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Diritto Penale: Lezione 2 - Fonti del Diritto Penale, Dispense di Diritto Penale

dispense diritto penale (sono comprese anche mappe concettuali)

Tipologia: Dispense

2020/2021

In vendita dal 29/10/2021

angio19
angio19 🇮🇹

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LEZIONE 1
PE DIRITTO PENALE
Citazioni:))
-«#il)diritto)penale)è)il)potere)punitivo)dello)Stato#delimitato#
giuridicamente.#Delimitato#giuridicamente#nei#presupposti#e#nei#contenuti:#
delimitato#giuridicamente#nell'interesse#della#liberta8 #individuale#».#(von#Liszt)#
-Nullum#crimen#sine#poena,#nulla#poena#sine#lege.#Nessun#reato#senza#una#
pena,#nessuna#pena#senza#una#legge.#(Ferrajoli)#
SCALETTA:)
-Ordinamento#penale:#com’e8 #costruito#il#sistema#delle#fonti##
-Come#va#pensato#l’ordinamento#penale?#
-Il#reato#
-La#sanzione)
)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))—ORDINAMENTO)PENALE)—)
Parametri#per#inquadrare#il#sistema#delle#fonti:#
-criterio'gerarchico:#dobbiamo#vederlo#come#un#sistema#piramidale,#abbiamo#
al#vertice#la#costituzione,#livello#intermedio#la#legge,#leggi#complementari#e#
leggi#speciali,#regolamenti#del#potere#esecutivo#inKine#la#consuetudine.##Quindi#
mancano#le#fonti#sovranazionali#(#Unione#Europea#e#CEDU)#
-Criterio'cronologico:'codice#penale#del#1930,#costituzione#1948,#quindi#la#
costituzione#e8 #sovraordinata#al#codice.#Quindi#dobbiamo#prendere#cio8 #che#c'e8 #
scritto#nel#codice#ed#interpretarlo#qualora#sia#in#contrasto#in#maniera#
conforme#alla#costituzione.##
Il#codice#penale#deve#essere#interpretato#in#maniera#conforme#alla#costituzione#
ma#anche#in#maniera#conforme#a#quanto#stabilito#dall'Unione#Europea#e#dalla#
CEDU,#attraverso#le#loro#corti#di#giustizia.#
############################—COME)VA)PENSATO)L’ORDINAMENTO)PENALE)—)
Il#nostro#ordinamento#va#pensato#come#catalogo#chiuso,#composto#da#reati#e#
supportato#dal#principio#di#legalita8 .##
La#struttura#base#del#reato:#e8 #la#struttura#Kelseniana#ed#Aristotelica#tipica#di#ogni#
illecito.##
Dobbiamo#pensare#al#reato#come#se#fosse#scomposto#in#questo#modo:#
<<Se'F'allora'S>>#:#quindi#se#ricorre#la#Fattispecie#allora#vi#sara8 #la#Sanzione##
Es.#se#esco#prendo#un#coltello#e#uccido#una#persona:#pongo#in#essere#una#
fattispecie#di#omicidio#e#mi#sara8 #applicata#la#sanzione#di#reclusione.#
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Citazioni:

  • (^) « il diritto penale è il potere punitivo dello Stato delimitato giuridicamente. Delimitato giuridicamente nei presupposti e nei contenuti: delimitato giuridicamente nell'interesse della libertà individuale ». (von Liszt)
  • (^) Nullum crimen sine poena, nulla poena sine lege. Nessun reato senza una pena, nessuna pena senza una legge. (Ferrajoli) SCALETTA: - (^) Ordinamento penale: com’è costruito il sistema delle fonti - (^) Come va pensato l’ordinamento penale? - (^) Il reato - (^) La sanzione

—ORDINAMENTO PENALE —

Parametri per inquadrare il sistema delle fonti:

- (^) criterio gerarchico : dobbiamo vederlo come un sistema piramidale, abbiamo al vertice la costituzione, livello intermedio la legge, leggi complementari e leggi speciali, regolamenti del potere esecutivo inKine la consuetudine. Quindi mancano le fonti sovranazionali ( Unione Europea e CEDU) - (^) Criterio cronologico: codice penale del 1930, costituzione 1948, quindi la costituzione è sovraordinata al codice. Quindi dobbiamo prendere ciò che c'è scritto nel codice ed interpretarlo qualora sia in contrasto in maniera conforme alla costituzione. Il codice penale deve essere interpretato in maniera conforme alla costituzione ma anche in maniera conforme a quanto stabilito dall'Unione Europea e dalla CEDU, attraverso le loro corti di giustizia.

