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Diritto Penale- parte generale COMPLETO, Appunti di Diritto Penale

appunri di diritto penale , parte generale

Tipologia: Appunti

2019/2020

Caricato il 22/04/2020

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Dispensa diritto penale (parte generale)
1. Concetti introduttivi
DIRITTO PENALE
Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una
specifica sanzione afflittiva, detta sanzione criminale, reprime o previene determinati comportamenti
umani, considerati contrari ai fini che esso stesso persegue.
Il diritto penale presenta i seguenti caratteri:
positivo: è diritto penale solo quello previsto da norme giuridiche;
statuale: le norme di diritto penale possono essere emanate soltanto dallo Stato;
pubblico: il diritto penale è un ramo del diritto pubblico interno;
autonomo: il diritto penale non si limita a sanzionare condotte già vietate da altri rami
dell’ordinamento, ma tutela in modo autonomo determinati beni e/o interessi.
Il diritto penale ha sia una funzione punitiva che preventiva.
L’inosservanza delle regole nel diritto penale viene perseguita mediante una sanzione afflittiva, che
incide sulla libertà personale, ragion per cui l’applicazione del diritto penale rappresenta l’extrema ratio,
da applicare nelle situazioni in cui non è stato possibile ripristinare o far dissuadere i consociati alla
violazione della norma mediante altre sanzioni (civili, amministrative o di altra natura). Al diritto penale si
collegano le pene vere e proprie irrogate dall’Autorità Giudiziaria, mentre al Diritto Amministrativo si
collegano le sanzioni amministrative, irrogate dall’Autorità Amministrativa, tranne nei casi di connessione
tra reato e illecito amministrativo, ove sono stabilite dall’Autorità Giudiziaria.
Il diritto penale sostanziale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina e proibisce, mediante la
minaccia di una pena, determinati comportamenti umani, mentre il diritto penale processuale è quel
ramo del diritto pubblico che disciplina lo svolgimento del processo penale, che può portare
all’irrogazione della pena.
Il diritto penale fondamentale è il diritto contenuto nel Codice Penale, che è suddiviso in tre libri:
Dei reati in generale (artt. 1-240)
Dei delitti (artt. 241-649)
Delle contravvenzioni (artt. 650-734bis)
Il diritto penale complementare è contenuto nelle varie leggi speciali, che prevedono autonome figure di
reati.
NORMA PENALE
La norma penale è una disposizione di legge che vieta o impone determinati comportamenti sotto la
minaccia di una pena per i trasgressori, è caratterizzata dall’imperatività, è obbligatoria ed ha carattere
statuale, nel senso che proviene soltanto dallo Stato, non è un atto autoritario dello Stato, ma è intesa
come l’interpretazione dei sentimenti e delle esigenze del popolo.
Ci sono le norme incriminatrici e le norme subordinate, si definiscono norme penali quelle che
disciplinano l’esercizio del potere punitivo da parte dello Stato. I caratteri essenziali delle norme penali
sono:
autonomia: complesso di norme, dotato di proprie regole e principi;
sussidiarietà: il ricorso al diritto penale è l’extrema ratio;
frammentarietà: l’illecito penale si configura solo con riferimento a determinate modalità di
aggressione dei beni giuridici;
necessarietà (o meritevolezza): l’intervento del diritto penale deve essere limitato alla sfera
degli interessi di maggiore importanza per la collettività, di solito di rilevanza costituzionale.
NORME PENALI INCRIMINATRICI PERFETTE
Sono caratterizzate da due elementi: il precetto e la sanzione. Per precetto si intende il comando o il
divieto di compiere un’azione o un’omissione; per sanzione si intende la conseguenza giuridica che
deriva dalla inosservanza del precetto.
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Dispensa diritto penale (parte generale)

1. Concetti introduttivi

DIRITTO PENALE

Il diritto penale è quel complesso di norme giuridiche con cui lo Stato, mediante la minaccia di una specifica sanzione afflittiva, detta sanzione criminale, reprime o previene determinati comportamenti umani, considerati contrari ai fini che esso stesso persegue. Il diritto penale presenta i seguenti caratteri: ● positivo : è diritto penale solo quello previsto da norme giuridiche; ● statuale : le norme di diritto penale possono essere emanate soltanto dallo Stato; ● pubblico : il diritto penale è un ramo del diritto pubblico interno; ● autonomo : il diritto penale non si limita a sanzionare condotte già vietate da altri rami dell’ordinamento, ma tutela in modo autonomo determinati beni e/o interessi. Il diritto penale ha sia una funzione punitiva che preventiva. L’inosservanza delle regole nel diritto penale viene perseguita mediante una sanzione afflittiva, che incide sulla libertà personale, ragion per cui l’applicazione del diritto penale rappresenta l’extrema ratio, da applicare nelle situazioni in cui non è stato possibile ripristinare o far dissuadere i consociati alla violazione della norma mediante altre sanzioni (civili, amministrative o di altra natura). Al diritto penale si collegano le pene vere e proprie irrogate dall’Autorità Giudiziaria, mentre al Diritto Amministrativo si collegano le sanzioni amministrative, irrogate dall’Autorità Amministrativa, tranne nei casi di connessione tra reato e illecito amministrativo, ove sono stabilite dall’Autorità Giudiziaria. Il diritto penale sostanziale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina e proibisce, mediante la minaccia di una pena, determinati comportamenti umani, mentre il diritto penale processuale è quel ramo del diritto pubblico che disciplina lo svolgimento del processo penale, che può portare all’irrogazione della pena. Il diritto penale fondamentale è il diritto contenuto nel Codice Penale, che è suddiviso in tre libri: ● Dei reati in generale (artt. 1-240) ● Dei delitti (artt. 241-649) ● Delle contravvenzioni (artt. 650-734bis) Il diritto penale complementare è contenuto nelle varie leggi speciali, che prevedono autonome figure di reati.

NORMA PENALE

La norma penale è una disposizione di legge che vieta o impone determinati comportamenti sotto la minaccia di una pena per i trasgressori, è caratterizzata dall’imperatività, è obbligatoria ed ha carattere statuale, nel senso che proviene soltanto dallo Stato, non è un atto autoritario dello Stato, ma è intesa come l’interpretazione dei sentimenti e delle esigenze del popolo. Ci sono le norme incriminatrici e le norme subordinate , si definiscono norme penali quelle che disciplinano l’esercizio del potere punitivo da parte dello Stato. I caratteri essenziali delle norme penali sono: ● autonomia : complesso di norme, dotato di proprie regole e principi; ● sussidiarietà : il ricorso al diritto penale è l’extrema ratio; ● frammentarietà : l’illecito penale si configura solo con riferimento a determinate modalità di aggressione dei beni giuridici; ● necessarietà (o meritevolezza ): l’intervento del diritto penale deve essere limitato alla sfera degli interessi di maggiore importanza per la collettività, di solito di rilevanza costituzionale.

