst momento prende nome Cattolica Þ nascono Ch riformate ke si oppongono a Papa e nn riconoscono sua autorit‡ Þ qst ha 2 effetti: < autorit‡ Papa + ¹ visione new Ch porta a ¹ e new alleanze tra potere politico e religioso Þ Ch riformate x Lutero partono da distinzione tra regno secolare-spirituale, entrambi voluti da Dio, ma il 1° riguarda rapporto uomo-Dio ed Ë retto da parola di Dio / 2° Ë quello della natura corrotta del peccato e x qst no in grado seguire messaggio dottrina cristiana, ma necessita potere coercitivo dello Stato Þ qst legittima rivendicazioni sovrano assoluto nella realt‡ spirituale Þ dottrina legittima potere politico anke su org temporale Ch proprio x qst necessit‡ di 1 potere coercitivo Þ new alleanza 2 poteri Þ nascono Ch territoriali di Stato poste sotto potere sovrano Þ Ch riformiste rikiedono collegamento con Stati nazionali Þ unificazione potere politico-religioso x org demandata a potere politico ¹ da Ch Catt ke rivendica indipendenza tra 2 ord. Qst new alleanza porta a nascita Stati riformati e Stati Cattolici Þ religione di nuovo fattore unificazione Þ Sovrano decide quale religione devono seguire sudditi (no libert‡ Þ intolleranza Þ guerre religione). Conflitti tra cr vedono tregua con Pace Augusta 1555 tra Imperatore cattolico e principi riformisti luterani Þ nasce pr “cuius regio eius religio” Þ qst prassi formalizzata da trattato internazionale Þ sovrano decide ke religione seguire in quanto capo religione suo territorio Þ Papa nn puÚ obbligare principi riformati al cattolicesimo (sudditi o perseguitati o emigrano Þ ius emigrandi). 2° momento tregua Þ Pace Westfalia 1648 Þ estende qst pr anke a Calvinisti con cui Luterani avevano stretto alleanza Þ riconosce scelta principe + ius emigrandi + passo avanti Þ prevede pox x sovrano di tollerare altri culti ¹ ke pox essere seguiti solo in pvt (atto benevolenza) e cmq ki li segue ha restrizione dir civili-politici Þ Ë concessione di 1 autorit‡ assoluta e lo fa solo se ritiene ke nn ci siano interessi di stato prevalenti Þ giurisdizionalismo!

Parentesi su Chiese Orientali Þ Impero Romano Oriente dura fino 1453 e vive con sistema Cesaro-Papismo, poi con caduta Costantinopoli vs Impero Ottomano Ch orientali cadono sotto impero musulmano Þ cade alleanza potere spirituale-temporale Þ vivono in situazione < religiosa tollerata x’ sono 1 dei “popoli del

parti ke cercavano realizzare ¹ interessi Þ N vuole appoggiare Ch Catt x propria politica in FRA e Ch Catt vuole recuperara privilegi persi Þ reciproche concessioni Þ religione cattolica proclamata come nazionale; Ch accetta incameramento beni eccl da parte Stato xÚ kiede mantenimento $ da parte Stato Þ pericolo ke concordato strumentalizzato da N Þ nel regolamento successivo x portarlo a esecuzione son previsti nn tutti gli aspetti trattati, ma solo quelli favorevoli a N Þ in qst concordati si vedono accordi (no mezzo x imporre 1 volont‡ a altra parte) Þ N esporta figura man mano ke espande territori e lo usa vs Stati ke entrano a far parte sua influenza Þ esporta valori concordatari in tutta UE.

Pr separatismo puro Þ neutralit‡ Stato su religione; sua incompetenza (nn dice quale sia da seguire ne quella giusta) Þ religione fatto pvt no rilevanza pubbl; = religiosa Þ a tutte = sfera libert‡ anke x posizione atei/agnostici; irrilevanza sia di scelte religiose individuali sia dell org confessionali (sono ass pvt no rilevanza pubb) ke devono restare in ambito pvt; unico competente a dettare dire a regolare vita cittadini Ë Stato no le cr Þ tante funzioni prima erano svolte da cr ora assunte Stato (N nn riconosce + ripartizione competenze Stato-Ch x matrimonio e registrazione civile). Qst sono pr separatismo puro ma mai applicati maniera integrale x’ in USA c’Ë rilevanza pubb e in FRA x il ricorso a concordato il ke Ë riconoscimento ruolo pubb x cr con le quali Stato fa accordi. Qst pr sono eredit‡ trasmessa da FRA a Ue anke dopo caduta N; nel 1800 tutti gli Stati si ispirano a qst pr liberali ¹ tra paesi cattolici e paesi protestanti Þ 1° alternanza tra conservatori e liberali / 2° nascita Ch di Stato xÚ riconoscimento sempre + libert‡ x altre religioni. 20° secolo Þ consolidano Stati totalitari Þ 1 filocomunista e 1 filonazionalista Þ RUS vs ITA – GER - SPA - POR(1917) Þ negano ogni riconoscimento dir libert‡ uomo Þ vs religione comunismo si rif‡ a pr separatisti Þ affermato da decreto Soviet dei Commissari del Popolo del 1918 Þ si affermano pr separatismo: separazione Ch – Stato Þ fine precedente sistema Cesaro-Papismo ke gli Zar avevano ripreso con confess ortodossa + stabilisce incamerazione beni ecclesiastici + Stato impone sua ideologia, nn Ch ed Ë dottrina di matrice atea (anke se pr separatistici nei fatti religione Ë perseguitata, anke l’esercizio pvt di qst).

Regimi totalitaristi vs religione nn si ispirarono a separatismo ma a sorta di confessionismo di Stato ke da origine a forme di coordinazione Stato-rel e si risolve nello strumento del Concordato. Si fanno Concordati con Ch Catt con + o - = funzioni di quelle di Napoleone Þ reciproche concessioni x raggiungere reciproci obbietivi Þ stato voleva avere fedelt‡ Ch in sua politica e CH voleva nn venir perseguitata e avere riconoscimento x poter esercitare sua attivit‡ Þ in Concordato troviamo dipsosizioni comuni Þ 8 religione cattolica Ë religione Stato tranne x GER + insegnamento rel cattolica in scuole + riconoscimento gsd canonica su tribunali ecclesiastici + matr religioso riconosciuto accanto a quello civile + finanziamento Stato + ripristino simbologia religiosa + ricorso a formule religiose nelle cerimonie ufficiali + assistenza cattolica nelle strutture segreganti Þ qst in cambio di coordinamento Ch-Stato in nomina autorit‡ eccl (ke devono prestare fedelt‡ a Stato) Þ fatto ke qst siano regimi totalitari fa si ke spesso qst norme no rispettate Þ qst concordati hanno effetti su altre religioni ke sono discriminate.

Dopo cadutra qst regimi periodo revisione critica dei periodi totalitaristici, si revisionano pr ke hanno portato a nascita qst sistemi Þ affermato pr libert‡ religiosa + ridimensionamento ruolo Stato a livello interno e internazionale Þ dik universale diritti uomo 1948 / Conv Ue x salvaguardia diritti uomo e libert‡ fondamentli 1950 (carta fondamentale tutelata CEDU) Þ libert‡ religiosa Ë condizione fondamentale x appartenenza a UE. C’ anke ridimensionamento interni Þ nascono in UE idea Stato democratico, pluralista e sociale Þ ruolo attivo promozione diritti e anke Stati ke si ispirano a pr separatisti fanno cooperazione. C’Ë ridimensionamento ruolo CH Catt Þ prima pretendeva esercitare funzioni proprie Stato ora cambia suo ruolo Þ nn pretende + aver poteri in ambito temporale, solo funzione spirituale, ma cmq ha funzione promozione valori x’ vive in 1 societ‡.

ECCLESIASTICO 16/

Panorama attuale ord UE Ë vasto: alcuni si rifanno a sistemi gi‡ visti, xÚ nessuno Ë applicato in modo puro, xÚ cmq tutti si riferiscono a pr. Condivisi: sono qnd tutti sistemi misti. Alcuni sono ispirati a pr. Separatista (FRA/BEL/OLA), altri sono detti ord. Neocoordinazionisti (ITA/SPA/POR/AUT) dove si fanno accordi tra Stato e confessioni, detti intese, sono paesi ke fanno Concordato 1920 + paesi ke lo recepiscono. In UK c’Ë invece ord.gsd con Chiesa di Stato (anche DAN/FIN). Altri hanno 1 netta preferenza x una confessione rispetto a 1 altra (GRE favore x Ch.Ortodossa). Retaggio culturale paesi influisce su rapporti con Confessioni, si parla xciÚ di orientamento/tendenza x pr.condivisi: PR. LIBERT‡/UGUAGLIANZA RELIGIOSA INDIVIDUI: convergenza tra Cristianesimo e pensiero liberale. C’Ë anke divieto discriminazione, cioË divieto x Stato di limitare dir civili/politici a seconda orientamento religioso. Qst Ë pr condiviso da tutti, ma con estensione ¹ da paese a paese (es. FRA vieta uso simboli religiosi in luoghi pubbl Þ restrizione dir religiosi Þ ratio Ë tutelare rispetto x tutte Confessioni;

INCOMPETENZA STATO IN QUESTIONI RELIGIOSE: Religione Þ sfera individuale / Stato Þ rapporti civili tra cittadini. Stato nn regola ciÚ ke Ë di competenza religione xÚ applicazione Ë ¹ da paese a paese (es. paesi con Chiesa di Stato Þ Capo Stato = Capo religione di Stato);

PR COOPERAZIONE STATO/CR: idea ke Stato ha funzione sociale, cioË prestazione servizi x esigenze cittadini. Tra interessi Stato ci sono anke interessi religiosi, Sto qnd no indifferente Þ c’Ë cooperazione Stato/cr. Anke qua applicazione Ë ¹ da paese a paese (es. finanziamenti diretti, indiretti, possibilit‡ svolgere att religiose in luoghi pubblici). C’Ë tendenza sistemi giuridici vs pluralismo religioso e cooperazione Þ ord mettono in dubbio sistema consolidato di rapporti con cr tradizionali Þtendenza comune Ë selezione (cd. Cooperazione selettiva) tra cr ke x numero fedeli / antichit‡ presenza nel paese / peso politico sono + inserite e in sintonia con tradizione culturale di 1 popolo Þ ord tende a favorirle. Qst orientamento Ë codificato in Paesi Orientali dopo fine loro sudditanza a URSS e indipendenza e Cost ke recepiscono qst (qnd Cost / norme attuative Cost) Þ selettivit‡ tra cr tradizionali/cr nn tradizionali Þ c’Ë sistema registrazioni cr e cooperazione solo con cr registrate Þ x registrarsi necessari certi requisiti Þ pericolo x selettivit‡ Ë discriminazione Þ intolleranze religiose Þ si evitano con pr condivisi (1) e (2).