—COME VA PENSATO L’ORDINAMENTO PENALE —

Il nostro ordinamento va pensato come catalogo chiuso, composto da reati e supportato dal principio di legalità. La struttura base del reato: è la struttura Kelseniana ed Aristotelica tipica di ogni illecito. Dobbiamo pensare al reato come se fosse scomposto in questo modo: <> : quindi se ricorre la Fattispecie allora vi sarà la Sanzione Es. se esco prendo un coltello e uccido una persona: pongo in essere una fattispecie di omicidio e mi sarà applicata la sanzione di reclusione.

Gli elementi del reato : tradizionalmente attraverso la visione bipartita , molti illustri professori spiegano che si divide in due elementi:

  • (^) Soggettivo
  • (^) Oggettivo Ormai è superata la visione bipartita, poiché la giurisprudenza e dottrina più recente considera una visione tripartita o quadripartita. 1) fatto tipico o tipicità: Il fatto concreto è tipico, quando risponde alla fattispecie astratta predisposta dal legislatore. Es. se io accoltello una persona, ho cagionato la morte di un uomo e il mio fatto era tipico, perché corrisponde alla fattispecie astratta. Ma se è solo tipico , ma non antigiuridico, il fatto non può essere punito. 2) Antigiuridicità: Il fatto è tipico è antigiuridico, quando E[ contrario all’ordinamento. La ratio dell'antigiuridicità consiste nel principio di non contraddizione dell'ordinamento, questo vuol dire che in un ordinamento non è possibile che il legislatore da una parte vedi un comportamento e dall’altra la permetta o addirittura la imponga. Quando vi è un’antinomia ad esempio una legge che incrimina un omicidio dall'altra parte non deve esistere una norma che invece la facoltizza. Ecco che nel nostro ordinamento esistono molte norme che facoltizzano comportamenti che altrimenti sarebbero penalmente illeciti le cd. cause di giustiGicazione. Pensiamo alla legittima difesa es. Io che ho accoltellato questa persona per strada, l’ho accoltellata perché mi stava puntando una pistola alla tempia, in questo caso il fatto è tipico, ma non è antigiuridico perché io avevo una norma che mi permetteva di difendermi aggredendo il mio offensore. 3) Colpevolezza: soggetto può aver compiuto un fatto tipico e antigiuridico ma può non essere colpevole, o perché non l'ha commesso con dolo o colpa, che sono i criteri di imputazione soggettiva, o perché incapace di intendere volere in quel caso il soggetto comunque non può essere punito con la reclusione. 4) Punibilità: può esserci o meno. La punibilità è quell'elemento la cui ratio sta nel fatto che il legislatore per mere ragioni di opportunità talvolta decide che determinati comportamenti non devono essere puniti, oppure devono essere puniti. (Immunità) Il reato per essere completo devono essere tutti e quattro gli elementi. Categorie del reato: reato si distingue in due categorie:
  • delitti : sono i cd. reati più gravi , sono puniti solo a titolo di dolo, sono puniti a titolo di colpa solo quando essa espressa.
  • contravvenzioni: E[ indifferente possono essere puniti sia per dolo che con colpa. Elemento caratterizzante del reato: E[ la sanzione, e ciò che caratterizza il reato, la pena. La pena è l'elemento attraverso cui si distingue l'illecito penale da tutti gli altri tipi di illecito e attraverso cui noi possiamo distinguere il delitto dalla contravvenzione. Perché per i delitti sono previsti determinati bene mentre per

SCALETTA:

  • (^) principio di legalità
  • (^) Riserva di legge
  • (^) Principio di tassatività
  • (^) Principio di determinatezza

—PRINCIPIO DI LEGALITA’—

Costituisce il principio cardine del nostro ordinamento penale e di tutti gli ordinamenti penali moderni. La prima de:inizione del principio di legalità è “il principio di legalità consiste in quel concetto per la quale i poteri dello stato sono tenuti ad agire secondo quanto è stabilito dalla legge, perché la legge rappresenta il volere del popolo che è sovrano” LE FONTI FONDAMENTALI:

  • (^) ART.25 COST comma 2: Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso;
  • (^) Art.1 c.p: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite.
  • (^) art. 14 delle preleggi
  • (^) Art. 49 della carta di Nizza
  • (^) Art. 7 CEDU ORIGINE: Si ricava dal pensiero illuministico, dalla famosa tripartizione dei poteri di montesquieu. Il principio di legalità si divide in una serie di sotto principi:
  • (^) riserva di legge: messo in crisi dall’evoluzione delle corti sovranazionali
  • (^) Tassatività
  • (^) Determinatezza

—RISERVA DI LEGGE—

consiste nell’esigenza che le scelte politico criminali siano riservate esclusivamente al legislatore.

