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Appunti presi a lezione, aggiornati all'ultima riforma che ha introdotto modifiche al codice della crisi e dell'insolvenza. Vengono analizzati i principali strumenti disciplinati nel codice in modo completo. In totale sono 60 pagine,
Tipologia: Appunti
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ammesse se non nei casi stabiliti dalla legge”. Il debitore risponde dell’adempimento agli obblighi con i suoi beni (con il suo attivo). — Non c’è una sanzione “personale” (coattiva) per i debiti, ma si risponde con il proprio patrimonio (e non oltre). - Problema: se c’è un debitore che non ha beni sufficienti per coprire debiti, allora ci sono dei problemi.
Insolvenza. - Art. 2, lett. b): “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. — Uguale a definizione presente nella vecchia legge fallimentare. L’insolvenza è la situazione più grave, che era storicamente il presupposto per il fallimento (dal 1942 al 2022). - L’imprenditore falliva quando era insolvente. N.B.: per il diritto transitorio, i fallimenti ci sono ancora; servono ancora le norme vecchie. Per insolvenza si intende il non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni. —> Questo si manifesta con inadempimenti ed altri fatti esteriori. Non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni significa che il debitore non riesce più a soddisfare gli obblighi che ha (i debiti) attraverso mezzi in modo regolare. — Nel caso dell’imprenditore questo “regolarmente” significa o attraverso la propria attività o con l’apporto di finanze di terzi (es. le banche). Caratteristiche dell’insolvenza:
Crisi. - Art. 2, lett. a): “lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi”. Questo è un concetto nuovo nel codice: situazione meno grave. —> Nel codice ci sono 10/12 procedimenti per affrontare questa situazione. - Il codice considera quindi anche la crisi e ciò significa partire prima: evidenziare il possibile problema il prima possibile, perché dopo magari non si può risolvere più. La crisi è qualcosa di prodromico: non si è ancora insolventi, non si è ancora nell’incapacità strutturale e non transitoria di soddisfare gli obblighi. —> La crisi è probabilità dell’insolvenza. Questa si manifesta con inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi. Per probabilità dell’insolvenza si intende che, quando si misurano i flussi di cassa in prospettiva (calcolando le possibili entrate di cassa nei successivi 12 mesi), questi appaiano inadeguati a far fronte alle obbligazioni assunte nell’arco di questi 12 mesi. Possiamo dire che la crisi è uno stato di squilibrio economico-finanziario. —> È indubitabile che rileva una situazione più ampia di quella dell’insolvenza, che è prettamente finanziaria (strutturalmente in quel caso un soggetto è condannato all’inadempimento finanziario). - Nella definizione di crisi invece si aggiunge la parla “economico”: è quindi una situazione più ampia, che dovrebbe riguardare di più il conto economico e in molti commenti si fa anche riferimento al conto patrimoniale; è certo però che, per considerarsi in una situazione di crisi, devono poter essere considerati tutti gli squilibri, o per lo meno anche quello economico rispetto a quello finanziario: è una situazione più ampia, dove rileva il deficit anche economico e per alcuni anche quello patrimoniale. Rispetto all’insolvenza la cui definizione spinge molto sulla manifestazione all’esterno della situazione di insolvenza stessa, non necessariamente la crisi presuppone
decide così. - Possono esserci anche modifiche dell’attivo (es. impresa ceduta ad un nuovo soggetto, che immette nuovo capitale e riesce a pagare). II. Liquidazione —> L’autorità che controlla la procedura prende l’attivo disponibile e lo vende; il ricavato della vendita viene dato ai creditori, nel rispetto delle cause di prelazione. — La vendita avviene con procedure competitive o con trattative private (qualsiasi modo previsto dalla legge). Quando si parla di strumenti di regolazione, il codice fa riferimento all’impresa (risanamento dell’impresa). — Sono gli strumenti di regolazione, il codice fa riferimento al debitore-imprenditore (sono gli strumenti per l’imprenditore); si vedrà cosa resta fuori. Gli strumenti possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi. - Questa non è uno strumento di quelli visti sopra: infatti (anche logicamente) viene prima. —> In questa il debitore (se vuole) può provare a trovare accordo con suoi debitori. Perché il legislatore aggiunge questa roba? Perché la composizione negoziata della crisi serve per provare a far emergere crisi tempestivamente: artt. 12 ss. Assomiglia di più a trattativa, una mediazione privata: il debitore può provare a far emergere la crisi tempestivamente. — Ma è uno strumento poco usato perché non c’è la cultura della prevenzione. Sulla spinta dell’Europa