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saggio di antonella pari
Tipologia: Appunti
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Obbligatorietà dell’azione penale e criteri di priorità. La modellistica delle fonti tra esperienze recenti e prospettive de iure condendo : un quadro ricognitivo di Antonella Peri Sommario: 1. Il ruolo dell’art. 112 Cost.: cenni introduttivi. – 2. Prospettive comparate: le singolarità del caso italiano. – 3. L’impianto dei criteri di priorità: i dati normativi. – 4. L’esperienza empirica dei criteri di priorità: le circolari. – 5. Le proposte di riforma costituzionale: una soluzione?
vicende degli anni novanta, è in continua e progressiva crisi: appare pressoché impraticabile, in tale contesto, immaginare una riforma condivisa che sovverta totalmente l’ordine attuale eliminando l’obbligatorietà dell’azione penale e al contempo subordinando la magistratura inquirente all’esecutivo. Tuttavia l’art. 112, nonostante abbia senza dubbio costituito una delle conquiste più qualificanti della nostra Carta Fondamentale, in quanto segnò il superamento di una concezione potestativa della giustizia 4 , oggi è oggetto di una ineffettività concreta tale da portare ad interrogarsi sulla possibilità di mantenerlo, attenuandone però la rigidità, oppure di abbandonarlo definitivamente, scorrendo verso forme di discrezionalità, seppur controllata. Mantenere inalterata la situazione attuale significa, infatti, soltanto abbassare lo sguardo di fronte a tre “paradossi” che appaiono incompatibili con la fisionomia di uno Stato a forte tradizione democratica, come il nostro. Il primo di questi è l’assoluta irrealizzabilità pratica del principio. L’art. 112 risulta una «soluzione formalmente perfetta» 5 : i padri costituenti concepirono indipendenza ed obbligatorietà dell’azione penale come facce della stessa medaglia e le considerarono il miglior presidio del precetto costituzionale dell’uguaglianza di tutti i cittadini. Tuttavia, queste encomiabili aspirazioni non hanno trovato riscontro nella realtà. Si è soliti dire che il problema del legislatore italiano è l’aspirare sempre alla perfezione. Potrebbe sembrare una riflessione pessimista e disillusa (e, certamente, in parte lo è), ma è da ritenere possa aiutarci a cogliere il “nocciolo” del problema che stiamo affrontando: i padri costituenti hanno dato vita ad un sistema formalmente perfetto, ma praticamente ed umanamente irrealizzabile, aprendo la via, per questo aspetto, a possibili distorsioni. Questa constatazione, ad oggi, non è soltanto una congettura, ma una consapevolezza ufficiale. Infatti, la Commissione di riforma dell’ordinamento giudiziario, nominata dal Ministro Conso con decreto ministeriale 8 febbraio 1993 e composta prevalentemente da magistrati di diverse correnti, dichiarò l’oggettiva impossibilità di perseguire tutti i reati, anche attraverso un’ampia opera di depenalizzazione. La Commissione, infine, affermò la necessità di stabilire un sistema di priorità nell’esercizio dell’azione penale 6. Le conclusioni della Commissione di riforma sono, inoltre, corroborate, dal fatto che – e siamo al secondo paradosso – di fronte all’oggettiva impossibilità di perseguire tutti i reati, ogni singolo sostituto procuratore è di fatto costretto ad applicare propri e discrezionali criteri per dare priorità a determinati processi anziché ad altri. Paradossalmente, quindi, il principio dell’obbligatorietà dell’azione penale, concepito come baluardo del principio di uguaglianza, una volta applicato rischia di determinare diseguaglianze di disciplina tra i cittadini. Esso, così inteso, parrebbe impedire una regolamentazione a livello centrale dei criteri di priorità, lasciando che siano i singoli sostituti delle diverse procure italiane a dover stabilire discrezionalmente (^4) Cfr. in proposito, R.E. Kostoris, Per un’obbligatorietà temperata dell’azione penale , in Riv. dir. proc ., 2007, 875 ss. (^5) Cfr., per questa formula, Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Senato della Repubblica, Disegno di legge recante “delega al governo in materia di determinazione dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale” a firma di Cossiga, comunicato alla Presidenza il 29 Aprile 2008, stampato n. 210, 4. (^6) Per questa ricostruzione cfr. Atti Parlamentari, XVI Legislatura, Senato della Repubblica, Disegno di legge recante “Delega al governo in materia di determinazione dei criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale” , cit., 4.
