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Diritto internazionale - Risposte Aperte - COMPLETO E CORRETTO
Tipologia: Panieri
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volontà dello Stato e volontà della comunità internazionale) e diversa è la specie dei rapporti da essi disciplinati (uno regola i rapporti interni allo Stato e l’altro i rapporti tra Stati). Secondo la concezione monista, il cui maggior contributo è stato fornito da Hans Kelsen, afferma che il diritto internazionale e diritti nazionali degli Stati debbano essere riportati ad un sistema unitario di norme e che quindi, il diritto interno trovi il suo fondamento nel diritto internazionale. Detto questo però, è importante ricordare che, ai fini della soluzione dei problemi relativi all’adattamento, queste concezioni risultano poco efficaci : che si adotti un punto di vista monista o che si scelga una concezione dualista, la sostanza non cambia perché ciò che assume rilevanza è il modo in cui in un ordinamento statale le norme internazionali vengono applicate e coordinate con quelle interne.
rilevanza giuridica nella Carta delle Nazioni Unite, nei decenni successivi, in una lunga serie di atti giuridici e dichiarazioni politiche che ne definiscono il contenuto come: il diritto di «tutti i popoli di stabilire in piena libertà - quando e come lo desiderano - il loro status politico interno ed esterno senza interferenze esterne, e di perseguire come desiderano il loro sviluppo politico, economico, sociale e culturale». Il principio di autodeterminazione dei popoli può essere correttamente inquadrato partendo dalla premessa che, in linea di principio e in termini generali, all’interno di una collettività il «popolo» si individua in relazione alla comunanza di razza, lingua, cultura, religione e tradizioni. Con riguardo a tale popolo così individuato vi è quindi un obbligo internazionale che grava sugli Stati e consiste nel rispettare, garantire e consentire al popolo di scegliere liberamente il proprio futuro politico, economico, sociale e culturale.
fonte, di natura legislativa o quasi-legislativa, del diritto internazionale: contrapponibile, in quanto tale, sia all’accordo che alla consuetudine. Non sembra di poter dare una risposta positiva a siffatto quesito. Infatti, ai sensi della Carta e della successiva prassi dell’ONU, gli atti dell’Assemblea Generale, pur quando adottati solennemente e all’unanimità, non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. Ciò è vero ad eccezione delle decisioni con cui l’Assemblea Generale ripartisce le spese dell’organizzazione tra gli Stati membri e, per alcuni, delle risoluzioni in tema di autodeterminazione dei popoli. Appare irrilevante il fatto che l’Assemblea Generale sia il foro politico di negoziazione e dibattito di tutti gli Stati. Ciò non fa dell’Assemblea Generale una sorta di organo legislativo internazionale per le ragioni strutturali già illustrate nella parte I del presente corso. È inoltre irrilevante anche il fatto che spesso le Dichiarazioni di principi siano adottate all’unanimità. Non è infatti il consenso politico, anche se unanime, a modificare le caratteristiche normative dell’atto che resta dunque non obbligatorio come previsto dalla Carta. Le Dichiarazioni dell’Assemblea Generale possono invece produrre effetti indiretti sulla formazione delle norme internazionali nella misura in cui costituiscono uno degli elementi di prassi capaci di contribuire alla formazione di una norma generale. Tali Dichiarazioni, cioè, possono provare insieme ad altri elementi l’opinio iuris degli Stati e, dunque, a volte possono servire come mezzo di fissazione di una norma consuetudinaria o, quanto meno, come prova di essa.
prevalente approccio interpretativo al trattato deve essere quindi oggettivo e finalizzato alla comprensione del significato letterale del testo. -Art. 32: fa riferimento ai mezzi complementari (o sussidiari) di interpretazione indicando tra questi, espressamente ma non esaustivamente, i lavori preparatori del trattato e le circostanze in cui il trattato fu concluso. Il ricorso ai mezzi complementari è possibile in due occasioni: 1) quando serve a confermare «il senso che risulta dall’applicazione dell’articolo 31»; 2) quando, al contrario, serve a chiarire il senso dell’interpretazione dopo che l’applicazione dell’art. 31 ha lasciato il significato della disposizione «ambiguo o oscuro» oppure ha condotto ad un risultato «manifestamente assurdo o irragionevole».
l’eventuale acquiescenza degli Stati parte non può sanare il trattato; o gli effetti della nullità retroagiscono al momento della conclusione del trattato (operano ex tunc).
Corte: 1) il titolo di giurisdizione speciale previsto dall’art. 36, par. 1, dello Statuto e fondato su un compromesso, ossia su accordo tra le parti successivo all’insorgere della controversia e relativo al suo deferimento alla Corte internazionale di giustizia. 2) il titolo di giurisdizione obbligatoria, previsto sempre dall’art. 36, par. 1, dello Statuto e fondato su una clausola compromissoria completa, ossia su una disposizione contenuta in un trattato che rimette alla Corte ex ante ed in via generale ogni controversia che possa nascere in futuro dall’interpretazione o applicazione di quel trattato, oppure su un trattato generale di arbitrato, ossia su un trattato che ha ad oggetto proprio e solo il regolamento giudiziale delle future controversie tra gli Stati parte. 3) il titolo basato sulla clausola facoltativa di giurisdizione obbligatoria (o clausola opzionale) previsto dall’art. 36, par. 2, dello Statuto.
