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Materiale di studio completo e aggiornato al CCII 2026. La dispensa integra gli appunti di lezione del prof.Villa con una sintesi mirata dei manuali Nigro-Vattermoli (Parte I e II) e D'Attorre (capp. I, II, III, IV, VI, IX).
Tipologia: Dispense
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In ambito aziendale, la crisi si manifesta quando l'impresa non raggiunge gli obiettivi prestabiliti in
relazione ai fattori produttivi impiegati, traducendosi in uno squilibrio di tipo economico,
patrimoniale o finanziario.
(vedi art.2 c.1 lett.a) CCII)
Sebbene il termine "crisi" esprima un disvalore (un evento negativo da evitare), essa non va vista solo
in un'ottica distruttiva: rappresenta infatti anche una fase del ciclo dell'impresa che può rivelarsi un
fattore decisivo per innescare necessari processi di ristrutturazione economica.
Le crisi possono essere classificate in base a diverse caratteristiche:
◦ Economiche: causate da uno sbilancio strutturale fra attivo e passivo.
◦ Finanziarie: caratterizzate dall'incapacità di soddisfare le obbligazioni verso i terzi (vera e
propria insolvenza).
aziendale.
◦ Sanabili (Reversibili)
◦ Insanabili (Irreversibili), a seconda della loro gravità.
Il " diritto della crisi e dell'insolvenza " è quel complesso di norme che entra in gioco proprio in caso di
crisi o insolvenza del debitore.
L'esistenza di questo ramo del diritto è fondata su due obiettivi principali:
mira a farla emergere e individuarla tempestivamente. Evitare ritardi nell'affrontare le prime
avvisaglie è fondamentale per impedire che la situazione si aggravi diventando irreversibile.
azioni esecutive individuali per recuperare i propri crediti. Questa "corsa" crea due grossi problemi:
la disgregazione del patrimonio del debitore e una forte disparità di trattamento tra i creditori
stessi. Il diritto interviene quindi ponendo dei vincoli sul patrimonio del debitore, bloccando le azioni
individuali per garantire equità e parità di trattamento tra tutti i creditori.
Storicamente, la gestione delle crisi d'impresa si fondava
sull'istituto del Fallimento, uno strumento antico derivante dallo
jus mercatorum medievale.
Oggi, gli ordinamenti giuridici affrontano il governo delle crisi
secondo due principali modelli:
che ai privati.
dell'impresa e quelle destinate alla crisi del soggetto privato.
Sistema creato in modo autonomo dai
mercanti stessi per disciplinare i
propri scambi commerciali in modo
rapido e indipendente dalle leggi locali.
La crisi è un concetto introdotto recentemente (D.lgs. 14/2019) con l'obiettivo di far emergere
precocemente le difficoltà finanziarie. Essa non coincide con il "fallimento", ma ne rappresenta il
gradino precedente. Lo stato di crisi si applica all'imprenditore commerciale il quale, a norma dell'art.
2082 c.c., è definito come colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al
fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.
Art. 2, lett. a, CCII:
Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi
di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.
La crisi è una valutazione previsionale: l'impresa o il soggetto ha ancora i fondi per pagare oggi, ma i
calcoli matematici sui flussi di denaro (entrate vs uscite) indicano che, entro l'anno solare successivo,
non sarà più in grado di onorare i propri impegni.
Quando la crisi o l’insolvenza riguarda un soggetto diverso dall’imprenditore commerciale il codice e
la legge del 2012 parla di sovraindebitamento.
l termine sovraindebitamento non indica una gravità diversa rispetto alla crisi o all'insolvenza, ma
identifica i soggetti a cui queste situazioni si riferiscono. Si parla di sovraindebitamento quando lo
stato di crisi o di insolvenza colpisce debitori "non fallibili" (ovvero non soggetti alla Liquidazione
Giudiziale).
Art.2 CCII
I soggetti in stato di sovraindebitamento sono:
◦ Il consumatore: chi ha debiti personali/familiari.
◦ Il professionista: l'esercente attività intellettuale.
◦ L'imprenditore minore: chi non supera determinate soglie dimensionali.
◦ L'imprenditore agricolo.
◦ Le start-up innovative.
◦ Ogni altro ente non commerciale: (es. associazioni, fondazioni).
Questi soggetti, definiti "sovraindebitati", hanno accesso a procedure specifiche (come il piano di
ristrutturazione dei debiti o la liquidazione controllata) per poter ripartire da zero liberandosi dai
debiti pregressi (esdebitazione).