ATTEGGIAMENTO ITA

X capire normativa attuale si deve tornare a prima Unit‡ ITA. LÏ in ITA c’Ë pluralit‡ politica/religiosa vs cr ke erano lÏ da tanto tempo: cattolici,ebrei, valdesi. ITA x vicinanza con Papa subisce condizionamento da parte Ch.Cattolica (favore vs loro e qnd sfavore vs altre cr) xÚ pr liberale porta a tolleranza prima di fatto e poi di diritto. In Sardegna si affermano pr libert‡ religiosa combinati xÚ con confessionismo di Stato ex art 1 St.Albertino Þ Ch. Catt Ë religione di Stato e ex art 3 St.Albertino altri culti tollerati. 1848 Lettere Patenti riconoscono dir civili/politici a valdesi e poi con rd 3/48 analoghe misure x ebrei nonostante St.Albertino emanato il 4/3/48 ribadisse pr confessionismo di Stato. Lex Sineo 19/6/48 prevede libert‡ religiosa in forma generale Þ danno dir civili/poltici + ammissibilit‡ a cariche civili/militari Þ alternanza tra pr confessionismo Stato e pr libert‡ religiosa, xÚ c’Ë atteggiamento gsd da parte sovrano ke mantiene poteri stampo assolutistico vs realt‡ sociale Þ repressione x invadenza Ch.Catt Þ abolito foro privilegiato x clero / prelevano $ da Ch ke si imbufalisce x qst anke x’ qst atteggiamento gsd tradisce pr libert‡ religiosa; xÚ tutto qst Ë fatto anke vs altre cr. Risultato finale Ë ke pr libert‡ religiosa attenuati da gsd ke controlla fenomeno religioso.

1861 Unit‡ ITA Þ alternanza tolleranza/gsd xÚ c’Ë conflitto grave tra ITA e Ch.Catt con Debellatio Stato Pontificio (20/9/1870 presa Roma) Þ prima Papa era sovrano qnd rapporti paritetici con altri sovrani e ora si dikiara prigioniero politico ITA e qnd conflitto e xÚ bisognava risolverlo x’ creava problemi pdv giuridico xÚ Papa si rifiutava di avviare trattative Þ ITA fa atto unilaterale Þ lex 13/5/1871 cd Guerentigie Pontifice divisa in 2 parti: PREROGATIVE PAPA+SANTA SEDE Þ commistione pr separatisti e gsd / riconoscimento Papa come sovrano personale, cioË sovrano senza territorioÞ Ë senza territorio ma lui come persona Ë indipendente. Territorio ke aveva prima ora Ë ITA ke xÚ concede garanzie, cioË guerentige su libert‡, immunit‡ x Papa e organi governo centrale da possibili ingerenze. Sono garanzie reali (ha ambito territoriale in godimento Þ Palazzo Vaticano, Laterano, Villa Castel Gandolfo e edifici annessi Þ territorio ITA del patrimonio indisponibile ma in godimento indisponibile x Papa) e personali (persona Papa dikiarata sacra e inviolabile e tutelato con = norme penali a tutela Re ITA

  • x suo esercizio c’Ë dir a legatione attiva e passiva, cioË diritto a mantenere rapporti diplomatici con altri Stati).

DISCIPLINA RELAZIONI STATO/CH.CATT IN ITAÞ Ch.Catt Ë organizzazione diffusa in ITAÞ riconsosciuta autonomia e attenuati poteri gsd vs Ch. Þ riconosciuta potest‡ ch su libert‡ spirituale in conformit‡ xÚ con lex Stato e se nn lesiva di dir sogg pvt + agevolazioni $ e giuridiche + riconoscimento simboli Cattolici nella vita pubblica.

Qst regolamentazione mai accettata Papa x’ Ë regolamentazione unilaterale (ke qnd in futuro potr‡ anke abrogarla unilateralmente) + nn garantisce piena, effettiva indipendenza Papa + Santa Sede quale puÚ essere riconosciuta con sovranit‡ territoriale.

Tensione ITA/Papa ingigantite da avvento al potere della sx storica ke favorisce separatismo Þ es tolte facolt‡ teleologiche all’Uni / insegnamento religioso scuole pubb / fatto codice Penale Zanardelli ke fa parificazione tra tutte cr (xÚ Ch.Catt rimane religione di Stato x’ St.Albertino no abrogato)

Tensioni finite con Mussolini ke fa provv x catturare benevolenza cattolici Þ introduce crocefissi aule pubbliche + ripresa insegnamento religione Þ x fare accordo su questione romana Þ 11/2/29 Patti Lateranensi (Card Gasparri e Mussolini) detti cosÏ x’ firmati in S.Giovanni in Laterano e si parla al plurale x’ 2 atti fondamentali ke hanno la veste di accordi internazionali fatti da 2 sovrani e x qst recepito in ITA con lex di esecuzione:

nell’applicazione concrtea, cioË nel dir vivente). Qst norme nn implicano indifferenza Stato vs religione, ma salvaguardia e primazia Stato vs religione in regime pluralismo religioso Þ funzione garanzia della libert‡ di religione Þ Ë anke promozione attiva (no solo arbitro passivo ke evita azioni invadenza libert‡ religiosa) a servizio istanze cittadini in regime pluralismo confessionale e culturale Þ Ë funzione anke di garanzia del pluralismo Þ no discriminazioni o privilegio di 1 cr. X riassumere Stato ha 2 funzioni Þ funzione positiva promozione interessi religiosi / garanzia uguaglianza + divieto discriminazioni. Successive sentenze CCost, gi‡ dal 1995, riprendono pr laicit‡ e lo applicano sottolineando concetto = e nn discriminazione x smantellare tutela penale del sistema religioso ke ¹ tra confessione di Stato e altre cr e qnd dikiarando illegittimi quegli art.

COOPERAZIONE VS CR Þ valorizzazione carattere sociale, etico x cr e apertura a collaborazione Þ scelta metodo pattizio x regolare rapporti Stato/cr. C’Ë stata cd Stagione delle Intese (84-93) ora xÚ nn + approvate Þ parrebbe venir – pr = visto ke alcune intese con cr approvate e altre no.

ART COST KE RIGUARDANO QST PRINCIPI

ART 7 Þ RAPPORTI STATO/CH CATT Þ Ch Catt aveva rapporto preminenza con ITA ke Ë riconosciuto in qst art, mentre x tutte altre cr vale art 8 Þ Ë posizione ¹, Ë retaggio storico.

Art.7 ha valore dikiarativo, di riconoscimento Þ al I comma stabilisce ke “Stato/Ch Catt ciascuno nel suo ordine Ë indipendente e sovrano” Þ Ë riconoscimento ord originario Ch Catt no subordinato a 1 altro ord, opera da sovrano nella sfera in cui operano altri enti sovrani (Stati), Ë sogg dir internazionale xÚ solo come Ch struttura universale unitaria, no x singole realt‡ ecclesiali ke si trovano in ITA Þ Ë un 3 genus, ne pubb ne pvt, sono enti ecclesiastici, subordinati a Stato, disciplinati da norme pattizie, no enti sovrani e indipend.

Art 7 Þ DISTINZIONE TRA ORDINE STATO E ORDINE CH Þ traduzione pr laicit‡ Þ in ciascun ordine Stato e Ch sono indipendenti e sovrani e no ingerenze reciproche; problema xÚ x stabilire competenza/confini 2 ordini Þ a qst servono norme pattizie ke danno criterio di distinzione, x Ch Catt 2 aspetti: Campo dottrina cristiana;

Organizzazione interna Chiesa Þ rapporti tra autorit‡ ecclesiastiche;

Caso dubbi Þ PROCEDURA CONCORDATA Þ trattative + decisione concordata e qst sar‡ aspetto ke ispirer‡ revisione Concordato Þ Stagione del Consenso Concordato previsto art 14 su Concordati in Materia Mista (alcuni accordi recepiti con lex altri con atti amm).

