DIRITTO PENALE
• A seguito della riforma del 2005, cd. ex Cirielli, il tempo necessario a prescrivere il reato: È pari
al ''massimo della pena edittale stabilita
dalla legge e comunque non inferiore a sei anni, se si tratta di delitto'' e ''a quattro anni se si tratta di
contravvenzione''.
• Abolitio criminis (art. 2, comma 2, c.p.) può aversi: Abolizione integrale di una figura di reato
nell'ipotesi di istigazione all'aborto e
abolizione parziale del reato in caso di restrizione dell'area applicativa di un'incriminazione
preesistente che può derivare sia da interventi
su disposizioni di parte speciale, sia da interventi su disposizioni della parte generale.
• Ai sensi dell'art. 2, comma 2, c.p.: ''Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge
posteriore, non costituisce reato e, se vi
è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali''.
• Ai sensi dell'art. 2, comma 5, c.p., il principio di retroattività della legge penale più favorevole:
Non opera per le leggi eccezionali e per le
leggi temporanee, in quanto si tratta rispettivamente di leggi emanate per fronteggiare situazioni
oggettive di carattere straordinario e di
leggi che contengono la predeterminazione espressa del periodo di tempo in cui avrà vigore.
• Ai sensi dell’art. 27 Cost. comma 2: Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al
senso di umanità e devono tendere alla
rieducazione del condannato.
• Ai sensi dell’art. 47 ss. Ord. Penit. Le misure alternative alla detenzione sono: L'affidamento in
prova al servizio sociale, la detenzione
domiciliare e la semilibertà.
• Ai fini del consenso, è necessario: Che il soggetto abbia una sufficiente maturità di giudizio al fine
di valutare sia il significato che la portata
della lesione di beni a cui presta il suo assenso.
• Ai fini dell'accertamento del reato è necessario: Che, oltre alla individuazione della norma di
legge o di regolamento violata, derivi una
lesione effettiva dell'interesse garantito dalla norma incriminatrice.
• Ai fini della commisurazione della pena il giudice deve tener conto della gravità del reato desunta:
Dalla natura, dalla specie, dai mezzi,
dall’oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell’azione, dalla gravità del danno o del
pericolo cagionato alla persona offesa
dal reato, dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.
• Ai fini della commisurazione della pena il giudice, inoltre, deve tener conto della capacità a
delinquere del colpevole desunta: Dai motivi a
delinquere e dal carattere del reo; dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e
dalla vita del reo, antecedenti al reato;
dalla condotta contemporanea o susseguente al reato; dalle condizioni di vita individuale, familiare
e sociale del reo.
• Ai fini della configurabilità del delitto di peculato, il possesso: Può far capo congiuntamente a più
pubblici ufficiali qualora le norme interne
dell'ente pubblico prevedano che l'atto dispositivo sia posto in essere con il concorso di più organi.
• Al concorso formale dei reati si applica la disciplina: Del c.d. cumulo giuridico delle pene, si
applica la pena prevista per il reato più grave,
aumentata fino al triplo.
• Al concorso materiale dei reati si applica la disciplina: Del c.d. cumulo materiale delle pene, si
applicano tutte le pene, tra loro sommate,
previste per i singoli reati, entro i limiti massimi previsti dall’art. 78.