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Diritto internazionale - Risposte Aperte - SUPERATO E CORRETTO - v.29, Panieri di Diritto Internazionale

Diritto internazionale - Risposte Aperte - SUPERATO E CORRETTO - v.29

Tipologia: Panieri

2023/2024

In vendita dal 12/12/2023

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RISPOSTE APERTE DIRITTO INTERNAZIONALE.
1. Descrivere la problematica dell’attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni
internazionali. Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, in particolare, la Dottrina che le
riconosce come nuovi soggetti di diritto internazionale. Gli stati avrebbero infatti preferito, secondo
tale dottrina, “rinunciare alla gestione di alcune problematiche di carattere sempre più
internazionale e transnazionale, in favore della creazione di enti cui attribuire il compito di gestire
tali questioni in nome e per conto degli stati membri. Ad avviso di altra autorevole Dottrina, però, il
modo di procedere di tali dottrine , cosiddette “universaliste” , non è corretto dato che “lo scopo
dell’indagine dovrebbe essere quello di descrivere in termini realistici e non idealistici la struttura
giuridica delle relazioni internazionali e le norme effettivamente vigenti in un dato momento storico
nella società internazionale”. Le organizzazioni internazionali, infatti, hanno certamente modificati i
procedimenti di produzione normativa a livello internazionale. Spesso poi emanano norme
vincolanti (UE,ONU) e rappresentano anche il foro privilegiato ed esclusivo per la risoluzione delle
controversie tra Stati e dunque per l’interpretazione ed applicazione del diritto pertinente.
2. Per quali ragioni la struttura della società internazionale può essere definita come paritaria ed
anorganica? La struttura della società internazionale si presenta paritaria e organica perché si fonda
sul principio della sovrana uguaglianza degli Stati. La società internazionale si compone non di
individui ma di enti (in larga prevalenza di tipo statuale) che si riconoscono, nei loro reciproci
rapporti, come indipendenti nel senso di escludere ogni situazione di reciproca sudditanza e, nei
rapporti con gli individui, come sovrani, nel senso di costituire nei loro confronti le più alte o
supreme istanze giuridiche. Si tratta di una società paritaria che non è governata, e neanche
governabile, da un potere centrale in grado di irradiare sovranità sui singoli membri, come invece
accade nelle società statuali nel rapporto tra Stato ed individui. Il diritto internazionale, dunque,
esiste ma funziona in modo diverso dal diritto interno sulla base di dinamiche proprie che
dipendono dalla struttura paritaria della sottostante base sociale.
3. Perché non appare condivisibile la tesi della mutazione del concetto di sovranità dello Stato?
L’interdipendenza politica ed economica e le norme internazionali (in particolare quelle sui diritti
umani) avrebbero limitato il raggio d’azione dello stato. Ciò avrebbe reso obsoleta la nozione stessa
di Stato, fondata sull’indipendenza dell’ente rispetto a tutti gli altri e sul controllo esclusivo ed
insindacabile su popolo e territorio, imponendone la ridefinizione. Venuta meno la libertà di agire
secondo le proprie scelte, senza alcuna limitazione giuridica da parte di una entità superiore, la
nuova sovranità statuale si fonderebbe sulla capacità di garantire la “sicurezza umana” della
propria popolazione (la sovranità non più come controllo ma come responsabilità di proteggere) , o
di partecipare ai processi di globalizzazione economica o ancora di essere integrato nel sistema
internazionale partecipando ai differenti regimi che regolano ed ordinano il sistema internazionale.
Partendo da queste premesse, quindi, il concetto di sovranità andrebbe ridefinito, dal momento
che lo Stato non sarebbe più in grado di governare effettivamente e di partecipare alla vita
internazionale se non cooperando attivamente e intensamente con gli altri.
4. A cosa si riferiscono i termini monismo e dualismo nel diritto internazionale, descrivere le due
diverse concezioni. I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo a due diverse
concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale. La concezione
dualista considera il diritto interno ed il diritto internazionale come due ordinamenti giuridici
autonomi, distinti e separati proprio in virtù del fatto che diversa è la loro volontà (rispettivamente
volontà dello Stato e volontà della comunità internazionale) e diversa è la specie dei rapporti da
essi disciplinati (uno regola i rapporti interni allo Stato e l’altro i rapporti tra Stati). Secondo la
concezione monista, il cui maggior contributo è stato fornito da Hans Kelsen, afferma che il diritto
internazionale e diritti nazionali degli Stati debbano essere riportati ad un sistema unitario di norme
e che quindi, il diritto interno trovi il suo fondamento nel diritto internazionale. Detto questo però,
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RISPOSTE APERTE DIRITTO INTERNAZIONALE.

  1. Descrivere la problematica dell’attribuzione della soggettività internazionale alle organizzazioni internazionali. Per quanto riguarda le organizzazioni internazionali, in particolare, la Dottrina che le riconosce come nuovi soggetti di diritto internazionale. Gli stati avrebbero infatti preferito, secondo tale dottrina, “rinunciare alla gestione di alcune problematiche di carattere sempre più internazionale e transnazionale, in favore della creazione di enti cui attribuire il compito di gestire tali questioni in nome e per conto degli stati membri. Ad avviso di altra autorevole Dottrina, però, il modo di procedere di tali dottrine , cosiddette “universaliste” , non è corretto dato che “lo scopo dell’indagine dovrebbe essere quello di descrivere in termini realistici e non idealistici la struttura giuridica delle relazioni internazionali e le norme effettivamente vigenti in un dato momento storico nella società internazionale”. Le organizzazioni internazionali, infatti, hanno certamente modificati i procedimenti di produzione normativa a livello internazionale. Spesso poi emanano norme vincolanti (UE,ONU) e rappresentano anche il foro privilegiato ed esclusivo per la risoluzione delle controversie tra Stati e dunque per l’interpretazione ed applicazione del diritto pertinente.
  2. Per quali ragioni la struttura della società internazionale può essere definita come paritaria ed anorganica? La struttura della società internazionale si presenta paritaria e organica perché si fonda sul principio della sovrana uguaglianza degli Stati. La società internazionale si compone non di individui ma di enti (in larga prevalenza di tipo statuale) che si riconoscono, nei loro reciproci rapporti, come indipendenti nel senso di escludere ogni situazione di reciproca sudditanza e, nei rapporti con gli individui, come sovrani, nel senso di costituire nei loro confronti le più alte o supreme istanze giuridiche. Si tratta di una società paritaria che non è governata, e neanche governabile, da un potere centrale in grado di irradiare sovranità sui singoli membri, come invece accade nelle società statuali nel rapporto tra Stato ed individui. Il diritto internazionale, dunque, esiste ma funziona in modo diverso dal diritto interno sulla base di dinamiche proprie che dipendono dalla struttura paritaria della sottostante base sociale.
  3. Perché non appare condivisibile la tesi della mutazione del concetto di sovranità dello Stato? L’interdipendenza politica ed economica e le norme internazionali (in particolare quelle sui diritti umani) avrebbero limitato il raggio d’azione dello stato. Ciò avrebbe reso obsoleta la nozione stessa di Stato, fondata sull’indipendenza dell’ente rispetto a tutti gli altri e sul controllo esclusivo ed insindacabile su popolo e territorio, imponendone la ridefinizione. Venuta meno la libertà di agire secondo le proprie scelte, senza alcuna limitazione giuridica da parte di una entità superiore, la nuova sovranità statuale si fonderebbe sulla capacità di garantire la “sicurezza umana” della propria popolazione (la sovranità non più come controllo ma come responsabilità di proteggere) , o di partecipare ai processi di globalizzazione economica o ancora di essere integrato nel sistema internazionale partecipando ai differenti regimi che regolano ed ordinano il sistema internazionale. Partendo da queste premesse, quindi, il concetto di sovranità andrebbe ridefinito, dal momento che lo Stato non sarebbe più in grado di governare effettivamente e di partecipare alla vita internazionale se non cooperando attivamente e intensamente con gli altri.
  4. A cosa si riferiscono i termini monismo e dualismo nel diritto internazionale, descrivere le due diverse concezioni. I termini monismo e dualismo sono utilizzati con riguardo a due diverse concezioni dei rapporti tra ordinamento dello Stato ed ordinamento internazionale. La concezione dualista considera il diritto interno ed il diritto internazionale come due ordinamenti giuridici autonomi, distinti e separati proprio in virtù del fatto che diversa è la loro volontà (rispettivamente volontà dello Stato e volontà della comunità internazionale) e diversa è la specie dei rapporti da essi disciplinati (uno regola i rapporti interni allo Stato e l’altro i rapporti tra Stati). Secondo la concezione monista, il cui maggior contributo è stato fornito da Hans Kelsen, afferma che il diritto internazionale e diritti nazionali degli Stati debbano essere riportati ad un sistema unitario di norme e che quindi, il diritto interno trovi il suo fondamento nel diritto internazionale. Detto questo però,