il legislatore ha dovuto aggiungere qualcosa per far emergere tempestivamente la crisi. — Da noi è questo percorso: mediazione per provare a far emergere crisi. - Si svolge presso camere di commercio. Molto poco diffusa. Alcune di questi strumenti e di queste procedure sono qualificabili anche come procedure concorsuali. — Cos’è una procedura concorsuale? Per definirla sono necessari tre elementi: I. Presenza di autorità. —> Questa controlla, regola e gestisce la procedura; molto spesso è un’autorità giurisdizionale o amministrativa. — Es.: va in insolvenza banca, interviene la Banca d’Italia; va in insolvenza Parmalat, interviene il MiSE. II. Universalità. —> Si considera tutto l’attivo del debitore: quando si apre una procedura concorsuale si recupera tutto l’attivo del debitore. Tutto l’attivo è considerato in un senso dinamico: non si prendono solo conto corrente, trattori, capannoni, ma anche i crediti (se vi erano e non erano stati riscossi, si portano avanti anche appalti). - I potenziali crediti sono più alti. III. Generalità. —> Si coinvolge tutto il passivo (cioè tutti i creditori) per gestire con loro la situazione. - Per questo si parla di “procedura concorsuale”. Gli strumenti previsti nel codice si dividono quindi in:
dell’insolvenza (es.: piano attestato); ci sono strumenti che sono solo procedure concorsuali (es: amministrazioni straordinarie, regolate da d.lgs. 270/1999 e dal d.l. 347/2003 (c.d. decreto Parmalat); rappresentano le amministrazioni straordinarie delle grandi e grandissime imprese che a partire dagli anni ’70 hanno insito ad incorrere in insolvenza anche loro); ci sono strumenti che sono procedure concorsuali che il codice regola come strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza (es: concordato preventivo e liquidazione giudiziale).
Le procedure concorsuali hanno la caratteristica della generalità: art. 2741 c.c. — Siccome uno strumento come il concordato preventivo può avere degli elementi creativi nella proposta andando a trattare i creditori in modo diverso con la suddivisione in classi, bisogna sapere che c’è un generale ordine di soddisfacimento dei creditori (in tutte le procedure base): I. Prededucibili. —> Questi vengono prima di tutti a livello di soddisfacimento. — L’art. 6 indica quali sono i crediti prededucibili, oltre a quelli espressamente qualificati come prededucibili dalla legge. Lett. a), b) e c): casi molto tecnici. — Si riferiscono fondamentalmente a speciali tipologie di procedure e la legge ritaglia delle aree di prededucibilità. - Alcune, per equilibrio legislativo, vedono anche delle percentuali. Lett. d): “i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.”. — Il concetto base è: crediti che devono essere soddisfatti prima di ogni altro credito, sorti in conformità alle norme di legge, dopo che si è aperta la procedura concorsuale. - In sostanza, se dopo l’apertura della procedura concorsuale ci sono una serie di costi sorti legalmente, questi sono prededucibili. - Questo fondamentalmente perché nulla potrebbe funzionare se la procedura non potesse rivolgersi a soggetti dicendo che verranno pagati integralmente. Es.: compenso di un commissario giudiziale; compenso dell’avvocato nominato legalmente; costo del materiale acquistato dopo l’apertura della procedura. Di regola, i crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura non sono prededucibili; sono crediti che di base rappresentano il passivo della procedura esclusa la prededuzione e che andranno pagati secondo le regole della procedura. — Lo stesso creditore può essere compreso, a seconda della periodizzazione del suo credito, in una e/o nell’altra categoria. - Il creditore X, per tutti i crediti sorti anteriormente all’apertura della procedura, subirà la regola del concorso; se però è un fornitore che, seguendo le norme di legge, continua a fornire ordini dopo l’apertura della procedura, lo stesso fornitore vanterà un credito prededucibile. Art. 6, co.2: “La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali”. — Ad es., sono stato ammesso a concordato preventivo e poi si apre la liquidazione giudiziale. — Regola generale: se x è prededucibile nella prima procedura, lo sarà anche in quella dopo; sarà però il giudice che valuterà la qualifica. II. Privilegiati. —> Sono i creditori che hanno una causa legittima di prelazione: privilegio (norme di legge che danno una prelazione ad una determinata categoria), pegno od ipoteca. — Hanno una causa di prelazione e, a seconda della causa di prelazione, si vede su cosa vengono prima: bisogna mettere in ordine i privilegiati e capire come funziona la causa di prelazione. - Alcuni privilegi sono generali, quindi si può avere anche un privilegio su tutta la massa di denaro. III. Chirografari. —> Sono i creditori che non hanno cause di prelazione e non sono riconducibili alla categoria della prededucibilità.
