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dispense diritto penale (sono comprese anche mappe concettuali)
Tipologia: Dispense
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Citazioni:
- (^) criterio gerarchico : dobbiamo vederlo come un sistema piramidale, abbiamo al vertice la costituzione, livello intermedio la legge, leggi complementari e leggi speciali, regolamenti del potere esecutivo inKine la consuetudine. Quindi mancano le fonti sovranazionali ( Unione Europea e CEDU) - (^) Criterio cronologico: codice penale del 1930, costituzione 1948, quindi la costituzione è sovraordinata al codice. Quindi dobbiamo prendere ciò che c'è scritto nel codice ed interpretarlo qualora sia in contrasto in maniera conforme alla costituzione. Il codice penale deve essere interpretato in maniera conforme alla costituzione ma anche in maniera conforme a quanto stabilito dall'Unione Europea e dalla CEDU, attraverso le loro corti di giustizia.
Il nostro ordinamento va pensato come catalogo chiuso, composto da reati e supportato dal principio di legalità. La struttura base del reato: è la struttura Kelseniana ed Aristotelica tipica di ogni illecito. Dobbiamo pensare al reato come se fosse scomposto in questo modo: <
Gli elementi del reato : tradizionalmente attraverso la visione bipartita , molti illustri professori spiegano che si divide in due elementi:
Costituisce il principio cardine del nostro ordinamento penale e di tutti gli ordinamenti penali moderni. La prima de:inizione del principio di legalità è “il principio di legalità consiste in quel concetto per la quale i poteri dello stato sono tenuti ad agire secondo quanto è stabilito dalla legge, perché la legge rappresenta il volere del popolo che è sovrano” LE FONTI FONDAMENTALI:
consiste nell’esigenza che le scelte politico criminali siano riservate esclusivamente al legislatore.
utilizza non leggi parlamentari, ma leggi equiparate (decreto legge, decreto legislativo) Al contrario la legge regionale non può essere fonte di norme incriminatrici e non può prevedere reati, Lo Stato a esclusiva legislazione nell'ordinamento penale. L’Unione Europea non ha una competenza ad introdurre reati, ovviamente però l'Italia deve conformarsi , e quindi deve prevedere delle leggi di adattamento per quanto viene previsto dalla stessa Unione Europea, in particolare dagli atti dell'Unione Europea che cd. Direttamente applicabili. Ultimo passaggio e se la riserva di legge debba essere intesa in senso:
E’ perlopiù indirizzata al giudice, e consiste nel divieto di interpretazione in Malam partem ( in senso sfavorevole al reo) pertanto il giudice quando si trova a processo a dover giudicare un soggetto, non può giudicarlo sulla base di un reato che espressamente prevede quel determinato comportamento, e non può in nessun modo andarlo a condannare per un reato simile, interpretazione analogica. FONTI:
NOZIONE: E’ quel principio per cui la legge non può ricollegare conseguenze, o effetti giuridici sfavorevoli a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Quindi è sempre un sotto principio del principio di legalità, poiché il soggetto come ci dice il principio di legalità non sa che compiendo quel reato rischia una pena. Per questo che il principio di irretroattività è un canone fondamentale di ogni Stato liberale, in queste condizioni il cittadino può compiere delle scelte libere. Ma prima della costituzione non era cosı̀, quindi si poteva andare ad incriminare una persona anche se quando l’ha commesso non era reato, quindi il cittadino era totalmente in balia di ciò che decideva lo Stato, invece grazie a questo principio e al principio di legalità il cittadino a queste garanzie. FONTI : possiamo fare riferimento sia al:
- (^) art.11 preleggi - (^) Art. 7 CEDU - (^) Art. 49 carta di Nizza - (^) Art. 25 cost.
sentenza sud fondi Vs. Italia: la corte europea ha stabilito che la conQisca di un enorme complesso urbanistico, fatto dalla famiglia Matarrese, questo soggetto aveva creato un enorme struttura ricettiva alberghiera, subito lo Stato si mosse e conQiscò per reati urbanistici questo enorme complesso. Oggi la conQisca bisogna vedere se ha natura amministrativa, natura di prevenzione o ha natura di sanzione penale affettiva, se si accerti questo ultimo caso, bisogna applicare tutte le garanzie del diritto penale.