Il legislatore concentra la sua attenzione soprattutto sulle crisi finanziarie perché queste incidono
direttamente sui rapporti esterni dell'impresa (terzi e creditori), rischiando di innescare un "effetto
domino" che porta al dissesto anche di chi ha avuto rapporti commerciali con l'impresa in crisi.
Le discipline che regolano le crisi patrimoniali e finanziarie presentano tre caratteristiche
fondamentali:
risentendo delle vicende del sistema economico generale.
il patrimonio scarseggia.
di imprese.
patologica dei rapporti.
L'ordinamento prevede diversi strumenti per affrontare l'insolvenza , graduati in base alla gravità
della situazione e alla tipologia di debitore. Il nucleo centrale di questi strumenti prende il nome di
Procedure Concorsuali.
Possiamo dividere gli strumenti in 4 grandi macro-categorie :
segnali di crisi prima che diventi irreversibile (prevenzione). A tal fine esiste la composizione
negoziata della crisi, che utilizza un esperto indipendente per facilitare un accordo tra debitore e
creditori.
"privatistica": il debitore propone ai creditori un piano economico-finanziario per soddisfarli (es.
piani attestati di risanamento, accordi di ristrutturazione dei debiti, convenzioni di moratoria).
a un organo nominato dall'autorità (giudiziaria o amministrativa) che lo amministra, lo liquida e
distribuisce il ricavato ai creditori. Includono:
Le procedure concorsuali sono strumenti giuridici di regolamentazione e composizione coattiva dei
rapporti tra un debitore (in stato di crisi o insolvenza) e l'insieme dei suoi creditori.
Prevedono l'intervento di un'autorità pubblica neutra che gestisce un patrimonio separato per attuare
la responsabilità patrimoniale del debitore.
‣ Natura giuridica :
Non esiste un inquadramento unitario. Costituiscono procedimenti sui generis che si dividono in:
Giudiziali (es. Fallimento/Liquidazione giudiziaria, Concordato preventivo).
Amministrative (es. Liquidazione coatta amministrativa).
Miste (es. Amministrazione straordinaria).
N.B. Non rientrano nelle procedure concorsuali gli strumenti preventivi come le procedure di allerta, la
composizione assistita o i piani di risanamento.
Nonostante le differenze, tutte le procedure concorsuali condividono tre requisiti strutturali che le
differenziano dalle normali azioni esecutive individuali:
Perché si possa parlare di procedura concorsuale, è necessario l'intervento di un' autorità pubblica
che sovraintenda alla regolarità delle operazioni. Tale autorità può essere di 2 tipi:
◦ Autorità Giudiziaria: Il Tribunale (non il Giudice di Pace) è l'organo principale. In caso di
impugnazione, la competenza passa alla Corte d'Appello e, infine, alla Corte di Cassazione.
◦ Autorità Amministrativa: In casi specifici, l'autorità è un organo della Pubblica
Amministrazione. Ad esempio, per le banche interviene la Banca d'Italia; per le grandi imprese
in crisi interviene il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (ex MISE), che ha il compito di
nominare i commissari.
L'universalità implica che la procedura colpisca l'intero patrimonio del debitore, in coerenza con l'art.
2740 c.c. (responsabilità patrimoniale).
Tutti i beni e i diritti del debitore vengono vincolati. L'attivo è considerato in senso dinamico: non
comprende solo beni materiali (immobili, merci), ma anche diritti ancora da attuare (es. crediti verso
lo Stato, risarcimenti danni).
‣ Per gestire questa complessità, la legge prevede un organo gestorio (come il curatore
fallimentare), che ha il compito di amministrare il patrimonio e, se necessario, avviare
cause legali per recuperare crediti o somme dovute al debitore.
La generalità comporta il coinvolgimento di tutti i creditori del soggetto in crisi.
Mentre nell'esecuzione individuale vince chi è più rapido ad agire, nella procedura concorsuale tutti i
creditori sono chiamati a partecipare secondo regole d'ordine prestabilite:
◦ Si applica rigorosamente l'art. 2741 c.c. (par condicio creditorum).
È il principio cardine (sia di equità generale che regola tecnica) secondo cui vi è parità di situazioni e
di trattamento per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura. Tutti hanno diritto a
partecipare e a essere soddisfatti in egual proporzione sul patrimonio, fatte salve le cause legittime di
prelazione (es. pegni, ipoteche) previste dalla legge.
L' apertura di una procedura concorsuale genera conseguenze immediate e stringenti:
propri beni, che vengono affidati agli organi della procedura.
esecutive autonome.
gestione dei crediti avviene sotto la supervisione della procedura.
compiuti dal debitore poco prima dell'apertura della procedura, recuperando beni usciti
illegittimamente dal patrimonio.