NORME PENALI INCRIMINATRICI PERFETTE

Sono caratterizzate da due elementi: il precetto e la sanzione. Per precetto si intende il comando o il divieto di compiere un’azione o un’omissione; per sanzione si intende la conseguenza giuridica che deriva dalla inosservanza del precetto.

Altre figure di norme penali sono: ● norme imperfette : contengono o precetto o sanzione; ● norme in bianco : contengono precetto generico e sanzione determinata; ● norme integratrici : non contengono ne precetto ne sanzione, limitandosi a limitare o precisare la portata di altre norme.

DEFINIZIONE DI LEGGE PENALE

E’ legge penale sia la legge che prevede un determinato fatto come reato comminando una sanzione penale, sia quella che prevede cause di esclusione del reato o della pena, sia quella che precisa l’ampiezza e la portata delle norme penali o di elementi di norme penali. Le caratteristiche della legge penale sono la certezza o principio di stretta legalità (art. 1 c.p.), l ’obbligatorietà , (la legge penale obbliga tutti coloro che si trovano nel territorio dello Stato), l’irretroattività , (la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo), la territorialità (caratteristica per la quale la legge penale è operante sul territorio dello Stato per cui trova limiti oltre che nel tempo anche nello spazio).

FONTI DEL DIRITTO PENALE

L’unica fonte del diritto penale è la legge dello Stato. Sono fonti immediate o dirette le leggi propriamente dette (costituzione, leggi costituzionali e leggi ordinarie) e i provvedimenti emanati dallo Stato che esercitano funzione legislativa. Sono fonti mediate o indirette , gli atti amministrativi qualora costituiscano i presupposti per poter applicare determinate norme nel diritto penale, le convenzioni e gli usi internazionali che per acquisire forza normativa devono essere trasformate in leggi dello Stato, il diritto straniero quando la legge italiana ne fa riferimento.

CONSUETUDINE

La consuetudine non può costituire fonte del diritto penale, non può creare norme incriminatrici e nuove pene, non ha il potere di abrogare una legge già esistente, ma ha importanza nella valutazione della legge a seconda degli ambienti sociali a cui si riferisce quando alla norma viene attribuito un carattere elastico con le parole: onore, decoro, pudore, moralità pubblica, buon costume.

INTERPRETAZIONE

E’ quell’operazione mentale con la quale si ricerca e se ne spiega il significato al fine di poter applicare la norma al fatto concreto. Ci sono tre tipi: autentica (organo che l’ha emanata), giudiziale (magistratura), dottrinale (giuristi nello studio del diritto).

PRINCIPIO DI MATERIALITA'

Il reato deve necessariamente consistere in un fatto umano materialmente palesatosi nel mondo esteriore e la sola intenzione di commettere un reato non è punibile.

PRINCIPIO DI OFFENSIVITA'

Occorre che il reato sia realmente ed effettivamente offensivo del bene protetto della norma incriminatrice.

PRINCIPIO DI SOGGETTIVITA'

Un comportamento umano costituisce reato quando, oltre ad essere tipico e compiuto in assenza di cause di giustificazione, è anche riferibile alla volontà dell'agente (art. 27 Cost). A seguito della sentenza n.364/1988 della Corte Costituzionale, è divenuto principio di colpevolezza, diventando il presupposto della personalità della responsabilità penale e si oggettiva in un giudizio di rimproverabilità per l'atteggiamento.

PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’

Tutti gli atti dello Stato, compresi quelli legislativi, incontrano nel territorio il loro limite spaziale di efficacia. ● La legge penale italiana, obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino nel territorio dello Stato (art. 3 comma 1 c.p.p.). ● Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato è punito secondo la legge italiana (art 6 comma 1 c.p.p.). ● La legge penale italiana, obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovino all’estero, ma limitatamente ai casi stabiliti dalla legge medesima o dal diritto internazionale (art 3 comma c.p.p). E' definito territorio dello Stato:

- Il territorio della Repubblica , ossia: ● La terraferma nei limiti fissati dai confini politici. ● Il mare territoriale che comprende le zone di mare dall’estensione di 12 miglia marine, lungo le coste continentali e insulari. ● La spazio aereo sovrastante il territorio ed il mare territoriale. ● Il sottosuolo, fin dove l’uomo può ricavare utilità. ● Le ambasciate.

  • Le navi e gli aerei , dovunque si trovino, salvo che siano soggetti secondo il diritto internazionale, a una legge territoriale straniera. Le navi mercantili private all’estero sono soggette alle leggi locali, le navi militari o dello Stato, a bordo sono sempre da considerarsi territorio italiano, mentre per i fatti commessi dall’equipaggio sceso a terra, si applicherà la legge dello Stato in cui si trovano. Vi sono dei reati che anche se commessi all’estero saranno sempre puniti incondizionatamente dallo Stato Italiano: ● Delitti contro le personalità dello Stato. ● Delitti di contraffazione del sigillo dello Stato e uso di tale sigillo. ● Delitti di falsità di monete in corso legale nel territorio dello Stato e in valori di bollo o carte di credito. ● Delitti commessi da Pubblici Ufficiali a servizio dello Stato abusando di poteri o violando i dover inerenti alle loro funzioni. ● Ogni reato per cui speciali disposizioni di legge o di convenzioni internazionali stabiliscano l’applicabilità della legge italiana. Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l’azione o l’omissione che lo costituisce è ivi avvenuta in tutto o in parte, oppure ivi si è verificato l’evento Il delitto comune commesso all’estero da italiano o da straniero, è punibile in Italia e secondo la legge italiana a condizione che: si tratti di delitto, sia punito con la reclusione, il reo sia presente in Italia. E’ ammesso eccezionalmente il riconoscimento delle sentenze emesse da Tribunali stranieri al fine di:

● Per stabilire la recidività, ovvero per definire la tendenza a delinquere. ● Quando secondo la legge, si dovrebbe sottoporre la persona a misure di sicurezza. ● Quando importa condanna a restituzione o risarcimento, che devono essere fatti valere in Italia. Caso particolare è il c.d. delitto politico. E’ delitto politico ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato ovvero un diritto politico del cittadino, è altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato in tutto o in parte, da motivi politici. I delitti politici sono diretti, quando offendono gli interessi politici dello Stato nella sua essenza unitaria, sono indiretti quelli che offendono un diritto politico del cittadino per impedirgli di partecipare alla vita attiva dello Stato. Rientrano in questa categoria i delitti anarchici e quelli commessi per finalità di terrorismo. In questo contesto, fattispecie rilevante è l' estradizione (art. 13 c.p.). Consiste nella consegna che uno Stato fa di un individuo, che si sia rifugiato nel suo territorio, ad un altro Stato, perché ivi venga sottoposto al giudizio penale o alle sanzioni penali. Può essere attiva , quando l’Italia riceve in consegna un individuo che si trova all’estero o passiva , quando l’Italia consegna ad uno Stato Straniero un individuo qualora questi abbia commesso un reato che quello Stato è interessato a punire. L’estradizione non è ammissibile tranne i casi espressamente previsti dalle convenzioni internazionali, è vietata per i reati politici ad eccezione dei delitti di genocidio, per motivi di razza, religione o nazionalità e per reati puniti all’estero con la pena di morte. La legge italiana pone le seguenti condizioni per l'estradizione: ● il fatto che forma l’oggetto della domanda di estradizione deve essere preveduto come reato sia dalla legge italiana che da quella straniera; ● non si deve trattare di reato per il quale le convenzioni internazionali facciano divieto di estradizione; ● l’estradando deve essere straniero, in caso contrario deve essere consentita nelle convenzioni internazionali. In tema di estradizione vi è il principio di specialità , ossia lo Stato richiedente ha l’obbligo di non processare l’estradato per un fatto anteriore o diverso da quello per cui è stata concessa l’estradizione e ha il dovere di non assoggettare lo stesso ad una pena diversa da quella relativa al fatto per cui è stata concessa.

PRINCIPIO DI OBBLIGATORIETA’

Il nostro diritto positivo dispone che, la legge penale italiana, obbliga tutti coloro che, cittadini o stranieri, si trovano nel territorio dello Stato, salvo le eccezioni stabilite dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale. Ciò è sancito dal brocardo “ius excludendi alios”: sul proprio territorio, lo Stato non riconosce nessun’altra autorità al di fuori della propria. Le immunità sono particolari prerogative riconosciute a determinate persone che adempiono funzioni o ricoprono uffici di particolare importanza. Esse si sostanziano nell’esenzione di questi soggetti da ogni conseguenza penale, in ragione della loro qualifica personale e derivano o dal diritto pubblico interno o dal diritto internazionale: ● diritto interno : riguardano il Capo dello Stato, che non è responsabile degli atti compiuti nell’esercizio delle sue funzioni (tranne che per alto tradimento o attentato alla Costituzione ). Riguardano inoltre: i membri del Parlamento e i Consiglieri regionali, per le opinioni espresse e i voti dati nell’esercizio delle loro funzioni (nessun membro del Parlamento può essere arrestato senza l’autorizzazione della Camera di appartenenza, salvo reati per i quali è obbligatoria la cattura), i Giudici della Corte Costituzionale e i membri del C.S.M. Nessuna immunità è prevista per i reati comuni. ● diritto internazionale : riguardano i Capi di Stato esteri che si trovano in tempo di pace in Italia, il Papa, i Ministri degli Affari esteri e i membri stranieri dei tribunali arbitrari, gli agenti diplomatici accreditati presso il Capo dello Stato, Consoli, Vice Consoli e Agenti consolari, reparti di truppe straniere autorizzati dallo Stato, diplomatici stranieri, membri del Parlamento Europeo e della Corte dell’Aja.

3. Struttura del reato

LA STRUTTURA DEL REATO

E’ definito reato , qualsiasi azione, commessa con volontà colpevole, per cui la legge applica una sanzione penale. Il reato, da un punto di vista formale e giuridico, è quel fatto giuridico volontario illecito al quale l'ordinamento ricollega, come conseguenza, una sanzione penale (ergastolo, reclusione, arresto, multa e ammenda) Il sistema penale si basa sul principio di legalità formale (art. 1 c.p.), che trova tre espresse articolazioni: ● Principio di riserva di legge: Qualsiasi comportamento per costituire reato deve essere previsto dalla legge e qualsiasi condotta per costituire reato, deve corrispondere alla descrizione legale, contenuta nella norma incriminatrice. ● Principio di tassatività: Sta ad indicare la necessità di una precisa formulazione della fattispecie tipica, che specifichi ciò che è penalmente lecito o illecito. ● Principio di irretroattività: Nessuno può essere punito per un fatto che non fosse previsto come reato, nel momento in cui fu commesso. I reati si distinguono in delitti (ergastolo, reclusione e multa) e contravvenzioni (arresto e ammenda) secondo la diversa specie delle pene per essi stabiliti dal codice penale. L'analisi della struttura del reato ha condotto alla formazione di due diverse concezioni:

  • Teoria bipartita : secondo questa teoria il reato si compone di: ● elemento oggettivo (tipicità). Sono ricondotti tutti i dati fenomenici con i quali si manifesta il reato e cioè il comportamento umano e le sue conseguenze; quindi rappresenta il fatto materiale in tutti i suoi elementi costitutivi, quali la condotta, l'evento e il rapporto di causalità tra condotta ed evento; ● elemento soggettivo (colpevolezza). Si ricollegano gli aspetti attinenti alla sfera morale dell'agente, alla sua adesione psicologica e volontaria rispetto al fatto oggettivamente mostratosi come illecito; esprime il diverso atteggiarsi della volontà del soggetto nelle forme del dolo, della colpa o della preterintenzione.
  • Teoria tripartita : secondo questa teoria il reato si compone di: ● fatto tipico (tipicità). E' da intendersi restrittivamente, cioè come fatto materiale comprensivo dei soli requisiti oggettivi, quali la condotta, l'evento e il nesso causale; il fatto costituente reato è cristallizzato in una norma che ne descrive in maniera precisa i contorni e l'ambito applicativo; ● antigiuridicità. Costituita dalla contrarietà del comportamento non solo alla norma penale incriminatrice (c.d. norma di divieto), ma a tutto l'ordinamento non essendovi altre norme che giustificano detta condotta (c.d. norma permissiva); ● colpevolezza. Rappresenta la volontà riprorevole del soggetto agente nelle sue due forme del dolo e della colpa

L’OGGETTO DEL REATO

La nozione di oggetto del reato può intendersi in senso materiale e giuridico: ● oggetto materiale : è l’entità fisica su cui ricade materialmente la condotta criminosa e può essere sia una cosa che una persona. ● oggetto giuridico : è il bene-interesse tutelato dalla norma incriminatrice e che viene conseguentemente offeso dal reato (ad esempio, la norma che punisce l’omicidio tutela il bene giuridico della vita; la norma che punisce il furto, tutela il bene giuridico del patrimonio, ecc.). In relazione al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice si distinguono: ● reati monoffensivi : per l’esistenza dei quali è necessaria e sufficiente l’offesa di un solo bene giuridico; ● reati plurioffensivi : i quali offendono più beni giuridici; ● reati di offesa : implicano l’effettiva lesione del bene interesse tutelato dalla norma incriminatrice; ● reati di pericolo : richiedono che detto bene interesse sia esposto solamente a pericolo (concreto od offensivo, astratto o presunto); ● reati ostacolo : si incrina non l’offesa di un bene giuridico, ma la realizzazione di certe situazioni che lo Stato ha interesse a che non si realizzino.

