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Diritto internazionale - Risposte Aperte - SUPERATO E CORRETTO - v.29
Tipologia: Panieri
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è importante ricordare che, ai fini della soluzione dei problemi relativi all’adattamento, queste concezioni risultano poco efficaci : che si adotti un punto di vista monista o che si scelga una concezione dualista, la sostanza non cambia perché ciò che assume rilevanza è il modo in cui in un ordinamento statale le norme internazionali vengono applicate e coordinate con quelle interne.
inquadrato partendo dalla premessa che, in linea di principio e in termini generali, all’interno di una collettività il «popolo» si individua in relazione alla comunanza di razza, lingua, cultura, religione e tradizioni. Con riguardo a tale popolo così individuato vi è quindi un obbligo internazionale che grava sugli Stati e consiste nel rispettare, garantire e consentire al popolo di scegliere liberamente il proprio futuro politico, economico, sociale e culturale.
Kosovo, alla secessione-rimedio (remedial secession) che, secondo alcuni, rende legittima la secessione nel caso di violazioni gravi dei diritti fondamentali di un certo gruppo, tali da porre a rischio la sopravvivenza del gruppo stesso. B. La soggettività internazionale del Kosovo, da valutare anche con riguardo al riconoscimento degli Stati nel diritto internazionale.
Consiglio di Sicurezza, dell’8 giugno 2004, di garantire la sicurezza in Iraq, anche detenendo individui considerati pericolosi, prevaleva e disapplicava l’obbligo dell’art. 5, par. 1, di non privare in modo arbitrario della libertà l’individuo. La Corte di Strasburgo accolse il ricorso di Al- Jedda affermando che, salvo esplicita o implicita e contraria indicazione (mancante nella Risoluzione 1546), si doveva sempre presumere che il Consiglio di Sicurezza non intendesse obbligare gli Stati membri dell’ONU a violare i diritti fondamentali dell’individuo. Tale presunzione autorizzava dunque la Corte ad interpretare la Risoluzione 1546 in armonia con la Convenzione europea dei diritti dell’uomo e quindi a non riconoscere la primazia della prima e la disapplicazione della seconda a discapito della protezione dei diritti fondamentali.
autodeterminazione dei popoli. Appare irrilevante il fatto che l’Assemblea Generale sia il foro politico di negoziazione e dibattito di tutti gli Stati. Ciò non fa dell’Assemblea Generale una sorta di organo legislativo internazionale per le ragioni strutturali già illustrate nella parte I del presente corso. È inoltre irrilevante anche il fatto che spesso le Dichiarazioni di principi siano adottate all’unanimità. Non è infatti il consenso politico, anche se unanime, a modificare le caratteristiche normative dell’atto che resta dunque non obbligatorio come previsto dalla Carta. Le Dichiarazioni dell’Assemblea Generale possono invece produrre effetti indiretti sulla formazione delle norme internazionali nella misura in cui costituiscono uno degli elementi di prassi capaci di contribuire alla formazione di una norma generale. Tali Dichiarazioni, cioè, possono provare insieme ad altri elementi l’opinio iuris degli Stati e, dunque, a volte possono servire come mezzo di fissazione di una norma consuetudinaria o, quanto meno, come prova di essa.
«ambiguo o oscuro» oppure ha condotto ad un risultato «manifestamente assurdo o irragionevole».
essere invocate dallo Stato come vizi del proprio consenso a vincolarsi a quel trattato. – Conseguenze dell’annullabilità: o le cause di annullabilità possono essere in vocate solo dallo Stato leso; o le cause di annullabilità possono essere sanate dallo Stato che ha diritto ad invocarle (Stato leso) attraverso l’acquiescenza o un’espressa manifestazione di volontà; o le cause di annullabilità possono investire solo alcune clausole del trattato; o le cause di annullabilità operano ex tunc, rendendo il trattato (o alcune sue clausole) nullo ab initio; o gli atti che lo Stato il cui consenso è stato viziato ha posto in essere in buonafede prima di invocare il vizio possono essere ritenuti validi e produttivi di effetti giuridici.
clausola facoltativa di giurisdizione obbligatoria (o clausola opzionale) previsto dall’art. 36, par. 2, dello Statuto.