Sebbene la finalità comune ultima sia sempre il soddisfacimento dei creditori, le singole procedure
hanno obiettivi specifici:
(pagare i creditori) e pubblicistici (eliminare un'impresa decotta dal mercato).
soddisfare i creditori ma con la finalità di conservare l'impresa.
guidata da un interesse pubblico.
(risanamento o riorganizzazione per la cessione a terzi) e, mediatamente, a soddisfare i creditori.
Gli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza costituiscono l'insieme delle misure, degli
strumenti e delle procedure volti al risanamento dell’impresa. Questo obiettivo viene perseguito
attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività, delle
passività o del capitale, oppure, in alternativa, tramite percorsi volti alla liquidazione del patrimonio.
Su richiesta del debitore possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi.
Gli strumenti che rientrano nel quadro delle procedure concorsuali si articolano in diverse tipologie,
progettate per rispondere alla gravità della situazione e alla natura del soggetto coinvolto:
creditori al fine di evitare il fallimento e risanare l'impresa.
temporaneamente le proprie obbligazioni finanziarie per tentare un risanamento o procedere a
una liquidazione ordinata, trovando un accordo con i creditori.
supervisione di un’autorità giudiziaria, con lo scopo di soddisfare i creditori.
(tipicamente per enti con particolari finalità o regimi di vigilanza) si occupa della liquidazione del
patrimonio del debitore.
ristrutturare le imprese di grandi dimensioni in crisi per tutelare i livelli occupazionali, i complessi
produttivi ed evitarne il fallimento.
imprenditori (come i consumatori) o imprese minori che si trovano in uno stato di
sovraindebitamento. Queste procedure sono caratterizzate da una gestione generalmente più
semplificata rispetto alle procedure concorsuali tradizionali.
L'applicazione degli strumenti e delle procedure disciplinati dal Codice richiede la fondamentale
sussistenza di specifici presupposti oggettivi. Questi requisiti sono strettamente legati allo stato di
salute economico-finanziaria dell'imprenditore.
L'attivazione di tali procedure si rende necessaria quando emergono problematiche rilevanti nella
gestione aziendale , le quali sfociano nell'incapacità del soggetto di adempiere regolarmente alle
proprie obbligazioni. La corretta individuazione di questi presupposti oggettivi è il passaggio
preliminare per determinare quale specifico strumento di regolazione o liquidazione debba essere
adottato.
L'intera architettura di queste procedure è retta da principi generali , che possono essere espressi
esplicitamente dal legislatore o ricavati in via interpretativa. Essi svolgono tre funzioni fondamentali:
I principi cardine che regolano la materia sono i seguenti:
dovere assoluto di adottare misure e assetti organizzativi idonei a rilevare tempestivamente i
segnali di crisi e ad assumere con prontezza le iniziative necessarie per affrontarla, in particolare:
◦ IMPRENDITORE INDIVIDUALE: Deve adottare misure adatte per individuare la crisi e affrontarla
prontamente.
◦ IMPRENDITORE COLLETTIVO : Deve implementare un vero e proprio assetto organizzativo,
amministrativo e contabile idoneo alla rilevazione tempestiva e all'assunzione delle azioni
necessarie.
Le cinque prescrizioni normative principali introdotte per assicurare questo obiettivo sono:
Il legislatore ha introdotto un meccanismo di segnalazione che obbliga determinati soggetti a
informare prontamente l’imprenditore qualora rilevino squilibri tali da poter sfociare in una crisi/
insolvenza, oppure in caso di ritardi significativi nei pagamenti fiscali.
Questi obblighi gravano su soggetti che, grazie al loro ruolo o alle loro competenze, si trovano in
una posizione privilegiata per intercettare i primi segnali di difficoltà.
Il sistema si divide in due direttrici:
◦ Allerta Interna: Affidata agli organi di controllo societari (es. Collegio Sindacale, Revisori), i
quali devono monitorare costantemente l'andamento aziendale e segnalare all'organo
amministrativo le anomalie.
◦ Allerta Esterna: Proveniente dai creditori pubblici qualificati (es. Agenzia delle Entrate, INPS,
Agenzia della Riscossione), i quali attivano la segnalazione al superamento di determinate
soglie di debito scaduto.
La composizione negoziata della crisi è un procedimento non giudiziale e volontario, il cui scopo è
agevolare le trattative tra l’imprenditore, i creditori e le altre parti coinvolte per trovare una soluzione
atta al risanamento dell’impresa.