Al II comma Þ RINVIO A PATTI LATERANENSI Þ “rapporti Ch Catt/Stato regolati Patti Lateranensi e modifica Patti nn rikiede previsione di 1 revisione Cost” xÚ problemi interpretativi Þ Costituenti nn potevano ignorare conciliazione avvenuta tra Ch e Stato anke se fatta da Mussolini Þ nn si poteva riaprire Questione Romana Þ al max possibilit‡ riaprire trattative xÚ dispute dottrinarie su significato giuridico di 1 rinvio messo in Cost a 1 lex ordinaria (Patti Lateranensi) Þ tesi ¹: Tesi Costituzionali dei PL Þ rinvio fatto da Cost a PL resi esecutivi da lex ordinaria Þ norme dei PL da lex diventano Cost come valore Þ ma si va anke oltre: sono norme Cost speciali ke prevalgono nn solo su lex, ma anke su altre norme Cost Þ impossibile sindacato legittimit‡ Cost dei PL.

Tesi prima respinta sulla base relazione Dossetti della Costituente su art 7 Þ “no norma sostanziale, ma norma di produzione giuridica” Þ stabilisce solo iter x produrre norme ke disciplinano 1 determinata materia Þ iter: concordare norme tra Ch Catt/Stato Þ pr pattizio Þ si Ë Costituzionalizzato il pr pattizio nn le norme dei PL Þ possibile vaglio Cost da parte CCost.

Tesi Cassazione (ke prevale) fa tesi intermedia con Sent Cass 1/3/71 n 31 precisa orientamento Þ art 7 no sancisce solo 1 generico pr pattizio x’ nn dice solo ke rapporti Ch/Catt regolati norme concordatarie ma fa riferimento esplicito a accordo gi‡ esistente Þ art 7 produce diritto riferito a quelle parti Þ c’Ë anke disciplina materiale xÚ x pr reciproca indipendenza e sovranit‡ nn ha forza negare pr supremi ord Cost ITA Þ ok sindacato legittimit‡ Cost xÚ nn in riferimento a qls norma Cost, solo in riferimento a pr supremi Þ Ë quello ke far‡ con Sent 205/89 ke individua pr laicit‡ come pr supremo ke Ë limite a PL (altri pr supremi individuati sono : dir a tutela gsd / dir difesa nei processi giudiziari / tutela inderogabile ord pubblico / pr =).

CCost si prende funzione garante rappori CH/Stato x’ Cost nn dice quali sono pr supremi.

Fatto ke norme PL messi in Cost ha anke valore di riserva x lex ordinaria Þ patti no modificabili da lex ordinaria, modificati solo con lex ordinaria ke Ë esecutrice altri patti Þ qst porta dottrina a sottolineare natura atipica delle norme attuazione PL ke sono fonte sui generis Þ hanno forza passiva di resistenza > rispetto altre lex ordinarie Þ Ë detta lex rinforzata.

Problema esteso a possibilit‡ estendere qst copertura Cost x new accordo di Villa Madama 1984 Þ dubbio x ¹ interpretazioni dottrinarie: 1 parte dottrina ritiene ke qst accordi no considerati 1 modifica a PL come previsto art 7,2 Cost Þ accordi 84 sono Nuovo Concordato, cioË nuovo accordo generale ke si sostituisce a concordato precedente ae qnd nn rientra in previsione art 7 Þ no copertura Cost.

Altra dottrina sostiene ke anke se Ë revisione integrale xÚ procedimento seguito Ë quello del 7,2 Cost ke parla generalmente di modifiche (nn dice se + o – intensive) Þ copertura Cost Þ se no a contrario Concordato avrebbe garanzia < rispetto a garaniza prevista art 8 x cr ¹ Ch Catt (anke lex approvazione intese sono lex rinforzate).

Altra tesi dice ke si potrebbe estendere con applicazione analogica a modifiche accordi 84 le previsioni art 8/10 “pacta sunt servanda”.

Prevale tesi CCost Þ finora no pronunciamenti espressi su questione estensione copertura Cost della lex esecuzione accordo 84, c’Ë xÚ posizione implicita Þ quando valuta legittimit‡ Cost su norme esecuzione accordi 84 usa stesso metodo usato x norme esecuzione PL.

Tesi libro adottato critica su qst Þ ok ke accordi 84 hanno copertura Cost xÚ sindacato qst norme nn fatto solo vs pr supremi ma riferito a tutte norme Cost.

ECCLESIASTICO 23/

ART 8 Þ RAPPORTI STATO/CR ¹ CH CATT Þ passaggio da lex su Culti Ammessi (gi‡ nome testimoniava posizione deteriore rispetto Ch Catt). C’Ë enunciazione di principio Þ tutte cr libere davanti a lex Þ dir a esistenza x cr Þ garantite posizioni rispetto a discriminazioni xo cmq problemi interpretativi:

I PROBLEMA INTERPRETATIVO Þ “cr sono egualmente libere” nn dice = e nn dice libere Þ problema Ë capire cosa si voleva dire. C’Ë pr neutralit‡ Stato (anke se nn detto esplicitamente in Cost). Funzione perequatrice Stato Þ = sviluppo x cr senza discriminazioni Þ garantita a tutte = misura libert‡ xÚ no uguaglianza trattamento Þ qst Ë conseguenza a rispetto x specifica identit‡ religiosa di ogni cr Þ porta a prevdere discipline speciali, cioË ¹, ke valorizzino qst specificit‡ (speciali si xÚ no discriminatorie o nn giustificate da ¹ delle cr). Qst Ë attuazione concreta del 3 Cost ke distingue tra = formale e = sostanziale Þ trattare in modo = situazioni = e trattare in modo ¹ situazioni ¹ applicando pr giustizia ragionevole Þ si usa pr ragionevolezza. Qst si vede in Cost da fatto ke rapporti Ch Catt/Stato in 7 Cost mentre rapporti con cr¹Ch Catt in 8 Cost + 8,3 cost possibilit‡ fare intese cosicchÈ cr possano regolarsi in modo ¹ rapporti rispetto altre cr x far emergere loro identit‡ religiosa.

Problema Ë stabilire cos’Ë “eguale misura libert‡” Þ si guarda Testo Unificato (mai approvato viene rimbalzato di legislazione in legislazione) Ë lex ke deve sostituire 1159/29 e prevede disciplina comune Þ no in vigore xÚ serve x far capire pdv delle cr, Ë testo no innovativo, recepisce orientamento giurisprudenza + vecchie intese: ART 5 Þ “Repubblica garantisce libert‡ a cr secondo disposizioni Cost” poi xÚ specifica “cr hanno diritto a celebrare riti purchÈ nn contrari a buon costume” (simile formulazione art 19 Cost su libert‡ religiosa individuale”; diritto a destinare o costruire edifici x culto”; “insegnare o far propaganda”. Importante Ë ambito in cui si svolge qst dir libert‡ : Ambito interno cr Þ insegnamento; Libert‡ di organizzazione Þ fare sacerdoti; rapporti con altre cr; Assistenza religiosa Þ anke in ambito strutture pubb.

Limiti a libert‡ religiosa ¹ a seconda ambito in cui siamo (es A no limiti x’ no competenza Stato) (B Ë riconoscimento autonomia speciale prevista 8,2 Cost, xÚ Ë autonomia – assoluta di A x’ Stato puÚ porre limiti di perimetro esterno di competenza Stato) (C limiti > x attivit‡ religiosa in luoghi pubb Þlimite al buon costume x celebrazione riti).

II PROBLEMA INTERPRETATIVO Þ definizione di cr Þ cr ex 8 Cost hanno posizione libert‡ Þ xÚ bisogna definire cosa siano cr Þ problemi x’ fenomeno complesso e cr sono ¹ tra loro. C’Ë modello tradizionale (islam, ebrei, cristiani) xÚ altre sono ¹ x’ ispirate a tradizioni orientali o new movimenti Þ ci vuole riconoscimento di 1 categoria aperta Þ Stato no definizione cr x’ no competente. Nel ns ord c’Ë nozione + estesa possibile di cr xÚ ci sono criteri x cr:

AUTOREFERENZIALIT‡ Þ Stato si rimette a ciÚ ke stessa cr dice su organizz/finalit‡ / struttura x’ no competente. AUTONOMIA ISTITUZIONALE Þ cr no qls gruppo, Ë 1 org unitaria e indipendente da altre (libert‡ solo x cr no x singole associazioni Þ 20 Cost protegge singoli enti di derivazione cr con garanzia su possibilit‡ perseguimento loro attivit‡, xÚ no cr qnd no applicazione 8 Cost).

in altri contesti Þ profilo dei rapporti fedele/cr Þ quando 1 fedele si lamenta di 1 atto della cr Þ c’Ë estensione ingerenza Stato ke xÚ puÚ costituire qlcs di @ a invadenza Stato vs cr. Qst secondo aspetto testimoniato da sentenza tribunale civile di Bari 2/3/07 n 21 Þ un avvocato testimone Geova espulso da sua cr con procedimento di contenzioso svolto da organismi previsti da Statuto Þ si rivolge a tribunale civile x annullamento provv di dissociazione nei suoi confronti Þ tribunale ritiene di aver competenza (xÚ nn da grandi motivazioni qnd rimangono dubbi) su qst xÚ si deve esprimere su norma ke appartiene a Statuto interno alla cr = invadenza Stato Þ tribunale interferisce negli “interna corporis” della cr ledendo autonomia cr, nn rispetta pr neutralit‡ Stato Þ qst Ë sintomatico dell’atteggiamento Stato ke ritiene dover intervenire quando si tratta di diritti della persona Þ si restringono limiti x cr (> o < limiti avviene in base a valori ke sono in gioco) Þ x qst valori ritenuti superiori Stato si ritiene competente a giudicare attivita qls cr Þ x Ch Catt , ke Ë indipendente e sovrana, provv autorit‡ ecclesiastiche sogg a controllo Stato x’ pdv diritti della persona Stato si ritiene competente a verificare Þ Ë evoluzione del pr laicit‡ Þ risultato giudizio avvocato: nn accoglimento istanza avvocato x’ Ë stato messo in condizione di difendersi ma nn ha esercitato qst facolt‡.

