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Lezione 2
Il reato
Del reato si sono alternate principalmente due diverse concezioni: la concezione unitaria del reato e la concezione analitica. La prima muove dal presupposto che l’unità del reato non sia frazionabile in più elementi, suscettibili di analisi separata; al limite potrebbe parlarsi di “aspetti” che il reato presenta ma che non hanno alcun valore e significato autonomo. La teoria unitaria del reato è stata però criticata perché rappresenterebbe un momento di decadenza del diritto penale: scaturita da concezioni sviluppatesi negli anni venti e prosperate durante il regime nazista, la concezione unitaria si ricollegava alla concezione soggettiva del reato, intesa quale ribellione dell’individuo alla superiore volontà dello Stato espressa nella norma. Tale teoria è il frutto della rappresentazione di una concezione totalitaria del diritto penale e come tale può essere ricordata soltanto per il suo significato storico negativo (PADOVANI). La teoria analitica, invece, è l’impostazione unanimemente accolta in quanto considera il reato come un fenomeno normativo che deve essere riferito ad un determinato accadimento. In tal caso bisogna distinguere tra diversi aspetti, ognuno dei quali ha una sua importanza. Stabilito che l’unico approccio possibile per lo studio del reato è quello di tipo analitico, la dottrina ha elaborato diversi modelli di teoria generale, finalizzati ad incasellare entro categorie generali gli elementi costitutivi della fattispecie. Le due principali correnti dottrinali optano per la bipartizione o tripartizione del reato. Secondo la teoria bipartita moderna, invece, il reato si compone di due elementi: il fatto oggettivo e l’elemento soggettivo. Nel fatto oggettivo sono compresi tutti gli elementi oggettivi richiesti dalla singola fattispecie incriminatrice (c.d. elementi positivi del fatto): ad es. nel delitto di omicidio la causazione della morte di un uomo; nel furto la sottrazione e l’impossessamento della cosa mobile altrui. Tuttavia la presenza di tali elementi non è sufficiente ad integrare gli estremi del reato in quanto si possono verificare particolari situazioni in cui il fatto del reato è autorizzato o imposto dall’ordinamento giuridico. Tali circostanze sono le cause di giustificazione del reato (o scriminanti), le quali possono autorizzare (ad es. legittima difesa, stato di necessità) o imporre (ad es. adempimento di un dovere) un fatto che, in loro assenza, costituirebbe invece reato. Al fatto, composto di elementi positivi e dall’assenza di elementi negativi, si affianca inoltre l’elemento soggettivo (coscienza e volontà dell’azione o omissione, dolo o colpa), in quanto la
responsabilità penale non può essere fondata solo sulla base di elementi di natura oggettiva. Alla teoria bipartita si contrappone così la teoria tripartita, per la quale sono tre gli elementi costitutivi del reato: il fatto tipico, l’antigiuridicità e la colpevolezza. Nel fatto tipico rientrano gli elementi oggettivi del reato; il secondo elemento riguarda le cause di giustificazione; il terzo, infine, identifica gli elementi soggettivi che consentono di muovere al soggetto un rimprovero per il fatto commesso. Tale teoria offre dei vantaggi per due ordini di motivi:
- in primo luogo sembra adeguarsi meglio al procedimento di accertamento giudiziale del reato, in quanto il giudice accerta in primo luogo l’elemento oggettivo (ad es. Caio ha ucciso Tizio), poi l’assenza di causa di giustificazione (ad es. la mancanza di legittima difesa, dello stato di necessità ecc.) ed infine l’elemento soggettivo (ad es. Caio ha agito con dolo o con colpa);
- in secondo luogo la tripartizione consente di far emergere le specifiche funzioni a cui rispondono le tre categorie dogmatiche:
- (^) il fatto tipico , che è dato dalla corrispondenza del fatto storico al modello contenuto in una fattispecie incriminatrice, contraddistingue la materia del comando o del divieto e fonda il limite di rilevanza penale delle condotte;
- (^) l’ antigiuridicità oggettiva consiste nella valutazione impersonale espressa sul fatto al fine di stabilirne l’illeceità in rapporto alle esigenze concrete dell’ordinamento nel suo complesso (ciò significa che ci permette di valutare se alcune azioni sono state compiute in presenza di scriminanti o a seguito dell’esecuzione di un ordine);
- (^) la colpevolezza , invece, rappresenta il momento della rimproverabilità soggettiva. Si tratta pertanto di accertare se il fatto tipico oggettivamente antigiuridico, data l’assenza di cause di giustificazione, possa considerarsi effettivamente attribuibile all’autore in base alla sua capacità di intendere e di volere, al nesso psichico con cui ha realizzato il fatto ed alle circostanze in presenza delle quali si è formata la sua volontà. Non sono mancati anche i tentativi di elaborare una teoria quadripartita del reato, la quale aggiunge alle categorie del fatto tipico, dell’antigiuridicità e della colpevolezza la nozione di punibilità. In sintesi: La pretesa punitiva sorge in relazione a un fatto umano tipico, antigiuridico e colpevole.
