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LEZIONE 1
Cosa è il diritto penale?
La dottrina tradizionale definisce il diritto penale come quel ramo del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato che sono puniti con sanzioni penali, variabili anche in rapporto alla personalità dell’autore (MANTOVANI). Pertanto per diritto penale si intende quella parte del diritto pubblico che disciplina i fatti costituenti reato a cui si riconnettono le conseguenze penali. La definizione classica di diritto penale rimanda all’insieme delle norme dell’ordinamento giuridico che prevedono e disciplinano l’applicazione di una misura sanzionatoria di carattere giuridico-penale come conseguenza di un determinato comportamento umano. Tale definizione risponde ad una precisa esigenza di certezza propria di ogni ordinamento giuridico: identificare il momento in cui esso viene ad esistere (e nel caso del diritto penale quest’ultimo interviene quando sono poste in essere condotte a cui si deve reagire con una misura sanzionatoria). Così circoscritta la nozione di diritto penale può dirsi che, nell’ambito della sua pertinenza, possono essere ricomprese sia le norme che stabiliscono a quali comportamenti deve conseguire l’inflizione della sanzione criminale sia le norme che stabiliscono la specie e l’entità delle sanzioni applicabili sia, ancora, quelle che fissano le regole in base alle quali la sanzione dovrà essere applicata ad un determinato soggetto e non ad altri. Da tutto ciò si può comprendere come le norme del diritto penale si differenzino dalle altre per la funzione ad esse riconosciuta ed, in particolare, per lo scopo ad esse assegnato. Dunque fanno parte della categoria delle norme penali non solo quelle che individuano, semplicemente, i comportamenti da sanzionare, in ordine ai quali si concentra l’attenzione di un giudizio di valore negativo, ma anche quelle che, più concretamente, si preoccupano di stabilire i criteri che consentono di operare una differenziazione relativa al loro contenuto ed in base ai quali è possibile stabilire perché a soli determinati soggetti dell’ordinamento, e non a tutti gli altri, esse sono applicabili. Alcuni autori (PAGLIARO) hanno definito il diritto penale come quel complesso di norme giuridiche che perseguono l’orientamento delle condotte umane con i mezzi dell’intimidazione e dell’emenda, per cui il diritto penale sarebbe costituito da quelle norme la cui funzione è di indirizzare il comportamento della società a rieducare i condannati.
La teoria processualista ricollega invece il diritto penale al diritto applicato nel processo penale, focalizzandosi sulla pena come reazione al reato commesso. Dato che l’oggetto del diritto penale è costituito dal reato e dalle relative sanzioni, tale branca del diritto si distingue nettamente sia dal diritto civile, che regola invece i diritti dei cittadini ed i rapporti tra privati, che dal diritto amministrativo, che si occupa invece della disciplina dell’organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche. Due sono le parti in cui si sostanzia il diritto penale:
- (^) una parte generale, che è formata dal complesso di principi generali e regole comuni, di matrice costituzionale e codicistica, validi per la generalità dei reati, e caratterizzanti l’illecito penale rispetto alle altre tipologie di illecito;
- (^) una parte speciale, che invece è costituita dal complesso delle norme incriminatrici, relative cioè alle singole figure criminose, di fonte codicistica e legislativa. Le origini del diritto penale moderno sono da ricercare nell’Illuminismo della seconda metà del ‘700, in quanto sino a quel momento non esisteva una codificazione dei reati, delle sanzioni e della disciplina processuale. Le sanzioni erano spesso degradanti per la dignità umana ed includevano la tortura, la condanna a morte e le sevizie. Il punto di partenza per tale sviluppo è da ricercare nella necessità di razionalizzare il sistema penale così da renderlo uno strumento utile a prevenire i reati, a combattere l’arbitrio giudiziario e a mitigare le pene, evitando ingiustificati eccessi di sofferenza ai condannati. Un importante impulso alla nascita del diritto penale moderno si deve al giurista-filosofo italiano Cesare Beccaria che, nel suo libro “Dei delitti e delle pene”, ha proposto grandi linee di riforma per un riordino delle disposizioni penali, quali:
- (^) la legge come unica fonte autoritativa del diritto;
- (^) il ridimensionamento del ruolo del giudice a mera funzione applicativa della norma giuridica;
- (^) una codificazione che riduca al minimo le figure dei reati;
- (^) pene che siano commisurate al danno commesso e non all’intenzione di chi lo commette. La riforma auspicata da Beccaria prevede come punti fondamentali:
- (^) il principio di legalità, in forza del quale non si può comminare una pena se non in base ad una legge emanata dall’autorità preposta.