è importante ricordare che, ai fini della soluzione dei problemi relativi all’adattamento, queste concezioni risultano poco efficaci : che si adotti un punto di vista monista o che si scelga una concezione dualista, la sostanza non cambia perché ciò che assume rilevanza è il modo in cui in un ordinamento statale le norme internazionali vengono applicate e coordinate con quelle interne.

  1. Descrivere le diverse accezioni con cui viene inteso il requisito dell’indipendenza in dottrina. Il requisito dell’indipendenza in dottrina viene inteso secondo due diverse accezioni. La prima accezione (soggetto come ente territoriale) l’essere indipendenti dipende dalla capacità di controllare in modo esclusivo un territorio ivi esercitando lo ius excludendi alios. In tale prospettiva l’ente indipendente è anche sovrano sul proprio territorio nel senso che ivi rappresenta la più alta istanza politica e giuridica per la popolazione. La seconda accezione (soggetto come ente-potenza), invece, non considera la sovranità, intesa come controllo esclusivo su un territorio, quale prova dell’indipendenza dell’ente e, dunque, quale requisito necessario della sua soggettività.
  2. Definire i movimenti di liberazione nazionale e descriverne analogie e differenze rispetto agli insorti. Gli enti politici organizzati che si fanno portatori (enti esponenziali) nelle relazioni internazionali del diritto all’autodeterminazione di un popolo, ossia dell’istanza di liberazione di quel popolo da un dominio coloniale, straniero o razzista. Premesso che rispetto agli insorti (e ai rivoltosi), che perseguono il generale obiettivo politico della conquista del potere in danno del legittimo Governo (qualunque esso sia: civile, militare, democratico, autocratico, etc.), i Movimenti di Liberazione Nazionale perseguono invece lo specifico obiettivo politico di liberare il popolo che rappresentano dal dominio di uno Stato coloniale, straniero o razzista. mentre gli insorti sono tali solo se controllano un territorio (altrimenti sono rivoltosi o meri perturbatori dell’ordine pubblico) ed esercitano una violenza tale da creare una situazione di conflitto armato, invece i Movimenti di Liberazione Nazionale sono tali anche quando non controllano un territorio. Non hanno soggettività. Da un punto di vista fattuale, i Movimenti di Liberazione Nazionale in controllo di un territorio e gli insorti agiscono dunque nello stesso modo: per tale ragione è preferibile negare soggettività giuridica ai primi e ragionare utilizzando la sola categoria degli «insorti» come ente-soggetto.
  3. Come possono essere definiti gli insorti, sono soggetti di diritto internazionale? Gli insorti sono generalmente definiti come “il gruppo organizzato di individui che prende le armi in occasione di una guerra civile o di moti rivoluzionari interni, sulla spinta di determinati fini politici, quale la conquista del potere o la secessione di un territorio per acquisire l’indipendenza o per unirsi ad un altro Stato”. Nel momento in cui gli insorti riescono a controllare una parte del territorio dello Stato contro il cui Governo lottano, ivi esercitando poteri effettivi di governo, divengono soggetti internazionali.
  4. Ricostruire le differenti posizioni esistenti in dottrina sul tema della soggettività internazionale della Santa Sede. Secondo ARANGIO-RUIZ, il soggetto non corrisponderebbe allo Stato pontificio e dal 1929 in poi allo Stato Città del Vaticano, ma alla Chiesa Romana (di cui la Santa Sede è l’organo supremo), non certo estinta a seguito della presa di Roma. La forma statuale venuta meno nel 1870 e rinata nel 1929 è solo l’apparato burocratico-istituzionale mediante cui l’effettivo soggetto, la Chiesa Romana, esercita anche la sovranità territoriale. Il suo essere potenza nelle relazioni internazionali non dipende perciò dal governo di un territorio ma dallo svolgimento delle funzioni di organizzazione ed amministrazione della Chiesa e dei fedeli di tutto il mondo. In tale ottica, l’ente-soggetto non sarebbe mai venuto meno. Avrebbe solo cessato per quasi sessant’anni di esercitare quelle sole funzioni legate al governo del territorio e della collettività, continuando invece ad esercitare tutte le altre, costitutive della soggettività dell’ente. - Secondo una diversa ricostruzione (la teoria del doppio soggetto) invece, vi sarebbe un duplice soggetto: temporale (lo Stato Città del Vaticano) spirituale (la Santa Sede). Esisterebbe dunque un ente-soggetto statuale che esercita il potere temporale (lo Stato pontificio prima ed oggi lo Stato Città del Vaticano) anche un soggetto sui generis (la Santa Sede) la cui soggettività internazionale sarebbe limitata

inquadrato partendo dalla premessa che, in linea di principio e in termini generali, all’interno di una collettività il «popolo» si individua in relazione alla comunanza di razza, lingua, cultura, religione e tradizioni. Con riguardo a tale popolo così individuato vi è quindi un obbligo internazionale che grava sugli Stati e consiste nel rispettare, garantire e consentire al popolo di scegliere liberamente il proprio futuro politico, economico, sociale e culturale.

