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riassunto completo del manuale "corso di diritto penitenziario", guazzaloca
Tipologia: Dispense
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Scopi essenziali della pena: -afflittivo: produzione di un deficit nei confronti del punito -espressivo: esprime la pretesa di autorita’ di chi punisce -strategico: volta a conservare determinati rapporti di potere. Ha carattere legale. 2 teorie relative alla pena: una ideologica, che e’ volta ad accreditare un determinato fine alla pena, una esplicativa, che studia invece le funzioni effettivamente realizzate. Le prime appartengono alla filosofia, le seconde alla sociologia del diritto penale. La sociologia penale conferma la necessita’ delle pene come funzionale alla conservazione della realta’ sociale esistente.
STORIA 1)Corrente utilitarista : anni fine 700. Il diritto penale e’ orientato a fini di utilita’. Gli utilitaristi hanno distinto tra pena in astratto e pena in concreto. Pena in astratto: un fine di utilita’ sociale significa che lo stato e’ legittimato a garantire l’ordine sociale anche attraverso la minaccia di un male allo scopo di dissuadere i potenziali trasgressori dal commettere reati. Quindi la pena in astratto avrebbe una funzione di prevenzione generale. Il potere di punire trova fondamento in un patto tra lo stato e la societa’ civile: l’origine pattizia di tale rapporto indica il contenuto degli interessi generali e anche i beni sacrificabili in vista del mantenimento dell’interesse generale. Pena in concreto: se la prevenzione giustifica il diritto di punire, questo scopo di prevenzione non e’ capace di indicare i limiti della pena in concreto, non e’ in grado di rispondere alla domanda “quanto deve essere punito quel determinato reo per l’illecito commesso?”. I criteri di commisurazione della pena in concreto vengono stabiliti post factum, dato che al fatto di reato deve conseguire una pena che sia commisurata al valore di quello equivalente (principio retributivo della pena). Il limite della pena in concreto viene delimitato anche dal lato soggettivo, quindi, non solo oggettivo: la quantita’ della pena in concreto viene delimitata anche dal grado della colpa del soggetto agente.
2)Sviluppo : dalla corrente utilitarista si e’ evoluto il pensiero intorno allo scopo della pena in concreto. In particolare, si e’ posta attenzione particolare alla pena carceraria, limitativa della liberta’ personale. Nel tempo di liberta’ coattivamente sottratta al condannato si realizza un fine pedagogico: trasformare attraverso la disciplina, il criminale in onesto e laborioso cittadino. Quindi e’ nella fase esecutiva della pena che si realizza il fine pedagogico. Questa idea porta all’affermazione di un ruolo special preventivo come fine ultimo della pena. Siamo ormai negli anni 30 quando si afferma in modo preponderante il pensiero di pena con finalita’ special preventive: la pena in concreto sempre piu’ sfugge ad ogni riferimento alla volonta’ colpevole per fondarsi su valutazioni di pericolosita’, nell’intento di pronosticare
condotte future del condannato. Questo pensiero, porta alla nascita di nuove forme di punizione, alternative alla pena carceraria, dato il fallimento del modello carcerario nel perseguire scopi correzionali.