DEFINIZIONE : Una norma che viene commisurata ad un'altra e la precede nel tempo laddove la norma sopravvenuta è una norma in bonam partem, quindi favorevole al reo. Nel nostro ordinamento all’art.2 è disciplinato il principio della retroattività della LEX MITIOR. FONTI :
per forza espunto dall’ordinamento. Non per forza ad un'abrogazione consegue per forza l’abolizione, questo è il cd. Abolitio sine abolizione ( fenomeno reati contro la pubblica amministrazione molto con il governo Monti)
Il nostro ordinamento nasce attraverso la costruzione di un catalogo chiuso retto dal principio di stretta legalità, tuttavia questo sistema entra in crisi a causa della stessa costituzione, perché all'interno della nostra costituzione non abbiamo previsto una cessione parziale di sovranità, da parte dello Stato per esempio all’Unione europea o anche all’ordinamento convenzionale, art. 10 cost. “ che afferma che l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale” e all’art. 11 cost, e all’art. 117 cost. Che anche esso impone il rispetto degli obblighi internazionali. Quindi la stessa costituzione che prevede come il nostro ordinamento si debba coordinare con le norme di altri ordinamenti. Noi abbiamo ceduto parte della sovranità, questo non signiQica dire che questi organismi sovranazionali possono imporci un cambiamento dei nostri principi fondamentali, noi abbiamo ceduto la sovranità parziale, ma non abbiamo ceduto tutta la nostra sovranità hai ordinamenti sovranazionali. Certamente siamo stati vicini ad innalzare i cd.contro limiti , quindi di fronte ad un contrasto con l'Unione Europea abbiamo innalzato i nostri contro limiti per tutelare i principi fondamentali del nostro ordinamento ( vicenda Taricco). L'Unione Europea non ha competenza diretta in materia penale quindi non può direttamente prevedere delle incriminazioni all'interno degli Stati membri. Questo però non signiQica che l'Italia non si debba uniformare a quanto stabilito dalle cosiddette fonti dell'Unione Europea direttamente applicabili, che sono le fonti che hanno rango maggiore, regolamenti trattati, direttive. Per l'Unione Europea dobbiamo fare riferimento al principio di primazia del diritto eurounitario, a un rango molto elevato nel sistema delle fonti anche dell'ordinamento interno, primazia vuol dire che le norme direttamente applicabili dell'Unione Europea, sono fonti che spesso hanno anche un rango superiore a molte norme costituzionali, che sono sicuramente superiori alla legge e sono anche superiori ad alcune norme costituzionali. Qualora vi sia un contrasto tra la norma interna è una norma direttamente applicabile all'Unione Europea, come deve fare il giudice per risolvere questo contrasto? Due sono i passaggi:
Principio cardine dell’ordinamento penale come lo è il p. di legalità; sulla base di questo principio avviene la selezione dei comportanti vietati e quindi penalmente rilevanti. Questa è la sua enorme rilevanza. DEFINIZIONE : il principio di offensività è quel principio che induce a ravvisare lo zoccolo duro del reato nell’aggressione, sotto forma di lesione effettiva o potenziale (semplice messa in pericolo, che è fondamentale), di uno o più beni giuridici che l’ordinamento intende tutelare. Ogni reato nel nostro ordinamento deve essere costruito in modo tale da far si che vi sia un’offesa a un bene giuridico tutelato, a un interesse che l’ordinamento intende tutelare con lo strumento penale e questa offesa si può manifestare sia come danno al bene giuridico (omicidio che danneggia il bene “vita”) – lesione effettiva, sia l’offesa può essere anticipata e quindi si può non arrivare al danno ma si anticipa alla semplice messa in pericolo (delitti di attentato). Il principio di offensività deve essere considerato legato al principio di materialità : il nostro ordinamento, che prevede al centro un reato che è offesa a un bene giuridico tutelato e non un tentativo, condotta socialmente pericolosa ( non si punisce con la sanzione penale, si punisce un soggetto che ha posto in essere un reato, una condotta socialmente pericolosa) Il nostro ordinamento, che prevede al centro un reato che è