  • (^) Formale (quando a legiferare è il parlamento)
  • (^) Materiale (quando possono legiferare anche altri poteri dello stato) Da un punto di vista astratto dovremmo ritenere che il nostro ordinamento accetta la visione della cd. Riserva di legge formale. In teoria solo la legge del parlamento avrebbe facoltà di decidere in materia di incriminazioni, ma ciò è alterato dalla prassi va verso una riserva di legge materiale. Quindi, il legislatore

utilizza non leggi parlamentari, ma leggi equiparate (decreto legge, decreto legislativo) Al contrario la legge regionale non può essere fonte di norme incriminatrici e non può prevedere reati, Lo Stato a esclusiva legislazione nell'ordinamento penale. L’Unione Europea non ha una competenza ad introdurre reati, ovviamente però l'Italia deve conformarsi , e quindi deve prevedere delle leggi di adattamento per quanto viene previsto dalla stessa Unione Europea, in particolare dagli atti dell'Unione Europea che cd. Direttamente applicabili. Ultimo passaggio e se la riserva di legge debba essere intesa in senso:

  • relativo (O se per disciplinare il reato servono altri atti subordinati alla legge che possono introdurre fattispecie incriminatrici)
  • assoluto (per disciplinare un reato debba essere competente solo la legge) Il nostro ordinamento tende a ritenere la riserva di legge tendenzialmente assoluta, cioè solo la legge può prevedere quale comportamento è reato, ma ci sono casi in cui la legge può derogare anche a degli ad atti subordinati determinate parti della norma penale (es. I regolamenti) quello che si può delegare è l'integrazione meramente tecnica, quindi legislatore può prevedere una norma con un precetto generale e una sanzione, e poi però rimandare ad un regolamento per le modalità della condotta.(es. Art. 650 c.p disciplina l'inosservanza dei provvedimenti dell'autorità, nel caso in cui si muoveva senza autocerti:icazione in periodo di covid)

—PRINCIPIO DI TASSATIVITA’—

E’ perlopiù indirizzata al giudice, e consiste nel divieto di interpretazione in Malam partem ( in senso sfavorevole al reo) pertanto il giudice quando si trova a processo a dover giudicare un soggetto, non può giudicarlo sulla base di un reato che espressamente prevede quel determinato comportamento, e non può in nessun modo andarlo a condannare per un reato simile, interpretazione analogica. FONTI:

  • (^) ART. 1 c.p: Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Con l’avverbio "espressamente" ci viene a sottolineare questa impossibilità di applicare una sanzione penale, a casi che non sono espressamente previsti dalla legge. Quindi non si può colmare una lacuna, attraverso l'utilizzo di un'incriminazione simile.
  • (^) Art.14 preleggi
  • (^) Art 25 Comma 2 cost.

penali , quindi i con:ini tra il lecito e l'illecito devono essere posti in maniera

chiara, generale e astratta dal legislatore. Mentre al giudice compete

l'applicazione della legge.

questo principio è stato oggetto di un importante evoluzione in tempi

recenti da parte degli ordinamenti sovranazionali e in particolare sono

state sottolineate delle caratteristiche di questo principio di precisione e di

determinatezza. E sono state create delle ulteriori caratteri di questo

principio:

- prevedibilità

- Accessibilità della norma

CASO BRUNO CONTRADA : era un commissario di polizia e fu condannato

per concorso esterno in associazione ma:iosa, però i suoi avvocati sono

andati da dinanzi alla corte europea dei diritti dell'uomo, lamentando

proprio la violazione di questo principio, proprio quello della prevedibilità

e dell’accessibilità della norma. Perché Contrada E` stato condannato per

dei fatti che risalivano ad un periodo in cui il concorso esterno come reato

non era stato ancora de:inito nei suoi elementi e quindi si andava a violare

anche il principio di irretroattività. Quindi il reo non poteva sapere di

compiere un reato.