3)Sviluppo: scopo preventivo della pena : La pena si connota ora come elemento di prevenzione sia generale (si rivolge alla generalita’ dei consociati) sia speciale (si rivolge al solo trasgressore). In entrambi i casi lo scopo ultimo e’ la difesa sociale. Ci sono varie tipologie di prevenzione:
4)La scelta costituzionale : art 27 co 3 “le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanita’ e devono tendere al senso di rieducazione del condannato”. Se la costituente abbia optato per una scelta dello scopo della pena come “special preventivo”, non e’ comprensibile in modo in equivoco dalla lettura dei lavori preparatori. Evoluzione interpretativa della norma originaria concezione polifunzionale della pena: gli scopi utilitaristici della pena sono plurimi. Nonostante la cost parli esplicitamente solo di una funzione rieducativa, una lettura realistica porterebbe a delineare la pena come entita’ complessa. Polifunzionalita’ della pena. Questa interpretazione e’ insita nelle sentenze del ’96 e ’74. Le sent dimostrano che gli istituti della pena perpetua e delle pene pecuniarie, pur essendo legittimi, non hanno assolutamente lo scopo special preventivo, ma ne hanno altri. Il loro scopo non e’ solo il ravvedimento, ma anche quello di dissuasione. risocializzazione come funzione della pena nella fase esecutiva: secondo questa interpretazione, la cost pone le basi per lo scopo di risocializzazione della pena nella fase dell’esecuzione della stessa. Infatti la pena si articola in diversi momenti (quello edittale, quello commisurativo e quello esecutivo). Mentre la fase edittale avrebbe scopo general preventivo, quella esecutiva sarebbe prettamente di risocializzazione.. per questo la pea nei fatti deve essere flessibile e
si e’ nei fatti dimostrato che la pena, intesa come strumento per prevenire la recidiva, e’ risultata inadeguata. Bugia di un possibile recupero sociale. Si sono sviluppate nuove tendenze general preventive e neo retribuzionaristiche. Partono dalla constatazione dell’aumento della criminalita’, additato a un declino dell’attivita’ punitiva. Viene riproposto il vecchio modello della pena giusta come quella pena che, secondo il sentire sociale, viene considerata come giusta. Quella che l’opinione pubblica ritiene giusta. Si ritorna ad auspicare uno scopo di deterrenza generale per la pena: una volta che il riferimento alla necessaria proporzionalita’ venga riferito al bisogno di sicurezza della collettivita’, la quale soffre per l’aumento della criminalita’. Viene inoltre avanzata forte critica all’idea della pena come special preventiva, da parte della corrente garantista. Questa riconosce che l’idea special preventiva della pena puo’ portare a disuguaglianzauna prognosi diversa di recidivaporta inevitabilmente a pene diversenonostante nei fatti il reato sia lo stesso!
5)teoria abolizionista : davanti al fallimento della pena utile si genera pessimismo. Il sistema offre delle pene che, non solo sono inutili, ma generano esse stesse dei problemi!la pena non puo’ essere un mezzo per risolvere problemi perche’ e’ essa stessa un problema sociale. Il sistema delle pene e’ inadeguato.
6)penologia tecnocratica: distingue tra: uso simbolico della penalita’: risponde al sentimento diffuso di insicurezza della societa’. Lotta al crimine per la sua eliminazione. gestione amministrativa della pena: risponde solo a una sua logica interna di calcolo del rischio. Non ha come scopo quello di punire gli individui, ma di gestire gruppi sociali in ragione del rischio criminale. Si accontenta di governare il crimine, non di lottare contro di esso, rendendolo compatibile alle esigenze sistemiche date. 7)risvolti attuali : crescita delle norme penali. Iperpenalizzazione. Ma quelle effettivamente eseguite sono poche! Che senso ha minacciare tanto, per punire in proporzione cosi poco? La censura produce prevenzione solamente se determina vergogna, cioe’ se viene avvertita dalla societa’ come capace di generare vergogna nel soggetto criminale. La pena e’ uno strumento per degradare visibilmente lo status economico e sociale del punito. Mediante la iperpenalizzazione, diffondendo l’area della criminalizzazione oltre la sfera di quanto avvertito come meritevole di censura, si produce l’effetto contrario, cioe’ affievolire la forza di quelle censure originariamente avvertite come meritevoli. La pena dovrebbe operare un processo di trasformazione sociale, degradando il colpevoleun diritto penale che non si produca in penalita’ materiale, cioe’ che non operi questa trasformazione sociale, viene meno alla sua missione, fermandosi alla sola definizione di illegalita’.