  1. Quali sono i territori non autonomi e cosa dispone a riguardo la carta delle nazioni unite? I territori non autonomi corrispondono alle colonie esistenti prima della seconda Guerra Mondiale. Essi sono disciplinati dagli artt. 73-74 della Carta. Nei confronti dei popoli dei territori non autonomi le ex Potenze coloniali (ora Stati «responsabili della loro amministrazione» ai sensi dell’art. 73) assumono l’obbligo di promuoverne il benessere e di svilupparne la capacità di auto-governo (si fa dunque riferimento solo alla loro autonomia e non anche alla loro indipendenza). Il perdurante controllo dello Stato sul territorio non autonomo non si deve quindi più caratterizzare in modo colonialistico (sfruttamento e negata emancipazione del popolo autoctono) ma in modo solidaristico: il benessere, lo sviluppo e la crescita del popolo autoctono divengono così di primario rilievo ed oggetto di uno specifico obbligo internazionale. A tale riguardo, ai sensi dell’art. 73, lett. a-b, chi avesse assunto la responsabilità del territorio la cui popolazione non avesse ancora raggiunto una piena autonomia, doveva riconoscere che l’interesse di questo era prevalente ed accettare «come sacra missione» l’obbligo di promuovere il benessere degli abitanti di tali territori. Ciò comportava l’obbligo, per gli Stati responsabili dei territori non autonomi, di: a) «assicurare, con il dovuto rispetto per la cultura delle popolazioni interessate, il loro progresso politico, economico, sociale ed educativo, il loro giusto trattamento e la loro protezione contro gli abusi; b) di sviluppare l’autogoverno delle popolazioni, di prendere in debita considerazione le aspirazioni politiche e di assisterle nel progressivo sviluppo delle loro libere istituzioni politiche, in armonia con le circostanze particolari di ogni territorio e delle sue popolazioni e del loro diverso grado di sviluppo; c) rinsaldare la pace e la sicurezza internazionale; d) promuovere misure costruttive di sviluppo, di incoraggiare ricerche, e di collaborare tra loro, e, quando e dove ne sia il caso, con gli Istituti internazionali specializzati, per il pratico raggiungimento dei fini sociali, economici e scientifici enunciati in questo articolo; e) trasmettere regolarmente al Segretario Generale, a scopo d’informazione e con le limitazioni che possono essere richieste dalla sicurezza e da considerazioni costituzionali, dati statistici ed altre notizie di natura tecnica, riguardanti le condizioni economiche, sociali ed educative nei territori di cui sono rispettivamente responsabili» (art. 73, Carta ONU).
  2. Cosa si intende per remedial session? Nel caso in cui al popolo interessato sia precluso un «meaningful access to government» e gli sia dunque «rifiutata la facoltà di esercitare, all’interno dell’ordinamento cui appartiene, il suo diritto all’autodeterminazione» interna, il popolo avrà allora titolo per esercitare come ultima opzione l’autodeterminazione esterna, arrivando così alla secessione dallo Stato plurinazionale.
  3. Descrivere la problematica dell’autodeterminazione interna del Quebec nello stato canadese e la relativa giurisprudenza della corte suprema canadese. La Corte Suprema canadese, dopo aver riconosciuto al gruppo francofono del Quebec lo status di «popolo», ritenne: che il diritto all’autodeterminazione esterna non sussistesse mancando la situazione di oppressione, che il diritto all’autodeterminazione interna fosse ampiamente tutelato e realizzato. Le condizioni per l’autodeterminazione esterna e la secessione furono quindi considerate «manifestly inapplicable to Quebec».
  4. Descrivere gli elementi di criticità circa l’indipendenza del Kosovo. Le questioni problematiche che si pongono, nell’ottica del diritto internazionale, con riguardo alla dichiarazione di indipendenza del Kosovo sono: A. la legittimità della dichiarazione di indipendenza del Kosovo, da valutare sulla base dei seguenti principi e diritti tutelati dall’ordinamento internazionale: -il principio dell’integrità territoriale dello Stato dal quale ci si dichiara indipendenti (in questo caso, la Serbia); -l’applicabilità o meno, al caso del Kosovo, del diritto all’autodeterminazione esterna; -il diritto o meno, per il

Kosovo, alla secessione-rimedio (remedial secession) che, secondo alcuni, rende legittima la secessione nel caso di violazioni gravi dei diritti fondamentali di un certo gruppo, tali da porre a rischio la sopravvivenza del gruppo stesso. B. La soggettività internazionale del Kosovo, da valutare anche con riguardo al riconoscimento degli Stati nel diritto internazionale.

  1. Cosa ha affermato la Corte Internazionale di Giustizia con l’Advisory Opinion del 22 Luglio 2010? Sulla legittimità o meno della dichiarazione di indipendenza del Kosovo è stata chiamata a pronunciarsi la Corte Internazionale di Giustizia, con il parere (Advisory Opinion) del 22 luglio 2010. A seguito della dichiarazione di indipendenza del 17 febbraio 2008 (dichiarazione avvenuta, si ricordi, per voce delle istituzioni provvisorie di amministrazione autonoma), l’8 ottobre 2008 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con la risoluzione 63/3, aveva richiesto alla Corte Internazionale di Giustizia un parere consultivo sulla questione: se la dichiarazione unilaterale di indipendenza delle “autorità provvisorie di auto-governo” del Kosovo fosse o meno conforme al diritto internazionale.
  2. Descrivere il modello di formazione delle norme generali di diritto internazionale. In base al criterio del modo di formazione, le norme generali risultano all’esito di un processo di interazione tra due o pochi (norma generale locale o regionale) o tutti (norma generale tout court) i membri della società internazionale. Tale processo è di tipo spontaneo e diffuso, nel senso che si svolge senza essere formalizzato o procedimentalizzato ma mediante comportamenti ed atti liberi, concreti e materiali.
  3. Descrivere il modo di formazione delle norme particolari di diritto internazionale. Le norme particolari o convenzionali risultano essere, al contrario di quelle generali, «il prodotto di un processo, di una interazione tra soggetti, di tipo calcolato e diretto che si sviluppa attraverso un dialogo negoziale finalizzato a raggiungere, se possibile, un’intesa di valore giuridico sulla questione da disciplinare. L’elemento costitutivo delle norme particolari consiste dunque nell’essere la norma il prodotto di un accordo raggiunto dopo un’interazione diretta, un negoziato tra le parti interessate» (SINAGRA-BARGIACCHI). Il negoziato e la successiva manifestazione, ad opera delle parti interessate, del consenso ad essere giuridicamente vincolati dall’intesa raggiunta seguono, nella maggior parte dei casi, un preciso iter procedurale.
  4. Cosa si intende quando, nell’ambito del diritto internazionale, si parla di codificazione? Quando, nell’ambito del diritto internazionale, si parla di codificazione, si intende: il processo consistente nel ricostruire il contenuto delle norme generali (principi e consuetudini) già esistenti per poi trascriverlo in forma scritta in un trattato (detto accordo o convenzione di codificazione) allo scopo di garantire maggiore chiarezza e certezza del diritto. Si tratta quindi di quel processo tramite il quale si ha una più precisa formulazione e sistematizzazione delle norme di diritto internazionale in settori nei quali c’è già stata un’ampia prassi degli Stati, nonché precedenti e dottrina. Tale definizione è fornita dall’art. 15 dello Statuto della Commissione di diritto internazionale. Occorre a tale riguardo ricordare l’importanza, nell’ambito della codificazione del diritto internazionale, proprio della Commissione di diritto internazionale.
  5. Cosa si intende per asimmetrie normative? Nonostante la simmetria in linea di principio esistente tra norme generali e convenzionali e la conseguente generale applicabilità combinata del criterio temporale e di specialità quale metodo di risoluzione delle antinomie normative, altri due fenomeni di particolare rilevanza, tra loro correlati, devono essere tenuti presenti nell’esaminare le interazioni (anche antinomiche) tra norme all’interno dell’ordinamento giuridico internazionale: A. il primo fenomeno dipende dall’esistenza nell’ordinamento di asimmetrie normative; B. il secondo fenomeno dipende dall’esigenza di interpretare ed applicare la norma individuata quale lex specialis tenendo sempre e comunque presente l’integrazione sistemica tra questa e l’ordinamento. Con riguardo alle asimmetrie normative, occorre innanzitutto sottolineare come esse si leghino alla presenza, nell’ordinamento, di alcune norme dotate di caratteristiche giuridiche peculiari, oppure oggetto da parte delle Corti