Nel dettaglio, durante questa procedura, l’imprenditore conserva la gestione ordinaria e
straordinaria della propria azienda. Ad assisterlo vi è un mediatore professionale e imparziale
(l’esperto), il quale ha il compito specifico di favorire e guidare le trattative con i creditori e le altre
parti interessate. art.12 c.
La legittimazione ad attivare la composizione negoziata compete esclusivamente all’imprenditor e,
che ha la facoltà e la libertà di scegliere se utilizzarla o meno. Sebbene i creditori pubblici qualificati
(es. Agenzia delle Entrate, INPS) possano segnalare o suggerire all’imprenditore di nominare un
esperto tramite i meccanismi di allerta, la decisione finale spetta solo a lui (se il debitore è una
società, la decisione spetta in via esclusiva agli amministratori).
I presupposti per attivare la composizione negoziata si dividono in:
➤ Presupposto soggettivo : Riguarda i soggetti che possono accedere alla procedura. Essi sono tutti
gli imprenditori, sia di tipo commerciale che agricolo, incluse le imprese cosiddette "sotto soglia"
(imprese minori).
➤ Presupposto oggettivo : Si verifica quando l’imprenditore si trova in una situazione di squilibrio
patrimoniale, economico o finanziario che rende probabile la crisi o l’insolvenza dell’impresa. È
tuttavia fondamentale che risulti ragionevolmente perseguibile il risanamento, ovvero che ci siano
possibilità concrete di ripristinare l'equilibrio aziendale. Nello specifico:
obbligazioni con regolarità.
L’imprenditore che desidera avviare la composizione negoziata deve presentare un’istanza per la
nomina dell’esperto tramite un'apposita piattaforma telematica nazionale gestita dal sistema delle
camere di commercio. L'istanza deve essere corredata da una serie di documenti fondamentali.
Per la nomina dell'esperto (scelto da un apposito elenco) interviene solitamente una commissione
composta da tre membri (un magistrato, un membro della camera di commercio, uno del prefetto)
che provvede entro 5 giorni lavorativi. Tuttavia, il legislatore ha previsto due regimi speciali:
ad hoc per semplificare il meccanismo e ridurre i costi di accesso. Non è previsto l'intervento della
commissione: la nomina dell'esperto è rimessa direttamente al segretario generale della camera di
commercio competente. Inoltre, per semplificare la procedura, tra i documenti da allegare
all'istanza non figura l'obbligo di presentare immediatamente un progetto di piano.
È possibile presentare un'unica istanza sulla piattaforma telematica per più imprese del gruppo.
L'esperto nominato svolge il suo compito in modo unitario per tutte le imprese istanti, a meno che lo
svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative (in tal caso può procedere
singolarmente). Un vantaggio fondamentale per i gruppi riguarda i finanziamenti infragruppo: i
prestiti concessi durante le trattative da società controllanti o controllate non subiscono la
postergazione legale dei crediti (ovvero non vengono rimborsati per ultimi), a condizione che
l'esperto non iscriva formalmente il proprio dissenso a tali operazioni nel registro delle imprese.
Una volta nominato, l’esperto deve verificare la propria indipendenza (che va mantenuta fino a due
anni dopo l'incarico), le proprie competenze e la disponibilità di tempo. In caso contrario, deve
chiederne la sostituzione.
Accettato l’incarico, l'esperto valuta la concretezza delle prospettive di risanamento. Se la valutazione
è negativa, lo comunica all’imprenditore e alla camera di commercio per l’archiviazione (inibendo
una nuova istanza per un anno). Se le prospettive sono concrete, si aprono le trattative , della durata
massima di 180 giorni (prorogabili).
Durante le trattative:
situazione e a gestire l’impresa senza danneggiare ingiustamente i creditori.
mantenendo la massima riservatezza.
Poiché il blocco delle azioni esecutive comprime pesantemente i diritti di recupero dei creditori,
l'Articolo 19 impone che questa "pausa" provvisoria sia rapidamente legittimata e sorvegliata da un
giudice, per evitare abusi.
un ricorso al Tribunale competente entro il giorno successivo. L'omissione o il ritardo comportano
la decadenza automatica dell'efficacia delle misure
dallo scudo e l'Esperto. Quest'ultimo deve attestare che le misure sono effettivamente necessarie
e funzionali al successo delle trattative, e che le prospettive di salvataggio sono ragionevoli.
confermate, la loro durata varia da un minimo di 30 a un massimo di 120 giorni. In caso di
trattative fruttuose, il Tribunale può concedere proroghe, ma il tetto massimo assoluto è di 240
giorni.
in frode (anche su segnalazione dell'esperto), il Tribunale revoca immediatamente le misure.