La pena viene definita come la conseguenza per l’aver commesso un fatto illecito qualificabile come reato. 2 modelli di sistemi sanzionatori:
2 riti alternativi: rito abbreviato e patteggiamento. Per effetto dei quali si ottiene, su iniziativa di parte o per accordo delle parti, una riduzione della pena rispoetto a quella che astrattamente il condannato meriterebbe o che sarebbe piu’ utile per scopi special preventivi. Una pena quindi negoziata.
LA SCELTA DELLA PENA La pena viene prevista in termini edittali. Ma il quantum e il tipo di pena viene determinato dal giudice. Egli usa dunque discrezionalita’! quali sono i limiti che vincolano questa attivita’? obbligo di motivazione e indicazione legislativa degli indici di misurazionetuttavia, si e’ ritenuto che questi non garantiscano una iustizia penale ugualitaria e che le diseguaglianze sono spesso in agguato. Art 133 cp: indica gli elementi che devono vincolare il giudice nella scelta della misura da applicare: 1gravita’ del reato: il giudice, nel valutarla, dovra’ attenersi a un avalutazione puramente fattuale, dunque una valutazione retributiva: pena giusta perche’ equivalente alla gravita’ dell’illecito penale. 2capacita’ a delinquere: si tratta di una valutazione sulla personalita’ del reo! Ma valutata in relazione al passato o in relazione al futuro, come valutazione prognostica della sua attitudine a commettere ulteriori fatti di reato? Valutazione prognostica! Il giudice, allora, non sara’ chiamato a irrogare una pena giusta, ma una pena utile/piu’ utile affinche’ si possa ridurre il rischio di recidiva. Il giudice, nella sua discrezionalita’, sara’ oggi chiamato a irrogare non la pena giusta, ma la pena utile! Questo significa che potra’ punire, a parita’ di illeciti, soggetti che sono valutati in modo diverso sotto il profilo della capacita’ a delinquere. L’art 133 cp e’ esemplificativo, quindi, del lavoro del giudice: valutare da una parte la colpevolezza (irrogare una pena che sia proporzionata al fatto), dall’altro valutare la capacita’ a delinquere a scopo special preventivo.
CONCLUSIONE Da questi elementi si nota quanto sia ben diversa la pena in astratto dalla pena in concreto. La penalita’, nei fatti, non puo’ essere solo governata dalle scelte governative: ruolo centrale e’ dato al giudice.
Art 17 cp = le pene si dividono in pene detentive e pene pecuniarie. Alcune sono previste per i delitti altre per le contravvenzioni. Distinguiamo tra pene principali, comminate dal giudice nella sent di condanna, e accessorie, che conseguono di diritto come effetto della condanna stessa. Pene per i delitti: ergastolo, reclusione, multa. Pene per le contravvenzioni: arresto e ammenda.
Sono nate con legge 689/1981 in sostituzione delle pene detentive brevi. Si parti’ dalla constatazione che esse non erano idonee a scopi special preventivi, anzi, talvolta potevano favorire l’avviamento alla criminalita’. Quindi vengono sostituite con le pene sostitutive. Condizioni applicative la pena in concreto irrogata la pena sostitutiva non puo’ essere prevista per coloro che sono stati gia’ condannati due volte per reati della stessa indole; per coloro per cui la pena sostitutiva e’ stata precedentemente convertita; per coloro che hanno commesso reato mentre si trovavano sottoposti a misura di sicurezza della liberta’ vigilata o della misura di prevenzione della sorveglianza speciale. Le singole pene accessorie: ■ Semidetenzione: quando la condanna non supera in concreto 2 anni di pena detentiva, il giudice puo’ sostituirla con la semidetenzione. Simile alla semiliberta’: 10 ore giornaliere negli istituti dove si esegue la semiliberta’ + rispettare alcuni divieti e obblighi. ■ Liberta’ controllata: misura sostitutiva delle pene detentive fino a 1 anno. Prevede una serie di divieti, come quello di allontanarsi dal comune di residenza, detenere a qualsiasi titolo dlle armi; prevede alcuni obblighi come quello di presentarsi giornalmente in un locale di pubblica sicurezza. Viene inoltre sospesa la patente. ■ Pena pecuniaria sostituiva: sostitutiva delle pene detentive fino 6 mesi. ■ Lavoro sostitutivo. Le pene sostitutive si applicano ex officio o su richiesta dell’imputato. Ex officio quando l’applicazione e’ affidata dalla legge al potere discrezionale del giudice, il quale sceglie la pena sostitutiva piu’ idonea al reinserimento sociale del condannato. Oppure su richiesta delle parti, tanto dall’imputato quanto dal pm. L’inosservanza alle pene sostitutive comporta la loro conversione nella pena detentiva sostituita.