nozioni di conflitto armato interno, guerra civile, ribellione ed insurrezione, che non sono categorie specifiche definite e riconosciute dal diritto internazionale umanitario. La qualificazione di conflitto armato non-internazionale ha spesso forti complicazioni politiche, oltre che giuridiche. Tali conflitti sono infatti caratterizzati da una forte asimmetria politica, giuridica e militare.
persone affidate alla sua cura (art. 24, par. 1, del Progetto di articoli della Commissione di diritto internazionale). L’autore del fatto illecito sceglie quindi, in un certo senso, il minore di due mali «(ad esempio, se il capo dei pompieri, pur senza essere riuscito ad ottenere il preventivo consenso del capo della missione, decide di far entrare i suoi uomini nella sede di una missione diplomatica estera in fiamme, per salvare la vita delle persone che ivi si trovano)» 3) dalla forza maggiore: L’ipotesi si verifica quando la violazione del diritto di uno Stato, seppur consapevole, non è comunque intenzionale in quanto dipende da una forza irresistibile oppure da un evento imprevedibile (in questo caso, però, si tratta di caso fortuito e non di forza maggiore in cui, come si dirà, lo Stato non è consapevole della violazione) che rendono materialmente impossibile evitare la commissione dell’illecito come, ad esempio, nel caso della «nave da guerra di uno Stato, che essendovi stata trascinata da una tempesta cui non poteva opporsi, venga a trovarsi ferma in avaria nel mare territoriale di un altro Stato» 4) stato di necessità: In questa ipotesi il compimento dell’atto illecito è l’unico modo che ha lo Stato per salvaguardare un suo interesse essenziale da un grave ed imminente pericolo a patto che l’atto compiuto per necessità non violi una norma di jus cogens e, comunque, non pregiudichi seriamente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei cui confronti era dovuto l’obbligo violato, o dell’intera società internazionale (art. 25, par. 1, del Progetto di articoli). La differenza con la legittima difesa sta nel fatto che chi agisce per necessità non reagisce ad un’azione precedente. La differenza con l’estremo pericolo sta nel fatto che il pericolo non riguarda una o più persone ma lo stesso ente statuale nella sua consistenza territoriale e politica 5) dal caso fortuito: L’ipotesi si verifica quando il fatto illecito dello Stato è dovuto ad un evento esterno imprevisto, incontrollabile e soprattutto di cui l’autore è inconsapevole (a differenza del caso di forza maggiore dove l’autore è consapevole dell’atto sebbene non sia in grado di evitarlo). Come detto, nel Progetto di articoli del 2001 il caso fortuito non è più oggetto di una disposizione specifica (come nella versione originaria del Progetto) ma viene ricondotto all’art. 23 che è dedicato alla forza maggiore.
minaccia di attacco. Le successive operazioni militari condotte dalla NATO, però, diedero un sostegno decisivo agli insorti per vincere la guerra e rovesciare il Colonnello Gheddafi al punto che è a dir poco lecito dubitare della natura esclusivamente umanitaria ed imparziale dell’intervento armato dato che le operazioni militari avrebbero dovuto solamente proteggere la popolazione civile dal conflitto armato noninternazionale tra Governo ed insorti senza interferirvi. Non appare dunque azzardato, sulla base di una valutazione realistica dei fatti e al di là della narrativa ufficiale del Consiglio di Sicurezza e della NATO, riqualificare quell’intervento in attuazione della Risoluzione 1973 come illegittimo in quanto non “umanitario” ma piuttosto “democratico” nel senso che il reale o, comunque, ulteriore obiettivo (illegittimo ai sensi del diritto internazionale) fu quello di rovesciare il Governo autocratico libico per sostituirlo con una democrazia ed un modello economico di stampo occidentale. In sostanza l’uso della forza contro la Libia servì ad attuare quel right to democratic governance, fondato sul liberal idealism dei Democratici americani e postulato come un diritto «emergente» in seno all’ordinamento giuridico internazionale da una parte minoritaria della dottrina statunitense dopo la caduta del Comunismo, secondo cui sarebbe legittimo usare la forza per esportare la democrazia negli Stati che non la conoscono. Nel terzo caso, infine, la Gran Bretagna manifestò l’intenzione di intervenire in Siria nel 2013 per difendere la popolazione civile dal Governo siriano accusato di aver utilizzato le armi chimiche. L’intervento non ebbe poi luogo sia perché Russia e Cina si opposero all’adozione di qualunque Risoluzione in tal senso del Consiglio di Sicurezza, sia perché mancò il necessario sostegno politico interno con la House of Commons che respinse ad agosto 2013 la motion del Governo a favore di un intervento militare per ragioni umanitarie anche in assenza di una Risoluzione del Consiglio. Il Governo britannico giustificava l’azione militare con lo scopo di «relieve humanitarian suffering by deterring or disrupting the further use of chemical weapons». Pur cercando di ottenere l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ad usare «all necessary measures», inclusa la forza, per proteggere i civili, la Gran Bretagna affermava che anche in sua mancanza avrebbe comunque avuto il diritto di intervenire per ragioni umanitarie sulla base del diritto internazionale generale. In particolare, la Gran Bretagna riteneva che fossero state soddisfatte le tre condizioni necessarie per intervenire legittimamente, ossia: 1) la prova certa e condivisa dalla «international community as a whole» di un’emergenza umanitaria su larga scala talmente grave da richiedere «immediate and urgent relief»; 2) l’oggettiva mancanza di alternative praticabili all’uso della forza per salvare vite umane;