Il Tribunale – che interviene in composizione monocratica su richiesta dell'imprenditore – possiede
poteri autorizzativi fondamentali per facilitare il risanamento, pur trovandoci in un contesto
stragiudiziale:
deroga all'art. 2560 c.c., escludendo cioè la responsabilità dell'acquirente (cessionario) per i debiti
aziendali pregressi. Per concedere questa fondamentale agevolazione, il giudice deve assicurarsi
che la selezione dell'acquirente rispetti principi competitivi (per garantire un prezzo congruo) e che
vi sia un'adeguata tutela dei lavoratori.
prededucibili (che avranno cioè priorità assoluta di rimborso nell'eventualità in cui le cose vadano
male e si apra una successiva liquidazione) o la rinegoziazione protetta di linee di credito esistenti,
garantendo all'impresa la liquidità vitale per sopravvivere durante le trattative.
Per favorire l'emersione anticipata della crisi e incentivare il ricorso a questo strumento, la legge
prevede una serie di importantissime tutele e agevolazioni (misure premiali) per l'imprenditore:
o i nuovi finanziamenti) mantengono la loro validità e non sono soggetti ad azione revocatoria in
caso di successiva liquidazione giudiziale. Parimenti, non sono revocabili i pagamenti e gli atti posti
in essere coerentemente con l'andamento delle trattative. Tali atti coerenti e autorizzati sono anche
esentati dai reati di bancarotta preferenziale e bancarotta semplice.
degli interessi (fino alla misura legale o alla metà, a seconda dell'esito). L'imprenditore può
ottenere la rateizzazione del debito fiscale fino a 72 rate, che possono salire a 120 rate in caso di
comprovata e grave situazione di difficoltà. Infine, le "sopravvenienze attive" derivanti da eventuali
stralci dei debiti concordati non sono considerate tassabili ai fini delle imposte sui redditi.
Al termine dell'incarico o alla scadenza dei termini per le trattative (massimo 180 giorni o termine
prorogato), l’esperto redige e comunica la relazione finale. La pubblicazione di questo documento è
un passaggio chiave poiché rappresenta l'atto formale di chiusura della procedura e fa decorrere
precisi termini di legge a tutela del debitore.
La procedura può concludersi ufficialmente in tre modi:
l’imprenditore stesso ne fa richiesta.
L'esito può concretizzarsi in: un contratto finalizzato alla continuità aziendale, una convenzione
moratoria, un accordo sottoscritto anche dall’esperto, un piano attestato di risanamento, o un
accordo di ristrutturazione dei debiti.
crisi persiste, l’imprenditore può ricorrere ad altre procedure (come il concordato preventivo, la
liquidazione giudiziale, il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio o
l'amministrazione straordinaria).
L'Incentivo anti-liquidazione legato alla Relazione Finale: A tutela dell'imprenditore che ha
tentato lealmente la via negoziale, la legge introduce una fondamentale protezione (ex art. 40
co. 10): il debitore può paralizzare e bloccare una richiesta di apertura della liquidazione
giudiziale presentata nei suoi confronti dai creditori. Per farlo, deve presentare formale
istanza per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza entro il
termine perentorio di 60 giorni dalla comunicazione della relazione finale dell'esperto.
INCENTIVO ART.40 RISCHIO LIQUIDAZIONE
patrimonio
insolventi
Quando ogni tentativo negoziale o alternativo fallisce, o quando la crisi è ormai irreversibile, si apre lo
scenario della Liquidazione Giudiziale.
commerciali (non agricoli) che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di "impresa
minore" (ex art. 2, co. 1, lett. d) e che si trovino in stato di insolvenza (l'incapacità definitiva e non
transitoria di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni). L'onere della prova di essere
un'impresa "sotto-soglia" spetta al debitore.
cessazione dell'attività (cancellazione dal Registro delle Imprese), a patto che l'insolvenza si sia
manifestata anteriormente o entro l'anno successivo.
dell'imprenditore. Se il debitore muore dopo l'apertura, la procedura prosegue nei confronti degli
eredi (o del curatore dell'eredità giacente ex Art. 36 CCII).
(Art. 49, co. 5 CCII)
Non si fa luogo all'apertura se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati, accertati in fase
istruttoria, è complessivamente inferiore a 30.000 euro.
━━━━━━━━━━━━ L'Iniziativa e la Fase di Avvio (Artt. 37-40 CCII) ━━━━━━━━━━━━
L'impulso per aprire la procedura non è d'ufficio, ma deve provenire da soggetti specificamente
legittimati (Art. 37 CCII):
bancarotta semplice ex Art. 323 CCII).
esigibile, basta esserne titolari.
notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.