procedura; sono contratti la cui esecuzione è ancora in corso da tutte e due le parti nel momento in cui si apre la procedura. — Perché? Perché bisogna continuare a gestire questi rapporti che proseguono e che quando si apre la procedura possono portare una serie di problemi. Es.: creare credito prededucibile. — Se il contratto va avanti legittimamente dopo l’apertura della procedura (e quindi la procedura continua a servirsi di quel contratto), quei crediti lì, essendo sorti durante la procedura, sono prededucibili. - E allora la procedura deve stare attenta a non creare troppe procedure. Contratti ancora da eseguire da entrambe le parti, perché? La questione è il rapporto di durata, ma perché da entrambe le parti? Se è il soggetto terzo ad aver già eseguito tutta la sua parte e il debitore no, allora la parte che ha fatto tutto è creditore e doveva stare attento ad eseguire tutta la sua parte; dovrà allora far valere il suo credito secondo le regole della procedura. — Se è il debitore che poi va in procedura ad aver adempiuto tutto, la procedura ha un credito verso il soggetto terzo e chiede l’adempimento della prestazione; se il soggetto terzo non paga, sarà un esempio di “normale” giudizio come tutte le persone che non pagano. - La procedura potrebbe anche chiedere la revocatoria se quell’adempimento era pregiudizievole. —> Perché se c’è già stata un’esecuzione perfetta la fattispecie è regolamentata in modo diverso. Nella legge fallimentare e soprattuto nella liquidazione giudiziale, in un grande numero di norme riprese dal nuovo codice uguali alla legge fallimentare, troviamo divisi in sezioni questi quattro effetti (artt. 142-192 c.c.i.). —> Artt. 142 ss c.c.i.: effetti nei confronti del debitore. — Artt. 150 ss c.c.i.: effetti nei confronti dei creditori. — Artt. 163 ss c.c.i.: effetti nei confronti degli atti pregiudizievoli sui creditori; all’art. 165 c’è l’azione revocatoria ordinaria quando la fa il curatore (collegamento al 2901 c.c.); all’art. 166 c’è l’azione revocatoria fallimentare. — Artt. 172 ss c.c.i.: effetti sui rapporti giuridici dipendenti. Queste norme sono consolidate perché alcune sono pari pari rispetto alla legge fallimentare.
Com’è fatto il codice della crisi e dell’insolvenza?
