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Descrive i concetti cardini del nuovo regolamento penitenziario
Tipologia: Appunti
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Lezione 19/09/ Il diritto penitenziario cos’è? Perché si studia? Il diritto penitenziario si occupa della fase successiva della sentenza, fase del sistema di giustizia per cui il diritto non si soffermava. Fino al 1975 la normativa che conteneva regole in tal ambito era un decreto ministeriale dell’epoca fascista, norma di rango secondario, con scarsa importanza della regolamentazione giuridica. Questo perché la nozione retributiva delle pene serviva a procurare afflizione e al massimo ammendare per procurare afflizione. In questa logica della pena, la quale era di tipo detentivo, con l’obbiettivo di limitare la libertà del reo per anni o mesi, l’esecuzione della condanna era un affare semplice e poco bisognoso di esecuzione come quello di un atto civile, dopo che il giudice emette la sentenza decidendo la pena, l’esecuzione non richiede un gran intervento del diritto né intervento del giudice. Oggi c’è un giudice che è detto magistrato di sorveglianza. All’epoca del decreto ministeriale del 1931 era l’unico regolamento penitenziario, magistrati non intervenivano mai tranne nei casi dei cumuli giuridici, cioè in caso di due condanne differenti e dovevano essere coordinate. Di quello che accadeva al condannato durante l’esecuzione, il diritto non guardava molto. Il regolamento penitenziario fa riferimento maggiormente alla disciplina della vita del carcere, ma gestire la pena detentiva era considerata una cosa semplice. Questa visione cambia quando cambia l’idea della pena, che si evolve con la convinzione che la legittimazione della pena non può essere nella retribuzione / afflizione ma deve essere nella rieducazione / emenda, che non si può realizzare se lo strumento è la sola sofferenza, questo incide sulla fase penitenziaria e la trasforma in un modo complicato: fino quando la pena è infliggere dolore e custodire il reo è semplice, ma quando il fine è più impegnativo come la risocializzazione della persona- condannato significa condurre la persona al rispetto dei valori condivisi che aveva violato con il reato. È la stessa persona che deve acquisire consapevolezza e volontà di aderire a quei valori del vivere civile. E quindi il diritto penitenziario diventa un insieme di regole che non sono solo per custodire, ma dare agli operatori delle carceri la possibilità di attuare questa risocializzazione, la reclusione diventa quindi un periodo di tempo pieno di contenuti, tempo che deve essere riempito di cose da fare per chi è in carcere. Nel contempo si prende coscienza che se deve risocializzare, il carcere non può ledere ulteriori diritti dalla persona differenti dal diritto alla libertà personale che è leso per l’applicazione della pena in quanto la reclusione comporta la perdita di tale liberà. Ciò non toglie che i diritti diverso da questo come, a cui si ricollega la persona non possono essere ulteriormente sacrificati. Fuori da questa misura necessaria legata alla limitazione personale, gli altri diritti devono restare immutati. Per due motivi:
progetto del 1975 è risultato all’avanguardia per l’epoca, portando al centro del dibattito penale l’Italia che fu la meta di svariati rappresentati politici di paesi stranieri, che vollero vedere come veniva applicato questo di rieducazione del reo. Ma nel 1975 stesso anno del regolamento, è iniziata anche una forte criminalità data dal fenomeno del terrorismo che ha nociuto a questa riforma penitenziaria. Ha comportato una difficile applicazione del regolamento e quindi applicazione dell’articolo 27, per cercare di delimitare questa nuova ondata di criminalità. Con questo nuovo fenomeno, si andò a crearsi una nuova figura di detenuto, il quale una volta entrato in carcere, non voleva rieducarsi ai valori della società proprio perché lui non credeva in questi e non credeva che il suo fosse un comportamento illecito, avendo poi l’obiettivo di interferire con la vita del carcere e la rieducazione degli altri detenuti. Questo portò al minare il nuovo progetto del risocializzare delle persone senza peggiorarle. Furono anni anche di grandi rivolte carcerarie, mettendo alla prova la nuova amministrazione penitenziaria. Emergenza