- (^) la distinzione tra aborto e infanticidio (adottando quella vecchia normativa che tutelava più l’individuo formato che quello ancora in formazione, riteneva l’infanticidio meno grave dell’omicidio, ma solo laddove il fatto fosse stato commesso “per causa d’onore” e su di un bambino che non fosse nato “da più di cinque giorni” e comunque non fosse ancora iscritto allo stato civile: in caso contrario era invece equiparabile all’aborto);
- (^) la concezione della bigamia come un delitto contro l’istituzione familiare e non contro la fedeltà;
- (^) la libertà provvisoria in attesa di giudizio, tranne che per i rei colti in flagrante, i sospettati di delitti contro lo Stato e gli imputati di reati fiscali e di rapine, oltre che di coloro che non avevano lavoro o, se disoccupati, un domicilio stabile. Nel codice del 1889 troviamo la distinzione tra detenzione e reclusione: quest’ultima era regolata secondo i principi dell’esecuzione progressiva e volta ad ottenere la rieducazione del condannato. Il codice Zanardelli, nonostante le innovazioni di matrice illuministica- liberale, venne criticato da molti penalisti dell’epoca, ed in particolare dagli esponenti della Scuola Positiva per essere un codice “troppo morbido” ed obsoleto. La Scuola Positiva rappresenta un originale movimento di pensiero che si affermò in Italia nell’ultimo trentennio del XIX sec., annoverando tra i propri maggiori esponenti Lombroso, Ferri e Garofalo. Con i positivisti muta completamente la prospettiva con la quale si guarda al reato: si passa dal metodo deduttivo, seguito dai classici, al metodo induttivo, che invece predilige la ricerca sul campo e che è proprio delle scienze fisiche e naturali. Il reato viene infatti inteso come fenomeno naturale, bio-psicologico e sociale, ovvero come azione reale di un uomo concreto esposto all’influenza di fattori fisici, antropologici e sociali che lo spingerebbero ad annullare la libertà di volere. Al centro dell’attenzione della Scuola Positiva c’è l’uomo delinquente e, pertanto, la personalità dell’autore dell’illecito penale (non è un caso che “L’uomo delinquente” di Cesare Lombroso è considerato il primo manifesto di questa nuova concezione). primo manifesto di questa nuova concezione). Il delinquente è un soggetto socialmente pericoloso in quanto incline, per cause antropologiche o sociali, a commettere azioni che danneggiano la collettività. Tuttavia alcune idee della Scuola Positiva, in particolare sul tema della pericolosità sociale e della sanzione, nonostante la loro derivazione socialista, sono state riprese dal codice penale adottato durante l’epoca fascista e che sostituì il codice Zanardelli. Si tratta del codice penale “Rocco”, dal nome del Ministro della Giustizia dell’epoca, che entrò in vigore il 1° luglio 1931 e che ancora oggi è vigente. Tale codice, nella sua stesura originaria, si propose come compromesso tra le due scuole. Il codice Rocco prevede infatti un sistema sanzionatorio fortemente afflittivo che comprende non solo le pene ma anche un’altra
serie di sanzioni: le misure di sicurezza. Le misure di sicurezza sono l’espressione, sul terreno sanzionatorio, delle teorie della Scuola Positiva in quanto non si applicano a tutti i soggetti che commettono un reato (diversamente dalle pene) ma solo all’autore del reato che sia anche socialmente pericoloso. Le misure di sicurezza, che si scontano in aggiunta alla pena (tranne che per una serie di ipotesi specifiche) si distinguono in personali e patrimoniali, e sono volte a neutralizzare il potenziale criminoso di un soggetto socialmente pericoloso. Esse si basano sui seguenti presupposti:
- (^) la commissione da parte di un soggetto (imputabile o non imputabile) di un fatto previsto dalla legge come reato;
