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Il Principio di Legalità nel Diritto Penale Italiano: Un'Analisi Approfondita, Appunti di Diritto Penale

appunti di diritto penale

Tipologia: Appunti

2013/2014

Caricato il 06/10/2014

daclami
daclami 🇮🇹

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Sistema penale e Costituzione
Obiettivi del modulo
In questo modulo saranno forniti elementi concettuali utili a:
introdurre i principi cardine del diritto penale e analizzare la matrice costituzionale da cui
derivano, evidenziando il fine garantistico che gli viene assegnato dal modello democratico.
Il diritto penale moderno: origine ed evoluzione
La nascita del diritto penale.
Le matrici politico-culturali del diritto penale moderno affondano le loro radici nell’illuminismo:
nel Settecento vennero elaborati una serie di principi ancora presenti nel nostro ordinamento.
Le premesse per l’abbandono delle vecchie concezioni emergono già a partire dal XVII secolo,
nell’ambito della speculazione filosofico-giuridica del giusnaturalismo laico, che ebbe tra i suoi
principali esponenti Ugo Grozio.
Valutando con la dovuta cautela le fonti il dato sicuro è la radicale trasformazione delle istituzioni
repubblicane rispetto all'epoca monarchica.
L'instaurazione del nuovo regime è diretta conseguenza di istanze di rinnovamento sociale:
l'espansione territoriale e demografica non consentiva la permanenza di un sistema che accentrava i
poteri nelle mani di una sola persona.
In realtà la tendenza laico umanitaria non fu l’unica presente nel diciassettesimo secolo; mentre
Grozio sviluppava una dottrina penalistica fondata su una rivalutazione della dignità dell’individuo,
nello stesso periodo Carpov, in conseguenza del clima culturale e spirituale venutosi a creare con la
Riforma e la Controriforma enunciava una visione teocratica del diritto penale.
La matrice ideologica del suo pensiero era fondata su un’adesione al giusnaturalismo cristiano, tale
che lo Stato diveniva un’istituzione divina e la legge terrena era naturalmente subordinata alla Lex
Divina, portando all’equiparazione tra delitto e peccato.
Ogni violazione delle norme era considerata un peccato da reprimere con la pena, che era fondata
su un dovere dello Stato di ristabilire la giustizia divina.
La visione di Grozio era basata su una netta distinzione tra il delitto e il peccato; ad opera della
giustizia terrena potevano essere puniti solo quei comportamenti socialmente dannosi, con pene
basate sul soddisfacimento dell’esigenza di conservazione della pacifica convivenza civile e del
rispetto per l’individuo.
Merita di essere segnalato come il principio della personalità della responsabilità penale era da
Grozio ritenuto prevalente rispetto a eventuali istanze transpersonali, di esemplarità della sanzione,
dimostrando di anteporre, in caso di conflitto, la tutela del singolo a ragioni di politica criminale.
La dottrina penalistica di Grozio contiene tutti quei principi che, con i necessari approfondimenti,
acquisteranno un’importanza basilare nelle successive correnti di pensiero, fino all’opera di Cesare
Beccaria, in cui il valore individuale troverà pieno e definitivo riscontro.
Dei delitti e delle pene.
Tra il XVII e il XVIII secolo gli ordinamenti penali e le politiche criminali erano caratterizzati da:
estrema crudeltà;
disordine normativo;
disuguaglianze di trattamento.
I grandi spiriti dell’Illuminismo appuntarono le loro critiche su questo stato di cose, com’è
testimoniato nell’opera di Cesare Beccaria “Dei Delitti e delle Pene”.
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Sistema penale e Costituzione

Obiettivi del modulo

In questo modulo saranno forniti elementi concettuali utili a:

  • introdurre i principi cardine del diritto penale e analizzare la matrice costituzionale da cui derivano, evidenziando il fine garantistico che gli viene assegnato dal modello democratico.

Il diritto penale moderno: origine ed evoluzione

La nascita del diritto penale.

Le matrici politico-culturali del diritto penale moderno affondano le loro radici nell’illuminismo: nel Settecento vennero elaborati una serie di principi ancora presenti nel nostro ordinamento. Le premesse per l’abbandono delle vecchie concezioni emergono già a partire dal XVII secolo, nell’ambito della speculazione filosofico-giuridica del giusnaturalismo laico, che ebbe tra i suoi principali esponenti Ugo Grozio.

Valutando con la dovuta cautela le fonti il dato sicuro è la radicale trasformazione delle istituzioni repubblicane rispetto all'epoca monarchica.

L'instaurazione del nuovo regime è diretta conseguenza di istanze di rinnovamento sociale: l'espansione territoriale e demografica non consentiva la permanenza di un sistema che accentrava i poteri nelle mani di una sola persona.