Il danno civile è il danno risarcibile ex art. 2043 c.c.. Vi può essere un reato senza danno civile, ma mai un reato senza danno penale o criminale, cioè senza offesa ad un bene giuridico. I SOGGETTI DEL REATO

  • Soggetto Attivo : è chi realizza il fatto tipico, ovvero chi pone in essere il comportamento costituente reato. Tutte le persone fisiche possono essere soggetti attivi, in quanto ogni persona ha la capacità penale senza distinzione di età, sesso o altre condizioni soggettive. Ne consegue che l’età, le situazioni di anomalia psico-fisica e le immunità non escludono l’illiceità penale, ma sono rilevanti solo ai fini dell’applicabilità della pena. A seconda del soggetto che compie il reato, si distingue: ● reati comuni : possono essere commessi da chiunque; ● reati propri : possono essere compiuti solo da soggetti che hanno determinate qualifiche (c.d. intraneus). I reati propri a loro volta sono esclusivi , quando il fatto costituisce reato esclusivamente quando è commesso dall’intraneus e non esclusivi , quando il fatto che costituisce comunque reato, se viene commesso dall’intraneus muta titolo (ad esempio, appropriazione indebita commessa da P.U. diviene peculato). In base al numero di partecipanti alla commissione del reato, si distingue tra reato plurisoggettivo , in cui la norma incriminatrice richiede la presenza di più persone (ad esempio, la rissa) e monosoggettivo , che non richiede tale pluralità di soggetti.
  • Soggetto Passivo : è la persona titolare del bene o interesse tutelato dalla norma penale incriminatrice e leso dal reato. Può essere sia una persona fisica che una persona giuridica. Dal soggetto passivo deve distinguersi la figura del danneggiato , che è colui al quale spettano le istanze di risarcimento correlate al reato stesso. (ad esempio, nel caso di omicidio, danneggiati saranno i parenti). In base al soggetto passivo, i reati si distinguono in plurioffensivi quando ledono o pongono in pericolo più beni diversi con conseguente pluralità di soggetti passivi (ad esempio, la calunnia offende Stato e persona falsamente incolpata), vaganti quando offendono un numero indeterminato di individui (ad esempio, la strage), reati senza vittime, in cui non è facile individuare un bene giuridico (ad esempio, la moralità pubblica).

RESPONSABILITA’ PENALE DEGLI ENTI

Il soggetto attivo del reato può essere soltanto una persona fisica, in quanto nel nostro ordinamento non è ammessa la responsabilità penale degli enti. La non configurabilità di una responsabilità penale nelle persone giuridiche viene desunta dall’art. 27 della Costituzione, ovvero il principio costituzionale della personalità della responsabilità penale. Vista l’irresponsabilità dell’ente, la giurisprudenza ha elaborato alcuni criteri, alla luce dei quali i soggetti penalmente responsabili possono essere o il soggetto che ha la rappresentanza dell’ente o il soggetto che esercita le funzioni che normalmente sono inerenti alla qualità di imprenditore (ad esempio, l'amministratore). Per quanto riguarda l’efficacia liberatoria della delega, parte della dottrina libera da responsabilità il delegante, rendendo soggetto del reato il delegato, altra parte della dottrina rende responsabile il delegante ex art. 40 c.p. in quanto non può spogliarsi dei doveri sanciti dalla legge penale. Vi sono varie condizioni che possano avere efficacia liberatoria per l’imprenditore o amministratore a condizione che: ● l’impresa sia di notevoli dimensioni, tali da non consentire un unico controllo diretto, che i compiti delegati non gravino esclusivamente sul titolare; ● che la persona delegata sia abile ad assolvere i compiti assegnati; ● che il delegato abbia autonomia gestionale; ● che il delegante abbia compiuto ciò che la legge poneva a suo carico; ● che l’attribuzione dei poteri sia debitamente pubblicizzata e che vi sia l’esistenza della delega esclusiva.

RESPONSABILITA’ DEGLI ENTI PER ILLECITI DIPENDENTI DA REATO (D.Lgs. n. 231/2001) Il decreto legislativo n. 231/2001 regola la responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi; la norma precisa che l’ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse e a suo vantaggio da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione, nonché da persone che

4. Elementi oggettivi del reato

ELEMENTI OGGETTIVI DEL REATO

Gli elementi oggettivi del reato si distinguono in:

  • condotta
  • evento
  • nesso di casualità

CONDOTTA

Con il termine condotta si indica il comportamento umano che costituisce reato. Per essere penalmente rilevante, la condotta deve corrispondere a quella descritta dalla norma incriminatrice speciale, deve cioè essere tipica. La condotta può essere positiva (azione) o negativa (omissione), ma in ogni caso deve essere accompagnata dalla coscienza e volontà di chi la compie. Con il termine "presupposti della condotta", si indicano quegli elementi, di fatto o di diritto, che preesistono alla condotta e dai quali la condotta stessa prende le mosse perché il reato sussista, come ad esempio la gravidanza nell’aborto e la detenzione altrui nel furto. A tal riguardo, l'art. 42 comma 1 c.p., sancisce: "Nessuno può essere punito per un’azione od omissione preveduta dalla legge come rato se non l’ha commessa con coscienza e volontà". Affinché vi sia azione (condotta attiva), deve esserci un movimento del corpo, che si concretizzi in atti esternamente visibili e manifestati. L’azione può essere quindi costituita da un unico atto ( reati unisussistenti ) o da una pluralità di atti ( reati plurisussistenti ). L'omissione (condotta omissiva) consiste invece mancato compimento dell’azione che si attendeva da una persona. I reati omissivi si distinguono in: ● Reati omissivi propri : per la cui sussistenza è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa del reo. ● Reati commissivi mediante omissione : perché ricorrano è necessario che il soggetto, abbia causato con la propria omissione, un dato evento.

