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Sintesi del 14° capitolo del manuale di "Diritto Internazionale" (Cassese, a cura di M.Frulli; Terza edizione)
Tipologia: Sintesi del corso
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CAPITOLO 14 La soluzione delle controversie a livello internazionale è affidata a procedure che appaiono primitive e rudimentali. Fino all’adozione della Carta delle Nazioni Unite, nel 1945, gli Stati potevano garantire l’attuazione coercitiva dei propri diritti anche attraverso l’uso della forza armata, senza nemmeno aver cercato di risolvere la controversia in maniera pacifica. Dopo la Seconda guerra mondiale e l’adozione della Carta, si è progressivamente affermato l’obbligo generale di risoluzione pacifica delle controversie. Questo obbligo era originariamente di natura convenzionale e quindi era rivolto soltanto agli Stati membri dell’ONU in virtù dell’artt. 2, par. 3, e 33 della Carta. Oggi, però, esso ha acquisito natura consuetudinaria, costituendo la naturale conseguenza del divieto generale di manaccia e uso della forza. L’ambito di applicazione dell’art. 2, par.3 è molto ampio, poiché la norma sancisce l’obbligo di soluzione pacifica di ogni controversia. L’art. 33, invece, pone l’obbligo di soluzione pacifica solo di quelle controversie la cui continuazione è suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. Poiché ogni controversia può potenzialmente condurre ad una situazione di pericolo per la pace e la sicurezza, l’obbligo sancito da questo articolo è potenzialmente riferibile a qualsiasi controversia. Siccome vi è l’esistenza di tale obbligo, gli Stati sono obbligati a cercare di risolvere le controversie in maniera pacifica, prima di ricorrere ad azione coercitive, ma non hanno l’obbligo di risolvere la controversia ad ogni costo. Inoltre, gli Stati sono liberi di scegliere qualsiasi procedura di soluzione delle controversie, ma ciò può portare ad una divergenza di vedute su quali di questi utilizzare e dunque a non risolvere la controversia. Gli Stati sono profondamente divisi sui metodi di soluzione pacifica delle controversie. Alcuni paesi ritengono che i migliori metodi di soluzione delle controversie siano la conciliazione e l’accertamento giudiziale e che essi debbano avere carattere obbligatorio. Invece, altri paesi sostengono che il metodo migliore sia il ricorso a negoziati tra le parti, oppure che gli Stati debbano essere liberi di scegliere caso per caso quale sia la procedura di soluzione più appropriata. Le procedure di soluzione delle controversie La soluzione delle controversie è una nozione di tipo giuridico, con cui si fa riferimento alle valutazioni, con efficacia giuridica vincolante per le parti, circa il conflitto di interessi e le contrapposte pretese che stanno all’origine della controversia. Il principale mezzo di soluzione delle controversie è costituito dall’a ccordo tra le parti in lite. L’altro mezzo di soluzione delle controversie è la sentenza , emanata da un terzo, che, per volontà delle parti in lite, produce effetti vincolanti. L’ estinzione delle controversie è, invece, un fatto che si produce quando viene a mancare il contrasto tra le opposte pretese che sta all’origine della controversia.
È chiaro che, quando la soluzione di una controversia è effettuata mediante accordo tra le parti, si ha al contempo anche l’estinzione della controversia. Così non è nel caso della soluzione mediante sentenza, in quanto può accadere che una o entrambe le parti rifiutino di conformarsi ad essa. Per questo nel diritto internazionale si è soliti distinguere due distinte categorie di procedimenti per la soluzione delle controversie: quelli c.d. diplomatici , che mirano a favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti diretto a risolvere la controversia; e quelli di tipo arbitrale o giudiziale , in cui un terzo è autorizzato dalle parti a dirimere la controversia mediante l’emanazione di una sentenza vincolante. Le procedure diplomatiche Il più elementare tra i procedimenti diplomatici di soluzione delle controversie internazionali è il ricorso ai negoziati fra le parti in lite. Questo procedimento si caratterizza per la totale assenza dell’intervento di un terzo, che può essere uno Stato o un’organizzazione internazionale, e quindi presenta il vantaggio di lasciare l’eventuale soluzione della controversia alle parti in questione. Inoltre, poiché i negoziati mirano al raggiungimento di un accordo, le parti tenderanno ad arrivare a un compromesso, e quindi, non ci saranno né vincitori né vinti. Questo procedimento non è privo di difetti. Molto spesso può succedere che la parte “forte” eserciti delle pressioni sull’altra, grazie ai mezzi derivanti dalla sua superiorità di fatto. Vi è quindi il rischio che i negoziati si rivelino uno strumento a vantaggio degli Stati più potenti. Gli strumenti a disposizione delle parti in lite che intendono risolvere la controversia attraverso il coinvolgimento di un terzo sono:
La differenza tra i due procedimenti giudiziari risiede nella maggiore istituzionalizzazione che caratterizza il procedimento di soluzione giudiziale rispetto a quello arbitrale. Nel primo caso, l’organo ha natura permanente. Nel secondo, invece, le parti alla controversia devono accordarsi su vari aspetti, tra i quali: la composizione, il diritto e la procedura applicabile. Questi due procedimenti hanno tuttavia una caratteristica in comune, ovvero quella di fondarsi sul consenso degli Stati, in quanto si tratta di organi istituiti da trattati e la cui giurisdizione è attribuita per mezzo di obblighi convenzionali. Il processo che ha portato alla costituzione di organi di soluzione delle controversie di tipo giudiziale ha avuto inizio nel 1899, quando la Convenzione dell’Aia per la soluzione pacifica delle controversie internazionali ha istituito la Corte permanente di arbitrato. La CPA consiste in un elenco di giudici, al quale gli Stati in controversia possono attingere per costituire un tribunale arbitrale. I modi per conferire giurisdizione alla CPA sono due:
A questo proposito si possono menzionare le corti istituite nel settore di garanzia dei diritti umani, la Corte di giustizia e il Tribunale di prima istanza dell’Unione Europea. A questi si possono aggiungere quelli istituiti per la repressione dei c.d. crimini internazionali: i due Tribunali penali ad hoc (ICTY e ICTR), la Corte penale internazionale, e via di seguito. In alcuni casi eccezionali gli Stati hanno deciso di rendere obbligatorio il ricorso all’arbitrato o al regolamento giudiziale, stipulando appositi accordi o inserendo clausole di regolamento arbitrale o giudiziale obbligatorio. Due convenzioni importanti, prevedono il ricorso obbligatorio all’arbitrato o al regolamento giudiziale: la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e la Convenzione sul diritto del mare del 1982. Il controllo internazionale Per ovviare ai difetti dell’ordinamento internazionale in materia di soluzione delle controversie, è stato gradualmente elaborato un nuovo meccanismo. Consiste nell’esame periodico da parte di un organo di controllo del comportamento degli Stati parte di un determinato trattato, al fine di verificare il loro adempimento agli obblighi convenzionali. La procedura di controllo si può realizzare secondo quattro modalità diverse.