In realtà la tendenza laico umanitaria non fu l’unica presente nel diciassettesimo secolo; mentre Grozio sviluppava una dottrina penalistica fondata su una rivalutazione della dignità dell’individuo, nello stesso periodo Carpov, in conseguenza del clima culturale e spirituale venutosi a creare con la Riforma e la Controriforma enunciava una visione teocratica del diritto penale. La matrice ideologica del suo pensiero era fondata su un’adesione al giusnaturalismo cristiano, tale che lo Stato diveniva un’istituzione divina e la legge terrena era naturalmente subordinata alla Lex Divina, portando all’equiparazione tra delitto e peccato. Ogni violazione delle norme era considerata un peccato da reprimere con la pena, che era fondata su un dovere dello Stato di ristabilire la giustizia divina. La visione di Grozio era basata su una netta distinzione tra il delitto e il peccato; ad opera della giustizia terrena potevano essere puniti solo quei comportamenti socialmente dannosi, con pene basate sul soddisfacimento dell’esigenza di conservazione della pacifica convivenza civile e del rispetto per l’individuo. Merita di essere segnalato come il principio della personalità della responsabilità penale era da Grozio ritenuto prevalente rispetto a eventuali istanze transpersonali, di esemplarità della sanzione, dimostrando di anteporre, in caso di conflitto, la tutela del singolo a ragioni di politica criminale. La dottrina penalistica di Grozio contiene tutti quei principi che, con i necessari approfondimenti, acquisteranno un’importanza basilare nelle successive correnti di pensiero, fino all’opera di Cesare Beccaria, in cui il valore individuale troverà pieno e definitivo riscontro.

Dei delitti e delle pene.

Tra il XVII e il XVIII secolo gli ordinamenti penali e le politiche criminali erano caratterizzati da:

  • estrema crudeltà;
  • disordine normativo;
  • disuguaglianze di trattamento.

I grandi spiriti dell’Illuminismo appuntarono le loro critiche su questo stato di cose, com’è testimoniato nell’opera di Cesare Beccaria “Dei Delitti e delle Pene”.

Qui elaborò una teoria penale dotata di una forte carica innovativa: da un principio utilitaristico, cui fornirà un fondamento contrattualistico, Beccaria fa derivare una formula quasi matematica, da cui dipende la bontà delle leggi.

Leggi = massima felicità per il maggior numero

Per prevenire i delitti, quindi per essere efficaci le pene devono essere:

  1. proporzionali
  2. ragionevol La Costituzione repubblicana. Il codice Rocco, ovvero il codice vigente, emanato in epoca fascista, nel 1930, appare improntato a una logica autoritaria, caratterizzato da repressione dei comportamenti che manifestano opposizione al sistema.

L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana ha introdotto rilevanti novità nel sistema penale con la costituzionalizzazione di principi garantisti come:

  • legalità
  • riserva di legge
  • tassatività
  • determinatezza
  • irretroattività

Inoltre, sono stati introdotti i principi di materialità e di offensività del reato, nonché quelli di umanizzazione e rieducazione della pena. La Costituzione ha portato con sé un rinnovamento e una reinterpretazione dell’intero sistema penale, per renderlo conforme all’ordinamento costituzionale.

Voci di glossario:

  1. Illuminismo: L’illuminismo è la corrente di pensiero che definitivamente abbandona le opzioni sacrali e cristallizza una serie di principi cardine in diritto penale, a cui anche attualmente i legislatori si rifanno.
  2. Codice Rocco: Il Codice Rocco è il codice emanato durante il periodo fascista. Si tratta di un Codice totalitario caratterizzato da una gerarchia di valori, al vertice della quale era collocato il valore etico dello Stato. Con l’entrata in vigore della Costituzione, una siffata impostazione era totalmente discordante con i principi moderati; per questo la scelta della dottrina fu di non abrogare il Codice esistente, ma di dare vita a un’interpretazione correttiva.

Nozione e ambito del diritto penale vigente

Il diritto penale: definizioni.

Il diritto penale è costituito da un insieme di norme dell ordinamento giuridico che prevedono e disciplinano l’applicazione di una misura sanzionatoria di carattere giuridico-penale, la cosiddetta sanzione criminale. Sono norme di diritto penale quelle che stabiliscono:

  1. a quali comportamenti deve seguire l’applicazione di una pena
  2. la specie e l’entità della sanzione applicabile

Il fatto dell’uomo per la cui realizzazione la legge prevede come conseguenza giuridica l’applicazione di una pena criminale si definisce reato.

materiale, ma anche che esso leda o metta in pericolo beni giuridici.

averlo commesso.