- Il nucleo essenziale del fatto è costituito dunque da una condotta illecita, che può assumere le sembianze dell’azione o dell’omissione. Mentre l’ azione designa l’attivarsi del soggetto, che immuta il mondo fenomenico e cade sotto la percezione sensoriale
In conclusione, il reato è cos0tuito da un fa3o 0pico, an0giuridico e colpevole, la cui
condo3a è disapprovata, essendo stato regolare il processo mo0vazionale.
La definizione formale di reato Se vogliamo definire il reato, senza alcun intento morale o filosofico, lo possiamo intendere come quell’insieme di elementi al cui realizzarsi il legislatore fa conseguire quella particolare sanzione che è rappresentata dalla pena criminale. Tale definizione costituisce quella che viene chiamata “definizione formale di reato” in quanto si limita a prendere atto delle scelte in base alle quali il legislatore ha definito quel fatto come reato. Trattandosi di una nozione formale essa sottolinea i caratteri della:
- (^) tipicità del reato, in quanto è reato solo e soltanto quello ritenuto tale dal legislatore;
- (^) nominatività del reato, dato che non possono crearsi altre figure di reato oltre a quelle già espressamente e nominativamente previste dal legislatore. Pertanto, da un punto di vista strettamente formale, si definisce reato quel fatto giuridico volontario (cioè quell’atto giuridico) illecito al quale l’ordinamento ricollega come conseguenza una sanzione penale. La definizione sostanziale di reato Alla definizione formale di reato, che come visto si limita a qualificare come reato ciò che il legislatore ha considerato tale, si contrappone una concezione sostanziale, che propone invece una nozione sostanziale (o sociologica o sociale) del reato, richiamandosi ai caratteri intrinseci e sociali che esso riveste, indipendentemente dalla valutazione fattane dall’ordinamento. La dottrina che ha elaborato tale definizione considera il reato come:
- (^) una grave offesa all’ordine etico (MAGGIORE);
- (^) quel fatto che pone in pericolo l’esistenza e la conservazione della società (GRISPIGNI);
- (^) quel comportamento umano che, a giudizio del legislatore, contrasta con i fini dello Stato ed esige come sanzione una pena criminale (ANTOLISEI). Per Antolisei “l’esperienza storica dimostra che i giudizi sul contrasto fra le azioni umane e i fini dello Stato e sulla necessità della pena variano con i tempi e coi luoghi, tanto che non esiste forse un solo fatto che sia stato sempre e dovunque punito”. La definizione formale-sostanziale
Dati gli aspetti criticabili delle teorie appena analizzate, il nostro ordinamento ha preferito aderire ad una concezione formale-sostanziale che definisce reato “il fatto previsto come tale dalla legge, irretroattivamente, in forma tassativa, materialmente estrinsecandosi nel mondo esteriore, offensivo di valori costituzionalmente significativi, causalmente e psicologicamente attribuibile al soggetto, sanzionato con pena proporzionata, astrattamente, innanzitutto alla rilevanza del valore tutelato e, concretamente, anche alla personalità dell’agente, umanizzata e tesa alla rieducazione del condannato; sempreché la pena sia necessaria per l’inadeguatezza delle sanzioni extrapenali a tutelare tali valori” (MANTOVANI). Altri (FIANDACA- MUSCO) hanno invece definito il reato come “un fatto umano che aggredisce un bene giuridico ritenuto meritevole di protezione da un legislatore che si muove nel quadro dei valori costituzionali; sempreché la misura dell’aggressione sia tale da fare apparire inevitabile il ricorso alla pena e le sanzioni di tipo non penale non siano sufficienti a garantire una efficace tutela”. Pertanto, cogliendo gli aspetti evidenziati dai maggiori studiosi del diritto penale, possiamo concludere che il reato, secondo la nozione formale‑sostanziale, consiste in un fatto umano che deve essere:
- (^) previsto dalla legge (principio di legalità) in modo tassativo (principio di tassatività) ed irretroattivamente (principio d’irretroattività);
- (^) attribuibile al soggetto sia causalmente (principio di materialità) che psicologicamente (principio di soggettività);
- (^) offensivo di un bene giuridico costituzionalmente significativo (principio di offensività);