SCALETTA:

  • (^) Principio di irretroattività della legge penale sfavorevole
  • (^) Principio di retroattività della legge penale favorevole: LEX MITIOR
  • (^) Rapporti tra principio di legalità interno e sovranazionali della Cedu e l’Unione Europea

— PRINCIPIO DI IRRETROATTIVITA’—

NOZIONE: E’ quel principio per cui la legge non può ricollegare conseguenze, o effetti giuridici sfavorevoli a fatti commessi prima della sua entrata in vigore. Quindi è sempre un sotto principio del principio di legalità, poiché il soggetto come ci dice il principio di legalità non sa che compiendo quel reato rischia una pena. Per questo che il principio di irretroattività è un canone fondamentale di ogni Stato liberale, in queste condizioni il cittadino può compiere delle scelte libere. Ma prima della costituzione non era cosı̀, quindi si poteva andare ad incriminare una persona anche se quando l’ha commesso non era reato, quindi il cittadino era totalmente in balia di ciò che decideva lo Stato, invece grazie a questo principio e al principio di legalità il cittadino a queste garanzie. FONTI : possiamo fare riferimento sia al:

- (^) art.11 preleggi - (^) Art. 7 CEDU - (^) Art. 49 carta di Nizza - (^) Art. 25 cost.

  • (^) Art. 2 c.p comma 1/4 : Successione di leggi penali.
  1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato. 4)Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. CARATTERISTICHE: In qualche modo possiede un ruolo autonomo rispetto agli altri sotto principi della legalità. Attiene al tempo, rispetto agli altri sotto principi attenevano all’interpretazione. Il principio di irretroattività vincola il legislatore, sia il giudice, quindi non si possono applicare al passato nuove incriminazioni. Quindi possono valere solo nel momento in cui va in vigore la norma e non possono essere applicati dei trattamenti sanzionatori più severi per qualcuno che già sta scontando la pena, se nel momento in cui l’ha fatto, non era in vigore la norma. Il principio di retroattività è legato alla libertà di autodeterminazione, libertà di scelta, ma la caratteristica più importante è rappresentata dal fatto che il principio di irretroattività vale solo per il cd. diritto penale sostanziale.

sentenza sud fondi Vs. Italia: la corte europea ha stabilito che la conQisca di un enorme complesso urbanistico, fatto dalla famiglia Matarrese, questo soggetto aveva creato un enorme struttura ricettiva alberghiera, subito lo Stato si mosse e conQiscò per reati urbanistici questo enorme complesso. Oggi la conQisca bisogna vedere se ha natura amministrativa, natura di prevenzione o ha natura di sanzione penale affettiva, se si accerti questo ultimo caso, bisogna applicare tutte le garanzie del diritto penale.

—PRINCIPIO DELLA RETROATTIVITA’ DELLA LEGGE FAVOREVOLE—

DEFINIZIONE : Una norma che viene commisurata ad un'altra e la precede nel tempo laddove la norma sopravvenuta è una norma in bonam partem, quindi favorevole al reo. Nel nostro ordinamento all’art.2 è disciplinato il principio della retroattività della LEX MITIOR. FONTI :

  • (^) ART. 2 C.P commi 2/
  • (^) Questo principio non ha una copertura costituzionale
  • (^) Con la sentenza Scoppola Vs Italia: è stato stabilito che la Lex Mitior debba rientrare tra i principi fondamentali della Cedu all’art.7, ma a partire da questa sentenza.
  • (^) Art. 49 carta di Nizza CARATTERISTICHE : Art. 2 c.p commi: 2)Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali. 4)Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile. Quindi qui ci troviamo di fronte ad un Abolitio criminis ( quando il legislatore decidere di abolire dall’ordinamento un determinato reato) art.2 comma 2, o ci troviamo di fronte ad una mera modiAicazione favorevole (noi abbiamo una legge che non va ad abolire il reato, ma va a migliorare la pena, magari viene diminuita la pena, quindi c'è una modiQica che è favorevole però il reato rimane) art. comma 4. ABOLITIO CRIMINIS E ABROGAZIONE L’Abolitio criminis è quando il reato viene completamente espunto dall'ordinamento, mentre abrograzione quando il reato viene abrogato, ma non

per forza espunto dall’ordinamento. Non per forza ad un'abrogazione consegue per forza l’abolizione, questo è il cd. Abolitio sine abolizione ( fenomeno reati contro la pubblica amministrazione molto con il governo Monti)