- (^) la pericolosità sociale dello stesso soggetto, intesa come probabilità che egli commetta nuovi fatti previsti dalla legge come reato. A seguito della caduta del fascismo e l’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948) si pose il quesito se ripristinare il più liberale codice Zanardelli, pur adeguandolo alle nuove norme, oppure mantenere la nuova legislazione che, nonostante l’autoritarismo, appariva scientificamente più avanzata della precedente (il codice Rocco prevedeva inoltre il principio di non retroattività della pena). L’entrata in vigore della Costituzione repubblicana (1° gennaio 1948) ha contribuito ad apportare rilevanti modifiche al sistema penale delineato dalla versione originaria del codice penale (ad es. con l’inserimento dei principi di materialità ed offensività del reato, di personalità della responsabilità penale e della finalità rieducativa della pena). La Costituzione sollevò infatti numerosi problemi di incompatibilità con alcune norme del codice, che vennero quindi abrogate in quanto dichiarate incostituzionali. Negli anni ‘70 si assiste ad un intervento legislativo di grande impatto sul sistema penale: si tratta della riforma dell’ordinamento penitenziario (attuata con la L. n. 354/1974). Tre furono gli scopi fondamentali di tale intervento legislativo:
- (^) rendere l’esecuzione penitenziaria coerente con la funzione rieducativa della pena;
- (^) assicurare i diritti dei condannati;
- (^) prevedere sanzioni alternative (affidamento in prova, semilibertà e liberazione anticipata) in grado di assicurare la rieducazione anche attraverso forme di esecuzione penale non carceraria. Un ulteriore intervento, di una certa importanza, in materia di sanzioni penali venne attuato, infine, con già citata L. n. 689/1981 che, a fianco della depenalizzazione, previde sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi (semidetenzione, libertà controllata, pena pecuniaria), formulando una nuova disciplina delle pene pecuniarie, ampliando l’ambito
una funzione retributiva (o afflittiva), in quanto la pena serve a compensare o retribuire il male arrecato alla società con l’atto criminoso. In tal modo si valorizza l’idea di una necessaria proporzione tra l’entità della sanzione e la gravità dell’offesa arrecata, tra la misura della pena ed il grado della colpevolezza. una funzione general-preventiva (o di prevenzione generale), secondo la quale la pena costituisce una delle principali funzioni del diritto penale. La funzione di prevenzione generale è stata riformulata secondo diverse teorie, come quella psicologica secondo la quale si presume che l’uomo sia un essere razionale che prima di agire soppesa i pro e i contro della scelta criminale. una funzione propositiva, che si ha quando essa promuove la realizzazione degli scopi che sono prefissati dalla Costituzione, dal gruppo dominante e dalla società, stimolando i cittadini a tenere determinati comportanti anziché altri. una funzione di emenda, che si fonda sulla tesi secondo la quale le pena irrogata al reo deve tendere alla redenzione morale del condannato operando come antidoto contro l’immoralità (attraverso la forza purificatrice del dolore). Tale funzione è espressamente prevista dall’art. 27, c.3, Cost. che stabilisce che la pena deve svolgere la funzione di rieducare il condannato. una funzione difensiva (o di prevenzione speciale), che consiste nell’impedire che chi si è già reso responsabile di un reato torni a delinquere anche in futuro. Tale funzione è affidata alle misure di sicurezza che sono dirette a neutralizzare la pericolosità sociale del reo avendo, infatti, lo scopo di evitare che un medesimo soggetto incorra nuovamente nella commissione di futuri reati.