- (^) sanzionato con una pena proporzionata astrattamente alla rilevanza del bene tutelato e concretamente alla personalità dell’agente (principio della responsabilità penale personale), umanizzata e tesa alla rieducazione del condannato (principio della finalità rieducativa della pena). Il codice distingue il reato in delitti e contravvenzioni ed è importante individuare quale illecito appartenga all’una o all’altra categoria perché anche il regime giuridico è notevolmente differenziato. La distinzione tra le due figure è in realtà una distinzione di tipo formale in quanto vengono differenziate in base alla diversa specie delle pene, secondo quanto indicato dagli artt. 17 e 39 c.p.: le pene principali stabilite per i delitti sono: 1. la morte (soppressa dapprima per i delitti previsti dal codice penale ex art. 1, D.lgs. l.t n. 224/1944, poi per i delitti previsti dalle leggi speciali ex art. 1, D.lgs. n. 21/1948 ed infine anche per i casi previsti dalle leggi militari di guerra ex art. 1, L. n. 589/1994); 2. l’ergastolo; 3. la reclusione; 4. la multa. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1. l’arresto; 2. l’ammenda.
- (^) reati propri esclusivi, in cui il fatto, se commesso da persona che non riveste la particolare qualifica soggettiva, è penalmente irrilevante;
- (^) reati propri non esclusivi, in cui il fatto, se commesso da chi non riveste la particolare qualifica soggettiva, costituisce un altro reato (ad es. appropriazione indebita anziché peculato) ovvero un illecito extra-penale (ad es. il fatto di bancarotta se commesso da chi non è imprenditore costituisce comunque un fatto pregiudizievole per i creditori e quindi un illecito sotto il profilo civilistico). Tale distinzione ha notevole importanza in materia di concorso di persone (art. 117 c.p.). Altro aspetto rilevante è costituito dalla possibilità che il reato presenti più soggetti attivi, ed in base a tale eventualità è possibile operare un’ulteriore distinzione dei reati in:
- reati monosoggettivi, che sono quei reati che, secondo la norma incriminatrice, possono essere compiuti anche da una sola persona (ad es. la rapina e l’omicidio). Tale categoria comprende la maggior parte dei reati presenti nel nostro ordinamento. Non è tuttavia escluso che in concreto il reato monosoggettivo venga commesso da più persone: in quel caso si applicheranno le norme di cui agli artt. 110 e ss. c.p. sul concorso eventuale di persone nel reato;
- reati plurisoggettivi (o reati a concorso necessario), che, secondo la norma incriminatrice, possono essere compiuti solo da più di una persona (ad es. l’associazione per delinquere ex art. 416 c.p.). In realtà l’ipotesi di concorso eventuale è possibile anche nei reati plurisoggettivi se vi partecipano altri soggetti oltre a quelli necessari previsti dalla legge per commettere il reato. I reati plurisoggettivi a loro volta possono distinguersi in:
- (^) reati plurisoggettivi propri, nei quali tutti i coagenti sono assoggettati a pena in quanto l’obbligo giuridico, la cui violazione causa l’esecuzione del reato, cade su tutti i soggetti (ad es. la rissa, l’associazione per delinquere);
- (^) reati plurisoggettivi impropri, in cui uno o taluni soltanto dei coagenti sono punibili, in quanto solo su di essi incombe l’obbligo giuridico di non tenere il comportamento vietato. Ne costituiscono esempi i reati di corruzione impropria susseguente (artt. 318, c.2 e 321 c.p.) e di millantato credito (art. 346 c.p.), in cui sono punibili rispettivamente solo il corrotto ed il millantatore. Per soggetto passivo del reato o, come indicato nel codice “persona offesa del reato”, si intende il titolare del bene protetto dalla norma ed offeso dal reato. La figura del soggetto passivo del reato non deve essere confusa con quella del danneggiato né con quella del soggetto passivo dell’azione. Il danneggiato è infatti colui che, avendo subito dal reato un danno risarcibile (ad es. i familiari dell’ucciso nel caso di reato di omicidio), ha la