dall’articolo 3 comune per le vittime dei conflitti armati non internazionali e prevede, “nel caso in cui un conflitto armato privo di carattere internazionale” scoppi sul territorio di uno degli Stati parte, l’obbligo per tutte le parti belligeranti di “trattare con umanità” le vittime del conflitto , ossia di applicare loro le garanzie umanitarie fondamentali.
dirà, lo Stato non è consapevole della violazione) che rendono materialmente impossibile evitare la commissione dell’illecito come, ad esempio, nel caso della «nave da guerra di uno Stato, che essendovi stata trascinata da una tempesta cui non poteva opporsi, venga a trovarsi ferma in avaria nel mare territoriale di un altro Stato» 4) stato di necessità: In questa ipotesi il compimento dell’atto illecito è l’unico modo che ha lo Stato per salvaguardare un suo interesse essenziale da un grave ed imminente pericolo a patto che l’atto compiuto per necessità non violi una norma di jus cogens e, comunque, non pregiudichi seriamente un interesse essenziale dello Stato o degli Stati nei cui confronti era dovuto l’obbligo violato, o dell’intera società internazionale (art. 25, par. 1, del Progetto di articoli). La differenza con la legittima difesa sta nel fatto che chi agisce per necessità non reagisce ad un’azione precedente. La differenza con l’estremo pericolo sta nel fatto che il pericolo non riguarda una o più persone ma lo stesso ente statuale nella sua consistenza territoriale e politica 5) dal caso fortuito: L’ipotesi si verifica quando il fatto illecito dello Stato è dovuto ad un evento esterno imprevisto, incontrollabile e soprattutto di cui l’autore è inconsapevole (a differenza del caso di forza maggiore dove l’autore è consapevole dell’atto sebbene non sia in grado di evitarlo). Come detto, nel Progetto di articoli del 2001 il caso fortuito non è più oggetto di una disposizione specifica (come nella versione originaria del Progetto) ma viene ricondotto all’art. 23 che è dedicato alla forza maggiore.
o, comunque, ulteriore obiettivo (illegittimo ai sensi del diritto internazionale) fu quello di rovesciare il Governo autocratico libico per sostituirlo con una democrazia ed un modello economico di stampo occidentale. In sostanza l’uso della forza contro la Libia servì ad attuare quel right to democratic governance, fondato sul liberal idealism dei Democratici americani e postulato come un diritto «emergente» in seno all’ordinamento giuridico internazionale da una parte minoritaria della dottrina statunitense dopo la caduta del Comunismo, secondo cui sarebbe legittimo usare la forza per esportare la democrazia negli Stati che non la conoscono. Nel terzo caso, infine, la Gran Bretagna manifestò l’intenzione di intervenire in Siria nel 2013 per difendere la popolazione civile dal Governo siriano accusato di aver utilizzato le armi chimiche. L’intervento non ebbe poi luogo sia perché Russia e Cina si opposero all’adozione di qualunque Risoluzione in tal senso del Consiglio di Sicurezza, sia perché mancò il necessario sostegno politico interno con la House of Commons che respinse ad agosto 2013 la motion del Governo a favore di un intervento militare per ragioni umanitarie anche in assenza di una Risoluzione del Consiglio. Il Governo britannico giustificava l’azione militare con lo scopo di «relieve humanitarian suffering by deterring or disrupting the further use of chemical weapons». Pur cercando di ottenere l’autorizzazione del Consiglio di Sicurezza ad usare «all necessary measures», inclusa la forza, per proteggere i civili, la Gran Bretagna affermava che anche in sua mancanza avrebbe comunque avuto il diritto di intervenire per ragioni umanitarie sulla base del diritto internazionale generale. In particolare, la Gran Bretagna riteneva che fossero state soddisfatte le tre condizioni necessarie per intervenire legittimamente, ossia: 1) la prova certa e condivisa dalla «international community as a whole» di un’emergenza umanitaria su larga scala talmente grave da richiedere «immediate and urgent relief»; 2) l’oggettiva mancanza di alternative praticabili all’uso della forza per salvare vite umane;