privatistici) e un possibile intervento dell’autorità pubblica (per alcuni strumenti). - Quindi troviamo sia dei puri e semplici accordi che un intervento dell’autorità pubblica (in genere è il tribunale) che conferma questi accordi. Fondamentalmente sono strumenti volti al risanamento dell’impresa. — Non è escluso che in alcune norme entri il discorso della liquidazione. Siccome sono strumenti privatistici e l’ottica è quella del risanamento, il presupposto che di solito ricorre per l’uso di questi strumenti è la semplice crisi. — Questo però non vuol dire che l’imprenditore insolvente non possa utilizzare queste misure, anzi molto spesso la legge, nonostante faccia riferimento a strumenti di regolazione della crisi, nelle singole norme parla anche di imprenditore in stato di insolvenza. - Ed è vero che crisi ed insolvenza sono due cose diverse, ma quando la legge parla di imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, si colloca a livello logico e temporale nel momento in cui l’imprenditore fa domanda per aprire un procedimento di cui al titolo IV. - Questo significa che si vedrà poi (al momento dell’accordo con i creditori) qual è il livello di gravità della situazione (se crisi o insolvenza) e se di fronte alla situazione più grave dovrà intervenire la misura più grave prevista dalla liquidazione giudiziale. L’art. 37 risponde alla domanda: ma chi ha il potere di aprire le procedure? Il comma 1 dice che: “La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e' proposta con ricorso del debitore”; questa è la regola generale. - Da qui capiamo che tutti gli strumenti del titolo IV sono attivati su iniziativa del debitore. — Il comma 2 invece dice che: “La domanda di apertura della liquidazione giudiziale e' proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero”; questo strumento può essere attivato non solo dal debitore, ma anche da organi e autorità amministrative che controllano e vigilano sull’impresa e anche dai creditori e anche dal PM. Allora capiamo che, se la liquidazione giudiziale presuppone l’insolvenza (il tribunale deve proprio accertare l’insolvenza), il debitore in situazione di squilibrio patrimoniale ha il potere di accedere ad uno strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza e dirà quello che dirà secondo lui; nella sua prospettiva attiverà uno strumento di cui al titolo IV essendo in una situazione che rappresenterà nel suo ricorso. - Però se quella situazione si rivela ex post di insolvenza e il debitore non riesce a chiudere uno strumento di cui al titolo IV, allora cambia la partita: il pm o i creditori possono chiedere l’apertura della liquidazione giudiziale. —> Chi può chiederli e quando possono essere chiesti possono essere capiti rispetto alla possibile alternativa che viene fuori ex post e cioè l’apertura della liquidazione giudiziale. — La stessa situazione si verifica per il sovraindebitato: anche per il sovraindebitato nel titolo IV si trovano strumenti come questi; nel titolo V invece si trova la procedura di liquidazione controllata, che è attivabile anche su richiesta di altri soggetti che non sono il debitore e che prevede la liquidazione del patrimonio (artt. 268 e ss).
prese in copia e incolla dalla legge fallimentare. Si basa su una proposta del debitore sulla quale i creditori votano. — Ancorché con un sistema di voto, abbiamo il formarsi di un accordo (se non c’è accordo il concordato non passa); è preventivo perché contiene fin dall’origine l’idea di prevenire la procedura più autoritaria che è la liquidazione giudiziale.
Agli artt. 322 e 323 del codice troviamo i due classici reati fallimentari (bancarotta fraudolenta e bancarotta semplice), che scattano quando c’è liquidazione giudiziale. - Questo vuol dire che la liquidazione giudiziale è presupposto anche di norme penali. Nel quadro generale che stiamo analizzando, è vero che se un imprenditore è abituato a lavorare borderline, ma è vero anche che il sistema, soprattutto con il nuovo codice, punta su una emersione tempestiva della crisi, con una serie di istituti che vanno letti congiuntamente; e quindi è vero che non succede nulla se si passano un paio di esercizi con una situazione al limite, però possono esserci una serie di conseguenze. All’art 329 di dice quando si applicano questi reati e a chi si applicano, cioè anche agli organi della società sottoposta a liquidazione giudiziale.
Questo titolo è nuovissimo e si riferisce alla anticipata emissione della crisi. — È la parte più dibattuta del codice, e anche sicuramente la più innovativa, perché, sulla base di una serie di direttive europee, il messaggio che è arrivato a livello di Unione Europea è stato quello di prevedere una serie di misure diverse da quelle tradizionali (cioè liquidazione giudiziale e concordato preventivo) per permettere che la situazione di crisi emerga tempestivamente. Queste norme erano le norme dell’allerta, espressione che c’era nella versione originaria del codice del 2019; è stata poi immediatamente bloccata a livello di entrata in vigore perché il legislatore rende più stringenti i controlli per l’imprenditore rischiando che molti imprenditori saltassero. Il legislatore ovviamente parla di crisi perché questa è tendenzialmente la situazione prodromica, ma se ex post si rivela peggiore si vedrà poi e si apriranno magari altre procedure; si parla di crisi perché si tenta di far emergere la situazione meno grave. — Il legislatore ha previsto, oltre questi articoli 12 e seg., un quadro piuttosto articolato di disposizioni che dovrebbero rispondere a questa ratio di fondo. Il tempestivo rilievo della crisi viene declinato in diversi istituti. —> Doveri dell’imprenditore; segnalazioni della situazione di crisi; composizione negoziata della crisi (istituto del tutto nuovo).