Il diritto penale e la Costituzione.

Diritto penale = ultima ratio: la pena invade la sfera di libertà dei singoli, quindi il suo uso deve essere cauto e sporadico, circoscritto alla tutela di beni fondamentali della vita comune.

Lo strumento penale protegge i beni giuridici scelti di volta in volta dal legislatore in base a vari fattori: lo sviluppo economico, tecnico, scientifico e culturale. Con la svolta costituzionale, il valore dei beni tutelati deve essere ricavato, direttamente o indirettamente, dalla Costituzione --> considerando che la pena incide negativamente sui beni di rango costituzionale primario, si evince la necessità di legittimare lo strumento penalistico nell’ordinamento costituzionale.

L’intuizione di Franco Bricola.

Franco Bricola è stato il primo che ha cercato di assumere la Costituzione come fondamento del diritto penale muovendo da una rilettura delle norme espressamente dedicate a tale materia.

L’Autore ricerca parametri costituzionali atti a fungere da criteri selettivi dei fatti penalmente sanzionabili; la chiave di volta è ricavata dall’articolo 13 della Costituzione, che sancisce il valore preminente della libertà personale. Da questo assunto si potrebbe desumere che la sanzione penale può essere adottata soltanto in presenza della violazione di un bene che abbia un rilievo costituzionale.

Approfondimenti

Sanzione.

Nell’ordinamento vigente sono sanzioni penali sia la pena che la misura di sicurezza: entrambe hanno la medesima aspirazione a difendere la società dal delitto e a risocializzare il reo.

Ultima ratio****.

Al diritto penale come strumento di tutela si ricorre solo quando gli altri rami dell’ordinamento giuridico non risultano in grado di prevenire la commissione di comportamenti socialmente lesivi.

Costituzione.

Poiché la Costituzione è la fonte normativa fondamentale dell’ordinamento, risulta anche essere il primo parametro di ogni valutazione e graduazione.

Articolo 13.

Questo è l’articolo 13 della Costituzione: La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si

intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. Voci di glossario:

  1. Principi fondamentali: I tre principi fondamentali, materialità, offensività e colpevolezza, devono essere presenti cumulativamente, al fine di assicurare che il reo venga punito se abbia commesso un fatto che leda o ponga in pericolo un bene giuridico e che possa essere rimproverato per il comportamento tenuto.
  2. Beni giuridici: Sono quei valori o interessi che trovano un riconoscimento implicito o esplicito all’interno della Costituzione, funzionali ad assicurare la pacifica convivenza dei consociati. Oggetto e funzioni della teoria generale del reato

La dottrina del reato.

La dottrina del reato è quella parte della scienza del diritto penale che individua gli elementi che configurano il fatto penalmente rilevante. L’analisi del reato si compie mediante la scomposizione nelle parti che lo costituiscono; è stata condotta secondo metodologie differenti che si possono riassumere in:

  1. scuola classica
  2. concezione tripartita
  3. concezione bipartita
  4. la teoria finalistica

La scuola classica.

Secondo la scuola classica in base a una prima analisi si distinguere tra il momento della fisicità, cioè l’accadimento visibile nel mondo esterno e l’elemento psicologico. Questo schema del reato, distinto in un elemento oggettivo e un elemento soggettivo , è stato elaborato dalla scuola classica di Francesco Carrara.

La concezione tripartita.

La concezione tripartita scompone il reato in tre elementi costitutivi:

  1. tipicità: il fatto è giuridicamente corrispondente alla fattispecie incriminata dalla norma di parte speciale;
  2. antigiuridicità: il fatto, oltre a corrispondere a quello incriminato dalla norma penale, non è giustificato da alcuna norma, tale per cui è contrario a tutto l’ordinamento giuridico;
  3. colpevolezza: si accerta la volontà riprovevole del soggetto al fine di applicargli una sanzione.

La moderna dottrina del reato esprime l’idea dell’antigiuridicità mediante il riferimento alla mancanza di cause di giustificazione. Un fatto tipico può risultare non antigiuridico, se esiste una norma dell’ordinamento che lo autorizzi o addirittura lo imponga. N.B. La presa d’atto dell’esistenza di una norma permissiva che rende lecito, in quanto non antigiuridico, il fatto tipico non può essere confusa o ricompresa nella dimensione della tipicità.

Scienza del diritto penale e teoria della pena

I modelli della prevenzione.

Le teorie tradizionali della pena si distinguono in due gruppi:

  1. teorie assolute
  2. (^) teorie relative Le teorie assolute della pena sono connesse all’idea della giusta retribuzione per il male compiuto, non collegando alla pena alcuna funzione se non quella retributiva.