che fu il primo scoglio e portò alle prime NOVELLE PENITENZIARIE quasi tutte di ristrutturazione, ritocco in senso restaurativo dello stato anteriore stimolato da queste nuove emergenze criminali, che dopo il terrorismo ne vennero altri come i mafiosi che il detenuto di mafia era proprio il contrario di quello terroristico. Sono i due moventi delle novelle successive del 1975, non lo ha tradito ma a inserito dei meccanismi di difficoltà. Il nuovo ideale è la correttezza della pena, è il contrario della pena afflittiva/ punitiva della pena, ma che deve tendere alla rieducazione. La riconfigurazione del 1975 ha una parola chiave, oltre quelle di prima, è l’INDIVIDUALIZZAZIONE cioè una pena modellata sulla persona calibrata sulla risposta personale del trattamento. Anche questa è caratteristica del capovolgimento della pena. La pena come custodia è pena che è essere uguale a tutti e se regolata dalle norme è semplice per descriverla, se invece deve risocializzare allora non può essere uguale per tutti perché i percorsi di risocializzazione sono diverse come lo sono le persone tra di loro. Si aggiunge che è un trattamento individualizzato sociale. Le modulazioni possibili di questo trattamento è che le modulazioni sono tante del carcere: si dice che la pena carceraria sia una pena elastica/ flessibile, l’elasticità riguarda anche la quantità della pena. Ci sono istituti che riducono la quantità della penale che appartengono al diritto penitenziario, come la libertà condizionale: per invogliare le persone a partecipare al trattamento di rieducazione, perché in stati di scarsa voglia, hanno bisogno di incentivi come quello di assicurare una possibile anticipazione di fine pena: per ogni 6 mesi di detenzioni a chi partecipa alle attività senza creare disordini, vengono abbonati di 45 giorni di detenzione, se hanno 10 anni da scontare la fine pena è inserita nella cartella personale, l’idea di quella data per la fine, che si modifichi anche di poco in relazione al proprio modo positivo di vivere in carcere è uno strumento potentissimo per facilitare la risocializzazione. Questa possibilità da la misura della ragionevolezza, in quanto è una ratio che attiene all’assetto
psicologico del condannato, è un fattore promozionale per partecipare all’attività che permettano la rieducazione sociale. Per poter ottenere questa diminuzione il condannato che tiene un comportamento idoneo e partecipa alle attività, ogni semestre può chiedere al magistrato penitenziario di analizzare il suo comportamento e poter applicare questa diminuzione. Il fattore semestrale è dovuto al fatto che il condannato possa avere la possibilità di mantenere tale comportamento, ma se una volta tenga un comportamento di grave lesione, non pregiudichi tutto il buono lavoro svolto per il resto della pena e avere comunque la possibilità di avvicinarsi alla fine pena. I principi di individualizzazione ed elasticità permettono a coloro che partecipano alle attività, di ottenere dei premi come l’uscita dal carcere per un determinato numero di ore giornaliera, questo premio fa riferimento a quelle attività di rieducazione che fanno parte di regimi detentivi aperti o svolti parzialmente all’esterno: sono momenti in cui la persona cessa di essere reclusa per poter partecipare ad attività istruttive o lavorative. Ci sono modalità extra carcerarie come l’affidamento in prova, la detenzione domiciliare e altre. Il ruolo di figure alternative alla detenzione ha un ruolo importante per il legislatore del 1975 perché si è visto che è positivo un’espiazione duttile. Il percorso della rieducazione inizia con una prima fase tutta carcerarie, durante la quale vengono OSSERVATI per individuare il trattamento specifico per ogni detenuto. Dopo che da una risposta positiva al trattamento, l’equipe penitenziarie decidono che sia pronto ad una misura alternativa al carcere e che abbia progredito nella propria rieducazione. Ma questo premio di avvicinamento della fine pena spesso ha un effetto/paradosso negativo perché si è notato statisticamente in tutti i detenuti che si avvicinano al momento dell’uscita, i quali compiono atti lesivi alla propria persona fino ad arrivare al suicidio. Un altro fattore negativo di aumentare il numero di anni da passare in carcere è l’aumento di recidiva del detenuto se deve passare