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La Soluzione delle Controversie Internazionali: Un'analisi dei Metodi e degli Organi - Pro, Sintesi del corso di Diritto Internazionale

Sintesi del 14° capitolo del manuale di "Diritto Internazionale" (Cassese, a cura di M.Frulli; Terza edizione)

Tipologia: Sintesi del corso

2019/2020

Caricato il 25/09/2020

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LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
INTERNAZIONALI
CAPITOLO 14
La soluzione delle controversie a livello internazionale è affidata a procedure che appaiono
primitive e rudimentali. Fino all’adozione della Carta delle Nazioni Unite, nel 1945, gli Stati
potevano garantire l’attuazione coercitiva dei propri diritti anche attraverso l’uso della forza
armata, senza nemmeno aver cercato di risolvere la controversia in maniera pacifica. Dopo
la Seconda guerra mondiale e l’adozione della Carta, si è progressivamente affermato
l’obbligo generale di risoluzione pacifica delle controversie. Questo obbligo era
originariamente di natura convenzionale e quindi era rivolto soltanto agli Stati membri
dell’ONU in virtù dell’artt. 2, par. 3, e 33 della Carta. Oggi, però, esso ha acquisito natura
consuetudinaria, costituendo la naturale conseguenza del divieto generale di manaccia e
uso della forza. L’ambito di applicazione dell’art. 2, par.3 è molto ampio, poiché la norma
sancisce l’obbligo di soluzione pacifica di ogni controversia. L’art. 33, invece, pone l’obbligo
di soluzione pacifica solo di quelle controversie la cui continuazione è suscettibile di
mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. Poiché ogni controversia può
potenzialmente condurre ad una situazione di pericolo per la pace e la sicurezza, l’obbligo
sancito da questo articolo è potenzialmente riferibile a qualsiasi controversia. Siccome vi è
l’esistenza di tale obbligo, gli Stati sono obbligati a cercare di risolvere le controversie in
maniera pacifica, prima di ricorrere ad azione coercitive, ma non hanno l’obbligo di
risolvere la controversia ad ogni costo. Inoltre, gli Stati sono liberi di scegliere qualsiasi
procedura di soluzione delle controversie, ma ciò può portare ad una divergenza di vedute
su quali di questi utilizzare e dunque a non risolvere la controversia.
Gli Stati sono profondamente divisi sui metodi di soluzione pacifica delle controversie.
Alcuni paesi ritengono che i migliori metodi di soluzione delle controversie siano la
conciliazione e l’accertamento giudiziale e che essi debbano avere carattere obbligatorio.
Invece, altri paesi sostengono che il metodo migliore sia il ricorso a negoziati tra le parti,
oppure che gli Stati debbano essere liberi di scegliere caso per caso quale sia la procedura
di soluzione più appropriata.
Le procedure di soluzione delle controversie
La soluzione delle controversie è una nozione di tipo giuridico, con cui si fa riferimento alle
valutazioni, con efficacia giuridica vincolante per le parti, circa il conflitto di interessi e le
contrapposte pretese che stanno all’origine della controversia.
Il principale mezzo di soluzione delle controversie è costituito dall’accordo tra le parti in lite.
L’altro mezzo di soluzione delle controversie è la sentenza, emanata da un terzo, che, per
volontà delle parti in lite, produce effetti vincolanti.
L’estinzione delle controversie è, invece, un fatto che si produce quando viene a mancare il
contrasto tra le opposte pretese che sta all’origine della controversia.
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LA SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