Ci sono una serie di norme in cui si trova una modulazione dell’attività dell’imprenditore che non è solo quella dell’art. 2082 c.c., ma prevede anche una attività di costante controllo delle condizioni dell’impresa. L’art. 3 del codice dispone che: “1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte. — 2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative”. — La norma va avanti con un comma 3 e un comma 4 che specificano questa attività dell’imprenditore: siamo nell’ambito della crisi, quindi viene in rilievo anche l’aspetto economico e patrimoniale, non solo quello prettamente finanziario (tipico dell’insolvenza). Va evidenziato anche l’art. 2086 c.c., che dispone: “L'imprenditore è il capo dell'impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori. — L’imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale”. — Continuità aziendale significa idoneità dell’impresa a continuare la sua attività tipica di perseguimento dell’oggetto sociale e non necessità di attivare una serie di misure che potrebbero portare alla sua liquidazione; perdita di continuità aziendale significa che non si ha più la capacità economico-finanziaria-patrimoniale di proseguire la propria attività tipica e il proprio oggetto sociale. — Nozione in più: anche sotto l’aspetto dell’assetto organizzativo
cioè quella per la compassione negoziata. — Questa è prevista solo per le società che hanno una struttura di questo tipo, cioè con l’organo di controllo. L’art. 25-decies riguarda le banche e gli altri intermediari: la revoca dell’affidamento deve essere obbligatoriamente comunicata all’organo di controllo. Si parla di segnalazione esterna (art. 25-novies) quando dei soggetti (Inps, Inail, Agenzia delle entrate, Agenzia delle entrate riscosso) con cui l’imprenditore deve per forza rapportarsi possono fare una segnalazione all’imprenditore e all’organo di controllo su varie situazioni di inadempimento rilevate dai soggetti stessi. - Anche qui si vuole attivare la catena di cui sopra. — Idea di fondo del legislatore: appena scatta un debito nei confronti di questi soggetti, che da un lato hanno le loro armi per far valere i loro crediti e dall’altro lato possono essere lasciati “indietro” con i pagamenti, si ha la segnalazione.
Art. 12 —> Basata su una situazione di eventuale crisi. — Il legislatore ha volutamente inserito un “percorso”; è definita così perché sicuramente non è una procedura concorsuale e neanche tecnicamente uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza (perché da definizione la composizione può procedere questi strumenti), quindi si è dovuto trovare un altro termine. Presupposti. — Soggettivo: imprenditore, perché l’art. 12 parla di imprenditore commerciale e agricolo; l’art. 25-quater si riferisce alle c.d. imprese sotto-soglia, per cui anche queste imprese minori possono essere sottoposte alla procedura di compassione negoziata. - Oggettivo: situazione di pre-crisi, ma anche di crisi ed insolvenza; presupposto molto ampio. —> Ci confrontiamo di nuovo con un istituto rivolto all’imprenditore commerciale e agricolo, quindi per tutti gli imprenditori. - Si tratta di una richiesta di nomina di un esperto della camera di commercio; non c’è tribunale o organo amministrativo. - L’imprenditore deve essere in una situazione di squilibrio complessivo, che rende probabile la crisi o l’insolvenza: probabilità della crisi (che è già probabilità di insolvenza), ma anche insolvenza. Fondamentalmente consiste nello svolgimento di una serie di trattative presso la camera di commercio con un esperto nominato da una commissione di questa: c’è una certa forma di ente istituzionale, ma non c’è autorità amministrativa o giurisdizionale; si vuole arrivare ad una composizione tra le parti (debitore e suoi creditori). — Presso le camere di commercio è previsto che sia istituita una commissione, che a sua volta è destinata a nominare, per ciascuna istanza di composizione negoziata, un esperto (art. 13, co.6). - L’esperto è nominato da un elenco di esperti, nel quale possono essere inseriti commercialisti, revisori contabili, avvocati, consulenti del lavoro e figure che sono stati amministratori e direttori di imprese con l’ulteriore specificazione di una documentazione della propria esperienza sul campo. - Quando l’esperto viene nominato dalla commissione, deve accettare l’incarico e attestare la propria indipendenza rispetto all’imprenditore che chiede la composizione