tutta la durata della pena all’interno del carcere (questo perché spesso il carcere è definito come la scuola di criminalità, in cui chi è detenuto, per passare il tempo impara nuove tecniche di reato), recidiva che diminuisce invece per chi svolge una pena duttile. Ovvio al livello statistico di chi è ammesso a queste misure alternative, sono persone che in se non sono pericolose. Prova che la graduale apertura all’esterno è sempre preferibile ad una pena del tutto carceraria, per motivi che vale per le pene lunghe. Nelle pene lunghe l’effetto di estraneamento aumentano e si disabitua alla socialità. Le istituzioni totali in cui passare il tempo di reclusione ce ne sono varie: ospedali, spizzi, case famiglie, residenze protette, carcere. La caratteristica è essere istituzioni in cui la persona una volta entrata viene gestita da quella e perde autonomia. È un’istituzione che ti governa, ma disintegra l’individuo, per il fatto che si ritengono tutti uguali. Questo fattore di rendere tutti uguali, quindi far perdere la propria personalità, era tipica anche delle carceri che era attuata dall’obbligo delle uniformi
Lezione 20/09/ L’idea del trattamento penitenziario si scontra con 2 problemi:
come la droga, ma che nel fenomeno della droga troviamo lo spaccio, il consumo, la detenzione della droga, da cui si è allargato anche alla criminalità di strada a cui sono dedicate dei pacchetti di SICUREZZA, postulati dai ministri degli interni che per prevenire i reati, sono pacchetti che inaspriscono la tutela penale, prevedono manovre a tre mosse: a. Alzare le pene per quei determinati reati significa anche aumentare la carcerazione, mai contrastato il fenomeno criminale che voleva contrastare. Al livello carcerario ha nociuto al suo sistema e ai principi, il sistema del 1975 che ha bisogno di capitoli di bilancio molto ricchi o un tasso di carcerazione medio-basso. Si deve rassegnare al fatto che il trattamento accurato ai detenuti, l’inflazione del carcere e l’affollamento del carcere ha nociuto all’attuazione del regolamento del 1975 che ha trasformato l’attuazione del regolamento intendendo il trattamento rieducativo come adempiere di porre un trattamento rieducativo alla sottrazione della carcerazione, cioè dare quel minimo di trattamento per non far impazzire le persone in carcere. La rieducazione è diventato un termine per l’attenuazione dell’effetto negativo del carcere, si accontenta di una pena diseducativa, diventando una scuola del crimine (prima era posta la regola dell’isolamento, in quanto si parlava del contagio morale, mentre oggi questo isolamento non è più permesso tranne come misura punitiva.) b. Terreno processuale dando più poteri ai PM e ispettori, si allungano i tempi di indagini, si da la possibilità di usa particolari strumenti investigativi come il potere più forte di perquisizione, perquisire per blocchi di edifici. c. In ambito penitenziario, si mettono tutti questi fenomeni di allarmi si pongono nei regi speciali, che ospitano detenuti differenti al mafioso e terrorista. Rischia di privare la giusta rieducazione una serie di persone. Il trattamento del 1975 era molto costoso, ma è permissibile con livelli non eccessivi di carcerazione. Non solo in termini di posti, ma anche per le stesse risorse per al sorveglianza, dove gli operatori penitenziari di sorveglianza e di trattamento e quando c’è sofferenza di questi soggetti, non solo è difficile sia la sorveglianza che diminuite le attività rieducative. Quando è questo si riducono tutti i compiti che non sono la sorveglianza e la custodia dei detenuti. Questa riduzione riduce anche il trattamento rieducativo e la salvaguardia dal danno del carcere. Questo affollamento delle carceri comporta la diminuzione delle attività che permettono la rieducazione dei detenuti, e con questa loro partecipazione avrebbero avuto ogni sei mesi una diminuzione della pena di massimo 45 giorni. Ma ciò non può avvenire perché con l’affollamento delle carceri e la scarsità di uomini della sicurezza, non può esserci la partecipazione alle attività rieducative, il magistrato deve apportare
che avevano altre destinazioni originarie, non si sentiva la necessità di costruire queste carceri, era importante per il fine avevano bisogno:
alla disciplina era la sfida della rieducazione. Comportante osservante era così persuasivo di restare nella persona una volta uscito dal carcere/casa lavoro. Allora era un lavoro funzionale, era una terapia che si basava sul fare delle cose a comando, assenza nessun impulso e nessuna spinta di obbedire ad un comando. Questa casa lavoro era per anni ha svolto questo lavoro, ma per capire l’importanza di questa pena e di carcere del continuo lavoro è che i più indolenti avevano delle celle speciali che erano forniti di una pompa d’acqua all’interno delle celle chiuse, che man mano che saliva doveva svuotare le celle per evitare di essere annegato, era l’idea di dover anche lavorare per salvarsi la vita, un modo per realizzare l’idea della terapia anche contro la volontà di chiunque. Questa idea di carcere dura per circa due secoli, smossa dal pensiero illuminista grazie a Beccaria che nel 1774 con il libro dei diritti e delle pene, rifonda il diritto penale e sul carcere dice che l’asprezza della pena la rende inutile, in quanto aumento la recidiva di chi la subisce. È una politica criminale sbagliata e riteneva inutile, ma occorreva la proporzionalità del castigo al delitto. Idea come controllo e luogo di terapia all’obbedienza, questa simbiosi ha sempre fatto parlare di carcere fabbrica, ma si deve intendere che doveva produrre dei nuovi cittadini e non produrre manufatti per il commercio. La riforma dei sistemi carcerari nasce in Inghilterra, uno sceriffo del 1773 visitò i luoghi di detenzione, rimase sconvolto dai penitenziari della sua contea, perché notò la completa privatizzazione del sistema carcerario, decadimento delle condizioni di carcerazioni, era un sistema privato e era diventato solo un affare economico per i privati che lo gestivano. In riferimento sia del lavoro, ma anche del pagamento di ogni confort oltre il trattamento base da parte degli stessi detenuti (la possibilità di camminare senza catene ai piedi era a pagamento). Alla fine, della pena non era libero se non poteva pagare l’affitto al privato. questo sceriffo diede una svolta, che si produsse in tutta l’Europa e all’Inio dell’800, si posero 3 modelli di detenzione:
Con il sorgere di questi fenomeni criminali hanno anche posto nel carcere, hanno fatto sembrare troppo coraggioso il metodo di trattamento indicato dal legislatore del 1975, con le varie possibilità di uscire e si è cominciato con il terrorismo, dando vita a perplessità di mantenere questi istituti per i terroristi. Al livello carcerario, cominciano i trattamenti differenziati, il primo è il regime stabilito dal 4 bis, che nasce nel 1991, si fondava sull’idea che alcuni detenuto sono più difficili da rieducare e per questi va bene il trattamento e rieducazione, ma che devono avvenire tutte all’interno del carcere perché troppo rischioso farlo entrare in contatto con il mondo esterno prima della propria rieducazione, quindi cancellate per quelle categorie di condannati. Un altro istituto di carcere diseguale riguarda un regime speciale che attiene non hai benefici esterni è il circuito speciale, una forma di differenziazione è il trattamento intramurario che è ulteriormente differenziato per alcuni detenuti, come quello della SORVEGLIANZA PARTICOLARE stabilito dall’articolo 14 bis, che ha delle regole differenti dal regolamento penitenziario (numero di visite dei familiari, differente anche la collocazione del detenuto nell’istituto, è posto con alcuni detenuti e non altri, che vengono specificamente scelti, per evitare che siano a contatto anche nelle ore comuni, introducendo una limitazione nella socialità del detenuto). I sorvegliati speciali fanno la socialità ma con pochissime persone, proprio in termini di sicurezza sia che interna che esterna. Il 41 BIS assomiglia ad un circuito speciale, ma è di più che è un regime non deciso dal direttore del carcere, disposti dal ministro della giustizia su richiesta del pubblico ministero. È il carcere diseguale per eccellenza, quasi trasforma la detenzione, in modo diverso da quella ordinaria. Viene chiamato CARCERE DURO, creando problemi di legalità e con il principio di giurisdizionalità della pena. Il 41 bis è così lontano dalle norme penitenziarie normali, considerato come una diversa pena che per non sarebbe prevista dalla legge, allentamento che è dipeso dalla scelta del regime, in base alla limitazione dei diritti dei detenuti. Funziona: rispetto