I principi del diritto penale moderno
I principi generali alla base del diritto penale possono essere così elencati:
- Principio di legalità
- principio di materialità
- Principio di colpevolezza
- principio di offensività
La norma penale e la sanzione
Perché possa parlarsi di norma penale, è sufficiente che alla sua violazione consegua una delle pene principali indicate nell’art 17 c.p. (le pene principali stabilite per i delitti sono: 1. la morte [Cost. 27] - La pena di morte per i delitti previsti dal codice penale è stata abolita dall'art. 1, D.Lgs.Lgt. 10 agosto 1944, n. 224, che ad essa ha sostituito la pena dell’ergastolo - ; 2. l'ergastolo [Cost. 22]; 3. la reclusione [c.p. 23]; 4. la multa [c.p. 24]. Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono: 1. l'arresto [c.p. 25]; 2. l'ammenda [c.p. 26].) Anche la norma penale, al pari delle altre norme giuridiche, è un comando rivolto ai consociati, ai quali si proibiscono determinati comportamenti e se ne prescrivono altri. La sua struttura è costituita da due elementi:
- (^) il precetto (“praeceptum legis”), costituito da un comando (nei reati omissivi) o da un divieto (nei reati commissivi) di tenere una determinata condotta o di cagionare un certo evento;
- (^) la sanzione (“sanctio legis”), che invece rappresenta la conseguenza giuridica dell’infrazione del precetto. Tutte le pene previste dal nostro ordinamento presentano un minimo comun denominatore: sono cioè tutte in grado di incidere potenzialmente o attualmente sulla libertà personale del soggetto. Poiché le sanzioni, in un modo o nell’altro, possono privare il soggetto della libertà personale (ovvero di un bene costituzionalmente garantito) il legislatore non può certo qualificarle come meglio ritiene opportuno: per la loro previsione legislativa, e successiva applicazione in concreto, devono infatti essere rispettate determinate norme. Tali regole si esplicano nel:
- principio di legalità (o anche materialità) della previsione, disciplinato dall’art. 25 Cost. per cui può essere reato solo un comportamento che si estrinseca nel mondo esteriore e non invece la mera volontà criminosa, la “nuda cogitatio”: nella Costituzione, infatti, nel citato articolo si usa l’espressione “fatto commesso”;
- principio di offensività, per cui non può esservi reato senza la lesione di quel bene giuridico che la norma penale tutela. Pertanto il fatto materiale deve essere tale da ledere e porre in pericolo il bene giuridicamente protetto (“nullum crimen sine iniuria”);
- principio di colpevolezza, per cui, perché si verifichi un reato, il fatto lesivo del bene protetto deve appartenere psicologicamente e causalmente a chi l’ha commesso.
Corollario n.1: riserva di legge Il principio della riserva di legge comporta il divieto di punire un determinato fatto, in mancanza di una specifica norma di legge che lo configuri come reato; esso quindi esclude dalle fonti del diritto penale sia le fonti non scritte, sia quelle scritte diverse dalla legge (regolamenti, ordinanze…). Questo principio agisce contro i possibili arbitri del potere giudiziario ed esecutivo. La riserva di legge deve essere intesa come riserva di legge assoluta, anche se in alcuni casi l’apporto da parte di una fonte normativa secondaria è ammesso. Nei tempi moderni, sono state prodotte delle norme secondarie, fino ad invadere le materie oggetto della tutela penale; così la disposizione legislativa, per precisare il contenuto tipico della norma, fa rinvio alla fonte regolamentare. Vi sono due tipi di rinvio: recettizio e formale. Nel rinvio recettizio, la fonte rinviante fa proprio il contenuto della norma richiamata, che ovviamente preesiste. Nel rinvio formale, la fonte secondaria non preesiste per cui la norma primaria attende di essere completata da una norma secondaria. In astratto, si possono distinguere quattro tipologie di rinvio:
- la legge affida alla fonte secondaria la determinazione delle condotte punibili
- la fonte secondaria disciplina alcuni elementi che concorrono alla descrizione dell’illecito penale
- la fonte secondaria si limita a specificare il dettaglio di elementi che sono già contemplati dalla legge che configura il reato
- la legge consente alla fonte secondaria di scegliere i comportamenti punibili Questo ultimo modello è illegittimo, perché rimandando alla fonte secondaria, il legislatore perderebbe il suo potere di selezionare i fatti penalmente rilevanti e delegherebbe all’autorità amministrativa. Così l’atto amministrativo prenderebbe il posto della legge. Il terzo modello di integrazione è quello ammissibile e risulta indispensabile nei rami della legislazione. I primi due modelli, invece, sono più problematici: con il primo si realizza il “vuoto legislativo” e si sviluppa quella che viene definita norma penale in bianco , la quale ricorre quando l’atto amministrativo determina il contenuto del precetto. Nel nostro ordinamento, sono rinvenibili due casi di norme penali in bianco (art. 650 c.p. e art. 1174 c.nav.), nelle quali il fatto che costituisce reato è descritto come violazione di un comando dell’autorità amministrativa. Il comando dell’autorità amministrativa non può essere predeterminato dal legislatore; per cui la norma penale in bianco va a sanzionare
un precetto amministrativo e non un precetto legislativamente tipizzato e determinato. Quindi le norme penali in bianco ci pongono davanti alla prima rottura della connessione precetto-sanzione. In sintesi:
- (^) Fonti normative nazionali: art. 25, comma 2 Cost., artt. 1 e 199 c.p.