negoziata. Non è detto che queste trattative vadano a buon fine; non è detto che siano coinvolti tutti i creditori; non è detto che siano coinvolti tutti i beni: sono trattative per superare la situazione di crisi. Il procedimento relativo alla composizione negoziata si ricava soprattutto dall’art. 17. L’istanza di nomina dell’esperto è presentata tramite piattaforma telematica, compilando un modello. — Questa istanza modello deve essere corredata da una serie di documenti da caricare sulla piattaforma, per dare le informazioni principali sulla propria impresa: bilanci degli ultimi tre esercizi, e se l’imprenditore non è tenuto al deposito dei bilanci, la dichiarazione dei redditi e dell’iva degli ultimi tre periodi di imposta; un progetto
di piano di risanamento; elenco dei creditori; etc. (Art. 17, co.3). Una volta accettato l’incarico, l’esperto comunica all’imprenditore l’accettazione all’imprenditore e inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e di responsabilità. L’esperto poi convoca senza indugio l’imprenditore (art. 17, co.5) per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Bisogna allora considerare gli esisti possibili: se si ritiene che gli esiti del risanamento sono non ravvisabili, all’esito della convocazione, l’esperto ne dà notizia all’imprenditore e alla camera di commercio; poi dispone l’archiviazione dell’istanza di composizione negoziata. - Se invece le prospettive di risanamento sono concrete, l’esperto incontra anche le altre parti interessate (non necessariamente ci saranno tutti i creditori, di solito solo i principali) al risanamento e prospetta possibili strategie di risanamento. La tempistica di questa fase (art. 17, co.7) è di 180 giorni, eventualmente prorogabili di altri 180 giorni. Al termine dell’incarico, l’esperto redige una relazione finale che metterà in piattaforma telematica e la comunica all’imprenditore e alla camera di commercio. Esiti della composizione negoziata : art. 17, co.5 e art. 23. I. Innanzitutto è possibile che finisca con l’ archiviazione. — La legge non impedisce strettamente questa possibilità. II. Ci sono alcuni esiti tipici della composizione negoziata, che alla fine si concretizzano nella stipula di contratti o accord i. — Art. 23. Al co.1, lett. a) si dice che, quando è individuata una soluzione per superare la situazione dell’art. 12, le parti possono concludere un contratto che sia stipulato con uno o più creditori e che, secondo la relazione dell’esperto, è idonea ad assicurare la continuità aziendale per almeno due anni. - Si sono semplicemente svolte delle trattative e chiaramente non ci sono le caratteristiche delle procedure concorsuali. Al co. 1, lett. c) si fa riferimento ad un altro esito tipico che è quello della possibilità di concludere un accordo firmato da imprenditore, creditori (non necessariamente tutti) e dall’esperto che in questo modo dà atto che il piano di risanamento è coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza. - Differenza: non c’è un vero e proprio contratto come alla lett. a), ma un accordo. Questo accordo produce vari effetti, tra cui quello dell’art. 166, co.3, lett. d) e cioè la revocatoria “fallimentare” (cioè quella nella liquidazione giudiziale): gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse poste in essere in esecuzione di un accordo, sono esenti da azione revocatoria. — Da qui deduciamo che tra i vantaggi che ottiene l’imprenditore (ma anche i suoi creditori) dal sottoscrivere questi accordi c’è il fatto che, se l’imprenditore poi fallisce, questi atti posti in essere in esecuzione di questi accordi non sono revocabili. —> La revoca è solo nella liquidazione giudiziale: è una vera e propria azione (causa in tribunale) per chiedere al tribunale di dichiarare inefficace un determinato atto; è una sentenza costitutiva, perché modifica/estingue il rapporto dichiarandolo inefficace. — Questa azione è posta in essere dal curatore fallimentare (che è diventato nuovo amministratore dell’impresa) contro il soggetto terzo con cui l’imprenditore ha compiuto l’atto da revocare. Es. azione revocatoria: abbiamo un’impresa del latte (soggetto terzo) che lo fornisce a vari supermercati e ogni giorno riceve un pagamento dal supermercato di 5mila euro; il supermercato fallisce, per cui questo va in procedura. - Il problema è che il supermercato in procedura presenta anche elementi di discontinuità, tra cui il fatto che la gestione della società in procedura passa al curatore fallimentare che ha dei poteri particolari (come quello di proporre azione revocatoria ex art. 166). — L’azione revocatoria è l’azione attraverso la quale il curatore può andare a verificare il periodo