Consiglio di Sicurezza, dell’8 giugno 2004, di garantire la sicurezza in Iraq, anche detenendo individui considerati pericolosi, prevaleva e disapplicava l’obbligo dell’art. 5, par. 1, di non privare in modo arbitrario della libertà l’individuo. La Corte di Strasburgo accolse il ricorso di Al- Jedda affermando che, salvo esplicita o implicita e contraria indicazione (mancante nella Risoluzione 1546), si doveva sempre presumere che il Consiglio di Sicurezza non intendesse obbligare gli Stati membri dell’ONU a violare i diritti fondamentali dell’individuo. Tale presunzione autorizzava dunque la Corte ad interpretare la Risoluzione 1546 in armonia con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quindi a non riconoscere la primazia della prima e la disapplicazione della seconda a discapito della protezione dei diritti fondamentali.

  1. Cosa si intende per norme generali di ius cogens? Cosa stabilisce a riguardo la convenzione di vienna sul diritto dei trattati del 1969? Nell’ambito dell’ordinamento internazionale si riscontra la presenza di norme generali di ius cogens, ossia: norme imperative (inderogabili) che tutelano valori essenziali per la società degli Stati. Si tratta, in particolare, di «un ristretto nucleo di norme generali che sarebbero talmente connaturate alle esigenze fondamentali della società internazionale nel suo insieme, da presentare una natura imperativa». L’elemento costitutivo delle norme di ius cogens consiste nella impossibilità per le altre norme generali e particolari di derogarle a pena di nullità. Le norme di jus cogens sono disciplinate dagli artt. 53, 64 e 71 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969: Articolo 53• Trattati in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale (ius cogens ) ―È nullo qualsiasi trattato che, al momento della sua conclusione, è in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale. Articolo 64• Sopravvenienza di una nuova norma imperativa L’art. 64 stabilisce quindi la nullità del trattato in contrasto con lo ius cogens anche quando il contrasto sia sopravvenuto. Articolo 71• , Conseguenze della nullità di un trattato in conflitto con una norma imperativa del diritto internazionale generale L’art. 71 disciplina quindi le conseguenze dell’invalidità determinata dal contrasto con la norma imperativa. In primo luogo, viene meno l’obbligo per gli Stati parte di continuare ad eseguire il trattato. In secondo luogo, sorge il nuovo obbligo di «eliminare, nella misura del possibile, le conseguenze di qualsiasi atto compiuto sulla base» delle norme nulle e di rendere i rapporti tra gli Stati conformi alla norma di ius cogens. In caso di invalidità sopravvenuta, però, la nullità non ha effetto retroattivo e sono fatti salvi i diritti, gli obblighi e le situazioni giuridiche derivanti dall’esecuzione del trattato prima che sopravvenisse la nullità. In ogni caso, i rapporti giuridici continuano a produrre effetti dopo che è intervenuta la nullità solo se non contrastano con la sopravvenuta norma imperativa.
  2. Descrivere le caratteristiche della categoria degli obblighi collettivi e le conseguenze del loro inadempimento. Tali obblighi, quindi, non sono dovuti nei confronti di uno Stato, bensì nei confronti: di tutta la società internazionale nel suo complesso (as a whole), se l’obbligo scaturisce da una norma generale (obbligo erga omnes), oppure di tutti gli Stati parte ad un trattato, se l’obbligo scaturisce da una norma convenzionale (obbligo erga omnes partes). In quanto obblighi collettivi -e non bilaterali- essi sono esigibili, quando erga omnes, «dalla generalità degli altri Stati, e cioè da tutti gli Stati operanti uti universi per conto della stessa Comunità internazionale».
  3. Le risoluzioni contenenti le dichiarazioni di principi possono avere un effetto diretto sulla formazione delle norme internazionali? Con riguardo alle Risoluzioni contenenti le Dichiarazioni di principi ci si è domandati se, a differenza di tutte le altre Risoluzioni, possano avere un effetto diretto sulla formazione delle norme internazionali, quasi che fossero una vera e propria nuova fonte, di natura legislativa o quasi-legislativa, del diritto internazionale: contrapponibile, in quanto tale, sia all’accordo che alla consuetudine. Non sembra di poter dare una risposta positiva a siffatto quesito. Infatti, ai sensi della Carta e della successiva prassi dell’ONU, gli atti dell’Assemblea Generale, pur quando adottati solennemente e all’unanimità, non sono giuridicamente vincolanti per gli Stati membri. Ciò è vero ad eccezione delle decisioni con cui l’Assemblea Generale ripartisce le spese dell’organizzazione tra gli Stati membri e, per alcuni, delle risoluzioni in tema di

autodeterminazione dei popoli. Appare irrilevante il fatto che l’Assemblea Generale sia il foro politico di negoziazione e dibattito di tutti gli Stati. Ciò non fa dell’Assemblea Generale una sorta di organo legislativo internazionale per le ragioni strutturali già illustrate nella parte I del presente corso. È inoltre irrilevante anche il fatto che spesso le Dichiarazioni di principi siano adottate all’unanimità. Non è infatti il consenso politico, anche se unanime, a modificare le caratteristiche normative dell’atto che resta dunque non obbligatorio come previsto dalla Carta. Le Dichiarazioni dell’Assemblea Generale possono invece produrre effetti indiretti sulla formazione delle norme internazionali nella misura in cui costituiscono uno degli elementi di prassi capaci di contribuire alla formazione di una norma generale. Tali Dichiarazioni, cioè, possono provare insieme ad altri elementi l’opinio iuris degli Stati e, dunque, a volte possono servire come mezzo di fissazione di una norma consuetudinaria o, quanto meno, come prova di essa.