3)MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE Introdotte con legge 354/1975. Sono in sostanza modalita’ esecutive delle pene detentive che si svolgono in tutto o in parte in spazi extra carcerari, ma solo dopo che il condannato abbia scontato un periodo di detenzione. Non sono quindi volte a impedire l’inizio dell’esecuzione carceraria, ma solo a modificarne il contenuto una volta che essa si sia protratta per un certo periodo. Ulteriori modifiche nell’’86 hanno introdotto misure alternative che prescindessero dall’aver scontato un periodo in carcere. Quindi 2 alternative: misure alternative dopo periodo di carcere misure alternative senza previo carcere Nel processo minorile abbiamo il diverso istituto della sospensione del processo con messa in prova. 4)ESECUZIONE DELLE PENE DETENTIVE Nuova disciplin dell’esecuzione penale 1975.
Punti cardine:
5)LE MISURE DI SICUREZZA Le misure di sicurezza hanno uno scopo prettamente sanzionatorio, sono indeterminate nel massimo (a differenza delle pene che lo sono), sono determinate solamente nel minimo. Infatti, ex art 207 cp non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.
Personali detentive :
Altri la considerano una misura di sicurezza. Ci sono casi di confisca facoltativa e casi di confisca obbligatoria, i cui casi sono stati aumentati.
-Applicazione delle MS: con la sentenza di condanna o di proscioglimento. Solo eccezionalmente possono essere applicate piu’ tardi dal giudice di sorveglianza, quindi in sede esecutiva. Esecuzione immediata = per le MS applicate con la sent di proscioglimento o di condanna a pena non detentiva;
successivamente = quando deve essere eseguita prima una pena detentiva. Qualora la persona sia giudicata per + fatti con + MS se le MS sono della stessa specie se ne esegue una sola. se sono di specie diverse sara’ il giudice a scegliere quale eseguire.
Revoca: - ordinaria: allo scadere del termine minimo di durata, con riesame della pericolosita’ del soggetto. -anticipata: prima dello scadere del termine minimo, ma in questo caso il riesame della pericolosita’ e’ discrezionale. (in caso di esito negativo, la ms ricomincera’ e verra’ fissato un nuovo giorno per ulteriore esame).
-riforma commissione Grosso del sistema penale: riconoscimento che la finalita’ prettamente special preventiva della pena, e la valutazione dell’applicazione delle MS sulla base della pericolosita’ sociale del soggetto, rendeva le pene e le misure di sicurezza la stessa cosa. nuovo calcolo del presupposto delle ms che diventa il bisogno di trattamento. Tuttavia, l’elemento della pericolosita’ sociale riaffiora, quando la ms viene applicata a 1)sogg non imputabile bisognoso di cura che si nega alla cura stessa/
Sono misure disposte ante o praeter delictum, e per questo si distinguino dalla misure di sicurezza. Misure a carattere amministrativo. Presupposto: non e’ la cmmissione di un fatto di reato, ma il semplice sospetto della pericolosita’ del soggetto stesso dubbi di legittimita’, dato che sono fortemente limitative della liberta’ personale sulla base di semplici sospetti. Soggetti = 6 categorie:
Le misure di prevenzione sono criticate sotto il duplice profilo della legittimita’, dato che limitano fortemente la liberta’ sulla base di semplici sospetti, e sotto il profilo della efficacia a prevenire il delitto.