Art 8,3 Þ prevede estensione libert‡ speciale delle cr (importante qnd stabilire quali siano cr riconosciute) Þ cioË quella di partecipare alla formazione della disciplina ke le regoler‡ Þ Ë estensione del pr bilateralit‡ o negoziazione legislativa (gi‡ vista nell art 7 gi‡ vista x Ch Catt) Þ Ë facolt‡, nn obbligo x cr di trattare con Stato / anke Stato ha discrezionalit‡ di aderire o - Þ xÚ vista assenza di 1 normativa oggettiva diventa arbitrariet‡ (come x intese ke sono state concluse, ma Governo nn ha presentato disegno lex al Parlamento x lex di accoglimento).

Disegno lex prevede obbligo x governo di presentare intesa (come contratti e accordi genera 1 vincolo responsabilit‡ Þ parti si sono vincolate Þ se poi 1 parte si rifiuta di attuare Þ incoerenza giuridica) al Parlamento Þ ke dovr‡ essere interpellato x definire intesa stessa gi‡ nella fase preparatoria x evitare ke Parlamento si rifiuti dopo di approvare intesa.

PROCEDIMENTO X INTESE Þ si Ë consolidato in prassi con intese 84/85 Þ iniziativa e x cr ke fa rikiesta (nn puÚ essere Stato a imporre intesa) x’ Ë nel suo interesse determinato solitamente da 2 motivi: x definire 1 legislazione speciale x sottolineare specifica identit‡ della cr e x permettere di svolgere la propria attivit‡ nell’ambito dell’ord ITA con sua identit‡; x sottrarsi a lex 1959/29 Lex su Culti Ammessi = diritto comune.

XÚ nell’applicazione intese c’Ë stato 1 stravolgimento dell’uso qst strumento x’ a parte I intesa Þ Tavola Valdese (chiese valdesi e metodiste) Þ si contraddistingue x’ vuole proclamare dei principi Þ proclama x separazione tra Stato/religione + x sottolineare ¹ con Ch Catt (interesse a far valere sua specificit‡ rispetto a qst). Qst Ë intesa breve: contiene solo pr (x’ era la prima) volte a fa vedere ¹ con Ch Catt a causa ¹ visione del rapporto con Stato affermando 1 + piena separazione tra ambito religioso/Statale. Principi enunciati:

  • ampia separazione Stato/cr; difesa della libert‡ religiosa dei propri fedeli nei confronti di prerogative concesse a Ch Catt viste come imposizione x loro (es insegnamento religione cattolica in scuole).

Intese successive perdono qst impostazione nn volendo + fare 1 rivendicazione di pr, ma si collegano a modello del Concordato con Ch Catt Þ x ottenere stesse prerogative della Ch Catt. Caratteristiche: prevedono 1 legislazione speciale ke ricalca Accordi 84;

sono “intese fotocopia” Þ tutte = nell’impianto generale Þ stesso modello, argomento e poche ¹ tra cr ke corrispondono alla specifica identit‡ della cr. Intese in partica hanno permesso di sottrarsi a disciplina Lex su Culti Ammessi, ma in realt‡ nn hanno introdotto 1 legislazione specifica x ogni cr. Si Ë qnd introdotta 1 distinzione tra cr Þ quelle “con intesa” privilegiate x’ sono potute accedere a legislazione speciale (es in lex regione Abruzzo tendenza a privilegiare cr con intesa) / “senza intesa” sottoposte a lex su Culti Ammessi. Potrebbe risolvere problemi se venisse approvato Disegno Lex Libert‡ Religiosa Þ molte cr perderebbero interesse a concludere intese x’ avrebbero gi‡ raggiunto obiettivi chiesti nelle intese (sottrarsi Lex Culti Ammessi + vivere secondo propria identit‡) Þ qst x’ detto progetto contiene molte delle prerogative presenti (possibilit‡ esercitare in modo + efficace loro attivit‡ nell’ord ITA)nelle intese ke sono gi‡ iscritte nel registro delle cr (dopo valutazione requisiti necessari… vedi lezione prima). In qst modo cr stipulerebbero intese solo qualora avessero 1 interesse specifico ¹ da altre e qnd necessaria 1 disciplina speciale Þ allora si ke intese sarebbero espressione di 1 identit‡ religiosa e nn si assisterebbe

  • a stravolgimento dell’uso delle intese x’ ns legislazione Ë inadeguata.

Fasi procedimento: richiesta al Pres Consiglio ke delega sottosegretario x seguire trattativa; trattativa avviene tra rappresentanti cr e Commissione esperti dir ecclesiastico istituita dal CdM; si fa bozza d’intesa; sottoposta a approvazione CdM x’ Ë atto politico di gran importanza ke coinvolge tutto Governo; presentato a tutto CdM;

firmata da rappresentante cr e da Pres Consiglio; Accordo concluso e dovrebbe avere efficacia vincolante tra le parti; Governo prepara disegno lex da presentare in Parlamento x approvazione; Parlamento emana lex ke approva intesa e la muti in dir vigente x ns ord; Parrlameno nn puÚ modificare o stravolgere si violerebbe art 8 Cost, deve esserci corrispondenza tra intesa e lex e in caso di nn corrispondenza ci sarebbero i presupposti x una dichiarazione di incostituzionalit‡ Þ la rimanda al Governo ke riapre trattative con rappresentanti cr x arrivare a nuova intesa (x qst sarebbe meglio ke Parlamento fosse coinvolto gi‡ in fase trattative); Governo presenta nuovo disegno lex ke Parlamento puÚ approvare o -; Necessit‡ di una lex Ë prevista da art 8 Cost x cui i rapporti devono essere regolati da lex fatta su base intesa e qnd nn solo da intesa Þ in prassi lex riporta testo integrale intesa dopo aver scritto in art 1 di aver approvato intesa Þ se no rischio incostituzionalit‡ Þ x evitare qst riskio si parla lex rinforzata x’ pur essendo lex ordinaria Ë soggetta a vaglio CCost Þ ha forza passiva di resistenza rispetto all’abrogazione > di altre lex ordinarie Þ puÚ essere abrogata solo da lex ordinaria emanata su base nuova intesa Þ riserva di lex su base intesa ex 8 Cost. NB Þ terminologia ¹ tra lex ratifica/esecuzione x Concordato con Ch Catt rispetto a lex approvazione x cr ke nn sono enti di dir internazionale.

Art 19 Cost Þ (messa in parte su dir/doveri cittadino) Þ Ë dir di libert‡ religiosa in generale x qls persona ke lo esercita in forma individuale e sociale(nn + solo posizione cr) Þ Ë pr fondamentale e superiore ad altri ke xÚ deve essere collocato nel quadro di tutti gli altri valori, cioË ordinato secondo gerarchia Þ xciÚ nn Ë dir illimitato Þ limiti alcuni espressi (vedi art) e altri ricavabili dal complesso dei pr cost. Art 19 Ë art complesso Þ contiene elenco di facolt‡ Þ elenca i ¹ aspetti di libert‡ religiosa ke Ë situazione giuridica complessa Þno unico diritto, bensÏ + diritti ke ne fanno parte. Cmq qst art no esaustivo Þ altri aspetti qst libert‡ sono impliciti. Altra cosa da sottolineare Ë ke qst ¹ aspetti sono coessenziali Þ la negazione di 1 solo di qst diritti costituisce la negazione di tutta la libert‡ religiosa ke infatti deve essere riconosciuta/garantita nella sua interezza. I° aspetto libert‡ religiosaÞ “tutti hanno diritto professare propria fede religiosa” Þ dir di professare Þ xÚ necessario precisare ke ancora + monte esista 1 diritto di libert‡ di coscienza Þ Ë presupposto della libert‡ religiosa / nell’art 19 Ë contemplato implicitamente. Qst Ë diritto di: Diritto di credere Þ dir credere a ciÚ ke ognuno vuole. Diritto di nn credere Þ nn professare alcuna fede (ateismo) Þ nn Ë cosÏ scontato x’ art 19 nn lo dice espressamente e qnd alcuni interpreti all’inizio riconoscevano solo la libert‡ di credere in positivo e nn in negativo come cmq espressione di libert‡ religiosa. Qst accezione negativa veniva ricondotta al max alla libert‡ manifestazione proprio pensiero liberamente ex 21 Cost. Agli interrogativi religiosi si puÚ risp nei 2 modi visti sopra xÚ ora Ë considerata espressione libert‡ religiosa anche la rip negativa Þ si preferisce parlare di libert‡ coscienza Þ implica riconoscimento di 1 dir della coscienza di aderire all’opinione ke si ritiene + conforme alla propria sensibilit‡. La libert‡ coscienza Ë il presupposto della libert‡ religiosa Þ qst c’Ë solo se prima c’Ë riconoscimento di 1 libert‡ di orientarsi o – al senso religioso Þ x qst dobbiamo ritenere ke anke se art 19 nn ha 1 riferimento espresso a libert‡ coscienza lo include implicitamente e lo tutela Þ Ë importante la concreta applicazione Þ alcuni orientamenti giurisprudenziali dei primi anni post Cost tendevano a guardare con sfavore atei Þ es affidamento figli si preferiva coniuge credente x’ ritenuto + affidabile /ateismo lecito ma visto come attivit‡ sospetta Þ era vs 19 Cost cioË vs valore del dir libert‡ religioso inteso solo come libert‡ di credere). Altre Carte Cost ¹ da ns affermano espressamente libert‡ coscienza: CEDU 1950 ex art 9 Þ libert‡ di pensiero, coscienza e religione Þ c’Ë distinzione tra qst ¹ libert‡ ke xÚ sono intrinsecamente correlate, ma ke riguardano ¹ aspetti. Art 8 Cost parla di cr(confessioni religiose) e nn di organizzazioni nn confessionali (filosofiche / etiche) (es unione atei, agnostici e razionalisti Þ avevano cercato di fare intesa con Stato Þ rifiutata x’ nn erano previste da art 8) mentre in altri ord ed a livello UE sono equiparate). UE nn competente x rapporti Stato/cr Þ disciplina rinviata ai singoli Stati, ma nella Carta Cost UE ci sono 2 rinvii: Competenza Stati a regolare condizioni delle cr e delle organizzazioni filosofiche nn confessionali Þ c’Ë equiparazione tra qst 2 xÚ rinvia a quanto previsto negli Stati membri (anke x rispetto ¹ tradizioni singoli Stati). Rapporto dialogico dell’Ue con qst cr Þ UE si impegna a mantenere rapporto di trasparenza con cr e organizzazioni nn confessionali (cioË equiparazione anke x qst aspetto) Þ Ë dialogo ke deve essere chiaro, trasparente e regolare. Orientamento UE Þ equiparare libert‡ coscienza e religione + equiparare organizzazioni confessionali e nn. 1° diritto Þ diritto di libert‡ di coscienza ed Ë compreso in libert‡ religiosa. 2° diritto Þ dir a cambiare idea Þ esplicitamente previsto in Convenzione UE ex art 9 ≠ da noi dove Ë previsto implicitamente e rientra nel concetto libert‡ religiosaÞ x cambiare idea si intende: da ateo a credente / da credente a ateo / da 1 cr a un’ altra. Qst diritto ha conseguenze giuridiche nel ns ord Þ x Stato deve essere irrilevante appartenenza a un cr Þ Stato nn deve discriminare tra ¹ cr ne imporre adesione a 1 determinata cr o prevedere conseguenze giuridiche x adesione a 1 cr (es illegittimo se Stato impone tasse a fedeli x mantenere 1 confessione Þ rd 1930 ke organizzava ebrei imponeva 1 imposta a i fedeli x $ a comunit‡ Þ Cost illegittima ex Sent CCost 239/84) (in GER obbligo x fedele di contribuire a mantenimento cr Þ x sottrarsi 1 deve uscire dalla cr