un offesa a un bene giuridico tutelato, riIiuta di incentrare il reato sulla pericolosità o sull’atteggiamento interiore del soggetto, ma lo incentra su un offesa materiale che può essere effettiva o di messa in pericolo. Questo vuol dire che il nostro diritto penale è costruito sul fatto e non sull’autore, non andiamo a punire un soggetto perché pericoloso, si punisce un soggetto che ha poste in essere un reato e una condotta socialmente pericolosa. Es: in tempi recenti, fu introdotta dal governo di centro destra, una circostanza aggravante che prevedeva l’aggravamento del trattamento sanzionatorio per i soggetti clandestini; il reato era aggravato per i clandestini (aggravante della clandestinità) disciplinato art 61 n.11 bis del c.p. Su questa aggravante si è espressa la corte cost. che ha dichiarato incostituzionale l’aggravante della clandestinità e ha ribadito che se avessimo accettato questa circostanza saremmo caduti in un diritto penale d’autore e non del fatto.
Il principio di offensività è legato al principio della materialità che è legato al principio di legalità. I principi sono da vedere come tutti collegati tra di loro.
E’ rappresentato dalla fonte, dal contenuto normativo, quindi dal dove noi dobbiamo cercare la fonte, un riferimento che lo disciplini. Se si va a vedere la costituzione non c’è un riferimento, nessun articolo che lo disciplini; uguale per il codice penale. Si pone il problema di recuperare il fondamento normativo del principio. Per farlo in linea di massima si deve dire che ad oggi manca un referente espresso del principio e storicamente e tendenzialmente lo so è sempre considerato come un principio implicito, immanente, ricavabile in via interpretativa. Un rilevante tentativo dottrinale che ad oggi forse non è più attuale ma comunque interessante, di ricavare il principio di offensività nel codice penale è stato effettuato facendo riferimento all’art 49 comma 2 del c.p.: "La punibilità è esclusa quando, per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa è impossibile l'evento dannoso o pericoloso". Quest’art. Disciplina il Cd. reato impossibile , cioè quel reato che non può essere punito perché l’azione è inidonea (inidoneità e inesistenza anche dell’oggetto). Se è vero che un reato sarebbe inidoneo quando l’azione è inidonea e l’oggetto inesistente, allora non sarebbe possibile un reato senza una lesione o una messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Questa teoria è una teoria ben posta e fondata, trovando qualche avvallo giurisprudenziale della corte di cassazione e andando a leggere i lavori preparatori, del codice penale, effettivamente il valore del principio di offensività lo si voleva esprimere tramite questo art, che può rappresentare un appiglio normativo al principio di offensività. Ma questa spiegazione non è del tutto appagante e a partire dagli anni 70 si è cercato di ricostruire il nostro ordinamento e in particolare anche i principi, cosı̀ da dargli copertura costituzione, costituzionalizzando tutti i principi anche quelli non espressamente previsti. Era quindi fondamentale avere in costituzione un articolo, che costituzionalisse questo principio. L’unica strada accettata da dottrina e giurisprudenza maggioritaria è stata quella di considerarlo come principio implicito e immanente all’interno dell’intero sistema di valori costituzionali e quindi immanente e implicito negli artt. della costituzione; in particolare si rinviene in maniera implicita dal combinato disposto art 25 comma 2 e 27commi primo e terzo (p. di legalità/p. di colpevolezza). Muovendo dal combinato disposto di queste disposizioni, la dottrina giunge a sostenere che in base ai p. fondamentali della nostra materia, il
spetta la giudice, in base alle circostanze concrete del caso, accertare che quella condotta abbia concretamente posto in pericolo quel bene. Il giudice deve effettuare un accertamento ulteriore. Il giudice deve accertare che concretamente. Quel fatto abbia posto in pericolo il bene giuridico tutelato
serie di comportamenti che mettono in pericolo, che non devono arrivare a danneggiare, il patrimonio dei creditori.