- (^) Contenuto: vieta di punire un fatto umano in assenza di una legge previgente che lo configuri come reato e che, per l’effetto, stabilisca la relativa risposta sanzionatoria.
- (^) Funzioni: garantisce la libertà del cittadino da eventuali abusi ad opera del potere esecutivo e/o giudiziario, limitando l’esercizio del potere legislativo al solo Parlamento. Con il termine “legge”, infatti, si fa riferimento alle leggi costituzionali , alla legge ordinaria , ai decreti legge ed ai decreti legislativi , nonché ai decreti governativi in tempo di guerra , ai bandi militari ed alle ordinanze di pubblica sicurezza. Al contrario, non sono ammesse le leggi regionali, poiché il novellato art. 117 Cost. annovera il diritto penale tra le materie di competenza statale esclusiva, e la consuetudine, sia essa incriminatrice o abrogatrice.
- (^) Applicazione: si tratta di una riserva c.d. tendenzialmente assoluta , in forza della quale la fonte normativa di rango superiore è chiamata a compiere la scelta di politica criminale, pur ammettendo che norme gerarchicamente inferiori specifichino determinati elementi della fattispecie (es. norma penale in bianco, rinvio fisso). Corollario n. 2 : la tassatività Il principio di tassatività indica il dovere del legislatore di determinare la fattispecie penale astratta che, in quanto tale, risponde all’esigenza della certezza del diritto. Ciò per evitare l’arbitrio del potere giudiziario, garantendo inoltre all’imputato il diritto di difesa. In sintesi:
- (^) Fonti normative nazionali: art. 25, comma 2 Cost., art. 1 c.p.
- (^) Contenuto: pone in capo al legislatore l’obbligo di formulare con precisione la fattispecie incriminatrice, descrivendo la condotta penalmente rilevante in termini chiari, precisi ed inequivocabili.
- (^) Funzioni: garantisce la libertà di autodeterminazione dei consociati, fornendo loro l’indicazione in ordine a ciò che è lecito ed a ciò che non lo è, limitando al contempo eventuali “abusi interpretativi” da parte del potere giudiziario.
più mite ai fatti di reato commessi sotto la previgente normativa, laddove questa li punisse più severamente rispetto a quella di nuova introduzione.
- (^) Funzioni: garantisce la libertà, personale e di autodeterminazione, dei consociati, ed esalta il principio del favor rei. La materia della successione di leggi penali nel tempo è infatti retta dal principio di irretroattività della norma incriminatrice che deve coordinarsi con i precetti che derivano dall’art. 2 c.p.:
- comma 1 → disciplina la c.d. nuova incriminazione, emblema del principio di irretroattività della legge penale: “nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato”.
- comma 2 → disciplina la c.d. abolitio criminis , che si configura sia nel caso in cui un determinato fatto non costituisca più reato tout court (c.d. abolitio criminis totale), sia in quello in cui vi sia una c.d. depenalizzazione (c.d. abolitio crimin parziale), a seguito della trasformazione del reato in illecito amministrativo. A differenza della norma penale incriminatrice, quella abrogatrice può retroagire, in forza del principio del favor rei ; inoltre, laddove vi sia stata condanna passata in giudicato, ne cesseranno l’esecuzione e gli effetti penali (c.d. eccezione al limite del giudicato penale ). In buona sostanza: se il processo è ancora in corso, l’ abolitio criminis comporta una pronuncia assolutoria perché il fatto non è previsto dalla legge come reato ; a processo concluso, con sentenza passata in giudicato, dovrà essere promosso incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 673 c.p.p.