criterio proporzionalit‡ Þ no restrizioni ¹ da quelle stabilite x lex e ke Cost ritiene necessarie in 1 societ‡ democratica (sicurezza, salute, morale pubblica) Þ restrizione deve essere unico sistema x tutelare interesse superiore, se ci sono altri strumenti si deve ricorrere a quelli. Si fa valutazione caso x caso. Quando si parla di manifestazioni all’esterno si parla di manifestazioni ¹ Þ professare, insegnare, fare proselitismo, associazioni, celebrare in pubb e pvt riti.

Aspetto particolare Ë (A) celebrazione riti (pvt/pubb) Þ caratteristica tipica delle cr Ë in rapporto a unico limite espresso dall’art 19 Þ buon costume Þ Ë elastico, indefinito Þ c’Ë ¹ tra qst limite e quelli previsti dalla lex 1159/29 Lex Culti Ammessi ex art 1 Þ limiti generali alla libert‡ di culto e parlava di “principi” e nn solo di riti + ordine pubblico e buon costume Þ Ë definizione ¹ da art 19 e rileva x’ limite art 19 riguarda solo riti e nn principi Þ nn sono manifestazioni esterne ma sono 1 contenuto della fede religiosa ke riguarda l’intimo della coscienza della persona Þ viola pr laicit‡ Þ Ë sfera autonomia religiosa. In + pr ordine pubblico sono + ampli di quelli del buon costume Þ il I° sono tutte norme inderogabili nell’ambito di 1 ord giuridico / il 2° riguarda norme solo di 1 sfera particolare, Ë 1 parte dell’ordine pubblico Þ se venisse impugnato art 1 lex 29 davanti CCost dovrebbe dikiarare incostituzionale quella parte x’ prevede limiti molto + ampli alla libert‡ religiosa. Buon costume = x legislatore concetto art 19 corrisponde a concetto di BC dell’art21 nel confronto delle manifestazioni di pensiero rikiamate all’ultimo comma (pubblicazioni, spettacoli…) Þ in entrambi i casi si rikiama l’interpretazione fatta nell’ambito penale Þ BC Ë insieme di precetti ke indirizzano i comportamenti nella vita sociale di relazione la cui inosservanza comporta violazione pudore sex, dignit‡ personale, sentimento morale Þ contenuto qnd varia al variare dei costumi sociali e culturali. Applicazione limite deve avvenire mediante il bilanciamento dei valori garantiti da Cost Þ limiti sono dei limiti necessari, nn devono reprimere ulteriormente libert‡ persona. Art 19 ¹ art 21 x’ mentre nel 2° si riconosce la pox ke lex preveda ulteriori interventi preventivi a tutela BC , nel 1° nn c’Ë qst possibilit‡ Þ no pox misure preventive in via generale, solo interventi ex post o nell’immediatezza. Qst pr del rispetto norme giuridiche inderogabili vale anke x rispetto pr ke nn attengono direttamente al BC Þ ci sono altre regole ke possono porsi come limiti generali a libert‡ cr x celebrare riti pubb Þ es 659cp “quiete pubb”.

Altro aspetto della manifestazione esterna libert‡ religiosa Ë (B) dir propaganda / proselitismo (possibile dir critica, ma senza offendere) Þ diffondere credo religioso, insegnarlo e convincere altri a aderire Þ delicato discorso sui limiti Þ qst attivit‡ comporta intromissione nelle libert‡ altrui Þ bisogna mettere dei confini tra attivit‡ lecita e attivit‡ d’abuso (x mezzi oppressivi. Pregiudiziale x convinzioni altro) Þ inerisce su qst Sent CEDU sul proselitismo del 25 agosto 93 ke riguarda controversia cittadino GRE (test Geova, kokkiniatis) vs GRE Þ attivit‡ proselitismo ex 13 Cost GRE c’Ë divieto proselitismo ke nn sia a favore Ch Ortodossa Þ esprime regime totalitario Þ CEDU ha rispetto x ord GRE Þ fa compromesso Þ nel caso concreto nn ci sono ragioni x impedire proselitismo ma probabilmente art 13 ha ragione d’esistere all’interno ord GRE Þ Corte guarda se esistevano condizioni x restringere libert‡ religiosa e dice ke qui no giustificata da bisogno sociale impellente, no pregiudizievole Þ CEDU dice ke condanna Kokkinatis nn era necessaria, nn era proporzionata, xÚ (compromesso) ritiene ke art 13 nn sia in assluto illegittimo Þ Ë pox norma ke vieta proselitismo quando vieta quello abusivo e nn quello tranquillo Þ anke in ITA proselitismo Ë legittimo nella misura in cui nn Ë abusivo.

ECCLESIASTICO 31/

Tutela penale sentimento religioso Þ codex Rocco art 402/406 + art 724, nel titolo 4 libro 2 spece nel capo 1 (oggi sostituito con “rel cattolica”). Qst tutela nasce nel totalitarismo anni 30, rispondevano al tipo rapporto Stato-Ch del tempo; nel codex Zanardelli si prevedeva tutela sentimento religioso in modo = tra ¹ cr, invece in codex Rocco disposizioni si riferiscono a Stato ke ha preso sentimento religioso come pubbl Þ Cattolicesimo riconosciuto come culto di Stato Þ ¹ tra Ch Catt e altri culti ammessi ke erano discriminati sotto 2 profili: alcune fattispecie criminose proteggevano solo rel cattolica Þ 402 “vilipendio rel Stato” + art 724 ke elevava contravvenzione (concernente la pulizia dei costumi nn c’entrava con sentimento religioso) e puniva bestemmia, ma solo vs Ch Catt; altre fattispecie criminose (403-404-405) prevedevano fattispecie ke x art 406 erano estese anke a culti ammessi xÚ la pena era diminuita. Codex Rocco mette qst tutela aggiuntiva al sentimento religioso Þ Ë evidente contrasto tra qst pr e futura Cost Þ profili incost vs Þ pr =; = libert‡ religiosa; divieto discriminazione; pr libert‡ religiosa Þ CCost Ë kiamata a intervenire e all’inizio Ë prudente il ke Ë giustificabile x’ nn Ë 1 organo legislativo, ma gsd e qnd nn puÚ fare modifiche x avere 1 lex migliore Þ cerca conservarle nei limiti di compatibilit‡ Cost pur di nn creare 1 vuoto legislativo, ha cercato interpretarle in modo compatibile a Cost Þ si vede sentimento religioso come bene dei cittadini individuale Þ Ë dei singoli ma anke della collettivit‡ Þ interpretato cosÏ crea problemi x giustificazione ¹ tutela x cr ¹ da Catt dato ke sentimenti religiosi sono =:

1°interpretaz Þ ¹ trattamento c’Ë x’ = libert‡ religiosa nn vuol dire = tutela panale x’ si puÚ giustificare qst > tutela penale x’ > parte cittadini Ë cattolica purchË qst ¹ nn pregiudichi sapzio libert‡ altri cittadini; 2° interpretaz Þ pox ¹ tutela penale ke prevede tutela rafforzata x religione + diffusa x’ c’Ë > reazione sociale a offese a qst. Da 1973 Corte invita legislatore a cambiare disciplina Þ 1988 sollecitata questione illegittimit‡ Cost art 724,1 (bestemmia) , impugnata x’ nel 84 c’era stata revisione Concordato con Accordi 84 in cui la sezione A aveva abrogato confessionismo di Stato Þ si fa sentenza con novit‡ Þ venir – concetto religione Stato nn crea illegittimit‡ nella fattispecie (interpretando religione stato = cattolica) xÚ nn + accettabile criterio > cittadini x discriminare e giustificare tutela penale ¹. CCost conserva norma x’ cmq bestemmia Ë fenomeno mal costume, xÚ invita legislatore a sanare qst ¹ trattamento Þ legislatore nn lo fa Þ 1995 CCost elimina discriminazioni Þ 440/95 dikiara illegittimo qst art solo parzialmente (1c) Þ CCost salvaguarda entrambe esigenze Þ parificazione tutela / norma ke reprime 1 malcostume Þ lo fa interpretando in modo ke la fattispecie Ë divisa in 2 parti ke pox aver vita autonoma Þ ¹ riferita a divinit‡ e a simboli/persone Þ discriminazione puÚ essere superata intervenendo nella 2° parte ke ¹ tra cr mentre la 1° parte resta = x tutte Þ CCost dikiara illegittima solo la 2° parte (assoluzione se insulti la Madonna).

Progressivamente poi sentenze incost Þ 329/97 illegittimit‡ art 404 parzialmente Þ riguarda e punisce fattispecie criminosa anke vs culti ammessi (tramite estensione 406) solo ke c’era sanzione < Þ illegittima solo qst ¹ Þ livellamento sanzioni 404 e 406 a pena del 406.

Sent 508/00 su art 402 ke tutela solo religione cattolica Þ controllo su art 2 e 3 Cost Þ riconosciuta discriminazione e ragioni giustificative nn + esistenti Þ puÚ sia fare opera adattamento e estensione fatto a altre cr (CCost nn puÚ far sent additive, ma solo ablative) CCost Ë costretta a indicare illegittimit‡ Cost integrale.

Poi ci sono sent 327/02 sull’art 405 e 168/05 su art 403 e CCost segue orientamento tenuto x art 404 Þ illeg cost solo nella parte ke prevede pena > Þ livellate sanzioni a l livello + basso.

Dopo qst interventi legislatore si decide e nel 2006 emana lex ke modifica codex penale in materia “reati opinione” con lex 85/06 Þ riguarda art 19-21 Cost e recepisce orientamento CCost Þ tutela speciale x libert‡ religiosa mantenuta come bene garnatito ex 19 Cost xÚ tutela penale viene parificata tra cr, muta a nke terminologia da “reati vs Ch Catt” a “reati vs cr”; restano delitti immediatamente lesivi ex 403-404-405 + soppresso 406 x’ Ë diventato inutile.

Parentesi Þ intese con cr ¹ da cattolica Þ propaganda idee fondamentale x esercizio libert‡ religiosa Þ in intese sempre garantito qst diritto Þ es art 2 Accordi 84 con Ch Catt. X altri culti esisteva normativa ke poneva limitazioni a qst libert‡ espressione Þ TU lex pubb sicurezza (1931) ke imponeva “autorizzazione x distribuz opuscoli in luogo pubb o aperto al pubb” Þ dikiarato illegittimo con Sent 1/5 Þ nn + necessaria autorizzazione, come confermato da art 16 Tavola Valdese Þ ke Ë prima intesa stipulata e qnd ha forte carica pr x impedire norme restrittive (analogia con altre intese).

Bisogna sottolineare ¹ opinione tra cr dal pdv tutela penale x’ sono proprio le cr ke rikiedono ¹ trattamento Þ x Valdesi a ¹ cattolici (ke da sempre cerca collaborazione con Stato ed Ë favorevole a tutela penale sentimento religioso) vogliono + differenziazione tra ambiti Stato. Ch Þ fa intesa affermando pr libert‡ tra cr + ke nn Ë necessaria tutela penale ex art 404cp x’ nn di competenza stato. X Ebrei accettano tutela penale, xÚ qst tutela, vista situazione normativa al momento stipula intesa, deve essere = x tutti!!

ECCLESIASTICO 6/

ART 19 Þ diritto seguire precetti cr appartenenza Þ Ë dir libert‡ Þ dir a identit‡ religiosa Þ dir a essere ¹, Ë aspetto del dir libert‡ religiosa ex 19bis xÚ necessari 2 presupposti: Volontariet‡ Þ Ë espressione libert‡ solo quando Ë espressione di libera scelta no x’ imposto da esterno, se Ë coercizione e configura ipotesi criminosa di violenza personale. XÚ nn facile stabilire limiti libert‡ Þ essendo xÚ precetti qst sono conditio sine qua non x appartenere a cr xÚ persona deve voler seguire qst precetti no x imposizione autorit‡ religiosa o famigliari. Compatibile con quadro valori ord protetti Þ qst vale x tutte espressioni dir libert‡, c’Ë limite tollerabilit‡, limite max con compatibilit‡ di interessi superiori ordinamento Þ Ë libert‡ espansiva fino a limite superiore con valore prevalente ke diventa limite.

CATALOGAZIONE TRA ¹ PRECETTI (comportamenti religiosamente orientati): Adempimenti religiosi ke rientrano in sfera libert‡ persona Þ no confini; Adempimenti nn rientranti in sfera generale di libert‡, anzi adempimenti ke sono in contrsto con norme giuridiche Þ necessaria disciplina speciale ke deroghi; Adempimenti ke contrstano con norme giuridiche + in contraddizione con pr inderogabili ordinamento Þ no possibile deroga con disciplina speciale.

» abbigliamento previsto da tradizione 1 cr (musulmani) a carico donna e si inquadra in 1 condizione deteriore donna ke x noi occidentali rappresenta sottomissione Þ considerato lesivo dignit‡ + evidenzia disparit‡ trattamento + lesione libert‡ personale donna; Velo Ë percepito come espressione atteggiamenti fondamentalistici / di intolleranza religiosa (fino a a rrivare limite estremo terrorismo) Þ Ë simbolo nn solo di appartenenza religiosa.

RISPOSTA ORDINAMENTI

(A)Bisogna distinguere tra ¹ forme velo Þ norme coraniche dicono ke donna deve avere abbigliamento decoroso (Ë interpretazione successiva ke parla di velo. A seconda tipo c’Ë ¹ trattamento: Foulard islamico Þ copre testa, ma lascia scoperto volto. Chador Þ lascia scoperti occhi. Burqa Þ copre tutto il volto.

(B) Distinzione rispetto a luogo in cui Ë usato velo Þ in pvt uno fa ciÚ ke vuole (xÚ normalmente donne musulmane lÏ nn portano velo), problema Ë nei luoghi aperti al pubblico.

(C) Distinzione in base a ki sono soggetti ke vogliono usare velo: pvt / dipendenti pubblici / dipendenti pvt.

Problema Ë stabilire se ci sono valori superiori in nome dei quali si puÚ limitare libert‡ religiosa (x tutte categorie A – B – C). Collegato con art 9 Carta UE ke parla in riferimento a qst di “fine legittimo” in societ‡ democratica.

Caso (B) Þ luogo pubblico / aperto al pubblico Þ ITA tollerante, no normativa specifica anke x’ problema recente. Ci si riferisce a disposizioni ke nn trattano tema velo, ma su possibilit‡ andare in giro a volto coperto Þ no problem x veli ke nn coprono volto. Problema Ë identificazione x motivi pubblica sicurezza Þ qst poggia su 2 norme: Art 85 TUPubbScrz su spettacoli/intrattenimento ke “vieta comparire mascherati in luogo pubblico a parte carnevale” Þ mascheramento interpretato da giurisprudenza come travestimento x compiere reati senza essere riconosciuto e eludere ricerche di polizia. Art 5 lex 152/75 Þ divieto usare caschi protettivi o mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento in luogo pubblico senza giustificato motivo Þ si arriva a identica conclusione Þ no velo integrale. XÚ antigiuridicit‡ qst comportamento esclusa in presenza giustificato motivo e l’esercizio di libert‡ religiosa potrebbe esserlo. Qst disposizioni lex ci danno 1 orientamento e contribuiscono a qst anke misure amministrative da parte Ministero Interno e Dipartimento Polizia: Ministero Interno fa circolari in cui dice ke Ë lecito uso velo anke in fototessere x documenti identit‡ purchÈ lasci scoperto volto (es anke suore hanno = problema). Circolare Dipartimento Polizia Þ uso velo ok purchÈ no vs pubblica sicurezza. Si evince ke valore ke si oppone a uso velo Ë pubblica sicurezza.