Elemento collegato all’offensività: il reato è l’offesa a un bene giuridico, p. cardine di ogni ordinamento liberale. Il bene tutelato sono quegli interessi che l’ordinamento intende difendere con lo strumento penalistico. Il reato si costruisce sul bene giuridico tutelato. Il bene giuridico tutelato, è uno di quegli elementi che hanno una natura polifunzionale e polidimensionali, ha più funzioni: tra le tante ne possiamo distinguere
Ripetizione:
De>inizione : il fatto tipico è la descrizione di un accadimento di vita contenuto in una disposizione incriminatrice. Concorrono a descrivere il fatto tipico i seguenti elementi fondamentali:
Questo è un elemento imprescindibile per ogni reato. Tradizionalmente il soggetto attivo del reato non può che essere umano, escludiamo gli animali. Ultimamente sia uno sviluppo della cd. Responsabilità delle persone giuridiche , in questo caso il soggetto attivo non sarebbe una persona ma una società, una
persona giuridica (disciplinata dal d.lgs 231 del 2001 e che in realtà ha natura para penale però viene con<igurata come responsabilità amministrativa degli enti). Possiamo distinguere reati sulla base del soggetto attivo:
- (^) reati comuni: possono essere commessi da chiunque (omicidio) - (^) Reati propri: esistono tuttavia altri reati che possono essere solo commessi da determinati soggetti attivi, solo da soggetti quali<icati. Non da chiunque, ma da determinati soggetti. (Abuso d’uf<icio, concussione) Il soggetto attivo può essere diviso in altre due categorie: - (^) Mono oggettivi: che di base è un reato normale, è quel reato che può essere commesso da un solo soggetto, se poi viene poste in essere da più soggetti, ricorrere all'ipotesi del concorso di persone nel reato. - (^) Pluri soggettivi: detti anche a concorso necessario , sono quei reati che per essere posti in essere devono per forza prevedere più soggetti attivi (rissa/ associazione per delinquere di stampo ma<ioso/ corruzione) I reati associativi ci si è posti per anni il problema della compatibilità con il concorso di persone, e si è posto il problema di come è possibile che un reato che già prevede la pluralità di soggetti possa essere commesso con ulteriori soggetti. Si può concorrere in un reato nel quale già prevedono una pluralità di soggetti? Il punto dolente è rappresentato dal cd. Concorso esterno dell'associazione ma?iosa.
Consiste nel comportamento penalmente rilevante. La condotta può essere:
- (^) commissiva - (^) Omissiva Concetto di azione : alla base del reato omissivo doloso vi sia un'azione, una condotta criminosa, movimento corporeo. (Art.42 comma 2 il quale parla di azione commessa con coscienza e volontà) quindi l'azione è un movimento corporeo, cosciente e volontario, questo è ciò che integra il cd.delitto commissivo doloso.
frequenti, ma da un punto di vista dogmatico sono dif<icilmente collocabili, perché hanno degli elementi che possono farle afferire si al fatto tipico, ma anche alla colpevolezza. Sono delle circostanze anormali, che hanno in<luito sulla volontà che il comportamento non viene considerato proprio del soggetto, Possono essere considerati sia all'interno dell'ambito dell'elemento soggettivo, perché comunque vanno incidere sulla volontà del soggetto, ma possono andare anche ad escludere il fatto tipico perché vanno ad incidere sul nesso di causalità ma sembrerebbero a ferire di più al fatto tipico.(hanno natura polivalente) E sono:
- (^) la forza maggiore ( art.45 c.p.)