(controllo formale della proposta), nomina un consulente tecnico e gli dà un termine per depositare un parere. — Il tribunale ordina poi che la proposta, con il paese del consulente tecnico e il parere dell’esperto, sia comunicata all’elenco dei creditori presentato precedentemente. —> Con il decreto viene fissata anche l’udienza di omologazione; quindi abbiamo una fase di valutazione della proposta del debitore, una di nomina di un consulente tecnico, e una di udienza per l’omologa. Contromisura dei creditori e di qualunque altro interessato: possono proporre opposizione all’omologa. — Così ampio perché le nostre procedure hanno questa caratteristica di considerare l’intero patrimonio per liquidarlo e quindi possono esserci degli interessati che non sono formalmente creditori ma magari vengono lesi da quel piano. Art. 25-sexies, co.5: molto importante. —> È una delle norme che disciplinano il procedimento con forma procedimentale diversa da quelle a cui siamo abituati e cioè quella modello del processo di cognizione (a cognizione piena); ma ci sono tante altre forme procedurali caratterizzate fondamentalmente da una diversa regolamentazione e da una semplificazione delle attività che il giudice deve compiere. - In questo caso, all’interno della procedura di concordato semplificato, al comma 5 vediamo com’è regolato il procedimento di omologa. — Bisogna saper distinguere tra questi procedimenti (o sub-procedimenti, cioè davanti al tribunale ma inseriti in una procedura) dal fatto che a volte queste procedure siano collegate a veri e propri giudizi davanti al tribunale con le regole del processo di cognizione. - Un esempio del primo tipo è il procedimento di omologa; un conto è però che se il curatore fa un’azione revocatoria, che sarà un giudizio esterno alla procedura e che fa parte delle cause che fa il curatore. —> Presupposti dell’omologa da parte del tribunale: regolarità del contraddittorio (giusto avviso per i creditori e possibilità per questi di dire la loro); rispetto delle cause di prelazione; fattibilità del piano di liquidazione (concreta, giuridica ed economica attuabilità del piano) + non pregiudizio per i creditori rispetto all’alternativa della liquidazione giudiziale. - Vediamo che molto spesso la liquidazione giudiziale è il punto di riferimento per la soddisfazione dei creditori: bisogna spiegare ai creditori che la liquidazione giudiziale non arrecherebbe vantaggio; questo perché la liquidazione giudiziale prevede la possibilità per il curatore di fare diverse cause, ma bisogna considerare il margine di riuscita di queste cause, per cui si deve calcolare anche la gestione dinamica del patrimonio. - Questa norma è rimasta tendenzialmente ampia, poi la giurisprudenza (formatasi su un certo tipo di concordato preventivo) dice che deve esserci un’utilità economica individuabile e concretamente apprezzabile. Il tribunale provvede con decreto immediatamente esecutivo, per cui si va avanti con la liquidazione. — A livello di correttezza dell’omologa, ci sono tre gradi di giudizio: possibilità di reclamo alla corte d’appello e ricorso per Cassazione. L’ultima fase è quella liquidatoria (art. 25-septies) con la nomina del liquidatore: fase esecutiva. — Con l’omologa si inizia a vendere, ma contemporaneamente potrebbe pendere un giudizio di reclamo che potrebbe arrivare fino in Cassazione. Misure protettive nella composizione negoziata. —> Art. 18, co.1 - Misure protettive : “1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti”. Es. di applicazione (semi)automatica della misura protettiva: basta la richiesta del
debitore con una serie di precisazioni, ma da quel momento scatta la misura protettiva. - È diverso ancora se troviamo una norma che dice che automaticamente, per forza di legge, da una certa data non possono proseguire azioni esecutive o cautelari individuali; fondamentalmente ora si trova solo nella liquazione giudiziale e nelle altre procedure di insolvenza; livello “super-automatico” perché è la legge che prevede l’effetto. Non si possono assumere cause legittime di prelazione se non concordate con l’imprenditore: sono inefficaci eventuali cause di prelazione se non frutto di una trattativa.