Le teorie relative della pena, elaborate successivamente, si definiscono “della prevenzione” poiché partono dall’assunto per cui le pene devono essere funzionali a perseguire delle istanze positive.

I modelli della prevenzione.

I modelli della prevenzione sono due: generale speciale le norme hanno la funzione di distogliere i consociati dal commettere un reato, tramite la minaccia della pena a esso collegata = quando il singolo viene punito si ribadisce la forza del diritto penale.

sia la minaccia che viene esercitata dalla norma, sia la rieducazione collegata all’applicazione della pena si riferiscono al singolo.

Il codice Rocco adottò la prevenzione speciale: attraverso la punizione di chi delinque si ribadisce alla collettività il ruolo del diritto penale; il singolo viene considerato come un capro espiatorio, uno strumento per addomesticare la massa, opzione del sistema totalitario. La Costituzione, all’articolo 27, enuncia una regola special-preventiva volta a considerare come funzione della pena la rieducazione del singolo. Era allora necessario coordinare le due soluzioni, considerando che la pena assolve sia alla funzione di rieducare il singolo, sia a quella di distogliere i consociati da alcuni comportamenti.

Approfondimenti

Articolo 27: la responsabilità penale è personale.

L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra. Voci di glossario:

  1. Funzione: La “funzione della pena” è quella finalità che viene collegata all’applicazione della pena. Ha quale presupposto la commissione del reato, ma si arricchisce di ulteriori finalità collegate alla rieducazione della società e del singolo.
  2. Codice Rocco: Il codice Rocco fu emanato durante il periodo fascista. Si tratta di un Codice

totalitario caratterizzato da una gerarchia di valori, al vertice della quale era collocato il valore etico dello Stato. Con l’entrata in vigore della Costituzione, una siffata impostazione era totalmente discordante con i principi moderati; la scelta della dottrina fu di non abrogare il Codice esistente, ma di dare vita a un’interpretazione correttiva.

Il principio di legalità tra il Codice Penale e la Costituzione

Il principio di legalità.

Il principio di legalità è quello in virtù del quale nessuno può essere punito per un fatto che secondo la legge del tempo in cui venne commesso non costituiva reato, né con pene che non abbiano una fonte legislativa.

Già in epoca illuministica si acquisì che solo l’esistenza di una norma chiara e conoscibile a tutti poteva essere adoperata in funzione preventiva: solo se la legge esiste ed è accessibile a tutti si può educare la società a non tenere quel comportamento.

Nullum crimen sine lege.

Il principio di legalità non solo viene enunciato nell’articolo 1 del Codice Penale, ma assurge a rango costituzionale, dal momento che nell’articolo 25 della Costituzione si legge che nessuno può essere punito per un fatto che non venga considerato come reato dalla legge preesistente alla commissione del medesimo, né con pene che non siano espressamente previste dalla legge.

La formula, meglio conosciuta attraverso il brocardo latino nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, è stata estesa anche alle misure di sicurezza, che si distinguono dalle pene in quanto si applicano anche contro i soggetti non imputabili e nei casi in cui mancano alcuni elementi strutturali del reato.

La fonte del diritto penale.

La fonte unica del diritto penale è la legge.

Il reato deve essere previsto dalla legge perché il procedimento legislativo, pur con tutte le sue disfunzioni, rimane il più adatto a rappresentare la volontà popolare. Poiché il reato è quel comportamento che turba la vita della società, è giusto che tali comportamenti vengano selezionati dai rappresentanti consociati.

Per comprendere tale principio è necessario ricordare che la dottrina lo scompone in quattro corollari:

  1. principio di riserva assoluta
  2. principio di tassatività/determinatezza
  3. divieto di analogia
  4. principio di irretroattività

Questi corollari saranno oggetto di studio nelle prossime unità.

Sebbene le critiche siano fondate, il decreto-legge e il decreto legislativo, avendo la forza e il valore di legge, sono tra le fonti del diritto penale.

Gli atti comunitari.

La riserva di legge ha posto il problema degli atti comunitari, poiché non elencati nella Costituzione come fonti del diritto.

Malgrado questo limite testuale, lo Stato ha aderito alla creazione di un’Unione Europea, con l’effetto di essere sottoposto agli atti aventi valore normativo emanati in sede comunitaria. La chiave di volta per dirimere la questione è stato l’articolo 10 della Costituzione secondo il quale lo Stato italiano limita parte della sua sovranità, al fine di promuovere la leale collaborazione con gli altri Stati. Il regolamento comunitario ha valore normativo e produce immediatamente efficacia al pari di una legge, mentre la direttiva impone alla Stato un obbligo di fine, pur avendo valore normativo.