  1. Illustrare la teoria dello Stato obiettore persistente e la prassi rilevante. Lo Stato obiettore persistente è: lo Stato che, durante il processo di formazione di una norma generale, non considera doveroso giuridicamente tenere il comportamento invece seguito dagli altri Stati e destinato nel tempo a divenire vincolante. Ben più rilevante, invece, è la prassi che conferma l’inesistenza dell’obiezione persistente nel diritto internazionale. Oltre al caso già indicato dell’applicazione agli Stati di recente indipendenza delle preesistenti norme generali, e a diversi casi di biezione persistente fallita, ossia non accettata dagli altri Stati (che dunque hanno imposto il rispetto della norma allo Stato obiettore), si ricordi ad esempio il tentativo fallito del Sud Africa e della Rhodesia (oggi Zimbabwe) di non vedersi applicata la norma generale proibitiva in tema di apartheid. Nonostante le loro ripetute e continue obiezioni, gli altri Stati considerarono sempre le loro politiche di segregazione razziale in violazione del diritto internazionale.
  2. Definire i principi materiali di diritto internazionale e i loro rapporti con le altre norme generali e particolari. Tra le norme generali esistono poi i principi materiali, vale a dire: norme disciplinanti singole fattispecie che si formano in modo immediato e dunque in un tempo più breve rispetto a quello necessario per la formazione delle consuetudini. Tra i principi materiali e le altre norme generali e particolari non sussiste un rapporto gerarchico ma di specialità ed alcuni principi possono anche essere derogati dalle seconde. La maggior parte della dottrina non riconosce però l’esistenza dei principi nell’ordinamento internazionale o, comunque, non riconosce una loro autonomia rispetto alle consuetudini. In primo luogo, quando ritenuti esistenti, i principi sono al più considerati una particolare categoria di consuetudini che, pur non godendo rispetto a queste di alcuna differenza di posizione gerarchica, meritano comunque una «posizione a sé stante, per sottolinearne l’inerenza diretta alla struttura di fondo del sistema e il carattere generalissimo delle regole che essi consacrano».
  3. Descrivere gli elementi costitutivi della consuetudine. La consuetudine (uso, tradizione) è: la norma generale che si forma per l’interazione di due elementi (costruzione dualistica): 1. l’elemento oggettivo (diuturnitas, usus) dato dalla ripetizione costante ed uniforme di un comportamento da parte della generalità degli Stati; 2. l’elemento soggettivo (opinio iuris sive necessitatis) dato dal convincimento dello Stato che il comportamento sia giuridicamente doveroso e quindi obbligatorio. Con riguardo all’elemento oggettivo va notato che il lasso di tempo necessario alla formazione della norma, cioè il tempo di ripetizione costante, uniforme e generalizzata del comportamento, può anche essere relativamente breve ma non immediato. Con riguardo all’elemento soggettivo vi è una incertezza di fondo. Per alcuni, l’opinio iuris starebbe nella convinzione che il comportamento si conformi ad una norma giuridica già esistente e che dunque sia obbligatoriamente dovuto.
  4. Quali sono le caratteristiche fondamentali del diritto internazionale particolare? Con la definizione di Norme particolari (anche dette convenzionali o pattizie) ci si riferisce a quelle norme che si trovano nei trattati (anche detti accordi, convenzioni, patti..). Soprattutto negli ultimi due secoli, le norme particolari sono divenute la fonte privilegiata per la regolamentazione giuridica delle relazioni internazionali. Molte sono le ragioni che determinano gli Stati ad utilizzare i trattati. Tra

«ambiguo o oscuro» oppure ha condotto ad un risultato «manifestamente assurdo o irragionevole».

  1. Quali disposizioni della convenzione di vienna del 1969 disciplinano l’emendamento e la modificazione del trattato e cosa prevedono? E’ uno strumento di fondamentale importanza per comporre eventuali antinomie normative. Occorre prioritariamente ricordare che la disciplina sull’interpretazione dei trattati si impone al giudice nazionale, che è tenuto ad applicarla al posto di quella del diritto interno. È disciplinato dagli art. 31, 32 e 33 della Convenzione di Vienna del 1969. -art. 31: sancisce che un trattato «deve essere interpretato in buona fede, seguendo il senso ordinario da attribuire ai termini del trattato nel loro contesto e alla luce del suo oggetto e del suo scopo». Il primo e prevalente approccio interpretativo al trattato deve essere quindi oggettivo e finalizzato alla comprensione del significato letterale del testo. -Art. 32: fa riferimento ai mezzi complementari (o sussidiari) di interpretazione indicando tra questi, espressamente ma non esaustivamente, i lavori preparatori del trattato e le circostanze in cui il trattato fu concluso. Il ricorso ai mezzi complementari è possibile in due occasioni: 1) quando serve a confermare «il senso che risulta dall’applicazione dell’articolo 31»; 2) quando, al contrario, serve a chiarire il senso dell’interpretazione dopo che l’applicazione dell’art. 31 ha lasciato il significato della disposizione «ambiguo o oscuro» oppure ha condotto ad un risultato «manifestamente assurdo o irragionevole».
  2. Sono ammissibili le riserve apposte ai trattati a tutela dei diritti umani? La prassi dimostra che le deroghe più frequenti ed incisive al regime sulle riserve previsto dalla Convenzione di Vienna ed i problemi più complessi riguardo alla valutazione di ammissibilità delle riserve si ritrovano nei trattati a tutela dei diritti umani. Questo perché non solo alcuni trattati hanno specifiche disposizioni diverse da quelle contenute nella Convenzione di Vienna, ma soprattutto perché gli organi di controllo istituiti dai trattati hanno talvolta interpretato in modo estensivo i propri poteri di controllo arrivando a valutare nel merito l’ammissibilità delle riserve formulate dagli Stati parte, anche quando tale potere non gli era stato espressamente attribuito. Gli organi di controllo hanno considerato, ad esempio, come non apposta, e dunque priva di effetto, la riserva dichiarata inammissibile perché vietata o incompatibile con l’oggetto o lo scopo del trattato (utile per inutile non vitiatur), così ritenendo integralmente in vigore il trattato per lo Stato riservante, inclusa la norma oggetto di riserva.
  3. Quali sono le cause di nullità di un trattato internazionale e quali le conseguenze della nullità stessa? Sono cause di nullità del trattato (anche dette cause di nullità assolute): 1. la violenza esercitata sul rappresentante dello Stato (art. 51); 2. la violenza esercitata direttamente sullo Stato mediante la minaccia o l’uso della forza (art. 52); 3. il contrasto del trattato con norme imperative del diritto internazionale generale (ius cogens, art. 53). Qualora si verifichi una di queste cause, il trattato è NULLO, cioè privo di qualsiasi effetto giuridico. Nei casi di nullità, lo Stato NON ha discrezionalità nel decidere se invocare o meno il vizio che opera automaticamente. – Conseguenze della nullità: o le disposizioni del trattato NON HANNO VALORE GIURIDICO; o la nullità investe l’intero trattato (un trattato non è divisibile in clausole valide o nulle); o qualsiasi Stato parte al trattato può invocarne la nullità (per violazione di norme di ius cogens anche gli Stati terzi, non parti al trattato, possono invocarne la nullità); o l’eventuale acquiescenza degli Stati parte non può sanare il trattato; o gli effetti della nullità retroagiscono al momento della conclusione del trattato (operano ex tunc).
  4. Quali sono le cause di annullabilità di un trattato internazionale e quali le conseguenze dell’annullabilità stessa? Sono cause di annullabilità del trattato (anche dette cause dinullità relative): 1. la violazione di disposizioni di diritto internoriguardanti la competenza a concludere trattati (art. 46 Convenzione di Vienna); 2. la manifestazione del consenso adobbligarsi da parte del rappresentante dello Stato avvenuta al di fuori dei poteri conferitifìgli (art. 47); 3. l’errore (art. 48);
    1. il dolo(art. 49); 5. la corruzione del rappresentante dello Stato (art. 50). Queste cause possono

essere invocate dallo Stato come vizi del proprio consenso a vincolarsi a quel trattato. – Conseguenze dell’annullabilità: o le cause di annullabilità possono essere in vocate solo dallo Stato leso; o le cause di annullabilità possono essere sanate dallo Stato che ha diritto ad invocarle (Stato leso) attraverso l’acquiescenza o un’espressa manifestazione di volontà; o le cause di annullabilità possono investire solo alcune clausole del trattato; o le cause di annullabilità operano ex tunc, rendendo il trattato (o alcune sue clausole) nullo ab initio; o gli atti che lo Stato il cui consenso è stato viziato ha posto in essere in buonafede prima di invocare il vizio possono essere ritenuti validi e produttivi di effetti giuridici.