INTERNAZIONALI

CAPITOLO 14 La soluzione delle controversie a livello internazionale è affidata a procedure che appaiono primitive e rudimentali. Fino all’adozione della Carta delle Nazioni Unite, nel 1945, gli Stati potevano garantire l’attuazione coercitiva dei propri diritti anche attraverso l’uso della forza armata, senza nemmeno aver cercato di risolvere la controversia in maniera pacifica. Dopo la Seconda guerra mondiale e l’adozione della Carta, si è progressivamente affermato l’obbligo generale di risoluzione pacifica delle controversie. Questo obbligo era originariamente di natura convenzionale e quindi era rivolto soltanto agli Stati membri dell’ONU in virtù dell’artt. 2, par. 3, e 33 della Carta. Oggi, però, esso ha acquisito natura consuetudinaria, costituendo la naturale conseguenza del divieto generale di manaccia e uso della forza. L’ambito di applicazione dell’art. 2, par.3 è molto ampio, poiché la norma sancisce l’obbligo di soluzione pacifica di ogni controversia. L’art. 33, invece, pone l’obbligo di soluzione pacifica solo di quelle controversie la cui continuazione è suscettibile di mettere in pericolo la pace e la sicurezza internazionale. Poiché ogni controversia può potenzialmente condurre ad una situazione di pericolo per la pace e la sicurezza, l’obbligo sancito da questo articolo è potenzialmente riferibile a qualsiasi controversia. Siccome vi è l’esistenza di tale obbligo, gli Stati sono obbligati a cercare di risolvere le controversie in maniera pacifica, prima di ricorrere ad azione coercitive, ma non hanno l’obbligo di risolvere la controversia ad ogni costo. Inoltre, gli Stati sono liberi di scegliere qualsiasi procedura di soluzione delle controversie, ma ciò può portare ad una divergenza di vedute su quali di questi utilizzare e dunque a non risolvere la controversia. Gli Stati sono profondamente divisi sui metodi di soluzione pacifica delle controversie. Alcuni paesi ritengono che i migliori metodi di soluzione delle controversie siano la conciliazione e l’accertamento giudiziale e che essi debbano avere carattere obbligatorio. Invece, altri paesi sostengono che il metodo migliore sia il ricorso a negoziati tra le parti, oppure che gli Stati debbano essere liberi di scegliere caso per caso quale sia la procedura di soluzione più appropriata.  Le procedure di soluzione delle controversie La soluzione delle controversie è una nozione di tipo giuridico, con cui si fa riferimento alle valutazioni, con efficacia giuridica vincolante per le parti, circa il conflitto di interessi e le contrapposte pretese che stanno all’origine della controversia. Il principale mezzo di soluzione delle controversie è costituito dall’a ccordo tra le parti in lite. L’altro mezzo di soluzione delle controversie è la sentenza , emanata da un terzo, che, per volontà delle parti in lite, produce effetti vincolanti. L’ estinzione delle controversie è, invece, un fatto che si produce quando viene a mancare il contrasto tra le opposte pretese che sta all’origine della controversia.

È chiaro che, quando la soluzione di una controversia è effettuata mediante accordo tra le parti, si ha al contempo anche l’estinzione della controversia. Così non è nel caso della soluzione mediante sentenza, in quanto può accadere che una o entrambe le parti rifiutino di conformarsi ad essa. Per questo nel diritto internazionale si è soliti distinguere due distinte categorie di procedimenti per la soluzione delle controversie: quelli c.d. diplomatici , che mirano a favorire il raggiungimento di un accordo tra le parti diretto a risolvere la controversia; e quelli di tipo arbitrale o giudiziale , in cui un terzo è autorizzato dalle parti a dirimere la controversia mediante l’emanazione di una sentenza vincolante.  Le procedure diplomatiche Il più elementare tra i procedimenti diplomatici di soluzione delle controversie internazionali è il ricorso ai negoziati fra le parti in lite. Questo procedimento si caratterizza per la totale assenza dell’intervento di un terzo, che può essere uno Stato o un’organizzazione internazionale, e quindi presenta il vantaggio di lasciare l’eventuale soluzione della controversia alle parti in questione. Inoltre, poiché i negoziati mirano al raggiungimento di un accordo, le parti tenderanno ad arrivare a un compromesso, e quindi, non ci saranno né vincitori né vinti. Questo procedimento non è privo di difetti. Molto spesso può succedere che la parte “forte” eserciti delle pressioni sull’altra, grazie ai mezzi derivanti dalla sua superiorità di fatto. Vi è quindi il rischio che i negoziati si rivelino uno strumento a vantaggio degli Stati più potenti. Gli strumenti a disposizione delle parti in lite che intendono risolvere la controversia attraverso il coinvolgimento di un terzo sono:

  1. Inchiesta: è un procedimento previsto nella Convenzione dell’Aia del 1899 per la soluzione pacifica delle controversie. L’inchiesta consiste nell’attribuire ad un organo internazionale, di solito istituito dalle parti e composto di individui indipendenti ed imparziali, il compito di accertare i fatti attraverso un’investigazione imparziale. Spetta poi alle parti stesse decidere se ritenere o no vincolante l’accertamento effettuato dall’organo che ha condotto l’inchiesta. Questa procedura si è rivelata uno strumento importante, utilizzabile da parte di organi o organizzazioni internazionali, al fine di procedere ad un accertamento dei fatti in vista dell’adozione di ulteriori misure conciliative. I prossimi tre procedimenti di soluzione si differenziano tra loro per il grado di partecipazione del terzo al tentativo di raggiungimento di un accordo tra le parti.
  2. Buoni uffici: in questo caso, il terzo si limita a cercare d’indurre le parti a sedersi al tavolo dei negoziati. Un esempio di buoni uffici è quello del ruolo svolto dal presidente degli Stati Uniti nel 1906, per porre fine al conflitto tra Russia e Giappone.
  3. Mediazione: in questo caso, il terzo partecipa attivamente allo svolgimento dei negoziati, promuovendo informalmente termini di regolamento. Anche la mediazione può essere svolta da uno Stato, da un’organizzazione internazionale oppure da un individuo autorevole.

La differenza tra i due procedimenti giudiziari risiede nella maggiore istituzionalizzazione che caratterizza il procedimento di soluzione giudiziale rispetto a quello arbitrale. Nel primo caso, l’organo ha natura permanente. Nel secondo, invece, le parti alla controversia devono accordarsi su vari aspetti, tra i quali: la composizione, il diritto e la procedura applicabile. Questi due procedimenti hanno tuttavia una caratteristica in comune, ovvero quella di fondarsi sul consenso degli Stati, in quanto si tratta di organi istituiti da trattati e la cui giurisdizione è attribuita per mezzo di obblighi convenzionali. Il processo che ha portato alla costituzione di organi di soluzione delle controversie di tipo giudiziale ha avuto inizio nel 1899, quando la Convenzione dell’Aia per la soluzione pacifica delle controversie internazionali ha istituito la Corte permanente di arbitrato. La CPA consiste in un elenco di giudici, al quale gli Stati in controversia possono attingere per costituire un tribunale arbitrale. I modi per conferire giurisdizione alla CPA sono due:

  1. La stipulazione di un accordo tra le parti volto a sottoporre alla Corte una data controversia ( compromesso arbitrale ) oppure un insieme di controversie che potranno sorgere in futuro tra le parti stesse ( trattato generale d’arbitrato );
  2. L’introduzione in un trattato di una clausola in virtù della quale ogni parte contraente è legittimata a sottoporre alla Corte qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e applicazione del trattato stesso ( clausola compromissoria ). La Corte permanente di giustizia internazionale (CPGI) fu creata nel 1921, come organo permanente per la soluzione delle controversie. Era composta di un gruppo di giudici permanenti, e per questa sua caratteristica le parti alla controversia non avevano più la facoltà di scegliere i giudici. Inoltre, poiché i giudici avevano base permanente, la Corte poteva “sviluppare una tradizione giuridica continua e garantire lo sviluppo logico ed armonioso del diritto internazionale”. La CIG, come in passato la CPGI, ha elaborato negli anni un’importante giurisprudenza. La giurisdizione della Corte gode di un’ampia accettazione da parte degli Stati grazie a vari meccanismi, tra i quali la c.d. clausola opzionale e il forum prorogatum. In virtù della clausola opzionale, ogni Stato può in qualsiasi momento dichiarare di accettare la giurisdizione obbligatoria della Corte nei confronti di ogni altro Stato che abbia accettato il medesimo obbligo. Con il c.d. forum prorogatum , invece, le parti decidono di accordarsi all’esercizio della giurisdizione della Corte di fronte a quest’ultima, in maniera tacita o implicita. Con la fine della guerra fredda gli Stati hanno intensificato il ricorso all’arbitrato e al regolamento giudiziale, nella convinzione che la soluzione della controversia da parte di un terzo indipendente ed imparziale costituisca uno strumento molto efficace per appianare le divergenze. Ad oggi, le sentenze dalla Corte riguardano ormai una varietà di materie, fra cui questioni di rilevanza anche politica quali la legittima difesa, l’aggressione armata indiretta, l’autodeterminazione dei popoli, ecc. Oltre alla crescente importanza della CIG, un altro fenomeno rilevante degli ultimi decenni è il proliferare di tribunali internazionali a carattere permanente o semipermanente.