- comma 3 → nel caso in cui, in applicazione della normativa previgente, il reo sia stato condannato a pena detentiva, mentre la normativa successiva preveda per il medesimo fatto di reato esclusivamente la pena pecuniaria, la pena originariamente comminata verrà commutata ai sensi dell’art. 135 c.p.: anche in questo caso, quindi, nel rispetto del principio del favor rei , si configura un’eccezione al limite del giudicato penale.
- comma 4 → disciplina del fenomeno della c.d. successione di leggi modificative : nell’ipotesi in cui la legge vigente al momento del fatto ed una legge successiva siano diverse, troverà applicazione quella più favorevole al reo, ma con il limite invalicabile del giudicato : in questo caso, infatti, si configurerà solo una modifica normativa, non un’abrogazione ex comma 2. Per stabilire quale norma sia in concreto “più favorevole”, occorrerà valutare sia i tratti distintivi della stessa (es. procedibilità, forbice edittale, prescrizione), sia gli effetti empirici che deriverebbero dalla sua applicazione al caso di specie.
- comma 5 → inapplicabilità dei precedenti commi alle leggi eccezionali (emanate per far fronte a circostanze straordinarie) ed a quelle temporanee (aventi un tempo di vigenza predeterminato): laddove infatti le disposizioni in essi contenute trovassero applicazione a tali peculiari ipotesi normative, ne verrebbe violata la ratio , posto che esse solitamente introducono una disciplina sanzionatoria più severa sia rispetto a quella passata che a quella futura.
- comma 6 → applicabilità dell’art. 2 c.p. anche in caso di decadenza e/o mancata ratifica di un decreto legge, ovvero di conversione in legge con emendamenti. Occorre precisare che, ai sensi dell’art. 77, comma 3 Cost., il decreto legge non convertito perde efficacia ex tunc e, quindi, deve essere considerato tamquam non esset : ne consegue, per l’effetto, che: 1) ai fatti commessi sotto la sua vigenza si applicherà l’art. 2 c.p.; 2) ai fatti pregressi, ovvero a quelli che, in caso di conversione del d.l., avrebbero goduto di un trattamento sanzionatorio più mite, si applica la normativa allora vigente, e non il principio del favor rei (in tal senso, Corte cost., sent. n. 51/1985). Ulteriori spunti di riflessione sull’art. 2 c.p.:
- (^) a disciplina in esso contenuta trova applicazione esclusivamente nei confronti delle norme penali sostanziali , ma non di quelle processuali, regolate dal principio tempus regit actum , secondo cui deve applicarsi la disposizione vigente al momento della commissione del fatto. A tal riguardo, occorre precisare che: a) le condizioni di procedibilità sono considerate alla stregua di norme penali sostanziali, con conseguente applicabilità dell’art. 2 c.p.; b) per quanto attiene la disciplina della prescrizione, la Corte costituzionale ha stabilito che le norme che regolano tale causa di estinzione del reato abbiano carattere sostanziale, e che per l’effetto siano anch’esse soggette ai principi sanciti dall’art. 2 c.p., ma limitatamente alle ipotesi in cui il termine prescrizionale non si sia già perfezionato (cfr. Corte cost., sent. n. 393/2006, con la quale la Consulta ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 10 della L. 251/2005 - c.d. ex Cirielli - nella parte in cui escludeva l’applicazione retroattiva delle norme che stabilivano termini di prescrizione inferiori).