possibilità di chiedere una domanda di risarcimento (nel processo penale si tratta di colui che ha la possibilità di costituirsi come parte civile). Il soggetto passivo dell’azione è, al contrario, colui che subisce materialmente la condotta criminosa (nel caso di omicidio il soggetto passivo dell’azione corrisponde al soggetto passivo del reato; nel reato disciplinato dall’art. 642 c.p., invece, il soggetto passivo dell’azione è lo stesso soggetto agente, mentre il soggetto passivo del reato è la compagnia assicurativa che il soggetto agente cerca di frodare). Esistono tuttavia anche reati c.d. senza vittime o senza soggetto passivo, che ricorrono quando è difficile l’individuazione del bene giuridico offeso dal reato (come ad es. nei c.d. reati ostativi, i quali incriminano atti che rappresentano solo il presupposto della concreta aggressione al bene giuridico). Il soggetto passivo del reato può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica oppure un ente collettivo (a seconda dell’interesse che viene protetto). Ad esempio, in caso di omicidio la vittima è sia il soggetto passivo del reato, quale titolare del bene giuridico tutelato dall’art. 575 c.p., che il soggetto passivo della condotta, poiché le conseguenze materiali che ne derivano producono effetti in capo ad essa. Al contrario, la vittima non sarà anche il soggetto danneggiato dalla condotta criminosa: potranno essere tali, ad esempio, i suoi genitori, che hanno patito la perdita del figlio.
La condotta
La condotta, che costituisce un elemento necessario del reato (non esistendo ipotesi di reato senza condotta) consiste nel comportamento umano che deve essere conforme a quello descritto nella norma incriminatrice (ad es. l’omicidio presuppone una condotta idonea a determinare l’evento morte). In dottrina si è assistito a diverse concezioni della condotta:
- (^) concezione naturalistica (o causale), che intende la condotta come un movimento corporeo dipendente dalla volontà. Si è però evidenziato come non riuscire a comprendere le condotte omissive (che dal punto di vista naturalistico non esistono) costituisca un punto di debolezza di tale teoria;
- (^) concezione finalistica dell’azione, per la quale la condotta è un’attività finalisticamente rivolta a realizzare l’evento tipico. La critica sollevata a tale teoria è che non sarebbe in grado di comprendere le condotte colpose ed omissive se non ricorrendo a “contorcimenti dialettici” (MANTOVANI);
I reati omissivi sono tradizionalmente distinti in due tipi:
- reati omissivi propri, che sono reati di mera condotta, in quanto è penalmente rilevante il fatto che il soggetto abbia omesso un’azione richiesta dalla norma penale, a prescindere dal prodursi o meno di un evento in senso naturalistico. Essi trovano sempre la propria fonte nella legge penale (ad es l’omissione di soccorso ex art. 593 c.p., l’omissione di atti d’ufficio ex art. 328, c.2, c.p.);
- reati omissivi impropri, i quali consistono invece in reati di evento (se si segue la concezione naturalistica di evento), o reati con evento di danno (se si segue la concezione giuridica di evento). Tali reati si traducono nel mancato impedimento di un evento che il soggetto aveva l’obbligo giuridico di impedire (ad es. la madre che lascia morire di fame il figlio neonato). A differenza dei reati omissivi propri, quelli omissivi impropri non sono tipizzati dalla legge penale ma ricavabili dal combinato disposto tra l’art. 40, c. 2, c.p. (“non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”) e la fattispecie normativa di parte speciale che verrà in rilievo volta per volta in quanto contenente l’evento che il soggetto (non) agente ha cagionato con la sua condotta inerte o difforme da quella richiesta. L’art. 40, c.2, c.p. opera come clausola di equivalenza in quanto, a determinate condizione, consente di equiparare la condotta omissiva a quella attiva. Tale clausola presenta determinate peculiarità:
- (^) è applicabile solo ai reati con evento naturalistico, in quanto inserita nell’ambito della disciplina del rapporto di causalità (pertanto si escludono i reati di mera condotta);
- (^) non trova applicazione per i reati nei quali la condotta omissiva è già stata prevista dal legislatore al momento della tipizzazione della condotta;
- (^) non è applicabile ai reati con condotta a tipizzazione necessariamente attiva;
- (^) il suo ambito di applicazione si stringe ai reati causali puri, in cui è rilevante qualsiasi condotta causale rispetto all’evento. In base alle modalità realizzative della condotta (attiva od omissiva), si distingue tra REATI A FORMA VINCOLATA, nel caso in cui il legislatore abbia stabilito puntualmente quale sia la modalità realizzativa della condotta (es. furto), e REATI A FORMA LIBERA, nel caso in cui, al contrario, la condotta possa essere realizzata in qualsiasi modo (es. omicidio)
L’evento