L’EVENTO

L' evento è il risultato della condotta consistente nella concretizzazione di una situazione derivante da un certo comportamento, è quindi un effetto naturale della condotta dell’agente. A tal proposito, si distinguono: ● Concezione naturalistica : è qualsiasi modificazione della realtà naturale, conseguenza della condotta esteriore dell’uomo.In questo caso, l’evento non è l’elemento che ricorre sempre nel reato, esistono reati con pluralità di eventi e reati aggravati dall’evento. ● Concezione giuridica : l'evento coincide con l’offesa arrecata dal reato e consiste nella lesione o messa in pericolo del bene protetto dalla norma. In questo caso, ogni reato consta necessariamente di un evento, non esistono reati con doppio evento o aggravati dall’evento: dall’evento dipende l’esistenza del reato. In funzione dell'evento, è possibile distinguere diverse tipologie di reati: ● Reati di pura condotta : sono quelli che si realizzano attraverso un semplice comportamento umano. ● Reati di evento : la cui consumazione richiede che si concreti un effetto distinto della condotta. ● Reati di danno e di pericolo : a seconda che il bene sia lesionato o solo messo in pericolo ● Reati istantanei e permanenti : i primi si esauriscono in un solo momento, gli altri si protraggono.

NESSO DI CAUSALITA’

Ai fini dell’esistenza di un reato è necessario che la condotta e l’evento siano legati da un nesso causale. L’esistenza di tale legame è importante per poter stabilire se un fatto verificatosi sia opera dell’uomo, che grado di responsabilità questi abbia avuto, oppure se il fatto debba attribuirsi a fattori estranei. Vi sono diverse teorie dominanti: ● Conditio sine qua non : deve considerarsi ogni singola condizione dell’evento, è causa dell’evento l’insieme degli antecedenti senza i quali l’evento non si sarebbe verificato; ● Causalità adeguata: è necessario che l’azione determinata dall’uomo sia proporzionata a provocare l’evento; ● Causalità umana : per l’esistenza del rapporto di causalità, è necessario che l’uomo abbia posto in essere una condizione dell’evento e che quest’ultimo non sia il risultato del concorso di fattori eccezionali.

LA COSCIENZA E LA VOLONTA’ DELL’AZIONE (C.D. SUITAS)

Tale coefficiente psichico è indicato nell’art. 42 comma 1 c.p., ed è necessario perché possa parlarsi di condotta. La dottrina dominante afferma che esistono alcuni atti, i quali pur svolgendosi al di sotto della sfera lucida dell’intelletto, sono attribuibili all’agente, il quale con uno sforzo di volontà avrebbe potuto evitarli. Gli unici atti, che invece si sottraggono al controllo del volere, sono quelli che non possono in alcun modo essere impediti dal soggetto (atti istintivi e riflessi) coma ad esempio i movimenti compiuti nel delirio di una malattia. La suitas risulta esclusa in due ipotesi definite dal legislatore: ● la forza maggior e: ogni forza esterna contro la quale il soggetto non può resistere e che lo determina, contro la sua volontà e in modo inevitabile, al compimento di un’azione; ● il costringimento fisico : non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato da altri costretto, mediante violenza fisica alla quale non poteva resistere o comunque sottrarsi. Del fatto commesso risponderà l’autore della violenza. In funzione della condotta, è possibile distinguere diverse tipologie di reati: ● Reati di azione e di omissione : i primi che si realizzano con un’azione, i secondi con un’omissione ● Reati a condotta mista : richiedono cumulativamente un’azione ed un’omissione. ● Reati a forma libera e vincolata : i primi concretati con qualsiasi attività che realizzi un determinato evento, i secondi in conformità a quanto espressamente indicato nella norma. ● Reati unisussistenti e plurisussistenti : un solo atto o più atti. ● Reati senza azione.

TEORIA DELL’IMPUTAZIONE OGGETTIVA DELL’EVENTO

La teoria prevede che la condotta: ● sia " condicio sine qua non " dell'evento secondo il criterio naturalistico noto; ● costituisca un c.d. aumento del rischio non consentito dall'ordinamento; ● l'evento sia realizzazione del rischio non consentito. Le attività rischiose vengono classificate secondo una triplice partizione:

  1. Condotte pericolose e non giuridicamente autorizzate : sono le condotte non utili e dannose, punite in sé o in quanto causa di eventi lesivi. L'ordinamento sancisce per queste condotte l'obbligo di astenervisi, essendo queste direttamente previste dalle norme incriminatrici quali condotte illecite o quali cause di un evento illecito normativamente stabilito.
  2. Condotte non giuridicamente autorizzate perché trasgressive di norme cautelari : le condotte de qua infatti, rientrano negli scopi preventivi delle norme cautelari, sono obbiettivamente prevedibili e obbiettivamente evitabili.
  3. Attività rischiose, ma giuridicamente autorizzate perché socialmente utili : esse implicano il rispetto del limite dell'autorizzazione prefissato dalla norma cautelare, minimizzando i rischi di eventi lesivi

CONCETTO DI ANTIGIURIDICITA’

● dolo successivo: Si manifesta dopo il compimento dell’azione od omissione. ● dolo generico: Si ha quando è richiesta la coscienza e volontà del fatto. ● dolo specifico: Si ha quando la legge da rilevanza ad un fine particolare che sta oltre il fatto materiale tipico. ● dolo generale: Viene considerata fattispecie dolosa ogni ipotesi in cui l’evento morte, pur rappresentato e voluto dall’agente, non è la conseguenza del decorso causale posto in essere dall’azione dolosa iniziale; ad esempio sparare a un uomo e sotterrarlo vivo (causandone la morte), credendolo morto. L’intensità del dolo influisce sulla gravità del reato e dipende dalla durata del proposito criminoso, dalla maggiore o minore consapevolezza del reo e dal diverso atteggiarsi del momento volitivo. Al di fuori della tematica del dolo vi è la premeditazione , prevista come circostanza aggravante speciale di taluni delitti accumunati dall’evento materiale della lesione fisica o della morte.