—PRINCIPIO DI LEGALITA’ E I RAPPORTI CON L’UNIONE EUROPEA E

LA CEDU—

Il nostro ordinamento nasce attraverso la costruzione di un catalogo chiuso retto dal principio di stretta legalità, tuttavia questo sistema entra in crisi a causa della stessa costituzione, perché all'interno della nostra costituzione non abbiamo previsto una cessione parziale di sovranità, da parte dello Stato per esempio all’Unione europea o anche all’ordinamento convenzionale, art. 10 cost. “ che afferma che l’ordinamento italiano si conforma alle norme di diritto internazionale” e all’art. 11 cost, e all’art. 117 cost. Che anche esso impone il rispetto degli obblighi internazionali. Quindi la stessa costituzione che prevede come il nostro ordinamento si debba coordinare con le norme di altri ordinamenti. Noi abbiamo ceduto parte della sovranità, questo non signiQica dire che questi organismi sovranazionali possono imporci un cambiamento dei nostri principi fondamentali, noi abbiamo ceduto la sovranità parziale, ma non abbiamo ceduto tutta la nostra sovranità hai ordinamenti sovranazionali. Certamente siamo stati vicini ad innalzare i cd.contro limiti , quindi di fronte ad un contrasto con l'Unione Europea abbiamo innalzato i nostri contro limiti per tutelare i principi fondamentali del nostro ordinamento ( vicenda Taricco). L'Unione Europea non ha competenza diretta in materia penale quindi non può direttamente prevedere delle incriminazioni all'interno degli Stati membri. Questo però non signiQica che l'Italia non si debba uniformare a quanto stabilito dalle cosiddette fonti dell'Unione Europea direttamente applicabili, che sono le fonti che hanno rango maggiore, regolamenti trattati, direttive. Per l'Unione Europea dobbiamo fare riferimento al principio di primazia del diritto eurounitario, a un rango molto elevato nel sistema delle fonti anche dell'ordinamento interno, primazia vuol dire che le norme direttamente applicabili dell'Unione Europea, sono fonti che spesso hanno anche un rango superiore a molte norme costituzionali, che sono sicuramente superiori alla legge e sono anche superiori ad alcune norme costituzionali. Qualora vi sia un contrasto tra la norma interna è una norma direttamente applicabile all'Unione Europea, come deve fare il giudice per risolvere questo contrasto? Due sono i passaggi:

SCALETTA:

  • (^) Principio di offensività
  • (^) Principio di materialità
  • (^) Reato di danno e di pericolo
  • (^) Bene giuridici tutelato

—PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’—

Principio cardine dell’ordinamento penale come lo è il p. di legalità; sulla base di questo principio avviene la selezione dei comportanti vietati e quindi penalmente rilevanti. Questa è la sua enorme rilevanza. DEFINIZIONE : il principio di offensività è quel principio che induce a ravvisare lo zoccolo duro del reato nell’aggressione, sotto forma di lesione effettiva o potenziale (semplice messa in pericolo, che è fondamentale), di uno o più beni giuridici che l’ordinamento intende tutelare. Ogni reato nel nostro ordinamento deve essere costruito in modo tale da far si che vi sia un’offesa a un bene giuridico tutelato, a un interesse che l’ordinamento intende tutelare con lo strumento penale e questa offesa si può manifestare sia come danno al bene giuridico (omicidio che danneggia il bene “vita”) – lesione effettiva, sia l’offesa può essere anticipata e quindi si può non arrivare al danno ma si anticipa alla semplice messa in pericolo (delitti di attentato). Il principio di offensività deve essere considerato legato al principio di materialità : il nostro ordinamento, che prevede al centro un reato che è offesa a un bene giuridico tutelato e non un tentativo, condotta socialmente pericolosa ( non si punisce con la sanzione penale, si punisce un soggetto che ha posto in essere un reato, una condotta socialmente pericolosa) Il nostro ordinamento, che prevede al centro un reato che è un offesa a un bene giuridico tutelato, riIiuta di incentrare il reato sulla pericolosità o sull’atteggiamento interiore del soggetto, ma lo incentra su un offesa materiale che può essere effettiva o di messa in pericolo. Questo vuol dire che il nostro diritto penale è costruito sul fatto e non sull’autore, non andiamo a punire un soggetto perché pericoloso, si punisce un soggetto che ha poste in essere un reato e una condotta socialmente pericolosa. Es: in tempi recenti, fu introdotta dal governo di centro destra, una circostanza aggravante che prevedeva l’aggravamento del trattamento sanzionatorio per i soggetti clandestini; il reato era aggravato per i clandestini (aggravante della clandestinità) disciplinato art 61 n.11 bis del c.p. Su questa aggravante si è espressa la corte cost. che ha dichiarato incostituzionale l’aggravante della clandestinità e ha ribadito che se avessimo accettato questa circostanza saremmo caduti in un diritto penale d’autore e non del fatto.