Su qst argomento inerisce Consiglio Stato ke rivoluzione impostazione data a tema Þ Sent 19/6/08 n 3076 su inapplicabilit‡ disposizioni lex viste prima (1 e 2) su loro applicabilit‡ a velo islamico. Caso concreto: sindaco Azzano Decimo in Friuli fa ordinanza con cui vieta uso velo ke impedisce identificazione persona in pubblico sfruttando norme 1 e 2 e includeva tra mezzi ke rendono difficoltoso riconoscimento il velo Þ ordinanza Ë annullata da prefetto x’ contraria a disposizioni lex Þ sindaco fa ricorso al TAR ke da ragione a prefetto Þ si va a CStato ke da ragione a TAR e spiega su interpretazione su “essere mascherati in luogo pubblico” Þ norme no applicabili a uso burqa x’ x lex 1 no considerabile maschera x’ Ë tradizionale capo d’abbigliamento + no possibile usare norme 2 x’ ratio norma Ë evitare ke uso casco possa avvenire con finalit‡ di evitare il riconoscimento e qnd no applicabile a burqa x’ usato da donne x adempiere a precetto religioso nn x evitare riconoscimento, in + Ë stessa norma a prevedere possibilit‡ usare un abbigliamento ke nasconde volto in presenza di giustificato motivo e uso burqa x motivi religiosi lo Ë. Qnd nn Ë vs pubblica sicurezza l’uso del velo islamico; qst Ë soddisfatta da fatto ke norma 2 prevede casi in cui divieto Ë assoluto (manifestazioni in luogo pubblico / aperto al pubblico) + donne con burqa si devono sottoporre a identificazione ove necessario. Possibile xÚ ke ci siano regole amministrative ¹ ke limitino uso burqa in presenza legittime esigenze settoriali; CStato nn esclude ke in futuro ci siano esigenze superiori, xÚ allo stato attuale no norme ke lo vietino.

Critiche a interpretazione CStato: C’e contraddizione Þ possibilit‡ portare burqa puÚ essere derogato caso in cui passsi 1 manifestazione Þ xÚ se ci sono esigenze pubblca sicurezza, qst esistono sia ke passi 1 manifestazione sia ke nn ci sia. Obbligo identificazione a rikiesta Ë cmq vs precetto religioso (nn farsi vedere da maschi estranei a famiglia) qnd nn si capisce ratio.

Disegno Lex su Libert‡ Religiosa ha norma tollerante all’art 2 dove stabilisce libert‡ uso abbigliamento religioso (ke cmq deve permettere identificazione soggetto).

Nella “Carta Valori Cittadinanza e Integrazione” redatta da Commissione Ministero Interno e pubblicata con suo decreto con fine integrazione + rapporti solidariet‡ cittadini/immigrati (presenti anke rappr islam); c’era orientamento volto a future lex o prassi (nn vincolante, sono linee-guida) Þ in ITA no restrizioni abbigliamento purchÈ liberamente scelto e nn lesivo dignit‡, no accettabili forme vestiario ke copre volto x’ impedisce riconoscimento + danno difficolt‡ a entrare in rapporto con altri (novit‡! Anke problema valorizzazione donna).

Caso (C) Þ problema burqa in particolari ambiti/mansioni (es esercizio funzioni pubbliche Þ scuole). Fatto portare abbigliamento religioso puÚ compromettere esercizio imparziale funzioni pubbliche o compromettere laicit‡ Stato (vale x tutte cr nn solo islam). Dottrina ritiene ke ki esercita pubbliche funzioni in nome e x conto Stato nn possono ostentare simboli religiosi. Se invece no coinvolta immagine Stato (es dipendenti pubblici ke esercitano solo funzioni materiali) possibile qls abbigliamento religioso. Settore in cui problema Ë grosso Ë scuola/universit‡ Þ ci sono + controversie arrivate a Corte UE diritti uomo e vari ord hanno idee ¹:

FRA Þ lex 228/04 vieta uso segni religiosi ostensivi nelle scuole pubbliche (es no vietate catenine al collo) in applicazione pr laicit‡ garantendo cosÏ trattamento paritario + ord pubblico ke potrebbe essere compromesso da rivendicazioni ke creano tensioni.

UK Þ alunna voleva stare velata e x qst sospesa Þ provv impugnato e va fino Corte Suprema ke con Sen 2/3/05 lo dikiara illegittimo in nome libert‡ religiosa.

GER Þ nel 2003 sentenza CCost tedesca ke in nome tutela libert‡ religiosa afferma legittimit‡ uso velo da parte insegnanti x’ no certo ke velo possa avere influenza su alunni x crescrita/formazione xÚ singoli lander possono legiferare su qst e stabilire restrizioni purchË trattino in maniera = tutte cr.

Corte UE diritti uomo con Sen 15/2/01 Þ su caso in SVI Þ problema velo pdv possibile incidenza negativa su studenti Þ se si dimostra qst ok restrizioni libert‡ religiosa ex art 9. Caso specifico: alunni elementari e qnd facilmente influenzabili Þok decisione no velo.

Corte UE diritti uomo Þ su TUR cioË paese a > musulmana Þ c’Ë divieto in universit‡ di usare velo islamico

  • divieto portare barba lunga x uomo Þ qst fatte in nome pr laicit‡ xÚ numerose volte impugnata da studenti Þ mai ritenuta lesiva libert‡ religiosa in rapporto a circostanze specifiche ord TUR Þ divieto portare simboli appartenenza religiosa Ë misura necessaria x garantire pr laicit‡ e parit‡ trattamento tra ¹ cr Þ Governo TUR nel 2008 voleva modificarle togliendo divieto xÚ c’Ë resistenza CCost ke dikiara incostituzionali qst modifiche x’ pr laicit‡ Ë pr inderogabile ord.

Altro problema Ë x dipendenti pvt Þ no possibile fare indagini su appartenenza a cr a – ke qst appartenenza nn possa arrecare danno economico in produttivit‡ impresa; xÚ no preclusione assoluta, ci vuole valutazione caso x caso tra libert‡ dipendente e fruttuosit‡ attivit‡ economica datore Þ nn bastano prove presuntive.

ECCLESIASTICO 13/

3 categorie: Comportamenti ke riguardano libert‡ coscienza; Comportamenti ke hanno bisogno di 1 disciplina specifica; Comportamenti contrari a norme vs pr supremi di ogni ord (es circoncisione femminile Þ danno permanente + vs dignit‡ femminile). Problema affissione crocefisso in luoghi pubblici. X religione cattolica rappresenta propria appartenenza religiosa, ¹ da abbigliamento ke xÚ riguarda sfera pvt, mentre qst ha risvolti pubblici.

Ci sono disposizioni anni 20 ke ponevano come obbligatorio affissione crocefisso nelle aule scolastiche, giudiziarie, pubbliche Þ sono circolari amm precedenti al 29, emanate tra 22 – 26, atti unilaterali Stato x avere favore della Ch Catt (x afferamre confessionismo Stato) Þ circolari mai modificate o abrogate, Ë 1 altra incongruenza ns ord Þ sono vs pr ns Cost repubblicana e vs modifiche patti 84 ove viene – confessionismo di Stato. 1988 parere CStato n 63 Þ afferma compatibilit‡ affissione (anke se nn + confessionismo stato) x’ nn Ë solo simbolo della rel catt, ma Ë simbolo della civilt‡ e cultura cristina Þ simbolo ns cultura Þ ha valenza universale, xciÚ Ë compatibile con Cost. Impostazione nn condivisa da tutti x 2 motivi contestazione: Pr laicit‡ Stato e neutralit‡ rispetto tutte cr (imparzialit‡ funzionale della PA); Contrasto col riconoscimento del dir libert‡ religiosa Þ x persone con religione ¹ o atei + diritto di libert‡ di coscienza a nn subire simboli di 1 altra religione.

ECCLESIASTICO 14/

Nascita Stato Citt‡ Vaticano Þ ci sono 2 sogg dir internazionale Þ SSede e Stato Citt‡ Vaticano Þ 1° organo governo Ch e il 2° ha territorio circoscritto dentro ITA. SCV Ë sui generis Þ x’ come indicato nel preambolo trattato SSede e ITA x garnatire 1 segno evidente dell’indipendenza SSede. Caratteristiche: Ë stato strumentale a SSede, Ë x garantire indipendenza, sovranit‡ di 1 altro sogg di dir internazionale; tutto il territorio SCV Ë dato in prp a SSede e art 3 trattato Þ ciÚ eclude dir prp altri in quel territorio, fa rientrare lo SCV in stato patrimoniale x’ Ë patrimonio SSede; territorio SCV Ë stretto (0,5 kmq) Ë 1 enclave con problema rapporti con ITA x garntirsi sopravvivenza e comunicazioni Þ art 6 trattato; popolazione Ë funzionale Þ comunit‡ residente territorio Ë funzionale x grantire indipendenza sovranit‡ SSede. Collegata con qst 4 caratteristica Ë il suo essere 1 “stato-apparato” Þ stato sul cui territorio ci sono organismi governo SS e SCV e la popolazione Ë in 1 rapporto servizio con qst organismi governo Þ cittadinanza vaticana Ë data in base a rapporto servizio; x dare qst cittadinanza si usano 2 criteri: rapporto di servizio Þ svolgere funzioni in SCV; x svolgere qst servizio Ë permesso loro di avere residenza stabile in SCV (tutti hanno 1, ma pochi vivono dentro, altri vivono fuori SCV). Cittadinanza si estende anke a coniuge, figli e viene – se viene – 1 dei 2 requisiti e sogg se nn ha altra cittadinanza acquisisce quella ITA. Esistono poi criteri speciali x attribuire cittadinanza: Provvedimento romano Pontefice; x i cardinali (prelati ke svolgono funzioni di governo e di solito preposti a dicasteri Curia Romana e x loro posizione Ë riconosciuta cittadinanza SCV sia ai residenti in Vaticano sia x quelli residenti a Roma Þ indicati art 21, xÚ solo quelli indicati, nn tutti cardinali. Regime governo SCV Þ gsd su suo territorio x SS / a capo governo c’Ë Papa (oltre a essere capo Ch Catt) ke nn esercita direttamente funzioni governo, ma si avvale di organismi vicari / organismi governo SCV si ¹ da organismi governo Ch Catt x’ sono enti ¹ / SCV ha proprio ord giuridico, Cost, fonti proprie.