Approfondimenti

Articolo 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Limitata nel tempo.

Il decreto legge, se non convertito in legge entro 60 giorni dall’entrata in vigore, decade ex tunc, cioè è come se non fosse mai esistito. Di qui il contrasto con il carattere stabile che dovrebbe accompagnare la funzione penale.

Necessità e d’urgenza.

Quindi senza la ponderazione che normalmente accompagna l’iter legislativo.

Articolo 10.

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Voci di glossario:

  1. Riserva assoluta: Con quest’espressione si circoscrivono le fonti del diritto ai soli atti che abbiano il valore di legge. Intendendosi come leggi quelle emanate secondo il procedimento di cui agli artt. 70 ss. Cost., i decreti-legge e i decreti legislativi.
  2. Consuetudine: La consuetudine non ha il valore di fonte del diritto penale, in quanto non è in grado di assolvere alla funzione di certezza attribuita alla legge. Il fatto di non

poter essere fonte non toglie che la consuetudine possa essere utilizzata in diritto penale in due casi:

  • Consuetudine integratrice: spesso nell’elaborazione del precetto il legislatore si riferisce a valutazione di ordine sociale al fine di individuare la condotta incriminata. Es. La disposizione che incrimina i comportamenti contrari al comune senso del pudore.
  • Consuetudine interpretatrice : quando si è consolidata una prassi nell’interpretazione della legge, essa vincola gli interpreti ad attenersi a tale significato.
  1. Atti comunitari/diritto comunitario: Il diritto comunitario è costituito da tutte quelle norme che vengono emanate in sede comunitaria che, pur se estranee al nostro sistema normativo, in virtù dell’art. 11 Cost. devono comunque esser applicate in maniera preferenziale rispetto al diritto interno. A questa regola vengono applicate delle eccezioni, in quanto il diritto comunitario non può derogare ai principi cardine del nostro sistema democratico.

Il principio di tassatività/riservatezza

Il principio di tassatività.

Il principio di tassatività impone al legislatore d’individuare in modo chiaro qual è il comportamento attivo od omissivo, che costituisce reato. L’indicazione può avvenire:

  • tramite elementi descrittivi, ad esempio nel caso dell’omicidio con la descrizione dell’evento morte di un uomo;
  • tramite elementi normativi, ad esempio nel caso del furto con il richiamo al concetto di proprietà per individuare la fattispecie criminosa.

Le garanzie assicurate dal principio di tassatività sono indubbie; tuttavia la Consulta, più volte interpellata sulla questione, non ha mai preso posizione indicando quali norme siano sufficientemente dettagliate e quali non lo siano; questo anche per evitare d’incorrere in un conflitto con il legislatore a seguito della dichiarazione d’illegittimità delle norme. N.B. Dove la Corte non ha potuto far a meno di pronunciarsi, come in materia di plagio, ha stabilito che il principio di tassatività riguarda la verificabilità empirica del fatto descritto dal legislatore.

Il principio di determinatezza.

Fa da pendant alla tassatività la determinatezza che consente di circoscrivere i poteri del giudice, quale mero applicatore della legge: più una norma è specifica nell’indicare la condotta di cui si occupa, più i poteri del giudice vengono imbrigliati. Nella pratica , di fronte a fenomeni particolari e di difficile schematizzazione, come per le fattispecie di terrorismo, il legislatore ha volutamente lasciato la regolamentazione del fenomeno al giudice, emanando norme ad ampio raggio, che hanno l’effetto di consentire la punizione di innumerevoli comportamenti.

Nel diritto civile, che ha la funzione di regolare ogni aspetto della vitadell’individuo, viene sovente applicato il meccanismo dell’analogia, attraverso il quale si fa fronte alla carenza normativa estrapolando la disciplina da quella dettata per un caso analogo.

Nel diritto penale, poiché la funzione del principio di legalità è quella di assicurare la conoscenza da parte di tutti i consociati della norma di divieto, tale meccanismo non può essere utilizzato senza rinunciare al principio di certezza del diritto. L’applicazione violerebbe anche il presupposto per cui il diritto penale è volutamente frammentario, per intervenire a sanzionare solo quei comportamenti intollerabili per la società civile.

Il ricorso all’analogia.

Non è ammissibile estrapolare una norma incriminatrice per un comportamento che non sia espressamente previsto dalla legge come reato.

Questo divieto ha una portata relativa. Se è inammissibile il ricorso all’analogia in malam partem , è invece ammissibile in bonam partem , cioè quando la norma che regola il caso simile sia più favorevole: l’applicazione di tale strumento consente a casi simili lo stesso trattamento. Trattare due situazioni simili in maniera differente significa derogare all’articolo 3 della Costituzione che assicura il principio di uguaglianza.