Dal reato possono derivare conseguenze civili: alcune sono previste da specifiche disposizioni del codice civile, altre, invece, di carattere generale, sono previste dal titolo VII del libro I del codice penale. 2 casi di conseguenze civili da reato: a. L’illecito penale cagiona anche un danno ingiusto ex art 2043 cc b. Dal reato derivano conseguenze dannose a carico di soggetti diversi dalla vittima del reato (danneggiati). Tipologie di obbligazioni civili: a. Restituzioni b. Risarcimento danno patrimoniale e non c. Obbligo rimborso spese per mantenimento del condannato d. Obbligazione civile per ammenda e multa e. Pubblicazione sent di condanna a carico del condannato
Ambito prevalentemente maschiledibattito sulle cause: le donne delinquono meno? Le condotte trasgressive delle donne sono punite diversamente che quelle degli uomini? Le donne delinquono diversamente? La crescita della presenza femminile nelle carceri si e’ verificata specialmente nel periodo bellico, quando la popolazione civile, quella non militarizzata, viene fortemente femminizzata, costringendo molte donne a coprire ruoli tradizionalmente estranei al loro genere.
Il numero di presenze in carcere e’ variato nel tempo anche a causa dei provvedimenti clemenziali: dopo la seconda guerra mondiale, per raggiungere un risultato di decarcerizzazione, si procedette a emettere molti provvedimenti clemenziali, di amnistia e indulto. Dopo gli anni 90, con l’indignazione della societa’ davanti agli scandali di tangentopoli, si e’ proceduto a calmierare il provvedimento clemenziale, inducendo il legislatore a prevedere la richiesta di maggioranza qualificata. Risultato: quasi impossibilita’ nell’emettere quel genere di provvedimenti. Nel 2003, a fronte di un drammatico sovraffollamento carcerario, si e’ dovuto allora ricorrere a un provvedimento clemenziale camuffato, detto indultino, cioe’ un vero indulto mascherato da sospensione condizionale atipica ed eccezionale.. In altri periodi, l’aumento della presenza carceraria dei detenuti non e’ dipesa da una lievitazione dei condannati a pena detentiva, ma da un aumento della severita’ delle pene (periodo fascista e post anni 90).
Ragioni del cambiamento della legge penitenziaria: ragioni prettamente strutturalitendenza costante propria dei sistemi complessi di dislocare la soluzione dei problemi verso il basso, cioe’ nella fase finale, quella esecutiva, quando sembra difficile o troppo oneroso o comunque non produttivo decidere a monte. La fase esecutiva si fa quindi carico di un prodotto costruito a monte. Questa devoluzione alla fase finale risponde alla teoria delle diverse finalita’ della pena nelle distinte fasi: -fase edittale: esigenze general preventive -fase commisurativa: esigenze retributive -fase esecutiva: finalita’ rieducative. Il carcere e’ la sola istituzione che non puo’ selezionare la propria clientela: ha sempre le porte aperte nei confronti di chiunque sia costretto a varcarle, non puo’ negare l’accesso anche nell’ipotesi eccezional di non avere spazio fisico. In altri ordinamenti come quello olandese, sono previsti dei limiti, che prevedono la capienza carceraria ideale, mai superabile e si provvede ad informare di cio’ le competenti autorita’ giurisdizionali affinche’ orientino il loro potere discrezionale nel senso di non punire con la pena detentiva di piu’ di quanto non sia sopportabile dal sistema penitenziario. Scelte del genere sono possibili solamente in ordinamenti che prevedono la facoltativita’ dell’azione penale. In Italia invece, le capienze carcerarie vengono superate, tanto che vengono oltrepassate fino a 3 volte il massimo.