Rapporti SCV – ITA Þ necessari e regolati da trattato, 1° aspetto Þ rapporti gsd Þ era necessario regolare ¹ competenze Þ particolare Ë caso (A) regime P.za S.Pietro Þ fa parte territorio SCV ma a ¹ altre parti nn ha confini, nn Ë luogo chiuso, ma aperto ex art 3 c2 trattato + si prevede ke in qst piazza ci sia collaborazione guardie svi e polizia ita x’ SCV ha forze polizia ridotte xÚ possono kiudere piazza x determinati eventi e forze polizia ITA devono retrocedere.

(B) campo giudiziario Þ rapporti di gsd x regolare competenze Þc’Ë collaborazione con ITA quando SS (ke ha propri organismi giudiziari) ritiene opportuna ex 22 trattato Þ Ë scelta discrezionale in materia penale ed Ë prevista collaborazione anke quando colpevole si rifugia in ITA Þ ITA giudica anke senza delega SCV Þ x giurisprudenza lo si ritiene rifugiato in ITA anke quando autore arrestato da forze sicurezza ITA ke presiedono P.za s. Pietro (delega data x attentatore Papa).

Art 22 Þ estradizione x persone ke commettono reati in Ita e si rifugiano in SCV Þ competenza ITA x reato consumato in ITA xÚ c’Ë condizione Þ atto imputato deve essere anke considerato delitto nell’ord SCV (facile x’ normativa penale Ë ricalcata su quella ITA), estradizione avviene con procedimento semplificato rispetto a quello ordinario.

Relazioni internazionali SS Þ Ë sogg dir internaz Þ puÚ avere rapporti diplomatici stabili, xÚ qst pox esercitare qst dir legazione attiva e passiva Ë legata a libert‡ di movimento garntita da ITA Þ x trattato c’Ë impegno ITA a garantire libert‡ circolazione diplomatici SS e x quelli ke escono da SCV (garantita anke quando si tratta di stati con cui Ita nn ha rapporti diplomatici) ex art 19 trattato. Visto ke SCV piccolo nn tutte sedi diplomatiche ci stanno e allora stanno in ITA ex art 12.

Altre garanzie previste x garantire indipendenza si possono classificare in: (1)Garanzie personali Þ (A) Romano Pontefice ex art 8 Ë “sacro e inviolabile” gode di immunit‡ assoluta = a quella Pres Rep ITA e c’Ë incapacit‡ dir penale Þnn Ë perseguibile; mentre dall’altro lato se subisce delitti ha tutela penale speciale pari a quella del Pres rep ITA / (B) Cardinali Þ hanno imp funzioni governo (organismi centrali SS e SCV) e funzione importante quando si rende vacante sede pontificia (morte, rinuncia) Þ art 21 c2 ITA si impegna a nn ostacolare tragitto cardinali in Ita e no limitazioni su loro libert‡ personale e qst x’ al conclave partecipano cardinali tutto il mondo (ke abbiano compiuto 65 anni) + ITA si impegna affinke nelle vicinanze conclave nn si verifichino atti ke lo possano turbare (ultimo comma art 21 assicura libert‡ transito x altri sogg) / (C) altre garanzie ex art 10 x coloro ke svolgono funz pubb in SCV su base elenchi.

(2)Garanzie funzionali Þassicurano indipendenza nell’esercizio funz pubb agl uff SS e SCV ex art 11 Þ si stabilisce “immunit‡” x organi centrali SS da ingerenze qls tipo da parte autorit‡ pubb ITA Þ portata art Ë

oggetto discussione Þ bisogna individuare (A)“organi centrali” e stabilire cosa si intende x (B) “esenzioni da qls influenza”, 2 interpretaz su (A): restrittiva Þ organi centrali sono quelli ke effettivamente sono preposti a svolgimento funz governo Þ organismi ke compongono Curia Romana; estensiva Þorgani centrsli sono nn solo Curia Romana ma anke altri uffici ke sebbene nn siano in collegamento diretto con SS, qst li utilizza x funzioni strumentali e ausiliarie (problema nato x Þ IOR “istituto opere religiose” Ë tipo Banaca x esigenze $ e Radio Vaticana Þ nn svolgevano funz governo ma att complementari).

Anke x (B) 2 interpretazioni: restrittiva Þ ingerenze illecite sono quelle riguardanti esercizio potest‡ pubbl da parte enti centrali, mentre potrebbero essere soggette a norme ITA i rapporti comuni tra cittadini (att di dir pvt Þ competenza stato in cui sono posti) e qnd competenza ITA Þ immunit‡ nn assoluta, solo x atti iure imperi e nn quelli iure privato rum o iure gestiorum; estensiva Þ organi centrali SS interamente coperti da immunit‡ da gsd ITA x qls tipo atto illecito Þ finalit‡ art Ë garantire piena indipendenza SS da qls ingerena ITA.

Tesi 2 seguita da Cassazione Penale nel 1987 vs IOR quando ritenne dikiarare difetto gsd suoi confronti; mentre nel caso Cassazione vs Radio Vaticana ke emetteva onde elettromagnetiche ke superavano standard ord ITA Þ apre procedimento Þ sollevata eccezione gsd Þ ma nn accolta x’ anke enti centrali SS sono sottoposti a controlli e sottostanno a gsd ITA quando compiono attivit‡ ke nn sono espressione potest‡ pubb.

(3) Garanzie reali Þ tutelano patrimonio SS Þ bisogna ¹ diverse estensioni tutela (A) immobili ke fan parte territorio SCV e su di essi si esclude qls atto gsd ex art 4 / (B) x immobili di prp SS e ke son adibiti a organi governo SS e hanno ruolo imp x indipendenza e sovranit‡ Þ immunit‡ diplomatica ex art 15 Þ la cd extraterritorialit‡ Þ sono immobili elencati art 13-14-15 e altri in cui SS vorr‡ in futuro istituire new dicasteri, uffici governo Þ godono immunit‡ prevista dir internazionale x sedi diplomatiche straniere / (C) ex art 16 immobili prp SS fuori dal territorio SCV x qst nn si prevede immunit‡ diplomatica ma previsto ke nn pox essere soggetti a vincoli o espropriazioni x pubb utilit‡ se nn previo accordo con SS + esenti qls tributo.

(4) Garanzie economiche Þ x garntite indipendenza da vincoli, tributi ITA ex art 17 Þ c’Ë esenzione tributaria x immobili + art 20 esenzione tributaria x merci da dazi.

Posizione internazionale SS Þart 24 Þ x assicurare indipendenza / inviolabilit‡ territorio SCV Þ dipende da ammissione SS in relazioni internazionali. Art 24 Þ nn vuol prendere parte a “competizioni temporali” x’ missione Ë di tipo spirituale xÚ cmq c’Ë missione pacificazione e promozione solidariet‡ tra popoli. X art 24 parti possono rikiedere a SS x intervento pacificatore x risolvere controversia xÚ sempre in ambito spirituale. SS puÚ partecipare a relazioni internaz xÚ Ë condizionata da obiettivi missione Þ nn partecipa a quelle ke hanno come obiettivo risoluzione competizioni territoriali internaz (in Consiglio UE e ONU Ë solo osservatore permanente).

ECCLESIASTICO 20/

PR COOPERAZIONE STATO/CR

Si svolge in ¹ ambiti, uno di qst Ë famiglia/matrimonio Þ ambito in cui radicate tradizioni culturali religiose; Ë dove si manifesta ¹ tra modelli da parte comunit‡ ke si ispirano a ¹ cr o culturali Þ problema Ë possibilit‡ x persone ke vivono in 1 determinato paese di seguire qst tradizioni + compatibilit‡ qst traduzioni con ord giuridici. In Ue ambito dir famiglia vige pr monistico Þ dir famiglia Ë quello dato da Stato. Altri paesi c’Ë statuto personale Þ dir famiglia regolato da norme delle cr appartenenza. Sistema monistico si afferma gradatamente ed Ë applicato I°volta 1803 da Code Civil Napoleonico Þ matrimonio Ë rapporto di competenza Stato, mentre prima era Ch ke aveva competenza esclusiva Þ Ch Catt matrimonio nn Ë solo rapporto sociale, ma Ë anke realt‡ di rilevanza pubblica x’ Ë sacramento. Stato poteva regolare solo effetti patrimoniali/civili del matrimonio. Situazione modificata con prevalenza competenza civile affermata da Code Civil Napoleon Þ unico matrimonio riconosciuto valido da Stato Ë quello previsto in cc e nn Ë + riconosciuto quello religioso (Ë inversione rispetto a prima). Qst sistema esportato in altri paesi UE xÚ c’Ë ¹ x cui in alcuni paesi UE qst regola viene applicata con maggior rigorosit‡ (FRA/BEL/OLA/GER) e no rilevanza x celebrazione religiosa. Altri paesi c’Ë affermazione competenza Stato, xÚ a seguito accordi con Ch Catt viene riconosciuta possibilit‡ attribuire rilevanza civile a matrimoni religiosi (applicazione regola – rigida) (ITA fa parte qst paesi).

ITA Þ ns codice civile nel libro I° su matrimonio prevede 3 tipi matrimonio: Celebrato davanti a ufficiale stato civile Þ matrimonio civile; Ex art 82 celebrato davanti a ministro culto cattolico;