Nel codice penale il termine “evento” viene più volte impiegato senza tuttavia darne mai una definizione. Per tale motivo si sono contrapposte in dottrina diverse concezioni:
- (^) quella che intende l’evento come un elemento esterno, diverso sia logicamente che cronologicamente dalla condotta e legato ad essa da uno specifico rapporto causale (evento in senso naturalistico). Secondo tale tesi, dunque, non tutti i reati sarebbero caratterizzati dalla presenza di un evento in quanto sussisterebbero anche reati di pura condotta;
- (^) quella secondo la quale l’evento, nell’ambito del diritto penale, avrebbe natura giuridica in quanto sarebbe da intendersi come la lesione o la messa in pericolo del bene protetto dalla norma penale, con la conseguenza che esso non potrebbe mai mancare, né nei reati d’evento né in quelli di pura condotta (evento in senso giuridico).
- (^) L’evento, così inteso, si distingue dalla condotta solo sotto il profilo logico ma non sotto quello temporale. È possibile constatare come nell’ambito della normativa codicistica il legislatore abbia fatto riferimento talvolta all’evento in senso giuridico e talvolta a quello in senso naturalistico: richiamano l’evento in senso naturalistico tutte quelle norme che disciplinano il rapporto di causalità (ad es. gli artt. 40, 41 e 42 c.p.) mentre si riferiscono all’evento giuridico le norme che hanno ad oggetto, direttamente o indirettamente, l’attribuzione psicologica del fatto di reato medesimo (ad es. gli artt. 43 e 49 c.p.). Con riferimento all’evento in senso naturalistico possono individuarsi diverse tipologie di reato:
- (^) i reati d’evento, nei quali l’evento naturalistico rappresenta un elemento costitutivo;
- (^) i reati di pura condotta, in cui la fattispecie si esaurisce in una condotta attiva o omissiva (ad es. l’omissione di soccorso ex art. 593 c.p.);
- (^) i reati ad evento frazionato, in cui la verificazione dell’evento si fraziona nel tempo (si pensi ad. es. al caso dell’estorsione, produttiva a fronte di un’unica minaccia iniziale di vari atti di versamento di tangenti);
- (^) i reati ad evento plurimo, i quali presentano una pluralità di eventi (ad es. la truffa che determina l’errore altrui, l’atto di disposizione patrimoniale, il danno ed il profitto dell’agente);
La dottrina ha elaborato diverse teorie al fine di individuare i criteri di causalità tra l’evento e la condotta:
- (^) la teoria della causalità naturale (o anche condizionalistica o della “condicio sine qua non”o, ancora, dell’equivalenza), che concepisce la causalità in termini naturalistici per cui è causa di un evento ogni condizione che l’ha prodotto. Per tale teoria tutte le cause sono equivalenti, sia quelle naturali che quelle umane, se costituiscono condizione necessaria e sufficiente per la produzione dell’evento. Affinché si abbia il nesso di causalità occorre, quindi, che l’azione dell’uomo sia stata anche solo una delle concause dell’evento, purché tale azione fosse da sola sufficiente a determinarlo. Per accertare se una certa condizione sia condicio sine qua non si fa ricorso al c.d. procedimento di eliminazione mentale (o anche detto giudizio controfattuale): - la condotta umana è la condicio sine qua non di un evento se essa non può essere eliminata senza che l’evento stesso venga meno (ad es. A spara a B e lo uccide; in questo caso, eliminando l’evento dello sparo, si deve per forza arrivare alla conclusione che la morte non ci sarebbe stata); - la^ condotta^ umana^ non^ è^ condizione^ necessaria^ dell’evento^ se,^ eliminata mentalmente, l’evento si sarebbe ugualmente verificato. Tuttavia la teoria è stata oggetto di numerose critiche. In partico lare è stata accusata di consentire una sorta di regresso all’infinito: a voler essere rigorosi possono essere infiniti i fatti che possono essere considerati condicio sine qua non (ad es. per l’uccisione di una persona può aver contribuito anche la famiglia che ha educato l’autore del fatto in un certo modo o la persona che gli ha venduto l’arma). I sostenitori della teoria della condicio sine qua non rispondono all’obiezione sostenendo che gli eventi attribuiti alla condotta sono solo quelli dolosi o colposi, per cui il dolo e la colpa restringerebbero il numero dei possibili antecedenti che possono assumere rilevanza ai fini del nesso causale. Tuttavia i detrattori replicano che anche con tale correttivo la teoria della condicio