  1. Quando un territorio cessa di essere soggetto alla sovranità di uno stato e passa sotto la sovranità di un altro, si applicano al territorio trasferito i trattati che vincolano lo “stato predecessore” (cedente) oppure quelli che vincolano lo “stato successore” (cessionario)? La questione non trova univoca definizione nella prassi e in dot-trina. Tra le definizioni generalmente condivise contenute nella convenzione del 1978 bisogna ricordare che : per “successione tra stati” si intende “la sostituzione di uno stato ad un altro nella responsabilità per le relazioni internazionali di un territorio”, per “stato predecessore” si intende lo stato che è “stato sostituito da un altro stato in occasione della successione tra Stati”, per “stato successore” si intende lo stato che “ha sostituito un altro stato in occasione della successione tra stati”, per “Stato di nuova dipendenza” si intende lo “Stato successore, il territorio del quale , subito prima della data di successione tra gli stati, era un territorio dipendente per le relazioni internazionali del quale lo Stato predecessore aveva la responsabilità”, per “altro Stato parte” in relazione ad uno Stato successore “ogni Stato diverso dallo Stato predecessore che sia parte di un trattato in vigore dal momento della successione tra Stati, con riguardo al territorio a cui la successione di stati si riferisce”.
  2. Cosa si intende per successione tra stati nei trattati , descrivere la tendenza generale del diritto internazionale a riguardo e le relative eccezioni. Quando un territorio per le ragioni più diverse cessi di essere soggetto alla sovranità di uno Stato e passi sotto la sovranità di un altro, si pone il problema della successione degli Stati nei trattati, cioè il problema se si applichino al territorio trasferito i trattati che vincolano lo «Stato predecessore» (cedente) oppure quelli che vin-colano lo «Stato successore» (cessionario). Tra le definizioni generalmente condivise contenute nella Convenzione del 1978 si ricordi che: 1) per «successione tra Stati» si intende «la sostituzione di uno Stato ad un altro nella responsabilità per le relazioni internazionali di un territorio» (art. 2, par. 1, lett. b); 2) per «Stato predecessore» si intende lo Stato che «è stato sosti-tuito da un altro Stato in occasione della successione tra Stati» (art. 2, par. 1, lett. c); per «Stato successore» si intende lo Stato che «ha sostituito un altro Stato in occasione della successione tra Stati» (art. 2, par. 1, lett. d); 4) per «Stato di nuova indipendenza» si intende lo «Stato successore, il territorio del quale, subito prima della data di successione tra gli Stati, era un territorio dipendente per le relazioni internazionali del quale lo Stato predecessore aveva la responsabilità» (art. 2, par. 1, lett. f); per «altro Stato parte» in relazione ad uno Stato successore «ogni Stato diverso dallo Stato predecessore che sia parte di un trattato in vigore dal momento della successione tra Stati, con riguardo al territorio a cui la successione di Stati si riferisce» (art. 2, par. 1, lett. m). La prassi consente comunque di individuare una tendenza accomunante le molteplici ipotesi possibili che consiste nel condizionare, in linea di principio, il verificarsi degli effetti successori alla volontà degli Stati interessati (Stato predecessore; stato successore; Stati terzi agli accordi bilaterali tra predecessore e successore; altri Stati parte ai trattati multilaterali interessati dalla successione; Stato di nuova indipendenza etc) dal fenomeno di successione qualunque esso sia. Il rilievo della volontà comporta la non automatica operatività dei fenomeni successori come confermano numerose norme della convenzione del 1978 e, in particolare, gli art. 8 e 9. L’art. 8 stabilisce infatti che, nei confronti degli Stati terzi rispetto alla successione tra i due Stati, i diritti e gli obblighi dello Stato predecessore non si trasferiscono allo stato successore. L’art. 9 stabilisce poi che i diritti e gli obblighi fondati sui trattati in vigore per lo stato predecessore e relativi ad un territorio oggetto di

clausola facoltativa di giurisdizione obbligatoria (o clausola opzionale) previsto dall’art. 36, par. 2, dello Statuto.

  1. Tracciare un quadro delle disposizioni della carta dell’ONU concernenti l’uso della forza. Gli Stati hanno quindi operato in due modi per continuare a perseguire i propri obiettivi ed interessi: Sul piano del diritto internazionale convenzionale, ossia della Carta, hanno invocato, talvolta in modo arbitrario e pretestuoso, le uniche due ipotesi considerate legittime dalla Carta, ora qualificando come legittima difesa (individuale o collettiva) le loro azioni coercitive, ora ricercando la preventiva autorizzazione del Consiglio di Sicurezza per le stesse. Al diritto internazionale generale gli Stati hanno fatto invece ricorso per due ragioni: 1) per invocare una delle preesistenti cause di giustificazione dell’uso della forza che escludono l’illiceità del fatto (ad esempio, l’uso della forza in territorio straniero previo consenso dello Stato interessato); 2) per consolidare nuove eccezioni al divieto dell’art. 2, par. 4, laddove la Carta non lo consentiva neanche implicitamente (ad esempio, l’uso della forza per impedire o arrestare gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani). L’esistenza di possibili nuove eccezioni fondate sul diritto internazionale generale, però, è tutt’altro che condivisa tra gli Stati e in dottrina.
  2. Quali elementi caratterizzano un conflitto armato internazionale? Se l’uso della forza armata tra due Stati raggiunge un certo livello di intensità, si crea una situazione di ostilità (o belligeranza). Tale situazione rappresenta il necessario presupposto per l’esistenza di un conflitto armato internazionale e l’applicazione delle relative regole. Perché un conflitto armato possa definirsi “internazionale”, tale stato di ostilità deve aversi: - tra due o più Stati (ai sensi dell’art. 2, co. 1-2, comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949) oppure - tra un movimento di liberazione nazionale e lo Stato coloniale o straniero (guerra di liberazione nazionale), (ai sensi dell’art. 1, par. 4, del primo Protocollo addizionale del 1977 alle Convenzioni di Ginevra (Protocollo I). Ai conflitti armati internazionali si applicano le pertinenti norme generali (cosiddette “general laws and customs of war”) e convenzionali -molte delle quali divenute nel tempo anche norme generali- del diritto internazionale.
  3. Quali norme si applicano ai conflitti armati internazionali? Assumono particolare rilevanza le quattro convenzioni di Ginevra del 1949 (in vigore dal 1950) ed il primo protocollo addizionale del 1977 che rappresentano, ad oggi, la più compiuta ed esaustiva codificazione del diritto dei conflitti armati. Il primo protocollo addizionale ha ampliato la protezione delle prime due convenzioni di Ginevra estendendola, ad esempio, al personale medico civile, alle ambulanze e agli ospedali e ha integrato , dando maggiore organicità, le precedenti convenzioni de l’Aja e di Ginevra (in particolare la Quarta convenzione) ed il diritto consuetudinario rafforzando e ampliando, ad esempio, la protezione dei civili e dei loro beni ed il trattamento delle persone cadute in mano ad una Potenza belligerante, anche definendo meglio la nazione di obiettivo militare ed introducendo una nuova definizione di “forze armate” e “combattenti”.
  4. Quali elementi caratterizzano un conflitto armato non internazionale? Nel diritto internazionale umanitario si fa uso del termine conflitto armato non-internazionale per disegnare situazioni estremamente differenti tra loro nella forma e nell’obiettivo degli scontri armati. Questo termine è utilizzato da una parte in opposizione alla categoria delle tensioni interne escluse dalla definizione di conflitti armati. La dizione “conflitto armato non-internazionale” rimpiazza ed ingloba in sé le nozioni di conflitto armato interno, guerra civile, ribellione ed insurrezione, che non sono categorie specifiche definite e riconosciute dal diritto internazionale umanitario. La qualificazione di conflitto armato non-internazionale ha spesso forti complicazioni politiche, oltre che giuridiche. Tali conflitti sono infatti caratterizzati da una forte asimmetria politica, giuridica e militare.
  5. Quali norme si applicano ai conflitti armati non internazionali? I conflitti armati non-internazionali sono previsti e disciplinati dall’articolo 3 comune alle quattro convenzioni di Ginevra del 1949 (d’ora in poi articolo comune) e dal secondo protocollo addizionali (protocollo addizionale 11) del 1977 alle convenzioni di Ginevra che contiene 28 articoli che integrano le garanzie previste