- (^) Nel caso in cui la Corte costituzionale dichiari l’illegittimità di una norma incriminatrice nelle more del processo, l’imputato verrà assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato , poiché la fattispecie deve essere intesa tamquam non esset ; nell’ipotesi in cui, invece, la declaratoria di incostituzionalità venga pronunciata una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, sarà necessario promuovere incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p.
codicistico, di detto principio. Cosìcchè parte della dottrina ritiene che il principio di offensività sia desumibile dall’art. 25, c. 2, Cost. nella parte in cui si fa espresso riferimento al “fatto commesso” (così alludendo alla necessaria offensività della condotta del reo). Tuttavia l’orientamento prevalente in dottrina ritiene che il principio di offensività abbia, oltre ad un rilievo costituzionale, anche un fondamento codicistico, rinvenibile nell’art. 49, c. 2 c.p. (“la punibilità è altresì esclusa quando per l’inidoneità dell’azione o per l’inesistenza dell’oggetto di essa, è impossibile l’evento dannoso o pericoloso”): si tratta della figura del reato impossibile. La legge esclude infatti la punibilità del fatto quando lo stesso è insuscettibile di arrecare un’offesa, nella forma della lesione o della messa in pericolo, al bene giuridico.
4. Il principio di colpevolezza “NULLUM CRIMEN SINE CULPA”
Si sostanzia nel fatto che un reato per essere punibile deve essere rimproverabile al soggetto che ha tenuto un comportamento. La rimproverabilità deve trovare riscontro nel dato normativo. I fondamenti del principio di colpevolezza sono:
- (^) imputabilità: il soggetto agente deve essere capace di intendere e di volere
- (^) conoscenza del precetto penale
- deve esserci dolo o colpa, quindi un elemento sogge4vo ben definito (Il dolo è la volontà diretta a realizzare un fatto che la legge vietava, è l’elemento psicologico del reato. La colpa, invece, parte da un fatto erroneo= es. un cacciatore vuole uccidere un cinghiale e spara per sbaglio all’amico. Il dolo, rispetto alla colpa, determina la volontà: il soggetto deve volere l’evento che si è verificato)
- (^) deve esserci assenza di cause di esclusione della colpevolezza IL PRINCIPIO DELLA RISERVA DI CODICE: L’art. 3 bis del codice penale, introdotto dall’art. 1 del D. Lgs n. 21/2018, prevede che nuove tipologie di reati possano essere introdotte nell’ordinamento a condizione che
siano inserite nel codice penale (con le opportune modifiche del testo previgente o in aggiunta) ovvero in leggi che disciplinano in modo organico una determinata materia. L’evidente ratio legis è quella di facilitare la conoscibilità del precetto da parte dei cives , riconducendo al testo fondamentale (ossia al codice penale) tutta una serie di fattispecie criminose previste da disposizioni di legge già in vigore, o dando vita, in alternativa, a leggi “di settore che disciplinino in maniera omogenea ed onnicomprensiva una certa materia (come i c.d. Testi Unici , quali ad esempio il D.P.R. 309/90 in materia di stupefacenti o il d.lgs. 286/98 in materia di immigrazione , che infatti non hanno subito alcun intervento ablativo). Le fattispecie penali ricollocate nel codice: Delitti contro la persona, Libro II, Titolo XII:
- Art. 586 bis : “Utilizzo o somministrazione di farmaci o di altre sostanze al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti”;
- Capo I bis : Delitti contro la maternità
- Sezione I bis (all’interno del capo III): Delitti contro l’uguaglianza Delitti contro la personalità dello Stato, Libro II, Titolo I:
- Art. 289 ter : “Sequestro di persona a scopo di coazione” Delitti contro la famiglia, Libro II, Titolo XI:
- Art. 570 bis : “Violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio” Delitti contro l’ambiente, Libro II, Titolo VI bis:
- Art. 452 quaterdecies “Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti” Delitti contro la fede pubblica, Libro II, Titolo VII:
- Art. 493 ter “Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito e di pagamento” Delitti contro l’economia pubblica, Libro II, Titolo VIII:
- Art. 512 bis “Trasferimento fraudolento di valori” La riforma ha poi inciso su ulteriori disposizioni, già presenti all’interno del codice penale, che hanno visto il proprio campo d’applicazione ampliarsi per incorporazione di ulteriori fattispecie − costituenti titoli autonomi di reato o circostanze aggravanti − prima autonomamente disciplinate nella normativa complementare. Così come è avvenuto per la norma incriminatrice di cui all’ art. 388 c.p. (“ Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice ”), che ora al secondo comma contempla anche l’ipotesi di elusione dell’ordine di protezione ex art. 342- ter c.c. (disposto dal giudice per far cessare comportamenti pregiudizievoli del coniuge o