sine qua non mostrerebbe ugualmente delle debolezze: innanzitutto il correttivo (del dolo e della colpa) non sarebbe in grado di spiegare i casi di responsabilità oggettiva; in secondo luogo, dal punto di vista del metodo, viene ritenuto scorretto risolvere sul piano soggettivo un problema riguardante l’elemento oggettivo; in terzo luogo si sostiene che vi sono dei casi in cui è impossibile provare che un dato evento possa essere fatto risalire con certezza ad una determinata causa (come è ad es. accaduto per il farmaco “Talidomide” che, somministrato a donne gestanti, provocava figli con malformazioni genetiche). Autorevole dottrina (PADOVANI) ha criticato proprio il metodo impiegato da
tale teoria, ovvero il processo di eliminazione mentale, in quanto è già stato stabilito in anticipo che quel determinato fatto è causa dell’evento (l’interprete che utilizza il processo di eliminazione mentale avrebbe già dentro di sé individuato le possibili cause);
- (^) la teoria della causalità umana, elaborata da Antolisei. Tale teoria parte dal presupposto che ci siano determinati eventi sui quali l’uomo (in quanto dotato di coscienza e volontà) può influire ed altri, invece, che sono completamente indipendenti dal suo intervento. Questi ultimi sono fatti eccezionali, del tutto imprevedibili e pertanto fuoriescono dalla sfera di controllo dell’uomo. L’evento è infatti determinato dall’uomo se:
- è determinato dalla sua condotta (che deve essere l’antecedente senza la quale l’evento stesso non si sarebbe verificato);
- non è dovuto al concorso di fattori esterni (contemporanei, antecedenti o successivi) del tutto imprevedibili ed eccezionali. Anche tale teoria ha subito delle critiche in dottrina: secondo Fiandaca - Musco essa “rappresenta un mal riuscito tentativo di perfezionamento della teoria dell’adeguatezza”, in quanto non si riuscirebbe a capire quali siano i fatti imprevedibili ed eccezionali e quelli invece prevedibili e normali CONCAUSE - ART. 41, COMMA 2, C.P.: “Le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l’evento. In tal caso, se l’azione od omissione precedentemente commessa costituisce per sé un reato, si applica la pena per questo stabilita” CLAUSOLA DI EQUIVALENZA - ART. 40 CPV. C.P.: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo” : Si tratta di una particolare categoria di reati, che nasce dal combinato disposto, da una parte, della norma di parte speciale che sanziona un’ipotesi di reato commissivo mediante azione a forma libera (es. art. 575 c.p. - omicidio) e, dall’altra, della c.d. clausola di equivalenza di cui all’art. 40 cpv. c.p. Presupposti:
- Sussistenza, in capo al soggetto agente, dell’obbligo giuridico di attivarsi perché non si verifichi un determinato evento
Le cause di giustificazione del reato fanno venire meno l’antigiuridicità della condotta, si avrà l’assoluzione dell’imputato perché il fatto non costituisce reato. La disciplina delle cause di giustificazione è prevista dagli artt. 55 e seguenti (fino al 59) del codice penale. In sintesi, essa è fondata sul principio della rilevanza oggettiva delle cause di giustificazione: la situazione scriminante rende pienamente lecito il fatto per ciò solo che sussiste, indipendentemente dalla consapevolezza che ne abbia il soggetto agente. La disciplina si fonda su tre regole di carattere generale:
- RILEVANZA OGGETTIVA DELLE SCRIMINANTI : ART. 59, COMMA 1, C.P.: “ Le circostanze che attenuano o escludono la pena sono valutate a favore dell’agente anche se da lui non conosciute, o da lui ritenute inesistenti ” La mancata conoscenza della causa di giustificazione, così come l’erroneo convincimento in ordine all’inesistenza della stessa, possono derivare tanto da un errore sul precetto normativo, quanto da un errore sul fatto, ovvero sulla realtà empirica
- RILEVANZA DEL PUTATIVO : ART. 59, COMMA 4, C.P.: “ Se l’agente ritiene per errore che esistano circostanze di esclusione della pena, queste sono sempre valutate a favore di lui. Tuttavia, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ” Di conseguenza, l’errore incolpevole sulla ritenuta esistenza di una scriminante, escluderà sia dolo che colpa, e la condotta non sarà antigiuridica. Al contrario, nel caso in cui l’errore sia dovuto a colpa, il dolo verrà escluso, ma l’agente risponderà del fatto a titolo di delitto colposo, laddove la legge lo punisca.