A questo proposito si possono menzionare le corti istituite nel settore di garanzia dei diritti umani, la Corte di giustizia e il Tribunale di prima istanza dell’Unione Europea. A questi si possono aggiungere quelli istituiti per la repressione dei c.d. crimini internazionali: i due Tribunali penali ad hoc (ICTY e ICTR), la Corte penale internazionale, e via di seguito. In alcuni casi eccezionali gli Stati hanno deciso di rendere obbligatorio il ricorso all’arbitrato o al regolamento giudiziale, stipulando appositi accordi o inserendo clausole di regolamento arbitrale o giudiziale obbligatorio. Due convenzioni importanti, prevedono il ricorso obbligatorio all’arbitrato o al regolamento giudiziale: la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969 e la Convenzione sul diritto del mare del 1982.  Il controllo internazionale Per ovviare ai difetti dell’ordinamento internazionale in materia di soluzione delle controversie, è stato gradualmente elaborato un nuovo meccanismo. Consiste nell’esame periodico da parte di un organo di controllo del comportamento degli Stati parte di un determinato trattato, al fine di verificare il loro adempimento agli obblighi convenzionali. La procedura di controllo si può realizzare secondo quattro modalità diverse.

  1. Esame di rapporti periodici , presentati dagli Stati ad intervalli predeterminati all’organo di controllo. Ad esempio, questo avviene nell’ambito dell’OIL, per controllare l’adempimento da parte degli Stati delle convenzioni internazionali del lavoro; nell’ambito delle varie convenzioni sui diritti umani, come la Convenzione sulla discriminazione razziale del 1965. Degno di nota è il meccanismo della Revisione periodica universale: è un meccanismo istituito nel 2006 nell’ambito del Consiglio dei diritti umani dell’ONU, che consente a quest’ultimo di esaminare i rapporti che tutti gli Stati membri dell’ONU devono obbligatoriamente sottoporre ad esso, ogni 4 anni, per rendere conto del rispetto dei propri obblighi in materia di tutela dei diritti umani.
  2. Ispezione: è un sistema più efficace del precedente, poiché le investigazioni sul posto consentono all’organo di controllo internazionale di verificare direttamente, e non sulla base delle informazioni fornite dagli Stati, se lo Stato adempie gli obblighi convenzionalmente assunti.
  3. In terzo luogo, vi è il controllo effettuato attraverso un procedimento di tipo contenzioso, dove lo Stato sotto controllo e l’organo incaricato avviano un esame, in contraddittorio, del caso su istanza di uno Stato parte o, di individui che si pretendono vittime di violazione. Esempi sono le procedure previste in certi articoli dello Statuto dell’OIL, dall’articolo 41 del Patto sui diritti civili.
  4. Infine, vi è l’adozione di misure volte a prevenire la commissione di illeciti internazionali da parte di uno Stato. Finora, però, questa forma di controllo preventivo è stata prevista principalmente nel settore dell’uso pacifico dell’energia atomica e della protezione dell’ambiente, in considerazione della natura specifica delle materie coinvolte.