N.B. Il divieto, in alcuni casi, è assoluto non essendo possibile il ricorso all’analogia quando si tratta di applicare analogicamente norme che prevedono trattamenti differenziati per determinate categorie di soggetti. È questo il caso dell’immunità diplomatica, che può essere applicata solo a favore di determinati soggetti.

Approfondimenti

Articolo 3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Voci di glossario:

  1. Analogia: L’analogia è lo strumento attraverso il quale, per disciplinare una materia non coperta da un’apposita norma, si ricerca un caso analogo disciplinato normativamente, se ne estrapola la ratio e si crea la norma simile adatta al caso di specie. Si tratta di un meccanismo che viene comunemente adoperato in diritto civile dove è necessario avere una regola per ogni caso.

Il principio d’irretroattività

L’articolo 2 del Codice Penale.

Per concludere l’analisi sul principio di legalità merita un’attenzione particolare il principio di irretroattività, contemplato dall’articolo 2 del Codice Penale.

L’articolo è strutturato in diversi commi, al fine di garantire un’ articolata trattazione del problema:

Comma 1.

Il primo comma stabilisce questo principio:

nessuno può essere punito per un fatto che, al tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

In questa formula sta il cuore del principio d’irretroattività, secondo il quale la legge penale non dispone che per il futuro: se la funzione del principio di legalità è quella di assicurare la certezza del diritto, verrebbe violata se la legge incriminatrice venisse emanata in un tempo differente rispetto al momento in cui venne realizzato il fatto.

Comma 2.

Il secondo comma stabilisce la non ultrattività della norma incriminatrice

nessuno può essere incriminato per un fatto, quando la norma incriminatrice venga abrogata da una norma successiva e, se vi è stata una sentenza di condanna, ne cessano tutti gli effetti.

La ratio di tale previsione è chiara: sarebbe contrario al principio di uguaglianza se per il medesimo comportamento venissero previsti due diversi trattamenti, in un caso prevedendo l’applicazione della pena e in altri casi consentendo il medesimo comportamento.

N.B. L’abrogazione può essere sia espressa che tacita, quando la norma regola la stessa materia in modo differente, non ricomprendendo più alcuni comportamenti.

Comma 3.

Il terzo comma stabilisce la successione delle leggi nel tempo:

se la fattispecie precedente non viene abrogata ma riformulata, si applica la legge più favorevole al reo, principio del favor rei.

Il presupposto per l’applicazione del principio è che la norma successiva regoli la stessa materia di una norma già esistente. La dottrina stabilisce che si verifica il meccanismo della successione quando tra le norme vi è un rapporto di genere a specie, cioè un rapporto tra norma generale e norma speciale.

Esempio: il furto.

Comma 4.

Il quarto comma stabilisce questo principio:

le leggi tributarie, urgenti e temporanee, sono sottratte alle previsioni dei commi 2 e 3 dell’art. 2 in quanto si tratta di leggi sui generis che non hanno la stabilità nel tempo, o la ponderazione che normalmente viene richiesta al legislatore.

Comma 5.

Il quinto comma dichiara:

il meccanismo dei commi precedenti si applica anche nel caso del decreto legge non convertito o convertito con emendamenti, quando questo sia più favorevole al reo.

L’interpretazione risulta piuttosto complessa, anche a causa di una sentenza della Consulta che dichiara l’illegittimità della previsione nella parte in cui richiede che il decreto non convertito o convertito con emendamenti venga applicato anche a comportamenti anteriori all’entrata in vigore del decreto.

Sintesi dell’interpretazione della Corte: per i comportamenti tenuti nel periodo di vigenza del decreto, esso troverà applicazione anche se non convertito o convertito con emendamenti perché a quel fatto deve applicarsi la legge del tempo in cui fu commesso; per i fatti precedenti all’entrata in vigore del decreto più favorevole, che siano stati tenuti sotto la vigenza di un’altra legge, stante l’estrema precarietà del decreto, bisogna attendere la conversione del medesimo in legge per richiamare l’applicazione dei commi 2 e 3 dell’art. 2 c.p. Le stesse previsioni si applicano anche nel caso della sentenza che dichiara l’illegittimità

Nel momento in cui si verifica la condotta, il giudice opera un giudizio di sussunzione, accertando che i requisiti richiesti dalle norme siano presenti nella condotta realizzatasi.

Il giudizio di sussunzione sarà:

  • semplice, se nella descrizione della condotta il legislatore avrà fatto riferimento a elementi descrittivi con casi empirici;
  • filtrato dell’interpretazione della norma, se il legislatore avrà fatto riferimento a elementi normativi.