dall’articolo 3 comune per le vittime dei conflitti armati non internazionali e prevede, “nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale” scoppi sul territorio di uno degli Stati parte, l’obbligo per tutte le parti belligeranti di “trattare con umanità” le vittime del conflitto , ossia di applicare loro le garanzie umanitarie fondamentali.

  1. Tracciare la disciplina dettata dal secondo protocollo addizionale alle convenzioni di Ginevra. L’articolo 1.1 specifica infatti che il Protocollo si applica ai conflitti che non sono considerati come internazionali e che hanno luogo: 1) sul territorio di uno Stato parte (trattandosi di un Trattato, è normale che esso si applichi alle sole Parti contraenti, mentre l’articolo 3 comune è riconosciuto come una norma generale di diritto internazionale); 2) tra le forze armate dello Stato e forze armate dissidenti o altri gruppi armati organizzati (e non anche ai conflitti tra soli gruppi armati organizzati , disciplinati dal solo articolo 3 comune); 3) tra forze che «sotto la condotta di un comando responsabile, esercitano, su una parte del territorio, un controllo tale da permettere loro di condurre operazioni militari prolungate e concertate, e di applicare il presente Protocollo» (ad esempio curando e raccogliendo i feriti ex articolo 4 o detenendo in modo umano i prigionieri ex articolo 5). L’applicazione del Protocollo II è quindi limitata ratione loci al territorio degli Stati parte.
  2. Cosa si intende per atto di aggressione? L’art. 8 bis definisce al par. 1 il crimine di aggressione come «la pianificazione, preparazione, scatenamento o esecuzione da parte di una persona, che sia nella posizione di esercitare effettivamente un controllo o di dirigere l’azione politica e militare dello Stato, di un atto di aggressione che, per carattere, gravità e portata, costituisca una manifesta violazione della Carta delle Nazioni Unite». Il carattere «manifesto» dell’atto (che deve essere accertato in modo oggettivo) esclude che rientrino nella definizione di aggressione gli usi minori della forza armata.
  3. In cosa consiste la rappresaglia? in termini generali costituisce una forma di autotutela per lo Stato che abbia subito una lesione di un proprio diritto da parte di un altro nella misura in cui rende legittima la sua reazione atta ad infliggere una lesione allo Stato offensore dopo che l’atto illecito di quest’ultimo si è già verificato e concluso (a differenza della reazione in legittima difesa che presuppone che l’azione illecita dello Stato offensore sia ancora in corso). Si tratta, nella sostanza, di una ―vendetta‖ dello Stato leso per l’illecito subito.
  4. Descrivere il sistema di sicurezza collettiva previsto dal capitolo VII della carta delle nazioni unite. il Consiglio di Sicurezza è il foro intergovernativo chiamato ai sensi dell’art. 39 ad accertare «l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace, o di atto di aggressione» e, nel caso, a raccomandare o decidere «quali misure debbano essere prese in conformità agli articoli 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace e la sicurezza internazionale». Il Consiglio ha infatti «la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale» e la esercita in nome e nell’interesse di tutti gli Stati membri «in conformità ai fini ed ai principi delle Nazioni Unite» (art. 24, par. 1). La responsabilità è principale ma non esclusiva: anche l’AG ha infatti competenza in tema di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale, come anche riconosciuto dalla CIG.
  5. Descrivere le caratteristiche delle operazioni di peacekeeping e di peace enforcement e le analogie e differenze tra le varie tipologie. Generalmente le missioni, pur nella loro diversità, presentano tre caratteristiche ricorrenti: 1) l’impiego della forza solo per legittima difesa; 2) l’imparzialità (o neutralità) della forza multinazionale rispetto alle fazioni in lotta o alle parti in conflitto; il consenso delle fazioni e/o parti interessate al dispiegamento della missione sul proprio territorio Le operazioni di ―prima generazione‖ si svolsero in prevalenza dal 1956 al 1989 ed ebbero la predominante funzione di costituire una ―forza cuscinetto‖, • ossia di interposizione, tra le parti in conflitto (operazioni di peacekeeping). Le operazioni di ―seconda generazione‖, istituite a partire dal 1989, presentano un mandato più ampio e perseguono, anche attraverso il personale civile • della missione, obiettivi di carattere politico e sociale come, ad esempio, l’organizzazione ed il monitoraggio di elezioni politiche e il consolidamento delle strutture di governo di uno Stato. Si

dirà, lo Stato non è consapevole della violazione) che rendono materialmente impossibile evitare la commissione dell’illecito come, ad esempio, nel caso della «nave da guerra di uno Stato, che essendovi stata trascinata da una tempesta cui non poteva opporsi, venga a trovarsi ferma in avaria nel mare territoriale di un altro Stato» 4) stato di necessità: In questa ipotesi il compimento dell’atto illecito è l’unico modo che ha lo Stato per salvaguardare un suo interesse essenziale da un grave ed imminente pericolo a patto che l’atto compiuto per necessità non violi una norma di jus cogens e, comunque, non pregiudichi seriamente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei cui confronti era dovuto l’obbligo violato, o dell’intera società internazionale (art. 25, par. 1, del Progetto di articoli). La differenza con la legittima difesa sta nel fatto che chi agisce per necessità non reagisce ad un’azione precedente. La differenza con l’estremo pericolo sta nel fatto che il pericolo non riguarda una o più persone ma lo stesso ente statuale nella sua consistenza territoriale e politica 5) dal caso fortuito: L’ipotesi si verifica quando il fatto illecito dello Stato è dovuto ad un evento esterno imprevisto, incontrollabile e soprattutto di cui l’autore è inconsapevole (a differenza del caso di forza maggiore dove l’autore è consapevole dell’atto sebbene non sia in grado di evitarlo). Come detto, nel Progetto di articoli del 2001 il caso fortuito non è più oggetto di una disposizione specifica (come nella versione originaria del Progetto) ma viene ricondotto all’art. 23 che è dedicato alla forza maggiore.