Il principio di offensività è legato al principio della materialità che è legato al principio di legalità. I principi sono da vedere come tutti collegati tra di loro.

—PROFILO PROBLEMATICO DEL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA’—

E’ rappresentato dalla fonte, dal contenuto normativo, quindi dal dove noi dobbiamo cercare la fonte, un riferimento che lo disciplini. Se si va a vedere la costituzione non c’è un riferimento, nessun articolo che lo disciplini; uguale per il codice penale. Si pone il problema di recuperare il fondamento normativo del principio. Per farlo in linea di massima si deve dire che ad oggi manca un referente espresso del principio e storicamente e tendenzialmente lo so è sempre considerato come un principio implicito, immanente, ricavabile in via interpretativa. Un rilevante tentativo dottrinale che ad oggi forse non è più attuale ma comunque interessante, di ricavare il principio di offensività nel codice penale è stato effettuato facendo riferimento all’art 49 comma 2 del c.p.: "La punibilità è esclusa quando, per l'inidoneità dell'azione o per l'inesistenza dell'oggetto di essa è impossibile l'evento dannoso o pericoloso". Quest’art. Disciplina il Cd. reato impossibile , cioè quel reato che non può essere punito perché l’azione è inidonea (inidoneità e inesistenza anche dell’oggetto). Se è vero che un reato sarebbe inidoneo quando l’azione è inidonea e l’oggetto inesistente, allora non sarebbe possibile un reato senza una lesione o una messa in pericolo del bene giuridico tutelato. Questa teoria è una teoria ben posta e fondata, trovando qualche avvallo giurisprudenziale della corte di cassazione e andando a leggere i lavori preparatori, del codice penale, effettivamente il valore del principio di offensività lo si voleva esprimere tramite questo art, che può rappresentare un appiglio normativo al principio di offensività. Ma questa spiegazione non è del tutto appagante e a partire dagli anni 70 si è cercato di ricostruire il nostro ordinamento e in particolare anche i principi, cosı̀ da dargli copertura costituzione, costituzionalizzando tutti i principi anche quelli non espressamente previsti. Era quindi fondamentale avere in costituzione un articolo, che costituzionalisse questo principio. L’unica strada accettata da dottrina e giurisprudenza maggioritaria è stata quella di considerarlo come principio implicito e immanente all’interno dell’intero sistema di valori costituzionali e quindi immanente e implicito negli artt. della costituzione; in particolare si rinviene in maniera implicita dal combinato disposto art 25 comma 2 e 27commi primo e terzo (p. di legalità/p. di colpevolezza). Muovendo dal combinato disposto di queste disposizioni, la dottrina giunge a sostenere che in base ai p. fondamentali della nostra materia, il

spetta la giudice, in base alle circostanze concrete del caso, accertare che quella condotta abbia concretamente posto in pericolo quel bene. Il giudice deve effettuare un accertamento ulteriore. Il giudice deve accertare che concretamente. Quel fatto abbia posto in pericolo il bene giuridico tutelato