Verificare la conformità tra la condotta concreta e quanto previsto dal legislatore significa verificare l’ esistenza di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi. Di questi elementi tratteremo nelle schermate seguenti.

Elementi oggettivi.

Gli elementi oggettivi sono:

  1. La condotta: diversamente descritta a seconda che si tratti di fattispecie a forma aperta, in cui s’incrimina qualunque condotta cagioni l’evento, o di fattispecie a forma vincolata, in cui l’attenzione viene rivolta alla descrizione della condotta che costituisce reato.
  2. Il bene giuridico: è quell’entità tutelata dalla norma, che viene lesa dal comportamento.
  3. L’oggetto: vale a dire la cosa, la persona o l’animale usati per realizzare il reato.
  4. La persona offesa: cioè chi subisce le conseguenze negative del reato.

Elementi soggettivi.

Inizialmente il fatto era considerato caratterizzato solo da elementi oggettivi.

Nel corso del tempo si è frapposta una tesi che ritiene indispensabile anche la presenza degli elementi soggettivi.

L’interpretazione è sorretta dalla sentenza 364/88 della Consulta che, nel restaurare il principio di colpevolezza previsto dall’articolo 27, richiamò i requisiti della coscienza e della volontà come elementi strutturali del fatto.

Gli elementi soggettivi sono:

  1. Dolo: il soggetto si è rappresentato e ha voluto realizzare un reato.
  2. Colpa: il soggetto realizza il reato per violazione delle regole di perizia, prudenza o diligenza, o per violazione di ordini e regolamenti.
  3. Preterintenzione: l’autore aveva previsto e voluto un reato, ma quello che produce va oltre le sue intenzioni.

Delitti e contravvenzioni.

Il legislatore distingue i reati in:

  1. delitti
  2. contravvenzioni

I delitti, puniti con sanzioni più gravi, vengono imputati a titolo di dolo, mentre il comportamento colposo, per essere punito necessita di un’autonoma previsione.

Le contravvenzioni sono caratterizzate da una maggiore mitezza delle sanzioni applicabili e vengono punite sia a titolo di dolo che a titolo di colpa, essendo indifferente il tipo di atteggiamento soggettivo presente.

Approfondimenti

Articolo 27.

La responsabilità penale è personale. L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte, se non nei casi previsti dalle leggi militari di guerra.

Voci di glossario:

  1. Giudizio di sussunzione: Il giudizio di sussunzione è la valutazione di conformità operata dal giudice, tra la condotta tenuta in concreto e quella che viene astrattamente incriminata dal legislatore.
  2. Fatto tipico: Il fatto tipico è la condotta attiva od omissiva, incriminata dal legislatore. Attraverso tale descrizione si limitano i poteri del giudice, che non potrà punire dei comportamenti non espressamente previsti. Esso si compone di vari elementi, tutti indispensabili.

I reati di danno e di pericolo

Le fattispecie di reati.

I reati, a seconda del tipo di offesa che arrecano, si distinguono in:

  1. fattispecie di danno
  2. fattispecie di pericolo

Nelle fattispecie di danno il reato produce una modifica della realtà esterna, intesa come nocumento al bene giuridico, come nel caso dell’omicidio.

Nelle fattispecie di pericolo, calcolando l’importanza del bene giuridico tutelato, s’incrimina un comportamento per il fatto di averlo esposto a un pericolo.

Le fattispecie di pericolo: concreto e astratto.

Le fattispecie di pericolo sono due:

Pericolo concreto. Indica i reati in cui la valutazione delpericolo viene rimessa al giudice nel caso concreto.

Pericolo astratto. Indica quei comportamenti per i quali la valutazione del pericolo viene effettuata dal legislatore, indipendentemente dal caso concreto.

N. B. Le fattispecie di pericolo astratto hanno sollevato dibattiti in dottrina: vi sarebbe una scarsa considerazione della concreta attitudine lesiva. Considerando che la valutazione della pericolosità viene assicurata tramite la possibilità di dedurre in giudizio la prova contraria, la critica è stata superata.

Le fattispecie di pericolo: presunto.

L’articolo 40 del Codice Penale dispone che la condotta causa l’evento se, tramite un giudizio concreto, non sia possibile eliminare la condotta senza contestualmente eliminare l’evento stesso = concezione condizionalistica. Critica: verrebbero selezionati, come antecedenti logici, comportamenti lontani dalla rilevanza penale, per cui il padre dell’omicida sarebbe causa dell’evento, poiché non è possibile eliminare tale circostanza senza eliminare l’omicidio. Superamento dell’obiezione: vengono considerate solo le condotte che hanno una rilevanza penale. Critica: mancanza di valutazioni soggettive nell’analisi del nesso causale, non essendo richiesto che il reo sia cosciente dell’apporto causale della sua condotta Superamento dell’obiezione: dolo e colpa inseriti nella rappresentazione dell’efficacia causale della condotta.