in cui, in poche parole, si affermava l’impossibilità oggettiva di perseguire in concreto tutti i reati: di conseguenza, un pubblico ministero pienamente indipendente sarebbe stato chiamato a fare delle inevitabili scelte di politica criminale, come lo sono, specie se prive di regolamentazione e di trasparenza, le scelte di priorità nell’esercizio dell’azione penale. La Commissione concludeva affermando che, in un Paese democratico, fosse inammissibile che delle politiche pubbliche, come quelle criminali, venissero definite da organi non responsabili politicamente 9. Nel generale contesto europeo la vigenza del principio dell’obbligatorietà è, inoltre, destinato probabilmente ad affievolirsi nel quadro del percorso di armonizzazione delle legislazioni nazionali 10. A sostegno di tale tendenza vi sono anche teorie dottrinali che addirittura negano una effettiva opposizione tra discrezionalità e legalità dell’azione penale: a parere di queste dottrine esse dovrebbero, infatti, entrambe intendersi come due diverse graduazioni del medesimo principio 11. Tuttavia, tale teoria non è condivisa dalla dottrina maggioritaria, la quale ancora rigidamente distingue tra legalità, che può al massimo ammettere solo una discrezionalità di tipo tecnico, e opportunità, la quale, invece, apre decisamente le porte ad una discrezionalità politica e, in tal senso, a vere e proprie scelte di politica criminale 12. Nonostante le diverse sollecitazioni del Consiglio Europeo ad adottare forme di facoltatività dell’esercizio dell’azione penale (similmente ai sistemi di common law)^13 , in Italia si continua ad essere restii all’idea di rinunciare al principio dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale, soprattutto tenuto conto del suo elevato valore simbolico.
in tema di prevenzione degli infortuni in materia di igiene e di infortuni sul lavoro, nonché di reati commessi in materia di circolazione stradale e di immigrazione. La seconda categoria riguarda i reati individuati in base al quantum della pena, ove questa non sia edittalmente inferiore nel massimo a quattro anni. Infine, il terzo gruppo di processi a trattazione prioritaria è individuato da criteri eminentemente processuali: si è sancita la priorità dei processi a carico di imputati detenuti o sottoposti ad arresto o fermo di indiziato di delitto, ovvero a misura cautelare personale. Di grande rilevanza è, in particolare, l’art. 2- ter della l. 125/2008, che vuol fungere da sostegno all’effettiva attuazione della disposizione appena esaminata, quantomeno nella prima fase della sua applicazione. La norma attribuisce ai soli dirigenti degli uffici la competenza a rinviare la trattazione dei processi per reati commessi fino al 2 maggio 2006 in ordine ai quali ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’indulto^14. I dirigenti degli uffici dovranno decidere sul rinvio sulla base degli stessi criteri individuati all’art. 227 del d.lgs. 51/1998, ergo saranno chiamati a formulare per ogni singolo procedimento non solo una prognosi sulla pena in concreto irrogabile, ma altresì a valutare una serie di criteri, calibrati sullo specifico oggetto trattato, che mal si conciliano con l’adozione di provvedimenti di respiro più generale come quelli indicati al primo comma dell’art. 2- ter. Inoltre, emerge come le ipotesi preferenziali indicate all’art. 2- bis siano in tale quantità da rendere l’ordinario eccezionale. In tal modo i criteri normativi potrebbero avere una minima capacità di influenza, dimostrandosi una sorta di vera e propria delega in bianco ai dirigenti degli uffici 15.
appare condivisibile e animata da una apprezzabile dose di buon senso. Tuttavia, occorre anche interrogarsi sulle conseguenze reali che tali riforme costituzionali potrebbero avere nell’equilibrio dei rapporti tra indipendenza e responsabilità dei giudici e, soprattutto, dei pubblici ministeri nel nostro Paese: dare al Parlamento o all’esecutivo il compito di stabilire i criteri di priorità nell’esercizio dell’azione penale determinerebbe certamente una limitazione dell’indipendenza del corpo giudiziario. La domanda da porsi, in realtà, è: sino a che punto siamo pronti a sacrificare (o comunque a limitare) il principio dell’indipendenza della magistratura a favore di una maggiore efficienza e responsabilità del sistema giudiziario? E’ chiaro che la questione tocca profili di rango fondamentale. Forse, non basterebbe por mano all’art. 112 Cost. per ammettere la competenza dell’esecutivo e del legislativo in materia di criteri di priorità: il tema lambisce anche valori che riposano nel tessuto degli artt. 101, 104, 107, influenzando, più in genere, tutte le norme che attengono ai rapporti tra i poteri dello Stato, in particolare, quelli tra potere giudiziario e potere esecutivo. Il nostro Paese è pronto a tutto questo? E, forse ancor di più: è, nell’attuale convivenza storica, un progetto davvero indispensabile?