  • (^) Astratto : invece è il legislatore che ha già presunto che un certo comportamento metta in pericolo il bene giuridico tutelato, quindi il pericolo concreto non è un elemento costitutivo, perché il legislatore ha già deciso che quella condotta è pericolosa. Il tratto distintivo delle categorie si coglie sul piano dell’accertamento giudiziale (spesso il legislatore indica quando un reato è di pericolo concreto o astratto: es viene usato avverbio concretamente, e ci si rende conto che il reato è di pericolo concreto, altre volte non speciIica niente e siamo di fronte a un reato astratto. Ma non basta perché a volte il legislatore non usa avverbi che possono aiutare l’interpretazione, eppure siamo di fronte a reati comunque di pericolo concreto). L’unica vera differenza sta nell’accertamento del giudice: mentre nei reati di pericolo astratto è già il legislatore che sulla base di una presunzione afferma che quel certo comportamento è pericoloso, quindi il giudice in sede di accertamento deve solo riscontrare che il soggetto abbia posto in essere quella condotta, che si presume da un punto di vista legislativo già pericolo per sé. Es reati ambientali. REATO DI PERICOLO CONCRETO : prevedono un accertamento diverso, proprio perché il pericolo concreto è un elemento costitutivo, il giudice deve andare ad accertare non solo la condotta tenuta, ma che questa sia stata concretamente idonea a porre in pericolo il bene. Si tratta di accertamento particolare che si chiama accertamento della prognosi postuma ; vuol dire che va ad accertare ex ante, non ex post (come per il nesso di casualità), in concreto e a base totale, se il comportamento è concretamente idoneo a porre in pericolo il bene, non a danneggiarlo. Il giudice deve fare un viaggio nel passato, deve andare a considerare la situazione al momento della condotta, nel momento in cui si è veriIicata l’azione o l’evento e per valutare la condotta deve utilizzare il massimo delle conoscenze possibile al momento del giudizio, e non al momento del fatto, quindi anche notizie ulteriori dell’agente; e come base del giuridico il giudice deve tenere conto di tutte le circostanze presenti nel momento in cui si è tenuto l’evento. Deve sulla base di questi 3 elementi, capire se il bene giudizio tutelato in quel singolo caso concreto ha corso il pericolo di essere concretamente leso. Es di reato di pericolo concreto è la bancarotta: la bancarotta è un reato molto grave e contestato e in particolare punisce l’imprenditore e pone in essere una

serie di comportamenti che mettono in pericolo, che non devono arrivare a danneggiare, il patrimonio dei creditori.

—BENE GIURIDICO TUTELATO—

Elemento collegato all’offensività: il reato è l’offesa a un bene giuridico, p. cardine di ogni ordinamento liberale. Il bene tutelato sono quegli interessi che l’ordinamento intende difendere con lo strumento penalistico. Il reato si costruisce sul bene giuridico tutelato. Il bene giuridico tutelato, è uno di quegli elementi che hanno una natura polifunzionale e polidimensionali, ha più funzioni: tra le tante ne possiamo distinguere

  1. In senso politico- criminale : l’offesa al bene giuridico viene prospettata come criterio che il legislatore dovrebbe seguire nell’identiIicazione delle condotte punibili. Cioè Il bene giuridico dovrebbe rappresentare l’interesse intorno al quale costruire la tutela penale, prevedendo il o i reati.
  2. In senso esegetico applicativo : molto spesso il bene giuridico viene utilizzato in senso interpretativo, cioè grazie al bene giuridico l’interprete, è in grado di interpretare il reato e capire cosa è lecito grazie al bene giuridico tutelato. Es il reato d’incendio è “(..)chiunque cagiona l’incidendo è punito con la reclusione di x (…)”. Ma chi ci dice cosa è l’incendio? Noi per andare a capire cosa effettivamente viene punito utilizziamo proprio il bene giuridico tutelato, perché andiamo a vedere qual è il bene giuridico tutelato (che è nel caso dell’incendio è l’incolumità pubblica)
  3. In senso sistematico classiIicatorio : i reati sono raggruppati sulla base del bene giuridico tutelato (fascista quindi parte dalla personalità dello stato). Anche dal punto di vista classiIicatorio il bene giuridico è importante perché i trattati sono trattati in maniera omogenea in base al bene giuridico tutelato, e questo è importante anche per una interpretazione in senso sistematico. Il bene giuridico tutelato È elemento imprescindibile per ogni reato , è un interesse che lo stato intende tutelare con lo strumento penale ed è però anche un concetto che ha più dimensioni e funzioni. Ogni reato deve tendere a tutelare un bene giuridico protetto.

Ripetizione:

  • (^) TIPICITÀ : il fatto è tipico quando corrisponde ad una fattispecie incriminatrice astratta posta dal legislatore.
  • (^) ANTIGIURIDICITÀ : Deve essere “Contra Ius” e pertanto non deve essere presente nessuna norma all'interno di tutto l’ordinamento, una norma che facoltizza o impone quel comportamento. ( cd.Cause di giusti?icazione )
  • (^) COLPEVOLEZZA : il fatto tipico e antigiuridico deve essere colpevole e quindi deve poter essere rimproverato soggettivamente al soggetto, pertanto il soggetto di averlo commesso con dolo o con colpa, deve essere capace di intendere e volere, non devono essere presenti cause di esclusione ( cd.Scusanti )
  • (^) PUNIBILITÀ : devono essere presenti in alcuni casi le cd.condizioni obiettive di punibilità per alcuni reati oppure in altri casi non devono essere presenti delle cause di non punibilità, quindi di esclusione di punibilità. La punibilità si basa su scelte di mera opportunità politico- criminale del legislatore. Basta la mancanza di uno di questi elementi che il reato non si ritiene completo e quindi il giudice deve andare a prosciogliere.