a situazioni di particolare pericolosità, emesso dal ministro della giustizia è una soppressione delle regole ordinarie del trattamento, vanno trattate quindi con regole speciali. La pena deve sempre avere una funzione di rieducazione, e poi essere avvicina a quello della sicurezza. Anche qui significa SOSPENSIONE DELLE REGOLE ORDINARIE DEL TRATTAMENTO, eppure la sospensione significa supposizione di regole straordinari. Il problema è stabilire chi le definiscono, che è definito da ogni direttore del carcere, che si possono differenziare per le varie carceri. Ci sono anche dei requisiti di leggi, sono sempre clausole generali, ma sono sempre attuate dai carcerari. Se si distacca così tato da quella ordinaria, si può pensare di essere dinanzi a una pena non prevista dalla legge (no principio di legalità) e dato che è amministrata manca anche il principio di giurisdizionalità, perché deciso dal capo del carcere. Se fosse veramente una pena, sarebbe incostituzionale perché carente dei due principi fondamentali del diritto penale.
Il 4 bis, 14 bis e 41 bis, sono i fondamenti tradiscono il concetto della rieducazione della pena, perché i tiene molto in considerazione della pericolosità del detenuto. Lezione 27/09/ Ci sono alcuni sistemi differenziati che mettono alla prova i principi del regolamento penitenziario e sono tre:
rapporti familiari. Tutti i casi di trasferimento derogano a questo principio, modificando molto il trattamento della vita nel carcere. Sono principi dell’eccesso di carcerazione, dovuto anche al sovraffollamento carcerario. Questo principio venne abbandonato nel periodo di qualche anno fa in cui per non essere condannato dalla Corte UE perché ci accusò di avere le carceri troppo affollate, si decise di ricollocare alcuni detenuti. È una soluzione preferibile a quello delle carceri speciali, inoltre la legge Gpzzini aveva previsto una mofalità di contrasto introducendo anche il 41 bis diverso a quello di oggi, ma era un istituto con la stessa ratio del 14 bis con sospensione delle regole di tarttamento relativa a tutto l’istituto o a singole parti, con la differenza che rispetto al 90 bis, c’era la prevedibilità e eccezionalità come previsione. Per evitare lo scivolmaneto come accaduto per l’articolo 90 aveva data una doppia possibilità:
disciplina processuale, fenomeno positivo e posto come un incentivo, previsto come una cessata pericolosità. È un fine che viene previsto in un altro istituto e non nel 41 bis, il quale persiste fino a quando ci sono sussistenze di pericolosità (sarebbe come un trattamento di tortura). I delitti del 41 bis sono quelli del 4 bis della prima fascia, cioè mafia e terrorismo. Le limitazioni previste sono: riduzione colloqui familiari e quelli non familiari sono vietati, visto su tutta la corrispondenza, limite dei pacchi, restrizione della permanenza all’esterno, no rappresentanza negli organi amministrativi, registrazione di tutti i colloqui e ulteriori restrizioni. La legge del 2009 che ha modificato il 41 bis l’ha reso definitivo, migliorandolo. Non è sufficiente per ritenerlo idoneo a impedire questi tipi di comportamento. Latto con cui si pone sotto l’articolo 41 bis è impugnabile dianzi il giudice di sorveglianza, la cui centralità di decidere è posto al magistrato di Roma come unico giudice di sorveglianza del 41 bis. Questa centralizzazione ha un problema però, che ci possa essere un blocco dell’evolutività della giurisprudenza in questo ambito. Lezione 3/10/ Il 41 bis non è unico, simbolo della legislazione penitenziari dell’emergenza è l’articolo 4BIS, intervento d’urgenza, risale al 1991 ad un D.L., una delle prime leggi antimafia, nato dal pensiero di Falcono e con grandi ulteriori novità in tale ambito. Articolo che pensava a mafiosi e terroristi, precludendo a questi buona parte dell’offerte trattamentali della legge del 1975 e 1986, recludeva tutte le misure alternative extra murarie e anche i benefici, occasioni di contatto con il mondo libero. Alla base della norma quello di un regime speciale per una particolare pericolosità dei detenuti, in virtù della quale serviva un regime espiativo tutto intramurario. Il legislatore presumeva che queste persone pericolose non potessero cogliere le occasioni di ammenda offerte dal precoce contatto con il mondo libero, anche presunzione di più