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Spiegazione del diritto internazionale privato, in particolar modo dei suoi rapporti con il contesto famigliare e del mondo del lavoro.
Tipologia: Sintesi del corso
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è una parte del diritto interno e contiene le norme con le quali lo Stato italiano stabilisce quale legge deve applicarsi a situazioni che coinvolgono stranieri in Italia o italiani all’estero. Tali norme sono dette norme di conflitto perché in presenza di un conflitto tra 2 soggetti appartenenti a Stati diversi stabiliscono quale legge sia competente a giudicare. Ogni paese ha un proprio DIP. Inoltre è presente il Criterio di Collegamento che è il criterio con cui nel DIP si individua l’ordinamento a cui si ritiene che il fatto sia più direttamente collegabile. I criteri di collegamento più utilizzati sono: la cittadinanza; il domicilio o la residenza; il luogo in cui si trova il bene; la volontà dei soggetti interessati che possono decidere a quale ordinamento fare riferimento. L’art.3 del DIP stabilisce che si applica la giurisdizione italiana quando il contenuto è domiciliato o residente in Italia. Tuttavia la norma può essere derogata dalla volontà dei soggetti interessati. Contenuto→ è colui contro il quale l’azione è proposta ed è chiamato a difendersi; Attore→ è colui che agisce, presentando al giudice la richiesta di far valere un proprio diritto.
Per uniformare il più possibile il DIP, sono state elaborate le convenzioni e gli Stati firmatori sono obbligati a rispettarle. Di particolare importanza sono quelle proposte da Unidroit, che è un organizzazione intergovernativa con sede a Roma, il cui scopo principale è favorire la conclusione di convenzioni che regolino in modo uniforme temi di DIP. Tra le convenzioni più significative ricordiamo: la convenzione dell’Aia, del 1964, sulla formazione dei contratti in materia di compravendita; la convenzione internazionale sui contratti di viaggioconclusa nel 1970 a Bruxelles; la convenzzione di Ginevra, sulle forme di garanzia, del 2009. All’interno dell’Unione Europea il problema del coordinamento è stato risolto emanando regolamenti sulla legge applicabile e sul foro competente. Per quanto riguarda la legge applicabile: i regolamenti Roma I e Roma II, individuano le leggi applicabili rispettivamente alle obbligazioni contrattuali ed extracontrattuali; il regolamento Roma III individua la legge applicabile di divorzio e separazione personale; Per quanto riguarda il foro competente: il regolamento Bruxelles I individua il foro competente a giudicare le controversie in materia dei contratti; il regolamento Bruxelles II bis individua il foro competente a giudicare in materia di responsabilità dei genitori. L’art. 29 del DIP, rubricato Rapporti personali tra coniugi, dispone che tali rapporti siano regolati dalla legge nazionale comune.
Lart. 16 del nostro DIP, stabilisce che la legge straniera non è applicabile se i suoi effetti sono contrari all’ordine pubblico. Secondo la definizione data dalla Corte di Cassazione, per ordine pubblico deve intendersi: il complesso di principi e norme contenuti nella Costituzione; il complesso di principi fondamentali ricavabili da tutto l’ordinamento; Nell’ordinamento nazionale sono presenti le norme di applicazione necessaria, che nel nostro sistema devono essere applicate anche in deroga a quanto stabilito nel DIP. In caso di reati e violazioni di leggi di polizia, in tutti gli ordinamenti prevale il criterio della territorialità. L’art. 6 del codice penale italiano dispone che :<< Chiunque commetta un reato nel territorio dello Stato è punito la legge italiana>>. Mentre l’art. 9 c.p. aggiunge che se un cittadino italiano ha commesso un reato in uno Stato estero e si trova in Italia sarà punito secondo la legge italiana. Il Principio della reciprocità non trova applicazione nel caso in cui in un ordinamento straniero non vengono rispettati i diritti fondamentali della persona umana.
È l’antica denominazione con la quale si indicavano le regole consuetudinarie che in assenza o carenza di una normativa statale regolavano l’attività mercantile. Quindi era un’insieme di norme sparse.
Il diritto al lavoro comprende norme di ordine pubblico e norme di applicazione necessaria, proprio per questo il DIP non si occupa in modo specifico dei rapporti di lavoro. Tuttavia in questo ambito l’Unione Europea ha emanato una serie di regolamenti che si applicano in tutti gli Stati membri, tra le più significative ricordiamo: divieto dell’impiego ai minori di 14 anni, salvo per lo svolgimento di attività culturali, artistiche, sportive o pubblicitarie; limitazioni della durata del lavoro notturno; limitazioni dell’impiego settimanale di lavoro a un massimo di 48 ore; imposizioni della concessione al lavoratore di almeno 24 ore di riposo consecutivo ogni sette giorni lavorativi; riconoscono al lavoratore il diritto di almeno 4 settimane di ferie retribuite ogni anno.
La disciplina dei rapporti di famiglia è legata ai principi etici per esempio: l’ordinamento italiano non consente la poligamia; prevede una tutela dei figli, imponendo ai genitori di mantenerli fino al raggiungimento di un’indipendenza ecnomica. Per via delle diversità tra i vari ordinamenti, la scelta della legge applicabile assume grande importanza. Le disposizioni più importanti del nostro DIP su questo tema sono date: dall’art.27 → dispone che la capacità matrimoniale è regolata dalla legge nunziale di ciascun nubendo al momento del matrimonio; dall’art.28 → dispone che il matrimonio è valido se è conssiderato tale dalla legge del luogo di celebrazione; dall’art.29 → precisa che i rapporti personali tra coniugi sono regolati dalla legge nunziale comune; dall’art.31 → stabilisce che la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio sono regolati dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della domanda di separazione; dall’art.32 ter → stabilisce che le unioni civili tra persone maggiorenni dello stessso sesso sono regolate dalla legge nazionale di ciascuna parte, ma se una parte non consente l’unione si applica la legge italiana.