— IL FATTO TIPICO—

De>inizione : il fatto tipico è la descrizione di un accadimento di vita contenuto in una disposizione incriminatrice. Concorrono a descrivere il fatto tipico i seguenti elementi fondamentali:

  1. il bene giuridico tutelato (ovvero l'offesa al bene giuridico tutelato) 2) Il soggetto attivo
  2. La condotta (Attiva od omissiva)
  3. Eventuali presupposti della condotta ( ma non tutti i reati prevedono i presupposti della condotta)
  4. Rapporto di casualità
  5. Evento naturalistico
  6. L'oggetto materiale Non tutti reati hanno un evento naturalistico, non tutti reati hanno una condotta, un rapporto di casualità ed un evento, appunto esistono reati di mera condotta, questi reati solitamente pongono in pericolo il bene giuridico tutelato senza andarlo effettivamente a ledere, anche questa è un’offesa, per offesa non intendiamo sia la lesione effettiva sia la lesione potenziale la messa in pericolo. ( reati ambientali)

— SOGGETTO ATTIVO—

Questo è un elemento imprescindibile per ogni reato. Tradizionalmente il soggetto attivo del reato non può che essere umano, escludiamo gli animali. Ultimamente sia uno sviluppo della cd. Responsabilità delle persone giuridiche , in questo caso il soggetto attivo non sarebbe una persona ma una società, una

persona giuridica (disciplinata dal d.lgs 231 del 2001 e che in realtà ha natura para penale però viene con<igurata come responsabilità amministrativa degli enti). Possiamo distinguere reati sulla base del soggetto attivo:

- (^) reati comuni: possono essere commessi da chiunque (omicidio) - (^) Reati propri: esistono tuttavia altri reati che possono essere solo commessi da determinati soggetti attivi, solo da soggetti quali<icati. Non da chiunque, ma da determinati soggetti. (Abuso d’uf<icio, concussione) Il soggetto attivo può essere diviso in altre due categorie: - (^) Mono oggettivi: che di base è un reato normale, è quel reato che può essere commesso da un solo soggetto, se poi viene poste in essere da più soggetti, ricorrere all'ipotesi del concorso di persone nel reato. - (^) Pluri soggettivi: detti anche a concorso necessario , sono quei reati che per essere posti in essere devono per forza prevedere più soggetti attivi (rissa/ associazione per delinquere di stampo ma<ioso/ corruzione) I reati associativi ci si è posti per anni il problema della compatibilità con il concorso di persone, e si è posto il problema di come è possibile che un reato che già prevede la pluralità di soggetti possa essere commesso con ulteriori soggetti. Si può concorrere in un reato nel quale già prevedono una pluralità di soggetti? Il punto dolente è rappresentato dal cd. Concorso esterno dell'associazione ma?iosa.

— LA CONDOTTA—

Consiste nel comportamento penalmente rilevante. La condotta può essere:

- (^) commissiva - (^) Omissiva Concetto di azione : alla base del reato omissivo doloso vi sia un'azione, una condotta criminosa, movimento corporeo. (Art.42 comma 2 il quale parla di azione commessa con coscienza e volontà) quindi l'azione è un movimento corporeo, cosciente e volontario, questo è ciò che integra il cd.delitto commissivo doloso.

CAUSE DI ESCLUSIONE DELLA SUITAS: queste sono delle cause purtroppo

frequenti, ma da un punto di vista dogmatico sono dif<icilmente collocabili, perché hanno degli elementi che possono farle afferire si al fatto tipico, ma anche alla colpevolezza. Sono delle circostanze anormali, che hanno in<luito sulla volontà che il comportamento non viene considerato proprio del soggetto, Possono essere considerati sia all'interno dell'ambito dell'elemento soggettivo, perché comunque vanno incidere sulla volontà del soggetto, ma possono andare anche ad escludere il fatto tipico perché vanno ad incidere sul nesso di causalità ma sembrerebbero a ferire di più al fatto tipico.(hanno natura polivalente) E sono:

- (^) la forza maggiore ( art.45 c.p.)