difficile rieducazione. Rieducate con il massimo sforzo da parte delle autorità, ma tutte all’interno del carcere. Si istituiscono dei trattamenti differenziati, che è parametrata su categorie, sui titoli di reato che il detenuto ha in cartella e in particolare a quello che sta espiando. Il problema di queste presunzioni, anche se avendo un fondamento empirico, è un calcolo legale che consente un margine di errore. Nel 1991 la norma si presentava come un dosaggio particolare dei benefici penitenziari, per individuare un parametro più efficiente. Dopo un anno questa norma si trasforma con un altro decreto-legge, importante è il momento storico, falcone riteneva che per la mafia si dovesse fare un’eccezione nell’ambito delle indagini che si dovevano accentrare negli uffici più grandi e più mezzi, ma avendo la competenza su di tutti i delitti del territorio distrettuale, comportava una visione maggiore; ma questa scelta portò alla strage di Capaci. Il decreto del 1992 venne
contrario, non è indice raffinato per definire la continua pericolosità, chi sa ma tace influisce negativamente sulla propria socializzazione. Non è regola assoluta, i silenzi di persone sono dovuti a motivi della paura di ritorsioni ai propri familiari. La norma era rigorosa, richiede una COLLABORAZIONE FATTIVA che consente l’arresto, introducendo un altro profilo di ingroguità che spesso non porta all’arresto anche se collabora, che è considerata irrilevante (quando la posizione nell’organizzazione è marginale e che non ha informazioni utili) o impossibile (quando nel frattempo i fatti che conosce sono stati conosciuti e che hanno già portato a degli arresti), la norma vale sia all’ingresso ma anche in tutta la durata della pena, con il passare del tempo le organizzazioni possono essere sgominate. La corte costituzionale disse che era contro l’articolo 3, nella misura in cui non consentiva di discriminare la collaborazione irrilevante o impossibile. In virtù della pronuncia, il legislatore crea la seconda fascia di reati, sempre di mafia e terrorismo, per cui la regola della collaborazione vale fino ad un certo punto, anche in mancanza di essa le misure possono essere concesse anche in casi di collaborazioni impossibili o irrilevanti. In questi casi la misura poteva essere consentita con la sola prova di insussistenza attuale di contatti con il gruppo di origine, prova libera ma molto rigorosa. Poi abbiamo una terza fascia detti REATI OSTATIVI COMUNI, che non sono di mafia e terrorismo, per i quali c’è una concessione rigorosa per cui sono concessi salvo che ci siano fatti che provino la sussistenza attuale, in questo caso non è il condannato a provare ma il PM che deve provare la sussistenza attuale. Questo solo per i condannati comuni che devono solo chiedere la misura e sperare di non cadere nella prova di attuale collegamento. Il problema della 3 fascia sono i reati, messo con cui negli anni hanno lavorato i pacchetti sicurezza, novellistica penale che negli ultimi anni, quando c’è un allarme criminalità si attiva per sedare la paura collettiva di quell’allarme, attraverso intervento sui settori penale, processuale e penitenziario. Di solito si alza la pena per quei reati, i poteri dei PM ma anche mette in fila il reato nel 4 bis, 3 fascia rendendo più difficile l’accesso alle misure alternative. È sempre meno fondata il principio della pericolosità quando rientra in questa fascia reati meno gravi rispetto a quelli delle prime due fasce (come i reati di contraffazione, posta da una legge che era stata pubblicata proprio in una situazione come lotta contro alla contraffazione del marchio). la corte costituzionale disse che era ragionevole e legittimo ma solo che le ipotesi in cui la collaborazione era impossibile, ha criticato dicendo che potesse essere dedotto per la mafia e terrorismo il principio di pericolosità. Poi abbiamo una quarta fascia, frutto di novellistica, ha una logica diversa riguardante i reati sessuali minori, quelli più gravi sono in 1 e 3 fascia. Presenta delle caratteristiche di pericolosità differenti, in cui le misure alternative sono consentite solo dopo un 1 anno di osservazione e percorso rieducativo che dovesse tranquillizzare per le misure alternative. C’è solo la presunzione che per ritenere la persona non rieducativa, serve questo periodo di trattamento.