Le leggi scientifiche.

Attraverso quale strumento il giudice valuta che la condotta causa l’evento? Ci sono due possibilità:

  1. consentire al giudice di fare una valutazione del caso concreto → problematicità: rischio di trattare situazioni simili in modo differente
  2. adoperare leggi scientifiche. Le leggi scientifiche sono:
  • leggi universali dimostrano oggettivamente che un fatto produce un evento; sono numericamente ridotte, poiché raramente una condotta produce lo stesso evento;
  • leggi statistiche più adoperate, poiché consentono di spiegare che nella maggior parte dei casi una causa provoca un evento. L’utilizzo delle leggi scientifiche permette al giudice di valutare se, nel caso concreto, il reo ha cagionato con la sua condotta l’evento.

La causalità adeguata e il nesso condizionalistico.

Ci sono casi per cui non esiste una legge scientifica sul nesso causale. Per questo la dottrina ha utilizzato la teoria della causalità adeguata : per verificare se la condotta causa l’evento è necessario procedere a un’analisi prognostica, valutando tutti gli elementi presenti ex antea e verificare, ex post, se il soggetto potesse prevedere l’evento ed esserne responsabile. Alcuni autori propongono di sostituire la teoria della causalità adeguata col nesso condizionalistico , che consente al giudice di analizzare, nel caso concreto, il nesso causale. Tuttavia tale soluzione non può essere adottata poiché non consente di selezionare canoni certi nella valutazione del rapporto causale.

La causalità umana e l’imputazione oggettiva dell’evento.

La tesi della causalità umana distingue tra evento eccezionale ed evento prevedibile , ma cade in una tautologia: l’evento eccezionale è quello che fuoriesce dalla prevedibilità umana, mentre quello atipico, essendo prevedibile non esclude la responsabilità del reo.

All’estero.... Nella dottrina tedesca è stata avanzata l’ imputazione oggettiva dell’evento: fermo restando l’elemento soggettivo della prevedibilità, il reo è responsabile quando ha realizzato la condotta vietata o il pericolo che la norma tendeva a evitare. Ad esempio: il nipote che induca il vecchio zio a partire in aereo sperando che questo cada e lo zio muoia. Se l’ipotesi si realizza, non è incriminabile il nipote per il mero auspicio; mentre se il nipote

agisce perché sa che quell’aereo ha dei problemi tecnici, potendolo prevedere, è responsabile di omicidio.

Le concause.

L’articolo 41 del Codice Penale si occupa delle concause, cioè le cause antecedenti, concomitanti e successive che s’innestano sul percorso causale partecipando alla produzione dell’evento. Tali circostanze non escludono la responsabilità dell’individuo, che comunque ha azionato un percorso causale.

N.B. La norma stabilisce che le circostanze successive da sole in grado di produrre l’evento escludono la punibilità; tale norma deve essere interpretata nel senso che, se alla condotta sopraggiungono delle circostanze, impreviste e imprevedibili, che producono l’evento esse escludono il nesso causale. Se invece l’autore poteva prevedere, nonostante il sopraggiungere della circostanza, la realizzazione del reato, egli è responsabile di quest’ultimo.

Approfondimenti

Articolo 40: rapporto di causalità.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo.

Articolo 41: concorso di cause.

Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dall’azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l’azione od omissione e l’evento. Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando siano state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita. Le disposizioni precedenti si applicano anche quando la causa preesistente o simultanea o sopravvenuta consiste nel fatto illecito altrui.

Percorso causale.

È il caso di colui che ferisce in modo non mortale un uomo, che, successivamente trasportato in ospedale, muore per un incidente dell’ambulanza.

La responsabilità della morte è da attribuire a colui che infligge la ferita, in quanto se egli non avesse tenuto quella condotta lesiva, l’uomo non si sarebbe trovato in

ambulanza.

Voci di glossario:

  1. Nesso condizionalistico: Il nesso condizionalistico, previsto dall’art 40 c.p., è quello strumento che seleziona, come cause dell’evento, tutti quegli antecedenti logici che non possono essere eliminati, senza che venga contestualmente eliminato anche l’evento. A un’iniziale interpretazione letterale si è sovrapposta una seconda lettura che seleziona solo quegli antecedenti che abbiano rilevanza penale e che richiede anche la conoscenza, o almeno la conoscibilità, degli effetti della propria condotta.

Il dolo