LA COLPA

Il delitto è colposo o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza (mancata adozione delle cautele imposte dalle regola cautelari), imprudenza (agire la dove le regole cautelari lo sconsiglino) o imperizia (negligenza o imprudenza qualificata), ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Per la sussistenza del reato colposo occorre che la condotta sia attribuibile al volere del soggetto, che manchi la volontà dell’evento e che si verifichi a causa di negligenza, imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

LA CONDOTTA COLPOSA

Sotto il profilo oggettivo, la condotta consiste nella violazione della regola di diligenza, da intendersi e valutarsi in senso obiettivo. La regola di diligenza enuncia la prevedibilità ed evitabilità del pericolo, cui determinati beni sarebbero esposti in caso di sua trasgressione. Quanto al contenuto delle regole di diligenza, esso può tradursi in obbligo di informarsi, obbligo di agire con cautela, obbligo di astenersi del tutto dall’agire. La dottrina ha individuato due categorie di limiti al dovere di diligenza, il rischio consentito e il principio di affidamento e comportamento del terzo. Per quanto riguarda gli atti incoscienti, dovuti a ragioni fisiologiche o patologiche, dovrà aversi riguardo non agli atti in se stessi, ma al comportamento volontario antecedente alla loro realizzazione, al fine di verificare se tale attività configuri essa stessa la condotta tipica di reato. Ai fini del giudizio sulla responsabilità colposa, si afferma la necessità di un rapporto di causalità tra condotta ed evento. Si distinguono diverse tipologia di colpa: ● colpa generica : Il parametro è il soggetto di normale diligenza e capacità che opera nelle stesse condizioni dell’agente, il rispetto della regola di diligenza, sarà esigibile nei limiti in cui l’evento era prevedibile ed evitabile da tale agente modello. ● colpa specifica : In genere la violazione della regola cautelare è sufficiente all’affermazione della colpevolezza dell’agente. ● colpa cosciente : Ricorre allorchè l’agente non vuole commettere il reato, ma prevede come possibile la verificazione dell’evento; tale tipo di colpa si distingue dal dolo eventuale in quanto il soggetto agisce con certezza che l’evento dannoso o pericoloso non si verificherà. ● colpa incosciente : Si ha quando l’agente agisce con imprudenza o negligenza o imperizia o violando norme cautelari, ma non prevede di causare con il proprio comportamento un evento antigiuridico. ● colpa propria : In essa rientrano i casi nei quali si riscontra la caratteristica tipica della colpa, la mancanza di volontà dell’evento. ● colpa impropria : Sono espressione della colpa impropria quei casi eccezionali in cui l’evento è voluto, ma l’agente risponde di reato colposo, ossia l’eccesso colposo nelle cause di giustificazione, l’erronea supposizione della presenza di cause di giustificazione e l’errore di fatto determinato dalla colpa. La previsione rappresenta una circostanza aggravante del delitto colposo.

LA PRETERINTENZIONE

Il delitto è preterintenzionale quando dall’azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agente. Nel delitto preterintenzionale, si individua la volontà di un evento minore che ne rappresenta la base dolosa e la non volontà di un evento più grave che è pur sempre conseguenza della condotta dell’agente. Nell’omicidio preterintenzionale, il rapporto di causalità va identificato in una successione necessaria e uniforme, non è sufficiente che l’azione del colpevole si ponga come antecedente causale dell’evento ma è necessario che ne costituisca un antecedente idoneo e adeguato a produrlo.

LA RESPONSABILITA’ OGGETTIVA

L’art. 42 c.p. fissa al primo comma, la regola per cui nessuno può essere punito per un’azione od omissione se non l’ha commessa con coscienza e volontà ed al secondo comma quella per cui, ai fini della punibilità è richiesto il dolo, salvo i casi espressamente previsti dalla legge di delitto preterintenzionale o colposo. Il terzo comma dice che la legge determina i casi nei quali l’evento è posto altrimenti a carico dell’agente, come conseguenza della sua azione od omissione. La dottrina ritiene che tale previsione preveda la c.d. responsabilità oggettiva , cioè quella forma di responsabilità attribuita solo in base al rapporto di causalità. La responsabilità oggettiva è pura , in cui il fatto è attribuito sulla base del rapporto di causalità, oppure è s puria o mista a dolo o colpa , in cui alla base dell’attribuzione del fatto vi è sempre una fattispecie dolosa o colposa.

I DELITTI AGGRAVATI DALL’EVENTO

Sono quei delitti che subiscono un aumento di pena quando oltre all’evento tipico se ne produca uno ulteriore posto a carico dell’agente sulla sola base del nesso di causalità, come ad esempio la calunnia, la morte o lesione della donna come conseguenza dell’aborto, la lesione personale derivante dall’abuso di mezzi di correzione. I delitti aggravati dall’evento si distinguono tra quelli in cui è indifferente che l’evento ulteriore sia voluto o non voluto e delitti in cui l’evento più grave deve necessariamente essere non voluto.

RESPONSABILITA’ PER I REATI DI STAMPA

Salva la responsabilità dell’autore delle pubblicazione e fuori dei casi di concorso il direttore o il vicedirettore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito a titolo di colpa, se un reato è commesso con la pena stabilita per tale reato diminuita in misura non eccedente di un terzo. Per i reati commessi a mezzo stampa, per il direttore si rinviene una responsabilità per fatto proprio omissivo colposo, concorrente con la responsabilità dell’autore. Per la sussistenza della responsabilità penale, sarà necessario accertare non solo la violazione dell’obbligo di controllo ma anche se tale omissione sia dovuta a negligenza di quest’ultimo. Nel caso in cui la violazione dell’obbligo di controllo sia dolosa, il direttore risponderà a titolo di concorso nel reato commesso dall’autore della pubblicazione. In dottrina si è escluso che il direttore di testate online possa essere responsabile per il reato di omesso controllo, ex. art. 57 c.p., in quanto mancano due requisiti fondamentali, ovvero che vi sia un riproduzione topografica e che il prodotto sia destinato alla pubblicazione e quindi debba essere effettivamente distribuito tra il pubblico.

RESPONSABILITA’ SPACCIATORE PER MORTE TOSSICO

6. Cause oggettive di esclusione del reato

CAUSE OGGETTIVE DI ESCLUSIONE DEL REATO

Denominate comunemente, cause di giustificazione , cause di liceità , scriminanti o esimenti, sono circostanze particolari, in presenza delle quali un fatto, che di regola costituisce reato, non è considerato tale, in quanto è la legge stessa che lo autorizza. Si distinguono: ● Cause di giustificazione : rendono il fatto lecito ab origine. ● Scusanti : incidono sull’elemento soggettivo, facendo venir meno la colpevolezza. ● Cause di non punibilità : pur in presenza di un fatto antigiuridico, per motivi di opportunità il legislatore preferisce non applicare la pena.

IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO

E' una causa di giustificazione prevista dall’art. 50 c.p.: “ Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne ”. Oggetto del consenso deve essere un diritto disponibile, non censito dal codice penale, ma stabilito dalla dottrina dominante, nel senso che sono diritti indisponibili i diritti tutelati in quanto appartenenti alla collettività, come gli interessi dello Stato-amministrazione, gli interessi che fanno capo allo Stato-comunità e il bene della pubblica fede. Mentre diritti disponibili sono i diritti patrimoniali, alcuni diritti inerenti alla personalità morale, alcuni diritti di libertà e alcuni diritti relativi alla persona fisica. Secondo la dottrina, il consenso andrebbe qualificato come atto giuridico in senso stretto, ovvero come un permesso col quale si attribuisce al destinatario un potere di agire che non crea alcun vincolo a carico dell’avente diritto e non trasferisce alcun diritto in capo all’agente. Legittimato a prestare il consenso è il titolare dell’interesse protetto, il quale ne deve avere la capacità e lo deve fare in modo libero, non viziato da errore, violenza o dolo. Il consenso deve essere lecito, non contrario a norme imperative, all’ordine pubblico e al buon costume e deve essere attuale, cioè deve esistere al momento del fatto. Si ha consenso putativo , quando colui che agisce, ritiene esistente il consenso della persona titolare del diritto, si ha consenso presunto , quando chi agisce sa che non vi è il consenso, ma compie ugualmente l’azione perché appare vantaggiosa per l’avente diritto.

L’ESERCIZIO DEL DIRITTO

Sancito dall'art. 51 c.p.: " L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità ". Non può quindi essere punito chi nell' esercizio di un diritto , compia atti o fatti che integrino una fattispecie preveduta dalla legge come reato. Il diritto deve essere esercitato dal suo titolare, ma la titolarità di un diritto, non rende automaticamente lecita ogni azione o modo di esercizio di esso, occorre anche che la condotta sia espressamente prevista e permessa dalla stessa norma che riconosce il diritto. Un caso particolare dell’esercizio del diritto, è il diritto di cronaca , che rientra nella sfera della libertà di pensiero e di stampa (art. 21 Cost.) ma che deve essere fondato su tre principi fondamentali: l’ utilità sociale dell’informazione , la verità dei fatti esposti e la forma civile dell’espressione dei fatti. Per quanto riguarda invece il diritto di critica , i principi fondamentale sono la correttezza del linguaggio e il rispetto degli altrui diritti. Rientrano nella sfera dell’esercizio del diritto la disciplina familiare e la difesa della proprietà.

L’ADEMPIMENTO DEL DOVERE

L’ adempimento di un dovere (sancito anch'esso dall'art. 51 c.p.), imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell’autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l’ordine. Risponde del reato chi ha eseguito l’ordine, salvo che per errore di fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo. Non è punibile chi esegue l’ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine. Il dovere può scaturire da una norma giuridica, ovvero qualsiasi regola di diritto, scritta o consuetudinaria, o da un ordine dell’Autorità, ovvero qualsiasi manifestazione di volontà che un superiore rivolge ad un inferiore gerarchico, affinché questi tenga un determinato comportamento. Per la legittimità di tale ordine è richiesto che: ● il superiore abbia la competenza ad emetterlo; ● l’inferiore abbia competenza ad eseguirlo; ● siano state rispettate le procedure e le formalità di legge previste per la sue emissione. Se l’ ordine è illegittimo , la responsabilità ricade sul pubblico ufficiale che lo ha impartito. L’esecutore dell’ordine ne risponde insieme col pubblico ufficiale tranne quando per errore sul fatto abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo e quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell’ordine. Nel caso in cui vi sia conflittualità di ordini, nel caso di contrordine, se è emanato dalla stessa autorità sostituisce il precedente ordine, se l’autorità è diversa, bisogna vedere se il destinatario è in grado di accertare quale tra gli organi prevalga, in caso contrario saranno utilizzate le norme sull’ errore. Nel caso in cui gli ordine provengano da diverse autorità, il destinatario è autorizzato ad esame, in seguito al quale presterà obbedienza all’autorità competente nel caso concreto. Nell’adempimento del dovere si collocano le c.d. operazioni sotto copertura di Polizia Giudiziaria.

LA LEGITTIMA DIFESA

A norma dell'art. 52 c.p., non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui, contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa. Gli elementi della legittima difesa sono l’ aggressione e la reazione. L’aggressione deve presentare i seguenti caratteri: ● L’oggetto dell’offesa deve essere un diritto, sia personale, che patrimoniale o morale. ● L’offesa deve essere ingiusta, ovvero no imposta o autorizzata dall’ordinamento giuridico. ● Il pericolo deve essere attuale, inteso sia come incombente che perdurante. ● Il pericolo non deve esser stato determinato volontariamente dall’agente, il quale si sia messo volontariamente in una situazione di pericolo, conoscendo il rischio a cui andava incontro La reazione consta di tre elementi: ● La costrizione, che implica un conflitto di interessi nell’aggredito, il quale deve trovarsi nell’alternativa bloccata di reagire o di essere offeso, non ricorre quando lo stesso ha intenzionalmente provocato o ha consapevolmente accettato e non ha evitato il pericolo. ● La necessità di difendersi, ovvero la soluzione inevitabile per sottrarsi all’offesa e sia idonea a neutralizzarla. ● La proporzione con l’offesa, che sussiste ove il male provocato dall’aggredito risulti essere inferiore, uguale o leggermente superiore a quello subito, determinato rapporto di proporzione, si ha nel caso in cui non vi sia desistenza e vi sia concreto pericolo, all’interno del domicilio dell’aggredito o del posto di lavoro

USO LEGITTIMO DELLE ARMI

A norma dell'art. 53 c.p., non è punibile il pubblico ufficiale che al fine di adempiere un dovere del proprio ufficio, fa uso ovvero ordina di far uso delle armi o di un altro mezzo di coazione fisica, quando vi è costretto dalla necessità di respingere una violenza o di vincere una resistenza all’Autorità e comunque di impedire la consumazione di strage, di naufragio, sommersione, disastro aviatorio, omicidio volontario, rapina a mano armata e sequestro di persona. La stessa disposizione si applica a qualsiasi persona che legalmente richiesta dal pubblico ufficiale, gli presti assistenza.

7. Colpevolezza e imputabilità

LA COLPEVOLEZZA

Per aversi reato, oltre al fatto materiale, è richiesta l’esistenza di un nesso psichico tra il soggetto agente e l’evento lesivo, occorre cioè l’attribuibilità psicologica del fatto di reato alla volontà dell’agente. Il principio di colpevolezza , è affermato dall’art. 27 della Costituzione che stabilisce che la responsabilità penale è personale, ed è basato su due concezioni: ● Concezione psicologica : nesso psichico tra agente e condotta che cagiona l’evento. ● Concezione normativa : contrasto tra volontà dell’agente e comando o divieto contenuto nella norma. Ne consegue quindi che l’imputabilità diventa presupposto della colpevolezza e che il non imputabile, non potrà mai essere ritenuto autore di un reato.