- ECCESSO COLPOSO : ART. 55 C.P.: “ Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ” L’eccesso può essere:
- INCOLPEVOLE, laddove l’evento sia conseguenza di un errore incolpevole dell’agente, ed in quanto tale imprevedibile e non rimproverabile, con esclusione sia del dolo che della colpa;
- COLPOSO, nell’ipotesi in cui si verifichi un errore inescusabile, in quanto prevedibile e, quindi, rimproverabile, con conseguente rimproverabilità dell’evento a titolo di colpa;
- DOLOSO, nel caso in cui l’agente trascenda coscientemente e volutamente i limiti dell’agire lecito, secondo quanto previsto dagli artt. 50-54 c.p., con conseguente responsabilità a titolo di dolo. Si ritiene che l’eccesso colposo sia configurabile anche in relazione alla scriminante del consenso dell’avente diritto, nonostante l’art. 50 c.p. non ne fa espressa menzione. E’ discusso se la figura dell’eccesso colposo sia applicabile anche alla scriminante putativa; non mancano voci autorevoli a favore dell’applicabilità. Anche per l’eccesso colposo, come per la scriminante putativa, si pone la questione se il fatto costituisca un vero e proprio delitto colposo o piuttosto un delitto doloso equiparato al colposo quoad poenam. Riteniamo preferibile l’indirizzo dottrinario, oggi dominante, che riconduce l’eccesso colposo alla categoria strutturale, e non solo nominale, della colpa. Si può infatti argomentare che: quantunque l’agente abbia previsto e voluto l’evento più grave, la volontarietà del fatto è viziata da un errore inescusabile; siffatto errore si converte in falsa rappresentazione dei limiti dell’ agere licere ; per questa via, esula l’elemento conoscitivo del dolo che consta dell’esatta conoscenza del contesto di fatto; e poiché l’errore di valutazione dell’agente non è scusabile - nel senso che sarebbe stato evitato, se fosse stata prestata maggiore attenzione - ricorrono tutti i presupposti strutturali della colpa. QUALI SONO LE SINGOLE CAUSE DI GIUSTIFICAZIONE?
- IL CONSENSO DELL’AVENTE DIRITTO: ART. 50 C.P.: “ Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne ” Tratti distintivi dell’istituto:
- (^) il soggetto che dispone del bene giuridico deve esserne il titolare;
- (^) l’atto di disposizione è libero e revocabile, ed a forma libera;
- (^) può disporsi esclusivamente dei beni c.d. disponibili A tale ultimo riguardo, è bene precisare che la vita è un bene indisponibile: tanto è vero che è espressamente prevista l’ipotesi dell’omicidio del consenziente (art. 579 c.p.). Diversamente, l’integrità fisica è un bene parzialmente disponibile: in tal senso, l’art. 5 c.c. stabilisce i limiti della disponibilità, affermandola entro i limiti della perdita o della diminuzione permanente di un arto, di un senso o di un organo, ovvero sempre che l’atto di disposizione non sia contrario alla legge, all’ordine pubblico o al buon costume.