  1. Cosa si intende per responsabilità di proteggere? A tutela di interessi essenziali del gruppo, anche mediante la sanzione -ossia la reazione coercitiva alle gravi violazioni di questi- possa realizzarsi anche in modo diffuso e, dunque, dopo il 1945 anche al di fuori del sistema―istituzionale‖ delle Nazioni Unite. In dottrina e nella prassi, infatti, l’idea di un gruppo che difende, se necessario anche con la forza, i propri valori ed interessi precede l’adozione della Carta dato che l’agire anorganico del corpo sociale internazionale è una dinamica necessitata e coeva alla stessa struttura paritaria della società degli Stati. Da sempre, quindi, l’uso della forza ha trovato fondamento, perlomeno in linea di principio, nel diritto internazionale generale. dinanzi alla concreta possibilità di uno stallo del Consiglio di Sicurezza per il contrasto politico tra i Membri permanenti dotati del potere di veto delle Risoluzioni, si è riconfermata l’ammissibilità di una azione coercitiva degli Stati uti universi (ossia in nome e per conto di tutti gli altri) fuori del sistema onusiano e, dunque, secondo il già conosciuto modello dell’agire anorganico del gruppo per la difesa dei suoi valori essenziali.
  2. Ripercorrere la prassi in materia di intervento umanitario. La prassi in materia di intervento umanitario è riconducibile a 3 casi. Nel primo caso, la NATO intervenne nel 1999 contro la SerbiaMontenegro per difendere la popolazione albanese del Kosovo dalle azioni del Governo di Belgrado senza l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza che non poté adottare una Risoluzione in ragione dell’opposizione della Russia che contestava la legittimità giuridica e l’opportunità politica dell’azione militare voluta dagli Stati occidentali. La NATO fece proprio l’argomento umanitario e quindi giustificò l’impiego della forza con l’obiettivo di evitare «a humanitarian catastrophe by compelling compliance with the demands of the international community and the achievement of a political settlement». Nel secondo caso, la Risoluzione 1973 (2011) del Consiglio di Sicurezza autorizzò gli Stati a prendere «all necessary measures» (incluse le misure implicanti l’uso della forza) contro il Governo libico allo scopo di proteggere i civili e le aree popolate da civili sotto minaccia di attacco. Le successive operazioni militari condotte dalla NATO, però, diedero un sostegno decisivo agli insorti per vincere la guerra e rovesciare il Colonnello Gheddafi al punto che è a dir poco lecito dubitare della natura esclusivamente umanitaria ed imparziale dell’intervento armato dato che le operazioni militari avrebbero dovuto solamente proteggere la popolazione civile dal conflitto armato noninternazionale tra Governo ed insorti senza interferirvi. Non appare dunque azzardato, sulla base di una valutazione realistica dei fatti e al di là della narrativa ufficiale del Consiglio di Sicurezza e della NATO, riqualificare quell’intervento in attuazione della Risoluzione 1973 come illegittimo in quanto non “umanitario” ma piuttosto “democratico” nel senso che il reale

o, comunque, ulteriore obiettivo (illegittimo ai sensi del diritto internazionale) fu quello di rovesciare il Governo autocratico libico per sostituirlo con una democrazia ed un modello economico di stampo occidentale. In sostanza l’uso della forza contro la Libia servì ad attuare quel right to democratic governance, fondato sul liberal idealism dei Democratici americani e postulato come un diritto «emergente» in seno all’ordinamento giuridico internazionale da una parte minoritaria della dottrina statunitense dopo la caduta del Comunismo, secondo cui sarebbe legittimo usare la forza per esportare la democrazia negli Stati che non la conoscono. Nel terzo caso, infine, la Gran Bretagna manifestò l’intenzione di intervenire in Siria nel 2013 per difendere la popolazione civile dal Governo siriano accusato di aver utilizzato le armi chimiche. L’intervento non ebbe poi luogo sia perché Russia e Cina si opposero all’adozione di qualunque Risoluzione in tal senso del Consiglio di Sicurezza, sia perché mancò il necessario sostegno politico interno con la House of Commons che respinse ad agosto 2013 la motion del Governo a favore di un intervento militare per ragioni umanitarie anche in assenza di una Risoluzione del Consiglio. Il Governo britannico giustificava l’azione militare con lo scopo di «relieve humanitarian suffering by deterring or disrupting the further use of chemical weapons». Pur cercando di ottenere l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ad usare «all necessary measures», inclusa la forza, per proteggere i civili, la Gran Bretagna affermava che anche in sua mancanza avrebbe comunque avuto il diritto di intervenire per ragioni umanitarie sulla base del diritto internazionale generale. In particolare, la Gran Bretagna riteneva che fossero state soddisfatte le tre condizioni necessarie per intervenire legittimamente, ossia: 1) la prova certa e condivisa dalla «international community as a whole» di un’emergenza umanitaria su larga scala talmente grave da richiedere «immediate and urgent relief»; 2) l’oggettiva mancanza di alternative praticabili all’uso della forza per salvare vite umane;

  1. un uso della forza pianificato in modo da essere necessario e proporzionale allo scopo umanitario perseguito, vale a dire un uso minimo.
  1. Descrivere le caratteristiche generali e gli elementi costitutivi dell’illecito nel diritto internazionale. Quando uno Stato, mediante atti od omissioni, viola un obbligo internazionale stabilito da una norma generale o convenzionale, la conseguenza giuridica è l’insorgere della responsabilità internazionale da fatto illecito per quello Stato. La commissione di un atto internazionalmente illecito è quindi il presupposto della responsabilità internazionale dello Stato. Tornando alle caratteristiche generali dell’illecito nel diritto internazionale, sono norme primarie quelle che fissano gli obblighi ed invece sono norme secondarie, o norme sulla responsabilità internazionale, quelle che stabiliscono le conseguenze derivanti dalla violazione delle norme primarie. In termini simili, poi, esiste nell’ordinamento internazionale un rapporto giuridico di carattere primario, avente ad oggetto la vigenza ed il rispetto della norma primaria che stabilisce l’obbligo, ed un rapporto giuridico di carattere secondario che si costituisce dopo la violazione della norma primaria tra il soggetto leso (uno Stato, più Stati o l’intera società internazionale) e il soggetto offensore (uno o più Stati). Sullo Stato offensore grava l’obbligo di adempiere non solo l’obbligo primario violato ma anche quello secondario relativo alle conseguenze giuridiche dell’illecito. Lo Stato offensore resta inoltre soggetto alla reazione in garanzia dello Stato leso che potrà violare legittimamente la sfera giuridica dello Stato offensore adottando le contromisure consentite dal diritto internazionale. L’illecito internazionale presenta: un elemento costitutivo di carattere oggettivo (l’antigiuridicità del comportamento) un elemento costitutivo di carattere soggettivo (l’attribuibilità del comportamento allo Stato).
  2. In cosa consiste l’elemento soggettivo dell’illecito internazionale? L’elemento soggettivo dell’illecito consiste nell’attribuibilità allo Stato, in base al diritto internazionale, dell’azione od omissione di un proprio organo che sia lesiva di un obbligo internazionale dello Stato (ex art. 2, lett. a, del Progetto di articoli). Ai fini dell’attribuzione o meno della condotta dell’organo allo Stato non conta la ripartizione di diritto interno di competenze, poteri e funzioni tra organi, suddivisioni territoriali e/o enti periferici e centrali. Il diritto internazionale non fa distinzioni -considerandoli tutti organi dello