L’articolo 4 bis tradisce la logica del trattamento individualizzato, qui ci sono 4 situazioni tipo dove la persona centra poco e il titolo di reato è un indice opinabile, perché il titolo di reato non dice molto della pericolosità attuale e del trattamento idoneo per lui. Ci sono casi in cui la storia criminale può essere riscontrata nel comportamento del soggetto, altre volte non individua la passata pericolosità dello stesso dentuto. Nel diritto penale, dove interesse è di alto rango, la presunzione pone il rischio della tollerabilità dell’errore. La legge si basa sull’esperienza e che i mafiosi che non collaborano, sono mafiosi ce continueranno a lavorare. Ma potrebbe, nel caso singolo, sbagliare e qui il limite legare di superamento, provoca di limitare la libertà personale dovuto alla sola presenza di quella norma. L molte volte accade che il magistrato vede che la presunzione è sbagliato avendo sulle carte la prova che la persona è recuperata, ma non può applicare la misura alternativa. Non è un problema di fondatezza del criterio della presunzione, ma della tollerabilità dell’errore, soprattutto nei casi in cui l’errore è consapevole dallo stesso magistrato. Le presunzioni nel processo penale non sono ammesse, perché è quello che porta la pena in quanto si deve decidere tra proscioglimento e condanna su calcolo legale. Il passato in giudicato, con una pena giusta, l’errore cade su come viene applicata e qui si permette l’errore. Questo sistema dei reati ostativi e del 4 bis è controtendenza dai criteri guida della legge penitenziaria del 1975, perché questo basare tutto sul reato commesso è contrario alla logica della personalità del reo. L’ambito penitenziario ha come parametro la persona, è contrario ha quello che accade nel 4 bis i cui effetti del reto ricado nel trattamento della persona. Inoltre questa inversione logica rieducativa c’è tratto disfunzionale della reclusione e degli strumenti trattamentali esterni perché precludere in via assoluto relativo, le misure extra hanno doppio valore rieducativo: quello di averlo come metodo di trattamento (il ripensamento delle proprie condotte fatto tra e in mezzo alla società è più profondo, l’efficacia trattamentale di queste misure poggia sulla comunità), e anche quello promozionale (perché la prospettiva di accedere a queste misure è un fattore di adesione al trattamento intramurario, come il caso della liberazione anticipata, tale prospettiva pone l’importante motivo centro per le detenute, senza il quale non avrebbero né al voglia né la forza di aderire al trattamento). Il regime ostativo del 4 bis indebolisce la logica del trattamento di rieducazione, perché prima dell’effetto promozionale dell’accesso alle misure alternative. Grave danno perché toglie un importante stimolo, la Corte Costituzionale ha stabilito che questo divieto di benefici, la liberazione anticipata non è preclusa l’unica, significa che finché per la 3° fascia o la possibile collaborazione, il buon comportamento fa maturare la possibilità della liberazione anticipata. Un regime provo di prospettive di miglioramento è un regime negativo, per questo il legislatore ha modificato la disciplina dando una possibilità. Il punto più critica del 4 bis è nella situazione in cui di chi si trova in 1 fascia e quindi si