- L’ESERCIZIO DI UN DIRITTO: ART. 51 C.P.: “L’esercizio di un diritto o l’adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità, esclude la punibilità”
- (^) la reazione non può essere sostituita con altra azione meno dannosa ma ugualmente efficace, secondo un giudizio basato sulle circostanze concrete del caso di specie es. commodus discessus : nel caso in cui il soggetto passivo ha la possibilità di fuggire, la fuga deve essere preferita alla reazione, sempre che con essa non si provochi a sé o a terzi un danno maggiore di quello derivante dalla reazione lesiva;
- (^) il pericolo deve avere ad oggetto un’offesa ingiusta, ovvero contra legem , alla cui causazione la vittima non deve aver in alcun modo contribuito;
- (^) proporzione tra aggressione e reazione difensiva. LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE (introdotta dall’art. 1, L. 59/2006) ART. 52, COMMI 2 E 3, C.P.: “ Nei casi previsti dall’art. 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all’interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un’attività commerciale, professionale o imprenditoriale ” I presupposti della legittima difesa domiciliare:
- (^) ricorrenza di una situazione di violazione di domicilio, ex art. 614, commi 1 e 2 c.p.;
- (^) legittima presenza del soggetto che pone in essere la reazione;
- (^) uso di un’arma legittimamente detenuta, ovvero di altro mezzo idoneo al proposito difensivo;
- (^) la reazione difensiva deve essere volta a tutelare sia l’incolumità fisica, propria o altrui, sia il patrimonio, proprio o altrui, fermo restando che in questo caso non deve esservi desistenza da parte dell’aggressore, e vi è concreto pericolo di aggressione In tali casi si presume che la reazione fosse proporzionata al pericolo: trattandosi, tuttavia, di presunzione relativa, è ammessa la prova contraria. LA LEGITTIMA DIFESA DOMICILIARE ALL’INDOMANI DELLA RIFORMA (L. 36 DEL 26 APRILE 2019) All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni: a. al secondo comma, dopo la parola: «sussiste» e' inserita la seguente: «sempre»;
b. al terzo comma, le parole: «La disposizione di cui al secondo comma si applica» son sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui al secondo e al quarto comma si applicano»; c. dopo il terzo comma, e' aggiunto il seguente: «Nei casi di cui al secondo e al terzo comm agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusion posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, d parte di una o piu' persone». La legge n. 36 del 26 aprile 2019 ha aggiunto l’avverbio “sempre” nella formula verbale del 2° comma dell’art. 52 c.p., immutata per la rimanente parte, lasciando pensare di prim’acchito che la difesa domiciliare sia sempre legittima. In verità, ad una lettura meno superficiale, ci si avvede che si tratta di un sempre legato a determinati presupposti condizionanti (ossia un sempre … a condizione che) al punto da significare sempreché, piuttosto che “in ogni caso”. Si può, perciò, pensare che la recente riforma non abbia introdotto la presunzione assoluta di necessità e proporzionalità della difesa esercitata all’interno del domicilio; abbia solo “enfatizzato”, in funzione simbolico-espressiva, la presunzione relativa già vigente. Si possono addurre due argomenti: a) il primo prende spunto dalla permanenza di tutti gli elementi condizionanti; b) il secondo fa riferimento alla coesistenza dell’eccesso c.d. “colposo” ex art. 55 c.p.. A. Nessuna delle condizioni che rendevano legittima la difesa domiciliare prima della riforma è venuta meno per effetto della stessa. In particolare, nei casi di proporzionalità potenzialmente controversa, nei quali si difendono, per via diretta, beni patrimoniali (lettera b c. 2 art. 52 c.p.), permangono, a condizionare la legittimità dell’azione difensiva, i requisiti della mancata desistenza e del pericolo di aggressione. E per quanto la necessità e proporzionalità (della difesa) siano dichiarate sempre sussistenti, è evidente che la loro sussistenza permane legata ai requisiti previgenti. In altri termini: è vero che la proporzionalità dell’azione difensiva, in virtù della recente legge n. 36/2019, sussiste sempre , ma è pur vero che sussiste a condizione che … (ossia alle condizioni della mancata desistenza e del pericolo di aggressione, nei casi previsti dall’art. 52 c. 2 lett. b ); e poiché le condizioni sono le medesime, si può leggere correttamente la formula linguistica in questa guisa: “la legittimità della difesa sussiste sempre, quando ricorrono le medesime condizioni di prima”. Ciò significa che sussiste alle medesime condizioni di prima. A fronte di una legittimità pur sempre condizionata,