conseguito pene medio basse, poi a tutti, anche all’ergastolano! = ESASPERATA INCERTEZZA SANZIONATORIA. V. Legge Sraceni- Simeone 1998: nonostante i precedenti percorsi di alternativita’ la popolazione detenuta comincia a crescere, specialmente dopo Tangentopoli, quando il sistema degli indulti e della grazia viene modificato, richiedendo la maggioranza qualificata parlamentare: il parlamento non fu piu’ in grado di corrispondere provvedimenti clemenziali. sovraffollamento. Inoltre, si crea un altro fenomeno, quello della crescita degli stranieri, immigrati extracomunitari, il cui numero comincia a salire nelle carceri italiane. La riforma, quindi, per trovare una soluzione al problema, si svincola da una logica prettamente premiale la fruizione di benefici si svincola dalla premialita’l’importante e’ che sempre meno condannati varchino le soglie del carcere. La riforma aumenta le possibilita’ di godere dello stato di liberta’. i detenuti a pene inferiori a 2, 3, 4 anni possono sempre presentare istanza per godere dello stato di liberta’ al tribunale di sorveglianza.
Umanizzazione dei castighi carcerarilimiti ai poteri nel governo degli uomini in cattivita’ art 1 legge penitenziaria: il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanita’ e deve assicurare il rispetto della dignita’ umana che e’ improntato all’assoluta imparzialita’ il trattamento deve rispettare i diritti soggettivi dei detenuti. Tuttavia, c’e’ chi ha sostenuto che la stessa privazione della liberta’ sarebbe una vera e propria privazione degli stessi, dato che, escludendo la liberta’, ogni altro diritto viene compromesso. Trattamento educativo = e’ la caratteristica della pena intesa nel senso moderno. Il detenuto deve essere risocializzato, specialmente attraverso l’avvio al lavoro (oltre che con istruzione, religione e tutto cio’ che puo’ condurre al’emancipazione sociale). Nei fatti, pero’, la disciplina del lavoro e’ risultata inutile a tali fini. FASI DI EVOLUZIONE DEL TRATTAMENTO EDUCATIVO I. Fase decisiva = proietta un’immagine tipologica dell’homo criminalis di stampo positivista. Chi commette un crimine, lo fa per deficit, fisico, psichico, culturale, sociale. Quindi la criminalita’ risiede in uno status di inferiorita’. La cultura del lavoro avrebbe come scopo quello di eliminare questo deficit. Il lavoro eliminerebbe questa mancanza, educando alla virtu’ della laboriosita’. Progetto puramente ideologico: i marginali che delinquono mostrano di non avere alcuna necessita’ di essere educati a questa disciplina legale del lavoroquindi il lavoro rappresenterebbe in questa teoria, la legalita’ (alla quale il soggetto deve essere risocializzato), che si contrappone alla illegalita’. Tuttavia il delinquente non ha bisogno di essere risocializzato alla legalita’ attraverso il lavoro: il soggetto sarebbe gia’ addomesticato alla legalita’. II. Fase successiva: l’illegalita’ non e’ piu’ vista come l’alterita’ rispetto alla legalita’: non si parla piu’ di deficit che porta alla illegalita’, ma di brama della ricchezza che la strada dell’illegalita’ promette di conseguire. Il criminale delinque perche’ l’illegalita’ puo’ portare opportunita’ tali che la legalita’ non permette. In questo senso, non si vede piu’ il carcere come forma che attraverso il lavoro vuole risocializzare: prende piede l’orizzonte della decarcerizzazione. La pena scontata fuori dal carcere viene concessa su una prognosi della possibilita’ di essere “presi in carico dal sociale”, non piu’ su una prognosi di non recidiva. Questa prospettiva e’ vista specialmente in ambito minorile. III. Fase attuale: declino dell’ideologia educativa. Crollano i progetti di risocializzazione, dentro e fuori dal carcere. Ideologia di guerra al nemico, neutralizzazione.