L’IMPUTABILITA’

Secondo l’art. 85 c.p., è imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere nel momento in cui è commesso il reato. Le cause che escludono l’imputabilità sono: ● la minore età : fino al compimento del quattordicesimo anno di età, vi è la presunzione assoluta di assenza di capacità di intendere e di volere, tra i quattordici e i diciotto anni, non vi è tale presunzione, ma il giudice deve accertare caso per caso l’imputabilità. Il minore non imputabile, viene prosciolto, ma nel caso in cui venga riscontrata la pericolosità sociale, può essere disposto il ricovero presso il riformatorio giudiziario o la libertà vigilata. Il minore di anni diciotto ma maggiore di anni quattordici è imputabile e quindi soggetto a processo penale. ● l'infermità di mente: il vizio di mente deve essere conseguenza di una malattia, di uno stato psicologico che turba la psiche del soggetto. Sotto il profilo cronologico, non occorre che lo stato di infermità sia duraturo, essendo sufficiente che sussista al momento della commissione del fatto, mentre sotto il profilo causale, vi è la necessità di un nesso di causalità tra la malattia e il reato. Vi è la distinzione tra vizio totale e vizio parziale di mente, nel primo caso quando vi è l’assoluta mancanza di capacità di intendere o di volere, nel secondo caso quando è grandemente scemata. La differenza sta nella pena, nel primo caso vi è il proscioglimento dell’imputato al quale viene applicata la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario, nel secondo caso, vi è solo una diminuzione della pena, a cui di solito si aggiunge il ricovero presso una casa di cura e custodia dopo aver scontato la pena. Per il minore imputabile, semi-infermo di mente si opera nello stesso modo e nei limiti del maggiorenne, mentre per gli stati emotivi e passionali, non vi è ne esclusione ne diminuzione dell’imputabilità. ● il sordomutismo : il legislatore non ha adottato una soluzione definitiva ma va analizzato caso per caso, nel caso in cui si riconosce la piena capacità di intendere e di volere viene considerato imputabile, se la capacità non sussiste, viene equiparato a chi è affetto da vizio totale di mente, se si accerta che è grandemente scemata, è parificato a chi è affetto da vizio parziale di mente. ● l'ubriachezza : in caso di ubriachezza accidentale , ovvero quando la perdita della capacità di autocontrollo è determinata da fattori del tutto imprevedibili, non si applicano misure di sicurezza. Nel caso di ubriachezza volontaria , non vi è ne esclusione ne diminuzione dell’imputabilità. Nel caso di ubriachezza preordinata , utilizzata per commettere un reato, vi è un aumento di pena. Nel caso di ubriachezza abituale , vi è la necessità che il soggetto abbia la consuetudine di fare un eccessivo uso di sostanze alcoliche e che la conseguenza sia un frequente stato di ubriachezza. L’ubriachezza cronica viene considerata come una malattia psichica e quindi viene disciplinata con le norma sul vizio di mente. Stesso discorso vale per l’uso di sostanze stupefacenti.

8. Reati omissivi

IL REATO OMISSIVO

Contrapposto all’azione è l’omissione che viene definita anche comportamento negativo ovvero azione in senso negativo. Per aversi omissione occorre che il soggetto abbia l’effettiva capacità di compiere l’azione richiestagli. Si distingue tra reati omissivi propri (reato di pura condotta), quelli per la cui sussistenza è necessaria e sufficiente la semplice condotta negativa del reo e reati commissivi mediante omissione (reato di evento), nei quali il soggetto deve aver causato, con la propria omissione, un dato evento.

REATO OMISSIVO PROPRIO

Il precetto impone un determinato obbligo di attivarsi e il mancato compimento dell’azione dovuta, costituisce omissione e quindi reato. Per la sussistenza è necessario che il soggetto abbia la possibilità materiale di attivarsi, la quale viene meno qualora manchino le attitudini psico-fisiche ovvero le condizioni indispensabili per attivarsi. Ne deriva l’esclusione del reato tutte le volte in cui il soggetto abbia compiuto un serio sforzo di adempiere all’obbligo di agire.

REATO COMMISSIVO MEDIANTE OMISSIONE (C.D. OMISSIVO IMPROPRIO)

Disciplinato dal secondo comma dell’art. 40 c.p., che equipara agli effetti giuridici il non impedire al cagionare, ha come elementi soggettivi: ● la situazione tipica, intesa come il complesso dei presupposti che determinano una situazione di pericolo per il bene protetto e fanno quindi sorgere l’obbligo di attivarsi; ● la condotta omissiva, consistente nel mancato impedimento dell’evento lesivo e l’evento non impedito. L’art. 40 ha una funzione estensiva, nel senso che combinandosi con le norme di parte speciale che prevedono ipotesi di reato commissivo, estende la punibilità al caso in cui l’evento sia stato cagionato da un'omissione. I reati commissivi non convertibili in reati omissivi propri sono quelli di mano propria, quelli abituali e quelli per i quali la norma incriminatrice tipizza già con riferimento ad una condotta omissiva.

LE FONTI DELL’OBBLIGO DI IMPEDIRE UN EVENTO

L’obbligo di impedire un dato evento deriva dalla legge, dal contratto, dall’ordine dell’Autorità Giudiziaria, dalla precedente attività, pericolosa ma lecita, svolta dal soggetto, dalla consuetudine e dalla volontaria assunzione. Un'altra dottrina di pensiero ha affermato la teoria sostanziale della posizione di garanzia, attribuendo a determinati soggetti la funzione di garanti di determinati interessi che non possono essere protetti dai loro titolari, vi è quindi la posizione di protezione che ha lo scopo di preservare determinati interessi e la posizione di controllo che ha lo scopo di neutralizzare determinate fonti di pericolo.

POSIZIONI DI GARANZIA

Le posizioni di garanzia si sostanziano in obblighi di protezione e sorgono da un rapporto di famiglia: genitori tenuti a garantire la vita e l’incolumità dei figli e viceversa, obbligo di reciproca assistenza tra coniugi (art. 143 c.c.), una stretta relazione comunitaria, conviventi o confratelli, una assunzione volontaria o consensuale, espressa o tacita di un tale obbligo. Obblighi di controllo di una determinata fonte di pericolo sorgono da un potere di disposizione o di organizzazione, relativamente a cose o situazioni potenzialmente pericolose che si verifichino nella sua sfera di signoria, da un rapporto di educazione, istruzione, cura e custodia (ad esempio, i maestri) e da una assunzione volontaria o consensuale (ad esempio, il bagnino risponderà della morte bagnante solo se già in servizio al momento dell’annegamento).